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TRIBUNALE DI NAPOLI
RECLAMO AVVERSO PROVVEDIMENTO DI
PARZIALE ACCOGLIMENTO
DI RICORSO EX ART. 700 CPC
Il COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA in persona
del SINDACO pro tempore ARCH. FRANCESCO
TAGLIALATELA domiciliato per la carica in Giugliano in
Campania al Corso Campano, 200 ed ivi elettivamente
domiciliato alla Via San Giovanni a Campo, 32 presso e nello
studio degli avv.ti Raffaele Pacilio ed Antimo D’Alterio che lo
rappresentano e difendono giusta mandato a margine del
presente atto ed in forza di delibera di Giunta Municipale n. 174
del 31.10.2007
PREMETTE
- che con ricorso ex art. 700 cpc depositato presso il ruolo
generale civile del Tribunale di Napoli in data 10.11.2007 - r.g.
41741\2007, assegnato all’istruttoria del Giudice dott.
Alessandro Pepe della 8° sezione civile
ESPONEVA
Giugliano è una Città della Provincia di Napoli, di circa 120.000 abitanti,
il cui territorio, pari a 94 kmq. è confinante con numerosi Comuni della
Provincia di Napoli (Mugnano, Villaricca, Quarto, Marano, Pozzuoli,
Sant’Antimo, Melito, ….) e della Provincia di Caserta ( Aversa,
Casapesenna, San Cipriano, Lusciano, Parete, Trentola, Villa Literno,
Casterl Volturno, …), ed è bagnato dal Mar Tirreno ed ospita il Lago
Patria.
Territorio a prevalente vocazione agricola in ragione delle amene
campagne del suo territorio coltivate, da eccellenti ed attrezzati operatori,
a meleti, pescheti, ortaggi, .... ed dell’insediamento di un famoso mercato
ortofrutticolo, affidato a professionisti stimati su scala nazionale ed
internazionale, per la l’offerta di prodotti di grande qualità ed
affidabilità.
Giugliano è altresì un territorio storicamente vocato alla ricettività
turistica in ragione sia della presenza di diverse località balneari della
sua costa Varcaturo, Licola e Lago Patria, che dei monumentali scavi di
Liternum e del complesso di Basiliche, Santuari, e Chiese … degne di
storia e di memoria che arricchiscono l’offerta culturale del luogo.
Città natale del Gian Battista Basile, famoso nel mondo per l’opera
letteraria “Lo cunto de li cunti”, è oggi sede del Tribunale Metropolitano
di Giugliano in Campania.
Interessata a continui flussi migratori che ne fanno oggi la terza Città
della Campania per popolazione residente anche in considerazione del suo
territorio che le attribuisce il rango di seconda Città della Campania per
estensione dopo la la Città di Napoli.
Da anni, però, purtroppo, i Cittadini ed il Territorio del Comune di
Giugliano in Campania vivono una situazione di notevole stress
ambientale e di potenziale danno alla salute dovuto all’insediamento di
numerosi siti di smaltimento di rifiuti, anche di natura illegale, che hanno
certamente determinato un irreversibile danno ambientale.
Per quanto di ragione e senza che alla seguente elencazione voglia
attribuirsi carattere esaustivo, ricordiamo a noi stessi i nomi, che tanto ci
spaventano e ci rattristano, dei numerosi siti di smaltimento rifiuti presenti
sul territorio della Città di Giugliano: discariche Resit – Cava Z – Cava X
– Novambiente – Masseria del Pozzo – Schiavi - Ampliamento Masseria
del Pozzo – Sette Cainati – Cava Giuliani – Pozzolana Flegrea - siti di
stoccaggio dei rifiuti confezionati in balle di Ponte Riccio e di Taverna del
Re - impianto di CDR ( combustibile derivato dai rifuti ) di Ponte Riccio.
Vale la pena ricordare che, nel territorio giuglianese, sono altresì presenti
le discariche Alma e Cava Riconta nel Comune di Villaricca, Città
contigua a quella di Giugliano, così come nell’agro aversano e sempre al
confine con la Città di Giugliano risulta situato il sito di stoccaggio dei
rifiuti confezionati in balle di Villa Literno finitimo e senza soluzione di
continuità a quello di Taverna del Re di Giugliano.
A ciò aggiungasi l’infinita esistenza di micro discariche altamente
inquinanti presenti sul territorio domitio – flegreo e nell’agro aversano –
giuglianese, e l’altrettanto delittuoso ed assurdo fenomeno sia dei roghi di
pneumatici misti a rifiuti di ogni sorta che si perpetua quotidianamente sui
territori di cui sopra, che quello dello sversamento abusivo sul territorio di
sostanze pericolose.
Aggiungasi, altresì, che numerose discariche tra quelle prima elencate in
uno ad alcuni dei siti di stoccaggio dei rifiuti confezionati in balle, nel
corso degli ultimi anni, sono stati oggetto di ripetuti incendi, con grave
nocumento alla salute dei cittadini ed alle ragioni del territorio.
Precisiamo ancora che, per quanto attiene le discariche Resit, Cava Z,
Cava X, Cava Giuliani e per i siti di stoccaggio di Ponte Riccio, di Villa
Literno sono in corso presso la Procura della Repubblica del Tribunale di
Napoli accurate indagini da parte della competente magistratura, che
hanno portato alla elaborazione di dettagliate consulenze ed accertamenti
tecnici, il più delle volte irripetibili, ed all’emissione di provvedimenti di
sequestro dei siti per svariate ipotesi di reato, che hanno certamente
determinato un danno ambientale alla Città di Giugliano in Campania
oltre che un potenziale danno alla salute dei Cittadini Giuglianesi.
Ma vi è di più!!!
Il giorno 26/11/2007 innanzi al G.U.P. presso il Tribunale di Napoli Dott.
Piscopo, sarà chiamata l’udienza preliminare del procedimento penale,
nel quale la Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha
richiesto il rinvio a giudizio di un gran numero di persone, avendo
smascherato la colossale truffa ordita, tra l’altro ai danni della Città di
Giugliano in Campania, dai rappresentati del Commissariato Emergenza
Rifiuti della Regione Campania e della Fibe spa, in ragione
dell’evidente, preordinato, illegittimo e pericoloso stoccaggio non
autorizzato sui siti di Giugliano Ponte Riccio e Taverna del Re di rifiuti
confezionati in balle spacciati per CDR (combustibile derivato dai
rifiuti), rifiuti che mai potranno essere avviati al recupero nell’erigendo
termovalorizzatore di Acerra e per i quali non si conosce ancora la sorte
ed il loro destino finale, giacenti, come sono allo stato, senza cura e
vigilanza, sul territorio di Giugliano, rifiuti che per contratto tra FIBE
SPA e COMMISSARIATO EMERGENZA RIFIUTI dovevano essere
avviati al recupero energetico con oneri a carico della FIBE SPA in
termovalorizzatori diversi da quelli erigendi in Campania e ciò fino alla
definitiva chiusura del ciclo rifiuti;
- Che nell’opinione pubblica, anche nazionale, ed in ragione di tutto
quanto prima, la Città di Giugliano in Campania viene da sempre
appellata come pattumiera della Campania ovvero Città del triangolo
della morte, terra dei fuochi, con assoluto villipendio alla sua storia, alle
sue risorse, alla sua vocazione agricolo – turistica, con conseguente
mortificazione anche allo status di Cittadino Giuglianese;
- Che, negli ultimi quattordici anni di governo commissariale della
problematica rifiuti in Regione Campania, con esercizio da parte di
quest’ultima Autorità di poteri extra ordinem che allo stato non trovano
alcuna giustificazione, lo si ribadisce, il territorio del Comune di
Giugliano in Campania è stato più volte individuato quale sede chiamata
ad ospitare numerosissimi impianti del ciclo rifiuti;
- Che, da più parti, vengono propinati preoccupanti dati correlanti la
situazione ambientale e l’aumento di patologie gravissime che affliggono
la Cittadinanza, situazione quest’ultima generante forte allarme sociale.
