Una nuova Costituzione -...

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Non arrivarci per contrarietà. Una nuova Costituzione

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Non arrivarci per contrarietà.

Una nuova Costituzione

Camera

Attuale Riforma

Eletti a suffragio universale e diretto (Art. 56) Idem

Senato

Attuale Riforma

Eletti a base regionale, salvo la circoscrizione estero (Art. 57) , dai cittadini dai 25 anni in su -> il premio di maggioranza è calcolato su base regionale Es: - Nel 2013 il Lazio ha eletto 28 senatori, con premio di maggioranza al Centro Sinistra: 14 PD (28% dei voti), 2 SEL (3%), 6 PDL (23%) e 6 M5S (25%).

I consigli regionali eleggono i senatori fra i propri componenti e fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori. I senatori sono eletti “in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri”. (Art. 57) Es: - Il Consiglio Regionale del Lazio, secondo la nuova costituzione, eleggerebbe 7 consiglieri regionali ed un sindaco come senatori.

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Camera e Senato: elezione

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Deputati e Senatori

Camera

Attuale Riforma

630 deputati in carica per 5 anni Idem

Senato

Attuale Riforma

- 315 senatori elettivi - Fino a 5 senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica - Sono senatori a vita anche gli ex Presidenti della Repubblica (attualmente Giorgio Napolitano)

(Artt. 57/59)

- 95 consiglieri e sindaci con il “doppio incarico”. Non ricevono un’indennità aggiuntiva, ma ricevono l’immunità parlamentare

- La durata del loro mandato coincide con quella delle rispettive istituzioni territoriali

- Fino a 5 senatori nominati dal PdR in carica per 7 anni

- Gli ex presidenti sono senatori a vita

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Meno Senatori, tagli alla spesa? I futuri senatori sono consiglieri regionali, ovvero stipendiati dal corrispettivo ente. Una buona stima del risparmio può derivare dalle voci competenti per il bilancio preventivo del Senato 2016. • Le indennità dei Senatori riportate nel bilancio lorde, al netto dell’IRPEF si possono stimare essere circa

28.000.000€ • Il risparmio sulle voci Rimborsi di natura indennitaria delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato può

essere stimata di circa due terzi per totale di 25.000.000 € (stime dell’On. Lucio Malan a ilFattoQuotidiano)

Il risparmio sul taglio al numero dei Senatori può essere stimato quindi di circa 50.000.000 €

Fonte: Progetto di Bilancio interno del Senato per l’anno finanziario 2016 http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/983154.pdf

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Chi dà la «fiducia»? In una repubblica parlamentare come la nostra, il governo per essere in carica deve avere la «fiducia» dal Parlamento, ossia essere votato dalla maggioranza dei parlamentari.

Attuale Riforma

Il governo deve avere la fiducia di entrambe le camere (Art.94)

Il governo deve avere la fiducia solamente della Camera dei Deputati (Art. 94)

Chi elegge il Presidente della Repubblica? Attuale Riforma

• 630 deputati • 315 senatori + i senatori a vita e gli ex PdR • 58 delegati regionali (3 per ogni regione, 1 solo

per la Valle d’Aosta) L’elezione ha luogo con: • 2/3 dell’assemblea per i primi 3 scrutini • Il 50% dell’assemblea dal 4° scrutinio in poi (Art. 83)

• 630 deputati • 95 senatori + i 5 nominati dal PdR e gli ex PdR L’elezione ha luogo con: • 2/3 dell’assemblea per i primi 3 scrutini • 3/5 dell’assemblea dal 4° scrutinio in poi • 3/5 dei votanti dal 7° scrutinio in poi La soglia dei 3/5 è definita per evitare che un partito che ottiene più del 40% dei voti o che vince al ballottaggio possa eleggere il PdR da solo

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Chi elegge la Corte Costituzionale?

