Testo Regolamento edilizio vigente - Ristrutturazioni Edilizie · ambienti di lavoro e medicina...

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COMUNE DELLA SPEZIA REGOLAMENTO EDILIZIO ADOTTATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 21 DICEMBRE 1988 N. 212; APPROVATO A CONDIZIONE DEL RECEPIMENTO DI PRESCRIZIONI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 18 APRILE 1990 N° 510; ACCETTAZIONE DELLE PRESCRIZIONI CON DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE 5 GIUGNO 1990 N° 1762.

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COMUNE DELLA SPEZIA

REGOLAMENTO EDILIZIO

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 21 DICEMBRE 1988 N. 212; APPROVATO A CONDIZIONE DEL RECEPIMENTO DI PRESCRIZIONI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 18 APRILE 1990 N° 510; ACCETTAZIONE DELLE PRESCRIZIONI CON DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE 5 GIUGNO 1990 N° 1762.

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INDICE Art. 1 - Composizione della Commissione Edilizia 3 Art. 2 - Commissione Edilizia Integrata ex L.R. 15/1980 4 Art. 3 - Funzionamento della Commissione Edilizia 5 Art. 4 - Funzionamento della Commissione Edilizia Integrata 6 Art. 5 - Competenze della Commissione Edilizia 7 Art. 6 - Opere soggette a concessione ed autorizzazione edilizia 8 Art. 7 - Domanda di concessione di edificare 9 Art. 8 - Elaborati tecnici da allegare alla domanda di concessione ad edificare 10 Art. 9 - Domanda di autorizzazione ed elaborati tecnici da allegare 12 Art. 10 - Opere Interne 13 Art. 11 - Piano particolareggiato di iniziativa privata 14 Art. 12 - Rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia 15 Art. 13 - Validità della concessione di edificare 16 Art. 14 - Direttore dei lavori e costruttore 17 Art. 15 - Inizio lavori 18 Art. 16 - Cartello indicatore 19 Art. 17 - Varianti in corso d’opera 20 Art. 18 - Ultimazione dei lavori – abitabilità o agibilità 21 Art. 19 - Vigilanza sulle costruzioni 22 Art. 20 - Opere prescritte dall’Autorità 23 Art. 21 - Opere urgenti 24 Art. 22 - Occupazione temporanea di suolo pubblico in dipendenza dell’attività

di cantiere 25 Art. 23 - Sicurezza del cantiere 26 Art. 24 - Norme tecniche per la stabilità delle costruzioni 27 Art. 25 - Monumenti e rinvenimenti archeologici 28 Art. 26 - Decoro e sicurezza degli spazi 29 Art. 27 - Altezza minima interna dei locali destinati alla residenza, uffici, studi

Professionali 30 Art. 28 - Altezza minima interna dei locali pubblici, di uso pubblico e/o commerciale 31 Art. 29 - Superficie abitabile dei locali di nuova realizzazione e di ristrutturazione 32 Art. 30 - Eliminazione di fumi, vapori ed esalazioni prodotti all’interno di ambienti chiusi 33 Art. 31 - Stanze da bagno nei locali abitabili di nuova realizzazione o ristrutturazione 34 Art. 32 - Temperatura ed umidità dei locali di abitazione di nuova realizzazione 35 Art. 33 - Fattore luce e superfici finestre nei locali abitabili e destinati alla residenza, uffici e studi professionali di nuova realizzazione e/o ristrutturazione 35 Art. 34 - Isolamento termico, dall’umidità ed acustico degli edifici 36 Art. 35 - Barriere architettoniche 37 Art. 36 - Pertinenze di un fabbricato 40 Art. 37 - Superficie utile di un fabbricato (Su) 40 Art. 38 - Altezza di un fabbricato 40 Art. 39 - Corpo di fabbrica 41 Art. 40 - Misurazione delle distanze 41 Art. 41 - Superficie territoriale (St) 41 Art. 42 - Superficie fondiaria (Sf) 41 Art. 43 - Indice di utilizzazione territoriale (Ut) 41 Art. 44 - Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) 42 Art. 45 - Superficie asservita (Sa) 42 Art. 46 - Deroghe 42 Art. 47 - Limite di sporgenze delle decorazioni 43

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Art. 48 - Collocamento di insegne 43 Art. 49 - Insegne luminose 43 Art. 50 - Balconi 44 Art. 51 - Costruzioni in aggetto sul fronte stradale 44 Art. 52 - Tettucci e pensiline 44 Art. 53 - Lampade 45 Art. 54 - Tende 45 Art. 55 - Muri di cinta 45 Art. 56 - Autorizzazioni per dipinture ed altri ornamenti 46 Art. 57 - Passi carrabili 46 Art. 58 - Servitù di pubblico esercizio 47 Art. 59 - Dehors 47

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ART. 1 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione Edilizia è composta da: 1) il Sindaco o Assessore da lui delegato, che la convoca e la presiede; 2) il Comandante del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco; 3) il Responsabile del Servizio Igiene Pubblica, Igiene dell'Ambiente, sicurezza degli

ambienti di lavoro e medicina legale, o da altro medico dipendente dell'Unità Sanitaria Locale competente, nominato dal Comitato di Gestione della stessa;

4) l’Avvocato Civico 5) e 6) i responsabili delle due strutture comunali preposte alla pianificazione, uno dei quali

con funzioni di relatore; e da otto membri eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato a cinque, scelti tra le varie categorie su designazione di una terna;

7) e 8) due ingegneri iscritti all’ordine professionale; 9) e 10) due architetti iscritti all'ordine professionale; 11) un geologo iscritto all’ordine professionale 12) e 13) due geometri iscritti all’albo professionale; 14) un esperto in materia di turismo e beni culturali; 15) un architetto iscritto all’albo professionale esperto in barriere architettoniche scelto

su indicazione della Consulta dei Disabili all’interno di una terna proposta dall’Ordine competente.

Esercita la funzione di Segretario, senza diritto di voto, il Capo Settore Amministrativo Legale del Servizio Pianificazione Territoriale. In caso di assenza del Sindaco o dell’Assessore delegato esercita la funzione di Presidente il Capo Servizio Pianificazione Territoriale. La Commissione Edilizia dura in carica tre anni; i componenti elettivi sono eleggibili al massimo 2 volte. Il punto 15) è stato inserito con variante adottata con deliberazione C.C. n. 14 del 28.06.2006 e approvata con decreto del Direttore Generale Settore Urbanistica n. 431 del 13.11.2006. In vigore dal 5 dicembre 2006

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ART. 2 COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA EX L.R. N. 15/1980

La Commissione Edilizia viene integrata con due esperti in materia di bellezze naturali nei casi e con le modalità previste dalla L.R. 18/3/1980 n. 15 e s.m. e i.

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ART. 3 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione Edilizia è convocata di norma almeno quattro volte al mese e, comunque, quando il Presidente lo ritenga necessario. L’avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno deve essere comunicato ai singoli componenti almeno tre giorni prima di quello della riunione. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, è comunque richiesta la presenza del Presidente e di almeno due membri designati dal Consiglio Comunale. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. L’obbligatorio parere ex art. 220 Testo Unico Leggi Sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934, ove espresso in sede di Commissione Edilizia, ha valore autonomo rispetto alle determinazioni della Commissione stessa. La Commissione ha facoltà di sentire, durante le adunanze, i progettisti per avere chiarimenti sui progetti sottoposti ad esame. Qualora uno dei membri della Commissione sia autore e comunque interessato al progetto in esame deve denunciare tale sua condizione ed astenersi dall'assistere all'esame ed alla votazione relativa. La mancata partecipazione di un membro ai lavori della Commissione Edilizia per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, comporta la decadenza della carica. In tal caso il Sindaco sottopone la questione al Consiglio Comunale per i conseguenti provvedimenti di decadenza e di sostituzione. I processi verbali delle adunanze sono raccolti in apposito registro e devono indicare, con le relative motivazioni, i voti favorevoli, i contrari, le astensioni e le eventuali dichiarazioni di voto e sono firmati dal Presidente e dal Segretario al termine di ogni riunione.

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ART. 4 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

EDILIZIA INTEGRATA Le riunioni della Commissione Edilizia Integrata sono valide con la presenza di almeno uno dei due esperti. Quando il parere deliberato dalla Commissione Edilizia si discosta dal voto, anche di uno solo, dei due esperti, il parere stesso deve essere congruamente motivato in relazione alle specifiche argomentazioni formulate dall'esperto.

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ART. 5 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione Edilizia deve essere chiamata ad esprimere il proprio parere su tutte le opere pubbliche e private soggette a concessione edilizia, nonché su eventuali annullamenti di concessione o di autorizzazione edilizia. Può essere altresì sentita in merito alle questioni inerenti l'abusivismo edilizio. La Commissione può formulare proposte nell'ambito delle materie per le quali ha competenza consultiva. La Commissione Edilizia, ai sensi e per gli effetti della L.R. 18/3/1980 n. 15 e s.m.i., è chiamata altresì ad esprimere il proprio parere su tutti gli strumenti urbanistici attuativi a norma dell'art. 4, 2° comma della L.R. 8/7/1987 n. 24, nonché sulla deliberazione di conferma degli stessi a norma dell'art. 33, 3° comma della medesima.