Basta sfogliare qualsiasi pagina rivenibile su internet mediante l’utilizzo
dei più noti motori di ricerca per leggere :
(si riporta il contenuto integrale di una delle tante pagine) “La terra dei fuochi... e dei tumori. La terra dei fuochi. Nel triangolo campano Qualiano, Giugliano, Villaricca «la mortalità per cancro è risultata significativamente accresciuta» rispetto alla media regionale. L'indagine sarà pubblicata sul numero di novembre-dicembre della rivista specialistica "Epidemiologia e prevenzione". La "terra dei fuochi", così come è stata denominata l'area campana negli ultimi rapporti Ecomafia di Legambiente. Terra di discariche e di camorra. In queste zone ci si ammala del 20% in più di patologie tumorali rispetto alla media regionale. Lo segnala uno studio dell'Istituto Superiore della Sanità svolto in collaborazione con Enea, Cnr di Pisa, Osservatorio Epidemiologico della Campania, Arpac, Legambiente Campania e Seconda Università di Napoli. L'indagine sarà pubblicata sul numero di novembre-dicembre della rivista specialistica "Epidemiologia e prevenzione". Secondo la ricerca in quest'area «la mortalità per tumori è risultata significativamente accresciuta» rispetto alla media regionale.
«Lo studio - commenta Pietro Comba, responsabile dipartimento Ambientale e Connessa prevenzione primaria dell'Istituto superiore della sanità - non può indicare alcun nesso causale tra la presenza di discariche e l'aumento della mortalità, ma nel primo step di ricerca è indubbio che siamo davanti a un'area a rischio che necessita, per confermare il nesso, di studi più approfonditi». La popolazione di Giugliano e Qualiano presenta una mortalità totale significativamente superiore a quella della regione Campania. A Giugliano è cresciuta la mortalità totale per tumori, che è nel complesso superiore all'attesa anche a Qualiano e Villaricca. Prendendo spunto da questa ricerca, nelle prossime settimane l'Istituto superiore della sanità - in collaborazione con la Protezione civile e la struttura commissariale per l'emergenza rifiuti nella regione, presenteranno uno studio sull'argomento esteso a 200 comuni della provincia di Napoli e Caserta. «L'analisi è la prima tappa di un indagine che dovrà prevedere dati e approfondimenti - commenta Michele Buonomo, presidente Legambiente Campania - L'area analizzata è un'area rischio ambientale dove nonostante le continue denunce si prosegue a bruciare di notte rifiuti d'ogni tipo. In attesa di una bonifica degna di questo nome si deve intervenire contro i trafficanti di rifiuti». Gli ambientalisti chiedono a istituzioni e forze dell'ordine di agire con lo stesso impegno che ha caratterizzato l'Operazione Primavera, in Puglia contro i contrabbandieri di sigarette. Questa nuova "Operazione Primavera" - conclude il presidente regionale di Legambiente - dovrebbe avere come obiettivo, invece, i contrabbandieri di rifiuti che avvelenano quei territori, minacciano la salute dei cittadini e compromettono importanti attività economiche». Nella Terra dei fuochi ci sono 39 discariche e 150.000 persone. Giugliano, più cancro per tutti. La terra dei fuochi.Su 765 morti per tumore attese nella popolazione maschile fra il 1986 e il 2000, se ne sono registrate 821. Un'estratto dallo studio dell'Istituto superiore della sanità. L'indagine durata oltre un anno e mezzo sarà pubblicata sul numero di novembre-dicembre del bimestrale scientifico "Epidemiologia e prevenzione", distribuitoa in italiano e in inglese in tutta Europa. Secondo la ricerca,nel triangolo Giuliano, Qualiano, Villaricca «la mortalità per tumori è risultata significativamente. La terra dei fuochi accresciuta» rispetto alla media regionale, con
particolare riferimento «ai tumori maligni di polmone, pleura, laringe, vescica, fegato ed encefalo. Anche le malattie circolatorie sono significativamente in eccesso ed il diabete mostra alcuni aumenti». Stiamo parlando di un'area fortemente urbanizzata dove risiedono circa 150mila persone con la presenza di 39 siti di discarica di cui 27 probabilmente con presenza di rifiuti pericolosi. In particolare nella popolazione maschile di Giugliano si assiste all'aumento del 7% della mortalità tumorale rispetto alla media regionale: su 765 casi attesi nel periodo 1986-2000 ne sono registrati 821, con picchi del 21% nel caso di tumori alla trachea, bronchi e polmoni e del 30% per quanto riguarda tumori alla vescica. Percentuale che supera di 11 punti la media regionale nella popolazione maschile di Qualiano, e di 6 punti nella popolazione maschile di Villaricca. Il tumore alla pleura miete vittime nella popolazione femminile di Giugliano (9 casi accertati su 2 attesi),quello all'utero è frequente in quella di Qualiano (13 casi accertati contro gli 8 attesi) e i tumori al polmone sono quasi il doppio di quelli attesi a Villaricca (20 anziché 11).Non migliora la situazione per le patologie che attaccano l'apparato di circolazione: la mortalità per malattie connesse negli ultimi anni è «particolarmente accresciuta» nei tre comuni in questione in entrambi i sessi………………. - Che, in ragione della cattiva gestione degli impianti presenti nel
territorio giuglianese ed in particolare nella Città di Giugliano in
Campania sia nella fase operativa che nell’esercizio post mortem degli
stessi, appaiono assolutamente superati e non operanti i fondamentali
principi di precauzione, prevenzione e del chi inquina paga, informanti
sia il Trattato della Unione Europea che il dlgs. 152\2006 - Testo Unico
in materia ambientale, che quello parimenti superiore del rispetto e della
tutela della salute pubblica e dell’ambiente.
Ricordiamo a noi stessi, infatti, che a tutto oggi nulla o troppo poco si sa
circa la messa in sicurezza e la bonifica delle discariche esaurite ed in
alcuni casi sequestrate denominate Resit, Cava Z, Cava X, Masseria del
Pozzo, Schiavi, Ampliamento Masseria del Pozzo, Cava Giuliani, …… Di
pari passo è opportuno segnalare come in un quadro di emergenza quale
quello della gestione dei rifiuti su base regionale nulla o poco altrettanto
si sa rispetto all’eventuale adeguamento dell’impianto di CDR presente
nel territorio giuglianese e declassificato, sin dal 15.12.2005, in un
semplice impianto di tritovagliatura e di confezionamento in balle dei
rifiuti. Ci si sembra essere infatti persi in una estenuante e complessa
macchina amministrativa – burocratica, “affidata a servitori integerrimi
dello Stato”, che, lontano da questi territori, governano le scelte più
disperate e necessarie per il territorio stesso pianificando giorno per
giorno il da farsi senza manifestare alcuna capacità di programmazione:
- SI CONTINUA, INFATTI, A CONFEZIONARE RIFIUTI IN
BALLE, MA NULLA SI FA PER ADEGUARE GLI IMPIANTI
COSTRUITI PER PRODURRE VERO CDR O PER AVVIARE
UN CICLO DI SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI ( IN
