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Corso di laurea in Ingegneria Meccanica Seminari professionalizzante sulla Legislazione Ambientale Coordinatore Prof. Franco Cotana “Stato del recepimento della direttiva comunitaria 2001/77/CE - Analisi dell'efficacia della legislazione ambientale con riguardo agli obiettivi di riduzione degli inquinanti in atmosfera” Dr. Simone Togni Responsabile IVPC – Segretario Generale ANEV Via Piemonte, 39 – 00187 ROMA Tel. +390642884432 – Fax +390642825850 www.ivpc.com – [email protected] www.anev.org – [email protected] Università degli studi di Perugia 12.3.2007

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Corso di laurea in Ingegneria MeccanicaSeminari professionalizzante sulla

Legislazione Ambientale

Coordinatore Prof. Franco Cotana

“Stato del recepimento della direttiva comunitaria 2001/77/CE -Analisi dell'efficacia della legislazione ambientale con riguardo

agli obiettivi di riduzione degli inquinanti in atmosfera”

Dr. Simone Togni

Responsabile IVPC – Segretario Generale ANEV

Via Piemonte, 39 – 00187 ROMATel. +390642884432 – Fax +390642825850www.ivpc.com – [email protected]

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PREMESSEA seguito della ormai nota Direttiva Comunitaria sullo sviluppo della

promozione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili (2001/77/CE) ispirata dalla necessaria costruzione di un impianto normativo in grado di fornire gli elementi necessari al raggiungimento delle

indicazioni del Protocollo di Kyoto, il nostro paese ha emanato il D. Lgs. 387/03 che indica chiaramente le linee di intervento necessarie al

raggiungimento degli obiettivi nazionali di produzione di energia pulita nel mercato interno dell’elettricità.

Tra i numerosi decreti o provvedimenti attuativi previsti, solo alcuni hanno ad oggi visto la luce, peraltro non sempre con conseguenze

favorevoli.Oltre a quelli relativi alla nomina dell’Osservatorio Nazionale Fonti

Rinnovabili (art. 16), alla campagna di comunicazione (art. 15) e all’entrata a regime del mercato elettrico per le FR (art. 20), si è avuta la Deliberazione dell’AEEG 34/05 relativa al ritiro dell’energia ex art.

13 comma 3 e 4 del 387/03.

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Oltre questi pochi ed in parte non attuati provvedimenti, si sono venute a creare situazioni gravi come le ripetute ed ostili azioni da parte del Gestore della Rete che, senza considerare la normativavigente, né tanto meno l’indicazione da parte della Commissione

Europea di eliminare i vincoli esistenti e relativi agli allacci ed alla partecipazione al mercato di tali tipologie di impianti che

indubbiamente soffrono l’inserimento in un quadro della rete ideato e strutturato solo per grandi impianti alimentati da fonti fossili, ha vieppiù aggravato la situazione con l’introduzione di

arbitrarie limitazioni alle connessioni impedendo di fatto il raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di produzione di

energia da fonti rinnovabili.Tale situazione ha visto tuttavia nel recente passato qualche

miglioramento grazie ad alcune semplificazioni imposte dall’AEEG su spinta delle associazioni e della Comunità Europea.

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In questo quadro si è venuta a sentire inoltre una mancanza di appoggio da parte di quei soggetti che avrebbero il compito di sorvegliare su tali azioni e garantire il raggiungimento degli

impegni assunti in campo internazionale; ci riferiamo ai Ministeri competenti, e all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, dai

quali ci si sarebbe aspettato un maggiore impegno in difesa delle tecnologie pulite per la produzione di energia elettrica.

Tale carenza si giudica tuttavia come derivante principalmente da una errata organizzazione del sistema nel suo complesso che

risulta slegato e non coordinato nei vari soggetti deputati alla sua crescita, regolamentazione e verifica; nostro auspicio è che un

coordinamento venga presto creato e riconosciuto quale autoritàgarante del mantenimento degli impegni presi.

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PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA COMPLETA ED ESAUSTIVA ATTUAZIONE DELLA

DIRETTIVA COMUNITARIA 2001/77/CE

Tra i decreti o provvedimenti attuativi che hanno visto la luce e che abbiamo sopra riportato si deve evidenziare come, quello sulla campagna di comunicazione (art. 15) non sia di fatto mai divenuto operativo. Nessun tipo di attività di comunicazione infatti ha avuto seguito nel 2004, 2005 o 2006 salvo poche o pochissime azioni nell’ambito di convegni o appuntamenti di settore. La campagna di sensibilizzazione invece sarebbe stata

e sarebbe tuttora estremamente utile, onde andare a sfatare alcuni luoghi comuni che circolano in merito alle fonti

rinnovabili.

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Tale attività, essendo rivolta al grande pubblico, permetterebbe allo stesso una maggiore conoscenza delle applicazioni

dedicate e degli sviluppi associati all’energia da fonte eolica, andando così ad interessare anche Organi Istituzionali

(Regioni, Comuni, Sindaci, Assessori) che non conoscendo a fondo tale tecnologia, spesso si basano su conoscenze

superficiali con il rischio di avere un approccio preconcettualmente costituito in senso negativo.

