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Università Roma Tre Facoltà di Scienze della formazione Corso di laurea in Servizio Sociale e Sociologia L.39 A.A. 2017-2018 02 maggio 2018 “Documentazione e scrittura di servizio sociale” Trasparenza e Privacy Docente: Alessandra Fralleoni

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Università Roma TreFacoltà di Scienze della formazioneCorso di laurea in Servizio Sociale e

Sociologia L.39A.A. 2017-2018

02 maggio 2018“Documentazione e scrittura di servizio

sociale”Trasparenza e Privacy

Docente: Alessandra Fralleoni

La “domanda” di trasparenza

In questi anni si è venuto a modificare in modo radicale il rapporto tra

cittadini e amministrazioni, cause:

La “pari dignità” nella relazione tra cittadino e Stato

Il principio di esigibilità dei diritti (es. lea in sanità)

Il principio di sussidiarietà (il ruolo attivo del cittadino es. protezione civile)

L’accesso agli atti prodotti dalle pubbliche amministrazioni

Il codice deontologico

➢ L´assistente sociale deve impegnare la propria competenza professionale per promuovere la autodeterminazione degli utenti …. favorendo l'instaurarsi del rapporto fiduciario… (art. 11)

➢ Nella relazione di aiuto l´assistente sociale ha il dovere di dare […] la più ampia informazione sui […] diritti, sui vantaggi, svantaggi, impegni, risorse, programmi e strumenti dell´intervento professionale, per il quale deve ricevere esplicito consenso, salvo disposizioni legislative e amministrative (art. 12)

➢ La natura fiduciaria della relazione con utenti o clienti obbliga l´assistente sociale a trattare con riservatezza le informazioni e i dati riguardanti gli stessi, per il cui uso o trasmissione, nel loro esclusivo interesse, deve ricevere l´esplicito consenso degli interessati, o dei loro legali rappresentanti, ad eccezione dei casi previsti dalla legge (art. 24)

Il doppio mandato dell’A.S.: professionale e istituzionale

Il mandato professionale: raccolto nel codice deontologico, detta principi e norme di comportamento ai quali si ispira l’azione dell’ Assistente sociale

Il mandato istituzionale: è definito dalle prassi e regolamenti normativi dell’ente di appartenenza (comune, ministeri asl ecc.)

Nella azione dinamica di questa doppia committenza si possono generare conflitti tra:

➢ legittima esigenza di tutela del rapporto fiduciario (inteso come l’insieme delle attività agite con l’utente)

➢ legittima istanza di trasparenza dell’operato dell’ente (inteso come bene comune della società)

Il ruolo dell’Istituzione

La natura apparentemente “discrezionale” dell’azione dell’Assistente Sociale che ha come “materia” dati sensibili, ha necessità di essere riconosciuta e legittimata dentro la cornice istituzionale dell’ente

L’ente risponde degli atti che produce anche garantendo l’esercizio del diritto di accesso civico, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni

Il cittadino esercita il suo diritto di accesso agli atti dellapubblica amministrazione in una cornice generale ditrasparenza e partecipazione

Normativa sulla trasparenza nella P.a.1/3

Il quadro normativo degli strumenti di trasparenza approvati dal legislatore sono sostanzialmente tre:

d.lgs. 33/2013

“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

Accesso civico “semplice” le varie amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare sui siti internet istituzionali tutta una serie di atti a rilevanza esterna, di cui è stata definita la natura: deliberazioni, determinazioni, ordinanze ecc

Qualsiasi cittadino deve poter accedere alla visione di questi atti senza particolari formalità

Normativa sulla trasparenza nella P.a.2/3

d.lgs. 97/2016:

“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”

Accesso civico “generalizzato” prevede che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione … nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”

Il diritto di accesso viene riconosciuto a “chiunque” senza alcuna particolare qualificazione né motivazione, la finalità è quella di consentire al cittadino di esercitare l’accesso “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo”

Per esercitare questo diritto occorre presentare una domanda specifica ancorché priva di una motivazione

Normativa sulla trasparenza nella P.a.3/3

Accesso agli atti ai sensi della legge 241/90 3)

È sostanzialmente ispirato da altri principi:

il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso»

si può accedere a quasi tutti i documenti prodotti e conservati dalla pubblica amministrazione

la finalità è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari

È la situazione più ricorrente nella quale sono chiamati in causa gli Assistenti Sociali

Accesso a quali atti?

