Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera U.S.M.A.F.

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Uffici di Uffici di Sanità Sanità Marittima Aerea Marittima Aerea e di Frontiera e di Frontiera U.S.M.A.F. U.S.M.A.F. COMPITI ed ATTIVITA’ COMPITI ed ATTIVITA’ Antonella MOFFERDIN La Spezia, 20 novembre 2013

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Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera U.S.M.A.F. COMPITI ed ATTIVITA’. Antonella MOFFERDIN La Spezia, 20 novembre 2013. U.S.M.A.F. - PowerPoint PPT Presentation

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Uffici di Sanità Uffici di Sanità Marittima Aerea e Marittima Aerea e

di Frontieradi FrontieraU.S.M.A.F.U.S.M.A.F.

COMPITI ed ATTIVITA’ COMPITI ed ATTIVITA’

Antonella MOFFERDIN

La Spezia, 20 novembre 2013

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U.S.M.A.F.U.S.M.A.F.Gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera - USMAF sono strutture direttamente dipendenti dal Ministero della Salute dislocate omogeneamente sul territorio nazionale: 12 USMAF e 37 Unità Territoriali.In questi anni, caratterizzati dall’aumentato flusso di merci, di persone e di mezzi di trasporto da e verso ogni parte del mondo, la sanità transfrontaliera riveste un ruolo di rilievo nella sanità pubblica.

Gli Uffici sono situati all’interno dei maggiori porti ed aeroporti nazionali con lo scopo di costituire innanzitutto, sul campo, un filtro protettivo contro il rischio di importazione di malattie. Attraverso il personale che vi opera, sono la prima struttura chiamata ad effettuare vigilanza igienico-sanitaria su mezzi, merci e persone in arrivo sul territorio italiano e comunitario.

Inoltre forniscono ai viaggiatori un valido supporto di prevenzione alle malattie infettive e svolgono importanti attività medico-legale sul personale marittimo nazionale.

In aggiunta ai compiti prettamente di profilassi internazionale, gli USMAF e le loro Unità Territoriale svolgono attività volte alla verifica delle condizioni di igiene, abitabilità e sicurezza (inclusa la dotazione di medicinali e di materiale di medicazione) a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, ed alla verifica delle condizioni di igiene sulle navi, anche di nazionalità estera, che attraccano nei porti italiani: questa attività viene espletata sulla base di normative nazionali e del Regolamento Sanitario Internazionale.

Il coordinamento degli USMAF è a cura della Direzione Generale della Prevenzione, sulla base degli indirizzi operativi della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione per quanto concerne gli alimenti di origine non animale.

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Un po’ di storia…..Un po’ di storia…..• Gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera hanno i loro diretti antenati nei

Servizi di Sanità che molte città marinare italiane furono costrette ad istituire durante il medioevo, con l’intento di arginare le continue epidemie di malattie infettive che decimavano le popolazioni costiere.

• Risalgono a questo periodo i primi tentativi di trovare espedienti via via più efficaci e duraturi, sperimentando sul campo i primi provvedimenti di sanità pubblica con l’istituzione dei “lazzaretti”, istituendo il concetto di “quarantena” e facendosi così largo l’esigenza di studiare ed applicare sempre nuove ed efficaci misure di “profilassi”.

• Dopo l’unità d’Italia, con l’emanazione del Regio Decreto n. 636 del 29/9/1895, si è provveduto all’istituzione degli Uffici Sanitari Speciali nei porti più importanti dello Stato, con l’obiettivo di avere strategiche sentinelle di Sanità Pubblica omogeneamente diffuse su tutto il territorio dell’ancora giovane Stato, e dirette da una nuova figura di medico, il Medico di Porto, autorità sanitaria ed ufficiale governativo preposto a diverse funzioni, tutte strettamente connesse alla sanità marittima e di frontiera: in particolare egli aveva il compito di assicurarsi dello stato di salute dell’equipaggio e dei passeggeri, e di verificare le condizioni igieniche di nave e relativo carico. Solo dopo averne appurato la non pericolosità, mediante queste ultime verifiche ispettive svolte prima dell’approdo della nave, il medico di porto concedeva la Libera Pratica Sanitaria, condizione preliminare per consentire all’imbarcazione di svolgere le successive procedure doganali e commerciali.

• Col passare degli anni tali Uffici passarono dalle dipendenze del Ministero della Marina Mercantile a quelle del Ministero dell’Interno, per approdare infine naturalmente, con la sua istituzione nel 1958 (L. n. 296/58), al Ministero della Sanità, quali strutture periferiche dislocate sul territorio, ma funzionalmente ed amministrativamente dipendenti da esso.

• Gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera dipendono attualmente dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, che ne coordina l’attività tecnica attraverso l’Ufficio III (D.M. San.12.09.2003).

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ELENCO ATTIVITA’ ELENCO ATTIVITA’

• Rilascio «Rilascio «Libera Pratica SanitariaLibera Pratica Sanitaria»»

• Rilascio certificato «Rilascio certificato «Cassetta MedicinaliCassetta Medicinali» »

• Rilascio certificato «Rilascio certificato «Casse acqua potabileCasse acqua potabile»»

• Applicazione Applicazione Regolamento Sanitario InternazionaleRegolamento Sanitario Internazionale

• Visite mediche di idoneità per immatricolazione nella Visite mediche di idoneità per immatricolazione nella Gente di MareGente di Mare

• Visite mediche di idoneità per professioni marittimeVisite mediche di idoneità per professioni marittime

• Commissione medica di I° gradoCommissione medica di I° grado

• Potenziale evento infettivo a bordoPotenziale evento infettivo a bordo

• Commissioni «Commissioni «Tecnico SanitarieTecnico Sanitarie» ed «» ed «Igiene ed Igiene ed AbitabilitàAbitabilità»»

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Libera Pratica SanitariaLibera Pratica Sanitaria(R.D. n. 636/1895 – D.M. 24.6.1959 – D.P.R. n. 232 del 4.4.2001)Prima di approdare in territorio nazionale, il comandante di qualsiasi imbarcazione proveniente da uno stato estero (tranne quelle provenienti dall’U.E.) deve richiedere all’USMAF competente il permesso di essere posto in “libera pratica”, dichiarando contestualmente se esistano problemi di salute a bordo, tra passeggeri ed equipaggio.

L’Ufficio di Sanità, sulla base dei dati comunicati, può concedere o meno direttamente la Libera Pratica; nel caso di sospetta patologia infettiva, o di provenienza da Paesi con una particolare situazione sanitaria, viene effettuata, dal personale medico dell’Ufficio, una visita ispettiva per verificare le reali condizioni sanitarie a bordo. In quest’ultimo caso il personale sanitario dell’USMAF  dovrà essere il solo a salire a bordo dell’imbarcazione, e dopo le verifiche, potrà autorizzare la nave ad eseguire le restanti operazioni di scarico di passeggeri e merci (“libera pratica”).

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Cassetta medicinaliCassetta medicinali(D.M. n. 279 del 25.5.1988)

Tutte le navi nazionali (da diporto, da pesca, mercantili e passeggeri) debbono avere una dotazione di farmaci e di materiale chirurgico per eventuali emergenze sanitarie che dovessero verificarsi durante la navigazione.

A seconda del tipo di navigazione a cui è abilitata la nave (nazionale litoranea, costiera ravvicinata, nazionale ed internazionale breve o lunga), è prevista dalla norma una diversa quantità e tipologia minima di farmaci da tenere bordo.

Il Certificato Cassetta Medicinali (Tabella A, B, o C a seconda della navigazione), è rilasciato dall’Ufficio di Sanità Marittima dopo verifica, a bordo della nave, della rispondenza della dotazione di farmaci e strumentario chirurgico a quanto previsto.

La durata del Certificato (6 o 12 mesi) varia a seconda della stazza dell’imbarcazione e della diversa Tabella Medicinali.

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Decreto Ministeriale n° 279 del 25/05/1988Decreto Ministeriale n° 279 del 25/05/1988Quantità minima indispensabile del materiale Quantità minima indispensabile del materiale

sanitario per le navi abilitate alla:sanitario per le navi abilitate alla:• navigazione costiera ravvicinatanavigazione costiera ravvicinata aventi stazza lorda superiore alle 10 Taventi stazza lorda superiore alle 10 T Tabella A.Tabella A.

• navigazione mediterranea navigazione mediterranea o d’altura,o d’altura, Tabella B.Tabella B.

• navigazionenavigazione oceanica,oceanica, Tabella C.Tabella C.

• navigazione costiera locale con stazza lorda navigazione costiera locale con stazza lorda inferiore alle 10 T,inferiore alle 10 T, Tabella D.Tabella D.

