TESTO COORDINATO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI … · ... (Riduzione per cumulo incentivi alla...

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1 TESTO COORDINATO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI VIGENTI PER IL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE 1. CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IL 19.12.2012 2. CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IL 18.9.2013 (che ha introdotto l’articolo 14 bis “Riduzione per cumulo incentivi alla progettazionee l’articolo 14 ter “Riduzione per cumulo incentivi alla progettazione ai titolari di posizione organizzativa) 3. CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IL 18.9.2013 (che ha introdotto l’articolo 14 bis “Riduzione per cumulo incentivi alla progettazione” e l’articolo 14 ter “Riduzione per cumulo incentivi alla progettazione ai titolari di posizione organizzativa”) 4. CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IL 23.12.2014 (che ha modificato l’articolo 7 Indennità di disagio” e l’articolo 9 Indennità per particolari responsabilità) 5. CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IL 23.10.2015 (che ha introdotto l’articolo 14 quater “Riduzione una tantum “) 6. CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IL 4.2.2016 (che ha modificato l’articolo 7 “Indennità di disagio”) 7. CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IL 10.8.2016 (che ha modificato l’articolo 7 “Indennità di disagio”)

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TESTO COORDINATO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI VIGENTI PER IL

PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

1. CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IL 19.12.2012

2. CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IL 18.9.2013

(che ha introdotto l’articolo 14 bis “Riduzione per cumulo incentivi alla progettazione” e l’articolo 14 ter

“Riduzione per cumulo incentivi alla progettazione ai titolari di posizione organizzativa”)

3. CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IL 18.9.2013

(che ha introdotto l’articolo 14 bis “Riduzione per cumulo incentivi alla progettazione” e l’articolo 14 ter

“Riduzione per cumulo incentivi alla progettazione ai titolari di posizione organizzativa”)

4. CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IL 23.12.2014

(che ha modificato l’articolo 7 “Indennità di disagio” e l’articolo 9 “Indennità per particolari responsabilità”)

5. CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IL 23.10.2015

(che ha introdotto l’articolo 14 quater “Riduzione una tantum “)

6. CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IL 4.2.2016

(che ha modificato l’articolo 7 “Indennità di disagio”)

7. CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IL 10.8.2016

(che ha modificato l’articolo 7 “Indennità di disagio”)

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Sommario

Istituti Normativi ............................................................................................................................................. 3

Art. 1 (Finalità) .................................................................................................................................................. 3

Art. 2 (Ambito di Applicazione)........................................................................................................................ 4

Art. 3 (Durata e validità) ................................................................................................................................... 5

Art. 4 (Controversie sull'interpretazione del contratto) ..................................................................................... 5

Art. 5 (Criteri generali per la sicurezza nei luoghi di lavoro) ............................................................................ 6

Art. 6 (Risorse decentrate) ................................................................................................................................. 6

Art. 7 (Indennità di disagio) .............................................................................................................................. 8

Art. 8 (Indennità di maneggio valori) .............................................................................................................. 11

Art. 9 (Indennità per particolari responsabilità) .............................................................................................. 11

Art. 10 (Area delle posizioni organizzative).................................................................................................... 12

Art. 11 (Criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione) ......................................................................... 13

Art. 12 (Disciplina per la produttività) ............................................................................................................ 13

Art. 13 (Produttività collettiva) ....................................................................................................................... 14

Art. 14 (Produttività individuale) .................................................................................................................. 115

Art. 14 bis (Riduzione per cumulo incentivi alla progettazione) ................................................................... 115

Art. 14 ter (Riduzione per cumulo incentivi alla progettazione ai titolari di Posizione Organizzativa ) ......... 16

Art. 14 quater (Riduzione una tantum) ............................................................................................................ 17

Art. 15 (Procedure e criteri di valutazione della Progressione Orizzontale) ................................................... 18

Art. 16 (Progressione verticale) ....................................................................................................................... 20

Art. 17 (Formazione e aggiornamento) ........................................................................................................... 20

Art. 18 (Banca delle ore) ................................................................................................................................. 20

Art. 19 (Norma transitoria) .............................................................................................................................. 21

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CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO

INTEGRATIVO

Istituti Normativi

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente contratto integrativo disciplina le materie rimesse a tale livello dalla

legislazione e dalla contrattazione nazionale.

