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Scritture e Regimi contabili Parte I Le scritture contabili obbligatorie secondo il Codice Civile e le norme fiscali Torino, 4 marzo 2014 Dott. Piercarlo Bausola - Dott. Alberto Marengo - Dott. Umberto Terzuolo

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  • Scritture e Regimi contabili

    Parte I

    Le scritture contabili obbligatorie

    secondo il Codice Civile e le norme fiscali

    Torino, 4 marzo 2014

    Dott. Piercarlo Bausola - Dott. Alberto Marengo - Dott. Umberto Terzuolo

  • 2

    Quadro generale

    Le scritture contabili sono documenti che contengono la rappresentazione quantitativa

    dell'attività di impresa e dei suoi risultati, sulla cui base il sistema di contabilità determina

    ed esprime i fatti e le operazioni aziendali.

    Alla fine di ogni anno, tali operazioni, determinano la situazione

    economico patrimoniale dell'impresa, così come riassunta dal

    Bilancio d'esercizio.

  • 3

    Oltre ad essere uno strumento informativo essenziale per l'impresa

    stessa e per i terzi le scritture sono

    obbligatorie

    ai sensi di diverse disposizioni normative

    civilistiche e fiscali

    che ne disciplinano il contenuto e le modalità di tenuta e

    conservazione.

  • art. 2082 C.C. Imprenditore

    E’ chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

    art. 2195. C.C. Imprenditori soggetti a registrazione.

    Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano

    1) 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi

    2) 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni

    3) 3) un'attività di trasporto per terra per acqua o per aria;

    4) 4) un'attività bancaria o assicurativa;

    5) 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

  • art. 2083 c.c. Piccoli imprenditori.

    Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli

    commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata

    prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia

    art. 2238 cc. Rinvio.

    Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in

    forma di impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II.

    In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari,

    si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II.

  • Art. 2214 Codice Civile Libri obbligatori e altre scritture contabili

    -[1] L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere

    il libro giornale

    il libro degli inventari

    -[2] Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali

    delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei

    telegrammi e delle fatture spedite.

    - [3] Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.

  • Art. 2083 C.C. Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (1647, 2139), gli artigiani, i piccoli

    commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il

    lavoro proprio e dei componenti della famiglia (2202, 2214, 2221).

    Non sono obbligati alla tenuta della contabilità ai fini civilistici

    (perché non rientrano fra i soggetti di cui all’art.2082 c.c.)

    MA

    Devono tenere la contabilità a fini fiscali

  • Artisti e professionisti

    La tenuta delle scritture contabili è

    altresì obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2238 codice civile,

    anche per i soggetti che esercitino arti o professioni,

    quando l'esercizio della professione costituisce elemento di

    un'attività organizzata in forma d'impresa.

  • 9

    L’OBBLIGO CONTABILE

    Art. 13 DPR 600/73:

    E’ la norma FISCALE ad identificare nel dettaglio i soggetti obbligati

    alla tenuta delle scritture contabili sopra elencati

    (Tra i quali rientrano anche i soggetti esercenti arti e professioni

    individuati dall’art.2238 C.C.)

    - Imprenditori persone fisiche esercenti attività commerciali,

    - Società commerciali, di persone e di capitali;

    - Società cooperative;

    - Persone fisiche che esercitino arti e professioni e le società o associazioni fra essi

    - Enti pubblici che hanno per oggetto anche non esclusivo o principale, l'esercizio di un'attività commerciale;

    - Le associazioni e le fondazioni esercenti imprese commerciali;

  • La legge sancisce pertanto due tipologie di

    OBBLIGHI E FINALITA’

    1) Profilo civilistico Capitale e Reddito

    2) Profilo fiscale definizione del reddito e IVA

  • 11

    Le scritture contabili che le società commerciali e gli imprenditori individuali devono tenere

    ai fini fiscali variano in relazione al regime contabile adottato.