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Esempi di cassette medicinaliEsempi di cassette medicinali• Tabella ATabella A• Tabella DTabella DDisifettante a base di ammonio quaternario Disifettante a base di ammonio quaternario

flacone da 250 ccflacone da 250 cc 1 1 Ammoniaca Ammoniaca

flaccone in vetro scuro 1flaccone in vetro scuro 1Bende di cambric Bende di cambric

varie misurevarie misure 55Cerotto adesivo Cerotto adesivo

confezioniconfezioni 1 1 Cerotto medicato Cerotto medicato

confezioniconfezioni 11Cotone idrofilo Cotone idrofilo

pacchi da 250 gr.pacchi da 250 gr. 11Forbice comuneForbice comune 11Garza idrofila compresse Garza idrofila compresse

Confezioni di varie misureConfezioni di varie misure 11Garza vasellinata compresse Garza vasellinata compresse

ConfezioniConfezioni 11Laccio emostaticoLaccio emostatico 11Stecche per fratture Stecche per fratture

Confezione Confezione 11Contenitore per il materiale della tabella D, Contenitore per il materiale della tabella D,

avente caratteristiche indicate al § 4 delle avente caratteristiche indicate al § 4 delle istruzioni del presente decretoistruzioni del presente decreto

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Casse Acqua potabileCasse Acqua potabile(Legge n.1045 del 16.6.1939 - DPR 236/88)

Con l’eccezione di particolari categorie di barche e navi, a bordo di ogni imbarcazione italiana devono essere posizionate casse di acqua potabile per il consumo umano, che garantiscano un’adeguata disponibilità idrica per l’equipaggio ed i passeggeri.

Esse debbono avere una capacità proporzionale al tipo di navigazione e al numero di passeggeri trasportati. Costruite secondo precise norme di igiene e protette da ogni eventuale fonte di contaminazione esterna, si riempiono con acqua sicuramente potabile e, periodicamente, si deve procedere allo svuotamento ed al lavaggio delle stesse.

Il Certificato Casse Acqua Potabile è rilasciato dall’Ufficio di Sanità Marittima sulla base di una verifica ispettiva che ne accerti il buono stato di manutenzione generale e l’esito favorevole dei campionamenti.

Tale certificato ha 6 (sei) mesi di validità.

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Visite mediche per Visite mediche per immatricolazione immatricolazione Gente di mareGente di mare(Regio Decreto Legge n. 1773 del 14.12.1933)

Per l’iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori del settore marittimo), è necessario richiedere, tra l’altro, all’USMAF competente territorialmente, un certificato medico che attesti l’idoneità psico-fisica a svolgere l’attività lavorativa a bordo delle navi.

Il medico dell’Ufficio di Sanità Marittima quindi, sulla base di accertamenti clinici da effettuarsi presso strutture pubbliche, ed a seguito di una visita medica, rivolta a verificare il possesso dei requisiti psico-fisici minimi richiesti dalla normativa in vigore, rilascerà, in caso favorevole, il suddetto certificato medico d’idoneità.

Il certificato è richiesto anche a tutti gli studenti che intendono iscriversi al primo anno degli Istituti Nautici di scuola superiore.

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Visite mediche di idoneità Visite mediche di idoneità

Per poter esercitare alcune professioni connesse all’attività marittima e portuale (ormeggiatori, piloti portuali, sommozzatori, palombari, ecc.) è necessario essere iscritti nei registri ufficiali tenuti presso le Capitanerie di Porto.

Il medico di Porto è chiamato a rilasciare un certificato di idoneità psico-fisica, sulla base degli accertamenti clinici, previsti da varie norme specifiche, da effettuarsi a cura del richiedente, e di una visita medica.

La certificazione di idoneità è indispensabile per l’iscrizione nel relativo registro professionale.

Tali certificati hanno 12 (dodici) mesi di validità. 

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Commissione medica di 1° GradoCommissione medica di 1° Grado(R.D.L. n. 1773 del 14 dicembre 1933, art. 4)

La Commissione medica di 1° Grado è costituita presso ciascuna Capitaneria di Porto sede di Compartimento marittimo. Componenti della Commissione,  nominati con provvedimento della Capitaneria competente per territorio,  sono il Medico di Porto, con ruolo di Presidente, un medico dell’INPS ed un medico designato dall’INAIL *La Commissione Medica di 1° grado è convocata dalla Capitaneria di Porto per esprimere un giudizio medico-legale sulla idoneità alla navigazione, di marittimi già arruolati (ovvero immatricolati) a seguito del manifestarsi di determinate patologie  (vedere la normativa citata).Al termine di una  visita medica collegiale la Commissione Medica di 1° grado si pronuncia, a maggioranza, sull’idoneità del marittimo sottoposto a visita, dichiarandolo idoneo alla navigazione, ovvero temporaneamente non idoneo (con relativo periodo di ulteriori cure e riposo), ovvero definitivamente non idoneo (giudizio che non consentirà il proseguimento dell’attività lavorativa come marittimo).Avverso il giudizio espresso dalla Commissione Medica di 1° grado è possibile presentare, entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione da parte della Capitaneria di Porto, un ricorso alla Commissione Centrale di 2° grado costituita presso il Ministero delle  Infrastrutture e Trasporti, Ramo Trasporti, in  Roma.Inoltre, alla Commissione medica di 1° grado possono fare ricorso direttamente le persone giudicate non idonee all’immatricolazione ovvero alla reiscrizione nelle matricole della Gente di Mare (art. 2 del RDL 1773/1933): in questi casi, il giudizio della Commissione Medica di 1° grado è definitivo, e non è possibile presentare ricorso alla Commissione Centrale di 2° grado.*A seguito della Legge 30 luglio 2010, n. 122, che stabilisce l’attribuzione all’INAIL di tutte le funzioni già svolte dall’IPSEMA

