Un nuovo paradigma della proprietà intellettuale a confronto con il 3D Bio-Printing
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Un nuovo paradigma della proprietà intellettuale a confronto con il 3D
Bio-Printing
IDBN Foundation ConferenceBologna, 19 giugno 2015
Avv. Marco Giacomello
Chi sono
Avv. Marco Giacomello
• Ip Lawyer e partner dello ‘Studio Legale MPSLAW’, Milano
• Dottorando in ‘Diritto e Nuove Tecnologie’ - CIRSFID Alma Mater Studiorum, Bologna
• Cultore della materia ‘Informatica Giuridica’ - Università Statale di Milano
Non vi racconterò quello che dovrà essere, vi racconterò quello che
potrà essere.
Cos’è il brevetto?
Il brevetto per invenzione è quell’istituto giuridico che l’ordinamento utilizza per concedere all’inventore, per un limitato periodo temporale e per un dato territorio, un diritto di utilizzazione in esclusiva di quell’invenzione.
“Tale esclusiva durerà per il tempo fissato dalla norme, indipendentemente dal fatto che altri siano in grado di realizzare la stessa invenzione”.
3D Bioprinting & Law
Le aziende sono sempre più interessate ad investire nel 3D Printing, con particolare interesse per l’area medicale e nello specifico nel settore del 3D Bio-Printing.
Ad oggi, considerare la brevettabilità così scontata, sarebbe però errato.
3D Bioprinting & Law
• Gli organi stampati con una stampante 3D sono un prodotto della natura o un prodotto di fabbricazione umana?
• Solo nel secondo caso potremmo parlare di possibile brevettazione degli organi stampati in 3D.
Prodotto della natura
Chi sostiene che tali organi non siano brevettabili, ritiene che gli organi bioprinted rappresentino una mera replica degli organi umani e sono quindi progettati per replicare totalmente quello che accade in natura, e di conseguenza esclusi da ogni possibile brevettazione.
Il caso Myriad
Sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti sulla questione della brevettabilità’ dei geni pubblicata il 13 Giugno 2013: • la Corte (all’unanimità) ha stabilito che i
brevetti sui geni, anche quando isolati, non sono ammissibili;
• i geni rientrano infatti nella dottrina del prodotto di natura;
• rimane invece brevettabile il DNA sintetico, cDNA, in quanto non disponibile in natura.
Art. 68 CPI
Nel nostro ordinamento l’attenzione si deve porre sull’art. 68 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), il quale esclude espressamente dalla protezione della tutela brevettuale tutti quegli “atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale”.
Tecnologia vs tutela IP
• L’attività di realizzazione di un prodotto tramite stampa 3D, se effettuata in ambito personale e destinata a tale uso non commerciale e/o professionale o sperimentale, NON infrange la tutela brevettuale.
• Tale attività di realizzazione, fino ad oggi complessa e molte volte irrealizzabile, è ora già realtà.
• È qui che muta totalmente ed inesorabilmente il modello di riferimento sul quale si fonda l’attuale regolamentazione di proprietà intellettuale.
Tecnologia vs tutela IP
• È proprio a causa di questo cambiamento tecnologico, che ci permetterà in futuro di stampare quasi ogni cosa (pelle, organi e tessuti), che sarà necessario rivedere in particolare il sistema di tutela brevettuale, regolando differentemente l’esclusione prevista oggi dall’art. 68 del C.P.I..
• E’ necessario volgere il ragionamento anche alla regolamentazione di tutti quei mezzi necessari per ‘stampare’ il prodotto.
Tecnologia vs tutela IP
In particolare sarà necessario analizzare altri aspetti:• la creazione di nuove licenze (Licenze open
source hardware [es. CERN], 3DLP)• la liceità o meno dei files realizzati da
soggetti terzi che contengono le istruzioni da inviare alla stampante 3D al fine di ottenere la realizzazione del prodotto brevettato;
• la necessità di regolamentare l’utilizzo dei file di stampa attraverso appositi disclaimers che rendano edotto (e impegnino) l’utente finale;
• regolamentare gli utilizzi vietati di quello strumento limitando la stampa 3D di oggetti che violino brevetti o non siano permessi dalla regolamentazione vigente.
Come lavorare…
- Si deve cercare di trovare la corretta via per tutelare tutti i soggetti (attuali e futuri) che partecipano a questo nuovo e rivoluzionario processo produttivo;
- Si deve innovare (anche dal punto di vista contrattuale/legislativo) e NON ignorare la tecnologia;
- Ogni problema dovrà avere la propria regola, ogni regola dovràH essere creata sulla base del problema;
- Due mondi che dovranno lavorare assieme: ma non solo tecnologia e diritto. Le prospettive dovranno spaziare dall’etica alla psicologia, dalla sociologia all’economia.
Per fare questo…
www.legal3dprinting.it
Grazie per il vostro tempo…