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2011

L’Apprendistato Professionalizzante: dalla riforma alla somministrazione

giugno 2012

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1. DEFINIZIONI2. EVOLUZIONE LEGISLATIVA3. LA RIFORMA DELL’APPRENDISTATO4. LA RIFORMA NEL DETTAGLIO5. L’APPRENDISTATO IN SINTESI6. APPRENDISTATO E SANZIONI7. APPRENDISTATO E AGEVOLAZIONI8. L’APPRENDISTATO IN SOMMINISTRAZIONE ( ACCORDO 5 APRILE 2012)9. L’APPRENDISTATO NEL D.D.L. DI RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO10.APPRENDISTATO DIRETTO E APPRENDISTATO DI SETTORE11.IL PASSAGGIO DA APPRENDISTATO INDIRETTO A APPRENDISTATO DI SETTORE12.LA DURATA DELL’APPRENDISTATO E DELLA SOMMINISTRAZIONE13.SIMULAZIONE DEL RECESSO DELL’UTILIZZATRICE DAL CONTRATTO DI STAFF

LEASING

Indice

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APPRENDISTATO: CONTRATTO DI LAVORO IN CUI LA PRESTAZIONE DEL LAVORATORE VIENE SCAMBIATA CON LA RETRIBUZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE:TIPOLOGIA DI CONTRATTO DI APPRENDISTATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI UNA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE ATTRAVERSO LA FORMAZIONE SUL LAVORO E L’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE DI BASE E TECNICO-PROFESSIONALI

PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE: DOCUMENTO ALLEGATO AL CONTRATTO DI LAVORO CHE RIASSUME IL PERCORSO FORMATIVO DELL’APPRENDISTA

PROFILO FORMATIVO: IL PROFILO FORMATIVO DEFINISCE GLI OBIETTIVI/CONTENUTI DEL PERCORSO DI FORMAZIONE FORMALE CHE DEVE REALIZZARSI NELL’AMBITO DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO. PERTANTO RISULTA NECESSARIO ALLA REDAZIONE DEL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE CHE DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE ALLEGATO AL CONTRATTO DI ASSUNZIONE DEGLI APPRENDISTI.

Apprendistato: definizioni

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TUTOR AZIENDALE: FIGURA DEPUTATA A SEGUIRE IL PERCORSO FORMATIVO DELL’APPRENDISTA IN AZIENDA

ENTI BILATERALI: ORGANISMI COSTITUITI AD INIZIATIVA DELLE ASSOCIAZIONI DEI DATORI E DEI PRESTATORI DI LAVORO COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE CHE SVOLGONO TRA LE ALTRE COSE, INTERMEDIAZIONE, PROGRAMMAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE,GESTIONE DEI FONDI PER LA FORMAZIONE E L’INTEGRAZIONE AL REDDITO, CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI ….

PARERE DI CONFORMITÀ: EVENTUALE ISTANZA DA RICHIEDERE AGLI ENTI BILATERALI ( O ALLE REGIONI) PER L’AVVIO DELL’APPRENDISTATO/VERIFICA PROFILI FORMATIVI

LIBRETTO FORMATIVO: LIBRETTO PERSONALE DEL LAVORATORE IN CUI VENGONO REGISTRATE LE COMPETENZE ACQUISITE DURANTE LA FORMAZIONE ( IN APPRENDISTATO, IN INSERIMENTO, FORMAZIONE CONTINUA….)

Apprendistato: definizioni

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Legge n. 25 del 1955

L196/97(Treu)

D. lgs. n. 276/03 (Biagi)

Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007)

Legge n. 183/2010 (Collegato Lavoro)

Evoluzione legislativa

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25 ottobre 2011

entra in vigore il

D.lgs 167/2011

( T.U. Apprendista

to)

Periodo transitorio di 6 mesi sino al 25 aprile 2012 durante il quale

continua ad applicarsi la normativa vigente ove accordi interconfederali, ccnl e Regioni

non recepiscano nuovo apprendistato

Accordi interconfederal

i CCNL

Norme Regionali

La Riforma dell’apprendistato

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D.D.L Riforma Mercato

del Lavoro

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La riforma nel dettaglio…..