Vi sono poi le altre due previsioni riguardanti il ritiro dell’energia e la normativa sulle Connessioni, che si trovano, una in fase diattuazione e peraltro attualmente impugnata da diversi soggetti anche dopo la sua modifica, e l’altra sottoposta agli esiti della consultazione da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il

gas.

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La disciplina delle connessioni dell’impianto alla rete elettrica oltretutto è lungi dall’essere l’adempimento di cui all’articolo 14 del D. Lgs. 387/03. Essa infatti si limita semplicemente ad

inserire in un documento generale un richiamo allo stesso, prevedendo in tale dispositivo delle soglie di corrispettivi, non

vi è alcun elemento di agevolazione o quantomeno di riconoscimento delle peculiarità tecniche proprie di tali

tipologie di impianti, se non in misura del tutto insufficiente.Si ritiene che il provvedimento emanato, debba essere organicamente rivisitato e specificamente indirizzato ad ottemperare alle chiare richieste che la legge in oggetto

prescrive, soprattutto nei termini agevolatori ed eliminando le discriminatorie previsioni tutt’oggi esistenti che rischiano di

sancire un ulteriore grave ostacolo alla diffusione di tali tecnologie pulite.

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Sul fronte propositivo si ravvisa la necessità di segnalare l’urgenza del completamento delle restanti disposizioni del D. Lgs. 387/03 e sopratutto, nell’ottica dello sviluppo prossimo di

ogni iniziativa attinente alle FR, l’emanazione delle linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all’art

12 del 387/03 e il fondamentale adempimento riguardante l’individuazione degli Obiettivi indicativi nazionali e relative

misure di promozione (art. 3). Tale individuazione èpropedeutica alla conseguente ripartizione dello stesso tra le Regioni per il mezzo della Conferenza Unificata, passaggio

che permetterebbe una volta per tutte l’assunzione di responsabilità da parte di quei territori maggiormente ricchi di

tali fonti e il cui apporto è chiaramente imprescindibile per ottemperare agli obblighi assunti.

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Una mancanza di orientamento a livello nazionale provoca certamente degli squilibri e ciò si riflette ancora di più se trasposto

sul piano regionale. Merita inoltre un accenno la disciplina cheriguarda il consumo dell’energia elettrica da parte degli impianti

di produzione di energia elettrica da FR (il cosiddetto autoconsumo per usi di centrale), che si trovano ad essere

considerati come rispettabilissimi utenti normali, pur non essendo tali, dovendo quindi pagare oneri, come quelli di sistema, che si

ritengono assurdi per tali produttori. Non ci si capacita di come mai, esistendo già delle tariffe agevolate

per alcune tipologie di utenti, non si sia mai dato seguito ad una previsione dedicata per i produttori di cui trattasi, ovvero si

comprende solo alla luce della lettura data in principio della nostra analisi e cioè l’inadeguatezza del sistema per le fonti differenti da

quelle fossili, per di più di grande taglia, per le quali l’attuale sistema è stato ideato e che in questi anni non ha saputo, o voluto,

adeguarsi.

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Sarebbe quindi opportuno provvedere a migliorare la recente normativa riguardante il regime di scambio per gli impianti

alimentati da FR, così come previsto dal 387/03 (solo per gli impianti inferiori a 20 kW) in direzione di una maggiore

elasticità per la produzione eccedente il consumo.Inoltre risulta estremamente urgente una chiarificazione delle

Regole per il dispacciamento per le Unità di produzione rilevanti, per lo schema di convenzione alla Deliberazione

34/05 dell’AEEG, nonché nella Deliberazione 168/03 all’art 12 comma 12.2.

Sempre in tema di D. Lgs. 387/03, appare necessario presentare alcune considerazioni in merito a quanto disposto dall’art. 4 di

tale Decreto che prevede l’aumento della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili

che deve essere immessa nel sistema elettrico dai produttori - o importatori - di energia elettrica da fonte non rinnovabile.

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Tale quota, prevista in aumento dello 0,35% ogni anno a partire dal 2004 fino al 2006 (i trienni successivi dovevano essere oggetto di ulteriori provvedimenti, anch’essi in forte

ritardo) non è assolutamente sufficiente a permettere al nostro Paese neppure di avvicinarsi all’adempimento degli impegni

presi in sede comunitaria. Si vuole proporre pertanto di effettuare opportuni studi in merito, e correggere tale quota

minima in quantità sufficiente a permettere il raggiungimento dei citati obiettivi (25% di energia elettrica prodotta da fonti

rinnovabili) per il 2010, anche alla luce della prossima emanazione da parte Comunitaria di nuovi obiettivi vincolanti.

Ultimo aspetto che si desidera sottolineare, prima di concluderequesta parte, è un semplice esempio che possa fungere da

paragone per capire quanto ci sia di pretestuoso nell’ostacolare questa fonte adducendo motivazioni tecniche inesistenti.

