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FONDAZIONE GIOVANNI E FRANCESCA FALCONE PALERMO “L’implementazione del mandato d’arresto europeo nel sistema giuridico italiano” Tra mutuo riconoscimento e reciproche fobie nello spazio di giustizia europeo Franco Impalà Avvocato, LL.M. Collegio d’Europa di Bruges Contatto: [email protected]

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FONDAZIONE GIOVANNI E FRANCESCA FALCONEPALERMO

“L’implementazione del mandato d’arresto europeo nel sistema giuridico italiano”

Tra mutuo riconoscimento e reciproche fobie nello spazio di giustizia europeo

Franco Impalà

Avvocato, LL.M. Collegio d’Europa di Bruges

Contatto: [email protected]

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“Quando furono alle frontiere degli Orecchioni: - Vedete voi, disse Cacambo a Candido, che quell’emisfero non è miglior dell’altro: credete a me, ritorniamocene in Europa per la più corta. - Come ritornarci? disse Candido, e dove andare? Se vado nel mio paese, i Bulgari e gli Abari ci scannano; se ritorno in Portogallo, son bruciato; se restiamo in questo paese, corriamo rischio ogni momento di esser messi sullo spiedo; e poi come risolversi ad abbandonare la parte del mondo ove abita la bella Cunegonda? - Volgiamoci verso la Cajenna, dice Cacambo, noi vi troveremo de’ Francesi, i quali vanno per tutto il mondo ed essi potranno ajutarci. Dio avrà forse pietà di noi”.

François Marie Arouet, detto Voltaire

Candido, ovvero l’ottimismo

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All’Europa

all’Italia

alla Sicilia

di Giovanni e di Paolo

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Grazie infinite alla Fondazione Falcone

Non sarà mai sufficiente la mia riconoscenza

Grazie anche ai miei tutor di ricerca

Lorenzo Salazar

John Vervaele

in rigoroso ordine alfabetico

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INTRODUZIONE .....................................................................................7

I. LO «STRANO CASO» DELL’ITALIA.......................................................7I.1. Legge di trasposizione o di negazione ? ................................................8

II. UN PASTICCIO GIURIDICO IN CONCORSO DI COLPE ..........................10II.1 Della controversa natura delle decisioni quadro ................................11II.2. La parola alla Corte .............................................................................12II.3. Una decisione quadro poco attenta al rispetto delle garanzie

fondamentali.........................................................................................14

III. UN CONFLITTO DI SISTEMI DI PORTATA «EUROPEA»: UNA PRIMA

CHIAVE DI LETTURA ...........................................................................................15

CAPITOLO I...............................................................................................19IL PERCORSO DELL’IMPLEMENTAZIONE.................................................................19

I. LA POSIZIONE DELL’ITALIA DURANTE I NEGOZIATI ........................20

II. POSSIBILI PROFILI DI INCOMPATIBILITÀ COSTITUZIONALE.............22II.1. Il conflitto tra i principi costituzionali e le norme di diritto

internazionale nella giurisprudenza della Corte costituzionale .........23II.2. L’inviolabilità della libertà personale. L’ostacolo del principio di

tassatività ..............................................................................................24II.3. Il giudice naturale precostituito per legge: un principio cardinale

nello spazio di giustizia europeo ? .......................................................27II.4. La magistratura e il «giusto processo»................................................30II.5. I principi costituzionali in tema di estradizione: gli articoli 10-4 e 26

della Costituzione .................................................................................32

III. L’ESITAZIONE DEL GOVERNO ............................................................33

IV. LE PROPOSTE DI LEGGE PRESENTATE IN PARLAMENTO ..................34

CAPITOLO II .............................................................................................37LA LEGGE 69/2005: TRASPOSIZIONE O REGRESSO ?..............................................37

I. DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO.................................................................38I.1 Il nuovo meccanismo di riserva parlamentare....................................40I.2. Il Ministro della Giustizia come autorità centrale ..............................42

II. PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA .................................................43II.1. Competenza della corte d’appello ........................................................44II.2. Rifiuto del mandato d’arresto per insufficienza del suo contenuto e

dei documenti allegati ..........................................................................44II.3. Casi di doppia incriminazione .............................................................46

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II.4. La lista dei reati. Il ritorno della doppia (o «tripla») incriminazione 47II.5. Ignorantia legis excusat .......................................................................50II.6. La competenza sulla richiesta passiva e lo svolgimento della

procedura..............................................................................................51II.7. La decisione «sulla richiesta»..............................................................52II.8. Le conseguenze del mancato rispetto dei termini................................52II.9. I gravi indici di colpevolezza ................................................................54II.9. I nuovi motivi di rifiuto ........................................................................55II.10. Garanzie richieste allo Stato d’emissione e concorso di domande.....58II.11. Ricorso in Cassazione ..........................................................................58II.12. Altre disposizioni concernenti la fase passiva .....................................59

III. PROCEDURA ATTIVA ...........................................................................60III.1. Competenza e contenuto del mandato d’arresto .................................60

IV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE................................................................62

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE .........................................65

I. UN CONFLITTO INSANABILE ...............................................................65

II. UN CONFLITTO DI PORTATA «EUROPEA»: UNA SECONDA CHIAVE DI

LETTURA..............................................................................................................67

III. MUTUO RICONOSCIMENTO E MANDATO D’ARRESTO: ISTRUZIONI

PER L’USO............................................................................................................68

APPENDICE ..............................................................................................70

I. DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO DEL 13 GIUGNO 2002...........70

II. LEGGE 22 APRILE 2005, N. 69............................................................88

BIBLIOGRAFIA E FONTI DI INFORMAZIONE ...........104

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INTRODUZIONE

I. Lo «strano caso» dell’Italia

1. Attesa, ritardata, rinviata, ultima tessera mancante nel mosaico legislativo dei

venticinque Stati membri, la legge italiana di trasposizione1 della decisione quadro

sul mandato d’arresto europeo2 ha infine visto la luce ed è entrata a sua volta in

vigore, seppur con quasi sedici mesi di ritardo rispetto al termine lecito prestabilito.

Tale evento si è prodotto in un singolare silenzio da parte della stampa nazionale ed

internazionale, la quale durante la fase dei negoziati non aveva esitato a sferrare i

propri pesanti attacchi nei confronti del Governo italiano a causa della sua (reale)

reticenza nei confronti di questo nuovo strumento di cooperazione giudiziaria e del

suo (presunto) “antieuropeismo”. Tuttavia, al giorno d’oggi, la situazione politica

del Vecchio Continente ci impone la massima cautela. Il dibattito attinente ad

1 Legge n. 69 del 22 aprile 2005, Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (qui di seguito la «legge d’implementazione italiana»), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2005 ed entrata in vigore il 14 maggio 2005, allo scadere dei classici 15 giorni di vacatio legis previsti dall’articolo 10 delle disposizioni preliminari al Codice civile. Cfr. l’Addendum del Segretariato Generale del Consiglio 8519/05 ADD1 del 3 maggio 2005, disponibile sul sito Internet http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/polju/EN/EJN647.pdf. Si deve segnalare che la Nota precedente, n. 8519/05 del 29 aprile 2005, conteneva un errore, in quanto annunciava l’entrata in vigore della legge per la data del 30 maggio. Cfr.http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/polju/EN/EJN645.pdf

2 Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, n. 2002/584/GAI, GU L 190, 18 luglio 2002 (qui di seguito la «decisione quadro»). Il testo della decisione quadro, unitamente a tutte le leggi nazionali d’implementazione e ad altre informazioni relative all’esecuzione sono disponibili sul sito Internet del Consiglio dell’Unionehttp://ue.eu.int/cms3_Applications/applications/PolJu/details.asp?lang=EN&cmsid=720&id=135

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innovazioni talmente essenziali e delicate come tutte quelle che trovano origine

nell’ambito del cosiddetto «terzo pilastro»3, dove la posta in gioco è il bene

primario della libertà individuale, non merita di essere falsato da facili retoriche o

da antipatie e simpatie politiche nei confronti dei Governi nazionali di turno.

L’Italia è stata il primo tra i Paesi fondatori della Cee a ratificare la Costituzione

europea4, e gli Italiani sono tradizionalmente tra i popoli più «euroentusiasti5». Per

quale ragione questo Dottor Jekyll dell’interazione europea avrebbe dovuto

improvvisamente trasformarsi nel Mr Hyde del mandato d’arresto? I motivi sono

essenzialmente di due tipi : a) d’ordine politico : la decisione quadro, nell’attribuire

ai giudici dei poteri che classicamente spettavano agli esecutivi, tocca uno dei temi

più sensibili della vita politica del Paese, che da più di un decennio è avvelenata da

un conflitto senza precedenti che oppone la classe politica alla magistratura ; b) di

natura giuridica: ed è a questo secondo tipo di ragioni – spesso sottovalutate in

quanto confuse con le prime – che la nostra analisi sarà principalmente dedicata.

I.1. Legge di trasposizione o di negazione ?

2. Questo silenzio generalizzato che ha fatto seguito alla promulgazione della

legge italiana appare ancor più sorprendente se si considera che quest’ultima ha

tutta l’aria di essere una legge di negazione, piuttosto che di mera trasposizione

della decisione quadro. In altre parole, e a meno di non assistere ad interpretazioni

in qualche modo forzate da parte delle istanze nazionali, l’esecuzione di un

mandato d’arresto in Italia rischierà di divenire qualcosa di alquanto aleatorio.

Invero, dei veri e propri «ponti d’oro» sono offerti alle difese sotto forma di decine

di nuovi motivi espliciti ed impliciti di rifiuto non previsti dalla decisione quadro.

3 Così è chiamato l’insieme di norme disciplinate dal titolo VI del Trattato sull’Unione europea, Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, unitamente alle norme di diritto derivato aventi la loro base giuridica in questa parte del Trattato. Il terzo pilastro si distingue dal primo, costituito dal diritto delle Comunità europee in senso stretto, e dal secondo pilastro, costituito dalle norme del titolo V del TUE, Disposizioni sulla politica estera e di sicurezza comune. 4 Si è proceduto alla ratifica per via parlamentare ma con un voto a forte maggioranza: cfr. Legge n. 57 del 7 aprile 2005, Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 2005, Supplemento ordinario n. 70.5 Secondo un recente sondaggio realizzato nel novembre 2004 e pubblicato nel marzo 2005 dall’Eurobarometro, il 72% degli Italiani – percentuale che sarebbe la più altra tra i 25 Paesi membri – sarebbe stato a favore dell’approvazione del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, contro una media européa del 49%. Cfr. The Future Constitutional Treaty – Full Report, disponibile sul sitohttp://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/ebs/ebs_214_en.pdf .

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In effetti, lo spirito della legge 69/2005 – ibrida metamorfosi di un testo presentato

dall’opposizione parlamentare in reazione al nichilismo della maggioranza e

trasformato da quest’ultima al punto di sovvertirne la stessa filosofia ispiratrice –

procede non tanto dalla mutua fiducia, quanto da una larvata diffidenza nei riguardi

della magistratura in sé da una parte e dei sistemi giuridici stranieri dall’altra. Il

giudice italiano sarà chiamato non soltanto ad operare un vero e proprio controllo

sul merito della «richiesta», ma anche a giudicare lo Stato d’emissione ed il suo

sistema costituzionale con la lente dei principi fondamentali del sistema giuridico

italiano. Senza contare che il principio della doppia o «tripla» incriminazione di

fatto ridiverrà la regola, mentre per la decisione quadro esso rappresentava

l’eccezione6. Una grande parte di queste difficoltà ha origine in una lacuna che fino

a ieri era propria del sistema giuridico italiano: la totale emarginazione del

Parlamento nazionale rispetto alla fase delle negoziazioni in sede comunitaria. La

Camera ed il Senato erano stati tradizionalmente abituati, infatti, ad essere messi di

fronte alle norme di emanazione comunitaria quando queste non erano ormai che

degli immutabili fatti compiuti. Se una siffatta delega in bianco all’Esecutivo –

quantomeno paradossale, considerato che la forma di governo italiana è stata da

sempre definita «parlamentare» – era in qualche misura tollerabile nel campo del

diritto comunitario in senso stretto, e dimostrava una volta di più il profondo grado

di fiducia nutrita da parte delle istituzioni nazionali nella costruzione europea, tale

non era più il caso nel momento in cui l’Unione ha cominciato a estendere il

proprio campo d’azione a settori di usuale dominio della sovranità nazionale. Ciò

valeva in particolare per la decisione quadro sul mandato d’arresto europeo, che

incideva su beni costituzionalmente coperti dalla riserva assoluta di legge. Si

intuiscono agevolmente, pertanto – al di là delle considerazioni di carattere

squisitamente politico sull’opportunità e sul merito della decisione quadro – le

ragioni della pessima accoglienza che il Parlamento italiano ha riservato ad una

siffatta «rivoluzione nell’estradizione»: nonostante questi non ne condividesse lo

spirito, non poteva più ormai rimetterla in discussione. Così, «l’eccesso di fiducia»

nutrita storicamente da parte dell’Assemblea italiana nei confronti del made in EU,

si trovava quasi paradossalmente ad essere una delle principali cause di tale nuova

forma di diffidenza. Fortunatamente, la lezione è sembrata servire a qualcosa.

6 Cfr. infra para. 25.

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Come vedremo, grazie a una recente riforma del processo di partecipazione delle

istituzioni nazionali alla fase cosiddetta «ascendente» di formazione del diritto

dell’Unione europea, l’introduzione di un meccanismo di riserva parlamentare

costituirà ormai la regola, in modo non dissimile da quanto avviene in altri Paesi

europei, ed una disposizione specifica a tal proposito è altresì prevista nella legge

d’implementazione che ci accingiamo a presentare7.

II. Un pasticcio giuridico in concorso di colpe

3. La legge 69/2005 è dunque criticabile sotto il profilo dell’incompatibilità con

la decisione quadro. Il paradosso, tuttavia, risiede nella circostanza che a sua volta

la decisione quadro può essere attaccata in ragione della sua incompatibilità rispetto

a taluni diritti fondamentali tutelati dalla nostra Costituzione. In effetti, sarebbe

ingiusto attribuire l’intera responsabilità di questa situazione soltanto all’opera

maldestra del legislatore italiano. Le circostanze e le modalità che hanno

accompagnato l’approvazione della decisione quadro non sono mai state un

mistero. In seguito agli attentati dell’11 settembre 2001, in un momento in cui

l’emotività e l’ansia di dare un segnale forte all’opinione pubblica avevano preso il

posto della meditazione ponderata, la firma della decisione quadro sopraggiunse in

tempi record8. La conseguenza, però, è che oggi ci troviamo di fronte a uno

strumento che da molti punti di vista va probabilmente «al di là del suo tempo9».

E’ tuttavia necessario distinguere tra le lacune che sono inerenti alla natura

giuridica dello strumento isolatamente considerato, e quelle che invece sono proprie

soltanto a questa decisione quadro.

Tutto ha origine in una sorta di peccato originale: la decisione quadro manca di un

valido… quadro costituzionale. Senza una lista dettagliata delle garanzie e delle

7 Cfr. infra para. 19.8 Cfr. per esempio A. Megie, Le 11 septembre : élément accélérateur de la coopération judiciaire européenne ? Le cas du mandat d’arrêt, in Les Cahiers de la sécurité intérieure 2003, n.55, pp. 91-120, e P. Jund, Les origines du mandat d’arrêt européen, in ERA-Forum : scripta iuris europaei2003, n. 4, pp. 25-33.9 Cfr. lo studio perspicace di S. Alegre – M. Leaf, European Arrest Warrant – A solution ahead of its time ?, Justice, London, 2003. Questa emotività post-11 settembre ha prodotto peraltro uno strumento pericoloso quanto al rispetto dei diritti fondamentali. Si tratta dell’Accordo in materia d’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati-Uniti d’America, pubblicato sulla GU L 181(19.07.2003), che, all’articolo 5, sembra permettere, tra l’altro, l’estradizione di una persona anche se questa rischi di incorrere nella pena capitale.

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libertà fondamentali tutelate, senza un previo inquadramento delle competenze

penali e l’istituzione di una giurisdizione suprema incaricata dell’uniforme

interpretazione del diritto così creato, senza la specificazione della natura e degli

effetti giuridici degli istituti del terzo pilastro, il solo principio del mutuo

riconoscimento appare essere una base troppo fragile di un edificio che è ormai

imponente10.

II.1 Della controversa natura delle decisioni quadro

4. Una decisione quadro è uno strumento problematico per natura11. Il suo

vantaggio rispetto a una convenzione consiste soprattutto nella rapidità con la quale

essa riesce ad innestarsi negli ordinamenti giuridici nazionali: essa condivide con lo

strumento della direttiva la propria flessibilità, lasciando ai sistemi nazionali la

facoltà di scegliere la forma ed i mezzi per pervenire ai fini prefissati. Ma le

ambiguità saltano fuori proprio allorché si compara la decisione quadro alla sua

«cugina» comunitaria. Nell’ambito del diritto penale, retto tradizionalmente dalla

stretta applicazione del principio di legalità, una tale forma forma di flessibilità non

è forse fuori luogo ? Quali misure sono previste per sanzionare i casi di mancata

trasposizione o di inesatta implementazione ? Se, per espressa affermazione del

timido legislatore del Trattato, la decisione quadro non può avere efficacia diretta12,

quale tipo di conseguenze genera, in particolare in capo ai singoli ? E come

s’inserisce nella gerarchia delle norme ? E ancora, il principio del primato del

diritto comunitario acquista in questa circostanza un nuovo abito, o non è questa,

piuttosto, l’occasione nella quale esso rivela in fin dei conti tutta la propria

illusorietà, soprattutto rispetto alle costituzioni nazionali ? Queste ed altre

importanti questioni resteranno irrisolte fino a quando un’adeguata cornice

costituzionale farà difetto. Ma i recenti eventi politici europei ci mettono in guardia:

l’avvento di siffatta cornice non appartiene al futuro prossimo dell’Unione13.

10 Per farsene un’idea è sufficiente visitare il ricchissimo sito di documentazione GAI della Commissione, http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/criminal/doc_criminal_intro_en.htm .11 Sulla natura giuridica delle decisioni quadro, cfr. S. Laugier-Deslandes, Les incidences de la création du mandat d’arrêt européen sur le conventions d’extradition, in Annuaire français de droit international, 2002, XLVIII, pp. 695-714.12 Cfr. articolo 34-2 b) del Trattato UE.13 Naturalmente il Trattato costituzionale apporterebbe alcune risposte interessanti ai nostri interrogativi, attraverso per esempio l’abolizione della struttura in pilastri e delle decisioni quadro

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II.2. La parola alla Corte

5. Spetterà dunque alla Corte di giustizia europea, come al solito, far fronte alle

lacune del legislatore, nella misura in cui glielo permetterà la sua competenza

amputata nell’ambito GAI. Si limiterà il giudice comunitario ad attenersi

passivamente alla lettera del Trattato ? Una prima anticipazione di ciò che sarà

l’avvenire ci è offerta dal caso C-105/03, procedimento penale a carico di Maria

Pupino, in discussione in questi giorni alla Corte. Abbiamo già a disposizione le

interessanti conclusioni dell’Avvocato generale Juliane Kokott14. Si tratta di una

domanda di decisione pregiudiziale formata dal Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Firenze, concernente l’interpretazione della decisione quadro

del Consiglio del 15 marzo 2001, n.2001/220/GAI, relativa alla posizione della

vittima nel procedimento penale15. Il giudice italiano chiede se, in conformità a

detta decisione quadro, nell’ambito di un procedimento penale per lesioni inflitte a

minori dell’età di cinque anni, questi ultimi possano essere ascoltati come

testimoni, al di fuori del dibattimento e nel quadro di una procedura

d’amministrazione anticipata della prova («incidente probatorio»), considerato che

ciò non sembrerebbe possibile ai sensi del vigente codice di procedura penale.

Quest’ultimo, infatti, sembrerebbe permettere il ricorso all’incidente probatorio, se

del caso con un’assistenza psicologica adeguata, soltanto nel caso in cui i minori

siano vittime di reati a connotazione sessuale, e non nel caso di lesioni16. E’ un

siffatto regime compatibile con l’articolo 2 della decisione quadro, il quale impone

agli Stati membri di assicurare alle vittime «un ruolo effettivo e appropriato» nel

proprio sistema giudiziario penale e di adoperarsi «affinché alla vittima sia

garantito un trattamento debitamente rispettoso della sua dignità personale

(queste ultime verrebbero sostituite dallo strumento generale della legge quadro, approvata in procedura di codecisione, con un ruolo ormai paritario del Parlamento europeo rispetto al Consiglio), l’attribuzione di un ruolo importante anche ai Parlamenti nazionali nella fase di formazione del diritto, l’istituzione di una competenza della Corte di giustizia non difforme dalla sua competenza nella materia comunitaria, ed infine l’attribuzione di valore giuridico vincolante allaCarta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, approvata a Nizza nel dicembre 2001, e con essa, all’elenco di garanzie fondamentali previste dal suo Titolo VI («Giustizia»), tra cui il diritto a un ricorso effettivo e ad un giudice indipendente e imparziale e precostituito per legge, il diritto alla ragionevole durata del processo e all’accesso effettivo alla giustizia (art. II-107), la presunzione d’innocenza e il rispetto dei diritti della difesa (art. II-108), il rispetto dei principi di legalità e proporzionalità, di irretroattività delle norme penali, del favor rei (art. II-109), e del ne bis in idem(art. II-110) .14 CGCE, conclusioni dell’AG dell’11 novembre 2004, Maria Pupino, aff. 105/03.15 GU 2001 L 82, p. 1.16 Cfr. para. 1 concl. cit.

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durante il procedimento»? Il secondo paragrafo del medesimo articolo, in

particolare, obbliga gli Stati membri ad assicurare «che le vittime particolarmente

vulnerabili beneficino di un trattamento specifico che risponda in modo ottimale

alla loro situazione». La questione potrebbe dunque essere riformulata nei seguenti

termini: sono i minori vittime «particolarmente vulnerabili» ? E se la risposta è

positiva, può la decisione quadro estendere a un caso che non è espressamente

previsto dalla legislazione nazionale un istituto processuale costituente

un’eccezione alla regola generale secondo la quale la costituzione delle prove deve

avvenire nel corso del dibattimento, su iniziativa delle parti e nel rispetto del

contraddittorio, sotto il diretto controllo del giudice17?

Dal momento che si trattava di offrire un trattamento più favorevole ai minori, e

grazie anche ad una certa flessibilità della legislazione italiana, che avrebbe

probabilmente permesso di pervenire al medesimo esito interpretativo senza

«scomodare» la decisione quadro, l’AG ha avuto buon gioco per ripercorrere il

cammino seguito in passato dalle direttive: il principio di lealtà istituzionale nei

confronti dell’Unione, sancito dall’articolo 10 del Trattato CE, sarebbe comune

anche al sistema del Trattato UE; da siffatto principio scaturirebbe per gli Stati

quantomeno un dovere d’interpretazione conforme, «nella misura del possibile»,

del proprio diritto interno; ergo, ogni decisione quadro obbligherebbe le istanze

nazionali chiamate ad interpretare il diritto interno, che si tratti di disposizioni

anteriori o posteriori alla decisione quadro, a farlo, nella misura del possibile, alla

luce del testo e delle finalità della decisione quadro stessa, al fine di pervenire al

risultato voluto da quest’ultima18. Secondo l’AG, la decisione quadro non creerebbe

alcuna nuova norma nell’ordinamento interno, ma presupporrebbe che regole già

esistenti siano suscettibili di costituire l’oggetto di una interpretazione conforme

alla decisione quadro, lecita secondo il diritto nazionale19. L’AG non manca infine

di notare come l’esigenza che le decisioni quadro siano adottate all’unanimità dal

Consiglio garantisca che nessuno Stato membro sia tenuto da una decisione quadro

senza il proprio consenso20.

17 Cfr. para. 8 concl. cit.18 Cfr. para. 36 concl. cit.19 Cfr. para. 35 concl. cit. 20 Cfr. para. 51 concl. cit.

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Tre domande sorgono però spontanee: a) secondo l’AG, dunque, l’interpretazione

conforme, più che colmare un vuoto, perfeziona una regola già esistente. Volendo

esprimere questo concetto attraverso un esempio numerico, se per esempio il diritto

interno dà all’individuo 9 e la decisione quadro 10, per intercessione di

quest’ultima i singoli potranno aspirare ad ottenere 10; ma se il diritto nazionale dà

0, i singoli non avranno alcuna possibilità di ottenere più di 0. Come si giustifica la

disparità, non a caso colmata nell’ambito del primo pilastro dall’attribuzione di

efficacia diretta alle direttive, sussistente tra i cittadini degli Stati membri

adempienti e quelli degli Stati inadempienti? b) come si giustifica la disparità –

sconosciuta nell’ambito del primo pilastro – tra i cittadini degli Stati che, in

applicazione dell’articolo 35-2 TUE, hanno optato per l’attribuzione alla Corte di

giustizia della competenza a titolo pregiudiziale, e i cittadini degli Stati che non

l’hanno fatto ? E ancora, tra gli Stati che hanno attribuito tale possibilità di ricorrere

alla Corte soltanto agli organi giudiziari di ultima istanza (art. 35-3a TUE) e quelli

che l’hanno invece concessa a tutti i propri organi giudiziari, di ogni ordine e grado

(art. 35-3b TUE)21 ? 3) ed infine, è giusto identificare uno Stato membro con il

proprio esecutivo, nel momento in cui si toccano in modo così incisivo settori

tradizionalmente riservati ai Parlamenti nazionali, la partecipazione dei quali alla

formazione del diritto GAI è occasionale, se non inesistente ?

Si tratta di interrogativi estremamente interessanti, ma destinati a rimanere in

sospeso ancora a lungo.

II.3. Una decisione quadro poco attenta al rispetto delle garanzie fondamentali

6. Non è nostra intenzione insistere sui limiti di questa decisione quadro dal

punto di vista del rispetto dei diritti fondamentali, dal momento che vari autori

hanno ormai mirabilmente evidenziato tale aspetto22. Intendiamo farlo soltanto

nella misura in cui, nel corso della nostra esposizione concernente la legge italiana

di implementazione, dovremo constatare le divergenze esistenti al riguardo fra i due

21 La Spagna e l’Ungheria hanno optato per la soluzione offerta dall’articolo 35-3 a) TUE; la Germania, l’Austria, il Belgio, la Grecia, il Lussemburgo, la Svezia, la Finlandia, il Portogallo, la Francia, l’Italia, i Paesi Bassi, e la Repubblica Ceca hanno invece optato per la soluzione offerta dall’articolo 35-3 b). Gli altri Stati membri non hanno (ancora) attribuito la competenza a titolo pregiudiziale alla Corte. 22 Cfr. per esempio M. Lugato, La tutela dei diritti fondamentali rispetto al mandato d’arresto europeo, in Rivista di diritto internazionale, 2003, n. 1, pp. 27-54.

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testi normativi. Ma possiamo anticipare sin da ora che il baricentro della nostra

analisi si fonderà sulla non perfetta aderenza della decisione quadro ad uno dei

principi fondamentali del processo garantiti non soltanto dalla Costituzione italiana,

ma anche dal sistema giuridico comunitario, benché non sempre se ne abbia piena

coscienza: il principio del giudice naturale precostituito per legge. Proveremo a

dimostrare come la maggior parte delle critiche che possono essere mosse nei

riguardi della decisione quadro, nonché la stessa origine della diffidenza nei

confronti del principio del mutuo riconoscimento risiedano nella carenza di

coerenza interna al sistema giuridico europeo, dovuta all’assenza di uno strumento

regolatore della giurisdizione penale23.

III. Un conflitto di sistemi di portata «europea»: una prima chiave di

lettura

7. Il presente lavoro intende concentrarsi soprattutto sulla legge

d’implementazione italiana, individuandone i punti più delicati e controversi.

