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TITOLO III Immissione in commercio Art.6 (Estensione ed effetti dell’autorizzazione) 1. Nessun medicinale può essere immesso in commercio sul territorio nazionale senza aver ottenuto un'autorizzazione all’immissione in commercio dell’AIFA o un'autorizzazione comunitaria a norma del Regolamento (CE) n. 726/2004.

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TITOLO IIIImmissione in commercio

Art.6 (Estensione ed effetti dell’autorizzazione)

1. Nessun medicinale può essere immesso in commercio sul territorio nazionale senza aver ottenuto

– un'autorizzazione all’immissione in commercio dell’AIFA – o un'autorizzazione comunitaria a norma del

Regolamento (CE) n. 726/2004.

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• Domanda di autorizzazione all’immissione in commercio - contenuto del dossier

• Validità dell’AIC

• Procedure di autorizzazione nell’UE

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Requisiti che un farmaco deve possedere per ottenere l’AIC

• Qualità• Sicurezza• Efficacia

La documentazione presentata a corredo della domanda di AIC (dossier di registrazione) deve permettere di accertare la presenza di questi requisiti.

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• Art. 8 : domanda di AIC “completa”• Art 10: domanda semplificata di AIC per i

generici• Art.11: domande bibliografiche di AIC• Art.12: associazioni fisse (“domanda ibrida”)• Art.13 Consenso all’utilizzazione del dossier

da parte di terzi

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Domanda di AIC “completa” art.8

• Il richiedente, che deve essere stabilito sul territorio comunitario, presenta domanda corredata da documentazione conforme ad un modello (allegato tecnico alla domanda di AIC)

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a) nome o ragione sociale e domicilio o sede legale del

richiedente e del produttore, se diverso dal primo; in

caso di coproduzione, dovranno essere specificate, oltre

alle sedi degli stabilimenti, italiani o esteri, le fasi di

produzione e di controllo di pertinenza di ciascuno di essi;

b) denominazione del medicinale;

c) composizione qualitativa e quantitativa del

medicinale

Informazioni amministrative e riassuntive

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d) valutazione dei rischi che il medicinale può

comportare per l'ambiente e devono essere

previste misure specifiche per limitarlo;

e) descrizione del metodo di fabbricazione;

f) indicazioni terapeutiche, controindicazioni e

reazioni avverse;

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g) posologia, forma farmaceutica, modo e via di somministrazione e durata presunta di stabilità;

h) motivi delle misure di precauzione e di sicurezza da adottare per la conservazione del medicinale, per la sua somministrazione ai pazienti e per l'eliminazione dei residui, unitamente all'indicazione dei rischi potenziali che il medicinale presenta per l'ambiente;

i) descrizione dei metodi di controllo utilizzati dal produttore;

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l) risultati:1) delle prove farmaceutiche (chimico-fisiche, biologiche o microbiologiche);2) delle prove precliniche (tossicologiche e farmacologiche);3) delle sperimentazioni cliniche

accompaganti dai riassunti dettagliati

elaborati e firmati da esperti

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m) descrizione dettagliata del sistema di farmacovigilanza e, se del caso, del sistema di gestione dei rischi che sarà realizzato dal richiedente;

n) una dichiarazione che certifica che tutte le sperimentazioni cliniche eseguite al di fuori dell'Unione Europea sono conformi ai requisiti etici contenuti nel decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211;

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o) un riassunto delle caratteristiche del prodotto redatto a norma dell'articolo 14, un modello dell’imballaggio esterno, con le indicazioni di cui all'articolo 73, e del confezionamento primario del medicinale, con le indicazioni di cui all'articolo 74, nonché il foglio illustrativo conforme all'articolo 77;

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p) un idoneo documento dal quale risulta che il produttore ha ottenuto nel proprio paese l'autorizzazione a produrre medicinali;

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q) copia di ogni AIC relativa al medicinale in domanda, ottenuta in un altro Stato membrodella Comunità europea o in un Paese terzo unitamente all'elenco degli Stati membri della Comunità europea ove è in corso l'esame di una corrispondente domanda ed alla copia del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, già approvati dallo Stato membro o solo proposti dal richiedente, nonchécopia della documentazione dettagliata recante i motivi di eventuali dinieghi dell'autorizzazione, sia nella Comunità europea che in un Paese terzo;

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r) copia dell'assegnazione al medicinale della qualifica di medicinale orfano a norma del Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani, unitamente a copia del relativo parere dell'EMEA; s) certificazione che il richiedente dispone di un responsabile qualificato per la farmacovigilanza e dei mezzi necessari a segnalare eventuali reazioni avverse, che si sospetta si siano verificate nella Comunitàeuropea o in un Paese terzo.

