TRIBUNALE DI MILANO VERBALE DI UDIENZA … · prego televisione o fotografi di non restare...

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TRIBUNALE DI MILANO 1^ Sezione Collegiale Dott.ssa ICHINO Presidente Dott.ssa BERTOJA Giudice a latere Dott.ssa RIZZARDI Giudice a latere VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE PAGINE VERBALE: n. 28 PROCEDIMENTO PENALE N. 14037/09 R.G. A CARICO DI: BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 20 UDIENZA DEL 01/02/2010 Esito: Rinvio al 18/03/2010 ___________________________________________________________________________ Caratteri: 32890

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TRIBUNALE DI MILANO

1^ Sezione Collegiale Dott.ssa ICHINO Presidente Dott.ssa BERTOJA Giudice a latere Dott.ssa RIZZARDI Giudice a latere

VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE

PAGINE VERBALE: n. 28

PROCEDIMENTO PENALE N. 14037/09 R.G.

A CARICO DI: BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 20

UDIENZA DEL 01/02/2010

Esito: Rinvio al 18/03/2010 ___________________________________________________________________________ Caratteri: 32890

Società Cooperativa ATHENA

R.G. 14037/09 - 01/02/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALB ERTO + 20 2

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO APPELLO................................................................................................................................ 3 ECCEZIONI DIFENSIVE 10

Difesa, Avv. Accinni................................................................................................. 10 Difesa Caltagirone, Avv. Severino........................................................................... 18 Difesa Unipol, Avv. Sirotti....................................................................................... 20 Pubblico Ministero, Dott. Orsi.................................................................................. 23

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TRIBUNALE DI MILANO - 1^ Sezione Collegiale

Procedimento penale n. 14037/09 Udienza del 01/02/2010

Dott.ssa ICHINO Presidente Dott.ssa BERTOJA Giudice a latere Dott.ssa RIZZARDI Giudice a latere Dott. ORSI e Dott. RUTA Pubblico Ministero Frongia Loredana Ass. d'Udienza Quadraccia Ornella Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – BERNESCHI GIOVANNI ALBER TO + 20 -

Alle ore 11.20 si apre il dibattimento.

Si dà atto che sono presenti altresì in aula:

- I Pubblici Ministeri, Dott. Orsi e Dott. Ruta

APPELLO

PRESIDENTE - So che ci sono una serie di richieste, di cui

parleremo però dopo l’appello, della stampa, accred iti

vari, per cui fino a che non è stato manifestato

l’eventuale assenso o non assenso da parte delle Pa rti

prego televisione o fotografi di non restare nell’a ula e

non fare riprese.

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Berneschi Giovanni, non è presente, difeso dall’av vocato

Nicoletta Garaventa e dall’avvocato Paolo Sommella,

entrambi presenti. Viene dichiarata la contumacia. Per

noi la notifica è regolare, se ci sono delle questi oni

le ponete subito.

Monsignore Vito, assente, difeso dall’avvocato

Giordanengo, assente, e avvocato Marco Feno, presen te

anche in sostituzione del codifensore. Dichiariamo la

contumacia, se non ci sono questioni.

Caltagirone Francesco Gaetano, assente, difeso

dall’avvocato Paola Severino, presente. Dichiariamo la

contumacia.

Cimbri Carlo, assente, difeso dall’avvocato Cesare

Zaccone e dall’avvocato Costabile, presenti entramb i. Il

Tribunale ne dichiara la contumacia.

Consorte Giovanni, presente, difeso dall’avvocato Sgubbi

e avvocato Dedola, presenti entrambi.

Coppola Danilo, assente, difeso dall’avvocato Peco rella

e avvocato Santodonato, assenti, è presente il sost ituto

processuale del professor Pecorella, avvocato De

Matteis, come da nomina già agli atti. L’avvocato

Santodonato è sostituito dall’avvocato Della Coppa, come

da nomina depositata.

AVV. DE MATTEIS - Presidente, scusi, sulla costituz ione in

giudizio c’è una questione che vorremmo porre. Dall a

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relata di notifica del decreto risulta che gli uffi ciali

hanno proceduto alla notifica presso la residenza d i

Danilo Coppola, non a mani dell’imputato bensì a ma ni

della collaboratrice domestica, ovviamente equipara ta a

una convivente. Dal verbale però dell’udienza

preliminare, in particolar modo datato 30 ottobre 2 008,

risulta che l’imputato avesse effettuato la nomina nuovo

difensore dell’avvocato David Santodonato, e

contestualmente eletto domicilio presso lo studio d el

proprio difensore. Quindi la Difesa ritiene che, in base

all’art. 429 c. IV, in relazione al 178 e 179, la

notifica sia stata nulla, e quindi omessa, e quindi vi

sia un vizio nella costituzione.