Tuttavia, come il lettore avrà già intuito, nella misura del possibile vorremmo

varcare il limite della nostra frontiera nazionale, per meditare sulla circostanza che,

se altri Stati membri condividono nella concreta esecuzione del mandato d’arresto

alcune delle difficoltà incontrate dall’Italia, ciò non è un fatto casuale. Al contrario,

tale situazione possiede delle radici ben profonde. La mancanza d’un adeguato

quadro costituzionale europeo, alla quale abbiamo già fatto allusione, non fa che

aumentare il grado di refrattarietà dei sistemi giuridici nazionali. E si può star certi

che l’ «enigma originale» del sistema giuridico comunitario, quello dei limiti

«concreti» del principio del primato di tale diritto sul diritto interno – limiti che

sono stati spesso identificati nel nocciolo duro delle libertà e dei diritti fondamentali

garantiti dalle Costituzioni nazionali24 – si riproporrà di nuovo ed in maniera

amplificata nell’ambito del terzo pilastro. Non siamo che all’inizio di un conflitto

23 Cfr. infra para. 12.24 Per ciò che concerne l’Italia, cfr. infra, para. 10. Sulla questione del primato o primazia del diritto comunitario, una delle letture più interessanti è probabilmente costituita dal verbale dell’audizione tenuta il 19 novembre 2003 davanti allo European Union Committee della House of Lords britannica dal giudice Roger Errera, membro onorario del Conseil d’État francese. Nel rispondere alle numerose domande poste dai Lords riguardo al testo del Trattato costituzionale, Errera ha ricostruito in maniera completa e lucida la storia dei non facili rapporti tra le Corti supreme nazionali e la CGCE. Le Minutes of evidence dell’audizione sono disponibili sul sitohttp://www.publications.parliament.uk/pa/ld200304/ldselect/ldeucom/47/3111901.htm.

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senza precedenti tra i sistemi giuridici e politici nazionali ed il sistema dell’Unione

europea, al termine del quale avremo l’Europa di domani. Il mandato d’arresto non

è che una delle espressioni più rappresentative di questo conflitto, che oggi si

riflette nelle nostre società civili.

Studieremo il caso dell’Italia inquadrandolo in questo contrasto che vede opporsi

l’Europa, con il suo impulso d’integrazione, ai sistemi nazionali, con il loro istinto

di conservazione. Vi è in primo luogo un problema che si potrebbe definire

«metabolico». Nonostante i consistenti progressi registrati negli ultimi anni, si

osserva ancora nella maggior parte dei Paesi membri un décalage importante tra la

capacità produttiva dell’Unione, che sforna novità normative a ritmo quotidiano, e

la capacità di assimilazione dei sistemi e delle culture giuridiche nazionali. Nella

materia penale stiamo assistendo ad una vera e propria rivoluzione copernicana. Il

centro di gravità si sposta dal livello statuale a quello sopranazionale. La minaccia

crescente costituita dal terrorismo e dalla criminalità transnazionale impone una

risposta adeguata da parte dell’Unione, e ciò al di là di ogni retorica. Ma i nostri

sistemi giuridici nazionali sono il risultato di stratificazioni plurisecolari, che li

rendono molto poco permeabili ai cambiamenti provenienti dall’esterno.

Ciò è ancora più vero per quei Paesi che, come l’Italia, posseggono una struttura

costituzionale «kelseniana25», con una costituzione rigida, particolarmente

minuziosa nella lista delle garanzie procedurali fondamentali, il cui rispetto è

«sorvegliato» da una Corte costituzionale che esercita il suo controllo ex post

sull’opera del legislatore ordinario. Nel momento in cui scriviamo, si possono già

constatare le prime manifestazioni di questo fenomeno in Germania26 ed in

Polonia27. Questo conflitto non è, dunque, una particolarità italiana. Come

25 Cfr. H. Kelsen, La garantie juridictionnelle de la Constitution (La justice constitutionnelle), in Rev. fr. dr. pub. sc. pol., XXXV, 1928, p. 197.26 Non è una coincidenza se il Bundesverfassungsgericht, la Corte costituzionale tedesca, si ritrova oggi a dover sottoporre ad un esame delicato non solo la propria legge nazionale d’implementazione del mandato d’arresto, ma anche l’edificio del terzo pilastro nella sua interezza. La posta in gioco va quasi oltre l’importanza del caso di specie – la consegna in Spagna di Mamoun Darkazanli, accusato di essere un membro della rete di Al-Qaeda. Ciò era facilmente prevedibile, e succederà presto o tardi in tutti i Paesi a struttura costituzionale kelseniana. Le questioni sul tavolo a Karlsruhe sembrano a un primo esame coincidere in gran parte con quelle che interessano l’Italia. A proposito delle difficoltà incontrate in Germania, e per uno dei primi esempi della reciproca sfiducia, Cfr. W. Kaleck, The European arrest warrant from the perspective of a German defence attorney, su

http://www.statewatch.org/news/archive2003.htm. 6 luglio 2003. 27 In occasione del proprio giudizio emesso il 27 aprile 2005, la Corte costituzionale polacca ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 607t, para. 1, del codice di procedura penale del

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sottolinea il recente Rapporto sull’implementazione del mandato d’arresto negli

Stati membri, presentato dalla Commissione europea28, diversi Paesi hanno ritenuto

di dover provvedere alla revisione delle rispettive costituzioni prima di poter

procedere alla trasposizione della decisione quadro29.

Siffatta opposizione tra sistemi giuridici antagonisti si ripresenta qui in termini

similari, seppur molto più drammatici, che nell’ambito del primo pilastro. I giuristi

che hanno analizzato questa evoluzione nel contesto del diritto comunitario hanno

sempre incontrato serie difficoltà nello spiegare il modo in cui i sistemi nazionali

interagiscono con il sistema comunitario: di volta in volta, è stata proposta una

visione ora «monista», ora «dualista», ma la questione non è stata mai davvero

tranciata. Forse, però, si tratta innanzitutto di un problema di definizioni: cosa è

esattamente un sistema giuridico ? Intendiamo in questa sede fornire due utili

chiavi di lettura, delle quali la seconda sarà proposta in chiusura del presente

lavoro. La prima chiave è offerta all’interprete dalle conquiste della moderna Teoria

Generale dei Sistemi, secondo la quale un sistema è un insieme auto-ordinato di

elementi retto da una teleonomia di conservazione e crescita30. Ai nostri fini, sarà

sufficiente osservare che l’elemento della crescita è predominante nel sistema del

terzo pilastro, che è un sistema giovane, mentre l’elemento della conservazione è

predominante nei sistemi adulti, quali i sistemi nazionali. Quando un sistema

giuridico nazionale si sente profondamente minacciato, è naturale che esso tenti, in

maniera «spontanea», di reagire. Più il sistema è rigido, più la reazione sarà

1997, nella parte in cui permette la consegna dei cittadini polacchi ad altri Stati membri in virtù di un mandato d’arresto europeo, per la sua incompatibilità con l’articolo 55-1 della Costituzione, che al contrario ne vieta l’estradizione. Ma, simultaneamente, in applicazione dell’articolo 190-3 della Costituzione, la Corte ha sospeso gli effetti della declaratoria di incostituzionalità per una durata di diciotto mesi, lasciando così al legislatore nazionale il tempo di modificare la Costituzione, in considerazione dell’importanza «cruciale» del mandato d’arresto europeo. Un’ampia sintesi in inglese di tale giudizio è disponibile sul sito http://www.statewatch.org/news/2005/apr/poland.pdf . 28 Cfr. il Rapporto della Commissione fondato sull’articolo 34 della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d’arresto europeo ed alle procedure di consegna tra Stati membri del 23 febbraio 2005, COM(2005) 63 final, su http://europa.eu.int/comm/giustizia_home/doc_centre/criminal/doc/com_2005_063_fr.pdf, e il relativo Annex (qui di seguito «Allegato») COM(2005) 63 final suhttp://europa.eu.int/comm/giustizia_home/doc_centre/criminal/doc/sec_2005_267_en.pdf. 29 Quanto alla Francia, cfr. la loi constitutionnelle n° 2003-267 du 25 mars 2003 relative au mandat d’arrêt européen, pubblicata sul JORF del 26 marzo 2003, p. 5344.30 Cfr. L. von Bertalanffy, General Systems Theory, Braziller, New York, 1973. Il giurista può ritenersi incoraggiato dal fatto che la teoria dei sistemi mira a stabilire un’unificazione della Scienza attraverso l’elaborazione di un numero limitato di teorie semplici applicabili alla descrizione dei fenomeni più disparati (cosiddetto «isomorfismo»).

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ostinata. Paradossalmente, più le pressioni verso l’unificazione cercheranno di

superare il «limite di velocità tollerata», più quest’ultima subirà un rallentamento.

Nel caso del mandato d’arresto, l’Italia, Paese così legato alla propria tradizione

giuridica le cui più intime radici risalgono a quasi tre millenni fa, rischia di

diventare uno degli esempi più patenti del concretizzarsi di tale fenomeno.

Effettivamente, la legge d’implementazione ha tentato di smussare, seppur

tardivamente ed in modo alquanto maldestro, gli indizi d’incompatibilità tra la

decisione quadro e la Costituzione ai quali abbiamo accennato. Ora, il punto di

vista delle difese nei processi è sovente tralasciato nei dibattiti dottrinali. In Italia, il

giudice del merito solleverà una questione di legittimità costituzionale, su istanza

delle parti in causa, ogni volta che egli riterrà che la questione «non è

manifestamente infondata». Un giudizio davanti alla Corte costituzionale può

durare in media un anno e mezzo. E’ chiaro che, in un caso simile, se l’obiettivo

perseguito al momento dell’introduzione del mandato d’arresto era quello di

accelerare le procedure di estradizione, tale obiettivo non sarà raggiunto. Ogni

punto debole della nuova disciplina sarà preso di mira dagli avvocati, quantomeno

nella predisposizione di una strategia difensiva dilatoria. Come conseguenza,

l’efficacia di uno strumento quasi necessario, quale il mandato d’arresto europeo,

rischia, in maniera paradossale, d’essere minacciata, e ciò con tutto vantaggio della

criminalità transnazionale, che nel mercato interno gode di un terreno fertilissimo

per agire indisturbata.

Si comprende, quindi, come il legislatore ordinario abbia un ruolo obiettivamente

difficile, essendo compresso tra termini forse troppo stringenti ed una eccezionale

domanda di sicurezza da un lato e la rigidità del sistema interno dall’altro lato. Ciò

è ancora più vero in un Paese come il nostro, nel quale il Parlamento, abbandonato

a se stesso, era costretto a confrontarsi tardivamente con impegni autonomamente

presi dall’Esecutivo.

Al fine di contestualizzare la descrizione dettagliata della nuova normativa, sarà

pertanto opportuno premettere una breve ricostruzione della posizione sostenuta

dall’Italia durante i negoziati in seno al Consiglio dell’Unione, facendola seguire

dall’esposizione delle problematiche legate al conflitto tra la Costituzione e le

norme del terzo pilastro, che si ripropone oggi con rinnovato vigore.

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CAPITOLO I

Il percorso dell’implementazione

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I. La posizione dell’Italia durante i negoziati

8. Uno dei primi sintomi d’ostilità s’era già manifestato in occasione della

riunione del Consiglio GAI del 6 e 7 dicembre 2001, quando la delegazione italiana

era stata l’unica ad esprimere il proprio dissenso sull’articolo 2 della proposta di

compromesso avanzata dalla presidenza belga31. La posizione iniziale del Governo

era di limitare la lista dei reati prevista dall’articolo 2-2 della futura decisione

quadro – ovvero, dei reati per i quali non avrebbe più avuto luogo il controllo sulla

doppia incriminazione – a sole sei fattispecie, in luogo delle trentadue proposte ed

attualmente previste32. Si trattava delle sei tipologie di reato previste anche nella

lista ristretta contenuta nel recente Trattato d’estradizione italo-spagnolo33. La

conseguenza sarebbe stata l’esclusione da detta lista di alcuni reati ai quali l’Unione

31 Cfr. L. Salazar, Il mandato d'arresto europeo: un primo passo verso il mutuo riconoscimento delle decisioni penali, in Diritto penale e processo, 2002, 8, p. 1042.32 Cfr. M. Chiavario, Giustizia: il mandato di cattura europeo mette a nudo le contraddizioni italiane, in Guida al Diritto – Il Sole 24 Ore, 22 dicembre 2001, p. 11: tale posizione era stata sostenuta dal Ministro della Giustizia Gianfranco Castelli, ma era stata anche smentita dal Presidente del Consiglio. Cfr. anche V. Grevi, Il “mandato d’arresto europeo” tra ambiguità politiche e attuazione legislativa, in Il Mulino, 2002, p. 122.33 La quasi totalità delle riserve di natura giuridica e politica che potevano caratterizzare l’approccio dell’Italia a proposito del mandato d’arresto europeo avrebbero potuto essere ugualmente sollevate nei confronti del Trattato bilaterale d’estradizione firmato con la Spagna a Roma il 28 novembre 2000: cfr. la relazione del Ministero della Giustizia, disponibile suhttp://www.giustizia.it/dis_legge/relazioni/trat_Italia_spagna_relazione.htm. Per il testo di tale Trattato, cfr. Guida al Diritto – Il Sole 24 ore, n. 3, 2001, p. 106, con il commento di E. Selvaggi. Esso è stato spesso considerato come l’antecedente storico del mandato d’arresto europeo. Il Primo Ministro spagnolo Aznar ed il suo omologo italiano Amato l’avevano concluso sopratutto allo scopo di risolvere il problema dell’estradizione dalla Spagna verso l’Italia dei cittadini italiani condannati in contumacia per le loro attività legate alla Mafia o ad altre organizzazioni criminali. La sua logica era già quella dell’instaurazione di uno spazio giuridico comune fondantesi sul principio del mutuo riconoscimento, in particolare attraverso l’eliminazione del filtro politico nel procedimento, del controllo sulla doppia incriminazione, del rifiuto dell’estradizione delle persone condannate in contumacia, e attraverso la limitazione del principio di specialità. Ma vi erano tuttavia due differenze fondamentali con il mandato d’arresto europeo: 1) la natura giuridica differente dello strumento: Il Trattato bilaterale Italia-Spagna era infatti uno strumento classico di diritto internazionale, mentre il mandato d’arresto europeo è stato istituito da una decisione quadro. Come vedremo infra, para. 14, questa osservazione è molto importante, soprattutto nei confronti dell’articolo 26 della Costituzione italiana; 2) il diverso campo d’applicazione: il Trattato con la Spagna è stato concluso per combattere i crimini più gravi: terrorismo, criminalità organizzata, traffico di stupefacenti, traffico d’armi, tratta di esseri umani, abusi sessuali sui minori, crimini tutti passibili di una pena massima di almeno quattro anni di reclusione. La limitazione del campo d’applicazione può dunque spiegare, senza forse giustificarla, la posizione «minimalista» tenuta dall’Italia durante i negoziati concernenti il mandato d’arresto. Cfr., per maggiori dettagli, G. Iuzzolino, Cooperazione internazionale e mandato d’arresto europeo, in Diritto e Giustizia, 2003, p. 11. Cfr. anche C. Mapelli, La loi espagnole 3/2003, du 14 mars, sur le mandat d’arrêt européen, in ERA-Forum : scripta iuris europaei 2003, n° 4, pp. 47-62.

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si era già interessata nella prospettiva del ravvicinamento del diritto sostanziale: tra

questi figuravano la frode, la corruzione e il riciclaggio34.

In seguito alle pressioni esercitate dall’opinione pubblica35, la posizione italiana era

già cambiata in occasione del Consiglio europeo di Laeken del 14 e del 15

dicembre. Secondo i termini di un accordo intercorso tra il Primo Ministro belga ed

il nostro Presidente del Consiglio36, l’Italia avrebbe accettato la proposta di

compromesso, ma il Consiglio avrebbe dovuto tenere conto di una dichiarazione

italiana alquanto sibillina: «Per dare esecuzione alla decisione-quadro sul mandato

di cattura europeo, il Governo italiano dovrà avviare le procedure di diritto

interno per rendere la decisione quadro stessa compatibile con i principi supremi

dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, e per avvicinare il

suo sistema giudiziario ed ordinamentale ai modelli europei, nel rispetto dei

principi costituzionali».

Tale dichiarazione era stata semplicemente iscritta nel processo-verbale del

Consiglio. Il suo valore giuridico era pertanto pressoché nullo37. Ma soprattutto non

era chiaro quale ne fosse l’esatto significato. Come avrebbe potuto l’Italia

avvicinare il proprio sistema giudiziario ai modelli europei, se un tertium

comparationis, qualcosa come un «modello europeo d’organizzazione giudiziaria»

non è mai esistito ? Al contrario, esiste in Europa un insieme estremamente

eterogeneo di sistemi processuali, il cui spettro va dall’estremo dei sistemi

accusatori all’altro dei sistemi inquisitori, passando attraverso una gamma

variopinta di sistemi misti. E le divergenze appaiono più nettamente nel momento

in cui si considerano i differenti modelli d’organizzazione giudiziaria. Vi sono per

esempio dei Paesi nei quali il pubblico ministero dipende dal Ministro della

34 E. Bruti Liberati–I. J. Patrone, Il mandato d’arresto europeo, in Questione giustizia, I, 2002, p. 2297, ed E. Calvanese–G. De Amicis, Via libera dell’Assemblea di Strasburgo al mandato di cattura formato Europa, in Guida al diritto – Il Sole 24 Ore, 16 febbraio 2002, p. 104.35 E’ emblematico notare, come fanno E. Selvaggi – O. Villoni, Questioni reali e non sul mandato europeo d’arresto, in Cassazione penale, 2002, II, p. 447, che fino al 9 dicembre la stampa non aveva mai spiegato in cosa consistesse esattamente il mandato d’arresto. Tuttavia, in tante dichiarazioni si parlava già di «Forcolandia» o più concretamente del rischio di esssere perseguiti da pubblici ministeri diretti dai servizi segreti nei Paesi ex-comunisti...36 L. Salazar, cit. nota 31, p. 1043.37 E. Bruti Liberati – I. J. Patrone, cit. nota 34, p. 2304, che richiamano CGCE 30 gennaio 1985, Commissione c/ Danimarca, aff. 143/83, Rec. p. 423 ; CGCE 26 febbraio 1991, The Queen c/ Immigration Appeal tribunal, ex parte Antonissen, aff. 292/89, Rec. p.I-745, e CGCE 19 marzo 1996, Commission c/ Consiglio, aff. 25/94, Rec. p. I-1469. Negli stessi termini, E. Selvaggi, Il mandato d’arresto europeo alla prova dei fatti, in Cassazione penale, 2002, 10, p. 2979.

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Giustizia, ed altri – tra i quali l’Italia – in cui il principio è al contrario quello

dell’indipendenza delle procure rispetto a qualsivoglia influenza esercitata dagli

esecutivi. Per non parlare della diversità esistente tra i Paesi che aderiscono al

principio dell’obbligatorietà dell’azione penale rispetto a quelli che aderiscono

all’opposto principio dell’opportunità. L’unico denominatore comune è costituito

dall’adesione di tutti gli Stati membri alla Convenzione europea dei Diritti

dell’Uomo, soprattutto alla luce di più di mezzo secolo di labor limae ad opera

della Corte di Strasburgo. Ma lo sforzo d’armonizzazione, nel quale le istituzioni

europee e gli Stati s’impegnano sempre di più nel campo del terzo pilastro, non

potrebbe essere sostenuto unilateralmente da un solo paese38. Un discorso differente

avrebbe potuto essere svolto per gli adattamenti del sistema giuridico italiano al

contenuto della decisione quadro, poiché in questo caso il termine di comparazione

è costituito dalla decisione quadro stessa. Ma, curiosamente, l’Italia non ha pensato

a fare includere tali riserve nel testo della decisione quadro, come lo ha fatto per

esempio l’Austria39.

II. Possibili profili di incompatibilità costituzionale

9. In Italia, l’introduzione del mandato d’arresto s’è urtata ad una tradizione

costituzionale gelosa custode dei propri acquis nel campo del diritto penale. In

effetti, la Costituzione italiana si contraddistingue per l’insieme molto dettagliato di

norme concernenti la magistratura, il processo, e le garanzie giurisdizionali in essa

contenute.

Una dottrina molto influente non ha mancato di manifestare sin dal principio il

proprio scetticismo nei confronti del mandato d’arresto. Essa era ben rappresentata

da Vincenzo Caianello e Giuliano Vassalli. In un parere motivato40 reso al Primo

Ministro l’11 dicembre 2001, i due eminenti giuristi concordavano

sull’incompatibilità costituzionale di quella che era ancora una semplice proposta di

38 Si tratta di una verità lapalissiana. Negli stessi termini, E. Bruti Liberati – I. J. Patrone, cit. nota34, p. 2308. Cfr. http://www.giustizia.it/uffici/inaug_ag/ag2003ministro.htm. In verità siffatta dichiarazione nascondeva la volontà di porre in essere la riforma dell’ordinamento giudiziario, argomento che è ancora al centro dell’agenda politica italiana.39 Cfr. l’articolo 33 della decisione quadro. 40 Cfr. Caianello – G. Vassalli, Parere sulla proposta di decisione-quadro sul mandato di arresto europeo, in Cassazione penale, 2002, p. 462.

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decisione quadro: quest’ultima avrebbe violato i principi di tassatività della norma

penale, della riserva assoluta di legge, e gli altri principi costituzionali a

salvaguardia della libertà personale. Si è posto dunque il problema del conflitto tra

queste due norme fondamentali e una norma di diritto derivato, come lo è la

decisione quadro41.

II.1. Il conflitto tra i principi costituzionali e le norme di diritto internazionale

nella giurisprudenza della Corte costituzionale

10. La Corte costituzionale italiana sostiene da sempre la tesi detta «dualista42»: il

diritto interno da un lato, ed il diritto comunitario dall’altro costituirebbero in effetti

«due sistemi autonomi e distinti ancorché coordinati». Il fondamento giuridico

della ricostruzione operata dalla Corte si situa nell’articolo 11, secondo comma,

della Costituzione, secondo cui «l’Italia [...] consente, in condizioni di parità con

gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che

assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le

organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo 43». La Corte ha ormai da tempo

accettato il principio del primato del diritto comunitario sul diritto interno anche se

posteriore44. Tuttavia, essa mantiene ancora una riserva relativa alla protezione dei

diritti fondamentali garantiti dalla Carta costituzionale. Nella sentenza Frontini45 la

Corte ha affermato che tale limitazione di sovranità non può in nessun caso

comportare per le istituzioni comunitarie un potere inammissibile di violare i

principi fondamentali dell’ordinamento giuridico costituzionale interno o i diritti

inalienabili della persona umana. Tale giurisprudenza è stata confermata in

occasione della celebre sentenza Granital46. Bisogna tuttavia sottolineare che

41 Cfr. A. Celotto, I problemi del mandato di arresto europeo, in Questione giustizia, http://www.unife.it/progetti/forumcostituzionale/contributi/que-giu.htm, 11 febbraio 2003.42 Cfr. G. Tesauro, Diritto comunitario, III ed., CEDAM, Padova, 2003, p. 184.43 A questa norma si è di recente aggiunta la nuova versione dell’articolo 117, che, in seguito alla riforma in senso federale dello Stato introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, Modificazioni al titolo V della parte seconda della Costituzione, in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 24 ottobre 2001, prevede che «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali […]». 44 Non a caso, il nuovo articolo 117, citato alla nota precedente, mette l’accento sui vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.45 Corte cost., 27 dicembre 1973, n. 183, Frontini e Pozzani, in Foro italiano, 1974, I, 314.46 Corte cost., 8 giugno 1984, n. 170 Granital, in Foro italiano, 1984, I, 2062.

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questa visione si è sviluppata nel quadro del primo pilastro, circostanza che ha fatto

dire alla dottrina maggioritaria che, in verità, la possibilità di una violazione dei

diritti fondamentali da parte del diritto comunitario sarebbe una ipotesi piuttosto

teorica. Ma tale visione potrebbe adattarsi agevolmente ai conflitti tra i principi

costituzionali e gli istituti del terzo pilastro, per i quali una violazione delle garanzie

fondamentali degli individui appare senza dubbio più probabile.

II.2. L’inviolabilità della libertà personale. L’ostacolo del principio di tassatività

11. L’articolo 13, primo comma, della Costituzione stabilisce che «la libertà

personale è inviolabile». Il secondo comma precisa che «non è ammessa forma

alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra

restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità

giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge». La dottrina è concorde

nell’affermare che in materia vige una riserva assoluta di legge. In altri termini, le

limitazioni della libertà personale sono affidate alla competenza esclusiva della

magistratura, che a sua volta è sottoposta alla legge. Quest’ultima è la legge in

senso formale, ovvero la legge emanata dal Parlamento, alla quale spetta di regolare

in modo preciso ed esauriente tutte le fasi dell’esercizio del potere di limitazione

della libertà personale. Ora, poiché la decisione quadro è stata trasposta nel sistema

giuridico nazionale attraverso una legge in senso formale, il problema quanto al

principio di legalità in sé non si pone.

Ma nel sistema giuridico italiano, uno dei corollari del principio di legalità (nullum

crimen sine lege) è il principio di tassatività o tipicità delle fattispecie

incriminatrici. Si tratta di un principio d’origine giurisprudenziale e dottrinale,

secondo cui è necessario che la norma sia formulata, nell’indicazione di tutti gli

elementi oggettivi e soggettivi del fatto incriminato47, con un grado di esattezza di

natura tale da consentire al giudice l’individuazione del tipo di fatto definito48.

Questo principio si riferisce dunque in modo più specifico al diritto sostanziale.

47 Cfr. M. Ronco, Il principio di tipicità della fattispecie penale nell’ordinamento vigente, Giappichelli, Torino, 1979, e N. Bartone, Mandato d’arresto europeo e tipicità nazionale del reato,Giuffré, Milano, 2003, p. 65.48 Il principio di tassatività è formulato in modo più rigoroso dalla giurisprudenza nazionale rispetto all’analogo principio di prevedibilità che si ritrova nella giurisprudenza della Corte EDU: Cfr. aff. Cantoni c. France, sentenza del 15 novembre 1996, Rec. arr. déc. 1996-V, para. 29-35.

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Invero, la sua formulazione si fonda principalmente sull’articolo 25 della

Costituzione, interpretato alla luce degli articoli 112 e 24, secondo comma, della

Costituzione stessa49.

Vi è una differenza fondamentale tra il principio di legalità e il principio di

tassatività. Il primo, attinente alla gerarchia delle fonti normative, è preposto alla

tutela degli individui da eventuali abusi da parte del potere esecutivo, mentre lo

scopo del secondo, attinente alla tecnica di formulazione della norma, è di

salvaguardare gli individui dagli eventuali abusi del potere giudiziario50.

Nonostante la sua dimensione sostanziale, il campo d’applicazione del principio di

tassatività si estende altresì, per via dell’articolo 13 della Costituzione, alle norme

procedurali che incidono sulla libertà delle persone.

Vassalli e Caianello avevano reputato di poter identificare diversi profili di conflitto

tra codesti principi costituzionali e la lista delle 32 tipologie di reato contenuta

nell’articolo 2-2 della decisione quadro. Tali infrazioni – è forse bene ricordarlo –

sono quelle per le quali non sarà più richiesto il controllo della doppia

incriminazione, se nello Stato membro di emissione «il massimo della pena o della

misura di sicurezza privative della libertà per tali reati è pari o superiore a tre

anni».

