UNIAMO LE ENERGIE TORINO 23 MAGGIO 2008 · 2015-05-05 · per quelli oggetto di ristrutturazione e...

32
UNIAMO LE ENERGIE Dott. Roberto QUAGLIA LA NORMATIVA REGIONALE E I SUOI STRUMENTI DI ATTUAZIONE TORINO 23 MAGGIO 2008

Transcript of UNIAMO LE ENERGIE TORINO 23 MAGGIO 2008 · 2015-05-05 · per quelli oggetto di ristrutturazione e...

UNIAMO LE ENERGIE

Dott. Roberto QUAGLIA

LA NORMATIVA REGIONALE E I SUOI STRUMENTI DI ATTUAZIONE

TORINO 23 MAGGIO 2008

Principali riferimenti normativi

Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 sul rendimento energetico nell’edilizia, in attuazione della Direttiva 2002/91/CE

Pubblicata sul B.U.R. n. 22 del 31 maggio 2007 energeticoObiettivo: risparmio energetico

Piano stralcio per il riscaldamento ambientale e il condizionamento

Approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 11 gennaio 2007, n. 98 - 1247

Pubblicato sul B.U.R. n. 6 del 8 febbraio 2007Obiettivo: abbattimento delle emissioni

Alcuni problemi riscontrati:

• definizioni (impianto termico, ristrutturazione edilizia…);

• certificazione energetica (applicata solo agli edifici di nuova costruzione e a quelli oggetto di ristrutturazione con S > 1000 m2);

• regime transitorio della metodologia di calcolo;

• Nuove disposizioni sulle operazioni di controllo e manutenzione e sulle ispezioni degli impianti termici;

• sanzioni aggiuntive;

• condizioni di applicazione agli edifici industriali poco chiare;

• valori non particolarmente “europei” in merito alle prestazioni energetiche degli edifici;

• possibilità di non rispettare i requisiti di prestazione energetica utilizzando materiali con determinati coefficienti di trasmittanza.

Il D. lgs 192/05 – recepimento italiano della Direttiva 2002/91/CE

Situazione energetica nazionale

Consumi energetici degli edifici

Clausola di cedevolezza

Art. 17.Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome, le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192

Evoluzione della normativa

Disegno di legge n. 256

"Disposizioni in materia di rendimento

energetico nell'edilizia. "

presentato in data 09 Marzo 2006 dalla GIUNTA

REGIONALE.

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n. 311

Disposizioni correttive ed integrative al decreto

legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante

attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al

rendimento energetico nell'edilizia.

Finalità della Legge 13/2007

Obiettivi delle azioni regionali:

• Migliorare la qualità energetica degli edifici (nuovi e ristrutturati), consentendo risparmi economici ed energetici in un settore che rappresenta oltre il 30% del consumo energetico regionale;

• Introdurre la certificazione energetica per gli edifici nuovi, per quelli oggetto di ristrutturazione e su tutte le compravendite e locazioni immobiliari;

• Favorire la diffusione del solare termico, del fotovoltaico e degli impianti centralizzati negli edifici con più di 4 unitàabitative;

• Razionalizzare le procedure per le ispezioni ed i controlli degli impianti termici.

Disposizioni attuative della Legge 13/08

• Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 sul rendimento energetico nell’edilizia:

• Prevede la regolamentazione tramite Deliberazioni della Giunta Regionale di 17 disposizioni di attuazione.

• Attualmente pronta ed in consultazione la bozza relativa alle prime 7 legate al controllo degli impianti termici.

• In via di attuazione la bozza di ulteriori 3 legate allacertificazione energetica degli edifici.

• In via di predisposizione per ulteriori 2 per l’inserimento delle fonti rinnovabili e ulteriori 5 sulle caratteristiche costruttive degli edifici

Controllo impianti termici

C ontrolli a cam pione

D ati Im pianto

C ontrolli rari e diff ic ili per m ancanza d i

inform azione

Autocertificazione e pagam ento

M anutenzione 100%

M anutenzione non conosc iuta

Controllo impianti termici

C on tro lli a cam p io n e su i m anu ten tor i

M an u ten zio n e e b o llin o 100%

Isp ezio n e im p ian t i n o n

ce rti fica ti

Im p ian t i d a ve r if ica re

M an u tenzio n e no n co n osc iu ta

T rasm ission e d e l b o llin o

S ituazio n e es is ten te

Disposizioni attuative per il controllo degli impianti termici

Articolo 21 lettera:

h) i modelli del rapporto di controllo tecnico, di cui all'articolo 9, comma 4, diversi in

relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto;

i) i valori di riferimento a cui deve conformarsi il rendimento di combustione dei

generatori di calore rilevato nel corso dei controlli, ai sensi dell'articolo 9, comma 5;

j) i criteri per uniformare, sul territorio regionale, la disciplina del bollino verde di cui

all'articolo 10, comma 4, e le ispezioni previste all'articolo 12, comma 2;

k) le caratteristiche e le modalità di trasmissione del bollino verde, di cui all'articolo

11, comma 4;

l) le modalità di svolgimento delle verifiche a campione effettuate dalle province, ai

sensi dell'articolo 12, comma 1;

m) le modalità di svolgimento dei corsi per i soggetti incaricati delle ispezioni, ai

sensi dell'articolo 12, comma 5;

o) le modalità di costituzione e gestione del sistema informativo di cui all'articolo

15, comma 2;

Controllo impianti termici

1. Operazioni di controllo e manutenzione come da D Lgs 311/06.

2. Controlli di efficienza energetica con tempistiche differenti a seconda della potenza dell’impianto e del combustibile utilizzato (come da D.Lgs 311/06).