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Allegato 1

NORME E PROTOCOLLI ANALITICI, TOSSICO-FARMACOLOGICI

E CLINICI IN MATERIA DI PROVE EFFETTUATE SUI MEDICINALI

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Parte IREQUISITI RELATIVI AL DOSSIER STANDARDIZZATO

DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO.

Modulo 1: Informazioni amministrative

1.1. Indice1.2. Modulo di domanda1.3. Riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichettatura e

foglietto illustrativo1.3.1. Riassunto delle caratteristiche del prodotto1.3.2. Etichettatura e foglietto illustrativo1.3.3. Esemplari e campioni1.3.4. Riassunti delle caratteristiche del prodotto già

approvati negli Stati membri

1.4. Informazioni riguardanti gli esperti1.5. Requisiti specifici per tipi diversi di domande1.6. Valutazione del rischio ambientale

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Modulo 2: Riassunti

2.3. Riassunto generale sulla parte di qualità

2.4. Rassegna relativa alla parte non clinica

2.5. Rassegna relativa alla parte clinica

2.6. Riassunto relativo alla parte non clinica

2.7. Riassunto relativo alla parte clinica

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Modulo 3: Informazioni chimiche, farmaceutiche e biologiche per medicinali contenenti sostanze attive

chimiche e/o biologiche

• SOSTANZA ATTIVA

Informazioni generali

Fabbricazione

Caratterizzazione

Controllo della sostanza attiva

Norme o materie di riferimento

Sistema di chiusura del contenitore

Stabilità

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•MEDICINALE FINITO

Descrizione e composizione del medicinale

Sviluppo farmaceutico

Fabbricazione

Controllo degli eccipienti

Controllo del medicinale finito

Standard o materiali di riferimento

Sistema di chiusura del contenitore

Stabilità

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Modulo 4: Relazioni non cliniche

Farmacologia

Farmacocinetica

Tossicologia

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Modulo 5: Relazioni sugli studi clinici Relazioni di studi biofarmaceutici

Relazioni di studi in campo farmacocinetico con uso di biomateriali umani

Relazioni di studi farmacocinetici sull'uomo

Relazioni di studi farmacodinamici sull'uomo

Relazioni di studi sull'efficacia e la sicurezza

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2. Quando per un medicinale è stata rilasciata una AICai sensi del comma 1, ogni ulteriore dosaggio, forma farmaceutica, via di somministrazione e presentazione, nonché le variazioni ed estensioni sono ugualmente soggetti ad autorizzazione ai sensi dello stesso comma 1; le AIC successive sono considerate, unitamente a quella iniziale, come facenti parte della stessa autorizzazione complessiva, in particolare ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, comma 1(domanda semplificata di AIC)

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Art.10. Domande semplificate di AIC per i medicinali generici

1. In deroga all'articolo 8, comma 3, lettera l) e fatta salva la disciplina della tutela della proprietà industriale e commerciale, il richiedente non è tenuto a fornire i risultati delle prove precliniche e delle sperimentazioni cliniche se può dimostrare che il medicinale è un medicinale generico di un medicinale di riferimento che èautorizzato o è stato autorizzato a norma dell'articolo 6 da almeno otto anni in Italia o nella Comunità europea.

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2. Un medicinale generico autorizzato ai sensi del presente articolo non può essere immesso in commercio finché non sono trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento. Un chiaro riferimento a tale divieto è contenuto nel provvedimento di AIC.

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3. Se il medicinale di riferimento non è stato autorizzato in Italia ma in un altro Stato membro della Comunitàeuropea, il richiedente indica nella domanda il nome dello Stato membro in cui il medicinale di riferimento èautorizzato o è stato autorizzato. L'AIFA chiede all'autorità competente dell'altro Stato membro di trasmettere, entro un mese, la conferma che il medicinale di riferimento è autorizzato o è stato autorizzato, insieme alla composizione completa del medicinale di riferimento e, se necessario, ad altra documentazione pertinente, con riferimento, in particolare, alla data dell’AIC rilasciata nello stato estero.

