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1 Università degli studi di Bologna Facoltà di Agraria-Polo di Cesena Legislazione Vitivinicola Gabriele Testa 31241-NOZIONI GIURIDICHE FONDAMENTALI E LEGISLAZIONE VITIVINICOLA (C.I.) Corso di laurea in Viticoltura ed enologia. Composto da: 31243 - NOZIONI GIURIDICHE FONDAMENTALI E PRINCIPI DI DIRITTO ALIMENTARE Giulio Sgarbanti - Crediti formativi: 3 18699 - LEGISLAZIONE VITIVINICOLA Gabriele Testa - Crediti formativi: 3 Anno Accademico 2011/112

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Università degli studi di Bologna Facoltà di Agraria-Polo di Cesena Legislazione Vitivinicola

Gabriele Testa

31241-NOZIONI GIURIDICHE FONDAMENTALI E LEGISLAZIONE VITIVINICOLA (C.I.)

Corso di laurea in Viticoltura ed enologia.

Composto da: 31243 - NOZIONI GIURIDICHE FONDAMENTALI E PRINCIPI

DI DIRITTO ALIMENTARE Giulio Sgarbanti - Crediti formativi: 3

18699 - LEGISLAZIONE VITIVINICOLA Gabriele Testa - Crediti formativi: 3

Anno Accademico 2011/112

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Università degli studi di Bologna Facoltà di Agraria-Polo di Cesena

LEGISLAZIONE VITIVINICOLA

(18699) Gabriele Testa Crediti formativi: 3

Anno accademico 2011/12

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Cosa è il vino Il vino è il prodotto della fermentazione alcolica, in presenza oppure in assenza di vinacce, che viene operata dai lieviti (pre-senti sulla buccia dell'acino). Il succo contenuto nell'acino si tra-sforma da liquido zuccherino a liquido alcolico tramite delle reazioni chimiche. Il vino è una bevanda antichissima, che solo con il passare del tempo è stato affinato per mezzo di tecniche di vinificazione sempre migliori. Tra i numerosissimi componenti del vino ve ne sono alcuni minori, che sono responsabili delle funzioni positive, piccole quantità svolgono una funzione di stimolazione ed attivazione della digestione, contrastano l'insorgenza di calcoli biliari, stimolano la diu-resi; il potassio presente nel vino tonifica e stimola i muscoli, miglio-rano la circolazione, soprattutto i rossi, che abbassano il colesterolo favorendo la produzione del cosiddetto colesterolo buono. Infine l'alcol etilico fluidifica il sangue, aiuta a prevenire l'insorgenza di malattie cardiovascolari, stimola le difese immunitarie e l'invecchia-mento cellulare, perché alcune sostanze antiossidanti combattono i radicali liberi, in più da gioia all'organismo, visto che l'alcol etilico in piccole quantità può fungere anche come parziale antidepressivo.

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Introduzione: il sistema normativo vigente (1)

Il vino è, dal punto di vista economico, uno dei prodotti più importanti e complessi dell'agricoltura, ma anche interessante per i risvolti che offre allo studio del diritto occupando una posizione legislativa più avanzata rispetto a tutti gli altri pro-dotti agricoli. Molte sono le aree problematiche di diversa origine che si so-vrappongono e interagiscono. Fattori tecnici e giuridici etero-genei, ora coincidenti, ora contrastanti. s'intrecciano con quelli economici sullo sfondo d'interessi. Un frammentato sistema normativo, soprattutto di origine comunitaria ne condiziona i processi produttivi e i circuiti commerciali; Le norme hanno finalità economico-sociali, essendo destinate alla salvaguardia del reddito dei produttori; esigenza di uni-formare regole di produzione e commercializzazione.

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Introduzione: il sistema normativo vigente (2)

Gli orientamenti dei consumi, le esigenze organizzative dettate dalla dinamica dei modelli d'impresa orientati alla globalizzazione dei mercati, i costi di produzione e dei capitali investiti, esercitano a loro volta vigorose spinte che richiedono il continuo adattamento degli istituti giuridici. Da qui la particolare caratteristica delle norme in continuo sviluppo, non solo per meglio rispondere al contesto economico al quale sono destinate, ma anche per essere in sintonia coi principi evolutivi di tutela dei consumatori verso i quali le società moderne sono sempre più sensibili ed

attente.

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La norma giuridica La norma giuridica, ma in modo particolare quella deri-

vante da fonte comunitaria, ha due momenti essenziali che devono essere posti in costante osservazione:

il momento della nascita, come risultato di una serie di valutazioni di ordine economico e politico,

il momento in cui rileva i suoi effetti modificatrici sull'economia.

La norma giuridica infatti rappresenta un comando, destinato non soltanto a incidere nel presente, ma anche diretto a modificare la realtà mediante la creazione o la negazione di determinate condizioni per i soggetti economici cui si rivolge nella previsione che la somma dei comportamenti singoli venga a realizzare una finalità di utilità generale.

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segue Poiché gli accordi GATT avevano praticamente abolito la prote-

zione esterna e poiché la domanda (il cui volume è in costante calo) stava ormai evolvendo verso un livello qualitativo al quale non sempre poteva dare una valida risposta il vigneto comunitario esistente, si imponeva ormai una riforma dell'intera OCM, riforma che è stata realizzata nel quadro dell’Agenda 2000 e della riforma generale della PAC.

La nuova OCM dovrà mantenere tutti gli sbocchi tradizionali del-l'alcol per uso alimentare e dei prodotti della viticoltura, tener conto delle diversità regionali e riconoscere il ruolo delle asso-ciazioni di produttori e delle organizzazioni delle varie branche. Essa dovrà tendere a snellire notevolmente la legislazione del settore, inserendosi così nel quadro più generale dell'operazione di semplificazione della politica agricola comune avviata nel 1995 e ripresa nell'Agenda 2000. Essa dovrebbe infine, al termine del processo di ristrutturazione del vigneto comunitario, condurre all'abbandono dell'intervento come sbocco artificiale per la produzione.

segue Già dall'inizio dell'estate si era prospettata una lieve riduzione

che si è fatta però ben più significativa con il passare delle set-timane e con la colonnina di mercurio che ha segnato tempera-ture record. Il caldo, unitamente alla prolungata assenza di piog-ge, che le irrigazioni di soccorso non sono riuscite a compensare, ha causato stress idrico ai grappoli innescando un processo di maturazione molto anticipato rispetto alla norma ed una maggio-re concentrazione degli zuccheri dovuta essenzialmente alla disi-dratazione delle uve, che mostrano pertanto una resa in vino minore dello scorso anno. Oltre ai fattori meteo, a condizionare la campagna vinicola è stato anche il ricorso alle estirpazioni con premio e abbandono definitivo, che ormai stanno portando ad una riduzione struttu-rale delle produzioni. Basti ricordare che nella campagna scor-sa sono state accolte domande di estirpazioni per 9.288 et-tari, che si vanno ad aggiungere ai 22.312 delle due campagne precedenti. Il ricorso maggiore a tale misura è stato fatto nel complesso da Puglia, Sicilia ed Emilia Romagna rispettivamente con quote sulla superficie ad inventario pari al 12%, 6% e 5%. A limitare i volumi prodotti si è aggiunta anche la vendemmia verde, che soprattutto in Sicilia per questo anno ha "congela-to" quasi 13.000 ettari. Poche invece le adesioni a tale misura nelle altre regioni.

segue

Oltre che per i volumi non abbondanti, quella del 2011 sarà anche ricordata come una vendemmia molto anticipata rispetto alla media. Si parla in molte zone di due settimane o più. E la qualità? La discussione è aperta anche su questo fronte e come sempre la situazione è a macchia di leopardo. Non mancano in ogni caso punte di eccel-lenza e si prevede mediamente un incremento delle gradazioni. Mai come quest'anno comunque è d'obbligo la cautela. Perché se è vero che il clima sfavorevole ha ormai fatto archiviare, con significative flessioni, la ven-demmia delle uve precoci, una pioggia provvidenziale nei prossimi giorni potrebbe migliorare la situazione di quelle tardive

Produzione vino Emilia Romagna (-8%) (Dati provvisori).

