Ultima modifica : Reg. CE n. 1822/2005. (ce) 466 - 2001.pdf · 2007. 9. 14. · Regolamento (CEE)...

22
Regolamento (CEE) n. 466/2001 dell’8 marzo 2001. * Regolamento (CEE) n. 466/2001 della Commissione dell’8 marzo 2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari. (pubbl. in Gazz. Uff. delle Comunità Europee n. L 77 del 16 marzo 2001). Ultima modifica: Reg. CE n. 1822/2005. LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari, in particolare l’articolo 2, paragrafo 3, dopo consultazione del comitato scientifico dell’alimentazione umana (SCF), considerando quanto segue: (1) Il suddetto regolamento prevede che, per tutelare la salute pubblica, debbano essere stabiliti tenori massimi per alcuni contaminanti nei prodotti alimentari. I valori massimi di tali tenori devono essere adottati sotto forma di un elenco comunitario non esaustivo in cui possono essere indicati i valori massimi per lo stesso contaminante a seconda dei diversi prodotti alimentari. Può essere fatto riferimento ai metodi di campionamento e di analisi da applicare. (2) Il regolamento (CE) n. 194/97 della Commissione, del 31 gennaio 1997, che stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti in prodotti alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1566/1999, è stato sostanzialmente emendato più volte. Poiché dovranno essere apportate ulteriori modifiche, sarebbe opportuno rielaborare il testo ai fini di una maggiore chiarezza. (3) Ai fini della tutela della salute pubblica è essenziale mantenere il tenore di contaminanti a livelli accettabili sul piano tossicologico. La presenza di contaminanti deve essere ulteriormente ridotta ove possibile mediante prassi agricole e di produzione corrette, in modo da ottenere un livello più elevato di tutela della salute, in particolare per i gruppi più sensibili della popolazione. (4) Date le disparità esistenti fra i regimi giuridici degli Stati membri relativamente ai tenori massimi per i contaminanti in alcuni prodotti alimentari e le distorsioni della concorrenza che possono conseguirne, si rendono necessarie disposizioni comunitarie volte a garantire, nel rispetto del principio di proporzionalità, l’esistenza di un mercato unico. (5) Gli Stati membri devono adottare adeguate misure di controllo della presenza di contaminanti nei prodotti alimentari. (6) Attualmente la legislazione comunitaria non definisce livelli massimi di contaminanti presenti nei prodotti alimentari destinati a lattanti e negli alimenti di proseguimento cui si riferisce la direttiva 91/321/CEE della Commissione, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/50/CE e dalla direttiva 96/5/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/39/CE. Dopo consultazione del comitato SCF, sarebbe opportuno definire livelli massimi per i prodotti alimentari in questione quanto prima possibile. Nel frattempo i livelli definiti nel regolamento si applicano anche ai prodotti alimentari in questione nella misura in cui non sono stati definiti livelli più rigorosi nella legislazione nazionale. (7) Gli ingredienti alimentari utilizzati nella produzione degli alimenti composti dovrebbero conformarsi alle disposizioni relative al tenore massimo definito nel presente regolamento prima di essere aggiunti all’alimento composto, in modo da evitare che vengano diluiti.

Transcript of Ultima modifica : Reg. CE n. 1822/2005. (ce) 466 - 2001.pdf · 2007. 9. 14. · Regolamento (CEE)...

Page 1: Ultima modifica : Reg. CE n. 1822/2005. (ce) 466 - 2001.pdf · 2007. 9. 14. · Regolamento (CEE) n. 466/2001 dell’8 marzo 2001. * Regolamento (CEE) n. 466/2001 della Commissione

Regolamento (CEE) n. 466/2001 dell’8 marzo 2001.* Regolamento (CEE) n. 466/2001 della Commissione dell’8 marzo 2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari. (pubbl. in Gazz. Uff. delle Comunità Europee n. L 77 del 16 marzo 2001).

Ultima modifica : Reg. CE n. 1822/2005.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari, in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

dopo consultazione del comitato scientifico dell’alimentazione umana (SCF),

considerando quanto segue:

(1) Il suddetto regolamento prevede che, per tutelare la salute pubblica, debbano essere stabiliti tenori massimi per alcuni contaminanti nei prodotti alimentari. I valori massimi di tali tenori devono essere adottati sotto forma di un elenco comunitario non esaustivo in cui possono essere indicati i valori massimi per lo stesso contaminante a seconda dei diversi prodotti alimentari. Può essere fatto riferimento ai metodi di campionamento e di analisi da applicare.

(2) Il regolamento (CE) n. 194/97 della Commissione, del 31 gennaio 1997, che stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti in prodotti alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1566/1999, è stato sostanzialmente emendato più volte. Poiché dovranno essere apportate ulteriori modifiche, sarebbe opportuno rielaborare il testo ai fini di una maggiore chiarezza.

(3) Ai fini della tutela della salute pubblica è essenziale mantenere il tenore di contaminanti a livelli accettabili sul piano tossicologico. La presenza di contaminanti deve essere ulteriormente ridotta ove possibile mediante prassi agricole e di produzione corrette, in modo da ottenere un livello più elevato di tutela della salute, in particolare per i gruppi più sensibili della popolazione.

(4) Date le disparità esistenti fra i regimi giuridici degli Stati membri relativamente ai tenori massimi per i contaminanti in alcuni prodotti alimentari e le distorsioni della concorrenza che possono conseguirne, si rendono necessarie disposizioni comunitarie volte a garantire, nel rispetto del principio di proporzionalità, l’esistenza di un mercato unico.

(5) Gli Stati membri devono adottare adeguate misure di controllo della presenza di contaminanti nei prodotti alimentari.

(6) Attualmente la legislazione comunitaria non definisce livelli massimi di contaminanti presenti nei prodotti alimentari destinati a lattanti e negli alimenti di proseguimento cui si riferisce la direttiva 91/321/CEE della Commissione, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/50/CE e dalla direttiva 96/5/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/39/CE. Dopo consultazione del comitato SCF, sarebbe opportuno definire livelli massimi per i prodotti alimentari in questione quanto prima possibile. Nel frattempo i livelli definiti nel regolamento si applicano anche ai prodotti alimentari in questione nella misura in cui non sono stati definiti livelli più rigorosi nella legislazione nazionale.

(7) Gli ingredienti alimentari utilizzati nella produzione degli alimenti composti dovrebbero conformarsi alle disposizioni relative al tenore massimo definito nel presente regolamento prima di essere aggiunti all’alimento composto, in modo da evitare che vengano diluiti.

Page 2: Ultima modifica : Reg. CE n. 1822/2005. (ce) 466 - 2001.pdf · 2007. 9. 14. · Regolamento (CEE) n. 466/2001 dell’8 marzo 2001. * Regolamento (CEE) n. 466/2001 della Commissione

(8) Gli ortaggi sono la fonte principale di assunzione di nitrati per l’uomo. Il Comitato SCF nel parere espresso il 22 settembre 1995 ha dichiarato che l’assunzione totale di nitrati è generalmente ben al di sotto del livello quotidiano tollerabile. Raccomanda tuttavia di proseguire negli sforzi per ridurre l’esposizione ai nitrati attraverso gli alimenti e l’acqua, poiché i nitrati possono essere trasformati in nitriti e nitrosammine e raccomanda vivamente che vengano adottate buone prassi agricole per garantire che il tenore di nitrati sia il più ridotto possibile. Il comitato SCF ha sottolineato che la preoccupazione relativa alla presenza di nitrati non dovrebbe scoraggiare dal consumo di ortaggi, poiché le verdure hanno una funzione nutritiva essenziale e svolgono un ruolo importante nella protezione della salute.

(9) Misure specifiche destinate a permettere di controllare meglio le fonti dell’assunzione di nitrati, assieme a codici di corrette prassi agricole, potrebbero favorire la riduzione del tenore di nitrati nelle verdure. Tuttavia anche le condizioni climatiche influenzano il tenore di nitrati in talune verdure ed è quindi opportuno definire per le verdure tenori massimi diversi di nitrati a seconda della stagione. Peraltro le condizioni climatiche variano notevolmente nelle varie zone della Comunità e occorre inoltre consentire agli Stati membri di autorizzare provvisoriamente l’immissione in circolazione di lattughe e spinaci prodotti e destinati ad essere consumati nel proprio territorio, contenenti nitrati in tenori superiori a quelli definiti ai punti 1.1 e 1.3 dell’allegato I, purché le quantità presenti siano accettabili dal punto di vista della salute pubblica.

(10) I produttori di lattughe e spinaci stabiliti negli Stati membri che hanno concesso l’autorizzazione di cui sopra dovranno modificare gradualmente i loro metodi di coltivazione applicando le corrette prassi agricole raccomandate a livello nazionale, in modo che vengano rispettati, al termine di un periodo transitorio, i tenori massimi previsti a livello comunitario. È auspicabile giungere il più rapidamente possibile a livelli comuni.

(11) Sarà opportuno riesaminare ed eventualmente ridurre i tenori fissati per lattughe e spinaci prima del 1° gennaio 2002. Questa revisione sarà basata sul controllo effettuato dagli Stati membri e sull’applicazione di codici di corrette prassi agricole, in modo da definire il tenore massimo al livello più basso ragionevolmente possibile.

(12) La sorveglianza e l’applicazione di corrette prassi agricole devono essere effettuate utilizzando strumenti proporzionati all’obiettivo ricercato, ai risultati ottenuti con la sorveglianza e, in particolare, alla luce dei rischi e dell’esperienza acquisita. L’applicazione di codici di corrette prassi agricole in alcuni Stati membri sarà strettamente sorvegliata, pertanto è opportuno che gli Stati membri comunichino annualmente i risultati della loro attività di sorveglianza, riferiscano sui provvedimenti adottati e i progressi compiuti per quanto riguarda l’applicazione dei codici di corrette prassi agricole per ridurre i tenori di nitrati. Inoltre è opportuno procedere annualmente a uno scambio di opinioni con gli Stati membri in merito alle comunicazioni in questione.

(13) Per quanto riguarda le lattughe coltivate in campo aperto sono stabiliti valori inferiori a quelli relativi alle lattughe coltivate in serra e che, allo scopo di consentire controlli efficaci, i valori stabiliti per la lattuga coltivata in campo aperto devono essere applicati, in mancanza di etichettatura precisa, anche per le lattughe coltivate in serra.

(14) Le aflatossine sono micotossine prodotte da talune specie di Aspergillus che si sviluppano in condizioni di temperatura e umidità elevate e sono sostanze genotossiche, cancerogene e possono essere presenti in un gran numero di alimenti e per questo tipo di sostanze non esiste alcuna soglia al di sotto della quale non si riscontrino effetti negativi. Pertanto non si può fissare una dose giornaliera tollerabile e, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e tecniche, nonché dei progressi compiuti nelle pratiche di produzione e stoccaggio, non è possibile impedire lo sviluppo delle suddette muffe ed eliminare quindi completamente la presenza di aflatossine nelle derrate alimentari. Peraltro i limiti per le aflatossine vanno fissati al livello più basso possibile.

