TIPOGRAFIA DEL SEN A T O - puntoconcorsi...TIPOGRAFIA DEL SEN A T O DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI...

28
N. 920-B DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro per la pubblica amministrazione (BONGIORNO) di concerto con il Ministro dell’interno (SALVINI) con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (STEFANI) con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (BUSSETTI) e con il Ministro dell’economia e delle finanze (TRIA) (V. Stampato n. 920) approvato dal Senato della Repubblica il 6 dicembre 2018 (V. Stampato Camera n. 1433) modificato dalla Camera dei deputati il 10 aprile 2019 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l’11 aprile 2019 Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 126-bis del Regolamento Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA TIPOGRAFIA DEL SENATO

Transcript of TIPOGRAFIA DEL SEN A T O - puntoconcorsi...TIPOGRAFIA DEL SEN A T O DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI...

Page 1: TIPOGRAFIA DEL SEN A T O - puntoconcorsi...TIPOGRAFIA DEL SEN A T O DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE A PPR O V A T O D AL S EN A T O DELLA R EPUBBLICA A PPR O V A T O D ALLA C AMERA

N. 920-B

DISEGNO DI LEGGEpresentato dal Ministro per la pubblica amministrazione (BONGIORNO)

di concerto con il Ministro dell’interno (SALVINI)

con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (STEFANI)

con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (BUSSETTI)

e con il Ministro dell’economia e delle finanze (TRIA)

(V. Stampato n. 920)

approvato dal Senato della Repubblica il 6 dicembre 2018

(V. Stampato Camera n. 1433)

modificato dalla Camera dei deputati il 10 aprile 2019

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenzal’11 aprile 2019

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazionie la prevenzione dell’assenteismo

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,ai sensi dell’articolo 126-bis del Regolamento

Senato della Repubblica X V I I I L E G I S L AT U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO

Page 2: TIPOGRAFIA DEL SEN A T O - puntoconcorsi...TIPOGRAFIA DEL SEN A T O DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE A PPR O V A T O D AL S EN A T O DELLA R EPUBBLICA A PPR O V A T O D ALLA C AMERA

DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Istituzione del Nucleo della Concretezza)

Art. 1.

(Istituzione del Nucleo della Concretezza)

1. Dopo l’articolo 60 del decreto legisla-tivo 30 marzo 2001, n. 165, sono inseriti iseguenti:

1. Identico:

« Art. 60-bis. – (Istituzione e attività delNucleo della Concretezza) – 1. Ferme lecompetenze dell’Ispettorato di cui all’arti-colo 60, comma 6, e dell’Unità per la sem-plificazione e la qualità della regolazione dicui all’articolo 1, comma 22-bis, del decre-to-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,con modificazioni, dalla legge 17 luglio2006, n. 233, è istituito, presso il Diparti-mento della funzione pubblica della Presi-denza del Consiglio dei ministri, il Nucleodelle azioni concrete di miglioramento del-l’efficienza amministrativa, denominato “Nu-cleo della Concretezza”.

« Art. 60-bis. – (Istituzione e attività delNucleo della Concretezza) – 1. Identico.

2. Con decreto del Ministro per la pub-blica amministrazione, di concerto con ilMinistro dell’interno, previa intesa in sededi Conferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, per la parte relativa alle azioni da ef-fettuare nelle regioni, negli enti strumentaliregionali, negli enti del Servizio sanitario re-gionale e negli enti locali, è approvato ilPiano triennale delle azioni concrete perl’efficienza delle pubbliche amministrazioni,predisposto annualmente dal Dipartimentodella funzione pubblica della Presidenza delConsiglio dei ministri. Il Piano contiene:

2. Identico:

a) le azioni dirette a garantire la cor-retta applicazione delle disposizioni in mate-ria di organizzazione e funzionamento delle

a) le azioni dirette a garantire la cor-retta applicazione delle disposizioni in mate-ria di organizzazione, funzionamento, tra-

Atti parlamentari – 2 – Senato della Repubblica – N. 920-B

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 3: TIPOGRAFIA DEL SEN A T O - puntoconcorsi...TIPOGRAFIA DEL SEN A T O DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE A PPR O V A T O D AL S EN A T O DELLA R EPUBBLICA A PPR O V A T O D ALLA C AMERA

pubbliche amministrazioni e la conformitàdell’attività amministrativa ai princìpi di im-parzialità e buon andamento;

sparenza e digitalizzazione delle pubblicheamministrazioni e la conformità dell’attivitàamministrativa ai princìpi di imparzialità ebuon andamento;

b) le azioni dirette a implementare l’ef-ficienza delle pubbliche amministrazioni,con indicazione dei tempi per la realizza-zione delle azioni correttive;

b) identica;

c) l’indicazione delle modalità di svol-gimento delle attività del Nucleo della Con-cretezza nei confronti delle regioni, deglienti strumentali regionali, degli enti del Ser-vizio sanitario regionale e degli enti locali.

c) identica.

3. Il Nucleo della Concretezza assicura laconcreta realizzazione delle misure indicatenel Piano di cui al comma 2. A tal fine, incollaborazione con l’Ispettorato di cui all’ar-ticolo 60, comma 6, effettua sopralluoghi evisite finalizzati a rilevare lo stato di attua-zione delle disposizioni da parte delle pub-bliche amministrazioni, nonché le modalitàdi organizzazione e di gestione dell’attivitàamministrativa alla luce dei criteri di effi-cienza, efficacia ed economicità, proponendoeventuali misure correttive. Le amministra-zioni dello Stato, anche ad ordinamento au-tonomo, le agenzie e gli enti pubblici noneconomici nazionali realizzano le misurecorrettive entro tempi definiti e comunquenei limiti di quelli indicati nel Piano di cuial comma 2.

3. Identico.

4. Di ogni sopralluogo e visita è redattoprocesso verbale, sottoscritto dal rappresen-tante dell’amministrazione o da un suo de-legato, da cui risultano le visite e le rileva-zioni eseguite, le richieste avanzate, la docu-mentazione visionata o acquisita, nonché lerisposte e i chiarimenti ricevuti. Il verbalecontiene anche l’indicazione delle eventualimisure correttive e, per le amministrazionidi cui al terzo periodo del comma 3, del ter-mine entro il quale le stesse devono essere

4. Identico.

Atti parlamentari – 3 – Senato della Repubblica – N. 920-B

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Page 4: TIPOGRAFIA DEL SEN A T O - puntoconcorsi...TIPOGRAFIA DEL SEN A T O DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE A PPR O V A T O D AL S EN A T O DELLA R EPUBBLICA A PPR O V A T O D ALLA C AMERA

attuate. L’amministrazione, nei tre giornisuccessivi, può formulare osservazioni e for-nire ulteriori documenti.

5. I verbali redatti in occasione di sopral-luoghi e visite effettuati in comuni o in altrienti locali sono trasmessi anche al prefettoterritorialmente competente.

5. Identico.

6. Le pubbliche amministrazioni provve-dono alla tempestiva comunicazione al Nu-cleo della Concretezza dell’avvenuta attua-zione delle misure correttive, fermo re-stando, per le pubbliche amministrazioni dicui al terzo periodo del comma 3, il rispettodel termine assegnato dal Nucleo medesimo.