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Si vuole portare qui di seguito, brevemente, l’esempio della Spagna, a cui nulla abbiamo da invidiare in quanto a

potenzialità rinnovabili, che però sul fronte “energia da rinnovabili” ha dei precisi piani regionali di sviluppo, come

per l’eolico per il quale oltre ad essere il secondo paese europeo per potenza eolica installata, con più di 11.000 MW,

di cui circa 2.000 MW vengono installati ogni anno. Non tratteremo il caso della Germania, il primo paese per potenza installata e che ha largamente doppiato anche la Spagna con oltre 20.000 MW. Per entrambi gli esempi citati il tasso di

penetrazione di energia elettrica immessa nella rete nazionale supera il 10% arrivando a situazioni specifiche come la Navarra dove si supera largamente il 50% dell’energia

consumata con la produzione eolica (solo a valore esemplificativo in Italia siamo intorno allo 0,8% e TERNA

sostiene di non essere in grado di garantire adeguata sicurezza al sistema tentando di introdurre apparati di telecontrollo e

teledistacco agli impianti eolici).

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Tali paragoni servono, ovviamente, non per sminuire l’Italia o il Gestore, ma semmai per provocare una reazione forte che

permetta al Paese di non perdere, sotto il profilo dello sviluppo e della tecnica, importanti conquiste fatte da operatori italiani negli anni e importanti opportunità che si stanno presentando.

Il mancato rispetto delle scadenze previste dal D. Lgs. 387/03 sono significative anche se tipiche per il nostro Paese, ma ciò non può essere una causa giustificatrice e peraltro ci comporta

ulteriori probabili procedure di infrazione per mancato recepimento di normative ambientali alle quali sembra che ci

si inizi ad abituare.La significatività di tale disinteresse si manifesta soprattutto nelle

conseguenze che ciò comporta per lo sviluppo delle fonti rinnovabili del Paese e per lo sviluppo tecnologico ad esso associato, per non parlare degli effetti negativi sul fronte

dell’occupazione e dell’inottemperanza agli obblighi assunti in sede comunitaria nonché verso il Protocollo di Kyoto.

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In un sistema che non fornisce alcun tipo di garanzia infatti non èneppure lecito aspettarsi grossi investimenti da operatori che

peraltro hanno sempre dimostrato di proseguire nelle loro attività contro una complessiva situazione di sfavore ogni

giorno più evidente.Su questo aspetto è da segnalare la questione economica, non da

poco, a cui il nostro Paese andrà incontro in termini di probabili acquisti di crediti di emissione, qualora non

ottemperi ai citati impegni comunitari assunti con la firma del Protocollo di Kyoto; a tale riguardo ancora una volta ci si

domanda se non sia più lungimirante per un Governo pensare di investire almeno parte dell’ammontare di tali sanzioni future

per realizzare oggi un sistema solido ed efficiente.

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La costante associazione degli impianti a FR a quelli a fonte fossile rende estremamente gravoso l’impegno allo sviluppo di tale fonte energetica per i produttori e discriminante l’accesso

alla rete che resta molto lontana dalla previsione normativa mirante ad una semplificazione, sia dal punto di vista tecnico,

sia economico, sia amministrativo.Tale dannosa abitudine è stata fatta rilevare nelle molte istanze

presentate alle Autorità dagli Operatori di settore e dalle Associazioni di categoria: è quindi assolutamente necessario un coordinamento ed una visione chiara del fatto che le fonti

rinnovabili debbano essere trattate in maniera separata, all’interno dello stesso documento, da quelle tradizionali per

tenerne in considerazione le fondamentali differenze e permetterne uno sviluppo adeguato agli impegni presi in tutte

le sedi internazionali, esattamente quanto richiesto dalla normaComunitaria.

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Risulta inoltre incomprensibile come per quanto riguarda le regole tecniche di connessione alla rete non vi siano ancora delle procedure semplificate e

congrue al raggiungimento di diffusione di queste tecnologie in linea con gli impegni assunti. Si ricorda al riguardo che il D. Lgs. 387/03 al comma 1

dell’ articolo 12 prescrive che “Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, […] sono di pubblica utilità indifferibili ed urgenti” e al comma 3 che “La costruzione e l’esercizio degli impianti […] nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e

all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica” previsione alla quale ad oggi non è data piena efficacia ed

applicazione.Si reputa alquanto irrilevante l’affermazione della stessa Autorità, che gran

parte quanto richiesto dall’art. 14 del D. Lgs. 387/03 già sarebbe contenuto nella Deliberazioni e nelle normative vigenti, che proprio per questa loro

pre-esistenza e in virtù della loro anteriorità rispetto al 387/03 stesso, implicitamente rafforzano la tesi di una specifica previsione migliorativa per

tali tipologie di impianti per i quali tali norme generiche sono state, giustamente, ritenute inopportune e inappropriate.

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Molte polemiche ha poi suscitato la Delibera sulle “Modalità di ritiro dell’energia e avvio del regime” previsto dall’Art. 13 del D.Lgs387/03. Tale previsione è stata attuata con la Delibera AEEG n.

34/05 (Febbraio 2005) che ha provveduto, appunto, a regolamentare le modalità di ritiro dell’energia elettrica inserendo alcuni costi

assolutamente ingiustificati a carico delle fonti rinnovabili, peraltro ad esclusivo vantaggio del gestore di rete non permettendo la stessa

possibilità agli altri soggetti (Grossisti).Tali ingiustificati oneri sono:

a) Costi amministrativi e gestionali per ogni singolo contratto commisurati sul quantitativo di energia immesso in rete (240 € fissi

oltre allo 1% del fatturato con un massimo di 7.000,00 €).

