Uilca Previdenza News - uilcagruppomontepaschi.it · e il Presidente Mefop Prof. Mauro Marè. Il...

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1 Numero 16 - maggio 2010 Il 12 febbraio scorso si è chiuso il IV Congresso della Uilca. Si è trattato di un Congresso con una formula nuova, ricco di contenuti, pieno di testi- monianze interne ed esterne al sindacato. Decine di relatori, interni ed esterni alla Uilca si sono suc- ceduti, a testimonianza di un sindacato che è mol- to cresciuto negli ultimi anni, sia quantitativamen- te sia qualitativamente, e che guarda ai problemi concreti della vita quotidiana dei lavoratori. Tra i vari panel di approfondimento, l’11 febbraio si è tenuto quello dedicato alla previdenza com- plementare, cui hanno preso parte la Segretaria Nazionale responsabile del Dipartimento previ- denza Mariangela Verga, il Commissario Covip Giuseppe Stanghini, il Segretario Confederale Uil con delega alla previdenza Domenico Proietti e il Presidente Mefop Prof. Mauro Marè. Il primo dei temi affrontati è stato quello della crisi finanziaria, argomento purtroppo tuttora di estrema attualità, e l’esame del suo impatto sul sistema della previdenza complementare. Dal di- battito è emerso come l’impianto della previden- za complementare nel nostro paese, così come è stato definito, si sia dimostrato alla prova dei fatti equilibrato negli assetti, controllato nei proces- si decisionali, prudente negli investimenti grazie al sistema normativo esistente ed all’attività di controllo della Covip che, in questo momento di crisi, ha saputo modulare interventi utili a garan- tire la tenuta del sistema. In particolare è stato evidenziato come la disciplina dei limiti agli in- vestimenti (DM 703/96) abbia dato prova di so- stanziale tenuta evidenziando, nel contempo, la necessità di un suo aggiornamento – il provve- dimento ha ormai 14 anni! – senza tuttavia tra- scurare le peculiarità dell’investimento previden- ziale che deve essere, per sua natura, mantenuto sotto controllo riducendo al massimo il rischio di erogare prestazioni inadeguate. In secondo luogo, i relatori hanno affrontato la questione dei possibili aggiustamenti normativi. Da questo punto di vista, alla luce della progres- siva estensione ai fondi pensione preesistenti del- le regole stabilite per i fondi nuovi, si è registrata l’esigenza di una generale semplificazione degli adempimenti amministrativi (ad esempio per la raccolta delle adesioni), che potrebbero deter- minare aggravi di costi e difficoltà di incremento delle adesioni ai fondi pensione. Editoriale UILCA A CONGRESSO: PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE UN POSTO DONORE Uilca Previdenza News In questo numero Editoriale: Uilca a congresso, per la previdenza complementare un posto d’onore Pag. 1 Le assicurazioni nella previdenza complementare: il fondo vittime di frodi finanziarie non è alimentato dalle polizze previdenziali Pag. 2 È possibile indicare come beneficiario un’asso- ciazione non riconosciuta? Pag. 4 Destinazione del Tfr e affitto d’azienda Pag. 5 Il «sequestro» del fondo pensione: il Fondo Unico Giustizia Pag. 5

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1Numero 16 - maggio 2010

Il 12 febbraio scorso si è chiuso il IV Congresso della Uilca. Si è trattato di un Congresso con una formula nuova, ricco di contenuti, pieno di testi-monianze interne ed esterne al sindacato. Decine di relatori, interni ed esterni alla Uilca si sono suc-ceduti, a testimonianza di un sindacato che è mol-to cresciuto negli ultimi anni, sia quantitativamen-te sia qualitativamente, e che guarda ai problemi concreti della vita quotidiana dei lavoratori.Tra i vari panel di approfondimento, l’11 febbraio si è tenuto quello dedicato alla previdenza com-plementare, cui hanno preso parte la Segretaria Nazionale responsabile del Dipartimento previ-denza Mariangela Verga, il Commissario Covip Giuseppe Stanghini, il Segretario Confederale Uil con delega alla previdenza Domenico Proietti e il Presidente Mefop Prof. Mauro Marè.Il primo dei temi affrontati è stato quello della crisi fi nanziaria, argomento purtroppo tuttora di estrema attualità, e l’esame del suo impatto sul sistema della previdenza complementare. Dal di-battito è emerso come l’impianto della previden-za complementare nel nostro paese, così come è stato defi nito, si sia dimostrato alla prova dei fatti