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4. Il periodo di dieci anni di cui al comma 2 èesteso ad un massimo di undici anni se durante i primi otto anni di tale decennio il titolare dell'AIC ottiene un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

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5. Ai fini del presente articolo si intende per: a) "medicinale di riferimento": un medicinale autorizzato a norma dell'articolo 6 nel rispetto delle prescrizioni dell’articolo 8;

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b) "medicinale generico": un medicinale che ha la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive e la stessa forma farmaceutica del medicinale di riferimento nonché una bioequivalenza con il medicinale di riferimento dimostrata da studi appropriati di biodisponibilità.

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I vari sali, esteri, eteri, isomeri, miscele di

isomeri, complessi o derivati di una sostanza

attiva sono considerati la stessa sostanza attiva

se non presentano, in base alle informazioni

supplementari fornite dal richiedente, differenze

significative né delle proprietà relative alla

sicurezza, né di quelle relative all’efficacia.

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• Agli effetti della presente lettera, le varie forme farmaceutiche orali a rilascio immediato sono considerate una stessa forma farmaceutica. Il richiedente può non presentare studi di biodisponibilità se può provare che il medicinale generico soddisfa i criteri pertinenti definiti nelle appropriate linee guida.

• Il medicinale generico è definito equivalenteai sensi dell’art. 1 bis del D.L. 27 maggio 2005, n. 87, convertito con modificazioni con la legge di conversione 26 luglio 2005, n. 149.

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6. Se il medicinale non rientra nella definizione di medicinale generico di cui al comma 5, lettera b), o se non è possibile dimostrare la bioequivalenza con studi di biodisponibilità, oppure in caso di cambiamenti della o delle sostanze attive, delle indicazioni terapeutiche, del dosaggio, della forma farmaceutica o della via di somministrazionerispetto a quelli del medicinale di riferimento, il richiedente è tenuto a fornire i risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche appropriate.

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8. In aggiunta alle disposizioni dei commi da 1 a 4, se per una sostanza di impiego medico ben noto è presentata una domanda per una nuova indicazione, èconcesso per i relativi dati un periodo di esclusiva non cumulativo di un anno, a condizione che per la nuova indicazione siano stati condotti significativi studi preclinici o clinici. Il periodo di esclusiva è riportato nel provvedimento di AIC.

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Art. 11Domande bibliografiche di AIC1. In deroga all'articolo 8, comma 3, lettera l), e fatto salvo il diritto sulla tutela della proprietàindustriale e commerciale, il richiedente non ètenuto a fornire i risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche, se può dimostrare che le sostanze attive del medicinale sono di impiego medico ben consolidato nella Comunità europea da almeno dieci anni e presentano una riconosciuta efficacia e un livello accettabile di sicurezza, secondo le condizioni di cui all'allegato tecnico sulla domanda di AIC. In tal caso i risultati degli studi preclinici e clinici sono sostituiti dai dati ottenuti dalla letteratura scientifica appropriata.

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8. In aggiunta alle disposizioni dei commi da 1 a 4, se per una sostanza di impiego medico ben noto è presentata una domanda per una nuova indicazione, è concesso per i relativi dati un periodo di esclusiva non cumulativo di un anno, a condizione che per la nuova indicazione siano stati condotti significativi studi preclinici o clinici.Il periodo di esclusiva è riportato nel provvedimento di AIC.

9. L'esecuzione degli studi e delle sperimentazioni necessari ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non comportano pregiudizio alla tutela della proprietà industriale e commerciale.

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Art.13 Consenso all’utilizzazione del dossier da parte di terzi (“co-marketing”)

Dopo il rilascio dell'AIC, il titolare dell'autorizzazione può consentire che sia fatto ricorso alla documentazione farmaceutica, preclinica e clinica contenuta nel dossier del proprio medicinale al fine della successiva presentazione di una domanda relativa ad altri medicinali che hanno una identica composizione qualitativa e quantitativa in sostanze attive e la stessa forma farmaceutica.

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Art.12. Associazioni fisse (domanda “ibrida”).

1. Nel caso di medicinali contenenti sostanze attive presenti nella composizione di medicinali autorizzati ma non ancora utilizzati in associazione a fini terapeutici, sono presentati i risultati delle nuove prove precliniche e delle nuove sperimentazioni cliniche relative all'associazione a norma dell'articolo 8, comma 3, lettera l); il richiedente non è tenuto a fornire la documentazione scientifica relativa a ciascuna singola sostanza attiva.