Page 3: Ultima modifica : Reg. CE n. 1822/2005. (ce) 466 - 2001.pdf · 2007. 9. 14. · Regolamento (CEE) n. 466/2001 dell’8 marzo 2001. * Regolamento (CEE) n. 466/2001 della Commissione

(15) Gli sforzi intesi a migliorare le condizioni di produzione, di raccolta e di stoccaggio per diminuire lo sviluppo delle muffe vanno incoraggiati. Il gruppo delle aflatossine comprende diverse sostanze, con diverse tossicità e frequenza nelle derrate alimentari e, fra di esse, l’aflatossina B1 è di gran lunga la più tossica. Pertanto per ragioni di sicurezza è necessario limitare contemporaneamente nelle derrate alimentari il contenuto globale di aflatossine (forme B1, B2, G1 e G2) e quello della sola aflatossina B1. L’aflatossina M1 è un metabolita dell’aflatossina B1 e può essere presente nel latte e nei prodotti lattiero-caseari derivanti da animali che hanno consumato mangimi contaminati e sebbene l’aflatossina M1, dal punto di vista dell’azione cancerogeno-genotossica, sia considerata meno pericolosa dell’aflatossina B1, è imperativo evitarne la presenza nel latte e nei prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano e particolarmente all’alimentazione della prima infanzia.

(16) È stato riconosciuto che, con appropriati metodi di cernita o altri trattamenti fisici, è possibile abbassare il contenuto di aflatossine delle arachidi, della frutta a guscio e della frutta secca e per ridurre al minimo gli effetti negativi sul commercio è necessario permettere che questi prodotti contengano quantità più elevate di aflatossine se non sono destinati al consumo umano diretto o all’utilizzazione quali ingredienti per la produzione di derrate alimentari. In questi casi i livelli di aflatossine sono stati fissati tenendo conto anche delle attuali possibilità di applicare i suddetti metodi e trattamenti fisici alle arachidi, alla frutta a guscio e alla frutta secca, nonché della necessità di rispettare, dopo il trattamento, i tenori massimi fissati per questi prodotti destinati al consumo umano diretto o all’utilizzazione quali ingredienti per la produzione di derrate alimentari. Nel caso dei cereali, non va escluso che metodi di cernita o altri trattamenti fisici possano ridurre il grado di contaminazione da aflatossine e per verificarne l’efficacia reale e, se del caso, fissare limiti massimi specifici per i cereali non destinati al consumo diretto, è previsto che, per un periodo limitato, i tenori massimi previsti nell’allegato I siano applicati esclusivamente ai cereali e ai derivati della loro trasformazione destinati al consumo diretto o all’utilizzazione come ingredienti per la produzione di derrate alimentari. In mancanza di elementi tali da giustificare la definizione di un tenore massimo specifico per i cereali non sottoposti a trasformazione, allo scadere di un termine stabilito, il limite massimo previsto per i cereali e i derivati della loro trasformazione destinati al consumo umano diretto o all’utilizzazione come ingredienti di derrate alimentari si applicherà anche ai cereali non sottoposti a trasformazione.

(17) Per consentire un controllo efficace del rispetto dei limiti fissati per ciascuno dei prodotti in questione, è necessario conoscere la destinazione esatta dei prodotti attraverso un’adeguata etichettatura. I prodotti contenenti aflatossine in quantità superiore ai massimi stabiliti non devono essere messi in circolazione, sia in quanto tali, che miscelati con prodotti conformi o utilizzati come ingredienti di derrate alimentari. Conformemente all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 315/93, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali relative al tenore massimo di aflatossine in talune derrate alimentari qualora nessuna disposizione comunitaria sia stata adottata in proposito.

(18) L’assorbimento di piombo può costituire un grave rischio sanitario, può ostacolare lo sviluppo del processo cognitivo e delle prestazioni intellettuali nei bambini, nonché aumentare la pressione sanguigna e le patologie cardiovascolari negli adulti. Nel corso dell’ultimo decennio il tenore di piombo negli alimenti è diminuito notevolmente a causa della presa di coscienza dei problemi sanitari ad esso collegati, degli sforzi compiuti alla fonte per ridurre le emissioni di piombo e dei progressi compiuti a livello qualitativo delle analisi chimiche. Il comitato SCF ha dichiarato, nel parere del 19 giugno 1992, che il tenore medio di piombo nei prodotti alimentari non desta preoccupazione, tuttavia è opportuno proseguire nell’azione a lungo termine allo scopo di ridurre ulteriormente il tenore medio di piombo nei prodotti alimentari e pertanto il tenore massimo dovrebbe quanto più basso possibile.

(19) Il cadmio può essere accumulato nel corpo umano e comportare disfunzioni renali, danni a carico dello scheletro e carenze dell’apparato riproduttore, peraltro non è possibile escludere

Page 4: Ultima modifica : Reg. CE n. 1822/2005. (ce) 466 - 2001.pdf · 2007. 9. 14. · Regolamento (CEE) n. 466/2001 dell’8 marzo 2001. * Regolamento (CEE) n. 466/2001 della Commissione

un’eventuale azione cancerogena. Il comitato SCF ha raccomandato, nel parere del 2 giugno 1995, di intensificare gli sforzi per ridurre l’esposizione alimentare al cadmio, dal momento che i prodotti alimentari sono la fonte principale dell’assunzione umana di cadmio e pertanto il tenore massimo di cadmio dovrebbe essere quanto più basso possibile.

(20) Il metilmercurio può comportare alterazioni nel normale sviluppo cerebrale dei bambini e a un livello più elevato può causare alterazioni neurologiche negli adulti. Il mercurio contamina per lo più il pesce e i prodotti della pesca e per tutelare la salute pubblica i livelli massimi del tenore di mercurio nei prodotti della pesca sono fissati nella decisione 93/351/CEE della Commissione. Per motivi di trasparenza i relativi provvedimenti che figurano nella decisione dovranno essere trasposti e aggiornati nel presente regolamento. I livelli dovrebbero essere quanto più bassi possibile, prendendo in considerazione il fatto che per motivi fisiologici alcune specie presentano concentrazioni più elevate di mercurio nei loro tessuti, rispetto ad altre specie.

(21) Il 3-monocloropropandiolo-1,2 (3-MCPD) viene creato nel corso della lavorazione di alimenti, in determinate condizioni e, in particolare, può essere prodotto nel corso della fabbricazione di un esaltatore di sapidità, «proteina vegetale idrolizzata», fabbricata con il metodo dell’idrolisi acida (acid-HVP). Adattando i processi di produzione è stato possibile ottenere nel corso degli ultimi anni una notevole diminuzione della presenza di 3-MCPD nei prodotti summenzionati. Recentemente diversi Stati membri hanno individuato livelli elevati di 3-MCPD in taluni campioni di salsa di soia. Per applicare prassi corrette di fabbricazione e tutelare la salute dei consumatori occorre stabilire livelli massimi di 3-MPCD. Il Comitato SCF ha dichiarato, nel parere del 16 dicembre 1994, confermato il 12 giugno 1997, che il 3-MCPD deve essere considerato sostanza genotossica cancerogena e che i residui di 3-MCPD nei prodotti alimentari non risultano individuabili. Recenti studi tossicologici indicano che la sostanza agisce in vivo come sostanza cancerogena non genotossica.

(22) I livelli massimi di 3-MCPD di cui all’allegato I si basano sul parere dell’SCF. L’SCF rivaluterà la tossicità di 3-MPCD alla luce dei nuovi ritrovati. L’adeguatezza dei livelli massimi dovrebbe essere riesaminata non appena sarà disponibile un nuovo parere del comitato SCF. Si chiede agli Stati membri di esaminare altri prodotti alimentari suscettibili di contenere 3-MCPD al fine di esaminare l’eventualità di definire livelli massimi di tenore per altri prodotti alimentari.

(23) Ogni tenore massimo fissato a livello comunitario dovrà essere riesaminato regolarmente sulla base dei progressi compiuti in campo scientifico e tecnico e dei miglioramenti delle prassi di fabbricazione e delle prassi agricole in modo da ottenere una regolare riduzione dei livelli.

(24) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

1. 1. I prodotti alimentari indicati all’allegato I, al momento dell’immissione in commercio non devono presentare tenori di contaminanti maggiori di quelli specificati nell’allegato stesso.

1.bis.(I) In deroga al paragrafo 1, la Svezia e la Finlandia sono autorizzate, per un periodo di transazione fino al 31 dicembre 2006, a immettere sul mercato pesce, proveniente dalla regione baltica, destinato al consumo nel loro territorio, con livelli di diossina superiori a quelli stabiliti al punto 5.2 della parte 5 dell’allegato I, a condizione che ci sia un sistema che assicuri che i consumatori siano pienamente informati sulle raccomandazioni alimentari riguardo alle restrizioni

I Paragrafo aggiunto dall’art. 1 Reg. CE n. 2375/2001.

Page 5: Ultima modifica : Reg. CE n. 1822/2005. (ce) 466 - 2001.pdf · 2007. 9. 14. · Regolamento (CEE) n. 466/2001 dell’8 marzo 2001. * Regolamento (CEE) n. 466/2001 della Commissione

al consumo di pesce della regione baltica da parte di gruppi di popolazione identificati come vulnerabili per evitare rischi potenziali per la salute.

Ogni futura applicazione della presente deroga sarà considerata nell’ambito del riesame della parte 5 dell’allegato I, di cui all’articolo 5, paragrafo 3.

La Finlandia e la Svezia comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre di ogni anno, i risultati del loro monitoraggio dei tenori di diossine presenti nel pesce della regione baltica.

2. Il tenore massimo indicato all’allegato I si applica alla parte commestibile dei citati prodotti alimentari.

3. I metodi da applicare per l’analisi e il campionamento sono quelli indicati nell’allegato I.

2. 1. Nel caso di prodotti diversi da quelli indicati all’articolo 4, paragrafo 1, che siano essiccati, diluiti, lavorati o composti da più di un ingrediente, il tenore massimo applicabile sarà quello indicato all’allegato I, tenendo presente rispettivamente:

a) le modifiche della concentrazione del contaminante causate dalla procedura di essiccamento o dalla diluizione;

b) modifiche della concentrazione del contaminante causate dalla lavorazione,

c) le relative proporzioni degli ingredienti del prodotto, nonché

d) il limite analitico della quantificazione.

La prima lettera si applicherà nel caso in cui non siano specificati livelli massimi per i prodotti essiccati, diluiti, lavorati o composti.

2. (II) I livelli massimi indicati all’allegato I si applicano anche ai prodotti alimentari per lattanti e prima infanzia che rientrano nella sfera d’applicazione della direttiva 91/321/CEE e della direttiva 96/5/CE, tenendo presente rispettivamente le modifiche della concentrazione del contaminante causate dai processi di essiccazione, diluizione o lavorazione e le relative proporzioni degli ingredienti nel prodotto. Tali livelli massimi non si applicano nel caso in cui siano stati fissati a livello comunitario limiti massimi di contaminanti per specifici prodotti alimentari oppure nel caso in cui, in assenza di limiti massimi comunitari, siano stati fissati livelli massimi più bassi dalla legislazione nazionale per i prodotti alimentari specifici.