Lo sviluppo vegetativo della vigna è stato accelerato circa una settimana per le varietà precoci e di 10 giorni per le tardive grazie all'andamento meteo particolarmente favorevole regi-strato all'inizio della primavera. La cacciata, scarsa per le uve Ancellotta, è invece stata buona per i Lambruschi e ottima per le altre varietà. Stesso andamento per le altre fasi fenologiche ad eccezione della maturazione, difficoltosa per tutte le varietà a causa dell’eccessivo caldo e siccità di agosto. Lo stato fitosani-tario dei vigneti presenta, invece, rispetto al 2010, un motivo di preoccupazione per la forte recrudescenza della flavescenza dorata e del mal dell’esca, i cui focolai stanno estendendosi in aree ancora non contaminate. Per quanto riguarda gli attacchi di peronospora e di oidio, rientrano nella normalità e sono stati controllati con la lotta guidata. Il calo produttivo, comunque, non è omogeneo per tutta la regione. In Emilia è più generalizzato, viste anche le abbondanti produzioni dell’anno scorso, mentre in Romagna è più a macchia di leopardo e legato alle varietà. Elevata la gradazione delle uve ed in aumentodi 1 o 2 gradi babo rispetto allo scorso anno. Anche al Centro si segnalano riduzioni produt-tive in tutte leregioni sebbene di intensità differente.

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Contesto viticoltura europea 1. L'Unione Europea ricopre una posizione leader nel mercato

vitivinicolo internazionale: essa rappresenta il 40% delle superfici viticole mondiali, detiene il 65% della produzione, con oltre un milione e mezzo di

aziende, è il primo consumatore mondiale, con il 57 % dei consumi, il primo esportatore mondiale, con il 65 % delle esportazioni

totali. 2. Tuttavia, l'Unione europea conosce negli ultimi anni una con-

trazione della domanda interna di vino pari allo 0.65% annuo, equivalente ad una riduzione del consumo di circa 750.000 ettolitri.

3. Per quanto la bilancia commerciale sia ancora positiva, si registra un aumento del volume delle importazioni di vino nell’UE-25 (circa i 12 milioni di ettolitri nel 2005) essenzialmente più elevato di quello delle esportazioni di vino comunitario nel resto del mondo (13 milioni di ettolitri di vino nel 2005).

4. Il declino del consumo interno, da un lato, e l'incremento delle importazioni dai paesi nuovi produttori, dall'altro, hanno determinato uno squilibrio tra la domanda e l'offerta di vino europeo, con conseguente sovrapproduzione. Va tuttavia sotto-lineato che le due ultime campagne vitivinicole hanno conosciuto livelli di produzione molto bassi.

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Ettari coltivati a vigneti in Italia (2009)

In Italia, gli ettari coltivati a vigneti sono: 730mila e 439.

Sicilia con 128mila ettari, Puglia con 105mila, Veneto con 72mila, Toscana con 62mila, Emilia-Romagna con 61mila Piemonte con 55mila ettari

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Organizzazioni Comuni dei Mercati agricoli (1) Le organizzazioni comuni di mercato (OCM) sono così definite con decisioni comunitarie, che disciplinano la produzione e gli scambi dei prodotti agricoli di tutti gli Stati membri dell´Unione europea. I settori interessati e disciplinati dall’Organizzazione Comune di Mercato sono: cereali, carni suine, uova e pollame, ortofrutticoli, banane, vino, prodotti lattiero-caseari, carni bovine, riso, grassi (compresi olio d’oliva e semi oleosi), zucchero, floricoltura, foraggi essiccati, ortofrutticoli trasformati, tabacco. Non sono oggetto di specifica organizzazione di mercato: lino e canapa, luppolo, sementi, carni ovine e caprine e altri prodotti agricoli. Classificazione delle organizzazioni comuni di mercato Si possono individuare quattro tipi di organizzazioni comuni di mercato: alcune prevedono premi alla produzione e meccanismi d’intervento, altre attuano un semplice regime d’intervento, altre ancora prevedono esclu-sivamente aiuti alla produzione o istituiscono per il prodotto in questione soltanto una protezione

doganale: Interventi e aiuti alla produzione (Latte e prodotti lattiero-caseari (dal 2005), carni bovine, riso, olio d’oliva, cereali, ovini, semi oleosi, uve secche) Intervento (Zucchero, latte e prodotti lattiero-caseari, vino, carni suine, orto-frutticoli freschi) Aiuti alla produzione (Lino e canapa, foraggi essiccati, prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, tabacco, luppolo, sementi, caprini, banane) Protezione doganale (Pollame, uova, altri grassi, piante vive e prodotti della floricoltura, prodotti non assoggettati ad un’organizzazione comune di mercato

specifica)

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Organizzazioni Comuni dei Mercati agricoli (2)

Ciascuna di queste OCM, attraverso una serie di disposizioni comunitarie, interviene nella produzione del proprio settore e nella commercializzazione dei prodotti sia tra gli Stati membri dell’Unione europea sia nelle esportazioni verso paesi terzi. Le organizzazioni comuni di mercato perseguono gli obiettivi della politica agricola comune(PAC), in particolare la stabilità dei mercati, l’incremento della produttività dell’agricoltura e l’adeguamento del tenore di vita degli agricoltori a quello degli altri settori produttivi. La istituzione delle OCM è prerogativa del Consiglio che, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento, ne decide la istituzione mediante apposito Regolamento, che contiene inoltre indicazioni sulle modalità di applicazione. L’attuazione avviene da parte della Commissione, che adotta le disposizioni applicative (Regolamenti recanti modalità di applicazione), necessarie per l´attuazione delle OCM dopo avere ottenuto il parere positivo da parte di un comitato di gestione composto da rappresentanti degli Stati membri.

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Istituzione e attuazione delle organizzazioni comuni di mercato

Le OCM , attraverso la adozione di apposite misure, si prefiggono:

la concessione di aiuti e premi ai produttori o agli operatori del settore;

la fissazione di prezzi unici su tutti i mercati europei per i prodotti agricoli;

la istituzione meccanismi per il controllo della pro-duzione;

la regolazione degli scambi con i paesi terzi; la disciplina degli aiuti di stato a favore delle pro-

duzioni e dei rapporti tra gli Stati membri e la Commissione.

Favoriscono e promuovono inoltre, la costituzione di organizzazioni di produttori, affinché i produttori utilizzino nel migliore dei modi le risorse a loro assegnate e realizzino gli obiettivi delle organiz-zazioni comuni di mercato.

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Tipologia di aiuti e contributi concessi

aiuti alla produzione; aiuti a favore dell’allevamento; aiuti per l’abbandono di produzioni o ricon-

versione di terreni e/o aziende; contributi per la commercializzazione dei

prodotti; contributi per la competitività della produ-

zione; contributi per favorire la costituzione di

organizzazioni dei produttori o di operatori del settore agroalimentare.

In caso di epizoozia vengono adottate misure di sostegno del mercato.

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segue Controllo della produzione. L’attribuzione agli Stati membri di

quote e di quantitativi garantiti consentono di controllare la produzione agricola e di limitare le eccedenze e l’ammasso. Il ritiro dei terreni dalla produzione o la diversificazione nonché il versamento di importi compensativi che integrano il reddito degli agricoltori consentono anch’essi di prevenire la sovrapprodu-zione.

Scambi con paesi terzi Gli scambi con paesi terzi consistono nell’importazione di prodotti sul mercato comunitario e nel-l’esportazione di prodotti comunitari. Vengono adottate dal-l´Unione misure di controllo e di intervento in difesa dei prodotti importati ed esportati al fine di allineare i prezzi dei prodotti europei con quelli dei mercati mondiali. Possono essere adottate misure di salvaguardia che consistono anche nella sospensione delle importazioni attraverso misure fissate dalla Commissione autonomamente o su richiesta degli Stati membri. Sono stati apportati adeguamenti a favore della tra-sformazione dei prodotti.

Controlli e aiuti di stato Si applicano le norme sugli aiuti di Stato previste dal trattato fatto salve disposizioni contrarie stabilite dai regolamenti che istituiscono le O.C.M. Gli Stati membri e la Commissione hanno adottato misure atte a verificare il rispetto delle disposizioni comunitarie attraverso lo scambio di informazioni sull´attuazione dei vari regolamenti.