    E’ possibile distinguere tra:

    A)imprese in contabilità ordinaria (artt. 14 - 16 del DPR 600/73);

    B) imprese in contabilità semplificata (art. 18 del DPR 600/73). ______________________________________________________

    Particolari scritture contabili sono poi previste per:

    • le imprese di allevamento di animali che eccedono i limiti di cui all'art. 32 co. 2 lett. b) del TUIR;

    • le imprese esercenti attività agricole che si avvalgono dei regimi forfetari di cui all'art. 56-bis TUIR;

    • le imprese esercenti attività di agriturismo di cui all'art. 5 della L. 413/91.

    Regimi contabili

  • Specifiche ipotesi di esclusione dai suddetti obblighi di tenuta sono previste per i soggetti

    che si avvalgono delle seguenti disposizioni:

    • regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000) - FORFETTINO;

    • regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (art. 1 co. 96 - 117 della

    L. 244/2007 e art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) – REGIME DEI MINIMI;

    • regime contabile agevolato per i c.d. “EX-MINIMI" (art. 27 co. 3 - 5 del DL 98/2011);

    • regime premiale per favorire la trasparenza (art. 10 co. 1 - 8 del DL 201/2011).

    Regimi contabili particolari

  • Modalità di esercizio dell'opzione (o della revoca)

    Ai sensi dell'art. 1 co. 1 del DPR 10.11.97 n. 442,

    l'opzione o la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si

    desumono dal comportamento concludente del contribuente stesso o dalle modalità di

    tenuta delle scritture contabili nel corso del periodo d'imposta.

    Per comportamento concludente si intende l'effettuazione, da parte del contribuente, di

    adempimenti che presuppongono inequivocabilmente la scelta di un determinato regime,

    osservandone i relativi obblighi, in luogo di quello operante come regime di base;

    Resta ferma la necessità di sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi necessari

    per avvalersi del regime opzionale (C.M. 27.8.98 n. 209/E).

    LE OPZIONI

  • …SEGUE…. Modalità di esercizio dell'opzione (o della revoca)

    Indicazione nella dichiarazione IVA

    Le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate nella

    prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata.(art. 2,DPR 442/97)

    Deve essere barrata l'apposita casella del quadro VO

    Il quadro va compilato per comunicare l'opzione di un regime contabile diverso da quello proprio

    IN CASO DI ESONERO da dichiarazione annuale IVA:

    il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi.

    (nel frontespizio di UNICO, c’è una specifica casella per segnalare la presenza del quadro VO compilato)

    In linea generale quindi la comunicazione di qualsiasi opzione e/o revoca avviene soltanto a posteriori.

  • L’Art. 14 DPR 600/73 prevede che

    - Il Libro GIORNALE (contabilità ordinaria) - Il Libro INVENTARI (2217 C.C. e art. 15 DPR 600/73)

    - I libri previsti dalla normativa IVA (acquisti, vendite, riepilogativo)

    - Le scritture ausiliarie (riepilogo elementi patrimoniali ed economici

    in categorie omogenee): cosiddetti “partitari”

    I soggetti di cui all’art. 13 pertanto debbano tenere le seguenti scritture:

  • - Le Scritture ausiliarie di magazzino (solo al superamento dei limiti dimensionali)

    -Il Registro beni ammortizzabili (art. 16 DPR.600) :

    NB:(reso facoltativo dal DPR 695/96 se le annotazioni sono effettuate su:

    Soggetti ORDINARI: Libro inventari

    Soggetti SEMPLIFICATI: Acquisti IVA

    - Libri sociali ex art. 2412 C.C. (obbligatori per le società di capitali):

    - Libro soci

    - Libro assemblee

    - Libro CDA

    ..Segue..

    Art. 14 e seguenti DPR 600/73

  • Art. 14 e seguenti DPR 600/73

    Ambito soggettivo

    Quello ordinario può essere un regime contabile

    obbligatorio od opzionale,

    in relazione:

    • alla natura giuridica del contribuente;

    • all'ammontare di ricavi da questi conseguito.