3. (III) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 e dell'articolo 4, paragrafo 3, è vietato:

a) utilizzare prodotti non conformi ai tenori massimi fissati nell'allegato I come ingredienti per la produzione di alimenti composti o altri prodotti alimentari;

b) aggiungere a prodotti conformi ai tenori massimi prodotti che superano i tenori massimi di cui all'allegato I;

c) decontaminare deliberatamente prodotti mediante trattamenti chimici nel caso dei contaminati di cui alla parte 2 (micotossine) dell'allegato I.

II Paragrafo così sostituito dall’art. 1 Reg. CE n. 683/2004, a decorrere dal 1° novembre 2004. Ai sensi dell’art. 3 le disposizioni del medesimo Regolamento «non si applicano ai prodotti fabbricati e immessi sul mercato comunitario anteriormente a tale data, conformemente alle norme applicabili. Spetta all’operatore del settore alimentare provare quando i prodotti sono stati immessi sul mercato». III Paragrafo così sostituito dall’art. 1 Reg. CE n. 856/2005 a decorrere dal 1° luglio 2006. Ai sensi dell’art. 2 il medesimo regolamento «non si applica ai prodotti commercializzati prima del 1° luglio 2006 conformemente alle disposizioni applicabili. L'onere della prova della data di messa in circolazione di tali prodotti incombe all'operatore commerciale del settore alimentare».

Page 6: Ultima modifica : Reg. CE n. 1822/2005. (ce) 466 - 2001.pdf · 2007. 9. 14. · Regolamento (CEE) n. 466/2001 dell’8 marzo 2001. * Regolamento (CEE) n. 466/2001 della Commissione

3. (IV)

3 bis. (V) Gli Stati membri sottopongono a regolari controlli il tenore di nitrati negli ortaggi che ne presentano tenori rilevanti, in particolare gli ortaggi a foglia verdi, e comunicano alla Commissione i risultati di tali controlli entro il 30 giugno di ogni anno.

3 ter. (VI) 1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 1, paragrafo 1, Belgio, Irlanda, Paesi bassi e Regno Unito sono autorizzati fino al 31 dicembre 2008 a commercializzare spinaci freschi coltivati sul territorio nazionale e destinati ad essere ivi consumati il cui tenore di nitrati risulti superiore ai massimi stabiliti al punto 1.1 dell’allegato I.

2. In deroga a quanto disposto dall’articolo 1, paragrafo 1, Irlanda e Regno Unito sono autorizzati fino al 31 dicembre 2008 a commercializzare lattughe fresche coltivate sul territorio nazionale e destinate ad essere ivi consumate il cui tenore di nitrati risulti superiore ai massimi stabiliti al punto 1.3 dell’allegato I.

In deroga a quanto disposto dall’articolo 1, paragrafo 1, la Francia è autorizzata fino al 31 dicembre 2008 a commercializzare lattughe fresche coltivate sul territorio nazionale e destinate ad essere ivi consumate, raccolte tra l’1 ottobre ed il 31 marzo, il cui tenore di nitrati risulti superiore ai massimi stabiliti al punto 1.3 dell’allegato I

4. 1. Il tenore massimo di aflatossina applicabile ai prodotti, secondo quanto indicato ai punti 2.1.1.1 e 2.1.2.1 dell’allegato, si applicherà anche ai prodotti lavorati nel caso in cui non siano specificati tenori massimi per i prodotti in questione.

2. Per quanto riguarda le aflatossine e l’ocratossina A nei prodotti indicati al punto 2.1 e 2.2 dell’allegato I, è vietato: (VII)

a) miscelare prodotti conformi ai limiti massimi fissati nell’allegato I con altri prodotti che superano questi limiti, o miscelare prodotti da sottoporre a cernita o altri trattamenti fisici con altri prodotti destinati al consumo umano diretto, ovvero all’impiego come ingredienti di prodotti alimentari;

b) utilizzare prodotti non conformi ai limiti massimi stabiliti ai punti 2.1.1.1, 2.1.2.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.5 (VIII) dell’allegato I come ingredienti per la fabbricazione di altri prodotti alimentari;

c) decontaminare prodotti mediante trattamenti chimici.

3. (IX) Le arachidi, la frutta a guscio e la frutta secca che non sono conformi ai livelli massimi di aflatossine stabiliti al punto 2.1.1.1 dell'allegato I e il granoturco che non è conforme ai livelli massimi stabiliti al punto 2.1.2.1 di detto allegato possono essere immessi sul mercato soltanto a patto che tali prodotti:

a) non siano destinati al consumo umano diretto o usati quali ingredienti in alimenti;

IV Articolo soppresso dall’art. 1, punto 1, Reg. CE n. 1822/2005. V Articolo inserito dall’art. 1, punto 2, Reg. CE n. 1822/2005. VI Articolo inserito dall’art. 1, punto 3, Reg. CE n. 1822/2005. VII Frase così sostituita dall’art. 1 Reg. CE n. 472/2002. VIII Testo sostituito dall’art. 1 Reg. CE n. 472/2002 e successivamente dall’art. 1 Reg. CE n. 123/2005, a decorrere dal 1° aprile 2005 (ai sensi dell’art. 3 del medesimo Regolamento esso «non si applica ai prodotti commercializzati prima del 1° aprile 2005 conformemente alle disposizioni applicabili. Spetta all’operatore del settore alimentare provare quando i prodotti sono stati immessi sul mercato». IX Paragrafo così sostituito dall’art. 1 Reg. CE n. 2174/2003.

Page 7: Ultima modifica : Reg. CE n. 1822/2005. (ce) 466 - 2001.pdf · 2007. 9. 14. · Regolamento (CEE) n. 466/2001 dell’8 marzo 2001. * Regolamento (CEE) n. 466/2001 della Commissione

b) soddisfino i livelli massimi stabiliti al punto 2.1.1.2 dell'allegato I per le arachidi, al punto 2.1.1.3. dell'allegato I per la frutta da guscio e la frutta secca e al punto 2.1.2.3 dell'allegato I per il granoturco;

c) siano sottoposti a un trattamento secondario che comporti la cernita o altro trattamento fisico e che dopo tale trattamento i limiti massimi stabiliti ai punti 2.1.1.1 e 2.1.2.1 dell'allegato I non siano superati, e che tale trattamento non produca altri residui nocivi;

d) siano chiaramente etichettati con indicazione della loro destinazione e rechino l’indicazione «il prodotto dev’essere sottoposto a cernita o altro trattamento fisico per ridurre la contaminazione da aflatossina prima di poter essere adibito al consumo umano, o usato quale ingrediente in alimenti».

4-bis. (X) In relazione alle diossine nei prodotti di cui alla parte 5 dell’allegato I, è proibito:

a) miscelare prodotti che rispettino i livelli massimi con prodotti in cui tali livelli massimi siano superati;

b) utilizzare prodotti che non rispettino i livelli massimi quali ingredienti per la fabbricazione di altri prodotti alimentari.

5. 1. Sulla base dei risultati dei controlli effettuati dagli Stati membri per accertarsi della conformità ai tenori massimi specificati nella parte 1 dell’allegato I, delle relazioni riguardanti l’applicazione e il miglioramento dei codici di buone prassi agricole corrette volti a ridurre i tenori di nitrati, nonché della valutazione dei dati su cui gli Stati membri si sono basati per detti codici, la Commissione procederà ogni cinque anni e prima del 1° gennaio 2002 per la prima volta, ad un riesame dei livelli massimi con l’obiettivo generale di ridurli.

2. Sulla base di nuovi dati scientifici e dei risultati dei controlli effettuati dagli Stati membri per accertarsi della conformità ai tenori massimi dei metalli pesanti e del 3-MCPD nelle parti 3 e 4 dell’allegato I, la Commissione procederà ogni cinque anni ed entro il 5 aprile 2003 per la prima volta, ad un riesame dei livelli massimi con l’obiettivo generale di garantire un elevato livello di tutela della salute dei consumatori.

2a. (XI) In base ad una valutazione aggiornata dei rischi dell’ocratossina A (OTA) eseguita dall’EFSA e tenendo conto delle misure preventive applicate per ridurre il tenore di OTA, la Commissione riesamina le disposizioni di cui al punto 2.2 della sezione 2 dell’allegato I entro il 30 giugno 2006. Tale riesame riguarderà in particolare il tenore massimo di OTA nelle uve secche e nel succo d’uva, nonché l’esame della fissazione del tenore massimo di OTA nel caffè crudo, nella frutta secca diversa dalle uve secche, nella birra, nel cacao e nei prodotti a base di cacao, nei vini liquorosi, nella carne e nei prodotti a base di carne, nelle spezie e nella liquirizia.

A tal fine gli Stati membri e le parti interessate devono comunicare ogni anno alla Commissione i risultati delle indagini effettuate e i progressi compiuti per quanto riguarda l’applicazione delle misure preventive intese ad evitare la contaminazione da ocratossina A. La Commissione diffonderà i risultati presso gli Stati membri.

3. (XII) La Commissione riesaminerà la parte 5 dell’allegato I per la prima volta entro il 31 dicembre 2004 alla luce di nuovi dati sulla presenza di diossine e PCB diossina-simili, in particolare al fine di includere i PCB diossina-simili nei livelli da stabilire.

X Articolo aggiunto dall’art. 1 Reg. CE n. 2375/2001. XI Paragrafo aggiunto dall’art. 1 Reg. CE n. 472/2002 e successivamente sostituito dall’art. 1 Reg. CE n. 123/2005. Vedasi la nota all’art. 4, par. 2, lett. b). XII Paragrafo aggiunto dall’art. 1 Reg. CE n. 2375/2001.

Page 8: Ultima modifica : Reg. CE n. 1822/2005. (ce) 466 - 2001.pdf · 2007. 9. 14. · Regolamento (CEE) n. 466/2001 dell’8 marzo 2001. * Regolamento (CEE) n. 466/2001 della Commissione

La parte 5 dell’allegato I verrà nuovamente riesaminata entro il 31 dicembre 2006 al fine di ridurre notevolmente i livelli massimi per altri prodotti alimentari.

4. (XIII) La Commissione riesamina i tenori massimi di patulina definiti ai punti 2.3.1 e 2.3.2 della sezione 2 dell’allegato I al più tardi antro il 30 giugno 2005 al fine di ridurli per tenere conto del progresso della conoscenza scientifica e tecnologica e dell’applicazione del «Codice di prassi per la prevenzione e riduzione della contaminazione da patulina nel succo di mele e negli ingredienti di succo di mele presenti in altre bevande».

5. (XIV) Entro il 1° luglio 2008 la Commissione procederà ad un riesame dei punti 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 della parte 2 dell'allegato I, per quanto riguarda i tenori massimi di deossinivalenolo, zearalenone e fumonisina B1+B2, al fine di includere un tenore massimo della tossina T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali.

