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Università La Sapienza di Roma
Il principio di trasparenza. IRPEF.
IRES. REGIME DELLE CFC Diritto Tributario
Prof.ssa Rossella Miceli
A cura di:
Dott.ssa Barbara Gilardi
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Titolo della lezione Schema
III
II
PARTE 1
Il principio di trasparenza in generale.
I
PARTE 2
Il principio di trasparenza in ambito IRPEF
Il principio di trasparenza in ambito IRES
PARTE 3
Il regime delle “controlled foreign companies” (cc.dd. CFC)
Il principio di trasparenza
• In virtù di tale principio i redditi prodotti da organismi
associativi (diversi dalla società di capitali e dagli enti a queste
assimilati) sono imputati direttamente in capo ai singoli, dai
quali tale organismo è composto
• Il riferimento è alle società di persone le quali, per l’ordinamento
giuridico, sono soggetti giuridici ma non persone giuridiche (quali ad
esempio le società di capitali: s.r.l., s.p.a., s.a.s.)
NB: in seguito vedremo che, a determinate condizioni, anche
le società di capitali applicano il principio di trasparenza
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Segue: Il principio di trasparenza
• Art. 5 TUIR «Redditi prodotti in forma associata»
1. I redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono
imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate
al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate
diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata
di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di
data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei
conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
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Segue: Il principio di trasparenza
• Tale meccanismo di imputazione dei redditi realizza
l’obiettivo di
• Evitare la doppia imposizione degli stessi redditi:
– in capo alla società (al momento di produzione)
– in capo al socio al momento della percezione pro-quota
NB: prima dell’entrata in vigore dell’IRES si utilizzava il
meccanismo del credito d’imposta, poi sostituito dall’esenzione
parziale dei redditi
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Segue: Il principio di trasparenza. L’IRPEF
Le società di persone, le associazioni professionali e le imprese familiari,
pur essendo dotate di una propria autonomia patrimoniale secondo il
modello civilistico
Non hanno autonoma soggettività tributaria ai fini IRPEF ed il reddito
dalle stesse prodotto è imputato direttamente ai soci
– Sono tenute a presentare la dichiarazione dei redditi (Mod.
Unico)
– Sono destinatarie di eventuali avvisi di accertamento, per i quali
godono di legittimazione passiva dinanzi le Commissioni
tributarie
– Sono soggetti passivi d’imposta solamente ai fini IRAP
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Segue: Il principio di trasparenza. L’IRPEF
• L’imputazione del reddito prodotto dalla società o associazione
avviene in capo al socio o associato in proporzione alla quota di
partecipazione ed indipendentemente dall’effettiva percezione
• Il reddito del socio è qualificato come reddito di partecipazione (da
indicare nel quadro RH della dichiarazione mod. UNICO)
• Per la determinazione delle quote di partecipazione si richiama il
comma 2 dell’art. 5 TUIR
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Segue: Il principio di trasparenza. L’IRPEF
• Il reddito è imputato al socio nello stesso periodo d’imposta in cui è
prodotto dalla società (ha rilevanza la compagine sociale nel
momento finale del periodo d’imposta) e concorre alla
formazione dell’imponibile IRPEF
• Le perdite sono ripartite tra i soci con gli stessi criteri previsti per gli
utili
• Se l’ammontare delle perdite supera i redditi dell’anno, la differenza
può essere compensata con redditi della medesima categoria prodotti
negli esercizi successivi, non oltre il quinto (art. 8 TUIR)
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Segue: Il principio di trasparenza_IRES
NB: Il regime di trasparenza fiscale è il regime naturale ed obbligatorio
per la tassazione del reddito prodotto dalle società di persone
Tale regime può essere adottato (previa opzione) anche dalle
società di capitali (che hanno come soci altre società di capitali) e
dalle «piccole» s.r.l. (artt.115 e 116, TUIR)
Attraverso tale meccanismo si realizza la detassazione
della società partecipata (trasparente) i cui risultati
fiscali sono imputati ai soci
Si elimina la doppia tassazione dei redditi e si
consente l’immediato utilizzo delle perdite
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Segue: Il principio di trasparenza : L’IRES
Esistono alcune condizioni affinché una società di capitali possa optare
per tale regime:
Sia la società partecipata che la società partecipante devono essere
società di capitali (Art. 115 TUIR).