La mancanza di precisione di tale lista51 avrebbe minacciato il rispetto del principio

di tassatività. Ma una lacuna del genere avrebbe anche irrimediabilmente leso il

principio dell’obbligatorietà dell’azione penale (articolo 112), perché avrebbe

introdotto dei criteri imprecisi, tali da non permettere di verificare il rispetto

dell’obbligo di perseguire e del diritto di difesa (articolo 24), in quanto avrebbe

impedito all’imputato di potersi confrontare ad un capo d’imputazione preciso e ad

49 L’articolo 25 della Costituzione stabilisce che «Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge».

L’articolo 24, comma secondo, garantisce il diritto alla difesa quale «diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento», mentre l’articolo 112 stabilisce il principio secondo il quale il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. 50 G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale, III ed., Zanichelli, 2002, p. 65.51 Cfr. anche M. Plachta, European Arrest Warrant: revolution in extradition?, in European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, n. 2, 2003, p. 190, e N. Galantini, Prime osservazioni sul mandato d’arresto europeo, in Il Foro ambrosiano, 2002, p. 268.

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un fatto non equivoco52. Nicola Bartone53 aveva povveduto a svolgere un’analisi

comparativa «strutturale» approfondita delle definizioni dei reati di frode, truffa,

criminalità informatica, furto, riciclaggio, corruzione, ed associazione criminale in

Italia, Francia, Germania e Spagna, pervenendo alla conclusione che, in ragione

delle differenze esistenti negli ordinamenti giuridici nazionali quanto alla

definizione di tali reati, il mandato d’arresto europeo non offriva una «protezione

degna» al principio di tassatività.

Una parte della dottrina ha tuttavia insistito sul carattere eccessivo di tali

preoccupazioni, dal momento che la maggior parte dei reati contenuti nella lista

sarebbe stata costituita da fattispecie già note al codice penale italiano o già

armonizzate o in corso di armonizzazione a livello europeo o internazionale54. Ma è

doveroso ribattere che spesso tali strumenti d’armonizzazione non sono stati ancora

trasposti e le convenzioni non sono state ancora ratificate55 o nemmeno firmate da

tutti gli Stati membri dell’Unione. Il rischio di una lesione al principio di tipicità

dunque effettivamente sussiste, restando ottimisti, almeno in una prospettiva di

breve periodo.

L’impressione, ancora una volta, è che l’Unione abbia fatto un salto logico. Sarebbe

stato probabilmente preferibile procedere alla previa armonizzazione delle nozioni

di reato indicate nella lista dell’articolo 2-2, o, ancor meglio, escludere

temporaneamente da tale lista semplicemente i crimini che non erano stati oggetto

d’armonizzazione. Nel caso di nozioni armonizzate, peraltro, è difficile

comprendere perché non sia stato fatto un riferimento espresso agli strumenti

normativi adottati. Non è opportuno trapiantare nel campo del diritto penale la

logica legislativa propria del primo pilastro, nel quale di fatto la definizione delle

nozioni più controverse è stata da sempre delegata dal legislatore alla Corte di

52 Cfr. Caianello – G. Vassalli, cit. nota 40, p. 465.53 N. Bartone, cit. nota 47.54 Cfr. L. Salazar, cit. nota 31, p. 1048, che enumera una lista dettagliata di strumenti internazionali (azioni comuni, convenzioni del Consiglio d’Europa, convenzioni internazionali, etc.) volti ad armonizzare in particolare le definizioni dei primi 13 reati contenuti nella lista.55 Tale è il caso, per esempio, della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla cibercriminalità (STCE 185), firmata a Budapest il 21 novembre 2001, ma fino ad oggi ratificata, tra i 25 Stati membri dell’UE, soltanto da Ungheria, Estonia e Lituania. Cfr.

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=185&CM=1&DF=09/04/04&CL=FRE.

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giustizia56. Il paradosso è che, in ragione dei principi del primato del diritto

comunitario e del mutuo riconoscimento, era forse troppo tardi, ormai, perché il

legislatore nazionale tentasse di rimediare al problema al momento della

trasposizione.

Tuttavia, in verità, a maggior ragione nell’assenza di definizioni comuni, ad essere

minacciato sembra essere piuttosto il principio costituzionale del giudice naturale

precostituito per legge.

II.3. Il giudice naturale precostituito per legge: un principio cardinale nello

spazio di giustizia europeo ?

12. La decisione quadro non incide sulle regole nazionali attinenti alla

giurisdizione. Tale circostanza, a prima vista, potrebbe apparire rispettosa del

principio di sussidiarietà e della libertà degli Stati membri di darsi le regole

procedurali che preferiscono. In realtà, l’eventualità che dei conflitti di

giurisdizione estremamente difficili da risolvere possano insorgere è stata forse

sottovalutata. Invero, a livello europeo, quasi nulla è stato fatto per prevenire i

conflitti di giurisdizione tra Stati membri, come richiede l’articolo 31, d) del

Trattato sull’Unione europea. Al contrario, la tendenza più recente sembra

testimoniare una inquietante involuzione nella presa di coscienza del problema57. Il

semplice appello al principio del mutuo riconoscimento non pare sufficiente: i

codici penali o di procedura penale nazionali possono accogliere dei criteri che

56 Più generale, riguardo ai problemi linguistici e alla necessità di definizioni «stipulative» delle nozioni giuridiche, cfr. H. Kantorowicz, The Definition of Law, Cambridge University Press, Cambridge, 1958.57 La Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Reconnaissance mutuelle des décisions finales en matière pénale del 26 giugno 2000, COM (2000) 495 final, su http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/com/2000/com2000_0495fr01.pdf, testimoniava di una presa di coscienza del problema del regolamento di giurisdizione in materia penale. Tuttavia, già allora la Commissione sembrava essere ispirata piuttosto da una preoccupazione di efficacia che dall’anelito alla protezione del diritto fondamentale al giudice naturale precostituito per legge. Ad ogni modo, si tratta sino ad oggi di uno sforzo isolato nel panorama legislativo del terzo pilastro. Al contrario, la recente Comunicazione della Commissione sur la reconnaissance mutuelle des décisions de justice en matière pénale et le renforcement de la confiance mutuelle entre le États membres del 19 mai 2005, COM (2005) 195 final, disponibile suhttp://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/criminal/doc/com_2005_195_fr.pdf , sembra

seguire un opposto percorso: è in questo nuovo testo che la Commissione annuncia ufficialmente che essa presenterà nel corso del 2005 un libro verde sui conflitti di giurisdizione e sul non bis in idem, che proporrà delle soluzioni per regolare dei conflitti simili nell’Ue, «[…] tenant compte notamment du rôle d’Eurojust aux termes de l’article III-273 de la Constitution et des demandes

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oltrepassano il principio di territorialità, estendendo la giurisdizione nazionale ben

al di là delle frontiere dello Stato. La stessa nozione di territorialità non è affatto

immutabile: essa può variare sensibilmente da Stato a Stato. Ma è il principio stesso

che appare inadeguato, allorché ci si concentri su una tipologia di reato, come la

«criminalità informatica», che, seppur inclusa nella lista dell’articolo 2-2, non ha

fatto l’oggetto d’armonizzazione ed è per natura «a-territoriale». Il problema

concerne l’Italia, la cui Costituzione all’articolo 25 stabilisce che «nessuno può

essere distolto dal giudice nazionale precostituito per legge». Ma esso concerne

anche tutti gli altri Stati membri, anche se le loro costituzioni sono sovente mute sul

punto58: la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea garantisce

all’articolo 47, secondo comma, che «ogni persona ha diritto a che la sua causa sia

esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un

giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge». E non deve trattarsi di

una semplice coincidenza, se nell’articolo 6 CEDU, in una formulazione molto

simile, il termine «precostituito» è sostituito da «costituito». Quali sono le

conseguenze di questa apparentemente piccola variazione? La Costituzione italiana,

grazie anche alla lunga opera d’interpretazione che la giurisprudenza ha dedicato

alla specificazione della portata di siffatto principio stabilito al fine di assicurare

l’imparzialità del giudice59, può essere senz’altro di utile apporto.

Secondo la nostra Corte costituzionale, «precostituzione del giudice e

discrezionalità nella sua concreta designazione sono criteri tra i quali non si

ravvisa possibile una conciliazione60». Perché il principio sia rispettato, secondo la

giurisprudenza e la dottrina dominante, è necessario che nel momento in cui il fatto

da giudicare si compie, la legge sappia già chi è il giudice competente, senza che

alcun margine di discrezione sia lasciato all’interprete – poco importa che si tratti

formulées par le programme de La Haye sur ce point». Ma, precisa la Commissione, «[...] sans toucher aux mécanismes nationaux de détermination de la compétence juridictionnelle [...]». 58 Quanto alla Francia, cfr. T. RENOUX, La Justice et la Constitution de 1958, – La place de la justice dans la Constitution, in La Constitution de 1958 en 20 questions, dossier pubblicato sul sito Internet del Conseil Constitutionnel, http://www.conseil-constitutionnel.fr, 1999 : «[…] Contrariamente alle sue antecedenti e alle altre Costituzioni europee, la Costituzione francese, che dedica soltanto tre articoli alla Giustizia (art. 64, 65, e 66), è singolarmente muta sui principi costituzionali che reggono l’organizzazione giudiziaria, le giurisdizioni contabili, o il principio secondo il quale nessuno può essere privato del suo giudice naturale, principio contemplato, per esempio, dalla Costituzione italiana».59 Cfr. per esempio Cfr. Andrioli, La precostituzione del giudice, in Riv. it. dir. proc. pen., 1964, p. 328.60 Cfr. Corte cost., 3 luglio 1962, n. 88, in Giurisprudenza costituzionale, 1963, p. 471.

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delle parti o del giudice stesso – in modo da evitare che questi possa ricercare il

foro a lui più favorevole. Il rispetto di questo principio ha costituito la fonte di

asprissime polemiche in Italia al momento dell’approvazione nel 2002 della legge

sulla rimessione per legittimo sospetto61. Ed è naturale che allorché il problema si

proporrà in occasione delle prime applicazioni pratiche del mandato d’arresto, la

questione non potrà che essere sottoposta alla Corte costituzionale, con le

conseguenze illustrate in apertura del presente lavoro.

L’articolo 4-7 della decisione quadro sembra volere offrire un rimedio, consistente

nel permettere all’autorità giudiziaria ad quem di rifiutare l’esecuzione di un

mandato d’arresto europeo qualora esso si riferisca a reati «a) che dalla legge dello

Stato membro di esecuzione sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo

territorio, o in un luogo assimilato al suo territorio; oppure b) che sono stati

commessi al di fuori del territorio dello Stato membro emittente, se la legge dello

Stato membro di esecuzione non consente l’azione penale per gli stessi reati

commessi al di fuori del suo territorio». Ma si tratta di un palliativo che appare del

tutto insufficiente, poiché la definizione di reati «commessi al di fuori del

territorio» è lasciata agli Stati ed è dunque variabile62.

Senza l’istituzione d’un sistema europeo regolatore delle competenze penali, un

sistema fondato sul principio del mutuo riconoscimento sarà perennemente privo di

coerenza logica, ed il fenomeno del forum shopping rischierebbe d’assumere delle

proporzioni incontrollate63. Al contrario, darsi delle regole rigide di attribuzione

della giurisdizione equivarrebbe a costruire un’autostrada nello spazio giudiziario

61 Legge n. 248 del 7 novembre 2002, detta «Cirami» dal nome del suo promotore, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2002. Cfr. Il anche nostro lavoro, disponibile presso questa Fondazione, Conseguenze applicative della legge n. 248/2002 (c.d. “Legge Cirami”) sui processi concernenti i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, in una prospettivacomparatistica, presentato nel contesto delle borse di studio «Giovanni Falcone e Paolo Borsellino» per l’anno 2002/2003. 62 La Comunicazione reconnaissance mutuelle del 26 luglio 2000, cit., § 13, esprimeva la coscienza di tale difficoltà: «[…] Le problème devient particulièrement aigu dans les cas où une compétence universelle […] est d’application. […] il n’est pas inhabituel que plusieurs États membres soient compétents. Il n’y a pas de règle de litispendance ni de hiérarchie des niveaux juridictionnels, mais seulement une incitation, parfois, à coordonner et, dans la mesure du possible, à centraliser les poursuites». 63 Cfr. Comunicazione reconnaissance mutuelle del 26 luglio 2000, cit., § 13.1: «Un autre argument en faveur d'une série de règles de compétences clairement définies est la nécessité d’éviter la recherche du tribunal le plus favorable. Il faudrait rendre la chose impossible quelle que soit la partie à la procédure qui tente d’agir de la sorte, qu’il s’agisse de l’accusation ou de la défense. Dans la plupart des cas, les autorités compétentes des États membres (éventuellement) concernées pourraient déterminer seules, en interprétant les règles de compétence, si c’est dans leur État membre qu’il convient ou non d’engager des poursuites dans une affaire».

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europeo. Tali regole dovrebbero essere essenzialmente fondate sul principio di

territorialità, di modo che un fatto sia punibile unicamente secondo la legge del

Paese nel quale è stato commesso: per principio, i sistemi penali sostanziali degli

Stati membri non dovrebbero potere estendere i loro «tentacoli» al di fuori delle

frontiere nazionali. Così facendo, dei principi quali quello della responsabilità

penale personale, della certezza del diritto, di legalità, del mutuo riconoscimento64 e

– ciò che potrebbe a prima vista sembrare un paradosso – di sovranità nazionale ne

uscirebbero rafforzati. Il veicolo della cooperazione giudiziaria potrà in tal modo

mantenere la propria velocità con minori rischi di incorrere in incidenti mortali.

Quando si saprà con un ragionevole grado di certezza chi è competente a giudicare

cosa, si potrà probabilmente cominciare a pensare all’esistenza di un solo sistema

penale europeo, rispettoso dei valori protetti dai sistemi penali nazionali65.

Un tale fine dovrebbe essere perseguito attraverso l’adozione di una convenzione

europea (preferibilmente66) o di una decisione quadro sulla competenza

giurisdizionale in diritto penale e attraverso l’attribuzione alla Corte di giustizia o

all’Eurojust67 del ruolo di arbitro delle giurisdizioni.

II.4. La magistratura e il «giusto processo»

13. Secondo il primo comma dell’articolo 104 della Costituzione italiana, «la

magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere».

Vassalli e Caianello avevano ritenuto che l’eliminazione di qualsivoglia tipo di

64 Cfr. Comunicazione reconnaissance mutuelle del 26 luglio 2000, cit., § 13.2: «[…] Si des règles communément établies prévoient explicitement que les autorités d’un (seul) État membre sont compétentes pour juger une affaire donnée, les autres États membres reconnaîtront et accepteront cette décision plus facilement que si leurs propres autorités étaient également compétentes pour décider. Cela s’applique à la fois aux différences en matière de droit pénal substantiel et de droit procédural pénal. En effet, même lorsqu’il n’y a pas double incrimination, l’État membre invité à exécuter une décision concernant un acte qui n’est pas constitutif d'un délit au regard de sa propre législation devrait l’accepter plus facilement, étant donné que cette décision repose sur des normes communément admises fixant les responsabilités pour une affaire donnée».65 Per uno dei primi esempi di rifiuto in Francia di un mandato d’arresto emesso dalla Spagna, fondato su una eccezione di incompetenza per territorio, in quanto i fatti di terrorismo e di partecipazione ad una organizzazione criminale «[…] sarebbero stati in parte commessi sul territorio francese», cfr. Cass. crim. 8 giugno 2004, n. 4350, Aritza x.66 Ma la tendenza seguita dalla Commissione nella sua più recente Comunicazione del 19 maggio 2005, cit., è quella di proporre una decisione quadro: come vediamo, si tratta di una soluzione più rapida, ma meno adatta a scolpire dei criteri invariabili e, di conseguenza, a garantire il rispetto del principio del giudice naturale precostituito per legge.67 Tale pare essere la scelta della Commissione nella sua Comunicazione del 19 maggio 2005: cfr. supra nota 57 e cfr. anche l’articolo III-273-2 b) del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa.

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controllo preliminare sul merito e sulla legalità degli atti provenienti da una autorità

giudiziaria straniera – e dunque diversa dall’autorità di cui parla l’articolo 104 –

avrebbe potuto generare una violazione delle garanzie del «giusto processo»,

offerte dall’articolo 111 della Costituzione. Tale articolo è stato di recente

riformato68 allo scopo di armonizzare i rapporti tra la Carta costituzionale ed il

nuovo codice di procedura penale, ispirato al modello accusatorio:

«La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra […]».

Caianello e Vassalli avevano in particolar modo manifestato la loro preoccupazione

quanto all’eventualità che gli atti dell’autorità straniera non fossero motivati, come

lo domanda il sesto comma di questo articolo. La minaccia avrebbe altresì

68 Articolo 1-1 della legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 ottobre 1999.

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riguardato il principio costituzionale secondo il quale tutte le sentenze e gli altri

provvedimenti dell’autorità giudiziaria attinenti alla libertà della persona sono

suscettibili di ricorso in Cassazione. Ma tali obiezioni erano sormontabili. Sarebbe

stato sufficiente, infatti, che la legge di trasposizione prevedesse l’obbligo di

motivazione per i mandati a destinazione dell’Italia69 (o emessi dall’Italia) e la

possibilità del ricorso in Cassazione per violazione di legge, tracciando una corsia

preferenziale al fine di rispettare gli stretti termini procedurali imposti dalla

decisione quadro70.

II.5. I principi costituzionali in tema di estradizione: gli articoli 10-4 e 26 della

Costituzione

14. Ai sensi dell’articolo 26, primo comma, della Costituzione, «L’estradizione

del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle

convenzioni internazionali». Ai sensi del comma successivo, essa «Non può in

alcun caso essere ammessa per reati politici». Questo stesso principio, peraltro, è

sancito per gli stranieri all’articolo 10, quarto comma, in virtù del quale «non è

ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici».

I dubbi più forti hanno riguardato soprattutto la natura giuridica dello strumento

adottato per l’istituzione del mandato d’arresto europeo, poiché una decisione

quadro non è assimilabile ad una convenzione internazionale. Questa questione

delicata è stata estremamente dibattuta. Taluni stimavano che la soluzione del

problema risiedesse nella circostanza che l’estradizione in senso classico si

differenziasse dalla semplice consegna istituita dalla decisione quadro, o nel fatto

che le «radici» di quest’ultima fossero da ritrovare nel Trattato sull’Unione europea

(articoli 31 e 34), il quale in effetti è una convenzione internazionale71. Ma si deve

obiettare che, se il mandato d’arresto agevola la consegna di una persona da uno

Stato all’altro, allora il livello di garanzia necessiterebbe, come contropartita,

d’essere innalzato. Non si potrebbe sfuggire alla garanzia costituzionale il cui

oggetto è di richiedere uno strumento giuridico gerarchicamente superiore alla

69 Tale è stato il caso: cfr. infra para. 33.70 Negli stessi termini, E. Selvaggi, cit. nota 37, p. 2984. La soluzione escogitata dal legislatore italiano, che ha concesso la possibilità di ricorrere in Cassazione anche per il merito, è tuttavia andata un po’ al di là di queste legittime esigenze: cfr. infra para. 33.71 Cfr. Grevi, cit. nota 32, p. 125.

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legge allo scopo di garantire la persona, prevedendo la possibilità di pervenire al

medesimo risultato attraverso una norma qualitativamente differente.

Altri autori hanno evocato la nozione di cittadinanza europea72. Ma si tratta di una

evocazione inopportuna. In primo luogo, come afferma l’articolo 17 del Trattato

CE, «[…] La cittadinanza dell’Unione costituisce un complemento della

cittadinanza nazionale e non sostituisce quest’ultima». E in più, se tale nozione non

è nemmeno sufficiente ad assicurare la libertà di stabilimento delle persone

«economicamente inattive73 », a fortiori essa non sarebbe in grado di giustificare

l’estradizione di una persona.

Ciononostante, ancora una volta, l’Italia non ha provveduto a formulare riserve sul

punto, né si è pensato ad una modifica della Costituzione. La legge di trasposizione

ha invece optato per alcune soluzioni originali ed in contrasto con la decisione

quadro, come vedremo nei prossimi paragrafi. Tra l’altro, è stato tranquillamente

reintrodotto il rifiuto dell’esecuzione dei mandati d’arresto per i reati politici, che è

però soltanto una delle numerosissime cause di rifiuto, previste ex novo dalla legge

italiana74.

III. L’esitazione del Governo

15. Anche dopo aver fornito la propria approvazione quasi incondizionata,

l’Esecutivo italiano non ha mai avuto un approccio entusiasta nei confronti del

mandato d’arresto. Il Governo non ha mai provveduto a presentare un disegno di

72 Cfr. Grevi, cit. nota 32, p. 119.73 Cfr. la recente Direttiva n. 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE pubblicata sulla GU L 158 del 30 ottobre 2004, p. 77.74 In Italia, la questione d’incostituzionalità concernente l’esclusione dei reati politici tra i motivi di rifiuto del mandato d’arresto si è posta, ma non negli stessi termini che in Francia, dove si è arrivati a modificare la Costituzione. Cfr. Loi constitutionnelle n° 2003-267 del 25 marzo 2003, cit. nota 29, seguita dalla legge d’implementazione n. 2004-204 del 9 marzo 2004, detta legge « Perben II », portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, pubblicata nel JORF del 10 marzo 2004, p. 4567. Cfr. Jean Pradel, Le mandat d'arrêt européen – Un premier pas vers une révolution copernicienne dans le droit français de l’extradition (1), in Le Dalloz, 20 maggio 2004, n. 20, Chroniques, pp. 1392-1404, e il seguito in Le Dalloz, 27 maggio 2004, n. 21, Chroniques, pp. 1462-1469. Cfr. anche P. Mabaka, Remarques sur la loi constitutionnelle relative au mandat d’arrêt européen, in Les Petites affiches 2003, 392, n. 147, p. 6. Nel nostro Paese, invece, la questione è stata candidamente «risolta» reintroducendo il rifiuto dell’estradizione per i reati politici. Cfr. infra, para. 31.

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legge, lasciando l’iniziativa al Parlamento. Un decreto del Ministro della Giustizia

del 19 marzo 200375 aveva istituito una «Commissione per la predisposizione di

uno schema di disegno di legge per l'attuazione della decisione quadro […]

relativa al mandato d’arresto europeo ed alle procedure di consegna tra Stati

membri, previo accertamento dell’ambito di adeguamento della normativa interna

e di eventuali profili di compatibilità con i principi ordinamentali e costituzionali».

Tale Commissione, presieduta da Giuseppe Viola e composta da dodici esperti

provenienti dal mondo accademico e professionale, aveva effettivamente presentato

le proprie conclusioni entro il termine prestabilito del 30 giugno 2003. Il Governo,

tuttavia, non ha mai tradotto lo schema proposto in un’iniziativa ufficiale, malgrado

gli impegni presi dal Ministro della Giustizia durante il semestre di Presidenza

italiana del Consiglio dell’Unione.

IV. Le proposte di legge presentate in Parlamento

16. Una proposta di legge e due proposte di delega legislativa erano state

sottoposte all’esame del Parlamento da partiti facenti capo all’opposizione. La

prima era la cosiddetta proposta «Kessler76», dal nome del suo primo firmatario,

redatta dal gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra. A questa avevano fatto

seguito la proposta di delega legislativa «Buemi77», presentata par dai Socialisti-

democratici italiani, dall’Udeur e dai Verdi, e la «proposta-fotocopia» «Pisapia78»,

presentata dai deputati di Rifondazione Comunista.

75 Disponibile su

http://www.giustizia.it/commissioni_studio/decreti/comm_viola_istituz.htm76 Proposta di legge n. 4246, presentata il 30 luglio 2003. Tutti i testi delle proposte presentate sono disponibili sul sito www.camera.it.77 Proposta di delega al Governo n. 4431, presentata il 28 ottobre 2003.78 Proposta di delega al Governo n. 4436, presentata il 29 ottobre 2003. Le due proposte di delega legislativa Buemi e Pisapia erano in realtà due «testi-fotocopia», ispirati da un suggerimento proveniente dall’Unione delle Camere penali italiane. Tale suggerimento, dichiaratosi attento all’esigenza di salvaguardare da interferenze esterne il sistema delle garanzie fissate dall’ordinamento giuridico nazionale, costituiva il risultato del congresso dell’Unione tenuto nell’ottobre 2002 sotto la direzione di Giuliano Vassalli. Esso riproponeva, in pratica, le obiezioni d’illegittimità costituzionale sulle quali Vassalli e Caianello avevano basato il loro parere reso al Presidente del Consiglio. Il loro comune difetto era quello di aver scelto lo strumento della legge delega, che avrebbe causato un ulteriore allungamento dei tempi necessari alla trasposizione della decisione quadro. Per stessa ammissione dei relatori, le due proposte avevano lo scopo di evitare l’introduzione «surrettizia» nel sistema giuridico italiano di un «sotto-sistema de libertate» in contrasto con i principi generali dell’ordinamento giuridico nazionale.

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La proposta Kessler, quanto alla sua filosofia ispiratrice, faceva completo

affidamento al principio del mutuo riconoscimento. Contrariamente a quella che

sarebbe poi divenuta la legge definitiva, essa non diceva nulla sulle eventuali

condizioni che un mandato d’arresto di provenienza di un altro Paese avrebbe

dovuto soddisfare, ed essa era muta anche relativamente al problema della

celeberrima lista dei reati contenuta nell’articolo 2-2 della decisione quadro. Questa

proposta è stata profondamente modificata ad opera dei deputati della maggioranza

in occasione della discussione in seno alla Commissione Giustizia della Camera, a

tal punto che l’onorevole Kessler ne ha rinnegato la paternità. Il nuovo testo è

quindi passato agli annali sotto il nome di «proposta Pecorella», dal nome del

presidente della Commissione Giustizia79. Esso ha di fatto riunito le tre proposte

precedenti in un solo testo, che il 19 aprile è stato sottoposto all’esame

dell’Assemblea. Era questo l’embrione della legge attuale, il quale ha in seguito

intrapreso una vera e propria odissea parlamentare80. Una gestazione così lunga,

tuttavia, ha avuto qualche effetto benefico sulla qualità del risultato finale. Anche se

siamo alquanto lontani dall’avere un testo perfetto, come vedremo, il prodotto finito

presenta molti meno problemi rispetto al testo audace della proposta Pecorella.

Quest’ultima, peraltro, era stata fortemente influenzata dai pareri resi dalla

Commissione Affari Costituzionali e dalla Commissione per le Politiche

Comunitarie. Ma essa era soprattutto il riflesso del conflitto tra magistratura e

classe politica al quale abbiamo già fatto allusione. Tale proposta era sorprendente

da diversi punti di vista – come vedremo di volta in volta attraverso una

comparazione con il testo definitivo –, rappresentando per molti versi un passo

indietro persino rispetto all’estradizione datata 1957. Il vero timore che l’aveva

ispirata – per ammissione del suo stesso relatore – era legato all’allargamento da

una parte81 e alla magistratura in quanto tale dall’altra. In base a questa proposta, il

giudice dell’esecuzione avrebbe avuto non soltanto il compito di procedere a un

sostanziale controllo sul merito della richiesta, ma anche quello di muovere un

vero e proprio «processo» ai sistemi giuridici degli Stati d’emissione, dovendo egli

79 Proposta n. 4246-A. Essendo stato definitivamente deliberato il testo della Commissione Giustizia il 17 marzo, l’onorevole Kessler aveva proposto un testo alternativo di minoranza, il n. 4246-bis.80 I più temerari potranno consultare i lavori preparatori nella loro integralità sui due siti www.camera.it e www.senato.it .81 Cfr. la dichiarazione dell’onorevole Pecorella nel corso della seduta del 19 aprile 2004 alla Camera.