VIOLAZIONE TRA L’ALTRO DELL’ART. 9 DELLA LEGGE
05.07.2007 N. 87) ;
- SI CONTINUANO A PRODURRE CONFEZIONI DI RIFIUTI
MA NON SI PENSA DOVE CONFERIRE IN VIA
DEFINITIVA E FINALE GLI STESSI ( IN VIOLAZIONE
DELLE LEGGE 05.07.2007 N. 87);
- SI CONTINUA A STRESSARE UN TERRITORIO
NASCONDENDOSI DIETRO L’IPOCRISIA DEL DIRE “
TANTO E’ GIA’ UN TERRITORIO COMPROMESSO,
DIMENTICANDOSI O DISINTERESSANDOSI DELLA
SORTE DI COLORO CHE IVI VIVONO ED HANNO
PROGRAMMATO IL LORO FUTURO E NON SI RIPARTISCE
IL SACRIFICIO TRA LE COMUNITA’;
- SI LASCIANO INTRAVEDERE ALL’OPINIONE PUBBLICA
COME SUPERATI I MOMENTI DI CRISI
DELL’EMERGENZA RIFIUTI CHE PER I PIU’ SONO IL
VEDERE, SCANDALIZZANDOSI, I RIFIUTI FUORI DAL
CASSONETTO VICINO CASA, MA NULLA SI DICE DEL
SACRIFICO MESSO IN ATTO DAL TERRITORIO E DAI
CITTAIDINI GIUGLIANESI PER IL RAGGIUNGIMENTO A
LIVELLO REGIONALE DI TALE RISULTATO. SUL
TERRITORIO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, INFATTI, I
RIFUTI CONFEZIONATI IN BALLE SONO ABBANCATI SU
DI UNA FETTA DI TERRITORIO LARGA ALL’INCIRCA DA
PIAZZA GARIBALDI A PIAZZA MUNICIPIO IN NAPOLI E
LUNGA DAL MUSEO NAZIONALE AL LUNGOMARE DI
NAPOLI – PARI QUASI A TRE CHILOMETRI QUADRATI –
GRANDE QUANDO MEZZA ISOLA DI CAPRI E DI
PROPORZIONI TALI DA ESSERE PARI O SUPERIORE AL
TERRITORIO DI MEDIE CITTADINE DELLA PROVINCIA
DI NAPOLI QUALI SONO PORTICI, MELITO, VILLARICCA,
MUGNANO, CALVIZZANO, …... . TALI RIFIUTI, TRA
L’ALTRO, SONO COSTIPATI IN TANTI GRUPPI DI BALLE
CONTENENTI RIFIUTI DI OGNI SORTA ED
ACCATASTATE UNA DI FIANCO AD ALTRE, IN BLOCCHI
ALTI QUANDO EDIFICI DI QUATTRO CINQUE
PIANI !!!!!!!!!!!!!!!!!;
- NULLA SI PROGRAMMA, NULLA SI ASSICURA, E QUELLO
CHE SI PROMETTE O SI ASSICURA VIENE DI VOLTA IN
VOLTA DISATTESO FINANCHE DAI COMMISSARI
EMERGENZA RIFIUTI. RICODIAMO, PER TUTTE, LE
PROMESSE DEL COMMISSARIO PREFETTO CATENACCI
NEL 2005 ALL’ATTO DELL’APERTURA DELLA DISCARICA
SETTE CAINATE IL QUALE, FIDUCIOSO NELL’AVER
AVVIATO A SOLUZIONE IL PROBLEMA SU SCALA
REGIONALE CHIEDENDO ED OTTENENDO
MALVOLENTIERI ED ANCORA UNA VOLTA IL
SACRIFICIO DEL TERRITORIO GIUGLIANESE,
PROMETTEVA A GRAN VOCE, ED AGGIRANDOSI IN
ISPEZIONE SUI LUOGHI COINVOLTI, CHE “MAI PIU’
SAREBBERO STATI PORTATI RIFIUTI IN QUESTE ZONE,
MAI PIU’”. ANALOGHE PROMESSE SONO STATE FATTE
DAL COMMISSARIO DOTT. BERTOLASO CAPO DELLA
PROTEZIONE CIVILE ALLORQUANDO, IN UNA SUA
VISITA NEL TERRITORIO GIUGLIANESE AVVENUTA
ALL’ATTO DELL’ESERCIZIO DI CAVA RICONTA NEL 2006,
ANCH’EGLI PROFERIVA ANALOGA SOLENNE
PROMESSA;
- ALLO STATO, INFATTI, SI GENERANO SOLO
INNUMEREVOLI, ILLEGIBILI, COERCITIVE ED
ILLEGITTIME ORDINANZE COMMISSARIALI CON LE
QUALI TUTTO SI IMPONE E SI REALIZZA ANCHE CON LA
FORZA ED A DANNO DELLA COLLETTIVITA’
GIUGLIANESE;
- FINANCHE IL LEGISLATORE PROMULGA LEGGI ( 05
LUGLIO 2007 N. 87) NELLE QUALI SANCISCE CHE NELLA
CITTA’ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA MAI PIU’ SARANNO
REALIZZATI IMPIANTI FINALI PER IL TRATTAMENTO
DEI RIFIUTI MA DI FATTO VIENE SMENTITO DAL
PERPETURARSI DELLO SVERSAMENTO DI RIFIUTI SUL
TERRITORIO, E DALLA EMISSIONE DI PROVVEDIMENTI
DI RIGETTO IN SEDE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DA CHI, NULLA SAPENDO DI QUELLO CHE ACCADE SUL
TERITORIO, CON GROSSOLONA, FRETTOLOSA ED
ILLEGITTIMA MOTIVAZIONE, RITIENE DA ANNI PIU’
OPPORTUNO ASSECONDARE SCELTE IMPOSITIVE CHE
ASCOLTARE LE RAGIONI DI UN POPOLO MARTORIATO;
- Che da circa quattordici anni, quindi, se si ha riguardo alla sola gestione
commissariale del ciclo dei rifiuti campani e si dimentica per un attimo
ogni abuso perpetuato dalle organizzazione criminali di turno in
precedenza ed anche dopo sullo stesso territorio negli ultimi trent’anni, la
Città di Giugliano in Campania, è stato chiamata, ad offrire le proprie
amene campagne alle necessità ed alle esigenze regionali. Tutt’ora questa
nefasta esigenza non viene meno ed ogni impegno assunto anche in
provvedimenti amministrativi e legislativi di carattere straordinario,
ovvero in ordini del giorno votati nel Senato della Repubblica e fatti
propri dal Governo della Nazione, con i quali si era definito il termine a
tali scelleratezze alla data del 31.10.2007 viene puntualmente riveduto e
superato, con atti privi di legittimazione ed anche se adottati con poteri
commissariali, non più giustificabili.
OOOOOOOOOOOOOOOOO
Da ultimo, ed è poi il punto sul quale si vuole concentrare l’attenzione e
sul quale vengono avanzate specifiche istanze nel presente procedimento,
il Commissariato Emergenza rifiuti della Regione Campania, dimentico
di ogni impegno assunto e ponendosi al di fuori di ogni regola,
proseguendo nell’esercizio del sito di stoccaggio dei rifiuti (confezionati
in balle) più grande di qualsiasi altro mai visto, denominato Taverna del
Re dal nome di una antichissima Masseria ivi presente e regnante in un
territorio bello, ricco ed incontaminato vocato all’agricoltura e
fisicamente ubicato nel seno della tanto osannata ma al pari deturpata
pianura della Campania Felix, presente sul territorio di Giugliano,
impone con la forza questa scelta anche a carico della Cittadinanza
manifestante pacificamente e civilmente il proprio disappunto.
Ed è proprio in ragione di quanto prima ossia del prosieguo dei
conferimenti di rifiuti in località Taverna del Re del Comune di Giugliano
ad opera del Commissariato Emergenza Rifiuti della Regione Campania e
dell’ulteriore sacrificio richiesto al Territorio ed ai Cittadini Giuglianesi
dall’Autorità Commissariale stessa la quale ha unilateralmente deciso la
prosecuzione delle attività, che si rende necessario promuovere il
presente procedimento affinché, ed in via d’urgenza, si accerti e si
adottino a carico del soggetto gestore dell’intero sito di stoccaggio di
rifiuti denominato Taverna del Re ogni idoneo provvedimento, anche di
natura inderdittiva allo stoccaggio di ulteriori rifiuti e di rimozione di tutti
quelli presenti.
Quanto prima anche alla luce delle indagini svolte dall’ASL NA2 in data
31.10.2007 e raccolte nella relazione di servizio protocollo n. 13430 del
31.10.2007 assunta al protocollo del Comune di Giugliano in Campania
al n. 51468 del 02.11.2007 ed a firma del Direttore e del Responsabile del
modulo ambiente dell’Ente stesso, in ragione della quale atteso:
la presenza di balle su diverse piazzole non coperte da idonei tali;
la persistenza di forti e molesti odori provenienti dal sito stesso
nonostante l’esercizio di n. 2 macchine spruzzanti prodotti
deodoranti;
la presenza di numerose balle non adeguatamente filmate e dalle
quali fuoriuscivano rifiuti;
la presenza di odori molesti provenienti dalle vasche di raccolta di
percolato non in regola;
la mancata regimentazione delle acque piovane
si prescriveva l’opportunità di non procedere oltre con l’esercizio
dell’impianto di stoccaggio e ciò a TUTELA DELLA SALUTE
PUBBLICA.
