Torino li 12 Gennaio 2015 - Studio La Placa · REVISIONE DELLE BLACK LIST Costi derivanti da...

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www.studiolaplaca.it - 1 avv. Raffaele La Placa 10121 Torino, v. Brofferio, 3 patrocinante in Cassazione tel. 011.53.30.32 r.a. [email protected] fax 011.53 38.17 avv. Antonella Bonati E-mail: [email protected] patrocinante in Cassazione [email protected] avv. David Teppati [email protected] ---0--- dott. Stefano La Placa dottore commercialista revisore legale [email protected] Torino li 12 Gennaio 2015 Ai gentili Clienti Loro sedi RE: Circolare informativa gennaio 2015 Si allega di seguito la circolare informativa di gennaio 2015, con particolare attenzione alle novità fiscali introdotte dalla L. 23.12.2014 n. 190 (c.d. Legge di Stabilità 2015), entrate in vigore l’1.1.2015.

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avv. Raffaele La Placa 10121 Torino, v. Brofferio, 3

patrocinante in Cassazione tel. 011.53.30.32 r.a. [email protected] fax 011.53 38.17 avv. Antonella Bonati E-mail: [email protected] patrocinante in Cassazione [email protected] avv. David Teppati [email protected]

---0--- dott. Stefano La Placa dottore commercialista revisore legale [email protected]

Torino li 12 Gennaio 2015

Ai gentili Clienti Loro sedi RE: Circolare informativa gennaio 2015 Si allega di seguito la circolare informativa di gennaio 2015, con particolare attenzione alle novità fiscali introdotte dalla L. 23.12.2014 n. 190 (c.d. Legge di Stabilità 2015), entrate in vigore l’1.1.2015.

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INDICE

� Informativa

� Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

� Novità in materia di detrazioni IRPEF

� Regime fiscale agevolato per autonomi

� Novità in materia di IRAP

� Novità in materia di IVA

� Ravvedimento operoso

� Nuove regole in tema di vies

� Comunicazioni black list - possibile completare il 2014 con le vecchie regole

� Modifica del tasso legale: da gennaio l’interesse scende allo 0,50%

� Locazioni immobiliari: da gennaio 2015 modello F24 ELIDE obbligatorio per versare

l’imposta di registro

� Dall’1.1.2015 aumento delle aliquote della gestione separata INPS

� Regole per il corretto utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali

� Modifiche alle regole Enasarco dal 2015

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INFORMATIVA

INCENTIVI PER IL RIENTRO DI RICERCATORI DALL’ESTERO

Viene modificata la disciplina degli incentivi per il rientro dei ricercatori occupati all’estero, prevedendo che:

• i ricercatori devono venire a svolgere la loro attività in Italia entro il 31.12.2017;

• le agevolazioni si applicano nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei tre (prima due) periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

CREDITO D’IMPOSTA SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE DEGLI

AUTOTRASPORTATORI

A decorrere dall’1.1.2015, il credito d’imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore. Per gli anni dal 2014 al 2018 non si applica la riduzione del 15% del credito d’imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori.

DIVIDENDI PERCEPITI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI

È ridotta dal 95% al 22,26% la quota esclusa da tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali. La tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali viene in tal modo equiparata a quella degli utili percepiti da persone fisiche titolari di partecipazioni qualificate.

La riduzione della quota non tassata dovrebbe riguardare i soli dividendi derivanti dalle partecipazioni non detenute quali beni d’impresa.

Decorrenza e credito d’imposta

La riduzione al 22,26% della percentuale di esclusione riguarda, in via retroattiva, gli utili messi in distribuzione dall’1.1.2014. Per il periodo d’imposta in corso all’1.1.2014, è stato previsto un credito d’imposta pari alla differenza tra l’imposta dovuta in base al nuovo regime e l’imposta calcolata secondo le previgenti disposizioni.

REVISIONE DELLE BLACK LIST

Costi derivanti da operazioni con paradisi fiscali

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di deducibilità dei costi derivanti da operazioni con paradisi fiscali, è prevista l’emanazione di un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’individuazione dei regimi fiscali privilegiati, facendo esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni (indipendentemente dal livello di tassazione).

Dovrebbero, quindi, essere espunti dall’attuale black list taluni Stati che garantiscono lo scambio di informazioni, quali: Emirati Arabi Uniti, Ecuador, Filippine, isole Mauritius e Singapore.

Controlled foreign companies (CFC)

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, il presupposto per l’attivazione del regime CFC è rappresentato da un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia; ciò dovrebbe determinare una revisione dell’attuale black list.

Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dovrà, inoltre, approvare una nuova lista di regimi fiscali agevolati, vale a dire di regimi per i quali la qualifica di paradisi fiscali opera limitatamente a specifici soggetti e attività, anche se previsti da Stati o territori non a fiscalità privilegiata.

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COMPENSAZIONE CREDITI COMMERCIALI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRA-ZIONI CON SOMME ISCRITTE A RUOLO - PROROGA PER IL 2015

Viene estesa al 2015 la possibilità di utilizzare in compensazione, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, i crediti:

• maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;

• relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;

• non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte dell’Ente debitore;

• qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Dovrà essere, a tal fine, emanato un decreto attuativo del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico. Peraltro, è stata aggiornata la piattaforma per la certificazione dei crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni con la possibilità di immettere le informazioni relative alle fatture emesse prima del 1° luglio 2014 e non ancora incassate. L’inserimento dei dati deve avvenire entro il 28 febbraio 2015. Per le imprese già accreditate, inoltre, è possibile: • dal menu “Fatture > Ricerca Fatture" scaricare il download in formato MS Excel dell’elenco di

tutte le fatture presenti nel sistema, corredate del rispettivo stato di contabilizzazione e/o pagamento;

nelle schermate di ricerca delle PPAA, ricercare la P.A. debitrice oltre che per CF, tipologia ISTAT e denominazione anche per il Codice UNI UO della fatturazione elettronica.

ALIQUOTA IVA DEL 4% PER I LIBRI IN FORMATO ELETTRONICO A decorrere dall’1.1.2015, si ricomprendono nella nozione di “libri” ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA del 4% “tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica”.