2. A tal fine, gli obiettivi da conseguire sono:

a) coniugare le esigenze di valorizzazione delle persone ed il miglioramento dei

risultati dell'Ente;

b) proseguire nel processo di miglioramento organizzativo, gestionale e

produttivo, anche attraverso l'ottimale utilizzazione e valorizzazione del

personale, aumentandone il livello di responsabilizzazione individuale ed il

grado di coinvolgimento nei processi di miglioramento dell'ente, con la

consapevolezza che la qualità dei servizi erogati dall'Amministrazione è in

larga misura determinata dalla qualità delle prestazioni dei dipendenti;

c) incrementare il processo formativo, ritenendolo indispensabile per la

valorizzazione del personale, per adeguarlo ai processi di innovazione e per il

miglioramento dei risultati dell'Ente;

d) promuovere la progressione economica orizzontale;

e) introdurre elementi di flessibilità e una politica attiva del lavoro nella gestione

delle risorse umane, avendo attenzione alle modalità di attuazione di strumenti

quali:

- il tempo parziale (giornaliero, settimanale, mensile o annuale);

- la gestione degli orari, dei turni e dei tempi di lavoro;

- la mobilità interna;

- la produttività e le forme di incentivazione;

- la retribuzione di posizione e di risultato;

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f) sostenere le attività culturali, assistenziali e ricreative per tutto il personale;

g) sostenere la qualità del lavoro e la professionalità dei dipendenti in

conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della

domanda di servizi;

h) garantire le pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di

discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento

sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione, alla lingua,

nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella

formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro, anche

a mezzo CUG;

i) gestire le eventuali eccedenze di personale interessando le Organizzazioni

Sindacali come previsto dalla legislazione vigente.

3. Le prospettive strategiche di sviluppo dell'Ente, le politiche del lavoro, comprese

quelle formative del personale, costituiscono oggetto di confronto e di valutazione

tra le parti.

4. Nell’ambito del sistema definito dalla legge e dalla contrattazione collettiva

nazionale, l’esercizio delle relazioni sindacali decentrate, nel rispetto dei distinti

ruoli e responsabilità dell'Ente, della RSU e delle OO.SS., è definito nell’ambito di

uno specifico protocollo da adottare entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del

presente contratto.

Art. 2

(Ambito di Applicazione)

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo (di seguito CCDI) si applica a

tutto il personale dipendente del Consiglio regionale dell’Abruzzo – esclusi i

dirigenti – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, nonché

al personale in servizio in posizione di comando presso la tecnostruttura per i soli

aspetti connessi all’attribuzione del trattamento economico accessorio e alla

prestazione lavorativa.

2. L'applicazione del presente contratto è estesa al personale a tempo determinato

limitatamente a quello assunto in sostituzione di personale assente con diritto alla

conservazione del posto o assunto per ragioni organizzative presso le strutture

amministrative del Consiglio regionale alle condizioni e nei limiti indicati nelle

singole disposizioni di dettaglio.

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3. Sono esclusi dall'applicazione delle norme relative al trattamento economico

accessorio i dipendenti a tempo indeterminato e i comandati che, in virtù di

disposizioni speciali, beneficiano dell'attribuzione di trattamenti economici

sostitutivi di qualsiasi retribuzione accessoria.

Art. 3

(Durata e validità)

1. Il presente contratto decentrato integrativo ha validità per il quadriennio 2012/2015

e conserva la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto

decentrato, fatta salva la facoltà di una delle parti di richiederne la revisione e/o

integrazione almeno quattro mesi prima dell'inizio di un nuovo esercizio

finanziario.

2. Gli effetti del contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione,

salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal

contratto stesso.

3. Il presente contratto è annualmente integrato con le decisioni della contrattazione

in ordine all'utilizzo delle risorse decentrate e al piano annuale di formazione.

4. Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove

indicazioni contrattuali o di legge che riguardino gli istituti disciplinati dal presente

contratto.

5. In caso di entrata in vigore di un nuovo CCNL, le eventuali norme del presente

CDI che dovessero risultare in contrasto con le sopravvenute disposizioni

nazionali, sono immediatamente disapplicate per incompatibilità sopravvenuta.

Art. 4

(Controversie sull'interpretazione del contratto)

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto le parti

che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al

comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la parte interessata invia all'altra richiesta scritta.

La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di

diritto sui quali si basa; essa deve fare riferimento a problemi interpretativi e

applicativi di rilevanza generale.

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3. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'art. 5 del CCNL

dell'1.4.1999, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del

contratto decentrato.

Art. 5

(Criteri generali per la sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Il documento di valutazione dei rischi, e relativi allegati, degli uffici del Consiglio

regionale contenente la individuazione e valutazione dei fattori di rischio ivi

rilevati ed il programma degli interventi da attuare per il miglioramento delle

condizioni di sicurezza e salute dei posti di lavoro, nonché il piano antincendio e di

evacuazione si incentrano su quattro linee di intervento:

a) miglioramento dei luoghi di lavoro;

b) informazione, formazione e addestramento del personale, così come previsto

dalla vigente legislazione;

c) sorveglianza sanitaria dei lavoratori;

d) attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili.

2. Nell'ambito della riunione di prevenzione e protezione dai rischi, sono definiti

tempi e modalità di attuazione degli interventi contenuti nel programma previa

valutazione delle priorità.