La necessità dell’avvio del presente procedimento è determinata anche
dalla opportunità di fare riscontrare a codesta Ecc.ma Giustizia le
numerose ulteriori illegittimità nella conduzione del sito di stoccaggio dei
rifiuti di Taverna del Re, anche a mezzo di specifica CTU sul punto,
indagini tutte che in uno ad ogni prescrizione già dettata dalla competente
Asl e dall’Arpac mirino all’accertamento dell’inesistenza delle condizioni
necessarie al proseguimento dell’esercizio di detto impianto di stoccaggio
anche in ossequio ai superiori principi della prevenzione, della
precauzione e di tutela della salute pubblica, al fine di evitare che, il
perdurare dell’esercizio del sito stesso, determini ulteriore danno a carico
del territorio della Città di Giugliano in Campania, dello stato di salute
dei Cittadini Giuglianesi e del loro diritto a godere di un ambiente
salubre.
A tal fine ed a spirito esemplificativo si evidenzia che:
gli automezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti confezionati in
balle e depositati presso l’impianto di Taverna del Re non sono a
ciò autorizzati, né tanto meno gli stessi sono idonei a tale scopo sia
per il rilascio di percolato per le vie cittadine nel corso del loro
viaggio verso l’impianto di stoccaggio sia, perché, a carico degli
stessi, non vengono eseguite operazioni di bonifica nelle manovre
di uscita dal sito stesso, contribuendosi, quindi, ad un selvaggio
diffondersi e disperdersi di inquinamento sul territorio;
i rifiuti confezionati in balle presenti nell’impianto di Taverna del
Re non sono correttamente gestiti in ragione della mancata
copertura degli stessi, con evidente percolazione o potenziale
percolazione dei liquidi prodotti dai rifiuti nel suolo con
conseguente inquinamento della matrici ambientali;
nel sito di stoccaggio, attesa la cementificazione di migliaia e
migliaia di metri quadrati di campagne prima naturalmente
assorbenti le acque meteoriche, non è stato previsto ovvero se è
stato previsto non è in esercizio un adeguato sistema di
regimentazione delle acque stesse, con conseguente violazione di
ogni principio precauzionale in merito al dissesto idrogeologico
sicuramente determinatesi nelle zone limitrofe con concorsuale
responsabilità sul punto del Consorzio di Bonifica del Bacino
Inferiore del Volturno, autorità competente nella materia in
ragione del territorio interessato dall’insediamento di Taverna del
Re;
dal sito di Taverna del Re promanano forti e maleodoranti odori
che grosso allarme creano nella popolazione sofferente tale stato
di cose e determinato da una cattiva gestione del sito, con
concorsuale responsabilità sul punto della Asl NA2 e della
Provincia di Napoli Autorità competenti, in ragione del territorio
interessato dall’insediamento di Taverna del Re, all’emissione di
provvedimenti di salvaguardia della salute dei Cittadini e del
Territorio;
il sito di Taverna del Re non è sufficientemente dotato, in via di
prevenzione e di precauzione, degli strumenti idonei a
fronteggiare un probabile incendio dei rifuti stessi, esposti tra
l’altro ad attentati di criminali di turno in ragione della
circostanza che i confini del sito di stoccaggio non sono
inadeguatamente vigilati e sono finanche sprovvisti di sistemi di
sicurezza atti ad impedire ciò;
sul sito di Taverna del Re si sprigionano quotidianamente
esalazioni di biogas non regimentate in procedure di combustione
controllata ovvero di recupero energetico determinanti,
sicuramente correlanti gravi patologie alla salute della
popolazione ed all’esercizio delle attività agricole e produttive in
genere presenti in zona con probabile alterazione della catena
alimentare;
ogni provvedimento commissariale adottato con poteri extra
ordinem per il prosieguo dell’esercizio di Taverna del Re non è
giustificati dal decorso di quattordici anni dall’avvio di una
presunta EMERGENZA RIFIUTI in Regione Campania, con
conseguente richiesta di disapplicazione degli stessi ;
la mancanza, comunque, di ogni provvedimento commissariale
autorizzatorio la messa a stoccaggio di rifiuti sul sito di Taverna
del Re per periodi superiori a sei mesi così come normativamente
sancito;
la illegittimità, con conseguente disapplicazione, dell’ordinanza
commissariale n. 370 del 03.11.2007 con la quale il Prefetto di
Napoli, in via di autotutela, revocando l’Ordinanza n. 30 del
02.11.2007 emessa dal Sindaco di Giugliano in Campania e con la
quale questi, in forza della relazione Asl prima indicata faceva
divieto assoluto di conferimento di ulteriori rifiuti confezionati in
balle sul sito di Taverna del Re, attesa l’assoluta mancanza di
motivazione e di ogni legittimità della stessa.
E’ quindi doveroso, per la ricorrente Amministrazione Comunale, adire l’
Autorità Giudiziaria, per ottenere tutela, anche cautelare, quale soggetto
legittimato per preservare l'ambiente e la salute della collettività nella
loro ampia accezione, A tal proposito è di tutta evidenza la sussistenza
della sua legittimazione attiva, della giurisdizione ordinaria, degli
elementi caratterizzanti la tutela cautelare atìpica di cui all'art. 700 c.p.c..
Il suo campo di operatività, storicamente, è quello dei diritti soggettivi.
Vengono in rilievo, in primo luogo, i diritti costituzionalmente garantiti tra
cui il diritto alla salute ed il diritto all'ambiente salubre. Per i diritti cd.
assoluti non si è mai negata la loro sottoponibilità a cautela atipica, in
quanto, per il contenuto dei medesimi esclusivamente o prevalentemente
non patrimoniale, la violazione ed il conseguente pregiudizio irreparabile
possono essere neutralizzati o limitati solo con la pronuncia di
provvedimenti d'urgenza idonei a far cessare la situazione antigiuridica.
Anche nel caso in cui l’aggressione (lesione o turbativa) ai diritti elencati
sia compiuta da una pubblica amministrazione, è pacifico che Giudice
competente a conoscere dell’eventuale controversia è quello Ordinario
ciò in ossequio alla espressa previsione di cui agli artt. 2 della L. n.
2248/1865 All. E (cd. Legge abolitrice del contenzioso amministrativo) e
18 della L. n. 349/1986 (giurisprudenza costante). Recentemente la
Suprema Corte lo ha ribadito, riaffermando che l’amministrazione deve
essere convenuta davanti al giudice ordinario in tutte le ipotesi in cui
l’azione risarcitoria costituisca reazione alla lesione di diritti
incomprimibili come la salute o l’integrità personale ( cass. sez. un., sent.
13.06.2006 n. 13659).
Parimenti pacifico è che il Comune, quale ente esponenziale degli interessi
della comunità rappresentata ( art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000), è fornito di
legittimazione attiva per la tutela del diritto collettivo alla salute ed
all’ambiente (salubre). Al riguardo, è appena il caso di richiamare il
sopra citato art. 18 il quale, tra l'altro, al comma III dispone che "l'azione
per il risarcimento del danno ambientale... è promossa dallo Stato nonché
dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo"',
(cfr. ex multis, sulla legittimazione attiva dell'Ente in materia di danni
all'ambiente ed alla salute: Cass.. sez. un., sent. 17/1/1991 n. 400, Cass,
sez. un, sent. 21/12/1990 n. 12133; Cass., sez. un., sent. 12/2/1988 n.
1491).
Detto ciò e sgomberato il campo da prevedibili eccezioni circa l'aspetto
procedurale della legittimazione attiva non si possono non evidenziare le
connotazioni giuridiche attinenti al rimedio della tutela cautelare in via
d'urgenza ed alla giurisdizione ordinaria per il rimedio prescelto. E
indubbio che sono cautelabili in via d'urgenza quei diritti fondamentali
che trovano riconoscimento e garanzia direttamente nella costituzione.