PRESIDENTE - Sì, se gentilmente ci produce i verbal i.

AVV. DE MATTEIS - Produco il verbale, la nomina e l ’elezione

di domicilio.

PRESIDENTE - Il Pubblico Ministero sulla questione?

P.M. - (intervento svolto lontano dal microfono)

PRESIDENTE - Comunque il Tribunale si riserva. Noi potremmo

andare avanti, poi il Pubblico Ministero esprime il suo

parere su tutte le questioni.

De Nicolais Filippo, assente, difeso dall’avvocato

Iannaccone, presente; si dichiara la contumacia.

Gil Alberdi Rafael, assente, difeso dall’avvocato

Isolabella, presente; si dichiara la contumacia.

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Fazio Antonio, assente, difeso dagli avvocati Copp i e

Borgogno, presente quest’ultimo anche in sostituzio ne

del codifensore. Il Tribunale voleva verificare se, con

riferimento all’imputato Fazio, fosse oggi arrivata la

cartolina. Anche per Fazio attendiamo.

Frasca Francesco Maria, assente, difeso dagli avvo cati

Coppi e Borgogno, presente quest’ultimo anche in

sostituzione del codifensore. Per il Tribunale è

regolare, viene dichiarata la contumacia di Frasca.

Gnutti Emilio, assente, difeso dall’avvocato Marco De

Luca, assente, e avvocato Massimo Bonvicini, presen te.

Viene dichiarata la contumacia di Emilio Gnutti.

Grazioli Giulio, assente, difeso dall’avvocato Ema nuela

Gismondi, assente, sostituita dall’avvocato Paglier o.

Anche per Grazioli il Tribunale si riserva di verif icare

l’avvenuta notifica.

Gronchi Divo, assente, difeso dagli avvocati Nerio

Diodà, assente, sostituito dall’avvocato Calori, e

avvocato Ambrosetti, presente. Viene dichiarata la

contumacia di Gronchi.

Leoni Guido, assente, difeso dall’avvocato Biancol ella.

Viene dichiarata la contumacia di Leoni.

Lonati Ettore, assente, difeso dall’avvocato Ravag lia;

viene dichiarata la contumacia di Lonati.

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Lonati Tiberio, assente, difeso dall’avvocato Rava glia;

viene dichiarata la contumacia di Lonati Tiberio.

Ricucci Stefano, assente, difeso dagli avvocati Gr azia

Volo e avvocato Riccardo Olivo, entrambi assenti

sostituiti dall’avvocatessa Silvia Furlan. Viene

dichiarata la contumacia di Ricucci.

Sacchetti Ivano, assente, difeso dagli avvocati Sg ubbi e

Dedola, presenti. Viene dichiarata la contumacia.

Statuto Giuseppe, assente, difeso dall’avvocato

Biancolella e avvocato Trofino, assente, sostituito dal

codifensore. Viene dichiarata la contumacia di Stat uto

Giuseppe.

Stefanini Pierluigi, assente, difeso dagli avvocat i

Padovani e avvocato Baccaredda Boy, entrambi presen ti.

Ci riserviamo anche per Stefanini di controllare la

cartolina.

Zonin Giovanni Alberto, assente, difeso dall’avvoc ato

Vellani.

AVV. AMBROSETTI - Signor Presidente, c’è un errore, perchè

Zonin Giovanni è difeso dall’avvocato Diodà e

dall’avvocato Ambrosetti.

PRESIDENTE - La nomina dell’avvocato Diodà quando è

intervenuta? Quindi è un errore del decreto che dis pone

il giudizio, ma in udienza preliminare chi era pres ente?

Voi due, quindi è un errore materiale. Voi eravate

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entrambi presenti all’udienza preliminare, quindi p er

voi non c’è problema di notifica, per quanto riguar do lo

Zonin era selettivamente domiciliato presso l’avvoc ato

Ambrosetti, e mi sembra che lì sia stato notificato .

Quindi viene dichiarata la contumacia di Zonin, e s i dà

atto che sono presenti entrambi i difensori di

fiducia... no, l’avvocato Diodà è sostituito

dall’avvocato Calori, e avvocato Ambrosetti present e.

Per quanto riguarda gli enti citati ex legge 231:

UNIPOL Gruppo Finanziario SpA, con l’avvocato Luca

Sirotti, presente.

COOP ADRIATICA Società Cooperativa a r.l., con

l’avvocato Sirotti, presente.

Banca CARIGE Spa, con l’avvocato Garaventa, presen te.