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Potenziale evento infettivo a bordoPotenziale evento infettivo a bordo(Legge n. 106 del 9.2.1982 – Provvedimento Conferenza Stato-Regioni del 6.12.2000)

Nell’ambito dei compiti di vigilanza sanitaria sui mezzi di trasporto e sulle persone in arrivo nei porti ed aeroporti dello Stato, gli USMAF sono chiamati anche ad effettuare attività di profilassi delle malattie infettive, anche in collaborazione con altre Amministrazioni Pubbliche operanti alle frontiere dello Stato, nel caso di eventi sanitari inattesi e sospetti verificatisi a bordo di un mezzo di trasporto o di flussi migratori non regolamentati.

Quando il comandante di una nave o di un aereo, in arrivo in Italia, segnala la presenza bordo di persone che appaiono affette da patologie potenzialmente infettive, o vi è stato il decesso di una persona tra i passeggeri o tra l’equipaggio, o sono stati individuati passeggeri clandestini di cui si ignora la provenienza e lo stato di salute, nell’ottica della massima cautela finalizzata alla tutela della salute pubblica, il dirigente medico dell’USMAF è chiamato a verificare la reale situazione sanitaria di bordo all’arrivo in porto od aeroporto.

In collaborazione quindi con A.S.L., Capitaneria di Porto, Dogana, Prefettura, Polizia di frontiera, il dirigente medico dell’USMAF, coadiuvato dall’altro personale in servizio, metterà in atto tutte le procedure sanitarie ed amministrative, volte ad effettuare gli accertamenti diagnostici del caso.

Ove necessario, inoltre, l’USMAF coordinerà le azioni sanitarie di profilassi sugli altri passeggeri e sul mezzo di trasporto, al fine di scongiurare la diffusione delle eventuali patologie infettive riscontrate.

 

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U.S.M.A.F. GenovaU.S.M.A.F. Genova

UNITA’ TERRITORIALE LA SPEZIAUNITA’ TERRITORIALE LA SPEZIA

• Dati relativi alle attività svolte dall’Unità Territoriale della Spezia, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni riservati allo Stato dall’attuale assetto normativo nazionale, nel periodo “ottobre 2012 / settembre 2013”.

• I due funzionari medici, i due tecnici ed i due amministrativi che rappresentano il personale dell’UT della Spezia, svolgono giornalmente attività ai fini della tutela e della prevenzione della salute dei lavoratori marittimi e controlli sulla sicurezza dei luoghi di vita del personale imbarcato che, nella peculiarità della professione, coincidono inevitabilmente con gli ambienti di lavoro.

• Nella Macro-attività “Mezzi di trasporto” sono comprese le attività finalizzate all’applicazione del Regolamento Sanitario Internazionale 2005, incluse quelle relative al rilascio delle libere pratiche sanitarie ai mezzi provenienti dall’estero, all’applicazione delle normative nazionali in materia di igiene ed abitabilità delle navi mercantili battenti bandiera italiana, alla verifica delle dotazioni di medicinali e materiali di medicazione, ai certificati d’idoneità delle casse d’acqua potabile, alle autorizzazioni sanitarie ed alla partecipazione a Commissioni tecnico-sanitarie.

• Nella Macro-attività “Attività Medico Legale” sono compresi, oltre alle visite mediche per l’accertamento della idoneità specifica allo svolgimento di determinate mansioni professionali (marittimi e lavoratori portuali, sommozzatori (O.T.S.), pescatori subacquei professionisti, palombari, etc..), anche i controlli sanitari effettuati su migranti irregolari, nonché quelli effettuati su viaggiatori internazionali in relazione a segnalazione di eventi rilevanti per la sanità pubblica ai sensi del Regolamento Sanitario Internazionale dell’OMS.