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ART. 6 OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE

ED AUTORIZZAZIONE EDILIZIA Ogni attività comportante trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del Sindaco ai sensi della Legge 28/1/1977 n. 10 fatti salvi gli interventi che, ai sensi della vigente legislazione, sono soggetti a semplice autorizzazione o esenti da entrambi i provvedimenti abilitativi.

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ART. 7 DOMANDA DI CONCESSIONE DI EDIFICARE

La domanda di concessione deve essere diretta al Sindaco e comprendere:

• la descrizione sommaria e l'ubicazione dell'opera per cui si richiede la concessione e l'eventuale numero di pratica se vi sono precedenti;

• le generalità, il codice fiscale, la firma e l'indirizzo del proprietario dell'area e/o dell'immobile, o di chi abbia titolo per richiedere la concessione;

• le generalità, il codice fiscale, la firma, il numero ed il luogo di iscrizione all'Albo Professionale del progettista;

• l'eventuale richiesta di convenzionamento ex art. 7 legge 10 del 28/1/1977. Ogni variazione concernente i soggetti sopra indicati deve essere tempestivamente comunicata dal Sindaco. La domanda deve essere corredata dai documenti specificati negli articoli che seguono e di norma compilata su appositi moduli forniti dall'Amministrazione.

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ART.8 ELABORATI TECNICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

DI CONCESSIONE AD EDIFICARE A corredo della domanda di concessione ad edificare, devono essere prodotti i seguenti elaborati: a) relazione nella quale devono essere precisati:

• l'ubicazione, la dimensione e le eventuali caratteristiche d'uso del terreno da asservire all'opera in progetto;

• gli estremi completi del titolo di provenienza della proprietà del terreno con la precisazione dei frazionamento già effettuati ed eventualmente di quelli da effettuare;

• il computo dettagliato della superficie utile delle costruzioni eventualmente già esistenti sul terreno da asservire e della superficie utile della nuova costruzione progettata anche ai fini degli oneri di urbanizzazione e della quota del costo di costruzione, nonché il rapporto tra la superficie utile complessiva di dette costruzioni e l'area del terreno da asservire;

• le destinazioni d'uso esistenti e previste e la loro distribuzione nelle varie parti dell'edificio; • le caratteristiche tipologiche della costruzione con particolare riguardo alle strutture portanti

e a tutte le finiture esterne, copertura compresa; • la descrizione delle eventuali opere di urbanizzazione primaria a servizio della costruzione

in esame; • i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei

riguardi del complesso terreno-opera di fondazione ai sensi della legge 2/2/1974 n. 64; • i risultati delle indagini, degli studi e dei calcoli geotecnici, ai sensi del D.M. 11/3/1988 (art.

A3 delle Norme Tecniche ad esso allegate); b) certificato catastale attuale della proprietà, rilasciato dal competente Ufficio Tecnico Erariale,

ed estratto di mappa ove sia riportata l'esatta superficie da asservire; c) stralcio delle previsioni di S.U.G. relativo alla proprietà con estratto della normativa ed

indicazione della zonizzazione, delle strade, dell'orientamento e del perimetro del lotto interessato con indicazione del massimo d'intervento;

d) stralcio Carta Tecnica Regionale in scala l:5000 della zona oggetto d'intervento, nella quale siano rappresentate le opere costituenti oggetto della richiesta di concessione;

e) gli elaborati cartografici di cui all'art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante Generale al Piano Regolatore approvata con D.P.G.R. n. 365 del 24/4/1987;

f) relazione tecnica dell'impianto termico (compreso, se previsto, l'impianto centralizzato di produzione di acqua calda) ed una documentazione idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 17 della L. 30 aprile 1976 n. 373 e s.m.;

g) progetto formato almeno dai seguenti elaborati: - documentazione fotografica a colori della località in formato non minore di cm 18x13 con

l'indicazione della posizione e delle dimensioni della costruenda opera; planimetria generale EIRA della località in scala 1:2000 aggiornata ed estesa per un raggio di almeno 200 mt. a partire dall'opera progettata, comprendente: l'indicazione in rosso dell'opera, l'indicazione in verde dell'area da asservire, l'orientamento, la denominazione dei luoghi e gli estremi catastali interessati e di quelli confinanti nonché l'indicazione delle volumetrie esistenti, diversificate per stato di conservazione e per destinazione d'uso e delle eventuali alberature esistenti;

- planimetria quotata in scala 1:200 del lotto contenente: l'individuazione delle volumetrie esistenti, indicando quelle da mantenere anche parzialmente e quelle da demolire, l'esatto ingombro e l'orientamento dell'opera in progetto, la distanza dai confini di proprietà, le larghezze delle strade adiacenti, gli spazi riservati a verde o a parcheggio sia pubblico che privato, tutti gli edifici circostanti e confinanti con l'indicazione esatta della loro altezza, i nomi

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dei proprietari confinanti; inoltre devono essere indicate le principali quote del terreno, con particolare riguardo a quelle dei vertici estremi della proprietà, a quelle del ciglio di eventuali strade ed alla quota del terreno naturale in corrispondenza del punto più basso del perimetro dell'opera progettata;

- tutte le piante, sezioni e prospetti debitamente quotati, necessari per dimostrare chiaramente le caratteristiche dell'opera, in scala 1:100;

- eventuali particolari di prospetto, in scala non inferiore a 1:20, con l'indicazione di tutti i materiali impiegati, loro trattamento e colore; analoghi particolari sono richiesti per recinzioni e cancellate;

- schema dell'impianto fognario di collegamento alla rete pubblica ed eventuale smaltimento alternativo; nonché degli impianti idrico sanitario, elettrico e di riscaldamento.

In particolare, per gli edifici, devono essere presentati tutti i prospetti, le piante di ogni piano (compresi gli interrati ed i sottotetti se praticabili), la pianta della copertura con la rappresentazione di tutte le sovrastrutture o volumi tecnici, almeno una sezione verticale quotata che tagli l'edificio, secondo la linea di massima pendenza del terreno, per una estensione di almeno 20 m. a monte e 20 m. a valle. Sulle sezioni e sulla planimetria devono essere indicati esplicitamente le quote del terreno prima e dopo la sistemazione progettata, con particolare riguardo a quelle corrispondenti al perimetro dell'edificio. Nella planimetria e nelle piante di progetto devono essere esattamente indicate tutte le opere di urbanizzazione primaria esistente e di progetto. Ogni pianta o sezione deve essere quotata nelle sue principali dimensioni: larghezze esterne ed interne di ogni locale, larghezza ed altezza delle aperture esterne, spessore dei muri, altezze nette dei piani, spessore dei solai, altezza totale dell'edificio. In caso di contrasto tra rappresentazione grafica e quote numeriche, prevalgono queste ultime. Nei progetti di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia con modifica o ampliamento, devono essere indicate in nero le opere esistenti, in giallo le demolizioni e gli scavi, in rosso le nuove costruzioni ed i riempimenti oltre alle tavole di rilievo dell'esistente e di progetto. Tutti gli elaborati a corredo della domanda di concessione devono essere almeno in due cop ie, e redatti e firmati da un professionista autorizzato ai sensi delle leggi vigenti. Alle suddette due copie dovrà essere aggiunta una terza copia timbrata e firmata corredata del parere del responsabile del servizio Igiene Pubblica, Igiene dell'Ambiente, Sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale della XIX U.S.L. Tutte le copie eliografiche devono essere piegate nel formato 21 x 29,7 e riunite in fascicolo e raccolte nella cartella fornita dall'Amministrazione. Qualora la natura e le caratteristiche dell'intervento siano tali da non richiedere la produzione di tutti gli elaborati sopra indicati, il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, potrà ritenere ammissibili domande di concessione ad edificare corredate da un minor numero di elaborati, semprechè quelli prodotti siano giudicati sufficienti per un corretto e completo esame della relativa domanda.

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ART. 9 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

ED ELABORATI TECNICI DA ALLEGARE La domanda di autorizzazione deve essere diretta al Sindaco e comprendere:

- la descrizione sommaria e l'ubicazione dell'opera per cui si richiede l'autorizzazione; - le generalità, la firma e l'indirizzo del proprietario dell'area o dell'immobile o di chi

abbia titolo per richiedere l'autorizzazione, nonché del progettista laddove si renda necessario in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Ogni variante concernente il soggetto di cui sopra deve essere tempestivamente comunicata al Sindaco. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da:

- relazione illustrativa degli interventi previsti; - stralcio planimetrico dello S.U.G. con l'indicazione dell'immobile oggetto

dell'intervento; - disegni in scala adeguata e fotografie a colori, tali da documentare le caratteristiche e la

destinazione dell'opera o dell'intervento proposto. Gli elaborati di cui sopra devono essere firmati da professionista abilitato se richiesto secondo il tipo dell'opera.

Nel caso di interventi nei centri storici e nelle zone vincolate ex legge 1497/1939 alla domanda di autorizzazione deve essere altresì allegata:

- documentazione fotografica a colori dettagliata; - rappresentazione dello stato attuale in scala adeguata, possibilmente in scala non

inferiore a 1:50; - indicazione dei materiali e delle tinteggiature.