Nella fattispecie sono proprio alcuni di loro ad essere attentati
dalla megadiscarica regionale.
Il diritto alla salute ex art. 32 Cost. ha ad oggetto la generale e comune
pretesa dell'individuo e quella collettiva della comunità a condizioni di
vita, di ambiente e di lavoro che non pongono a rischio questo bene
essenziale ed implica non soltanto situazioni attive di pretese, ma anche il
dovere di non ledere o porre a repentaglio la salute altrui. Non è soggetto
a limiti rimessi alla discrezionalità amministrativa e non è suscettibile di
affievolimento.
La tutela della salute come "interesse della collettività" è stata
riconosciuta, dalla giurisprudenza costituzionale, come situazione
essenziale, che si sostanzia nella “generale e comune pretesa (...) a
condizioni di vita, di ambiente e di lavoro che non pongano a rischio il
bene salute” (cfr. Sent. Corte Costituzionale N. 218 del 2 giugno 1994).
Quanto innanzi sarebbe già assorbente per accogliere la domanda
cautelare di seguito formulata ma a suo ultroneo sostegno sovviene il
danno all’ambiente. Esso costituisce “ vulnus” al diritto che ciascuno
individuo vanta, sia uti singulus, sia collettivamente al corretto ed
armonico sviluppo della propria personalità in ambiente salubre.
Acclarato che l'azione cautelare proposta è volta alla tutela di diritti
soggettivi e costituzionali non soggetti a limiti rimessi alla discrezionalità
amministrativa né suscettibili di affievolimento, non si può tacere della
adottabilità dell'invocato provvedimento d'urgenza richiesto a tutela di un
diritto minacciato durante il tempo occorrente per essere azionato "in via
ordinaria".
L'espressione codicistica deve essere intesa non come sinonimo di
processo di ordinaria cognizione disciplinato dagli artt. 163 e ss. c.p.c, ma
come locuzione idonea ad indicare ogni processo davanti ai giudice civile
nel quale vi sia esercizio di un'attività cognitiva piena ed esauriente,
destinata a sfociare nell'accertamento di cui all'art. 2909 cc., a
prescindere dalle regole sul rito ad esso applicabili.
Consegue che ogni diritto soggettivo, sottoposto ai fini della tutela di
merito, ad uno dei processi sopra richiamati, e che impongono l’area della
tutela normale generale e speciale, può essere cautelato in via d’urgenza
ai sensi dell’art. 700 cpc; dunque, in primo luogo, al diritto soggettivo la
cui tutela ha luogo secondo le regole dettate per il rito di cognizione degli
artt. 163 e segg, c.p.c, applicabili, salvo che sia diversamente disposto, a
tutte, le controversie relative ad ogni tipologia di diritto soggettivo. Vanno
tenuti presenti i principi generali della normale cognizione a cominciare
da quelli costituzionalizzati nel nuovo testo dell'art. 111 Cost.
Del "pericuium in mora" non sarebbe neppure il caso di parlarne. È "in re
ipsa".
Quanto il provvedimento d’urgenza richiesto ex art. 700 cpc riguardi la
tutela del diritto alla salute – quale diritto soggettivo individuale assoluto
e fondamentale della persona umana, comprensivo della pretesa ad
abitare in un ambiente di vita salubre – il pregiudizio lamentato è da
considerarsi sempre irreparabile e imminente. ( cfr. Tribunale di Reggio
Calabria 12.04.2006).
Nella fattispecie la minaccia imminente ed irreparabile di un diritto, sia
quello alla salute che ad un ambiente salubre, da intendersi nella più
ampia accezione del termine, sono di tutta evidenza nel destinare una Città
a discarica di una intera Regione che è tra le più grandi d'Italia sia per
estensione che per popolazione. Danno ingiusto, frutto di atti illegittimi e
non risarcibili per equivalenza. Indi l'invocato provvedimento cautelare ha
proprio lo scopo di ovviare al pericolo che quello definitivo possa
giungere tardivamente e che la tutela dallo stesso accordata sia ormai
inutile e infruttuosa.
La sua funzione consente di anticipare provvisoriamente, in un rapporto di
strumentalità, la decisione definitiva.
Nella imminenza del danno già preparato in modo diretto ed univoco.
L'art. 700 c.p.c. impone che "il pregiudizio imminente" è connotato dalla
presenza di una delle seguenti circostanze:
i fatti costitutivi della fattispecie pregiudizievole devono aver già iniziato a
prodursi, oppure deve sembrare con sufficiente certezza che tali effetti sì
produrranno prima dell’intervento della sentenza di merito, oppure ancora il
tempo intercorrente tra il momento in cui sorge il pericolo del realizzarsi
dell’evento dannoso e quello della sua effettiva realizzazione deve essere
oggettivamente molto breve. E indubbio, oltre che dimostrato, che nella
fattispecie ricorrano tutte e non solo alcune di esse benché sufficiente per
individuare l’ imminenza del pregiudizio.
Il danno all'ambiente ed alla salute è ingiusto anche per effetto della
illegittimità degli atti e dei fatti che stanno perpetuando l’esercizio della
megadiscarica ( sito di stoccaggio !!!! ) regionale. È indefettibilmente violato
il disposto di cui all'art. 2043 cc., con illegittimità della azione amministrativa
per difetto di istruttoria (studio impatto ambientale) e violazione della
concertazione ( coinvolgimento e informazione cittadini), neppure vi è stata
comparizione con siti alternativi.
La violazione del principio del "neminem laedere" di cui all’ art. 2043 cc.
appare di evidenza palmare laddove si tenga presente che nel sito oggetto di
controversia è stata progettata la realizzazione di una megadiscarica – sito di
stoccaggio regionale di cosiddette Eco Balle – Rifiuti confezionati in balle.
Senza alcuna proporzionalità tra le dimensioni dell'opera con la popolazione
interessata dallo smaltimento. Sia quella attiva cioè che produce i rifiuti, (oltre
cinque milioni e mezzo di abitanti) che quella passiva destinata a riceverli
(120.000 abitanti), Salvo voler affermare che una zona della nostra Italia può
ben subirlo purché si tenti di salvare Napoli ed i Napoletani dai rifiuti che essi
stessi producono."
Vieppiù con l'aggravio dell'attentato all'ambiente costituito dalla circolazione
di oltre 1000 autocarri al giorno necessitanti per il trasporto di infinite
tonnellate di rifiuti prodotti in regione Campania giornaliermente. Di guisa
che il danno all'ambiente, anche sotto il profilo della esistenza e della qualità
della vita, è irrimediabilmente compromesso in uno alla salute dei cittadini,
per effetto delle Immissioni inquinanti ed esalazioni. Pericolo alla salute con
danno ad essa ed all'ambiente anche per l'aumento esponenziale dì traffico su
gomma mediante veicoli di grosse dimensioni per il trasporto dei rifiuti a
discarica. La scelta della ubicazione del sito di stoccaggio - discarica
regionale operata dal Commissario, è tanto più incomprensibile in quanto
non preceduta da alcuna analisi tecnica sull'impatto sull'ecosistema in un'area
di particolare pregio naturalistico, soggetta a vari livelli di tutela, e sulla
conservazione della integrità della zona. La cosa è tanto più grave in quanto la
individuazione è stata effettuata senza considerare i limiti e le modalità di
esercizio di potere commissariale così come fìssati dalla normativa. Basti
pensare che nessuna informazione e partecipazione ai cittadini dell'area è
stata promossa e consentita come invece prescritto dalla Legge.
Benché attenuato dalla novella dell'art 669 octies n. 6 l'obbligo di indicare il
giudizio di merito ormai solo eventuale, esso avrà ad oggetto il risarcimento
de danni patiti e patendi della collettività e dalla Città di Giugliano in
Campania, oltre che la inibizione al proseguimento dell’esercizio di Taverna
del Re e la rimozione di ogni materiale ivi depositato ed il ripristino dello stato
dei luoghi.