    La Contabilità Ordinaria

  • Art. 14 e seguenti DPR 600/73 - Contabilità Ordinaria

    Soggetti in contabilità ordinaria PER OBBLIGO indipendentemente dal volume di ricavi conseguito:

    • le spa, le srl, le sapa, le cooperative e le mutue assicuratrici;

    • gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, con oggetto esclusivo o principale l'esercizio

    di attività commerciali;

    • i trust , se hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

    • le stabili organizzazioni di società ed enti non residenti nel territorio dello Stato;

    • le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti

    ad altri soggetti passivi, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività

    commerciali.

  • Art. 14 e seguenti DPR 600/73

    Modalità di accesso al regime Il contribuente in contabilità ordinaria per obbligo:

    • non è tenuto ad indicare il regime in sede di inizio attività (attraverso il modello AA9/11

    ovvero il modello AA7/10, a seconda che sia imprenditore individuale oppure soggetto

    diverso da una persona fisica);

    • applica il regime di contabilità ordinaria (comportamento concludente);

    • NON deve barrare alcuna casella del quadro VO della dichiarazione IVA.

    Soggetti in contabilità ordinaria PER OBBLIGO

  • Soggetti in contabilità ordinaria per SUPERAMENTO DEI LIMITI

    Per gli altri titolari di reddito d'impresa, il regime di contabilità ordinaria si applica

    obbligatoriamente SOLO se i ricavi eccedono i limiti quantitativi previsti per

    l'accesso al regime di contabilità semplificata

    Tali soggetti sono i seguenti:

    • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 55 del TUIR;

    • le snc, le sas e i soggetti ad esse equiparati ai sensi dell'art. 5 del TUIR;

    • gli enti non commerciali che esercitino anche un'attività commerciale non prevalente;

    • i trust , se esercitano un'attività commerciale in via non prevalente.

    Art. 14 e seguenti DPR 600/73 - Contabilità Ordinaria

  • Soggetti in contabilità ordinaria PER OPZIONE

    Ai sensi degli artt. 18 (modificato dal D.L.70/2011- "decreto sviluppo“) e 20 del DPR 600/73,

    il regime delle imprese minori si applica

    alle imprese individuali,

    alle snc,

    alle sas (ed equiparati art. 5 TUIR),

    agli enti non commerciali (residenti e non) esercenti un'attività commerciale in via non

    prevalente

    che hanno conseguito, nel periodo d'imposta precedente, ricavi non superiori a: • euro 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;

    • euro 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

    (in precedenza i limiti erano pari ad euro 309.874,14, per le imprese di servizi, e euro 516.456,90, per altre attività)

  • Segue …Soggetti in contabilità ordinaria per opzione Tali soggetti "naturalmente" in contabilità semplificata hanno la facoltà di optare per il

    regime ordinario (art. 18 co. 6 del DPR 600/73).

    Modalità di esercizio dell'opzione (o della revoca)

    Il contribuente che intende esercitare l'opzione per il regime di contabilità ordinaria:

    • non è tenuto ad indicare il regime in sede di inizio attività (attraverso il modello

    AA9/11 ovvero il modello AA7/10,

    • applica il regime di contabilità ordinaria (comportamento concludente);

    • DEVE barrare la relativa casella del quadro VO della dichiarazione IVA da presentare

    successivamente alla scelta operata.

  • Art. 18 DPR 600/73 – Contabilità Semplificata Ambito soggettivo

    Il regime delle imprese minori è applicabile (artt. 18 e 20 del DPR 600/73):

    • alle imprese individuali;

    • alle snc, alle sas e ai soggetti equiparati ai sensi dell'art. 5 del TUIR;

    • agli enti non commerciali (residenti e non) esercenti un'attività commerciale in via non

    prevalente.

    Tali soggetti adottano "naturalmente" tale regime qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non siano superiori a

    • euro 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;

    • euro 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

  • Modalità di accesso al regime Il contribuente in possesso dei requisiti per l'applicazione del regime delle imprese minori:

    • non è tenuto ad indicare il regime in sede di inizio attività; • applica il regime di contabilità semplificata (comportamento concludente);

    • non deve barrare alcuna casella del quadro VO della dichiarazione IVA.