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ART. 10 OPERE INTERNE

Nel caso di realizzazione delle opere interne di cui all'articolo 26 della legge 28/2/1985 n. 47, da eseguirsi su immobili non vincolati ai sensi delle leggi 1/6/1939 n. 1089 e 29/6/1939 n. 1497 e successive modificazioni, contestualmente all'inizio dei lavori il proprietario della unità immobiliare deve presentare al Sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti. La relazione dovrà essere depositata presso l’apposito Ufficio del Servizio Pianificazione Territoriale in duplice copia, oppure inviata a mezzo raccomandata, e la seconda copia verrà restituita al richiedente munita del visto di deposito. Qualora la descrizione delle opere da eseguire risulti di notevole complicazione, allegato alla domanda potrà essere presentato un disegno esplicativo in duplice copia.

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ART. 11 PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA

Il proprietario o gli aventi titolo che intendano realizzare un P.P. devono presentare apposita richiesta in bollo al Sindaco. Tali P.P. devono contenere gli elementi di cui all'art. 2 della L.R. 8/7/1987 n. 24 e sono costituiti dagli elaborati nonché dall'atto unilaterale d'obbligo rispettivamente indicati dagli artt. 3 e 18 della legge citata. I documenti del Piano Particolareggiato devono essere redatti da un professionista abilitato.

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ART. 12 RILASCIO DELLA CONCESSIONE

O DELL’AUTORIZZAZIONE EDILIZIA Il rilascio, nelle forme e nei modi previsti della vigente legislazione, della concessione o dell'autorizzazione ad edificare, deve essere preceduto dai seguenti adempimenti a carico del richiedente:

- pagamento del contributo di cui all'art. 3 della legge 27/1/1977 n. 10, nei casi di concessione onerosa per la parte dovuta (determinata in sede di approvazione del progetto o nei casi in cui opera il silenzio-assenso, calcolata in via presuntiva ai sensi dell'art. 8, 2° comma, della L. 25/3/1982 n. 9) e presentazione di idonee garanzie per la parte da corrispondersi successivamente;

- presentazione di ogni atto autorizzativo previsto dalla legislazione vigente; - asservimento dei terreni, nel caso di nuove costruzioni a favore del Comune, mediante

atto regolarmente trascritto. Tali asservimenti devono risultare in apposito repertorio, composto di planimetria e registro, tenuti dal Comune.

La concessione od autorizzazione rilasciata a norma del presente articolo, qualora sia anche comprensiva dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della L. 29/6/1939 n. 1497 - a termini dell'art. 2 L.R. 18/3/1980 n. 15 e s.m.i. - è comunicata al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, 5° comma, del D.L. 312/1985, come convertito in legge 8/8/1985 n. 431. Ai fini del periodo di validità, la concessione assume efficacia dalla data di notificazione.

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ART. 13 VALIDITA’ DELLA CONCESSIONE DI EDIFICARE

La concessione di edificare ha validità di tre anni dalla data di inizio dei lavori. Qualora entro il termine di un anno i lavori non siano stati iniziati la concessione decade; l'interessato può presentare istanza diretta ad ottenere una nuova nel qual caso non saranno dovuti gli oneri di urbanizzazione qualora già versati, salvo conguagli nel caso di modificazioni del progetto o delle norme sugli oneri. La decadenza della concessione si verifica quando le opere non siano state ultimate nel termine indicato nella concessione stessa, che non sia superiore a 3 (tre) anni dalla data di inizio, salvo che detto termine venga prorogato ai sensi dell'art. 4, 4° comma, della legge n. 10/1977 con motivato provvedimento, per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole delle opere da realizzare o delle loro particolari caratteristiche tecniche costruttive ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi.

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ART. 14 DIRETTORE DEI LAVORI E COSTRUTTORE

Il titolare della concessione di edificare, il committente, il costruttore e il Direttore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza delle norme generali di legge o di regolamento e delle modalità esecutive che siano fissate nella concessione di edificare nei termini fissati dalla vigente legislazione in materia e segnatamente dall'art. 6 della legge 28/2/1985 n. 47. Il Direttore dei Lavori ed il costruttore a loro volta, anche mediante atti separati, devono comunicare al Sindaco, sempre prima dell'inizio dei lavori, l'accettazione dell'incarico rispettivamente loro affidato. Ogni e qualsiasi variazione successiva deve essere tempestivamente comunicata al Sindaco con le modalità di cui sopra. Il titolare della concessione di edificare e, ove prescritto dalle leggi vigenti in materia, della autorizzazione ad edificare, prima di dare inizio alle opere, deve comunicare al Sindaco il nominativo, la qualifica, la residenza ed il codice fiscale dei Direttore dei Lavori, nonché il nominativo e la residenza del costruttore.

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ART. 15 INIZIO LAVORI

Almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori deve essere chiesto per iscritto al Comune che siano fissati sul posto i capisaldi planimetrici cui deve essere riferita la costruzione e i punti di immissione degli scarichi nella fognatura principale, i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti di urbanizzazione primaria. Il concessionario, trascorso tale periodo, può iniziare i lavori stessi dandone comunicazione al Comune a mezzo di raccomandata. Ai sensi dell'art. 1, 6° e 7° comma, della L.R. n. 4/1975 costituisce inizio dei lavori l'impianto del cantiere e la esecuzione di opere volte all'effettiva realizzazione del fabbricato; per contro non concreta inizio dei lavori l'esecuzione di modesti scavi e sbancamenti, la sola posa di pilastri e quant'altro, pur costituendo opera edilizia, non sia obiettivamente indirizzato al risultato dell'effettuazione della costruzione. Le operazioni di cui al primo comma vengono effettuate a spese del richiedente che è tenuto, altresì, a redigere apposito verbale in doppio originale firmato da entrambe le parti.

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ART. 16 CARTELLO INDICATORE

All'ingresso di ogni cantiere e comunque in posizione ben visibile da spazio pubblico, deve essere collocato un cartello contenente almeno le seguenti informazioni:

a) generalità e domicilio del titolare della concessione o della autorizzazione; b) generalità e domicilio del progettista, del direttore e dell'esecutore dei lavori; c) estremi ed oggetto del titolo abilitativo concernente i lavori da eseguire.

All'interno del cantiere deve essere conservata una copia completa degli atti di progetto relativi ai lavori in corso di esecuzione. Tale copia deve comunque essere messa in sito a disposizione dell'Autorità competente in materia di controllo sulla attività edilizia.

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ART. 17 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Qualora in corso d'opera si ravvisasse la convenienza o la necessità di varianti, il committente, prima di iniziarne l'esecuzione, deve ottenere la specifica approvazione del relativo progetto e, nel frattempo, sospendere i lavori riferiti alle parti interessate alla variante stessa, salvo il disposto dell'art. 15 della legge 28/2/1985 n. 47. L’inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo 1° della suddetta legge. Il rilascio della concessione in variante non proroga i termini di validità di cui all'art. 13 salvo che non si tratti di nuovo titolo.

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ART. 18 ULTIMAZIONE DEI LAVORI ABITABILITA’ O AGIBILITA’

I fabbricati di nuova costruzione o ricostruiti, ampliati o ristrutturati non possono essere occupati da persone o da cose fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione di abitabilità per i locali adibiti ad abitazione e loro accessori, agibilità per gli altri locali ai sensi degli artt, 220 e 221 del TU. 27/7/1934 n. 1265. Il titolare della concessione ad edificare, ultimati i lavori, deve darne comunicazione al Comune e richiedere il rilascio della autorizzazione alla abitabilità o agibilità della costruzione o dei locali oggetto d'intervento, presentando ove necessario, l'autorizzazione temporanea allo scarico di cui all'art. 7, 2° comma, della L. R. 1/9/1982 n. 38, nonché copia della dichiarazione presentata per l'iscrizione al Catasto ai sensi dell'art. 52 della legge n. 47/1985. Alla domanda deve essere allegata una relazione tecnica, a cura del Direttore dei Lavori, in ordine allo stato di ultimazione dei lavori, una dichiarazione attestante l'adempimento di quanto prescritto dalla legge 5/11/1971 n. 1086 sulle opere in cemento armato, dalla legge 27/12/1941 n. 1570 sulla prevenzione incendi e della legge 30/4/1976 n. 373 sulle caratteristiche degli impianti termici negli edifici nonché le caratteristiche da isolamento acustico e di illuminazione naturale. Il Sindaco, sulla base della documentazione presentata ai sensi del comma precedente e del parere del competente Servizio dell'Unità Sanitaria Locale, rilasciato ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 29/6/1981 n. 23, assume le proprie determinazioni entro 3 (tre) mesi della data di presentazione della domanda. Scaduto tale termine senza che il Sindaco si sia pronunciato, l'interessato ha il diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto. L’abitazione o l'occupazione anche parziale di alloggi o di altri locali, che non abbiano ottenuto l'abitabilità o l'agibilità costituisce violazione dell'art. 221 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie e comporta l'applicazione delle sanzioni ivi previste, oltre agli altri provvedimenti che saranno presi, caso per caso, per imporre l'adeguamento dell'edificio alle prescrizioni regolamentari.

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ART. 19 VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI

La vigilanza sull'attività urbanistica edilizia è effettuata dal Sindaco e dalle altre Autorità competenti in materia secondo le disposizioni contenute nel Capo I della legge 28/2/1985 n. 47 e nel titolo II, Capo I della L.R. 6/4/1987 n. 7 anche ai fini, ove ne ricorra il caso, dell'assunzione dei provvedimenti cautelari e della applicazione delle sanzioni ivi previste.