6. Le pubbliche amministrazioni provve-dono alla comunicazione al Nucleo dellaConcretezza dell’avvenuta attuazione dellemisure correttive entro quindici giorni dal-l’attuazione medesima, fermo restando, perle pubbliche amministrazioni di cui al terzoperiodo del comma 3, il rispetto del termineassegnato dal Nucleo medesimo.

7. L’inosservanza del termine assegnato,ai sensi del comma 3, per l’attuazione dellemisure correttive rileva ai fini della respon-sabilità dirigenziale e disciplinare e deter-mina l’iscrizione della pubblica amministra-zione inadempiente in un elenco pubblicatonel sito del Dipartimento della funzionepubblica della Presidenza del Consiglio deiministri. Entro il 30 giugno di ogni anno, ilDipartimento della funzione pubblica tra-smette una relazione sugli esiti dei sopral-luoghi e delle visite, con l’evidenziazionedei casi di mancato adeguamento, al Mini-stro per la pubblica amministrazione, al Mi-nistro dell’interno e alla Corte dei conti.

7. L’inosservanza del termine assegnato,ai sensi del comma 3, per l’attuazione dellemisure correttive rileva ai fini della respon-sabilità dirigenziale e disciplinare e deter-mina l’iscrizione della pubblica amministra-zione inadempiente in un elenco pubblicatonel sito del Dipartimento della funzionepubblica della Presidenza del Consiglio deiministri. Entro il 30 giugno di ogni anno, ilDipartimento della funzione pubblica tra-smette una relazione sugli esiti dei sopral-luoghi e delle visite, con l’evidenziazionedei casi di mancato adeguamento, al Mini-stro per la pubblica amministrazione, al Mi-nistro dell’interno e alla Corte dei conti. IlMinistro per la pubblica amministrazionetrasmette tale relazione alle Camere, aifini del deferimento alle competenti Com-missioni parlamentari.

Art. 60-ter. – (Collaborazione tra il pre-fetto e il Nucleo della Concretezza) – 1. Ilprefetto può segnalare al Nucleo della Con-cretezza di cui all’articolo 60-bis, comma 1,eventuali irregolarità dell’azione amministra-tiva degli enti locali e chiederne l’intervento.In tal caso può partecipare ai sopralluoghi ealle visite anche personale della prefettura-ufficio territoriale del Governo richiedente.

Art. 60-ter. – (Collaborazione tra il pre-fetto e il Nucleo della Concretezza) – Iden-tico.

Atti parlamentari – 4 – Senato della Repubblica – N. 920-B

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Page 5: TIPOGRAFIA DEL SEN A T O - puntoconcorsi...TIPOGRAFIA DEL SEN A T O DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE A PPR O V A T O D AL S EN A T O DELLA R EPUBBLICA A PPR O V A T O D ALLA C AMERA

Art. 60-quater. – (Personale del Nucleodella Concretezza) – 1. Per lo svolgimentodelle attività di cui agli articoli 60-bis e 60-ter, il Dipartimento della funzione pubblicadella Presidenza del Consiglio dei ministri siavvale di cinquantatré unità di personale, dicui una con qualifica dirigenziale di livellogenerale e due con qualifica dirigenziale dilivello non generale, reclutate come segue:

Art. 60-quater. – (Personale del Nucleodella Concretezza) – 1. Identico.

a) ventitré unità, ivi comprese quelle dilivello dirigenziale in deroga alle percentualidi cui all’articolo 19, comma 5-bis, indivi-duate anche tra il personale delle altre am-ministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,comma 2, che è collocato in posizione dicomando o fuori ruolo o altro analogo isti-tuto previsto dai rispettivi ordinamenti, per ilquale si applicano l’articolo 17, comma 14,della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l’ar-ticolo 56, settimo comma, del testo unicodelle disposizioni concernenti lo statuto de-gli impiegati civili dello Stato, di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 10gennaio 1957, n. 3. Il trattamento economicoè corrisposto secondo le modalità previstedall’articolo 9, comma 5-ter, del decreto le-gislativo 30 luglio 1999, n. 303;

b) trenta unità, di cui venti da inqua-drare nel livello iniziale della categoria A edieci da inquadrare nel livello iniziale dellacategoria B, reclutate a seguito di concorsopubblico per titoli ed esami, espletato aisensi dell’articolo 35, comma 5.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazionedelle disposizioni di cui al comma 1, pari aeuro 4.153.160 a decorrere dal 2019, siprovvede mediante corrispondente riduzionedelle proiezioni dello stanziamento delfondo speciale di parte corrente iscritto, aifini del bilancio triennale 2018-2020, nel-l’ambito del programma “Fondi di riserva especiali” della missione “Fondi da ripartire”

2. Agli oneri derivanti dall’attuazionedelle disposizioni di cui al comma 1, pari aeuro 4.153.160 annui a decorrere dal 2019,si provvede mediante corrispondente ridu-zione dello stanziamento del fondo specialedi parte corrente iscritto, ai fini del bilanciotriennale 2019-2021, nell’ambito del pro-gramma “Fondi di riserva e speciali” dellamissione “Fondi da ripartire” dello stato di

Atti parlamentari – 5 – Senato della Repubblica – N. 920-B

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Page 6: TIPOGRAFIA DEL SEN A T O - puntoconcorsi...TIPOGRAFIA DEL SEN A T O DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE A PPR O V A T O D AL S EN A T O DELLA R EPUBBLICA A PPR O V A T O D ALLA C AMERA

dello stato di previsione del Ministero del-l’economia e delle finanze per l’anno 2018,allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-tonamento relativo al Ministero dell’econo-mia e delle finanze. Il Ministro dell’econo-mia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti varia-zioni di bilancio ».

previsione del Ministero dell’economia edelle finanze per l’anno 2019, allo scopoparzialmente utilizzando l’accantonamentorelativo al Ministero dell’economia e dellefinanze. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, con propridecreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 60-quinquies. – (Applicazione alleistituzioni scolastiche ed educative) – 1.Fermo restando quanto previsto dall’arti-colo 60-quater, le disposizioni degli arti-coli 60-bis e 60-ter si applicano, nell’am-bito delle risorse umane, finanziarie estrumentali disponibili a legislazione vi-gente e, comunque, senza nuovi o mag-giori oneri per la finanza pubblica, agliistituti e scuole di ogni ordine e grado ealle istituzioni educative tenendo contodelle loro specificità organizzative e fun-zionali e nel rispetto dell’autonomia orga-nizzativa, didattica, di ricerca e di svi-luppo ad essi riconosciuta dalle vigenti di-sposizioni ».

2. Le disposizioni di cui al presente ar-ticolo si applicano, senza nuovi o mag-giori oneri per la finanza pubblica e conl’utilizzo delle risorse umane, finanziarie estrumentali disponibili a legislazione vi-gente, agli istituti e scuole di ogni ordinee grado e alle istituzioni educative te-nendo conto delle loro specificità organiz-zative e funzionali e nel rispetto dell’au-tonomia organizzativa, didattica, di ri-cerca e di sviluppo ad essi riconosciutadalle vigenti disposizioni.

Soppresso

Art. 2.

(Misure per il contrasto all’assenteismo)

Art. 2.

(Misure per il contrasto all’assenteismo)

1. Ai fini della verifica dell’osservanzadell’orario di lavoro, le amministrazioni

1. Ai fini della verifica dell’osservanzadell’orario di lavoro, le amministrazioni

Atti parlamentari – 6 – Senato della Repubblica – N. 920-B

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Page 7: TIPOGRAFIA DEL SEN A T O - puntoconcorsi...TIPOGRAFIA DEL SEN A T O DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE A PPR O V A T O D AL S EN A T O DELLA R EPUBBLICA A PPR O V A T O D ALLA C AMERA

pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,con esclusione dei dipendenti di cui all’arti-colo 3 del medesimo decreto e fuori dei casidi cui all’articolo 18 della legge 22 maggio2017, n. 81, introducono, ad invarianza dioneri rispetto alla normativa vigente e, co-munque, nel rispetto della dotazione delfondo di cui al comma 5, sistemi di verificabiometrica dell’identità e di videosorve-glianza degli accessi, in sostituzione dei di-versi sistemi di rilevazione automatica, at-tualmente in uso, nel rispetto dei princìpi diproporzionalità, non eccedenza e gradualitàsanciti dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c),del regolamento (UE) 2016/679 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 27 aprile2016. Con decreto del Presidente del Consi-glio dei ministri, su proposta del Ministroper la pubblica amministrazione, da adottareai sensi dell’articolo 17, comma 3, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesain sede di Conferenza unificata di cui all’ar-ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, e previo parere del Garanteper la protezione dei dati personali ai sensidell’articolo 154 del codice in materia diprotezione dei dati personali, di cui al de-creto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,sulle modalità di trattamento dei dati biome-trici, sono individuate le modalità attuativedel presente comma, nel rispetto dell’arti-colo 9 del regolamento (UE) 2016/679 delParlamento europeo e del Consiglio, del 27aprile 2016, e delle misure di garanzia defi-nite dal predetto Garante, ai sensi dell’arti-colo 2-septies del citato codice di cui al de-creto legislativo n. 196 del 2003.

pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,con esclusione dei dipendenti di cui all’arti-colo 3 del medesimo decreto e fuori dei casidi cui all’articolo 18 della legge 22 maggio2017, n. 81, introducono, nell’ambito dellerisorse umane, finanziarie e strumentalidisponibili a legislazione vigente e delladotazione del fondo di cui al comma 5, si-stemi di verifica biometrica dell’identità e divideosorveglianza degli accessi, in sostitu-zione dei diversi sistemi di rilevazione auto-matica, attualmente in uso, nel rispetto deiprincìpi di proporzionalità, non eccedenza egradualità sanciti dall’articolo 5, paragrafo1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679del Parlamento europeo e del Consiglio, del27 aprile 2016, e del principio di propor-zionalità previsto dall’articolo 52 dellaCarta dei diritti fondamentali dell’Unioneeuropea. Con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta del Mi-nistro per la pubblica amministrazione, daadottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3,della legge 23 agosto 1988, n. 400, previaintesa in sede di Conferenza unificata di cuiall’articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-sto 1997, n. 281, e previo parere del Garanteper la protezione dei dati personali ai sensidell’articolo 154 del codice in materia diprotezione dei dati personali, di cui al de-creto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,sulle modalità di trattamento dei dati biome-trici, sono individuate le modalità attuativedel presente comma, nel rispetto dell’arti-colo 9 del regolamento (UE) 2016/679 delParlamento europeo e del Consiglio, del 27aprile 2016, e delle misure di garanzia defi-nite dal predetto Garante, ai sensi dell’arti-colo 2-septies del citato codice di cui al de-creto legislativo n. 196 del 2003.

2. I dirigenti delle amministrazioni di cuiall’articolo 1, comma 2, del decreto legisla-tivo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano la

2. Identico.

Atti parlamentari – 7 – Senato della Repubblica – N. 920-B

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Page 8: TIPOGRAFIA DEL SEN A T O - puntoconcorsi...TIPOGRAFIA DEL SEN A T O DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE A PPR O V A T O D AL S EN A T O DELLA R EPUBBLICA A PPR O V A T O D ALLA C AMERA

propria prestazione lavorativa nella sede dilavoro alle esigenze dell’organizzazione edell’incarico dirigenziale svolto, nonché aquelle connesse con la corretta gestione e ilnecessario coordinamento delle risorseumane. Per le finalità di cui al presentecomma, ai medesimi dirigenti, ad eccezionedi quelli appartenenti alle categorie di cuiall’articolo 3 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, si applicano i sistemi diverifica biometrica dell’identità e di video-sorveglianza di cui al comma 1.

3. Le pubbliche amministrazioni che perespressa previsione normativa sono tenute autilizzare i servizi di pagamento degli sti-pendi messi a disposizione dal Ministerodell’economia e delle finanze provvedonoall’attuazione delle misure di cui ai commi1 e 2 con le risorse umane, strumentali e fi-nanziarie disponibili a legislazione vigente esenza nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica, avvalendosi dei servizi di rileva-zione delle presenze forniti dal sistema« NoiPA » del Ministero dell’economia edelle finanze. Le altre amministrazioni pub-bliche provvedono all’attuazione delle mi-sure di cui ai commi 1 e 2 con le risorseumane, strumentali e finanziarie disponibilia legislazione vigente e senza nuovi o mag-giori oneri per la finanza pubblica, ancheavvalendosi dei servizi di rilevazione dellepresenze forniti dal sistema « NoiPA » delMinistero dell’economia e delle finanze.

3. Identico.

4. Per il personale docente ed educativodel Ministero dell’istruzione, dell’universitàe della ricerca, le modalità attuative del pre-sente articolo sono stabilite, senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica e conl’utilizzo delle sole risorse umane, finanzia-rie e strumentali disponibili a legislazionevigente, con decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca, di con-certo con il Ministro per la pubblica ammi-nistrazione, da adottare ai sensi dell’articolo

4. Il personale docente ed educativo degliistituti e delle scuole di ogni ordine egrado e delle istituzioni educative èescluso dall’ambito di applicazione delpresente articolo. I dirigenti dei medesimiistituti, scuole e istituzioni sono soggettiad accertamento esclusivamente ai finidella verifica dell’accesso, secondo moda-lità stabilite, nell’ambito delle risorseumane, finanziarie e strumentali disponibilia legislazione vigente e della dotazione del

Atti parlamentari – 8 – Senato della Repubblica – N. 920-B

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Page 9: TIPOGRAFIA DEL SEN A T O - puntoconcorsi...TIPOGRAFIA DEL SEN A T O DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE A PPR O V A T O D AL S EN A T O DELLA R EPUBBLICA A PPR O V A T O D ALLA C AMERA

17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400, previo parere del Garante per la pro-tezione dei dati personali, ai sensi dell’arti-colo 154 del citato codice di cui al decretolegislativo n. 196 del 2003, nel rispetto del-l’articolo 9 del citato regolamento (UE)2016/679 e delle misure di garanzia definitedal predetto Garante, ai sensi dell’articolo2-septies del citato codice di cui al decretolegislativo n. 196 del 2003.

fondo di cui al comma 5, con decreto delMinistro per la pubblica amministrazione,di concerto con il Ministro dell’istruzione,dell’università e della ricerca, da adottareai sensi dell’articolo 17, comma 3, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, previo pareredel Garante per la protezione dei dati perso-nali, ai sensi dell’articolo 154 del citato co-dice di cui al decreto legislativo n. 196 del2003, nel rispetto dell’articolo 9 del citatoregolamento (UE) 2016/679 e delle misuredi garanzia definite dal predetto Garante, aisensi dell’articolo 2-septies del citato codicedi cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

5. Per l’attuazione degli interventi previstial comma 1, è istituito nello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e delle fi-nanze un apposito fondo da ripartire, conuna dotazione di 35 milioni di euro perl’anno 2019. L’utilizzo del fondo è disposto,previa ricognizione dei fabbisogni, con unoo più decreti del Presidente del Consigliodei ministri, su proposta del Ministro per lapubblica amministrazione, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, inrelazione alle esigenze presentate.