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OCM Organizzazione comune del mercato vitivinicolo

La materia era disciplinata dal Reg. Ce n. 1493/1999. La Comunità europea ha tra i suoi scopi anche quello di coordinare gli Stati membri verso l’istituzione di un “mercato comune" (Art. 8 del Trattato di Roma), che unisca i "mercati nazionali" dei singoli Stati e nel quale possa essere offerto e venduto qualsiasi bene o servizio alle stesse condizioni di un mercato interno, grazie al graduale avvicinamento delle politiche economiche nazionali. Nel settore agricolo le finalità sopra illustrate vengono perseguite tramite la "Politica agricola comune" (Pac), che si prefigge la realizzazione di un mercato agricolo comune, al fine di incrementare la produttività in agricoltura, sviluppando il progresso tecnologico; la razionalizzazione delle produzioni ed il migliore impiego di tutti i fattori produttivi; il miglioramento delle condizioni socio-economiche della popolazione agricola; la stabilizzazione dei mercati; l’approvvigionamento a prezzi favorevoli per i consumatori (Art. 39 del Trattato). Strumento principale per la realizzazione della politica agricola comune è la "Organizzazione comune dei mercati agricoli" (Ocm), prevista dall’Art. 40 del Trattato di Roma.

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OCM Vino: una graduale attuazione (1) Nel settore vitivinicolo l’organizzazione comune del mercato (Ocm) ha preso le mosse con il Reg. Cee 24/1962, relativo alla graduale attuazione di una "organizzazione comune del mercato vitivinicolo". Successivamente, tale Reg. Cee 24/1962 è confluito nel Reg. Cee di base 816/1970. Con detto regolamento venivano dettate regole comuni in ordine ai vari aspetti relativi alla produzione ed alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli e cioè: alla produzione ed al controllo dello sviluppo del potenziale vitivinicolo; alle pratiche e trattamenti enologici; al regime dei prezzi; al regime degli scambi con Paesi terzi; alla circolazione ed alla immissione al consumo dei prodotti vitivinicoli. I regolamenti di base si limitano a prevedere i principi generali demandando poi ai regolamenti di applicazione o di esecuzione la trattazione specifica dei singoli aspetti. Il Reg. Cee 816/1970 è stato successivamente sostituito dal Reg. Cee 337/1979 e quest’ultimo, a sua volta, dal Reg. Cee 822/1987. Nel luglio 1999, con Reg. Ce 1493/1999, si è provveduto a ridisegnare "ex novo" il quadro normativo relativo all’Ocm vino. Tale regolamento non si ricollega al Reg. Cee di base 822/1987 (non si tratta, pertanto, di una codificazione di tale Reg. Cee), ma imprime un nuovo indirizzo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in special modo per quanto concerne gli aspetti strutturali (impianti, reimpianti, estirpazioni, riconversioni, ecc.) nonché quelli inerenti i meccanismi di mercato (aiuti al magazzinaggio, distillazioni ecc.). In questi ultimi tempi infatti si è verificata una evoluzione della politica comunitaria rispetto agli anni 70, che hanno caratterizzato il contenuto dei regolamenti Ce sopra elencati, basati su due pilastri fondamentali: garanzia dei prezzi (mediante sistemi di smaltimento delle eccedenze) e protezione esterna.

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OCM Vino: una graduale attuazione (2) Tale evoluzione ha posto in evidenza uno strutturale squilibrio del mercato comune nel settore vitivinicolo. Recentemente, infatti, si è avuta una diminuzione dei consumi del vino; un aumento delle rese delle uve per ettaro; una interferenza nello scenario europeo delle produzioni vinicole del Nuovo mondo, dell’Australia, dell’Est europeo, del Sud Africa etc., per cui si è resa necessaria una revisione dell’attuale normativa di base (Ocm), anche alla luce delle esigenze derivanti dalla globalizzazione del mercato (Uruguay Round), che impongono una riduzione del protezionismo (prezzi garantiti, restituzioni all’esportazione ecc.), al fine di allineare il mercato europeo alla dinamica del mercato mondiale. Al Reg. Ce di base 1493/1999 hanno fatto poi seguito numerosi regolamenti di attuazione e precisamente: Reg. Ce 1227/2000 (sul potenziale vitivinicolo); Reg. Ce 1607/2000 (sui Vqprd); Reg. Ce 1622/2000 (sulle pratiche enologiche); Reg. Ce 1623/2000 (sui mec­canismi di mercato); Reg. Ce 2729/2000 (sui controlli); Reg. Ce 883/2001 (scambi Paesi terzi); Reg. Ce 884/2001 (documenti accompagnamento e registri); Reg. Ce 1282/2001 (dichiarazioni annuali raccolto, produzione e giacenze) ed infine il Reg. Ce 753/2002 (sulla designazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli).

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Principio del mutuo riconoscimento

Nei settori merceologici, dove non è stata ancora realizzata l’Organizzazione comune di mercato (Ocm), vige il principio del "mutuo riconoscimento". In base a questo principio la normativa comunitaria si limita solamente a prevedere norme volte a tutelare la salute pubblica e dell’ambiente (elenco degli additivi che possono essere impiegati negli alimenti, residui di agrofarmaci, materiali che possono venire a contatto con alimenti etc.), a garantire una corretta ed adeguata informazione del consumatore (etichettatura, presentazione, confezionamento ecc.), a realizzare la correttezza delle operazioni commerciali. Da ciò consegue che, sulla base del principio del "mutuo riconoscimento", le legislazioni in vigore in uno Stato membro devono essere riconosciute come equivalenti a quelle applicate in un altro Stato membro (Art. 100 - Trattato Roma), pertanto un prodotto che rispetta le norme orizzontali sopra elencate, nonché quelle del Paese in cui viene fabbricato, può liberamente essere commercializzato nel territorio della Ue, indipendentemente dalla legislazione esistente nel Paese di destinazione.

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Principio del mutuo riconoscimento

In sostanza, in base al principio del mutuo riconoscimento, gli Stati membri dell’UE sono tenuti, conformemente agli articoli 30 e 36 del Trattato di Roma, in attesa di disposizioni armonizzate, a limitare i divieti di commercializzazione di prodotti alimentari provenienti dagli altri Stati membri dell’UE solamente allo stretto necessario per garantire la salvaguardia della salute pubblica (Comunicazione Cee 89/C221/03).

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Sentenza "Cassis de Dijon"

Con la sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia il 20/2/1979, nella causa 120/78 (Cassis de Dijon) e confermata successivamente da altre sentenze, la Corte ha affermato il principio che ogni prodotto proveniente da uno Stato membro della Ce deve essere, in linea di massima, ammesso sul territorio di altri Paesi dell’Ue, se legalmente fabbricato, vale a dire se è conforme alla normativa od ai procedimenti di fabbricazione legittimi e tradizionali del Paese di provenienza e commercializzato sul territorio di quest’ultimo (principio di mutuo riconoscimento).

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Infatti, il buon funzionamento del mercato comune esige che ogni Stato membro tenga conto anche delle esigenze derivanti dalla libera circolazione delle merci (Art. 30 e seguenti Trattato di Roma). La Corte di Giustizia non ammette deroghe a questo principio fondamentale, a meno che non si manifestino aspetti volti a soddisfare esigenze imperative del consumatore e dell’ambiente (pubblica sanità, tutela del consumatore, correttezza delle transazioni commerciali, etc.). In pratica, tale sentenza ha anticipato il "mercato unico", cioè la libera circolazione delle merci in ambito comunitario, che ha trovato la sua piena realizzazione a partire dal 1° gennaio 1993.

Sentenza "Cassis de Dijon"

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Rapporti tra normativa nazionale e comunitaria

L’attuale normativa inerente il settore vinicolo presenta un quadro quanto mai complesso, in quanto, essendo stata realizzata nel settore vitivinicolo una organizzazione comune di mercato (Ocm), la materia è disciplinata nella quasi totalità da regolamenti comunitari, la cui diretta ed immediata applicazione nei singoli Stati membri ed obbligatorietà nei confronti dei cittadini, che a tali Stati appartengono, scaturiscono direttamente dall’Art. 189 del Trattato di Roma. I regolamenti comunitari, pertanto, all’atto della loro entrata in vigore, hanno forza e valore di legge e non è consentito al diritto nazionale di sovrapporsi ad essi, di derogarvi o di abrogarli anche parzialmente, né contemporaneamente all’entrata in vigore di essi, né dopo (Corte di Giustizia, sentenza del 31/1/1973 ed altre successive).