A tal fine gli Stati membri e le parti interessate comunicheranno ogni anno alla Commissione i risultati delle indagini intraprese, compresi i dati di occorrenza e lo stato di avanzamento dell'applicazione delle misure di prevenzione per evitare la contaminazione da deossinivalenolo, zearalenone, tossina T-2 e HT-2 e fumonisina B1+B2.

6. Il regolamento (CE) n. 194/97 è abrogato a decorrere dal 5 aprile 2002.

I riferimenti al regolamento abrogato sono intesi come riferimenti al presente regolamento e interpretati conformemente alla tabella all’allegato II.

7. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 5 aprile 2002. Le parti 3 (metalli pesanti) e 4 (3-MCPD) dell’allegato I non si applicano ai prodotti legalmente immessi sul mercato comunitario prima di questa data.

I valori massimi fissati al punto 2.3 «Patulina» della sezione 2 (Micotossine) dell’allegato I non si applicano a prodotti legalmente immessi sul mercato comunitario prima del 1° novembre 2003. L’onere della prova della data di messa in circolazione di tali prodotti incombe all’operatore commerciale del settore alimentare. (XV)

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

XIII Paragrafo aggiunto dall’art. 1, n. 1, Reg. CE n. 1425/2003. XIV Paragrafo aggiunto dall’art. 1 Reg. CE n. 856/2005. XV Paragrafo aggiunto dall’art. 1 Reg. CE n. 455/2004.

Page 9: Ultima modifica : Reg. CE n. 1822/2005. (ce) 466 - 2001.pdf · 2007. 9. 14. · Regolamento (CEE) n. 466/2001 dell’8 marzo 2001. * Regolamento (CEE) n. 466/2001 della Commissione

ALLEGATO I

TENORI MASSIMI PER TALUNI CONTAMINANTI PRESENTI NELLE DERRATE ALIMENTARI

Parte 1: Nitrati (XVI)

Prodotto Tenore massimo (mg NO3/kg) Metodo di campionamento Metodo

d’analisi di riferimento

1.1. Spinaci freschi (1) (Spinacia oleracea)

Raccolta fra il 1° ottobre ed il 31 marzo

3000 Direttiva 2002/63/CE della Commissione (2)

Raccolta fra il 1° aprile ed il 30 settembre

2500

1.2. Spinaci in conserva, surgelati o congelati

2000 Direttiva 2002/63/CE

1.3. Lattuga fresca (Lactuca sativa L.) (coltivazione protetta ed all’aperto), esclusa la lattuga di cui al punto 1.4.

Raccolta fra il 1° ottobre ed il 31 marzo

Direttiva 2002/63/CE. Il numero minimo di unità per campione di laboratorio è tuttavia di 10

coltivazione protetta 4500 (3)

coltivazione all’aperto 4000 (3)

Raccolta fra il 1° aprile ed il 30 settembre

coltivazione protetta 3500 (3)

coltivazione all’aperto 2500 (3)

1.4. Lattuga del tipo “Iceberg” (4)

Coltivazione protetta 2500 (3) Direttiva 2002/63/CE. Il numero

Coltivazione all’aperto 2000 (3) minimo di unità per campione di laboratorio è tuttavia di 10

1.5. Alimenti per l’infanzia e alimenti a base di cereali destinati a lattanti e bambini (5)(6)

200

Direttiva 2002/63/CE (Disposizioni applicabili agli alimenti lavorati di origine vegetale e di origine animale)

(1) I tenori massimi per gli spinaci freschi non si applicano agli spinaci sottoposti a lavorazione e direttamente trasportati alla rinfusa nello stabilimento di lavorazione.

(2) GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30. (3) In mancanza di un’etichettatura adeguata che indichi il metodo di produzione si applica il tenore stabilito per la lattuga coltivata all’aperto. (4) Descritte dal regolamento (CE) n. 1543/2001 della Commissione, del 27 luglio 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione

applicabile alle lattughe, alle indivie ricce e alle scarole (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 9). (5) Alimenti per l’infanzia e alimenti a base di cereali destinati a lattanti e bambini quali definiti all’articolo 1 della direttiva 96/5/CE, Euratom

della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17). Il tenore massimo si applica ai prodotti presentati come pronti all’uso o ricostituiti conformemente alle istruzioni del produttore.

(6) La Commissione riesaminerà il tenore massimo dei nitrati negli alimenti destinati a lattanti e bambini entro il 1° aprile 2006 tenendo conto del progresso compiuto dalle conoscenze scientifiche e tecnologiche.

XVI Parte così sostituita da ultimo ai sensi dell’art. 1, punto 1, Reg. CE n. 1822/2005.

Page 10: Ultima modifica : Reg. CE n. 1822/2005. (ce) 466 - 2001.pdf · 2007. 9. 14. · Regolamento (CEE) n. 466/2001 dell’8 marzo 2001. * Regolamento (CEE) n. 466/2001 della Commissione

Parte 2: Micotossine

Tenore massimo (µg/kg)

Prodotto B1 B1+B2+G1+G2 M1

Metodo di campionamento Criteri di prestazione per i

metodi di analisi

2.1. AFLATOSSINE (XVII)

2.1.1. Arachidi, frutta a guscio e frutta secca

2.1.1.1. Arachidi, frutta a guscio e frutta secca e relativi prodotti di lavorazione destinati al consumo umano diretto, ovvero all'utilizzazione quali ingredienti per la produzione di derrate alimentari

2,0 (6) 4,0 (6) Direttiva 98/53/CE della Commissione (7)

Direttiva 98/53/CE

2.1.1.2. Arachidi da sottoporre a cernita o ad altri trattamenti fisici prima del consumo umano o dell'impiego come ingrediente di derrate alimentari

8,0 (6) 15,0 (6) — Direttiva 98/53/CE Direttiva 98/53/CE

2.1.1.3. Frutta a guscio e frutta secca da sottoporre a cernita o ad altri trattamenti fisici prima del consumo umano o dell'impiego quale ingrediente di derrate alimentari

5,0 (6) 10,0 (6) — Direttiva 98/53/CE Direttiva 98/53/CE

2.1.2. Cereali (ivi compreso grano saraceno, Fagopyrum sp)

2.1.2.1. Cereali (ivi compreso grano saraceno, Fagopyrum sp) e relativi prodotti della lavorazione destinati al consumo umano diretto o all'impiego come ingrediente di derrate alimentari

2,0 4,0 — Direttiva 98/53/CE Direttiva 98/53/CE

2.1.2.2. Cereali (ivi compreso grano saraceno, Fagopyrum sp) destinato alla cernita o ad altri trattamenti fisici prima del consumo umano o dell'impiego quale ingrediente di derrate alimentari

2,0 4,0 — Direttiva 98/53/CE Direttiva 98/53/CE

2.1.2.3. Granoturco da essere sottoposto a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell'impiego quale ingrediente di derrate alimentari

5,0 10,0 — Direttiva 98/53/CE Direttiva 98/53/CE

2.1.3. Latte [latte crudo, latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte e latte trattato termicamente conforme alla definizione della direttiva 92/46/CE del Consiglio (10), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (11)]

— — 0,05 Direttiva 98/53/CE Direttiva 98/53/CE

(6) I limiti massimi si applicano alla parte commestibile delle arachidi, della frutta a guscio o della frutta secca. Se i frutti a guscio vengono analizzati per intero, il contenuto di aflatossine va calcolato supponendo che tutta la contaminazione sia contenuta nella parte commestibile. (7) GU L 201 del 17.7.1998, pag. 93. (8) (XVIII)

(9) (XIX)

(10) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1. (11) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1. (XX)

XVII Punto così sostituito dall’allegato del Reg. CE n. 2174/2003. XVIII Nota soppressa dall’art. 2 Reg. CE n. 257/2002, a decorrere dal 5 aprile 2002. XIX Nota soppressa dall’art. 1 Reg. CE n. 2174/2003. XX Nota così sostituita dall’art. 1 Reg. CE n. 2174/2003.

Page 11: Ultima modifica : Reg. CE n. 1822/2005. (ce) 466 - 2001.pdf · 2007. 9. 14. · Regolamento (CEE) n. 466/2001 dell’8 marzo 2001. * Regolamento (CEE) n. 466/2001 della Commissione

Tenore massimo (µg/kg)

Prodotto B1 B1+B2+G1+G2 M1

Metodo di campionamento Criteri di prestazione per i

metodi di analisi 2.1.4. Le seguenti specie di spezie: — Capsicum spp. (frutti secchi dello stesso, interi o macinati, compresi peperoncini, peperoncini in polvere, pepe di Caienna e paprica) — Piper spp. (frutti dello stesso, compreso pepe bianco e pepe nero) — Myristica fragrans (noce moscata) — Zingiber officinale (zenzero) — Curcuma longa (curcuma)

5,0 10,0 — Direttiva 98/53/ CE (7) Direttiva 98/53/ CE (7)

2.1.5. Alimenti per l’infanzia e alimenti a base di cereali destinati a lattanti e prima infanzia (1) (XXI)

0,10 — — Direttiva 98/53/CE Direttiva 98/53/CE

2.1.6. Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, compresi il latte per lattanti e il latte per lo svezzamento (2) (XXII)

— — 0,025 Direttiva 98/53/CE Direttiva 98/53/CE

2.1.7. Alimenti dietetici a fini medici speciali (3) destinati in modo specifico ai lattanti(XXIII)

0,10 — 0,025 Direttiva 98/53/CE Direttiva 98/53/CE

(1) Alimenti per l’infanzia e alimenti a base di cereali destinati a lattanti e prima infanzia, secondo la definizione di cui all’articolo 1 della direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli alimenti destinati a lattanti e ai bambini (GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33). Il tenore massimo per quanto concerne gli alimenti per l’infanzia e gli alimenti a base di cereali destinati a lattanti e prima infanzia si riferisce alla materia secca, che è determinata conformemente alle disposizioni delle direttive 98/53/CE e 2002/26/CE della Commissione.

(2) Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, secondo la definizione di cui all’articolo 1 della direttiva 91/321/CE della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento (GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/14/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 37). Il tenore massimo per quanto concerne gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento si riferisce al prodotto pronto per l’uso (commercializzato come tale o dopo la ricostituzione secondo le istruzioni del produttore).

(3) Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali secondo la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29). Il tenore massimo per quanto concerne gli alimenti dietetici a fini medici speciali destinati specificatamente ai lattanti si riferisce: — nel caso del latte e dei prodotti lattiero-caseari ai prodotti pronti per il consumo (commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del produttore), — nel caso di prodotti diversi dal latte e dai prodotti lattiero-caseari, alla materia secca determinata conformemente alle disposizioni delle direttive 98/53/CE e 2002/26/CE della Commissione.

XXI Punto aggiunto dall’allegato del Reg. CE n. 683/2004. Vedasi la nota all’art. 2, par. 2. XXII Punto aggiunto dall’allegato del Reg. CE n. 683/2004. Vedasi la nota all’art. 2, par. 2. XXIII Punto aggiunto sono stati aggiunti dall’allegato del Reg. CE n. 683/2004. Vedasi la nota all’art. 2, par. 2.