3. Con periodicità almeno annuale, nell'ambito della medesima riunione, è verificato

lo stato di attuazione degli interventi programmati ed è valutata l'esistenza di nuovi

fattori di rischio che richiedono l'aggiornamento dei documenti di cui al comma 1.

4. A tal fine, il Servizio competente in materia di sicurezza, effettua un costante

monitoraggio dell'ambiente di lavoro anche su segnalazione dei rappresentanti per

la sicurezza.

Art. 6

(Risorse decentrate)

1. Le risorse destinate all'incentivazione delle politiche delle risorse umane e della

produttività (ex articolo 15 del CCNL 1999 e successive modificazioni ed

integrazioni) denominate "Risorse decentrate" sono quantificate annualmente

dall'amministrazione.

2. Annualmente sono prelevate dalle "Risorse decentrate stabili" le risorse necessarie

al finanziamento degli oneri relativi al pagamento:

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a) dell'indennità di comparto secondo le regole dell'articolo 33 del CCNL 22

gennaio 2004;

b) dei maggiori compensi attribuiti al personale che ha beneficiato delle

progressioni economiche orizzontali;

c) delle posizioni organizzative (uffici e alte professionalità).

3. Le risorse finanziarie residue rappresentano le "Risorse decentrate stabili

disponibili", il cui utilizzo è definito in sede di contrattazione integrativa annuale

nel rispetto della disciplina contenuta nei vigenti CCNL. Esse sono finalizzate a:

a) garantire gli importi obbligatori previsti dai CCNL, in particolare con

riferimento all'indennità di comparto così come quantificata dal CCNL del 22

gennaio 2004;

b) riservare risorse finanziarie sufficienti a garantire un adeguato riconoscimento

alle retribuzioni delle posizioni organizzative in base alle scelte effettuate e alle

esigenze relative all'ottimale funzionamento dell'Ente;

c) riservare risorse finanziarie significative per riconoscere la progressione

orizzontale ai dipendenti attraverso percorsi selettivi;

d) mantenere comunque "significativi" gli importi da destinare al riconoscimento di

prestazioni apprezzabili, in termini sia di qualità che di risultati di lavoro

(produttività);

e) erogare le ulteriori indennità (responsabilità, disagio, eccetera) nel limite delle

risorse decentrate rimanenti.

4. Annualmente confluiscono sulle "Risorse decentrate " quelle aventi carattere di

eventualità tra le quali gli incentivi alla progettazione che sono erogati secondo i

criteri definiti nel “regolamento” che sarà adottato entro 30 giorni dalla data di

stipula definitiva del presente contratto.

5. In relazione alla continua erosione dell’importo complessivo del Fondo,

l’Amministrazione si impegna a porre in essere tutte le iniziative possibili al fine di

integrare le risorse di cui al presente articolo nei limiti e secondo le modalità

previste dall’assetto normativo in essere.

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Art. 7

(Indennità di disagio)

Articolo modificato dai CCDDII 23.12.2014, 4/2/2016 e 10.08.2016

1. L'indennità di disagio spetta al personale di categoria B, C e D (senza

affidamento dell’incarico di Posizione Organizzativa) per l'esercizio di attività

svolte in condizioni particolarmente disagiate.

2. Nell'ambito dell'organizzazione del Consiglio regionale e tenuto conto della

tipologia di prestazioni richieste ai dipendenti, il disagio è individuabile in

attività svolte in orari particolari che hanno un elevato impatto sulla sfera

personale e/o familiare per il condizionamento che ne deriva ovvero in quelle

svolte in condizioni ambientali particolarmente stressanti. Sono pertanto

considerate attività disagiate:

a) le attività di supporto alle sedute del Consiglio regionale e delle

Commissioni Consiliari che:

i. si svolgono nelle giornate festive e nelle ore pomeridiane del

sabato e delle giornate prefestive;

ii. si protraggono oltre le ore 20.00, tenuto conto anche del tempo

necessario per l’espletamento delle operazioni connesse alla

chiusura delle sedute del Consiglio Regionale e delle

Commissioni, quantificabile in venti minuti;

iii. che richiedono l’ingresso in servizio alle ore 11.00 e che,

conseguentemente, presuppongono il termine dell’attività

lavorativa oltre le ore 20,00 garantendo in tal modo la presenza

fino alle ore 24 - orario di chiusura previsto dal “Regolamento

interno per i lavori del Consiglio regionale” – nel rispetto del

limite delle 13 ore lavorative giornaliere di cui al D.Lgs. 66/2003;

b) le attività di supporto espletate durante le sedute delle Commissioni

Consiliari che si svolgono fuori dalla sede istituzionale per indagini

conoscitive ai sensi dell’articolo 145, comma 3 del Regolamento del

Consiglio Regionale;

c) la presenza, in rappresentanza del Consiglio regionale, a manifestazioni o

sfilate con il gonfalone della Regione;

d) l’attività svolta dal personale in servizio presso il Centro Copie del

Consiglio Regionale;