equilibrato negli assetti, controllato nei proces-si decisionali, prudente negli investimenti grazie al sistema normativo esistente ed all’attività di controllo della Covip che, in questo momento di crisi, ha saputo modulare interventi utili a garan-tire la tenuta del sistema. In particolare è stato evidenziato come la disciplina dei limiti agli in-vestimenti (DM 703/96) abbia dato prova di so-stanziale tenuta evidenziando, nel contempo, la necessità di un suo aggiornamento – il provve-dimento ha ormai 14 anni! – senza tuttavia tra-scurare le peculiarità dell’investimento previden-ziale che deve essere, per sua natura, mantenuto sotto controllo riducendo al massimo il rischio di erogare prestazioni inadeguate.In secondo luogo, i relatori hanno affrontato la questione dei possibili aggiustamenti normativi. Da questo punto di vista, alla luce della progres-siva estensione ai fondi pensione preesistenti del-le regole stabilite per i fondi nuovi, si è registrata l’esigenza di una generale semplifi cazione degli adempimenti amministrativi (ad esempio per la raccolta delle adesioni), che potrebbero deter-minare aggravi di costi e diffi coltà di incremento delle adesioni ai fondi pensione.

EditorialeUILCA A CONGRESSO: PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE UN POSTO D’ONORE

Uilca Previdenza News

In questo numeroEditoriale: Uilca a congresso, per la previdenza complementare un posto d’onore

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Le assicurazioni nella previdenza complementare: il fondo vittime di frodi fi nanziarie non è alimentato dalle polizze previdenziali

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È possibile indicare come benefi ciario un’asso-ciazione non riconosciuta?

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Destinazione del Tfr e affi tto d’azienda Pag. 5

Il «sequestro» del fondo pensione: il Fondo Unico Giustizia

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La legge fi nanziaria per il 2006 (art. 1, comma 343 della legge 266/05) ha istituito un apposito fondo per indennizzare i risparmiatori che siano rimasti vittime di frodi fi nanziarie e che abbiano sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarci-to. La fi nanziaria stabiliva che il fondo fosse ali-mentato con le risorse provenienti dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari defi niti come dormienti all’interno del sistema bancario

nonché del comparto assicurativo e fi nanziario. Successivamente, con la legge 166/08 (di con-versione del cd. decreto Alitalia, decreto legge 134/08), venivano ampliate le fonti di fi nanzia-mento del fondo per le vittime delle frodi fi nan-ziarie. Così si indirizzavano al fi nanziamento del fondo, tra le altre, le polizze assicurative prescritte.Con particolare riferimento alle polizze prescrit-

LE ASSICURAZIONI NELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: IL FONDO VITTIME DI FRODI FINANZIARIE NON È ALIMENTATO DALLE POLIZZE PREVIDENZIALI

A quest’ultimo proposito, il dibattito ha messo in evidenza come il sistema della previdenza com-plementare, così come si è andato defi nendo dopo il 1° gennaio 2007, abbia registrato sicuramente una signifi cativa crescita e come i risultati otte-nuti, pur essendo importanti, non possono essere ritenuti pienamente soddisfacenti. Siamo infatti una situazione in cui, se non si consolidano i ri-sultati e non si rilancia appieno la previdenza complementare, si rischia un pericoloso «stallo» con gravissimo danno non solo per il sistema in generale ma soprattutto per i lavoratori ed in particolare per i più giovani. Tra gli interventi prospettati nel panel vi è sicuramente quello di una nuova edizione della campagna informativa del 2007, questa volta non più incentrata sul ver-samento del TFR ma sui vantaggi – anche fi scali – dei fondi pensione e sulla necessità di integra-

re le pensioni future: un’operazione verità che porti nelle case degli italiani la famosa «busta arancione» che fornisca una proiezione della pensione futura per rendere più consapevoli le persone sul proprio futuro previdenziale. Visto lo stretto rapporto che esiste tra previ-denza pubblica e quella complementare, infi ne, ci si è soffermati anche sulle novità legislative introdotte nel 2010 a carico della previdenza obbligatoria e su come la loro entrata in vigore andrà ad incidere sulle future prestazioni pen-sionistiche rendendo, di conseguenza, sempre più necessario lo sviluppo del secondo pilastro previdenziale. In defi nitiva, è ancora necessario, oggi più di ieri, rimettere al centro dell’attenzione la pre-videnza complementare. Come emerso al Con-gresso, la Uilca continuerà a farlo.