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Al contrario, le "direttive" vincolano solo lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda i risultati da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi da impiegare (legge, decreto legislativo, ecc.). Le direttive, pertanto, rappresentano dei mezzi normativi indiretti. Le direttive non recepite entro i termini prescritti possono essere applicate dai cittadini se impongono un obbligo incondizionato e sufficientemente preciso

(sentenza Corte Giustizia U.E. Ratti). Le "decisioni", invece, non costituiscono atti normativi in senso proprio, in quanto sono obbligatorie solo per i destinatari da esse designati.

Rapporti tra normativa nazionale e comunitaria

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L’intervento della Corte Costituzionale Anche la nostra Corte Costituzionale nella ormai celebre sentenza n. 183 del 1973 ed in altre ancora (Sent. n. 163 del 1977; sent. n. 176 del 1981; sent. n. 170 del 1984; sent. n. 113 dei 1985; sent. n. 274 del 1986; sent. n. 389 del 1989; sent. n. 168 del 1991 ecc.) ha, tra l’altro, riaffermato il principio fondamentale che i regolamenti, sono direttamente applicabili e, pertanto, non necessitano di alcun provvedimento nazionale di recepimento. La nostra Corte Costituzionale ha individuato nell’Art. 11 della Costituzione la chiave di collegamento tra il diritto comunitario e il diritto interno. Tale articolo, infatti, prevede la possibilità di una limitazione della sovranità statale, al fine di porre in essere un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni. La limitazione della sovranità, diretta all’istituzione della Ce, è finalizzata alla realizzazione di una comunità fra Stati europei. Ed è proprio in virtù di tale norma cioè dell’Art. 11 della Costituzione, che consente, come già evidenziato, una limitazione della sovranità statale in ordine alla funzione legislativa, esecutiva o giurisdizionale - che la legge ordinaria 14/10/1957 n. 1203, con la quale il Parlamento Italiano ha ratificato (conformemente all’Art. 80 della Costituzione) il Trattato di Roma, è da ritenersi costituzionalmente legittima. Da tale presupposto deriva che le norme del Trattato di Roma devono trovare piena ed immediata applicazione in Italia.

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La normativa comunitaria L'Italia, al pari degli altri Stati membri dell'Unione Europea, ha il potere di legiferare in materia alimentare al fine di evitare frodi, di salvaguardare la salute dei cittadini, di tutelare il consumatore sotto l'aspetto della qualità. Le normative comunitarie sono dirette agli stati membri ed ai loro cittadini e si riassumono così: Regolamenti, (portata generale, diretta applicabilità, preminenza sul diritto interno degli Stati membri), sono gruppi di norme in specifiche materie (mercato vitivinicolo, vini di qualità in regioni determinate, etichettatura,...); Direttive, vincoli sui risultati lasciando le competenze agli Stati membri su forme e mezzi; Decisioni, norme vincolanti solamente per i destinatari designati. Pareri e Raccomandazioni, atti non vincolanti

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La normativa comunitaria I regolamenti riguardano la varietà delle viti, le superfici coltivate, i trattamenti enologici (tagli, pratiche enologiche,ecc.), regole di mercato interno ed esterno, immissione al consumo, organismi di controllo, divieti; il disciplinare di produzione (zona di produzione, tipo di vitigno, pratiche viticole e metodi di vinificazione,...), le diciture consentite (VQPRD, VLQPRD, VFQPRD, VSQPRD, ...), le diciture nazionali (es: per l'Italia à DOC e DOCG), l'autorizzazione a denominare un vino con la regione di origine (es: ASTI, PORTO, CHAMPAGNE,...). In aggiunta alle disposizioni comunitarie l'Italia possedeva un suo disciplinare fatto di leggi, regolamenti, usi di grande rilevanza risulta essere la legge n°164 del 10/2/1992 "Nuova disciplina delle denominazioni di origine”.(abrogata)

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OCM VINO: Base giuridica comunitaria Reg. n. 479/08 del Consiglio 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del

mercato vitivinicolo (ABROGATO) , che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999

Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008 , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Regolamento (CE) n. 423/2008 della Commissione, dell'8 maggio 2008 , che fissa talune modalità d'applicazione del rego-lamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici.

REGOLAMENTO (CE) N. 607/2009 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2009

Recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli

Regolamento (CE) , n.491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il Reg.Ce 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamneto unico OCM).

Come previsto dal DM 29 marzo 2007, e in base a quanto dispone il Reg. CE 479/08 "OCM Vini" (nel frattempo confluito nel Reg. CE 1234/07 "OCM Unica")a partire dal 1 agosto 2009, le filiera produttiva dei vini a DOC è sottoposta a specifici controlli effettuati, da soggetti designati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Organizzazione Comune di Mercato (OCM) nel settore vitivinicolo

DIRITTO DELLA COMUNITA' EUROPEA Il punto della situazione

La precedente OCM Vino, abrogata nell'anno 2008, era disciplinata dal Regolamento CE n.1493/1999 del Con-siglio

La OCM Vino è stata infatti oggetto di riforma nel-l'anno 2008, mediante il regolamento CEn.479/2008 del Consiglio.

Sino al 31 luglio 2009, la OCM Vino è stata tradizio-nalmente disciplinata in modo separato dalla OCM Unica per il settore agricolo, costituita quest'ultima dal regolamento del Consiglio n.1234/2007 (qui nella versione vigente sino al 31 luglio 2009).

Dopo tale data la situazione cambia. Infatti, per ragioni di semplificazione legislativa, la

OCM Vino - come riformata nell'anno 2008, grazie al regolamento n.479/2008 - è stata inglobata nella OCM Unica.

segue Mediante il successivo regolamento CE n.491/2009 del Consiglio,

il contenuto del citato regolamento CE 479/2008 del Consiglio è stato traslato all'interno del rego-lamento CE n.1234/2007 sulla OCM Unica (qui nella versione consolidata, relativa al testo vigente a partire dal 1 agosto 2009).

Di conseguenza, al 31 luglio 2009 il regolamento n.479/2008 del Consiglio cessa di avere efficacia, restando in vigore solo più il regolamento CE sulla OCM Unica: da tale data, quest'ul-timo rappresenta dunque anche il regolamento di base per il set-tore vitivinicolo.

B) Le norme vigenti. Normativa principale (regolamento "base"): Regolamento CE n.479/2008 del Consiglio, abrogato dal 31

luglio 2009 perché inglobato nella OCM Unica, portata dal regolamento CE n.1234/2007.

Comunicato stampa del 29 aprile 2008, relativo all''approvazione ufficiale della riforma OCM vino (con una sintesi del contenuto).

Regolamento CE n.1234/2007 del Consiglio sulla OCM Unica e taluni prodotti, che a partire dal 1 agosto 2009 disciplina anche il settore vitivinicolo, recependo al suo interno quanto previsto dal regolamento CE n.479/2008

segue

Norme di attuazione per la nuova OCM Vino: I riferimenti - fatti dai regolamenti attuativi della

Commissione al regolamento "base" n.479/2008 del Consiglio - vanno ora attribuiti alle corrispondenti norme introdotte nel regolamento n.1234/2007 del Consiglio sulla OCM Unica.

Regolamento CE n.555/2008 della Commissione, con-cernente i programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, il potenziale produttivo ed i controlli nel settore vitivinicolo

Regolamento CE n. 436/2009 della Commissio-ne, concernente lo schedario viticolo, le dichiara-zioni obbligatorie e le informazioni per il controllo del mercato, i documenti che scortano il trasporto dei prodotti e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo

Regolamento CE n. 606/2009 della Commissione, recante: categorie di prodotti vitivinicoli e pratiche enologiche e rela-tive restrizioni;

Regolamento CE n. 607/2009 della Commissione, concernente le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presen-tazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Regolamento (CE) n.1092/2009 della Commissione fissa una percentuale unica di accettazione degli importi in relazione alla domanda di premio all’estirpazione per la campagna vi-tivinicola 2009/10;

Regolamento CE n. 491/2009 del Consiglio che modifica il Reg. CE n. 12342007 recante organizzazione della OCM agricoli e disposizioni specifiche di taluni prodotti agricoli (regolamento unico Ocm)

47

OCM VINO: Base giuridica nazionale Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n.479/08

del Consiglio e (CE) n.555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti. 08/08/2008;

Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n.479/08 del Consiglio e (CE) n.555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia. 08/08/2008;

Modalità per l'ottenimento del premio all’estirpazione previsto agli articoli 98 e seguenti del regolamento (CE) del Consiglio n 479/08, di seguito denominato “regolamento”, ed agli articoli 67 e seguenti del regolamento (CE) della Commissione n. 555/08 di seguito denominato “regolamento applicativo”.