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3. Per le attività di cui alla lettera a) del comma 2, il Servizio che cura la gestione

giuridica ed economica delle risorse umane rivolge annualmente un interpello

a tutti i dipendenti per la formazione di un gruppo di lavoro avente il compito

di fornire assistenza logistica all’attività d’aula. Sulla base delle adesioni

pervenute si procederà alla formazione di un apposito elenco oggetto di

approvazione da parte dell’Ufficio di Presidenza;

4. Il personale da impiegare in ciascuna seduta del Consiglio e/o delle

Commissioni è individuato dal Dirigente Responsabile del Servizio che cura la

gestione delle sedute consiliari e delle commissioni, nell’ambito del personale:

a) facente parte dell’elenco di cui al comma 3;

b) avente la qualifica di Collaboratore addetto alle attività di supporto

dell’aula o Collaboratore specializzato per l’assistenza d’aula;

c) dipendente del Servizio che cura la gestione delle sedute consiliari e delle

commissioni;

assicurando il rispetto del criterio di rotazione e del tetto massimo annuale per

dipendente – stabilito nel comma successivo - e tenendo conto, altresì, delle

eventuali esigenze di turnazione;

5. Per l’individuazione del personale che cura l’informazione istituzionale

provvede il Dirigente preposto al Servizio di Supporto alla Stampa.

6. La condizione di disagio è certificata dal Dirigente del Servizio che cura la

gestione delle sedute consiliari e delle commissioni sulla base:

a) degli orari risultanti dai verbali delle sedute per le attività di cui al

comma 2, la lettera a), punti i e ii; relativamente alla flessibilità oraria di

venti minuti legata alla tempistica occorrente per le operazioni di

chiusura sarà riconosciuta, ai fini dell’attribuzione dell’indennità di

disagio di che trattasi, tendendo conto sia degli orari risultanti dal verbale

sia dalla timbratura in uscita del dipendente;

b) dell’orario stabilito nell’ordine di servizio contenuto nella convocazione

alle sedute e come risultante dalla rilevazione automatica delle presenze

(timbratura in ingresso) per le attività di cui al comma 2, lettera a), punto

iii;

c) della sede di svolgimento della Commissione per le attività di cui al

comma 2, lettera b);

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7. L’orario eccedente, il normale orario di lavoro previsto per la giornata nonché

la flessibilità di venti minuti di cui al comma 2, lettera a), punto ii, è soggetto

ai regimi di autorizzazione dell’orario straordinario vigenti per tempo;

8. Nell’ipotesi in cui - per la peculiarità delle materie inserite all’ordine del

giorno della seduta del Consiglio Regionale e delle Commissioni - si renda

necessaria la presenza di personale, non ricompreso nelle ipotesi sopra

previste, sarà cura del Dirigente a cui è assegnato tale personale procedere alla

convocazione, in forma scritta e alla successiva attestazione della condizione di

disagio con riferimento alla certificazione del Dirigente del Servizio che cura la

gestione delle sedute consiliari e delle commissioni;

9. L'importo dell'indennità è fissato in 30,00 per dipendente per ciascuna seduta

avente le predette caratteristiche e nell’ambito di un tetto massimo annuale per

dipendente di € 350,00;

10. Per le attività di cui al comma 2, lettera a) - punto iii) - il personale è

individuato dal Dirigente del Servizio che cura la gestione delle sedute

consiliari, in un numero massimo di:

a) 2 unità di personale facente parte dell’elenco di cui al comma 3;

b) 2 unità di personale avente la qualifica di Collaboratore addetto alle

attività di supporto dell’aula o Collaboratore specializzato per

l’assistenza d’aula;

11. Per le attività di cui al comma 2, lettera c), il personale è individuato dal

dirigente preposto al Servizio di Segreteria del Presidente, in un numero

massimo di 2 unità. L'importo dell'indennità è fissato in € 50,00 per ciascuna

giornata di presenza alla manifestazione e nell’ambito di un tetto massimo

annuale per dipendente di € 350,00;

12. Per l'attività di cui al comma 2, lettera d) è attribuita una indennità mensile di €

29,00 rapportata ai giorni di effettiva presenza;

13. Annualmente, in sede di contrattazione decentrata, sono stabilite le risorse

assegnate al disagio ed i budget da destinare a ciascuna tipologia di attività

disagiata.

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Art. 8

(Indennità di maneggio valori)

1. L'indennità di maneggio valori viene attribuita al personale adibito in via

continuativa a servizi che comportino maneggio valori, per le sole giornate di

effettivo servizio, nelle seguenti misure:

a) € 0,52 giornalieri per valori medi mensili fino a € 516,46;

b) € 1,04 giornalieri per valori medi mensili da € 516,47 a € 1.032,91;

c) € 1,55 giornalieri per valori medi mensili superiori a € 1032,91.