Il documento amministrativo

Come è fatto?

Deve presentare la seguente struttura:

indicare il destinatario;

contenere l’intestazione dell’autorità emanante;

contenere la motivazione;

contenere un oggetto;

indicare data e luogo;

essere protocollato;

essere firmato

Ogni carta è un documento?

Non sono accessibili le informazioni in possesso di una Pubblica Amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo.

Quindi NON sono accessibili per es.: il diario, i report dei colloqui, i verbali di incontri d’équipe appunti in generale ecc. Questi sono documenti ad uso interno necessari alla redazione delle relazioni sociali, il cui utilizzo è a stretto uso di operatori, responsabili della cartella

Tutto questo però non ci esonera dal costruire “cose” il cui contenuto sia giustificato solo ed esclusivamente da un corretto esercizio della professione

Obbligo alla trasparenze e dovere di riservatezza Dovere di riservatezza e l’obbligo di trasparenza connesso alla

comunicazioni di informazioni: richiede la selezione delle

informazioni a disposizione in relazione al destinatario della

comunicazione

- È fondamentale distinguere tra la riservatezza rispetto alla

circolazione delle notizie e il diritto di accesso del singolo alle

informazioni e alle notizie che lo riguardano.

- Il concetto di riservatezza limita la circolazione delle informazioni

dentro e fuori l’organizzazione e richiede particolare cura per la

custodia e la detenzione di informazioni riservate

Testo Unico sulla privacy 1/4

Decreto Legislativo 30 giungo 2003, n. 196 “Codice in materia dei dati personali” abroga la precedente

Legge 675/96 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”:

introdotta per rispettare gli Accordi di Schengen entrata in vigore nel maggio 1997 a tale norma si sono affiancate numerose altre disposizioni concernenti specifici aspetti

del trattamento dei dati, che sono state riunite nel T.U. entrato in vigore il 1º gennaio 2004

Il Testo Unico:• tutela il diritto del singolo sui propri dati personali disciplina le diverse operazioni di gestione (tecnicamente "trattamento") dei dati,

riguardanti la raccolta, l'elaborazione, il raffronto, la cancellazione, la modificazione, la comunicazione o la diffusione degli stessi

affronta ogni aspetto riguardante la privacy, dai dati personali a quelli sensibili, e il loro rapporto con la gestione dell’amministrazione pubblica, della sanità nazionale, della giustizia, fino ad arrivare alla deontologia di ordini e professioni

Testo Unico sulla privacy 2/4

Si compone di tre parti (e tre allegati):

disposizioni generali (art. 1-45) relativi alle regole "sostanziali" della disciplina del trattamento dei dati personali, applicabili a tutti i trattamenti, salvo eventuali regole specifiche per i trattamenti effettuati da soggetti pubblici o privati (art. 6);

disposizioni particolari per specifici trattamenti (art. 46-140) ad integrazione o eccezione alle disposizioni generali della parte I;

le disposizioni relative alle azioni di tutela dell‘ interessato e al sistema sanzionatorio (artt. 141-186).

Testo Unico sulla privacy 3/4

All’ art. 1: “Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano“

= viene riconosciuto il diritto assoluto di ciascuno sui propri dati

Scopo della normativa è evitare che il trattamento dei dati avvenga senza il

consenso dell’ avente diritto, ovvero in modo da recargli pregiudizio

Il diritto alla riservatezza è diverso rispetto al diritto sui propri dati perché non

riguarda solamente informazioni circa la propria vita privata, ma più in generale

ingloba ogni informazione relativa ad una persona, pure se non coperta da riserbo

(sono dati personali ad esempio il nome o l'indirizzo della propria abitazione)

Testo Unico sulla privacy 4/4

Art. 2 – finalità – 1 “Il presente testo unico […] garantisce che il trattamento dei dati personali si

svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato,

con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati

personali”

2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e

delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed

efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per

l’adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento”

Art. 3 - Principio di necessità nel trattamento dei dati – “I sistemi informativi e i programmi

informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati

identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi

possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che

permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità”

Consenso al trattamento

Art. 23 – Consenso – 1. “. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato

2. “Il consenso può riguardare l’intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.