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2010, n.61 Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geogra-fiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88. (10G0082)

Decreti di attuazione OCM VINO Decreto del MIPAAF n. 3890 dell’08 maggio 2009, con il quale, in applicazione

dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio UE e degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione UE, vengono stabilite le modalità e le condizioni per applicare la misura della “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” inserita nel Programma Nazionale di Sostegno alla viticoltura per le campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013 e per corrispondere gli aiuti previsti

DECRETO 19 maggio 2009. (Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27-5-2009 ) Rimodulazione della dotazione finanziaria assegnata alla misura «Ristrutturazione e riconversione dei vigneti», nell'ambito del programma di sostegno al settore vitivinicolo - anno 2009.

Decreto 1990 del 29 Luglio 2009, Modifica al D.M 8 Agosto 2008 per quanto riguarda l’applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti

DECRETO n. 1991 del 29 luglio 2009-Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) del Consiglio e n. 479/08 e n 555/08 della Commissione per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi

Decreto del MIPAAF n. 1992 del 29 luglio 2009, che apporta “Modifiche al Decreto del MIPAAF n. 3890 dell’08 maggio 2009, recante - Disposizioni del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura della “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”;

Decreto del MIPAAF, Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali – Direzione Generale per l’attuazione delle Politiche Comunitarie e Internazionali di Mercato ATPO II - n. 5992 del 12 agosto 2009, recante “Modifiche al Decreto del MIPAAF n. 3890 dell’08 maggio 2009, relativo alla “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”- Rimodulazione della dotazione finanziaria

Misure di sviluppo rurale

Misure di sviluppo rurale: una parte dei fondi verrà trasferita a misure di sviluppo rurale e riservata alle regioni vitivinicole. Tali misure possono includere l'insediamento di giovani agricoltori, il miglioramento della commer-cializzazione, la formazione professionale, il sostegno alle organizzazioni di produttori, i finanziamenti destinati a coprire le spese sup-plementari e le perdite di reddito derivanti dal mantenimento dei paesaggi di valore cultu-rale, nonché forme di prepensionamento.

Diritti di impianto E’ prevista la loro abolizione entro la fine del

2015, ma potranno essere mantenuti a livello na-zionale fino al 2018. Eliminazione progressiva dei regimi di distillazione: la distillazione di crisi sarà limitata a quattro anni, a discrezione degli Stati me-mbri, fino al termine della campagna 2011/2012, con una spesa massima limitata al 20% della dotazione fi-anziaria nazionale nel primo anno, al 15% nel secondo, al 10% nel terzo e al 5% nel quarto. La distillazione di alcool per usi alimentari sarà progressivamente elimi-nata nel corso di un periodo transitorio di quattro an-ni, durante il quale verrà concesso un aiuto accoppiato che sarà poi sostituito dal pagamento unico disac-coppiato per azienda. Gli Stati membri avranno la possibilità di esigere la distillazione dei sottoprodotti, finanziata a partire dalla dotazione nazionale e ad un livello considerevolmente inferiore a quello attuale, che includa i costi di raccolta e trasformazione dei sottoprodotti.

Introduzione del pagamento unico per azienda:

Negli Stati membri interessati questo tipo di paga-mento sarà concesso ai produttori di uve da vino, mentre in tutti gli Stati membri ne potranno bene-ficiare i produttori che estirpano i loro vigneti. Estirpazione: è introdotto un regime di estirpazione volontaria su un periodo di tre anni, per una superficie totale di 175 000 ettari e con premi decrescenti. Uno Stato membro può mettere fine all'estirpazione quando la superficie estirpata rischia di superare l'8% della superficie viticola nazionale o il 10% della super-ficie totale di una determinata regione. La Commis-sione può mettere fine all'estirpazione quando la su-perficie estirpata raggiunge il 15% della superficie viticola totale di uno Stato membro. Gli Stati membri possono inoltre vietare l'estirpazione nelle zone di montagna o a forte pendenza, nonché per motivi ambientali.

Pratiche enologiche:

L'incarico di approvare pratiche enolo-giche nuove o di modificare quelle esi-stenti verrà trasferito alla Commissione, che valuterà le pratiche ammesse dal-l'Organizzazione internazionale della vi-gna e del vino (OIV), aggiungendo even-tualmente alcune di esse all'elenco delle pratiche ammesse dall'UE.

Miglioramento delle norme in materia di etichettatura:

Miglioramento delle norme in materia di eti-chettatura: i vini con indicazione geografica protetta e quelli con denominazione d'origine protetta costituiranno la base del concetto di vini di qualità dell'Unione europea. Sarà gara-ntita la tutela delle politiche nazionali conso-lidate in materia di qualità. L'etichettatura verrà semplificata: sarà ad esempio concesso ai vini dell'UE senza indicazione geografica di indicare il vitigno e l'annata. Talune menzioni e forme di bottiglia tradizionali potranno conservare la protezione di cui godono.

54

Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008

relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo

(OCM VINO)

Anno Accademico 2011/12

Università degli studi di Bologna Facoltà di Agraria-Polo di Cesena

Legislazione Vitivinicola Gabriele Testa

55

Riforma del settore vitivinicolo (1) Il nuovo regolamento del Consiglio, introduce un'ampia riforma dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo. I cambiamenti introdotti conferiranno equilibrio al mercato, condurranno alla progressiva eliminazione di misure di intervento sul mercato inefficaci e costose e permetteranno di destinare il bilancio a misure più positive e dinamiche che aumenteranno la competitività dei vini europei. La riforma consente una rapida ristrutturazione del set-tore, poiché include un regime triennale di estirpazione su base volontaria volto ad offrire un'alternativa per i produttori che non sono in grado di far fronte alla concorrenza e ad eliminare dal mercato le eccedenze e i vini non competitivi.

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Gli aiuti per la distillazione di crisi e la distillazione di alcool per usi alimentari saranno progressivamente soppressi e gli importi corrispondenti, ripartiti in do-tazioni nazionali, potranno essere destinati a misure per la promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi, l'innovazione, la ristrutturazione e la modernizzazione dei vigneti e delle cantine. La riforma garantirà la protezione dell'ambiente nelle regioni vinicole e la salvaguardia di politiche di qualità tradizionali e consolidate e semplificherà le norme di etichettatura nell'interesse di produttori e consumatori. A partire dal 1° gennaio 2016 sarà inoltre abolito il sistema estremamente restrittivo di diritti di impianto a livello dell'UE. La Commissione europea darà ora inizio al processo di adozione dei primi regolamenti in modo tale che la riforma possa entrare in vigore il 1° agosto 2008.

Riforma del settore vitivinicolo (2)

57

Accordo sulla riforma dell’OCM vino La proposta di riforma è stata presentata il 4 luglio 2007 I Ministri dell’agricoltura degli Stati membri dell’UE, durante il

Consiglio di fine dicembre 2007, hanno trovato un accordo (compromesso politico) sulla riforma dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

La riforma è stata approvata a maggioranza qualificata con il voto favorevole dell’Italia

In particolare la riforma evidenzia le seguenti modifiche al regime che regola il settore del vino in Europa:

Le dotazioni finanziarie nazionali potranno essere utilizzate per azioni promozionali nei paesi terzi, per ristrutturare e riconvertire vigneti, ammodernare la catena di produzione, gestire le crisi e, sostenere metodologie di produzione rispettose dell’ambiente;

Una parte dei fondi per lo sviluppo saranno impiegati nelle regioni vinicole. Tra le misure si contemplano l’insediamento dei giovani agricoltori, il miglioramento della commercializzazione, la formazione professionale, il sostegno alle organizzazioni di produttori, la copertura di spese supplementari e di perdite relative al mantenimento dei paesaggi;

58

Riforma OCM vino – Calendario di attuazione (2)

Il 1° Agosto 2008 entrata in vigore dei capitoli della nuova

OCM relativi a Potenziale produttivo, Programma nazionale

di sostegno, Commercio con paesi terzi, Controlli.