Page 12: Ultima modifica : Reg. CE n. 1822/2005. (ce) 466 - 2001.pdf · 2007. 9. 14. · Regolamento (CEE) n. 466/2001 dell’8 marzo 2001. * Regolamento (CEE) n. 466/2001 della Commissione

Prodotti

Ocratossina A: tenore massimo

ammissibile (µg/kg o ppb)

Metodo di campionamento Metodo d’analisi di

riferimento

2.2. OCRATOSSINA A (XXIV)

2.2.1. Cereali (compreso riso e grano saraceno) e prodotti a base di cereali

2.2.1.1. Cereali non lavorati (compreso riso non lavorato e grano saraceno)

5,0 Direttiva 2002/26/CE della Commissione (*)

Direttiva 2002/26/CE

2.2.1.2. Tutti i prodotti derivati dai cereali (compresi i prodotti lavorati a base di cereali ed i cereali destinati al consumo umano diretto)

3,0 Direttiva 2002/26/CE Direttiva 2002/26/CE

2.2.2. Uve secche (uva passa di Corinto, uva passa, uva sultanina)

10,0 Direttiva 2002/26/CE Direttiva 2002/26/CE

2.2.3. — Caffè torrefatto e caffè torrefatto macinato, ad eccezione del caffè solubile

5,0 Direttiva 2002/26/CE Direttiva 2002/26/CE

— Caffè solubile (istantaneo) 10,0 2.2.4. — Vino (rosso, bianco e rosé) (** ) e altri vini e/o altre bevande a base di mosto d’uva (*** )

2,0 (**** ) Direttiva 2002/26/CE Direttiva 2002/26/CE

2.2.5. — Succo d’uva, ingredienti a base di succo d’uva in altre bevande, incluso il nettare di uva e il succo d’uva concentrato, ricostituito (***** )

2,0 (**** ) Direttiva 2002/26/CE Direttiva 2002/26/CE

— Mosto d’uva e mosto d’uva concentrato ricostituito, destinati direttamente al consumo umano (***** )

2,0 (**** ) Direttiva 2002/26/CE Direttiva 2002/26/CE

2.2.6. (XXV) Alimenti per bambini e alimenti a base di cereali per lattanti e bambini (****** )

0,50 Direttiva 98/53/CE Direttiva 98/53/CE

2.2.7. (XXVI) Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (******* ), soprattutto all’alimentazione dei lattanti

0,50 Direttiva 98/53/CE Direttiva 98/53/CE

2.2.8. Caffè crudo, frutta secca diversa dalle uve secche, birra, cacao e prodotti a base di cacao, vini liquorosi, prodotti a base di carne, spezie e liquirizia

(*) GU L 75 del 16.3.2002, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/43/CE (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 14). (** ) Vini, inclusi i vini frizzanti ma esclusi i vini liquorosi ed i vini con un tenore alcolico pari o superiore al 15% vol., a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), e i vini di frutta. (*** ) Vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli a norma del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1). Il tenore massimo di OTA applicabile a tali bevande dipende dalla proporzione di vino e/o uva presente nel prodotto finito. (**** ) Il tenore massimo si applica ai prodotti fabbricati successivamente al raccolto del 2005. (***** ) Succhi di frutta, compresi i succhi di frutta ottenuti da concentrati, i succhi di frutta concentrati e il nettare di frutta, secondo quanto definito agli allegati 1 e 2 della direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58), e i derivati d’uva. (****** ) Gli alimenti per bambini e gli alimenti a base di cereali per lattanti e bambini sono definiti all’articolo 1 della direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33). Il tenore massimo per gli alimenti per bambini e gli alimenti a base di cereali per lattanti e bambini si riferisce alla materia secca. La materia secca è definita dalla direttiva 2002/26/CE. (******* ) Gli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali sono definiti dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29). Il tenore massimo per gli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali si riferisce: ─ per il latte e i prodotti lattiero-caseari, al prodotto pronto all’uso (venduto come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore); ─ per i prodotti diversi dal latte e dai prodotti lattiero-caseari, alla materia secca. La materia secca è definita dalla direttiva 2002/26/CE della Commissione.

XXIV Prodotto aggiunto dall’allegato del Reg. CE n. 472/2002, come rettificato con avviso pubblicato in Gazz. Uff. delle Comunità Europee n. L 80 del 23 marzo 2002. La tabella relativa all’ocratossina è stata così sostituita dall’allegato del Reg. CE n. 123/2005. Vedasi la nota all’art. 4, par. 2, lett. b). XXV Punto aggiunto dall’allegato del Reg. CE n. 683/2004. XXVI Punto aggiunto dall’allegato del Reg. CE n. 683/2004.

Page 13: Ultima modifica : Reg. CE n. 1822/2005. (ce) 466 - 2001.pdf · 2007. 9. 14. · Regolamento (CEE) n. 466/2001 dell’8 marzo 2001. * Regolamento (CEE) n. 466/2001 della Commissione

Prodotti Patulina: tenori

massimi (µg/kg o ppb)

Metodo di prelievo dei campioni

Metodo d’analisi di riferimento

2.3 PATULINA (XXVII)

2.3.1. – Succhi di frutta, in particolare succo di mela, e ingredienti di succo di frutta presenti in altre bevande (1), compreso il nettare di frutta (1) – Succo di frutta concentrato (1) dopo ricostituzione secondo le istruzioni del produttore

50,0 Direttiva 2003/78/CE Direttiva 2003/78/CE

2.3.2. Bevande spiritose (2), sidro e altre bevande fermentate derivate dalle mele o contenenti succo di mela

50,0 Direttiva 2003/78/CE Direttiva 2003/78/CE

2.3.3. Prodotti contenenti mele allo stato solido, compresi la composta di mele e il passato di mele destinati al consumo diretto

25,0 Direttiva 2003/78/CE Direttiva 2003/78/CE

2.3.4. – Succo di mela pronto per essere bevuto e prodotti contenenti mele allo stato solido, compresi al composta e il passato di mele per lattanti e bambini nella prima infanzia (3) etichettati e venduti come tali – alimenti per la prima infanzia diversi dai preparati a base di cereali (4) (XXVIII)

10,0 Direttiva 2003/78/CE Direttiva 2003/78/CE

(1) Succhi di frutta, compresi i succhi di frutta ottenuti da succhi concentrati, i succhi di frutta concentrati e il nettare di frutta, secondo quanto definito agli allegati 1 e 2 della direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58). (2) Bevande spiritose, secondo quanto definito nell’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1). (3) Lattanti e bambini nella prima infanzia, secondo quanto definito nell’articolo 1 della direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/14/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 37) e nell’articolo 1 della direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33). (4) Alimenti per la prima infanzia diversi dai preparati a base di cereali quali definiti nella direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti a ai bambini (GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33). (XXIX)

Prodotto (1) Tenore massimo (µg/kg)

Metodo di campionamento Metodo d'analisi di riferimento

2.4. DEOSSINIVALENOLO (DON) (XXX)

2.4.1. Cereali non trasformati (2) diversi da grano duro, avena e granturco 1250 Direttiva 2005/38/CE (*) Direttiva 2005/38/CE

2.4.2. Grano duro e avena non trasformati 1750 Direttiva 2005/38/CE Direttiva 2005/38/CE

2.4.3. Granturco non trasformato — (3) Direttiva 2005/38/CE Direttiva 2005/38CE

2.4.4. Farina di cereali, inclusa la farina e la semola di gran-turco (4) 750 Direttiva 2005/38/CE Direttiva 2005/38/CE

2.4.5. Prodotti di panetteria, pasticceria, biscotteria, merende a base di cereali e cereali da colazione 500 Direttiva 2005/38/CE Direttiva 2005/38/CE

2.4.6. Pasta (secca) 750 Direttiva 2005/38/CE Direttiva 2005/38/CE

2.4.7. Alimenti trasformati a base di cereali destinati a lattanti e bambini e alimenti per l'infanzia (5) 200 Direttiva 2005/38/CE Direttiva 2005/38/CE

(1) Ai fini dell'applicazione dei tenori massimi di deossinivalenolo, zearalenone, fumonisina B1 e B2 e tossina T-2 e HT-2 di cui ai punti 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7, il riso non è incluso nella voce “cereali” e i prodotti a base di riso non sono inclusi nei “prodotti a base di cereali”.

(2) I tenori massimi fissati per i “cereali non trasformati” sono applicabili ai cereali commercializzati per la prima trasformazione. Tuttavia, sono applicabili i tenori massimi per i cereali raccolti e presi in consegna a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006, conformemente al regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

Con “prima trasformazione” s'intendono tutti i trattamenti fisici o termici del grano diversi dall'essiccatura. Se non viene esercitata alcuna azione fisica sul grano e quest'ultimo rimane intatto dopo la pulizia e la cernita, le procedure di pulizia,

XXVII Prodotto aggiunto dall’allegato del Reg. CE n. 1425/2003. XXVIII Trattino così modificato dall’art. 1 Reg. CE n. 455/2004. XXIX Nota così modificata dall’art. 1 Reg. CE n. 455/2004. XXX Prodotto aggiunto dall’allegato del Reg. CE n. 856/2005.

Page 14: Ultima modifica : Reg. CE n. 1822/2005. (ce) 466 - 2001.pdf · 2007. 9. 14. · Regolamento (CEE) n. 466/2001 dell’8 marzo 2001. * Regolamento (CEE) n. 466/2001 della Commissione

cernita o essiccatura non sono considerate parte della “prima trasformazione”. (3) Se non viene fissato un livello specifico entro il 1° luglio 2007, al granturco di cui al presente punto si applicherà il livello di 1 750 µg/kg. (4) Questa categoria include inoltre prodotti simili con denominazioni diverse, come ad esempio il semolino. (5) Alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini e alimenti per l'infanzia secondo la definizione di cui all'articolo 1

della direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33).

Il tenore massimo per gli alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini e gli alimenti per l'infanzia si riferisce alla materia secca.

Prodotto Tenore massimo (µg/kg)

Metodo di campionamento Metodo d'analisi di riferimento

2.5. ZEARALENONE (XXXI)

2.5.1. Cereali non trasformati diversi da granturco (2) 100 Direttiva 2005/38/CE Direttiva 2005/38/CE

2.5.2. Granturco non trasformato — (3) Direttiva 2005/38/CE Direttiva 2005/38/CE

2.5.3. Farina di cereali ad eccezione della farina di granturco 75 Direttiva 2005/38/CE Direttiva 2005/38/CE

2.5.4. Farina e semola di granturco e olio di mais raffinato (4) — (3) Direttiva 2005/38/CE Direttiva 2005/38/CE

2.5.5. Prodotti di panetteria, pasticceria o biscotteria — Merende a base di granturco e cereali da colazione a base di granturco — Altre merende a base di cereali e altri cereali da colazione

50 — (3) 50 Direttiva 2005/38/CE Direttiva 2005/38/CE

2.5.6.