Banca Popolare di Vicenza, con l’avvocato Paliero,

presente.

Banca Popolare dell’Emilia Romagna, con l’avvocato

Alleva, presente.

HOPA Spa, con l’avvocato Zaccone, presente.

Deutsche Bank AG London, con l’avvocato Alleva.

AVV. ALLEVA - Deutsche Bank AG London si costituisc e nel

procedimento, essendo stata prima semplicemente dif esa

dal sottoscritto, e si costituisce nominando come

difensori la professoressa Paola Severino, che è

presente, e confermando la mia nomina.

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PRESIDENTE - Per quanto riguarda le Parti Civili:

Consob, avvocato Di Lazzaro, sostituita dall’avvoc ato

Valentina Falciani.

Banco di Bilbao BBVA, avvocato Accinni, presente.

Bava Geremia Marco, avvocato Del Giudice.

Zola Pierluigi, rappresentato e difeso dall’avvoca to

Diarra, presente.

Per il Responsabile Civile:

Banca Popolare di Vicenza, con l’avvocato Paliero.

AVV. ACCINNI - Chiedo scusa, Presidente, se si può chiamare

anche il Responsabile Civile Unipol.

PRESIDENTE - Dunque, per il Responsabile Civile Uni pol...

AVV. ACCINNI - Poi do conto al Tribunale dello stat o delle

notifiche e di tutto, quando il Tribunale lo ritene sse.

PRESIDENTE - Dovremo verificare le notifiche, però.

AVV. ACCINNI - A questo fine, se crede Presidente, abbiamo

predisposto una memoria, che riepiloga lo stato del le

notifiche e una serie di piccole osservazioni. La

possiamo produrre e, se e quando il Tribunale riten esse,

posso brevemente illustrarla a beneficio di tutte l e

parti.

PRESIDENTE - Va bene. Invece per quanto riguarda l’ altra

richiesta di citazione di Responsabile Civile per B ava,

mi sembra?

AVV. DEL GIUDICE - Abbiamo rinunciato.

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PRESIDENTE - Questa memoria dell’avvocato Accinni è stata

mostrata anche al Pubblico Ministero?

AVV. ACCINNI - No, signor Presidente, la diamo ades so e alcune

copie poi anche alle Parti.

PRESIDENTE - Si dà atto che il difensore del Banco Bilbao

deposita memoria, unitamente alle notifiche, che

illustra brevemente.

ECCEZIONI DIFENSIVE

Difesa, Avv. Accinni

AVV. ACCINNI - Sì, signor Presidente, il Tribunale come ben sa

ancora in data 16 novembre 2009 ha disposto la cita zione

del Responsabile Civile Unipol, e immediatamente ci

siamo attivati. Sono state notificate direttamente a

mani presso di difensori domiciliatari, e che stann o in

Milano, tutte le notifiche che il Tribunale trova

indicate - mi asterrei dall’elencarle tutte, a meno che

il Tribunale lo ritenga opportuno - e che sono anda te

tutte a perfezionarsi tra il 26 di novembre e il 2 di

dicembre. Sono state viceversa notificate mediante

raccomandata con ricevuta di ritorno, tutte spedite

ancora e già in data 26 di novembre 2009, tutte le

notifiche inerenti all’elezione di domicilio presso

avvocati non residenti in Milano ma fuori Milano. A nche

tutte queste notifiche sono andate a segno

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perfezionandosi tra il 4 ed il 9 di dicembre 2001, con

un’unica eccezione che attiene alla posizione di

Francesco Gaetano Caltagirone, che ha eletto domici lio

presso la professoressa Severino di Benevento, che non

so se nel frattempo possa confermare o meno di aver

ricevuto la cartolina. Fatto sì è che a prevenire

qualunque possibilità di discussione, per il fatto che

quest’unica posizione, ancorché ci si sia molto

tempestivamente per tempo attivati, non è ancora

arrivata, nel senso che ancora nonostante anche

l’attivazione presso gli uffici postali non si trov ava

questa cartolina, per la verità è notifica che noi

abbiamo fatto ad abundantia , ma non dovuta. Dico questo

perchè la disposizione di cui all’art. 83 del c.p.p .

sancisce al IV comma che copia del decreto debba es sere

notificata a cura della Parte Civile testualmente: “...

