Unione Territoriale Intercomunale del Torre...COPIA ANNO 2019 N. 3 del Reg. Delibere di Assemblea...

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Unione Territoriale Intercomunale del Torre Unione Territoriale Intercomunale del Torre – Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 3 del 11/03/2019 1 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI __________ COPIA ANNO 2019 N. 3 del Reg. Delibere di Assemblea OGGETTO: ESERCIZIO IN SEDE DI UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL TORRE DELLA FUNZIONE "GESTIONE DEL PERSONALE E COORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO". DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI. L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno 11 del mese di Marzo alle ore 10:00 nella sala riunioni in Via C. Frangipane n. 3 in Tarcento, si è riunita l’Assemblea dei Sindaci. Fatto l'appello nominale risultano: PRESENTI: n. 06 ASSENTI: n. 02 Assiste il Segretario UTI del Torre dott. Coiz Marco. Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Steccati Mauro nella sua qualità di Presidente Assemblea dei Sindaci ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi l’Assemblea dei Sindaci adotta la seguente deliberazione: Nominativo Carica Presente / Assente Steccati Mauro Presidente Sindaco del COMUNE DI TARCENTO Presente Poiana Barbara Componente Delegato del COMUNE DI ATTIMIS Assente Baiutti Ornella Componente Sindaco del COMUNE DI CASSACCO Presente Zani Claudio Componente Sindaco del COMUNE DI FAEDIS Presente Molaro Dario Romano Componente Vice-Sindaco del COMUNE DI LUSEVERA Presente Bressani Gloria Componente Sindaco del COMUNE DI NIMIS Presente Romito Andrea Componente Sindaco del COMUNE DI POVOLETTO Assente Cecutti Alan Componente Sindaco del COMUNE DI TAIPANA Presente

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Unione Territoriale Intercomunale del Torre

Unione Territoriale Intercomunale del Torre – Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 3 del 11/03/2019 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI __________

COPIA

ANNO 2019 N. 3 del Reg. Delibere di Assemblea

OGGETTO: ESERCIZIO IN SEDE DI UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL

TORRE DELLA FUNZIONE "GESTIONE DEL PERSONALE E COORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO". DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno 11 del mese di Marzo alle ore 10:00 nella sala riunioni in Via C. Frangipane n. 3 in Tarcento, si è riunita l’Assemblea dei Sindaci.

Fatto l'appello nominale risultano:

PRESENTI: n. 06 ASSENTI: n. 02

Assiste il Segretario UTI del Torre dott. Coiz Marco.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Steccati Mauro nella sua qualità di Presidente Assemblea dei Sindaci ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi l’Assemblea dei Sindaci adotta la seguente deliberazione:

Nominativo Carica Presente / Assente

Steccati Mauro Presidente Sindaco del COMUNE DI TARCENTO Presente

Poiana Barbara Componente Delegato del COMUNE DI ATTIMIS Assente

Baiutti Ornella Componente Sindaco del COMUNE DI CASSACCO Presente

Zani Claudio Componente Sindaco del COMUNE DI FAEDIS Presente

Molaro Dario Romano Componente Vice-Sindaco del COMUNE DI LUSEVERA Presente

Bressani Gloria Componente Sindaco del COMUNE DI NIMIS Presente

Romito Andrea Componente Sindaco del COMUNE DI POVOLETTO Assente

Cecutti Alan Componente Sindaco del COMUNE DI TAIPANA Presente

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OGGETTO: Esercizio in sede di Unione Territoriale Intercomunale del Torre della funzione "gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo". Definizione delle attività e procedimenti.

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI

RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e ss.mm.ii “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; VISTO l’art 5, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26 sopra richiamata che recita: “Le Unioni territoriali intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale”; VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 21/08/2015 e ss.mm.ii; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1393 dd. 22 luglio 2016, avente ad oggetto: LR 26/2014. Art. 38. Approvazione del Piano di successione e subentro della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio; VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 22/2018 “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI.” VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 53 dd. 29/10/2018 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE PER IL TRIENNIO 2018-2020”; RICHIAMATO l’art. 50 c. 1 della L.R. n. 18/2015 “Per assicurare il funzionale avvio delle Unioni territoriali intercomunali, tali enti si avvalgono del Servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria del Comune con il maggior numero di abitanti fino alla costituzione dei medesimi da parte dell'Unione territoriale intercomunale secondo le previsioni di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 15 della legge regionale 26/2014”; RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente n. 20 dd. 28/12/2018 avente per oggetto: “Conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa” sino al 31/12/2019”;

- il Decreto del Presidente n. 14 dd. 30/07/2018 avente per oggetto: “Conferimento incarico di Direttore Generale dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre al dott. Marco Coiz”;

RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 1 dd. 14/01/2019 avente ad oggetto “ART. 169 DEL D.LGS N. 267/2000 E SS.MM.II.. ASSEGNAZIONE PROVVISORIA RISORSE DI BILANCIO AI RESPONSABILI DI AREA/SERVIZIO - ANNO 2019”; DATO ATTO che: il vigente Statuto è stato approvato dall’Assemblea dei Sindaci della costituenda “Unione del Torre” in

data 21/08/2015; con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 2 dd. 20 giugno 2016, sono state approvate le modifiche

proposte dall’Ufficio di Presidenza con atto n. 1/2016; con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 2 dd. 13 febbraio 2017, sono state approvate le

modifiche proposte dall’Ufficio di Presidenza con atto n. 8/2016; con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 55 dd. 17/12/2018 sono state approvate le modifiche

proposte dall’Ufficio di Presidenza con atto n. 38/2018; con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 dd.11/03/2019 sono state approvate le modifiche

proposte dall’Ufficio di Presidenza con atto n. 4/2019; CONSIDERATO che le suindicate modifiche statutarie sono il portato dell'adeguamento alle modifiche legislative intercorse nel tempo alla L.R. 26/2014 che, da ultimo, con la L.R. 31 del 28/12/2018 è stata incisa in

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modo rilevante sull’assetto delle Unioni Territoriali Intercomunali e del Servizio Sociale dei Comuni prevedendo sostanzialmente: - la facoltatività dell’esercizio delle funzioni in seno alle UTI; - la gestione del Servizio Sociale dei Comuni con assegnazione dalla funzione a moduli diversi dalle UTI. VISTO l'attuale art. 4 dello Statuto dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre a tenore del quale: “Funzioni svolte dall'Unione: 1. L'Unione, oltre alle funzioni alla medesima attribuite in forza della Legge, può svolgere, a seguito di apposita deliberazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci che ne regola le modalità ed i limiti, le seguenti funzioni: a) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente; b) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo; c) pianificazione di protezione civile; d) gestione dei sistemi informativi e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione; e) statistica; f) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo; g) attività produttive, compreso lo sportello unico; h) polizia locale e polizia amministrativa locale; i) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale; l) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza regionale; m) servizi finanziarie e contabili e controllo di gestione; n) opere pubbliche e procedure espropriative; o) pianificazione territoriale ed edilizia privata; p) procedure autorizzatorie in materia di energia; q) organizzazione di servizi pubblici locali; r) edilizia scolastica e servizi scolastici; s) gestione dei servizi tributari t) Centralizzazione unica di committenza; u) altre richieste dai Comuni. 2. L'Unione, altresì, può svolgere il Servizio Sociale dei Comuni nel caso di apposita delega alla medesima ai sensi dell'art. 18 della L.R. 6/2006.” VISTE le precedenti Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre: a) n. 3 del 09 marzo 2017 con cui si è statuito di: "1. DI ORGANIZZARE la funzione di "gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo" nel modo seguente: - una unica sede operativa senza sportelli decentrati sul territorio con l'attivazione di adeguati canali di

contatto telematici e telefonici presso la sede dell'UTI del Torre; - una dotazione di personale di quattro operatori full-time composta come segue: 2 cat. D (1 dal Comune di

Tarcento in “comando” e 1 dell'UTI del Torre di cui al Piano di subentro dell'Ex Comunità Montana del Torre Natisone e Collio); 1 cat. C (1 dalla dotazione organica dell'Ambito Socio Assistenziale di Tarcento); 1 cat. B (dal Comune di Lusevera eventualmente in “comando”);

- il personale verrà trasferito all'UTI del Torre con decorrenza 01/04/2017 ai sensi dell'art. 56 della L.R. 26/2014 previe apposite deliberazioni da parte dei relativi Enti datori di lavoro;

2. DI PRENDERE ATTO: - delle precisazioni rese – ed indicate in premessa – in merito alla modalità di disponibilità del personale dei

comuni di Tarcento e Lusevera, ovvero tramite l’istituto del “comando” per l’espletamento della funzione che rileva;

- che, in termini di leale cooperazione, nel processo di integrazione delle funzioni si provvederà a garantire mediante appositi accordi con i Comuni aderenti alla UTI del Torre l'avvalimento degli stessi al fine di garantire la migliore ed ottimale efficacia dell'azione amministrativa;

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- che il personale dovrà essere selezionato avuto prioritariamente riguardo al possesso di specifica professionalità acquisita gestendo all'interno dei Comuni la funzione in oggetto;

- che l’orario di lavoro è omogeneo a quello dell'UTI del Torre." b) n. 4 del 20 marzo 2017 con cui si dava atto dell'avvio della funzione "gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo" prevista dall'art. 26 della L.R. 26/2014 in sede di Unione Territoriale del Torre con decorrenza 01 aprile 2017.