2. Il personale è individuato nell'ambito:

a) del servizio economale, dal dirigente responsabile, sentito l'economo, in un

numero massimo di 1 addetto (titolare e sostituto);

b) del servizio di erogazione dei buoni pasto, dal dirigente preposto al personale in

un numero massimo di 2 addetti (1 titolare o 1 sostituto per ciascuna sede di

L'Aquila e Pescara).

3. L'indennità è liquidata su base mensile nell’ambito delle risorse assegnate.

Art. 9

(Indennità per particolari responsabilità)

Articolo modificato dal CDI 23.12.2014

1. Annualmente, in sede di contrattazione decentrata sono determinate le risorse da

destinare alle particolari responsabilità di cui all’art. 17 lett. f) del CCNL 1/4/1999,

calcolate in ragione di una percentuale compresa tra il 10% e il 20% sull’importo

ottenuto moltiplicando la dotazione organica di diritto al 31 dicembre dell’anno

precedente per l’importo massimo previsto contrattualmente.

2. Il 10% della somma complessiva determinata ai sensi del comma 1 è destinata a

remunerare, in parti uguali ed in relazione all’effettiva durata, gli incarichi conferiti

nell’ambito dell’attuazione della disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

(D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008).

3. Entro dieci giorni dalla sottoscrizione del contratto, il Servizio Organizzazione e

gestione risorse umane procede alla ripartizione proporzionale (con riferimento alla

dotazione organica di diritto al 31 dicembre dell’anno precedente di ciascuna

struttura) delle restanti risorse tra le Direzioni e le strutture autonome assegnando il

relativo budget. La ripartizione all’interno delle direzioni avviene sulla base di

autonome decisioni del Comitato di Direzione.

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4. Ciascun dirigente, in base alla programmazione delle attività e nei limiti del budget

assegnato, affida specifiche responsabilità di prodotto e/o di risultato che possono

riguardare:

procedure e/o procedimenti di particolare complessità operativa o istruttoria

anche con riferimento ai procedimenti di archiviazione informatica.

coordinamento di altro personale

raggiungimento di obiettivi cruciali, strategici o urgenti

raggiungimento di obiettivi di significativo impatto esterno

5. Il peso della responsabilità affidata è graduato sulla base dei seguenti parametri:

Complessità da 1/100 a 35/100

Margine di autonomia da 1/100 a 30/100

Grado di responsabilità da 1/100 a 35/100

6. L’importo dell’indennità destinata a compensare le responsabilità affidate è

calcolato moltiplicando il tetto massimo contrattuale di € 2.500,00 annui lordi per

il peso determinato ai sensi del comma 5.

7. La specifica responsabilità deve essere affidata dal Dirigente in forma scritta, e

deve indicare analiticamente l’attività alla quale è collegata, la durata, il peso e

l’importo.

8. Il relativo compenso è corrisposto, semestralmente ed a consuntivo, in proporzione

al periodo di effettivo espletamento delle particolari responsabilità, su decisione

del Dirigente che ne attesta il positivo apprezzamento anche tenuto conto delle

risultanze del sistema di misurazione e valutazione della performance

organizzativa e individuale.

9. Ciascun Dirigente attribuisce gli incarichi di responsabilità di cui al presente

articolo in maniera selettiva specificando puntualmente nell’atto di conferimento in

quali delle ipotesi di cui al comma 4 rientra l’incarico affidato. Ciascun Dirigente

risponde di affidamenti difformi nei limiti del budget assegnato.

Art. 10

(Area delle posizioni organizzative)

1. Ferma restando la disciplina contrattuale vigente in materia, annualmente, in sede

di contrattazione decentrata, sono forniti dal Servizio organizzazione e gestione

risorse umane i dati relativi alle risorse destinate alla remunerazione delle posizioni

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organizzative (uffici, alte professionalità, posizioni di staff/studio/ricerca), nonché

il numero delle stesse.

Art. 11

(Criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione)

1. I sistemi di incentivazione del personale sono finalizzati:

a) ad incentivare il merito e l'impegno individuale e di gruppo secondo risultati

accertati mediante il sistema permanente di valutazione di cui alla L.R. 08

aprile 2011, n. 6;

b) ad accrescere l'efficacia amministrativa, la flessibilità, l'innovazione, la

corrispondenza tra prestazioni rese e retribuzioni corrisposte.

2. I compensi per produttività vanno giustificati da un concreto effetto positivo sul

livello delle attività svolte e/o dei servizi erogati e, pertanto, possono essere

corrisposti soltanto a conclusione dell'annuale o periodico processo di valutazione

delle prestazioni e dei risultati.

