Tullio Simoncini-cure Oncologiche Alternative

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IP102 - TULLIO SIMONCINI-CURE ONCOLOGICHE ALTERNATIVE Provvedimento n. 23386 L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 14 marzo 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); VISTO, in particolare, l’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale, in caso di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività d’impresa per un periodo non superiore a trenta giorni; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTA la propria delibera n. 22300 del 13 aprile 2011, resa nel procedimento PS6458, con la quale l’Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere, almeno da settembre a dicembre 2010, dal Sig. Tullio Simoncini e consistente nel diffondere, tramite alcuni siti internet in particolare i siti www.curenaturalicancro.org e www.tuilliosimoncini.it – informazioni ingannevoli od omissive nel promuovere la propria attività di consulenza medica. Tali condotte, costituenti una pratica commerciale unitaria, riguardavano, più precisamente, il fatto di: a) accreditarsi quale dottore, medico, oncologo, prestando consulenze mediche ed effettuando diagnosi via internet e a pagamento di persona (previo appuntamento telefonico) successivamente alla sua radiazione dal relativo albo professionale; b) promuovere una terapia a base di bicarbonato di sodio al 5% per la cura di tumori e melanomi e di affermare che il bicarbonato di sodio, applicato tramite inalazioni, lavaggi o iniezioni direttamente sull’organo interessato, avrebbe la capacità di curare tali patologie; c) enfatizzare l’asserita efficacia, semplicità e innocuità della terapia pubblicizzata rispetto ai protocolli tradizionali (chemioterapia e radioterapia) e di omettere di informare i potenziali consumatori del rischio di conseguenze anche gravi sulla salute (di natura circolatoria, renale, respiratoria, ecc.) derivanti dall’assunzione del bicarbonato di sodio nelle dosi e somministrazioni indicate; VISTA la propria delibera n. 22931 del 3 novembre 2011, con la quale l’Autorità ha contestato al Sig. Tullio Simoncini la violazione dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo per non avere ottemperato alla suddetta delibera n. 22300 del 13 aprile 2011; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: I. PREMESSA 1. Con provvedimento n. 22300 del 13 aprile 2011, l’Autorità, valutando le informazioni diffuse tramite vari siti internet, in particolare i siti www.tulliosimoncini.it e www.curenatruralicancro.org, – consistenti: i) nell’accreditarsi quale dottore, medico, oncologo, prestando consulenze mediche ed effettuando diagnosi via internet e a pagamento di persona (previo appuntamento telefonico) successivamente alla radiazione del professionista dal relativo albo professionale; ii) nel promuovere una terapia a base di bicarbonato di sodio al 5% per la cura di tumori e melanomi, affermando che il bicarbonato di sodio, applicato per via di inalazioni, lavaggi o iniezioni direttamente sull’organo interessato, avrebbe la capacità di curare tali patologie; iii) nell’enfatizzare l’asserita efficacia, semplicità e innocuità della terapia pubblicizzata rispetto ai protocolli tradizionali (chemioterapia e radioterapia) e nell’omettere di informare i potenziali consumatori del rischio di conseguenze anche gravi sulla salute (di natura circolatoria, renale, respiratoria, ecc.) derivanti dall’assunzione del bicarbonato di sodio nelle dosi e somministrazioni indicate –, ha deliberato che la suddetta pratica commerciale, consistente nel promuovere informazioni in parte ingannevoli e in parte omissive nell’esercizio della propria attività di consulenza medica, costituisse una violazione degli artt. 20, 21, comma 1), lettere b) e f), 21, comma 3, e 23, lettera s), del Codice del Consumo. Alla luce di tali considerazioni, l’Autorità ha vietato l’ulteriore diffusione, diretta o indiretta, della pratica commerciale e, in ragione delle condizioni economiche del professionista, ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 euro. 2. Il TAR e il Consiglio di Stato hanno respinto i ricorsi presentati dal professionista avverso la comunicazione di avvio che disponeva contestualmente in via cautelare la sospensione di ogni attività diretta a promuovere i servizi di consulenza medica a pagamento offerti dal Sig. Simoncini 1 . Il 1° luglio 2011, il Sig. Simoncini ha altresì impugnato la 1 [Cfr. le ordinanze del TAR n. 5387 del 15 dicembre 2010 e del Consiglio di Stato n. 1721 del 18 aprile 2011.]