ALIQUOTA IVA DEL 22% PER LE CESSIONI DI PELLET IN LEGNO Dall’1.1.2015 alle cessioni di “pellet” di legno si applica l’aliquota IVA del 22% (prima 10%). NOVITÀ IN MATERIA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

A decorrere dal periodo d’imposta 2015 la dichiarazione annuale IVA non potrà più essere presentata nell’ambito della dichiarazione dei redditi (mod. UNICO), ma dovrà essere presentata entro il mese di febbraio.

Viene contestualmente eliminato l’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA. Gli adempimenti previsti per l’anno 2015 (comunicazione annuale e dichiarazione annuale relative all’anno di imposta 2014) non sono soggetti a modifiche.

RATING DI LEGALITÀ È stato pubblicato il Provvedimento che ha approvato le modifiche al regolamento in materia di rating di legalità per le imprese al fine di rendere più capillare il controllo che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è chiamata ad esercitare in sede di rilascio del rating. Le nuove regole sono entrate in vigore lo scorso 16 dicembre 2014: alle imprese è concessa la possibilità di essere considerate “virtuose” e, quindi, di avere accesso al credito e ai finanziamenti pubblici, oltre all’assegnazione di appalti e gare. Le imprese che intendono ottenere il rating di legalità devono presentare all’Autorità apposita domanda redatta mediante compilazione del formulario pubblicato sul sito www.agcm.it. Il rating di legalità ha durata due anni dal rilascio ed è rinnovabile.

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DIRITTO CCIAA

L'articolo 28, co. 1, del D.L. n.90/2014 ha stabilito che "Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della Legge 29 dicembre 1993, n.580 e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento". Il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato indicazioni in merito agli importi che le imprese che iscrivono nuove unità locali già a decorrere dal 1° gennaio 2015 devono versare come diritto annuale. A breve sarà pubblicato il decreto interministeriale di determinazione del diritto annuale per il 2015.

NUOVA SABATINI

A seguito dell’entrata in vigore di nuovi regolamenti comunitari di esenzione (UE) n.651/2014 e n.702/2014 si è reso necessario adeguare le disposizioni operative che regolano la concessione delle agevolazioni (finanziamento agevolato e contributo in conto interessi). In particolare, al fine di utilizzare la medesima terminologia del nuovo GBER, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che gli investimenti in beni strumentali nuovi ammissibili devono essere destinati alternativamente: • all’installazione di un nuovo stabilimento; • all’ampliamento di uno stabilimento esistente; • alla diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi; • alla trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; • all’acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva se lo stabilimento è stato

chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato da un investitore indipendente. Si ricorda che dal 31 marzo 2014 ad oggi oltre 8.000 imprese hanno beneficiato del finanziamento “Nuova Sabatini” e del contributo in conto interessi per l’acquisto di beni strumentali nuovi.

IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR A decorrere dall’1.1.2015, viene portata dall’11% al 17% la misura dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR.

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CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Viene modificata la disciplina del credito d’imposta (pari al 25-50%) per le attività di ricerca e

sviluppo. La “nuova” agevolazione è riconosciuta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo

effettuati da tutte le imprese, indipendentemente:

- dalla forma giuridica,

- dal settore economico in cui operano,

- dal regime contabile adottato,

nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al

31.12.2019 (per i soggetti “solari” sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 2015 al 2019).

Attività di ricerca e sviluppo agevolabili

Sono agevolabili:

1. lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove

conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste

applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

2. ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per

mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti,

processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria

per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui al seguente punto;

3. acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di

natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni

per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati o altre attività destinate alla defi-

nizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti,

processi e servizi; 4. produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o

trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non si considerano, invece, attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate

a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso,

anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Costi di ricerca e sviluppo agevolabili

Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono agevolabili le spese relative a:

� personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un

titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università

italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o

scientifico;

� quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature

di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con

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apposito DM, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo

e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000,00 euro (al netto dell’IVA);

� spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi

equiparati, e con altre imprese comprese le start up innovative;

� competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o

biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale,

anche acquisite da fonti esterne.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto

alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso

al 31.12.2015 (2012, 2013 e 2014, per i soggetti “solari”).

La misura è elevata al 50% con riferimento alle spese:

• per personale altamente qualificato;

• per contratti di ricerca “extra muros”.

Al fine di accedere all’agevolazione, devono essere sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo

almeno pari a 30.000,00 euro.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 5.000.000,00 euro per

ciascun beneficiario.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta:

• è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24;

• deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.

Ai fini della fruizione del credito d’imposta non si applica:

• il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro;

• il limite massimo per la compensazione di 700.000,00 euro.

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NOVITÀ IN MATERIA DI DETRAZIONI IRPEF

Detrazione IRPEF per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio

È prorogata la detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per interventi volti al recupero del

patrimonio edilizio sostenute fino al 31.12.2015. Rimane invariato il limite massimo di spesa

detraibile pari a 96.000,00 euro.

Relativamente alle misure antisismiche e alle opere di messa in sicurezza statica degli edifici è

prorogata la detrazione IRPEF del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2015, nel limite massimo

di 96.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare facente parte dell’edificio.

Detrazione IRPEF per gli immobili interamente ristrutturati

La detrazione IRPEF del 36-50% delle spese sostenute per l’acquisto o assegnazione di unità

immobiliari site in fabbricati interamente recuperati con interventi di restauro e risanamento

conservativo o ristrutturazione da imprese e cooperative edilizie è prorogata in relazione agli atti di

acquisto o assegnazione effettuati fino al 31.12.2015, entro l’importo massimo di 96.000,00 euro per

unità immobiliare.

Detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. “bonus mobili” o “bonus

arredamento”)

La detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici adibiti all’arredo

dell’immobile oggetto di ristrutturazione si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2015, nel limite

massimo di spesa pari a 10.000,00 euro e indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i

lavori di ristrutturazione.

Detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica degli edifici

La detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici

(anche relativi a parti comuni di edifici condominiali) si applica alle spese sostenute fino al

31.12.2015.

La detrazione IRPEF/IRES del 65% è estesa alle spese documentate e rimaste a carico del

contribuente:

• per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari sostenute dall’1.1.2015 al

31.12.2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000,00 euro;

• per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di

generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dall’1.1.2015 al

31.12.2015, nel limite massimo di detrazione pari a 30.000,00 euro.