3. Al fine di rendere maggiormente incisiva l’attribuzione dei compensi per

produttività, le risorse annualmente disponibili sono assegnate a ciascuna struttura

secondo le regole definite nell’art. 12 e rappresentano il “budget di struttura”.

4. Per le medesime finalità di cui al comma precedente ed in applicazione del comma

3 dell’art. 7 della L.R. n. 6/2011 le risultanze del sistema di valutazione, per

ciascuna struttura, determinano un ordine di graduatoria nel quale ad ogni singolo

punteggio corrisponde un diverso premio individuale.

Art. 12

(Disciplina per la produttività)

1. Le risorse complessivamente riservate alla produttività sono ripartite tra la

produttività individuale e la produttività collettiva, rispettivamente per ciascun

anno del triennio, nella misura del 20% e 80%, del 30% e 70%, e del 40% e 60%.

Annualmente, in sede di contrattazione decentrata, tale ripartizione percentuale può

essere ridefinita.

2. Al fine di determinare i budget di struttura, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del

contratto integrativo decentrato il Servizio Organizzazione e gestione risorse

umane provvede a ripartire le risorse complessivamente destinate alla produttività

(collettiva e individuale) tra le Direzioni e le strutture autonome in relazione alla

dotazione organica di diritto al 31/12 dell’anno precedente. Ciascuna Direzione

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provvede ad effettuare analoga ripartizione tra i Servizi appartenenti all’area di

propria competenza.

3. Il budget di cui al comma 2 è rideterminato per ogni struttura in proporzione al

livello di performance organizzativa così come valutato, in base al vigente sistema

di valutazione. In presenza di un punteggio inferiore a 40/100 il budget di struttura

sarà pari a zero.

4. I compensi individuali sono rapportati alle risultanze della valutazione della

performance individuale sulla base di quanto specificato negli articoli seguenti e in

proporzione ai seguenti coefficienti

a) Cat. B = parametro 200;

b) Cat. C = parametro 220;

c) Cat. D = parametro 240.

5. Per i nuovi assunti, i cessati e il tempo determinato, i premi sono corrisposti in

dodicesimi, in proporzione al servizio prestato.

Art. 13

(Produttività collettiva)

1. Per produttività collettiva si intende quella collegata al risultato ed è, pertanto,

strettamente correlata con la Scheda di valutazione della Performance Individuale

nell’ambito dell’”Area del risultato”. Per remunerare la produttività collettiva,

ciascuna struttura, dispone della % definita ai sensi dell’articolo 12 comma 1 (o

della diversa percentuale ridefinita in sede di contrattazione decentrata annuale).

2. La % è utilizzabile in base a quanto specificato al comma 3 dell’ articolo 12.

3. Accedono al premio per la produttività collettiva tutti i dipendenti che hanno

contribuito al rendimento dell’unità organizzativa di appartenenza.

4. Ai fini della quantificazione del premio personale, le risorse utilizzabili da

ciascuna struttura per la produttività collettiva sono distribuite, tra il personale

della struttura stessa, in proporzione ai coefficienti di cui all'articolo 12, comma 4,

e al punteggio conseguito dal singolo dipendente limitatamente all’area del

risultato nell’ambito della valutazione della performance individuale.

5. Le risorse che residuano dopo la distribuzione di cui al comma 4 sono

ulteriormente ripartite, con i medesimi criteri, e sino ad esaurimento tra il 75 % del

personale secondo l’ordine di merito, fatti salvi i dipendenti collocati ex equo con

15

l’ultimo, al fine di garantire al personale che si colloca nelle fasce di merito più

alte, risorse maggiori.

Art. 14

(Produttività individuale)

1. Per produttività individuale si intende quella collegata alle competenze e al

comportamento ed è, pertanto, strettamente correlata alla Scheda di valutazione

della Performance individuale nell’ambito dell’” Area delle competenze e dei

comportamenti”. Per remunerare la produttività individuale, ciascuna struttura,

dispone della % definita ai sensi dell’articolo 12, comma 1 (o della diversa

percentuale ridefinita in sede di contrattazione decentrata annuale).

2. La % è utilizzabile in base a quanto specificato al comma 3 del medesimo art. 12.

3. Accedono al premio per la produttività individuale tutti i dipendenti che nell’anno

di riferimento hanno conseguito una valutazione complessiva della performance

individuale pari o superiore a 40/100.

4. Ai fini della quantificazione del premio personale, le risorse utilizzabili da

ciascuna struttura per la produttività individuale sono distribuite, tra il personale

della struttura stessa, in proporzione ai coefficienti di cui all'articolo 13, comma 4,

e al punteggio conseguito dal singolo dipendente quale valutazione complessiva

della performance individuale.

5. Le risorse che residuano dopo la distribuzione di cui al comma 4 sono

ulteriormente ripartite, con i medesimi criteri, e sino ad esaurimento tra il 75% del

personale secondo l’ordine di merito, fatti salvi i dipendenti collocati ex equo con

l’ultimo, al fine di garantire al personale che si colloca nelle fasce di merito più

alte, risorse maggiori.