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Tullio SimonciniFrom Wikipedia, the free encyclopediaTullio Simoncini (born 1951) is an Italian former physician and alternative medicine advocate. He holds a PhD in philosophy from La Sapienza University. He is known for vocally claiming that cancer is, in fact, caused by the fungus candida albicans, and has gone so far as to say that cancer is actually a form of candida overgrowth.[1] He also contends that it can be cured with injections of sodium bicarbonate.[2][3] He claims that he was formerly an oncologist, but was struck off because he prescribed sodium bicarbonate instead of conventional chemotherapy.[4] Simoncini was tried and found guilty of fraud and manslaughter in 2006 after a patient died after using Simoncini's treatment.[5]The mainstream medical community has rejected Simoncini's hypothesis, citing a lack of peer-reviewed studies that support its use. The American Cancer Society has also noted that the fungus-cancer hypothesis does not fulfill Koch's postulates.[6] Quackwatch lists sodium bicarbonate injections as a "dubious treatment."[7]In 2012, Simoncini became involved in another controversy when he was invited to a conference in Totnes by the Arcturus Clinic. Trading Standards then accused the clinic of violating the Cancer Act 1939 because they had published information that "offer[ed] to treat any person for cancer." Dr. Stephen Hopwood, the Clinic's manager, described Simoncini's invitation as a "misunderstanding".[8]

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IP102 - TULLIO SIMONCINI-CURE ONCOLOGICHE ALTERNATIVE Provvedimento n. 23386

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 marzo 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO, in particolare, l’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale, in caso di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività d’impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera n. 22300 del 13 aprile 2011, resa nel procedimento PS6458, con la quale l’Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere, almeno da settembre a dicembre 2010, dal Sig. Tullio Simoncini e consistente nel diffondere, tramite alcuni siti internet – in particolare i siti www.curenaturalicancro.org e www.tuilliosimoncini.it – informazioni ingannevoli od omissive nel promuovere la propria attività di consulenza medica. Tali condotte, costituenti una pratica commerciale unitaria, riguardavano, più precisamente, il fatto di: a) accreditarsi quale dottore, medico, oncologo, prestando consulenze mediche ed effettuando diagnosi via internet e a pagamento di persona (previo appuntamento telefonico) successivamente alla sua radiazione dal relativo albo professionale; b) promuovere una terapia a base di bicarbonato di sodio al 5% per la cura di tumori e melanomi e di affermare che il bicarbonato di sodio, applicato tramite inalazioni, lavaggi o iniezioni direttamente sull’organo interessato, avrebbe la capacità di curare tali patologie; c) enfatizzare l’asserita efficacia, semplicità e innocuità della terapia pubblicizzata rispetto ai protocolli tradizionali (chemioterapia e radioterapia) e di omettere di informare i potenziali consumatori del rischio di conseguenze anche gravi sulla salute (di natura circolatoria, renale, respiratoria, ecc.) derivanti dall’assunzione del bicarbonato di sodio nelle dosi e somministrazioni indicate;