 

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ATTIVITA’ LA SPEZIA ATTIVITA’ LA SPEZIA OTTOBRE 2012 – SETTEMBRE 2013OTTOBRE 2012 – SETTEMBRE 2013

MEZZI DI TRASPORTO MEZZI DI TRASPORTO

• 386386 Libera Pratica Sanitaria Libera Pratica Sanitaria

• 103103 Medicinali di bordo Medicinali di bordo

• 5656 Vigilanza Sanificazione (R.S.I.) Vigilanza Sanificazione (R.S.I.)

• 3535 Casse H2O potabile Casse H2O potabile

• 1313 Tecnico Sanitarie/Igiene e Tecnico Sanitarie/Igiene e AbitabilitàAbitabilità

• 88 Commissioni D.Lgs. 271/99 Commissioni D.Lgs. 271/99

• 55 Autorizzazioni Sanitarie Autorizzazioni Sanitarie MEDICO LEGALIMEDICO LEGALI• 208208 Gente di Mare Gente di Mare

• 8787 Operatore Tecnico Subacqueo Operatore Tecnico Subacqueo

• 1111 Commissioni Mediche I° grado Commissioni Mediche I° grado

• 77 Migranti/Eventi infettivi Migranti/Eventi infettivi

• 33 Palombaro Palombaro

• 11 Pescatore Subacqueo Pescatore Subacqueo

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Ambienti di lavoroAmbienti di lavorosani e sicurisani e sicuri

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Legislazione Legislazione italianaitaliana in materia di in materia di igiene, abitabilità e sicurezza navaleigiene, abitabilità e sicurezza navale

1939: R.D. n° 10451939: R.D. n° 1045, , disposizioni sulle condizioni per disposizioni sulle condizioni per l’igiene ed l’igiene ed abitabilitàabitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali

1942: R.D. n° 3271942: R.D. n° 327, Codice della Navigazione, Codice della Navigazione

1952: DPR. N° 3281952: DPR. N° 328, regolamento di attuazione del Codice della , regolamento di attuazione del Codice della navigazionenavigazione

19531953:: DM, istituzione delle Casse Marittime (ora IPSEMA) per gli DM, istituzione delle Casse Marittime (ora IPSEMA) per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali della gente di mareinfortuni sul lavoro e le malattie professionali della gente di mare

DPR 27 aprile 1955 n° 547, DPR 27 aprile 1955 n° 547, norme per la prevenzione degli infortuni norme per la prevenzione degli infortuni sul lavorosul lavoro

L. 5 giugno 1962 n° 616L. 5 giugno 1962 n° 616, , relativa alla sicurezza della navigazione e relativa alla sicurezza della navigazione e della vita in maredella vita in mare

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DPR 30 giugno 1965 n° 1124DPR 30 giugno 1965 n° 1124, , riguardante “testo unico delle riguardante “testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”lavoro e le malattie professionali”

DPR 2 ottobre 1968 n° 1639 DPR 2 ottobre 1968 n° 1639 regolamento di attuazione della legge regolamento di attuazione della legge 963/65963/65

DPR 8 novembre 1991 n° 435DPR 8 novembre 1991 n° 435 relativo al relativo al “Regolamento per la “Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”

Direttiva 92/29/CEEDirettiva 92/29/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e , riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navinavi

D. Lgs. 19 settembre 1994 n° 626D. Lgs. 19 settembre 1994 n° 626, riguardante l’attuazione delle , riguardante l’attuazione delle Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE

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L. 31 dicembre 1998 n° 485L. 31 dicembre 1998 n° 485, , delega al Governo in materia di delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore marittimosicurezza del lavoro nel settore marittimo

D. Lgs. 27 luglio 1999 n° 271 D. Lgs. 27 luglio 1999 n° 271 e successive modifichee successive modifiche (trasferimento e pesca); finalizzato ad adeguare la (trasferimento e pesca); finalizzato ad adeguare la normativa vigente normativa vigente sulla sicurezza del lavorosulla sicurezza del lavoro alle particolari esigenze dei servizi da alle particolari esigenze dei servizi da espletareespletare:: a) a) sui mezzi nazionali di trasporto marittimosui mezzi nazionali di trasporto marittimo;;

b) b) sui mezzi adibiti alla pescasui mezzi adibiti alla pesca..

20002000: Decreto Ministero dei Trasporti e Navigazione 30 Maggio 2000, : Decreto Ministero dei Trasporti e Navigazione 30 Maggio 2000, riguardante l’approvazione del modello del riguardante l’approvazione del modello del registro degli infortuni registro degli infortuni e e della scheda di rilevazione statistica degli infortuni a bordo delle navi della scheda di rilevazione statistica degli infortuni a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionalimercantili e da pesca nazionali

DECRETO LEGISLATIVO 27 Maggio 2005, n.108 DECRETO LEGISLATIVO 27 Maggio 2005, n.108 Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).

