TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO - Ambiente H2012 27_09 Testo... · Vendite straordinarie e...

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REGIONE MARCHE — 1 — ASSEMBLEA LEGISLATIVA ____________________________________________________________________________________________________________________ — VIII LEGISLATURA — ____________________________________________________________________________________________________________________ pdl 303 (16-196-203-229-258) DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 2009, N. 155 TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO __________

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REGIONE MARCHE — 1 — ASSEMBLEA LEGISLATIVA____________________________________________________________________________________________________________________

— VIII LEGISLATURA —____________________________________________________________________________________________________________________

pdl 303 (16-196-203-229-258)

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

NELLA SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 2009, N. 155

TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO__________

REGIONE MARCHE — 2 — ASSEMBLEA LEGISLATIVA____________________________________________________________________________________________________________________

— VIII LEGISLATURA —____________________________________________________________________________________________________________________

I N D I C E

TITOLO IDisposizioni generali

Art. 1 - (Finalità e oggetto)Art. 2 - (Funzioni della Regione)Art. 3 - (Funzioni delle Province)Art. 4 - (Funzioni dei Comuni)Art. 5 - (Osservatorio sulla rete commerciale)Art. 6 - (Centri di assistenza tecnica)Art. 7 - (Settori merceologici)Art. 8 - (Requisiti morali)Art. 9 - (Requisiti professionali per il commer-

cio alimentare)

TITOLO IIAttività di commercio

CAPO ICommercio in sede fissa

SEZIONE ICommercio al dettaglio e all’ingrosso

Art. 10 - (Definizioni)Art. 11 - (Sviluppo della rete distributiva)Art. 12 - (Vendita all’ingrosso)Art. 13 - (Commercio al dettaglio negli esercizi

di vicinato)Art. 14 - (Commercio al dettaglio nelle medie

strutture di vendita)Art. 15 - (Commercio al dettaglio nelle grandi

strutture di vendita)Art. 16 - (Centri commerciali)Art. 17 - (Outlet)Art. 18 - (Centri in sede fissa di telefonia e ser-

vizi internet)Art. 19 - (Esercizi polifunzionali)

SEZIONE IIForme speciali di vendita al dettaglio

Art. 20 - (Esercizio dell’attività)Art. 21 - (Spacci interni)Art. 22 - (Distributori automatici)Art. 23 - (Vendita per corrispondenza, tramite

televisione, internet o altri sistemi dicomunicazione)

Art. 24 - (Vendite effettuate presso il domiciliodei consumatori)

SEZIONE IIIStampa quotidiana e periodica

Art. 25 - (Sistema di vendita)Art. 26 - (Punti vendita esclusivi)Art. 27 - (Punti vendita non esclusivi)Art. 28 - (Dichiarazione di inizio attività)

SEZIONE IVVendite straordinarie e promozionali

Art. 29 - (Vendite straordinarie)Art. 30 - (Vendite di liquidazione)Art. 31 - (Vendite di fine stagione)Art. 32 - (Vendite promozionali)

CAPO IICommercio su aree pubbliche

Art. 33 - (Definizioni)Art. 34 - (Ambito di applicazione)Art. 35 - (Regolamento comunale)Art. 36 - (Soppressione e trasferimento)Art. 37 - (Calendario regionale delle manifesta-

zioni su aree pubbliche)Art. 38 - (Esercizio dell’attività)Art. 39 - (Posteggi nelle fiere)Art. 40 - (Posteggi nei mercati)Art. 41 - (Autorizzazione all’esercizio dell’attivi-

tà su posteggio)Art. 42 - (Autorizzazione all’esercizio dell’attivi-

tà in forma itinerante)Art. 43 - (Hobbisti)Art. 44 - (Orari)Art. 45 - (Sanzioni)Art. 46 - (Rinuncia)

CAPO IIIMercati all’ingrosso e centri agroalimentari

Art. 47 - (Definizioni)Art. 48 - (Soggetti istitutori e autorizzazioni)Art. 49 - (Gestione)Art. 50 - (Regolamenti)Art. 51 - (Commissione di mercato)Art. 52 - (Direttore di mercato)Art. 53 - (Prodotti ittici)Art. 54 - (Vigilanza)

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CAPO IVNorme comuni

Art. 55 - (Orari)Art. 56 - (Pubblicità dei prezzi)Art. 57 - (Affidamento reparto)Art. 58 - (Subingresso, sospensione e cessa-

zione)Art. 59 - (Sanzioni)

TITOLO IIIDisciplina delle attività di somministrazione

Art. 60 - (Definizioni e ambito di applicazione)Art. 61 - (Requisiti morali e professionali)Art. 62 - (Indirizzi e criteri)Art. 63 - (Autorizzazione)Art. 64 - (Dichiarazione di inizio attività)Art. 65 - (Autorizzazione temporanea)Art. 66 - (Limitazioni all’esercizio dell’attività)Art. 67 - (Monitoraggio)Art. 68 - (Orari e pubblicità dei prezzi)Art. 69 - (Sanzioni)Art. 70 - (Disposizioni transitorie)

TITOLO IVDistribuzione dei carburanti

Art. 71 - (Definizioni)Art. 72 - (Indirizzi regionali)Art. 73 - (Disciplina urbanistica e servizi acces-

sori)Art. 74 - (Funzioni della Regione)Art. 75 - (Funzioni dei Comuni)Art. 76 - (Sospensione e decadenza)Art. 77 - (Collaudo degli impianti)Art. 78 - (Monitoraggio e osservatorio)Art. 79 - (Incompatibilità degli impianti stradali)

Art. 80 - (Vigilanza e controllo)Art. 81 - (Sanzioni)Art. 82 - (Norme transitorie e finali)

TITOLO VInterventi finanziari per il commercio

Art. 83 - (Interventi finanziabili)Art. 84 - (Destinatari dei contributi)Art. 85 - (Programma di utilizzo delle risorse)

TITOLO VISistema fieristico regionale

Art. 86 - (Ordinamento del sistema)Art. 87 - (Regolamento di attuazione)Art. 88 - (Qualificazione delle manifestazioni

fieristiche)Art. 89 - (Svolgimento delle manifestazioni

fieristiche)Art. 90 - (Calendario regionale delle manife-

stazioni fieristiche)Art. 91 - (Quartieri fieristici)Art. 92 - (Enti fieristici)Art. 93 - (Promozione e sviluppo del sistema

fieristico regionale)Art. 94 - (Vigilanza e sanzioni)Art. 95 - (Norme transitorie e finali)

TITOLO VIINorme finali

Art. 96 - (Potere sostitutivo)Art. 97 - (Fondo unico per il commercio)Art. 98 - (Disposizioni finanziarie)Art. 99 - (Norme transitorie e finali)Art. 100 - (Abrogazioni)

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TITOLO IDisposizioni generali

Art. 1(Finalità e oggetto)

1. La presente legge disciplina il settore del-l’attività commerciale in attuazione dei principicomunitari e delle leggi statali in materia di tute-la della concorrenza, allo scopo di favorire lamigliore distribuzione delle merci e dei prodotti,la promozione e l’internazionalizzazione del set-tore ed un equilibrato sviluppo delle attivitàcommerciali in base ai seguenti principi:a) la trasparenza del mercato, la libera concor-

renza, la libertà di impresa e la libera circola-zione delle merci e dei servizi;

b) l’equilibrato sviluppo e la modernizzazionedella rete distributiva in base a criteri di effi-cienza con particolare riguardo alla crescitaqualitativa ed alla capacità competitiva deisistemi commerciali naturali, anche al finedel contenimento dei prezzi;

c) il contrasto dei processi di depauperamentodelle aree territoriali più deboli;

d) lo sviluppo del commercio elettronico e delleinfrastrutture e delle competenze a tal finenecessarie;

e) il pluralismo e l’equilibrio tra le diverse tipolo-gie delle strutture distributive e le diverseforme di vendita, con particolare riguardo alriconoscimento e alla valorizzazione del ruo-lo delle piccole e medie imprese, nonché latutela dei negozi e dei mercati di interessestorico, di tradizione e di tipicità;

f) la valorizzazione e la salvaguardia del servi-zio commerciale nelle aree urbane, rurali,montane, costiere e termali, ai fini di unaequilibrata articolazione del sistema distribu-tivo nell’intero territorio regionale, con parti-colare riferimento alle aree a minore dotazio-ne di servizi, agevolando l’insediamento dinuove attività nei centri abitati non dotati diadeguate strutture;

g) la salvaguardia e lo sviluppo qualificato delleattività imprenditoriali con particolare atten-zione allo sviluppo e all’aggiornamento pro-fessionale degli operatori, nonché la prote-zione del lavoro dipendente riguardo anchealla sicurezza dei lavoratori;

h) lo sviluppo della rete di vendita della produ-zione locale, ai fini dell’internazionalizzazio-ne e della promozione in ambito nazionaleed estero;

i) lo sviluppo del sistema fieristico regionaleper la promozione delle attività economiche,

del commercio e l’innovazione tecnologicadei sistemi produttivi;

l) la promozione e lo sviluppo della concerta-zione come metodo di relazione e di collabo-razione tra gli Enti locali, le categorie econo-miche, le organizzazioni dei lavoratori e leassociazioni dei consumatori, anche ai finidelle diverse articolazioni e funzioni del si-stema distributivo, nel rispetto dei principi disussidiarietà, differenziazione e adeguatez-za;

m) il riconoscimento e il sostegno del commer-cio equo e solidale quale funzione rilevantedella promozione dei valori di giustizia socia-le ed economica, dello sviluppo sostenibilefondato sulla cooperazione e sul rispetto perle persone e per l’ambiente;

n) la tutela del consumatore, con particolareriguardo alla correttezza dell’informazione,alla sicurezza e alla genuinità dei prodotti, alcontenimento dei prezzi, alla qualificazionedei consumi.

o) il riconoscimento della funzione socialeespletata dalle cooperative costituitesi fra iconsumatori, nonché il contributo allo svilup-po del commercio recato dalle imprese eser-centi l’attività di rappresentanza e di interme-diazione commerciale.2. Ai fini della presente legge costituiscono

attività commerciali:a) il commercio al dettaglio e all’ingrosso in

sede fissa;b) le forme speciali di vendita;c) la vendita di stampa quotidiana e periodica;d) il commercio su aree pubbliche;e) la somministrazione di alimenti e bevande;f) la distribuzione dei carburanti.

3. E’ altresì soggetta alle disposizioni di cuialla presente legge l’attività di commercio equoe solidale di cui alla legge regionale 29 aprile2008, n. 8 (Interventi di sostegno e promozionedel commercio equo e solidale).

4. Le disposizioni della presente legge non siapplicano:a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie comu-

nali qualora vendano esclusivamente pro-dotti farmaceutici, specialità medicinali,dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

b) ai titolari di rivendite di generi di monopolioqualora vendano esclusivamente generi dimonopolio di cui alla legge 22 dicembre1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi didistribuzione e vendita dei generi di monopo-lio) e al relativo regolamento di esecuzione,approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 14 ottobre 1958, n. 1074;

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c) agli imprenditori agricoli, singoli o associati, iquali esercitino attività di vendita di prodottiagricoli ai sensi dell’articolo 4 del decretolegislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orienta-mento e modernizzazione del settore agrico-lo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 mar-zo 2001, n. 57), salvo che per le disposizionipreviste per il commercio su aree pubbliche;

d) alle attività di cui alla l.r. 3 aprile 2002, n. 3(Norme per l’attività agrituristica e per il turi-smo rurale);

e) alle attività disciplinate dalla l.r. 11 luglio2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionaliin materia di turismo), limitatamente allasomministrazione di alimenti e bevande allepersone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloroche sono ospitati nella struttura ricettiva inoccasione di manifestazioni e convegni or-ganizzati;

f) agli artigiani iscritti nell’albo di cui all’articolo32 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testounico delle norme in materia industriale, arti-giana e dei servizi alla produzione), per lavendita dei beni di produzione propria neilocali in cui avviene la produzione medesimao a questi adiacenti, ovvero per la fornitura alcommittente dei beni accessori all’esecuzio-ne delle opere o alla prestazione del servizio;

g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori,nonché ai cacciatori, singoli o associati, chevendano al pubblico, al dettaglio, la caccia-gione e i prodotti ittici provenienti esclusiva-mente dall’esercizio della loro attività e acoloro che esercitano la vendita dei prodottida essi direttamente e legalmente raccolti suterreni soggetti ad usi civici nell’esercizio deidiritti di erbatico, di fungatico e di dirittisimilari;

h) alle imprese industriali, per la vendita deibeni di produzione propria nei locali in cuiavviene la produzione medesima o a questiadiacenti;

i) a chi venda o esponga per la vendita leproprie opere d’arte, nonché quelle dell’inge-gno a carattere creativo, comprese le propriepubblicazioni di natura scientifica od infor-mativa, realizzate anche mediante supportoinformatico;

l) alla vendita dei beni del fallimento effettuataai sensi dell’articolo 106 delle disposizioni dicui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267(Disciplina del fallimento, del concordatopreventivo, dell’amministrazione controllatae della liquidazione coatta amministrativa);

m) all’attività di vendita effettuata durante il perio-do di svolgimento delle fiere campionarie e

delle mostre di prodotti nei confronti dei visita-tori, purché riguardi le sole merci oggetto dellemanifestazioni e non duri oltre il periodo disvolgimento delle manifestazioni stesse;

n) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridi-che private alle quali partecipano lo Stato oenti territoriali che vendano pubblicazioni oaltro materiale informativo, anche su suppor-to informatico, di propria o altrui elaborazio-ne, concernenti l’oggetto della loro attività;

o) all’offerta gratuita di assaggi di alimenti ebevande a fini promozionali.5. Alle vendite di cui alla presente legge si

applicano le disposizioni di cui al d.p.r. 6 aprile2001, n. 218 (Regolamento recante disciplinadelle vendite sottocosto, a norma dell’articolo15, comma 8, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114)e al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice delconsumo a norma dell’articolo 7 della legge 29luglio 2003, n. 229).

Art. 2(Funzioni della Regione)

1. La Giunta regionale, sentite le organizza-zioni maggiormente rappresentative a livello re-gionale delle imprese del commercio, dei con-sumatori e dei lavoratori del settore, adotta,previo parere della competente Commissioneassembleare, uno o più regolamenti per l’attua-zione della presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adotta-to tenendo conto dei seguenti principi e criteridirettivi:a) favorire la realizzazione di una rete distributi-

va che, in collegamento con le altre funzionidi servizio, assicuri la migliore produttivitàdel sistema e la qualità dei servizi da rendereal consumatore;

b) assicurare il rispetto del principio della liberaconcorrenza e della libera prestazione di ser-vizi, favorendo l’equilibrato sviluppo delle di-verse tipologie distributive con particolare at-tenzione alla tutela e alla valorizzazione del-le piccole imprese commerciali;

c) rendere compatibile l’impatto territoriale eambientale degli insediamenti commerciali evalorizzare la funzione del commercio per lariqualificazione del tessuto urbano, in parti-colare per quanto riguarda i quartieri urbanidegradati al fine di ricostituire un ambienteidoneo allo sviluppo del commercio;

d) salvaguardare e riqualificare i centri storicianche attraverso il mantenimento delle ca-ratteristiche morfologiche degli insediamentie il rispetto dei vincoli relativi alla tutela delpatrimonio artistico ed ambientale ed evitare

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il processo di espulsione delle attività com-merciali;

e) salvaguardare e riqualificare la rete distribu-tiva nelle zone di montagna e rurali ancheattraverso la creazione di servizi commercia-li polifunzionali e al fine di favorire il manteni-mento e la ricostituzione del tessuto com-merciale;

f) favorire gli insediamenti commerciali desti-nati al recupero, ammodernamento e svilup-po delle piccole e medie imprese già operan-ti sul territorio interessato, anche al fine disalvaguardare i livelli occupazionali reali;

g) rendere effettivo l’esercizio delle funzionidello sportello unico.3. La Giunta regionale approva, altresì, il

programma di cui all’articolo 85 per il finanzia-mento degli interventi previsti dalla presentelegge.

4. Il dirigente della struttura regionale com-petente in materia di commercio predisponemodelli uniformi per le dichiarazioni di inizio atti-vità, le comunicazioni e le autorizzazioni previ-ste dalla presente legge.

Art. 3(Funzioni delle Province)

1. Le Province in conformità al regolamentodi cui all’articolo 2, comma 1, stabiliscono i crite-ri per la pianificazione territoriale nel settorecommerciale mediante il piano territoriale di co-ordinamento (PTC) di cui all’articolo 12 della l.r.5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbani-stica, paesaggistica e di assetto del territorio) ein particolare quelli finalizzati ad individuare learee di localizzazione delle grandi strutture divendita attraverso la valutazione dell’impattodei flussi di traffico, nonché in relazione alla reteviaria ed agli accessi.

2. Il PTC individua le aree di localizzazionedelle grandi strutture di vendita, tenendo ancheconto degli effetti d’ambito sovracomunale e difenomeni di concentrazione territoriale di altriesercizi che producono impatti equivalenti aquelli delle grandi strutture di vendita.

Art. 4(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni adeguano i propri strumenti ur-banistici secondo le modalità ed entro i terminiprevisti nel regolamento di cui all’articolo 2,comma 1, e nel rispetto dei PTC provinciali,attraverso forme di consultazione e di confrontocon le organizzazioni maggiormente rappresen-

tative a livello regionale delle imprese e deilavoratori del settore e delle associazioni deiconsumatori.

2. Nelle materie oggetto della presente leggesono di competenza dei Comuni singoli o asso-ciati tutte le funzioni amministrative non espres-samente riservate ad altri enti.

Art. 5(Osservatorio sulla rete commerciale)

1. E’ istituito l’Osservatorio regionale delcommercio, quale organismo permanente perl’acquisizione degli elementi informativi e cono-scitivi utili alla definizione e alla attuazione degliinterventi per lo sviluppo e la qualificazione delcommercio e per assicurare un sistema coordi-nato di monitoraggio riferito all’entità e all’effi-cienza della rete distributiva.

2. L’Osservatorio sulla rete commerciale ècomposto da:a) l’assessore regionale competente in materia

di commercio o suo delegato, che lo pre-siede;

b) un rappresentante dell’ANCI;c) un rappresentante dell’UPI;d) un rappresentante dell’UNCEM;e) un rappresentante designato dall’Unione re-

gionale delle Camere di commercio, indu-stria, artigianato e agricoltura (CCIAA);

f) un rappresentante designato congiuntamen-te dalle associazioni dei consumatori iscrittenel registro regionale;

g) un rappresentante per ciascuna delle orga-nizzazioni degli imprenditori commercialimaggiormente rappresentative a livello re-gionale;

h) un rappresentante designato congiuntamen-te dalle organizzazioni sindacali nazionali deilavoratori maggiormente rappresentative alivello regionale.3. L’Osservatorio svolge, in particolare, le

seguenti funzioni:a) promuovere un’ attività permanente di rileva-

zione, di analisi e di studio delle problemati-che del settore;

b) monitorare la rete distributiva e degli esercizidi somministrazione di alimenti e bevande,anche con riferimento alla consistenza, allamodificazione e all’efficienza dei punti divendita e di somministrazione, al commerciosulle aree pubbliche e alle altre forme didistribuzione, in coordinamento con l’Osser-vatorio nazionale;

c) monitorare l’andamento e la situazione delmercato nel settore commerciale in collabo-

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razione con le rappresentanze sindacali, conle CCIAA e i Centri di assistenza tecnica dicui all’articolo 6.4. L’Osservatorio opera all’interno della

struttura regionale competente in materia dicommercio e svolge un’attività di monitoraggioriferita all’entità e all’efficienza della rete distri-butiva, nonché alle dinamiche occupazionali delsettore.

5. Al fine dell’aggiornamento del sistemainformatico, i Comuni trasmettono annualmentealla struttura regionale competente in materia dicommercio i dati relativi alla situazione dellerete distributiva del proprio territorio e ogni altrodato ritenuto necessario al monitoraggio, se-condo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

6. I componenti dell’Osservatorio operano atitolo gratuito.

Art. 6(Centri di assistenza tecnica)

1. Per sviluppare processi di ammoderna-mento della rete distributiva, le associazioni dicategoria del settore del commercio, del turismoe dei servizi maggiormente rappresentative alivello provinciale, presenti nell’ambito dei con-sigli provinciali delle CCIAA, possono istituire,anche in forma consortile, centri di assistenzatecnica alle imprese (CAT).

2. I CAT svolgono attività di assistenza perl’ammodernamento della rete distributiva a fa-vore delle imprese del terziario, associate omeno alle organizzazioni di categoria, e in parti-colare in materia di:a) assistenza tecnica generale;b) formazione e aggiornamento professionale;c) innovazione tecnologica e organizzativa;d) gestione economica e finanziaria dell’im-

presa;e) accesso ai finanziamenti comunitari, statali e

regionali;f) sicurezza ed igiene dell’ambiente di lavoro;g) gestione delle risorse umane;h) sicurezza e tutela del consumatore;i) tutela dell’ambiente;l) formazione, promozione e sviluppo di nuova

imprenditoria;m) rapporti con le pubbliche amministrazioni;n) certificazione di qualità secondo gli standard

internazionali.3. L’esercizio dell’attività dei CAT è autoriz-

zato dalla Regione. La Giunta regionale defini-sce i requisiti e le procedure per il rilascio del-l’autorizzazione.

4. La Regione e gli enti locali possono avva-lersi dei CAT per l’espletamento:a) di attività istruttorie in materia di contributi,

finanziamenti o provvidenze a favore delleimprese commerciali, turistiche e di servizio;

b) delle funzioni di assistenza previste in mate-ria di sportello unico;

c) delle attività di formazione, inclusi i corsi pro-fessionali abilitanti l’iscrizione al ruolo deimediatori e degli agenti e rappresentanti dicommercio, nonché tutti i corsi di formazioneprevisti dalla normativa di settore.5. La Regione finanzia specifici programmi di

informazione e assistenza gratuita riguardanti larealizzazione di indagini, progetti, studi e ricer-che in ambito regionale sulla consistenza dellarete distributiva, la presenza turistica, la dinami-ca dei prezzi, la dinamica dei consumi e l’anda-mento dell’occupazione del settore terziario,nonché in materia di evoluzione del mercatodistributivo e turistico e di promozione dell’im-prenditoria femminile.

6. Per il raggiungimento del migliore livello diassistenza e lo svolgimento di specifici servizi, iCAT possono convenzionarsi con enti pubblici econ privati, compresi i Consorzi garanzia fidi trale piccole e medie imprese commerciali, turisti-che e di servizio e con società di consulenza oassistenza.

Art. 7(Settori merceologici)

1. L’attività commerciale all’ingrosso e al detta-glio può essere esercitata con riferimento ai settorimerceologici alimentare e non alimentare.

2. La vendita dei mangimi per animali dome-stici non destinati al consumo umano rientra nelsettore non alimentare, mentre la vendita dimangimi per animali destinati al consumo uma-no rientra nel settore alimentare ed è subordina-ta al possesso dei relativi requisiti professionalidi cui all’articolo 9

3. I soggetti titolari di autorizzazione perl’esercizio dell’attività di vendita dei prodotti ap-partenenti alle tabelle merceologiche di cui al-l’allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del com-mercio), e all’articolo 2 del decreto ministeriale16 settembre 1996, n. 561 hanno titolo a porrein vendita tutti i prodotti relativi al settoremerceologico corrispondente, fatto salvo il ri-spetto dei requisiti igienico-sanitari, e ad ottene-re che l’autorizzazione sia modificata d’ufficiocon l’indicazione del settore medesimo, ad ec-

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cezione dei soggetti in possesso delle tabellespeciali riservate ai titolari di farmacie di cuiall’allegato 9 del d.m. 375/1988, nonché quelleriservate ai soggetti titolari di rivendite di generidi monopolio di cui all’articolo 1 del d.m. 561/1996.