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Roma, 12 febbraio 2010Massimo Masi riconfermato all'unanimità segretario generale UilcaRiconfermata anche la segreteria uscente: Antonio Barbera, Valeria Cavrini, Giuseppe Del Vecchio, Edgardo Maria Iozia, Luigi Mastrosanti, Renato Pellegrini,Vito Pepe Mariateresa Ruzza, Mariangela Verga. Il Tesoriere è Lucio Giardini.

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te, la finanziaria per il 2006 (nel testo vigente dal 2008) stabilisce che gli importi dovuti ai be-neficiari dei contratti di assicurazione dei rami vita (art. 2, comma 1, D.Lgs. 209/05) che non siano reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto – contestualmente elevato a 2 anni – sono devoluti al fondo per le vittime delle frodi finanziarie, fatta comunque salva l’applicazione dell’art. 14, comma 3 del D.Lgs. 252/05 in materia di premorienza. La legge for-nisce poi alcune indicazioni operative. In sintesi, si richiede di comunicare al Ministero dell’eco-nomia e delle finanze gli importi prescritti entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui la compagnia sia venuta a conoscenza del verifi-carsi della prescrizione, secondo le modalità sta-bilite con regolamento ministeriale. Il successi-vo versamento deve essere effettuato entro il 31 maggio. Sono previste sanzioni amministrative in caso di omessa, falsa o ritardata comunicazio-ne al Ministero dell’economia e delle finanze, nei termini prescritti, degli importi che rientrano nell’ambito di applicazione di questa disciplina, così come nel caso di omesso versamento. Per la verifica del corretto adempimento degli obblighi legislativi e regolamentari previsti per le comu-nicazioni e i versamenti il Ministero dell’eco-nomia e delle finanze può anche avvalersi della Guardia di finanza, che opera con i poteri previ-sti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.La domanda è se e come questa disciplina im-patti sulla previdenza complementare.Come si è già detto, resta fermo quanto disposto dall’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 252/05 (pre-morienza), di conseguenza i fondi pensione con-trattuali e preesistenti con gestione finanziaria, i fondi pensione aperti, le polizze previdenzia-li individuali adeguate al D.Lgs. 252/05 e i Pip nuovi sono esclusi da questa disciplina. Per quanto riguarda, invece, i contratti assicu-rativi dei rami vita che vedono coinvolti diret-

tamente le imprese di assicurazione e i fondi pensione per la gestione delle risorse in fase di accumulo, le somme prescritte verrebbero at-tratte al finanziamento del fondo per le vittime delle frodi finanziarie, pure quando la gestione avvenga mediante contratti afferenti al ramo VI. Alla scadenza dei contratti, risulta allora crucia-le compiere atti idonei ad interrompere il decor-so della prescrizione (di 2 anni), almeno ne casi in cui non siano previste clausole di rinnovo o proroga tacita.Ricadono in pieno nell’ambito di applicazione della disciplina in esame le rendite pensionisti-che erogate da imprese di assicurazioni per con-to dei fondi pensione e le coperture assicurative accessorie, stipulate sia in fase di accumulo sia in fase di erogazione (es. prestazione controassi-curata o reversibile), nella misura in cui i relativi importi siano prescritti. Qualche considerazione a parte meritano i Pip non adeguati al D.Lgs. 252/05. In questo caso, infatti, in caso di premorienza si applica la di-sciplina previgente del D.Lgs. 124/93 (art. 10, comma 3-quater), che attribuisce il diritto di ri-scatto agli eredi dell’aderente. Questo aspetto, unitamente alla circostanza che la disciplina delle polizze prescritte richiami esclusivamen-te la nuova disciplina dell’art. 14, comma 3 del D.Lgs. 252/05 e non anche l’omologa disposi-zione del D.Lgs. 124/93, induce ad includere questi contratti tra quelli che, in caso di premo-rienza, possono dare luogo al finanziamento del fondo per le vittime delle frodi finanziarie. Però, al di fuori della premorienza, non paiono sussi-stere i presupposti per l’attrazione al finanzia-mento del fondo. Ciò in quanto, in mancanza di richieste dell’aderente, non può essere erogata alcuna prestazione e dunque non decorre alcuna prescrizione, a meno che il contratto non stabi-lisca diversamente in modo esplicito, indicando anche la tipologia di prestazione – capitale o rendita – che verrà attribuita all’aderente.

