Test di cessione DM 5/2/1998

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prime osservazioni sul “decreto ronchi “ e collegati Note del Dr. Tiziano Vendrame - SISP ulss n° 9 di Treviso Osservazioni sul D.M. 05.2.98 (TEST DI CESSIONE in particolare): Dalla lettura delle norme tecniche che il D.M. in questione prevede per il recupero di sottoprodotti, emergono una serie di osservazioni su numerosi punti che sono poco chiari o addirittura tecnicamente poco fattibili, specialmente per quel che riguarda il “test di cessione”. In particolare elenco i seguenti punti: 1. Campionamento e rappresentatività del campione: per il campionamento si fa riferimento ai metodi CNR - IRSA, quaderno n° 64, vol 3 del gennaio 1985 per i fanghi “in quanto applicabili” (Art. 8); i test di cessione “devono essere eseguiti su un campione ottenuto nella stessa forma fisica prevista nelle condizioni finali d’uso” (Art. 9) il campione “deve essere rappresentativo della totalità del materiale da esaminare” e comunque su non meno di 100 mg (milligrammi!) (All. 3.1) Per i fanghi e materiali di piccola pezzatura è abbastanza semplice realizzare campioni rappresentativi ed omogenei, anche con modeste quantità (normalmente aliquote di circa un chilo, di cui saranno sottoposti all’analisi pochi grammi). Per ottenere campioni rappresentativi di materiali con grossa pezzatura (quali possono essere quelli da reimpiegare in edilizia, sottofondi, ecc.) è necessario invece prelevarne quantità ben maggiori, considerato che le aliquote raccolte non possono essere omogeneizzate per macinazione (“stessa forma fisica”). Di conseguenza il test di cessione (se ben fatto) comporta il maneggio di notevoli quantità di campione e di corrispondenti volumi di acqua per le estrazioni, con contenitori di adatta capacità (10 - 100 o anche 1000 litri). Anche se non è un grosso problema maneggiare tali volumi, vi possono essere gravi difficoltà nella successiva filtrazione delle soluzioni da rinnovare, nel caso di materiali contenenti /home/website/convert/temp/convert_html/55b20d4fbb61eb776a8b4763/document.doc note Dr. Tiziano Vendrame (mi riservo di pubblicare un articolo sull’argomento) 1

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prime osservazioni sul “decreto ronchi “ e collegati

Note del Dr. Tiziano Vendrame - SISP ulss n° 9 di Treviso

Osservazioni sul D.M. 05.2.98 (TEST DI CESSIONE in particolare):Dalla lettura delle norme tecniche che il D.M. in questione prevede per il recupero di

sottoprodotti, emergono una serie di osservazioni su numerosi punti che sono poco chiari o addirittura tecnicamente poco fattibili, specialmente per quel che riguarda il “test di cessione”.

In particolare elenco i seguenti punti:

1. Campionamento e rappresentatività del campione:

per il campionamento si fa riferimento ai metodi CNR - IRSA, quaderno n° 64, vol 3 del gennaio 1985 per i fanghi “in quanto applicabili” (Art. 8);

i test di cessione “devono essere eseguiti su un campione ottenuto nella stessa forma fisica prevista nelle condizioni finali d’uso” (Art. 9)