CONSIDERATO che i limiti e l'ampiezza della funzione "gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo" non erano stati definiti in sede di UTI del Torre e non risultavano neppure definiti, nell'ambito del processo di riforma di cui alla L.R. 26/2014, dalla Giunta Regionale che aveva provveduto con la declaratoria di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1093 del 2016 alla mera adozione di un articolato delle funzioni elencate nella L.R. 26/2014 senza, poi, successivamente approvare l'atto definitivo; PRESO ATTO che sino al 31/12/2018, momento nel quale sono cessati i comandi di personale a favore dell'UTI del Torre per lo svolgimento della funzione della gestione del personale, l'UTI del Torre svolgeva per i Comuni aderenti le seguenti macro-attività nell'ambito di tale funzione: - gestione dei budget assunzionali; - gestione delle attività connesse al reperimento delle risorse umane; - gestione delle presenze e paghe (attività non omogeneizzata per tutti i comuni e, pertanto, svolta solo per alcuni); - procedimenti disciplinari; - selezione e rapporti con l'Organismo Indipendente di Valutazione; - gestione della contrattazione a livello aziendale. DATO ATTO che a decorrere dal 01 gennaio 2019 la dotazione di personale assegnata all'Area Sviluppo Risorse Umane dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre, oltre al Segretario/Direttore dell'Unione, è composta da due unità di personale cat. D Istruttori Direttivi Amministrativi dipendenti dell'Unione; VISTA la L.R. 18 del 2016 che al comma 19 dell'art. 56 dispone: "La Regione, le UTI, i Comuni partecipanti alle medesime e i Comuni non partecipanti alle Unioni territoriali possono procedere, per gli anni 2017, 2018 e 2019, ad assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale, ivi compreso per il solo anno 2019 anche quello dirigente, nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente; ai fini del calcolo del limite di spesa per le UTI e i Comuni partecipanti alle medesime, il budget, definito a livello di UTI, tiene conto delle disponibilità assunzionali dell'UTI medesima e dei Comuni che partecipano all'UTI. In relazione alle assunzioni, per gli anni 2017, 2018 e 2019, di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e con forme di lavoro flessibile da parte delle UTI e dei Comuni partecipanti alle medesime, ai fini del calcolo del limite di spesa previsto per dette assunzioni il budget, definito a livello di UTI, tiene conto delle disponibilità assunzionali dell'UTI medesima e dei Comuni che partecipano all'UTI"; CONSIDERATO, quindi, che nell'ambito delle esistenti Unioni Territoriali Intercomunale, per le stesse e per i Comuni alle medesime appartenenti i budget assunzionali devono essere definiti a livello complessivo indipendentemente dalle scelte discrezionali sui criteri di ripartizione; DATO ATTO, che l'Unione Territoriale Intercomunale ha provveduto per tutti i Comuni alla medesima appartenenti alla nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione e alla stipula con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di una convenzione per la gestione dei procedimenti disciplinari ai sensi dei vigneti CCRL e del D. Lgs. 165/2001; CONSIDERATO: - che l'art. 37 della L.R. 18 del 2016 statuisce che ".. per i Comuni che partecipano a una UTI, a decorrere

dalla data di conferimento, in capo all'UTI medesima, della funzione di gestione del personale, la contrattazione è unica e si svolge a livello territoriale, con le modalità definite dalla medesima contrattazione collettiva di Comparto";

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- che tale previsione normativa attribuiva inderogabilmente la contrattazione unica in capo all'UTI a favore dei Comuni ad essa aderenti nel quadro istituzionale previgente la L.R. 31 del 28/12/2018 che provvedendo all'abrogazione degli elenchi di funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della L.R. 26/2014 ha reso facoltativo in sede di Unione Territoriale Intercomunale l'esercizio delle funzioni come definite dai singoli Statuti;

- che, pertanto, nell'attuale quadro istituzionale, l'esercizio in Unione della funzione relativa alla gestione del personale ove esercitato in sede di Unione Territoriale Intercomunale debba essere specificamente definito nei propri limiti ed attività in sede di atti di macro-organizzazione dell'UTI medesima;

RITENUTO, in questa fase, opportuno mantenere in capo all'Unione Territoriale Intercomunale a favore dei Comuni alla medesima appartenenti la gestione della funzione "gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo" provvedendo a delinearne i contenuti come segue: - gestione dei budget assunzionali per il personale a tempo indeterminato e per il personale a tempo

determinato e con forme di lavoro flessibile; - monitoraggio delle vigenti graduatorie nel comparto unico del pubblico impiego regionale e supporto ai