al Responsabile Civile, al Pubblico Ministero, e

all’imputato”. Il tema è perciò quello di comprende re se

con siffatto termine il legislatore abbia inteso fa re

davvero riferimento a tutti gli imputati e le Parti , o

soltanto a quell’imputato la cui condotta è ragione di

danno per la quale il Responsabile Civile, a norma delle

leggi per l’appunto civili, articoli 2049 e 2043, è

chiamato a rispondere. E pur nell’assenza di una

elaborazione giurisprudenziale e anche dottrinale s ul

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punto, il tema è facilmente e agevolmente risolvibi le

perchè vi soccorre lo stesso dato letterale della

disposizione di cui all’art. 83 del c.p.p. da una p arte,

e dello stesso art. 185 del c.p. dall’altra. In for za di

questa lettura è certamente possibile dire che il

Responsabile Civile non è figura svincolata assolut a, ma

è strettamente connessa, anzi connessa con una form a di

corrispondenza biunivoca precisa, alla specifica

posizione processuale di uno specifico imputato. La

disposizione di cui all’art. 83 del c.p.p. prevede

insomma che la Parte Civile possa chiedere al Giudi ce la

citazione del Responsabile Civile per il fatto

dell’imputato. Non dissimilmente il secondo comma

dell’art. 185 del c.p. prevede che ogni reato che a bbia

cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale

obbliga al risarcimento il colpevole e le sole pers one

che a norma delle leggi civili debbano rispondere p er il

fatto di lui. Nuovamente è indicata quindi con chia rezza

quella relazione biunivoca ed esclusiva che anticip avo

intercorrere tra l’imputato, ossia il colpevole, e il

suo Responsabile Civile. Ne deriva come conseguenza e

conclusione che se in uno stesso processo vi sono p iù

imputati l’imputato a cui andrà notificata la copia del

decreto ai sensi dell’art. 83 comma 4 è solo quello

rispetto al quale è stata richiesta e ordinata la

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citazione del Responsabile Civile. Ora, nel caso di

specie nostro, il Responsabile Civile è Unipol Grup po

Finanziario Spa, e la sua citazione è stata richies ta

per l’appunto a norma delle disposizioni di cui art icoli

185 del c.p., 2043 e 2049 e 2059. Va quindi da sé c he

gli unici imputati interessati alla citazione, e co me

tali destinatari per legge alla notifica del decret o,

sono fra tutti solo coloro che all’epoca dei fatti

agirono in nome e per conto di Unipol, e cioè a dir e

Carlo Cimbri, Giovanni Consorte e Ivano Sacchetti.

Ricordo per scrupolo al Tribunale che Pierluigi

Stefanini è imputato nella sua qualità di President e di

COOP. Adriatica, e quindi è escluso. Carlo Cimbri,

Giovanni Consorte e Ivano Sacchetti erano

rispettivamente il direttore generale e gli

amministratori delegati del gruppo, ovverosia del

soggetto per il quale è intervenuta non solo citazi one

del Responsabile Civile, ma anche le relative notif iche

dall’ufficio del Pubblico Ministero, ricevuta in da ta 27

novembre, al Responsabile Civile Unipol Gruppo

Finanziario, che ha ricevuto presso la propria sede di

Bologna ancora in data 4 dicembre 2009; Carlo Cimbr i,

come domiciliatario presso il difensore in Milano c he ha

ricevuto la notifica del decreto il 26 novembre 200 9;

Consorte e Sacchetti invece domiciliati presso il

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difensore in Bologna e il 4 dicembre il plico è sta to

recapitato al portiere presso lo stabile, e il

successivo 5 dicembre è stata recapitata la raccoma ndata

che le Poste hanno inviato per informare dell’avven uta

consegna del plico. D’altra parte, anche qualora no n si

volesse accedere a questa lettura, e quindi a siffa tta

interpretazione letterale che a noi pare sinceramen te

difficilmente confutabile, vi sarebbe in ogni caso che

gli imputati, nel caso di specie Caltagirone e la s ua

Difesa, cioè chi non ha ricevuto la notifica - o me glio

forse la notifica l’ha ricevuta l’unica cosa che no n

abbiamo ricevuto noi è la cartolina di ritorno - in tanto

non avrebbe comunque alcun interesse ad interloquir e sul

punto, proprio perchè ad oggi non ha avuto alcun ti po di

rapporto né sostanziale né processuale con il

Responsabile Civile Unipol Gruppo Finanziario, e qu indi

già vi sarebbe una carenza di interessi. Ma ancor p iù è

risolutiva la considerazione che per l’ipotesi di

siffatta mancanza non è previsto alcun tipo di null ità o

di irregolarità rispetto alle notifiche agli imputa ti,

ed infatti la disposizione di cui al V comma dell’a rt.