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b) Applicazione del prezzo zonale tramite l’introduzione del CCT, ovvero il corrispettivo per l’assegnazione dei diritti di utilizzo del diritto di trasporto di cui all’art 35 Delibera 168/03 e successive

modifiche (assolutamente illogico e contraddittorio con le premesse della Deliberazione stessa). Si ritengono comunque tali costi

amministrativi e gestionali totalmente iniqui ed ingiustificati e tuttora gravemente ostativi allo sviluppo di tali fonti, considerando peraltro che eventualmente tali oneri dovrebbero, nell’ottica dello sviluppo di tali fonti, essere poste a carico dello specifico conte

esistente per lo sviluppo delle FR.Per quanto riguarda i corrispettivi denominati CCT, si vuole ribadire il

concetto che l’applicazione di un prezzo zonale (alla base del calcolo di tali corrispettivi) non è applicabile ad un produttore da fonti

rinnovabili non programmabili che per definizione non può scegliere il luogo ove reperire la fonte e collocare il relativo impianto.

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Tale corrispettivo, anche qualora in alcune zone comporti un beneficio economico, andrebbe di conseguenza eliminato o quantomeno rivisto data l’assurda applicazione dello stesso solo ad alcune categorie non rilevanti ai

fini della ubicazione degli impianti.Con la presente relazione si coglie l’occasione per fare riferimento ad alcune

modifiche introdotte alla Deliberazione 168/03, tramite una successiva Deliberazione n. 64/05 tutte portate ad esemplificazione e indicative della

inosservanza della 2001/77/CE. Come anticipato in precedenza, le disposizioni che riguardano le fonti rinnovabili sono da interpretare nell’ottica della promozione di tale fonte,

come espresso dalla Direttiva Comunitaria, e pertanto, la modifica alla priorità di dispacciamento (legittimata per le fonti rinnovabili sin dalDecreto 79/99 e ribadita dal D. Lgs. 387/03) introdotta dalla citata Deliberazione di modifica alla 168/03 non è nel modo più assoluto

condivisa e anch’essa rischia di penalizzare lo sviluppo di tali fonti pulite di energia.

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Tale modifica prevede all’articolo 19 comma 19.6 e all’articolo 20 comma 20.6 della 168/03 che per le offerte presentate nel mercato elettrico, riserva alle unità di produzione ex D. Lgs.

387/03 o l. 239/04 il posizionamento alla lettera e) nell’ordine di priorità per il mercato del giorno prima e per il mercato di

aggiustamento, contravvenendo alle indicazioni della normativa vigente ed alla normale logica.

Non si evince infatti quale differenza vi sia tra “le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili” previste dalla stessa

Deliberazione 168/03 alla lettera b) – seconde in ordine di priorità – e “le offerte di vendita delle unità di produzione

CIP6/92 e delle unità di produzione D. Lgs. 387/03 o l. 239/04” di cui alla citata lettera e).

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Tale situazione richiede una urgente e necessaria correzione a tale ordine di priorità, nonché una spiegazione su quale sia la differenza

tra le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili in generale e quelle non programmabili veicolate dal

D. Lgs 387/03 o dalla Legge n. 239/04.Quanto scritto in precedenza tende a riconoscere il complesso compito

che ha l’Autorità nel disciplinare il mercato dell’energia elettrica e, nello specifico, ad adempiere alle indicazioni ricevute dalla normativa nazionale e comunitaria in tema di promozione

dell’energia prodotta da fonti rinnovabili e pertanto si auspica che in futuro i soggetti produttori vengano interpellati dagli organi

normativi competenti, insieme alle altre Associazioni che vogliano essere coinvolte, in merito alle questioni sulle quali ha titolo per

esprimersi, indicando l’esigenza di una azione unitaria ed un coordinamento delle normative a vario titolo emanate dai differenti

soggetti preposti.

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Alla luce di quanto sopra esposto ed analizzando le principali problematiche che hanno comportato l’insufficiente sviluppo della

produzione di energia da fonte rinnovabile eolica nel mercato interno dell’elettricità rispetto agli obiettivi indicati e derivanti dagli impegni

assunti in sede nazionale, comunitaria ed internazionale, si ritiene necessario un tempestivo intervento volto al coordinamento di

questo settore.La riorganizzazione delle innumerevoli norme a vario titolo e dai vari

enti deputati alla regolamentazione del sistema elettrico nel suo complesso, si rende oramai presupposto irrinunciabile per una

seria politica di sviluppo di questo importante settore, dando garanzia ai soggetti operatori che tale opera non comporti la sospensione delle

attività in essere.

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Una analisi anche superficiale delle normative esistenti sulla materia infatti evidenzia chiaramente la confusione e la

disomogeneità, quando non addirittura la contrapposizione, di alcune previsioni vigenti che vanno ad annullarsi tra loro

rendendo di fatto inefficaci o addirittura di effetto contrario,norme che nella loro ratio originaria avrebbero dovuto agevolare lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili.