VISTA la propria delibera n. 22931 del 3 novembre 2011, con la quale l’Autorità ha contestato al Sig. Tullio Simoncini la violazione dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo per non avere ottemperato alla suddetta delibera n. 22300 del 13 aprile 2011;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. Con provvedimento n. 22300 del 13 aprile 2011, l’Autorità, valutando le informazioni diffuse tramite vari siti internet, in particolare i siti www.tulliosimoncini.it e www.curenatruralicancro.org, – consistenti: i) nell’accreditarsi quale dottore, medico, oncologo, prestando consulenze mediche ed effettuando diagnosi via internet e a pagamento di persona (previo appuntamento telefonico) successivamente alla radiazione del professionista dal relativo albo professionale; ii) nel promuovere una terapia a base di bicarbonato di sodio al 5% per la cura di tumori e melanomi, affermando che il bicarbonato di sodio, applicato per via di inalazioni, lavaggi o iniezioni direttamente sull’organo interessato, avrebbe la capacità di curare tali patologie; iii) nell’enfatizzare l’asserita efficacia, semplicità e innocuità della terapia pubblicizzata rispetto ai protocolli tradizionali (chemioterapia e radioterapia) e nell’omettere di informare i potenziali consumatori del rischio di conseguenze anche gravi sulla salute (di natura circolatoria, renale, respiratoria, ecc.) derivanti dall’assunzione del bicarbonato di sodio nelle dosi e somministrazioni indicate –, ha deliberato che la suddetta pratica commerciale, consistente nel promuovere informazioni in parte ingannevoli e in parte omissive nell’esercizio della propria attività di consulenza medica, costituisse una violazione degli artt. 20, 21, comma 1), lettere b) e f), 21, comma 3, e 23, lettera s), del Codice del Consumo. Alla luce di tali considerazioni, l’Autorità ha vietato l’ulteriore diffusione, diretta o indiretta, della pratica commerciale e, in ragione delle condizioni economiche del professionista, ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 euro. 2. Il TAR e il Consiglio di Stato hanno respinto i ricorsi presentati dal professionista avverso la comunicazione di avvio che disponeva contestualmente in via cautelare la sospensione di ogni attività diretta a promuovere i servizi di

consulenza medica a pagamento offerti dal Sig. Simoncini1. Il 1° luglio 2011, il Sig. Simoncini ha altresì impugnato la

1 [Cfr. le ordinanze del TAR n. 5387 del 15 dicembre 2010 e del Consiglio di Stato n. 1721 del 18 aprile 2011.]

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delibera e la diffida n. 22300 del 13 aprile 2011 e il TAR ha rinviato al merito, respingendo la sospensione provvisoria

della delibera richiesta dal ricorrente, l’esame dei motivi di ricorso. L’udienza di merito non è stata ancora fissata2. 3. Sulla base delle rilevazioni del sito internet www.curenaturalicancro.org effettuate d’ufficio dall’Autorità e delle informazioni acquisite attraverso l’ICANN – Internet Corporation for Assigned Named and Numbers, la Guardia di

Finanza - Nucleo Speciale Tutela Mercati - Gruppo Antitrust e la Wild West Domains Inc.3, è emersa la reiterazione della pratica commerciale oggetto del provvedimento sopra citato e in particolare che il sito www.curenaturalicancro.org, contenente le stesse informazioni valutate nell’ambito del procedimento concluso con la

delibera n. 22300 del 13 aprile 2011, è stato nuovamente diffuso almeno dal 4 maggio 20114. 4. La pratica commerciale presenta il medesimo profilo di scorrettezza già accertato. 5. Pertanto, con provvedimento del 26 ottobre 2011, n. 22931, l’Autorità ha contestato al Sig. Tullio Simoncini di aver violato la delibera del 13 aprile 2011, n. 22300 e la relativa diffida.

II. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE

6. Il provvedimento di contestazione dell’inottemperanza alla citata delibera del 13 aprile 2011 è stato comunicato al professionista in data 17 novembre 2011. 7. Quest’ultimo, con comunicazione pervenuta il 15 dicembre 2011, ha sostenuto di essere del tutto estraneo ai fatti contestati nel provvedimento di avvio del presente procedimento, in quanto il sito www.curenaturalicancro.org non risulterebbe più registrato a proprio nome, come precisato nella homepage del sito stesso e riconosciuto nel provvedimento di avvio del procedimento di contestazione dell’inottemperanza. Inoltre, il Sig. Simoncini ha sostenuto che non potrebbero dirsi sussistenti gli indizi gravi, precisi e concordanti per vedersi attribuire la diffusione degli identici messaggi oggetto di istruttoria, in quanto non trarrebbe alcun vantaggio economico dalla diffusione del