83 del c.p.p. prevede sanzioni per le sole ipotesi in

cui per omissione o per erronea indicazione di qual che

elemento essenziale, il Responsabile Civile non è s tato

posto in condizione di esercitare i suoi diritti

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nell’udienza preliminare o nel giudizio, la nullità

della notificazione rende in questo caso, e solo in

questo caso, nulla la citazione. E questo perchè si

tratta di garantire al Responsabile Civile i termin i e

le conoscenze necessarie al suo intervento in giudi zio

ed alle conseguenti scelte processuali, secondo un

criterio che costituisce specificazione del princip io

più generale per cui è sempre prescritta a pena di

nullità l’osservanza delle disposizioni concernenti

l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza

dell’imputato e delle altre parti private, nonché l a

citazione in giudizio della persona offesa dal reat o e

del querelante. E dunque il Responsabile Civile è

l’unico soggetto legittimato a sollevare eccezioni in

ordine alla sua vocatio in ius , perchè è solo lui la

parte chiamata ad inserirsi ex novo in un processo già

avviato. Specifico che peraltro la dottrina ha rile vato

come non ogni eventuale vizio fatto valere debba es sere

di tale gravità da determinare l’effettiva compress ione

o limitazione all’esercizio dei diritti e delle fac oltà

tipiche dell’attività difensiva, ma soltanto la con creta

incidenza sull’esercizio del diritto di difesa del

Responsabile Civile varrebbe a legittimare delle

osservazioni, atteso che l’eventuale nullità della

citazione è eccezionalmente sancita non quale

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conseguenza automatica di carattere espressamente

tipizzato, bensì in ragione di un concreto pregiudi zio.

Per valutare dunque se vi sia stato o meno concreto

pregiudizio, si dovrà andare a verificare entro qua le

termine al Responsabile Civile doveva essere notifi cata.

E per la verità anche qui vi è un problema pure già

risolto dalla Corte Costituzionale, il problema è c he

non esiste una norma che prevede espressamente un

termine a difesa per la citazione del Responsabile

Civile in dibattimento, solo per l’udienza prelimin are,

come è noto, è di dieci giorni, ma l’interpretazion e

oggi condivisa, anche appunto in ragione dell’inter vento

di questa sentenza della Corte Costituzionale, è qu ella

che muove dal combinato disposto degli articoli 429 c. 4

del c.p.p. e 133 delle disposizioni di attuazione d ello

stesso codice. Sancisce la prima di queste disposiz ioni

che il decreto che dispone il giudizio sia notifica to

all’imputato e alla persona offesa almeno 20 giorni

prima della data fissata per il giudizio; la second a

norma sancisce poi che il decreto che dispone il

giudizio sia notificato almeno 20 giorni prima del

giudizio anche agli altri privati non presenti

all’udienza preliminare. E l’interpretazione fatta

propria dalla Corte è dunque nel senso di comprende re

nella locuzione “altre parti private” non presenti

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all’udienza preliminare, non solo il Responsabile C ivile

che citato per l’udienza preliminare non si sia

costituito, ma pure a forziori il Responsabile Civi le

citato direttamente per il dibattimento. Così

testualmente si esprime la Corte, e ho concluso:

“Essendo infatti stabilito che il decreto che dispo ne il

giudizio deve essere notificato alle altre parti pr ivate

diverse dall’imputato che non sono state presenti

all’udienza preliminare, e che tale notifica viene

effettuata a norma dell’art. 429 c, 4 del codice,

risulta testualmente sancito il principio che nei

confronti del Responsabile Civile per l’udienza

preliminare, ed a questa non sia stato presente, de ve

procedersi alla notificazione del decreto stesso al meno

venti giorni prima della data fissata per il giudiz io”.

Se dunque la disciplina processuale assicura il ter mine

dilatorio di 20 giorni al Responsabile Civile citat o per

l’udienza preliminare, e quindi posto in condizione di

prendere conoscenza degli atti e predisporre le cop ie a

difesa, risulterà di tutta evidenza che lo stesso

termine deve a forziori essere assicurato ai fini d ella

citazione del Responsabile Civile per il dibattimen to

ove questi non sia stato citato precedente o non ab bia

spiegato atto di intervento. Almeno, e dunque sotto il

profilo del mancato ricevimento ad oggi della carto lina

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di ritorno rispetto alla posizione del solo ingegne r

Caltagirone, nulla quaestio può esservi rispetto alla

regolarità di citazione; ove altre o diverse eccezi oni

venissero poste ci riserviamo naturalmente di poter

replicare.

PRESIDENTE - Grazie Avvocato. Su questo specifico p unto,

volevo dare la parola all’avvocato Severino, chiede ndo

in particolare se ha ricevuto, e in caso affermativ o

quando, la notifica per Caltagirone, e comunque sul la

richiesta dell’avvocato Accinni che cosa vuole dire .