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Legislazione Legislazione internazionaleinternazionale applicata in Italia in materia applicata in Italia in materia di igiene ed abitabilità navaledi igiene ed abitabilità navale

Regolamento Sanitario InternazionaleRegolamento Sanitario InternazionaleIl Regolamento Sanitario Internazionale (RSI) entrato in vigore il 15 giugno 2007, dopo la sua adozione da parte della 58a Assemblea Mondiale della Sanità nel maggio 2005, ha aggiornato e, per alcuni versi, profondamente modificato il testo del precedente Regolamento, approvato nel 1969, emendato nel 1973 e nel 1981, e ratificato e reso esecutivo nel nostro Paese con la legge 6 febbraio 1982, n. 106.

Il RSI è uno strumento giuridico internazionale che si prefigge di “garantire la massima sicurezza contro la diffusione internazionale delle malattie, con la minima interferenza possibile sul commercio e sui movimenti internazionali, attraverso il rafforzamento della sorveglianza delle malattie infettive mirante ad identificare, ridurre o eliminare le loro fonti di infezione o fonti di contaminazione, il miglioramento dell’igiene aeroportuale e la prevenzione della disseminazione di vettori”.

SANIFICAZIONEDISINSETTAZIONEDISINFESTAZIONE

ESENZIONE DALLA SANIFICAZIONE (certificato internazionale con validità mesi 6) 

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Attualità, anacronismi e Attualità, anacronismi e prospettiveprospettive

•Regio Regio DecretoDecreto

1045/19391045/1939

•Decreto Decreto Legislativo Legislativo 271/1999271/1999

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NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNANAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNALegge 16 giugno 1939, n° 1045Legge 16 giugno 1939, n° 1045Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.a bordo delle navi mercantili nazionali.

Titolo ITitolo ICampo di applicazione della leggeCampo di applicazione della legge

Titolo IITitolo IIAlloggi, dormitori, refettoriAlloggi, dormitori, refettori

Titolo IIITitolo IIILavandini, docce, bagni, latrineLavandini, docce, bagni, latrine

Titolo IVTitolo IVUffici e segreterie, cambuse, cucine, panificiUffici e segreterie, cambuse, cucine, panifici

Titolo VTitolo VDisposizioni specialiDisposizioni speciali

Titolo VITitolo VIAerazione, riscaldamento e condizionamento dell'aria, illuminazioneAerazione, riscaldamento e condizionamento dell'aria, illuminazione

Titolo VIITitolo VIIInfermerie e ambulatoriInfermerie e ambulatori

Titolo VIIITitolo VIIIAcquaAcqua

Titolo IXTitolo IXDisposizioni varieDisposizioni varie

Titolo XTitolo XAlimentazioneAlimentazione

Titolo XITitolo XIVestiarioVestiario

Titolo XIITitolo XIINorme per l'applicazione della presente leggeNorme per l'applicazione della presente legge

Titolo XIIITitolo XIIISanzioniSanzioni

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DECRETO LEGISLATIVODECRETO LEGISLATIVO 27 LUGLIO 1999 27 LUGLIO 1999

n° 271n° 271

Adeguamento della normativa sulla Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali a norma della e da pesca nazionali a norma della Legge 31 dicembre 1988 n°485Legge 31 dicembre 1988 n°485

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• Rivoluziona l’approccio Rivoluziona l’approccio della prevenzione sul della prevenzione sul lavoro: al centro c’è lavoro: al centro c’è l’individuo, la persona e l’individuo, la persona e non la macchinanon la macchina

• Fonda l’efficacia Fonda l’efficacia preventiva sulle preventiva sulle potenzialità della potenzialità della valutazione dei rischi a valutazione dei rischi a prioripriori

• Riscrive le disposizioni del Riscrive le disposizioni del 626 adattate al lavoro 626 adattate al lavoro marittimomarittimo

• Risponde all’esigenza di Risponde all’esigenza di dare attuazione a varie dare attuazione a varie Convenzioni OIL del settoreConvenzioni OIL del settore

• Individua la nave come Individua la nave come “azienda”“azienda”

Page 25: Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera U.S.M.A.F.