5. Per l’attuazione degli interventi previstiai commi 1 e 4, è istituito nello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze un apposito fondo da ripartire,con una dotazione di 35 milioni di euro perl’anno 2019. L’utilizzo del fondo è disposto,previa ricognizione dei fabbisogni, con unoo più decreti del Presidente del Consigliodei ministri, su proposta del Ministro per lapubblica amministrazione, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, inrelazione alle esigenze presentate.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, paria 35 milioni di euro per l’anno 2019, siprovvede mediante corrispondente riduzionedelle proiezioni dello stanziamento delfondo speciale di conto capitale iscritto, aifini del bilancio triennale 2018-2020, nel-l’ambito del programma « Fondi di riserva especiali » della missione « Fondi da ripar-tire » dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze per l’anno2018, allo scopo utilizzando l’accantona-mento relativo al Ministero dell’economia edelle finanze.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, paria 35 milioni di euro per l’anno 2019, siprovvede mediante corrispondente riduzionedello stanziamento del fondo speciale diconto capitale iscritto, ai fini del bilanciotriennale 2019-2021, nell’ambito del pro-gramma « Fondi di riserva e speciali » dellamissione « Fondi da ripartire » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze per l’anno 2019, allo scopoparzialmente utilizzando l’accantonamentorelativo al medesimo Ministero. Il Ministrodell’economia e delle finanze è autorizzatoad apportare, con propri decreti, le occor-renti variazioni di bilancio.

Atti parlamentari – 9 – Senato della Repubblica – N. 920-B

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Page 10: TIPOGRAFIA DEL SEN A T O - puntoconcorsi...TIPOGRAFIA DEL SEN A T O DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE A PPR O V A T O D AL S EN A T O DELLA R EPUBBLICA A PPR O V A T O D ALLA C AMERA

Art. 3.

(Adeguamento dei fondi destinati al tratta-mento economico accessorio del personaledipendente della pubblica amministrazione)

1. In ordine all’incidenza sul tratta-mento accessorio delle risorse derivantidalla contrattazione collettiva nazionale edelle assunzioni in deroga, il limite previ-sto dall’articolo 23, comma 2, del decretolegislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondocui l’ammontare complessivo delle risorsedestinate annualmente al trattamento ac-cessorio del personale, anche di livello di-rigenziale, non può superare il corrispon-dente importo determinato per l’anno2016, non opera con riferimento agli in-crementi previsti dai contratti collettivinazionali di lavoro successivi alla data dientrata in vigore del medesimo decreto le-gislativo n. 75 del 2017, a valere sulle di-sponibilità finanziarie di cui all’articolo48 del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, e dagli analoghi provvedimenti ne-goziali riguardanti il personale contrat-tualizzato in regime di diritto pubblico,nonché con riferimento alle risorse previ-ste da specifiche disposizioni normative acopertura degli oneri relativi al tratta-mento accessorio delle assunzioni effet-tuate, successivamente alla data di entratain vigore del predetto limite, in derogaalle facoltà assunzionali vigenti, ai sensidelle medesime disposizioni.

Soppresso

2. Le disposizioni di cui al comma 1 siapplicano anche con riferimento alle as-sunzioni effettuate utilizzando, anche perquanto riguarda il trattamento accessorio,le risorse di cui all’articolo 20, comma 3,del decreto legislativo n. 75 del 2017.

Atti parlamentari – 10 – Senato della Repubblica – N. 920-B

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Page 11: TIPOGRAFIA DEL SEN A T O - puntoconcorsi...TIPOGRAFIA DEL SEN A T O DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE A PPR O V A T O D AL S EN A T O DELLA R EPUBBLICA A PPR O V A T O D ALLA C AMERA

Art. 4.

(Misure per accelerare le assunzioni miratee il ricambio generazionale nella pubblica

amministrazione)

Art. 3.

(Misure per accelerare le assunzioni miratee il ricambio generazionale nella pubblica

amministrazione)

1. Le amministrazioni dello Stato, anchead ordinamento autonomo, le agenzie e glienti pubblici non economici, ivi compresiquelli di cui all’articolo 70, comma 4, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,possono procedere, a decorrere dall’anno2019, ad assunzioni di personale a tempo in-determinato nel limite di un contingente dipersonale complessivamente corrispondentead una spesa pari al 100 per cento di quellarelativa al personale di ruolo cessato nel-l’anno precedente. Ai Corpi di polizia, alCorpo nazionale dei vigili del fuoco, alcomparto della scuola e alle università si ap-plica la normativa di settore.

1. Fatto salvo quanto previsto dall’arti-colo 1, comma 399, della legge 30 dicem-bre 2018, n. 145, le amministrazioni delloStato, anche ad ordinamento autonomo, leagenzie e gli enti pubblici non economici,ivi compresi quelli di cui all’articolo 70,comma 4, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, possono procedere, a decorreredall’anno 2019, ad assunzioni di personale atempo indeterminato nel limite di un contin-gente di personale complessivamente corri-spondente ad una spesa pari al 100 percento di quella relativa al personale di ruolocessato nell’anno precedente. Ai Corpi dipolizia, al Corpo nazionale dei vigili delfuoco, al comparto della scuola e alle uni-versità si applica la normativa di settore.

2. Al fine di accrescere l’efficienza del-l’organizzazione e dell’azione amministra-tiva, le amministrazioni di cui al comma 1predispongono il piano dei fabbisogni di cuiagli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativon. 165 del 2001, tenendo conto dell’esigenzadi assicurare l’effettivo ricambio generazio-nale e la migliore organizzazione del lavoro,nonché, in via prioritaria, di reclutare figureprofessionali con elevate competenze in ma-teria di:

2. Identico:

a) digitalizzazione; a) identica;

b) razionalizzazione e semplificazionedei processi e dei procedimenti amministra-tivi;

b) identica;

c) qualità dei servizi pubblici; c) identica;

d) gestione dei fondi strutturali e dellacapacità di investimento;

d) identica;

e) contrattualistica pubblica; e) identica;

Atti parlamentari – 11 – Senato della Repubblica – N. 920-B

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Page 12: TIPOGRAFIA DEL SEN A T O - puntoconcorsi...TIPOGRAFIA DEL SEN A T O DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE A PPR O V A T O D AL S EN A T O DELLA R EPUBBLICA A PPR O V A T O D ALLA C AMERA

f) controllo di gestione e attività ispet-tiva.

f) identica;

g) contabilità pubblica e gestione fi-nanziaria.

3. Le assunzioni di cui al comma 1 sonoautorizzate con il decreto e le procedure dicui all’articolo 35, comma 4, del decreto le-gislativo n. 165 del 2001, previa richiestadelle amministrazioni interessate, predispostasulla base del piano dei fabbisogni di cuiagli articoli 6 e 6-ter del medesimo decretolegislativo n. 165 del 2001, corredata daanalitica dimostrazione delle cessazioni av-venute nell’anno precedente e delle conse-guenti economie e dall’individuazione delleunità da assumere e dei correlati oneri. Adecorrere dall’anno 2019 è consentito il cu-mulo delle risorse, corrispondenti a econo-mie da cessazione del personale già matu-rate, destinate alle assunzioni per un arcotemporale non superiore a cinque anni, apartire dal budget assunzionale più risalente,nel rispetto del piano dei fabbisogni e dellaprogrammazione finanziaria e contabile.