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verificare che il mandato d’arresto fosse stato firmato da un «giudice

indipendente»: poiché l’Italia avrebbe eseguito soltanto i mandati provenienti da

Stati che rispettassero, tra l’altro, «[…] i princìpi e le disposizioni contenuti nella

Costituzione, ivi compresi quelli relativi alla magistratura come ordine autonomo e

indipendente da ogni altro potere[…]». Beninteso, indipendente soprattutto dal

potere esecutivo.

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CAPITOLO II

La legge 69/2005: trasposizione o regresso ?

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I. Disposizioni di principio

17. Fortunatamente, il dibattito parlamentare ha permesso di cancellare le

macchie più evidenti dal testo definitivo della legge 69/2005. Tuttavia, come

abbiamo già notato, si tratta pur sempre di una legge che non potrebbe essere

semplicemente definita «d’implementazione»: soltanto l’esperienza pratica sarà in

grado di dirci se l’esecuzione di un mandato d’arresto in Italia diverrà un affare di

ordinaria amministrazione o piuttosto qualcosa di estremamente aleatorio.

18. Il titolo primo della legge («disposizioni di principio ») mira a fissare il

principio secondo cui il mandato d’arresto è inserito nel nostro sistema tenendo

conto del limite del rispetto della Costituzione e dei principi fondamentali

dell’ordinamento giuridico italiano.

L’articolo 1, primo comma, stabilisce che la legge «attua82» le disposizioni della

decisione quadro, «[…] nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con

i princípi supremi dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali,

nonché in tema di diritti di libertà e del giusto processo83».

Il terzo comma introduce alcune condizioni sorprendenti. Un mandato d’arresto

sarà eseguito in Italia «[…] alle condizioni e con le modalità stabilite dalla

presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato

è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la

sentenza da eseguire sia irrevocabile». Nel caso di misure preventive, ci si può

pertanto chiedere quale sarà la sorte dei mandati d’arresto che si fondino su una

misura non sottoscritta da un giudice, ma, per esempio, da un pubblico ministero84.

82 Si è optato per questo verbo in luogo del «recepisce», contenuto nella proposta Kessler. Si tratta di una sottile sfumatura attraverso la quale il legislatore sembra aver voluto mettere in evidenza l’assenza d’efficacia diretta delle disposizioni della decisione quadro nell’ordinamento giuridico interno.83 Come ci ricorda il paragrafo 4 dell’Allegato al Rapporto della Commissione, cit. nota 28, anche l’Irlanda ha introdotto una clausola di rifiuto che ricorre quando il mandato risulta contrario alla Costituzione nazionale. Secondo la Commissione, una tale clausola sarebbe tuttavia contraria alla decisione quadro. 84 In Danimarca, per esempio, la partecipazione di un giudice in questa fase sembra essere soltanto eventuale. Così dice il Rapporto della Commissione, cit. nota 28, che non manca di rilevare l’anomalia della legislazione danese sul punto.

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Quanto alle decisioni di condanna, l’esecutorietà di un mandato d’arresto sarà

legata all’irrevocabilità delle decisioni stesse85: e bisogna allora domandarsi cosa ne

sarà dei mandati che si fondino su una sentenza non irrevocabile ma dotata di forza

esecutiva, provenienti per esempio da un paese nel quale le decisioni di primo

grado sono immediatamente esecutive. Introducendo queste due condizioni non

previste dalla decisione quadro, il legislatore italiano ha voluto aderire allo schema

proprio del suo sistema processuale penale, nel contesto del quale le misure

preventive privative della libertà personale sono decise dal «giudice che

procede86» e l’esecutorietà di una sentenza è subordinata al fatto che essa sia

divenuta irrevocabile ed abbia acquisito l’autorità della cosa giudicata87. Il testo

definitivo della legge, ad ogni modo, pone meno problemi rispetto alla versione che

era stata originariamente proposta dalla maggioranza, il quale faceva tra l’altro

riferimento ad un’inedita condizione di reciprocità88.

L’articolo 2, che è stato pure oggetto di una modificazione sostanziale rispetto alla

versione proposta dalla maggioranza, mira ad introdurre una clausola di rispetto dei

diritti fondamentali e delle garanzie costituzionali:

«1. [...]l’Italia darà esecuzione al mandato d’arresto europeo nel rispetto dei seguenti diritti e princípi stabiliti dai trattati internazionali e dalla Costituzione: a) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [...]89; b) i princípi e le regole contenuti nella Costituzione della Repubblica, attinenti al giusto

85 Tale principio è confermato dall’articolo 17-4 della legge italiana d’implementazione. Cfr. infra para. 30.86 Articolo 279 del codice di procedura penale. Durante la fase delle indagini preliminari, il giudice per le indagini preliminari è competente a pronunciarsi sull’applicazione della misura cautelare. La legge d’implementazione interpreta dunque in modo garantista la nozione d’«autorità giudiziaria» di cui parla l’articolo 13, terzo comma, della Costituzione. Il problema è che l’articolo 1-1 della decisione quadro, quando parla di «decisione giudiziaria» non sembra volersi limitare alle decisioni prese dai giudici.87 Articolo 650 c.p.p. 88 Il testo proposto in occasione della seduta del 19 aprile 2004 alla Camera precisava inoltre che il giudice doveva essere «indipendente», che la decisione doveva essere «sufficientemente» motivata e che, nella fase d’istruzione, la persona doveva essere ricercata unicamente in vista del suo rinvio a giudizio.89 Nel Rapporto citato supra, nota 28, para. 2.2.3., la Commissione assume che, anche se la decisione quadro non ha fatto della condizione generale del rispetto dei diritti fondamentali un motivo esplicito di rifiuto in caso di violazione, «[…] cependant il va sans dire qu’une autorité judiciaire est toujours fondée à refuser l’exécution d’un mandat d'arrêt si elle constate que la procédure est entachée d’une violation de l’article 6 TUE et des principes constitutionnels communs aux États membres». Tuttavia, essa precisa che «dans un système fondé sur la confiance mutuelle une telle situation devrait rester exceptionnelle».

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processo, ivi compresi quelli relativi alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonché quelli relativi alla responsabilità penale e alla qualità delle sanzioni penali90».

Il secondo paragrafo dello stesso articolo dà alle autorità giudiziarie italiane la

possibilità di domandare delle «idonee garanzie» quanto al rispetto dei principi

indicati dal primo comma, mentre il terzo paragrafo introduce l’obbligo di rifiutare

l’esecuzione di un mandato d’arresto qualora lo Stato d’emissione si sia reso

responsabile di una violazione grave e persistente di tali principi, constatata dal

Consiglio dell’Unione ai sensi del considerando 10 della decisione quadro.

I.1 Il nuovo meccanismo di riserva parlamentare

19. Abbiamo già segnalato come buona parte della diffidenza con la quale il

Parlamento italiano aveva accolto la decisione quadro fosse dovuta all’assenza nel

sistema giuridico interno di un meccanismo tale da permettere un reale

coinvolgimento dell’Assemblea ai negoziati in sede comunitaria. Per rimediare a

questa lacuna, l’articolo 3 ha introdotto una soluzione interessante, concernente i

progetti di modificazione della lista dei reati prevista all’articolo 2-2 della decisione

quadro, istituendo l’obbligo per il Governo di sottoporre tali progetti alla riserva

parlamentare. A tal fine, il Presidente del Consiglio dovrà trasmettere alle Camere

gli eventuali progetti di modifica accompagnati da una relazione nella quale dovrà

illustrare «[…] lo stato dei negoziati e l’impatto delle disposizioni sull’ordinamento

90 Nella proposta Pecorella, il corrispondente articolo stabiliva: «1. [...] l’Italia darà esecuzione al mandato d’arresto europeo soltanto nei confronti degli Stati che rispettano: a) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, […] b) i princìpi e le disposizioni contenuti nella Costituzione, ivi compresi quelli relativi alla magistratura come ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonché quelli relativi alle fonti della legge penale, alla responsabilità penale, alla presunzione di non colpevolezza e alla qualità delle sanzioni penali». Delle disposizioni del genere sarebbero state fortemente criticabili, poiché esse avrebbero del tutto annullato i principi della fiducia e del riconoscimento reciproci. Il giudice dell’esecuzione avrebbe avuto il potere, senza averne i mezzi, di giudicare se il suo omologo straniero fosse effettivamente indipendente, o se lo Stato di appartenenza di quest’ultimo rispettasse la CEDU. Ma soprattutto, si sarebbe chiesto agli altri Stati membri di rispettare non soltanto i principi, ma anche ogni altra «disposizione» contenuta nella Costituzione italiana. Peraltro, alcune previsioni, uscite dalla porta, sono rientrate dalla finestra. Tale è il caso del riferimento alla presunzione di non colpevolezza, che è saltato nella versione definitiva, ma che è sostanzialmente rimasto attraverso l’articolo 1 da un lato, che impone che le decisioni di condanna delle autorità

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italiano, chiedendo di esprimersi al riguardo». Ai sensi del paragrafo 3 del

medesimo articolo, un eventuale veto posto «dalla Camera dei deputati o dal

Senato della Repubblica» avrà carattere vincolante, non consentendo l’adesione

dello Stato italiano alle modifiche proposte. Tale meccanismo potrà permettere di

limitare pro futuro i problemi di costituzionalità che sono stati sollevati proprio nei

confronti della suddetta lista. Tuttavia, resta da vedere come esso si coordinerà con

il dispositivo previsto dalla recente legge n. 11 del 4 febbraio 2005, che ha stabilito

le nuove «Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo

dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari91».

Tale legge stabilisce infatti all’articolo 4 un meccanismo generalizzato di riserva

parlamentare. Ma lo stesso articolo prevede anche che, decorsi 20 giorni dalla

comunicazione fatta dal Governo alle Camere di avere apposto una riserva di esame

parlamentare in sede di Consiglio dei ministri dell’Unione europea, il Governo è

libero di procedere nei negoziati anche se il Parlamento non si sia pronunciato.

Qualche difficoltà potrebbe insorgere a causa del mancato coordinamento di queste

due norme, dovuta in particolare al fatto che l’articolo 3 della legge di trasposizione

non prevede un siffatto meccanismo di «silenzio-assenso», e non impone nemmeno

dei termini al Parlamento per pronunciarsi. In applicazione dei due classici criteri

interpretativi lex specialis derogat generali e lex posterior derogat priori, si

potrebbe pervenire alla conclusione che, nel caso di modifiche della lista delle

tipologie criminali prevista dall’articolo 2-2 della decisione quadro, l’esame del

Parlamento italiano non sia sottoposto ad alcun termine. Ciononostante, il ricorso

all’interpretazione sistematica permetterebbe d’assimilare questo meccanismo alla

norma generale, tenuto conto dell’obbligo generale di lealtà e di cooperazione

interistituzionale previsto dall’articolo 10 del Trattato CE. Il rebus avrebbe potuto

essere facilmente evitato attraverso un rinvio generale alla legge 11/2005. Tuttavia

quest’ultima, al momento dell’approvazione dell’articolo 3 nella sua versione

giudiziarie straniere siano irrevocabili, e dall’altro lato attraverso la previsione contenuta nell’art. 17-4, che analizzeremo infra al para. 30.91 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2005. Si tratta della riforma della legge n. 86 del 9 marzo 1989, cosiddetta « Legge La Pergola », che inquadrava il processo di adattamento dell’ordinamento giuridico interno agli obblighi imposti dal diritto comunitario.

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attuale92, non esisteva ancora, e una modifica in extremis avrebbe probabilmente

causato un ulteriore ritardo dell’entrata in vigore della legge d’implementazione93.

I.2. Il Ministro della Giustizia come autorità centrale

20. L’articolo 4 designa il Ministro della Giustizia in qualità di autorità centrale

per la trasmissione e la ricezione dei mandati d’arresto e della relativa

corrispondenza ufficiale. Il legislatore italiano ha dunque scelto di avvalersi

dell’opzione resa possibile dall’articolo 7 della decisione quadro, il quale permette

agli Stati membri di affidare a delle autorità centrali un siffatto ruolo di assistenza

amministrativa94. Questa previsione non era contemplata nella proposta Kessler,

che era invece favorevole a un meccanismo di corrispondenza diretta «da giudice a

giudice». Essa è stata l’oggetto di un acceso dibattito parlamentare, che l’aveva

vista introdotta, soppressa dalla Camera95 e infine reintrodotta al Senato in una

versione modificata. Così il paragrafo 4, aggiunto in extremis, con una formula non

chiarissima, prevede la possibilità di corrispondenza diretta limitata tra autorità

giudiziarie: «Nei limiti e con le modalità previsti da accordi internazionali – dice il

testo definitivo della norma – può essere consentita in condizioni di reciprocità la

corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In tal caso l’autorità giudiziaria

competente informa immediatamente il Ministro della giustizia della ricezione o

dell’emissione di un mandato d’arresto europeo […]». Sembra dunque che la

condizione di reciprocità cui la norma si riferisce non potrà considerarsi soddisfatta

qualora, per esempio, la legge d’implementazione di uno degli altri 24 Paesi

92 L’emendamento in questione era stato approvato a larghissima maggioranza dalla Camera l’11 maggio 2004 e dal Senato il 26 gennaio 2005.93 Tale soluzione interpretativa potrebbe essere corroborata dall’articolo 39-1 della legge d’implementazione («norme applicabili»), che fa un rinvio generico «alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili». Ma bisogna ammettere che sarebbe alquanto una forzatura volere includere la legge 11/2005 tra le «leggi complementari» ( … al codice di procedura penale).94 Come segnala il para. 2.1.2 del Rapporto della Commissione, cit. nota 28, questa scelta è stata condivisa da Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia e Svezia, mentre in Danimarca il Ministro è l’autorità giudiziaria competente in tutto. Estonia, Ungheria, Malta, Irlanda e Regno Unito hanno optato per l’interposizione di una autorità centrale che detiene il monopolio delle trasmissioni. Secondo la Commissione, in questi ultimi due casi, il ruolo dell’autorità centrale oltrepasserebbe quello di semplice facilitazione amministrativa voluto dalla decisione quadro. 95 Per l’esattezza, ciò è avvenuto in occasione della seduta del 17 febbraio 2005 alla Camera, quando il voto congiunto dell’opposizione e della Lega Nord (quest’ultimo a dire il vero alquanto paradossale, considerate le posizioni tradizionalmente espresse da tale partito sul ruolo del Ministro della Giustizia) aveva messo in minoranza il Governo su tale punto controverso, causando in tal modo uno dei numerosi rinvii registrati durante l’iter parlamentare.

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membri autorizzi immediatamente la corrispondenza diretta. Al contrario, perché

siffatto meccanismo possa operare, bisognerà fare riferimento a (futuri?) «accordi

internazionali» non meglio precisati. L’uso della forma passiva («può essere

consentita») senza un complemento d’agente corrispondente, non aiuta a chiarire da

chi in concreto tale meccanismo debba essere autorizzato. In ogni caso, l’uso della

forma eventuale «può», che implica una decisione discrezionale, sembra escludere

la possibilità che il meccanismo di corrispondenza diretta operi in modo

automatico.

L’ultima frase dell’articolo 4 precisa che tale norma è senza pregiudizio per la

competenza del Ministro della Giustizia in materia di consegna della persona, in

applicazione del primo paragrafo dell’articolo 23, che attribuisce al Guardasigilli il

compito di stipulare degli accordi miranti a regolare le modalità della consegna

della persona. Siffatta competenza ministeriale sembra andare un po’ oltre il ruolo

di mera assistenza amministrativa che la decisione quadro voleva attribuire alle

autorità centrali, come si comprende dalla lettura del considerando 9 di

quest’ultima. Tuttavia, la legge italiana è lontana dagli eccessi che si ritrovano in

altri Paesi membri, in particolare in Danimarca96, in cui il Ministro della Giustizia è

addirittura l’autorità giudiziaria competente ad emettere o ad eseguire un mandato a

norma dell’articolo 6 della decisione quadro: si tratta di una previsione che sembra

veramente contraria non soltanto allo spirito della decisione quadro, ma anche più

in generale ai principi fondamentali sui quali la fiducia reciproca dovrebbe basarsi,

come ha giustamente rilevato anche la Commissione97.

II. Procedura passiva di consegna

21. La diffidenza verso il principio del mutuo riconoscimento che ha ispirato

questa legge si riflette nel disequilibrio tra la massa imponente della parte relativa

alla procedura passiva e l’esiguità delle disposizioni destinate a regolare il ruolo

dell’Italia in quanto Stato d’emissione.

96 In modo similare, in Estonia ed in Lituania il Ministro è competente ad emettere un mandato in esecuzione di una decisione giudiziaria. 97 Cfr. l’Allegato al Rapporto della Commissione, cit. nota 28, para. 4. Secondo la Commissione, 13 Stati membri avrebbero designato il Ministro della Giustizia in qualità di autorità centrale, ma a volte il ruolo da questi rivestito sembrerebbe andare al di là dello spirito della decisione quadro.

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II.1. Competenza della corte d’appello

22. Ai sensi dell’articolo 5 della legge italiana («garanzia giurisdizionale»),

l’istanza che giudica sulla consegna è la corte d’appello, la cui competenza è fissata

secondo i criteri territoriali classici (residenza, domicilio, dimora, o luogo

dell’arresto). La Corte d’Appello di Roma ha una competenza residuale98.

II.2. Rifiuto del mandato d’arresto per insufficienza del suo contenuto e dei

documenti allegati

23. Il primo paragrafo dell’articolo 6 riproduce esattamente l’articolo 8 della

decisione quadro quanto al contenuto del mandato d’arresto. Se il mandato

d’arresto non contiene una delle informazioni previste99, il giudice italiano, in

applicazione dell’articolo 16 – direttamente o per l’intermediario del Ministro della

Giustizia – potrà domandare d’urgenza all’autorità d’emissione tutte le

informazioni integrative necessarie. Quest’ultima disposizione è l’esatto calco

dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro, salvo che per le sue (esplicite)

conseguenze. Se l’autorità d’emissione non provvede all’integrazione nel termine

fissato dal giudice italiano, che in ogni caso non può essere superiore a 30 giorni,

quest’ultimo giudice dovrà rifiutare la richiesta. Il procedimento seguirà il

medesimo percorso se il giudice italiano stimerà necessario ottenere ulteriori

elementi allo scopo di verificare se sussista una delle numerose (e molto

originali100) cause di rifiuto previste dall’articolo 18. Lo stesso vale per le cause di

rifiuto previste dall’articolo 19, che tuttavia si limita a rendere obbligatorie le

garanzie accordate dall’articolo 5 della decisione quadro (per ciò che concerne le

decisioni in absentia, la pena della reclusione a vita, e l’esecuzione della pena nello

Stato nel quale la persona è residente o del quale essa ha la cittadinanza).

98 La versione originaria della proposta Pecorella prevedeva che le decisioni relative all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo dovessero essere sottoposte al controllo di una autorità giudiziariache apparisse «[…]sufficiente a garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai punti (12), (13) e (14) dei consideranda del preambolo della decisione quadro». 99 Salvo le informazioni previste dall’articolo 8-1, lettera b), della decisione quadro: il nome, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax e l’indirizzo di posta elettronica dell’autorità giudiziaria

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I paragrafi 3 e 4 obbligano l’autorità d’emissione ad allegare al mandato d’arresto

una copia della decisione sulla quale il mandato si fonda; una «relazione sui fatti

addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l'indicazione

delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della

loro qualificazione giuridica»; il testo delle disposizioni legislative applicabili, con

l’indicazione del tipo e della durata della pena; i dati segnaletici ed ogni altra

informazione atta a determinare l’identità e la nazionalità della persona la cui

consegna è domandata. Se lo Stato d’emissione non soddisfa tale obbligo imposto

dalla legge italiana, il presidente della corte d’appello o un magistrato da questi

delegato richiederà al Ministro della Giustizia l’acquisizione dei relativi documenti,

informando l’autorità d’emissione «che la ricezione del provvedimento e della

documentazione costituisce condizione necessaria per l'esame della richiesta di

esecuzione da parte della corte di appello». Se l’autorità d’emissione non da

seguito alla domanda del Ministro, «la corte di appello respinge la richiesta»

(ovvero, il mandato d’arresto). E’ appena il caso di ricordare che tali disposizioni

sui documenti allegati, e soprattutto quelle relative alle conseguenze della loro

assenza, non si trovano da nessuna parte nel testo della decisione quadro101, anche

se questa all’articolo 12 stabilisce genericamente che «in qualsiasi momento è

possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello

Stato membro di esecuzione, a condizione che l’autorità competente di tale Stato

membro adotti le misure ritenute necessarie ad evitare che il ricercato si dia alla

fuga102».

d’emissione. Nella proposta Pecorella, la mancanza di qualsivoglia di tali informazioni – incluse quelle previste dall’articolo 8 della decisione quadro – era sanzionato con l’irricevibilità. 100 Cfr. infra para. 31.101 Secondo il para. 2.2.2. del Rapporto della Commissione, cit., nota 28, obblighi di allegare informazioni o documenti non previsti dalla decisione quadro sarebbero stati introdotti anche dalle leggi di trasposizione maltese e ceca. Secondo l’Annesso al Rapporto, cit. nota 28, sei Stati membri – Germania, Spagna, Lituania, Portogallo, Slovacchia e Svezia – rifiuteranno il mandato o libereranno la persona se le informazioni richieste non sono ricevute nei termini o se esse risultano incomplete.102 Una delle modifiche più opportune rispetto alla proposta Pecorella ha riguardato proprio questo articolo. Nella sua versione precedente, il paragrafo 3 a) domandava di allegare a un mandato, tra l’altro, «[…]ogni documento necessario al fine degli accertamenti che l’autorità giudiziaria italiana dovrà compiere per verificare se siano stati rispettati i principi di cui agli articoli 1 e 2, nonché se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18 e 19 […]». Se si considerava la formulazione originaria degli articoli 1 e 2 (cfr. supra, para. 16-18), ci si sarebbe potuti domandare quali potevano essere i documenti che il giudice a quo doveva allegare, al fine di dimostrare al suo collega italiano di far parte di una magistratura indipendente, e che il suo Stato rispettava effettivamente la CEDU e... la Costituzione italiana. Non si sarebbe potuto pensare a nient’altro che a un manuale di diritto costituzionale e di procedura penale del Paese d’emissione. Tale previsione, dovuta forse ad una

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I mandati d’arresto dovranno pervenire in Italia in lingua italiana.

II.3. Casi di doppia incriminazione

24. L’articolo 7 fa della doppia incriminazione una condizione generale

obbligatoria per l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo. L’articolo 2-4 della

decisione quadro, in effetti, lasciava la scelta agli Stati membri103 per i reati diversi

da quelli elencati al secondo paragrafo dello stesso articolo.

Per ciò che concerne i reati in materia di tasse, imposte, dogane e cambio, l’articolo

4-1 della decisione quadro esclude qualsivoglia rifiuto che si fondi sul fatto che la

legislazione dello Stato d’esecuzione non impone lo stesso tipo di regolamentazione

fiscale o doganale. Ma il paragrafo 2 dell’articolo 7 della legge d’implementazione

italiana introduce un’eccezione a tale principio. Deve trattarsi di tasse ed imposte

assimilabili, per analogia, a tasse o imposte per le quali la legge italiana preveda, in

caso di violazione, la sanzione della reclusione della durata massima, escluse le

eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni.

Similarmente, per il calcolo della durata massima della pena o della misura di

sicurezza ai sensi dell’articolo 2-1 della decisione quadro, che definisce il campo di

applicazione del mandato d’arresto, la legge italiana precisa che non si dovrà tener

conto delle eventuali circostanze aggravanti. Si tratta di una precisazione che non

figura nel testo della decisione quadro, che sarebbe stata opportuna nel contesto di

quest’ultima in applicazione del principio di legalità, ma che probabilmente usciva

disattenzione piuttosto che a un involontario senso dello humour, era comunque significativa del clima che aveva accolto la decisione quadro al suo ingresso nel Parlamento italiano.103 Per questi reati «altri» la decisione quadro precisa che il controllo sulla doppia incriminazione ha

luogo «indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica» degli stessi. Secondo la versione originariamente presentata dalla maggioranza, invece, il giudice italiano avrebbe dovuto altresì verificare l’«identità degli elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi». E’ significativo che né la disciplina generale del codice penale e del codice de procedura penale, né taluni trattati bilaterali conclusi dall’Italia (cfr. per esempio l’articolo 2 della legge n. 225/1984, di ratificazione del Trattato d’estradizione Italia-USA del 13 ottobre 1983, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16.07.1984, disponibile altresì sul sito

http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l225_84.html,

che parla soltanto di reati «punibili secondo le leggi delle due parti contraenti») fanno riferimento all’identità oggettiva e soggettiva della definizione della fattispecie criminosa. In particolare, l’articolo 13, secondo comma, del codice penale dice semplicemente che «il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione» deve essere «preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera». Ancora una volta, il lungo dibattito parlamentare ha permesso un miglioramento della legge definitiva.

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ormai dalla sfera di competenza del legislatore nazionale in virtù del principio del

mutuo riconoscimento.

II.4. La lista dei reati. Il ritorno della doppia (o «tripla») incriminazione

25. La formulazione dell’articolo 8 è uno dei punti cruciali della legge italiana di

trasposizione, che la rende unica tra le 25 legislazioni nazionali

d’implementazione104. Attraverso quest’articolo, il legislatore italiano ha voluto

rimediare alle probabili lesioni al principio costituzionale di tassatività della

fattispecie penale causate dalla eccessiva carenza definitoria della lista contenuta

nell’articolo 2-2 della decisione quadro. Tuttavia, il suo intervento tardivo sembra

andare ben oltre questa esigenza. Da una parte, il principio secondo cui la doppia

incriminazione non si applica ai casi enumerati è stato confermato al primo

paragrafo. Dall’altra parte, delle definizioni estremamente dettagliate sono state

fornite per ciascun tipo d’infrazione: più dettagliate, in alcuni casi, delle definizioni

contenute nel nostro codice penale. Nel domandare al giudice dell’esecuzione di

verificare la corrispondenza tra la fattispecie incriminatrice prevista dallo Stato

d’emissione e la definizione di volta in volta data dall’articolo 8, il legislatore

italiano sembra aver reintrodotto de facto un controllo sulla doppia incriminabilità

che talvolta sarà ancora più stretto che in passato. Ci limiteremo qui di seguito a

riferire qualche esempio tra i più significativi.

La tipologia di reato citata alla lettera e) dell’articolo 2-2 della decisione quadro

(«traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope»), è stato così tradotto:

«vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope105» ;

104 Questo nuovo fenomeno della «tripla incriminazione» sembra essere un tratto distintivo della legislazione italiana, come stiamo per spiegare. Non pare infatti che al caso italiano possano essere assimilate le legislazioni di Belgio, Polonia, Slovenia, Estonia, Grecia e Francia, che, secondo il paragrafo 2.1.1 del Rapporto della Commissione, cit. nota 28, avrebbero ristabilito o preso il rischio di ristabilire un controllo sulla doppia incriminazione. Cfr. anche l’Allegato al Rapporto della Commissione, cit. nota 28, para. 2.105 Articolo 8-1, lettera e), della legge d’implementazione italiana

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E’ evidente che un elenco talmente minuzioso di verbi non può che avere carattere

tassativo, con la conseguenza d’escludere ogni altro tipo d’attività che per caso non

vi dovesse rientrare.

La nozione di «cibercriminalità» è stata ridefinita nel modo seguente106:

«commettere, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti».

Questo secondo esempio mette in evidenza le difficoltà di applicazione che

potrebbero manifestarsi, in quanto la definizione data dal legislatore abbonda di

elementi oggettivi e soggettivi che potrebbero benissimo mancare nella definizione

del Paese d’emissione. Un altro elenco tassativo è quello della lettera n): mentre la

decisione quadro parla di «criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di

specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette»,

la condotta definita dalla legge italiana consisterebbe nel

«mettere in pericolo l’ambiente mediante lo scarico non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, l'emissione di sostanze pericolose nell'atmosfera, sul suolo o in acqua, il trattamento, il trasporto, il deposito, l’eliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una discarica; possedere, catturare e commerciare specie animali e vegetali protette».