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FONTE D.lgs 276/2003 ( "Riforma Biagi")

T.U. Apprendistato

TIPOLOGIA a. per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e

formazione ( o di 1° livello) finalizzato al conseguimento di

una qualifica di istruzione e formazione professionale (è

possibile conseguire anche la qualificazione contrattuale);

b. professionalizzante, per il conseguimento di una

qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un

apprendimento tecnico-professionale;

c. per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta

formazione, quali laurea, master, dottorati di ricerca.

a. per la qualifica e per il diploma professionale, anche per l’assolvimento

dell’obbligo di istruzioneb. professionalizzante o contratto a mestiere

per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali.

c. di alta formazione e ricerca per attività di ricerca o per il conseguimento di un

diploma di istruzione secondaria superiore, per il conseguimento di titoli di studio

universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la

specializzazione tecnica superiore di cui alla legge 144/1999 art. 69, nonché per il

praticantato

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FONTE D.lgs 276/2003 ( "Riforma Biagi")

T.U. Apprendistato

SETTORI ECONOMICI Tutti, ad esclusione della P.A. a. per la qualifica e per il diploma professionale: tutti i settori

b. professionalizzante o contratto a mestiere: tutti i settori pubblici e privati

c. c. di alta formazione e ricerca: tutti i settori

pubblici e privati

N.B. Per la P.A. è necessario un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e

delle Finanze, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata

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FONTE D.lgs 276/2003 ( "Riforma Biagi") T.U. apprendistato

LIMITI QUANTITATIVI - fino al 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di

lavoro stesso. - se il datore di lavoro non ha

lavoratori qualificati o specializzati o ne ha i numero

inferiore a 3, può assumere fino a tre apprendisti.

- Tale disposizione non si applica alle imprese artigiane cui si

applica la legge 443/1985 art. 4 ( art. 2, comma 3)

fino al 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso comprese le ipotesi di

staff leasing. - se il datore di lavoro non ha lavoratori

qualificati o specializzati o ne ha i numero inferiore a 3, può assumere fino

a tre apprendisti. - Tale disposizione non si applica alle

imprese artigiane cui si applica la legge 443/1985 art. 4 ( art. 2, comma 3)

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FONTE D.lgs 276/2003 ( "Riforma Biagi") T.U. apprendistato

DURATA a. apprendistato per l'espletamento del diritto-

dovere di istruzione e formazione: massimo 3 anni

b. apprendistato professionalizzante: stabilito dalla contrattazione collettiva

entro un massimo di 6 anni

c. c. apprendistato di alta formazione: viene stabilito nelle

intese tra Regioni, Istituzioni formative e Parti sociali (o nelle

intese ad hoc tra datore e istituzione formativa)

a. apprendistato per la qualifica o diploma professionale: massimo 3 anni ( 4 nel caso di diploma quadriennale)

b. apprendistato professionalizzante o contratto a mestiere: stabilita dagli

accordi interconfederali e dalla contrattazione collettiva entro un massimo di 3 anni ( 5 per figure

professionali dell’artigianto)

c. apprendistato di alta formazione e ricerca: rimessa alle regioni in accordo con

Istituzioni formative e Parti sociali (o nelle intese ad hoc tra datore e

istituzione formativa).