il campione “deve essere rappresentativo della totalità del materiale da esaminare” e comunque su non meno di 100 mg (milligrammi!) (All. 3.1)Per i fanghi e materiali di piccola pezzatura è abbastanza semplice realizzare campioni rappresentativi ed omogenei, anche con modeste quantità (normalmente aliquote di circa un chilo, di cui saranno sottoposti all’analisi pochi grammi). Per ottenere campioni rappresentativi di materiali con grossa pezzatura (quali possono essere quelli da reimpiegare in edilizia, sottofondi, ecc.) è necessario invece prelevarne quantità ben maggiori, considerato che le aliquote raccolte non possono essere omogeneizzate per macinazione (“stessa forma fisica”). Di conseguenza il test di cessione (se ben fatto) comporta il maneggio di notevoli quantità di campione e di corrispondenti volumi di acqua per le estrazioni, con contenitori di adatta capacità (10 - 100 o anche 1000 litri).Anche se non è un grosso problema maneggiare tali volumi, vi possono essere gravi difficoltà nella successiva filtrazione delle soluzioni da rinnovare, nel caso di materiali contenenti sostanze finemente disperse (es. terreni argillosi, fangosi ecc.). Considerate le pezzature dei materiali per sottofondi/costruzioni e quindi il peso dei campioni in gioco, è contraddittorio fissare 100 mg (0,1 grammi) come quantità minima di campione da sottoporre ad analisi (dovrebbe essere di almeno 100 - 200 grammi e, se si vuole un campione veramente rappresentativo, va comunque considerata la pezzatura del materiale).E’ infine da verificare con cura in quali casi si possa ritenere rappresentativo un “campione monolitico” (All. 3.3) e se tale tipo di campione è compatibile con le metodiche di campionamento IRSA sopracitate. Tra l’altro queste prevedono che il campionamento debba essere effettuato sotto la direzione di chi ha la responsabilità dell’intero procedimento analitico e delle conclusioni che si possono dedurre dai dati, punto spesso trascurato nel caso di controlli “fiscali”.

2. Test di cessione:

volumi di campione e di soluzione eluente: All 3.3 (attrezzature e strumentazione): il contenitore deve poter contenere “un rapporto in peso tra

campione e soluzione estraente uguale a 5”;All. 3.4 (procedura): “porre nel recipiente un volume d’acqua pari a V = 5 x Vp” dove Vp indica il

volume del campione;

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Se si leggono con attenzione, si nota che le due frasi sono l’una l’esatto contrario dell’altra; premesso che è corretta la seconda, la prima frase è superflua e potrebbe essere eliminata (è ovvio che il contenitore deve poter contenere la quantità di liquido fissata dalla procedura).Un’altra critica è relativa alla scelta di calcolare il volume di soluzione estraente in rapporto al volume (Vp) anzichè al peso del campione, di più facile ed immediata determinazione (tra l’altro non è indicato il metodo da adottare per determinare Vp).

filtrazione del campione: le soluzioni da sottoporre ad analisi devono essere filtrate su membrana con pori da 0,45 micron (All. 3.3); le soluzioni estraenti vanno comunque filtrate ed il materiale rimasto sul filtro (in particolare se di granulometria fine) “ove possibile” dev’essere riunito a quello da sottoporre alla successiva eluizione (All. 3.4);Le membrane da 0,45 micron sono adatte alla fitrazione di 50 - 200 ml di campione (non di litri!) e si intasano facilmente; non è quindi realistico prevedere di filtrare tutto il liquido derivante da ciascuno stadio di eluizione. Le difficoltà aumentano, ovviamente, se il campione è ricco di materiale fine (limo, argilla ecc.), che può rendere impossibile la filtrazione.

amianto: seguendo alla lettera la procedura (All. 4.4) anche questo parametro va determinato sulle aliquote filtrate (su membrana da 0,45 micron) con un valore massimo tollerato (sommatoria di otto eluizioni) di 30 mg/l.Premesso che tale procedura non ha alcun senso, in quanto le eventuali fibre di amianto verranno trattenute dal filtro, è da chiedersi se ha significato fisico un “test di cessione” su di un materiale per sua natura insolubile.Il rilascio delle fibre infatti non appare legato ad equilibri di solubilità relativamente riproducibili, come nel caso dei parametri chimici, ma alle modalità di distacco delle fibre dalla superficie del campione, che possono dipendere dal rapporto superficie/volume, dall’agitazione e/o decantazione della soluzione eluente e sono quindi poco riproducibili. Se poi si vuole comunque eseguire un’analisi, per “concentrazioni” così basse il metodo utilizzabile è la microscopia elettronica, che però consente solo di contare il numero di fibre depositate su di un filtro (infatti i valori sono normalmente riferiti a “fibre/litro” per campionamenti di gas o liquidi). Dal numero è possibile calcolare, se si misurano anche diametri e lunghezze (medie), il volume delle fibre, e risalire al peso noto il peso specifico. La procedura, anche se possibile, è tuttavia soggetta a tali approssimazioni e fonti di errore da togliere significato al “numero” fornito.