Comuni nell'ambito delle assunzioni dalle medesime; - procedure di mobilità intra ed extra comparto unico del pubblico impiego regionale su richiesta del

singolo Comune; - procedimenti disciplinari; - nomina e rapporti con l'Organismo Indipendente di Valutazione; - procedure di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato e determinato previa stipula di apposito

accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241 del 1990 con i Comuni interessati. DATO ATTO: - che nell'ambito di quanto sopra riportato ogni rapporto di lavoro resta in capo al singolo Comune sia per

gli atti di gestione del rapporto contrattuale che per quanto riguarda gli atti connessi alle assunzioni o cessazioni;

- che, in ogni caso, rientra nelle funzioni dell'UTI, la piena gestione di ogni rapporto o atto amministrativo connesso al personale alla medesima appartenente;

RITENUTO, inoltre, opportuno evidenziare: - che l'UTI del Torre rimane titolare di ogni procedimento amministrativo dalla medesima attivato alla data

di adozione della presente deliberazione ed esercitato in forza della precedente assegnazione alla stessa della funzione "gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo" ai sensi dell'art. 26 della L.R. 26/2014 ante riforma di cui alla L.R. 31 del 28/12/2018, sino alla sua completa definizione;

- che, pertanto, in capo all'UTI del Torre spetta, d'intesa con i Comuni interessati, la definizione di ogni attività assunzionale intrapresa a favore dei Comuni aderenti precedentemente all'adozione della presente, compresa la relativa sottoscrizione del Contratto di lavoro;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L.R. 26/2014, come introdotto dalla L.R. 31 del 28/12/2018 "Il Comune può revocare la gestione associata di una o più funzioni comunali tramite Unione con deliberazione adottata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. I rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra l'Unione e il Comune, nonché la decorrenza della revoca sono regolati da accordo"; AI SENSI e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L.N. 174/2012, il Segretario esprime parere di regolarità tecnica favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; CON VOTI espressi ALL’UNANIMITA’

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D E L I B E R A

1. DI MANTENERE in capo all'Unione Territoriale Intercomunale del Torre a favore dei Comuni alla medesima appartenenti la gestione della funzione "gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo" provvedendo a delinearne i contenuti come segue: - gestione dei budget assunzionali per il personale a tempo indeterminato e per il personale a tempo

determinato e con forme di lavoro flessibile; - monitoraggio delle vigenti graduatorie nel comparto unico del pubblico impiego regionale e

supporto ai Comuni nell'ambito delle assunzioni dalle medesime; - procedure di mobilità intra ed extra comparto unico del pubblico impiego regionale su richiesta

del singolo Comune; - procedimenti disciplinari; - nomina e rapporti con l'Organismo Indipendente di Valutazione; - procedure di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato e determinato previa stipula di

apposito accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241 del 1990 con i Comuni interessati;

2. DI DARE ATTO: - che nell'ambito di quanto sopra riportato al punto precedente, ogni rapporto di lavoro resta in capo

al singolo Comune sia per gli atti di gestione del rapporto contrattuale che per quanto riguarda gli atti connessi alle assunzioni o cessazioni;

- che, in ogni caso, rientra nelle funzioni dell'UTI, la piena gestione di ogni rapporto o atto amministrativo connesso al personale alla medesima appartenente;

3. DI PREVEDERE CHE:

- che l'UTI del Torre rimane titolare di ogni procedimento amministrativo dalla medesima attivato alla data di adozione della presente deliberazione ed esercitato in forza della precedente assegnazione alla stessa della funzione "gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo" ai sensi dell'art. 26 della L.R. 26/2014 ante riforma di cui alla L.R. 31 del 28/12/2018, sino alla sua completa definizione;

- che, pertanto, in capo all'UTI del Torre spetta, d'intesa con i Comuni interessati, la definizione di ogni attività assunzionale intrapresa a favore dei Comuni aderenti precedentemente all'adozione della presente, compresa la relativa sottoscrizione del Contratto di lavoro;

4. DI DARE ATTO che ogni successivo atto di macro organizzazione nell'ambito della funzione suddetta

sarà di competenza dell'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre secondo le previsioni di cui al vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

5. DI TRASMETTERE a tutti i Comuni aderenti all’UTI e alle RSU di tutti i Comuni aderenti all’UTI.

INDI, con separata unanime e palese votazione

D E L I B E R A DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 11.12.2003 n. 21 e ss.mm.ii.

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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147bis D.Lgs.n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica ed alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione. Tarcento, lì 05 marzo 2019 IL RESPONSABILE F.TO MARCO COIZ

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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario UTI F.to Sig. Steccati Mauro F.to dott. Coiz Marco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 16/03/2019 al 30/03/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. Tarcento, lì 14/03/2019

Il Responsabile della Pubblicazione F.to Sig.ra Simonetta Zuliani

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.