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ART. 20 OPERE PRESCRITTE DALL’AUTORITA’

Qualora al Sindaco pervenga la denuncia che un edificio o qualche sua parte minacci rovina o che si compiano lavori in modo da destare preoccupazione per la pubblica incolumità, egli incaricherà il Servizio Pianificazione Territoriale di far le relative constatazioni, ove la denuncia risulti fondata, ingiungerà al proprietario di prendere immediatamente i necessari provvedimenti, non escluso lo sgombro dell'edificio, assegnando un congruo termine per l'attuazione dei lavori ritenuti indispensabili per assicurarne la stabilità. Trascorso infruttuosamente il detto termine, il Sindaco ordinerà la immediata esecuzione di ufficio a totale carico del proprietario inadempiente e farà riscuotere le note delle spese con i privilegi delle pubbliche imposte, ai sensi dell'art. 153 della legge comunale e provinciale 4/2/1915 n. 148, modificata con l'art. 32 del R. D. 30/12/1923 n. 2839.

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ART. 21 OPERE URGENTI

Nel caso si prospettasse la necessità di eseguire lavori di evidente urgenza per garantire la incolumità delle persone, il proprietario, o avente titolo, può iniziarli dandone preavviso scritto al Sindaco e presentando la domanda corredata dai necessari documenti entro 5 giorni dall'inizio dei lavori, dichiarandosi responsabile per danni eventuali o per lesione di diritti di terzi o per opere in contrasto con le leggi e regolamenti vigenti. Il diniego del prescritto titolo abilitativo, da notificarsi entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma precedente, comporta l'abusività delle opere eseguite.

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ART. 22 OCCUPAZIONE TEMPORANEA Di SUOLO PUBBLICO

IN DIPENDENZA DELL’ATTIVITA’ DI CANTIERE E’ vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo pubblico in dipendenza dell'attività di cantiere senza la relativa concessione del Sindaco, il quale può concederla a seguito di specifica domanda presentata dal titolare della concessione ad edificare o dell'autorizzazione, o dall'esecutore delle stesse, e dopo l'espletato pagamento dell'apposito canone e del connesso deposito cauzionale. Nella domanda devono essere specificate, l'ubicazione e la superficie del suolo da occupare e devono essere fornite precise garanzie circa la continuità del passaggio pubblico e la sicurezza dei passanti. I cantieri devono rispettare il decoro urbano. Nel caso di cantiere di particolare impegno potrà venire richiesta la presentazione di apposito progetto.

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ART. 23 SICUREZZA DEL CANTIERE

I ponti, le scale, le rampe di servizio ed ogni altra installazione di cantiere devono essere realizzati in modo da garantire la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia. Il cantiere ubicato in zona abitata o prospiciente su spazi pubblici o comunque visibile da questi, deve essere cintato e mantenuto libero da materiali inutili o pericolosi per le persone e le cose. Le recinzioni ed ogni altro eventuale impedimento, debbono essere provvisti di idonee segnalazioni (bande bianche e rosse negli spigoli, luci rosse notturne, dispositivo rifrangenti) per evidenziare i lavori in corso. I ponti di servizio verso gli spazi pubblici non devono disturbare il passaggio e comunque non possono presentare, in corrispondenza dei punti di transito, strutture orizzontali e sporgenze ad altezza inferiore ai mt. 2.50. Idonei accorgimenti devono essere posti in atto ad evitare la caduta di polvere, schegge e materiali. Nel caso di lavori esterni, anche di lieve entità, ai piani superiori o al tetto di un fabbricato, qualora non sia possibile predisporre idonei ripari, il passaggio di persone e la sosta di veicoli nelle zone di pericolo deve essere interdetto con l'installazione di apposite segnalazioni e transenne. In ogni caso, oltre a quanto sopra prescritto, dovrà essere rispettato quanto previsto nel D.P.R. 547 del 27/4/1955 e successive modifiche e integrazioni.

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ART. 24 NORME TECNICHE PER LA STABILITA’

DELLE COSTRUZIONI Nell'esecuzione degli interventi edilizi devono essere osservate le norme tecniche fissate dalla legislazione vigente in materia di stabilità delle fondazioni e delle costruzioni, tra cui quelle emanate con D.M. 21/1/1981 e D.M. 11/3/1988, in attuazione del titolo 1 della legge 2/2/1974 n. 64 e successive modifiche nonché, per gli interventi in zone dichiarate sismiche, quelle di cui al Titolo II della stessa legge. In particolare per le strutture in cemento armato o in ferro sono da osservare le norme tecniche emanate in applicazione della legge 5/11/1971 n. 1086; per gli edifici in muratura sono da osservarsi le norme di cui al D.M. 20/11/1987.

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ART. 25 MONUMENTI E RINVENIMENTI ARCHEOLOGICI

Per qualsiasi modifica all'aspetto esterno o interno di immobili di interesse artistico, monumentale, storico archeologico si applicano le disposizioni di cui alla legge 1/6/1939 n. 1089. Qualora in corso d'opera siano rinvenuti elementi di presumibile interesse paleontologico, archeologico, artistico, o storico, il titolare della concessione o della autorizzazione, il Direttore dei Lavori e l'assuntore dei lavori sono tenuti a farne denuncia immediatamente al Sindaco, che provvederà a far sorvegliare il cantiere e a darne comunicazione agli organi competenti, a norma della legge sopracitata sulla tutela del patrimonio storico ed artistico.

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ART. 26 DECORO E SICUREZZA DEGLI SPAZI

Gli spazi esistenti all'interno dei centri abitati devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano; pertanto, devono avere una specifica destinazione, essere convenientemente sistemati e, ove possibile, arborati. Per le aree esterne ai centri abitati, il Sindaco, sentita, se del caso la C. E., ha facoltà di imporre la manutenzione del verde, dei fossati, e la rimozione di oggetti, depositi, materiali, insegne e quanto altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.

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ART. 27 ALTEZZA MINIMA INTERNA DEI LOCALI DESTINATI

ALLA RESIDENZA, UFFICI, STUDI PROFESSIONALI Ai sensi dell'art. 1 del D.M. San. 5/7/1975 sia per gli interventi di nuova realizzazione che per quelli di ristrutturazione relativi ad interi corpi scala, l'altezza minima interna dei locali sopra indicati non deve essere inferiore a mt. 2.70, riducibile a mt. 2.40 per locali accessori, salvo quanto diversamente stabilito dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi per gli interventi di ristrutturazione di cui sopra. Nei locali di nuova costruzione con soffitti non orizzontali l'altezza minima interna deve essere non inferiore a mt. 2.00, mentre quella media non deve essere inferiore a mt. 2.70. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente nei locali con soffitto non orizzontale l’altezza minima interna non deve essere inferiore a mt. 2.00, mentre quella media non deve essere inferiore a mt. 2.50. In assenza dei predetti requisiti i locali sopra indicati non possono essere abitabili e pertanto non costituiscono Su. Le presenti norme avranno adeguamento automatico alle disposizioni nazionali o regionali che subentreranno in materia.

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ART. 28 ALTEZZA MINIMA INTERNA DEI LOCALI PUBBLICI,

DI USO PUBBLICO, COMMERCIALE ED ARTIGIANALE Per gli edifici di nuova realizzazione e per gli edifici esistenti l’altezza minima interna dei locali pubblici o destinati all’uso pubblico per nuove attività artigianali e/o commerciali non deve essere inferiore a mt. 3,00 misurati dal pavimento al soffitto; nei locali con soffitti non orizzontali l’altezza minima interna è di mt. 2,50 mentre quella media non deve essere inferiore a mt. 3,00. Negli edifici esistenti ove siano presenti già attività artigianali o commerciali è consentito l’esercizio dell’attività nonché il mutamento della destinazione tra le due categorie del presente articolo. Possono essere realizzate controsoffittature dei locali di cui ai precedenti punti anche riducendo l’altezza interna sino a mt. 2,70, purchè le stesse siano aperte in maniera uniformemente distribuita per almeno 1/5 della superficie del locale. All’interno dei locali di cui sopra è ammessa la realizzazione di superfici soppalcate purchè una delle due superfici risulti completamente chiusa e purchè risulti verificato il rispetto dell’altezza media ponderale, questa dovendo risultare non inferiore a mt. 3,00, tra il volume netto competente alla superficie soppalcata non chiusa (volume V1 sotto soppalco) e il volume netto competente alla superficie rimanente del locale (V2) secondo la formula: (V1+V2)/superficie complessiva del locale >mt. 3,00. I requisiti di altezza minima comunque potranno essere consentiti solo con il rispetto delle condizioni igienico ambientali di cui alle normative vigenti da asseverarsi mediante relazione predisposta da tecnico abilitato. Tali condizioni potranno essere raggiunte anche mediante l’introduzione di sistemi meccanici o simili. Variante adottata con deliberazione C.C. n. 36 del 26.07.2000 e approvata con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 191 del 26.10.2000. In vigore dal 06.12.2000

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ART. 29 SUPERFICIE ABITABILE DEI LOCALI DI NUOVA

REALIZZAZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE A seguito degli artt. 2 e 3, 2° comma, del D.M. San. 5/7/1975, per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14 per i primi 4 abitanti e mq 10 per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9 se per una persona e mq. 14 se per due persone; ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno 14 mq, L’alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi non inferiore a mq. 28 e non inferiore a mq. 38, se per due persone. Le presenti norme avranno adeguamento automatico alle disposizioni nazionali e regionali che subentreranno in materia.