Articolo 14 bis

(Riduzione per cumulo con incentivi alla progettazione)

Articolo introdotto dal CDI 18.9.2013

1. Il premio complessivo individuale per produttività calcolato ai sensi degli articoli

13 e 14 è ridotto con le modalità di cui ai commi 2 e 3 per tutti quei dipendenti

che, con riferimento al medesimo anno, hanno percepito incentivi alla

progettazione.

2. La riduzione è progressiva e per scaglioni in relazione all’ammontare

dell’incentivo per progettazione liquidato per il medesimo anno al quale si

riferisce la produttività secondo la seguente tabella

16

Importo progettazione Aliquota

di

riduzione

(per

scaglioni)

Riduzione sulla produttività

Fino a € 1.000,00 0 Nessuna riduzione

Oltre € 1.000,00 e fino a €

3.000,00

10% 10% sull’importo eccedente €

1.000,00

Oltre € 3.000,00 e fino a €

6.000,00

30% € 200,00 + 30 % sulla parte

eccedente € 3.000,00

Oltre € 6.000,00 e fino a €

10.000,00

40% € 1.100,00+ 40 % sulla parte

eccedente € 6.000,00

Oltre € 10.000,00 50% € 2.700,00 + 50 % sulla parte

eccedente € 10.000,00

3. La riduzione non può in ogni caso superare il 90% del premio complessivo

individuale per produttività calcolato ai sensi degli artt. 13 e 14.

4. La somma complessiva portata in riduzione è ripartita tra il restante personale in

proporzione al premio complessivo individuale per produttività calcolato ai sensi

degli articoli 13 e 14 e va a sommarsi ad esso.

Articolo 14 ter

(Riduzione per cumulo con incentivi alla progettazione ai titolari di Posizione

Organizzativa)

Articolo introdotto dal CDI 18.9.2013

1. Le riduzioni di cui all’articolo 14-bis si applicano, con riferimento alle indennità

di premio complessivo individuale per produttività, ai dipendenti di categoria D

incaricati di posizione organizzativa tenuto conto degli incentivi per la

progettazione percepiti.

2. La somma portata a riduzione è ripartita tra i restanti dipendenti incaricati di

posizione organizzativa e le alte professionalità e va a sommarsi all’indennità di

premio spettante.

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Articolo 14 quater

(Riduzione una tantum)

Articolo introdotto dal CDI 23.10.2015

1. Il premio complessivo individuale per produttività calcolato ai sensi degli articoli

13 e 14 è ridotto per tutti quei dipendenti che, con riferimento al medesimo anno,

hanno conseguito una nuova progressione economica orizzontale secondo la

seguente tabella.

POSIZIONE ECONOMICA

VALORE

PROGRESSIONE

PERCENTUALE

RIDUZIONE SU

VALORE

PROGRESSIONE

IMPORTO

RIDUZIONE DI

PARTENZA DI ARRIVO

B1 B2 310,81 20% 62,16

B2 B3 756,50 20% 151,30

B3 B4 288,91 20% 57,58

B4 B5 338,19 20% 67,64

B5 B6 362,69 20% 72,54

B6 B7 796,05 20% 159,21

C1 C2 502,35 20% 100,47

C2 C3 600,99 20% 120,20

C3 C4 701,45 20% 140,29

C4 C5 846,31 20% 169,26

D1 D2 1.123,61 30% 337,08

D2 D3 2.312,10 30% 693,63

D3 D4 1.126,25 30% 337,88

D4 D5 1.227,52 30% 368,26

D5 D6 1.984,52 30% 595,36

2. La somma delle riduzioni sulla produttività è ripartita tra il restante personale in

proporzione al premio complessivo individuale calcolato ai sensi degli articoli 13

e 14 e va a sommarsi ad esso;

3. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano anche ai dipendenti di categoria D

incaricati di posizione organizzativa o alta professionalità, sulla quota individuale

della retribuzione di risultato spettante nello stesso anno in cui hanno conseguito

una nuova progressione economica orizzontale.

18

4. La somma delle riduzioni sulla retribuzione di risultato di cui al comma 3 rientra

l’anno successivo nella disponibilità delle risorse decentrate variabili.

Art. 15

(Procedure e criteri di valutazione della Progressione Orizzontale)

1. Le progressioni economiche all’interno della categoria saranno attuate

periodicamente, previa selezione, sulla base dei criteri e delle modalità che

seguono, nel limite delle risorse annualmente destinate a tale istituto e nell’ambito

delle “Risorse decentrate stabili” di cui all’art. 31, comma 2 del CCNL 22 gennaio

2004.

2. La percentuale, sul totale dei dipendenti, di progressioni economiche realizzabili

nell’anno, nell’ambito delle risorse ad hoc destinate, verrà assegnata a ciascuna

categoria e ripartita, rispettando, ove possibile, la stessa percentuale tra le

Direzioni e strutture autonome, dalla Conferenza dei Direttori che terrà conto,

tuttavia, della peculiarità della struttura.

3. La partecipazione alle selezioni è consentita ai dipendenti:

a) in attività di servizio presso il Consiglio regionale nella categoria di

appartenenza al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce la selezione;

b) che con riferimento all'esercizio precedente abbiano conseguito una valutazione

individuale definitiva pari almeno a 75/100;

c) che non abbiano subìto nell'anno di riferimento o in quello precedente

provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero scritto;

d) che abbiano almeno due anni di anzianità nella posizione economica di

riferimento.

4. Le selezioni si basano sui seguenti elementi i cui criteri e pesi percentuali

cambiano, nel rispetto dei principi di cui al comma 2 dell'art. 5 CCNL 31/3/1999,

in relazione alle differenti categoria interessate:

a) Professionalità maturata come desumibile dall’esperienza acquisita e

dall’arricchimento professionale, anche conseguente ad interventi formativi, di

qualificazione e di aggiornamento;

b) impegno e qualità della prestazione individuale come desumibile dalla

valutazione della performance individuale;

5. I criteri di selezione ed i relativi pesi individuati con riferimento agli elementi di

valutazione di cui al comma 3 sono i seguenti:

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CATEGORIA B

PROFESSIONALITA’

MATURATA PUNTI 55

IMPEGNO E QUALITA’ PRESTAZIONE

INDIVIDUALE PUNTI 45

Esperienza acquisita

punti 45

Formazione e aggiornamento

punti 10

Il punteggio conseguito nell’ambito della

valutazione della performance individuale

limitatamente all’area delle competenze e dei

comportamenti ricondotto percentualmente al

peso individuato

CATEGORIA C

PROFESSIONALITA’

MATURATA PUNTI 40

IMPEGNO E QUALITA’ PRESTAZIONE

INDIVIDUALE PUNTI 60

Esperienza acquisita

punti 30

Formazione e aggiornamento

punti 10

Il punteggio conseguito nell’ambito della

valutazione della performance individuale

limitatamente all’area delle competenze e dei

comportamenti ricondotto percentualmente al

peso individuato

CATEGORIA D

PROFESSIONALITA’

MATURATA PUNTI 25

IMPEGNO E QUALITA’ PRESTAZIONE

INDIVIDUALE PUNTI 75

Esperienza acquisita

punti 15

Formazione e aggiornamento

punti 10

Il punteggio conseguito nell’ambito della

valutazione della performance individuale per

entrambe le aree di valutazione ricondotto

percentualmente al peso individuato.

6. L’esperienza acquisita con l’anzianità di servizio maturata nella categoria di attuale

inquadramento o qualifica corrispondente verrà valutata fino ad un massimo di

anni 15. Per l’attribuzione del punteggio relativo, si applicano le seguenti formule:

punteggio massimo attribuibile alla categoria = X punti per anno

15 anni di servizio

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X punti per anno * anni di servizio nella attuale categoria = punteggio attribuibile

come esperienza acquisita

Art. 16

(Progressione verticale)

1. La progressione verticale si realizza mediante riserva del 50% dei posti nell’ambito

dei concorsi pubblici.

2. I criteri di dettaglio per accedere alla riserva sono definiti nell’ambito della

disciplina sugli accessi.

3. L’Ente valorizza il merito e l’impegno professionale come desumibili dal vigente

sistema di valutazione e il positivo esercizio di mansioni superiori.

Art. 17

(Formazione e aggiornamento)

1. I piani della formazione (annuale e triennale) sono elaborati dal Servizio

competente sulla base delle indicazioni formulate da ciascun Dirigente in relazione

all’analisi dei fabbisogni formativi della propria struttura.

2. Le linee generali del piano che incidono sulla concreta partecipazione dei

dipendenti alle attività di formazione sono oggetto di contrattazione.

Art. 18

(Banca delle ore)

1. A richiesta del dipendente, confluiscono nella banca ore individuale le ore di

lavoro aggiuntivo rispetto al limite di 36 ore settimanali, debitamente autorizzate,

per un massimo di 30 ore l'anno.

2. I relativi riposi compensativi possono essere fruiti su richiesta del dipendente,

compatibilmente con le esigenze di servizio.

3. I riposi compensativi devono essere fruiti entro il 31 agosto dell'anno successivo,

le ore non utilizzate entro il suddetto termine sono poste in pagamento e sottratte

dalla banca ore.

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Art. 19

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui agli artt. 11, 12, 13 e 14, in quanto strettamente collegate alle

risultanze del sistema di misurazione e valutazione dell’intero anno 2012, entrano

in vigore dall’01/01/2012.