predetto sito e non eserciterebbe, dunque, alcuna attività professionale e/ o commerciale5. 8. Nell’audizione tenutasi, su richiesta della Parte, il 1° febbraio 2012, il professionista ha fornito alcune precisazioni di contesto, sottolineando che lo stesso Istituto Superiore di Sanità sta conducendo sperimentazioni sugli antiacidi, così come altre università ad esempio in Australia. Inoltre, ha evidenziato che il provvedimento di radiazione emesso dall’Ordine dei Medici era basato sul fatto che la somministrazione di bicarbonato di sodio costituiva una “pratica non conosciuta”, quando, in realtà, la Parte aveva depositato all’Ordine stesso ampia documentazione e letteratura medica ufficiale, dalle quali emergeva che il bicarbonato di sodio veniva applicato già da 10-15 anni per inibire o far regredire i tumori. Si tratta, peraltro, di un prodotto della farmacopea già in commercio che, in qualità di medico, il professionista poteva descrivere e presentare per le sue capacità curative. La Parte ha altresì precisato di aver prodotto tutti i propri studi, le osservazioni su propri pazienti etc. anche al Ministero della Salute già nel 1997, ma di non aver ricevuto alcuna risposta. Dopo la radiazione dall’albo e la conseguente impossibilità di condurre sperimentazioni, la Parte ha potuto soltanto fare informazione tramite internet, per diffondere quanto più possibile anche a livello scientifico la propria teoria e terapia. Peraltro, dopo l’avvio del precedente procedimento (PS6548), il Sig. Simoncini, mediante scrittura privata autenticata da un notaio croato e allegata in copia al verbale dell’audizione, ha ceduto il contenuto dell’intero sito www.curenaturalicancro.org a un soggetto interessato a diffonderlo per approfondimenti scientifici, per gli italiani in Croazia e in Albania. La cessione del 14 marzo 2011 prevedeva “l’obbligo e divieto di utilizzarlo per attività commerciali e che producono concorrenza sleale”. Pertanto, poiché il sito in questione è stato ceduto anche prima della conclusione del precedente procedimento, il Sig. Simoncini non avrebbe potuto ottemperare in alcun modo alla citata delibera del 13 aprile 2011, non potendo intervenire direttamente sul contenuto del sito stesso, oramai appartenente ad altro soggetto. Tuttavia, la Parte si è riservata di produrre, entro venti giorni dalla sottoscrizione del verbale, anche copia della diffida alla ulteriore diffusione del sito in questione nella sua attuale versione che avrebbe nel frattempo inviato all’attuale titolare del sito www.curenaturalicancro.org, nella quale si chiede di modificare il contenuto del sito in senso conforme alla delibera di accertamento della scorrettezza della pratica commerciale,

allegata alla diffida stessa6. 9. Il 22 febbraio 2012, il Sig. Simoncini ha presentato una memoria in cui ha richiamato le precedenti argomentazioni, ribadendo la propria estraneità alle circostanze oggetto di contestazione e che, da un lato, il sito www.curenaturalicancro.org sarebbe stato creato a soli fini scientifici, per raccogliere e riordinare le esperienze (di colleghi e pazienti) analoghe a quelle oggetto di studio e approfondimento da parte del professionista, e, dall’altro, la cessione del predetto sito era stata effettuata in favore di terzi (cittadini stranieri che ne avevano fatto richiesta), del tutto gratuitamente, a scopi puramente scientifici. La Parte ha, altresì, prodotto copia della diffida inviata il 15 febbraio 2012 in una logica collaborativa all’attuale titolare del sito www.curenatutralicancro.org, con la richiesta di “astenersi dall’utilizzo improprio del suddetto sito a nome del sottoscritto” e di “procedere altresì con estrema sollecitudine ai

2 [Cfr. ordinanza n. 2771 del 28 luglio 2011.] 3 [Cfr. i docc. 1, 2, 4, 6, 9-12, 14, 16 e 17.] 4 [Cfr, le rilevazioni effettuate il 4 e il 16 maggio 2011, il 12 settembre e il 14 ottobre 2011 docc. 3, 5 e 13.] 5 [Cfr. doc. 21.] 6 [Cfr. doc. 26.]