59

Riforma OCM vino – Calendario di attuazione (4) Agosto 2009 - Entrano in vigore i capitoli della ri-

forma relativi alle pratiche enologiche, alla classi-ficazione dei vini (sistema delle DOP/IGP), alla eti-

chettatura dei vini.

Si applicano i nuovi limiti per l’arricchimento che prevedono una riduzione.

Dicembre 2009 Termine ultimo per effettuare la regolarizzazione con le regole delle nuova OCM.

2011 Termina il programma di estirpazione. 2012 Termine delle misure di distillazione e aiuto ai mosti. Entro il 31/12/2012 la Commissione dovrà predisporre un re-

port sull’applicazione della riforma. 2015 Termine del sistema dei diritti di impianto per le superfici

vitate. Gli Stati membri possono continuare a mantenere il sistema dei diritti a livello nazionale fino al 2018.

2018 Completa liberalizzazione delle superfici vitate anche per i Paesi che avessero utilizzato l’opzione di cui al punto precedente.

60

Riforma OCM vino – Calendario di attuazione Agosto 2008 Termine per la presentazione delle aree dichiarate non eleggibili alla misura di estirpazione. Dal 30/06 al Termine per la presentazione delle domande di adesione alla misura di estirpazione. 15/10/08 Comunicazione alla Commissione delle superfici e degli importi previsti ammissibili per regione alla misura

di estirpazione. 15/11/08 La Commissione comunica eventuali percentuali di decurtazione degli importi/superfici pagabili per la

misura di estirpazione. Gennaio 2009 Le superfici vitate entrano a far parte delle superfici agricole eleggibili al pagamento unico aziendale.

Alle superfici vitate non saranno assegnati titoli (salvo che lo Stato membro non decida di applicare la misura del pagamento unico disaccoppiato utilizzando i propri fondi dell’Enveloppe) ma si potranno utilizzare le superfici vitate per richiedere in pagamento titoli già in possesso, provenienti da altri settori.

Febbraio 2009 Accoglimento delle domande di estirpazione da parte dello stato membro. Marzo 2009 Comunicazione inventario del potenziale produttivo nazionale ( superfici vitate, diritti di impianto,

vigneti irregolari/illegali e sanzioni, inventario delle varietà). Comunicazione alla Commissione delle domande accolte per la misura di estirpazione.

Agosto 2009 Entrano in vigore i capitoli della riforma relativi alle pratiche enologiche, alla classi-ficazione dei vini (sistema delle DOP/IGP), alla etichettatura dei vini.

Si applicano i nuovi limiti per l’arricchimento che prevedono una riduzione. Dicembre 2009 Termine ultimo per effettuare la regolarizzazione con le regole delle nuova OCM. 2011 Termina il programma di estirpazione. 2012 Termine delle misure di distillazione e aiuto ai mosti. Entro il 31/12/2012 la Commissione dovrà predisporre un report sull’applicazione della riforma. 2015 Termine del sistema dei diritti di impianto per le superfici vitate. Gli stati membri possono

continuare a mantenere il sistema dei diritti a livello nazionale fino al 2018. 2018 Completa liberalizzazione delle superfici vitate anche per i Paesi che avessero utilizzato l’opzione di

cui al punto precedente.

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Base giuridica Regolamento ( CE) n. 479/2008 del

Consiglio del 29 aprile 2008 Relativo all’organizzazione comune del mercato

vitivinicolo, (In GUCE L.148 del 6.6.2008)

Modifica i Reg.ti (CE) n.1493/1999, n.1783/2003, n.1290/2005 e n.3/2008;

Abroga i Reg.ti (CE) n. 2392/86 e n.1493/1999

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Entrata in vigore Ocm vino

E' entrata in vigore dal 1° Agosto 2008

La riforma inoltre rinviava all‘Agosto 2009 l'applicazione delle misure rela-tive all'indicazione geografica, alle etichettature e alle pratiche enolo-giche

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Alcuni aspetti critici del mercato del vino (1)

Aumento degli squilibri strutturali tra offerta e domanda, dovuta principalmente al permanere dei sostegni previsti dall’OCM

I consumi nell’UE sono complessivamente in calo, anche se: – Calano soprattutto nei paesi tradizionali consu-

matori (ad es. in Italia), ma aumentano nei nuovi paesi consumatori

– Il calo è forte per i vini da tavola, ma la tendenza di lungo periodo per i vini di qualità è in crescita, anche se moderata.

L’offerta UE, quindi, resta squilibrata nonostante il permanere del sistema dei diritti all’impianto che la dovrebbe limitare, almeno teoricamente: non si riesce a garantire un equilibrio del mercato.

64

Il permanere di tale squilibrio è problematico per il mercato, per gli operatori, per il bilancio UE.

Ma ciò è certamente favorito, o almeno par-zialmente sostenuto, dalle distillazioni che a vario titolo vengono finanziate a livello UE; queste sono diventate uno sbocco “normale” per parte ormai troppo rilevante della pro-duzione, talvolta anche per “presunte” pro-duzioni di vino di qualità.

Alcuni aspetti critici del mercato del vino (2)

65

Motivazioni dell’emanazione consumo in calo costante nella Comunità; le esportazioni crescono di volume rispetto

alle importazioni dal 1996; situazione di squilibrio tra domanda e offerta

che si ripercuote sui prezzi e sui redditi dei produttori.

meccanismi attuali inefficaci nel guidare il settore vitivinicolo verso uno sviluppo compe-titivo e sostenibile (misure di mercato medio-cri hanno originato eccedenze strutturali e sono state un ostacolo per i produttori compe-titivi).

.

66

IL REGOLAMENTO SULLA OCM UNICA (Confluenza della OCM VINO)

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento sull’OCM unica), do-vrebbe disciplinare col tempo anche il settore vitivi-nicolo. Il regolamento sull’OCM unica comprende disposizioni di natura orizzontale, in particolare riguardo agli scambi commerciali con i paesi terzi, alle regole sulla concorrenza, ai controlli e alle sanzioni e allo scambio di informazioni tra la Commis-sione e gli Stati membri. Affinché in futuro possano confluire agevolmente nel regolamento sull’OCM unica, le disposizioni del presente regolamento relative a tali questioni di carattere orizzontale dovrebbero essere quanto più possibile conformi a quelle contenute nel regolamento sull’OCM unica.

67

Obiettivi del regolamento Migliorare la competitività dei produttori di vino comunitari; Rafforzare la notorietà dei vini comunitari; Recuperare spazi di mercato e conquistarne dei nuovi; Istituire un regime con regole chiare semplici ed efficaci per equilibrare

il mercato; Equilibrare domanda e offerta; Salvaguardare le migliori tradizioni della produzione vitivinicola

comunitaria e rafforzare il tessuto sociale di molte zone rurali; (salvaguardare le tradizioni vitivinicole);

Garantire una produzione nel rispetto dell’ambiente. Istituire misure di sostegno capaci di rafforzare strutture competitive; Compatibilità con l’Organizzazione Mondiale del Commercio;(WTO) Assicurare coerenza con la riforma della PAC riformata mantenendo

invariate le risorse (bilancio OCM attuale 1,3 miliardi di €); Estendere il pagamento unico a tutte le superfici vitate; Mantenere organizzazione specifica però riformata, aggiornata e

semplificata per l'inserimento nell’OCM unica Gli aiuti al settore vitivinicolo dovrebbero provenire anche dalle misure

strutturali previste dal regolamento (CE) n. 1698/2005 , sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

68

Obiettivi del regolamento Nel settore vitivinicolo dovrebbero avere pertinenza le seguenti

misure del regolamento (CE) n. 1698/2005: l’insediamento dei giovani agricoltori e investimenti in impianti

tecnici e per migliorare la commercializzazione. la formazione professionale. il sostegno alle organizzazioni di produttori per attività di

informazione e promozione dopo l’adesione ad un sistema di qualità.

aiuti agroambientali. il prepensionamento per gli agricoltori che decidono di abban-

donare ogni attività agricola di natura commerciale e di cedere l’azienda ad altri agricoltori.

le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate dovrebbero essere protette nei confronti di usi che sfruttano indebitamente la notorietà dei prodotti conformi.