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ART. 30 ELIMINAZIONE DI FUMI, VAPORI ED ESALAZIONI

PRODOTTI ALL’INTERNO DI AMBIENTI CHIUSI Ogni impianto od apparecchiatura in cui abbia luogo un processo di combustione a qualunque scopo predisposto, tanto nelle case d'abitazione, quanto negli esercizi pubblici o negli stabilimenti industriali ed artigianali, deve essere fornito di proprio condotto idoneo alla perfetta eliminazione del fumo e dei prodotti gassosi della combustione, eseguito in materiale di sicuro affidamento e incombustibile e dotato di idoneo comignolo per l'espansione all'esterno. In particolare le canne fumarie per gli impianti di riscaldamento e per gli impianti industriali e artigianali, devono corrispondere alle leggi e regolamenti vigenti, nonché alle circolari del Ministero degli Interni all'uopo emanate. Ai sensi dell'art. 6 del D.M. del 5/7/1975 il posto di cottura eventualmente annesso al locale soggiorno deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli. Nei fabbricati esistenti, qualora non si provveda ad ampliamento e/o ristrutturazione estesa ad una intera scala, è consentita la installazione e/o l'uso di idonee canne fumarie collettive, che dovranno essere riservate, per tutto il loro sviluppo, esclusivamente all’allontanamento dei vapori delle cucine oppure solamente all'allontanamento dei residui della combustione provenienti da apparecchiature per il riscaldamento ambientale e scaldabagni alimentati esclusivamente a gas combustibile. Gli allacciamenti e le canne fumarie collettive, qualora vengano riservate per l’allontanamento dei prodotti residui della combustione provenienti da calderine per riscaldamento alimentate a gas, dovranno essere realizzati in conformità a quanto prescritto dalla legge 6/12/71 n. 1083 (norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile) e successivi decreti ministeriali salvo quanto previsto dal D.M. 30/10/1981. Per le cucine, qualora le canne fumarie singole o collettive delle cucine siano riservate allo scarico delle calderine a gas, l'allontanamento dei vapori della cottura dovrà avvenire a mezzo di cappa ad assorbimento chimico con l'obbligo di manutenzione periodica e garanzia di adeguata ventilazione del vano cucina, oppure se possibile, a mezzo di un'altra canna fumaria interamente distinta (singola o collettiva) da quella per i gas combusti. Per l’installazione di impianti singoli di riscaldamento e per la modifica di impianti centralizzati esistenti è fatto obbligo della presentazione di progetto a firma di un tecnico abilitato, corredato da una relazione tecnico-illustrativa della idoneità ai fini regolamentari, delle opere proposte ai sensi della legge 373/76. E’ altresì consentita l’installazione di gruppi termici murali premontati alimentati a gas metano o G.P.L. con camera di combustione stagna che prevedono, attraverso apposito condotto assiale comunicante con l’esterno, l’aspirazione dell’aria esterna per la combustione e l’espulsione forzata dei fumi da essa prodotti. La posizione dei condotti coassiali predetti dovrà essere conforme alla norma UNI FA 195 e UNI FA 196, pubblicate con D.M. 28/2/1986 (Approvazione di tabelle UNI C.I.G. di cui alla legge 6/12/1971 n. 1083 sulla sicurezza del gas combustibile – 8° gruppo).

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ART. 31 STANZE DA BAGNO NEI LOCALI ABITABILI

DI NUOVA REALIZZAZIONE O RISTRUTTURAZIONE Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Ministeriale San. 5/7/1975, per ciascun alloggio almeno una stanza da bagno deve essere accessibile da un locale di disimpegno e deve essere dotata dei seguenti impianti: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo. Non è consentito l'accesso alle stanze da bagno attraverso locali cucine, stanze di soggiorno, pranzo o posti cottura se non a mezzo di idoneo antilocale finestrato o ventilato forzatamente. La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria. Ai sensi dell'art. 18 della legge 27/5/1975 n. 166, è consentita l'installazione dei servizi igienici in ambienti non direttamente aerati ed illuminati dall'esterno, a condizione che:

a) ciascuno dei detti ambienti sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione forzata, che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a cinque volte la cubatura degli ambienti stessi;

b) gli impianti siano collegati ad acquedotti che diano garanzia di funzionamento continuo e gli scarichi siano dotati di efficiente e distinta ventilazione primaria e secondaria;

c) in ciascuno di detti ambienti non vengano installati apparecchi a fiamma libera.

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ART. 32

TEMPERATURA ED UMIDITA’ DEI LOCALI DI ABITAZIONE DI NUOVA REALIZZAZIONE

Ai sensi dell'art 4, 2° e 3° comma, D.M. San. 5/7/1975, e dell'art. 3 della legge 373/1976 la temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18° C. e i 20° C., tenendo conto delle condizioni climatiche e del coefficiente volumetrico globale di isolamento termico. Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.

ART. 33

FATTORE LUCE E SUPERFICI FINESTRE NEI LOCALI ABITABILI E DESTINATI ALLA RESIDENZA, UFFICI E STUDI PROFESSIONALI

DI NUOVA REALIZZAZIONE E/O RISTRUTTURAZIONE

Ai sensi dell'art. 5, 2° comma, D.M. San. 5/7/1975, tutti i locali di nuova realizzazione e di ristrutturazione relativi ad interi corpi scala eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scala e ripostigli, debbono fruire di illuminazione naturale diretta. Per ciascun locale di abitazione l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna media non inferiore al 2% e comunque la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. I locali ad uso pubblico (banche – PT e simili) che pur disponendo di idonee aperture dirette all’esterno non potranno essere ventilati naturalmente per comprovati motivi di sicurezza, dovranno essere dotati di idoneo impianto di ventilazione forzata.

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ART. 34 ISOLAMENTO TERMICO, DALL’UMIDITA’ ED ACUSTICO DEGLI EDIFICI

a) Isolamento termico Ai sensi della legge 30/4/1976 n. 373 e del relativo regolamento di esecuzione, gli edifici di nuova costruzione o da ristrutturare nei quali sia prevista l’installazione di un impianto termico sono soggetti alla regolamentazione relativa all'isolamento termico. Il rilascio della concessione di edificare per gli edifici soggetti alla regolamentazione di cui sopra può avvenire soltanto se le loro “caratteristiche di isolamento termico” sono comprese nei limiti previsti dalle norme vigenti. Per “caratteristiche di isolamento termico” si intende il “coefficiente volumico globale di dispersione termica” espresso in chilocalorie/ora per 1 mc. e per un salto termico di 1 grado centigrado. Nel caso di ristrutturazione di edifici già dotati o da dotare di impianto di riscaldamento degli ambienti e nel caso di inserimento di un impianto di riscaldamento in un edificio che ne era sprovvisto, il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, può deliberare, in base a considerazioni tecniche, circa l'obbligo di attuazione globale o parziale dei seguenti provvedimenti: ü isolamento termico delle coperture o dei solai su spazi aperti (porticati); ü isolamento termico delle pareti (superfici opache e superfici trasparenti); ü isolamento termico dell'impianto di riscaldamento; ü miglioramenti della tenuta dei serramenti. In ogni caso le coperture a terrazza dei fabbricati ad uso residenziale dovranno essere dotate di idoneo isolamento termico. b) Isolamento degli edifici dall'umidità del terreno. Qualsiasi edificio deve essere isolato dall'umidità del suolo; in particolare tutte le murature devono essere isolate da stratificazioni impermeabili continue, poste al di sotto del piano di calpestio interno. Tutti i pavimenti dei locali seminterrati o situati a livello del terreno, costruiti su vespaio, devono essere isolati mediante uno strato di materiale impermeabile; deve inoltre essere prevista una efficiente intercapedine aerata che circondi i predetti locali per la parte interrata. Di norma il solaio più basso deve essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica e al livello di massima piena delle fognature di scarico, risultando ciò attraverso una relazione, con calcoli ed elaborati, da sottoporre al Comune unitamente alla richiesta di concessione od autorizzazione. I locali abitabili devono avere, indipendentemente dalla quota del pavimento nei confronti dei terreni a sistemazione avvenuta, il piano di calpestio isolato mediante solaio distaccato dal terreno stesso a mezzo di intercapedine aerata. c) Isolamento acustico I materiali utilizzati per la costruzione di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, da rumori e suoni aerei provenienti da alloggi attigui o da locali e spazi destinati a servizi comuni, nonché dal traffico veicolare. Per i requisiti di idoneità dei locali destinati ad abitazione, sotto l’aspetto dell’isolamento acustico, occorre richiamarsi alle disposizione legislative vigenti in materia. L’accertamento dovrà essere eseguito in conformità delle prescrizioni contenute nella circolare del Ministero LL.PP. del 30.04.1966 (criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici nelle costruzioni edilizie). Le norme del presente articolo avranno adeguamento automatico alle disposizioni nazionali o regionali che subentreranno in materia.