In ragione di tutto quanto prima premesso il Comune di Giugliano in
Campania, come sopra rappresentato difeso e domiciliato
RICORRE
innanzi a Codesta Ecc.ma Giustizia, affinché, in accoglimento del presente
ricorso e nel contraddittorio con gli Enti appresso indicati, ognuno dei quali
chiamato in questo giudizio per la partecipazione e l’assunzione di
responsabilità anche future e per quanto di competenza istituzionale e di
programmazione economica per le risorse da investire nelle operazioni di
bonifica, oltre che per la partecipazione al presente giudizio in ragione degli
interessi che è chiamato a tutelare :
Commissariato Emergenza Rifiuti della Regione Campania
Commissariato Bonifica e Tutela delle Acque della Regione Campania
Fibe spa
Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare
Ministero della Salute
Regione Campania
Provincia di Napoli
Provincia di Caserta
Asl NA2
Asl CE2
Comune di Villa Literno
Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno
WWF
Legambiente
voglia adottare, anche con provvedimento emesso inaudita altera parte, i
provvedimenti più idonei ad assicurare la tutela cautelare invocata e
comunque inibire ed ordinare al Commissariato Emergenza Rifiuti della
Regione Camapania in p.l.r.p.t. ed alla Fibe spa in p.l.r.p.t. l’immediata
sospensione delle attività di conferimento mediante stoccaggio nel sito di
Taverna del Re di Giugliano in Campania, ed all’esito dell’istruttoria che
vorrà condurre sul punto ordinare il ripristino dello status quo ante mediante
asporto dai siti di tutti i rifiuti stoccati, ordinando l’immediato ripristino delle
condizioni volte ad assicurare la salute e la salubrità dell’ambiente.
In via subordinata si chiede escutersi quali informatori sulle circostanze in
premessa il Sen. Tommaso Sodano, l’On. Alfonso Pecoraio Scanio, il dott.
Michelanglo Luongo dell’Asl Na2, il dott. Armando Orlando dell’Asl Na2, il
dott. Michele Buonuomo, l’Arch. Bonaventura Pianese del Comune di
Giugliano in Campania.
Con ogni riserva di azioni anche di natura risarcitoria, di ragioni e di richieste
istruttorie in ragione del comportamento processuale delle controparti.
Con vittoria di spese, diritti e competenze di causa. Ai fini del contributo
unificato si precisa che il presente procedimento sconta il versamento di un
importo pari ad €. 170,00 essendo il valore della controversia indeterminabile.
Salvis Juribus. Giugliano in Campania, novembre 2007
avv. Raffaele Pacilio avv. Antimo D’Alterio
- che in ragione di tutto quanto prima esposto, il Giudice dott.
Alessandro Pepe fissava per il 22.11.2007 ore 10,00 l’udienza per la
comparizione delle parti, assegnando, termine fino al 17.11.2007
per la notifica del ricorso e del provvedimento emesso;
- che l’istante e reclamante Ente provvedeva a notificare,
regolarmente, ritualmente e nei termini concessi, il provvedimento
ed il ricorso introduttivo a tutte le parti indicate nel ricorso stesso;
- che alla prima udienza di comparizione si costituivano, mediante
deposito di comparsa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare, il Ministero della
Salute, il Commissariato Emergenza Rifiuti della Regione
Campania, il Commissariato Straordinario per l’emergenza
bonifiche e tutela delle acque, la Fibe spa, la Regione Campania, la
Provincia di Napoli, Legambiente Campania Onlus, 150 Cittadini
Giuglianesi, il Comune di Parete ed il Comune di Trentola Ducenta,
restando invece contumaci la Provincia di Caserta, l’Asl NA2, l’Asl
CE2, il Comune di Villa Literno, il Consorzio di Bonifica del
Bacino Inferiore del Volturno ed il WWF;
- che alla udienza di comparizione del 22.11.2007 il Giudice dott.
Pepe procedeva all’audizione dei Sindaci dei Comuni di Giugliano
in Campania, Parete e Trentola Ducenta, personalmente presenti in
aula, riservandosi, all’esito della discussione, l’emissione di ogni
provvedimento;
- che a scioglimento della riserva, il Giudice dott. Alessandro Pepe
in data 29.11.2007 provvedeva al deposito di un provvedimento con
il quale :
“- dichiara il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda
cautelare nella parte in cui è collegata al sindacato sulle scelte a
monte di collocare ed ingrandire il sito di “Taverna del Re”;
- accoglie per quanto di ragione la domanda ex art. 700 cpc
presentata dal Comune di Giugliano nei confronti della Fibe spa
e del Commissario Straordinario di Governo per l’emergenza
rifiuti in Campania, domanda fatta propria quali interventori dal
Comune di Parete, dal Comune di Trentola Ducenta, da
Legambiente Campania Onlus e da Maria Elena Gagliotti + altri,
e, per l’effetto, ordina in solido alla Fibe spa ed al Commissariato
Straordinario di Governo per l’emergenza rifiuti in Campania di
non conferire sulle piazzole del sito di stoccaggio di Taverna del
Re ulteriori ecoballe fino a quando quelle giacenti all’interno del
sito di stoccaggio non saranno coperte con idonei teli; ordina,
altresì alla sola Fibe spa di regimentare completamente le acque
piovane così come da progetto (di cui in motivazione), di smaltire
le ecoballe secondo la normativa vigente e di depositarle,
all’interno dell’area di stoccaggio, in contenitori a perfetta
chiusura onde evitare produzione di odori molesti;
- rigetta la domanda cautelare ( nella parte non già coperta dalla
declaratoria difetto di giurisdizione) nei confronti degli altri enti
resistenti;
- compensa per intero tra tutte le parti le spese del procedimento
cautelare.
Si comunichi alle parti costituite a mezzo fax per ragioni
d’urgenza.”
Avverso tale decisione, assolutamente illegittima,
illogica ed immotivata, nella parte in cui il Tribunale
non ha accolto appieno tutte le istanze, foriera di
tensioni in ragione delle diverse interpretazioni che è
possibile dare alla stessa da parte di chi, con illegittimo
comportamento intende proseguire oltre nell’esercizio
del sito di Taverna del Re, l’istante ha interesse a
proporre reclamo innanzi all’intestata On.le Giustizia
per le considerazioni in fatto ed in diritto appresso
indicate.
Nel ricorso ex art. 700 c.p.c., infatti, si evidenziava e si
denunciava al Giudice titolare della tutela dei diritti
soggettivi :
…………… “come il Commissariato Emergenza rifiuti della
Regione Campania, dimentico di ogni impegno assunto e
ponendosi al di fuori di ogni regola, proseguendo nell’esercizio
del sito di stoccaggio dei rifiuti (confezionati in balle) più
grande di qualsiasi altro mai visto, denominato Taverna del Re
dal nome di una antichissima Masseria ivi presente e regnante
in un territorio bello, ricco ed incontaminato vocato
all’agricoltura e fisicamente ubicato nel seno della tanto
osannata ma al pari deturpata pianura della Campania Felix,
presente sul territorio di Giugliano, impone con la forza questa
scelta anche a carico della Cittadinanza manifestante
pacificamente e civilmente il proprio disappunto. Ed è proprio
in ragione di quanto prima, ossia del prosieguo dei conferimenti di
rifiuti in località Taverna del Re del Comune di Giugliano ad opera
del Commissariato Emergenza Rifiuti della Regione Campania e
dell’ulteriore sacrificio richiesto al Territorio ed ai Cittadini
Giuglianesi dall’Autorità Commissariale stessa la quale ha
unilateralmente deciso la prosecuzione delle attività, che si rendeva
necessario promuovere il procedimento ex art. 700 c.p.c. affinché,
ed in via d’urgenza, si accertasse e si adottasse a carico del soggetto
gestore dell’intero sito di stoccaggio di rifiuti denominato Taverna
del Re, ogni idoneo provvedimento, anche di natura inderdittiva
allo stoccaggio di ulteriori rifiuti e di rimozione di tutti quelli
presenti. Quanto prima anche alla luce delle indagini svolte
dall’ASL NA2 in data 31.10.2007 e raccolte nella relazione di
servizio protocollo n. 13430 del 31.10.2007 assunta al protocollo
del Comune di Giugliano in Campania al n. 51468 del
02.11.2007 ed a firma del Direttore e del Responsabile del
modulo ambiente dell’Ente stesso, in ragione della quale atteso:
la presenza di balle su diverse piazzole non coperte da
idonei tali;
la persistenza di forti e molesti odori provenienti dal sito
stesso nonostante l’esercizio di n. 2 macchine spruzzanti
prodotti deodoranti;
la presenza di numerose balle non adeguatamente filmate
e dalle quali fuoriuscivano rifiuti;
la presenza di odori molesti provenienti dalle vasche di
raccolta di percolato non in regola;
la mancata regimentazione delle acque piovane
si prescriveva l’opportunità di non procedere oltre con
l’esercizio dell’impianto di stoccaggio e ciò a TUTELA DELLA
SALUTE PUBBLICA.