La riforma introduce altresì il giudizio preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali: - l’obiettivo è prevenire che leggi incostituzionali restino in vigore in attesa del giudizio

della Corte - un caso è quello del «Porcellum», dichiarato incostituzionale dopo aver eletto il

Parlamento per due legislature - può essere richiesto entro dieci giorni dall'approvazione della legge; la Corte deve

pronunciarsi entro 30 giorni (Artt. 73/134)

Attuale Riforma

• 5 giudici nominati dal Parlamento in

seduta comune

• 5 giudici nominati dal Presidente della

Repubblica

• 5 dagli organi di magistratura

(Art. 135)

• 3 giudici dalla Camera e 2 dal Senato

• 5 giudici nominati dal Presidente della

Repubblica

• 5 dagli organi di magistratura

(Art. 135)

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Parità di Genere Attuale Riforma

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. (Art 51)

Art 51 – rimane Le leggi elettorali promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza (Art. 55/122)

Stato di Guerra Attuale Riforma

Le Camere deliberano lo stato di guerra a maggioranza semplice (Art. 78)

La Camera dei Deputati delibera lo stato di guerra a maggioranza assoluta. (Art. 78)

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Chi può proporre una legge? Attuale Riforma

• Deputati e senatori

• Il governo

• I cittadini tramite leggi di iniziativa popolare che le Camere non sono obbligate a discutere

• Il CNEL

(Art. 71)

• Deputati e senatori

• Il governo

• I cittadini, tramite referendum propositivo o di indirizzo, o tramite leggi di iniziativa popolare che la Camera è obbligata a discutere

• Il Senato può richiedere a

maggioranza assoluta che la Camera discuta e si pronunci entro sei mesi su un disegno di legge

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Chi può approvare una legge? Attuale

La Camera esercita la funzione legislativa a pari poteri con il Senato (“bicameralismo perfetto”) (Art. 70)

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Chi può approvare una legge? Attuale

La Camera esercita la funzione legislativa a pari poteri con il Senato (“bicameralismo perfetto”)

Una legge viene presentata ad una delle due camere, per es. La Camera dei Deputati.

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Chi può approvare una legge? Attuale

La Camera esercita la funzione legislativa a pari poteri con il Senato (“bicameralismo perfetto”)

Viene esaminata ed approvata articolo per articolo prima in una commissione e poi in aula.

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Chi può approvare una legge? Attuale

La Camera esercita la funzione legislativa a pari poteri con il Senato (“bicameralismo perfetto”)

Se approvata viene trasmessa al Senato, dal quale viene nuovamente esaminata.

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Chi può approvare una legge? Attuale

La Camera esercita la funzione legislativa a pari poteri con il Senato (“bicameralismo perfetto”)

Se il Senato approva senza alcuna modifica, la legge è approvata definitivamente.

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Chi può approvare una legge? Attuale

La Camera esercita la funzione legislativa a pari poteri con il Senato (“bicameralismo perfetto”)

Nella maggior parte dei casi, il senato modifica la legge: la Camera ri-esamina il nuovo testo, e se lo ri-modifica in qualche aspetto, lo passa nuovamente al Senato.

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Chi può approvare una legge? Attuale

La Camera esercita la funzione legislativa a pari poteri con il Senato (“bicameralismo perfetto”)

Alcuni disegni di legge sono stati rimpallati («navette» ) tra Camera e Senato per 7 volte.

Fonte: Senato della Repubblica http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/123/Nota_Breve_11.pdf

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Materie di competenza collettiva:

1. Leggi costituzionali

2. Leggi sull’ordinamento dello Stato e

degli enti locali

3. Legge elettorale del Senato

4. Norme sulla partecipazione

dell’Italia a formazione e attuazione

delle politiche dell’UE

5. Rapporti tra Stato e Regioni

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Chi può approvare una legge? Riforma

- La Camera dei Deputati esercita la funzione legislativa in modo esclusivo su tutte le materie

tranne su quelle di competenza collettiva (Art. 70)

Quindi, la riforma cra due tipologie di leggi:

Leggi di competenza non-collettiva: La maggior parte delle leggi, tra cui l’approvazione del bilancio (legge di stabilità) e la legge elettorale della Camera

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Leggi di competenza non-collettiva Le leggi di materia collettiva sono esaminate ed eventualmente approvate dalla Camera.