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FONTE D.lgs 276/2003 ( "Riforma Biagi") T.U. Apprendistato

LIMITI DI ETA’ a. apprendistato per l'espletamento del diritto-

dovere di istruzione e formazione: 15 anni

b. apprendistato professionalizzante: da 18 a 29

anni (17 se in possesso di qualifica del sistema di istruzione e formazione

professionale)

c. apprendistato di alta formazione: dai 18 ai 29 anni (17 se in possesso di qualifica

del sistema di istruzione e formazione professionale)

a. apprendistato per la qualifica professionale: 15 anni – 25 anni

b. apprendistato professionalizzante o contratto a mestiere: dai 18 ai 29 anni

(17 se in possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi del

D.lgs 226/2005)

c. apprendistato di alta formazione e ricerca: dai 18 ai 29 anni (17 se in possesso di qualifica professionale conseguita ai

sensi del D.lgs 226/2005)

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FONTE D.lgs 276/2003 ( "Riforma Biagi") T.U. Apprendistato

MODALITA’ DI ATTIVAZIONE E’ un contratto di lavoro che viene stipulato direttamente tra

datore di lavoro e lavoratore; deve essere stipulato per iscritto

e deve avere allegato il piano formativo individuale.

E’ un contratto di lavoro, A TEMPO INDETERMINATO, che viene stipulato

direttamente tra datore di lavoro e lavoratore; deve essere stipulato per

iscritto; contenere il periodo di prova ed entro 30 giorni deve essere definito il

piano formativo individuale.

FORMA scritta Scritta

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FONTE D.lgs 276/2003 ( "Riforma Biagi") T.U. Apprendistato

FORMAZIONE Viene definita nel Piano Formativo individuale; le modalità di articolazione ed

erogazione sono stabilite dai ccnl nell’apprendistato professionalizzante e

nell’apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;il

monte ore è stabilito dalla normativa regionale (c’è un minimo legale di 120 ore

per anno nel professionalizzante)

Viene definita nel PFI1. Nell’apprendistato per la qualifica e il diploma

professionale la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni.

2. Nel professionalizzante le modalità di erogazione della formazione specialistica

sono stabilite dagli accordi Interconfederali e ccnl.La formazione di base-trasversale è

rimessa alle regioni ( max 120 ore nel triennio)

La formazione aziendale può essere finanziata anche dai fondi interprofessionali.

RETRIBUZIONE Divieto di retribuire a cottimo. Sotto inquadramento di due livelli rispetto alla categoria spettante oppure misura % e graduale della retribuzione in relazione

all'anzianità di servizio.

Divieto di retribuire a cottimo. Sotto inquadramento di due livelli rispetto alla categoria spettante oppure misura % e graduale della retribuzione in relazione

all'anzianità di servizio.

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FONTE D.lgs 276/2003 ( "Riforma Biagi") T.U. Apprendistato

PREVIDENZA ASSICURAZIONI

E’ in tutto e per tutto un contratto di lavoro con relativi oneri previdenziali e

assicurativi

E’ in tutto e per tutto un contratto di lavoro con relativi oneri previdenziali e

assicurativi

RECESSO durante il contratto solo per giusta causa e giustificato motivo;al termine occorre

esercitare il preavviso altrimenti il rapporto prosegue come contratto a

tempo indeterminato

durante il contratto solo per giusta causa e giustificato motivo;al termine occorre

esercitare il preavviso altrimenti il rapporto prosegue come contratto a

tempo indeterminato

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FONTE D.lgs 276/2003 ( "Riforma Biagi") T.U. Apprendistato

INCENTIVI Esclusione degli apprendisti dal computo per l'applicazione di determinati istituti di

legge. Sistema retributivo. Aliquota al 10% per la contribuzione (fino all'anno successivo alla trasformazione del

rapporto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato)

Esclusione degli apprendisti dal computo per l'applicazione di determinati istituti di legge. Sistema retributivo. Aliquota al

10% per la contribuzione (fino all'anno successivo alla trasformazione del

rapporto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato)

TUTOR Tutor, adeguatamente formato secondo le previsioni regionali o della contrattazione

collettiva

Tutor o Referente aziendale

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FONTE D.lgs 276/2003 ( "Riforma Biagi") T.U. Apprendistato

INTERVENTO REGIONE

La regione è competente ad emanare una regolamentazione sugli aspetti formativi

del contratto

C'è una competenza regionale sugli aspetti formativi con riferimento

all'apprendistato per la qualifica professionale e quello di alta formazione.