Tale situazione è nel nostro paese resa ancor più marcata dalla differente vocazione dei numerosi soggetti deputati

all’emanazione di tali norme, nonché dal gran numero di soggetti titolari di potestà normative, regolatorie e di controllo

nello specifico settore.

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Se si considera inoltre che tutti i soggetti che hanno “voce in capitolo” su tale materia, hanno principalmente riguardo per le

questioni riguardanti l’energia nel suo complesso e maispecificamente per le fonti rinnovabili in quanto tali, e cioè con

riferimento alle questioni di carattere ambientale correlate alla produzione di energia, si evidenzia maggiormente la difficoltà di

raggiungere quelle armonizzazioni necessarie.Questa realtà è stata oltretutto aggravata dal recente trasferimento della

potestà legislativa concorrente concessa a seguito della riforma del titolo V della Costituzione alle Regioni, a seguito della quale ci si ètravati ancor più nella situazione paradossale di una impossibilità di

fatto di realizzare una politica energetica rinnovabile coerente e razionale, basata su analisi serie e corrispondente agli impegni

assunti.

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Si ritiene pertanto necessaria, nell’ottica del perseguimento della politica ambientale di riduzione delle emissioni di gas climalteranti scelta

dal Governo Italiano con la ratifica del Protocollo di Kyoto, l’assunzione delle responsabilità da tale scelta derivanti e fino ad oggi elusa.

Alla luce della gravosa individuazione di obiettivi di riduzione di inquinanti derivanti dal trattato internazionale siglato a Kyoto, e della Direttiva

Comunitaria 2001/77/CE recepita con D. Lgs. 387/03 che indica un preciso obbligo di aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

entro il 2010, il Governo dovrà necessariamente provvedere a farsi carico del rispetto di questi impegni quanto prima onde evitare pesanti quanto inevitabili sanzioni sia amministrative sia economiche da parte

dei soggetti preposti alla verifica dell’ottemperamento degli impegni assunti; analizzata profondamente la questione, si ritiene quale soluzione necessaria al mantenimento di tali impegni assunti dal Governo, la sua riappropriazione del coordinamento degli incentivi e delle azioni poste

in essere sia per quanto riguarda quelle già in essere, sia per quanto riguarda quelle in corso di emanazione.

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La prima parte dell’opera dovrà servire a verificare la coerenza tra le innumerevoli normative, regolamenti, azioni, iniziative, meccanismi e misure a diverso titolo esistenti, con gli obiettivi

esistenti; la seconda parte deve consentire, da oggi e per il futuro, l’armonizzazione di qualsiasi atto emanato in tema di produzione di energia da fonti rinnovabili, o a tale argomento correlato, e la cui coerenza con la politica governativa dovrà

necessariamente essere verificata preventivamente, per il tramite della sottoposizione ad un organo tecnico delegato,

onde evitare che la mancata attuazione dei piani individuati di promozione delle fonti rinnovabili e di riduzioni delle

emissioni avvenga non per una dichiarata scelta di politica energetica ma per la mancanza dell’organizzazione delle misure necessarie e sufficienti al loro raggiungimento.

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In tale senso l’opera di verifica della coerenza delle misure esistenti od in corso di emanazione dovrà essere vagliata dal Governo stesso che solo in tal modo avrà la possibilità di intervenire con le iniziative eventualmente decise per mantenere gli impegni assunti in sede internazionale.

L’organo di consultazione in questione, peraltro previsto proprio dalla Direttiva Comunitaria 2001/77/CE e proprio con queste funzioni, sembra essere chiaramente l’Osservatorio nazionale

sulle fonti rinnovabili e l’efficienza negli usi finali dell’energia, che “è composto da [..] esperti della materia e di comprovata esperienza” e che peraltro prevede esplicitamente

lo svolgimento di tutte le attività di coordinamento, consultazione e proposizione che si ritiene debbano essere

prontamente poste in essere dal Governo;

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in tale ottica si ritiene necessario che l’emanazione dei provvedimenti futuri, di qualsiasi genere e connessi a

qualsiasi titolo alla promozione della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili nonché dell’efficienza energetica e della riduzione delle emissioni da questi

derivanti, passi preventivamente dall’analisi consultiva di tale organo il quale dovrebbe evidenziare eventuali

discrasie con la politica energetica ambientale e gli obiettivi assunti a livello governativo in ogni sede.

Concludendo si ritiene che il non più giustificabile ritardo nelle politiche ambientali di riduzione dei gas climalteranti e di incremento della produzione di energia elettrica da fonti

energetiche rinnovabili debba essere rapidamente superato con un’azione efficace e decisa senza la quale il fallimento della

politica energetica delle fonti rinnovabili del nostro paese saràinevitabile.

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L’ANALISI DELL’EFFICACIA DELLA NORMATIVA AMBIENTALE

I dati e le indicazioni da cui bisogna partire per poter giudicare l’efficacia delle differenti normative vigenti in

tema di effetti migliorativi sull’ambiente non può prescindere dall’individuazione degli obiettivi da

raggiungere, basando l’analisi e lo sviluppo dei risultati sulle premesse che solo per il tramite di strumenti

efficaci possono essere raggiunti.Oggi la situazione riguardante l’attuazione delle diverse normative in campo ambientale emanate dalla Comunità Europea oltre che dai trattati internazionali riguardanti la riduzione delle emissioni, è lontana dal potersi definire

completa.