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ART. 35 BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. Le barriere architettoniche sono definite dall'art. 2 del decreto ministeriale 14.06.1989 n°236 e dall'art.3 della L.R. 12.06.1989 n°15.

2. Nelle sistemazioni e costruzioni degli spazi ed edifici pubblici o destinati ad uso pubblico o comunque accessibili al pubblico dovranno essere osservate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 503, emanato in attuazione dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971 n. 118 nonché, per le altre costruzioni, le disposizioni contenute nella legge regionale 12 giugno 1989 n. 15 e per quanto riguarda la normativa tecnica quelle di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989 n. 236 emanato in attuazione della legge 9 gennaio 1989 n. 13 e s.m.i..

3. Negli edifici o nei locali pubblici o aperti al pubblico, ivi compresi negozi di qualsiasi genere e pubblici esercizi, nonché sedi di associazioni e circoli privati, è fatto obbligo in caso di intervento eccedente la manutenzione ordinaria di provvedere alla rimozione delle barriere architettoniche che impediscono l'accessibilità o la visitabilità.

4. I negozi, i pubblici esercizi e le sedi di associazioni e circoli privati dovranno adeguare la dotazione di servizi igienici alle prescrizioni per renderli fruibili dai portatori di handicap quando sia obbligatoria la dotazione dei servizi per il pubblico, o ancorché tale permanenza sia riservata ai soci, sia che si tratti di nuove costruzioni, sia che si tratti di interventi di riorganizzazione interna complessiva che di cambio di destinazione d'uso, anche senza opere, o di semplice variazione di utilizzazione, compatibilmente con le dimensioni del locale e delle aperture preesistenti.

5. Nel caso in cui il superamento di un dislivello avvenga attraverso l'utilizzo di rampe, queste dovranno avere preferibilmente una pendenza non superiore al 6%, con possibilità di deroga fino ad una pendenza massima dell'8% nei soli casi di dimostrata impossibilità a realizzare rampe di pendenza pari al 6%.

6. Laddove le oggettive condizioni degli immobili da adeguare, anche in ragione delle esigenze funzionali di esercizio, non consentano di raggiungere i parametri dimensionali di legge per i servizi igienici e per le rampe di accesso, potranno essere consentite deroghe sentita la commissione edilizia competente, integrata da un membro esperto in materia di abbattimento barriere architettoniche, al fine di individuare possibili alternative comunque finalizzate al miglioramento della fruibilità.

ULTERIORI PRESCRIZIONI PER EDIFICI PUBBLICI E/O PRIVATI APERTI AL

PUBBLICO

1. Sale per riunioni, conferenze, spettacoli, culto. Nei nuovi edifici o parti di edifici che contengono sale destinate a riunioni, conferenze o spettacoli rivolti al pubblico sotto qualsiasi forma, nonché nei luoghi destinati al culto, una zona della sala deve essere accessibile ed utilizzabile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria. La norma si applica anche in assenza di opere, nonché nei casi di ristrutturazione o restauro di edifici esistenti, anche se viene mantenuta la stessa destinazione od utilizzazione precedente, fatte salve le esigenze dettate da vincoli storici o monumentali, nel qual caso dovranno essere studiate le soluzioni possibili in relazione alle caratteristiche tutelate dal vincolo. La zona fruibile deve essere raggiungibile mediante percorsi continui dall’esterno, raccordati con rampe o con ascensore: sono consentiti i montascale solo nel caso di edifici esistenti e nel caso che le strutture e le esigenze di conservazione non consentano le altre soluzioni. Tale zona deve essere dotata di stalli liberi, ricavati tra le file delle poltrone e riservati alla sosta di sedie a rotelle, nel numero di almeno un posto per i primi cinquanta e di un posto per ogni successivi cento posti o frazione.

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Lo stallo deve avere lunghezza non inferiore a ml. 1,20, larghezza non inferiore a ml. 1,10 e spazio libero, anteriore o posteriore, di larghezza pari a quella dello stallo e profondità non inferiore a ml. 1,20. La pavimentazione deve essere orizzontale.

2. Strutture ricettive. Per strutture ricettive si intendono alberghi, pensioni, villaggi turistici, residenze alberghiere, campeggi, residenze agrituristiche. In tali strutture tutte le parti comuni debbono essere accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Nel caso che il numero di stanze od alloggi sia inferiore a dieci, almeno una stanza od alloggio deve essere accessibile e fruibile e dotata di arredi, servizi igienici, percorsi interni e spazi di manovra che consentano un agevole uso da parte di persona su sedia a ruote. Nel caso che il numero sia superiore a dieci, le stanze o gli alloggi accessibili e muniti delle caratteristiche suddette debbono essere due ogni quaranta o frazione. Nelle strutture ricettive l’accessibilità deve essere garantita esclusivamente da rampe o ascensori, sia nel caso di nuove costruzioni che nel caso di restauri o ristrutturazione di edifici esistenti, con o senza cambio di destinazione d’uso. Nei villaggi turistici e nei campeggi, oltre a tutti i servizi e attrezzature comuni, deve essere accessibile e dotato di servizi che ne rendano agevole l’uso da parte di persone su sedie a ruote, almeno il 5% delle superfici destinate al soggiorno degli ospiti, con un minimo di due unità. Nel caso di servizi igienici comuni deve essere garantita l’esistenza di almeno un servizio igienico per portatori di handicap ogni quaranta ospiti o frazione.

3. Altri luoghi aperti al pubblico. In tutti gli edifici o parti di edifici aperte al pubblico, sia per l’esercizio di attività commerciali che per lo svolgimento di attività direzionali, culturali o ricreative, ivi compresi i circoli privati anche se con accesso limitato ai soci, deve essere garantita l’accessibilità agli spazi di relazione. Per spazi di relazione si intendono tutti gli spazi destinati a mostra e vendita nel caso di attività commerciali, tutti gli spazi di lavoro negli uffici e negli spazi di riunione, di incontro ed eventualmente di somministrazione, nel caso dei circoli privati. Nel caso di nuovi edifici o di restauro o ristrutturazione di edifici esistenti, anche senza cambio di destinazione d’uso, l’accessibilità deve essere garantita da ascensori, piattaforme mobili o rampe. E’ escluso l’uso di apparecchi montascale, se non nel caso di interventi di restauro e prevista dimostrazione che le altre soluzioni siano incompatibili con le esigenze di conservazione del bene architettonico. Deve essere comunque garantita, sia nei nuovi edifici, sia nel restauro o ristrutturazione totale o parziale degli immobili, sia nel caso di cambio di destinazione d’uso, la presenza di almeno un servizio igienico accessibile e fruibile dai portatori di handicap in carrozzella se si superano i 250 mq. di superficie utile, compresa quella di locali di servizio o di supporto. Nel caso di nuovi edifici o loro parti, destinati ad uffici, laboratori o negozi, e nel caso di ristrutturazione o restauri di edifici con tali destinazione e caratteristiche, dotati di unità immobiliari di ridotte dimensioni ma la cui somma superi detta superficie, dovrà essere individuato almeno un servizio igienico fruibile da portatori di handicap in carrozzella accessibile dagli spazi comuni. Qualora per le dimensioni dell’edificio siano previsti più nuclei di servizi igienici, il numero dei servizi accessibili deve essere incrementato in proporzione. Negli edifici o loro parti destinate ad attività sociali, scolastiche, culturali, sanitarie, assistenziali, sportive, sia pubbliche che private, almeno un servizio igienico per ogni piano deve essere accessibile e fruibile da persona su sedia a ruote. La presente norma si applica anche agli studi medici ed ambulatori privati, sia di nuova costruzione che ricavati in edifici esistenti con o senza cambio di destinazione d’uso.