Nel professionalizzante viene limitato all'integrazione di quanto previsto nella contrattazione collettiva e in riferimento

esclusivo alla formazione di base.

INTERVENTO CCNL E' competente sugli aspetti riconducibili al rapporto di lavoro e sulla modalità di

articolazione ed erogazione della formazione. Deve essere coinvolta nella

regolamentazione regionale

Hanno competenza sugli aspetti riconducibili al rapporto di lavoro e sulla modalità di

erogazione ed articolazione della formazione. Nel professionalizzante,

anche per la definizione dei profili professionali (stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del

personale). Tale regolamentazione può avvenire anche attraverso accordi

interconfederali.

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FONTE D.lgs 276/2003 ( "Riforma Biagi") T.U. Apprendistato

MOBILITA’ Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità. Per essi trova l'incentivo di cui

all'articolo 8, comma 4 della L. 223/1991.

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FONTE D.lgs 276/2003 ( "Riforma Biagi") T.U. Apprendistato

SANZIONI Inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia

esclusivamente responsabile il datore di lavoro, tale da impedire la

realizzazione delle finalità dell'istituto, il datore di lavoro

versa la differenza tra la contribuzione versata e quella

dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato

raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato,

maggiorata del 100%

Inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro, tale da impedire la realizzazione delle finalità dell'istituto, il datore di lavoro versa la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100% (no altre sanzioni per omessa contribuzione). Inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale: congruo termine al datore di lavoro per adempiere.

Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive su forma scritta, retribuzione, tutor: il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro.

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FONTE D.lgs 276/2003 ( "Riforma Biagi") T.U. Apprendistato

ABROGAZIONI Tutta la disciplina previgente (L. n. 25 del 1955; L. n. 196 del 1997; d. lgs. n. 276

del 2003)

OPERATIVITA’ a. apprendistato di 1° livello: in assenza delle intese non è operativo e si applica l'apprendistato della Legge Treu;

b. apprendistato professionalizzante: in assenza della regolamentazione regionale, si applica

la contrattazione collettiva; in assenza di entrambe si applica l'apprendistato della

Legge Treu;c. alto apprendistato: in attesa delle intese, il

datore di lavoro può stabilire intese ad hoc con le istituzioni formative

Per le Regioni e i settori ove la disciplina non è immediatamente operativa

trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della riforma, le

regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica del

professionalizzante, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali

vigenti.

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L’apprendistato ….in sintesi

Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed alla occupazione dei giovani

Apprendistato per la qualifica o il

diploma professionale

15-25 anni Durata non superiore a 3 anni( 4 se finalizzato al conseguimento del diploma

quadriennale regionale) Formazione interna o esterna, secondo la regolamentazione regionale Tutti i settori di attività

Apprendistatoprofessionalizzante

18 ( 17 se in possesso di qualifica professionale)-29 anni Durata non superiore a 3 anni (5 nel settore artigianato) Formazione di base/trasversale per un monte ore non superiore a 120 ore nel triennio Tutti i settori di attività ( pubblici e privati)

Apprendistato di alta formazione e

ricerca

18 ( 17 se in possesso di qualifica professionale)-29 anni Regolamentazione e durata sono rimesse alle regioni d’intesa con le associazioni datoriali

e dei prestatori di lavoro, le università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative e di ricerca. In assenza, regolamentazione e durata sono rimesse a specifiche convenzioni.

E’ abrogata la previgente normativa ( fatti salvi i contratti in corso)

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L’apprendistato ….. in sintesi

Principi generali

Forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo individuale

Divieto di retribuzione a cottimo

Possibilità di inquadramento fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante ovvero, in alternativa, possibilità di stabilire la retribuzione in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio

Necessità di un Tutor o referente aziendale

Possibilità di finanziare il percorso formativo ricorrendo a fondi paritetici interprofessionali

Possibilità di prolungare l’apprendistato in caso di malattia, infortunio altra causa di sospensione se involontaria e superiore a 30 gg

Divieto di recesso durante la formazione, salvo giusta causa o giustificato motivo

Possibilità di recesso dal contratto con preavviso ex art. 2118 c.c. In difetto il contratto prosegue a tempo indeterminato.

Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

Assicurazione contro le malattie, l’invalidità e vecchiaia

Maternità

Assegni familiari

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Apprendistato e sanzioni

Profili sanzionatori

Mancata erogazione della formazione a causa del datore di lavoro tale da impedire la realizzazione delle finalità di legge

Differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento all’inquadramento che sarebbe stato raggiunto al termine dell’apprendistato maggiorata del 100%

Inadempimento nell’erogazione della formazione accertata in sede di vigilanza

Atto di disposizione dell’ispettore sul lavoro con assegnazione di un congruo termine per l’adempimento. In caso di inottemperanza sanzione amministrativa da € 515,00 a € 2580,00.

Violazione del CCNLin materia di: Forma scritta ( contratto,

patto di prova, pfi) Divieto retribuzione a

cottimo Inquadramento Presenza tutor/referente

aziendale

Sanzione amm.va da € 100,00 a € 600,00 ( In caso di recidiva la sanzione è da € 300,00 a € 1500,00)

Violazione sanabile soggetta a diffida obbligatoria

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Apprendistato e agevolazioni

Benefici per il datore di lavoro ( artigiano e non artigiano)

Contributivi (*)

(* ) I benefici contributivi sono mantenuti fino ad un anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

> 9 dipendenti: 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (+ 5,84 % a carico dell’apprendista)

< 9 dipendenti: 1,5% nel primo anno, 3% nel secondo anno, 10% per gli anni successivi al secondo.( + 5, 84% a carico dell’apprendista).

Per le assunzioni dal 1° gennaio 2012 sino al 31 dicembre 2016 sgravio contributivo del 100% , per una durata max di 3 anni (Legge stabilità 2012 art. 22 c. 1)

economici la categoria di inserimento dell’apprendista non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni corrispondenti

normativi gli apprendisti non rientrano nel computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti

fiscali il costo formativo dell’apprendista si deduce dalla base imponibile su cui si calcola l’IRAP.

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Apprendistato professionalizzante in somministrazione: Accordo 5 aprile 2012

Apprendistato indiretto ( con un unico utilizzatore)

Apprendistato di settore ( con più utilizzatori)

ETA’ DESTINATARI18-29 anni 18-29 anni

ASSUNZIONE a tempo indeterminato a tempo indeterminato

FORMA CONTRATTO

scritta ( accordo quadro+ lettera di assegnazione)

scritta ( accordo quadro+ lettera di assegnazione)

RETRIBUZIONE

ccnl utilizzatrice in conformità all'art. 26 ccnl Apl

ccnl utilizzatrice in conformità all'art. 26 ccnl Apl

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Apprendistato professionalizzante in somministrazione: Accordo 5 aprile 2012

Apprendistato indiretto ( con un unico utilizzatore)

Apprendistato di settore ( con più utilizzatori)

INQUADRAMENTOccnl utilizzatrice ccnl utilizzatrice

ORARIO DI LAVORO

ccnl utilizzatrice ccnl utilizzatrice

DURATA CONTRATTO APPRENDISTATO

ccnl utilizzatrice ccnl utilizzatrice

DURATA CONTRATTO SOMMINISTRAZI

ONE pari alla durata dell'apprendistato definita dal ccnl dell'utilizzatore

durata minima della missione 12 mesi, salvo casi di periodi residui inferiori

necessari per completare l'apprendistato

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Apprendistato professionalizzante in somministrazione: Accordo 5 aprile 2012

Apprendistato indiretto ( con un unico utilizzatore) Apprendistato di settore ( con più utilizzatori)

PERIODO DI PROVAart. 28 lett. B ccnl apl, salvo periodo più favorevole ( per

l'apprendista) previsto da ccnl utilizztriceart. 28 lett. B ccnl apl, salvo periodo più favorevole