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Può accadere che un aderente intenda designare come benefi ciario per il caso di premorienza un soggetto diverso da una persona fi sica. A questo proposito, la legge (art. 14, comma 3 del D.Lgs. 252/05) afferma che «in caso di morte dell’aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l’intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi benefi ciari dallo stesso designati, siano essi persone fi siche o giuridiche».

È dunque possibile designare come benefi ciari sia persone fi siche sia persone giuridiche.

Che succede se l’aderente designa come benefi ciario un ente privo della personalità giuridica? Letteralmente, infatti, sarebbe ammessa la designazione come benefi ciari dei soli enti dotati di personalità giuridica: dunque le associazioni riconosciute, le fondazioni, le società di capitali, con esclusione delle associazioni non riconosciute, le società di persone, i comitati. Resterebbero così esclusi un lungo elenco di soggetti potenzialmente portatori di interessi collettivi meritevoli (es. associazioni benefi che, associazioni sindacali, partiti politici, organizzazioni non governati-ve di volontariato) sulla base di questo elemento formale.

In particolare, occorre domandarsi se la eventuale designazione di un’associazione non ricono-sciuta quale benefi ciaria per il caso della premorienza sia valida o meno. Questo aspetto si pone in tutti quei casi in cui accanto al benefi ciario designato vi siano dei controinteressati pronti ad impugnare la designazione. A ben vedere questa situazione può verifi carsi, oltre che in presenza di eredi dell’aderente, anche qualora questi manchino nel caso di adesione collettiva, quando, cioè, contro interessato a far valere la invalidità della designazione del benefi ciario è lo stesso fondo pensione.

Pur considerando che il legislatore abbia potuto volersi riferire a tutti gli enti diversi dalle perso-ne fi siche, è indubbio che la designazione di un ente privo di personalità giuridica possa risultare «instabile» in quanto possibile oggetto di impugnazione. Ciò potrebbe comportare delle diffi col-tà operative per il fondo. All’atto pratico, dunque, sarebbe astrattamente ipotizzabile che alcuni fondi pensione tentino di limitare o prevenire queste situazioni. Ad esempio, potrebbero essere fornite indicazioni agli aderenti – mediante istruzioni inserite nel modulo di designazione del benefi ciario – volte a vietare di designare enti privi della personalità giuridica quali benefi ciari. Oppure si potrebbe richiedere di indicare gli estremi del provvedimento che riconosce la per-sonalità giuridica ovvero altre indicazioni equivalenti. In alternativa, quando l’ente benefi ciario non ha la personalità giuridica, si potrebbe richiedere di indicare anche il nome di una delle persone fi siche che amministrano l’ente. In ogni caso, per quanto il fondo adotti accorgimenti di questo tipo, non è possibile escludere con certezza che l’aderente proceda alla una designazione di un’associazione non riconosciuta. Peraltro l’aderente ha a propria disposizione un’alternativa sicuramente ammissibile: quella di indicare l’associazione non riconosciuta come erede nell’am-bito del proprio testamento, anche per una percentuale ridotta dell’asse ereditario, comprendente

È POSSIBILE INDICARE COME BENEFICIARIO UN’ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA?È POSSIBILE INDICARE COME BENEFICIARIO UN’ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA?