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4. Aziende soggette al collocamento obbligatorio. Negli edifici sedi di aziende o imprese soggette a collocamento obbligatorio, il requisito dell’accessibilità si considera soddisfatto se sono accessibili secondo la definizione data dal presente regolamento ove più restrittive rispetto alle norme nazionali tutti i settori produttivi, gli uffici amministrativi ed almeno un servizio igienico per ogni nucleo di servizi igienici. Deve essere sempre garantita la fruibilità delle mense, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza. La presente norma si applica anche in tutte le variazioni di destinazione o di passaggio dell’azienda tra quelle soggette a collocamento obbligatorio. 5. Autorimesse. In tutti i nuovi edifici condominiali le autorimesse singole o collettive devono essere accessibili, ovvero, se a livello diverso da piano terra, devono essere servite da ascensori od altri mezzi di sollevamento che raggiungano la stessa quota di stazionamento delle auto. Tale quota può essere raccordata anche mediante rampe con pendenza massima del 6%, purchè di modesto sviluppo lineare. Ogni nuovo edificio condominiale deve disporre, nella misura minima di uno ogni 50 o frazione di 50, di posti auto di larghezza non inferiore a ml. 3,20 da riservarsi agli eventuali veicoli a servizio di persone disabili contrassegnati da apposita simbologia. Nella quota parte di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica o che comunque godano di agevolazioni, sovvenzioni o contributi pubblici, immediatamente accessibili, debbono essere reperiti posti auto con le caratteristiche descritte immediatamente sopra in numero pari a quello degli alloggi predisposti per portatori di handicap. 6. Impianti sportivi pubblici e privati. Gli impianti sportivi devono consentire la partecipazione e l’attività per persone portatrici di handicap mediante la predisposizione di spazi ed attrezzature idonee. Ogni impianto sportivo pubblico o privato deve garantire almeno uno spogliatoio accessibile delle dimensioni minime di cm. 310 per cm. 180 e porta apribile verso l’esterno. Tutti gli elementi accessori in esso contenuti devono essere posizionati ad altezza tale da poter essere utilizzati da portatori di handicap in carrozzella. Ogni impianto sportivo pubblico o privato deve garantire almeno una cabina doccia per sesso accessibile delle dimensioni minime di cm. 180 per cm. 180 e porta apribile verso l’esterno. Tutti gli elementi accessori in esso contenuti devono essere posizionati ad altezza tale da poter essere utilizzati da portatori handicap in carrozzella. Per i servizi igienici si rimanda alle prescrizioni tecniche dettate dalle normative vigenti. Le tribune e gli altri spazi riservati al pubblico devono prevedere, in zona che garantisca una buona visibilità delle competizioni che vi si svolgono, spazi riservati ai portatori di handicap, accessibili delle dimensioni minime di cm. 110 per cm. 120 e spazio libero anteriore o posteriore di pari larghezza e profondità non inferiore a cm. 120, con pavimentazione orizzontale, delimitazione per mezzo di protezione di altezza minima di cm. 80 ed in numero di uno ogni 300 posti o frazione nei grandi impianti. Nei piccoli impianti il numero dei posti riservati della stessa tipologia e dimensioni sopra riportate non può essere inferiore a cinque. Variante adottata con deliberazione C.C. n. 14 del 28.06.2006 e approvata con decreto del Direttore Generale Settore Urbanistica n. 431 del 13.11.2006 In vigore dal 5 dicembre 2006

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ART. 36

PERTINENZE DI UN FABBRICATO Le pertinenze di un fabbricato sono i manufatti non abitabili e destinati al servizio esclusivo del medesimo. Tale destinazione deve risultare nei grafici allegati all'autorizzazione o alla concessione. Le pertinenze, sia di tipo condominiale che singolo, comprendono i locali adibiti ad autorimessa, a cantina, a ripostiglio, gli impianti tecnologici e le opere di sistemazione, arredo e recinzione del terreno.

ART. 37 SUPERFICIE UTILE DI UN FABBRICATO (Su)

La somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra misurate al lordo di tutti gli elementi verticali (murature, vano ascensore, scale, ecc.). Dal computo della superficie utile sono esclusi: i porticati pubblici e privati, le logge rientranti, i balconi, i sottotetto non abitabili, le centraline termiche, le cabine elettriche secondarie, i locali macchina degli ascensori locati su terrazzi e fuori della copertura, gli immondezzai, le autorimesse e cantine con relative vie e scale d’accesso interrati su almeno tre lati, che non emergono rispetto al piano del terreno più di 100 cm., misurati all’intradosso del solaio e che abbiano un’altezza non superiore a mt. 2,50. Nei casi di ristrutturazione si considera superficie utile esistente anche la superficie lorda del pavimento di ambienti già licenziati come volume.

ART. 38 ALTEZZA DI UN FABBRICATO

L’altezza massima fra quella delle varie fronti, misurata dal piano del terreno a sistemazione avvenuta all'estradosso dell'ultimo solaio, non computabile agli effetti della superficie utile, per gli edifici con copertura piana o inclinata fino al 40%. Per copertura con inclinazione superiore al 40% alla suddetta altezza va aggiunta la media tra la quota di estradosso dell'ultimo solaio e la quota di infradosso del colmo della copertura. Nel caso di un fabbricato a gradoni addossato al terreno è ammessa la misurazione dei corpi di fabbrica riferita al piano di imposta del terreno corrispondente a sistemazione avvenuta.

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ART. 39 CORPO DI FABBRICA

Ai fini della misurazione dell'altezza massima di un fabbricato, il corpo di fabbrica di una costruzione è una porzione della stessa, compresa tra la quota di riferimento del fabbricato e la rispettiva copertura; il corpo di fabbrica così individuato dovrà presentare, rispetto alla restante parte, una propria autonomia distributiva o funzionale.

ART. 40 MISURAZIONE DELLE DISTANZE

La distanza di un edificio da un qualunque elemento esterno è quella minore misurata dal perimetro della proiezione orizzontale dell'edificio stesso, ivi compresi tutti gli elementi aggettanti. Sono fatte salve le prescrizioni dell'articolo 7 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante Generale al Piano Regolatore approvata con D.P.G.R. n. 365 del 24/4/1987.

ART. 41

SUPERFICIE TERRITORIALE (St) La superficie territoriale St è un'area a destinazione omogenea di zona nella quale il P.R.G. si attua a mezzo di S.U.A. ed è comprensiva delle aree per l'urbanizzazione primaria all'interno dell'insediamento residenziale o produttivo.

ART. 42 SUPERFICIE FONDIARIA (Sf)

La superficie fondiaria Sf è un'area a destinazione omogenea di zona costituita dal lotto edificabile sul quale il P.R.G. si attua a mezzo di intervento diretto ed è comprensiva di quelle aree per l'urbanizzazione primaria non indicate dalle planimetrie di P.R.G. ma previste parametricamente dalle norme.

ART. 43

INDICE DI UTILIZZAZIONE TERRITORIALE (Ut) L’indice di utilizzazione territoriale è la massima superficie utile Su espressa in mq. costruibile per ogni mq. di superficie territoriale St.

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ART. 44 INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA (Uf)

L’indice di utilizzazione fondiaria Uf è la massima superficie utile Su espressa in mq. costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria Sf.

ART. 45 SUPERFICIE ASSERVITA (Sa)

La superficie asservita alle nuove costruzioni è quella necessaria a soddisfare i parametri di fabbricabilità stabiliti dallo Strumento Urbanistico Generale. Le aree asservite ad un edificio possono restare di proprietà diversa da quella dell'edificio stesso, con l'obbligo della loro assoluta inedificabilità. Per le costruzioni esistenti, non ricadenti in zone nelle quali gli interventi edilizi sono sottoposti all'obbligo di S.U,A., la superficie asservita è quella stabilita dalla normativa vigente al momento dell'edificazione; nel caso di costruzioni autorizzate prima del 31/8/1967, ove non esista agli atti regolare asservimento, s'intende asservita una fascia minima di m. 5,00 attorno al perimetro dell'edificio e comunque non oltre il confine di proprietà, da determinarsi con riferimento alla situazione catastale esistente all'atto dell'adozione dello Strumento Urbanistico Generale. Nel caso si intervenga su di un volume preesistente mediante parziale ricostruzione dello stesso o aggiunta di un nuovo corpo di fabbrica, per determinare la superficie da asservire al nuovo intervento, dovrà essere computata anche la superficie utile già esistente, fatta salva l'ipotesi in cui le norme di attuazione dello Strumento Urbanistico Generale consentano incrementi della superficie utile indipendentemente dal rispetto dell'indice di zona. E’ fatta salva la facoltà di determinare la superficie asservita agli edifici esistenti applicando eventuali maggiori indici di fabbricabilità previsti dallo Strumento Urbanistico Generale vigente al momento in cui si effettuano gli interventi edilizi. Negli strumenti Urbanistici Attuativi obbligatori la superficie territoriale deve essere asservita sia alle nuove volumetrie sia a quelle esistenti confermate con l'osservanza dei parametri vigenti. Tutte le superfici asservite, con le eventuali modificazioni, devono risultare in apposito repertorio, composto di planimetria e registro, tenuti dal Comune ed approntato dallo stesso.

ART. 46 DEROGHE

Per i soli edifici ed impianti pubblici ed in casi eccezionali per quelli di interesse pubblico il Sindaco può concedere deroghe alle norme di attuazione dello Strumento Urbanistico Generale relative ai seguenti parametri:

• altezza massima degli edifici; • distanza minima tra i fabbricati; • distanza minima delle costruzioni dai cigli stradali.

Al fine di cui sopra il Sindaco deve richiedere il nullaosta al competente organo regionale, secondo la procedura di cui all'art. 3 della legge 21/12/1955 n. 1357 e dell'art. 41 quater della L.U. n. 1150/1942 e successive modificazioni ed integrazioni.

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ART. 47 LIMITE DI SPORGENZE DELLE DECORAZIONI

Le decorazioni degli edifici fino all'altezza di m. 3 dal suolo pubblico non devono sporgere più dell'8% della larghezza del marciapiede fino ad un massimo di 10 cm. Parimenti, tanto le decorazioni stabili delle botteghe, come le mobili non potranno sporgere dal muro nelle vie e piazze come sopra.