3. Le assunzioni di cui al comma 1 sonoautorizzate con il decreto e le procedure dicui all’articolo 35, comma 4, del decreto le-gislativo n. 165 del 2001, previa richiestadelle amministrazioni interessate, predispostasulla base del piano dei fabbisogni di cuiagli articoli 6 e 6-ter del medesimo decretolegislativo n. 165 del 2001, corredata daanalitica dimostrazione delle cessazioni av-venute nell’anno precedente e delle conse-guenti economie e dall’individuazione delleunità da assumere e dei correlati oneri.Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1,comma 399, della legge 30 dicembre 2018,n. 145, a decorrere dall’anno 2019 è consen-tito il cumulo delle risorse, corrispondenti aeconomie da cessazione del personale giàmaturate, destinate alle assunzioni per unarco temporale non superiore a cinque anni,a partire dal budget assunzionale più risa-lente, nel rispetto del piano dei fabbisogni edella programmazione finanziaria e conta-bile.

4. Al fine di ridurre i tempi di accesso alpubblico impiego, per il triennio 2019-2021,le amministrazioni di cui al comma 1 pos-sono procedere, in deroga a quanto previstodal primo periodo del comma 3 del presentearticolo e all’articolo 30 del decreto legisla-tivo n. 165 del 2001, nel rispetto dell’arti-colo 4, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 ottobre2013, n. 125, nonché del piano dei fabbiso-gni definito secondo i criteri di cui alcomma 2 del presente articolo:

4. Al fine di ridurre i tempi di accesso alpubblico impiego, per il triennio 2019-2021,fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1,comma 399, della legge 30 dicembre 2018,n. 145, le amministrazioni di cui al comma1 possono procedere, in deroga a quantoprevisto dal primo periodo del comma 3 delpresente articolo e all’articolo 30 del decretolegislativo n. 165 del 2001, nel rispetto del-l’articolo 4, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 ottobre2013, n. 125, nonché del piano dei fabbiso-

Atti parlamentari – 12 – Senato della Repubblica – N. 920-B

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Page 13: TIPOGRAFIA DEL SEN A T O - puntoconcorsi...TIPOGRAFIA DEL SEN A T O DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE A PPR O V A T O D AL S EN A T O DELLA R EPUBBLICA A PPR O V A T O D ALLA C AMERA

gni definito secondo i criteri di cui alcomma 2 del presente articolo:

a) all’assunzione a tempo indeterminatodi vincitori o allo scorrimento delle gradua-torie vigenti, nel limite massimo dell’80 percento delle facoltà di assunzione previste daicommi 1 e 3, per ciascun anno;

a) identica;

b) all’avvio di procedure concorsuali,nel limite massimo dell’80 per cento dellefacoltà di assunzione previste per il corri-spondente triennio, al netto delle risorse dicui alla lettera a), secondo le modalità di cuiall’articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies,del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013.Le assunzioni di cui alla presente letterapossono essere effettuate successivamentealla maturazione della corrispondente facoltàdi assunzione.

b) all’avvio di procedure concorsuali,nel limite massimo dell’80 per cento dellefacoltà di assunzione previste per il corri-spondente triennio, al netto delle risorse dicui alla lettera a), secondo le modalità di cuiall’articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies,del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013e all’articolo 35, comma 5, del decreto le-gislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le assun-zioni di cui alla presente lettera possono es-sere effettuate successivamente alla matura-zione della corrispondente facoltà di assun-zione.

5. Le amministrazioni che si avvalgonodella facoltà di cui al comma 4 comunicano,entro trenta giorni, i dati relativi alle assun-zioni o all’avvio delle procedure di recluta-mento alla Presidenza del Consiglio dei mi-nistri – Dipartimento della funzione pub-blica e al Ministero dell’economia e delle fi-nanze – Dipartimento della Ragioneria ge-nerale dello Stato, al fine di consentire aglistessi di operare i controlli successivi e pro-cedere alle restanti autorizzazioni, ai sensidel comma 3.

5. Identico.

6. Per le finalità del comma 4, le proce-dure concorsuali di cui alla lettera b) delmedesimo comma possono essere espletatecon modalità semplificate definite con de-creto del Ministro per la pubblica ammini-strazione, di concerto con il Ministro dell’e-conomia e delle finanze, da adottare ai sensidell’articolo 17, comma 3, della legge 23agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalladata di entrata in vigore della presente

6. Per le finalità del comma 4, nelle moredell’entrata in vigore del decreto previstodall’articolo 1, comma 300, della legge 30dicembre 2018, n. 145, e predisposto an-che tenendo conto delle lettere a) e b) delpresente comma, le procedure concorsualidi cui alla lettera b) del medesimo comma 4sono svolte dal Dipartimento della fun-zione pubblica della Presidenza del Con-siglio dei ministri, con modalità semplifi-

Atti parlamentari – 13 – Senato della Repubblica – N. 920-B

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Page 14: TIPOGRAFIA DEL SEN A T O - puntoconcorsi...TIPOGRAFIA DEL SEN A T O DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE A PPR O V A T O D AL S EN A T O DELLA R EPUBBLICA A PPR O V A T O D ALLA C AMERA

legge, anche in deroga alla disciplina previ-sta dal regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 9 maggio 1994,n. 487, per quanto concerne, in particolare,la tipologia e le modalità di svolgimentodelle prove di esame e la nomina delle com-missioni e delle sottocommissioni. Le gra-duatorie dei candidati che hanno superatole prove concorsuali espletate secondo leprocedure di cui al presente comma sonoutilizzate esclusivamente per la coperturadei posti banditi, con le modalità indicatenel decreto previsto dal primo periodo.

cate, anche in deroga alla disciplina previstadal regolamento di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 9 maggio 1994,n. 487, per quanto concerne, in particolare:

a) la nomina e la composizione dellacommissione d’esame, prevedendo la co-stituzione di sottocommissioni anche per leprove scritte e stabilendo che a ciascunadelle sottocomissioni non può essere asse-gnato un numero di candidati inferiore a250;

b) la tipologia e le modalità di svolgi-mento delle prove di esame, prevedendo:

1) la facoltà di far precedere leprove d’esame da una prova preselettiva,qualora le domande di partecipazione alconcorso siano in numero superiore a duevolte il numero dei posti banditi;

2) la possibilità di svolgere provepreselettive consistenti nella risoluzione diquesiti a risposta multipla, gestite conl’ausilio di enti o istituti specializzati pub-blici e privati e con possibilità di predi-sposizione dei quesiti da parte degli stessi;

3) forme semplificate di svolgi-mento delle prove scritte, anche concen-trando le medesime in un’unica provasulle materie previste dal bando, eventual-mente mediante il ricorso a domande conrisposta a scelta multipla;

4) per i profili tecnici, lo svolgi-mento di prove pratiche in aggiunta a

Atti parlamentari – 14 – Senato della Repubblica – N. 920-B

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Page 15: TIPOGRAFIA DEL SEN A T O - puntoconcorsi...TIPOGRAFIA DEL SEN A T O DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE A PPR O V A T O D AL S EN A T O DELLA R EPUBBLICA A PPR O V A T O D ALLA C AMERA

quelle scritte o in sostituzione delle mede-sime;

5) lo svolgimento delle prove di cuiai numeri da 1) a 3) e la correzione dellemedesime prove anche mediante l’ausiliodi sistemi informatici e telematici;

6) la valutazione dei titoli solodopo lo svolgimento delle prove orali neicasi di assunzione per determinati profilimediante concorso per titoli ed esami;

7) l’attribuzione, singolarmente oper categoria di titoli, di un punteggiofisso stabilito dal bando, con la previsioneche il totale dei punteggi per titoli nonpuò essere superiore ad un terzo del pun-teggio complessivo attribuibile.