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IL RITARDO NELL'EMANAZIONE DEI DECRETI ATTUATIVI DEL D. LGS. 387/03

Sono trascorsi alcuni anni dalla data di emanazione del D.Lgs 387/03 e molto poco è stato fatto per

attuare le disposizioni del decreto.Il mancato rispetto delle scadenze previste dal D. Lgs. 387/03 sono significative anche se tipiche per

il nostro Paese, tuttavia sono oramai gravi e la significatività di tale disinteresse si manifesta

soprattutto nelle conseguenze che ciò

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comporta per lo sviluppo delle fonti rinnovabili del Paese e per lo sviluppo tecnologico ad esso associato,

per non parlare degli effetti negativi sul fronte dell’occupazione e dell’inottemperanza agli obblighi

assunti in sede comunitaria nonché verso il Protocollo di Kyoto. Se a tale manifesta scarsità di volontà ci si

aggiungono gli atti posti in essere a discriminazione di alcune determinate categorie di produttori,

casualmente le fonti più promettenti, come alcune specifiche regole tecniche assolutamente inattuabili

allo stato della tecnica attuale, oppure le indicazioni a non eseguire allacci in determinate regioni ai

produttori eolici, questo evidenzia ancora di più lo stato di disagio in cui versa l’Italia sul fronte

rinnovabili.

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In merito poi all’accesso al mercato elettrico per gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, i

singoli stati membri sono tenuti dalla Direttiva Comunitaria 2001/77/CE a rimuovere le barriere di

ogni carattere esistenti al fine di promuovere la produzione di energia elettrica da fonti energetiche

rinnovabili al fine di raggiungere gli obiettivi comunitari in materia. L’Italia ha recepito con D. Lgs.

387/03 tale direttiva introducendo alcuni principi di semplificazione ed adeguando inoltre la

remunerazione dell’energia prodotta, fino ad allora fortemente penalizzata rispetto a quella da fonti

fossili; in particolare l’art. 20 comma 1

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prevede che per tale energia elettrica “è riconosciuto il prezzo fissato dall'Autorità per l'energia elettrica e il

gas per l'energia elettrica all'ingrosso alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato

vincolato”.Con il cambiamento dovuto all’avvio della Borsa

elettrica tuttavia si è venuta a modificare la situazione generale riguardante i parametri forniti dall’AEEG, con la conseguenza catastrofica per molti produttori da fonti energetiche rinnovabili di trovarsi senza un prezzo definito per la cessione di energia ex art. 13

del D. Lgs. 387/03.

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I piccoli produttori da fonti pulite che avevano trovato un sistema semplificato di cessione dell’energia

prodotta direttamente al gestore di rete cui l’impianto era allacciato, si sono trovati improvvisamente senza

il parametro di remunerazione indicato dal 387 (il PG), e per molti mesi addirittura con il rifiuto del pagamento da parte dei gestori che ne ritiravano

l’energia in attesa della definizione del nuovo prezzo, stabilito in seguito dall’Autorità come il prezzo di

cessione dell’energia da parte dell’Acquirente Unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato

vincolato (ex Art 30 Delibera 5/04).

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Il motivo che è alla base della previsione normativa del riconoscimento di uno specifico prezzo, per il periodo successivo a quello transitorio, per gli impianti da fonti rinnovabili non programmabili, è chiaramente quello di

eliminare le problematiche che di fatto ostacolano l’accesso al mercato per tali fonti discriminandole rispetto

alle altre.Inoltre la previsione di specifiche modalità per il ritiro dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da

fonti rinnovabili inferiori ai 10 MVA o superori per quelli non programmabili, è una chiara indicazione

dell’eliminazione delle discriminanti relative alla partecipazione al mercato elettrico sentita dal Legislatore anche relativamente alla remunerazione per fascia oraria

che, per un impianto di questo tipo, non ha senso.

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A titolo di esempio, infatti, considerando due impianti uguali per costi e potenza ma situati il luoghi diversi che producono uno di giorno e l’altro di notte si può agevolmente notare che ciò crea una considerevole discrepanza nella remunerazione che attualmente

avviene per fascia oraria.L’esigenza di tali specifiche direttive è tanto più sentita

se si considerano poi sia i costi per la partecipazione al mercato, che in quanto fissi sono abbastanza

discriminatori per i piccoli produttori, sia per quanto riguarda gli adempimenti burocratici da effettuare che presuppongono una struttura in grado di assolverli nei

modi e nei tempi previsti.

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Si deve ribadisce che l’attuale situazione riguardante le normative nazionali e comunitarie in materia di

sviluppo delle fonti rinnovabili, non solo rischiano, a causa degli enormi ritardi accumulati, di far aprire

delle procedure di infrazione da parte della Commissione Europea per mancato recepimento della

direttiva comunitaria, ma sono anche gravemente ostative allo sviluppo delle tecnologie pulite in quanto

quando vengono emanate disattendono sistematicamente gli obiettivi indicati. Tali obiettivi, riguardano non solo gli impegni presi dal Paese con la ratifica del protocollo di Kyoto, ma anche quelli

assunti per il raggiungimento del 25% di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile entro il 2010.