    Adeguamento agli studi di settore

    Il superamento del suddetto limite di ricavi per effetto dell'adeguamento ai parametri contabili o agli

    studi di settore non comporta l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria per il periodo successivo

    Art. 18 DPR 600/73 – Contabilità Semplificata

  • Esercizio congiunto di attività di prestazioni di servizi e altre attività

    Per le imprese che effettuano

    contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività,

    si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente (art. 18 co. 1 del

    DPR 600/73), intendendosi per tale

    quella da cui sono stati conseguiti i maggiori ricavi nell'esercizio

    (circ. Agenzia delle Entrate 24.8.2001 n. 80/E).

    Art. 18 DPR 600/73 – Contabilità Semplificata

  • ESEMPIO 1

    Se nell'anno n la snc Alfa, esercente attività di produzione di beni,

    consegue un ammontare di ricavi pari a 500.000 euro,

    a partire dall'anno n+1 cade naturalmente nel regime di contabilità semplificata,

    salvo opzione per quella ordinaria.

    Se nell'esercizio n+1 l'ammontare di ricavi risulta pari a 750.000 euro,

    dall'esercizio n+2 deve essere adottato il regime di contabilità ordinaria.

    NB:In caso di inizio attività, è possibile scegliere il regime contabile (ordinario o semplificato)

    sulla base dell'ammontare ragguagliato ad anno dei ricavi che saranno presumibilmente

    conseguiti nell'anno stesso (art. 18 co. 7 del DPR 600/73).

    Art. 18 DPR 600/73 – Contabilità Semplificata

  • ESEMPIO 2

    Così, in caso di inizio attività il primo giorno del mese di luglio dell'anno n, per lo stesso

    anno n è possibile adottare il regime di contabilità semplificata qualora si presuma di

    conseguire un ammontare di ricavi non superiore a:

    • 201.643,84 euro, se l'impresa ha per oggetto la prestazione di servizi;

    • 352.876,71 euro, se l'impresa ha per oggetto attività diverse da quella di prestazione di

    servizi.

    Se, alla fine dell'anno n, i predetti limiti vengono superati, per lo stesso anno n resta

    applicabile il regime "semplificato", mentre a partire dall'anno n+1 occorre applicare

    il regime di contabilità ordinaria.

    Art. 18 DPR 600/73 – Contabilità Semplificata

  • Abrogazione dell’obbligo di bollatura dei libri contabili L.383 – 18/10/2001

    (ENTRATA IN VIGORE IL 25/10/2001)

    l'art. 8, L. 383/2001 ha modificato l'art. 2215, comma 2, c.c.

    Abrogato Obbligo di bollatura

    per il libro giornale e per il libro degli inventari E per i libri e registri previsti dalle norme fiscali

    N.B.: E’ rimasto in vigore l'obbligo di numerazione progressiva delle pagine.

  • Questa modifica segue quella i introdotta in precedenza (art. 7-bis, D.L. 357/1994),

    che aveva soppresso l'obbligo di vidimazione annuale

    del libro giornale e del libro degli inventari.

    …Segue… Abrogazione dell’obbligo di bollatura dei libri contabili

    L.383 – 18/10/2001 (ENTRATA IN VIGORE IL 25/10/2001)

  • Restano esclusi da tale disposizione i libri sociali obbligatori

    previsti dall'art. 2421, c.c.

    libro dei soci, libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle

    assemblee, libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, libro

    delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale (ovvero consiglio di sorveglianza o

    del comitato per il controllo sulla gestione), libro degli strumenti finanziari, libro delle

    adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, libro delle adunanze e delle

    deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti

    ed ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura o della vidimazione

    (fatto salvo la numerazione progressiva) è previsto da norme speciali.