3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all’interessato le informazioni di cui all’articolo 13 (Informativa).

4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili

Consenso al trattamento: esclusioni

Art. 18 – principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici -

- “[… ] per gli esercenti le professioni sanitarie […], i soggetti pubblici

non devono chiedere il consenso dell’interessato”

Art. 24 – Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza il consenso –

1. Il consenso non è richiesto […] quando il trattamento:

a. è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un

regolamento o dalla normativa comunitaria

Trattamento dei dati e professione

Codice deontologico

Art. 24

La natura fiduciaria della relazione con utenti o clienti obbliga l’assistente sociale a trattare con riservatezza le informazioni e i dati riguardanti gli stessi, per il cui uso o trasmissione, nel loro esclusivo interesse, deve ricevere l’esplicito consenso degli interessati, o dei loro legali rappresentanti, ad eccezione dei casi previsti dalla legge

Art. 25 L’assistente sociale deve adoperarsi perché sia curata la riservatezza della

documentazione relativa agli utenti ed ai clienti, in qualunque forma prodotta, salvaguardandola da ogni indiscrezione, anche nel caso riguardi ex utenti o clienti, anche se deceduti. Nelle pubblicazioni scientifiche, nei materiali ad uso didattico, nelle ricerche deve curare che non sia possibile l’identificazione degli utenti o dei clienti cui si fa riferimento

DATI SENSIBILI Sono considerati dati sensibili i dati personali idonei a rivelare: l'origine razziale ed etnica le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere le opinioni politiche l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,

filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale

Tale elenco viene considerato chiuso, nel senso che non è lecito procedere per analogia.Ad esempio: la condizione sociale, le prestazioni sociali ricevute, i titoli di studio, la formazione e le esperienze di lavoro, la solvibilità del debitore, il reddito, il patrimonio, non rientrano nel trattamento severo riservato ai dati sensibili (ma sono comunque tutelati dalla legge sulla privacy)

Vengono trattati in modo severo anche i dati giudiziari (art. 27): quei dati personali in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato dei relativi carichi pendenti, la qualità di imputato o di indagato

Autorità Garante per la protezione dei dati personali

un organo autonomo e collegiale, ha quattro componenti: due eletti dalla Camera e

due dal Senato, eleggono un presidente e un vice presidente. L’organismo così costituito,

che resterà in carica per quattro anni ha piena autonomia di giudizio e valutazione

Vigila sull'applicazione della normativa

È stata istituita sin dalla L. 675/1996, poi confermata anche dal Testo Unico del 2003

Art. 15 “Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è

tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile”

In caso di lesione dei diritti sui propri dati si può ricorrere al Garante

Le sentenze e le condanne amministrative e pecuniarie del Garante sono pubblicate

sulla Gazzetta Ufficiale e l’inosservanza dei suoi provvedimenti è punita con lareclusione da tre mesi a due anni

Sanzioni

Possono essere:

Civili (Art 15): Chiunque fa danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. Vale anche per i danni non patrimoniali

Penali: (Art.167 e 169) . Chi omette di adottare le misure minime previste dall' Art. 33 è punito con l'arresto fino a 2 anni, chi, avendo il fine di trarre per sé profitto, procede al trattamento di dati personali in violazione di alcuni articoli è punito con la reclusione da 6 a 18 mesi oppure, se il fatto è avvenuto nell'ambito della comunicazione o diffusione, con la reclusione da 6 a 24 mesi.

Amministrative (Art.161): chi procede al trattamento dei dati personali senza aver dato informativa costituisce illecito amministrativo da 6000 a 36000 euro

Codice deontologico art. 61 L’inosservanza dei precetti e degli obblighi fissati dal presente Codice deontologico e

ogni azione od omissione comunque non consone al decoro o al corretto esercizio della professione sono punibili con le procedure disciplinari e le relative sanzioni previste nell’apposito Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine. […]