Ritenuta d’acconto sui bonifici “agevolati”

È aumentata dal 4% all’8% la misura della ritenuta sui pagamenti effettuati con bonifico in relazione

ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.

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REGIME FISCALE AGEVOLATO PER AUTONOMI (EX REGIME DEI MINIMI)

È istituito un nuovo regime fiscale agevolato per autonomi applicabile, a decorrere dall’1.1.2015, alle

persone fisiche esercenti attività d’impresa, d’arte o professione in possesso dei seguenti requisiti

nell’anno precedente:

• ricavi conseguiti o compensi percepiti (eventualmente ragguagliati ad anno) non superiori a

determinati limiti, diversi a seconda del codice ATECO 2007 che contraddistingue l’attività

esercitata;

• sostenimento di spese complessivamente non superiori a 5.000,00 euro lordi per lavoro

accessorio, lavoro dipendente, collaborazioni, ecc.;

• costo complessivo dei beni mobili strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superiore a

20.000,00 euro;

• redditi conseguiti nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo prevalenti rispetto a quelli

eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati. La verifica di tale

prevalenza non è necessaria se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d’impresa, di

arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede i 20.000,00 euro.

Nel limite dei beni strumentali, sono:

• inclusi i beni in leasing (che rilevano per il costo sostenuto dal concedente), i beni in locazione,

noleggio e comodato (che rilevano in base al valore normale), il 50% dei beni detenuti in regime

d’impresa o arte e professione utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o

professione e per l’uso personale o familiare del contribuente (ivi inclusi i beni a deducibilità

limitata, come mezzi di trasporto e telefonia);

• esclusi i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e gli immobili, comunque acquisiti,

utilizzati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.

Durata del regime e cause di esclusione

Il regime può essere applicato fino a quando se ne possiedono i requisiti d’accesso o si verifica una o

più delle condizioni di esclusione. In tali casi, il regime cessa di trovare applicazione dall’anno

successivo a quello in cui si verifica l’evento.

L’utilizzo del nuovo regime è precluso per i soggetti che si trovino, nel corso dell’applicazione del

medesimo, nelle seguenti situazioni:

• si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

• non sono residenti nello Stato italiano, ad eccezione dei residenti in uno degli Stati Membri UE o

aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di

informazioni e che producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il

75% del reddito complessivamente prodotto;

• effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni

edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;

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• esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa in forma individuale e, contemporaneamente,

partecipano a società di persone, associazioni professionali, o a s.r.l. in regime di trasparenza.

Determinazione del reddito imponibile

Il nuovo regime è determinato forfetariamente applicando il coefficiente di redditività (dal 40 al 86%)

previsto per la specifica attività svolta all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo

d’imposta (calcolati secondo il principio di cassa).

Dal reddito imponibile possono essere analiticamente dedotte le seguenti spese:

• i contributi previdenziali versati, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori

dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare

non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, la cui eccedenza può essere, a sua

volta, dedotta dal reddito complessivo;

• le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori l’accesso al regime, secondo le regole

ordinarie del TUIR.

Riduzione del reddito imponibile di 1/3 per inizio dell’attività

Per i soggetti che avviano ex novo un’attività è prevista un’ulteriore agevolazione per i primi tre anni

di attività, consistente nella riduzione di un terzo del reddito imponibile. Il beneficio è accordato solo

se:

• il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività

artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;

• l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività

precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui

l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio

di arti o professioni;

• qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei

ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti reddituali

previsti per quell’attività sulla base della classificazione ATECO.

I soggetti che fruivano nel 2014 del regime di vantaggio o del regime delle nuove iniziative produttive

e che, dal 2015, ricadono nel nuovo regime forfetario (soddisfacendo tutti requisiti) applicano

automaticamente la predetta riduzione del reddito imponibile.

Imposta sostitutiva del 15%

Sul reddito imponibile determinato forfetariamente si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle

addizionali regionale e comunale e dell’IRAP pari al 15%. Il versamento è effettuato negli stessi

termini e con le medesime modalità previste per i versamenti IRPEF.

Esclusione delle ritenute d’acconto

Per i soggetti che applicano il regime forfetario a partire dal 2015, i ricavi e i compensi percepiti non

sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. Per evitare l’assoggettamento a

ritenuta, i contribuenti devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui

le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

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Semplificazioni in materia di imposte dirette

L’utilizzo del regime forfetario esonera il contribuente:

• dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di

conservare i documenti ricevuti ed emessi;

• dall’operare le ritenute alla fonte; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi deve essere indicato il

codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata

operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi;

• dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri contabili.

Disciplina ai fini IVA

I contribuenti che applicano il regime agevolato:

• sulle fatture, sugli scontrini o sulle ricevute fiscali emessi successivamente l’accesso al regime

non addebitano l’imposta a titolo di rivalsa;

• non detraggono l’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti di beni e servizi;

• mantengono la soggettività passiva ai fini IVA e, conseguentemente, sono tenuti ad assolvere

l’imposta in relazione a quelle operazioni passive per le quali assumono la qualifica di debitori

d’imposta emettendo autofattura o integrando la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e

della relativa imposta e versando l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di

effettuazione delle operazioni (es. acquisti intracomunitari).

I predetti contribuenti beneficiano dei seguenti esoneri dagli adempimenti previsti ai fini dell’imposta:

• liquidazione e versamento dell’imposta;

• registrazione delle fatture emesse, degli acquisti e dei corrispettivi;

• tenuta e conservazione di registri e documenti, salvo per le fatture di acquisto, le bollette doganali

di importazione e i documenti emessi per certificare i corrispettivi;

• dichiarazione e comunicazione annuale;

• comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. “spesometro”);

• comunicazione dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici

aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata;

• certificazione dei corrispettivi qualora svolgano attività quali cessione di tabacchi, giornali,

carburanti.

Regimi contabili abrogati

A decorrere dal 2015 sono abrogati:

• il regime delle nuove iniziative produttive;

• il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ed il regime agevolato per gli “ex-minimi”.

Nonostante l’abrogazione, il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile con imposta sostitutiva

al 5% può continuare ad essere applicato in via transitoria e fino a scadenza naturale dai soggetti che

già lo applicavano nel 2014. Resta, in ogni caso, salva la possibilità di scegliere l’applicazione del

nuovo regime forfetario.