Difesa Caltagirone, Avv. Severino

AVV. SEVERINO - Grazie Presidente, apprezzo molto l o zelo

della Parte Civile che ha posto domande e ci ha dat o

anche le risposte. Da parte mia, purtroppo non sono in

grado di sciogliere il dubbio perchè io ho verifica to le

notifiche che per certo dovevano arrivare al mio

assistito, cioè quelle relative alla fissazione

dell’udienza, ignorando di questa notifica. Sto com unque

ora facendo verificare in fatto. Da un punto di vis ta di

diritto, farei una brevissima replica sul tema dell a

mancanza di interesse, sul tema dell’asserita manca nza

di interesse a controdedurre sul punto, per il semp lice

fatto che la responsabilità, dal punto di vista del le

conseguenze civili del reato, è una responsabilità

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solidale. E dunque l’estensione della responsabilit à

civile e la condivisione della responsabilità civil e,

sia con altri imputati, sia e soprattutto con un

Responsabile Civile, certamente è tema che è di

interesse di tutti gli imputati. Ora, casualmente,

stiamo parlando di questo, ma credo che sia interes se di

tutti gli imputati avere un Responsabile Civile

regolarmente citante con riferimento a tutte quante le

posizioni, perchè altrimenti la propria personale

responsabilità discendente dal reato in termini di

conseguenza civile non godrebbe comunque della cope rtura

e della solidarietà del Responsabile Civile. Quindi

ritengo che vi sia interesse ad interloquire sul pu nto,

mi riservo, se riuscirò, a dare notizie sul punto d i

fatto al Tribunale, sto cercando di contattare il m io

studio per avere notizie sull’avvenuta notifica. Gr azie.

AVV. SIROTTI - Presidente, su questa specifica ques tione credo

che abbia anche interesse a interloquire il Respons abile

Civile Unipol, a questo punto comparendo al fine di

eccepire la nullità della notifica e solo in subord ine

le altre richieste di esclusione. Se il Tribunale

ritiene.

PRESIDENTE - Se vuole già interloquire, poi sentiam o il

Pubblico Ministero.

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AVV. SIROTTI - Sì, mi costituisco, per Unipol Grupp o

Finanziario, Responsabile Civile, e contestualmente

avanzo richiesta di esclusione per i motivi che

sinteticamente andrò ad esporre.

PRESIDENTE - No, scusate, per andare con un certo o rdine,

sospenderei la questione della richiesta di

estromissione e la proporrei in un secondo momento. Qui

stiamo solo verificando la regolarità delle notific he.

Anche perchè potrebbero avere interesse allora su q uesto

anche gli altri avvocati, mentre qui stiamo

semplicemente valutando la regolarità delle notific he.

Sentirei invece il Pubblico Ministero sulla questio ne

posta dall’avvocato Accinni, e le Difese Coppola.

AVV. SIROTTI - Signor Presidente, credo comunque ch e il

Responsabile Civile, sull’integrazione del

contraddittorio e sulle notifiche fatte per la sua

vocatio in judicium ...

PRESIDENTE - Su questo sì.

AVV. SIROTTI - Allora su questo, quando il Tribunal e riterrà.

PRESIDENTE - No, adesso, lo faccia pure.

Difesa Unipol, Avv. Sirotti

AVV. SIROTTI - Grazie. Credo che le considerazioni del collega

siano palesemente infondate. Infatti la responsabil ità

al fatto illecito, come il Tribunale sa meglio di c hi

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parla, è per definizione una responsabilità solidal e,

ecco che quindi tutti i correi che sono solidalment e

legati dal vincolo della responsabilità civilistica ,

hanno tutti pari interesse a sapere chi eventualmen te

debba rispondere delle conseguenze civilistiche che

possano derivare da un pronunciamento pregiudizievo le in

sede penale a carico degli imputati. Ecco che quind i

l’integrazione del contraddittorio deve essere nei

confronti di tutti e allo stesso modo. Non è che

l’imputato rispetto al quale viene fatta valere la

responsabilità ex 2049 abbia delle caratteristiche

diverse dall’imputato Caltagirone, che ha una

responsabilità solidale al pari di quella dell’inge gner

Consorte o del dottor Sacchetti o del dottor Cimbri , che

sono quelli rispetto ai quali si fa valere il 2049. Il

punto è che tutti questi soggetti sono solidalmente

responsabili, e quindi il Responsabile Civile che

eventualmente venga escusso, la cui responsabilità

civilistica venga fatta valere, paga per tutti e qu indi

tutti hanno uguale interesse. Non è parimente vero,

Presidente e signori Giudici, che non esista un ter mine

per la citazione del Responsabile Civile, l’art. 85

sotto questo profilo è chiaro, ed è stato altresì

chiarito dall’intervento della Corte Costituzionale , e

quindi laddove si dice “la richiesta deve essere

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proposta al più tardi per il dibattimento” art. 83 c. 2,