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Tali considerazioni esemplificative sono la dimostrazione chiara di come nonostante l’esistenza

di una normativa che, almeno nelle intenzioni sia chiara e molto stringente per i paesi che l’hanno recepita, compresa l’Italia, nei fatti poi gli stessi soggetti istituzionali che sono preposti alla sua applicazione spesso finiscono per ostacolarne l’efficacia. A tale situazione crediamo si possa

ovviare solo con una decisa opera di coordinamento tra i diversi soggetti decisori che, preventivamente, vengano guidati nell’emanazione di quegli atti che

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potrebbero in qualche modo essere di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

In talune circostanze questo è tanto più vero in quanto comporta addirittura l’annullamento di misure di incentivazione a causa di interventi scoordinati e

contrastanti che, oltre a rendere inefficaci le iniziative prese, e a vanificare gli obiettivi di politica energetica assunti a livello governativo, rendono eccessivamente

onerosi interventi che altrimenti porterebbero frutti evidenti e risultati rilevanti.

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In conclusione si deve ritenere che un tempestivo intervento di riordino delle diverse normative in materia permetterebbe ancora di raggiungere gli

obiettivi assunti in tema di riduzione di emissioni e di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, a patto che si scelga una strada e la si

abbia la responsabilità di percorrerla fino in fondo. I continui mutamenti della politica energetica italiana ha già determinato una situazione molto grave oltre che condizioni di precarietà che non devono e non

possono più essere sopportati dal sistema.

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PROIEZIONE DEI COSTI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE O DALLA MANCATA

APPLICAZIONE DI KYOTOPer fare un esempio che possa chiarire quanto sia poco lungimirante attendere ulteriormente nella promozione

della produzione di energia da fonti rinnovabili nel nostro paese, segue uno studio sui costi che il sistema

Italia affronterebbe in caso di applicazione della Direttiva Comunitaria 2001/77/CE e dei costi dovuti

alle penalità in caso invece di mancato raggiungimento degli obblighi assunti solo relativamente all’eolico.

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Obblighi derivanti dalla Direttiva Comunitaria 2001/77/CE:

25 % del consumo lordo al 2010.Partendo dal dato del 1997 in cui la produzione di energia da FER è stata pari a 46,46 TWh equivalente

al 16% sul consumo interno lordo di 290 TWh, si dovrà arrivare alla produzione di circa 85 TWh da FER che corrisponderanno al 25 % del consumo previsto di circa 380 TWh al 2010, considerando

inoltre che nel 2006 si sono prodotti circa 55 TWh di energia da FER pari al 17 % del CIL (357 TWh).

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In tale contesto, la produzione di energia da fonte eolica è stata, nel 2006 pari a 3,5 TWh a fronte di

una potenza totale installata passata da 1.718 MW a inizio anno a 2.123 MW a fine 2006.

Calcolando pertanto la progressione delle installazioni durante il periodo considerato, e il continuo

aumento dell’efficienza degli aerogeneratori, si può con assoluta cautela considerare una producibilità media annua di circa 2 TWh di energia elettrica

prodotta ogni 1.000 MW di potenza eolica installata.

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Considerando inoltre che la crescita delle installazioni di tali impianti nei paesi che hanno emanato

normative a garanzia per gli operatori del settore, sono dell’ordine di 2.000 MW all’anno (Germania,

Spagna, USA), e che certamente ciò non dipende dal potenziale eolico degli stessi che non è superiore a quello italiano. Ritenuta largamente sostenibile una

crescita progressiva della potenza installata che consenta il raggiungimento di circa 14 TWh a fronte

di circa 7.000 MW al 2010, e considerando che l’apporto delle altre fonti potrebbe concorrere per

almeno altri 10 TWh, ciò consentirebbe di raggiungere l’obiettivo previsto dalla Direttiva

Comunitaria

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anche qualora i dati dovessero essere rivisti in senso più gravoso, per quanto riguarda l’aumento dei consumi,

come sembra ipotizzare il GRTN.In conclusione si può affermare che solo grazie ad una

decisa regolamentazione che consenta il coordinamento e la razionalizzazione della normativa vigente, e la conseguente eliminazione delle barriere esistenti allo sviluppo delle fonti rinnovabili, l’eolico

potrebbe contribuire in maniera significante al raggiungimento degli obiettivi preposti e in un mix di

fonti rinnovabili permettere l’adempimento dell’obbligo assunto.

Si allegano delle tabelle esplicativa con tutti i dettagli numerici di quanto sopra esposto.