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NOVITA’ IN MATERIA DI IRAP

Deducibilità integrale dei costi dei dipendenti a tempo indeterminato

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti

“solari”), nella determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP è ammessa in deduzione

la differenza tra:

• il costo complessivo per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, anche parziale (di

tipo orizzontale, verticale e misto);

• le deduzioni già attualmente previste, spettanti a fronte dell’impiego di personale.

In pratica, i costi riguardanti i dipendenti a tempo indeterminato diverranno interamente deducibili

dalla base imponibile IRAP.

Soggetti beneficiari

Il beneficio compete alle imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni), ai titolari

di reddito di lavoro autonomo (professionisti individuali e studi associati) e ai produttori agricoli

titolari di reddito agrario.

L’agevolazione dovrebbe spettare anche agli enti non commerciali e alle Amministrazioni Pubbliche

con riferimento ai dipendenti a tempo indeterminato impiegati (anche promiscuamente) nell’attività

commerciale eventualmente esercitata in via non prevalente accanto all’attività istituzionale.

Credito d’imposta per i soggetti privi di dipendenti

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti

“solari”) viene concesso un credito d’imposta, pari al 10% dell’IRAP lorda determinata secondo le

disposizioni ordinarie, a favore di quei soggetti che non impiegano lavoratori dipendenti.

Il beneficio compete alle imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni), ai titolari

di reddito di lavoro autonomo (professionisti individuali e studi associati) e ai produttori agricoli

titolari di reddito agrario, a condizione che non impieghino lavoratori dipendenti né a tempo

indeterminato (anche part time), né a tempo determinato (anche part time).

La fruizione non è invece preclusa nell’ipotesi di impiego di collaboratori a progetto o collaboratori

occasionali.

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NOVITA’ IN MATERIA DI IVA

Meccanismo del “reverse charge” - Estensione dell’ambito applicativo

A decorrere dall’1.1.2015, il meccanismo di assolvimento dell’IVA mediante il c.d. “reverse charge”

viene esteso a:

• prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di

completamento relative a edifici;

• trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;

• trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla

direttiva 2003/87/CE;

• trasferimenti di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;

• cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore;

• cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

Il “reverse charge” viene esteso anche alle cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate

nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari; in tal caso, l’entrata in vigore è però

subordinata a una specifica autorizzazione da parte del Consiglio europeo e nelle more

dell'autorizzazione non risulta applicabile.

Il “reverse charge” è uno speciale meccanismo tale per cui, in deroga alle regole ordinarie del sistema

dell’IVA, l’obbligo di assolvere l’imposta è in capo al cessionario o committente dell’operazione. Il

cedente, dunque, emette fattura senza applicazione dell’imposta e indicando sulla stessa che

l’operazione è effettuata in base a “reverse charge”.

Meccanismo dello “split payment”

A decorrere dall’1.1.2015, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti dello Stato e

degli enti pubblici:

• l’ente pubblico destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi corrisponde al

fornitore il solo corrispettivo concordato per l’operazione (la base imponibile);

• l’IVA relativa alla cessione di beni o alla prestazione di servizi è accreditata dall’ente in un

apposito conto corrente vincolato, attraverso il quale verrà acquisita direttamente dall’Erario.

Ambito applicativo

Rientrano nel regime dello “split payment” le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese a:

• Stato;

• organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;

• enti pubblici territoriali e i consorzi tra essi costituiti ex art. 31 del DLgs. 267/2000;

• Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

• istituti universitari;

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• aziende sanitarie locali;

• enti ospedalieri;

• enti pubblici di ricovero e cura avente prevalente carattere scientifico;

• enti pubblici di assistenza e beneficienza;

• enti pubblici di previdenza.

Decorrenza

Il regime dello “split payment” si applica alle operazioni fatturate a partire dall’1.1.2015, per le

quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente a tale data (comunicato Min. Economia e

Finanze 9.1.2015 n. 7).

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RAVVEDIMENTO OPEROSO

Viene sensibilmente modificato l’istituto del ravvedimento operoso, distinguendo tra tributi

amministrati o meno dall’Agenzia delle Entrate.

Relativamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, il ravvedimento non è più precluso

dall’inizio di un controllo fiscale, ma solo dalla notifica dell’avviso di accertamento o di liquidazione

del tributo, oppure delle comunicazioni bonarie emesse a seguito di liquidazione automatica/controllo

formale della dichiarazione.

Relativamente alle sanzioni, per tutte le violazioni ravvedibili con l’eccezione dell’omessa

dichiarazione e a prescindere dall’ente titolare del potere impositivo, se l’errore o l’omissione

vengono sanati entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o, quando non è

prevista una dichiarazione periodica, entro novanta giorni dalla commissione della violazione, la ridu-

zione della sanzione è pari a 1/9 del minimo.

Di conseguenza, la riduzione delle sanzioni potrà essere pari:

• limitatamente alle violazioni sui versamenti e per tutti i tributi, a 1/10 del minimo se il

ravvedimento avviene entro trenta giorni dalla scadenza, con riduzione a 1/15 per giorno di

ritardo se questo non è superiore a 14 giorni;

• per tutti i tributi, a 1/9 del minimo, se il ravvedimento avviene entro novanta giorni dal

termine di presentazione della dichiarazione o, quando non è prevista una dichiarazione

periodica, da quando è stata commessa la violazione;

• per tutti i tributi, a 1/8 del minimo, se il ravvedimento avviene entro il termine per la

presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa o,

quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione;

• per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, a 1/7 del minimo, se il ravvedimento

avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a

quello in cui la violazione è stata commessa, o, quando non è prevista una dichiarazione

periodica, entro due anni dalla violazione;

• per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, a 1/6 del minimo, se il ravvedimento

avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a

quello in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione

periodica, oltre due anni dalla violazione;

• per tutte le violazioni con l’eccezione di talune fattispecie relative agli scontrini fiscali, a 1/5

del minimo se il ravvedimento avviene dopo il verbale di constatazione.

Decorrenza

Trattandosi di norma procedimentale, dovrebbe trovare applicazione anche alle violazioni commesse

negli anni antecedenti, sempre che non sia stato notificato l’atto impositivo.