    …Segue… Abrogazione dell’obbligo di bollatura dei libri contabili - L.383 – 18/10/2001

  • …Segue… Abrogazione dell’obbligo di bollatura dei libri contabili - L.383 – 18/10/2001

  • Numerazione progressiva

    Per effetto della soppressione della bollatura iniziale non serve più l'intervento dell'Ufficio del Registro delle Imprese o del notaio.

    La numerazione è eseguita direttamente dal contribuente.

    E’ sufficiente che il contribuente attribuisca un numero progressivo a ciascuna pagina

    prima di utilizzare la stessa.

    N.B. Per i registri a fogli mobili o di registri tenuti in forma meccanizzata, è sufficiente che il singolo

    foglio o le singole pagine del registro meccanizzato siano numerati prima dell’utilizzo del foglio o

    prima della stampa della singola pagina del registro meccanizzato

    (e non più prima della messa in uso dell’intero registro o per blocchi)

  • Bollatura dei registri previsti da norme fiscali

    L'art. 8, L. 383/2001, ha modificato gli articoli

    Art. 39, D.P.R. 633/1972 (testo IVA)

    E

    Art.22, D.P.R. 600/1973

    Estesa l'abolizione dell'obbligo della bollatura

    ai registri previsti dalle norme fiscali (libri IVA e altri libri fiscali).

    Anche per questi registri resta, comunque, confermato l'obbligo della

    numerazione progressiva delle pagine che li compongono.

  • IMPOSTA DI BOLLO e TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

    Per libro giornale e libro degli inventari

    PER SOCIETA’ DI CAPITALI: È previsto l’assolvimento dell'imposta di bollo

    da € 16,00 per ogni 100 pagine o frazione di esse.

    (art. 8, L. 383/2001)

    PER SOCIETA’ DI PERSONE: È prevista la maggiorazione dell'imposta di bollo

    da € 16,00 ad € 32,00 per ogni 100 pagine o frazione di esse.

    (art. 8, L. 383/2001)

    N.B.: L'imposta di bollo, dovuta per la formalità della numerazione,

    va assolta prima che il registro sia posto in uso

    (cioè prima di effettuare le annotazioni sulle prime pagine)

  • IMPOSTA DI BOLLO e TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

    Le società di capitali

    assolvono in modo forfetario la tassa

    e versano annualmente

    la tassa di concessione governativa di € 309,87

    (ovvero € 516,46, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera al

    1° gennaio dell'anno di riferimento € 516.456,90)

    A prescindere dal numero dei libri o dei registri tenuti e delle

    relative pagine.

  • L’imposta può essere assolta mediante marche da bollo o bollo a punzone da applicarsi

    sulla prima pagina numerata ovvero mediante versamento presso gli sportelli bancari, postali

    o dei concessionari del servizio riscossione dei tributi, utilizzando

    il modello di pagamento F23 ed indicando

    il codice tributo per il versamento «458T - Imposta di bollo su libri e registri».

    In quest'ultimo caso gli estremi della relativa ricevuta di pagamento devono essere riportati

    sulla prima pagina di ciascun libro o registro.

    IMPOSTA DI BOLLO e TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

    Modalità di assolvimento

  • La tassa annuale relativa agli anni successivi a quello di inizio attività

    Deve

    essere pagata entro il termine di versamento del saldo dell'Iva

    dovuta per l'anno precedente, mediante presentazione del

    modello F24 al concessionario, in banca o in posta (codice

    tributo 7085).

    La scadenza per il 2014 è fissata per il 17 marzo p.v.

    IMPOSTA DI BOLLO e TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

  • REGIME SANZIONATORIO

    (art. 9, D.Lgs. 471/1997)

    L’irregolare o l'omessa tenuta o conservazione

    dei registri e delle scritture contabili,

    è punita con la sanzione amministrativa da € 1.032 a € 7.746.

  • C.M. 25 gennaio 1999, n. 23/E

    la violazione in esame ricorre anche quando sia stata omessa la bollatura

    a norma dell'art. 2215, c.c.

    La soppressione dell'obbligo della bollatura produce effetti sulle sanzioni per le violazioni

    commesse prima dell'entrata in vigore della legge

    Non più applicabili per principio di legalità (del «favor rei»)

    (art. 3, comma 2, D.Lgs. 472/1972)

    REGIME SANZIONATORIO

    (art. 9, D.Lgs. 471/1997)

  • TENUTA e CONSERVAZIONE delle SCRITTURE CONTABILI

    NORME di ORDINATA CONTABILITA’

    art. 2219, c.c

    le scritture contabili devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata

    contabilità:

    - senza spazi in bianco;

    - senza interlinee;

    - senza trasporti in margine;

    - senza abrasioni: se è necessaria qualche cancellazione, questa deve

    eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

  • TENUTA della CONTABILITÀ con SISTEMI MECCANOGRAFICI

    art. 7, comma 4-ter, L. 489/1994 (conversione del D.L. 357/1994)

    ha apportato significative modifiche alla precedente disciplina della tenuta della contabilità

    a mezzo di sistemi meccanografici.

    Le scritture si considerano

    regolarmente tenute anche in assenza di trascrizione su supporto cartaceo

    quando siano aggiornate sul supporto magnetico

    purché:

    • si tratti di scritture relative all'anno di imposta in corso;

    • sia effettuata la stampa a richiesta e in presenza dei verificatori.

  • TENUTA della CONTABILITÀ con SISTEMI MECCANOGRAFICI

    Riguardo alle modalità di tenuta informatica, l'art. 2215-bis c.c.

    (come modificato dall'art. 6 co. 2 lett. f-quater ) del DL 70/2011)

    stabilisce che le registrazioni dei dati contenute, tra l'altro, nei libri sociali:

    • devono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal

    soggetto tenutario;

    • costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi

    tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

  • …Segue…TENUTA della CONTABILITÀ con SISTEMI MECCANOGRAFICI

    Le scritture si considerano aggiornate sul supporto magnetico

    se effettuate entro il termine di

    60 giorni

    Ai fini Iva le modalità di aggiornamento delle scritture contabili

    devono consentire il rispetto dei termini previsti per le liquidazioni periodiche

    (mensili o trimestrali).

    Rimane fisso il termine di aggiornamento di 60 giorni sia ai fini Iva che delle

    imposte dirette per la stampa dei registri relativi alle scritture dell'ultimo

    periodo.

  • CONSERVAZIONE delle SCRITTURE CONTABILI:

    art. 2220 c.c.

    le scritture contabili vanno conservate per almeno 10 anni dalla data dell'ultima

    registrazione.

    In presenza di accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta devono

    essere conservate fino a quando non siano stati definiti, anche oltre il termine dei

    10 anni dalla data dell'ultima registrazione.

    (l'Autorità adita in sede di contenzioso può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione

    della controversia in corso)

    Sempre per 10 anni vanno conservati, ordinatamente, per ciascun affare, gli

    originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e

    dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.

  • LUOGO di CONSERVAZIONE delle SCRITTURE CONTABILI

    il luogo dove devono essere tenuti i registri contabili deve essere segnalato

    nella dichiarazione di inizio attività da presentare all'Agenzia delle Entrate

    (e nelle successive dichiarazioni di variazione dei dati).

    Qualora il contribuente dichiari che le scritture contabili sono tenute presso altri soggetti

    (ad es.commercialista) deve esibire un'attestazione predisposta dai soggetti medesimi

    depositari delle scritture

  • L’ATTESTAZIONE

    Deve riportare il luogo in cui le scritture sono conservate e la

    specifica delle scritture contabili in loro possesso del soggetto

    (art. 52, comma 10, D.P.R. 633/1972)

    LUOGO di CONSERVAZIONE delle SCRITTURE CONTABILI

  • LUOGO di CONSERVAZIONE delle SCRITTURE CONTABILI

    MANCATA ESIBIZIONE dell'ATTESTAZIONE

    Se in sede di verifica l'attestazione non viene esibita e se il soggetto che

    l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le

    scritture, si applicano le disposizioni previste nel caso di rifiuto di

    esibizione delle scritture contabili

    (art. 52, comma 5, D.P.R. 633/1972).