Per quanto concerne il «favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali», la

legge interna aggiunge una finalità di profitto che non è necessariamente richiesta

dalla nozione contenuta nella decisione quadro, e lo stesso può dirsi per il «traffico

d’organi e di tessuti umani», di modo che un mandato d’arresto nei confronti di una

persona che abbia trafficato organi senza l’obiettivo di trarne un profitto non

potrebbe teoricamente essere eseguito.

106 Articolo 8-1, lettera m), della legge d’implementazione italiana

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Quanto al «rapimento, sequestro e presa di ostaggi », la nozione data dal

legislatore italiano subordina la sussistenza dell’incriminazione alla verificazione

della circostanza che il sequestro sia stato fatto allo scopo di

«[…] costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione107».

La definizione di «razzismo e xenofobia», fortemente criticata dalla maggioranza

parlamentare a causa della sua possibile «interpretazione in senso liberticida» , è

stata ristretta soltanto alle incitazioni pubbliche alla violenza,

«[…] come manifestazione di odio razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa del colore della pelle, della razza, della religione professata, ovvero dell'origine nazionale o etnica; esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini contro l’umanità».

In tutti questi casi, il giudice italiano dovrà profondersi in uno sforzo di

comparazione tra le due definizioni: e il fatto che la definizione italiana sia

contenuta nella legge di trasposizione piuttosto che nel codice penale conta molto

poco: nell’uno e nell’altro caso, il principio del mutuo riconoscimento è svuotato

del suo significato. Si è così potuto parlare a ragione di «tripla incriminazione»108.

Una soluzione più semplice, in grado di porre un potente freno ad eventuali abusi,

sarebbe consistita semplicemente nell’obbligare lo Stato d’emissione a fornire la

prova che il reato per perseguire il quale un mandato d’arresto è stato emesso fosse

effettivamente punibile in virtù della propria legge nazionale, di modo che potesse

essere mostrato che la restrizione della libertà individuale implicata dall’esecuzione

del mandato d’arresto non rivestisse carattere arbitrario109. Peraltro, è precisamente

questo lo scopo dell’obbligo di allegare al mandato d’arresto il testo delle leggi

107 Articolo 8-1, lettera r), della legge d’implementazione italiana.108 Cfr. il discorso alla Camera dell’on. Giannicola Sinisi durante la seduta n. 585 del 14 febbraio 2005.109 Cfr. il parere del Conseil d’État francese n° 368-282 del 26 settembre 2002, disponibile su http://www.senat.fr/rap/l02-126/l02-12610.html .

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applicabili, previsto a carico dell’autorità d’emissione dall’articolo 6-4 b), cui

abbiamo già accennato.

II.5. Ignorantia legis excusat

26. In applicazione dell’articolo 8-3, il giudice italiano dovrà rifiutare la consegna

«del cittadino italiano» qualora il fatto incriminato non sia previsto come reato

dalla legge italiana, e se risulta che la persona ricercata «non era a conoscenza,

senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di emissione in base

alla quale è stato emesso il mandato d’arresto europeo». Si tratta della

codificazione del principio dell’ignoranza scusabile della legge penale, enunciato

dalla Corte costituzionale nella celebre sentenza n. 364/88110, fondantesi sul

principio della responsabilità penale personale sancito dall’articolo 27, primo

comma, della Costituzione italiana. Tuttavia, ancora una volta, il legislatore italiano

ha introdotto un motivo di rifiuto relativo alla protezione di una garanzia

fondamentale propria dell’ordinamento costituzionale interno, ma che non esiste nel

sistema della decisione quadro. La discriminazione in favore dei cittadini italiani,

inoltre, non pare giustificata. Potrebbe ben avverarsi, per esempio, la situazione di

un non cittadino italiano, residente in Italia, che si venga a trovare in una

condizione d’ignorantia legis scusabile rispetto alla legislazione di un Paese

membro diverso dal proprio. Una discriminazione del genere pone dei problemi non

soltanto relativi al rispetto dei principi generali del diritto comunitario, ma anche,

paradossalmente, della Costituzione italiana, dal momento che l’articolo 27 non si

limita a tutelare i cittadini, ma tutti coloro i quali abbiano a che fare con la giustizia:

ciò appare evidente dalla lettura congiunta di questo articolo e dell’articolo 24,

primo comma, della Costituzione, il quale prevede che «tutti possono agire in

giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi», senza limitarsi ai

cittadini italiani.

110 Corte cost. del 23 marzo 1988, in Il Foro italiano, 1988, I, p. 1385. Tale giurisprudenza ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5 del codice penale nella parte in cui non prevedeva l’ignoranza «inevitabile» della legge quale eccezione al principio generale ignorantia legis non excusat.

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II.6. La competenza sulla richiesta passiva e lo svolgimento della procedura

27. Gli articoli 5 e 9 della legge d’implementazione attribuiscono alla corte

d’appello territorialmente competente, alla quale il Ministro della Giustizia

trasmette il mandato, la competenza a giudicare sulla consegna. Il presidente della

corte decide con ordinanza motivata «a pena di nullità» sull’applicazione della

misura coercitiva, se la ritiene necessaria «tenendo conto in particolare

dell’esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si

sottragga alla stessa», come richiede l’articolo 12 della decisione quadro. Il

paragrafo 6 dell’articolo 9 della legge italiana precisa che «le misure coercitive non

possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che sussistono cause

ostative alla consegna111». Avverso le ordinanze del presidente della corte

d’appello, la persona interessata, il suo difensore ed il procuratore generale possono

proporre ricorso in Cassazione per violazione di legge112.

Nel termine di 5 giorni dall’esecuzione delle misure coercitive, il presidente della

corte d’appello provvede ad interrogare l’interessato, informandolo tra l’altro dei

suoi diritti in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro: la legge italiana

prevede dunque l’audizione obbligatoria della persona ricercata, mentre l’articolo

14 della decisione quadro le attribuisce tale diritto soltanto qualora essa non

consenta alla propria consegna. L’udienza in camera di consiglio per la decisione

ha luogo nel termine di 20 giorni a partire dall’esecuzione delle misure provvisorie.

Delle norme specifiche sono previste per il caso in cui la Polizia giudiziaria proceda

all’arresto di propria iniziativa (articoli 11-13), per quanto riguarda il consenso dato

dalla persona ricercata alla propria consegna, che è sempre irrevocabile113 (articolo

14), i provvedimenti provvisori in attesa della decisione (articolo 15), e le

informazioni integrative (articolo 16). Tali disposizioni non sembrano porre alcun

problema particolare di compatibilità con le corrispondenti norme della decisione

111 Così è cambiato il testo della proposta Pecorella, che recitava: «Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata».112 Articolo 9-7 della legge italiana d’implementazione. Quest’ultima opera anche un rinvio generale alle disposizioni del codice di procedura penale, conformemente all’articolo 12 della decisione quadro.113 l’Italia dunque ha optato per l’irrevocabilità del consenso, non avvalendosi della possibilità offerta dall’articolo 13 della decisione quadro. Secondo il para. 2.2.3 del Rapporto della

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quadro, eccetto che per il rifiuto della consegna dipendente dal ritardo nella

trasmissione delle informazioni integrative del quale abbiamo già parlato. Bisogna

altresì sottolineare il ruolo da protagonista che il Ministro della Giustizia conserva

in questa fase del procedimento. E’ a lui, in effetti, che spetta il compito di

coordinarsi con l’autorità giudiziaria d’emissione al fine di accordarsi sulla durata e

sulle condizioni del trasferimento temporaneo in applicazione dell’articolo 19 della

decisione quadro.

II.7. La decisione «sulla richiesta»

28. Ai sensi dell’articolo 17, la sentenza che decide sulla consegna deve

intervenire entro un termine normale di 60 giorni, corrispondente a quello stabilito

dall’articolo 17-3 della decisione quadro, che decorre dall’esecuzione della misura

cautelare. Qualora, in caso di forza maggiore, tale termine non possa essere

rispettato, il presidente della corte d’appello ne informa il Ministro della Giustizia,

che ne informa a sua volta l’autorità dello Stato membro d’emissione, «anche

tramite l’Eurojust». Quest’ultima precisazione pare andare al di là di quanto

stabilito dall’articolo 17 della decisione quadro, che impone all’autorità

d’esecuzione d’informare direttamente l’autorità d’emissione, e parallelamente

l’Eurojust. Non sembra, in altre parole, che l’autorità dell’esecuzione possa

delegare a Eurojust questo compito, che rientra nella competenza delle autorità

nazionali. E’ da segnalare, peraltro, che altri nove Stati membri non hanno

menzionato la possibilità d’informare Eurojust nelle rispettive legislazioni

nazionali114.

II.8. Le conseguenze del mancato rispetto dei termini

29. Stiamo per analizzare uno degli elementi di maggiore originalità della legge

italiana, che la rendono di certo contraria alla decisione quadro ma forse meno

contraddittoria di quest’ultima. Per regolare lo svolgimento della procedura, la

decisione quadro ha stabilito essenzialmente tre termini. Il primo è imposto

dall’articolo 17-2:

Commissione, cit. nota 28, si constaterebbe ormai che, nella pratica, in più della metà dei casi riportati, le persone interessate consentono alla loro consegna.114 Cfr. l’Allegato al Rapporto della Commissione cit. nota 28, para. 4.

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«Nei casi in cui il ricercato acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo dovrebbe essere presa entro 10 giorni dalla comunicazione del consenso».

Il secondo è imposto dal paragrafo successivo:

«Negli altri casi, la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo dovrebbe essere presa entro 60 giorni dall’arresto del ricercato».

In casi «particolari», secondo il paragrafo 4, quest’ultimo termine può essere

prolungato di 30 giorni.

Il terzo è il termine per la consegna della persona, che, in applicazione dell’articolo

23, deve perfezionarsi «[…]al più tardi entro dieci giorni a partire dalla decisione

definitiva di eseguire il mandato d’arresto europeo».

Qualora il rispetto di questo termine sia «impedito da cause di forza maggiore», le

due autorità giudiziarie si accordano per stabilire una nuova data. In tal caso la

consegna deve imperativamente essere effettuata nei dieci giorni seguenti la nuova

data convenuta. Una norma simile s’applica qualora sussistano «gravi motivi

umanitari»: se ciò accade, «la consegna può, a titolo eccezionale, essere

temporaneamente differita» fino a che tali motivi cessino di sussistere. E’ in questo

momento che le due autorità giudiziarie converranno una nuova data, e i dieci

giorni decorreranno da quest’ultima115.

La decisione quadro non collega alcuna conseguenza giuridica particolare al

mancato rispetto dei primi due termini, eccetto, come abbiamo visto, un dovere di

informarne Eurojust, come se si trattasse in qualche modo di sanzionare lo Stato

inadempiente attraverso una sorta di «cattiva pubblicità». La conseguenza è molto

115 Articolo 23-4 della decisione quadro. Due considerazioni a margine: 1) è difficile spiegare la scelta del legislatore comunitario di redigere due distinti paragrafi con due formulazioni differenti per due situazioni che sono regolate praticamente nella stessa maniera (anche nel primo caso si tratta di un «differimento», anche se la norma non impiega espressamente questo termine) e che hanno le stesse conseguenze. L’unica cosa che sembra cambiare è la premessa: forza maggiore nel primo caso, gravi motivi umanitari nel secondo. Per di più, la nozione di «gravi motivi umanitari» (un esempio è costituito da una situazione di pericolo per la vita della persona) sembrano poter benissimo rientrare nella categoria più ampia di «forza maggiore»; 2) è a nostro parere legittimo ritenere che questi due termini possano giustapporsi: in altre parole, qualora un caso di forza maggiore diverso da un grave motivo umanitario si verifichi dopo la cessazione di quest’ultimo, si potrebbe ritenere che un nuovo differimento possa avere luogo, e viceversa, anche se il paragrafo 3 rinvia espressamente al solo termine «normale» previsto dal paragrafo 2.

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più grave, invece, se non vengono rispettati i termini imposti dall’articolo 23. Ai

sensi dell’articolo 24-5 della decisione quadro, se la persona si trova ancora in

detenzione all’espirazione dei suddetti termini, essa dovrà essere rimessa in libertà.

La decisione quadro propone dunque un sistema alquanto contraddittorio: il

procedimento potrebbe dilungarsi teoricamente all’infinito fino alla decisione

finale, senza che la persona eventualmente in Stato di detenzione abbia diritto ad

essere liberata e senza che essa abbia la minima certezza sul proprio avvenire; al

contrario, intervenuta la decisione – ovvero una volta che un primo embrione di

certezza si sia finalmente innestato nel procedimento – la decisione quadro imporrà

un termine perentorio particolarmente stretto, a rischio di vanificare un lavoro

d’inchiesta che con tutta probabilità si era avverato lungo ed estenuante. Nel primo

caso, l’inviolabilità della libertà personale e la presunzione d’innocenza, se si tratti

di persone ricercate in vista di un procedimento, subiscono una profonda ferita. Nel

secondo, giudici e inquirenti di almeno due Paesi possono vedersi obbligati a

«rigettare il pesce in acqua» dopo averlo pescato. «Fortunatamente», la nozione di

forza maggiore – per definizione vis cui resisti non potest – è sufficientemente

ampia da poter giustificare pressoché qualsivoglia sospensione dei termini senza

incorrere in eccessivi imbarazzi116.

La legge italiana, al contrario, trancia ogni dubbio. La conseguenza sarà la

liberazione della persona in tutti e tre i casi, come stabiliscono gli articoli 21 e 23:

una disciplina assai rispettosa della libertà personale e della… fauna marina; molto

meno rispettosa, tuttavia, della decisione quadro117.

II.9. I gravi indici di colpevolezza

30. Il quarto paragrafo dell’articolo 17 contiene un ulteriore aspetto d’originalità:

in assenza di cause ostative, la corte d’appello pronuncerà «sentenza con cui

dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di

colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna». Abbiamo già

116 Un tale rischio è più probabile nei quattro Paesi – Belgio, Danimarca, Spagna ed Estonia – le cui legislazioni nazionali prevedono che in ogni caso il termine di dieci giorni non possa essere prolungato che di altri dieci giorni decorrenti dalla data dalla decisione finale, e non dalla nuova data convenuta, come lo prevede l’articolo 23-4 della decisione quadro.117 Un’ulteriore differenza con la decisione quadro risiede nella circostanza che quest’ultima enumera il pericolo manifesto per la salute o per la vita della persona soltanto a titolo

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descritto quali inconvenienti possano insorgere dall’aver legato l’esecutorietà di un

mandato d’arresto al carattere irrevocabile della decisione sulla quale esso si

fonda118. Ma la vera novità consiste nell’avere introdotto l’obbligo, per il giudice

dell’esecuzione, di verificare il sussistere di tali gravi indici di colpevolezza119. In

stretta applicazione del principio del mutuo riconoscimento, una siffatta valutazione

dovrebbe competere unicamente all’autorità d’emissione. Si tratta, ancora una

volta, di una norma che il legislatore italiano ha voluto introdurre preoccupandosi

di tutelare un diritto fondamentale proprio dell’ordinamento giuridico interno120.

Ma in questo caso sembra esservi un errore di prospettiva. Invero, nella

dialettica «normale» del sistema giuridico interno, il pubblico ministero domanda la

misura, ed il giudice la dispone. Ma non si può estendere tale schema processuale al

sistema del mandato d’arresto europeo. In questo contesto, l’autorità giudiziaria

d’emissione non è assimilabile al pubblico ministero italiano, poiché essa è

portatrice di un atto – il mandato d’arresto – che si è giuridicamente perfezionato

già secondo il proprio ordinamento giuridico di provenienza, e non di una semplice

richiesta121.

II.9. I nuovi motivi di rifiuto

31. Abbiamo già incontrato nel corso della nostra esposizione diversi motivi di

rifiuto, disseminati un po’ dappertutto in questa legge d’implementazione e non

previsti dalla decisione quadro. Ma le cose si complicano ulteriormente alla lettura

dell’articolo 18, che aggiunge ben altre venti cause esplicite di rifiuto. Alcune tra

queste sono già «note» alla decisione quadro. Si tratta dei sette motivi di non

esecuzione facoltativa previsti dall’articolo 4 della decisione quadro, e resi

esemplificativo, mentre l’articolo 23-3 della legge italiana ne fa la sola ipotesi possibile di «grave motivo umanitario». 118 Cfr. supra para. 18.119 Una restrizione simile è prevista dall’articolo 28-2 della legge d’implementazione olandese: l’autorità giudiziaria d’esecuzione deve rifiutare la consegna se constata che non vi sono gli elementi minimi per nutrire un sospetto sufficiente sulla colpevolezza della persona in relazione ai fatti per i quali ne è richiesta la consegna. Nell’Allegato al Rapporto cit. nota 28, la Commissione non manca di rilevare che un tale esame nel merito del caso è contrario alla decisione quadro. A fortiori, potremmo dunque pervenire alla stessa conclusione per quanto riguarda l’Italia.120 Cfr. l’articolo 273-1 del codice di procedura penale italiano, secondo il quale «nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza».121 Restiamo di questa opinione anche se l’articolo 19 della decisione quadro parla in modo accidentale di «autorità giudiziaria richiedente», poiché la formula utilizzata in tutti gli altri casi è quella di autorità giudiziaria o Stato membro «d’emissione».

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obbligatori dalla legge italiana122. A questi si aggiunge un vasto assortimento di

cause di giustificazione o d’esclusione della responsabilità importate direttamente

dal nostro codice penale. Così facendo, il legislatore italiano subordina nuovamente

l’efficacia di un mandato d’arresto europeo al rispetto del diritto interno; per

l’ennesima volta, il giudice italiano dovrà procedere ad un apprezzamento nel

merito del caso: ci limiteremo qui di seguito a riportare qualche esempio tra i più

rappresentativi123.

In applicazione della lettera d) di detto articolo, uno di siffatti motivi obbligatori

corrisponde al «consenso dell’avente diritto», causa di giustificazione del reato

prevista dall’articolo 50 del codice penale: se la vittima poteva disporre

validamente del suo diritto secondo la legge italiana, il giudice ad quem dovrà

rifiutare l’esecuzione del mandato. Dall’articolo 51 c.p. proviene la causa

d’esclusione figurante alla lettera c): la persona non sarà punibile se, secondo la

legge italiana, il fatto costituisce l’esercizio di un diritto o se la persona ha agito

compiendo il proprio dovere. Dall’articolo 45 c.p. deriva la causa giustificatrice

della forza maggiore. Il giudice dovrà inoltre rifiutare l’esecuzione «se il fatto è

manifestazione della libertà di associazione, della libertà di stampa o di altri mezzi

di comunicazione124» o, secondo la lettera e), «se la legislazione dello Stato

membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva».

Il rifiuto dell’estradizione per i reati politici è stato tranquillamente reintrodotto125,

122 L’Italia non è il solo Stato membro ad aver interpretato l’articolo 4 della decisione quadro nel senso che quest’ultimo lascerebbe agli Stati membri (e non ai loro giudici) la possibilità di scegliere se avvalersi o meno di uno dei 7 motivi di rifiuto enumerati da tale articolo. Secondo l’Allegato al Rapporto della Commissione, cit. nota 28, para. 4, diversi Stati membri avrebbero fatto altrettanto, rendendo obbligatorie per i loro giudici taluni di questi motivi di non esecuzione facoltativa. 123 L’Italia non è il solo Paese ad avere introdotto dei motivi di rifiuto non previsti dalla decisione quadro. Questa pratica è stata definita «inquietante» dalla Commissione, che ha disapprovato – salvo che per i motivi di rifiuto che si fondino sul rispetto del ne bis in idem nei confronti della Corte penale internazionale e più in generale sul rispetto dei diritti fondamentali, che ben due terzi degli Stati membri hanno deciso di introdurre espressamente, mentre gli altri Paesi hanno stimato che una tale clausola fosse inutile in quanto implicita – la previsione di nuovi motivi di rifiuto in particolare da parte di Danimarca, Malta, Olanda, Portogallo e Regno Unito, quali motivi politici, di sicurezza nazionale o implicanti un controllo nel merito del caso. Cfr. il Rapporto della Commissione, cit. nota 28, para. 2.2.1. 124 Articolo 18, lettera d), della legge d’implementazione italiana. A tal proposito, cfr. anche il considerando 12, secondo comma, della decisione quadro. 125 Salvo le esclusioni previste dall’articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall’articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall’articolo unico della legge

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non tenendo pertanto in alcun conto una delle principali novità portate dalla

decisione quadro126. La lettera g) obbliga poi il giudice a rifiutare l’esecuzione del

mandato «se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato

d’arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel

rispetto dei diritti minimi dell’accusato previsti dall’articolo 6 della Convenzione

per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali […] e

dall’articolo 2 del Protocollo n. 7 […] statuente il diritto ad un doppio grado di

giurisdizione in materia penale».

Nel caso di minori, in applicazione dell’articolo 18, lettera i), il giudice rifiuterà

l’esecuzione del mandato «se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo

era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la

persona oggetto del mandato d’arresto europeo era minore di anni 18 quando il

reato per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, o

quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi

educativi in atto, o quando l’ordinamento dello Stato membro di emissione non

prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto

maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti

comunque non imputabile o, infine, quando nell’ordinamento dello Stato membro

di emissione non è previsto l’accertamento della effettiva capacità di intendere e di

volere127».

La lettera s) stabilisce un’eccezione per le donne incinte o madri con lei convivente,

«[…] salvo che, trattandosi di mandato d’arresto europeo emesso nel corso di un

procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo

dell’autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità128».

La lettera t) esclude l’esecuzione del mandato d’arresto se il provvedimento

cautelare in base al quale esso è stato emesso risulta mancante di motivazione. Si

tratta di un principio generale del diritto garantito non solo nell’ordinamento

costituzionale 21 giugno 1967, n. 1. Cfr. l’articolo 18, lettera f) della legge italianad’implementazione.126 Per quanto riguarda i problemi di costituzionalità relativi ai reati politici, cfr. supra, para. 14.127 Anche se questa norma possa sembrare particolarmente restrittiva, essa non pone alcun problema di conformità alla decisione quadro, il cui articolo 3, per ciò che concerne i minori, fa esplicito rinvio al diritto dello Stato membro d’esecuzione. 128 L’utilizzazione del termine «procedimento» nella formulazione della lettera s) lascia supporre che essa si applichi anche a un momento che corrisponda, per le giurisdizioni straniere, alla fase dell’istruzione.

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giuridico interno dall’articolo 13, secondo comma, della Costituzione italiana129,

ma anche nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo130, di cui la

decisione quadro sembra a torto non tener conto, poiché essa non prevede l’obbligo

di motivazione che per le decisioni di rifiuto131. Una clausola generale di chiusura

prevede infine in modo esplicito il rifiuto dell’esecuzione «se la sentenza per la cui

esecuzione è stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai

princípi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano132». Ci si può forse

domandare se ed in quale misura questa norma sia giustificata dal considerando 12,

secondo comma, della decisione quadro, il quale precisa che quest’ultima «[…] non

osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto

processo, al rispetto del diritto alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e

alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione».

II.10. Garanzie richieste allo Stato d’emissione e concorso di domande

32. In applicazione dell’articolo 19, l’Italia subordinerà l’esecuzione di un

mandato d’arresto a tutte e tre le condizioni enumerate dall’articolo 5 della

decisione quadro (per ciò che concerne i giudizi in absentia, l’applicazione della

pena dell’ergastolo, e i cittadini o i residenti dello Stato d’esecuzione).

Per quanto riguarda i concorsi di richieste, l’articolo 20 rispetta esattamente

l’ordine proposto dall’articolo 16 della decisione quadro nell’enumerazione dei

criteri dei quali il giudice dell’esecuzione deve tener conto al fine di operare la

propria scelta. Si tratta, nell’ordine, della gravità del reato, del luogo di

commissione, della data d’emissione dei mandati e del fatto che il mandato sia stato

emesso per l’esecuzione di una misura provvisoria o di una pena definitiva.

II.11. Ricorso in Cassazione

33. Allo scopo di rispettare l’articolo 111 della Costituzione133, sia il testo

Kessler (articolo 13) che la proposta Pecorella (articolo 22) avevano previsto la

129 Cfr. supra para. 11.130 Cfr. Articolo 45-1 CEDU, che prevede senza eccezioni l’obbligo di motivazione per le sentenze, così come per le decisioni di ricevibilità o irricevibilità.131 Articolo 17-6 della decisione quadro. 132 Articolo 18, lettera v), della legge d’implementazione italiana.133 Cfr. E. Selvaggi, cit. nota 37, p. 2984.

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possibilità del ricorso in Cassazione. Ma la prima proposta permetteva soltanto il

ricorso per violazione di legge ed entro il termine di cinque giorni dalla lettura del

dispositivo in udienza, mentre la seconda, infine accolta, permette il ricorso anche

per il merito – previsione che, come abbiamo già notato, può risultare eccessiva

anche per il diritto interno – ed il termine è stato aumentato a dieci giorni, che

decorrono dalla data di conoscenza legale del provvedimento.

Il ricorso sospende l’esecuzione della sentenza. La Corte di cassazione dovrà

rendere la propria decisione entro 15 giorni dalla ricezione degli atti. Ma il mancato

rispetto di tale termine non sembra essere foriero di alcuna conseguenza.

II.12. Altre disposizioni concernenti la fase passiva

34. Le disposizioni successive, attinenti alla deducibilità dalla durata totale

della detenzione del periodo scontato nello Stato membro d’esecuzione, alla

consegna differita o temporanea, alla consegna o all’estradizione ulteriori, al

principio di specialità e al transito, non danno luogo ad alcun problema di rilievo,

limitandosi quasi a ripetere i corrispondenti articoli della decisione quadro o più

semplicemente a rinviare a quest’ultima.

Qualche precisazione utile: per quanto riguarda la consegna ulteriore della persona

ad un altro Stato membro e l’estradizione verso uno Stato terzo in virtù di un

mandato d’arresto emesso per un reato commesso precedentemente alla prima

consegna, in applicazione dell’articolo 25 della legge italiana, essa è ammessa

soltanto se la corte d’appello concede il proprio previo consenso. L’Italia ha dunque

scelto di non aderire al sistema che si potrebbe definire di «consenso presunto salvo

espressa opposizione dell’autorità giudiziaria» proposto dall’articolo 28-1 della

decisione quadro.

Lo stesso vale per il principio di specialità, non avendo l’Italia aderito al sistema

consimile134, reso possibile dall’articolo 27 della decisione quadro, di rinuncia

presunta al principio d specialità salvo opposizione dell’autorità giudiziaria. Ai

sensi dell’articolo 26-3 della legge italiana, lo Stato d’emissione dovrà presentare la

propria richiesta alla corte d’appello che ha dato esecuzione al mandato. Ma

134 Soltanto l’Estonia e l’Austria l’avrebbero fatto secondo l’Allegato al Rapporto della Commissione, cit. nota 28.

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attenzione: i venti motivi di rifiuto enunciati all’articolo 18135 saranno applicabili

anche in questa circostanza.

Quanto al transito, l’autorità incaricata di ricevere le relative richieste in

applicazione dell’articolo 25 della decisione quadro sarà il Ministro della Giustizia,

che potrà subordinare il transito della persona alla condizione che quest’ultima,

dopo essere stata ascoltata, «sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura

di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi

confronti nello Stato membro di emissione136». Si tratta di una possibilità messa a

disposizione dalla decisione quadro e a questa pienamente conforme. Ma in questo

sistema vi è probabilmente una nota leggermente stonata, poiché il Ministro

dispone, in materia di transito, di poteri discrezionali che né lui, né l’autorità

giudiziaria posseggono in materia di consegna, dal momento che, nel contesto di

quest’ultima, è la corte d’appello che deve – senza avere la possibilità di scegliere

altrimenti – subordinare la consegna al ritorno del cittadino o residente italiano in

Italia perché possa purgarvi la propria pena.