I soggetti aziendali della nave:I soggetti aziendali della nave:

ArmatoreArmatore (Datore di lavoro) (Datore di lavoro)

Comandante dell’imbarcazioneComandante dell’imbarcazione (Dirigente delegato) (Dirigente delegato)

PrepostiPreposti

RSPPRSPP (Responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro) (Responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro)

Medico competenteMedico competente

RLSRLS (rappresentante alla sicurezza dell’ambiente di lavoro) (rappresentante alla sicurezza dell’ambiente di lavoro)

LavoratoreLavoratore

Page 26: Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera U.S.M.A.F.

Obblighi dei lavoratoriObblighi dei lavoratoriosservare le osservare le misure di prevenzione e sicurezza misure di prevenzione e sicurezza disposte da disposte da armatore e comandante e cooperare per l’attuazione delle armatore e comandante e cooperare per l’attuazione delle misuremisure

non compiere azioni insicure per sé e per gli altrinon compiere azioni insicure per sé e per gli altri

utilizzare correttamente le attrezzature, i materiali e i DPI utilizzare correttamente le attrezzature, i materiali e i DPI forniti dall’armatoreforniti dall’armatore

segnalare al comandante o al RSPP le deficienze delle misure segnalare al comandante o al RSPP le deficienze delle misure di prevenzionedi prevenzione

sottoporsi ai sottoporsi ai controlli sanitari controlli sanitari ad opera del medico competente ad opera del medico competente designatodesignato

attuare con diligenza le procedure nell’emergenzaattuare con diligenza le procedure nell’emergenza

Page 27: Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera U.S.M.A.F.

Corrispondenze tra il Corrispondenze tra il D. D. Lvo. 271/99Lvo. 271/99 all’articolo all’articolo 6.1. B ed il 6.1. B ed il R. D. 1045/39R. D. 1045/39

Page 28: Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera U.S.M.A.F.

Decreto legislativo 27 luglio 1999, n° Decreto legislativo 27 luglio 1999, n° 271271

Art. 28Vigilanza

Comma 1. Attività di vigilanzaOrgani competenti-Autorità marittima-ASL-Uffici di sanità marittima

Comma 2.Visite e accertamenti di cui agli Art. 19, 20, 21:-Visita iniziale-Visita periodica-Visita occasionaleSono effettate da:

Commissioni territoriali“Uffici Periferici della Sanità

Marittima del Ministero della Sanità”

Page 29: Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera U.S.M.A.F.

Visite di controllo a bordo Visite di controllo a bordo da parte della Commissione Localeda parte della Commissione Locale

Visita TECNICO Visita TECNICO SANITARIASANITARIA

• In caso di una prima visitaIn caso di una prima visita

• Se la nave ha subito Se la nave ha subito modifiche sostanzialimodifiche sostanziali

Visita di Visita di

IGIENE ed IGIENE ed ABITABILITA’ABITABILITA’

• Visite periodiche di controllo Visite periodiche di controllo (ogni 6 mesi)(ogni 6 mesi)

• Visite occasionali Visite occasionali

(effettuate su iniziativa della (effettuate su iniziativa della Capitaneria o su richiesta di Capitaneria o su richiesta di un membro dell’equipaggio un membro dell’equipaggio o da un rappresentante dei o da un rappresentante dei sindacati)sindacati)

Page 30: Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera U.S.M.A.F.

Art.31Art.31Commissione territoriale per la prevenzione degli Commissione territoriale per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo.infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo.

Composizione:Composizione:

a)a) L’ufficiale responsabile della sezione sicurezza della L’ufficiale responsabile della sezione sicurezza della Capitaneria di PortoCapitaneria di Porto

b)b) Il medico di porto o medico designato dall’ Ufficio di Il medico di porto o medico designato dall’ Ufficio di Sanità MarittimaSanità Marittima

c)c) Un rappresentante della Azienda Unità Sanitaria LocaleUn rappresentante della Azienda Unità Sanitaria Localed)d) Un ingegnere o capotecnico dipendente dal Ministero Un ingegnere o capotecnico dipendente dal Ministero

( SIIT, Infrastrutture e trasporti?)( SIIT, Infrastrutture e trasporti?)e)e) Due rappresentanti OO.SS. marittimi / lavoratori della Due rappresentanti OO.SS. marittimi / lavoratori della

pescapescaf)f) Due rappresentanti associazione armatoriDue rappresentanti associazione armatori

Segreteria svolta da personale dell’Amministrazione periferica Segreteria svolta da personale dell’Amministrazione periferica del Ministero ( quale? Sempre infrastrutture o del Ministero ( quale? Sempre infrastrutture o Capitaneria?)Capitaneria?)

Page 31: Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera U.S.M.A.F.