    N.B.: R.M. 21 aprile 1986, n. 355676

    non comporta il ricorso all'accertamento induttivo la sola mancata

    esibizione dell'attestazione.

  • IL LIBRO GIORNALE

    Nel libro giornale vanno annotate

    cronologicamente

    giorno per giorno,

    tutte le operazioni relative alla gestione aziendale.

    - Le annotazioni devono essere effettuate non oltre 60 giorni dall'effettuazione dell'operazione, a norma dell'art. 22, D.P.R. 600/1973

    - Sono ammesse scritture riepilogative giornaliere e giornali sezionali, aventi lo scopo di

    superare le difficoltà e gli svantaggi legati alla tenuta di un unico libro giornale.

    - Il libro giornale può essere tenuto pure con i moderni sistemi informatici e meccanografici.

  • IL LIBRO GIORNALE

    Art. 2216 C.C. il libro giornale riporta giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio

    dell'impresa

    pertanto è necessario registrare le operazioni:

    -singolarmente (con alcune eccezioni, qualora l'attività svolta non permetta di effettuare una

    registrazione delle singole voci)

    -in modo analitico (quindi non in maniera riassuntiva o sintetica)

  • IL LIBRO GIORNALE

    II libro giornale deve essere conservato per dieci anni (art. 2220, c.c.) a

    partire dalla data dell'ultima registrazione

    ovvero

    finché gli accertamenti riguardanti quel determinato periodo d'imposta

    non siano divenuti definitivi

    (art. 22, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ).

    LA STAMPA

    deve avvenire entro 3 mesi dal termine per la presentazione della

    dichiarazione annulae dei redditi

  • IL LIBRO GIORNALE

    II libro è oggetto anche di disciplina fiscale e

    può sostituire i registri Iva:

    1) se le registrazioni sono effettuate nel libro giornale (nel registro cronologico per

    i professionisti) nei termini previsti dalla disciplina Iva;

    2) su richiesta dell'Amministrazione finanziaria sono forniti, in forma sistematica,

    gli stessi dati che si sarebbero dovuti annotare nei registri suddetti.

  • Tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili in via informatica

    L'art. 2215-bis c.c., introdotto dall'art. 16, comma 12-bis, del D.L. 29 novembre

    2008, n. 185 (convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2)

    disciplina la tenuta informatica delle scritture contabili.

    Esso riguarda le scritture contabili rappresentate esclusivamente in forma

    informatica

    Non riguarda quindi:

    -quelle scritture che, pur essendo redatte attraverso un elaboratore, assumono la

    forma giuridicamente rilevante di supporti cartacei;

    -i libri cartacei conservati in via informatica.

    L’art. 6, comma 2, lett. f-quater) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L.

    12 luglio 2011, n. 106, ha apportato alcune modifiche alla disciplina in esame.

  • la disciplina in esame si applica:

    -alle scritture contabili obbligatorie di cui all'art. 2214 c.c. (libro giornale, libro degli inventari e altre

    scritture contabili richieste dalla natura e dalla dimensione dell'impresa, come il libro cassa e il libro magazzino);

    -alle scritture contabili richieste da normative fiscali

    (es. registri IVA, scritture ausiliarie - c.d. conti di mastro, scritture ausiliarie di magazzino, registro dei beni ammortizzabili);

    -ai libri sociali obbligatori di cui all'art. 2421 c.c.

    -ai libri richiesti dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).

    Tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili in via informatica

  • Tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili in via informatica

    Modalità di tenuta informatica

    tutti i libri e le scritture di cui sopra possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

    L'art. 2215-bis c.c. stabilisce che le registrazioni dei dati contenute nei predetti documenti devono

    essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione del soggetto tenutario

    e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di

    supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

  • In caso di tenuta con strumenti informatici, il citato art. 2215-bis c.c. stabilisce che

    gli obblighi di

    numerazione progressiva,

    vidimazione

    e gli altri obblighi

    previsti da disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e

    scritture,

    si considerano assolti se vengono apposte, almeno una volta all’anno, la marca

    temporale e la firma digitale.

    Tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili in via informatica

  • Gli obblighi di numerazione progressiva,

    vidimazione o bollatura, già previsti dalla normativa per libri,

    repertori e scritture di natura cartacea sono, quindi, sostituiti

    dall'apposizione,

    almeno una volta all’anno, della firma digitale e della marca

    temporale.

    Tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili in via informatica

  • Efficacia probatoria

    In base all'art. 2215-bis c.c., i libri, repertori e scritture, se tenuti con strumenti informatici

    secondo le modalità indicate

    Hanno l'efficacia probatoria definita dagli artt. 2709 e 2710 c.c.

    Le scritture informatiche possono fare prova contro l'imprenditore, ma possono anche

    fare prova a favoredell'imprenditore nei rapporti tra imprenditori e limitatamente ai

    rapporti riguardanti l'esercizio dell'impresa

    Tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili in via informatica

  • Ai fini dell'applicazione del D.M. 23 gennaio 2004, vengono riprese le vigenti disposizioni in materia di "documento

    informatico" e di"firma elettronica", di cui:

    -al D.P.R. 28 gennaio 2000, n. 445, come modificato dal D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10, di recepimento della Dir. 13-12-1999

    -1999/93/CE, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

    n al D.P.C.M. 8 febbraio 1999, contenente le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la

    duplicazione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 10

    novembre 1997, n. 513;

    - alla delibera 13 dicembre 2001, n. 42 dell'"Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione" (A.I.P.A.), Tale delibera è

    stata sostituita dalla delibera C.N.I.P.A. 19 febbraio 2004, n. 11

    Tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili in via informatica

    Norme di riferimento

  • A tutt'oggi, la disciplina della conservazione dei documenti informatici ai fini fiscali non è

    completa, in quanto devono ancora essere emanati:

    -il provvedimento, previsto dall'art. 5, comma 2, del D.M. 23 gennaio 2004 , con il

    quale le Agenzie fiscali indicano gli ulteriori dati ed elementi identificativi da trasmettere in

    sede di comunicazione dell'"impronta" dell'archivio informatico oggetto di conservazione;

    - i provvedimenti dei Direttori delle Agenzie fiscali relativi alla descrizione delle

    modalità per l'esibizione in via telematica dei documenti conservati su supporto ottico.

    Tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili in via informatica

    Norme di riferimento

  • Documenti informatici rilevanti ai fini tributari Per essere rilevanti ai fini tributari, i documenti informatici:

    - devono avere la forma di "documenti statici non modificabili";

    - devono essere emessi con l'apposizione del "riferimento temporale" e della "sottoscrizione elettronica", al

    fine di garantire

    l'attestazione della loro data, autenticità e integrità;

    - in caso di verifiche, controlli o ispezioni, devono essere resi leggibili e, a richiesta, disponibili su supporto

    cartaceo e informatico presso il luogo di conservazione delle scritture; il documento conservato può essere

    esibito, anche per via telematica, secondo le modalità stabilite con provvedimenti dei Direttori delle

    competenti Agenzie fiscali;

    - devono essere memorizzati su qualsiasi supporto di cui sia garantita la leggibilità nel tempo, purché sia

    assicurato l'ordine

    cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta; inoltre, devono essere

    consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al

    cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o a loro associazioni

    logiche.

    Tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili in via informatica

  • I requisiti che i documenti informatici devono possedere per essere rilevanti ai fini tributari, ossia - oltre alla staticità ed immodificabili - l'emissione con l'apposizione del riferimento temporale e della sottoscrizione elettronica,

    devono essere presenti fin dal momento dell'emissione dei documenti.

    In caso contrario, i documenti in oggetto sono documenti analogici formati tramite strumenti informatici e vanno necessariamente materializzati su un

    supporto fisico per essere considerati giuridicamente rilevanti ai fini tributari.

    Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 15 giugno 2009, n. 158

    Tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili in via informatica