III. Procedura attiva

35. La legge italiana non dedica che qualche laconica disposizione alla

procedura attiva di consegna. L’interprete non rischia di trovare in questa parte

della legge nessuna delle anomalie che contraddistinguono la procedura passiva.

Psicologicamente, un tale disequilibrio si spiega molto facilmente: il made in Italy,

si sa, non suscita diffidenza.

III.1. Competenza e contenuto del mandato d’arresto

36. Il mandato è emesso dal giudice che ha applicato la misura cautelare della

custodia in carcere o degli arresti domiciliari137, o dal pubblico ministero presso il

giudice che ha emesso l’ordine di esecuzione della pena detentiva138. Esso è quindi

135 Cfr. supra, para. 31.136 Articolo 27-3 della legge d’implementazione italiana.137 Articolo 28-1, lettera a), della legge d’implementazione italiana.138 Articolo 28-1, lettere b) e c), della legge d’implementazione italiana.

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trasmesso al Ministro della Giustizia, che procede alla traduzione ed alla

trasmissione all’autorità competente del Paese d’esecuzione139.

L’articolo 30 disciplina il contenuto del mandato d’arresto. E’ interessante

comparare questa norma con l’articolo 6, che disciplina il contenuto del mandato

«passivo». Le informazioni che devono essere indicate nel relativo formulario sono

praticamente le stesse, anche se talvolta la formulazione cambia leggermente: per

esempio, l’articolo 6, lettera c), parla di «descrizione delle circostanze della

commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione

del ricercato» mentre la lettera corrispondente dell’articolo 30 parla più

semplicemente di «descrizione del fatto contestato, compresi l’epoca e il luogo di

commissione, nonché, in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione

del ricercato». La lettera f) dell’articolo 6 parla di «sentenza definitiva» mentre la

lettera f) dell’articolo 30 parla di «sentenza irrevocabile». Ma queste piccole

discordanze di formulazione non dovrebbero dar luogo ad alcuna conseguenza

degna di nota.

La vera differenza risiede piuttosto nel fatto che nel quadro della procedura passiva,

tutte queste informazioni sono richieste a pena di ricevibilità, mentre nessuna

sanzione procedurale è prevista per l’omissione di una di queste informazioni in un

mandato emesso dall’Italia. In più, non si richiede che quest’ultimo sia

accompagnato da tutta la panoplia di documenti e di relazioni richiesta per i

«mandati passivi». Non fosse che per una questione di coerenza, il legislatore

italiano avrebbe dovuto perlomeno prevedere una norma che imponesse all’autorità

giudiziaria italiana di allegare al mandato italiano ogni documento ed informazione

ulteriori eventualmente richiesti dal Paese d’esecuzione... Questa considerazione

riflette, più in generale, uno dei nodi procedurali insiti al sistema introdotto dalla

decisione quadro: un mandato d’arresto, al fine di centrare il bersaglio senza

rischiare di cascare in una serie di insidiose trappole procedurali, dovrà sempre

soddisfare ben quattro paradigmi, come vedremo in conclusione di questo lavoro.

139 Articolo 28-2 della legge d’implementazione italiana.

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IV. Disposizioni transitorie

37. Nell’ambito del regime transitorio istituito dalla decisione quadro, bisogna

distinguere tra le disposizioni d’applicazione legate alla data di ricevimento della

richiesta, e quelle legate alla data di commissione dei fatti incriminati (tempus

comissi delicti).

1) Ai sensi dell’articolo 32 della decisione quadro, le richieste d’estradizione

ricevute prima del primo gennaio 2004 avrebbero dovuto continuare ad essere

disciplinate dalle «vecchie» norme in materia d’estradizione, mentre le richieste

ricevute a partire da questa data dovevano essere «soggette alle norme adottate

dagli Stati membri» conformemente alla decisione quadro stessa;

2) Tuttavia, al momento dell’adozione della decisione quadro, uno Stato membro

aveva la possibilità di dichiarare che, in qualità di Stato d’esecuzione, esso avrebbe

continuato a trattare «le richieste relative a reati commessi prima di una data da

esso precisata conformemente al sistema di estradizione applicabile anteriormente

al 1° gennaio 2004». Tuttavia, tale data non avrebbe potuto essere posteriore al 7

agosto 2002, giorno di entrata in vigore della decisione quadro e corrispondente, in

applicazione dell’articolo 35, al ventesimo giorno successivo a quello della

pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Per quanto riguarda invece la legge italiana, in primo luogo abbiamo già osservato

che, al momento dell’approvazione della decisione quadro, l’Italia, come l’Austria

ed in parte la Francia, decise di non attribuire valore retroattivo alle nuove norme.

Ma contrariamente alla Francia140, e similarmente all’Austria, l’Italia aveva

dichiarato141 che essa avrebbe continuato a trattare secondo le norme vigenti in

materia di estradizione tutte le richieste che si fossero riferite a fatti commessi

prima del 7 agosto 2002. Tale dichiarazione è stata confermata dall’articolo 40-2

della legge di trasposizione, ma con una differenza alquanto significativa, poiché

quest’ultimo articolo fa riferimento alle norme in materia d’estradizione vigenti non

più alla data del 1° gennaio 2004, ma a quella dell’entrata in vigore della legge

stessa, cioè al 14 maggio 2005.

140 La Francia continuerà a trattare secondo il sistema d’estradizione applicabile prima del 1° gennaio 2004 le richieste passive relative a fatti commessi prima del 1° novembre 1993, data d’entrata in vigore del Trattato UE.141 Cfr. Allegato alla decisione quadro in GU L 190/91 (18.7.2002).

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Inoltre, l’articolo 40-1 stabilisce che le nuove norme si applicano alle «richieste di

esecuzione di mandati d’arresto europei emessi e ricevuti» dopo la data di entrata

in vigore della legge, fissata al 14 maggio 2005. Per quanto concerne le tipologie di

reato per le quali la doppia incriminazione non dovrebbe più applicarsi, invece, il

paragrafo 3 dello stesso articolo precisa che le norme corrispondenti «si applicano

unicamente ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente

legge».

Anche queste due disposizioni appaiono non conformi agli articoli 32 e 35 della

decisione quadro. L’articolo 40-1 per due ragioni: 1) perché fa riferimento non

soltanto alla data della ricezione, ma anche a quella d’emissione dei mandati

d’arresto, di modo che le «vecchie» norme dovrebbero trovare applicazione anche

per i mandati emessi prima del 14 maggio 2005, ma ricevuti dopo tale data; 2)

perché fa riferimento alla data di entrata in vigore della legge italiana, e non a

quella del 1° gennaio 2004142. Ora, a prima vista, la formulazione dell’articolo 32

della decisione quadro (che, per le domande ricevute a partire dal 1° gennaio 2004,

stabilisce che esse «[…] saranno soggette alle norme adottate dagli Stati membri

[…]») sembrerebbe lasciare alle normative nazionali piena libertà nel decidere le

sorti delle richieste successive al primo gennaio 2004. Ma non si deve dimenticare

che, d’altra parte, gli Stati avevano tempo fino al 31 dicembre 2004 per trasporre la

decisione quadro…

Per quanto riguarda, infine, l’articolo 40-3, che parla espressamente di fatti

commessi dopo la data d’entrata in vigore della legge d’implementazione, questa

norma è senz’altro contraria alla decisione quadro, che non permette deroghe al

regime del tempus commissi delicti che per i fatti commessi anteriormente al 7

agosto 2002. Le norme italiane sono ispirate alla preoccupazione di salvaguardare il

principio di non retroattività delle norme penali.

Peraltro, secondo la Commissione, altri tre Paesi – la Repubblica Ceca, Il

Lussemburgo e la Slovenia – non avrebbero rispettato le disposizioni transitorie

previste dalla decisione quadro143.

142 Al contrario, la proposta Kessler fissava la data d’applicabilità delle nuove disposizioni al 1°

gennaio 2004.143 Ma la Repubblica Ceca e la Slovenia non avrebbero potuto fare la dichiarazione prevista dall’articolo 32 della decisione quadro, per l’ovvia ragione che essi non erano ancora membri

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dell’Ue al momento della sua adozione. Cfr. l’Allegato al Rapporto della Commissione cit. nota 28, para. 4.

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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

I. Un conflitto insanabile

38. Da tantissimi punti di vista, la legge d’implementazione italiana non rispetta

la decisione quadro; ma quest’ultima sembra essere incompatibile con taluni

principi fondamentali della Costituzione italiana. Da un lato assistiamo

all’annullamento di fatto dei principi del mutuo riconoscimento e della reciproca

fiducia, in particolare attraverso la reintroduzione surrettizia del principio di doppia

incriminabilità, la previsione di numerosi nuovi motivi di rifiuto – tra i quali la

reintroduzione del rifiuto all’estradizione per i reati politici – ed un appesantimento

amministrativo che fanno perdere al mandato d’arresto europeo gran parte delle sue

ragioni d’essere. Ma, dal lato della decisione quadro, la natura ambigua dello

strumento, il deficit democratico che ha caratterizzato la sua approvazione, la

mancanza di un quadro costituzionale tale da rendere tra l’altro impossibile il

fenomeno del forum shopping (abbiamo provato ad avvertire dell’urgenza di

istituire un sistema coerente che regoli le competenze penali a livello europeo) ed in

generale una struttura imperniata più sulle peraltro legittime preoccupazioni

d’efficacia dell’esecuzione che sul rispetto di beni così preziosi come la libertà

individuale e la presunzione d’innocenza144, non fanno che alimentare le fobie e le

144 Una considerazione che meriterebbe di esser fatta è legata al rispetto di una sorta di principio di necessità in materia di limitazione della libertà personale: sarebbe opportuno che in seno all’Unione si cominci a pensare a un sistema nel quale il trasferimento da un paese all’altro di una persona ricercata sia l’extrema ratio, e non avvenga che nella misura in cui ciò risulti strettamente necessario. Un processo è purtroppo già una pena in sé: non si deve dimenticare che tutti godono della presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva. Perché per esempio non fare ampio uso delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie ? Piuttosto che essere sballottato da un paese all’altro, l’imputato potrebbe in determinate circostanze essere interrogato per mezzo di una videoconferenza, in modo non dissimile da quanto sperimentato in Italia, ma per motivi di sicurezza, in occasione per

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resistenze dei sistemi giuridici nazionali: l’Italia non è che uno degli esempi, seppur

forse il più evidente. Come se non bastasse, ogni sforzo ad opera del legislatore

ordinario, che miri a rimediare a posteriori ed in maniera unilaterale alle

imperfezioni di uno strumento figlio del metodo intergovernativo, appare ormai

tardivo. In Italia, nel breve periodo, alcuni dei problemi che abbiamo sollevato si

porranno davanti alla Corte costituzionale ed alla Corte di giustizia europea. In

alcune circostanze, la legge d’implementazione è riuscita a risolvere i problemi

d’incostituzionalità. Tale è il caso, come abbiamo visto, dell’obbligo di

motivazione dei provvedimenti giudiziari o del ricorso in Cassazione, previsti

dall’articolo 111 della Costituzione. Ma in altri casi, una riforma della Costituzione

sarebbe stata preferibile. Ciò vale soprattutto per gli articoli 10-4 e 26, che

permettono l’estradizione dei cittadini soltanto in esecuzione di convenzioni

internazionali, e la vietano per i cittadini e per gli stranieri qualora si perseguano

reati politici. Questa strada era stata seguita, per esempio, dalla Francia, che ha

modificato la propria Costituzione prima di attuare la decisione quadro145. Il caso

della Francia ci spinge a proporre di riflettere all’istituzione in Italia di un controllo

di costituzionalità ex ante, almeno per gli strumenti giuridici del terzo pilastro, in

cui la posta in gioco è la libertà personale146. Un controllo del genere avrebbe

probabilmente permesso di evitare la maggior parte delle polemiche che

offuscarono la comprensione delle tematiche sul tavolo dei negoziati. L’Italia ne

acquisterebbe enormemente in credibilità internazionale. Ma ci si deve già felicitare

esempio dei processi di Mafia. Soprattutto se l’imputato sia cittadino o residente dello Stato di esecuzione, il suo diritto alla difesa ne uscirebbe rafforzato, gli inevitabili «danni collaterali» di una estradizione sarebbero mitigati, e con essi gran parte degli ostacoli legati alla reciproca diffidenza tra Stati membri. In questo senso, c’è da rammaricarsi che la Commissione, nel suo Rapporto più volte citato, definisca «interessante», una regolamentazione come quella della legge d’implementazione austriaca, in virtù della quale una persona può essere consegnata allo Stato richiedente in pendenza dell’appello, salvo che, in caso di vittoria dell’appello stesso, l’Austria domanderà allo Stato d’emissione di restituirla. Coloro i quali hanno un po’ di esperienza delle aule dei tribunali e dei penitenziari sanno che nessuna Corte europea dei Diritti dell’Uomo sarebbe in grado di rimediare ai danni irreparabili subiti da un innocente in occasione di un processo; l’unico modo realista di limitarli risiede piuttosto nella loro prevenzione, nella misura del possibile.145 Cfr. supra, nota 71.146 Anche se, secondo parte della dottrina francese, «la posta in gioco» del rafforzamento della garanzia dei diritti fondamentali si situa a livello europeo e non nazionale: cfr. Julien Boucher, Le mandat d’arrêt européen et la Constitution française, Synthèse n. 84, Fondation Robert Schuman, http://www.robert-schuman.org/lettera/syntheses-archives.htm. Anche in seguito alla modifica dell’articolo 88-4 della Costituzione, il dibattito in Francia resta aperto: Cfr. il Rapport au Sénat di P. Fauchon, annexé au procès-verbal della séance dul 15 janvier 2003, http://www.senat.fr/rap/l02-126/l02-1260.html

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del rafforzamento del ruolo del Parlamento nazionale, che potrebbe rivelarsi una

soluzione a molti – non certo alla totalità – dei problemi.

II. Un conflitto di portata «europea»: una seconda chiave di lettura

39. Ciò detto, due questioni essenziali si propongono. La prima è relativa agli

effetti delle violazioni del diritto del terzo pilastro poste in essere dai legislatori

nazionali. Il legislatore ordinario non può derogare in maniera unilaterale ad una

norma di diritto secondario. Ma qual è la sanzione qualora ciò accada ? La risposta

è disarmante. Con il Trattato attuale, la sanzione è di fatto inesistente. Una delle

debolezze del diritto del terzo pilastro è di essere composto da quelle che i giuristi

romani avrebbero definito leges imperfectae: delle norme senza sanzione,

considerando i poteri attualmente attribuiti alla Commissione ed alla Corte di

giustizia in materia. Mancando per volontà del legislatore dei Trattati l’iniziativa

della Commissione, si sa che il galateo comunitario scoraggerà gli Stati membri dal

ricorrere all’articolo 35-7 TUE, che attribuisce alla Corte di giustizia la competenza

«[…] a statuire su ogni controversia tra Stati membri concernente l'interpretazione

o l'applicazione di atti adottati a norma dell'articolo 34, paragrafo 2,

ogniqualvolta detta controversia non possa essere risolta dal Consiglio entro sei

mesi dalla data nella quale esso è stato adito da uno dei suoi membri». L’Italia ha

potuto ritardare l’implementazione del mandato d’arresto di un anno e mezzo, e

nessuno sembra per il momento sognarsi che da ciò posa scaturire la minima

conseguenza, soprattutto in un periodo in cui l’Europa non è certo allo zenit della

propria popolarità.

La seconda questione concerne le violazioni delle costituzioni nazionali attuate dal

diritto derivato: l’enigma del primato si propone e tutto fa pensare che il diritto

dell’Unione dovrà cedere il passo, come persino nel caso del primo pilastro

sembrano indicare le vicissitudini di alcune importanti recenti pronunce della Corte

di giustizia147. Il problema è che l’ultima parola sull’applicazione del diritto

147 Ci riferiamo, per esempio, a CGCE del 3 settembre 2003, Köbler, aff. 224/01, e a CGCE del 6 novembre 2003, Gambelli, aff. 243/2001. Nel primo caso – che rappresenta uno degli ultimi sviluppi della giurisprudenza Francovich – la Corte ha dichiarato la responsabilità degli Stati membri per le violazioni del diritto comunitario commesse dai giudici nazionali di ultima istanza. Ma il problema, non visto dalla Corte, è che in definitiva sarà lo stesso giudice nazionale di ultima istanza che sarà competente a condannare se stesso. Si tratta di qualcosa di verosimile, o si entra piuttosto in un

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comunitario di fatto spetta sempre alle istanze nazionali: il «culto» del primato del

diritto dell’Unione diventa effettivo soltanto nella misura in cui esso è

assiduamente praticato dalle giurisdizioni interne. Se così non fosse, gli Stati che

hanno modificato le loro costituzioni prima di implementare la decisione quadro

non sarebbero stati obbligati a farlo: tale sarebbe l’atteggiarsi di una vera primazia

comunitaria. Ed eccoci finalmente giunti al momento di fornire la seconda chiave,

che avevamo promesso in apertura del presente lavoro148. Stavolta essa ci è offerta

dal moderno «giuspositivismo metodologico149», secondo cui un sistema può essere

definito come «giuridico» soltanto quando implica la coercizione, ovverosia il

monopolio dell’uso della forza da parte delle autorità incaricate di far rispettare il

diritto. In questo senso, il sistema comunitario è privo di una siffatta qualità, poiché

sono le autorità nazionali che hanno il monopolio della forza e che possono

concretamente fare applicare il diritto sul loro territorio. Secondo questa

ricostruzione, che può apparire alquanto brutale ma che spiegherebbe invece

parecchie delle apparenti ambiguità che oggi viviamo, soltanto i sistemi nazionali

sarebbero «giuridici». Non è forse questo il vero limite del principio di primazia ?

Nel dubbio, il giudice che si trovi a dover avere a che fare con un mandato d’arresto

europeo farà meglio a tener conto di alcune regole pratiche, se non vorrà rischiare

di veder vanificati i propri sforzi.

III. Mutuo riconoscimento e mandato d’arresto: istruzioni per l’uso

40. Nell’attesa di una previa armonizzazione almeno minimale del diritto

sostanziale e procedurale, affinché la libera circolazione delle decisioni giudiziarie

circolo vizioso ? Nel secondo caso, la Corte ha fondamentalmente dichiarato le norme penali italiane in materia di giochi d’azzardo in contrasto con i principi della libera circolazione dei servizi e della libertà di stabilimento. Da allora una vera e propria battaglia legale è stata ingaggiata dagli interessati per fare accettare tale giurisprudenza davanti alle istanze nazionali; ma queste ultime, di fatto, continuano a disconoscerne la portata e a rifiutare l’accesso al mercato nazionale, basandosi fondamentalmente su considerazioni legate al diritto interno. Dopo due anni, la Corte si accinge a ripronunciarsi sulle medesime norme: cfr. la domanda di decisione pregiudiziale presentata dal Tribunale di Teramo, CGCE aff. 360/04, procedimento penale contro Soricchio Angelo, GU C 262/20 del 23 ottobre 2004, e quella presentata dal Tribunale di Larino, aff. 338/04, procedimento penale contro Massimiliano Placanica, GU C 273/10 del 6 novembre 2004. è evidente che i privati potranno esercitare i diritti soggettivi di cui sono titolari in base sistema comunitario soltanto nel momento in cui le istanze nazionali saranno convinte – piuttosto che obbligate – dalla Corte. 148 Cfr. supra para. 7. 149 Cfr. C. S. Nino, Notas de introducción al derecho, nella traduzione italiana Introduzione all’analisi del diritto, Giappichelli ed., Torino, 1996, p. 89-138.

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possa essere in qualche modo effettiva, sarà necessario, come abbiamo anticipato,

che i mandati d’arresto rispettino sempre quattro paradigmi.

Il primo paradigma è quello della decisione quadro: benché per definizione essa

non dovrebbe normalmente avere efficacia diretta, un mandato che non sia «in

regola» con la decisione quadro difficilmente resterà immune, in particolare sotto la

scure degli avvocati difensori.

Il secondo paradigma è quello del diritto del paese d’emissione: l’autorità

giudiziaria richiedente è legata in primo luogo al sistema giuridico che resta la fonte

originaria della sua legittimità.

Il terzo paradigma è quello del diritto del paese di destinazione. Nel caso dell’Italia,

per esempio, sarà senza dubbio «più opportuno», per l’autorità straniera

d’emissione, avendo a cuore le esigenze di rapidità e di efficacia, inviare tutte le

informazioni e i documenti supplementari richiesti dalla nostra legge

d’implementazione, in modo da rendere il suo mandato inattaccabile, anche se da

un punto di vista strettamente positivo si potrebbe sostenere che l’obbligo di inviare

dei documenti non previsti dalla decisione quadro non abbia alcun fondamento

giuridico.

Il quarto paradigma da rispettare, infine, è costituito dal sistema sopranazionale dei

diritti fondamentali, con particolare riguardo a quelli garantiti dai trattati europei,

dalla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, e dalla giurisprudenza delle

rispettive Corti.

La responsabilità del rispetto di tali quattro paradigmi è affidata quasi per intero

alle autorità del paese d’emissione, che di volta in volta saranno obbligate a ben

calcolare tutte le possibili oscillazioni, dipendenti soprattutto dalla variabile «Stato

membro d’esecuzione». E non si può certo dubitare del fatto che un calcolo del

genere, in taluni casi, quale quello dell’Italia, sarà estremamente arduo. Non siamo

convinti, peraltro, che tutto si aggiusterà da sé una volta che il sistema sarà rodato:

infatti, non toccherà soltanto ai giudici assimilare tutte le possibili implicazioni del

sistema, ma anche agli avvocati svelarne i punti deboli. E le variabili appaiono

talmente instabili – e le falle, talmente numerose – che la più grande prudenza sarà

richiesta: la posta in gioco è la costruzione, non facile, del nostro spazio di libertà,

sicurezza e giustizia.

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APPENDICE

I. Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002

relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri(2002/584/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, lettere a) e b), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),vista la proposta della Commissione(1),visto il parere del Parlamento europeo(2),considerando quanto segue:

(1) In base alle conclusioni del Consiglio di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ed in particolare il punto 35, è opportuno abolire tra gli Stati membri la procedura formale di estradizione per quanto riguarda le persone che si sottraggono alla giustizia dopo essere state condannate definitivamente ed accelerare le procedure di estradizione per quanto riguarda le persone sospettate di aver commesso un reato.

(2) Il programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, previsto al punto 37 delle conclusioni di Tampere e adottato dal Consiglio il 30 novembre 2000(3), affronta la questione dell'esecuzione reciproca del mandato d'arresto.

(3) Tutti o alcuni degli Stati membri aderiscono ad una serie di convenzioni nel settore dell'estradizione. Tra queste si possono annoverare la convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e la convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27 gennaio 1977. I paesi nordici possiedono leggi sull'estradizione redatte in modo identico.

(4) Inoltre, gli Stati membri hanno concluso tra loro le seguenti tre convenzioni concernenti in tutto o in parte l'estradizione, che fanno parte dell'acquis dell'Unione: la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni nelle relazioni tra gli Stati membri parte della convenzione(4), del 19 giugno 1990, la convenzione del 10 marzo 1995 relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea(5) e la convenzione del 27 settembre 1996 relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea(6).

(5) L'obiettivo dell'Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell'estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l'introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine

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dell'esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all'azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(6) Il mandato d'arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.

(7) Poiché l'obiettivo di sostituire il sistema multilaterale di estradizione creato sulla base della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 non può essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli Stati membri e può dunque, a causa della dimensione e dell'effetto, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, il Consiglio può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà menzionato all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 5 del trattato che istituisce le Comunità europee. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(8) Le decisioni relative all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l'autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna.

(9) Il ruolo delle autorità centrali nell'esecuzione del mandato d'arresto europeo dev'essere limitato all'assistenza pratica e amministrativa.

(10) Il meccanismo del mandato d'arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L'attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, constatata dal Consiglio in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, dello stesso trattato, e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo.

(11) Il mandato d'arresto europeo dovrebbe sostituire tra gli Stati membri tutti i precedenti strumenti in materia di estradizione, comprese le disposizioni del titolo III della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen che riguardano tale materia.

(12) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(7), segnatamente il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla consegna di una persona che forma oggetto di un mandato d'arresto europeo qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o

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punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, al rispetto del diritto alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione.

(13) Nessuna persona dovrebbe essere allontanata, espulsa o estradata verso uno Stato allorquando sussista un serio rischio che essa venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altri trattamenti o pene inumane o degradanti.

(14) Poiché tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 relativa alla protezione delle persone nei confronti del trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, è opportuno che i dati personali trattati nel contesto dell'attuazione della presente decisione quadro siano protetti in conformità con i principi di detta convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:CAPO 1

PRINCIPI GENERALIArticolo 1

Definizione del mandato d'arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione1. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d'arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.3. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea non può essere modificata per effetto della presente decisione quadro.

Articolo 2Campo d'applicazione del mandato d'arresto europeo

1. Il mandato d'arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi.2. Danno luogo a consegna in base al mandato d'arresto europeo, alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro e indipendentemente dalla doppia incriminazione per il reato, i reati seguenti, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente, se in detto Stato membro il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per tali reati è pari o superiore a tre anni:- partecipazione a un'organizzazione criminale,- terrorismo,- tratta di esseri umani,- sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,

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- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,- corruzione,- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,- riciclaggio di proventi di reato,- falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro,- criminalità informatica,- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,- omicidio volontario, lesioni personali gravi,- traffico illecito di organi e tessuti umani,- rapimento, sequestro e presa di ostaggi,- razzismo e xenofobia,- furti organizzati o con l'uso di armi,- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,- truffa,- racket e estorsioni,- contraffazione e pirateria in materia di prodotti,- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,- falsificazione di mezzi di pagamento,- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,- traffico illecito di materie nucleari e radioattive,- traffico di veicoli rubati,- stupro,- incendio volontario,- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,- dirottamento di aereo/nave,- sabotaggio.3. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE), di inserire altre categorie di reati nell'elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Il Consiglio esamina, alla luce della relazione sottopostagli dalla Commissione ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, se sia opportuno estendere o modificare tale elenco.4. Per quanto riguarda i reati non contemplati dal paragrafo 2, la consegna può essere subordinata alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso il mandato d'arresto europeo costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso.

Articolo 3Motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato di arresto europeo

L'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione (in prosieguo: "autorità giudiziaria dell'esecuzione") rifiuta di eseguire il mandato d'arresto europeo nei casi seguenti:

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1) se il reato alla base del mandato d'arresto è coperto da amnistia nello Stato membro di esecuzione, se quest'ultimo era competente a perseguire il reato secondo la propria legge penale;2) se in base ad informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro della condanna;3) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo non può ancora essere considerata, a causa dell'età, penalmente responsabile dei fatti all'origine del mandato d'arresto europeo in base alla legge dello Stato membro di esecuzione.