4. L’attività di vendita di prodotti alimentari èsoggetta al rispetto delle disposizioni comunita-rie, statali e regionali vigenti in materia di sicu-rezza alimentare, alimentazione, benessere e diigiene per gli alimenti di origine animale.

Art. 8(Requisiti morali)

1. Non possono esercitare l’attività commer-ciale:a) coloro che sono stati dichiarati falliti, fino alla

chiusura del fallimento nei modi di legge,anche se intervenuta prima dell’entrata invigore del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Rifor-ma organica della disciplina delle procedureconcorsuali a norma dell’articolo 1, comma5, della legge 80/2005);

b) coloro che sono stati dichiarati delinquentiabituali, professionali o per tendenza, salvoche abbiano ottenuto la riabilitazione;

c) coloro che hanno riportato, con sentenzapassata in giudicato, una condanna a penadetentiva non inferiore a tre anni per delittonon colposo;

d) coloro che hanno riportato, con sentenzapassata in giudicato, una condanna a penadetentiva per uno dei delitti di cui al libro II,titolo VIII, capo II del codice penale, ovveroper ricettazione, riciclaggio, insolvenza frau-dolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapi-na, delitti contro la persona commessi conviolenza, estorsione;

e) coloro che hanno riportato, con sentenzapassata in giudicato, una condanna per reaticontro l’igiene e la sanità pubblica, compresii delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, delcodice penale;

f) coloro che hanno riportato, con sentenzapassata in giudicato, due o più condanne,nel quinquennio precedente all’inizio del-l’esercizio dell’attività, per delitti di frode nel-la preparazione o nel commercio degli ali-menti, previsti da leggi speciali;

g) coloro che sono sottoposti ad una delle misu-re di prevenzione di cui alla legge 27 dicem-bre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione neiconfronti delle persone pericolose per la si-curezza e per la pubblica moralità) da ultimomodificata dalla legge 26 marzo 2001, n. 128

o nei cui confronti è stata applicata una dellemisure previste dalla legge 31 maggio 1965,n. 575 (Disposizioni contro la mafia) da ulti-mo modificata dalla legge 11 agosto 2003,n. 228, ovvero sono sottoposti a misure disicurezza.2. Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi

del comma 1, lettere c), d), e), f), permane per ladurata di tre anni a decorrere dal giorno in cui lapena è stata scontata. Qualora la pena si siaestinta in altro modo, il termine di tre anni decor-re dal giorno del passaggio in giudicato dellasentenza.

3. Qualora sia stata concessa la sospensio-ne condizionale della pena, non si applica ildivieto di esercizio dell’attività.

4. In caso di società, associazioni o organi-smi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devo-no essere posseduti dal legale rappresentante,da altra persona preposta all’attività commer-ciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo2, comma 3, del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252(Regolamento recante norme per la semplifica-zione dei procedimenti relativi al rilascio dellecomunicazioni e delle informazioni antimafia).

Art. 9(Requisiti professionali

per il commercio alimentare)

1. L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attivi-tà commerciale alimentare è consentito a chi èin possesso di uno dei seguenti requisiti profes-sionali:a) avere frequentato con esito positivo un corso

di formazione professionale per il commerciorelativo al settore merceologico alimentare;

b) essere in possesso di un diploma di istruzio-ne secondaria di secondo grado o di laureaaventi un indirizzo attinente alle materie del-l’alimentazione o della somministrazione.2. Ove l’attività di commercio relativa al set-

tore merceologico alimentare sia svolta da so-cietà, associazioni o organismi collettivi, il pos-sesso dei requisiti di cui al comma 1 è richiestocon riferimento al legale rappresentante o adaltra persona specificamente preposta all’attivi-tà commerciale.

3. Ai fini di cui al presente articolo, ai soggettiresidenti in altre regioni sono riconosciuti i re-quisiti per l’esercizio dell’attività previsti dallanormativa della Regione di residenza.

4. La Giunta regionale con apposito atto defi-nisce:a) le modalità di organizzazione, la durata e le

materie dei corsi professionali garantendone

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l’effettuazione anche tramite rapporti con-venzionali con soggetti idonei. A tale fine,sono considerate in via prioritaria le CCIAA,le organizzazioni imprenditoriali del commer-cio più rappresentative e gli enti da questecostituiti;

b) le modalità di organizzazione, la durata e lematerie di corsi di aggiornamento finalizzatiad elevare il livello professionale o riqua-lificare gli operatori in attività, prevedendoforme di incentivazione per la partecipazioneai corsi da parte degli operatori delle piccolee medie imprese del settore commerciale.5. Sono fatti salvi i requisiti professionali pos-

seduti prima dell’entrata in vigore della presentelegge.

TITOLO IIAttività di commercio

CAPO ICommercio in sede fissa

SEZIONE ICommercio al dettaglio e all’ingrosso

Art. 10(Definizioni)

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizionicontenute nella presente sezione si intendonoper:a) bacini commerciali, gli ambiti sovracomunali

individuati dal regolamento di cui all’articolo 2,comma 1;

b) parcheggi, le aree di pertinenza dell’attivitàcommerciale destinate alle soste dei veicolied individuate per ogni singola attività com-merciale nel regolamento di cui all’articolo 2,comma 1;

c) commercio all’ingrosso, l’attività svolta dachiunque professionalmente acquista merciin nome e per conto proprio e le rivende adaltri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio,o ad utilizzatori professionali o ad altri utiliz-zatori in grande;

d) commercio al dettaglio, l’attività svolta dachiunque professionalmente acquista merciin nome e per conto proprio e le rivende, suaree private in sede fissa o mediante altreforme di distribuzione, direttamente al con-sumatore finale;

e) superficie di vendita di un esercizio commer-ciale, l’area destinata alla vendita, compresa

quella occupata da banchi, scaffalature e si-mili, aree di esposizioni se aperte al pubbli-co. Non costituisce superficie di venditaquella destinata a magazzini, depositi, localidi lavorazione, uffici, servizi;

f) esercizi di vicinato, quelli aventi superficie divendita:1) non superiore a 150 metri quadrati nei

Comuni con popolazione residente fino adiecimila abitanti;

2) non superiore a 250 metri quadrati neiComuni con popolazione residente supe-riore a diecimila abitanti;

g) medie strutture di vendita, gli esercizi aventisuperficie di vendita superiore a quella degliesercizi di vicinato nei limiti stabiliti dal rego-lamento di cui all’articolo 2, comma 1;

h) grandi strutture di vendita, gli esercizi aventisuperficie di vendita superiore a quella dellemedie strutture, nei limiti stabiliti dal regola-mento di cui all’articolo 2, comma 1;

i) centro commerciale, una media o una gran-de struttura di vendita nella quale più esercizicommerciali sono inseriti in una struttura adestinazione specifica e usufruiscono di in-frastrutture comuni e spazi di servizio gestitiunitariamente. Per superficie di vendita di uncentro commerciale si intende quella risul-tante dalla somma delle superfici di venditadegli esercizi di commercio al dettaglio inesso presenti;

l) outlet, una attività commerciale professiona-le nel cui ambito si vendono merci del settorenon alimentare, identificate da un unico mar-chio, che sono state prodotte almeno dodicimesi prima della vendita stessa o presenta-no lievi difetti non occulti di produzione;

m) centro di telefonia, phone center o internetpoint, l’esercizio aperto al pubblico che ponea disposizione dei clienti apparecchi telefoni-ci o personal computer o altri strumentitelematici, utilizzati per fornire servizi telefo-nici, telematici, anche abbinato ad altre atti-vità;

n) esercizio polifunzionale, l’esercizio in cui sisvolgono congiuntamente, oltre all’attivitàcommerciale della tipologia alimentare e nonalimentare, la somministrazione di alimenti ebevande e altri servizi di particolare interes-se per la collettività;

o) preposto, la persona in possesso dei requisi-ti professionali per non più di una società,associazione o organismo collettivo in cui illegale rappresentante non possiede i requi-siti professionali.

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Art. 11(Sviluppo della rete distributiva)

1. La Giunta regionale, nel regolamento dicui all’articolo 2, comma 1, per favorire lo svilup-po della rete commerciale nelle aree montane erurali, per riqualificare la rete distributiva e rivita-lizzare il tessuto economico, sociale e culturalenei centri storici, nonché per consentire unaequilibrata e graduale evoluzione delle impreseesistenti nelle aree di particolare interesse delproprio territorio, prevede:a) per centri storici, aree o edifici aventi valore

storico, archeologico, artistico e ambientale,l’attribuzione di maggiori poteri ai Comunirelativamente alla localizzazione e alla aper-tura degli esercizi di vendita, in particolare alfine di rendere compatibili i servizi commer-ciali con le funzioni territoriali in ordine allaviabilità, alla mobilità dei consumatori e al-l’arredo urbano, utilizzando anche specifichemisure di agevolazione tributaria e di soste-gno finanziario;

b) per le aree di cui alla lettera a), ed, eventual-mente, in altre aree di particolare interessedel proprio territorio, l’indicazione dei criteriin base ai quali i Comuni possono sospende-re o inibire gli effetti della dichiarazione inizioattività all’apertura degli esercizi di vicinato osottoporre le attività commerciali a particolarilimitazioni, in relazione a programmi di quali-ficazione della rete commerciale finalizzatialla realizzazione di infrastrutture e serviziadeguati alle esigenze dei consumatori;

c) nelle zone montane, la facoltà, attraversoforme consortili tra Comuni e soggetti privati,di realizzare forme di aggregazione commer-ciali polifunzionali, anche a mezzo di con-centrazione di attività commerciali già esi-stenti, con l’offerta di vari servizi di interesseper la collettività, prevedendo criteri di priori-tà per l’accesso ai contributi regionali.2. La Giunta regionale con il regolamento di

cui all’articolo 2, comma 1, stabilisce in partico-lare:a) le aree commerciali e i bacini omogenei di

utenza;b) le zone del territorio alle quali applicare i

limiti massimi di superficie di vendita conriferimento al PTC;

c) la superficie di vendita massima delle mediee delle grandi strutture di vendita;

d) gli indirizzi relativi alle medie e grandi struttu-re di vendita, privilegiando la riqualificazionedegli esercizi già operanti e le iniziative dioperatori commerciali associati, tenendo

conto della sostenibilità infrastrutturale,logistica e di mobilità relative a specifici am-biti territoriali ed evitando fenomeni di con-centrazione di medie strutture di vendita chepossano produrre impatti ambientali e terri-toriali equivalenti a quelli della grande distri-buzione;

e) eventuali vincoli di trasferimento e accorpa-menti di medie e grandi strutture di venditaper l’apertura di grandi strutture di vendita;

f) i parametri di parcheggio per la realizzazionedelle medie, grandi strutture di vendita ed icentri commerciali;

g) gli elementi di qualità e di prestazione dellegrandi strutture di vendita, con particolareriguardo all’inserimento all’interno delle stes-se di sistemi informativi per la promozionedelle produzioni tipiche, nonché della promo-zione della fruizione delle risorse ambientalie turistiche del territorio;

h) la realizzazione di spazi appositi ed esclusividestinati alla vendita di prodotti agricoli re-gionali nelle grandi strutture di vendita;

i) i criteri e le modalità per l’apertura degli eser-cizi commerciali specializzati nella venditaesclusiva di merci ingombranti ed a conse-gna differita;

l) le modalità per l’attuazione della concerta-zione locale prevista nella presente legge;

m) le norme sul procedimento per il rilascio del-l’autorizzazione alle medie e grandi strutturedi vendita;

n) i criteri per il rilascio dell’autorizzazione perle attività di cui al presente titolo.

Art. 12(Vendita all’ingrosso)

1. Il commercio all’ingrosso, ivi compresoquello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei edittici, è esercitato previa verifica dei requisiti ur-banistici e di destinazione d’uso, nonché deirequisiti di cui agli articoli 8 e 9, effettuata dallaCCIAA competente al momento dell’iscrizioneal registro delle imprese. Tale iscrizione costitu-isce titolo abilitante all’esercizio dell’attività.

2. È vietato l’esercizio congiunto nello stessolocale dell’attività di vendita all’ingrosso e aldettaglio.

3. Il divieto di cui al comma 2 non si applicaper la vendita dei seguenti prodotti:a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per

l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’arti-gianato;

b) materiale elettrico;

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c) colori e vernici, carte da parati;d) ferramenta ed utensileria;e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igie-

nici;f) articoli per riscaldamento;g) strumenti scientifici e di misura;h) macchine per ufficio;i) auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di

ricambio;l) combustibili;m) materiali per l’edilizia;n) legnami.

4. La perdita dei requisiti di cui al comma 1comporta la cancellazione dal registro delle im-prese a cura della CCIAA.

Art. 13(Commercio al dettaglionegli esercizi di vicinato)

1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’am-pliamento della superficie di vendita e la modifi-ca di settore merceologico di un esercizio divicinato sono soggetti a dichiarazione di inizio diattività (DIA) da presentare, ai sensi dell’articolo19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuovenorme in materia di procedimento amministrati-vo e di diritto di accesso ai documenti ammini-strativi), al Comune competente per territorio.

2. Alla DIA deve essere allegata appositaplanimetria che individui i locali e le aree in cui siintende esercitare l’attività di vendita.

3. Il Comune provvede a comunicare allaCCIAA le variazioni mensili pervenute dai sog-getti interessati.

4. Contestualmente all’inizio dell’attività, l’in-teressato ne dà comunicazione al Comune ealla CCIAA territorialmente competenti.

5. L’attività di vendita è esercitata nel rispettodelle vigenti norme in materia igienico - sanita-ria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbani-stiche e di sicurezza e di destinazioni d’uso deilocali.

6. Negli esercizi di vicinato abilitati alla ven-dita dei prodotti alimentari è consentito il consu-mo immediato dei medesimi prodotti, a condi-zione che siano esclusi il servizio di sommini-strazione e le attrezzature ad esso direttamentefinalizzate. E’ consentita la dotazione di soli pia-ni di appoggio.

7. Ai fini di cui al comma 6 per i locali del-l’esercizio si intendono i locali e le aree indivi-duate nella planimetria allegata alla DIA di cui alcomma 2.

8. Il Comune dispone la chiusura di un eser-cizio di vicinato:

a) qualora vengano meno i requisiti di cui agliarticoli 8 e 9;

b) qualora l’attività sia sospesa per un periodosuperiore a quello di cui all’articolo 58, indi-pendentemente da intervenuti trasferimentidi titolarità;

c) qualora non siano osservati i provvedimentidi sospensione dell’attività;

d) qualora vengano commesse gravi e reiterateviolazioni delle disposizioni contenute nellapresente legge. La reiterazione si verificaqualora la stessa violazione sia stata com-messa per due volte in un periodo di dodicimesi, anche se si è proceduto al pagamentoin misura ridotta della sanzione.

Art. 14(Commercio al dettaglio

nelle medie strutture di vendita)

1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’am-pliamento della superficie di vendita e la modifi-ca di settore merceologico di una media struttu-ra di vendita sono soggetti ad autorizzazionerilasciata dal Comune competente per territo-rio.

2. Il Comune, sulla base di quanto stabilitonel regolamento di cui all’articolo 2, comma 1,definisce le condizioni, le procedure ed i criteriper il rilascio delle autorizzazioni di cui alcomma 1, previa concertazione con le organiz-zazioni imprenditoriali del commercio, le orga-nizzazioni sindacali dei lavoratori e le associa-zioni dei consumatori maggiormente rappresen-tative, nonché con le altre parti sociali interessa-te individuate dal Comune medesimo.

3. Il Comune stabilisce il termine, comunquenon superiore ai novanta giorni dalla data diricevimento, entro il quale le domande di auto-rizzazione devono ritenersi accolte qualora nonvenga comunicato il provvedimento di diniego,nonché stabilisce la correlazione dei procedi-menti di rilascio del permesso di costruire ine-rente l’immobile e dell’autorizzazione di cui alcomma 1.

4. L’attività di vendita è esercitata nel rispettodelle vigenti norme in materia igienico-sanitaria,dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistichee di sicurezza nonché di quelle relative alledestinazioni d’uso dei locali.

5. L’autorizzazione di cui al comma 1decade:a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli

articoli 8 e 9;b) qualora, salvo proroga in caso di comprova-

ta necessità e su motivata istanza, l’attività

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non sia iniziata entro un anno dalla data delrilascio;

c) qualora l’attività sia sospesa per un periodosuperiore a quello di cui all’articolo 58, indi-pendentemente da intervenuti trasferimentidi titolarità;

d) qualora non siano osservati i provvedimentidi sospensione.

Art. 15(Commercio al dettaglio

nelle grandi strutture di vendita)

1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’am-pliamento della superficie e la modifica di setto-re merceologico di una grande struttura di ven-dita sono soggetti ad autorizzazione rilasciatadal Comune competente per territorio secondole procedure previste nel presente articolo.

2. La domanda di rilascio dell’autorizzazioneè esaminata da una conferenza di servizi indet-ta dal Comune e composta da un rappresen-tante della Regione, un rappresentante dellaProvincia e un rappresentante del Comune.

3. La conferenza di servizi di cui al comma 2decide in base alla conformità dell’insediamentoal regolamento di cui all’articolo 2, comma 1,nonché agli strumenti urbanistici vigenti e alrispetto del PTC di cui all’articolo 3, comma 1.

4. Alle riunioni della conferenza di servizi,svolte in seduta pubblica, partecipano a titoloconsultivo rappresentanti dei Comuni conter-mini, delle organizzazioni imprenditoriali delcommercio, delle organizzazioni sindacali deilavoratori, delle associazioni dei consumatori edelle altre parti sociali interessate individuatedal Comune, maggiormente rappresentative inrelazione al bacino d’utenza interessato dall’in-sediamento. Ove il bacino d’utenza riguardi an-che parte del territorio di altra regione confinan-te, la conferenza di servizi richiede alla stessaun parere non vincolante.

5. Le deliberazioni della conferenza sonoadottate a maggioranza dei componenti entronovanta giorni dallo svolgimento della prima riu-nione. Il rilascio dell’autorizzazione è subordina-to al parere favorevole del rappresentante dellaRegione.

6. La domanda si intende accolta qualora,entro centoventi giorni dalla data della primariunione della conferenza di servizi, non sia sta-to comunicato al richiedente il provvedimento didiniego.

7. In caso di parere positivo della conferenzadi servizi, il Comune provvede al rilascio dell’au-

torizzazione entro trenta giorni dallo svolgimen-to della conferenza stessa; entro lo stesso ter-mine, in caso di parere negativo, il comuneprovvede a comunicare al richiedente il motiva-to diniego. La domanda si intende accolta qua-lora, decorsi trenta giorni dal parere positivoespresso dalla conferenza di servizi, il Comunenon abbia provveduto al rilascio dell’autorizza-zione.

8. Il Comune definisce la correlazione deiprocedimenti di rilascio del permesso di costrui-re inerente l’immobile e dell’autorizzazione dicui al comma 1.

9. L’attività di vendita è esercitata nel rispettodelle vigenti norme in materia igienico-sanitaria,di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di desti-nazione d’uso dei locali.

10. L’autorizzazione di cui al comma 1decade:a) qualora vengono meno i requisiti di cui agli

articoli 8 e 9;b) qualora, salvo proroga in caso di comprova-

ta necessità e su motivata istanza, l’attivitànon sia iniziata entro due anni dalla data delrilascio;

c) qualora l’attività sia sospesa per un periodosuperiore a quello di cui all’articolo 58, indi-pendentemente da intervenuti trasferimentidi titolarità;

d) qualora non siano osservati i provvedimentidi sospensione.

Art. 16(Centri commerciali)

1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’am-pliamento della superficie e la modifica del set-tore merceologico di un centro commercialesono soggetti ad autorizzazione rilasciata dalComune competente per territorio, sulla basedelle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 inrelazione alle dimensioni complessive dellastruttura.

2. La domanda di autorizzazione può esserepresentata da un unico promotore o da singoliesercenti, anche mediante un rappresentantedegli stessi.

3. Le medie e le grandi strutture di venditapresenti all’interno del centro commerciale sonoautorizzate con autonomi atti contestuali o suc-cessivi; gli esercizi di vicinato sono soggetti allaDIA di cui all’articolo 13.

4. L’intestazione dell’autorizzazione ad altrosoggetto, diverso dal promotore originario, nonconfigura subingresso.

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5. Il Comune regola uniformemente gli oraridelle attività presenti all’interno del centro com-merciale.

Art. 17(Outlet)

1. La denominazione di outlet di cui all’artico-lo 10, comma 1, lettera l), può essere impiegatanelle insegne, nelle ditte, nei marchi e nellapubblicità riferita all’attività commerciale.

2. E’ vietato porre in vendita negli outlet mer-ci diverse da quelle identificate dall’unico mar-chio.

3. I soggetti titolari di outlet sono tenuti arispettare le norme inerenti le vendite straordi-narie e promozionali.

4. Gli outlet possono assumere la forma diesercizio di vicinato, media struttura di vendita,grande struttura di vendita, centro commerciale.

5. Ferma restando l’applicazione delle dispo-sizioni vigenti in materia di pubblicità inganne-vole, l’uso della denominazione di outlet inviolazione del presente articolo è punito con lasanzione amministrativa pecuniaria da euro5.000,00 a euro 30.000,00. In caso di violazionegrave o di recidiva, il Comune ove ha sedel’esercizio dispone la sospensione dell’attività divendita per un periodo non inferiore a cinquegiorni e non superiore a trenta giorni.

6. Le imprese commerciali esistenti che uti-lizzano la denominazione di outlet in difformitàda quanto previsto dalla presente legge, devo-no adeguarsi entro sei mesi dalla sua entrata invigore.

Art. 18(Centri in sede fissa

di telefonia e servizi internet)

1. Fermo restando quanto previsto dal d.lgs.1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunica-zioni elettroniche), l’apertura, il trasferimento disede, nonché l’ampliamento della superficie dicentri di telefonia e servizi internet in sede fissa,sono soggetti a comunicazione al Comune com-petente per territorio.

2. L’attività è esercitata nel rispetto delle vi-genti norme in materia igienico - sanitaria, deiregolamenti edilizi e delle norme urbanistiche,di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali.

3. Le attività commerciali o di somministra-zione di alimenti e bevande, svolte congiunta-mente nei centri di cui al comma 1 sono sogget-

te alle disposizioni rispettivamente previste dal-la presente legge per le medesime attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolonon si applicano agli esercizi commerciali o disomministrazione di alimenti e bevande chemettono a disposizione della clientela un soloterminale di rete, nonché alle biblioteche, allemediateche, alle scuole, alle strutture ricettive ealle tabaccherie.

5. Sono fatte salve le disposizioni contenutenel decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misureurgenti per il contrasto del terrorismo internazio-nale) convertito dalla legge 31 luglio 2005,n. 155.