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ANNO

MW EOLICI

INSTALLATI

TOTALE

MW EOLICI

INSTALLATI

ANNO

PERCENTUALE

DA FER SU CILCIL IN TWh*

TONN CO2

EVITATE

TONN SO2

EVITATE

TONN NOX

EVITATE

TONN

POLVERI

EVITATE

BARILI DI

PETROLIO

RISPARMIATI

2001 690 141 17% 327 969.000 1.596 2.166 262 4.433.333

2002 797 107 15% 336 1.198.500 1.974 2.679 324 5.483.333

2003 913 116 14% 345 1.241.000 2.044 2.774 336 5.677.778

2004 1.255 342 16% 349 1.564.000 2.576 3.496 423 7.155.556

2005 1.718 463 14% 353 1.989.000 3.276 4.446 538 9.100.000

2006 2.123 417 15% 357 2.975.000 4.900 6.650 805 13.611.111

2007 3.000 877 17% 371 4.930.000 8.120 11.020 1.334 22.555.556

2008 4.100 1.100 18% 375 6.715.000 11.060 15.010 1.817 30.722.222

2009 5.300 1.200 20% 379 8.585.000 14.140 19.190 2.323 39.277.778

2010 6.600 1.300 22% 383 10.880.000 17.920 24.320 2.944 49.777.778

2011 8.000 1.200 23% 387 12.920.000 21.280 28.880 3.496 59.111.111

2012 9.400 1.200 24% 390 15.215.000 25.060 34.010 4.117 69.611.111

Dati storici-previsionali dello sviluppo eolico in rapporto agli obblighi assunti

dall'ItaliaIl contributo dell'eolico a Kyoto e all'ambiente in termini di :

su e

labo

razi

one

AN

EV

Obi

ettiv

i Dir

ettiv

a 77

/200

1/C

E Dat

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yoto

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Fino al 2006 i dati sono quelli ufficiali TERNA - ANEV, dal 2007 al 2012 sono elaborati ANEV

Prospettive di crescita dell'eolico sulla base degli impegni dell'Italia in sede Comunitaria

8.0006.6005.3004.1003.0002.1231.255913797690 1.718 9.4001,14 1,46

12,8

10,1

1,8

3,5

1,41

2,34

15,2

17,9

5,8

7,9

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Anno

MW

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

TWh

MW Eolici da installare TWh prodotti/producibili da EolicoMW Eolici installati

Fino al 2006 i dati sono quelli ufficiali TERNA - ANEV. Dal 2007 al 2012 (Kyoto) sono elaborati ANEV.

Produzione da fonte eolica in rapporto al totale delle Fonti Rinnovabili (dato storico e previsionale)

17,315,413,611,49,26,74,73,33,02,92,1

19

9488

8374

6963

5250

56

484955

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TWh

% da Eolico TWh Totali da FR

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ANNO

* TOTALE COSTI PAESE PER

INADEMPIENZE IMPEGNI

INTERNAZIONALI

** NUMERO OCCUPATI SETTORE EOLICO

INVESTIMENTI ANNUALI IN € PER

LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

COSTO EVITATO DI PETROLIO

COSTO EVITATO PENALITA'

KYOTO

INVESTIMENTI IMPIANTI EOLICI

2001 58.140.000 3.450 141.000.000 207.480.001 58.140.000 690.000.0002002 71.910.000 3.985 107.000.000 256.620.001 71.910.000 797.000.0002003 74.460.000 4.565 116.000.000 265.720.001 74.460.000 913.000.0002004 93.840.000 6.275 342.000.000 334.880.001 93.840.000 1.255.000.0002005 119.340.000 8.590 555.600.000 425.880.001 119.340.000 2.061.600.0002006 178.500.000 10.615 500.400.000 637.000.002 178.500.000 2.547.600.0002007 295.800.000 15.000 1.052.400.000 1.055.600.003 295.800.000 3.600.000.0002008 805.800.000 19.000 1.320.000.000 1.437.800.004 805.800.000 4.920.000.0002009 1.030.200.000 22.000 1.440.000.000 1.838.200.005 1.030.200.000 6.360.000.0002010 1.305.600.000 26.000 1.560.000.000 2.329.600.007 1.305.600.000 7.920.000.0002011 1.550.400.000 30.000 1.440.000.000 2.766.400.008 1.550.400.000 9.600.000.0002012 1.825.800.000 32.500 1.440.000.000 3.257.800.009 1.825.800.000 11.280.000.000

L'eolico e i benefici non solo economici generati verso il sistema Italia dal 2001 al 2012

* ** Considerando tutta la filiera del proceso processo produttivo egestionale.

NOTAConsiderando i costi evitati per l'acquisto dei crediti di emissione a20 €/Ton e per le sanzioni da mancata produzione da FER (40€/Ton dal 2005 al 2007 - 100€/Ton dal 2008 al 2012)

BIBLIOGRAFIA:

Decreto Legislativo 387/03 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabilinel mercato interno dell’elettricità.

Direttiva Comunitaria 2001/77/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.

Decreto Legislativo 79/99 del 16 marzo 1999 recante attuazione della Direttiva

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Comunitaria 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica.

Decreto MICA 11/99 recanti direttive per l’attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1,2 e 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Legge 120/02 recante la ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997.

Delibera CIPE 123/02recante revisione delle linee guida per le politiche e

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misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra.Libro Bianco

per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabiliLegge 9/91

recante norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale.

Legge 10/91recante norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmioenergetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili delle fonti rinnovabili di energia.

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