Inoltre le visite di cui all’art. 18,comma 1, sono disposte dalla Autorità marittima del porto di iscrizione della nave, su richieste della Asl, dell’armatore o suo rappresentante, con conseguente convocazione della Commissione Territoriale.

Altresì l’art.21 riferito alle visite occasionali stabilisce che sono disposte dalla Autorità marittima competente di propria iniziativa, o su richiesta della ASL competente, dei rappresentanti delle OO.SS. dei marittimi o degli armatori, o dai lavoratori mediante il rappresentante alla sicurezza dell’ambiente di lavoro di cui all’art.16.

Dalla lettura degli articoli menzionati si evince che L’USMAF non può chiedere la convocazione della Commissione Territoriale, ma che, pur facendone parte, la può sostituire integralmente effettuando là dove ne ravvisi la necessità le visite di cui agli art. 19, 20 e 21.

Ciò non avveniva con la legge 16 giugno 1939, n° 1045 ( V.T.S.)

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Commissione Territoriale La Commissione Territoriale La SpeziaSpezia

Vengono periodicamente effettuate Vengono periodicamente effettuate verificheverifiche che possono far che possono far rilevare infrazioni sanzionabili penalmente.rilevare infrazioni sanzionabili penalmente.

La vigilanza ai fini penali e l’estinzione della contravvenzioni La vigilanza ai fini penali e l’estinzione della contravvenzioni deve avvenire in coordinamento tra l’Autorità Marittima, le deve avvenire in coordinamento tra l’Autorità Marittima, le Aziende Sanitarie Locali e gli Uffici di Sanità Marittima.Aziende Sanitarie Locali e gli Uffici di Sanità Marittima.

Con:Con:

-Foglio n.020132/32034 in data 19 Ottobre 2011 della Foglio n.020132/32034 in data 19 Ottobre 2011 della Capitaneria di Porto della SpeziaCapitaneria di Porto della Spezia

-E-mail in data 20 Ottobre 2011 E-mail in data 20 Ottobre 2011 dell’Ufficio di Sanità Marittima dell’Ufficio di Sanità Marittima della Speziadella Spezia

-Foglio n.13188 in data 25 Ottobre 2011 della Foglio n.13188 in data 25 Ottobre 2011 della S.C. – P.S.A.L.S.C. – P.S.A.L.

è stata istituita nella nostra Provincia una «è stata istituita nella nostra Provincia una «procedura di procedura di coordinamento concordatacoordinamento concordata» che esprime pareri su verbali di » che esprime pareri su verbali di contravvenzione prodotti in merito ad inadempienze osservate contravvenzione prodotti in merito ad inadempienze osservate sulla rispondenza delle navi nazionali ai requisiti previsti dal sulla rispondenza delle navi nazionali ai requisiti previsti dal D.Lgs. 271/99.D.Lgs. 271/99.

88 COMMISSIONI nel periodo di riferimento. COMMISSIONI nel periodo di riferimento.

Page 33: Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera U.S.M.A.F.

Importanti strumenti per il controllo Importanti strumenti per il controllo interno dell’igiene ed abitabilità a interno dell’igiene ed abitabilità a bordobordo

• Il Il piano di sicurezza piano di sicurezza dell’ambiente di dell’ambiente di lavorolavoro

• Il Il manuale di gestione della sicurezzamanuale di gestione della sicurezza

• Il Il registro degli infortuniregistro degli infortuni

• La La riunione periodica riunione periodica di prevenzione a di prevenzione a bordobordo

Page 34: Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera U.S.M.A.F.

Un ulteriore coinvolgimento delle Un ulteriore coinvolgimento delle nostre strutture è stabilito nostre strutture è stabilito dall’art.23 comma 4:dall’art.23 comma 4:““AAvverso il giudizio di cui al vverso il giudizio di cui al comma 3 ( medico competente) è comma 3 ( medico competente) è ammesso ricorso ammesso ricorso omissis omissis … … all’Ufficio di Sanità Marittima del all’Ufficio di Sanità Marittima del Ministero dalla sanità Ministero dalla sanità territorialmente competente.”territorialmente competente.”

Art. 23

Page 35: Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera U.S.M.A.F.

Art.23Comma 3

Ricorso avverso al parere del medico competente

Marittimo di III Categoria

( privo di idoneità)

Marittimo di I e II categoria( con idoneità alla

navigazione)

Valutazione del ricorso, spese specialistiche e/o di Commissione

a carico dell’interessato

Se l’usmaf dovesse convenire con il parere restrittivo del medico competenteInerente le capacità lavorative

del marittimo, dovrebbe dichiaralo permanentemente

non idoneo alla navigazione

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GrazieGrazie

dell’attenzione.dell’attenzione.