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  • TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA ED INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

    E CASSA EDILE

    NORME COMUNI

    Aspetti essenziali sono i seguenti:

    1. Il trattamento economico giornaliero per malattia, infortunio e malattia professionale erogato direttamente dallimpresa alloperaio;

    2. Il trattamento economico giornaliero erogato dallimpresa assoggettato ai contributi assicurativi e

    previdenziali ed alle ritenute fiscali; 3. Il trattamento economico giornaliero dovuto dall'Impresa agli operai non in prova nei limiti della

    conservazione del posto previsti dal contratto;

    4. Il trattamento economico giornaliero calcolato su base convenzionale mediante l'applicazione di coefficienti;

    5. Il trattamento economico per una quota parte (A - Quota trattamento giornaliero conguagliabile di cui alle

    relative Tabelle) portato in deduzione, mediante conguaglio, con quanto dovuto dallimpresa alla Cassa Edile;

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    A) MALATTIA: Quota trattamento economico a carico dell'impresa

    conguagliabile con quanto dovuto alla Cassa Edile (dal 1 giugno 2008 )

    Durante l'assenza per malattia, l'impresa tenuta ad erogare, mensilmente, all'operaio non in prova, un trattamento giornaliero integrativo. La quota parte di tale trattamento, conguagliabile con quanto dovuto alla Cassa Edile, pari all'importo che risulta moltiplicando:

    1) la "RETRIBUZIONE ORARIA LORDA CONVENZIONALE"

    costituita unicamente dagli importi del minimo di paga base, dell'indennit territoriale di settore, dell'indennit di contingenza e dellelemento economico territoriale.

    per 2) l' "ORARIO MEDIO GIORNALIERO"

    corrisponde alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella provincia durante l'assenza per malattia.

    Per esempio, nel caso di orario settimanale contrattuale di 40 ore, l'orario medio giornaliero sar pari a 6,66 ore (40 ore settimanali diviso 6).

    In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il numero delle ore giornaliere di lavoro risulta dividendo per 6 il minore orario settimanale convenuto.

    per 3) dei "COEFFICIENTI" a)- per il 1, 2 e 3 giorno (giorni di carenza): nel caso la malattia non superi i 6 giorni nulla

    dovuto dall'impresa; b)- per il 1, 2 e 3 giorno nel caso la malattia superi 6 giorni: coefficiente 0,500c)- per il 1, 2 e 3 giorno nel caso la malattia superi 12 giorni: coefficiente 1d)- dal 4 al 20 giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: coefficiente 0,330e)- dal 21 al 180 giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: coefficiente 0,107f)- dal 181al 270giorno, per le sole giornate NON indennizzate dall'INPS: coefficiente 0,500g)- dal 271 e fino ad un massimo di 12 mesi per loperaio con anzianit superiore a 3,5 anni, per le sole giornate NON indennizzate dallINPS : coefficiente 0,500 Per gli apprendisti operai applicabile in caso di malattia la disciplina contrattuale prevista per gli operai. Il coefficiente utile per il calcolo del trattamento economico di malattia per le giornate non indennizzate dallINPS pari a 0,500.

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    Particolarit

    Retribuzione oraria lorda convenzionale

    La retribuzione oraria lorda convenzionale da prendere in considerazione per il trattamento economico non quella del mese precedente l'evento, come per l'I.N.P.S., ma quella corrente del periodo in cui il trattamento economico deve essere corrisposto.

    Durata Il trattamento economico giornaliero corrisposto dall'impresa all'operaio per sei giorni la settimana,

    escluse le domeniche e le festivit. Documentazione Inizio e continuazione

    la certificazione sanitaria rilasciata anche su modulario non regolamentare da ritenere valida ai fini dellerogazione del trattamento economico a condizione che contenga i requisiti sostanziali richiesti (intestazione, nominativo del lavoratore, data, firma, diagnosi e prognosi di incapacit al lavoro).

    Se la malattia inizia di domenica od in giornata festiva, la data iniziale dell'evento da indicare nella

    denuncia quella della domenica o della giornata festiva. Nel caso di inizio o continuazione di malattia anteriore alla data di rilascio del certificato, il

    trattamento economico pu essere corrisposto anche per la giornata immediatamente precedente a quella del rilascio del certificato, purch la circostanza risulti dalla certificazione stessa.

    Giorni di Carenza (1, 2 e 3 giorno)

    Devono essere riportate sul MOD.2 le ore di carenza riconosciute agli operai ammalati.