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NUOVE REGOLE IN TEMA DI VIES

Con il provvedimento n.159941 del 15 novembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito gli aspetti

applicativi delle semplificazioni in tema di iscrizione e cancellazione dall’elenco Vies introdotti con il

Decreto Semplificazioni.

Con il citato provvedimento l’Agenzia ha chiarito che l’opzione per svolgere operazioni

intracomunitarie deve essere espressa, dai soggetti che intraprendono una attività di impresa, arte o

professione, in Italia o che ivi abbiano una stabile organizzazione, all’atto della dichiarazione di inizio

attività ai fini Iva (quindi direttamente in Agenzia delle Entrate) ovvero all’atto della iscrizione presso

il Registro Imprese (ove dovuta).

Al fine della opzione è necessario utilizzare apposito modello:

• AA7 per i soggetti diversi dalle persone fisiche,

• AA9 per imprese individuali e lavoratori autonomi,

compilando nel quadro I il campo “Operazioni Intracomunitarie”.

Il modello AA7 viene utilizzato anche dagli enti non commerciali i quali compileranno la casella C del

quadro A.

Sostanzialmente quindi, e diversamente da quanto avveniva in passato, il soggetto che apre partita Iva

e opta per l’inclusione nell’elenco Vies ottiene tale iscrizione con effetto immediato senza necessità di

attesa dei 30 giorni di silenzio assenso.

Coloro che sono già in possesso della partita Iva potranno esprimere l’opzione per effettuare

operazioni intracomunitarie attraverso il servizio Entratel o Fisconline, ovvero attraverso professionisti

abilitati alla trasmissione telematica.

Sempre attraverso Entratel, Fisconline o professionisti abilitati, sarà possibile retrocedere dalla

iscrizione all’elenco Vies.

Anche i soggetti, già in possesso della partita Iva, potranno, esercitata l’opzione per l’iscrizione al

Vies, ottenere tale inclusione con effetto immediato senza dover attendere i 30 gg di silenzio assenso.

L’Agenzia ha chiarito, infatti, che l’iscrizione, ovvero la cancellazione, si perfezionano al momento

del ricevimento della relativa opzione, il contribuente potrà verificare l’avvenuta iscrizione/esclusione

attraverso i servizi di interrogazione messi a disposizione dall’Agenzia stessa.

I soggetti che nei trenta giorni precedenti la data del provvedimento in commento, (ovvero

15/12/2014), avessero inviato richiesta di iscrizione al Vies e per i quali, entro tale data, non fosse stato

emanato provvedimento di diniego alla iscrizione si intendono iscritti a partite dal 15/12/2014.

L’Agenzia ha poi chiarito che provvederà al controllo formale del regolare invio dei modelli Intrastat,

in particolare essa procederà all’esclusione dall’elenco Vies di quei soggetti passivi che non abbiano

presentato alcun elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie per quattro mesi consecutivi

successivamente al 13 dicembre 2014. Tale esclusione avrà effetto dal 60° giorno successivo al

ricevimento di apposita comunicazione da parte della Direzione provinciale delle Entrate.

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COMUNICAZIONI BLACK LIST - POSSIBILE COMPLETARE IL 2014 CON LE VECCHIE

REGOLE

Il decreto semplificazioni (D.L. n.175/14), interviene a modificare le regole di presentazione della

comunicazione delle operazioni “black list”; con il comunicato stampa del 19 dicembre 2014

l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il monitoraggio 2014 può essere completato seguendo le

precedenti previsioni, rinviando al 2015 l’applicazione delle nuove regole.

Le modifiche

Dal 2010 le operazioni realizzate con controparti stabilite in paesi a fiscalità privilegiata (c.d. black

list) devono essere periodicamente comunicate all’Amministrazione finanziaria; tale monitoraggio

riguarda le compravendite di beni (sia acquisti che cessioni) così come le prestazioni di servizi (tanto

quelle rese, così come quelle ricevute).

Con l’entrata in vigore del decreto semplificazioni si modificano le regole per la compilazione di tale

comunicazione:

• viene modificata la periodicità di presentazione che assume cadenza annuale in luogo delle

precedenti periodicità mensile / trimestrale;

• viene modificata la soglia di monitoraggio, precedentemente fissata a 500 euro in relazione

alla singola operazione, che viene elevata al limite di 10.000 euro, da intendersi però come

importo complessivo annuale (si ritiene riferibile alla singola controparte).

La gestione dell’anno 2014

L’introduzione delle nuove regole ha fatto sorgere non pochi dubbi tra gli operatori: non essendo

prevista una specifica decorrenza per tale disposizione, occorre concludere che essa trovi applicazione

già dal 2014. L’apprensione era legata al fatto che il periodo 2014 era già stato oggetto di

monitoraggio quasi completo tramite le comunicazione già presentate dall’inizio dell’anno, quindi

sembrava iniquo dover rifare l’intero monitoraggio annuale.

Sul punto interviene il recente comunicato stampa citato: per evidenti finalità di semplificazione e per

consentire gli adempimenti dell’intero anno 2014 secondo le regole già adottate per la maggior parte

dell’anno, i contribuenti possono continuare a effettuare le comunicazioni mensili o trimestrale

secondo le regole previgenti, fino alla fine del 2014; tali comunicazioni saranno ritenute pienamente

valide anche secondo le nuove modalità.

Pertanto, scegliendo tale soluzione, entro la fine di gennaio occorrerà presentare le comunicazioni

relative a dicembre ovvero al quarto trimestre, completando così il monitoraggio 2014, mentre le

nuove regole saranno applicate solo a partire dalle operazioni realizzate dal 1 gennaio 2015.

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MODIFICA DEL TASSO LEGALE: DA GENNAIO L’INTERESSE SCENDE ALLO 0,50% A decorrere dal 1° gennaio 2015, la misura del tasso legale di interesse è scesa dall’ 1% allo 0,50%,

per effetto del D.M. dell’11 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.290

del 15 dicembre 2014.

L’intervento modificativo, disposto secondo le indicazioni dell’art.1284 c.c. comporta una serie di

riflessi di natura civilistica e tributaria.

Innanzitutto, è bene rammentare che la nuova misura del tasso di interesse interesserà tutti i crediti

certi, liquidi ed esigibili per cui le parti non abbiano disposto diversamente o in relazioni ai quali non

si applichi il disposto del D.Lgs. n.231/02 in tema di interessi di mora.