— —

Alimenti trasformati a base di granturco per lattanti e bambini Altri alimenti trasformati a base di cereali destinati a lattanti e bambini e alimenti per l'infanzia (5)

— (3) 20 Direttiva 2005/38/CE Direttiva 2005/38/CE

(1) Ai fini dell'applicazione dei tenori massimi di deossinivalenolo, zearalenone, fumonisina B1 eB2 e tossina T-2 e HT-2 di cui ai punti 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7, il riso non è incluso nella voce cereali e i prodotti a base di riso non sono inclusi nei «prodotti a base di cereali».

(2) I tenori massimi fissati per i “cereali non trasformati” sono applicabili ai cereali commercializzati per la prima trasformazione. Tuttavia, sono applicabili i tenori massimi per i cereali raccolti e presi in consegna a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006, conformemente al regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50). Con “prima trasformazione” s'intendono tutti i trattamenti fisici o termici del grano diversi dall'essiccatura. Se non viene esercitata alcuna azione fisica sul grano e quest'ultimo rimane intatto dopo la pulizia e la cernita, le procedure di pulizia, cernita o essiccatura non sono considerate parte della “prima trasformazione”.

(3) Se entro il 1° luglio 2007 non viene fissato un livello specifico, in seguito si applicherà il tenore di: — 200 µg/kg al granturco non trasformato, — 200 µg/kg alla farina e alla semola di granturco e all'olio di mais raffinato, — 50 µg/kg alle merende e ai cereali da colazione a base di granturco, — 20 µg/kg agli alimenti trasformati a base di granturco per lattanti e bambini.

(4) Questa categoria include inoltre prodotti simili con denominazioni diverse, come ad esempio il semolino. (5) Alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini e alimenti per l'infanzia secondo la definizione di cui all'articolo 1

della direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33). Il tenore massimo per gli alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini e gli alimenti per l'infanzia si riferisce alla materia secca.

Tenore

massimo

Prodotto FB1 +FB2 Metodo di campionamento Metodo d'analisi di riferimento (µg/kg)

2.6. FUMONISINE (1) (XXXII)

2.6.1. Granturco non trasformato (2) — (3) Direttiva 2005/38/CE Direttiva 2005/38/CE

XXXI Prodotto aggiunto dall’allegato del Reg. CE n. 856/2005. XXXII Prodotto aggiunto dall’allegato del Reg. CE n. 856/2005.

Page 15: Ultima modifica : Reg. CE n. 1822/2005. (ce) 466 - 2001.pdf · 2007. 9. 14. · Regolamento (CEE) n. 466/2001 dell’8 marzo 2001. * Regolamento (CEE) n. 466/2001 della Commissione

2.6.2. Farina e semola di granturco (4) — (3) Direttiva 2005/38/CE Direttiva 2005/38/CE

2.6.3. Alimenti a base di granturco destinati al consumo diretto ad eccezione di 2.6.2 e 2.6.4

— (3) Direttiva 2005/38/CE Direttiva 2005/38/CE

2.6.4. Alimenti trasformati a base di granturco destinati a lattanti e bambini e alimenti per l'infanzia (5) — (3) Direttiva 2005/38/CE Direttiva 2005/38/CE

(1) Il tenore massimo si applica alla somma di fumonisina B1 (FB1) e fumonisina B2 (FB2). (2) Il tenore massimo fissato per il “granturco non trasformato” è applicabile al granturco commercializzato per la prima trasformazione. Tuttavia, sono

applicabili i tenori massimi per i cereali raccolti e presi in consegna a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2006/2007, conformemente al regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

Con “prima trasformazione” s'intendono tutti i trattamenti fisici o termici del grano, diversi dall'essiccatura. Se non viene esercitata alcuna azione fisica sul grano e quest'ultimo rimane intatto dopo la pulizia e la cernita, le procedure di pulizia, cernita o

essiccatura non sono considerate parte della “prima trasformazione”. (3) Se entro il 1° ottobre 2007 non viene fissato un livello specifico, si applicherà il tenore di: — 2000 µg/kg al granturco non trasformato, — 1000 µg/kg alla farina e alla semola di granturco, — 400 µg/kg agli alimenti a base di granturco destinati al consumo diretto, — 200 µg/kg agli alimenti trasformati a base di granturco per lattanti e bambini e agli alimenti per l'infanzia. (4) Questa categoria include inoltre prodotti simili con denominazioni diverse, come ad esempio il semolino. (5) Alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini e alimenti per l'infanzia secondo la definizione di cui all'articolo 1 della direttiva

96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33).

Il tenore massimo per gli alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini si riferisce alla materia secca.

Prodotto (2) Tenore

massimo (µg/kg)

Metodo di campionamento Metodo d'analisi di riferimento

2.7. TOSSINA T-2 E HT-2 (1) (XXXIII)

2.7.1. Cereali non trasformati (3) e prodotti a base di cereali — (4) Direttiva 2005/38/CE Direttiva 2005/38/CE

(1) Il tenore massimo si riferisce alla somma di tossina T-2 e HT-2. (2) Ai fini dell'applicazione dei tenori massimi di deossinivalenolo, zearalenone, fumonisina B1 eB2 e tossina T-2 e HT-2 di cui ai punti 2.4, 2.5, 2.6 e

2.7, il riso non è incluso nella voce “cereali” e i prodotti a base di riso non sono inclusi nei “prodotti a base di cereali“. (3) I tenori massimi fissati per i “cereali non trasformati” sono applicabili ai cereali commercializzati per la prima trasformazione. Con “prima trasformazione” s'intendono tutti i trattamenti fisici o termici del grano, diversi dall'essiccatura. Se non viene esercitata alcuna azione

fisica sul grano e quest'ultimo rimane intatto dopo la pulizia e la cernita, le procedure di pulizia, cernita o essiccatura non sono considerate parte della «prima trasformazione».

(4) Se del caso, un tenore massimo sarà fissato entro il 1° luglio 2007. Attualmente i dati sulla presenza della tossina T-2 e HT-2 sono limitati. Tuttavia le stime sull'assunzione indicano chiaramente che la presenza di T-2

e HT-2 può essere preoccupante per la salute pubblica. Quindi è di primaria importanza sviluppare un metodo di analisi sensibile, raccogliere ulteriori dati di occorrenza ed effettuare indagini/ricerche supplementari sui fattori della presenza della tossina T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali, in particolare per quanto riguarda l'avena e i prodotti a base di avena.

Parte 3: Metalli pesanti

Prodotto

Tenore massimo (mg/kg di peso fresco)

Criteri di prestazione per il campionamento

Criteri di prestazione per i metodi di analisi

3.1 PIOMBO (Pb)

3.1.1 Latte di mucca (latte crudo, latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte e latte trattato termicamente secondo quanto definito nella direttiva 92/46/CEE)

0,02

Direttiva 2001/22/CE della Commissione (12)

Direttiva 2001/22/CE

3.1.2 Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento secondo quanto definito alla direttiva 91/321/CEE (13)

0,02 Direttiva 2001/22/CE Direttiva 2001/22/CE

XXXIII Prodotto aggiunto dall’allegato del Reg. CE n. 856/2005.

Page 16: Ultima modifica : Reg. CE n. 1822/2005. (ce) 466 - 2001.pdf · 2007. 9. 14. · Regolamento (CEE) n. 466/2001 dell’8 marzo 2001. * Regolamento (CEE) n. 466/2001 della Commissione

Prodotto Tenore massimo (mg/kg di

peso fresco) Criteri di prestazione per il

campionamento Criteri di prestazione per i

metodi di analisi 3.1.3 Carni di bovini, ovini, suini e pollame secondo quanto definito all’articolo 2, lettera a), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio(14) modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE del Consiglio(15), e all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 71/118/CEE del Consiglio(16), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE del Consiglio(17), escluse frattaglie secondo quanto definito all’articolo 2, lettera e), della direttiva 64/433/CEE e all’articolo 2, paragrafo 5 della direttiva 71/118/CEE

0,1 Direttiva 2001/22/CE Direttiva 2001/22/CE

3.1.3.1 Frattaglie commestibili di bovini, ovini, suini, e pollame secondo quanto definito all’arti-colo 2, lettera e), della direttiva del Consiglio 64/433/CEE e all’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 71/118/CEE

0,5 Direttiva 2001/22/CE Direttiva 2001/22/CE

3.1.4. (XXXIV) Muscolo di pesce(1) (2) escluse le specie elencate al punto 3.1.4.1.

0,20 Direttiva 2001/22/CE Direttiva 2001/22/CE

3.1.4.1. (XXXV) Muscolo dei seguenti pesci(1)(2): sarago fasciato comune (Diplodus vulgaris) anguilla (Anguilla anguilla) cefalo (Mugil labrosus labrosus) grugnolo (Pomadasys benneti) sgombro (Trachurus species) sardina (Sardina pilchardus) sardinops (Sardinops species) spigola macchiata (Dicentrarchus punctatus) sogliola cuneata (Dicologoglossa cuneata)

0,40 Direttiva 2001/22/CE Direttiva 2001/22/CE

3.1.5. (XXXVI) Crostacei, ad eccezione delle carni scure del granchio

0,50 Direttiva 2001/22/CE Direttiva 2001/22/CE

3.1.6 (XXXVII) Molluschi bivalve 1,5 Direttiva 2001/22/CE Direttiva 2001/22/CE 3.1.7 Cefalopodi (senza visceri) 1,0 Direttiva 2001/22/CE Direttiva 2001/22/CE 3.1.8 Cereali (ivi compreso grano saraceno), legumi e leguminose

0,2 Direttiva 2001/22/CE Direttiva 2001/22/CE

3.1.9 Ortaggi secondo quanto definito all’articolo 1 della direttiva 90/642/CEE del Consiglio(19), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/48/CE della Commissione(20), fatta eccezione per cavoli, ortaggi a foglia, erbe aromatiche e tutti i tipi di funghi. Nel caso delle patate il tenore massimo si riferisce alle patate sbucciate

0,1 Direttiva 2001/22/CE Direttiva 2001/22/CE

3.1.9.1 Cavoli, ortaggi a foglia e funghi coltivati

0,3 Direttiva 2001/22/CE Direttiva 2001/22/CE

3.1.10 Frutta secondo quanto defi-nito all’articolo 1 delle direttiva 90/642/CEE, escluse bacche e frutta di piccole dimensioni

0,1 Direttiva 2001/22/CE Direttiva 2001/22/CE

3.1.10.1 Bacche e frutta di piccole dimensioni secondo quanto definito dall’articolo 1 della direttiva 90/642/CEE

0,2 Direttiva 2001/22/CE Direttiva 2001/22/CE

3.1.11 Olii e grassi, ivi compreso grasso del latte

0,1 Direttiva 2001/22/CE Direttiva 2001/22/CE

3.1.12 Succhi di frutta, succhi di frutta concentrati (per il consumo diretto) e nettare di frutta secondo quanto definito nella direttiva 93/77/CEE del Consiglio(21)

0,05 Direttiva 2001/22/CE Direttiva 2001/22/CE

XXXIV Punto sostituito dall’allegato del Reg. CE n. 221/2002 e successivamente dall’allegato del Reg. CE n. 78/2005. XXXV Punto sostituito dall’allegato del Reg. CE n. 221/2002 e successivamente dall’allegato del Reg. CE n. 78/2005. XXXVI Punto sostituito dall’allegato del Reg. CE n. 78/2005. XXXVII Punto sostituito dall’allegato del Reg. CE n. 221/2002.