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seguenti urgenti adempimenti entro e non oltre il termine di giorni quindici dal ricevimento della” diffida stessa. Più precisamente, la diffida riguarda il fatto di: “a) rimuovere dallo stesso sito tutte quelle indicazioni che in qualche modo possono creare nell’interlocutore (soprattutto se pazienti) facili e agevoli certezze o pericolosi affidamenti sui risultati di una terapia che allo stato attuale è stata ritenuta non ancora sufficientemente sperimentate per poter essere somministrata in via esclusiva; b) segnalare ed evidenziare, nella home page, che tutto ciò che viene scritto nel sito www.curenaturalicancro.org fa parte della teoria del Dr. Simoncini, teoria che non è stata ancora accettata né tantomeno convalidata ufficialmente; c) segnalare che la terapia con bicarbonato di sodio, potendo avere effetti collaterali nocivi, deve essere seguita e controllata da medici; d) precisare ed evidenziare, pertanto, in termini sufficientemente certi e tali da non creare sul punto qualsivoglia equivoco, che tale terapia non può essere in ogni caso praticata autonomamente o in assenza di assistenza medica ma che la stessa richiede necessariamente ed inderogabilmente l’ausilio e l’assistenza costante (oltre alla prescrizione) di un medico e di una struttura sanitaria adeguata; e) espungere, pertanto, tutti quegli articoli (ad esempio l’articolo firmato da Mondini) che contengono un alto valore polemico ma non scientifico esponendosi al rischio di comparazioni se del caso giuridicamente passibili; f) adottare ogni altra forma di cautela necessaria e sufficiente a regolarizzare il predetto sito rispetto alle osservazioni e prescrizioni sollevate dall’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato, così come evidenziate nei provvedimenti che si allegato quale parte integrante e sostanziale della presente diffida”.

III. VALUTAZIONI

10. Preliminarmente si ribadisce quanto contestato in sede di avvio del presente procedimento, ovvero che il sito www.curenaturalicancro.org attualmente ancora in diffusione, presenta il medesimo contenuto e veste grafica di quello oggetto di accertamento nella delibera n. 22300 del 13 aprile 2011. 11. In particolare, l’homepage del sito www.curenaturalicancro.org riporta l’intestazione “TERAPIA anti CANCRO Dr. T. Simoncini (oncologo) - Roma” e, accedendo alla sezione “libro degli ospiti”, si apre una finestra che invita a contattare il dr. Simoncini, con tanto di ringraziamento e firma a nome di quest’ultimo; la sezione “Per contattarci” contiene “I recapiti del dr. Simoncini” (indirizzo e-mail e numero di cellulare). 12. Segue la precisazione “Si comunica che il sito www.curenagturalicancro.org non è più di proprietà del dr. Tullio Simoncini”. 13. Il sito, inoltre, riporta, con la stessa veste grafica e a contenuto invariato, le sezioni ampiamente descritte nel provvedimento del 13 aprile 2011 ai §§ 20 e 23-33 e, in particolare, le sezioni denominate “Chi è il Dr. Tullio Simoncini”, “Alcuni dei tanti casi trattati” e il relativo elenco, “Terapia fai da te – Come curarsi con il bicarbonato di sodio”, “Attrezzatura per applicare il bicarbonato di sodio nei lavaggi del colon-retto. Foto spedite da un paziente francese”, “La causa del cancro: un fungo”, “Dal libro “Per restare sani” di Walter Pasini” e “Il tumore è solo un fungo? Si guarisce ed anche facilmente? (www.curenatiralicancro.org)”, “Perché il Dr. Simoncini è stato radiato dall’Ordine dei Medici (estratto del documento)”, “Perchè utilizzare il bicarbonato di sodio”, “Il percorso di ricerca personale”,

“Contraddizioni dell’oncologia”, ecc.7. 14. In particolare, la pratica continua a pubblicizzare l’attività di consulenza e la terapia del Sig. Simoncini, fornendo tramite internet le stesse informazioni già ritenute, da un lato, ingannevoli, in considerazione dell’assenza di cautela con la quale venivano descritte le qualifiche del professionista, la capacità della terapia proposta di curare la maggior parte di tumori e melanomi e le caratteristiche ed efficacia della terapia stessa rispetto ai metodi di cura tradizionali, e, dall’altro, omissive, con riferimento all’esistenza di rischi per la salute derivanti dall’assunzione del bicarbonato di sodio nelle somministrazioni indicate, per numero e quantità. 15. Con riferimento alla circostanza che il disclaimer presente sotto l’intestazione dell’homepage sottolinei l’estraneità del sig. Simoncini al sito in questione, il quadro indiziario che nel provvedimento del 3 novembre 2011 n. 22931 ha consentito di imputare la diffusione del sito www.curenaturalicancro.org al professionista, benché registrato a nome di un terzo soggetto, ha trovato conferma nelle argomentazioni e nei documenti presentati dallo stesso Sig. Simoncini nel corso del presente procedimento. Ci si riferisce, in particolare, all’esistenza del consenso espresso della Parte alla diffusione da parte di terzi del medesimo sito www.curenaturalicancro.org, valutato con la predetta delibera del 13

aprile 20118.