7. Per le finalità di cui al comma 4, ilDipartimento della funzione pubblicadella Presidenza del Consiglio dei ministriprovvede allo sviluppo di un portale delreclutamento per la raccolta e la gestione,con modalità automatizzate e nel rispettodelle disposizioni del regolamento (UE)2016/679 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 27 aprile 2016, e del codicein materia di protezione dei dati perso-nali, di cui al decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196, delle domande di partecipa-zione ai concorsi pubblici e delle fasi delleprocedure concorsuali, anche mediante lacreazione del fascicolo elettronico del can-didato. All’attuazione delle disposizionidel presente comma si provvede nell’am-bito delle risorse umane, finanziarie estrumentali disponibili a legislazione vi-gente e, comunque, senza nuovi o mag-giori oneri per la finanza pubblica.

8. Fatto salvo quanto stabilito dall’arti-colo 1, comma 399, della legge 30 dicem-bre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi

Atti parlamentari – 15 – Senato della Repubblica – N. 920-B

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Page 16: TIPOGRAFIA DEL SEN A T O - puntoconcorsi...TIPOGRAFIA DEL SEN A T O DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE A PPR O V A T O D AL S EN A T O DELLA R EPUBBLICA A PPR O V A T O D ALLA C AMERA

di accesso al pubblico impiego, nel trien-nio 2019-2021, le procedure concorsualibandite dalle pubbliche amministrazionidi cui all’articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le con-seguenti assunzioni possono essere effet-tuate senza il previo svolgimento delleprocedure previste dall’articolo 30 delmedesimo decreto legislativo n. 165 del2001.

9. Al decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) all’articolo 34:

1) al comma 4, il terzo periodo èsostituito dal seguente: « Fermo restandoquanto previsto dall’articolo 33, il rap-porto di lavoro si intende definitivamenterisolto alla data del raggiungimento delperiodo massimo di fruizione dell’inden-nità di cui al comma 8 del medesimo ar-ticolo 33, ovvero, prima del raggiungi-mento di detto periodo massimo, qualorail dipendente in disponibilità rinunci onon accetti per due volte l’assegnazionedisposta ai sensi dell’articolo 34-bis nel-l’ambito della provincia dallo stesso indi-cata »;

2) al comma 6, primo periodo,dopo le parole: « dodici mesi, » sono inse-rite le seguenti: « ad esclusione di quellerelative al conferimento di incarichi diri-genziali ai sensi dell’articolo 19, comma 6,nonché al conferimento degli incarichi dicui all’articolo 110 del testo unico delleleggi sull’ordinamento degli enti locali, dicui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, e all’articolo 15-septies del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502, » edopo le parole: « iscritto nell’appositoelenco » sono aggiunte le seguenti: « e in

Atti parlamentari – 16 – Senato della Repubblica – N. 920-B

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Page 17: TIPOGRAFIA DEL SEN A T O - puntoconcorsi...TIPOGRAFIA DEL SEN A T O DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE A PPR O V A T O D AL S EN A T O DELLA R EPUBBLICA A PPR O V A T O D ALLA C AMERA

possesso della qualifica e della categoriadi inquadramento occorrenti »;

b) all’articolo 34-bis:

1) al comma 2 è aggiunto, in fine,il seguente periodo: « L’amministrazionedestinataria comunica tempestivamentealla Presidenza del Consiglio dei ministri– Dipartimento della funzione pubblica ealle strutture regionali e provinciali di cuiall’articolo 34, comma 3, la rinuncia o lamancata accettazione dell’assegnazione daparte del dipendente in disponibilità »;

2) al comma 4, le parole: « decorsidue mesi » sono sostituite dalle seguenti:« decorsi quarantacinque giorni » ;

c) all’articolo 39:

1) al comma 1, le parole: « Le am-ministrazioni pubbliche promuovono opropongono programmi di assunzioni perportatori di handicap ai sensi dell’articolo11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, »sono sostituite dalle seguenti: « Le ammi-nistrazioni pubbliche promuovono o pro-pongono, anche per profili professionalidelle aree o categorie previste dai con-tratti collettivi di comparto per i qualinon è previsto il solo requisito dellascuola dell’obbligo e nel rispetto dei prin-cìpi di cui all’articolo 35, comma 3, delpresente decreto, programmi di assunzioniai sensi dell’articolo 11 della legge 12marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti ti-tolari del diritto al collocamento obbliga-torio previsto dagli articoli 3 e 18 dellamedesima legge n. 68 del 1999 e dall’arti-colo 1, comma 2, della legge 23 novembre1998, n. 407, »;

2) la rubrica è sostituita dalla se-guente: « Assunzioni obbligatorie e tiroci-nio delle categorie protette ».

Atti parlamentari – 17 – Senato della Repubblica – N. 920-B

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Page 18: TIPOGRAFIA DEL SEN A T O - puntoconcorsi...TIPOGRAFIA DEL SEN A T O DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE A PPR O V A T O D AL S EN A T O DELLA R EPUBBLICA A PPR O V A T O D ALLA C AMERA

7. Nell’ambito delle procedure concorsualidi cui al comma 4, lettera b), le amministra-zioni tengono conto degli eventuali specificititoli di preferenza previsti dalle disposizionivigenti.

10. Identico.

11. Fermo restando quanto previstodalle vigenti disposizioni per la composi-zione delle commissioni esaminatrici deiconcorsi per il reclutamento del personaledi cui all’articolo 3 del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, il presidente e imembri delle commissioni esaminatricidei concorsi pubblici per l’accesso a unpubblico impiego possono essere scelti an-che tra il personale in quiescenza da nonpiù di quattro anni alla data di pubblica-zione del bando di concorso, che sia inpossesso dei requisiti di cui all’articolo 35,comma 3, lettera e), del decreto legislativon. 165 del 2001. Agli incarichi di cui alprecedente periodo non si applica la disci-plina di cui all’articolo 5, comma 9, deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 7 ago-sto 2012, n. 135. Ferme restando le altrecause di inconferibilità o di incompatibi-lità previste dalla legislazione vigente, larisoluzione del rapporto di lavoro per mo-tivi disciplinari, per ragioni di salute oper decadenza dall’impiego, comunquedeterminata, è causa di esclusione dallanomina del dipendente, anche in quie-scenza, a presidente o componente di unacommissione esaminatrice di un concorsopubblico per l’accesso a un pubblico im-piego.