Art. 19(Esercizi polifunzionali)

1. Nei Comuni montani con popolazione in-feriore a 1.000 abitanti e nei centri e nucleiabitati con popolazione inferiore a 500 abitantidi tutti i Comuni, è possibile svolgere congiunta-mente in un solo esercizio, oltre all’attività com-merciale della tipologia alimentare e non ali-mentare, la somministrazione di alimenti e be-vande e altri servizi di particolare interesse perla collettività, anche in convenzione con sogget-ti pubblici e privati e in deroga alle disposizionidi cui alla presente legge riferite a ciascunadelle tipologie commerciali interessate.

2. Gli esercizi polifunzionali devono garantireorari settimanali e periodi di apertura minimi dastabilire in accordo con il Comune.

3. I Comuni possono concedere, con con-venzione, l’uso di immobili ad aziende commer-ciali che ne facciano richiesta per l’attivazione diesercizi polifunzionali.

4. I Comuni possono stabilire particolari age-volazioni a favore degli esercizi polifunzionali.

5. Gli esercizi polifunzionali, nonché gli eser-cizi commerciali di cui agli articoli 13, 14, 15 e16 che effettuano attività di vendita al pubblicodei farmaci da banco o di automedicazione aisensi dell’articolo 5 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223(Disposizioni urgenti per il rilancio economico esociale, per il contenimento e la razionalizzazio-ne della spesa pubblica, nonché interventi inmateria di entrate e di contrasto all’evasionefiscale), convertito in legge con modificazionidalla legge 4 agosto 2006, n. 248, inviano copiadella comunicazione di cui al comma 1 dell’arti-colo 5 del d.l. 223/2006 medesimo anche alComune e all’Azienda sanitaria unica regionale(ASUR).

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SEZIONE IIForme speciali di vendita al dettaglio

Art. 20(Esercizio dell’attività)

1. Sono considerate forme speciali di venditaal dettaglio:a) gli spacci interni;b) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;c) la vendita per corrispondenza o tramite tele-

visione, internet o altri sistemi di comunica-zione;

d) la vendita presso il domicilio dei consumatori.

Art. 21(Spacci interni)

1. L’attività di commercio al dettaglio di pro-dotti a favore di dipendenti da enti o imprese,pubblici o privati, di militari, di soci di cooperati-ve di consumo, di aderenti a circoli privati, non-ché la vendita nelle scuole e negli ospedaliesclusivamente a favore di coloro che hannotitolo ad accedervi, deve essere svolta in localinon aperti al pubblico e che non abbiano acces-so dalla pubblica via.

2. Nella DIA di cui all’articolo 13 deve esseredichiarata, in particolare, la sussistenza dei re-quisiti di cui agli articoli 8 e 9 della personapreposta alla gestione dello spaccio, il rispettodelle normative in materia igienico-sanitaria, disicurezza alimentare e sicurezza dei locali, ilsettore merceologico, l’ubicazione e la superfi-cie di vendita.

Art. 22(Distributori automatici)

1. L’attività di commercio al dettaglio me-diante distributori automatici è soggetta alla DIAdi cui all’articolo 13, nella quale deve esseredichiarata la sussistenza dei requisiti di cui agliarticoli 8 e 9, il settore merceologico, l’ubicazio-ne, nonché l’osservanza delle norme sull’occu-pazione del suolo pubblico nel caso in cui l’ap-parecchio automatico viene installato sulle areepubbliche.

2. L’attività di commercio al dettaglio me-diante distributori automatici effettuata in appo-sito locale ad essa adibito in modo esclusivo èsoggetta alle disposizioni concernenti l’aperturadi un esercizio di vendita, fatto salvo quantostabilito agli articoli 63 e 64 per la somministra-zione di alimenti e bevande mediante distribu-tori.

3. E’ vietata la vendita mediante distributoriautomatici di bevande alcoliche.

Art. 23(Vendita per corrispondenza, tramite televisione,

internet o altri sistemi di comunicazione)

1. Per l’esercizio della vendita al dettaglioper corrispondenza, tramite televisione, interneto altri sistemi di comunicazione, la DIA di cuiall’articolo 13 è presentata al Comune nel qualel’esercente ha la residenza o la sede legale conl’indicazione della sussistenza dei requisiti di cuiagli articoli 8 e 9 e del settore merceologicointeressato.

2. E’ vietato l’invio di prodotti al consumato-re, se non a seguito di specifica richiesta, salvoche si tratti di campioni ovvero di omaggi senzaspese o vincoli per il consumatore.

3. Sono vietate le operazioni di vendita al-l’asta realizzate per mezzo della televisione o dialtri sistemi di comunicazione.

4. In caso di vendita tramite televisionel’emittente televisiva deve accertare, prima del-la messa in onda, l’avvenuta dichiarazione d’ini-zio attività dell’esercente.

5. Durante la trasmissione devono essereindicati il nome e la denominazione o la ragionesociale e la sede del venditore, il numero diiscrizione al registro delle imprese ed il numerodella partita IVA.

6. Sono fatte salve le disposizioni comunita-rie e statali in materia di commercio elettronico.

Art. 24(Vendite effettuate

presso il domicilio dei consumatori)

1. Per l’esercizio dell’attività di vendita aldettaglio e di raccolta di ordinativi di acquistopresso il domicilio dei consumatori la DIA di cuiall’articolo 13 è presentata al Comune nel qualel’esercente ha la residenza o la sede legale conl’indicazione della sussistenza dei requisiti di cuiagli articoli 8 e 9 e del settore merceologicointeressato.

2. Durante le operazioni di vendita e di rac-colta di ordinativi di acquisto l’esercente deveesporre in modo ben visibile un tesserino diriconoscimento contenente:a) le generalità e la fotografia dell’esercente;b) l’indicazione a stampa della sede e dei pro-

dotti oggetto dell’attività dell’impresa, non-ché del nome del responsabile dell’impresastessa;

c) la firma del responsabile dell’impresa.

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3. L’attività può essere svolta anche median-te persone incaricate in possesso dei requisiti dicui agli articoli 8 e 9. In tal caso, l’esercentecomunica, entro trenta giorni, l’elenco delle per-sone incaricate all’autorità di pubblica sicurezzadel luogo nel quale ha la residenza o la sedelegale e risponde agli effetti civili dell’attivitàdelle persone medesime.

4. L’esercente rilascia agli incaricati untesserino di riconoscimento, che deve essereritirato non appena gli stessi perdano i requisitidi cui agli articoli 8 e 9. Il tesserino contenentequanto indicato al comma 2 deve essere nume-rato ed esposto in modo ben visibile durante leoperazioni di vendita e di raccolta degli ordinati-vi di acquisto.

SEZIONE IIIStampa quotidiana e periodica

Art. 25(Sistema di vendita)

1. Il sistema di vendita della stampa quotidia-na e periodica si articola in punti vendita esclusi-vi e non esclusivi soggetti alla DIA di cui all’arti-colo 28.

2. Le disposizioni della presente sezione siapplicano anche alla stampa estera posta invendita sul territorio regionale.

Art. 26(Punti vendita esclusivi)

1. I punti vendita esclusivi sono gli eserciziadibiti alla vendita generale di quotidiani e pe-riodici. Essi assicurano parità di trattamento trale diverse testate. Rientrano tra i punti venditaesclusivi gli esercizi già autorizzati alla venditadi quotidiani e periodici in aggiunta o meno adaltre merci, ai sensi dell’articolo 14 della legge 5agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle impreseeditrici e provvidenze per l’editoria).

2. I punti vendita esclusivi possono destinareuna parte della superficie dell’esercizio alla ven-dita di prodotti appartenenti al settore merceo-logico non alimentare a condizione che l’eserci-zio medesimo abbia una superficie di venditainferiore o uguale a quella di un esercizio divicinato di cui all’articolo 10, comma 1, lettera f),e che la superficie destinata alla vendita deiprodotti appartenenti al settore non alimentarenon sia superiore al 30 per cento della superfi-cie totale di vendita.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, lavendita di quotidiani e periodici effettuata da unpunto vendita esclusivo deve avere il carattereprevalente rispetto alla restante attività com-merciale.

Art. 27(Punti vendita non esclusivi)

1. I punti vendita non esclusivi sono gli eser-cizi adibiti, in aggiunta ad altre merci, alla vendi-ta di soli quotidiani, di soli periodici o di entram-be le tipologie di prodotti editoriali.

2. L’esercizio di un punto vendita non esclu-sivo è svolto nell’ambito degli stessi locali nelleseguenti attività:a) rivendite di generi di monopolio;b) impianti di distribuzione di carburanti;c) esercizi per la somministrazione di alimenti e

bevande;d) medie strutture di vendita, con un limite mini-

mo di superficie di vendita pari a metri qua-drati 700;

e) grandi strutture di vendita;f) esercizi adibiti prevalentemente alla vendita

di libri e prodotti editoriali equiparati, con unlimite minimo di superficie di vendita pari ametri quadrati 120;

g) esercizi a prevalente specializzazione divendita, con esclusivo riferimento ai periodi-ci di identica specializzazione.3. La vendita della stampa negli esercizi di

cui al comma 2 è legata e complementare all’at-tività primaria.

4. La vendita della stampa non può esserefisicamente disgiunta dall’attività di vendita pri-maria.

5. I punti vendita non esclusivi assicuranoparità di trattamento nell’ambito della tipologiadi prodotto editoriale prescelta, ossia dei soliquotidiani, dei soli periodici o di entrambe letipologie.

Art. 28(Dichiarazione di inizio attività)

1. L’apertura, il trasferimento e l’ampliamen-to di un esercizio di vendita della stampa quoti-diana e periodica, anche a carattere stagionale,sono soggetti a DIA inviata al Comune compe-tente per territorio.

2. Il Comune sulla base del regolamento dicui all’articolo 2, comma 1, e previa concertazio-ne con le organizzazioni imprenditoriali delcommercio, turismo e servizi e le organizzazionisindacali dei lavoratori del settore maggiormen-

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te rappresentative a livello regionale, definisce icriteri e le modalità per l’apertura, il trasferimen-to e l’ampliamento dell’esercizio.

3. Ai soggetti in possesso dei requisiti di cuiall’articolo 8 è consentita la vendita di prodotti dabanco preconfezionati quali caramelle, confetti,cioccolatini, gomme da masticare e simili, senzail possesso dei requisiti di cui all’articolo 9.

4. Sono soggette a comunicazione da pre-sentare al Comune competente per territorio:a) la vendita, nelle sedi di partiti, enti, chiese,

comunità religiose, sindacati, associazioni,di pertinenti pubblicazioni specializzate;

b) la vendita in forma ambulante di quotidiani dipartito, sindacali e religiosi che ricorrano al-l’opera di volontari a scopo di propagandapolitica, sindacale e religiosa;

c) la vendita nelle sedi di società editrici e delleloro redazioni distaccate, dei giornali da esseediti;

d) la vendita di pubblicazioni specializzate nondistribuite nei punti vendita di cui al presentecapo;

e) la consegna porta a porta e la vendita informa ambulante da parte degli editori, distri-butori ed edicolanti;

f) la vendita di giornali e riviste nelle struttureturistico ricettive, ove questa costituisca unservizio ai clienti;

g) la vendita di giornali e riviste all’interno distrutture pubbliche o private, l’accesso allequali sia riservato esclusivamente a determi-nate categorie di soggetti e sia regolamen-tato con qualsiasi modalità.5. L’esercizio per la vendita della stampa

quotidiana e periodica cessa qualora:a) vengano meno i requisiti di cui all’articolo 8;b) non vengano rispettati i limiti di cui al comma

2 dell’articolo 26;c) l’attività sia sospesa per un periodo superio-

re a quello di cui all’articolo 58, indipenden-temente da intervenuti trasferimenti di tito-larità;

d) qualora non siano osservati i provvedimentidi sospensione.6. I Comuni determinano gli orari di apertura

e di chiusura al pubblico dei punti di venditaesclusivi di quotidiani e periodici, previa consul-tazione e confronto con le associazioni deglieditori e dei distributori, le organizzazioni sinda-cali dei rivenditori, le associazioni dei consuma-tori maggiormente rappresentative a livello re-gionale. I punti vendita non esclusivi di quotidia-ni e periodici osservano l’orario previsto perl’attività prevalente.

SEZIONE IVVendite straordinarie e promozionali

Art. 29(Vendite straordinarie)

1. Le vendite straordinarie, con le qualil’esercente dettagliante offre condizioni favore-voli, reali ed effettive, di acquisto dei propri pro-dotti sono:a) le vendite di liquidazioneb) le vendite di fine stagione.

2. Le vendite di cui al comma 1 devonoessere presentate al pubblico con adeguati car-telli che ne indicano l’esatta tipologia ed il perio-do di svolgimento.

3. Le merci in vendita debbono essere espo-ste con l’indicazione del prezzo praticato primadella vendita di liquidazione o di fine stagione edel nuovo prezzo con relativo sconto o ribassoeffettuato espresso in percentuale.

4. Nel caso che per una stessa voce merceo-logica si pratichino prezzi di vendita diversi aseconda della varietà degli articoli che rientranoin tale voce, nella pubblicità deve essere indica-to il prezzo più alto e quello più basso con lostesso rilievo tipografico.

5. Nel caso in cui sia indicato un solo prezzotutti gli articoli che rientrano nella vocereclamizzata devono essere venduti a tale prezzo.

6. I prezzi pubblicizzati devono essere prati-cati nei confronti di qualsiasi compratore, senzalimitazioni di quantità e senza abbinamento divendite, fino all’esaurimento delle scorte.

7. E’ vietata la vendita con il sistema delpubblico incanto.

8. E’ vietato nella presentazione della venditastraordinaria o nella pubblicità, comunqueconfigurata, il riferimento alle vendite fallimentari.

9. L’esercente dettagliante deve essere ingrado di dimostrare la veridicità di qualsiasi as-serzione pubblicitaria relativa sia alla composi-zione merceologica ed alla qualità delle mercivendute, sia agli sconti o ribassi dichiarati.

Art. 30(Vendite di liquidazione)

1. Le vendite di liquidazione sono effettuatedall’esercente al fine di esitare in breve tempotutte le merci o gran parte di esse, a seguito dicessazione dell’attività commerciale, cessionedell’azienda o dell’unità locale, trasferimentodell’azienda in altro locale, trasformazione o rin-novo dei locali, per un periodo non eccedente letredici settimane.

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2. Durante il periodo delle vendite di liquida-zione è possibile mettere in vendita solo le mer-ci già presenti nei locali di pertinenza del puntovendita ed indicate nell’inventario presentato alComune.

3. L’interessato dà comunicazione al Comu-ne dell’inizio della vendita di liquidazione alme-no quindici giorni prima dell’inizio, specificando imotivi, la data di inizio, la durata e l’inventariodelle merci poste in liquidazione.

4. Dopo la conclusione delle vendite il Co-mune verifica la realizzazione di quanto dichia-rato dall’interessato e in caso di cessazione diattività provvede d’ufficio all’ordine di chiusuradell’esercizio.

5. Nei casi di trasformazione o rinnovo deilocali, al termine del periodo di vendita di liqui-dazione, è obbligatoria la chiusura dell’esercizioper un periodo di quindici giorni.

6. Nell’ipotesi di cessazione dell’attività,l’esercente non può richiedere l’apertura per lamedesima attività nello stesso locale, se nonsono decorsi centottanta giorni dalla data dellacessazione medesima.

7. E’ vietato effettuare vendite di liquidazionenei trenta giorni antecedenti il periodo di venditedi fine stagione, fatto salvo il caso di cessione ocessazione dell’attività commerciale e trasferi-mento di sede.

Art. 31(Vendite di fine stagione)

1. Per vendite di fine stagione si intendonoforme di vendita che riguardano i prodotti dicarattere stagionale o di moda, suscettibili dinotevole deprezzamento se non vengono ven-duti entro un certo periodo di tempo.

2. Il periodo e le modalità delle vendite di finestagione sono stabiliti dalla Giunta regionale,sentite le organizzazioni delle imprese del com-mercio e le associazioni dei consumatori mag-giormente rappresentative a livello regionale.

3. Durante la vendita di fine stagione è fattodivieto di rifornimento di ulteriori merci sia ac-quistate che in conto deposito destinate a talevendita straordinaria.

Art. 32(Vendite promozionali)

1. Le vendite promozionali sono quelle effet-tuate dall’esercente dettagliante applicandosconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi prati-cati, dandone informazione al consumatore tra-mite l’utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario, ivicompresa la cartellonistica apposta in vetrina.

2. Durante le vendite promozionali i prodottia prezzo scontato devono essere tenuti separatida quelli posti in vendita a prezzo normale.

3. La pubblicità relativa alle vendite promo-zionali deve essere presentata in modo noningannevole per il consumatore e deve conte-nere la data di comunicazione al Comune e ladurata della vendita.

4. E’ vietato effettuare le vendite promozio-nali nei trenta giorni antecedenti alle vendite difine stagione, limitatamente agli articoli di ve-stiario confezionati, compresi quelli di maglieriaesterna, camiceria, accessori di abbigliamento,biancheria intima, nonché abbigliamento ed ar-ticoli sportivi, calzature ed articoli in pelle e cuo-io, borsetteria, valigeria ed accessori, articolitessili, mobili ed articoli per l’arredamento.

5. Non rientra nelle vendite promozionali lavendita di prodotti a prezzi scontati effettuataall’interno dell’esercizio commerciale senza al-cuna forma pubblicitaria esterna. Si intende perpubblicità esterna anche quella effettuata in ve-trina, in qualsiasi forma, ivi compresi i cartellinicon l’indicazione del doppio prezzo apposti sullasingola merce esposta.

6. Il comma 2 non si applica al settore ali-mentare.

CAPO IICommercio su aree pubbliche

Art. 33(Definizioni)

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizionicontenute nel presente capo si intendono per:a) commercio su aree pubbliche, le attività di

vendita di merci al dettaglio e di sommini-strazione di alimenti e bevande effettuatesulle aree pubbliche, comprese quelle deldemanio marittimo o su aree private dellequali il Comune abbia la disponibilità, attrez-zate o meno, coperte o scoperte;

b) aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali,comprese quelle di proprietà privata gravateda servitù di pubblico passaggio ed ogni al-tra area di qualunque natura destinata aduso pubblico;

c) mercato, l’area pubblica o privata di cui ilComune abbia la disponibilità, composta dapiù posteggi, attrezzata o meno e destinataall’esercizio dell’attività commerciale, neigiorni stabiliti dal Comune, per l’offerta dimerci al dettaglio, per la somministrazione di

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alimenti e bevande e l’erogazione di pubbliciservizi;

d) mercato ordinario, il mercato in cui non vi èalcuna limitazione merceologica se non inrelazione ai settori merceologici alimentari enon alimentari;

e) mercato specializzato, il mercato in cui il 90per cento dei posteggi e delle merceologieofferte sono del medesimo genere o affini e il10 per cento sono merceologie di servizio almercato stesso;

f) mercato stagionale, il mercato di durata noninferiore ad un mese e non superiore a seimesi;

g) mercato straordinario, il mercato che si svol-ge in un periodo di tempo non superiore atrenta giorni, nel periodo natalizio, pasqualeed estivo, o collegato ad altri eventi partico-lari;

h) mercato dell’usato, dell’antiquariato e delcollezionismo non avente valore storico-arti-stico, il mercato che si svolge anche nei gior-ni domenicali o festivi sul suolo pubblico oprivato in convenzione con il Comune, aven-te in particolare come specializzazioni mer-ceologiche esclusive o prevalenti: l’antiqua-riato, l’oggettistica antica, le cose vecchieanche usate, i fumetti, i libri, le stampe, glioggetti da collezione e simili;

i) mercatini degli hobbisti, i mercati e le fiere ele altre manifestazioni comunque denomina-te sulle aree pubbliche, o sulle aree privatedelle quali il Comune abbia la disponibilità;

l) mercato riservato ai produttori agricoli, mer-cato riservato all’esercizio della vendita di-retta da parte dei produttori agricoli di cuiall’articolo 1, comma 1065, della legge 27dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per laformazione del bilancio annuale e plurienna-le dello Stato. Legge finanziaria 2007);

m) posteggio, la parte di area pubblica o privatadi cui il Comune abbia la disponibilità, cheviene data in concessione all’operatore auto-rizzato all’esercizio dell’attività;

n) posteggio isolato, uno o più posteggi dati inconcessione su area pubblica ubicati in zonenon individuabili come mercati;

o) fiera, la manifestazione caratterizzata dall’af-flusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbli-che o private delle quali il Comune abbia ladisponibilità, di operatori autorizzati ad eser-citare il commercio su aree pubbliche, in oc-casione di particolari ricorrenze, eventi o fe-stività;

p) fiera specializzata, la manifestazione doveper il 90 per cento dei posteggi, le mer-

ceologie offerte sono del medesimo genereo affini e per il 10 per cento sono merceo-logie di servizio alla fiera stessa;

q) mercato o fiera del commercio equo e soli-dale, quelli riservati a coloro che sono iscrittinel registro di cui alla l.r. 8/2008;

r) manifestazione commerciale a caratterestraordinario, la manifestazione finalizzataalla promozione del territorio o di determina-te specializzazioni merceologiche, all’inte-grazione tra operatori comunitari ed extraco-munitari, alla conoscenza delle produzionietniche e allo sviluppo del commercio equo esolidale, nonché alla valorizzazione di inizia-tive di animazione, culturali e sportive;

s) fiera promozionale, la manifestazione com-merciale indetta al fine di promuovere o valo-rizzare i centri storici, specifiche aree urba-ne, centri o aree rurali, nonché attività cultu-rali, economiche e sociali o particolari tipolo-gie merceologiche o produttive;

t) spunta in un mercato o in una fiera, l’appelloper l’assegnazione dei posteggi liberi;

u) presenze effettive in un mercato o in unafiera, il numero di volte che l’operatore haeffettivamente esercitato l’attività;

v) presenze di spunta in un mercato o in unafiera, il numero di volte che l’operatore si èpresentato senza aver avuto la possibilità disvolgere l’attività.

Art. 34(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente capo siapplicano anche:a) alle imprese che intendano esercitare il com-

mercio dei loro prodotti su aree pubbliche;b) ai soggetti che intendano vendere o esporre

per la vendita al dettaglio sulle aree previstedalla legge oggetti di antichità o di interessestorico o archeologico di cui al d.lgs. 22 gen-naio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali edel paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 dellalegge 6 luglio 2002, n. 137).2. Oltre ai soggetti di cui all’articolo 1,

comma 4, le disposizioni di cui al presente caponon si applicano in particolare:a) a coloro che esercitano esclusivamente la

vendita a domicilio ai sensi della normativavigente;

b) ai produttori agricoli che esercitano la vendi-ta sulle aree pubbliche al di fuori dei mercatiriservati di cui all’articolo 33, comma 1, lette-ra l), salvo che per le disposizioni relativealle concessioni di posteggi ed alle soste perl’esercizio delle attività in forma itinerante.

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Art. 35(Regolamento comunale)

1. Il Comune, sentite le organizzazioni deiconsumatori e delle imprese del commercio,adotta il regolamento dei mercati e delle fiereche contiene in particolare:a) la tipologia del mercato o della fiera, specifi-

cando i giorni di svolgimento e il numero deiposteggi;

b) la localizzazione e l’articolazione del merca-to, compresa l’eventuale sua suddivisione inzone distinte riservate al commercio di gene-ri alimentari;

c) le modalità di accesso degli operatori e lasistemazione delle attrezzature di vendita;

d) la regolazione della circolazione pedonale eveicolare;

e) le modalità di assegnazione dei posteggioccasionalmente liberi o comunque non as-segnati;

f) le modalità di registrazione delle presenze edelle assenze degli operatori;

g) le modalità di assegnazione dei posteggi aseguito di ristrutturazione o spostamento delmercato;

h) le modalità e i divieti da osservarsi nell’eser-cizio dell’attività di vendita;

i) le ipotesi di decadenza e di revoca delleconcessioni di posteggio;

l) le norme igienico-sanitarie da osservarsi perla vendita dei prodotti alimentari, nel rispettodelle disposizioni di legge;

m) le sanzioni da applicarsi nell’ipotesi di viola-zione dei regolamenti comunali e delle nor-me della presente legge;

n) le modalità di esercizio della vigilanza;o) i posteggi riservati ai produttori agricoli, agli

artigiani, ai mestieranti, alle associazionisenza scopo di lucro, nonché ai soggettiiscritti nel registro di cui alla l.r. 8/2008;

p) le modalità di svolgimento della fiera e delmercato in caso di coincidenza delle duemanifestazioni.2. I Comuni aggiungono posteggi riservati ai

soggetti svantaggiati e in percentuale non supe-riore al 10 per cento del numero complessivo.

Art. 36(Soppressione e trasferimento)

1. La soppressione ed il trasferimento delmercato o della fiera, la modifica della dislo-cazione dei posteggi, la diminuzione o l’aumen-to del numero dei posteggi e lo spostamentodella data di svolgimento del mercato o dellafiera sono disposti dal Comune, sentite le orga-

nizzazioni dei consumatori e delle imprese delcommercio maggiormente rappresentative a li-vello regionale.

2. Il trasferimento del mercato o della fieratemporaneo o definitivo in altra sede o altrogiorno è disposta dal Comune per:a) motivi di pubblico interesse;b) cause di forza maggiore;c) limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabi-

lità, di traffico o igienico-sanitari.3. Qualora si proceda al trasferimento del

mercato o della fiera di cui all’articolo 39,comma 9, in altra sede, il Comune per la riasse-gnazione dei posteggi agli operatori già titolari diconcessioni tiene conto dei seguenti criteri:a) anzianità di presenza su base annua. Nel

caso di subentro, si considerano le presenzedel cedente;

b) anzianità di inizio dell’attività di commerciosu aree pubbliche. In caso di acquisto diazienda, si considera la data di inizio dell’atti-vità da parte dell’acquirente. In caso di affittoo di affidamento della gestione si considerala data di inizio dell’attività da parte del titola-re. In fase di subentro nell’attività, per causadi morte o atto tra vivi, tra familiari si conside-ra la data di inizio di attività del dante causa;

c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi di-sponibili, in relazione alle merceologie, ali-mentari o non alimentari, o al tipo di attrezza-tura di vendita.4. Nel caso di trasferimento parziale del mer-

cato o della fiera relativamente ai posteggi di cuiall’articolo 39, comma 9, e fino ad un massimodel 40 per cento dei posteggi, il Comune indivi-dua ulteriori aree da destinare ai soggetti cheoperano nella zona oggetto di trasferimento. Lariassegnazione dei posteggi è effettuata tenen-do conto dei criteri di cui al comma 3.

Art. 37(Calendario regionale

delle manifestazioni su aree pubbliche)

1. La Giunta regionale predispone il calenda-rio regionale ufficiale dei mercati e delle fiere suaree pubbliche. Il calendario, pubblicato nel Bol-lettino ufficiale della Regione entro il 30 dicem-bre di ogni anno, elenca, in ordine cronologico eper Comune, i mercati e le fiere con le seguentiindicazioni:a) luogo in cui si svolge la manifestazione;b) denominazione;c) data di svolgimento;d) settori merceologici;e) orario di apertura;f) numero complessivo di posteggi.

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2. Entro il 30 giugno di ogni anno i Comuniinviano alla struttura regionale competente lasituazione relativa ai loro mercati e fiere conl’indicazione della denominazione, della localiz-zazione, dell’ampiezza delle aree, del numerodei posteggi, della durata di svolgimento, del-l’orario di apertura e chiusura e, nell’ipotesi dimercati, anche del nominativo dell’assegnatariodel posteggio.

3. Al fine dell’aggiornamento, i Comuni invia-no alla struttura regionale competente, entrotrenta giorni, i dati relativi al rilascio di nuoveautorizzazioni, subingressi, cessazioni e deca-denze.

Art. 38(Esercizio dell’attività)

1. L’esercizio dell’attività di commercio suaree pubbliche è subordinato al possesso deirequisiti per l’esercizio dell’attività commercialedi cui agli articoli 8 e 9, al rilascio dell’autorizza-zione di cui agli articoli 41 e 42 e può esseresvolto:a) su posteggi dati in concessione per dieci

anni;b) in forma itinerante.

2. Possono essere titolari di autorizzazione alcommercio su aree pubbliche le persone fisiche ele società di persone e di capitali.

3. L’autorizzazione rilasciata dal Comuneabilita sia alla vendita che alla somministrazionedi prodotti alimentari sempre che il titolare sia inpossesso dei requisiti richiesti per l’esercizio ditale attività.

4. L’autorizzazione deve essere esibita adogni richiesta degli organi di vigilanza.

5. L’esercizio del commercio sulle aree pub-bliche dei prodotti alimentari è soggetto alle nor-me comunitarie e statali che tutelano le esigen-ze igienico-sanitarie.

6. Il Comune individua le zone aventi valorearcheologico, storico, artistico e ambientale nel-le quali l’esercizio del commercio su aree pub-bliche è vietato o sottoposto a condizioni parti-colari ai fini della salvaguardia delle zone pre-dette. Possono essere stabiliti divieti e limitazio-ni all’esercizio anche per motivi di viabilità, dicarattere igienico-sanitario o per altri motivi dipubblico interesse.

7. E’ vietato porre limitazioni e divieti perl’esercizio dell’attività disciplinata dal presentecapo al fine di creare zone di rispetto a tuteladella posizione di operatori in sede fissa.

8. L’esercizio del commercio disciplinato dalpresente capo nelle aree demaniali marittime è

soggetto al nulla osta da parte delle competentiautorità che stabiliscono modalità, condizioni,limiti e divieti per l’accesso alle aree predette.

9. Senza permesso del soggetto proprietarioo gestore è vietato il commercio negli aeroporti,nelle stazioni e nelle autostrade.

10. L’esercizio dell’attività di commercio suaree pubbliche, sia su posteggio che in formaitinerante, è consentito su delega ai collaborato-ri familiari di cui all’articolo 230 bis del codicecivile, ai lavoratori dipendenti anche con con-tratto di lavoro interinale, all’associato in parte-cipazione di cui agli articoli 2549 e 2554 delcodice civile, nonché a tutti i soggetti previstidalla legislazione statale in materia di lavoro.Nel caso di società di persone regolarmentecostituita, i soci possono svolgere l’attività pur-ché il loro nominativo sia indicato nell’autorizza-zione o nella domanda di autorizzazione o diintegrazione della stessa. Ai fini della vigilanzasui mercati e sulle fiere, qualora il delegato nonsia indicato nell’autorizzazione stessa, è suffi-ciente la presentazione di copia della comunica-zione inoltrata al Comune interessato.

11. In occasione di particolari eventi o riunio-ni di persone, il Comune può rilasciare anche acoloro che non siano già titolari di autorizzazio-ne all’esercizio del commercio su aree pubbli-che, nei limiti dei posteggi appositamente previ-sti, concessioni od autorizzazioni temporaneevalide per i giorni di svolgimento dei predettieventi e riunioni.

12. I Comuni procedono al rilascio della nuo-va autorizzazione per conversione e per suben-tro agli operatori marchigiani in possesso di tito-lo autorizzatorio rilasciato da altra Regione lacui normativa regionale non preveda la conver-sione e il subentro ad operatori non residenti. Lemodalità operative per il rilascio della nuovaautorizzazione sono predisposte dalla Giuntaregionale.

13. Non possono esercitare l’attività di com-mercio su aree pubbliche nel territorio regionalecoloro che non sono titolari di autorizzazionerilasciata ai sensi della legge 28 marzo 1991, n.112 (Norme in materia di commercio su areepubbliche).

14. I soggetti che esercitano il commerciosulle aree pubbliche sono sottoposti alle mede-sime disposizioni che riguardano gli altri com-mercianti al dettaglio, purché non contrastinocon le specifiche disposizioni del presente capo.

15. Sono fatti salvi i diritti acquisiti alla data dientrata in vigore della presente legge.

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Art. 39(Posteggi nelle fiere)

1. Le aree destinate alle fiere sono determi-nate dal Comune, sentite le organizzazioni delleimprese del commercio e dei consumatori mag-giormente rappresentative a livello regionale, esono riservate ai titolari delle autorizzazioni pre-viste dalla vigente normativa.

2. I posteggi nelle fiere sono assegnati inbase ai seguenti criteri di priorità:a) maggior numero di presenze effettive nella

fiera riferite ad una specifica autorizzazioneamministrativa;

b) anzianità di inizio dell’attività di commerciosu aree pubbliche;

c) certificazione di invalidità per l’accesso allavoro secondo quanto previsto dalla norma-tiva vigente;

d) istanza presentata da imprenditrici donne;e) ulteriori criteri previsti dal Comune, fermo

restando che sono inammissibili priorità ba-sate sulla cittadinanza, residenza e sede le-gale dell’operatore.3. Le domande di concessione dei posteggi

liberi debbono essere inviate a mezzo di letteraraccomandata o presentate al Comune sededella fiera almeno sessanta giorni prima dellosvolgimento della fiera o entro il termine inferio-re previsto dal regolamento di cui all’articolo 35.

4. La graduatoria per l’assegnazione dei po-steggi è affissa all’albo comunale almeno ventigiorni prima dello svolgimento della fiera. Dopola formulazione della graduatoria non sonoaccoglibili modifiche relative a subentro per af-fitto di azienda.

5. La registrazione delle presenze effettive inuna fiera viene effettuata entro l’orario stabilitodal regolamento comunale di cui all’articolo 35,annotando nome e cognome dell’operatore, tipoe numero di autorizzazione amministrativa.

6. L’operatore commerciale, qualora sia tito-lare di più autorizzazioni, presenta ai fini dellaregistrazione della presenza una sola autorizza-zione.

7. Il possesso del titolo di priorità relativo almaggior numero di presenze è attestato dall’or-gano comunale competente sulla base di docu-menti probanti l’effettiva partecipazione alla ma-nifestazione.

8. L’assegnazione dei posteggi non occupatiall’apertura della fiera è effettuata, durante l’ora-rio previsto dal regolamento comunale di cuiall’articolo 35, procedendo in primo luogo adesaurire la graduatoria tra gli operatori presenti.Ultimata la graduatoria si procederà all’asse-

gnazione dei posteggi eventualmente liberi aglioperatori che non hanno inoltrato la domanda,ma presenti nella giornata della fiera, secondo iseguenti criteri:a) maggior numero di presenze effettive nella

fiera;b) maggior numero di presenze per spunta di

cui all’apposito registro comunale;c) anzianità di inizio dell’attività di commercio

su aree pubbliche.9. Nelle fiere che si svolgono almeno una

volta l’anno l’80 per cento dei posteggi può es-sere assegnato, per un periodo di dieci annirinnovabile, agli operatori che vi hanno operatoalmeno tre anni nell’ultimo quinquennio e chene fanno richiesta nei modi e nei tempi previstida apposito bando comunale secondo i criteri dipriorità di cui al comma 2.

10. La concessione decennale di cui alcomma 9 è limitata ai giorni della fiera e decade,con la relativa autorizzazione, quando l’operato-re non partecipa alla fiera per tre anni, salvi icasi di malattia e gravidanza, previa comunica-zione.

11. Nell’assegnazione dei posteggi liberi nel-le fiere sono osservati i criteri di cui al comma 2.

12. Al fine di favorire l’integrazione e loscambio di operatori tra i diversi paesi dell’Unio-ne europea, il Comune può autorizzare posteggiaggiuntivi riservati ad operatori comunitari.

13. Il Comune può destinare posteggi riser-vati a merceologie mancanti o carenti nella fieranel limite massimo del 5 per cento del totale.

14. In caso di fiere o mercati concomitanti,l’operatore commerciale può operare anche conla copia autenticata dell’autorizzazione e idoneacertificazione comunale dove risulti l’assegna-zione del posteggio nella fiera o nel mercatoconcomitante.

15. Lo scambio consensuale di posteggioall’interno della stessa fiera, ove non contrasticon la normativa in vigore, è subordinato allapresentazione di apposita domanda, con alle-gata scrittura privata, al Comune, che provvedead annotare nelle autorizzazioni la nuova nume-razione.

16. Nessun operatore può esercitare in più diun posteggio contemporaneamente nella stes-sa fiera, ad esclusione di chi subentri nell’attivitàdi altre aziende già operanti nella stessa fiera.

Art. 40(Posteggi nei mercati)

1. La concessione del posteggio nei mercatiha una durata di dieci anni. La concessione del

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posteggio non può essere ceduta se non conl’azienda commerciale o un ramo d’azienda.

2. L’operatore ha diritto ad utilizzare il po-steggio per tutti i prodotti oggetto della sua atti-vità, fatto salvo il rispetto delle esigenze igieni-co-sanitarie, nonché delle prescrizioni e limita-zioni di cui alla legislazione vigente.

3. Nessun operatore può utilizzare più di unposteggio contemporaneamente nello stessomercato. Tale divieto non si applica a chi, almomento dell’entrata in vigore della presentelegge, sia titolare di più posteggi nello stessomercato e a chi subentri nell’attività di altreaziende già operanti nello stesso mercato.

4. I posteggi non assegnati o temporanea-mente non occupati dai titolari delle relativeconcessioni sono assegnati giornalmente du-rante il periodo di non utilizzazione da parte deltitolare ai soggetti legittimati ad esercitare ilcommercio su aree pubbliche, secondo criteristabiliti dal Comune sulla base delle seguentipriorità:a) maggior numero di presenze effettive matu-

rate nel mercato;b) maggior numero di presenze di spunta matu-

rate nel mercato;c) anzianità di inizio attività di commercio su

aree pubbliche.5. L’area in concessione di cui al comma 4

non può essere assegnata qualora si tratti di unbox o chiosco o locale o in essa si trovino strut-ture o attrezzature fissate stabilmente al suolo.

6. Non è ammesso a partecipare alla spuntal’operatore già titolare di concessione di posteg-gio nel mercato o nella fiera.

7. La concessione del posteggio può essererevocata per motivi di pubblico interesse. In talcaso l’interessato ha diritto ad ottenere un altroposteggio libero nell’area di mercato o, in man-canza, nell’ambito del territorio comunale. Inattesa dell’assegnazione del nuovo posteggio,l’interessato ha facoltà di esercitare l’attività nel-l’area libera del mercato di appartenenza.

8. L’assegnazione dei posteggi occasio-nalmente liberi o comunque non assegnati èeffettuata giornalmente entro l’orario stabilitodal regolamento comunale di cui all’articolo 35.

9. La registrazione delle presenze nel mer-cato viene effettuata entro l’orario stabilito dalregolamento di cui all’articolo 35, annotandocognome e nome dell’operatore, tipo e numerodi autorizzazione amministrativa.

10. L’operatore commerciale, qualora sia ti-tolare di più autorizzazioni, deve presentare aifini della registrazione della presenza una solaautorizzazione.

11. Lo scambio consensuale di posteggioall’interno dello stesso mercato, ove non contra-sti con la normativa in vigore, è subordinato allapresentazione di apposita domanda, con alle-gata scrittura privata, al Comune, che provvedead annotare nelle autorizzazioni la nuova nume-razione.

Art. 41(Autorizzazione all’esercizio

dell’attività su posteggio)

1. L’autorizzazione all’esercizio del commer-cio su aree pubbliche mediante l’utilizzo di unposteggio è rilasciata dal Comune sede di po-steggio e abilita anche all’esercizio dell’attivitàin forma itinerante nell’ambito del territorio re-gionale, nelle aree dove tale tipologia di venditanon è espressamente vietata.

2. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinatoalla disponibilità del posteggio richiesto.

3. Un operatore commerciale può richiederepiù autorizzazioni in mercati diversi che si svol-gono negli stessi giorni.

4. Al fine del rilascio dell’autorizzazione di cuial comma 1, il Comune comunica, entro sessan-ta giorni dalla disponibilità del posteggio, l’elen-co dei posteggi da assegnare nei mercati, conl’indicazione del numero identificativo e dellecaratteristiche delle aree, alla struttura regiona-le competente, che pubblica nel Bollettino uffi-ciale della Regione un apposito bando conte-nente:a) l’elenco, ripartito per Comune, dei posteggi

da assegnare;b) il termine entro il quale gli interessati devono

far pervenire al Comune sede del posteggiola domanda corredata della relativa docu-mentazione;

c) il termine entro il quale il Comune redige lagraduatoria, che non può comunque supera-re i sessanta giorni dalla scadenza del termi-ne di cui alla lettera b);

d) il modello fac-simile della domanda, nonchéle ulteriori modalità di presentazione dellastessa;

e) il nominativo del funzionario responsabiledel procedimento amministrativo.5. Per la formazione della graduatoria dei

posteggi in caso di mercati già esistenti, il Co-mune tiene conto del seguente ordine di priorità:a) assegnazione per miglioramento ai titolari

dell’attività già presenti sul mercato sullabase di:1) maggior numero di presenze effettive

maturate nell’ambito del mercato;

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2) anzianità di inizio dell’attività di commer-cio su aree pubbliche;

3) certificazione di invalidità per l’accesso allavoro, secondo quanto previsto dallanormativa vigente;

4) istanza presentata da imprenditrici don-ne;

b) assegnazione ai nuovi richiedenti di posteg-gio sulla base di:1) maggior numero di presenze effettive

nell’ambito del mercato;2) maggior numero di presenze di spunta

maturate nell’ambito del mercato;3) richiesta di posteggio da parte di soggetti

già titolari di autorizzazione all’eserciziodel commercio su aree pubbliche, conpriorità all’operatore con minor numero diposteggi nell’ambito del territorio nazio-nale;

4) anzianità dell’attività di commercio suaree pubbliche;

5) certificazione di invalidità per l’accesso allavoro, secondo quanto previsto dallanormativa vigente;

6) istanza presentata da imprenditrici donne.6. I criteri per la formazione della graduatoria

dei posteggi in caso di nuovi mercati, sono de-terminati dal Comune tenendo conto delle se-guenti priorità:a) anzianità di inizio dell’attività di commercio

su aree pubbliche;b) richiesta di posteggio da parte di soggetti già

titolari di autorizzazione all’esercizio delcommercio su aree pubbliche, con prioritàall’operatore con minor numero di postegginell’ambito del territorio nazionale;

c) certificazione di invalidità per l’accesso allavoro, secondo quanto previsto dalla nor-mativa vigente;

d) istanza presentata da imprenditrici donne.7. L’autorizzazione è revocata:

a) nel caso in cui il titolare non inizi l’attivitàentro sei mesi dalla data dell’avvenuto rila-scio, salvo proroga in caso di comprovatanecessità;

b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascunanno solare per periodi di tempo complessi-vamente superiori a quattro mesi, salvo ilcaso di assenza per malattia, gravidanza olegata ai permessi di cui alla l. 5 febbraio1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza,l’integrazione sociale e i diritti delle personehandicappate). Nel caso di mercato consvolgimento inferiore all’anno, le assenzesono calcolate in proporzione all’effettiva du-rata. La decadenza dalla concessione del

posteggio per la mancata utilizzazione dellostesso, in ciascun anno solare per periodi ditempo complessivamente superiori a quattromesi, riguarda chi non utilizzi il posteggio perun numero di giorni complessivamente su-periore al numero dei giorni di attività possi-bili secondo il tipo di autorizzazione nel corsodi quattro mesi. Qualora il posteggio vengautilizzato per l’esercizio di un’attività stagio-nale, il numero dei giorni di mancato utilizzodel medesimo oltre il quale si verifica la de-cadenza dalla concessione è ridotto in pro-porzione alla durata dell’attività. Accertato ilmancato utilizzo del posteggio nei terminisuindicati, la decadenza va notificata all’inte-ressato dall’organo comunale competente;

c) nel caso in cui l’operatore sospenda l’attivitàitinerante per più di un anno, salvo proroga incaso di comprovata necessità non superiorea sei mesi;

d) nel caso in cui il titolare non sia più in pos-sesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9;

e) nel caso di ulteriore violazione delle prescri-zioni in materia igienico-sanitaria, avvenutadopo la sospensione dell’attività.8. L’autorizzazione è sospesa, nel caso in cui

l’operatore commerciale non provveda al paga-mento degli oneri relativi all’occupazione delsuolo pubblico, fino alla regolarizzazione del pa-gamento con le modalità previste dal regola-mento comunale di cui all’articolo 35.

Art. 42(Autorizzazione all’esercizio

dell’attività in forma itinerante)

1. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività divendita sulle aree pubbliche in forma itineranteè rilasciata dal Comune di residenza o di dimoradell’operatore.

2. L’autorizzazione di cui al comma 1 abilital’operatore anche:a) alla vendita al domicilio del consumatore,

nonché nei locali ove questi si trova per moti-vi di lavoro, di studio, di cura, di intratte-nimento o svago;

b) all’esercizio dell’attività nelle aree dove latipologia di vendita non è espressamentevietata;

c) alla partecipazione ai mercati e alle fiere.3. La domanda di autorizzazione contiene,

pena l’esclusione, le seguenti dichiarazioni:a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso

di società di persone, la ragione sociale;b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 8

e 9;c) il settore o i settori merceologici.

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— VIII LEGISLATURA —____________________________________________________________________________________________________________________

4. Alla domanda è allegata, pena l’esclusio-ne, dichiarazione sostitutiva di non possederealtre autorizzazioni per l’esercizio di attività informa itinerante.

5. Ad un soggetto non può essere rilasciatapiù di un’autorizzazione. Tale divieto non si ap-plica a chi, al momento dell’entrata in vigoredella presente legge, sia titolare di più autoriz-zazioni itineranti e a chi subentri nell’attività dialtre aziende già operanti.

6. Una società di persone può avere tanteautorizzazioni quanti sono i soci, nel rispetto deirequisiti morali e professionali di cui agli articoli8 e 9. Tali soggetti devono essere nominati-vamente indicati nelle stesse autorizzazioni.

7. L’attività di vendita itinerante può essereeffettuata con mezzi motorizzati o altro, in qua-lunque area pubblica non espressamente inter-detta dal Comune, per il tempo strettamentenecessario a servire il consumatore, senzaesposizione della merce su banchi fissi.

8. L’operatore commerciale che eserciti l’atti-vità in forma itinerante può sostare nello stessopunto per non più di un’ora, oltre la quale devespostarsi di almeno cinquecento metri e nonpuò rioccupare la stessa area nell’arco dellagiornata. Lo stesso può sostare nei posteggiisolati nei tempi e nei modi previsti dal regola-mento comunale.

9. Il Comune, con il regolamento di cui all’ar-ticolo 35, individua le zone interdette al com-mercio itinerante. E’ fatto divieto di interdire alcommercio itinerante l’intero territorio comuna-le. Il commercio itinerante è vietato nell’ambitodelle aree adiacenti lo svolgimento del mercatoo della fiera, intendendosi come aree adiacentiquelle poste ad una distanza inferiore a un chi-lometro o ad altra distanza eventualmente pre-vista dal medesimo Comune.

10. Nel caso di cambiamento di residenza,previa comunicazione del titolare dell’autorizza-zione all’esercizio dell’attività in forma itine-rante, il Comune che ha rilasciato l’autorizzazio-ne stessa provvede, entro trenta giorni, a tra-smettere al Comune di nuova residenza tutta ladocumentazione per la variazione.

Art. 43(Hobbisti)

1. Ai fini della presente legge, sono hobbisti isoggetti che vendono, barattano, propongono oespongono, in modo saltuario ed occasionale,merci di modico valore che non superino il prez-zo unitario di euro 250,00. Essi possono opera-re solo nei mercatini degli hobbisti di cui all’arti-colo 33, comma 1, lettera i), senza l’autorizza-

zione di cui agli articoli 41 e 42, purché in pos-sesso dei requisiti di cui all’articolo 8. Non rien-trano nella definizione di hobbisti i soggetti di cuiall’articolo 1, comma 4. Per l’esposizione deiprezzi si applica quanto previsto all’articolo 56.

2. Gli hobbisti devono essere in possesso diun tesserino rilasciato dal Comune di residenza.Per i residenti in altra regione il tesserino èrilasciato dal Comune dove si svolge il primomercatino scelto. La Giunta regionale stabiliscele caratteristiche del tesserino identificativo e lemodalità di rilascio e di restituzione in caso diperdita dei requisiti di cui all’articolo 8.

3. Il tesserino ha validità annuale ed è rila-sciato per un massimo di cinque anni, anche nonconsecutivi, trascorsi i quali l’hobbista per poteresercitare l’attività deve ottenerne il rinnovo.

4. Il tesserino non è cedibile o trasferibile edeve essere esposto durante il mercatino inmodo visibile e leggibile al pubblico e agli organipreposti al controllo. Il tesserino è vidimato dalComune che organizza il mercatino di cui alcomma 1 prima dell’assegnazione del posteg-gio che è effettuata con criteri di rotazione esenza il riconoscimento di priorità ottenute perla presenza ad edizioni precedenti

5. Gli hobbisti autorizzati secondo le modali-tà di cui al comma 2 possono partecipare ad unmassimo di dodici manifestazioni l’anno. Si con-sidera unitaria la partecipazione a manifestazio-ni della durata di due giorni, purché consecutivi.I Comuni sono tenuti a redigere un elenco deglihobbisti che partecipano a ciascuna manifesta-zione.

6. La mancanza del tesserino di cui alcomma 2 o della vidimazione relativa al mer-catino in corso di svolgimento comporta l’appli-cazione della sanzione di cui all’articolo 45,comma 1. In caso di assenza del titolare deltesserino identificativo, o di mancata esposizio-ne del tesserino al pubblico o agli organi prepo-sti alla vigilanza, oppure di vendita, con un prez-zo unitario superiore a euro 250,00, si applica lasanzione di cui all’articolo 45, comma 2.

Art. 44(Orari)

1. Previa concertazione con le organizzazio-ni imprenditoriali del commercio, le organizza-zioni sindacali dei lavoratori del settore e leassociazioni dei consumatori maggiormenterappresentative, il Comune definisce gli orariper l’attività di commercio nei mercati, nei po-steggi fuori mercato, nelle fiere e per l’attività informa itinerante tenendo conto che:

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a) i giorni e gli orari di attività dei commerciantisu aree pubbliche possono essere diversi daquelli previsti per gli altri operatori al detta-glio;

b) possono essere stabilite limitazioni per moti-vi di polizia stradale, igienico-sanitari e dipubblico interesse.

Art. 45(Sanzioni)

1. Chiunque esercita l’attività di commerciosu aree pubbliche senza l’autorizzazione o con-cessione di posteggio ovvero senza i requisiti dicui agli articoli 8 e 9 è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma daeuro 2.500,00 ad euro 15.000,00, al sequestrocautelare delle attrezzature e delle merci ed allasuccessiva confisca delle stesse, ai sensi dellal.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale edelega per l’applicazione delle sanzioni ammini-strative di competenza regionale).

2. In caso di assenza del titolare, l’eserciziodel commercio su aree pubbliche svolto fuoridai casi previsti dall’articolo 38, comma 10, osenza il possesso dei requisiti previsti dagli arti-coli 8 e 9, è punito con una sanzione ammini-strativa del pagamento di una somma da euro250,00 ad euro 1.500,00. Tale sanzione èirrogata al titolare dell’autorizzazione.

3. Per ogni altra violazione delle disposizionidel presente capo si applica la sanzione ammi-nistrativa del pagamento di una somma da euro250,00 ad euro 1.500,00.

4. Chiunque violi le limitazioni ed i divietistabiliti dal Comune per l’esercizio del commer-cio su aree pubbliche è soggetto alla sanzioneamministrativa di cui al comma 3, al sequestrocautelare delle attrezzature e delle merci ed allasuccessiva confisca delle stesse, ai sensi dellal.r. 33/1998.

5. In caso di particolare gravità o di reiterateviolazioni può essere disposta la sospensionedell’attività di vendita per un periodo da uno aventi giorni. La reiterazione si verifica qualora siastata commessa la stessa violazione per duevolte in un periodo di dodici mesi, anche se si èproceduto al pagamento in misura ridotta dellasanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievole violazioni compiute nel territorio regionale.

Art. 46(Rinuncia)

1. L’operatore commerciale titolare di più au-torizzazioni amministrative al commercio suaree pubbliche, che rinuncia ad una delle auto-

rizzazioni, può chiedere al Comune competentela trascrizione nell’autorizzazione scelta dellepresenze maturate nei mercati e nelle fiere chesi svolgono nelle Marche.

CAPO IIIMercati all’ingrosso e centri agroalimentari

Art. 47(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:a) mercato all’ingrosso, un’area attrezzata co-

stituita da un insieme di immobili, strutture,attrezzature ed aree adiacenti, gestita inmodo unitario, ove avvenga il commercioall’ingrosso dei prodotti della pesca, agrico-loalimentari e vitivinicoli, dei prodotti floricoli,delle piante ornamentali, delle sementi, deiprodotti degli allevamenti, compresi gli avi-cunicoli, delle carni e dei prodotti della cacciae della pesca, sia freschi, sia comunque tra-sformati o conservati, ad opera di una plura-lità di venditori o di compratori. Nel mercatoall’ingrosso possono essere commercializ-zati anche altri prodotti alimentari, compati-bilmente con le esigenze di funzionalità delmercato stesso. Nel mercato all’ingrosso èassicurata la prestazione dei seguenti serviziessenziali:1) direzione del mercato;2) rilevazione statistica;3) verifica del peso o della quantità e della

qualità;b) centro agroalimentare, la infrastruttura costi-

tuita da più mercati all’ingrosso e da insedia-menti produttivi, commerciali, di servizio edirezionali autonomi, ma collegati e tali dacompletare nel modo più organico possibilela gamma merceologica delle attività, dellefunzioni e dei servizi. In particolare il centroagroalimentare:1) è dotato di servizi e funzioni complessi ed

opera con riferimento ad un ambito terri-toriale più ampio di quello provinciale;

2) è caratterizzato dall’unitarietà della ge-stione, pur in presenza di una articolazio-ne funzionale operativa e contabile tra lediverse strutture di cui il centro è compo-sto.

Art. 48(Soggetti istitutori e autorizzazioni)

1. Possono istituire mercati all’ingrosso ecentri agroalimentari:

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a) il Comune, la Provincia e la CCIAA compe-tenti per territorio;

b) i consorzi costituiti fra enti locali ed enti didiritto pubblico;

c) le società consortili per azioni a partecipazio-ne maggioritaria di capitale pubblico;

d) i consorzi aventi personalità giuridica o coo-perative costituiti da operatori economici deisettori della produzione e del commercio aiquali possono partecipare operatori econo-mici della lavorazione e della movimentazio-ne dei prodotti.2. Il regolamento di cui all’articolo 2, comma

1, stabilisce i criteri per la realizzazione dei mer-cati all’ingrosso e dei centri agroalimentari te-nendo conto:a) dei mercati e dei centri, distinti per specializ-

zazione merceologica e per caratterizzazio-ne funzionale, operanti nel territorio regiona-le e nelle relative aree di influenza;

b) dell’individuazione delle localizzazioni dimassima per l’insediamento di nuovi mercatio centri, distinti per tipologia funzionale e perspecializzazione merceologica;

c) del fabbisogno nella regione per una razio-nale ed efficiente commercializzazione all’in-grosso;

d) della qualifica di mercato di interesse regio-nale dei mercati esistenti;

e) dell’indicazione per i diversi tipi di mercati edi centri delle superfici minime e delle attrez-zature minime occorrenti;

f) degli standard minimi degli impianti, dei ser-vizi tecnici e delle infrastrutture primarie.3. Nel rispetto di quanto disposto dal regola-

mento di cui all’articolo 2, comma 1:a) i Comuni competenti per territorio concedo-

no l’autorizzazione alla costituzione di mer-cati all’ingrosso;

b) la Giunta regionale concede l’autorizzazionealla costituzione dei centri agroalimentari.4. La Giunta regionale può deliberare la sot-

toscrizione di quote di partecipazione ai mercatiall’ingrosso e ai centri agroalimentari già costi-tuiti o da costituire.

Art. 49(Gestione)

1. I mercati all’ingrosso sono gestiti dai sog-getti istitutori o affidati in gestione, con appositaconvenzione, ad uno dei soggetti dell’articolo48, comma 1.

2. La convenzione di cui al comma 1 stabili-sce, fra l’altro, l’importo del canone annuo dacorrispondere da parte del soggetto gestore.

Nei casi in cui il gestore sia uno dei soggettiistitutori del mercato, il canone è ridotto propor-zionalmente alla quota di partecipazione.

3. Il soggetto istitutore fornisce al gestore lastruttura immobiliare ed il compendio delle at-trezzature di mercato. La struttura immobiliare èaffidata al gestore in concessione o in locazionee gli interventi di manutenzione straordinariadella stessa, compresi quelli di trasformazione eampliamento, sono di norma a carico dell’istitu-tore.

4. La gestione del mercato è svolta secondocriteri di efficienza e di economicità e deve ten-dere al pareggio del bilancio.

5. I canoni di concessione o di locazione e letariffe di mercato per l’utilizzo degli spazi, ancheattrezzati, sono corrisposti dai soggetti operantinel mercato al soggetto gestore e devono assi-curare almeno la copertura dei costi di gestionenonché dei costi dei servizi a domanda colletti-va, dell’ammortamento tecnico degli impiantielettrotermoidraulici e di telecomunicazione edelle attrezzature di mercato, nonché degli oneriper la manutenzione ordinaria delle strutturemercantili e dei costi dei servizi a domandaindividuale eventualmente resi.

6. I canoni di concessione o di locazionesono determinati in relazione alla superficie uti-lizzata per la propria attività e, limitatamente almercato ittico, anche dalla quantificazione deidiritti sul fatturato.

7. In ogni caso non possono essere imposti oesatti pagamenti che non siano il corrispettivo diprestazioni effettivamente rese, nel rispetto deiprincipi di efficienza ed economicità.

8. I centri agroalimentari sono gestiti nel lorocomplesso dall’ente che li ha realizzati anchetramite un consorzio degli operatori assegnataridegli spazi interni al centro, così come previstodalla deliberazione CIPE 31 gennaio 1992 (De-terminazione degli indirizzi per la concessionedelle agevolazioni finanziarie ai centri commer-ciali ed ai mercati agroalimentari all’ingrosso).

9. Il gestore del mercato all’ingrosso e delcentro agroalimentare provvede ai servizi di in-teresse generale idonei ad assicurare la funzio-nalità dell’intera struttura mercantile ed ai servi-zi a domanda individuale complementari al-l’esercizio dell’attività mercantile. Provvede al-tresì:a) alla manutenzione ordinaria della struttura

mercantile;b) alla funzionalità degli impianti elettrotermo-

idraulici e di telecomunicazione;c) alla manutenzione ordinaria e straordinaria

degli impianti e delle attrezzature di mercato.

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— VIII LEGISLATURA —____________________________________________________________________________________________________________________

Art. 50(Regolamenti)

1. La Giunta regionale, entro diciotto mesidall’entrata in vigore della presente legge, ap-prova i regolamenti tipo di mercato e di gestioneper i centri agroalimentari, distinti per settorimerceologici e tipologia funzionale, ai quali deb-bono uniformarsi i rispettivi regolamenti.

2. Il regolamento tipo non può recare normeche ostacolino l’afflusso, la conservazione, l’of-ferta e la riduzione del costo di distribuzione deiprodotti e deve prevedere in particolare:a) i criteri e le modalità per la concessione dei

punti di vendita, ivi compresa la fissazionedei quantitativi minimi di prodotti che ogniconcessionario deve introdurre annualmen-te nel mercato;

b) la disciplina degli operatori e del personaleda essi dipendente;

c) la determinazione della cauzione imposta aicommissionari e ai mandatari;

d) il calendario e l’orario per le operazioni mer-cantili;

e) la nomina del direttore di mercato e le sueattribuzioni;

f) la pianta organica del personale con indica-zione delle qualifiche e compiti del rapportodi impiego, del trattamento economico e del-lo sviluppo di carriera di ciascun dipendente;

g) la composizione e il funzionamento dellacommissione di mercato;

h) l’organizzazione e la disciplina dei servizi, ivicompresa l’organizzazione dei servizi di vigi-lanza sanitaria e di controllo sulla risponden-za dei prodotti alle norme di qualità vigenti;

i) la pulizia e la destinazione dei rifiuti;l) i limiti massimi delle provvigioni spettanti a

commissionari, mandatari e astatori;m) per i mercati alla produzione, le modalità di

preavviso per il ritiro dei prodotti introdotti nelmercato nel rispetto delle norme UE e nazio-nali vigenti in materia;

n) la nomina di un commissionario in caso diinefficienza e di irregolarità;

o) ogni altra materia attinente alla disciplina e alfunzionamento del mercato.3. In caso di violazione delle disposizioni

regolamentari si applica una sanzione ammini-strativa il cui ammontare è determinato fra unminimo di euro 500,00 ed un massimo di euro2.500,00.

4. Il Comune nel cui territorio è situato ilmercato approva il regolamento prima dell’en-trata in funzione del mercato medesimo.

5. Entro tre mesi dall’autorizzazione del cen-tro agroalimentare, l’ente promotore adotta ilregolamento di gestione del centro e lo invia allaGiunta regionale per l’approvazione entro i suc-cessivi sessanta giorni.

Art. 51(Commissione di mercato)

1. I Comuni presso ogni mercato all’ingrossopossono istituire una commissione di mercato,con funzioni consultive e propositive nei con-fronti del gestore, in base alle modalità stabilitedal regolamento tipo di cui all’articolo 50,comma 2.

Art. 52 (Direttore di mercato)

1. Ad ogni mercato è preposto un direttoreche deve provvedere al regolare funzionamentodel mercato e dei servizi in ottemperanza alledisposizioni legislative e regolamentari.

2. Il direttore in particolare:a) vigila sull’osservanza delle disposizioni vi-

genti per la qualificazione, la calibrazione, latolleranza, l’imballaggio e la presentazionedei prodotti;

b) provvede giornalmente e con sintesi mensilied annuali alla rilevazione delle quantità af-fluite ed uscite dal mercato per qualitàmercantie, provenienza e destinazione, rile-va i prezzi delle derrate effettivamente con-trattate, separatamente per singole partite diprodotti e secondo la qualità.3. I requisiti e le modalità per la nomina del

direttore di mercato, nonché i compiti specifici,sono stabiliti dal regolamento di mercato.

4. Nei centri agroalimentari il responsabiledell’ente gestore, o persona da lui delegata,esercita i compiti previsti dal comma 2.

Art. 53(Prodotti ittici)

1. Nei mercati all’ingrosso di prodotti ittici enei centri agroalimentari in cui operano mercatiittici, la vendita dei prodotti deve avvenire me-diante asta pubblica da parte dell’ente gestore,che si avvale di astatori alle sue dirette dipen-denze. A tal fine tutti i prodotti destinati allavendita sono consegnati direttamente alla dire-zione del mercato o all’ente gestore del centro.

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— VIII LEGISLATURA —____________________________________________________________________________________________________________________

Art. 54(Vigilanza)

1. La vigilanza sui mercati all’ingrosso e suicentri agroalimentari è esercitata dalla Giuntaregionale con la collaborazione dei Comunicompetenti per territorio.

2. La vigilanza è rivolta particolarmente adaccertare la regolarità della istituzione e dellagestione, la corretta emanazione ed applicazio-ne delle disposizioni regolamentari, amministra-tive e disciplinari, la funzionalità della direzione,degli uffici e dei servizi di ogni singolo mercato.

3. Ai fini di cui al comma 2 l’ente gestore delcentro agroalimentare invia alla Giunta regiona-le il bilancio annuale entro trenta giorni dalla suaapprovazione.

4. La vigilanza igienico-sanitaria è effettuatadagli organi sanitari competenti sulla base dellenorme comunitarie, statali e regionali vigenti.

CAPO IVNorme comuni

Art. 55(Orari)

1. Gli esercizi di commercio al dettaglio insede fissa possono restare aperti al pubblicodalle ore sette alle ore ventidue, fino a un massi-mo di tredici ore giornaliere.

2. Il Comune, previa concertazione con leorganizzazioni di categoria delle imprese delcommercio, dei lavoratori dipendenti e delle as-sociazioni dei consumatori maggiormente rap-presentative a livello regionale può consentire,nei periodi di maggiore afflusso turistico, in oc-casione di eventi e manifestazioni di particolarerilevanza e limitatamente alle aree interessateda tali eventi, l’esercizio dell’attività di venditafino alle ore ventiquattro e di anticipare l’apertu-ra fino ad un massimo di due ore, determinandole aree ed i periodi di apertura, anche in relazio-ne alle caratteristiche delle diverse zone. In talicasi gli esercizi sono esonerati dal rispetto dellimite di tredici ore giornaliere di cui al comma 1.

3. Gli esercizi di commercio al dettaglio insede fissa osservano la chiusura domenicale efestiva.

4. Gli esercizi di commercio al dettaglio insede fissa devono rimanere chiusi nei seguentigiorni:a) 1° maggio;b) 25 aprile;c) 25 dicembre;

d) 26 dicembre;e) 1° gennaio;f) Pasqua.

5. I Comuni, previa concertazione con le as-sociazioni sindacali e di categoria, disciplinanole deroghe alla chiusura domenicale e festiva, lequali non possono superare il numero massimodi ventitre giornate annue, elevabili a ventisei,previo accordo con le organizzazioni delle im-prese del commercio, dei lavoratori dipendenti edei consumatori maggiormente rappresentativea livello regionale.

6. I Comuni possono superare i limiti massi-mi previsti al comma 5 relativamente alle attivitàcommerciali operanti all’interno di:a) centri storici, come delimitati dalla zona A del

piano regolatore generale (PRG) comunale;b) zone del lungomare, che il Comune indivi-

dua entro il limite massimo di metri 250 dallabattigia;

c) territori situati all’interno dei confini dei par-chi o delle aree protette;

d) comuni montani sotto i 2.500 abitanti;e) centri e nuclei abitati inferiori a 500 abitanti

dei comuni montani diversi da quelli dellalettera d).7. I Comuni individuano le deroghe domeni-

cali e festive di cui al comma 5 di concerto congli altri comuni limitrofi o dello stesso bacinocommerciale.

8. I Comuni, previo parere delle organizza-zioni delle imprese del commercio, dei lavorato-ri dipendenti e dei consumatori maggiormenterappresentative a livello regionale, disciplinanogli orari e le deroghe in attuazione di quantoprevisto dal presente articolo entro il mese dinovembre di ogni anno e inviano i relativi datialla Giunta regionale entro il 15 dicembre suc-cessivo.

9. La Giunta regionale, previa diffida, sentitele organizzazioni delle imprese del commercio,dei consumatori e dei lavoratori dipendentimaggiormente rappresentative a livello regiona-le, provvede a disciplinare gli orari e le derogheper i Comuni che non adempiono nei termini dicui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8.

10. I Comuni definiscono le modalità perpermettere agli esercizi del settore alimentare digarantire l’apertura al pubblico in caso di più didue festività consecutive.

11. I Comuni possono autorizzare, in basealle esigenze dell’utenza e alle peculiari carat-teristiche del territorio, l’esercizio dell’attività divendita in orario notturno esclusivamente perun limitato numero di esercizi di vicinato.

12. Le disposizioni del presente articolo nonsi applicano alle seguenti tipologie di attività:

REGIONE MARCHE — 29 — ASSEMBLEA LEGISLATIVA____________________________________________________________________________________________________________________

— VIII LEGISLATURA —____________________________________________________________________________________________________________________

a) rivendite di generi di monopolio;b) esercizi di vendita interni ai campeggi, ai

villaggi e ai complessi turistici e alberghieri;c) esercizi di vendita al dettaglio situati nelle

aree di servizio lungo le autostrade, nellestazioni ferroviarie, marittime ed aeropor-tuali;

d) vendita di stampa quotidiana e periodica;e) gelaterie, pasticcerie, gastronomie, rosticce-

rie e simili;f) esercizi specializzati nella vendita di bevan-

de, fiori, piante e articoli da giardinaggio,mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musi-cassette, videocassette, opere d’arte, ogget-ti d’antiquariato, stampe, cartoline, articolida ricordo e artigianato locale;

g) sale cinematografiche.

Art. 56(Pubblicità dei prezzi)

1. Ogni prodotto direttamente esposto in vi-sta al pubblico, ovunque collocato, deve indica-re in modo chiaro e ben leggibile il prezzo divendita al pubblico, mediante l’uso di un cartelloo con altre modalità idonee allo scopo.

2. Nel caso di prodotti d’arte, di antiquariatoe di oreficeria, l’obbligo di pubblicità del prezzodi cui al comma 1 è rispettato mediante l’utilizzosul singolo prodotto di un cartellino visibile soloall’interno dell’esercizio.

3. Nel periodo necessario all’allestimentodell’esposizione è consentito non apporre iprezzi dei prodotti esposti in vista al pubblicoper un tempo massimo non superiore a duegiorni.

4. Quando sono esposti insieme prodotti del-lo stesso prezzo è sufficiente l’uso di un unicocartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti ditali esercizi organizzati con il sistema di venditadel libero servizio l’obbligo dell’indicazione delprezzo deve essere osservato in ogni caso pertutte le merci comunque esposte al pubblico.

5. Per l’obbligo di indicazione dei prezzi perunità di misura si applicano le vigenti disposizio-ni comunitarie e nazionali.

6. Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 15del d. lgs. 206/2005, i prezzi dei prodotti petroli-feri per uso di autotrazione, esposti e pubbli-cizzati presso gli impianti automatici di distribu-zione dei carburanti stradali, autostradali e deiraccordi autostradali, devono essere esclusiva-mente quelli effettivamente praticati ai consu-matori. E’ fatto obbligo di esporre in modo visibi-le dalla carreggiata stradale i prezzi praticati alconsumo.

Art. 57(Affidamento reparto)

1. La gestione di uno o più reparti di unesercizio commerciale può essere affidata, perun periodo di tempo convenuto, ad un soggettoin possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9,dandone comunicazione al Comune.

2. Il gestore è tenuto al mantenimento deilivelli occupazionali relativi al reparto di cui haassunto la gestione ed al rispetto dei contratticollettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglatidalle organizzazioni sindacali maggiormenterappresentative.

3. Il dante causa, qualora non abbia provve-duto alla comunicazione di cui al comma 1,risponde in proprio dell’attività esercitata dal ge-store.

4. Il reparto dato in gestione deve presentareun collegamento strutturale con l’esercizio ove ilreparto è collocato e non avere un accessoautonomo.

Art. 58(Subingresso, sospensione e cessazione)

1. In caso di trasferimento della gestione odella proprietà, il subentro nell’attività è comuni-cato al Comune entro trenta giorni dall’acquisi-zione del titolo, con indicazione degli estremidella DIA o dell’autorizzazione interessata e delcontratto di cessione d’azienda, nonché delpossesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9.Trascorso tale termine, il subentrante non puòesercitare l’attività fino alla comunicazione del-l’avvenuto subingresso.

2. Il subentrante per causa di morte in unaattività del settore alimentare ha la facoltà dicontinuare provvisoriamente l’attività per ulte-riori dodici mesi al fine di ottenere i requisiti dicui all’articolo 9.

3. L’attività di commercio, previa comunica-zione al Comune competente, può essere so-spesa per un periodo massimo di dodici mesi.

4. Su richiesta dell’interessato, effettuata al-meno trenta giorni prima della scadenza di cui alcomma 3, il Comune può concedere la prorogadella sospensione di ulteriori sei mesi in caso dicomprovata necessità.

5. La cessazione dell’attività è soggetta allasola comunicazione al Comune competente perterritorio, con l’indicazione degli estremi dell’au-torizzazione o della DIA, del settore merceolo-gico, dell’ubicazione e della superficie di venditadell’esercizio.

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Art. 59(Sanzioni)

1. Chiunque esercita l’attività di commerciosenza autorizzazione o in mancanza della DIA,ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 8 e 9 èsoggetto alla sanzione amministrativa del paga-mento di una somma da euro 2.500,00 ad euro15.000,00 e alla chiusura immediata dell’eserci-zio, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli17, comma 4, 18, comma 5, e 45.

2. Per ogni altra violazione delle disposizionidel presente titolo, nonché di quelle contenutenei regolamenti di cui all’articolo 2, si applica lasanzione amministrativa del pagamento di unasomma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

3. Qualora venga rilevata la mancanza deirequisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezzanecessari per il rilascio dell’autorizzazione o deltitolo abilitativo, è disposta la sospensione del-l’attività, assegnando un termine per il ripristinodei requisiti mancanti.

4. Nel caso di violazione degli obblighi di cuiall’articolo 58 reiterata per almeno due volte nelcorso di tre anni solari, il Comune sospendel’attività di vendita per un periodo da cinque aventi giorni, anche se si è provveduto al paga-mento della sanzione mediante oblazione.

TITOLO IIIDisciplina delle attività di somministrazione

Art. 60(Definizioni e ambito di applicazione)

1. Ai fini del presente titolo si intende per:a) somministrazione al pubblico di alimenti e

bevande, la vendita per il consumo sul po-sto, che comprende tutti i casi in cui gli acqui-renti consumano il prodotto nei locali del-l’esercizio o in un’area aperta al pubblicoattrezzati allo scopo;

b) area aperta al pubblico, quella adiacente ocomunque pertinente al locale cui si riferiscel’autorizzazione o la DIA;

c) attrezzatura ed impianti di somministrazione,tutti i mezzi e gli strumenti idonei a consentireil consumo sul posto di alimenti e bevande;

d) somministrazione nel domicilio del consu-matore o catering, l’organizzazione di som-ministrazione di alimenti e bevande rivolta alconsumatore presso la sua dimora, nonchépresso il luogo in cui si trovi per motivi dilavoro o di studio o per lo svolgimento diparticolari eventi quali cerimonie o convegni;

e) esercizi non aperti al pubblico, quelli a cuipuò accedere esclusivamente una cerchialimitata ed individuabile di persone;

f) somministrazione nelle mense aziendali, lasomministrazione di pasti offerta dal datoredi lavoro ai propri dipendenti ed ai dipendentidi altre aziende convenzionate, in forma di-retta o indiretta.2. Gli esercizi di somministrazione al pubbli-

co di alimenti e bevande sono costituiti daun’unica tipologia, che comprende anche lasomministrazione di bevande alcoliche nei limitiprevisti dalla relativa autorizzazione sanitaria.

3. Sono ricompresi nella tipologia di cui alcomma 2 i centri rurali di ristoro e degustazione,di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b), dellal.r. 3/2002.

4. Le norme contenute nel presente titolonon si applicano alle attività turistiche ed agritu-ristiche che restano disciplinate dalle rispettiveleggi regionali. Non si applicano, altresì, agliartigiani di cui all’articolo 1, comma 4, lettera f),che svolgono attività di somministrazione di ali-menti e bevande, nei locali di produzione e inquelli ad essi adiacenti e comunicanti, in viastrumentale o accessoria, senza attrezzature disomministrazione finalizzate. E’ consentita ladotazione di soli piani di appoggio e la fornituradi stoviglie e posate a perdere.

5. Sono fatte salve le disposizioni di cui ald.p.r. 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recan-te la semplificazione del procedimento per ilrilascio dell’autorizzazione alla somministrazio-ne di alimenti e bevande da parte di circoli priva-ti), agli articoli 86 e 110 del r.d. 18 giugno 1931,n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggidi pubblica sicurezza), nonché ogni altra dispo-sizione statale in materia di sorvegliabilità deilocali adibiti a pubblici esercizi per la sommini-strazione di alimenti e bevande e in materia diordine pubblico e sicurezza.

Art. 61(Requisiti morali e professionali)

1. L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attivi-tà di somministrazione di alimenti e bevande èconsentito a chi è in possesso dei requisiti mo-rali di cui all’articolo 8.

2. Non possono esercitare l’attività di sommi-nistrazione di alimenti e bevande coloro chehanno riportato, con sentenza passata in giudi-cato, una condanna per reati contro la moralitàpubblica e il buon costume, per delitti commessiin stato di ubriachezza o in stato di intossicazio-

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ne da stupefacenti, per reati concernenti laprevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefa-centi o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scom-messe clandestine, per infrazione alle normesui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensidel comma 2, permane per la durata di tre annia decorrere dal giorno in cui la pena è statascontata. Qualora la pena si sia estinta in altromodo, il termine di tre anni decorre dal giornodel passaggio in giudicato della sentenza.

4. Qualora sia stata concessa la sospensio-ne condizionale della pena, non si applica ildivieto di esercizio dell’attività.

5. Per l’esercizio dell’attività è necessario ilpossesso di uno dei seguenti requisiti profes-sionali:a) avere frequentato e superato con esito posi-

tivo un corso professionale con esame finaleistituito o riconosciuto dalla Regione Marcheo da un’altra Regione, attinente l’attività;

b) essere in possesso di un diploma di istruzio-ne secondaria o universitario attinente l’attività;

c) aver superato davanti ad apposita commis-sione costituita dalla Giunta regionale unesame di idoneità all’esercizio dell’attività.6. Sono ammessi all’esame di cui al comma

5, lettera c), coloro che sono in possesso dititolo di studio di istruzione secondaria superioreo coloro che hanno conseguito la maggiore etàe hanno assolto agli obblighi scolastici. L’esamepuò essere effettuato anche presso le CCIAA,previa convenzione.

7. Sono considerati in possesso dei requisitiprofessionali per la somministrazione di alimentie bevande i dipendenti di amministrazioni pub-bliche inquadrati con profilo professionale dicuoco ed aiuto cuoco anteriormente alla data dientrata in vigore della presente legge.

8. La Giunta regionale stabilisce le modalitàdi organizzazione, la durata, le materie del cor-so di formazione professionale di cui al comma5, lettera a), dei relativi esami finali, nonché deicorsi di aggiornamento con frequenza obbliga-toria per chi già esercita l’attività; la Giunta re-gionale individua, altresì, i titoli di studio di cui alcomma 5, lettera b).

9. La Giunta regionale garantisce l’effettua-zione dei corsi di cui al comma 5, lettera a), consoggetti accreditati per la formazione continua.A tal fine sono considerati in via prioritaria leorganizzazioni del commercio, del turismo e deiservizi più rappresentative a livello regionale, icentri di assistenza tecnica di cui all’articolo 6 ele CCIAA.

10. In caso di società, associazioni, organi-smi collettivi, i requisiti di cui al comma 5 devo-no essere posseduti dal legale rappresentante oda un preposto all’esercizio. Lo stesso soggettonon può contemporaneamente essere prepostoall’esercizio dell’attività per più società, associa-zioni, organismi collettivi.

11. Ai fini di cui al comma 5, ai soggettiresidenti in altre regioni sono riconosciuti i re-quisiti per l’esercizio dell’attività previsti dallanormativa della Regione di residenza.

12. Ai cittadini e alle società di Stati nonappartenenti all’Unione europea si applicano lenorme statali ed internazionali in materia di rico-noscimento di titoli di studio.

13. Sono fatti salvi i requisiti professionaliposseduti prima dell’entrata in vigore della pre-sente legge.

Art. 62(Indirizzi e criteri)

1. La Giunta regionale, sentite le organizza-zioni del commercio, turismo e servizi e le asso-ciazioni dei consumatori maggiormente rappre-sentative a livello regionale, con il regolamentodi cui all’articolo 2, comma 1, stabilisce gli indi-rizzi ai Comuni per il rilascio della autorizzazio-ne di cui all’articolo 63, tenendo conto, in parti-colare:a) della popolazione residente e fluttuante;b) delle caratteristiche e dello sviluppo urbani-

stico del territorio;c) del traffico, della mobilità, dell’inquinamento

acustico e ambientale;d) della necessità di tutelare i locali storici.

2. I Comuni, sentite le organizzazioni delcommercio, turismo e servizi e le associazionidei consumatori maggiormente rappresentativea livello regionale, sulla base degli indirizzi di cuial comma 1, stabiliscono i criteri, con esclusionedi quello numerico, e le procedure relativi alrilascio delle autorizzazioni all’apertura, al tra-sferimento di sede e all’ampliamento della su-perficie.

3. Il Comune, ove riscontri che parti del pro-prio territorio, in relazione alla loro specificità,risultano carenti di servizio, può prevedere mi-sure ed interventi volti a favorire ed incentivarel’insediamento di esercizi di somministrazionedi alimenti e bevande, con particolare riguardoalle aree montane e rurali.

4. I Comuni determinano altresì le condizioniper l’esercizio delle attività in forma stagionale,da svolgersi in modo continuativo per uno o piùperiodi da uno a sette mesi.

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5. I Comuni individuano altresì i criteri e lemodalità per l’esercizio dell’attività di catering.

Art. 63(Autorizzazione)

1. L’apertura e il trasferimento di sede degliesercizi di somministrazione di alimenti e be-vande sono soggetti ad autorizzazione rilasciatadal Comune nel cui territorio è ubicato l’eserci-zio.

2. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinatoall’accertamento dei requisiti di cui all’articolo61, al rispetto dei criteri comunali di cui all’arti-colo 62, nonché:a) alla disponibilità da parte dell’interessato dei

locali nei quali intende esercitare l’attività;b) all’indicazione, in caso di società, dell’even-

tuale preposto all’esercizio;c) alla presentazione della DIA sanitaria e al

certificato di prevenzione incendi, ove previ-sto;

d) all’accertamento della conformità dei localiai criteri stabiliti dal decreto del Ministro del-l’interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regola-mento concernente i criteri di sorvegliabilitàdei locali adibiti a pubblici esercizi per lasomministrazione di alimenti e bevande).3. L’attività di somministrazione di alimenti e

bevande è esercitata nel rispetto delle disposizioniin materia edilizia, urbanistica, igienico-sanita-ria, di sicurezza, di prevenzione incendi, di in-quinamento acustico.

4. L’autorizzazione è rilasciata a tempo inde-terminato ed ha validità limitatamente ai locali inessa indicati.

5. Entro trenta giorni dal rilascio dell’autoriz-zazione il Comune ne comunica gli estremi, an-che in via telematica, al Prefetto, al Questore,alla zona territoriale competente dell’ASUR ealla CCIAA.

6. Gli esercizi di somministrazione aperti alpubblico autorizzati ai sensi del comma 1 hannofacoltà di vendere per asporto i prodotti per iquali sono stati autorizzati alla somministrazio-ne e sono abilitati all’installazione e all’uso diapparecchi radiotelevisivi ed impianti per la dif-fusione sonora e di immagini, nonché di giochi,nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggidi settore.

7. L’installazione di distributori automaticiper la somministrazione di alimenti e bevande inlocali aperti al pubblico esclusivamente adibiti atale attività è soggetta alle disposizioni di cui alpresente articolo, fatto salvo quanto previstoall’articolo 64, comma 3.

Art. 64(Dichiarazione di inizio attività)

1. Sono soggette a DIA, da presentare alComune nel cui territorio è ubicato l’esercizio, leattività per la somministrazione al pubblico dialimenti e bevande esercitate:a) nel domicilio del consumatore;b) negli esercizi situati all’interno delle autostra-

de, delle stazioni dei mezzi di trasporto pub-blico, delle stazioni ferroviarie, aeroportuali emarittime;

c) all’interno di musei, teatri, sale da concerto,cinema e simili;

d) nelle mense aziendali e negli spacci di azien-de, enti, scuole ed università, ospedali, casedi riposo, caserme, stabilimenti delle forzedell’ordine, strutture di accoglienza per immi-grati o rifugiati ed altre strutture simili;

e) negli esercizi polifunzionali di cui all’articolo19;

f) negli esercizi situati all’interno dei centricommerciali, dei centri agroalimentari e deimercati all’ingrosso;

g) negli esercizi in cui la somministrazione alpubblico di alimenti e bevande viene svoltacongiuntamente ad una prevalente attività dispettacolo, intrattenimento e svago, quali:sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi,sale da gioco, stabilimenti balneari;

h) negli esercizi posti nell’ambito degli impiantistradali di distribuzione carburanti, di cui altitolo IV;

i) negli esercizi di somministrazione annessi airifugi alpini.2. La somministrazione di alimenti e bevan-

de negli esercizi di cui al comma 1, ad esclusio-ne di quelli di cui alle lettere b) ed h), è effettuataesclusivamente a favore di chi usufruisce del-l’attività degli esercizi medesimi e negli orari diapertura degli stessi. Lo spazio in cui si svolgel’attività di somministrazione prevista alla letterag) del comma 1 non deve superare il 25 percento dell’intera superficie del locale.

3. E’ soggetta, altresì, a DIA con decorrenzadalla data di ricevimento della dichiarazionemedesima la somministrazione di alimenti e be-vande mediante distributori automatici effettua-ta in modo non esclusivo.

4. La dichiarazione di cui ai commi 1 e 3deve indicare:a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 61;b) le caratteristiche specifiche dell’attività da

svolgere;c) l’ubicazione e la superficie specifica dei loca-

li adibiti alla somministrazione e, per gli

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esercizi di cui al comma 1, lettera g), la su-perficie utilizzata per l’intrattenimento;

d) la disponibilità e la conformità del locale oveè esercitata la somministrazione alle normee prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienicosanitarie, di sicurezza, di prevenzione incen-di, di inquinamento acustico e di sorveglia-bilità, ove previsti e, in particolare, il posses-so delle prescritte autorizzazioni in materia;

e) il possesso dei requisiti dell’eventuale prepo-sto all’esercizio.

Art. 65(Autorizzazione temporanea)

1. In occasione di fiere, feste, mercati o dialtre riunioni straordinarie di persone, il Comunepuò rilasciare autorizzazioni temporanee allasomministrazione di alimenti e bevande validesoltanto per il periodo di effettivo svolgimentodelle manifestazioni e per i locali o le aree cui siriferiscono e comunque per un periodo non su-periore a trenta giorni.

2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rila-sciata previo accertamento dei requisiti di cuiall’articolo 61, nonché dei requisiti di sicurezza eigienico-sanitari.

3. Per lo svolgimento dell’attività di sommini-strazione in forma temporanea nell’ambito dimanifestazioni a carattere religioso, benefico,politico, sociale, sportivo, organizzate da sog-getti pubblici o privati, non sono richiesti i requi-siti professionali di cui all’articolo 61.

4. L’attività di somministrazione di cui alcomma 1 non è soggetta al rispetto della norma-tiva vigente in materia di destinazione d’uso deilocali, delle aree e degli edifici.

Art. 66(Limitazioni all’esercizio dell’attività)

1. I Comuni vietano la somministrazione dibevande alcoliche o superalcoliche in relazionea esigenze di interesse pubblico. Il divieto disomministrazione di bevande alcoliche osuperalcoliche può essere:a) permanente o temporaneo;b) adottato come disposizione generale per tut-

ti gli esercizi di una determinata area delterritorio comunale ovvero come prescrizio-ne data ai sensi dell’articolo 9 del r.d. 773/1931;

c) adottato in occasione di particolari eventi omanifestazioni o anche in determinate fasceorarie per prevenire conseguenze dannosederivanti dall’assunzione di alcolici e super-alcolici.

2. E’ vietata la somministrazione di bevandealcoliche mediante distributori automatici.

Art. 67(Monitoraggio)

1. Ai fini dell’attività di programmazione re-gionale e comunale la Giunta regionale organiz-za, nell’ambito del sistema informativo integratoregionale, la raccolta e la diffusione di dati degliesercizi di somministrazione di alimenti e be-vande.

2. I Comuni, entro il 31 gennaio di ciascunanno, inviano alla Regione, anche in via telema-tica, gli elenchi delle autorizzazioni rilasciate orevocate nel corso dell’anno precedente, non-ché delle dichiarazioni di inizio attività pervenu-te nello stesso periodo.

Art. 68(Orari e pubblicità dei prezzi)

1. L’orario di apertura al pubblico degli eser-cizi di somministrazione di alimenti e bevande èrimesso alla libera determinazione degli eser-centi entro il limite giornaliero minimo e massi-mo stabilito dal Comune, sentite le organizza-zioni del commercio, del turismo e dei servizi ele associazioni dei consumatori maggiormenterappresentative a livello regionale.

2. Il Comune può, altresì, sentite le organiz-zazioni del commercio, del turismo e dei servizie le associazioni dei consumatori, fissare fasceorarie di apertura in ragione delle diverse esi-genze dei consumatori e delle caratteristichedel territorio comunale.

3. L’orario prescelto è comunicato al Comu-ne, in base ai criteri e alle modalità previsti dagliindirizzi regionali e pubblicizzato mediantel’esposizione di cartelli all’interno e all’esternodell’esercizio.

4. Gli esercizi aperti al pubblico possono os-servare una o più giornate di riposo settimanale,che devono essere indicate nei cartelli di cui alcomma 3.

5. La chiusura temporanea degli esercizi èpubblicizzata mediante l’esposizione di un car-tello leggibile dall’esterno ed è comunicata alComune.

6. Il Comune, sentite le organizzazioni delcommercio, del turismo e dei servizi e le asso-ciazioni dei consumatori, può predisporre pro-grammi di apertura per turno degli esercizi disomministrazione di alimenti e bevande. Gliesercenti sono tenuti ad osservare i turni predi-

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sposti e a renderli noti al pubblico mediantel’esposizione di un cartello visibile sia all’internoche all’esterno.

7. Per i prodotti destinati alla somministrazio-ne, l’obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:a) per quanto concerne le bevande, mediante

esposizione, all’interno dell’esercizio, di ap-posita tabella ben visibile;

b) per quanto concerne gli alimenti, con le stes-se modalità di cui alla lettera a), cui si ag-giunge, per le attività di ristorazione, l’obbli-go di esposizione della tabella anche al-l’esterno dell’esercizio o comunque leggibiledall’esterno.8. Per l’offerta dei prodotti di cui al comma 7,

lettera b), con formule a prezzo fisso, è vietatal’applicazione di costi aggiuntivi per servizio ecoperto e deve essere chiaramente espresso ilcosto delle bevande non comprese nel costofisso.

9. Qualora il servizio di somministrazione siaeffettuato al tavolo, il listino dei prezzi deve es-sere posto a disposizione dei clienti prima del-l’ordinazione e deve indicare l’eventuale com-ponente del servizio, con modalità tali da rende-re il prezzo chiaramente e facilmente compren-sibile al pubblico.

Art. 69(Sanzioni)

1. A chiunque eserciti l’attività di sommini-strazione di alimenti e bevande senza il prescrit-to titolo abilitativo o quando questo sia revocatoo sospeso o decaduto ovvero in mancanza deirequisiti di cui all’articolo 61, si applica la sanzio-ne amministrativa prevista dall’articolo 17 bis,comma 1, del r.d. 773/1931.

2. Per ogni altra violazione alle disposizionidella presente legge e a quelle adottate daiComuni si applica la sanzione amministrativaprevista dall’articolo 17 bis, comma 3, del r.d.773/1931.

3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, siapplicano le disposizioni di cui agli articoli 17 tere 17 quater del r.d. 773/1931.

Art. 70(Disposizioni transitorie)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entra-ta in vigore della presente legge, la Giunta re-gionale adotta il regolamento di cui all’articolo2, comma 1, riguardante gli indirizzi e i criteridell’articolo 62. Entro i centottanta giorni suc-

cessivi, i Comuni stabiliscono i criteri di cui al-l’articolo 62, comma 2.

2. Fino all’entrata in vigore degli indirizzi re-gionali di cui all’articolo 62, comma 1, rimango-no in vigore i criteri ed i parametri approvati daisingoli Comuni in base alla l.r. 9 dicembre 2005,n. 30 (Disciplina delle attività di somministrazio-ne al pubblico di alimenti e bevande), abrogatadalla presente legge.

3. Entro centocinquanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge il Comunedisciplina gli orari di cui all’articolo 68.

TITOLO IVDistribuzione dei carburanti

Art. 71(Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo, si intende per:a) rete di distribuzione di carburanti per autotra-

zione, l’insieme dei punti di vendita erogantibenzine, gasoli, gas di petrolio liquefatto(GPL), metano, nonché tutti i carburanti perautotrazione in commercio ivi comprese lecolonnine per l’alimentazione di veicoli elet-trici, ad esclusione degli impianti di cui allelettere i), l) e m);

b) carburanti, le benzine, il gasolio, il GPL, ilgas metano, l’olio lubrificante e tutti gli altricarburanti conformi ai requisiti tecnici indicatiper ciascun carburante nelle tabelle dellacommissione tecnica di unificazione dell’au-toveicolo (CUNA);

c) distributore, l’insieme delle attrezzature chepermettono il trasferimento del carburantedal serbatoio dell’impianto al serbatoio delmezzo, misurando contemporaneamente ivolumi o la quantità trasferiti, composto da:1) una o più pompe o altro sistema di

adduzione;2) uno o più contatori o misuratori del volu-

me di carburante erogato;3) un dispositivo per la quantificazione del-

l’importo da pagare;4) una o più pistole o valvole di intercetta-

zione;5) le tubazioni che li connettono;

d) impianto di distribuzione dei carburanti perautotrazione, il complesso commerciale uni-tario costituito da uno o più distributori e daiserbatoi dei carburanti erogabili, con le rela-tive attrezzature, locali e attività accessorie,ubicato lungo la rete stradale ordinaria e lun-go le autostrade;

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e) potenziamento dell’impianto, l’aggiunta diuno o più carburanti erogabili o di colonnineper l’alimentazione di veicoli elettrici non pre-senti nell’autorizzazione o concessione origi-naria;

f) self-service pre-pagamento, il complesso diapparecchiature a moneta, a carta magneti-ca o a lettura ottica per l’erogazione automa-tica del carburante di cui l’utente si servedirettamente con pagamento anticipato e peril cui funzionamento non è necessaria l’assi-stenza di apposito personale;

g) self-service post-pagamento, il complesso diapparecchiature per l’erogazione automaticadel carburante usato direttamente dall’uten-te, con pagamento effettuato successiva-mente al prelievo di carburante a personaleincaricato, il quale provvede al controllo e alcomando dell’erogazione mediante appa-recchiatura elettronica e cassa centralizzata;

h) accettatore di carta di credito, l’apparecchioper il pagamento dell’importo relativo all’ero-gazione dei carburanti mediante carta di cre-dito;

i) impianto di distribuzione di carburante perunità da diporto e avio ad uso pubblico, l’im-pianto ubicato all’interno delle aree portuali eaeroportuali, destinato all’esclusivo riforni-mento dei natanti e degli aeromobili;

l) impianto di distribuzione di carburante esen-te da accisa per motovela e motopesca, l’im-pianto ubicato all’interno delle aree portuali,destinato all’esclusivo rifornimento di coloroche usufruiscono del carburante per autotra-zione a esenzione da accisa;

m) impianto ad uso privato, l’impianto ubicatoall’interno di aree di proprietà privata o pub-blica non aperte al pubblico, quali stabili-menti, cantieri, magazzini e depositi, desti-nato all’esclusivo rifornimento di uno o piùautomezzi di proprietà, in locazione e in usoal titolare dell’autorizzazione. Tale impiantopuò erogare gasolio, benzine, GPL, metanoe detenere oli lubrificanti in confezioni rego-lamentari. L’erogazione del carburante av-viene con apparecchiature automatiche, peraspirazione, o con qualsiasi mezzo non au-tomatico, comunque provvisto di un idoneosistema di misurazione dell’erogato. I serba-toi devono essere interrati. Per i liquidi dicategoria C (gasolio) possono essere utiliz-zati contenitori-distributori omologati con ca-pacità non superiore a 9 metri cubi limitata-mente ai casi previsti dalla normativa di sicu-rezza;

n) impianto ad uso privato per trasporto pubbli-co locale, l’impianto ubicato all’interno diaree di proprietà pubblica o privata non aper-te al pubblico, quali stabilimenti o depositi oaree all’uopo attrezzate, destinato all’esclu-sivo rifornimento dei veicoli utilizzati per iltrasporto pubblico e per i mezzi di servizioausiliari dei soggetti che ivi esercitano taleattività e delle altre aziende di trasporto pub-blico locale facenti parte delle societàconsortili di bacino firmatarie di contratti diservizio, nonché da parte delle amministra-zioni comunali esercenti i servizi di trasportoin forma diretta.

Art. 72(Indirizzi regionali)

1. Per gli impianti di distribuzione lungo leautostrade e i raccordi autostradali, la Giuntaregionale con il regolamento di cui all’articolo 2,comma 1, stabilisce:a) la definizione degli indirizzi per l’ammoder-

namento della rete degli impianti autostradalidi carburante, allo scopo di assicurare il mi-glioramento dell’efficienza della rete e l’in-cremento dei servizi resi all’utenza, in coe-renza con le scelte effettuate in materia diassetto del territorio e di tutela dell’ambiente;

b) l’individuazione dei criteri e delle modalitàper lo sviluppo delle attività commerciali inte-grative, artigianali, di somministrazione dialimenti e bevande e di altre eventuali attivitànegli impianti;

c) l’individuazione di eventuali altri criteri e pa-rametri per le attività di distribuzione carbu-ranti e per le attività commerciali accessorie.2. Per gli impianti di distribuzione stradali,

con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 1,la Giunta regionale stabilisce:a) gli indirizzi per la razionalizzazione e l’am-

modernamento della rete degli impianti, alloscopo di assicurare il miglioramento dell’effi-cienza della rete e l’incremento dei serviziresi all’utenza, in coerenza con le scelte ef-fettuate in materia di assetto del territorio e ditutela dell’ambiente;

b) le tipologie e le caratteristiche degli impianti;c) gli standard di qualità e di prestazione dei

servizi;d) l’individuazione di eventuali altri criteri e pa-

rametri per le attività di distribuzione carbu-ranti e per le attività commerciali accessorie;

e) l’incentivazione alla diffusione dei carburantia basso impatto ambientale e all’efficienzaenergetica, privilegiando l’uso di fonti ener-getiche rinnovabili.

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3. La Giunta regionale, con il regolamento dicui all’articolo 2, comma 1, determina altresì:a) le procedure relative all’installazione e alla

modifica degli impianti;b) gli orari di apertura e le turnazioni, in relazio-

ne alla tipologia degli impianti, alle caratteri-stiche del territorio, all’interesse dell’utenzae alla presenza del personale addetto al ser-vizio;

c) le agevolazioni per le zone montane e i co-muni svantaggiati.

Art. 73(Disciplina urbanistica e servizi accessori)

1. Gli impianti di distribuzione dei carburantisono realizzati, nel rispetto del regolamento dicui all’articolo 2, comma 1, in tutte le zone omo-genee del piano regolatore generale comunale,ad eccezione delle zone A ai sensi del d.m. 2aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densi-tà edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati erapporti massimi tra spazi destinati agli insedia-menti residenziali e produttivi e spazi pubblici oriservati alle attività collettive, al verde pubblicoo a parcheggi da osservare ai fini della forma-zione dei nuovi strumenti urbanistici o della revi-sione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17della legge 6 agosto 1967, n. 765). Gli impiantipossono essere realizzati anche nelle fasce dirispetto a protezione del nastro stradale.

2. Presso gli impianti di distribuzione carbu-ranti possono essere esercitate attività com-merciali al dettaglio qualificabili come esercizi divicinato, ivi comprese le rivendite di giornali eriviste, nonché attività artigianali, ricettive, diservizio e di somministrazione al pubblico dialimenti e bevande, in deroga alle norme disettore.

3. I soggetti titolari della licenza di eserciziodell’impianto di distributori di carburanti, rila-sciata dall’Agenzia delle dogane, in possessodella tabella riservata di cui all’articolo 1 deld.m. 561/1996, hanno titolo a porre in venditatutti i prodotti relativi al settore merceologiconon alimentare. La vendita dei prodotti relativi alsettore merceologico alimentare è svolta nelrispetto dei requisiti richiesti per il settore mede-simo.

4. Le attività di cui al comma 2 sono acces-sorie all’attività di esercizio dell’impianto di di-stribuzione dei carburanti e non possono esseretrasferite autonomamente e seguono gli orari ele turnazioni previsti per gli impianti di distribu-zione carburanti.

5. Nelle aree tutelate ai sensi delle disposi-zioni in materia di beni ambientali e culturali dicui al d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice deibeni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’arti-colo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), gliinsediamenti devono essere realizzati nel ri-spetto delle norme di tutela.

6. La localizzazione degli impianti di carbu-ranti stradali costituisce un mero adeguamentodegli strumenti urbanistici su tutte le zone esottozone del PRG non sottoposte a vincoli pae-saggistici, ambientali ovvero monumentali e noncomprese nelle zone territoriali omogenee A.

Art. 74(Funzioni della Regione)

1. La Giunta regionale esercita le funzioniamministrative relative agli impianti delle auto-strade e dei raccordi autostradali concernenti:a) il rilascio delle concessioni per l’installazione

e l’esercizio degli impianti della rete auto-stradale;

b) il rilascio delle autorizzazioni per le modifi-che, la ristrutturazione e il trasferimento dellatitolarità degli impianti della rete autostra-dale.2. Alle concessioni di cui al comma 1, per

quanto non previsto dalla presente legge si ap-plica il d.p.r. 27 ottobre 1971, n. 1269 (Normeper l’esecuzione dell’articolo 16 del decreto leg-ge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge,con modificazioni, con la legge 18 dicembre1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei di-stributori automatici di carburante per autotra-zione).

3. Spetta inoltre alla Regione ricevere le co-municazioni relative alle modifiche degli im-pianti costituenti potenziamento.

4. Per la sospensione e la decadenza dellaconcessione si applica la disciplina di cui all’arti-colo 76.

Art. 75(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni, sulla base di quanto stabilitodalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 72,esercitano le funzioni amministrative relativeagli impianti della rete ordinaria concernenti:a) il rilascio delle autorizzazioni per l’installazio-

ne e l’esercizio di nuovi impianti;b) il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento

degli impianti dalla posizione originaria adaltra all’interno del territorio comunale;

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c) il rilascio delle autorizzazioni al prelievo ed altrasporto di carburanti in recipienti mobili;

d) il rilascio delle autorizzazioni per gli impiantidi distribuzione di carburante ad uso privato,per unità da diporto ad uso pubblico, avio peruso pubblico, motovela, nonché per motope-sca esente da accisa;

e) il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio diun impianto temporaneo in caso di ristruttu-razione totale o parziale degli impianti giàautorizzati;

f) la revoca, la sospensione e la decadenzadelle autorizzazioni;

g) la fissazione degli orari e delle turnazioni;h) l’applicazione delle sanzioni amministrative.

2. Spetta inoltre ai Comuni ricevere le comu-nicazioni relative al trasferimento della titolaritàdelle autorizzazioni e alle modifiche degli im-pianti costituenti potenziamento.

Art. 76(Sospensione e decadenza)

1. Il titolare dell’autorizzazione comunica alComune la sospensione temporanea dell’attivi-tà degli impianti per un periodo non superiore asei mesi, eccezionalmente prorogabile per altrisei mesi qualora non ostino le esigenzedell’utenza. Nei casi di documentata forza mag-giore la sospensione si protrae per tutta la dura-ta dell’impedimento.

2. Al termine del periodo di sospensione del-l’attività dell’impianto il titolare deve rimettere inesercizio l’impianto. Trascorso inutilmente taletermine, il Comune diffida l’interessato ariattivare l’impianto entro il termine di trentagiorni, pena la decadenza dell’autorizzazione.

3. I lavori per la realizzazione di nuovi im-pianti e per trasferimenti sono ultimati nel termi-ne massimo di dodici mesi dalla data diesecutività del provvedimento di autorizzazio-ne, salvo proroga di ulteriori sei mesi che puòessere concessa dal Comune, su richiesta pre-sentata almeno un mese prima della data discadenza del termine di ultimazione, in caso dicomprovata impossibilità ad eseguire i lavori neltermine indicato. Nei casi di documentata forzamaggiore, il Comune può autorizzare la prorogaper tutta la durata dell’impedimento. Il supera-mento dei termini suddetti per un periodo infe-riore a tre mesi determina l’applicazione dellesanzioni di cui all’articolo 81, comma 1, letterac); in caso di superamento eccedente i tre mesi,l’autorizzazione decade.

4. Il Comune, altresì, dichiara la decadenzadell’autorizzazione qualora vengano meno i re-quisiti di cui all’articolo 8.

5. La decadenza dell’autorizzazione compor-ta lo smantellamento dell’impianto e il ripristinodel sito da parte del titolare entro il terminefissato dal Comune. Trascorso inutilmente taletermine il Comune provvede con spese a caricodel titolare.

Art. 77(Collaudo degli impianti)

1. Gli impianti autostradali e stradali, compre-si quelli ad uso privato, sono collaudati, prima diessere posti in esercizio, su richiesta degli inte-ressati rispettivamente alla Regione e al Comu-ne competente per territorio, da una commissio-ne costituita da un rappresentante dell’Agenziadelle dogane, da un rappresentante del Coman-do provinciale dei vigili del fuoco competente perterritorio, da un rappresentante della strutturaregionale competente in materia di commercio eda un rappresentante comunale.

2. Il collaudo è obbligatorio per i nuovi im-pianti, i potenziamenti, i trasferimenti, nonchéper le seguenti modifiche:a) aggiunta di distributori per prodotti già auto-

rizzati;b) aumento del numero e della capacità di stoc-

caggio dei serbatoi;c) installazione dei dispositivi self-service pre-

pagamento.3. Le modifiche non soggette a collaudo de-

vono essere realizzate nel rispetto delle normedi sicurezza e di quelle fiscali, documentato daun’attestazione, rilasciata da tecnico abilitato,da trasmettere alla Regione e al Comune, alComando provinciale dei vigili del fuoco e al-l’Agenzia delle dogane.

4. La Regione o il Comune, entro trenta gior-ni dal ricevimento della richiesta di cui al comma1, convoca la commissione di collaudo, cheprovvede entro i trenta giorni successivi.

5. Ai componenti la commissione spetta, perogni collaudo, un rimborso spese forfettario acarico della ditta richiedente, il cui importo e lecui modalità di pagamento sono stabilite dallaGiunta regionale.

6. La Regione o il Comune, in attesa delcollaudo, rilascia, su richiesta del titolare, l’auto-rizzazione all’esercizio provvisorio dell’impiantofino all’effettuazione del collaudo medesimo. Ladomanda è presentata alla Regione o al Comu-ne competente, unitamente alla perizia giurataa firma di un tecnico abilitato attestante il rispet-to delle norme vigenti.

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Art. 78(Monitoraggio e osservatorio)

1. La struttura regionale competente in ma-teria procede alla costante verifica dei dati rela-tivi alla consistenza e alla dinamica della rete didistribuzione dei carburanti.

2. I Comuni, l’Agenzia delle dogane, i Co-mandi provinciali dei vigili del fuoco, l’ANAS, leProvince, i titolari delle concessioni e delle auto-rizzazioni, nonché i gestori degli impianti, tra-smettono, su richiesta della Regione, i dati ne-cessari, anche ai fini dell’aggiornamento del-l’anagrafe tributaria regionale, utilizzando l’ap-posito modello predisposto dalla struttura regio-nale competente. I Comuni trasmettono altresìalla Regione copia degli atti amministrativi adot-tati.

3. La struttura di cui al comma 1 svolgealtresì la funzione di osservatorio permanenteper l’analisi e lo studio delle problematiche strut-turali e congiunturali del settore attraverso laraccolta e l’aggiornamento delle informazionisulla rete distributiva in una banca dati infor-matizzata, nonché attraverso la promozione diindagini e ricerche e la realizzazione di strumen-ti di informazione periodica destinati agli opera-tori, alle organizzazioni professionali, agli istitutidi ricerca ed alle istituzioni pubbliche.

Art. 79(Incompatibilità degli impianti stradali)

1. È considerato incompatibile l’impiantostradale che versa in una delle seguenti condi-zioni:a) è situato in zona A ai sensi del vigente piano

regolatore generale;b) crea intralcio al traffico ai sensi del comma 2;c) è privo di fuoristrada;d) ha accessi non conformi alle disposizioni del

codice della strada;e) non è provvisto di servizi igienico-sanitari per

gli utenti, anche in condizione di disabilità;f) è localizzato fuori del centro abitato, in corri-

spondenza di biforcazioni di strade con in-croci ad ipsilon e ubicato sulla cuspide deglistessi con accessi su più strade pubbliche;

g) è localizzato fuori del centro abitato all’inter-no di curve aventi raggio minore od uguale ametri 100, salvo si tratti di un unico impianto.2. Un impianto crea intralcio al traffico quan-

do nel tratto di sede stradale ad esso prospi-ciente, dove la circolazione avviene in un solo onei due sensi di marcia e qualunque sia l’am-piezza della strada stessa, chi deve effettuare ilrifornimento o il travaso di carburanti è costrettoad arrestarsi sulla carreggiata.

3. Gli impianti non dotati di attività accessorieche non sono provvisti dei servizi di cui alcomma 1, lettera e), esistenti alla data di entratain vigore della presente legge, devono essereadeguati in occasione della prima richiesta dimodifica successiva alla data di entrata in vigo-re della legge medesima.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata invigore della presente legge i titolari degli im-pianti esistenti, che non hanno avuto da partedel Comune la verifica di compatibilità ai sensidell’articolo 10 della l.r. 24 luglio 2002, n. 15(Razionalizzazione ed ammodernamento dellarete di distribuzione dei carburanti per uso diautotrazione), trasmettono al Comune una di-chiarazione sostitutiva di atto notorio, corredatada perizia giurata di un tecnico abilitato, cheattesta che l’impianto non si trova nelle condi-zioni di cui al comma 1, salvo quanto previsto alcomma 3, ovvero è stato adeguato.

5. Per gli impianti incompatibili l’autorizzazio-ne decade e l’impianto deve essere smantellatocon le modalità di cui all’articolo 76, comma 5.

Art. 80(Vigilanza e controllo)

1. La vigilanza sull’applicazione del presentetitolo è esercitata dalla Regione e dai Comuni. Ititolari delle concessioni e delle autorizzazionisono tenuti a consentire agli incaricati il liberoaccesso agli impianti, nonché a fornire tutte leinformazioni richieste.

2. Restano fermi i controlli di natura fiscale equelli attinenti alla tutela della sicurezza eincolumità pubblica, nonché alla sicurezza sani-taria, ambientale e stradale demandati alle am-ministrazioni competenti.

Art. 81(Sanzioni)

1. È soggetto al pagamento della sanzioneamministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 adeuro 15.000,00 colui che:a) installa o mantiene in esercizio un impianto

senza autorizzazione;b) procede ad una modifica dell’impianto o ne

modifica la composizione in mancanza diautorizzazione o di comunicazione;

c) non rispetta il termine di esecuzione lavori;d) installa un impianto ad uso privato senza au-

torizzazione o fornisce carburante a veicolinon rientranti nell’autorizzazione medesima;

e) rifornisce utenti sprovvisti di recipienti mobiliconformi alle norme di sicurezza o operatoriprivi di autorizzazione; per recipienti mobilicon quantitativi inferiori a litri 30 si applica

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— VIII LEGISLATURA —____________________________________________________________________________________________________________________

una sanzione amministrativa pecuniaria daeuro 150,00 ad euro 300,00;

f) attiva l’impianto prima dell’effettuazione delcollaudo di cui all’articolo 77.2. È soggetto al pagamento della sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 500,00 adeuro 3.000,00 colui che:a) effettua modifiche all’impianto non costituen-

ti potenziamento, omettendone la comunica-zione;

b) attiva le modifiche all’impianto in mancan-za dell’attestazione di cui all’articolo 77,comma 3;

c) non espone il cartello relativo ai prezzi prati-cati;

d) non rispetta gli orari e le turnazioni;e) espone cartelli o qualsiasi altro mezzo pub-

blicitario con i quali si crei nell’utente falseaspettative e si eluda la normativa in materiadi pubblicità ingannevole.3. Nei casi di particolare gravità o in caso di

recidiva, il Comune può disporre la sospensionedell’attività per un periodo non superiore a tren-ta giorni.

4. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a),l’attività dell’impianto è sospesa fino all’otte-nimento dell’autorizzazione, e, ove non conces-sa, l’impianto viene smantellato con le modalitàdi cui all’articolo 76, comma 5.

Art. 82(Norme transitorie e finali)

1. Le domande di autorizzazione già presen-tate ai Comuni alla data di entrata in vigore dellapresente legge sono esaminate ai sensi dellanormativa in vigore alla data di presentazione.

2. Il regolamento di cui all’articolo 2, comma1, riguardante la disciplina del titolo IV, è adotta-to entro centottanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge.

3. I Comuni adeguano le proprie disposizioniregolamentari entro un anno dalla data di entra-ta in vigore del regolamento di cui al comma 2.

TITOLO VInterventi finanziari per il commercio

Art. 83(Interventi finanziabili)

1. La Regione concede contributi per:a) la realizzazione di progetti relativi alla riquali-

ficazione e alla valorizzazione commercialedi vie, aree o piazze, con particolare riguardo

ai centri storici, zone pedonalizzate e a traffi-co limitato;

b) la sistemazione e la riqualificazione di areedestinate ai mercati;

c) la realizzazione dell’assistenza tecnica, dellaprogettazione, dell’innovazione tecnologicaed organizzativa;

d) la realizzazione di programmi di interventoper la promozione e l’attivazione di “Centricommerciali naturali”, intesi come centriurbanizzati a vocazione commerciale, voltialla rigenerazione e al rinnovo commercialeattraverso la formazione di partnership pub-blico-privato;

e) la promozione delle produzioni tipiche, diqualità e di eccellenza delle Marche;

f) la promozione e la diffusione presso le im-prese, di metodologie per l’adeguamentodella qualità aziendale complessiva aglistandard richiesti dalla normativa statale ecomunitaria;

g) la realizzazione di progetti aziendali per l’at-tuazione di sistemi di qualità per la fornitura ela realizzazione di servizi e prodotti, in con-formità alla normativa nazionale e comunita-ria;

h) la certificazione di sistemi di qualità per im-prese del commercio e dei servizi;

i) progetti riguardanti l’insediamento e lo svi-luppo di esercizi commerciali polifunzionali;

l) misure per lo sviluppo del commercio elettro-nico, del commercio equo e solidale e perl’abbattimento delle barriere architettoniche;

m) lo sviluppo di cooperative di garanzia e diconsorzi fidi e di credito mediante l’ integra-zione dei fondi rischi e del patrimonio di ga-ranzia, nonché per l’installazione di attrezza-ture elettroniche e meccanografiche;

n) la promozione e l’incentivazione di misureconcrete per garantire una maggiore sicu-rezza alle imprese commerciali che all’inter-no dei loro luoghi di lavoro svolgono attivitàsottoposte al rischio criminalità.2. La Regione concede, altresì, contributi ai

Comuni per la costituzione di un fondo da desti-nare alle attività commerciali ed eventualmenteanche alle attività artigianali e di servizio, per idanni subiti a causa dell’esecuzione dei lavoripubblici.

Art. 84(Destinatari dei contributi)

1. Possono concorrere alla concessione deicontributi previsti dalla presente legge i Comuni,

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le Comunità Montane e le Unioni di Comuni, e iseguenti soggetti, aventi sede operativa nellaregione:a) le piccole e medie imprese esercenti il com-

mercio, nonché quelle esercenti la sommini-strazione al pubblico di alimenti e bevande;

b) i soggetti distributivi costituiti in forma coope-rativa o in altra forma societaria aventi, qualeattività primaria, l’acquisto in comune di mer-ci per conto delle imprese associate;

c) le cooperative e i consorzi fidi, aventi fini dimutualità tra gli aderenti, con sede nel terri-torio della regione, costituiti tra esercenti ilcommercio all’ingrosso e al dettaglio in sedefissa o ambulante, tra esercenti la sommini-strazione di alimenti e bevande e altri opera-tori del settore commerciale, turistico e deiservizi;

d) consorzi fidi di secondo grado costituiti dacooperative di garanzia o consorzi fidi dioperatori commerciali e turistici, operantinell’ambito della regione e costituiti da alme-no mille soci complessivamente;

e) i centri di assistenza tecnica di cui all’artico-lo 6.2. Ai fini della presente legge sono conside-

rate piccole e medie imprese quelle così indivi-duate dalla normativa comunitaria.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b),c), d) ed e), ammessi a contributo regionalesono tenuti ad esercitare l’attività per un periododi almeno quattro anni a decorrere dalla data diconcessione del contributo.

4. Le cooperative e i consorzi fidi di cui alcomma 1, lettera c), per accedere ai contributiprevisti dalla presente legge, devono esserecomposti da almeno duecento soci e avere inatto, al momento della presentazione della do-manda un ammontare di affidamenti superioread un milione di euro.