si intende che quello è l’ultimo termine per la

citazione e deve essere il termine previsto per la

citazione dell’imputato tenendo conto quale sia la prima

data dell’udienza fissata per il processo. Quindi s e il

termine a comparire, come nel caso di procedimento con

celebrazione di udienza preliminare, è di 20 giorni , la

notifica deve essere fatta antecedentemente al vent esimo

giorno previsto per la prima udienza. Dopo di che,

Presidente e signori Giudici, non vi sono rimission i in

termine, questo è un termine a pena di decadenza: 2 0

giorni prima rispetto alla prima udienza ci deve es sere

la citazione del Responsabile Civile e la citazione deve

comprendere tutti i solidalmente responsabili. È ve ro

che l’art. 83 parla in talune delle sue parti al

singolare, quando si riferisce alle notifiche, ma p erchè

parte dall’idea codicistica di un imputato, di un

processo con un solo imputato, con una sola Parte

Civile, con un solo Responsabile Civile. Ovviamente

questo che era il progetto, il sogno del codice del 1989

deve essere poi adattato agli sviluppi successivi e

comunque deve essere adattato ad una realtà in cui gli

imputati sono plurimi, e quindi solidale è la

responsabilità civile che viene fatta valere per fa tto

illecito. Ecco che quindi, Presidente e signori Giu dici,

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in prima battuta chiedo l’esclusione del Responsabi le

Civile, su questo specifico punto, eccependo la nul lità

della notifica per difetto della notifica stessa a uno

degli imputati, in particolare Caltagirone. Riservo

ulteriori richieste qualora il Tribunale dovesse

respingere questa eccezione.

PRESIDENTE - Grazie. Il Pubblico Ministero.

Pubblico Ministero, Dott. Orsi

P.M. DOTT. ORSI - Credo che le questioni siano due, la

notifica all’imputato Coppola, che effettivamente

occorre rifare. Quanto invece alla questione del

Responsabile Civile, in linea di principio gli impu tati

hanno interesse a che ci siano quanti più responsab ili

civili possibile. Qui però la questione si ribalta se si

vede la vicenda dal punto di vista del Responsabile

Civile, il quale ha interesse a costituire un rappo rto

con tutti gli imputati, dal momento che la

responsabilità del reato è solidale. Quindi mi semb ra

che in linea di principio sia corretto che la notif ica

attinga a tutti, manca però un elemento di fatto, c ioè

non sappiamo se la notifica è pervenuta o meno.

PRESIDENTE - Avvocato, non sa darci nessuna indicaz ione?

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AVV. SEVERINO - No, non ho ancora risposte dal mio studio,

signor Presidente.

PRESIDENTE - Va bene, noi cominciamo a ritirarci su lle altre

questioni.

AVV. SEVERINO - Mi dispiace, perchè magari il probl ema è

risolto a monte.

PRESIDENTE - C’è una costituzione di Parte Civile, prima,

Avvocato, c’è una nuova costituzione.

AVV. DONZELLI - Avvocato Donzelli, per il Codacons.

Il Tribunale si ritira in Camera di Consiglio. Rien tra il

Tribunale e il Presidente dà lettura dell’ordinanza che viene

allegata al verbale di udienza.

PRESIDENTE - Diamo atto che l’avvocato Paola Severi no ha

comunicato al Collegio che la notifica per conto di

Caltagirone Francesco, relativamente alla citazione del

Responsabile Civile Unipol, è pervenuta al suo stud io il

9 dicembre 2009. E quindi non si pone più la questi one.

Per quanto riguarda Stefanini, il Tribunale ha

verificato la regolarità della notifica e quindi ne

viene dichiarata la contumacia.