( per l'apprendista) previsto da ccnl utilizztrice

% APPRENDISTI ASSUMIBILI

Non prevista100%in relazione ai lavoratori somministrati assunti a

tempo indeterminato. In assenza almeno 3 apprendisti

OBBLIGO APL CONFERMA IN

SERVIZIO Non previsto60% totale apprendisti APL e utilizzatrice. 50 % solo APL ( il computo è annuale e effettuato al 31/12 a

partire dal 2015)

PROROGA APPRENDISTATO malattia, infortunio altra causa di sospensione con modalità

indicate dal ccnl dell'utilizzatrice o, in assenza di previsione, dal TU. Obbligo di comunicazione per iscritto del nuovo

termine al lavoratore, 30 gg prima della scadenza dell'apprendistato e, contestualmente, per conoscenza alle Commissioni Sindacali Territoriali. I periodi superiori a 30 gg

devono essere comunicati entro 30 gg dalla loro maturazione.

malattia, infortunio altra causa di sospensione con modalità indicate dal ccnl dell'utilizzatrice o, in

assenza di previsione, dal TU. Obbligo di comunicazione per iscritto del nuovo termine al

lavoratore, 30 gg prima della scadenza dell'apprendistato e, contestualmente, per

conoscenza alle Commissioni Sindacali Territoriali. I periodi superiori a 30 gg devono essere comunicati

entro 30 gg dalla loro maturazione.

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Apprendistato professionalizzante in somministrazione: Accordo 5 aprile 2012

Apprendistato indiretto ( con un unico utilizzatore)

Apprendistato di settore ( con più utilizzatori)

PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE

richiesta parere conformità Forma.temp entro 30 gg dall'assunzione e invio per conoscenza

a Commissioni Sindacali Territoriali. La Commissione istituita in seno a Forma.temp si esprime entro 40 gg dalla presentazione della

richiesta, in mancanza silenzio assenso.

richiesta parere conformità Forma.temp entro 30 gg dall'assunzione e invio per conoscenza a Commissioni

Sindacali Territoriali. La Commissione istituita in seno a Forma.temp si esprime entro 40 gg dalla presentazione

della richiesta, in mancanza silenzio assenso.

TUTOR DELL’UTILIZZATRICE deve possedere una qualifica professionale

non inferiore a quella del piano formativo, adeguate competenze, livello di

inquadramento pari o superiore a quello che conseguirà l'apprendista

deve possedere una qualifica professionale non inferiore a quella del piano formativo, adeguate competenze, livello di

inquadramento pari o superiore a quello che conseguirà l'apprendista

TUTOR DI AGENZIA nomina antecedente l'invio in missione. Può essere un dipendente o un consulente, ma deve risultare iscritto all'Albo Forma.temp.

Deve possedere adeguate competenze, pena la cancellazione dall'Albo ( art. 3, comma 4

ccnl)

nomina antecedente l'invio in missione. Può essere un dipendente o un consulente, ma deve risultare iscritto

all'Albo Forma.temp. Deve possedere adeguate competenze, pena la cancellazione dall'Albo ( art. 3, comma

4 ccnl)

NUMERO MAX APPRENDISTI PER

TUTOR DI AGENZIA25 se sono in missione presso la medesima azienda utilizzatrice, 20 se sono distribuiti

presso aziende diverse. 18 se sono in missione presso la medesima azienda

utilizzatrice, 10 se sono distribuiti presso aziende diverse.

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Apprendistato professionalizzante in somministrazione: Accordo 5 aprile 2012

Apprendistato indiretto ( con un unico utilizzatore)

Apprendistato di settore ( con più utilizzatori)

FORMAZIONE

Responsabilità e compiti APL: 1. definisce piano formativo prima dell'avvio in missione 2. prima

dell'inizio della missione comunica al lavoratore il nominativo del Tutor nominato dall'utilizzatrice 3.

tutorship con cadenza semestrale e reportistica all'utilizzatrice 4. definisce, in accordo con oo.ss, l'eventuale formazione sussidiaria erogata presso enti accreditati forma.temp; 5. verifica l'effettivo

svolgimento della formazione e attribuisce qualifica all'apprendista sentita la Commissione

Forma.temp;6. al termine dell'aprendistato comunica all'apprendista la qualifica raggiunta. Entro 5 gg comunica a Forma.temp ( per conoscenza alle

Commissioni Sindacali Territoriali) i nominativi degli apprendisti qualificati.