Page 17: Ultima modifica : Reg. CE n. 1822/2005. (ce) 466 - 2001.pdf · 2007. 9. 14. · Regolamento (CEE) n. 466/2001 dell’8 marzo 2001. * Regolamento (CEE) n. 466/2001 della Commissione

Prodotto Tenore massimo (mg/kg di

peso fresco) Criteri di prestazione per il

campionamento Criteri di prestazione per i

metodi di analisi 3.1.13 Vini secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio(22) compresi spumanti ed esclusi vini da dessert), vini aromatizzati, bevande a base di vino aromatizzato e cocktail prodotti a base di vino aromatizzato secondo la definizione del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio(23), nonché sidri, sidro di pere e vino di frutta. Il tenore massimo si applica ai prodotti a partire dalla vendemmia 2001

0,2 Direttiva 2001/22/CE Direttiva 2001/22/CE

3.2 CADMIO (Cd)

3.2.1 Carni di bovini, ovini, suini e pollame secondo quanto definito all’articolo 2, lettera a), della direttiva 64/433/CEE e all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 71/118/CEE escluse frattaglie secondo quanto definito all’articolo 2, lettera e), della direttiva 64/433/CEE e all’articolo 2, paragrafo 5 della direttiva 71/118/CEE

0,05

Direttiva 2001/22/CE

Direttiva 2001/22/CE

3.2.2 Carne di cavallo 0,2 Direttiva 2001/22/CE Direttiva 2001/22/CE 3.2.3 Fegato di bovini, ovini, suini e pollame 0,5 Direttiva 2001/22/CE Direttiva 2001/22/CE 3.2.4 Rognoni di bovini, ovini, suini e pollame

1,0 Direttiva 2001/22/CE Direttiva 2001/22/CE

3.2.5. (XXXVIII) Muscolo di pesce(1)(2) escluse le specie elencate ai punti 3.2.5.1 e 3.2.5.2.

0,05 Direttiva 2001/22/CE Direttiva 2001/22/CE

3.2.5.1. (XXXIX) Muscolo dei seguenti pesci(1)(2): alice (Engraulis species) palamita (Sarda sarda) sarago fasciato comune (Diplodus vulgaris) anguilla (Anguilla anguilla) cefalo (Mugil labrosus labrosus) sgombro (Trachurus species) pesce gallo (Luvarus imperialis) sardina (Sardina pilchardus) sardinops (Sardinops species) tonno (Thunnus e Euthynnus species, Katsuwonus pelamis) sogliola cuneata (Dicologoglossa cuneata)

0,10 Direttiva 2001/22/CE Direttiva 2001/22/CE

3.2.5.2. (XL) Muscolo di pesce spada (Xiphias gladius)

0,30 Direttiva 2001/22/CE Direttiva 2001/22/CE

3.2.6 (XLI) Crostacei, escluse carni scure del granchio ed esclusa testa o torace di aragosta e analoghi grossi crostacei (Nephropidae e Palinuridae)

0,5 Direttiva 2001/22/CE Direttiva 2001/22/CE

3.2.7 Molluschi bivalve 1,0 Direttiva 2001/22/CE Direttiva 2001/22/CE 3.2.8 Cefalopodi (senza visceri)

1,0 Direttiva 2001/22/CE Direttiva 2001/22/CE

3.2.9 Cereali, esclusi crusca, germi di frumento e riso

0,1 Direttiva 2001/22/CE Direttiva 2001/22/CE

3.2.9.1 Crusca, germi di grano e riso 0,2 Direttiva 2001/22/CE Direttiva 2001/22/CE 3.2.10 Germogli di soia 0,2 Direttiva 2001/22/CE Direttiva 2001/22/CE 3.2.11 Ortaggi e frutta secondo quanto definito all’articolo 1 della direttiva del Consiglio 90/642/CEE esclusi ortaggi a foglia, erbe aromatiche , tutti i tipi di funghi, ortaggi a stelo, ortaggi da radici e patate

0,05 Direttiva 2001/22/CE Direttiva 2001/22/CE

3.2.11.1 Ortaggi a foglia, erbe aro-matiche, sedano rapa e tutti i funghi coltivati

0,2 Direttiva 2001/22/CE Direttiva 2001/22/CE

XXXVIII Punto sostituito dall’allegato del Reg. CE n. 221/2002 e successivamente dall’allegato del Reg. CE n. 78/2005. XXXIX Punto sostituito dall’allegato del Reg. CE n. 221/2002 e successivamente dall’allegato del Reg. CE n. 78/2005. XL Punto sostituito dall’allegato del Reg. CE n. 78/2005 XLI Punto sostituito dall’allegato del Reg. CE n. 221/2002.

Page 18: Ultima modifica : Reg. CE n. 1822/2005. (ce) 466 - 2001.pdf · 2007. 9. 14. · Regolamento (CEE) n. 466/2001 dell’8 marzo 2001. * Regolamento (CEE) n. 466/2001 della Commissione

Prodotto Tenore massimo (mg/kg di

peso fresco) Criteri di prestazione per il

campionamento Criteri di prestazione per i

metodi di analisi 3.2.11.2 Ortaggi a stelo, ortaggi da radici e patate, escluso sedano rapa Nel caso delle patate il tenore si applica alle patate sbucciate

0,1 Direttiva 2001/22/CE Direttiva 2001/22/CE

3.3 MERCURIO (Hg) 3.3.1 (XLII) Prodotti della pesca e muscolo di pesce (1) (3), escluse le specie elencate al punto 3.3.1.1.

0,50

Direttiva 2001/22/CE

Direttiva 2001/22/CE

3.3.1.1. (XLIII) Muscolo dei seguenti pesci (1) (2): rana pescatrice (Lophius species) lupo di mare (Anarhichas lupus) palamita (Sarda sarda) anguilla (Anguilla species) pesce specchio (Hoplostethus species) granatiere (Coryphaenoides rupestris) ipoglosso (Hippoglossus hippoglossus) aguglia imperiale (Mokaira species) rombo giallo (Lepidorhombus species) triglia (Mullus species) luccio (Esox lucius) palamita bianca (Orcynopsis unicolor) cappellano (Tricopterus minutes) palombo (Centroscymnes coelolepis) razze (Raja species) scorfano (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus) pesce vela (Istiophorus platypterus) pesce sciabola (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo) dentice fragolino (Pagellus species) squali (tutte le specie) tirsite (Lepidocybium flavobrunneum Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens) storione (Acipenser species) pesce spada (Xiphias gladius) tonno (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

1,0 Direttiva 2001/22/CE Direttiva 2001/22/CE

(1) Se è il pesce ad essere destinato al consumo, il tenore massimo si applica all’intero pesce. (2) Pesci della categoria a) di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22). (3) Pesci e prodotti della pesca delle categorie a), c) e f) di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22). (12) Cfr. pag. 14 della presente GU. (13) Il tenore massimo si applica al prodotto presentato pronto al consumo o ricostituito secondo le istruzioni del produttore. (14) GU L 121 del 29.7.1964, pagg. 2012/64. (15) GU L 243 del’11.10.1995, pag. 7. (16) GU L 55 dell’8.3.1971, pag. 23. (17) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31. (19) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. (20) GU L 197 del 3.8.2000, pag. 26. (21) GU L 244 del 30.9.1993, pag. 23. (22) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. (23) GU L 149 del 15.6.1991, pag. 1.

Punto 4: 3-monocloropropandiolo-1,2(3-MCPD)

Prodotto Tenore massimo (mg/kg)

Criteri di prestazione per il campionamento

Criteri di prestazione per i metodi di analisi

4.1 Proteina vegetale idrolizzata (24) 0,02 Direttiva 2001/22/CE Direttiva 2001/22/CE

4.2 Salsa di soia (24) 0,02 Direttiva 2001/22/CE Direttiva 2001/22/CE (24) Il tenore massimo è indicato per il prodotto liquido contenente il 40% di materia secca, corrispondente a un massimo di 0,025 mg/kg nella materia secca. Il tenore deve essere adeguato in proporzione a seconda del contenuto di materia secca nel prodotto.

XLII Punto sostituito dall’allegato del Reg. CE n. 78/2005 XLIII Punto sostituito dall’allegato del Reg. CE n. 221/2002 e successivamente dall’allegato del Reg. CE n. 78/2005.

Page 19: Ultima modifica : Reg. CE n. 1822/2005. (ce) 466 - 2001.pdf · 2007. 9. 14. · Regolamento (CEE) n. 466/2001 dell’8 marzo 2001. * Regolamento (CEE) n. 466/2001 della Commissione

Parte 5(XLIV) : diossina [somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e

policlorodibenzofurani (PCDF)] espressi in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente, 1997)

Prodotti Livelli massimi di diossine (PCDD+PCDF) (1)

(pg OMS-PCDD/F-TEQ/g grasso oppure prodotto

Metodo di campionamento Metodo di analisi di

riferimento

5.1.1 Carne e prodotti a base di carne (4) di

-ruminanti 3 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g grasso(2) (3) Direttiva 2002/69/CE(9) (XLV) Direttiva 2002/69/CE(9) -pollame e selvaggina d’allevamento 2 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g grasso(2) (3) Direttiva 2002/69/CE(9) Direttiva 2002/69/CE(9) -suini 1 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g grasso(2) (3) Direttiva 2002/69/CE(9) Direttiva 2002/69/CE(9)

5.1.2 Fegato e prodotti derivati provenienti da animali terrestri (XLVI)

6 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g grasso(2) (3)

Direttiva 2002/69/CE(9)

Direttiva 2002/69/CE(9)

.2 Muscolo di pesce e prodotti della pesca(5) e loro derivati

4 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g peso fresco (2) (3) Direttiva 2002/69/CE (9) Direttiva 2002/69/CE (9)

5.3 Latte (6) e prodotti lattiero-caseari, compreso grasso butirrico

3 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g grasso (2) Direttiva 2002/69/CE (9) Direttiva 2002/69/CE (9)

5.4 Uova di gallina e ovoprotti (7) (8) 3 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g grasso (2) (3)

Direttiva 2002/69/CE (9) Direttiva 2002/69/CE (9)