Articolo 4Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo:1) se, in uno dei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, il fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione; tuttavia in materia di tasse e di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione del mandato di arresto europeo non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato membro di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di normativa in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato membro emittente;2) se contro la persona oggetto del mandato d'arresto europeo è in corso un'azione nello Stato membro di esecuzione per il medesimo fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo;3) se le autorità giudiziarie dello Stato membro dell'esecuzione hanno deciso di non esercitare l'azione penale per il reato oggetto del mandato d'arresto europeo oppure di porvi fine, o se la persona ricercata ha formato oggetto in uno Stato membro di una sentenza definitiva per gli stessi fatti che osta all'esercizio di ulteriori azioni;4) se l'azione penale o la pena è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato membro in virtù del proprio diritto penale;5) se in base ad informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da un paese terzo a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi del paese della condanna;6) se il mandato d'arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno;7) Se il mandato d'arresto europeo riguarda reati:a) che dalla legge dello Stato membro di esecuzione sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in un luogo assimilato al suo territorio; oppureb) che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro emittente, se la legge dello Stato membro di esecuzione non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio.

Articolo 5

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Garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolariL'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione può essere subordinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione ad una delle seguenti condizioni:1) Se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata "in absentia", e se l'interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna può essere subordinata alla condizione che l'autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro emittente e di essere presenti al giudizio.2) Se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita, l'esecuzione di tale mandato può essere subordinata alla condizione che lo Stato membro emittente preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata - su richiesta o al più tardi dopo 20 anni - oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite.3) Se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, la consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente.

Articolo 6Determinazione delle autorità giudiziarie competenti

1. Per autorità giudiziaria emittente si intende l'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d'arresto europeo.2. Per autorità giudiziaria dell'esecuzione si intende l'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, è competente dell'esecuzione del mandato di arresto europeo.3. Ciascuno Stato membro comunica al Segretariato generale del Consiglio qual è l'autorità competente in base al proprio diritto interno.

Articolo 7Ricorso all'autorità centrale

1. Ciascuno Stato membro può designare un'autorità centrale o, quando il suo ordinamento giuridico lo prevede, delle autorità centrali per assistere le autorità giudiziarie competenti.2. Uno Stato membro può, se l'organizzazione del proprio sistema giudiziario interno lo rende necessario, affidare alla (alle) propria (proprie) autorità centrale (centrali) la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.Lo Stato membro che voglia avvalersi delle facoltà descritte nel presente articolo comunica al Segretariato generale del Consiglio le informazioni relative all'autorità centrale (alle autorità centrali) designata(e). Dette indicazioni sono vincolanti per tutte le autorità dello Stato membro emittente.

Articolo 8Contenuto e forma del mandato d'arresto europeo

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1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dal modello allegato:a) identità e cittadinanza del ricercato;b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d'arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d'applicazione degli articoli 1 e 2;d) natura e qualificazione giuridica del reato, in particolare tenendo conto dell'articolo 2;e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.2. Il mandato di arresto europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione. Ciascuno Stato membro può al momento dell'adozione della presente decisione quadro, o successivamente, attestare in una dichiarazione depositata presso il Segretariato generale del Consiglio che accetterà una traduzione in una o più lingue ufficiali delle istituzioni delle Comunità europee.

CAPO 2PROCEDURA DI CONSEGNA

Articolo 9Trasmissione di un mandato d'arresto europeo

1. Quando il luogo in cui si trova il ricercato è conosciuto, l'autorità giudiziaria emittente può comunicare il mandato d'arresto europeo direttamente all'autorità giudiziaria dell'esecuzione.2. L'autorità giudiziaria emittente può, in ogni caso, decidere di segnalare la persona ricercata nel Sistema di Informazione Schengen (SIS).3. Siffatta segnalazione è effettuata conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni. Una segnalazione nel Sistema di Informazione Schengen equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1.Per un periodo transitorio, fintanto che il SIS non sarà in grado di trasmettere tutte le informazioni di cui all'articolo 8, la segnalazione equivarrà ad un mandato d'arresto europeo in attesa del ricevimento in debita forma dell'originale da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione.

Articolo 10Modalità di trasmissione di un mandato d'arresto europeo

1. Se l'autorità giudiziaria emittente ignora quale sia l'autorità giudiziaria dell'esecuzione competente, effettua le ricerche necessarie, specie attraverso i punti di contatto della Rete giudiziaria europea(8), per ottenere tale informazione dallo Stato di esecuzione.2. Se l'autorità giudiziaria emittente lo desidera, la trasmissione può essere effettuata mediante il sistema di telecomunicazione protetto della Rete giudiziaria europea.

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3. Se non è possibile ricorrere al Sistema di Informazione Schengen, l'autorità giudiziaria emittente può fare ricorso ai servizi dell'Interpol per comunicare il mandato d'arresto europeo.4. L'autorità giudiziaria emittente può trasmettere il mandato d'arresto europeo con qualsiasi mezzo sicuro in grado di produrre una registrazione scritta a condizioni che consentano allo Stato membro dell'esecuzione di verificarne l'autenticità.5. Qualsiasi difficoltà relativa alla trasmissione o all'autenticità di un documento necessario per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo è risolta attraverso contatti diretti tra le autorità giudiziarie interessate o, se del caso, con l'intervento delle autorità centrali degli Stati membri.6. Se l'autorità che riceve un mandato d'arresto europeo non ha la competenza per dargli seguito, lo trasmette d'ufficio alla sua autorità nazionale competente e ne informa l'autorità giudiziaria emittente.

Articolo 11Diritti del ricercato

1. Quando il ricercato è arrestato l'autorità giudiziaria dell'esecuzione competente lo informa, in conformità con il proprio diritto interno, del mandato d'arresto europeo e del suo contenuto, nonché della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente.2. Il ricercato arrestato in esecuzione di un mandato d'arresto europeo ha il diritto di essere assistito da un consulente legale e da un interprete, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione.

Articolo 12Mantenimento in custodia

Quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d'arresto europeo, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno dello Stato membro dell'esecuzione. In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione, a condizione che l'autorità competente di tale Stato membro adotti le misure ritenute necessarie ad evitare che il ricercato si dia alla fuga.

Articolo 13Consenso alla consegna

1. Se l'arrestato indica di acconsentire alla propria consegna, il consenso ed eventualmente la rinuncia espressa al beneficio della regola della specialità, definita all'articolo 27, paragrafo 2, sono raccolti dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione in conformità con il diritto interno dello Stato membro di esecuzione.2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il consenso ed eventualmente la rinuncia di cui al paragrafo 1 siano raccolti in condizioni dalle quali risulti che l'interessato li ha espressi volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine il ricercato ha diritto all'assistenza di un consulente legale.3. Il consenso ed eventualmente la rinuncia di cui al paragrafo 1 sono verbalizzati secondo la procedura prevista dal diritto interno dello Stato membro di esecuzione.4. Il consenso è in linea di massima irrevocabile. Ciascuno Stato membro può prevedere la revocabilità del consenso ed eventualmente della rinuncia in conformità con le norme applicabili di diritto interno. In tal caso per fissare i termini di cui all'articolo 17 non si tiene conto del periodo che intercorre tra la data del consenso e quella della revoca. Lo Stato membro che desidera sfruttare detta possibilità ne informa il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea

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all'atto dell'adozione della presente decisione quadro e indica le modalità in base alle quali è possibile la revoca del consenso nonché qualsiasi modifica.

Articolo 14Audizione del ricercato

Se non dà il consenso alla propria consegna secondo le modalità di cui all'articolo 13 l'arrestato ha diritto all'audizione a cura dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione in conformità con il diritto interno di tale Stato membro dell'esecuzione.

Articolo 15Decisione sulla consegna

1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro.2. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell'esigenza di rispettare i termini fissati all'articolo 17.3. L'autorità giudiziaria emittente può, in qualsiasi momento, trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all'autorità giudiziaria dell'esecuzione.

Articolo 16Decisione in caso di concorso di richieste

1. Se due o più Stati membri hanno emesso un mandato di arresto europeo nei confronti della stessa persona, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide quale dei mandati di arresto deve essere eseguito, tenuto debito conto di tutte le circostanze e soprattutto della gravità relativa e del luogo in cui è avvenuto il reato, delle date rispettive di emissione dei mandati di arresto europei nonché del fatto che i mandati sono stati emessi ai fini dell'azione penale o per l'esecuzione di una pena o misura privative della libertà.2. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può richiedere una consulenza all'Eurojust(9) per prendere la decisione di cui al paragrafo 1.3. In caso di conflitto tra un mandato di arresto europeo ed una richiesta di estradizione presentata da un paese terzo, la competente autorità dell'esecuzione decide se dare la precedenza al mandato di arresto europeo o alla richiesta di estradizione, tenuto debito conto di tutte le circostanze, in particolare di quelle di cui al paragrafo 1 e di quelle indicate nella convenzione o nell'accordo applicabile.4. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri che derivano dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale.

Articolo 17Termini e modalità della decisione di esecuzione del mandato di arresto europeo

1. Un mandato d'arresto europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza.2. Nei casi in cui il ricercato acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo dovrebbe essere presa entro 10 giorni dalla comunicazione del consenso.3. Negli altri casi, la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo dovrebbe essere presa entro 60 giorni dall'arresto del ricercato.4. In casi particolari, se il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito entro i termini di cui ai paragrafi 2 o 3, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente e ne indica i motivi. In questi casi i termini possono essere prorogati di 30 giorni.

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5. Fintanto che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non prende una decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo, essa si accerterà che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva.6. Qualsiasi rifiuto di eseguire un mandato d'arresto europeo deve essere motivato.7. Se, in circostanze eccezionali, uno Stato membro non è in grado di rispettare i termini stabiliti dal presente articolo, esso ne informa l'Eurojust, indicando i motivi del ritardo. Inoltre, uno Stato membro che ha subito ritardi ripetuti nell'esecuzione dei mandati d'arresto da parte di un altro Stato membro ne informa il Consiglio affinché sia valutata l'attuazione della presente decisione quadro a livello degli Stati membri.

Articolo 18Situazione in attesa della decisione

1. Se il mandato d'arresto europeo è stato emesso per esercitare un'azione penale l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve:a) o accettare che si proceda all'audizione del ricercato, ai sensi dell'articolo 19 o;b) accettare il trasferimento temporaneo del ricercato.2. Le condizioni e la durata del trasferimento temporaneo sono definite di comune accordo tra l'autorità giudiziaria emittente e l'autorità giudiziaria dell'esecuzione.3. In caso di trasferimento temporaneo la persona deve poter tornare nello Stato membro di esecuzione per assistere alle udienze che la riguardano nel quadro della procedura di consegna.

Articolo 19Audizione della persona in attesa della decisione

1. L'audizione della persona ricercata è effettuata da un'autorità giudiziaria, assistita da un'altra persona designata conformemente alla legislazione dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente.2. L'audizione del ricercato è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato membro di esecuzione e le condizioni determinate di comune accordo dall'autorità giudiziaria emittente e l'autorità giudiziaria dell'esecuzione.3. La competente autorità giudiziaria dell'esecuzione può incaricare un'altra autorità giudiziaria del proprio Stato membro di partecipare all'audizione del ricercato al fine di garantire una corretta applicazione del presente articolo e delle condizioni precedentemente stabilite.

Articolo 20Privilegi e immunità

1. Se il ricercato beneficia di un privilegio o di un'immunità di giurisdizione o di esecuzione nello Stato membro di esecuzione, il termine di cui all'articolo 17 comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è stata informata del fatto che tale privilegio o immunità è revocato.Lo Stato membro di esecuzione assicura che saranno soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva, nel momento in cui la persona non beneficerà più di tale privilegio o immunità.2. Se la revoca del privilegio o dell'immunità compete ad un'autorità dello Stato membro di esecuzione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione le inoltra prontamente la richiesta. Se è invece competente un'autorità di un altro Stato o organizzazione internazionale, spetta all'autorità giudiziaria emittente farne richiesta.

Articolo 21Conflitto di obblighi internazionali

La presente decisione quadro non pregiudica gli obblighi dello Stato membro di esecuzione qualora il ricercato vi sia stato estradato da uno Stato terzo e sia tutelato

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dalle norme in materia di specialità contenute nell'accordo in virtù del quale ha avuto luogo l'estradizione. Lo Stato membro di esecuzione prende tutte le misure necessarie per chiedere immediatamente l'assenso dello Stato dal quale il ricercato è stato estradato in modo che questi possa essere consegnato allo Stato membro emittente. I termini di cui all'articolo 17 cominciano a decorrere solo dal giorno in cui dette norme in materia di specialità cessano di essere applicate. In attesa della decisione dello Stato da cui il ricercato è stato estradato, lo Stato membro di esecuzione si accerterà che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva.

Articolo 22Notifica della decisione

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione notifica immediatamente all'autorità giudiziaria emittente la decisione riguardante il seguito dato al mandato d'arresto europeo.

Articolo 23Termine per la consegna

1. Il ricercato è consegnato al più presto, a una data concordata tra le autorità interessate.2. Egli è consegnato al più tardi entro dieci giorni a partire dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d'arresto europeo.3. Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al paragrafo 2 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.4. La consegna può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente differita per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato. Il mandato d'arresto europeo viene eseguito non appena tali motivi cessano di sussistere. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente e concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.5. Allo scadere dei termini previsti ai paragrafi da 2 a 4, se la persona continua a trovarsi in stato di custodia, essa è rilasciata.

Articolo 24Consegna rinviata o condizionale

1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, dopo aver deciso l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, rinviare la consegna del ricercato affinché questi possa essere sottoposto a procedimento penale nello Stato membro di esecuzione o, se è già stato condannato, affinché possa scontare nel suo territorio una pena prevista per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto europeo.2. Invece di rinviare la consegna, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, a titolo temporaneo, consegnare allo Stato membro emittente il ricercato, secondo condizioni da determinare di comune accordo tra l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente. Tale intesa avviene per iscritto e le condizioni sono vincolanti per tutte le autorità dello Stato membro emittente.Articolo 25Transito1. Ciascuno Stato membro consente, salvo che si avvalga della possibilità di rifiutare qualora il transito di un suo cittadino o residente sia richiesto ai fini

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dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, il transito attraverso il suo territorio di un ricercato che deve essere consegnato, purché abbia ricevuto informazioni circa:a) l'identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo;b) l'esistenza di un mandato d'arresto europeo;c) la natura e la qualificazione giuridica del reato;d) la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data ed il luogo.Se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di transito, il transito può essere subordinato alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di transito per scontarvi la pena o la misura di sicurezza pronunciata nello Stato membro emittente.2. Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente per la ricezione delle richieste di transito, dei documenti necessari e di qualsiasi altra corrispondenza ufficiale ad esse relativa. Gli Stati membri comunicano tale designazione al Segretariato generale del Consiglio.3. La richiesta di transito e le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere trasmesse all'autorità designata ai sensi del paragrafo 2 con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta. Lo Stato membro di transito rende nota la sua decisione con la medesima procedura.4. La presente decisione quadro non si applica, se sono utilizzate le vie aeree senza previsione di scalo. Tuttavia, in caso di atterraggio non programmato, lo Stato membro emittente fornisce all'autorità designata ai sensi del paragrafo 2 le informazioni di cui al paragrafo 1.5. Se un transito riguarda una persona che deve essere estradata da un paese terzo verso uno Stato membro il presente articolo è applicabile mutatis mutandis. In particolare, l'espressione "mandato d'arresto europeo" sarà sostituita dai termini "richiesta di estradizione".

CAPO 3EFFETTI DELLA CONSEGNA

Articolo 26Deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato di esecuzione1. Lo Stato membro emittente deduce il periodo complessivo di custodia che risulta dall'esecuzione di un mandato d'arresto europeo dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato emittente in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà.2. A tal fine l'autorità giudiziaria dell'esecuzione o l'autorità centrale designata ai sensi dell'articolo 7 trasmette all'autorità giudiziaria emittente, all'atto della consegna, tutte le informazioni relative alla durata del periodo di custodia del ricercato in base al mandato d'arresto europeo.

Articolo 27Eventuali azioni penali per altri reati

1. Ogni Stato membro può notificare al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che nei suoi rapporti con altri Stati membri che hanno effettuato la stessa notifica si presume che sia stato accordato l'assenso all'azione penale, alla condanna o alla detenzione ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stato consegnato salvo che in un caso specifico l'autorità giudiziaria dell'esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.

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2. Salvi i casi previsti ai paragrafi 1 e 3, la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata.3. Il paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti:a) quando, pur avendo avuto l'opportunità di farlo, la persona non ha lasciato il territorio dello Stato membro al quale è stato consegnato nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;b) il reato non è punibile con una pena o una misura privative della libertà;c) il procedimento penale non dà luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;d) qualora la persona sia soggetta ad una pena o misura che non implichi la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può restringere la sua libertà personale;e) qualora la persona abbia acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare, se del caso, alla regola della specialità, in conformità dell'articolo 13;f) qualora, dopo essere stato consegnato, la persona abbia espressamente rinunciato a beneficiare della regola della specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta dalle competenti autorità giudiziarie dello Stato membro emittente e verbalizzata in conformità con il diritto interno di quest'ultimo. Essa è redatta in modo che risulti che l'interessato l'ha espressa volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto ad essere assistita da un consulente legale;g) qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione che ha consegnato la persona dia il suo assenso in conformità del paragrafo 4.4. La richiesta di assenso è presentata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione, corredata delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all'articolo 8, paragrafo 2. L'assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto della presente decisione quadro. L'assenso è rifiutato per i motivi di cui all'articolo 3 e, altrimenti, può essere rifiutato soltanto per i motivi di cui all'articolo 4. La decisione interviene entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta.Per le situazioni di cui all'articolo 5 lo Stato emittente deve fornire le garanzie ivi previste.

Articolo 28Consegna o estradizione successiva

1. Ogni Stato membro può notificare al Segretariato generale del Consiglio che, nei suoi rapporti con altri Stati membri che hanno effettuato la stessa notifica, si presume che sia stato accordato l'assenso per la consegna della persona ad uno Stato membro, diverso dallo Stato membro di esecuzione, a seguito di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna, salvo che in un caso specifico l'autorità giudiziaria dell'esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.2. Una persona consegnata allo Stato membro emittente a seguito di un mandato d'arresto europeo può comunque essere consegnata senza l'assenso dello Stato membro di esecuzione ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione a seguito di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna nei casi seguenti:a) quando, pur avendo avuto l'opportunità di farlo, il ricercato non ha lasciato il territorio dello Stato membro al quale è stato consegnato nei 45 giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;

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b) qualora il ricercato consenta ad essere consegnato ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione a seguito di un mandato d'arresto europeo. Il consenso è raccolto dalle autorità giudiziarie competenti dello Stato membro emittente e verbalizzato in conformità con il diritto interno di quest'ultimo. Esso è redatto in modo che risulti che l'interessato l'ha espresso volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto ad essere assistita da un consulente legale;c) allorché il ricercato non beneficia della regola della specialità, in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3, lettere a), e), f) e g).3. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione dà il suo assenso alla consegna ad un altro Stato membro secondo le seguenti regole:a) la richiesta di assenso è presentata in conformità dell'articolo 9, corredata delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all'articolo 8, paragrafo 2;b) l'assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto della presente decisione quadro;c) la decisione interviene entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;d) l'assenso è rifiutato per i motivi di cui all'articolo 3 e può essere altrimenti rifiutato soltanto per i motivi di cui all'articolo 4.Per le situazioni di cui all'articolo 5 lo Stato membro emittente deve fornire le garanzie ivi previste.4. In deroga al paragrafo 1, la persona che è stata consegnata a seguito di un mandato d'arresto europeo non è estradata verso uno Stato terzo senza l'assenso delle autorità competenti dello Stato membro che ha provveduto alla consegna. L'assenso è accordato in conformità delle convenzioni che vincolano lo Stato membro che ha provveduto alla consegna del ricercato, nonché della legislazione nazionale del medesimo.

Articolo 29Consegna di beni

1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione, in conformità della legislazione nazionale e a richiesta dell'autorità giudiziaria emittente o di sua iniziativa, confisca e consegna beni che:a) possono essere necessari come prova, ovverob) sono stati acquisiti dal ricercato a seguito del reato.2. I beni di cui al paragrafo 1 sono consegnati anche se il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.3. Se i beni di cui al paragrafo 1 sono passibili di sequestro o confisca nel territorio dello Stato membro di esecuzione, quest'ultimo può, qualora i beni siano necessari in relazione ad un procedimento penale in corso, disporre che siano temporaneamente bloccati o consegnarli allo Stato membro emittente a condizione che siano successivamente restituiti.4. Sono fatti salvi gli eventuali diritti sui beni di cui al paragrafo 1 acquisiti dallo Stato membro di esecuzione o da terzi. Ove tali diritti sussistano, lo Stato membro emittente restituisce i beni in questione, senza alcun onere, allo Stato membro di esecuzione quanto prima possibile dopo la fine del procedimento penale.

Articolo 30Spese

1. Le spese sostenute sul territorio dello Stato membro di esecuzione per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo sono a carico di detto Stato membro.2. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro emittente.

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CAPO 4DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 31Relazioni con gli altri strumenti giuridici1. Fatta salva la loro applicazione nelle relazioni tra Stati membri e paesi terzi, le disposizioni contenute nella presente decisione quadro sostituiscono, a partire dal 1o gennaio 2004, le corrispondenti disposizioni delle convenzioni seguenti applicabili in materia di estradizione nelle relazioni tra gli Stati membri:a) convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, il relativo protocollo addizionale del 15 ottobre 1975, il relativo secondo protocollo aggiuntivo del 17 marzo 1978 e la convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27 gennaio 1977 per la parte concernente l'estradizione;b) accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione e la modernizzazione delle modalità di trasmissione delle domande di estradizione del 26 maggio 1989;c) convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea del 10 marzo 1995; ed) convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea del 27 settembre 1996;e) titolo III, capitolo 4, della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.2. Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'adozione della presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre gli obiettivi di quest'ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato.Gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo l'entrata in vigore della presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre il contenuto di quest'ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato, segnatamente fissando termini più brevi di quelli dell'articolo 17, estendendo l'elenco dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, riducendo ulteriormente i motivi di rifiuto di cui agli articoli 3 e 4 o abbassando la soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 1 o 2.Gli accordi e le convenzioni di cui al secondo comma non possono in alcun caso pregiudicare le relazioni con gli Stati membri che non sono parti degli stessi.Gli Stati membri notificano al Consiglio e alla Commissione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente decisione quadro gli accordi e le intese esistenti di cui al primo comma che vogliono continuare ad applicare.Gli Stati membri notificano inoltre al Consiglio e alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese come previsto al secondo comma.3. Laddove gli accordi e le convenzioni di cui al paragrafo 1 si applichino a territori degli Stati membri ovvero a territori per i quali uno Stato membro si assume la competenza per le relazioni esterne, ai quali non si applica la presente decisione quadro, tali strumenti continuano a disciplinare le relazioni esistenti tra tali territori e gli altri Stati membri.

Articolo 32Disposizione transitoria

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Le richieste di estradizione ricevute anteriormente al 1o gennaio 2004 continueranno ad essere disciplinate dagli strumenti esistenti in materia di estradizione. Le richieste ricevute a partire dal 1o gennaio 2004 saranno soggette alle norme adottate dagli Stati membri conformemente alla presente decisione quadro. Tuttavia ogni Stato membro può, al momento dell'adozione della presente decisione quadro da parte del Consiglio, fare una dichiarazione secondo cui in qualità di Stato dell'esecuzione esso continuerà a trattare le richieste relative a reati commessi prima di una data da esso precisata conformemente al sistema di estradizione applicabile anteriormente al 1o gennaio 2004. La data in questione non può essere posteriore al 7 agosto 2002. Tale dichiarazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale e può essere ritirata in qualsiasi momento.

Articolo 33Disposizioni relative all'Austria e a Gibilterra

1. Fintanto che non avrà modificato l'articolo 12, paragrafo 1 della "Auslieferungs-und Rechtshilfegesetz" e, al più tardi, sino al 31 dicembre 2008, l'Austria può autorizzare le proprie autorità giudiziarie dell'esecuzione a rifiutarsi di eseguire un mandato d'arresto europeo se il ricercato è un cittadino austriaco e se il reato per cui il mandato d'arresto europeo è stato emesso non è punibile a norma della legislazione austriaca.2. La presente decisione si applica a Gibilterra.Articolo 34Attuazione1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro il 31 dicembre 2003.2. Gli Stati membri trasmettono al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Nel procedere in tal senso ciascuno Stato membro può indicare che applicherà immediatamente la presente decisione quadro nelle relazioni con gli Stati membri che hanno effettuato la stessa comunicazione.Il Segretariato generale del Consiglio comunica agli Stati membri e alla Commissione le informazioni ricevute a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 4 e dell'articolo 25, paragrafo 2. Provvederà inoltre alla pubblicazione di tali informazioni nella Gazzetta ufficiale.3. Sulla base delle informazioni trasmesse dal Segretariato generale del Consiglio, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2004, una relazione sull'applicazione della presente decisione quadro accompagnata, se opportuno, da proposte legislative.4. Nel secondo semestre del 2003 il Consiglio valuta in particolare l'applicazione pratica delle disposizioni della presente decisione quadro da parte degli Stati membri nonché il funzionamento del sistema di informazione Schengen.

Articolo 35Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2002.

Per il Consiglio

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Il PresidenteM. Rajoy Brey

(1) GU C 332 E del 27.11.2001, pag. 305.(2) Parere reso il 9 gennaio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).(3) GU C E 12 del 15.1.2001, pag. 10.(4) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.(5) GU C 78 del 30.3.1995, pag. 2.(6) GU C 313 del 13.10.1996, pag. 12.(7) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.(8) Azione comune del 29 giugno 1998 sull'istituzione di una Rete giudiziaria europea (GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4).(9) Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1).

ALLEGATOMANDATO D'ARRESTO EUROPEO(1)

Il presente mandato è stato emesso da un'autorità giudiziaria competente. Chiedo che la persona menzionata appresso sia arrestata e consegnata ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà.

(1) Il presente mandato deve essere redatto o tradotto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione, se noto, o in qualsiasi altra lingua accettata da tale Stato.Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro

Dichiarazioni sull'articolo 32

Dichiarazione della FranciaConformemente all'articolo 32 della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, la Francia dichiara che in qualità di Stato dell'esecuzione continuerà a trattare le richieste relative a reati commessi prima del 1o novembre 1993 - data di entrata in vigore del trattato sull'Unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 - secondo il sistema di estradizione applicabile anteriormente al 1o gennaio 2004.

Dichiarazione dell'ItaliaL'Italia continuerà a trattare in conformità delle norme vigenti in materia di estradizione tutte le richieste relative a reati commessi prima della data di entrata in vigore della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, conformemente all'articolo 32.

Dichiarazione dell'AustriaIn conformità dell'articolo 32 della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, l'Austria dichiara che in qualità di Stato dell'esecuzione continuerà a trattare le richieste relative a reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della decisione quadro secondo il sistema di estradizione applicabile anteriormente a tale data.

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Dichiarazioni sull'articolo 13, paragrafo 4

Dichiarazione del BelgioIl consenso alla consegna da parte della persona interessata resta revocabile fino al momento della consegna.

Dichiarazione della DanimarcaIl consenso alla consegna e la rinuncia espressa al beneficio della regola della specialità possono essere revocati in conformità con le norme pertinenti applicabili in qualsiasi momento secondo il diritto danese.

Dichiarazione dell'IrlandaIn Irlanda, il consenso alla consegna e l'eventuale rinuncia espressa al beneficio della regola della specialità di cui all'articolo 27, paragrafo 2, possono essere revocati. Il consenso può essere revocato conformemente al diritto interno nazionale fino all'esecuzione della consegna.

Dichiarazione della FinlandiaIn Finlandia, il consenso alla consegna e l'eventuale rinuncia espressa al beneficio della regola della specialità di cui all'articolo 27, paragrafo 2, possono essere revocati. Il consenso può essere revocato conformemente al diritto interno nazionale fino all'esecuzione della consegna.