Responsabilità e compiti APL: 1. definisce piano formativo prima dell'avvio in missione 2. prima dell'inizio della missione comunica al lavoratore il nominativo del

Tutor nominato dall'utilizzatrice 3. tutorship con cadenza semestrale e reportistica all'utilizzatrice 4. definisce, in accordo con oo.ss, l'eventuale formazione sussidiaria erogata presso enti accreditati forma.temp; 5. verifica l'effettivo svolgimento della formazione e attribuisce

qualifica all'apprendista sentita la Commissione Forma.temp;6. al termine dell'aprendistato comunica

all'apprendista la qualifica raggiunta. Entro 5 gg comunica a Forma.temp ( per conoscenza alle

Commissioni Sindacali Territoriali) i nominativi degli apprendisti qualificati.

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Apprendistato professionalizzante in somministrazione: Accordo 5 aprile 2012

Apprendistato indiretto ( con un unico utilizzatore)

Apprendistato di settore ( con più utilizzatori)

RECESSO DURANTE IL PERIODO

FORMATIVO

Solo per giusta causa o giustificato motivo, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di settore dell'utilizzatrice

Solo per giusta causa o giustificato motivo, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di settore dell'utilizzatrice.

In caso di interruzione l'APL è tenuta a completare la formazione trasversale erogando una mensilità ulteriore. Se

dopo tale periodo permane la mancanza di occasioni di lavoro l'APL attiva la procedura ex art. 23-bis. Il lavoratore avrà diritto all'indennità di disponibilità per 9/8 mesi -a

decorrere dall'accordo sindacale-a seconda che la messa in disponibilità avvenga entro 12-24 mesi dall'inizio della

prima missione.

RECESSO DELL’APL AL TERMINE DEL

PERIODO FORMATIVO ( ART.

2118 C.C.) preavviso scritto di 30 gg a decorrere dal termine del periodo di formazione.

preavviso scritto di 30 gg a decorrere dal termine del periodo di formazione.

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L’apprendistato nel D.D.L. di Riforma del Mercato del Lavoro

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norme novitàArt. 2 comma 1 lettera a-bis D.lgs 167/11

Previsione di una durata minima del contratto, non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 5.

Art. 2 comma 1 lettera m D.lgs 167/11

Possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.

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L’apprendistato nel D.D.L. di Riforma del Mercato del Lavoro

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norme novitàArt. 2 comma 3 D.lgs 167/11

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro; tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E` in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiori a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Art. 3-bis D.lgs 167/11

L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto.

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L’apprendistato nel D.D.L. di Riforma del Mercato del Lavoro

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norme novitàArt. 2 comma 3-ter D.lgs 167/11

Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si applicano nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità.

Art. 4 comma 2 D.lgs 167/11

Le parole: «per le figure professionali dell’artigianato individuate della contrattazione collettiva di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento».

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Contratto lavoro Contratto Commerciale

Apprendistato settore (presso più utilizzatori)

Contratto a tempo indeterminato ( app. )

Contratto a tempo determinato ( minimo 12

mesi )

Apprendistato indiretto (con un unico utilizzatore)

Contratto a tempo indeterminato ( app. )

• Contratto a tempo indeterminato ( SL )

• Contratto a tempo determinato ( durata = apprendistato )

Apprendistato indiretto e apprendistato di settore

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Il passaggio da App. indiretto ad App. di settore

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Apprendistato indiretto

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Ufficio Legale

Headquarters

Piazza IV Novembre, 5

20124 Milan

Tel. +39 02.444111

Fax +39 02.66807343

Contatti

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