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Leggi di competenza non-collettiva Le leggi di materia collettiva sono esaminate ed eventualmente approvate dalla Camera.

Entro 10 giorni il Senato può chiedere di modificare la legge, su richiesta di 1/3 dei Senatori

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Leggi di competenza non-collettiva

Tuttavia la Camera avrà 20 giorni di tempo per decidere a maggioranza semplice se accogliere o meno i suggerimenti, e approvare la legge in maniera definitiva*.

* Per le leggi di competenza regionale con clausola di supremazia (Art. 117) la Camera può non conformare un ddl alle modifiche disposte dal Senato con maggioranza assoluta, solo pronunciandosi con maggioranza assoluta. (Art. 70)

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Ricapitolando: Costituzione vigente

In ciascuna camera: Si presenta il disegno di legge

Viene votato articolo per articolo Votazione finale del medesimo testo in entrambe le

camere

In caso di modifiche il testo viene rimandato all’altra camera per un’ulteriore votazione (“navette”)

Promulgazione da parte del Presidente della Repubblica entro 30 giorni

Iniziativa legislativa governativa/parlamentare/altri enti

Conversione dei decreti in leggi entro 60 giorni

Camera dei Deputati 630 membri

Senato della Repubblica 320 membri

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Con la riforma: compet. non-collettiva

Ogni disegno di legge approvato alla camera è trasmesso al Senato

Entro 10 giorni può disporre di esaminarlo. Nei 30 giorni successivi il Senato può deliberare proposte di modificazione

del testo.

La Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva

Per le leggi di competenza regionale in cui è prevista la clausola di supremazia, il Senato può disporre di modifiche

votate a maggioranza assoluta e sono superabili dalla Camera solo se votate a maggioranza assoluta

Tutti i disegni di legge esclusi da quelli di competenza collettiva delle due camere

sono presentati alla Camera

I ddl di cui all’art 70 sono di competenza collettiva

Promulgazione da parte del Presidente della Repubblica entro

30 giorni

Camera dei Deputati 630 membri

Senato della Repubblica 100 membri

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Leggi di competenza collettiva Per le leggi di materia collettiva resta in vigore il bicameralismo paritario.

Tuttavia queste leggi sono una netta minoranza: es.: su 260 leggi approvate in questa legislatura solo 5, con la riforma, avrebbero avuto procedimento bicamerale per competenza collettiva.

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Il governo può richiedere un procedimento più breve per disegni di legge indicati come essenziali per l’attuazione del programma di governo [“Voto a data certa”].

Accelerazione delle leggi

La Camera dei Deputati può accelerare la promulgazione a maggioranza assoluta (attualmente entrambe le Camere).

Termini per i decreti

I termini per la conversione di un decreto legge sono differiti a 90 giorni nel caso in cui il PdR abbia chiesto una nuova delibera.

I decreti non convertiti dal Parlamento non sono rinnovabili da parte del governo. -> Stop al «Milleproroghe»

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Art. 70 “I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti”

Il nuovo Parlamento – due criticità

Cosa succede se non sono d’accordo? Se i regolamenti non sono chiari?

1) Conflitti di competenza

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Art. 70 “I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti”

Il nuovo Parlamento – due criticità

Cosa succede se non sono d’accordo? Se i regolamenti non sono chiari?