I soci della società partecipata devono avere una partecipazione
non inferiore al 10% e non superiore al 50%
La percentuale riguarda sia i diritti di voto, esercitabili
nell’assemblea di cui all’art. 2346 c.c., sia la partecipazione
agli utili
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Segue: Il principio di trasparenza : L’IRES
• La società partecipata (trasparente) non può optare per la
trasparenza se ha già optato o sta per optare per il consolidato
(nazionale o mondiale)
• Le partecipanti possono invece essere tassate per trasparenza ed
essere contemporaneamente ricomprese in un consolidato fiscale
come controllanti di altre società
• L’opzione è ammessa per le società di capitali residenti, che siano
partecipate da società di capitali anch’esse residenti (Art. 23 co 1
lett. g) TUIR)
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Segue: Il principio di trasparenza : L’IRES
In alcuni casi non è applicabile il regime di trasparenza:
Fruizione di aliquota IRES ridotta
L’opzione da parte della società partecipata per il regime di
consolidato, nazionale o mondiale
L’assoggettamento della società partecipata ad una procedura
concorsuale
– L’opzione per la trasparenza deve essere manifestata sia dalle
partecipanti che dalla partecipata
– Ha effetto per 3 esercizi sociali e non può essere revocata (art.
115 co 4 TUIR)
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Segue: Il principio di trasparenza : L’IRES
• Ai sensi dell’art. 116 del TUIR, le società a responsabilità limitata
possono optare per il regime della trasparenza fiscale quando
congiuntamente:
si siano conseguiti ricavi per un importo inferiore alla soglia
minima per l'applicazione degli studi di settore;
compagine sociale costituita da soci che siano solamente persone
fisiche e in numero non superiore a 10 (o 20 nel caso di società
cooperativa);
la società non deve essere assoggettata a procedure concorsuali
e non deve avere esercitato l’opzione per il consolidato
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La trasparenza: Il regime delle CFC
Art. 167 e 168 del TUIR
Il regime delle CFC (Controlled Foreign Companies) ha lo scopo di
contrastare fenomeni di elusione d’imposta da parte di chi detiene il
controllo di imprese con sede in paesi a fiscalità privilegiata (c.d.
«paradisi fiscali»)
In realtà tale normativa interessa tutti i contribuenti e non solo le
società.
I redditi prodotti dalle controllate estere sono imputati (per trasparenza)
al soggetto residente in Italia, a prescindere dall’effettiva distribuzione.
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Segue: La trasparenza: Il regime delle CFC
La normativa, prevista dagli artt. 167 e 168 TUIR, si applica
obbligatoriamente (funzione antielusiva) ad ogni soggetto residente in
Italia
che detenga, direttamente o indirettamente, anche tramite società
fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una
società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi
da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis
Per la nozione di controllo art. 2359 c.c.
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Segue: La trasparenza: Il regime delle CFC
• Il contribuente può evitare l’applicazione della CFC rule a seguito di
interpello ex art. 11 L. 212/2000 (Statuto dei diritti del
contribuente)
• La disapplicazione della normativa CFC può essere disposta
qualora:
a) il soggetto localizzato nello Stato o territorio con regime fiscale
privilegiato eserciti effettivamente, come sua attività principale,
un’attività commerciale o industriale nello Stato ove ha sede (es.
ristorante, villaggio turistico)
b) il soggetto residente che controlla il soggetto estero
partecipato non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o
territori al fine di usufruire dei trattamenti fiscali privilegiati
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Segue: La trasparenza: Il regime delle CFC
• Anche i redditi prodotti dalle società estere collegate, residenti in
Stati a fiscalità privilegiata (non elencati nella c.d. white list) sono
tassati in Italia imputando al residente una quota del reddito
prodotto dall’impresa
• NB: la nozione di impresa collegata non è tratta dal codice civile
A fini fiscali, è “collegata” l’impresa di cui un soggetto detenga direttamente,
indirettamente o tramite interposta persona, una partecipazione agli utili non
inferiore al 10% se si tratta di una società quotata in borsa, e non inferiore al
20% se si tratta di impresa non quotata
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