12. Gli incarichi di presidente, di mem-bro o di segretario di una commissioneesaminatrice di un concorso pubblico perl’accesso a un pubblico impiego, ancheladdove si tratti di concorsi banditi daun’amministrazione diversa da quella diappartenenza e ferma restando in questocaso la necessità dell’autorizzazione di cui

Atti parlamentari – 18 – Senato della Repubblica – N. 920-B

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Page 19: TIPOGRAFIA DEL SEN A T O - puntoconcorsi...TIPOGRAFIA DEL SEN A T O DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE A PPR O V A T O D AL S EN A T O DELLA R EPUBBLICA A PPR O V A T O D ALLA C AMERA

all’articolo 53 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, si considerano adogni effetto di legge conferiti in ragionedell’ufficio ricoperto dal dipendente pub-blico o comunque conferiti dall’ammini-strazione presso cui presta servizio o sudesignazione della stessa.

13. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri o del Ministro per lapubblica amministrazione, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze,da adottare entro trenta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge,si provvede all’aggiornamento, anche inderoga all’articolo 6, comma 3, del decre-to-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 luglio2010, n. 122, dei compensi da corrispon-dere al presidente, ai membri e al segre-tario delle commissioni esaminatrici deiconcorsi pubblici per l’accesso a un pub-blico impiego indetti dalle amministra-zioni dello Stato, anche ad ordinamentoautonomo, e dagli enti pubblici non eco-nomici nazionali, nonché al personale ad-detto alla vigilanza delle medesime proveconcorsuali, secondo i criteri stabiliti conil decreto del Presidente del Consiglio deiministri 23 marzo 1995, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno1995. I compensi stabiliti con il decreto dicui al precedente periodo sono dovuti aicomponenti delle commissioni esamina-trici dei concorsi pubblici per l’accesso aun pubblico impiego nominate successiva-mente alla data di entrata in vigore dellapresente legge. All’attuazione del presentecomma si provvede nei limiti delle risorsedisponibili a legislazione vigente, senzanuovi o maggiori oneri a carico della fi-nanza pubblica.

14. Fermo restando il limite di cui al-l’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicem-bre 2011, n. 201, convertito, con modifica-

Atti parlamentari – 19 – Senato della Repubblica – N. 920-B

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Page 20: TIPOGRAFIA DEL SEN A T O - puntoconcorsi...TIPOGRAFIA DEL SEN A T O DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE A PPR O V A T O D AL S EN A T O DELLA R EPUBBLICA A PPR O V A T O D ALLA C AMERA

zioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, la disciplina di cui all’articolo 24,comma 3, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, non si applica ai compensidovuti al personale dirigenziale per l’atti-vità di presidente o di membro della com-missione esaminatrice di un concorsopubblico per l’accesso a un pubblico im-piego.

15. Al fine di accelerare la composi-zione delle commissioni esaminatrici deiconcorsi pubblici svolti secondo le moda-lità previste dall’articolo 4, comma3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto2013, n. 101, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dal-l’articolo 35, comma 5, del decreto legisla-tivo 30 marzo 2001, n. 165, è istituitopresso il Dipartimento della funzione pub-blica della Presidenza del Consiglio deiministri, che lo gestisce e lo aggiorna,l’Albo nazionale dei componenti dellecommissioni esaminatrici di concorso, ar-ticolato in sottosezioni su base regionale eper aree o settori tematici omogenei. L’i-scrizione all’Albo ha durata di tre anni edè rinnovabile per una sola volta. Con de-creto del Ministro per la pubblica ammi-nistrazione, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, adottato aisensi dell’articolo 17, comma 3, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti,fermo restando quanto previsto daicommi da 11 a 14 del presente articolo, irequisiti per l’iscrizione nell’Albo, lecause di incompatibilità e di inconferibi-lità dell’incarico nonché le modalità di ge-stione e di aggiornamento dell’Albo esono individuate le sottosezioni in cui èarticolato l’Albo medesimo. Fino all’ado-zione del decreto di cui al terzo periodo,le commissioni esaminatrici continuano adessere costituite secondo le disposizioni vi-genti in materia alla data di entrata in vi-

Atti parlamentari – 20 – Senato della Repubblica – N. 920-B

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Page 21: TIPOGRAFIA DEL SEN A T O - puntoconcorsi...TIPOGRAFIA DEL SEN A T O DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE A PPR O V A T O D AL S EN A T O DELLA R EPUBBLICA A PPR O V A T O D ALLA C AMERA

gore della presente legge. All’attuazionedel presente comma si provvede nell’am-bito delle risorse umane, finanziarie estrumentali disponibili a legislazione vi-gente e, comunque, senza nuovi o mag-giori oneri per la finanza pubblica.

16. Sulla base di convenzione con il Di-partimento della funzione pubblica dellaPresidenza del Consiglio dei ministri,l’Albo di cui al comma 15 può essere uti-lizzato per la formazione delle commis-sioni esaminatrici dei concorsi pubbliciper l’accesso a un pubblico impiego svoltisecondo modalità diverse da quelle previ-ste dall’articolo 4, comma 3-quinquies, deldecreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 30ottobre 2013, n. 125, e dall’articolo 35,comma 5, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165.

Art. 4

(Disposizioni per la mobilità tra il settoredel lavoro pubblico e quello privato)

1. All’articolo 23-bis del decreto legisla-tivo 30 marzo 2001, n. 165, sono appor-tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « i dirigentidelle pubbliche amministrazioni, nonchégli appartenenti alla carriera diplomaticae prefettizia » sono sostituite dalle se-guenti: « i dipendenti delle pubbliche am-ministrazioni, ivi compresi gli apparte-nenti alle carriere diplomatica e prefetti-zia, »;

b) al comma 4, dopo le parole: « nonpuò superare i cinque anni » sono inseritele seguenti: « , è rinnovabile per una solavolta »;

Atti parlamentari – 21 – Senato della Repubblica – N. 920-B

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Page 22: TIPOGRAFIA DEL SEN A T O - puntoconcorsi...TIPOGRAFIA DEL SEN A T O DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE A PPR O V A T O D AL S EN A T O DELLA R EPUBBLICA A PPR O V A T O D ALLA C AMERA

c) il comma 6 è sostituito dal se-guente:

« 6. Il personale di cui al comma 1, neisuccessivi due anni, non può essere desti-natario di incarichi né essere impiegatonello svolgimento di attività che compor-tino l’esercizio delle funzioni individuatealla lettera a) del comma 5 ».

2. All’articolo 18, comma 1, della legge4 novembre 2010, n. 183, dopo le parole:« per un periodo massimo di dodici mesi »sono inserite le seguenti: « e rinnovabileper una sola volta ».

Art. 5.

(Disposizioni in materia di buoni pasto)

Art. 5.

(Disposizioni in materia di buoni pasto)

1. Le pubbliche amministrazioni chehanno sottoscritto ordini d’acquisto in attua-zione delle convenzioni per la fornitura delservizio sostitutivo di mensa mediante buonipasto – edizione 7 e mediante buoni pastoelettronici – edizione 1, stipulate dalla Con-sip S.p.A., ai sensi dell’articolo 26 dellalegge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell’arti-colo 58 della legge 23 dicembre 2000,n. 388, per i lotti che sono stati oggetto dirisoluzione da parte della Consip S.p.A., ri-chiedono ai propri dipendenti la restituzionedei buoni pasto, maturati e non spesi, e lisostituiscono con altri buoni pasto di valorenominale corrispondente, acquistati con lemodalità previste dalla normativa vigente.