69

Come affrontare la sfida della crisi attuale

Istituire misure di sostegno capaci di rafforzare strutture competitive (la definizione di tali misure e il loro finanziamento spettano alla Comunità, agli Stati membri bisogna lasciare a facoltà di scegliere misure idonee per sovvenire alle necessità dei loro enti regionali, tenendo conto, delle loro peculiarità e di inserirle nei rispettivi programmi di sostegno.

Istituire Misure di sostegno essenziali ammissibile ai programmi di sostegno nazionali: promozione e commercializzazione dei vini comunitari nei paesi terzi;

Prosecuzione delle attività di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

Prevedere un sostegno ad investimenti nel settore vitivinicoli volti a migliorare i risultati economici delle imprese;

Insistere con il sostegno alle distillazioni dei sottoprodotti per ottenere un prodotto di qualità cercando di preservare l’ambiente;

Attivare progetti di sostegno preventivi (assicurazioni del raccolto, fondi di mutualizzazione,vendemmia verde);

Mantenere alcune misure di sostegno durante il periodo transitorio (distillazioni di alcole, di crisi e uso del mosto ed del mosto concentrato).

70

La struttura della nuova OCM vino

Misure di supporto: – programmi nazionali (dotazioni nazionali) – trasferimento di fondi allo sviluppo rurale

Misure regolatorie: – pratiche enologiche – designazione di origine e indicazioni geografiche – etichettatura – organizzazioni dei produttori e organismi di filiera

Commercio con i paesi terzi Potenziale di produzione:

– diritti di reimpianto – programma di estirpazione – vigneti abusivamente impiantati

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Programma nazionale di sostegno programma quinquennale; le misure previste:

promozione sui mercati dei paesi terzi ristrutturazione e riconversione vigneti; vendemmia verde; fondi di mutualizzazione; assicurazione del raccolto; pagamento unico e sostegno ai viticoltori; investimenti; distillazione dei sottoprodotti; distillazione di alcol per usi commestibili; distillazione di crisi; uso di mosto di uve concentrato;

Dotazione per l’Italia 238,2 Mio EUR nel 2009 (794 Mio € tot UE) 336,9 Mio EUR a partire dal 2014 (1232 Mio € tot UE)

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Misure dei programmi nazionali di sostegno Promozione sui mercati dei Paesi terzi

Per vini a DOP, a IGP e con indicazione del vitigno; cofinanziamento del 50% della spesa per evidenziare i vantaggi dei prodotti comunitari; partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni internazionali; informazione sui regimi comunitari delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica; studi per aumentare gli sbocchi di mercato.

Ristrutturazione e riconversione vigneti come quella attualmente in vigore (50% della spesa ammissibile);

Vendemmia verde distruzione della produzione prima della maturazione per ripristinare l'equilibrio del mercato. Contributo forfettario che non supera il 50% delle spese di eliminazione grappoli ed il 50% della perdita di reddito;

Fondi di mutualizzazione sostegno per la costituzione di fondi per l’assistenza contro il rischio di fluttuazioni del mercato.

Assicurazione del raccolto tutela contro calamità naturali, eventi atmosferici, fitopatie o infestazioni parassitarie. Contributo 80% sui premi assicurativi per calamità naturali, 50% per eventi atmosferici, fitopatie e infestazioni parassitarie. L’indennizzo massimo non supera il mancato reddito, compresa ogni altra compensazione.

73

Distillazione dei sottoprodotti Può essere concesso sostegno per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione. L'alcol è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici;

Uso di mosto di uve concentrato Può essere concesso un sostegno fino al 31 luglio 2012 ai produttori di vino che utilizzano mosto di uve concentrato e mosto di uve concentrato rettificato per aumentare il titolo alcolometrico naturale dei prodotti.

Distillazione di crisi Fino al 31 luglio 2012. L'alcol è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici. Al massimo può essere utilizzato il 20% del totale delle risorse disponibili per Stato membro per esercizio finanziario nel 2009 e si riduce fino al 5% nel 2012. Integrazione con risorse nazionali (dal 5% nel 2010 al 15% nel 2012).

Distillazione di alcol per usi commestibili Può essere concesso un sostegno ai viticoltori fino al 31 luglio 2012 per la distillazione del vino in alcol per usi commestibili sotto forma di aiuto per ettaro.

Pagamento unico e sostegno ai viticoltori assegnazione di diritti all'aiuto ai sensi del reg. (CE) n. 1782/2003;

Investimenti sostegno (40% costi) a micro, piccole e medie imprese per investimenti connessi a produzione o commercializzazione dei prodotti vitivinicoli o sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie.

Misure dei programmi nazionali di sostegno

OCM vino: utilizzati 292 milioni di euro dei 298 disponibili

Il bilancio del programma nazionale riguardante il settore vitivinicolo, cofinanziato dall'unione europea, il cui termine di scadenza era previsto per il 15 otto-bre, e' positivo: sono stati infatti spesi 291,9 milioni di euro, a fronte di una disponibilita' di 298,3 milioni di euro, per effettuare i pagamenti ai beneficiari e per rendicontare le spese sostenute alla commissione europea, nel 2010 e' stata data attuazione a due misure, precedentemente non previste: la vendemmia verde, con l'utilizzo di 16,4 milioni di euro per la distruzione dei grappoli (misura introdotta per ripristinare in alcune aree l'equilibrio tra domanda e offerta del vino ed evitare crisi di mercato), e l'assicurazione del raccolto.

OCM vino:le misure attivate

35,3 milioni di euro per il riconoscimento ai viticoltori di un aiuto di, fino all'80% del costo dei premi assicurativi versati a copertura delle perdite legate alle avverse condizioni climatiche;

.86,1 milioni di euro, - continua il comunicato - che rappresentano circa il 30% dello stanziamento, sono stati invece destinati alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti,

64,6 milioni di euro.; di mosto di uva concentrato, destinato ad aumentare il titolo alcolometrico naturale dei prodotti (arricchimento),

23,6 milioni di euro alla distillazione dei sottoprodotti; 28,6 milioni di euro alla distillazione di alcole per usi

commestibili; 12,1 milioni di euro alla distillazione di crisi. 25,1 milioni di euro, per la realizzazione di 64 progetti a

livello regionale e 6 progetti nazionali finalizzati alla promozione sui mercati dei paesi terzi:

77

Programmi nazionali di sostegno Condizionalità

Rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (regolamento CE n. 1782/2003) per un periodo successivo al pagamento del contributo:

– di tre anni per ristrutturazione e riconversione – nel primo anno dal pagamento per la vendemmia

verde L’inadempienza comporta la restituzione parziale o totale dell’aiuto (dipende dalle gravità delle infrazioni).

78

Parte delle risorse dell’OCM vino saranno trasfe-rite allo sviluppo rurale per finanziare, nelle regioni produt-trici di vino:

– insediamento di giovani agricoltori e investimenti in impianti tecnici;

– formazione professionale; – sostegno alle organizzazioni di produttori per

informazione e promozione; – sostegno a copertura di costi supplementari e di

perdite di reddito per manutenzione paesaggi viticoli naturali;

– prepensionamento.

13.148.000 € 39.44.000 € 2009 2011

79

Il concetto di vino di qualità nella Comunità

Il concetto di vino di qualità nella Comunità si fonda tra l’altro sulle specifiche caratteristiche attribuibili all’origine geografica del vino. I consumatori possono individuare tali vini grazie alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette, benché l’attuale sistema non sia completamente a punto sotto questo profilo. Per permettere l’istituzione di un quadro trasparente e più completo che corrobori l’indicazione di qualità di tali prodotti, si dovrebbe prevedere un regime che permetta di esaminare le domande di denominazione di origine o indicazione geografica in linea con l’impostazione seguita nell’ambito della normativa trasversale della qualità applicata dalla Comunità ai pro-dotti alimentari diversi dal vino e dalle bevande spiritose nel Reg. (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

80

Viene abolita la classificazione dei vini a IGT, DOC, DOCG. Il vino comunitario sarà:

– con origine geografica; – senza origine geografica.