Art. 85(Programma di utilizzo delle risorse)

1. La Giunta regionale, previo parere dellacompetente Commissione assembleare, appro-va un programma annuale di utilizzo delle risor-se destinate al finanziamento degli interventi dicui alla presente legge.

2. La Giunta regionale, sulla base del pro-gramma di cui al comma 1, per ciascun inter-vento ivi previsto, adotta i criteri e le modalitàper la concessione dei contributi.

TITOLO VISistema fieristico regionale

Art. 86(Ordinamento del sistema)

1. Il sistema fieristico regionale è costituitodai quartieri fieristici e dalle manifestazioni rea-lizzate nell’ambito del territorio regionale.

2. Ai fini del presente titolo si intendono per:a) manifestazioni fieristiche, le attività svolte in

via ordinaria, in regime di diritto privato ed inambito concorrenziale per la presentazionee la promozione o la commercializzazione,limitate nel tempo ed in idonei complessiespositivi, di beni e servizi, destinate a visita-tori generici e ad operatori professionali deisettori economici coinvolti;

b) quartieri fieristici, le aree appositamente edi-ficate e attrezzate per ospitare manifestazio-ni fieristiche internazionali o nazionali, a talfine destinate dalla pianificazione urbanisticaterritoriale;

c) organizzatori, i soggetti pubblici e privati cheesercitano attività di progettazione, realizza-zione e promozione di manifestazionifieristiche;

d) enti fieristici, i soggetti che hanno la disponi-bilità, a qualunque titolo, dei quartieri fieri-stici, anche al fine di promuovere l’attivitàfieristica;

e) superficie netta, la superficie in metri qua-drati effettivamente occupata, a titolo onero-so, dagli espositori nei quartieri fieristici.3. Tra le manifestazioni fieristiche di cui al

comma 2, lettera a), sono individuate in partico-lare le seguenti tipologie:a) fiere generali, senza limitazione merceolo-

gica, aperte al pubblico, dirette alla presen-tazione e all’eventuale vendita, anche conconsegna immediata, dei beni e dei serviziesposti;

b) fiere specializzate, limitate ad uno o più set-tori merceologici omogenei o tra loro con-nessi, riservate agli operatori professionali,dirette alla presentazione e alla promozionedei beni e dei servizi esposti, con contratta-zione solo su campione e con possibile ac-cesso del pubblico in qualità di visitatore;

c) mostre mercato, limitate ad uno o più settorimerceologici omogenei o connessi tra loro,aperte al pubblico indifferenziato o ad opera-tori professionali, dirette alla promozione oanche alla vendita dei prodotti esposti;

d) esposizioni aperte al pubblico, dirette allapromozione sociale, tecnica, scientifica e

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culturale, con esclusione di ogni immediatafinalità commerciale. 4. L’attività fieristica è libera ed è esercitata

secondo i principi di trasparenza e di tutela dellaconcorrenza. Nello svolgimento delle manife-stazioni fieristiche si applicano le norme igieni-co-sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavo-ro vigenti.

5. L’attività di vendita all’interno delle fieregenerali e delle mostre mercato e l’accesso delpubblico indifferenziato alle fiere specializzatesono disciplinate dal regolamento della manife-stazione.

6. La Regione e i Comuni, nell’ambito dellerispettive competenze, garantiscono la parità dicondizioni per l’accesso alle strutture e l’ade-guatezza della qualità dei servizi agli espositorie agli utenti, assicurando il coordinamento dellemanifestazioni ufficiali, nonché la pubblicità deidati e delle informazioni ad esse relativi.

7. Sono escluse dall’ambito di applicazionedel presente titolo:a) le esposizioni universali, disciplinate dalla

Convenzione sulle esposizioni internazionalifirmata a Parigi il 22 novembre 1928;

b) le esposizioni permanenti di beni e di servizi;c) le iniziative volte alla vendita di beni e servizi

esposti presso i locali di produzione;d) l’attività di esposizione e di vendita di opere

di interesse artistico e culturale, in quantodisciplinate dalle leggi di settore;

e) le esposizioni a carattere non commercialedi opere d’arte o di beni culturali;

f) le esposizioni, a scopo promozionale o divendita, realizzate nell’ambito di convegni omanifestazioni culturali, purché non superinoi mille metri quadrati di superficie netta;

g) le attività di vendita di beni e servizi discipli-nate dalla normativa sul commercio in sedefissa e sul commercio al dettaglio in areepubbliche;

h) le manifestazioni legate a tradizioni locali,quali le feste e le sagre paesane, compresequelle collegate a celebrazioni devozionali odi culto;

i) le mostre collegate al collezionismo qualoranon abbiano finalità di vendita o di mercato.

Art. 87(Regolamento di attuazione)

1. Con il regolamento di cui all’articolo 2,comma 1, la Giunta regionale stabilisce in parti-colare:a) i requisiti e le modalità per l’attribuzione della

qualifica di cui all’articolo 88;

b) i termini, le modalità e i requisiti relativi allacomunicazione di cui all’articolo 89;

c) le modalità per la redazione del calendario dicui all’articolo 90;

d) i requisiti di idoneità dei quartieri fieristici e lemodalità di verifica degli stessi ai sensi del-l’articolo 91;

e) le modalità per l’iscrizione nell’elenco di cuiall’articolo 92;

f) le modalità per la creazione di un sistemaomogeneo di controllo e certificazione deidati relativi alle manifestazioni internazionalie nazionali.

Art. 88(Qualificazione delle manifestazioni fieristiche)

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualifi-cate di rilevanza internazionale, nazionale o lo-cale in relazione al loro grado di rappresen-tatività dei settori economici cui la manifestazio-ne è rivolta, al programma ed agli scopi dell’ini-ziativa, alla provenienza degli espositori e deivisitatori.

2. La qualifica di manifestazione fieristica dirilevanza internazionale e nazionale è attribuitadalla Regione, con decreto del dirigente dellastruttura organizzativa competente in materia,in base ai requisiti e alle modalità stabiliti con ilregolamento adottato ai sensi dell’articolo 87, inconformità ai seguenti criteri:a) numero, provenienza e rappresentatività de-

gli espositori dei settori cui la manifestazioneè rivolta;

b) numero e qualificazione professionale ecommerciale dei visitatori.3. La qualifica di manifestazione fieristica di

rilevanza locale è attribuita dal Comune nel cuiterritorio si svolge la manifestazione, con le mo-dalità stabilite dal regolamento adottato ai sensidell’articolo 87.

4. Gli organizzatori di manifestazioni fieri-stiche con qualifica internazionale o nazionalehanno l’obbligo di certificazione del proprio bi-lancio annuale da parte di una società di revisio-ne contabile iscritta nell’apposito albo dellaCommissione nazionale per la società e la bor-sa (CONSOB) o di equivalente organo di Statimembri dell’Unione europea o di Stati terzi.

Art. 89(Svolgimento delle manifestazioni fieristiche)

1. I soggetti pubblici e privati che intendonoorganizzare manifestazioni fieristiche invianoagli enti indicati al comma 2 una comunicazione

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contenente i dati relativi alle manifestazioni me-desime e la dichiarazione del possesso dei re-quisiti stabiliti ai sensi del comma 4, al fine digarantire la necessaria qualità del servizio offer-to e la sicurezza della manifestazione.

2. La comunicazione è inviata al dirigentedella struttura organizzativa regionale compe-tente in caso di manifestazioni di rilevanza inter-nazionale e al Comune competente per territo-rio negli altri casi. Il Comune trasmette alla Re-gione i dati delle manifestazioni di propria com-petenza al fine della redazione del calendario dicui all’articolo 90.

3. La manifestazione fieristica può essereeffettuata decorsi sessanta giorni dal ricevimen-to della comunicazione o delle eventuali infor-mazioni integrative richieste.

4. I termini e le modalità di presentazionedella comunicazione, i dati e i requisiti da comu-nicare sono stabiliti con il regolamento adottatoai sensi dell’articolo 87. Nella fissazione dei re-quisiti, il regolamento deve tener conto, per glioperatori provenienti da altri Stati membri del-l’Unione europea, delle norme alle quali gli stes-si sono sottoposti nello Stato di provenienza.L’organizzazione di manifestazioni da parte disoggetti aventi sede legale in Stati non apparte-nenti all’Unione europea può essere subordina-ta all’esistenza di condizioni di reciprocità, nelrispetto delle norme internazionali.

5. La durata delle manifestazioni fieristichenon può essere superiore a quindici giorni, sal-vo deroghe consentite in presenza di particolaricondizioni produttive e commerciali.

Art. 90(Calendario regionale

delle manifestazioni fieristiche)

1. Il calendario regionale delle manifestazio-ni fieristiche che si svolgono sul territorio regio-nale è pubblicato a cura della struttura organiz-zativa regionale competente nel Bollettino uffi-ciale della Regione entro il 30 novembre dell’an-no precedente a quello in cui si svolgono lemanifestazioni.

2. Il calendario è redatto in base alle modali-tà stabilite dal regolamento adottato ai sensidell’articolo 87 e riporta per ogni manifesta-zione:a) la denominazione ufficiale;b) la tipologia e la qualifica;c) il luogo e il periodo di svolgimento;d) i settori merceologici interessati;

e) gli estremi della comunicazione di cui all’arti-colo 89.3. Gli organizzatori indicano gli estremi della

comunicazione di cui all’articolo 89 in ogni ge-nere di pubblicità relativa alla singola manifesta-zione.

Art. 91(Quartieri fieristici)

1. I requisiti di idoneità dei quartieri fieristiciper lo svolgimento di manifestazioni rispettiva-mente internazionali, nazionali e locali, nonchéle modalità di verifica di tali requisiti da parte delComune competente per territorio sono deter-minati dal regolamento adottato ai sensi dell’ar-ticolo 87.

Art. 92(Enti fieristici)

1. Gli enti fieristici devono:a) avere la proprietà o la disponibilità del quar-

tiere fieristico per un periodo non inferiore asei anni;

b) avere ad oggetto la gestione del quartierefieristico, e specificatamente dei beni immo-bili e mobili adibiti a finalità ed usi fieristici,nonché dei servizi essenziali ad esso relativi;

c) assicurare su base annuale il reinvestimentodi parte degli utili in iniziative di sviluppo,valorizzazione e promozione delle strutture edelle attività fieristiche.2. Al fine di consentire la verifica periodica

del rispetto dei requisiti di cui al comma 1, glienti inviano annualmente al Comune competen-te per territorio, entro il mese di settembre, unadichiarazione del legale rappresentante atte-stante il rispetto dei requisiti stessi, eviden-ziando le variazioni intervenute rispetto all’annoprecedente.

3. Al fine di assicurare trasparenza e parità dicondizioni tra tutti gli operatori, i soggetti di cui alcomma 1 che svolgano anche attività di orga-nizzazione di manifestazioni fieristiche provve-dono all’amministrazione e alla rendicontazionecontabile separate delle diverse attività.

4. Presso la struttura organizzativa regionalecompetente è istituito l’elenco regionale deglienti fieristici, al fine di monitorare l’evoluzionedel settore, delle tipologie concorrenziali e delladistribuzione delle manifestazioni fieristiche sulterritorio regionale.

5. La Giunta regionale determina le modalitàper la tenuta dell’elenco di cui al comma 4.

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Art. 93(Promozione e sviluppo

del sistema fieristico regionale)

1. Ai fini della promozione e dello sviluppodel sistema fieristico regionale, la Giunta regio-nale adotta annualmente il programma delle at-tività promozionali per l’anno successivo, conl’individuazione delle iniziative da svolgere nelterritorio regionale.

2. Nell’ambito del programma di cui al com-ma 1 ed in base alle disponibilità di bilancio, laGiunta regionale, secondo i principi di cui ald.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per larazionalizzazione degli interventi di sostegnopubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4,comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997,n. 59), detta i criteri e le modalità per la conces-sione di contributi ai soggetti organizzatori dellemanifestazioni fieristiche iscritte nel calendariodi cui all’articolo 90, nonché per la concessionedi contributi agli enti di cui all’articolo 92 perprogetti di investimento presentati dai medesimi.

Art. 94(Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sul rispetto delle norme di cuial presente titolo è esercitata dai Comuni, non-ché da personale regionale incaricato.

2. In caso di organizzazione o svolgimento dimanifestazioni fieristiche in mancanza dellaprevia comunicazione o in caso di svolgimentodi manifestazioni fieristiche con modalità diver-se da quelle comunicate, è disposta l’applica-zione della sanzione amministrativa pecuniariada un minimo di euro 5,00 ad un massimo dieuro 50,00 per ciascun metro quadrato di super-ficie netta, nonché la revoca della qualifica el’esclusione dal calendario regionale e dal rico-noscimento di qualifica per un periodo da due acinque anni.

3. In caso di abuso della qualifica di manife-stazione internazionale o nazionale, è dispostal’applicazione della sanzione amministrativa pe-cuniaria pari a una somma compresa tra il 10 e il30 per cento del fatturato della manifestazione,nonché l’esclusione dal calendario regionale edal riconoscimento di qualifica nei due anni suc-cessivi.

4. In caso di violazione degli obblighi sullacorrettezza e veridicità dell’informazione e dellapubblicità verso gli utenti, è disposta la sanzioneamministrativa pecuniaria pari a una sommacompresa tra l’1 e il 10 per cento del fatturatodella manifestazione.

5. In caso di violazione delle norme del rego-lamento della singola manifestazione fieristica,è disposta l’applicazione della sanzione ammi-nistrativa pecuniaria da euro 10,00 ad euro100,00 per ogni metro quadrato di superficienetta.

6. In caso di recidiva, le sanzioni amministra-tive pecuniarie di cui al presente articolo sonoraddoppiate.

7. Le sanzioni sono irrogate dai Comuni inbase a quanto previsto dalla l.r. 33/1998.

Art. 95(Norme transitorie e finali)

1. Sono iscritti d’ufficio nell’elenco di cui al-l’articolo 92, comma 4, gli enti fieristici già iscrittiai sensi dell’articolo 10 della l.r. 24 novembre2004, n. 24 (Ordinamento del sistema fieristicoregionale) abrogata dalla presente legge.

2. La riorganizzazione dell’Ente unico regio-nale per le manifestazioni fieristiche (ERF), isti-tuito dalla l.r. 13 aprile 1995, n. 52 (Disciplinadelle manifestazioni fieristiche), è effettuata aisensi dell’articolo 11 della l.r. 24/2004.

TITOLO VIINorme finali

Art. 96(Potere sostitutivo)

1. In caso di inadempienza degli enti localinell’esercizio delle funzioni e compiti di cui allapresente legge, la Giunta regionale, previa diffi-da, sentito il Consiglio delle autonomie locali,interviene in via sostitutiva nominando un com-missario per il compimento degli atti dovuti.

2. Gli oneri conseguenti all’attività del commis-sario sono posti a carico dell’ente interessato.

Art. 97(Fondo unico per il commercio)

1. E’ istituito il fondo unico per il commerciofinalizzato a sostenere ed a incrementare leattività di cui alla presente legge.

2. Il fondo è alimentato dalle risorse comuni-tarie, statali e regionali destinate al settore.

3. La Giunta regionale determina le modalitàdi riparto del fondo sulla base del programma dicui all’articolo 85.

REGIONE MARCHE — 44 — ASSEMBLEA LEGISLATIVA____________________________________________________________________________________________________________________

— VIII LEGISLATURA —____________________________________________________________________________________________________________________

Art. 98(Disposizioni finanziarie)

1. Alla realizzazione degli interventi previstidalla presente legge concorrono risorse statali eregionali.

2. A decorrere dall’anno 2010, l’entità dellaspesa regionale sarà stabilita dalla legge finan-ziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bi-lancio.

3. Le somme occorrenti per il pagamentodelle spese relative alla realizzazione degli in-terventi previsti dalla presente legge sono iscrit-te nelle seguenti UPB: 3.16.03, 3.16.04,3.17.01, 3.17.02, 3.17.03 e 3.17.04 dello statodi previsione della spesa del bilancio per l’anno2010 a carico dei capitoli che la Giunta regiona-le è autorizzata ad istituire ai fini della gestionenel programma operativo annuale.

Art. 99(Norme transitorie e finali)

1. Le Province, entro un anno dall’approva-zione del regolamento di cui all’articolo 2,comma 1, adeguano i propri PTC alle disposi-zioni di cui all’articolo 3.

2. Le disposizioni contenute nell’articolo 31della l.r. 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioniper la formazione del bilancio annuale 2009 epluriennale 2009/2011 della Regione. Legge fi-nanziaria 2009) sono prorogate fino all’approva-zione del regolamento di cui all’articolo 2,comma 1, della presente legge.

3. Le disposizioni della presente legge pre-valgono sulle eventuali diverse previsioni deglistrumenti urbanistici provinciali e comunali, fin-ché le Province ed i Comuni non abbiano ade-guato i propri strumenti di programmazione ur-banistica e commerciale al regolamento di cuiall’articolo 2, comma 1.

4. I regolamenti dei mercati e dei centri di cuiall’articolo 47, già operanti alla data di entrata invigore della presente legge, sono adeguati en-tro un anno dalla data di adozione del regola-mento tipo di cui all’articolo 50.

5. Fino alla data di entrata in vigore dei rego-lamenti di cui all’articolo 2 e delle altre disposi-zioni attuative della presente legge, continuanoad applicarsi le corrispondenti disposizioni adot-tate ai sensi delle norme abrogate salvo quantoprevisto per le grandi strutture di vendita ai sen-si del comma 6.

6. Le Province, in attesa dell’adeguamentodi cui al comma 1, hanno la facoltà di sospende-re le autorizzazioni al rilascio delle aperture del-

le grandi strutture di vendita per un periodomassimo di due anni dall’entrata in vigore delregolamento regionale di cui all’articolo 2.

7. Gli interventi di cui alla presente leggesono attuati in base ai principi di cui al d.lgs.123/1998.

8. I contributi sono concessi nel rispetto dellanormativa comunitaria.

Art. 100(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate le seguenti leggiregionali:a) 21 maggio 1975, n. 41 (Costituzione di un

fondo speciale per la concessione di contri-buti a favore delle piccole e medie impresecommerciali che intendono associarsi sianella fase dell’approvvigionamento sia nellafase di vendita delle merci);

b) 21 luglio 1977, n. 27 (Costituzione di un fon-do per l’erogazione di contributi a favore del-le piccole e medie imprese commerciali cheintendono associarsi sia nella fase dell’ap-provvigionamento sia nella fase di venditadelle merci. Rifinanziamento della l.r. 21maggio 1975, n. 41);

c) 15 maggio 1978, n. 11 (Costituzione di unfondo per l’erogazione di contributi in favoredelle piccole e medie imprese commercialiche intendono associarsi sia nella fase del-l’approvvigionamento sia nella fase di vendi-ta delle merci. Rifinanziamento della l.r. 21maggio 1975, n. 41);

d) 3 giugno 1982, n. 19 (Integrazione e rifinan-ziamento della l.r. 21 maggio 1975, n. 41avente ad oggetto: Costituzione di un fondospeciale per la concessione di contributi afavore di piccole e medie imprese commer-ciali che intendono associarsi sia nella fasedi approvvigionamento, sia nella fase dellavendita delle merci);

e) 25 agosto 1983, n. 29 (Indirizzi programmati-ci ai comuni per la predisposizione dei pianidi localizzazione dei punti ottimali di venditadi giornali e riviste);

f) 31 agosto 1984, n. 29 (Disciplina dei mercatiall’ingrosso);

g) 22 gennaio 1987, n. 11 (Interventi finanziariper il commercio);

h) 12 aprile 1991, n. 10 (Integrazione e modifi-che alla l.r. 25 agosto 1983, n. 29 “Indirizziprogrammatici ai comuni per la predisposi-zione dei piani di localizzazione dei puntiottimali di vendita di giornali e riviste”);

REGIONE MARCHE — 45 — ASSEMBLEA LEGISLATIVA____________________________________________________________________________________________________________________

— VIII LEGISLATURA —____________________________________________________________________________________________________________________

i) 13 aprile 1995, n. 52 (Disciplina delle mani-festazioni fieristiche);

l) 21 novembre 1997, n. 67 (Disciplina dei cen-tri agro-alimentari);

m) 6 luglio 1998, n. 21 (Interventi finanziari per ilcommercio);

n) 4 ottobre 1999, n. 26 (Norme ed indirizzi peril settore del commercio);

o) 24 luglio 2002, n. 15 (Razionalizzazione edammodernamento della rete di distribuzionedei carburanti per uso di autotrazione);

p) 15 ottobre 2002, n. 19 (Modifiche della leggeregionale 4 ottobre 1999, n. 26 concernente:“Norme ed indirizzi per il settore del commer-cio”);

q) 24 novembre 2004, n. 24 (Ordinamento delsistema fieristico regionale) fatto salvo quan-to previsto all’articolo 95, comma 2, dellapresente legge;

r) 23 febbraio 2005, n. 9 (Ulteriori modifichedella l.r. 4 ottobre 1999, n. 26 “Norme e indi-rizzi per il settore del commercio” e modificadella l.r. 24 luglio 2002, n. 15 “Razionalizza-zione ed ammodernamento della rete di di-stribuzione dei carburanti per uso di autotra-zione”);

s) 9 dicembre 2005, n. 30 (Disciplina delle atti-vità di somministrazione al pubblico di ali-menti e bevande);

t) 21 dicembre 2006, n. 19 (Modifiche dellalegge regionale 4 ottobre 1999, n. 26 “Normeed indirizzi per il settore del commercio”).2. Sono o restano altresì abrogati:

a) l’articolo 30 della l.r. 28 dicembre 2000,n. 30 (Assestamento del bilancio 2000);

b) gli articoli 27 e 28 della l.r. 23 aprile 2002,n. 6 (Provvedimento generale di rifinanzia-mento e modifica di leggi regionali per laformazione del bilancio annuale e plurienna-le della Regione - Legge finanziaria 2002);

c) il regolamento regionale 20 luglio 2004, n. 5(Norme di attuazione della legge regionale24 luglio 2002, n. 15 in materia di razionaliz-zazione ed ammodernamento della rete didistribuzione dei carburanti per uso di auto-trazione);

d) l’articolo 12 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 19(Assestamento del bilancio 2003);

e) l’articolo 6 della l.r. 20 gennaio 2004, n. 1(Modificazioni delle leggi regionali contenen-ti disposizioni che attribuiscono il potere re-golamentare alla Giunta regionale);

f) l’articolo 22 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29(Disposizioni per la formazione del bilancioannuale e pluriennale della Regione - Leggefinanziaria 2005);

g) l’articolo 33 della l.r. 10 febbraio 2006, n. 2(Disposizioni per la formazione del bilancioannuale e pluriennale della Regione - Leggefinanziaria 2006);

h) i commi 14 e 15 dell’articolo 12 della l.r. 2agosto 2006, n. 13 (Assestamento del bilan-cio 2006);

i) la lettera hh) del comma 2 dell’articolo 16della l.r. 10 aprile 2007, n. 4 (Disciplina delConsiglio delle Autonomie locali);

l) il regolamento regionale 30 ottobre 2007,n. 3 (Attuazione della legge regionale 24 no-vembre 2004, n. 24 “Ordinamento del siste-ma fieristico regionale”).

IL PRESIDENTE

(Raffaele Bucciarelli)