16. Peraltro, diversamente da quanto sostenuto dalla Parte in audizione e nelle proprie successive memorie9, la circostanza che la titolarità di un sito internet sia stata ceduta prima dell’adozione della delibera di accertamento dell’Autorità (la n. 22300 del 13 aprile 2011) non appare idonea a escludere la responsabilità del professionista. È evidente che aderire a tale prospettazione renderebbe di fatto impossibile accordare una tutela effettiva ai consumatori, pur in caso di possibili o addirittura palesi violazioni del Codice del Consumo. D’altra parte, occorre anche considerare che la cessione del sito internet www.curenaturalicancro.org è intervenuta il 14 marzo 2011 e dunque in una fase molto avanzata del procedimento PS6458, in cui la Parte ha partecipato in maniera attiva, esercitando il diritto di accesso agli atti e presentando memorie, e in cui il TAR aveva già da tempo (dicembre 2010) confermato la 7 [Cfr. doc. 3, 5 e 13.] 8 [Cfr. la documentazione allegata al verbale di audizione del 1° febbraio 2012, doc. 26.] 9 [Cfr. docc. 26 e 27.]

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misura cautelare della sospensione provvisoria dei messaggi diffusi tramite internet, disposta contestualmente all’avvio del procedimento. Pertanto, il Sig. Simoncini era in misura di conoscere gli aspetti critici, anche se non ancora definitivamente accertati, della propria comunicazione pubblicitaria, che avrebbe potuto e dovuto rimuovere già prima della cessione, quando era in grado di intervenire direttamente sul contenuto del sito stesso. 17. Né appare dirimente la invocata natura scientifica del sito in oggetto, in quanto, come già ritenuto nella delibera del 13 aprile 2011, esso non appare riservato agli addetti del settore, ha una spiccata e intrinseca natura promozionale dei servizi di consulenza medica del professionista e – cosa non meno importante – continua a spendere il nome del professionista stesso e invita il consumatore a contattare quest’ultimo e non il nuovo titolare del sito. Pertanto, il Sig. Simoncini permane, nella sostanza, il diretto ed esclusivo beneficiario dell’effetto promozionale derivante dalla diffusione del sito www.curenaturalicancro.org.

IV. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

18. Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza ai provvedimenti inibitori, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. 19. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa. 20. Con riguardo alla gravità della violazione relativamente alla pratica sub A) del provvedimento n. 22300 del 13 aprile 2011 non ottemperata, si tiene conto della particolare insidiosità della pratica, idonea a porre in pericolo la salute dei consumatori, peraltro particolarmente vulnerabili, della circostanza che essa è stata posta in essere in un contesto caratterizzato da una significativa e peculiare asimmetria informativa (tecnica ed emotiva) e della particolare capacità di penetrazione del mezzo di diffusione scelto (internet). 21. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere almeno da maggio 2011 ad oggi, non essendo ancora stato modificato il sito

www.curenaturalicancro.org10. 22. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al Sig. Tullio Simoncini nella misura di 50.000 € (cinquantamila euro). 23. Occorre, tuttavia, considerare la situazione economica del professionista, per la quale ha ottenuto la rateazione del pagamento della sanzione pecuniaria irrogata con la citata delibera del 13 aprile 2011. 24. Considerati tali elementi, si ritiene di irrogare al Sig. Tullio Simoncini una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 15.000 € (quindicimila euro). Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

a) che il comportamento del Sig. Tullio Simoncini, consistito nell’aver violato la delibera del 13 aprile 2011, n. 22300, costituisce inottemperanza a quest’ultima; b) di irrogare al Sig. Tullio Simoncini una sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000 € (quindicimila euro). La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l’allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Ai sensi dell’articolo 37, comma 49 del decreto legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

10 [Cfr. doc. 28.]

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Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella