Torino, 18 gennaio 2012 Dott.ssa Elena De Carlo 18 01 2012 d... · PRESUNTIVI IN RELAZIONE AGLI...
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Torino, 18 gennaio 2012
Dott.ssa Elena De Carlo
- Abbassamento soglie di punibilità - Proroga dei termini per l’accertamento IVA- Preclusione degli accertamenti presuntivi in - Preclusione degli accertamenti presuntivi in
relazione agli studi di settore- Liste selettive per l’accertamento - Partecipazione dei Comuni all’attività di
accertamento
LE NOVITA’ FISCALI DEL D.L. 138/2011: MONDI CHE SI PARLANO
SOGLIE DI PUNIBILITA’
L’art. 2, c. 36 vicies semel e c. 36 vicies bis DL
138/2011 ha introdotto modifiche al DLgs
74/2000, riducendo i limiti inferiori di
sanzionabilità penale di alcuni reati tributari.
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DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA
- per operazioni inesistenti: art 2 DLgs 74/2000
- per altri artifici: art 3 DLgs 74/2000
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DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA
MEDIANTE ALTRI ARTIICI
Novità DL 138/2011:
- la soglia dell’imposta evasa si è ridotta: da 77.468,53 € a
30.000,00 € con riferimento alle singole imposte evase30.000,00 € con riferimento alle singole imposte evase
- la soglia dell’ammontare complessivo degli elementi attivi
sottratti ad imposizione o degli elementi passivi fittizi si è
ridotta: da 1.549.370,70 € a 1.000.000,00 €
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DICHIARAZIONE INFEDELE
art 4 DLgs 74/2000
Condotta tesa ad evadere le imposte
attraverso l’indicazione in dichiarazione di
elementi attivi per un ammontare inferiore a
quello effettivo o elementi passivi fittizi
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DICHIARAZIONE INFEDELE
Novità DL 138/2011:
- la soglia dell’imposta evasa si è ridotta: da 103.291,38
€ a 50.000,00 € con riferimento a ciascuna imposta
- la soglia dell’ammontare complessivo degli elementi
attivi sottratti ad imposizione (anche indicando elementi
passivi fittizi) si è ridotta: da 2.065.827,60 € a
2.000.000,00 €
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OMESSA DICHIARAZIONE
art 5 DLgs 74/2000
Novità DL 138/2011:
- la soglia dell’imposta evasa si è ridotta: da- la soglia dell’imposta evasa si è ridotta: da
77.468,53 € a 30.000,00 € con riferimento alle
singole imposte
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Imposte sui redditi: art. 43 DPR 600/73
IVA: art. 57 DPR 633/72
Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo
a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione: 31
dicembre del quinto anno a quello in cui la dichiarazione
avrebbe dovuto essere presentata.
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In caso di violazione che comporta l’obbligo di denuncia
penale per un reato di cui al DLgs 74/2000, i termini
sono raddoppiati per il periodo in cui è stata commessa
la violazione.
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I termini decadenziali:
- NON possono essere INTERROTTI
- ma possono essere PROROGATI per effetto di
disposizioni legislative
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PROROGA TERMINI PER L’ACCERTAMENTO IVA
Art. 2, c. 5 ter DL 138/2011: per i soggetti che hanno
aderito al condono Legge 289/2002 e con esclusivo
riferimento all’iva i termini di decadenza dal potereriferimento all’iva i termini di decadenza dal potere
di accertamento pendenti al 31 dicembre 2011 sono
prorogati di 1 anno
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CUMULO CON ALTRE PROROGHE
Corte Costituzionale (sentenza n. 247/2011): il termine
“lungo” per reati penali non può cumularsi con altre
proroghe, a meno che non sia lo stesso legislatore a
stabilire il contrario.
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Anno 2006
- Termine ordinario: 31 dicembre 2011
- Proroga termine DL 138/2011 in presenza di
condono L 289/2002: 31 dicembre 2012 (anchecondono L 289/2002: 31 dicembre 2012 (anche
se 2006 non oggetto di condono)
- Raddoppio termine in presenza di reati penali:
31 dicembre 2015
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Anno 2002
- Termine ordinario: 31 dicembre 2007
- Raddoppio termine in presenza di reati penali: 31
dicembre 2011
- Proroga termine DL 138/2011 in presenza di- Proroga termine DL 138/2011 in presenza di
condono L 289/2002: 31 dicembre 2012 (Corte Cost.
247/2011: la proroga dei termini da reato non si
cumula con altra disposizione di proroga, per cui
l’anno 2002 rimarrebbe decaduto il 31/12/2011)
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Anno 2002 in caso di mancata adesione ai condoni L
289/2002
- Termine prorogato L 289/2002: 31 dicembre 2009
- Raddoppio termine in presenza di reati penali: 31
dicembre 2013
Problema cumulo proroghe (Corte Cost. 247/2011)
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Sentenza Corte Costituzionale n. 247 del 25/7/2011
Raddoppio dei termini per l’accertamento tributario in presenza
di violazioni fiscali per le quali vi sia l’obbligo di denuncia.
Giudici della Commissione Tributaria di Napoli: l’illegittimità
delle disposizioni censurate emerge quando la segnalazione di
reato venga effettuata in un momento successivo al termine di
decadenza ordinario dell’accertamento tributario.
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Corte Costituzionale (sentenza 247/2011): il
raddoppio dei termini per l’accertamento è
legittimo in presenza di comportamenti suscettibili
di denuncia, anche se emersi dopo la scadenza
dei termini ordinari.
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Secondo la Corte, in presenza della condizione
oggettiva dell’obbligo di denuncia penale per reati
tributari, il raddoppio dei termini si applica
indipendentemente dall’effettiva denuncia o da
un accertamento penale definitivo circa la
sussistenza del reato, essendo sufficiente la
mera sussistenza dell’obbligo di denuncia.
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Il giudice tributario infatti dovrà controllare, se
richiesto con i motivi di impugnazione, la
sussistenza dei presupposti dell’obbligo di
denuncia con una valutazione ora per allora circa
la loro ricorrenza.
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In caso di contestazione sollevata dal
contribuente l’onere di provare detti presupposti è
a carico dell’AF e la valutazione del giudice
tributario è circoscritta al riscontro dei presupposti
dell’obbligo di denuncia penale e non riguarda
l’accertamento del reato.
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=>
- In caso di notifica di un avviso di accertamento oltre
il termine ordinario, nel ricorso è opportuno censurare
l’operatività del raddoppio dei termini rilevando che
non sussistevano gli estremi per l’obbligo di denuncianon sussistevano gli estremi per l’obbligo di denuncia
- sarà a carico dell’AF l’onere di provare la
sussistenza dei presupposti di denuncia
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I casi di inapplicabilità del maggior termine sono quei
casi che non comportano in automatico una
responsabilità penale:
- accertamenti sul cd abuso del diritto
- accertamenti ex art 37 bis DPR 600/73 (clausola- accertamenti ex art 37 bis DPR 600/73 (clausola
antielusiva)
- accertamenti sul transfer pricing
- accertamenti basati sul cd redditometro
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Raddoppio dei termini di accertamento:
- non è una “sanzione penale”
- consegue non dall’accertamento della commissione di
un reato, ma solo dall’insorgere dell’obbligo di
denuncia dei reati previsti dal DLgs 74/2000denuncia dei reati previsti dal DLgs 74/2000
- è irrilevante che l’azione penale non sia iniziata, non
sia proseguita o intervenga una decisione penale di
proscioglimento, assoluzione o condanna
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Argomentazioni della Corte: non si può parlare di
riapertura o proroga dei termini per
l’accertamento in quanto i termini brevi e quelli
raddoppiati si riferiscono a fattispecie ab origine
diverse che non interferiscono tra di loro e alle
quali si riconnettono diversi termini di
accertamento (discutibile secondo Assonime)
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PRECLUSIONE DAGLI ACCERTAMENTI PRESUNTIVI IN RELAZIONE AGLI STUDI DI
SETTORE
Art. 2, c. 35 ter DL 138/2011: il contribuente deve
risultare congruo e coerente agli studi di settore,
anche a seguito di adeguamento, per il periodo
d’imposta precedente a quello oggetto di controllo.
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Le altre condizioni per beneficiare dell’esclusione
dagli accertamenti presuntivi restano valide:
contribuente congruo e coerente agli studi di
settore, ammontare attività accertate entro un
massimo di 50.000 € pari o inferiore al 40% deimassimo di 50.000 € pari o inferiore al 40% dei
ricavi o compensi dichiarati, non applicabilità delle
sanzioni maggiorate del 10% per infedele
dichiarazione ai fini degli studi di settore.
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LISTE SELETTIVE PER L’ACCERTAMENTO
Art. 2, c. 36 undevicies DL 138/2011: l’Agenzia delle
Entrate può formare specifiche liste selettive di
contribuenti da sottoporre ad accertamento sullacontribuenti da sottoporre ad accertamento sulla
base dei dati presenti nell’archivio dei rapporti
finanziari presso l’Anagrafe Tributaria.
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PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL’ATTIVITA’ DIACCERTAMENTO
Art. 1, c. 12 bis e 12 ter DL 138/2011: viene modificata la
partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento,
prevedendo, tra l’latro, l’aumento della quota delle
maggiori somme riscosse spettante ai Comuni, ilmaggiori somme riscosse spettante ai Comuni, il
potenziamento del ruolo dei Consigli tributari, la
pubblicazione sui siti dei Comuni, in forma aggregata,
dei dati delle dichiarazioni dei redditi.
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