Inoltre la suddetta variazione comporterà, tra gli altri:

� una variazione nel calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso (con minore

aggravio per il contribuente), in relazione ai quali – per i periodi a cavallo del 2014 e 2015 –

sarà necessario effettuare un conteggio separato in relazione ai giorni di ritardo del vecchio e

nuovo anno;

� una variazione nei calcoli da utilizzare per la quantificazione fiscale dell’usufrutto e delle

rendite (art.14 e 17 D.Lgs. n.346/90), secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 23 dicembre

2013, pubblicato sulla G.U. n.303 del 28 dicembre 2013;

� una differente misura di applicazione della presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo,

di cui all’art.45, co.2 Tuir;

� una variazione degli interessi connessi alle procedure di riscossione di debiti per tributi fiscali

e locali, ove non diversamente stabilito dalle singole leggi di imposta.

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LOCAZIONI IMMOBILIARI: DA GENNAIO 2015 MODELLO F24 ELIDE

OBBLIGATORIO PER VERSARE L’IMPOSTA DI REGISTRO

Con il Provvedimento n.2014/554 del 3 gennaio 2014 l’Agenzia delle Entrate ha previsto l’estensione

della modalità di versamento con F24 ELIDE alle somme dovute in relazione alla registrazione dei

contratti di locazione e affitto di beni immobili.

In particolare a partire dal 1° febbraio 2014 al 31 dicembre 2014, l’imposta di registro, i tributi speciali

e compensi, l’imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connesse alla registrazione dei

contratti di locazione e affitto di beni immobili potevano essere versate utilizzando il modello “F24

versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).

Si trattava di un periodo transitorio in quanto a partire dal 1° gennaio 2015 i suddetti debbono

effettuarsi esclusivamente con il modello F24 ELIDE

Con la Risoluzione n.14/E del 24 gennaio 2014 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da

utilizzare per i versamenti e impartito le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento.

In particolare:

- i codici da “1500” a “1510” riguardano l’imposta di registro (prima registrazione, registrazione

annualità successive, cessioni del contratto, risoluzioni del contratto, proroghe del contratto),

l’imposta di bollo, i tributi speciali e compensi, sanzioni e interessi da ravvedimento per tardiva

prima registrazione e tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;

- il codice identificativo “63” denominato “Controparte” va utilizzato per consentire la corretta

identificazione nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” del soggetto

“controparte” del contratto;

- i codici da “A135” ad “A138” consentono il versamento delle somme dovute a seguito degli

avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni, emessi dagli Uffici.

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DALL’1.1.2015 AUMENTO DELLE ALIQUOTE DELLA GESTIONE SEPARATA INPS

Per l’anno 2014 la Legge di Stabilità relativa a tale anno (la n.147/13), intervenendo sulla progressione

degli aumenti delle aliquote stabilita dall’art. 1, co.79 L. 247/07, aveva disposto, per i soggetti iscritti

anche ad altre forme di previdenza obbligatoria o pensionati, l’incremento “accelerato” dell’aliquota

previdenziale al 22% (rispetto al 20% del 2013), mentre, accogliendo le richieste dei professionisti,

per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva, iscritti esclusivamente alla gestione separata, aveva

mantenuto l’aliquota del 27%, già vigente nel 2013.

L’aumento contributivo dal 27% al 28%, previsto dal citato articolo, aveva, dunque, avuto luogo solo

per gli altri soggetti non assicurati presso altre gestioni, né pensionati.

Non essendo intervenuti provvedimenti di “blocco” analoghi a quello adottato dalla Legge di Stabilità

2014, l’aumento a partire dal 1° gennaio 2015 riguarderà tutti e in particolare:

- sia i soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria o titolari di pensione, in ragione

dell’1,5%;

- sia coloro che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati, in

ragione del 2% nel caso dei lavoratori “parasubordinati” e del 3% nel caso dei professionisti

cosiddetti “scassati” .

Pertanto:

� per i soggetti iscritti anche a un’altra gestione previdenziale obbligatoria o pensionati, l’aliquota

contributiva previdenziale passerà dal 22% al 23,5%;

� nell’ambito della categoria degli iscritti alla sola gestione separata e non pensionati, invece:

• per i co.co.pro./co.co.co., gli associati in partecipazione e, comunque, i soggetti non titolari di

partita Iva, l’aliquota contributiva previdenziale aumenterà dal 28% al 30%, cui si aggiungerà,

come di consueto, il contributo dello 0,72%, destinato alle prestazioni di maternità, ANF,

malattia e congedo parentale;

• dopo un anno di sosta, i lavoratori autonomi titolari di partita Iva si troveranno ad affrontare

un aumento di ben 3 punti percentuali, con il passaggio da un’aliquota previdenziale del 27%

a una del 30%, con aggiunta, anche in tal caso, dello 0,72% a titolo assistenziale.

Va inoltre tenuto presente che:

- in virtù del principio di “cassa allargata” ex art. 51, co.1 Tuir, l’aumento non riguarderà –

continuando ad applicarsi le “vecchie” aliquote del 22% o del 28,72% – i compensi dei lavoratori

a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi riferiti a prestazioni effettuate entro il 31

dicembre 2014, se corrisposti fino al 12 gennaio 2015 compreso;

- per tutti gli altri iscritti, invece, i cui redditi non siano assimilati al lavoro dipendente (in

particolare i professionisti titolari di partita Iva per i quali non vale il principio sopra descritto), le

nuove misure scatteranno, per contro, con riferimento ai compensi percepiti sin dal 1° gennaio

2015, anche se relativi ad anni precedenti.

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Si evidenziano nel prospetto che segue, oltre alle aliquote applicabili con decorrenza 1° gennaio 2015,

anche quelle che, salvo future modifiche da parte del Legislatore, troveranno applicazione per gli anni

successivi sulla base delle vigenti disposizioni normative.