1. Identico.

2. Nell’ambito delle attività del Pro-gramma di razionalizzazione degli acquistinella pubblica amministrazione, la ConsipS.p.A. è autorizzata a gestire centralmente ilrecupero dei crediti vantati dalle amministra-zioni nei confronti della società aggiudicata-ria dei lotti oggetto di risoluzione, di cui al

2. Identico.

Atti parlamentari – 22 – Senato della Repubblica – N. 920-B

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Page 23: TIPOGRAFIA DEL SEN A T O - puntoconcorsi...TIPOGRAFIA DEL SEN A T O DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE A PPR O V A T O D AL S EN A T O DELLA R EPUBBLICA A PPR O V A T O D ALLA C AMERA

comma 1, attraverso l’escussione unitariadella cauzione definitiva, agendo anche invia giudiziale. Nell’esercizio dell’azione dicui al precedente periodo, la Consip S.p.A.si avvale del patrocinio dell’Avvocaturadello Stato. Le somme recuperate sono ver-sate dalla Consip S.p.A. all’entrata del bi-lancio dello Stato per essere riassegnate alleamministrazioni pubbliche interessate, in mi-sura pari al credito residuo vantato dallestesse. Qualora le somme recuperate risul-tino inferiori all’importo complessivo deicrediti delle amministrazioni aderenti, laConsip S.p.A. provvede al versamento dellestesse in favore di ciascuna amministrazionein proporzione all’entità del rispettivo cre-dito. Le singole amministrazioni attivano ul-teriori procedimenti per il recupero del cre-dito non soddisfatto e dell’eventuale mag-gior danno.

3. Fermo restando l’esercizio delle azioninecessarie per la tutela dei crediti delle pub-bliche amministrazioni interessate, per l’at-tuazione degli interventi previsti dal comma1 è istituito nello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia e delle finanze un ap-posito fondo da ripartire, con una dotazionedi 3 milioni di euro per l’anno 2019. L’uti-lizzo del fondo è disposto, previa ricogni-zione dei fabbisogni, con uno o più decretidel Presidente del Consiglio dei ministri, suproposta del Ministro per la pubblica ammi-nistrazione, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze, in relazione alleesigenze presentate.

3. Identico.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, paria 3 milioni di euro per l’anno 2019, si prov-vede mediante corrispondente riduzionedelle proiezioni dello stanziamento delfondo speciale di parte corrente iscritto, aifini del bilancio triennale 2018-2020, nel-l’ambito del programma « Fondi di riserva especiali » della missione « Fondi da ripar-tire » dello stato di previsione del Ministero

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, paria 3 milioni di euro per l’anno 2019, si prov-vede mediante corrispondente riduzionedello stanziamento del fondo speciale diparte corrente iscritto, ai fini del bilanciotriennale 2019-2021, nell’ambito del pro-gramma « Fondi di riserva e speciali » dellamissione « Fondi da ripartire » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia e

Atti parlamentari – 23 – Senato della Repubblica – N. 920-B

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Page 24: TIPOGRAFIA DEL SEN A T O - puntoconcorsi...TIPOGRAFIA DEL SEN A T O DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE A PPR O V A T O D AL S EN A T O DELLA R EPUBBLICA A PPR O V A T O D ALLA C AMERA

dell’economia e delle finanze per l’anno2018, allo scopo utilizzando l’accantona-mento relativo al Ministero dell’economia edelle finanze.

delle finanze per l’anno 2019, allo scopoparzialmente utilizzando l’accantonamentorelativo al medesimo Ministero. Il Ministrodell’economia e delle finanze è autorizzatoad apportare, con propri decreti, le occor-renti variazioni di bilancio.

5. All’articolo 144, comma 5, del codicedei contratti pubblici, di cui al decreto le-gislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto,in fine, il seguente periodo: « I predettiaccordi devono comunque prevedere unagaranzia fideiussoria rilasciata da impresebancarie o assicurative che rispondano airequisiti di solvibilità previsti dalla legi-slazione vigente, che le società emittentisono tenute a consegnare agli esercizi con-venzionati ».

6. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, di concerto con il Mini-stro delle infrastrutture e dei trasporti,sentita l’Autorità nazionale anticorru-zione, da adottare ai sensi dell’articolo 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400, sono apportate al regolamento dicui al decreto del Ministro dello sviluppoeconomico 7 giugno 2017, n. 122, le modi-ficazioni necessarie ad adeguarlo alla di-sposizione introdotta dal comma 5 delpresente articolo. Con il medesimo de-creto, sentite anche le imprese bancarie ele imprese assicurative o le loro associa-zioni rappresentative, sono adottati glischemi tipo delle garanzie fideiussoriepreviste dall’articolo 144, comma 5, delcodice di cui al decreto legislativo 18aprile 2016, n. 50, come modificato dalcomma 5 del presente articolo.

Atti parlamentari – 24 – Senato della Repubblica – N. 920-B

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Page 25: TIPOGRAFIA DEL SEN A T O - puntoconcorsi...TIPOGRAFIA DEL SEN A T O DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE A PPR O V A T O D AL S EN A T O DELLA R EPUBBLICA A PPR O V A T O D ALLA C AMERA

Art. 6.

(Disposizioni finali e clausoladi salvaguardia)

Art. 6.

(Disposizioni finali e clausoladi salvaguardia)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e4 recano norme di diretta attuazione dell’ar-ticolo 97 della Costituzione e costituisconoprincìpi generali dell’ordinamento.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e3 recano norme di diretta attuazione dell’ar-ticolo 97 della Costituzione e costituisconoprincìpi generali dell’ordinamento.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e3 attengono alla materia dell’ordinamentocivile di cui all’articolo 117, secondocomma, lettera l), della Costituzione.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 2 at-tengono alla materia dell’ordinamento civiledi cui all’articolo 117, secondo comma, let-tera l), della Costituzione.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 5 co-stituiscono princìpi fondamentali in materiadi coordinamento della finanza pubblica aisensi dell’articolo 117, terzo comma, dellaCostituzione.

3. Identico.

4. Ai sensi dei commi 1, 2 e 3, le regioni,anche per quanto concerne i propri enti e leamministrazioni del Servizio sanitario nazio-nale, e gli enti locali adeguano i propri or-dinamenti alle disposizioni della presentelegge.

4. Identico.

5. Le disposizioni della presente leggesono applicabili nelle regioni a statuto spe-ciale e nelle province autonome di Trento edi Bolzano compatibilmente con i rispettivistatuti e le relative norme di attuazione.

5. Identico.

Atti parlamentari – 25 – Senato della Repubblica – N. 920-B

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Page 26: TIPOGRAFIA DEL SEN A T O - puntoconcorsi...TIPOGRAFIA DEL SEN A T O DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE A PPR O V A T O D AL S EN A T O DELLA R EPUBBLICA A PPR O V A T O D ALLA C AMERA
Page 27: TIPOGRAFIA DEL SEN A T O - puntoconcorsi...TIPOGRAFIA DEL SEN A T O DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE A PPR O V A T O D AL S EN A T O DELLA R EPUBBLICA A PPR O V A T O D ALLA C AMERA
Page 28: TIPOGRAFIA DEL SEN A T O - puntoconcorsi...TIPOGRAFIA DEL SEN A T O DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE A PPR O V A T O D AL S EN A T O DELLA R EPUBBLICA A PPR O V A T O D ALLA C AMERA

€ 2,00