I vini con origine geografica:

– a denominazione di origine protetta DOP – ad indicazione geografica protetta IGP

vino da tavola vino

Nuove norme per classificazione ed etichettatura

81

Nuove norme per classificazione ed etichettatura

Vini UE

Vini con Origine

Vini senza Origine

Vino tipo DOP

Vino tipo IGP

Vini varietali

Vini non varietali

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MIPAAF: restano valide le denominazione Docg, Doc e Igt (8 settembre, 2008)

Saranno sempre valide le denominazioni Docg, Doc e IGt anche con la nuova organizzazione di mercato che riguarda il vino. Il Ministero per le politiche agricole ha infatti reso noto che, "al fine di fugare notizie allarmistiche, relative all'impossibilità di utilizzare, per il futuro, le menzioni specifiche tradizionali Docg, Doc e Igt a seguito dell'entrata in vigore della nuova Ocm Vino, si precisa che tali affermazioni non hanno alcun fondamento giuridico. Infatti - si legge in una nota del Mipaaf - l'Art. 54 par. 1, lett. a) del Reg. n. 479/2008, che entrerà in vigore dall'1 agosto 2009, stabilisce che le menzioni tradizionali potranno essere utilizzate per indicare che il prodotto reca una DOP o IGP, in loro sostituzione. Pertanto tali Menzioni Tradizionali corrispondono alle Menzioni specifiche tradizionali nazionali di cui alla preesistente normativa comunitaria (allegato III del Reg. n. 753/2002) che per l'Italia sono: DOCG, DOC, Vino dolce naturale, IGT, Vin de Pays, Landwein. Tale impostazione della nuova Ocm Vino per la salvaguardia dell'uso delle menzioni specifiche tradizionali nazionali risponde alle esigenze espresse dall'Italia e dagli altri Paesi comunitari (Francia, Spagna, Portogallo ecc.) a spiccata vocazione per i vini a denominazione di origine"

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Semplificazione e allineamento delle regole di etichettatura. Rispetto delle regole comunitarie anche per i vini importati.

Norme per l’etichettatura

indicazioni obbligatorie l'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" e il nome della DOP o dell‘IGP; il titolo alcolometrico volumico effettivo; l’indicazione della provenienza; l'imbottigliatore o, nel caso dei vini spumanti, il nome del produttore o venditore; l'importatore nel caso dei vini importati; il tenore di zuccheri nei vini spumanti. indicazioni facoltative l'annata; il nome di uno o più varietà di uve da vino; il tenore di zucchero per i vini non spumanti; le menzioni tradizionali per vini a DOP e IGP; il simbolo comunitario DOP o IGP; metodi di produzione.

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Denominazioni di origine e indicazioni geografiche

Procedura nazionale

Procedura comunitaria Pubblicazione nella G.U

dell’Unione Europea Iscrizione nel registro pubblico comunitario

Fascicolo tecnico Disciplinare di produzione Domanda

Procedura di riconoscimento articolata in due fasi

Le DOP e IGP esistenti sono automaticamente protette ed iscritte nel registro comunitario.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro il 31 dicembre 2011: a) i fascicoli tecnici; b) i decreti di riconoscimento.

Le denominazioni per le quali le informazioni non siano presentate perdono la protezione e sono cancellate dal registro.

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La gestione del potenziale viticolo Per migliorare la gestione del potenziale viticolo, è auspicabile che gli Stati membri comunichino alla Com-missione un inventario del loro rispettivo potenziale produttivo. Le informazioni ivi contenute dovrebbero basarsi sullo schedario viticolo, che dovrebbe essere mantenuto e aggiornato regolarmente. Per disporre delle informazioni necessarie a compiere le pertinenti scelte politiche e amministrative, i produttori di uve destinate alla vinificazione, di mosto di uve e di vino dovrebbero presentare una dichiarazione di vendemmia. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di imporre ai commercianti di uve destinate alla vinificazione di dichiarare ogni anno i quantitativi dell’ultima vendemmia immessi in commercio. I produttori di mosto e di vino e i commercianti diversi dai rivenditori al minuto dovrebbero dichiarare le scorte di mosto e di vino che detengono.

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Tracciabilità dei prodotti che circolano nella Comunità

Per garantire un livello soddisfacente di tracciabilità dei prodotti, in particolare ai fini della protezione dei consumatori, è opportuno disporre che tutti i prodotti disciplinati dal presente regolamento che circolano nella Comunità abbiano un documento di accompagnamento.

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Consentito l’uso del saccarosio dove attualmente autorizzato.

Sì a mosto concentrato o MCR per uve fresche, mosto parzialmente fermentato e vino nuovo, concentrazione parziale per il vino.

ll limite di incremento del titolo alcolometrico naturale nelle nostre zone sarà l’1,5 % con possibilità di deroga al 2%.

E’ soppresso il titolo alcolometrico naturale minimo dei vini.

La gradazione minima del vino (dopo le eventuali operazioni di arricchimento) non deve essere inferiore ad 8,5 % vol. nelle zone A e B, 9% vol. nelle altre zone.

Per i vini ad indicazione geografica il grado minimo sarà 4,5% vol.

Pratiche enologiche: Arricchimento

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Pratiche enologiche

Divieto di commercializzare nella Comunità prodotti ottenuti con pratiche non autorizzate, o che violano le restrizioni;

Eccetto arricchimento, acidificazione e disacidificazione la competenza per l’autorizzazione di nuove pratiche enologiche passa alla Commissione

Prodotti originari di paesi terzi non possono essere vinificati o aggiunti al vino nel territorio dell’UE; vietati taglio di un vino originario di un paese terzo con un vino dell’UE e taglio tra vini originari di paesi terzi; (eventuali deroghe per gli accordi internazionali).

Rimangono obblighi e divieti relativi ai sottoprodotti (sovrapressatura e rifermentazioni, prestazioni viniche, vinello)

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Dal 1°gennaio 2016, gli impianti di vite saranno liberalizzati permettendo così ai produttori di vino

competitivi di espandere la produzione.

Gli Stati membri possono decidere se mantenere il divieto fino e non oltre il 31 dicembre 2018.

Fino al 31 dicembre 2015 resteranno in vigore il sistema dei diritti di reimpianto e la normativa per il loro esercizio e trasferimento, con l’obiettivo di non aumentare il potenziale produttivo del territorio.

Diritti di reimpianto

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Ogni stato membro tiene aggiornato il catasto viticolo.

Dopo il 1°gennaio 2016 potrebbe cessare l’applicazione.

Per i produttori rimangono obbligatorie le dichiarazioni annuali relative a:

• dichiarazione di raccolta uve e produzione vino;

• dichiarazione di giacenza di mosto e vino.

Potenziale produttivo

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Eccedenze e impianti illegali Le eccedenze di produzione di vino nella Comunità sono state aggravate a

causa di violazioni del divieto provvisorio di nuovi impianti. Nella Comunità esiste un numero consistente di impianti illegali, che costituisce una fonte di concorrenza sleale e acuisce i problemi del settore vitivinicolo.

Si dovrebbe distinguere tra le superfici impiantate illegalmente prima e dopo il 31 agosto 1998, sotto il profilo degli obblighi dei produttori relativi a tali superfici. Le superfici impiantate illegalmente prima del 1o settembre 1998 dovrebbero poter beneficiare di un’ultima possibilità di regolarizzazione Di conseguenza, la pertinente disposizione del presente regolamento dovrebbe avere effetto retroattivo.

Attualmente gli impianti illegali realizzati prima del 1o settembre 1998 non sono soggetti ad alcun obbligo di estirpazione. Si dovrebbe istituire l’obbligo, per i produttori in questione, di mettersi in regola mediante il versamento di una tassa, le superfici non sono regolarizzate entro il 31 dicembre 2009, in caso contrario dovrebbero essere estirpate. .

Si dovrebbe continuare a concedere diritti di reimpianto se i produttori si impegnano a estirpare superfici vitate equivalenti, in quanto l’effetto netto di tali impianti sulla produzione tende ad essere nullo.

Per migliorare la gestione del potenziale viticolo e promuovere un uso efficiente dei diritti di impianto, attenuando in tal modo ulteriormente l’effetto delle restrizioni provvisorie sugli impianti, dovrebbe continuare a esistere un sistema di riserve nazionali o regionali.