5.5 Oli e grassi -Grasso animale -di ruminanti 3 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g grasso(2) Direttiva 2002/69/CE(9) Direttiva 2002/69/CE(9) -di pollame e selvaggina 2 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g grasso(2) Direttiva 2002/69/CE(9) Direttiva 2002/69/CE(9) -di suini 1 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g grasso(2) Direttiva 2002/69/CE(9) Direttiva 2002/69/CE(9) -miscela di grassi animali 2 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g grasso(2) Direttiva 2002/69/CE(9) Direttiva 2002/69/CE(9) - Oli e grassi vegetali(XLVII) 0,75 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g grasso(2) Direttiva 2002/69/CE(9) Direttiva 2002/69/CE(9) -Olio di pesce destinato al consumo umano

2 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g grasso(2)

Direttiva 2002/69/CE(9)

Direttiva 2002/69/CE(9)

(1) Concentrazioni upper bound: le concentrazioni upper bound vengono calcolate ipotizzando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al limite di determinazione siano pari al limite di determinazione (2) Questi livelli massimi verranno riesaminati per la prima volta entro e non oltre il 31 dicembre 2004 alla luce di nuovi dati sulla presenza di diossine e PCB diossina-simili, in particolare al fine di includere i PCB diossina-simili nei livelli da stabilire e verranno ulteriormente riesaminati entro e non oltre il 31 dicembre 2006 al fine di ridurre notevolmente i livelli massimi. (3) I livelli massimi non sono applicabili ai prodotti alimentari con un tenore grasso <1%. (4) Carni di bovini, ovini, suini, pollame e selvaggina d’allevamento, secondo quanto definito all’articolo 2, lettera a) della direttiva del Consiglio 64/433/CEE (GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64), modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE (GU L 243 dell’11.10.1995, pag. 7) e all’articolo 2, paragrafo 1 della direttiva del Consiglio 71/118/CEE (GU L 55 dell’8.3.1971, pag. 23), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31) e all’articolo 2, punto 2) della direttiva del Consiglio 91/495/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 41), modificata da ultimo dalla direttiva 94/65/CE (GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10), escluse le frattaglie commestibili secondo quanto definito all’articolo 2, lettera e), della direttiva 64/433/CEE e all’articolo 2, paragrafo 5 della direttiva 71/118/CEE. (5) Muscolo di pesce e prodotti della pesca secondo quanto definito dalle categorie a), b), c), e) e f) dell’elenco che figura all’articolo 1 del regolamento del Consiglio (CE) n. 104/2000 (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22). Il livello massimo si applica ai crostacei, escluse le carni scure del granchio, nonché ai cefalopodi senza visceri. Qualora i pesci siano destinati ad essere consumati per intero, il livello massimo si applica al pesce intero (XLVIII) . (6) Latte [latte crudo, latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte e latte trattato termicamente conforme alla definizione della direttiva del Consiglio 92/46/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio 96/23CE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10)]. (7) Uova di gallina e ovoprodotti secondo quanto definito all’articolo 2 della direttiva del Consiglio 89/437/CEE (GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87), modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio 96/23CE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10)]. (8) Le uova di allevamento all’aperto – sistema estensivo o le uova di allevamento all’aperto, secondo quanto definito all’articolo 18 del regolamento della Commissione (CEE) n. 1274/91 (GU L 121 del 16.5.1991, pag. 11), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1651/2001 della Commissione (GU L 220 del 15.8.2001, pag. 5) devono conformarsi al livello massimo fissato a decorrere dal 1° gennaio 2005(XLIX) . (9) GU L 209 del 6.8.2002, pag. 5.

XLIV Parte aggiunta dall’art. 1 Reg. CE n. 2375/2001. XLV Testo così sostituito dall’art. 1 Reg. CE n. 684/2004. XLVI Testo così sostituito dall’art. 1 Reg. CE n. 684/2004. XLVII Testo così sostituito dall’art. 1 Reg. CE n. 684/2004. XLVIII Frase aggiunta dall’art. 1 Reg. CE n. 684/2004. XLIX Testo così sostituito dall’art. 1 Reg. CE n. 684/2004.

Page 20: Ultima modifica : Reg. CE n. 1822/2005. (ce) 466 - 2001.pdf · 2007. 9. 14. · Regolamento (CEE) n. 466/2001 dell’8 marzo 2001. * Regolamento (CEE) n. 466/2001 della Commissione

Parte 6: Stagno (inorganico) (L)

Prodotto Tenore massimo (mg/kg

di peso fresco) Criteri di campio-namento Criteri relativi ai metodi di analisi

1. Cibi in scatola diversi dalle bibite 200 Direttiva 2004/16/CE della Commissione

Direttiva 2004/16/CE

2. Bibite in lattina, ivi compresi succhi di frutta e succhi di verdure

100 Direttiva 2004/16/CE Direttiva 2004/16/CE

3. Cibi in scatola per lattanti e bambini, esclusi prodotti in polvere e liofilizzati:

3.1. Cibi in scatola per lattanti e alimenti a base di cereali per lattanti e bambini (l)

50 Direttiva 2004/16/CE Direttiva 2004/16/CE

3.2. Alimenti in scatola per lattanti e alimenti di proseguimento, ivi compreso latte e latte per svezzamento (2)

50 Direttiva 2004/16/CE Direttiva 2004/16/CE

3.3. Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (3) destinati in modo specifico ai lattanti

50 Direttiva 2004/16/CE Direttiva 2004/16/CE

(1) Alimenti per la prima infanzia e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini, secondo quanto indicato all'articolo 1 della direttiva 1996/5/CE. Il tenore massimo si riferisce al prodotto pronto per il consumo. (2) Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento secondo quanto indicato all'articolo 1 della direttiva della Commissione 91/321/CEE. Il tenore massimo si riferisce al prodotto pronto per il consumo. (3) Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, secondo quanto definito all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29). Il tenore massimo si riferisce al prodotto pronto per il consumo.

L Parte aggiunta dall’art. 1 Reg. CE n. 242/2004. Ai sensi dell’art. 2 del medesimo Regolamento «La Commissione riesamina i livelli massimi del tenore di stagno inorganico, che figurano nei punti 1 e 2 dell’allegato al presente regolamento, entro il 1° gennaio 2006, alla luce dei progressi scientifici e tecnologici».

Page 21: Ultima modifica : Reg. CE n. 1822/2005. (ce) 466 - 2001.pdf · 2007. 9. 14. · Regolamento (CEE) n. 466/2001 dell’8 marzo 2001. * Regolamento (CEE) n. 466/2001 della Commissione

Parte 7: Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (LI)

Prodotto Tenore massimo (µg/kg sul peso

umido) Criteri di prestazione per il

campionamento Criteri di prestazione per i metodi

di analisi 7.1. Benzo(a)pirene (1) 7.1.1. Oli e grassi per alimentazione umana destinati al consumo diretto o a essere usati come ingredienti di un prodotto alimentare (2)

2,0 Direttiva 2005/10/CE (*) Direttiva 2005/10/CE

7.1.2. Alimenti per lattanti e per la prima infanzia 7.1.2.1. Alimenti per l'infanzia e alimenti a base di cereali destinati a lattanti e ai bambini (3) 7.1.2.2. Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, compresi il latte per lattanti e il latte di proseguimento (4) 7.1.2.3. Alimenti dietetici a fini medici speciali (5) destinati in modo specifico ai lattanti

1,0 Direttiva 2005/10/CE Direttiva 2005/10/CE

7.1.3. Carni affumicate e prodotti a base di carni affumicate

5,0 Direttiva 2005/10/CE Direttiva 2005/10/CE

7.1.4. Muscolo di pesce affumicato e prodotti della pesca affumicati (6), esclusi i molluschi bivalvi

5,0 Direttiva 2005/10/CE Direttiva 2005/10/CE

7.1.5. Muscolo di pesce (7), diverso dal pesce affumicato

2,0 Direttiva 2005/10/CE Direttiva 2005/10/CE

7.1.6. Crostacei e cefalopodi non affumicati

5,0 Direttiva 2005/10/CE Direttiva 2005/10/CE

7.1.7. Molluschi bivalvi 10,0 Direttiva 2005/10/CE Direttiva 2005/10/CE (*) Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.(LII)

(1) Il benzo(a)pirene, per il quale sono indicati i tenori massimi, utilizzato come marcatore della presenza e dell'azione degli IPA cancerogeni nei prodotti alimentari. Le presenti disposizioni prevedono pertanto un'armonizzazione totale in tutti gli Stati membri in materia di IPA nei prodotti alimentari indicati. La Commissione riesaminerà i tenori massimi per gli IPA nelle categorie di prodotti alimentari elencati entro il 1° aprile 2007, tenendo conto del progresso delle conoscenze scientifiche e tecniche sulla presenza di benzo(a)pirene e di altri IPA cancerogeni nei prodotti alimentari. (2) Il burro di cacao non è compreso in questa categoria; sono in corso ricerche sulla presenza del benzo(a)pirene nel burro di cacao. La deroga è riesaminata entro 1° aprile 2007. (3) Alimenti per la prima infanzia e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini di cui all'articolo 1 della direttiva 96/5/CE. I tenori massimi si riferiscono ai prodotti nella forma in cui vengono messi in vendita. (4) Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento di cui all'articolo 1 della direttiva 91/321/CEE. I tenori massimi si riferiscono ai prodotti nella forma in cui vengono messi in vendita. (5) Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 1999/21/CE. I tenori massimi si riferiscono ai prodotti nella forma in cui vengono messi in vendita. (6) Pesci e prodotti della pesca delle categorie b), c) ed f) di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000. (7) Pesci della categoria a) di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000.

LI Parte aggiunta dall’art. 1 Reg. CE n. 208/2005 a decorrere dal 1° aprile 2005. LII Gazz. Uff. dell’Unione europea n. L 34 dell’8 febbraio 2005.

Page 22: Ultima modifica : Reg. CE n. 1822/2005. (ce) 466 - 2001.pdf · 2007. 9. 14. · Regolamento (CEE) n. 466/2001 dell’8 marzo 2001. * Regolamento (CEE) n. 466/2001 della Commissione

ALLEGATO II

TABELLA DI CORRISPONDENZA

Regolamento attuale Regolamento (CE) n. 194/97

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 2 Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 3 Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 3, primo paragrafo

Articolo 3, paragrafo 3 Articolo 3, secondo paragrafo

Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 3, terzo paragrafo

Articolo 1, paragrafo 3 Articolo 4

Allegato 1, parte «Nitrati» Allegato I. Contaminanti agricoli, punto 1 «Nitrati»

Allegato 1, parte 2 «Micotossine» Allegato I. Contaminantiagricoli, punto 2 «Micotossine»

Allegato II. «Altri contaminanti»

* Modificato da: Reg. CE n. 2375/2001 Reg. CE n. 221/2002 Reg. CE n. 257/2002 Reg. CE n. 472/2002 Reg. CE n. 563/2002 Reg. CE n. 1425/2003 Reg. CE n. 2174/2003 Reg. CE n. 242/2004 Reg. CE n. 455/2004 Reg. CE n. 655/2004 Reg. CE n. 683/2004 Reg. CE n. 684/2004 Reg. CE n. 78/2005 Reg. CE n. 123/2005 Reg. CE n. 208/2005 Reg. CE n. 856/2005 Reg. CE n. 1822/2005