La necessità dell’avvio del procedimento ex art. 700 c.p.c. è stata
determinata anche dalla opportunità di fare riscontrare all’Ecc.ma
adita Giustizia, le numerose ulteriori illegittimità nella conduzione
del sito di stoccaggio dei rifiuti di Taverna del Re, anche a mezzo di
specifica CTU sul punto, indagini tutte, che in uno ad ogni
prescrizione già dettata dalla competente Asl e dall’Arpac,
mirassero all’accertamento dell’inesistenza delle condizioni
necessarie al proseguimento dell’esercizio di detto impianto di
stoccaggio anche in ossequio ai superiori principi della
prevenzione, della precauzione e di tutela della salute pubblica, al
fine di evitare che, il perdurare dell’esercizio del sito stesso,
determinasse ulteriore danno a carico del territorio della Città
di Giugliano in Campania, dello stato di salute dei Cittadini
Giuglianesi e del loro diritto a godere di un ambiente salubre.
A tal fine ed a spirito esemplificativo si evidenziava che:
gli automezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti confezionati
in balle e depositati presso l’impianto di Taverna del Re non
sono a ciò autorizzati, né tanto meno gli stessi sono idonei a
tale scopo sia per il rilascio di percolato per le vie cittadine
nel corso del loro viaggio verso l’impianto di stoccaggio sia,
perché, a carico degli stessi, non vengono eseguite operazioni
di bonifica nelle manovre di uscita dal sito stesso,
contribuendosi, quindi, ad un selvaggio diffondersi e
disperdersi di inquinamento sul territorio;
i rifiuti confezionati in balle presenti nell’impianto di
Taverna del Re non sono correttamente gestiti in ragione
della mancata copertura degli stessi, con evidente
percolazione o potenziale percolazione dei liquidi prodotti
dai rifiuti nel suolo con conseguente inquinamento della
matrici ambientali;
nel sito di stoccaggio, attesa la cementificazione di migliaia e
migliaia di metri quadrati di campagne prima naturalmente
assorbenti le acque meteoriche, non è stato previsto ovvero se
è stato previsto non è in esercizio un adeguato sistema di
regimentazione delle acque stesse, con conseguente
violazione di ogni principio precauzionale in merito al
dissesto idrogeologico sicuramente determinatesi nelle zone
limitrofe con concorsuale responsabilità sul punto del
Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno,
autorità competente nella materia in ragione del territorio
interessato dall’insediamento di Taverna del Re;
dal sito di Taverna del Re promanano forti e maleodoranti
odori che grosso allarme creano nella popolazione sofferente
tale stato di cose e determinato da una cattiva gestione del
sito, con concorsuale responsabilità sul punto della Asl NA2
e della Provincia di Napoli Autorità competenti, in ragione
del territorio interessato dall’insediamento di Taverna del Re,
all’emissione di provvedimenti di salvaguardia della salute
dei Cittadini e del Territorio;
il sito di Taverna del Re non è sufficientemente dotato, in via
di prevenzione e di precauzione, degli strumenti idonei a
fronteggiare un probabile incendio dei rifuti stessi, esposti tra
l’altro ad attentati di criminali di turno in ragione della
circostanza che i confini del sito di stoccaggio non sono
inadeguatamente vigilati e sono finanche sprovvisti di sistemi
di sicurezza atti ad impedire ciò;
sul sito di Taverna del Re si sprigionano quotidianamente
esalazioni di biogas non regimentate in procedure di
combustione controllata ovvero di recupero energetico
determinanti, sicuramente correlanti gravi patologie alla
salute della popolazione ed all’esercizio delle attività agricole
e produttive in genere presenti in zona con probabile
alterazione della catena alimentare;
ogni provvedimento commissariale adottato con poteri extra
ordinem per il prosieguo dell’esercizio di Taverna del Re non
è giustificato dal decorso di quattordici anni dall’avvio di una
presunta EMERGENZA RIFIUTI in Regione Campania, con
conseguente richiesta di disapplicazione degli stessi;
la mancanza, comunque, di ogni provvedimento
commissariale autorizzatorio la messa a stoccaggio di rifiuti
sul sito di Taverna del Re per periodi superiori a sei mesi così
come normativamente sancito;
la illegittimità, con conseguente disapplicazione,
dell’ordinanza commissariale n. 370 del 03.11.2007 con la
quale il Prefetto di Napoli, in via di autotutela, revocando
l’Ordinanza n. 30 del 02.11.2007 emessa dal Sindaco di
Giugliano in Campania e con la quale questi, in forza della
relazione Asl prima indicata faceva divieto assoluto di
conferimento di ulteriori rifiuti confezionati in balle sul sito
di Taverna del Re, attesa l’assoluta mancanza di motivazione
e di ogni legittimità della stessa.
Tutto quanto prima evidenziato a poco è servito ed a
distanza di circa un mese dal deposito del ricorso ex art.
700 c.p.c. ci si vede costretti a ricorrere in via di
reclamo, affinché l’esperito rimedio d’urgenza ex art.
700 c.p.c. non sia leso da un provvedimento poco
attento alle questioni lamentate.
Il provvedimento adottato dal Giudice dott. Pepe, infatti,
fondandosi solo sulla relazione Asl già prima richiamata, era uno di
quei provvedimenti che il Giudice avrebbe fatto bene ad adottare al
momento del deposito del ricorso e con provvedimento emesso
inaudita altera parte, in attesa, poi, di confermare, aggravare o
revocare la decisione già assunta, all’esito della comparizione delle
parti, ovvero in ragione di una prudente e sollecita istruttoria sulla
vicenda condotta in tempi brevi mediante una ispezione giudiziale
dei luoghi di causa, ovvero mediante il conferimento di un incarico
di CTU a chi era chiamato a riscontrare quanto lamentato in ricorso.
Non era necessario, ed a poco è servito in termini di tutela dei diritti
lesi, attendere una settimana dall’udienza di comparizione per
ottenere la pronuncia in via giudiziale dello stesso provvedimento
già adottato dal Sindaco di Giugliano in data 02.11.2007 con
l’emissione dell’Ordinanza sindacale n. 30, poi arbitrariamente ed
illegittimamente revocata in via di autotutela dal Commissario
Straordinario per l’Emergenza Rifiuti.
Non è affatto accettabile che il procedimento ex art. 700
c.p.c. sia stato definito con quel provvedimento :
andava, infatti, quanto meno ed all’esito della
pronuncia dello stesso, avviata una istruttoria
consulenziale che in tempi brevissimi avrebbe
certamente determinato l’adozione di misura più rigide
a carico dei convenuti Enti che accogliessero in pieno le
istanze avanzate dal Comune di Giugliano in
Campania. Andavano considerate tutte le ragioni
dell’odierno reclamante, anche in ordine alla
denunciata assenza di provvedimenti autorizzativi
all’esercizio del sito di Taverna del Re in uno alla
denunciata illegittimità dell’operato stoccaggio di rifiuti
tal quali sul sito stesso per periodi che andassero oltre
la data del 31.05.2007, così come stabilito nell’art. 6
comma 1 della Legge n. 21 del 27.01.2006.
Competerà, pertanto, a questo Tribunale, chiamato a verificare in
via di reclamo quanto lamentato, la necessità di sancire la evidente
illegittimità dell’operato della Pubblica Amministrazione e dei
Poteri Straordinari dello Stato che, anche in ragione del dibattito
quotidiano in essere a livello nazionale ed internazionale sul caso
rifiuti della Regione Campania, si appalesa come fatto notorio.