Lavoratori iscritti solo alla gestione

separata

Pensionati e iscritti ad altra forma

pensionistica

2015 30,72% 23,50%

2016 31,72% 24,00%

2017 32,72% 24,00%

2018 33,72% 24,00%

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REGOLE PER IL CORRETTO UTILIZZO IN COMPENSAZIONE “ORIZZONTALE” DEI

CREDITI FISCALI Dal 1° gennaio 2015 i contribuenti che chiudono il periodo d’imposta 2014 con crediti fiscali dovranno fare particolare attenzione nell’utilizzo in compensazione dei medesimi. Ciò in quanto la loro compensazione “orizzontale” (escludendo quindi quelle a valere sul medesimo tributo) segue regole che in taluni casi prevedono la necessità di eseguire specifici controlli finalizzati all’apposizione sul modello dichiarativo del cosiddetto visto di conformità. Alle regole già collaudate, in quanto applicate fin dal 2010, riguardanti l’utilizzo dei crediti Iva derivanti sia dal modello di dichiarazione annuale che dei crediti trimestrali derivanti dai modelli TR trimestrali, dal periodo d’imposta 2013 se ne sono affiancate altre con riferimento all’utilizzo dei crediti emergenti dal modello Unico (imposte sui redditi e alle relative addizionali e imposte sostitutive delle imposte sul reddito), dal modello 770 (ritenute alla fonte) e dal modello Irap. Si consideri poi che dal 1° ottobre 2014 viene esteso in modo sensibile l’obbligo di utilizzo del canale telematico per il pagamento dei modelli F24, prevedendo in particolare l’obbligo per tutti i soggetti (titolari di partita Iva e non) di presentare i modelli F24 a zero per effetto di compensazioni, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) e non potendo più quindi fare ricorso allo strumento dell’home banking. Vediamo, pertanto, di riepilogare brevemente le principali regole di compensazione dei predetti crediti. Le regole per i crediti Iva In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva relativo all’anno 2014 emergente dalla dichiarazione annuale Iva 2015 e dei crediti trimestrali risultanti dai modelli TR da presentare nel 2015, occorre ricordare le restrittive regole introdotte operative già dal 2010. In pratica:

• gli utilizzi del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale per importi superiori a una data soglia (5.000 euro), possono essere eseguiti solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui esso emerge;

• per utilizzi in compensazione superiori alla soglia di 15.000 euro, invece, è necessario effettuare tramite soggetti a ciò abilitati i controlli previsti ai fini dell’apposizione nella dichiarazione annuale del “Visto di conformità” (ciò avviene tramite la barratura di una specifica casella nel frontespizio della dichiarazione annuale Iva).

Va, infine, ricordato che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni “orizzontali” (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall’Iva o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle “Iva da Iva”, anche se superano le soglie sopra indicate. In sintesi le regole da applicare.

Compensazione “libera” per i crediti Iva annuali non superiori a 5.000 euro

Chi intende utilizzare in compensazione il credito Iva annuale del 2014 per importi non superiori a 5.000 euro può presentare il modello F24:

� già dal 1° gennaio 2015 (e, quindi, già in occasione della prima scadenza “tipica” del 16 gennaio 2015);

� senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva; � potendo utilizzare per il versamento sia i canali telematici Entratel/Fisconline (direttamente o

tramite intermediario abilitato) sia un sistema di home o remote banking.

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Tali compensazioni per importi non superiori a 5.000 euro sono possibili indipendentemente dall’ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i “primi” 5.000 euro del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo. In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla Circolare n.29/E/10: • non ricadono nel monitoraggio (quindi solo liberi) gli utilizzi del credito Iva per pagare debiti

d’imposta che sorgono successivamente (ad esempio: credito Iva dell’anno 2014 risultante dalla dichiarazione Iva 2015 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2015);

• devono essere conteggiate nel limite, invece, le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente (ad esempio: debito Iva ottobre 2014 ravveduto utilizzando in compensazione il credito Iva dell’anno 2014 risultante dalla dichiarazione Iva 2015).

Compensazione dei crediti annuali superiori a 5.000 euro

Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro, invece, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva e poi procedere alla compensazione presentando il modello F24 con la seguente tempistica: • non prima del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione

annuale; • occorre, inoltre, attendere 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione (quindi non è

possibile presentare la dichiarazione Iva 2015 il 28 febbraio 2015 e compensare il 3 marzo 2015). Per agevolare i tempi di utilizzo del credito Iva in compensazione, è previsto che il contribuente possa escludere la dichiarazione annuale Iva dall’unificazione con la dichiarazione dei redditi, e, quindi, possa presentarla in anticipo rispetto alla canonica scadenza del modello Unico.

Stante l’attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale (fissato al 1° febbraio), risulta pertanto impossibile presentare prima del 16 marzo un modello F24 con utilizzo in compensazione di crediti Iva per importi superiori a 5.000 euro.

Gli F24 contenenti utilizzi in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a 5.000 euro potranno essere trasmessi unicamente tramite i canali Entratel o Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato), quindi non si può utilizzare il canale bancario (home banking o remote banking).

Gli F24 presentati senza osservare tali regole (prima delle tempistiche o con canali difformi da quelli previsti) verranno scartati dalla procedura.

Residuo credito Iva annuale relativo all’anno 2013

Infine, per una corretta applicazioni di tali regole si ricorda che: � il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2013, emerso dalla precedente dichiarazione

Iva annuale e utilizzato nel 2015 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2015 relativa all’anno 2014, non deve sottostare alle regole descritte, a condizione che non venga fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva (in pratica, nel modello F24, deve ancora essere indicato “2013” come anno di riferimento); ciò in quanto per questo credito relativo al 2013 la dichiarazione annuale già è stata presentata nel 2014 e quindi le tempistiche sono già state rispettate (l’unica cautela riguarda il caso di superamento del limite di 15.000 euro, laddove la dichiarazione Iva relativa al 2013 non sia stata “vistata”);

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� al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2013, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti “rigenerato” nella dichiarazione Iva 2015 come credito Iva relativo all’anno 2014 e come tale soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.

Per evitare di incorrere in sanzioni, si invita, pertanto, la gentile Clientela a valutare molto attentamente la presentazione di modelli F24 recanti utilizzi in compensazione “orizzontale” del credito Iva relativo all’anno 2014 o del residuo credito Iva relativo all’anno 2013.