Per quanto riguarda le posizioni di Coppola, Grazio li e Fazio,

il Tribunale, sulle questioni relative alla costitu zione delle

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Parti, preso atto dei rilievi in proposito svolti d alla Difesa

di Danilo Coppola; rilevato che Coppola ha eletto d omicilio

presso il difensore avvocato David Santodonato il 2 9/10/2008,

mentre il decreto che dispone il giudizio è stato n otificato

presso l’abitazione dell’imputato e non consegnato a lui

personalmente in epoca successiva alla suddetta ele zione; che

per l’imputato Fazio manca la cartolina relativa al l’avvenuta

notifica a mezzo posta; che per l’imputato Grazioli la

raccomandata non risulta ritirata personalmente dal l’avvocato

Gismondi, difensore domiciliatario, contrariamente a quanto

prevede l’art. 7 ultimo comma della legge 890 dell’ 82, come

modificata dalla legge n. 31 del 2008; che pertanto occorre

rinnovare la notifica ai suddetti imputati presso i rispettivi

difensori domiciliatari; per questi motivi dispone la notifica

del decreto che dispone il giudizio e dell’estratto del

presente verbale agli imputati Danilo Coppola press o

l’avvocato David Santodonato, con studio in Roma vi a Trionfale

n. 5637; Antonio Fazio presso l’avvocato Franco Cop pi, con

studio in Roma viale Bruno Buozzi n. 3; Giulio Graz ioli presso

l’avvocato Emanuela Gismondi, con studio in Roma vi a Fulceri

Paulucci De Calboli n. 60. Ritenuta l’urgenza in ra gione della

presenza di numerose parti processuali e della comp lessità del

dibattimento in relazione al termine di prescrizion e, dispone

che le predette notifiche avvengano a mezzo ufficia le

giudiziario con la massima urgenza. Rinvia il giudi zio

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all’udienza che il Collegio ha individuato in una d ata - adesso

poi vediamo se va bene - il 15 marzo 2010 alle ore 9.00.

AVV. DE MATTEIS - Signor Presidente, scusi se la in terrompo,

per correttezza, l’elezione di domicilio di Danilo

Coppola è stata modificata contestualmente alla nuo va

nomina a nostro favore.

PRESIDENTE - Grazie, per evitare.

AVV. DE MATTEIS - Quindi presso lo studio del profe ssor

Pecorella.

PRESIDENTE - Allora è questa del 7 gennaio 2010,

effettivamente, allora il 7 gennaio 2010 Danilo Cop pola

ha dichiarato di eleggere domicilio presso lo studi o

dell’avvocato Pecorella in Milano, via Podgora 11.

Quindi in questo senso viene modificata l’ordinanza .

Grazie Avvocato.

AVV. SIROTTI - Presidente, chiedo scusa, per quanto riguarda

la richiesta di esclusione per altri motivi del

Responsabile Civile, la prossima udienza?

PRESIDENTE - Oggi non sono costituite tutte le part i, quindi

non possiamo discutere delle altre questioni. Allor a,

l’udienza individuata è quella del 15 marzo, in que sta

udienza il Tribunale intende, sperando che le notif iche

siano regolari, acquisire tutte le questioni a ques to

punto, cioè sia quelle relative all’esclusione dell e

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parti che le altre eccezioni preliminari. E avrebbe

individuato, probabilmente saranno tali da non

consentire al Tribunale di... almeno, se fosse poss ibile

decidere nella stessa giornata lo faremo, ma se per caso

fossero di particolare complessità potremmo poi rin viare

all’udienza del 22 di marzo.

(seguono accordi tra il Collegio e le Parti in meri to al

calendario delle prossime udienze)

PRESIDENTE - Allora, facciamo così, io invito tutti i

difensori, per piacere, nel giro di una settimana d i

depositare in cancelleria un elenco dei propri

impedimenti già attuali, con calendari, precisando

peraltro se si tratta di difensori unici o no, perc hè è

chiaro che altrimenti un processo così non lo farem o

mai. Tenuto anche conto che il Collegio ha numerosi

altri processi e impedimenti, io purtroppo il marte dì

sono sempre in Consiglio giudiziario, e quindi è un a

giornata in cui non posso comunque. Allora, il rinv io lo

facciamo il 18 di marzo, con prosecuzione per tutta la

fase preliminare abbiamo detto al 25. Quindi vi pre go

per queste due date di non avere altri impegni. Se poi

mi fate pervenire questi vostri calendari, per la d ata

del 18 marzo, qualora poi si rendesse necessario... e

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comunque tenendo presente che è intenzione del Coll egio

fare più di un’udienza alla settimana. Se per caso i

difensori che intendono sollevare delle questioni

volessero fare delle brevi note scritte anche, può

essere utile per il Collegio per incominciare a val utare

le questioni e le eccezioni preliminari. Grazie.

* * * * * *

Il presente verbale, prima dell’upload a Portale Gi ustizia per

la documentazione e certificazione finale del compu to

dei caratteri, risulta composto da un numero parzia le di

caratteri incluso gli spazi pari a: 32890

Il presente verbale è stato redatto a cura di Socie tà Cooperativa ATHENA L'ausiliario tecnico: Quadraccia Ornella Il redattore: Tasselli Silvana Tasselli Silvana ____________________