    Qualora si verifichi una malattia negli ultimi giorni del mese ed i giorni di calendario rimanenti siano inferiori o pari a 6 giorni, non va conguagliata da parte dell'Impresa la malattia per i primi tre giorni di carenza, anche se la prognosi superiore a 6 giorni. Con la denuncia del mese successivo, ad assenza effettivamente avvenuta, l'Impresa potr effettuare il conguaglio anche per i giorni di carenza non conguagliati il mese precedente, applicando il coefficiente (0,500) relativo alle malattie aventi durata superiore ai 6 giorni.

    Qualora si verifichi una malattia negli ultimi giorni del mese ed i giorni di calendario del mese

    rimanenti siano inferiori o pari a 12 giorni, va conguagliata da parte dell'Impresa la malattia per i primi tre giorni di carenza come se la prognosi fosse superiore a 6 giorni, con coefficiente 0,500. Il mese successivo, se in totale si superano i 12 giorni di malattia, dovr essere effettuato il conguaglio in base al coefficiente 1.

    Ricaduta In caso di ricaduta nella stessa malattia o altra conseguenziale come tale riconosciuta dall'INPS, vale

    ai fini dei coefficienti da applicare la normativa dell'INPS e la carenza da considerarsi sar quella della 1 malattia. Va ricordato inoltre che, per essere considerato ricaduta, levento deve verificarsi entro trenta giorni dal termine della malattia in cui si ricade.

    Festivit Il trattamento economico contrattuale a totale carico dell'impresa e non previsto un conguaglio da parte

    della Cassa Edile. Se la festivit del S. Patrono cade nel periodo di malattia, tale circostanza va evidenziata con apposita annotazione sul modello di denuncia (mod. 2 - nelle note)

    Giornate non indennizzate dallINPS

    Malattia oltre i 180 giorni : Allimpresa compete contrattualmente lerogazione economica anche oltre i 180 giorni di malattia pur se per lINPS nulla dovuto (per lINPS sono indennizzabili 180 giorni per anno solare).

    Malattie a cavaliere di due anni: Pu accadere che per malattie a cavaliere di due anni e di durata superiore a 180 giorni, lINPS ad inizio anno solare riprenda il trattamento economico interrotto lanno precedente. In questo caso, in presenza di malattia superiore a 180 giorni e di indennizzo INPS, cessano i presupposti dei trattamenti economici a carico dell'impresa .

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    B) INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE: Quota trattamento economico a carico dell'impresa conguagliabile con quanto dovuto alla Cassa Edile (dal 1 novembre 2004 )

    Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale, l'impresa tenuta ad erogare mensilmente all'operaio non in prova, un trattamento giornaliero integrativo. La quota parte di tale trattamento, conguagliabile con quanto dovuto alla Cassa Edile, pari all'importo che risulta moltiplicando:

    1) la "RETRIBUZIONE ORARIA LORDA CONVENZIONALE"

    costituita unicamente dagli importi del minimo di paga base, dell'indennit territoriale di settore, dell'indennit di contingenza e dellelemento economico territoriale.

    per 2) l' "ORARIO MEDIO GIORNALIERO"

    corrisponde alla divisione per sette dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella provincia durante l'assenza per infortunio o malattia professionale. In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il numero delle ore giornaliere di lavoro risulta dividendo per 7 il minore orario settimanale convenuto.

    per 3) dei "COEFFICIENTI" a)- dal 1 al 90 giorno di assenza: coefficiente 0,234

    b)- dal 91 giorno in poi: coefficiente 0,045

    Particolarit

    Retribuzione oraria lorda convenzionale

    La retribuzione oraria lorda convenzionale da prendere in considerazione per il trattamento economico quella corrente del periodo in cui il trattamento economico deve essere corrisposto.

    Durata Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato corrisposto dall' impresa per tutte le

    giornate di calendario, comprese le domeniche . Ricaduta La ricaduta dellinfortunio pu avvenire senza limite di tempo dal termine del 1 infortunio.

    Giorno di infortunio

    Il trattamento economico dovuto per il giorno di infortunio a carico dellimpresa ( intera retribuzione giornaliera ). Non conguagliabile con quanto dovuto alla Cassa Edile.

    Giorni di carenza (1,2 e 3 giorno successivo)

    Per i tre giorni di carenza dovuto per legge un trattamento economico a carico dellimpresa pari al 60% della retribuzione. Dal 1 novembre 2004 dovuto dallimpresa un trattamento economico contrattuale utile a garantire al lavoratore il 100% della retribuzione . Tale trattamento economico conguagliabile con quanto dovuto alla Cassa Edile.

    Domeniche e festivit

    Il trattamento economico corrisposto dallimpresa per sette giorni settimanali (sabati, domeniche e festivit comprese). Nel caso di festivit cadente di domenica, l'impresa tenuta a corrispondere, oltre al trattamento economico contrattuale per infortunio, anche il trattamento economico previsto per la festivit. Se la festivit del S. Patrono cade nel periodo di infortunio, tale circostanza va evid