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Con una recente risposta a quesito, Covip ha chiarito che i lavoratori coinvolti in operazioni di affi tto di ramo d’azienda non sono chiamati ad effettuare alcuna nuova scelta circa la destina-zione del Tfr, qualora, un apposito accordo collettivo, preveda il mantenimento dell’iscrizione al fondo di pertinenza dell’azienda cedente. Di fatto, per quel che concerne i diritti dei lavora-tori, l’affi tto di ramo d’azienda produce i medesimi effetti del trasferimento di ramo d’azien-da. Ovvero, in tali casi non si realizza la perdita dei requisiti di partecipazione e, pertanto, ai lavoratori interessati dall’operazione di affi tto d’azienda non viene riconosciuto il diritto di riscatto della posizione individuale. Questo implica, ovviamente, che non occorre procedere alla compilazione di modelli volti all’individuazione di una nuova forma pensionistica cui conferire il Tfr dal momento che, nella specifi ca fattispecie, mancano i presupposti per l’uscita dal fondo di appartenenza. Come già visto nel precedente numero di questa newsletter, le conseguenze in materia di dirit-ti di previdenza complementare, derivanti dall’operazione di trasferimento d’azienda, hanno formato oggetto di puntuale analisi da parte dell’Autorità di Vigilanza negli Orientamenti interpretativi di settembre 2009. I quali sono stati espressamente richiamati dalla risposta a quesito qui commentata vista l’identità degli effetti, in termini di diritti riconosciuti in capo ai lavoratori, siano essi coinvolti da operazioni di trasferimento o di affi tto di ramo d’azienda ac-compagnate da specifi co accordo collettivo volto a garantire la continuità della partecipazione al piano pensionistico originario.

La posizione di previdenza complementare è intangibile nella fase di accumulo dato il principio sancito all’art. 11 comma 10 del D.Lgs 252/2005. Tuttavia, in presenza di fattispecie circoscritte all’ambito amministrativo e penale trova applicazione un istituto di recente istituzione che de-roga al principio appena accennato. In particolare, Equitalia Giustizia S.p.A., interamente pos-seduta da Equitalia S.p.A. (già Riscossione S.p.A.), è stata appositamente creata per la gestione

IL «SEQUESTRO» DEL FONDO PENSIONE: IL FONDO UNICO GIUSTIZIA

IL IL FONDO UNICO GIUSTIZIA

DESTINAZIONE DEL TFR E AFFITTO D’AZIENDA

Con una recente risposta a quesito, Covip ha chiarito che i lavoratori coinvolti in operazioni di

DESTINAZIONE DEL TFR E AFFITTO D’AZIENDA

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la posizione presso il fondo. In questo modo, in assenza di altri benefi ciari, l’associazione sarà titolata per ottenere il riscatto in qualità di erede.

In mancanza di pronunciamenti giurisprudenziali e di orientamenti interpretativi della Com-missione di vigilanza su questo punto, occorrerà improntare il proprio comportamento alla massima cautela, al fi ne di ridurre al minimo il rischio di essere chiamati ad effettuare doppi pagamenti.

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SEGRETERIA NAZIONALE DIPARTIMENTO PREVIDENZA

VIA LOMBARDIA , 30 00187 ROMATEL.06/4203591 FAX 06.484704E-MAIL: [email protected] PAGINA WEB: www.uilca.it

Per approfondimenti consulta la sezione previdenza del sito www.uilca.it

dei crediti relativi alle spese di giustizia e alle pene pecuniarie conseguenti ai provvedimenti giudiziari passati in giudicato o divenuti definitivi dal 1°gennaio 2008. Essa gestisce in regime privatistico, tra le altre cose, tutte le risorse afferenti al cosiddetto «Fondo Unico Giustizia» (FUG).Le risorse che affluiscono al FUG sono:

le somme di denaro sequestrate nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione • di misure di prevenzione di cui alla legge antimafia n. 575 del 1965, e successive modi-ficazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative;i proventi derivanti da beni confiscati nell’ambito di procedimenti penali, amministrativi • o per l’applicazione di misure di prevenzione previste dalla legge antimafia n. 575 del 1965.

Con decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 25 settembre 2009 sono state emanate istruzioni per l’invio da parte degli intermediari finanziari delle informazioni dovute a Equitalia giustizia S.p.a. in caso di sequestro o confisca.Relativamente alle forme di previdenza complementare, attualmente manca un numero di precedenti che consenta di tracciare con sufficiente certezza la prassi da seguire. Fatto sta che, davanti al provvedimento dell’autorità giudiziaria che «blocchi» la posizione previdenziale, è necessario attenersi a tale provvedimento finché non sarà stato vittoriosamente impugnato. Di certo lo scopo previdenziale, che tutela l’intangibilità della posizione nella fase di accumu-lo, retrocede in secondo piano al ricorrere delle fattispecie che impongono l’attivazione del FUG.

(l’articolo segue da pagina 5)