Regole di compensazione dei crediti Iva trimestrali

Il limite dei 5.000 euro riguardante la compensazione dei crediti Iva annuali trova applicazione, per la parte eccedente i limiti di 5.000 euro, anche con riferimento ai crediti risultanti dalla presentazione delle denunce trimestrali (modelli TR). Va in proposito precisato che il limite di 5.000 euro deve intendersi “unitario” per tutti i modelli TR presentati nell’anno: ciò significa che se dal primo modello TR emerge un credito Iva trimestrale di 5.000 euro da utilizzare in compensazione, i crediti trimestrali emergenti dai successivi modelli TR dovranno seguire le regole previste per l’utilizzo in compensazione dei crediti eccedenti la soglia. Non vale, invece, per i crediti trimestrali il limite dei 15.000 euro, atteso che per essi non è prevista l’applicazione della disciplina del visto di conformità. La compensazione dei crediti trimestrali, anche per la parte che non eccede 5.000 euro, deve essere sempre preceduta dalla trasmissione telematica del modello TR, ancorché non sia necessario attendere il giorno 16 del mese successivo alla trasmissione come previsto per la parte di credito eccedente rispetto a 5.000 euro). Con riferimento ai rapporti esistenti tra credito Iva annuale e crediti Iva trimestrali, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che: - al raggiungimento del limite (oggi pari 5.000 euro) riferito al credito annuale 2014, non

concorrono le eventuali compensazioni di crediti Iva relativi ai primi tre trimestri dello stesso anno (risultanti, quindi, dalle istanze modello Iva TR presentate nel corso del 2014);

- il limite di 5.000 euro è riferito all’anno di maturazione del credito e viene calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale); ciò significa che il credito annuale evidenziato nella dichiarazione Iva 2015 relativa al 2014 presenta un tetto pari a 5.000 euro, da spendere liberamente anche prima delle presentazione della dichiarazione e allo stesso modo per i crediti trimestrali evidenziati nei modelli TR da presentare nel corso del 2015 è a disposizione un ulteriore tetto di 5.000 euro, valido complessivamente per tutti i TR che vengono presentati nel corso del 2015.

Le regole per gli altri crediti A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, viene stabilito che i contribuenti che ai sensi dell’art.17 D.Lgs. n.241/97 (e quindi attraverso il modello F24) utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap per importi superiori a 15.000 euro annui, devono richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art.35, co.1, lett. a) D.Lgs. n.241/97.

Diversamente da quanto richiesto per la compensazione dei crediti Iva, la compensazione dei presenti crediti non richiede la necessità di eseguire preventivamente i controlli finalizzati all’apposizione del visto di conformità né, quindi, la preventiva trasmissione telematica del modello dichiarativo dal quale emerge il credito.

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Fin dal 1° gennaio 2015, pertanto, i contribuenti potranno liberamente utilizzare in compensazione crediti di importo superiore alla soglia dei 15.000 euro salvo ricordare, in questi casi, di apporre successivamente il visto di conformità sul modello da trasmettere successivamente alle scadenze previste per i vari modelli (a oggi, 31 luglio per il modello 770 e 30 settembre per i modelli Unico e Irap).

I vincoli alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo Si ricorda inoltre che dal 1° gennaio 2011 l’art.31 D.L. n.78/10 ha introdotto il blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali (tra cui anche i crediti Iva) qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. La compensazione dei crediti torna ad essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo “Ruol” istituito dalla Risoluzione n.18/E/11.

Posto che l’inosservanza di tale divieto viene punita con la sanzione pari al 50% dell’importo indebitamente compensato, si invita la gentile clientela a segnalare - e nel caso consegnare allo Studio con la massima sollecitudine - le cartelle relative a ruoli notificati ai fini delle verifiche necessarie. In mancanza, lo Studio non potrà ritenersi responsabile delle sanzioni che saranno irrogate.

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MODIFICHE ALLE REGOLE ENASARCO DAL 2015

A decorrere dal 1° gennaio 2015 mutano le regole per la gestione dei contributi Enasarco per gli agenti e rappresentanti e loro ditte mandanti. Pertanto, sarà opportuno aggiornare i propri archivi tenendo conto di quanto segue in termini di aliquote, massimali e minimali. Le aliquote della contribuzione Le aliquote della contribuzione sono così previste per l’anno 2015 ed i successivi, secondo un graduale aumento (si evidenzia comunque l’anno 2014 al fine di apprezzare la variazione rispetto al precedente anno): 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Aliquota contributiva 14,20% 14,65% 15,10% 15,55% 16,00% 16,50% 17,00% Nel caso di agenti operanti in Società il massimale si intende riferito alla Società e non ai singoli soci e, pertanto, il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione.

Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull’agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell’agente dovrà essere detratta (per il 2015) la percentuale del 7,325%. I massimali provvigionali Le aliquote di cui sopra debbono essere conteggiate sino al raggiungimento di prefissati massimali provvigionali secondo la tabella che segue (si evidenzia sempre il limite 2014 per opportuno confronto):

Periodo di riferimento Plurimandatario Monomandatario Anno 2015 25.000,00 37.500,00 Anno 2014 23.000,00 35.000,00

I minimali di contribuzione La casa mandante deve integrare il contributo da versare per raggiungere il minimale prestabilito, frazionando gli importi per ciascun trimestre di contribuzione. L’importo base dei minimali (attualmente previsto in 400 euro per i plurimandatari e 800 euro per i monomandatari) viene annualmente rivalutato per tenere conto dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Ad esempio, per l’anno 2014 le cifre di riferimento erano pari a 417 euro per i plurimandatari e 834 euro per i monomandatari. Al momento, non essendo ancora noto l’indice FOI non sono stati ancora aggiornati gli importi di cui sopra; in ogni caso, il problema si porrà in sede di primo versamento trimestrale dei contributi dovuti per l’anno 2015.

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Un esempio di fattura Alla luce di quanto sopra, si presentano i conteggi di una ipotetica fattura di un agente di commercio che non ha diritto alla riduzione della ritenuta, per l’addebito di provvigioni dal 2015:

Provvigioni relative al mese di gennaio 2015, in qualità di agente monomandatario, come da

contratto del …….

Imponibile 1.000,00

Iva 22% 220,00

Totale fattura 1.220,00

Ritenuta Enasarco 7,325 % su 1.000,00 -73,25

Ritenuta Irpef 23% su 500,00 -115,00

Netto a pagare 1.031,75

Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti

Distinti saluti