3. Sistema informativo condiviso a livello regionale.

4. Sistema di autocertificazione con apposizione obbligatoria di “bollino verde” sul rapporto di controllo tecnico:

� ogni 2 anni per P ≥ 35 kW;� ogni 4 anni per P < 35 kW.

4. Ispezioni svolte dalle Province:

� gratuite sugli impianti termici con bollino verde, avvalendosi di ARPA;

� onerose sugli impianti termici privi di bollino verde (possibile delega ad altro ente), con organismo idoneo ai sensi della normativa.

Criteri costruttivi

Isolare correttamente gli edifici per evitare di disperdere calore all’esterno a riscaldare il cielo

Migliorare il comfort termico delle abitazioni

Prescrizioni

Requisiti minimi prestazionali e prescrizioni specifiche:• edifici nuovi,• ristrutturazioni S > 1000 m2.

Prescrizioni specifiche:• edifici ristrutturati con S < 1000 m2,• ampliamenti, • manutenzione ordinaria, nuova installazione o

ristrutturazione di impianti termici, • sostituzione di generatore di calore.

Disposizioni attuative sulle caratteristiche costruttive degli edifici

Articolo 21 lettera:

a) la metodologia di calcolo, i requisiti minimi prestazionali degli edifici e le

prescrizioni specifiche, sulla base del quadro generale per il calcolo del rendimento

energetico riportato nell'allegato di cui alla dir. 2002/91/CE, ai sensi dell'articolo 2,

commi 1 e 2;

b) i valori limite di riferimento per determinare il fabbisogno energetico per il

riscaldamento dell'edificio, ai sensi dell'articolo 4, comma 1;

c) i valori limite che non possono essere superati dal rapporto di cui all'articolo 4,

comma 3;

n) i criteri per il dimensionamento del sistema di condizionamento ai sensi

dell'articolo 14, comma 2;

q) i casi in cui è possibile installare impianti termici individuali, ai sensi dell'articolo

19, comma 2

Disposizioni attuative sull’utilizzo delle fonti rinnovabili

Bandi POR Bandi POR –– FESR 2007FESR 2007-- 20132013

Articolo 21 lettera:

g) i limiti di esclusione dal calcolo convenzionale delle volumetrie edilizie per le serre solari e altri elementi costruttivi finalizzati alla captazione diretta dell'energia

solare ed all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico di cui

all'articolo 8, comma 2;

p) i criteri per determinare il fabbisogno di acqua calda sanitaria nel settore

residenziale, le modalità operative per l'installazione di impianti fotovoltaici e il loro allacciamento alla rete di distribuzione, nonché i casi di deroga dalle disposizioni della presente legge ai sensi dell'articolo 18, commi 2, 3 e 6;

Prescrizioni specifiche

Pareti verticali opache

0,35 W/m2/K

0,33 W/m2/K

Per case nuove e grandi ristrutturazioni, necessario inoltre il rispetto di valori definiti del fabbisogno energetico per riscaldamento più restrittivi di quanto in vigore nel passato (cfr. Piano stralcio sul riscaldamento).

Le prescrizioni specifichefino a 3.000 GG

Chiusure trasparenti

2,2 W/m2/K

Strutture orizzontali opache

Prescrizioni specifiche

Parete verticale opaca

0

10

20

30

40

50

60

0 5 10 15 20 25

S (cm)

Cos

to (

€/m

2)

Poli. (Costoglobale)

Lineare (Costodi installazione)

Poli. (Costo digestione)

Aumento dello spessore dei materiali isolanti, da qualche cm per gli edifici costruiti nel rispetto della legge 10/91 a valori intorno a 10 cm (zona E).

Materiali isolanti

Polistirene

Lana minerale

Lana di vetro

Fibre di legno

Sughero

Prescrizioni superfici trasparenti

Utilizzo di vetribasso emissivi

Telai con elevate prestazioni

Alluminio con taglio termico

Le componenti trasparenti

Riduzione percentuale trasmissione calore

20%Vetro doppio (aria)

60%Vetro semplice

-Vetro Legge 13\07

Prescrizioni impiantistiche

Caldaie a gas naturale e GPL ad alta efficienza (4 stelle) e basse emissionidi ossidi di azoto (classe 5).

