TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO E STRANIERI IN ITALIA...

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16 dicembre 2014 Corso Europa, 11 - Milano - Scuola di specializzazione in diritto tributario internazionale TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO E STRANIERI IN ITALIA Residenza e regime fiscale Dott. Giorgio Tedeschi

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16 dicembre 2014Corso Europa, 11

- Milano -

Scuola di specializzazione in diritto tributario internazionale

TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DEI LAVORATORI

ITALIANI ALL'ESTERO E STRANIERI IN ITALIA

Residenza e regime fiscale

Dott. Giorgio Tedeschi

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Lavoratori italiani all’estero

1. Residenza e regime fiscale

2. Applicazione delle convenzioni

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La residenza fiscale: normativa domestica

Art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR): siconsiderano residenti le persone che per la maggior partedel periodo d’imposta sono:

• iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;

• hanno il domicilio nel territorio dello Stato;

• hanno la residenza nel territorio dello Stato.

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La residenza fiscale: normativa domestica

- Spunti interpretativi -

•Iscrizione anagrafica: presunzione assoluta di residenzaLa mera iscrizione all’AIRE e cancellazione dall’Anagrafe non è condizionesufficiente ad essere considerati non-residenti ai fini fiscali.

•Domicilio: “sede principale di affari ed interessi”a) Affari economici: attività lavorativa in Italia, detenzione di partecipazioni inItalia, etc.;

b) Interessi vitali: famiglia ed affetti in Italia.

•Residenza: “dimora abituale”a) Requisito soggettivo: intenzione e volontà di abitare in determinato luogo;

b) Requisito oggettivo: abituale permanenza in un luogo.

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La residenza fiscale: normativa domestica

- Prassi -

Circ. 304/E del 2 dicembre 1997:Criteri alternativi e non concorrentiDesunti con ogni mezzo di prova

- Posizione storico-anagrafica- Sistema informativo anagrafe tributaria- Donazioni, compravendite, costituzione, conferimenti- Movimentazione di somme, assegni- Legami familiari- Intenzione di abitare in Italia anche in futuro desumibile da

fatti e atti concludenti o pubbliche dichiarazioni

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Il trasferimento della residenza: Paesi a fiscalità privilegiata

• Art. 2, nuovo comma 2-bis del D.P.R. n. 917/1986(TUIR): “si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, icittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazioneresidente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelliindividuati con decreto del Ministro dell’economia e dellefinanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale”

•Si dovrà pertanto verificare che lo Stato in questione siacompreso nell’elenco dei Paesi c.d. “white list”.

•Previgente “black list”: DM 4 maggio 1999 e Circ. 140/1999.

•Domicilio fiscale nel comune di ultima residenza.

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La residenza fiscale: profili transnazionali

Articolo 4, Modello OCSE

Paragrafo 1: residente chi è tassato per domicilio/residenza (non per fonte)

Paragrafo 2: tie-breaker rules per dirimere i casi di doppia residenza:

– abitazione permanente;

– centro degli interessi vitali (economici e personali);

– dimora abituale;

– cittadinanza;

– accordo fra gli Stati.

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La residenza fiscale: profili transnazionali

Articolo 7, comma 1, par. 2, direttiva 83/182/CEE:

Prevalenza dei legami personali su quelli professionali

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Residenza fiscale parziale

•Frazionamento del periodo di imposta

•Paragrafo 10 Commentario

•Osservazione Spagna (paragrafo 26)

•Ris. 471/E del 3 dicembre 2008 (residenza parziale)

• Proposta Assonime

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Regime fiscale: base imponibile

Articolo 3, TUIR: Base imponibile

“L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto,formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al nettodegli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i nonresidenti soltanto da quelli prodotti nel territorio delloStato.”

Articolo 23, TUIR: Applicazione dell’imposta ai non residenti

“ Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:

c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato…”

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Regime fiscale: schema di sintesi

Dipendente italiano che lavora all’estero:

1. Residente in Italia => doppia tassazione (in Italia su retribuzioneeffettiva o convenzionale, all’estero presumibilmente su effettiva), erecupero del credito di imposta

2. Residente all’estero => tassazione solo all’estero (luogo disvolgimento dell’attività)

Dipendente straniero che lavora in Italia:

1. Residente in Italia => tassazione in Italia su retribuzione effettiva(convenzionale pre-, post-assignment); all’estero esenzione orecupero del credito di imposta; su altri redditi tassazione worldwidein Italia

2. Residente all’estero => tassazione in Italia solo su redditi di fonteitaliana (luogo di svolgimento dell’attività)