1) Conflitti di competenza

Rischio di un continuo ricorso alla Corte Costituzionale

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Il nuovo Parlamento – due criticità 2) Effetti sull’ostruzionismo

Su tutte le leggi, l’ostruzionismo di una camera dipende da quanto sono diverse le due maggioranze (e quindi dalla legge elettorale)

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Il nuovo Parlamento – due criticità 2) Effetti sull’ostruzionismo

Su tutte le leggi, l’ostruzionismo di una camera dipende da quanto sono diverse le due maggioranze (e quindi dalla legge elettorale)

Permane il rischio di avere due maggioranze diverse tra Camera e Senato:

-> minore rischio di ostruzionismo per le leggi monocamerali

-> maggiore difficoltà nell’approvare le leggi di competenza collettiva?

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Le modifiche al Titolo V Stato e Regioni

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Senato territoriale e depotenziamento delle regioni

Con la riforma si supera questa situazione in diversi modi: 1. Un modello di governo cooperativo con il Senato delle Autonomie – carente nella

riforma del Titolo V del 2001 e nel testo costituzionale originale. (Numerosi sono stati i tentativi: sistema delle Conferenze, “la chiamata in sussidiarietà” ad opera della Corte Costituzionale, nonché la copiosa giurisprudenza relativa alla competenza delle materie)

2. Inserimento della clausola di supremazia da parte dello Stato (Art. 117) 3. Accentramento dei poteri ed eliminazione della competenza concorrente

Definire chiaramente le sfere di competenza di Stato e Regioni è da sempre un punto critico del rapporto fra potestà legislativa statale e regionale.

L’affiancamento di una rappresentanza delle autonomie al potere decisionale centrale e il riparto delle competenze sono funzionali da un lato al controllo del potere e dall’altro a un adeguato soddisfacimento dei diritti delle persone residenti nelle varie regioni.

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Riparto competenze Stato-Regioni (Art. 117)

○ concorrenza ○ mercati assicurativi ○ coordinamento finanza pubblica e tasse ○ diritto processuale amministrativo per

dipendenti PA ○ linee guida salute, politiche sociali, sicurezza

alimentare ○ istruzione, ordinamento scolastico, università e

ricerca, formazione professionale ○ linee guida politiche sociali e politiche attive per

il lavoro ○ infrastrutture strategiche (e.g. grandi reti di

trasporto e di navigazione) ○ digitalizzazione PA ○ linee guida attività culturali e turismo ○ politiche energetiche

·

Eliminate le competenze concorrenti – maggiori competenze allo Stato e maggior chiarezza nel loro ripartimento:

Competenze dello Stato Competenze residuali delle regioni

○ trasporti locali

○ sviluppo locale

○ organizzazione ed infrastrutture servizi socio-

sanitari

○ formazione professionale e servizi alle imprese

○ diritto allo studio e servizi scolastici

○ ambiente e turismo

○ relazioni finanziarie tra enti locali

·

nelle materie non riservate in via esclusiva allo Stato con menzione esplicita di:

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Clausola di supremazia (Art. 117)

Su proposta del Governo La legge può intervenire in materie non esplicitamente attribuite dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato

“Si tratta di uno strumento fondamentale, presente in tutti gli stati federali, che permette al livello centrale di intervenire anche in materia di competenza delle regioni, qualora sia necessario tutelare istanze unitarie di particolare pregnanza (Massimo Bordignon)”

“Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale.” (Art. 117)

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Finanziamento Locale (Art. 119)

● I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni, come già delineato dall’attuale testo Costituzionale, hanno un proprio patrimonio, stabiliscono tributi ed entrate propri.

● Le risorse che spettano alle Regioni (e.g. derivanti dai tributi che

rappresentano il 45% ca delle entrate dei governi locali) assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche a livello locale.

● I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni possono indebitarsi,

ma solo nell’ambito di spese di investimento, nel rispetto

dell’equilibrio di bilancio (considerati gli enti di ciascuna regione

nel complesso) → prestiti non garantiti dallo Stato.

● Lo Stato conserva la facoltà di attribuire fondi alle regioni più

povere, senza vincoli.