Dichiarazione della SveziaIl consenso o la rinuncia ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, possono essere revocati dalla persona di cui è stata chiesta la consegna. La revoca deve avvenire prima dell'esecuzione della decisione sulla consegna.

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II. Legge 22 aprile 2005, n. 69

"Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2005

TITOLO IDISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

ART. 1.(Disposizioni di principio e definizioni).

1. La presente legge attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata "decisione quadro", relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i princípi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e del giusto processo.2. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato "Stato membro di emissione", in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di seguito denominato "Stato membro di esecuzione", di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.3. L'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile.4. Le disposizioni della presente legge costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere a)e b), e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sull'Unione europea, e successive modificazioni.

ART. 2.(Garanzie costituzionali).

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Trattato sull'Unione europea e dal punto (12) dei consideranda del preambolo della decisione quadro, l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo nel rispetto dei seguenti diritti e princípi stabiliti dai trattati internazionali e dalla Costituzione:a) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare dall'articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e dall'articolo 6 (diritto ad un processo equo), nonché dai Protocolli addizionali alla Convenzione stessa;b) i princípi e le regole contenuti nella Costituzione della Repubblica, attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli relativi alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonché quelli relativi alla responsabilità penale e alla qualità delle sanzioni penali.2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere richieste idonee garanzie allo Stato membro di emissione.3. L'Italia rifiuterà la consegna dell'imputato o del condannato in caso di grave e persistente violazione, da parte dello Stato richiedente, dei princípi di cui al comma 1, lettera a),

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constatata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi del punto (10) dei consideranda del preambolo della decisione quadro.

ART. 3.(Applicazione della riserva parlamentare).

1. Le modifiche dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sono sottoposte dal Governo a riserva parlamentare.2. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere i relativi progetti di modifica, unitamente ad una relazione con la quale illustra lo stato dei negoziati e l'impatto delle disposizioni sull'ordinamento italiano, chiedendo di esprimersi al riguardo.3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica è vincolante e non consente l'adesione dello Stato italiano alle modifiche proposte.ART. 4.(Autorità centrale).1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione quadro l'Italia designa come autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti il Ministro della giustizia.2. Spettano al Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.3. Il Ministro della giustizia, se riceve un mandato d'arresto europeo da uno Stato membro di emissione, lo trasmette senza indugio all'autorità giudiziaria territorialmente competente. Se riceve un mandato d'arresto europeo dall'autorità giudiziaria italiana, lo trasmette senza indugio allo Stato membro di esecuzione.4. Nei limiti e con le modalità previsti da accordi internazionali può essere consentita in condizioni di reciprocità la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In tal caso l'autorità giudiziaria competente informa immediatamente il Ministro della giustizia della ricezione o dell'emissione di un mandato d'arresto europeo. Resta comunque ferma la competenza del Ministro della giustizia ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 23.

TITOLO IINORME DI RECEPIMENTO INTERNO

CAPO IPROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA

ART. 5.(Garanzia giurisdizionale).

1. La consegna di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.2. La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria.3. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 2, è competente la corte di appello di Roma.4. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea a carico di più persone e non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 2, è competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non è possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma.5. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 11, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto.

ART. 6.(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna).

1. Il mandato d'arresto europeo deve contenere le seguenti informazioni:a) identità e cittadinanza del ricercato;b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di

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qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge;d) natura e qualificazione giuridica del reato;e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.2. Se il mandato d'arresto europeo non contiene le informazioni di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 1, l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 16. Analogamente provvede quando ritiene necessario acquisire ulteriori elementi al fine di verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18 e 19.3. La consegna è consentita, se ne ricorrono i presupposti, soltanto sulla base di una richiesta alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa.4. Al mandato d'arresto devono essere allegati:a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione del tipo e della durata della pena;c) i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna.5. Se lo Stato membro di emissione non provvede, il presidente della corte di appello o il magistrato da questi delegato richiede al Ministro della giustizia l'acquisizione del provvedimento dell'autorità giudiziaria in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso, nonché la documentazione di cui al comma 4, informandolo della data della udienza camerale fissata. Il Ministro della giustizia informa l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione che la ricezione del provvedimento e della documentazione costituisce condizione necessaria per l'esame della richiesta di esecuzione da parte della corte di appello. Immediatamente dopo averli ricevuti, il Ministro della giustizia trasmette al presidente della corte di appello il provvedimento e la documentazione unitamente ad una loro traduzione in lingua italiana.6. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta del Ministro della giustizia, di cui al comma 5, la corte di appello respinge la richiesta.7. Il mandato d'arresto europeo dovrà pervenire tradotto in lingua italiana.

ART. 7.(Casi di doppia punibilità).

1. L'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale.2. Il comma 1 non si applica nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione. Tuttavia, deve trattarsi di tasse e imposte che siano assimilabili, per analogia, a tasse o imposte per le quali la legge italiana prevede, in caso di violazione, la sanzione della reclusione della durata massima, escluse le eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni.3. Il fatto dovrà essere punito dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a dodici mesi.Ai fini del calcolo della pena o della misura di sicurezza non si tiene conto delle circostanze aggravanti.4. In caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi.

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ART. 8.(Consegna obbligatoria).

1. Si fa luogo alla consegna in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti, sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale sia pari o superiore a tre anni:a) partecipare ad una associazione di tre o più persone finalizzata alla commissione di più delitti;b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero di violenza su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od organismo internazionale, al fine di sovvertire l'ordine costituzionale di uno Stato ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali;c) costringere o indurre una o più persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all'accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni sessuali;d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di una persona di età infantile al fine di produrre, con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio, distribuire,divulgare o pubblicizzare materiale pornografico in cui è riprodotto un minore;e) vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope;f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione della legislazione vigente;g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere denaro o altra utilità in relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente ad un pubblico ufficio;h) compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale delle Comunità europee o nei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o di un ente pubblico;i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita;l) contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori di esso o alterarle in qualsiasi modo dando l'apparenza di un valore superiore;m) commettere, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protettoda misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti;n) mettere in pericolo l'ambiente mediante lo scarico non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, l'emissione di sostanze pericolose nell'atmosfera, sul suolo o in acqua, il trattamento, il trasporto, il deposito, l'eliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una discarica; possedere, catturare e commerciare specie animali e vegetali protette;o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio di uno Stato di una persona che non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;p) cagionare volontariamente la morte di un uomo o lesioni personali della medesima gravità di quelle previste dall'articolo 583 del codice penale;

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q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un tessuto umano ovvero farne comunque commercio;r) privare una persona della libertà personale o tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione;s) incitare pubblicamente alla violenza, come manifestazione di odio razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa del colore della pelle, della razza, della religione professata, ovvero dell'origine nazionale o etnica; esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini contro l'umanità;t) impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, facendo uso delle armi o a seguito dell'attività di un gruppo organizzato;u) operare traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d'arte;v) indurre taluno in errore, con artifizi o raggiri, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;z) richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo, un'alienazione o una quietanza;aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine di trarne profitto;bb) falsificare atti amministrativi e operare traffico di documenti falsi;cc) falsificare mezzi di pagamento;dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori della crescita;ee) operare traffico illecito di materie nucleari e radioattive;ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque collaborare nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto;gg) costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità;hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per l'incolumità pubblica;ii) commettere reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;ll) impossessarsi di una nave o di un aereo;mm) provocare illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica.2. L'autorità giudiziaria italiana accerta quale sia la definizione dei reati per i quali è richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato membro di emissione, e se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al comma 1.3. Se il fatto non è previsto come reato dalla legge italiana, non si dà luogo alla consegna del cittadino italiano se risulta che lo stesso non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di emissione in base alla quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo.

ART. 9.(Ricezione del mandato d'arresto.

Misure cautelari).1. Salvo i casi previsti dall'articolo 11, il Ministro della giustizia, ricevuto il mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità competente di uno Stato membro, lo trasmette senza ritardo al presidente della corte di appello, competente ai sensi dell'articolo 5. Il presidente della corte di appello dà immediata comunicazione al procuratore generale del mandato d'arresto europeo, procedendo direttamente, o tramite delega ad altro magistrato della corte, agli adempimenti di sua competenza. Il presidente della corte di appello procede con le stesse modalità nelle ipotesi in cui il mandato d'arresto e la relativa documentazione di cui

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all'articolo 6 sono stati trasmessi direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione.2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto.4. Il presidente, compiuti gli adempimenti urgenti, riunisce la corte di appello che, sentito il procuratore generale, procede, con ordinanza motivata, a pena di nullità, all'applicazione della misura coercitiva, se ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa.5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, commi 1 e 1-bis, 274, comma 1, lettere a) e c), e 280.6. Le misure coercitive non possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che sussistono cause ostative alla consegna.7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 719 del codice di procedura penale.

ART. 10.(Inizio del procedimento).

1. Entro cinque giorni dall'esecuzione delle misure di cui all'articolo 9, e alla presenza di un difensore di ufficio nominato a norma dell'articolo 97 del codice di procedura penale, in mancanza di difensore di fiducia, il presidente della corte di appello, o il magistrato delegato, procede a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola, in una lingua alla stessa conosciuta, del contenuto del mandato d'arresto europeo e della procedura di esecuzione, nonché della facoltà di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria richiedente e di rinunciare al beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di non essere condannata o altrimenti privata della libertà personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa è stata disposta.2. Della data fissata per il compimento delle attività di cui al comma 1 è dato avviso al difensore almeno ventiquattro ore prima.3. Della ordinanza di cui all'articolo 9 è data comunicazione, a richiesta della persona arrestata, ai familiari ovvero, se si tratta di straniero, alla competente autorità consolare.4. Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione entro il termine di venti giorni dall'esecuzione della misura coercitiva e dispone contestualmente il deposito del mandato d'arresto europeo e della documentazione di cui all'articolo 6. Il decreto è comunicato al procuratore generale e notificato alla persona richiesta in consegna e al suo difensore, almeno otto giorni prima dell'udienza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 702 del codice di procedura penale.

ART. 11.(Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria).

1. Nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro ha effettuato segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste, la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona ricercata, ponendola immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto il provvedimento è stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale, e dando immediata informazione al Ministro della giustizia.2. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente allo Stato membro richiedente l'avvenuto arresto ai fini della trasmissione del mandato d'arresto e della documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6.

ART. 12.(Adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria).

1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 11 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo

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contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e la avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale.2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore.3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato.4. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.

ART. 13.(Convalida).

1. Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente della corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato, informato il procuratore generale, provvede, in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia. Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in località diversa da quella in cui l'arresto è stato eseguito, il presidente della corte di appello può delegare per gli adempimenti di cui all'articolo 10 il presidente del tribunale territorialmente competente, ferma restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma 2.2. Se risulta evidente che l'arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in libertà. Fuori da tale caso, si procede alla convalida dell'arresto provvedendo con ordinanza ai sensi degli articoli 9 e 10.3. Il provvedimento emesso dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 2 perde efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene il mandato d'arresto europeo o la segnalazione della persona nel SIS effettuata dall'autorità competente. La segnalazione equivale al mandato d'arresto purché contenga le indicazioni di cui all'articolo 6.

ART. 14.(Consenso alla consegna).

1. Quando procede a sentire la persona della quale è stata richiesta la consegna, ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 13, comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, alla presenza del difensore e, se necessario, dell'interprete. Del consenso e delle modalità con cui è stato prestato si dà atto in apposito verbale.2. Il consenso può essere espresso anche successivamente mediante dichiarazione indirizzata al direttore della casa di reclusione e dallo stesso immediatamente trasmessa al presidente della corte di appello, anche a mezzo telefax, ovvero con dichiarazione resa nel corso dell'udienza davanti alla corte e fino alla conclusione della discussione.3. Il consenso è irrevocabile. La persona arrestata è preventivamente informata della irrevocabilità del consenso e della rinuncia.4. Nel caso che il consenso sia stato validamente espresso, la corte di appello provvede con ordinanza emessa senza ritardo e, comunque, non oltre dieci giorni, alla decisione sulla richiesta di esecuzione, dopo avere sentito il procuratore generale, il difensore e, se comparsa, la persona richiesta in consegna.5. L'ordinanza emessa dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 4 è depositata tempestivamente in cancelleria e del deposito è dato avviso al difensore e alla persona richiesta in consegna nonché al procuratore generale. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

ART. 15.(Provvedimenti provvisori in attesa della decisione).

1. Se il mandato d'arresto europeo è stato emesso nel corso di un procedimento penale, il presidente della corte di appello, su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente e al fine di

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consentire le indagini urgenti dalla stessa ritenute necessarie, autorizza l'interrogatorio della persona richiesta in consegna, ovvero ne dispone il trasferimento temporaneo nello Stato membro di emissione.2. Quando concede l'autorizzazione all'interrogatorio della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente e per ogni necessaria intesa anche in ordine alla data di assunzione dell'atto. L'interrogatorio è effettuato da un magistrato della corte di appello designato dal presidente, con l'assistenza della persona eventualmente designata dall'autorità richiedente in conformità alla legge dello Stato membro di emissione e dell'interprete eventualmente necessario. Sono osservate le forme e le garanzie previste per l'interrogatorio dagli articoli 64, 65, 66 e 294, comma 4, del codice di procedura penale. Dell'interrogatorio è redatto verbale.3. Quando dispone il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente anche ai fini delle necessarie intese in ordine alle condizioni e alla durata del trasferimento. Si tiene in ogni caso conto della necessità che la persona sia fatta rientrare in modo da potere partecipare alle udienze relative alla procedura di esecuzione del mandato d'arresto.

ART. 16.(Informazioni e accertamenti integrativi).

1. Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione la documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, può richiedere allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto, non superiore a trenta giorni. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta, si applica il comma 6 dell'articolo 6.2. La corte di appello, d'ufficio o su richiesta delle parti, può disporre altresí ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario al fine della decisione.

ART. 17.(Decisione sulla richiesta di esecuzione).

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 14, la corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonché, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.2. La decisione deve essere emessa entro il termine di sessanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare di cui agli articoli 9 e 13. Ove, per cause di forza maggiore, sia ravvisata l'impossibilità di rispettare tali termini il presidente della corte di appello informa dei motivi il Ministro della giustizia, che ne dà comunicazione allo Stato richiedente, anche tramite l'Eurojust. In questo caso i termini possono essere prorogati di trenta giorni.3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello è stata informata del fatto che l'immunità non opera più. Se la decisione sulla esclusione dell'immunità compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare la richiesta.4. In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna.5. Quando la decisione è contraria alla consegna, la corte di appello con la sentenza revoca immediatamente le misure cautelari applicate.6. Della sentenza è data, al termine della camera di consiglio, immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad ottenere copia del provvedimento.7. La sentenza è immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorità dello Stato membro di

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emissione ed altresí, quando la decisione è di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

ART. 18.(Rifiuto della consegna).

1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:a) se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo è stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della suanazionalità, della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;b) se il diritto è stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente disporne;c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;d) se il fatto è manifestazione della libertà di associazione, della libertà di stampa o di altri mezzi di comunicazione;e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;f) se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1;g) se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, o quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere;l) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;m) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;o) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;

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p) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;q) se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;r) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno;s) se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità;t) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione;u) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunità che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;v) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai princípi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

ART. 19.(Garanzie richieste allo Stato membro di emissione).

1. L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria italiana, nei casi sotto elencati, è subordinata alle seguenti condizioni:a) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata in absentia, e se l'interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna è subordinata alla condizione che l'autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio;

b) se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione di tale mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata, su richiesta o entro venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite;

c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

ART. 20.(Concorso di richieste di consegna).

1. Quando due o più Stati membri hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, la corte di appello decide quale dei mandati d'arresto deve essere eseguito, tenuto conto di ogni rilevante elemento di valutazione e, in particolare,

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della gravità dei reati per i quali i mandati sono stati emessi, del luogo in cui i reati sono stati commessi e delle date di emissione dei mandati d'arresto e considerando, in questo contesto, se i mandati sono stati emessi nel corso di un procedimento penale ovvero per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà personale.2. Ai fini della decisione di cui al comma 1 la corte di appello può disporre ogni necessario accertamento nonché richiedere una consulenza all'Eurojust.3. Quando, nei confronti della stessa persona, sono stati emessi un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione da parte di uno Stato terzo, la corte di appello competente per il mandato d'arresto, sentito il Ministro della giustizia, decide se va data precedenza al mandato d'arresto ovvero alla richiesta di estradizione tenendo conto della gravità dei fatti, dell'ordine di presentazione delle richieste e di ogni altro elemento utile alla decisione.

ART. 21.(Termini per la decisione).

1. Se non interviene la decisione nei termini di cui agli articoli 14 e 17 la persona ricercata è posta immediatamente in libertà.ART. 22.(Ricorso per cassazione).1. Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 14, comma 5, e 17, comma 6.2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza.4. La decisione è depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla pronuncia.5. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla ricezione.

ART. 23.(Consegna della persona.

Sospensione della consegna).1. La persona richiesta in consegna deve essere consegnata allo Stato membro di emissione entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile con cui è data esecuzione al mandato d'arresto europeo ovvero dall'ordinanza di cui all'articolo 14, comma 4, nei modi e secondo le intese nel frattempo intercorse tramite il Ministro della giustizia.2. Quando ricorrono cause di forza maggiore che impediscono la consegna entro il termine previsto nel comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, sospesa l'esecuzione del provvedimento, ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia, che informa l'autorità dello Stato membro di emissione.3. Quando sussistono motivi umanitari o gravi ragioni per ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, può con decreto motivato sospendere l'esecuzione del provvedimento di consegna, dando immediata comunicazione al Ministro della giustizia.4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, venuta meno la ragione della sospensione, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dà tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia che concorda con l'autorità dello Stato membro di emissione una nuova data di consegna. In tale caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla nuova data concordata.

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5. Scaduto il termine di dieci giorni di cui ai commi 1 e 4, la custodia cautelare perde efficacia e il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dispone la liberazione dell'arrestato, sempre che l'ineseguibilità della consegna non sia imputabile a quest'ultimo. In tale caso, i termini sono sospesi sino alla cessazione dell'impedimento.6. All'atto della consegna, la corte di appello trasmette all'autorità giudiziaria emittente le informazioni occorrenti a consentire la deduzione del periodo di custodia preventivamente sofferto in esecuzione del mandato d'arresto europeo dalla durata complessiva della detenzione conseguente alla eventuale sentenza di condanna ovvero per la determinazione della durata massima della custodia cautelare.

ART. 24.(Rinvio della consegna o consegna temporanea).

1. Con la decisione che dispone l'esecuzione del mandato d'arresto europeo la corte di appello può disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto.2. Nel caso di cui al comma 1, su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente, la corte di appello, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l'esecuzione della sentenza di condanna, può disporre il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna alle condizioni concordate.

ART. 25.(Divieto di consegna o di estradizione successiva).

1. La consegna della persona è subordinata alla condizione che la stessa non venga consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla consegna medesima senza l'assenso della corte di appello che ha disposto l'esecuzione del mandato d'arresto né estradata verso uno Stato terzo senza l'assenso all'estradizione successiva accordato a norma delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dell'articolo 711 del codice di procedura penale.2. Ove richiesta dall'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, la corte di appello accorda il proprio assenso alla consegna della persona ad altro Stato membro quando il reato per cui l'assenso è richiesto dà luogo a consegna a norma della presente legge. Sulla richiesta di assenso, completa degli elementi di cui all'articolo 6, la corte di appello decide, sentito il procuratore generale, entro trenta giorni dal ricevimento.3. La condizione di cui al comma 1 relativa alla consegna ad un altro Stato membro non è applicabile:a) quando la persona, pur avendo avuto la possibilità di farlo, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stata consegnata entro quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva ovvero, dopo averlo lasciato, vi ha fatto ritorno;b) quando la persona ha consentito, con dichiarazione resa davanti all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, e raccolta a verbale, alla consegna ad altro Stato membro;c) quando la persona richiesta in consegna non beneficia del principio di specialità ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a), e) ed f), e comma 3.

ART. 26.(Principio di specialità).

1. La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale.2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;b) il reato non è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà

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personale;c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;d) la persona è soggetta a una pena o a una misura che non implica la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale;e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le forme di cui all'articolo 14;f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 14.3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato membro di emissione richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato d'arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorre uno dei casi di cui all'articolo 18.

ART. 27.(Transito).

1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata sono ricevute dal Ministro della giustizia.2. Il Ministro della giustizia può rifiutare la richiesta quando:a) non ha ricevuto informazioni circa l'identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, l'esistenza di un mandato d'arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione;b) il ricercato è cittadino italiano o residente in Italia e il transito è richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano o una persona residente in Italia, il Ministro della giustizia può subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

CAPO IIPROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA

ART. 28.(Competenza).

1. Il mandato d'arresto europeo è emesso:a) dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari;b) dal pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva di cui all'articolo 656 del medesimo codice, sempre che si tratti di pena di durata non inferiore a un anno e che non operi la sospensione dell'esecuzione;c) dal pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo 658 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.2. Il mandato d'arresto europeo è trasmesso al Ministro della giustizia che provvede alla traduzione del testo nella lingua dello Stato membro di esecuzione e alla sua trasmissione all'autorità competente. Della emissione del mandato è data immediata comunicazione al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

ART. 29.(Emissione del mandato d'arresto europeo).

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1. L'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 28 emette il mandato d'arresto europeo quando risulta che l'imputato o il condannato è residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.2. Quando il luogo della residenza, del domicilio o della dimora non è conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, l'autorità giudiziaria dispone l'inserimento di una specifica segnalazione nel SIS, conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388. Una segnalazione nel SIS equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui all'articolo 30.3. Nel caso in cui la persona ricercata benefíci di una immunità o di un privilegioriconosciuti da uno Stato diverso da quello di esecuzione ovvero da un organismo internazionale, l'autorità giudiziaria provvede a inoltrare la richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell'immunità.

ART. 30.(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura attiva di consegna).

1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita nel modello di cui all'allegato annesso alla decisione quadro:a) identità e cittadinanza del ricercato;b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;c) indicazione dell'esistenza dei provvedimenti indicati dall'articolo 28;d) natura e qualificazione giuridica del reato, tenuto anche conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro;e) descrizione del fatto contestato, compresi l'epoca e il luogo di commissione, nonché, in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato;f) pena inflitta, se vi è sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge;g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

ART. 31.(Perdita di efficacia del mandato d'arresto europeo).

1. Il mandato d'arresto europeo perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale è stato emesso è stato revocato o annullato ovvero è divenuto inefficace. Il procuratore generale presso la corte di appello ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia ai fini della conseguente comunicazione allo Stato membro di esecuzione.

ART. 32.(Principio di specialità).

1. La consegna della persona ricercata è soggetta ai limiti del principio di specialità, con le eccezioni previste, relativamente alla procedura passiva di consegna, dall'articolo 26.

ART. 33.(Computabilità della custodia cautelare all'estero).

1. Il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo è computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657 del codice di procedura penale.

CAPO IIIMISURE REALI

ART. 34.(Richiesta in caso di sequestro o di confisca di beni).

1. Con il mandato d'arresto europeo emesso ai sensi dell'articolo 28 il procuratore generale presso la corte di appello richiede all'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione la consegna dei beni oggetto del provvedimento di sequestro o di confisca eventualmente emesso dal giudice competente, trasmettendo, nel contempo, copia dei provvedimenti di sequestro.

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ART. 35.(Sequestro e consegna di beni).

1. Su richiesta dell'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato d'arresto europeo, o d'ufficio, la corte di appello può disporre il sequestro dei beni necessari ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca in quanto costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo del reato nella disponibilità del ricercato e nei limiti di cui ai commi seguenti.2. La richiesta di cui al comma 1 contiene la precisazione se la consegna necessita ai soli fini della prova ovvero ai fini della confisca. Ove tale precisazione non risulti contenuta nella richiesta, il presidente della corte di appello invita l'autorità giudiziaria richiedente a trasmetterla.3. La corte di appello provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.4. La consegna delle cose sequestrate all'autorità giudiziaria richiedente ha luogo secondo le modalità e le intese con la stessa intervenute tramite il Ministro della giustizia.5. Quando la consegna è richiesta ai fini della prova, la corte di appello dispone che la consegna resta subordinata alla condizione che i beni siano restituiti una volta soddisfatte le esigenze processuali.6. Quando la consegna è richiesta ai fini della confisca, la corte di appello dispone il sequestro salvaguardando i diritti previsti dal comma 9 e le esigenze dell'autorità giudiziaria italiana di cui all'articolo 36. In ogni caso, concedendo il sequestro, la corte dispone che la consegna resti subordinata alla condizione che successivamente non risultino diritti acquisiti ai sensi del comma 9.7. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.8. Si applicano le disposizioni dell'articolo 719 del codice di procedura penale.9. Sono sempre fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1 dallo Stato italiano o da terzi.

ART. 36.(Concorso di sequestri).

1. Nel caso in cui i beni richiesti di sequestro dall'autorità giudiziaria dello Stato membro costituiscano già oggetto di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria italiana nell'ambito di un procedimento penale in corso e di essi sia prevista dalla legge italiana la confisca, la consegna può essere disposta ai soli fini delle esigenze probatorie e previo nulla osta dell'autorità giudiziaria italiana procedente con il limite di cui all'articolo 35, comma 9.2. Alle stesse condizioni di cui al comma 1 è subordinata la consegna quando si tratta di beni già oggetto di sequestro disposto nell'ambito di un procedimento civile a norma degli articoli 670 e 671 del codice di procedura civile.

CAPO IVSPESE

ART. 37.(Spese).

1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo o delle misure reali adottate. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro la cui autorità giudiziaria ha emesso il mandato d'arresto o richiesto la misura reale.2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

TITOLO IIIDISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 38.(Obblighi internazionali).

1. La presente legge non pregiudica gli obblighi internazionali dello Stato italiano qualora la persona ricercata sia stata estradata da uno Stato terzo e sia tutelata dalle norme relative al principio di specialità contenute nell'accordo in base al quale ha avuto luogo

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l'estradizione. In tale caso il Ministro della giustizia richiede tempestivamente l'assenso allo Stato dal quale la persona ricercata è stata estradata ai fini della consegna allo Stato membro.2. Nel caso previsto dal comma 1, secondo periodo, i termini di cui al capo I del titolo II decorrono dal giorno in cui il principio di specialità cessa di operare.

ART. 39.(Norme applicabili).

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.2. Non si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

ART. 40.(Disposizioni transitorie).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle richieste di esecuzione di mandati d'arresto europei emessi e ricevuti dopo la data della sua entrata in vigore.2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, salvo per quanto previsto dal comma 3, restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di estradizione.3. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano unicamente ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

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http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/criminal/doc_criminal_i

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Portale del Consiglio d’Europa: http://www.coe.int/DefaultIT.asp

Camera dei Deputati: http://www.camera.it/ (disponibili tutti i verbali di

seduta dell’Assemblea e delle commissioni, le registrazioni video/audio, i

testi ufficiali etc.) ;

Senato della Repubblica : http://www.senato.it/senato.htm

Corte costituzionale della Repubblica italiana:

http://www.cortecostituzionale.it/

Presidenza della Repubblica : http://www.quirinale.it/

Presidenza del Consiglio dei Ministri : http://www.palazzochigi.it/

Ministero della Giustizia: http://www.giustizia.it/

Ministero della Giustizia – risorse sull’estradizione (con tutti gli accordi

bilaterali e le convenzioni stipulate dall’Italia):

http://www.giustizia.it/pol_internaz/atti/penale/ricerca_materie/estradiz.htm

Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Ue:

http://www.italiaue.it/