ART. 48

COLLOCAMENTO DI INSEGNE Le facciate dei fabbricati di nuova costruzione con locali destinati a negozio, dovranno essere predisposte per il collocamento delle relative ditte ed insegne, che dovrà farsi soltanto nel posto e nei posti prestabiliti dalla facciata stessa. Chiunque intende apporre iscrizioni od insegne sulle porte delle botteghe, muri fondaci od altri esercizi, sia dipinte che intagliate, dovrà rivolgere domanda in iscritto al Sindaco, unendovi copia dell'iscrizione medesima. Il Sindaco rilascerà l'autorizzazione qualora il loro collocamento ed esecuzione risultino decorosi, convenienti ed in armonia con le linee architettoniche dell'edificio e se la loro sporgenza sul suolo stradale non ecceda i cm. 20 a partire dal vivo del muro qualora vengano collocate ad un'altezza non inferiore a m. 3. Per altezze inferiori a 3 m. è consentito come per le decorazioni un aggetto come nell'articolo precedente. Le insegne di uno stesso edificio dovranno essere uguali od almeno armonizzanti, in caso di rimozione di insegne dovrà immediatamente essere rimessa in ripristino la facciata dello stabile su cui erano applicate. E proibita l'installazione di cartelli pubblicitari in vicinanza di segnaletica stradale.

ART. 49

INSEGNE LUMINOSE Potranno essere consentite le insegne luminose sporgenti trasversalmente sulla strada in tubi al neon senza pannello cieco o a lettere scatolate con gli accorgimenti e le prescrizioni di cui all'articolo precedente. Potranno altresì essere consentite, su conforme decisione del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, le insegne luminose, interamente scatolate, le figure, i segni, gli emblemi, i fregi, gli stemmi luminosi, nonché altri impianti di utilità pubblica, come gli orologi, i barometri, i termometri, giornali luminosi ecc. e purché l'illuminazione non sia del tipo ad intermittenza.

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ART. 50

BALCONI L’altezza dei balconi, siano essi verso la strada o verso i cortili, non potrà essere inferiore a mt. 3.66 misurate dal marciapiede alla faccia inferiore della lastra del balcone e a mt. 4.50 misurata dal suolo pubblico nei casi ove non esista il marciapiede. La sporgenza di detti balconi, misurata dal vivo del muro, dovrà essere minore di cm. 30 dalla larghezza del marciapiede, non potrà superare un decimo della larghezza stradale delle strade e spazi pubblici larghi fino a m. 12, nelle strade o spazi pubblici di larghezza maggiore potranno essere consentite maggiori sporgenze; purché, in ogni caso, non vengano superati i mt. 1.50.

ART. 51 COSTRUZIONI IN AGGETTO SUL FRONTE STRADALE

Le costruzioni in aggetto sul fronte stradale sono ammesse solo su spazi non carrabili, ed esclusivamente su strade, sia pubbliche che private, aventi una larghezza non inferiore a mt. 8. L’aggetto non potrà essere spiccato ad altezza inferiore a mt. 4.50 dal piano stradale con l'avvertenza che tale altezza va misurata in corrispondenza del punto più basso dell'aggetto stesso (e cioè dove la strada si trova a quota più elevata). La sporgenza massima dell'aggetto non dovrà essere superiore ad 1/5 della sezione stradale ed in ogni caso a m. 1.40. La lunghezza della fronte della costruzione in aggetto non dovrà superare nel suo complesso la metà del fronte a filo stradale dell'edificio (agli effetti di tale misura) e non dovrà considerarsi come fronte utile quella determinata da eventuali costruzioni accessorie ad un sol piano a filo stradale che sorgessero in prosecuzione dell'edificio principale; ferme restando diverse disposizioni stabilite in sede di pianificazione urbanistica. Il Sindaco avrà facoltà di ridurre o vietare addirittura i balconi e le costruzioni in aggetto in tutti quei casi in cui ritenesse che le costruzioni stesse arrecherebbero pregiudizio alle esigenze estetiche o ambientali.

ART. 52 TETTUCCI E PENSILINE

Non si possono collocare tettucci, pensiline o simili sulle porte d’ingresso in case di abitazione, teatri, botteghe, alberghi, che siano sporgenti dal suolo pubblico o di uso pubblico, senza specifico titolo abilitativo del Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, e sarà stabilito un congruo canone; il tutto risulterà da regolare atto a spese del richiedente e, in ogni caso, non potranno permettersi nelle vie di larghezza inferiore ai m. 8. La sporgenza non potrà essere superiore a mt. 1,50 e comunque non dovrà superare quella del sottostante marciapiede se le pensiline sono situate all’altezza di m. 4 dal suolo purchè siano sospese; in ogni caso non saranno mai appoggiate su colonne infisse nel suolo.

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ART. 53 LAMPADE

Le lampade sporgenti all’esterno delle botteghe, degli esercizi pubblici, ecc. devono avere altezza dal suolo non minore di 3.50 misurata dal marciapiede al punto più basso della lampada e sporgenza non superiore ai cm. 70 dal vivo del muro. Il sindaco potrà, quando ne riconosca la utilità pubblica, concedere lo specifico titolo abilitativo per il collocamento di colonnine reclamistiche con carattere prevalente di pubblica utilità ed interesse turistico quali indicatori di orari, orologi, barometri, vedute di località turistiche cittadine ecc.. In tale caso saranno fissate sia le dimensioni e l’ubicazione delle colonnine e verrà stabilito un congruo canone.

ART. 54 TENDE

Non potranno collocarsi tende e tendoni mobili a riparo del sole davanti alle facciate dei negozi senza averne, su regolare domanda, ottenuto il titolo abilitativo dal Sindaco, che ne stabilirà la sporgenza, la quale dovrà risultare inferiore di cm. 30 dal filo del marciapiede, misurata nel punto più ristretto. L’altezza delle medesime poi non deve essere minore di m. 2,50 dal suolo, misurata nel lembo più basso. Tali tende dovranno essere mobili, decorose, smontabili e mantenute sempre in ottimo stato, in difetto sarà senza altro revocato il titolo abilitativo.

ART. 55 MURI DI CINTA

Tutti i muri di cinta dovranno essere costruiti con parete cieca non superiore a mt.1. Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, potrà inoltre imporre modifiche al progetto di recinzione per esigenze di interesse pubblico.

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ART. 56 AUTORIZZAZIONI PER DIPINTURE ED ALTRI ORNAMENTI

Per rinnovare la tinteggiatura e coloritura dei prospetti esterni di un edificio, quando ciò non sia ingiunto dall'autorità comunale, bisognerà farne domanda al Sindaco tramite specifica istanza accompagnata da adeguata campionatura. Nel caso che si vogliano eseguire nei prospetti stessi delle decorazioni architettoniche in pittura, delle figure od ornamentazioni di qualunque genere o restaurare quelle già esistenti si dovranno presentare i disegni relativi, anche a colori se richiesti.

ART. 57

PASSI CARRABILI I proprietari che intendono creare nuovi attraversamenti di marciapiedi con veicoli, per accedere ai propri locali, devono richiedere l'autorizzazione e provvedere, a loro spese, all'adeguata ri-pavimentazione del tratto di marciapiede attraversato secondo le prescrizioni fornite caso per caso dall'Amministrazione Comunale. Per la concessione dell'attraversamento carrabile dei marciapiedi, viene applicata la tassa di occupazione di suolo pubblico come previsto dalla tariffa vigente in base al TU. di finanza locale.

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ART. 58 SERVITU’ DI PUBBLICO SERVIZIO

L’Amministrazione Comunale ha diritto, per ragioni di pubblico servizio, di collocare sui muri esterni degli edifici privati e pubblici, nel modo che giudica più conveniente, fanali, mensole per condutture elettriche, targhe toponomastiche ed attrezzature segnaletiche. I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli, di non sottrarli alla pubblica vista, e di provvedere al loro ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro immutabili.

ART. 59 DEHORS

Gli esercizi pubblici, quali bar e ristoranti, possono mettere in opera dehors sul suolo pubblico, previa specifica concessione di occupazione del medesimo per consentire la fruizione stagionale di uno spazio esterno, tale da non costituire in ogni caso volume edilizio, all'uso esclusivo dell'esercizio pubblico cui è connesso, purché tale impianto non costituisca intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale, né rappresenti compromissione dell'identificazione di manufatti architettonici di particolare pregio, garantendo nel contempo una corretta lettura del loro rapporto con il contesto d'ambito. I dehors devono:

a) essere costituiti da strutture interamente smontabili in modo da consentire lo smantellamento stagionale, senza comportare particolari interventi di ripristino del suolo pubblico;

b) avere caratteristiche idonee per un corretto inserimento nel contesto ambientale; c) essere realizzate esclusivamente entro le proiezioni ortogonali delle fronti dell'esercizio

pubblico cui sono connessi. Inoltre i dehors possono:

a) essere delimitati da paratie frangivento, purché siano di materiale trasparente e non superino l'altezza di m. 2.00;

b) avere un piano di calpestio autonomo rispetto al suolo pubblico purché realizzato in modo da evitare l'accumulo di rifiuti sotto il piano stesso;

c) avere fioriere, purché di agevole manutenzione ed in armonia con l'intorno; d) avere copertura a tenda o a tensostruttura leggera, purché di dimensioni e con forme tali da

collocarsi correttamente nello specifico contesto. Le domande di concessione di occupazione del suolo pubblico, indirizzate al Sindaco, devono essere presentate al l'Ufficio competente almeno 60 (sessanta) giorni prima dalla data da cui dovrebbe decorrere la concessione, corredata dalla documentazione necessaria. Su tali istanze il Sindaco sentirà il parere della Commissione Edilizia comunale. Per gli immobili di interesse archeologico o storico o di interesse ambientale, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alle disposizioni di legge in materia.