• Obbligo di impianti termici centralizzati in edifici con più di 4unità abitative;

• Predisposizione delle opere di collegamento a reti di TLRquando prossime a nuovo edificio;

• Limiti sulle emissioni di impianti a biomassa e cogenerativi

Alcune prescrizioni impiantistiche:

Solare termico per soddisfare almeno il 60% del fabbisogno di ACS;

Requisiti minimi prestazionali

GG

8085901001151201305000

354045506065703000

V (m3)1000080006000400020001000500

Il fabbisogno energetico per il riscaldamento Il fabbisogno energetico per il riscaldamento

kWhkWh/m/m2 2 secondo il Piano stralciosecondo il Piano stralcio

Fonti rinnovabili

Involucro efficiente

Impianti efficienti

Requisiti minimi prestazionali

0

50

100

150

200

250

Edifici storici Legge373/76

Legge 10/91 DDLregionale

piccoli volumi

DDLregionale

grandi volumi

Casapassiva

Consumi per riscaldamento

kWh/m2

Media edifici piemontesi:160 kWh/m2

Il fabbisogno energetico per il riscaldamento in Piemonte ed i limiti già in vigore a seguito dell’approvazione del Piano stralcio sul riscaldamento.

Certificazione energetica

Introdurre la certificazione energetica degli edifici per:

• tutti gli edifici nuovi e ristrutturati

• tutte le compravendite e locazioni immobiliari

PERCHE’• La conoscenza della qualità energetica dell’edificio è un diritto del

cittadino;

• La certificazione energetica degli edifici è un elemento di trasparenzaper il mercato immobiliare;

• Le esperienze maturate dimostrano che la conoscenza della qualitàenergetica degli edifici è in grado di promuovere dinamiche positive verso una riduzione costante dei consumi energetici.

Edifici esistenti in Piemonte

• 1,7 Milioni

• 94% ante 373/76

• 10 % ristrutturate dopo 1981

• tasso di rinnovo vicino al 6,5 per mille

Numero Abitazioni Utilizzate

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Migliaia

prima1919

1919-1945

1946-1960

1961-1971

1972-1981

1982-1986

dopo1986

numero abitazioni

Certificazione energetica

Articolo 21 lettera:

d) il modello dell'attestato di certificazione energeticadi cui all'articolo 5, comma 9;

e) la procedura di calcolo delle prestazioni energeticheda utilizzare per la certificazione di cui all'articolo 5, comma 12;

f) le modalità di svolgimento del corso di aggiornamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);

Certificazione energetica

�L’attestato di certificazione comprende:

� le prestazioni energetiche proprie dell’edificio;

� i valori vigenti a norma di legge;

� i valori di riferimento;

� i suggerimenti per gli interventi più significativi e convenienti (diagnosi energetica)

Certificazione energetica

�Rilasciata da professionista abilitato (estraneo a progettazione e direzione lavori), iscritto ad ordini o collegi professionali competenti per materia, che ha seguito un corso di aggiornamento

� Istituzione di un elenco dei professionisti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione

�Corsi di aggiornamento:

�Primo modulo generico (opzionale)

�Secondo modulo specifico per la procedura regionale

�Iscrizione all’elenco dopo il superamento di un esame

Certificazione energetica

� Durata massima di 10 anni.

� Basso costo e alta leggibilità

� Esposta in luogo visibile al pubblico negli edifici pubblici, all’esterno per edifici di nuova costruzione

� Realizzata, nel caso di edifici pubblici, in occasione del rinnovo del contratto di gestione degli impianti di climatizzazione

� Certificazione obbligatoria per ottenere l’agibilità dell’edificio

� Controllo della Regione sugli attestati, in accordo con il Comune, avvalendosi di ARPA.

� Sanzione amministrativa, fatte salve quelle statali

Certificazione energetica

GESTIONE DEI CERTIFICATI MEDIANTE UN SISTEMA INFORMATIVO

� la compilazione e l’invio degli attestati a cura del certificatore;

� la validazione ed archiviazione;

� il rilascio di copie dell’attestato;

� il trattamento statistico dei dati, anche ai fini del monitoraggio e delle analisi di cui all’art. 10 del D. Lgs. 192/05 e s.m.i.;

� l’estrazione dei certificati per le attività di verifica a campione.

� Il Sistema Informativo costituisce riferimento per l’uso razionale dell’energia negli edifici e fornisce supporto normativo, suggerimenti, dati relativi agli edifici pubblici certificati.

Incentivazioni della Legge13/07

L. r. 13/2007 : art 26

a)euro 100.000,00 per spese correnti volte ad approfondimenti tecnico-scientifici e attività di formazione e informazione;

b)euro 600.000,00 per spese correnti volte a verifiche, ispezioni e monitoraggi in materia di impianti termici e certificazione energetica degli edifici;

c)euro 1.000.000,00 per contributi in conto capitale per gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche e di certificazione degli edifici.

L. r. 13/2007: art 8 sul calcolo convenzionale delle volumetrie edilizie, che prevede l’esclusione dal computo della volumetria edilizia per spessori delle murature superiori a 30 cm, serre solari ecc.

L. r. 13/2007 : art 17 che consente ai comuni ulteriori riduzione degli oneri di urbanizzazione per interventi di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e soluzioni impiantistiche o costruttive avanzate.

UNIAMO LE ENERGIE

Dott. Roberto QUAGLIA

LA NORMATIVA REGIONALE E I SUOI STRUMENTI DI ATTUAZIONE

TORINO 23 MAGGIO 2008