● Vengono introdotti e definiti indicatori standard di costo e di

fabbisogno per le spese degli enti locali con l’obiettivo di

promuovere l’efficienza amministrativa locale, sotto il controllo

dello Stato.

“Molte delle novità relative all’art. 119 erano già state

introdotte dalla precedente riforma del Titolo V che, dal

2001, garantisce ai Governi Locali autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Tuttavia, in virtù dei

grandi squilibri territoriali presenti in Italia, tale riforma non ha mai registrato un significativo

impatto sui flussi finanziari a livello locale.” (M. Bordignon)

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Sussidiarietà ● Il Governo può subentrare agli amministratori locali nei casi già indicati nel

precedente testo costituzionale ma solo successivamente al parere del Senato,

espresso entro 15 giorni dalla richiesta avanzata dal Governo (fatta eccezione

per casi di motivata urgenza) (Art. 120)

● In casi di grave dissesto finanziario, è previsto l’allontanamento dei titolari di

organi di governo regionali e locali (Art. 120)

● Il Consiglio Regionale può ora avanzare proposte alla sola Camera dei Deputati.

(Art. 121)

Vengono inoltre introdotti dei limiti ai compensi dei titolari degli organi Regionali: non superiori a quelli dei sindaci dei capoluoghi di regione (Art .122)

Lo scioglimento del Consiglio Regionale e la rimozione del Presidente della Giunta possono essere disposti con decreto motivato dal Presidente della Repubblica (come da Costituzione in vigore) previo parere del Senato (e non da una Commissione mista di Deputati e Senatori come prevede invece l’attuale testo costituzionale) (Art. 126)

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Ulteriori modifiche: CNEL, referendum e trasparenza

Abolizione del CNEL

• Viene soppresso il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL)

• Nelle intenzioni dei costituenti il CNEL avrebbe dovuto svolgere una funzione di consulenza alle Camere e al Governo, con particolare riferimento alla legislazione in campo economico e sociale.

• In pratica, ha avanzato solo 14 proposte di legge in più di 50 anni, nessuna delle quali è stata approvata.

• Costo di funzionamento di circa 20 milioni l’anno.

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Viene menzionata esplicitamente la trasparenza ed la semplificazione nelle funzioni

amministrative per responsabilizzare ed aumentare l’efficienza.

Trasparenza in Costituzione (Artt. 97 e 118)

“I pubblici uffici sono organizzati

secondo disposizioni di legge, in

modo che siano assicurati il buon

andamento, l’imparzialità e la

trasparenza

dell’amministrazione.” (Art. 97)

“Le funzioni amministrative sono

esercitate in modo da assicurare

la semplificazione e la

trasparenza dell’azione

amministrativa, secondo criteri di

efficienza e di responsabilità degli

amministratori.” (Art. 118)

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Introdotto l’istituto del referendum propositivo e di indirizzo – e.g. riforma terzo

settore (si rimanda a una legge bicamerale per le modalità di attuazione)

Referendum propositivo o di indirizzo (Art. 71)

Leggi di iniziativa popolare (Art. 71)

E’ innalzato a 150.000 (era 50.000) il numero di firme necessario alla presentazione

di un disegno di legge.

Parlamento obbligato a discutere e deliberare sulle proposte di iniziativa popolare in tempi certi (come da regolamento parlamentare).

Referendum Trivelle 2016 (richiesto dalle regioni) Attuale: quorum = maggioranza degli elettori (50.681.772, dati 2016) Riforma: quorum = maggioranza degli elettori se 500.000 firme o 5 consigli regionali; maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera (36.452.084, elezioni 2013) se 800.000 firme

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Referendum passa se si ha la maggioranza semplice e :

○ in caso di referendum richiesto da 500.000 firmatari (o da 5 consigli regionali), se partecipa il 50% degli aventi diritto al voto

○ in caso referendum richiesto da almeno 800.000 firmatari, se partecipa il 50% dei votanti alle elezioni politiche precedenti

Modifica quorum referendum abrogativo (Art. 75)