La illegittimità e la violazione dei diritti fondamentali di una
collettività sono evidenti e noti, né tanto meno necessitano di una
ricca e lunga istruttoria.
Rimandare, pertanto, ogni decisione sulla richiesta inibitoria e sulla
richiesta di ripristino dello status quo ante, già richiesti nel ricorso
ex art. 700 c.p.c. richieste che in questa sede si ribadiscono, ad un
ordinario giudizio di merito, negando ai malcapitati cittadini
giuglianesi (malcapitati non di turno ma di ruolo perché soffrono
dell’emergenza rifiuti sin dal suo nascere, essendo tra l’altro il
territorio giuglianese in sofferenza anche prima della dichiarazione
della stato di emergenza ed in ragione degli abusi ambientali da
sempre perpretati sullo stesso) una tutela cautelare, è assolutamente
ingiusto, illogico ed illegittimo, in considerazione della circostanza
che il Giudice Ordinario, al quale viene attribuita la competenza in
materia in ragione delle questioni lamentate, è dotato di poteri
particolari di ordine istruttorio e di verifica di quanto lamentato,
NON DA ULTIMO QUELLO SOVRANO DELLA ISPEZIONE
GIUDIZIALE DEI LUOGHI DI CAUSA, che potrebbe vedere
risolta la vicenda in termini assolutamente brevi.
D’altronde, se non è chi sovrintende ed amministra la GIUSTIZIA
che con un suo provvedimento faccia capire a coloro che
DECIDONO l’abnormità e l’illegittimità delle loro scelte e del loro
operato, non si capisce chi dovrebbe dare tutela e ragione ad un
popolo martoriato quale è quello campano e giuglianese in
particolare.
Non riconoscere in questioni del genere la possibilità di una tutela
cautelare piena, costituirebbe sicuramente stridente contrasto con
l’art. 24 della Costituzione.
Con l’avvio del ricorso cautelare, scopo principale del ricorrente
Ente e degli interventori ad adiuvandum, non era solo quello di
ottenere una immediata pronuncia che accertasse anche a mezzo di
idonea istruttoria la illegittimità della conduzione del sito di
Taverna del Re con la pronuncia di inibitoria dell’esercizio del sito
stesso ed il conseguente ripristino dello status quo ante, ma anche
quello di evitare che la problematica fosse portata a maggiore grado
di irreparabilità con il perpetuarsi di tutto quanto lamentato al
momento dell’avvio del ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c.
certamente sospendibile, per le motivazioni tutte addotte ed
eventualmente accertate.
Scopo del deposito del ricorso cautelare era tra l’altro quello di
verificare, in contraddittorio con le controparti e nella sede
istituzionale per eccellenza, UN TRIBUNALE, le idee delle
controparti stesse circa l’avvio della bonifica: NON UNA PAROLA
SPESA SUL PUNTO DA PARTE DI QUALCUNO DEGLI
AUTOREVOLI ENTI INTERVENUTI - NON LA
PROPOSIZIONE DI UNA PROGRAMMA PER IL
SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA – NON UNA
PROMESSA SERIA SULL’AVVIO DELLE OPERE DI
SMANTELLAMENTO DEL SITO DI TAVERNA DEL RE.
L’instaurazione del contraddittorio processuale avrebbe, dovuto, tra
l’altro contraddistinguersi per la partecipazione ad audivandium sia
dell’ente Regionale che delle Provincie chiamate a partecipare al
giudizio, Enti che in realtà non hanno messo in campo
alcuna idea programmatica alle esigenze del territorio giuglianese.
L’istante Ente, in sostanza, ha il più che giustificato e fondato
timore che per il tempo necessario ad ottenere tutela in via ordinaria
i danni già verificatisi si aggravino progressivamente con pregiudizi
incalcolabili nella sfera degli interessi che è chiamato a tutelare.
In altre parole occorre intervenire subito per prevenire ulteriori
danni irreversibili alle sfere di interessi del reclamante, affinché si
eviti che si verifichino ulteriori danni ed azioni nefaste a carico
dello stesso che, solo alla fine di un lunghissimo giudizio di merito,
porteranno alla dichiarazione della loro illegittimità.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti di ammissibilità e fondatezza
della proposta azione cautelare che mira ad ottenere, secondo la
previsione della nuova disciplina processuale in materia di azioni
cautelari, un provvedimento anticipatorio che ponga rimedio alla
situazione di danno e, dunque, a strumentalità eventuale e\o
attenuata rispetto al giudizio di merito che l’istante andrà comunque
a proporre anche per ottenere il risarcimento di tutti i gravissimi
danni subiti e subendi, oltre che la tutela di ogni diritto
compromesso.
In particolare è evidente il “fumus” perché con “animus nocendi”
nei confronti dell’istante Ente, sono state poste in essere una serie di
azioni assolutamente illegittime in uno ad evidenti imperizie nella
conduzione e gestione del sito che, con il passar del tempo,
aggravano sempre di più la questione.
Analogamente appare evidente la sussistenza del “periculm in
mora” che alla stregua della Giurisprudenza della S.C., può e deve
ravvisarsi non solo in un danno certo o già verificatosi ( come del
resto nella fattispecie) ma anche nel ragionevole pericolo che il
danno si verifichi o si aggravi.
Inoltre, nei procedimenti cautelari, la valutazione degli aspetti
temporali – sia sostanziali che processuali – deve essere riferita non
tanto a situazioni astratte o, comunque, alla situazione idilliaca
presupposta dal Legislatore, quanto piuttosto all’effettivo stato della
Giustizia civile in un determinato periodo e in una determinata area.
In altre parole la sussistenza in concreto del periculum in mora va
valutata considerando il tempo effettivo oggi occorrente per
ottenere una Sentenza conclusiva in un giudizio ordinario di merito
che, come è ben noto all’On.le Tribunale, arriverebbe a distanza di
anni e, quindi, troppo tardi.
Vale la pena rimarcare, anche in questa sede, che la posizione degli
Enti resistenti, ritualmente evocati in giudizio, non è certamente
tesa all’addebito di responsabilità a carico di tutti loro a meno che,
da un eventuale giudizio di merito non si accertassero a carico degli
Enti stessi inadempienze e\o omissioni.
La proposizione del presente reclamo rappresenta, pertanto, il
legittimo tentativo del Comune di Giugliano in Campania di veder
tutelato ogni interesse del suo territorio e della sua popolazione, non
certo un accanimento sfrenato e giudiziario verso i già citati Enti. E’
in definitiva il residuale tentativo di evitare che il futuro della sua
collettività e del suo territorio, venga messo in crisi dall’allarme
sempre più pressante suscitato nell’opinione pubblica.
Tanto premesso il ricorrente si vede costretto a proporre il presente
reclamo avverso il provvedimento emesso il 29.11.2006 dal Giudice
dott. Alessandro Pepe della 8° sezione civile del Tribunale di
Napoli nel corso di un procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso
dall’odierno reclamante e con il quale è stato accolto parzialmente
lo stesso, al fine di ottenere, anche con provvedimento inaudita
altera parte, ovvero all’esito della comparizione delle parti ed
eventualmente all’esito della istruttoria che il Tribunale vorrà
condurre, la inibitoria all’ulteriore stoccaggio di rifiuti confezionati
in balle sul sito di Taverna del Re ed il ripristino dello status quo
ante. Si chiede comunque, emettersi, ogni provvedimento di
Giustizia, riportandosi al ricorso ex art. 700 c.p.c. che qui abbiansi
per integralmente riportato e trascritto.
Riservata ogni difesa e richiesta anche istruttoria.
Vittoria di spese, diritti ed onorari dell’intera fase cautelare, con
attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipatari.
Ai fini del contributo unificato si precisa che il presente
procedimento sconta il versamento di un importo pari ad €. 170,00
essendo di valore indeterminabile.
Salvis Juribus.
Giugliano in Campania, dicembre 2007
avv. Raffaele Pacilio avv. Antimo D’Alterio