metodiche: “standardizzate o riconosciute” (Art. 8.2).Era opportuno indicare espressamente le metodiche da adottare, in quanto per determinare alcuni parametri possono esservi diverse metodiche “nazionali” che danno differenti risultati.

3. Confronto finale:”il confronto con i valori limite stabiliti nella tabella seguente andrà effettuato con un valore risultante dalla sommatoria delle concentrazioni riscontrate nelle soluzioni ottenute nelle singole otto fasi di eluizione” (All. 3.4).Questo porta a conseguenze notevoli per:

solubilità: sono notevolmente penalizzate le sostanze che presentano equilibri di solubilità: ad esempio il banale gesso (solfato di calcio), se presente in quantità sufficiente, saturerà ogni volta la soluzione estraente fino a raggiungere il suo valore di solubilità (quindi la sommatoria finale delle concentrazioni di solfati sarà otto volte la solubilità della sostanza).

limiti di rilevabilità: le necessità sono molto diverse a seconda che si debba usare la sommatoria dei valori o invece (come sarebbe più sensato) la media.

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Dovendo verificare la sommatoria di otto misure, è necessario che ciascuna misura abbia un limite di rilevabilità, per la sostanza ricercata, inferiore ad 1/8 del limite fissato (per avere una precisione decente tale limite deve essere in realtà ancora più basso).Di conseguenza diventa molto discutibile, per esempio, la misura del C.O.D. che non è correttamente determinabile al di sotto di 10 - 20 mg/l, mentre qui sarebbe necessario spingersi sotto i 4 mg/l (circa 1/8 dei 30 mg/l fissati come limite).Quanto ai metalli diventa necessario, per una determinazione affidabile, ricorrere a metodi più sensibili della tecnica, normalmente usata, dell’assorbimento atomico in fiamma, con conseguenti costi più elevati e con maggiori problemi di riproducibilità.

4. costi: prendendo come rifermento il “Tariffario Unico Regionale” (B.U.R. n° 51 del 02.6.95) si ricava, per un’analisi completa (tra parentesi il paragrafo di riferimento del costo):

(3.25.2) - prova di cessione (preparativa) 80 000;

analisi metalli:Ba, Cu, Zn, Be, Co, Ni, V, Cr, Pb, Cd (2.2.1.5 - fornetto) 40 000 cadauno = 400 000,As, Hg, Se (2.2.1.6 - idruri) 50 000 cadauno = 150 000con un totale di lire 550 000 per i soli metalli;

analisi anioni (ammettendo che le comuni metodiche siano sufficientemente sensibili):NO3 (3.2.9) 25 000F (3.2.37) 30 000SO4 (3.2.70) 25 000Cl (3.2.24) 25 000CN (3.2.19) 25 000altre analisi:C.O.D. (3.2.25) 40 000pH (3.2.62) 15 000con un totale di lire 185 000 per anioni, C.O.D. e pH;

amianto: (9.14) 1 000 000

escludendo l’amianto e la preparazione del campione, risulta quindi un totale di lire 735 000 per ciascuna delle otto eluizioni, quindi con un totale finale di lire 5 880 000, senza conteggiare IVA (le 80 000 lire del tariffario per la prova di cessione si riferiscono alla preparazione di un singolo test con la vecchia procedura).

5. Scelta dei parametri: i punti precedenti riguardano essenzialmente le procedure analitiche; vi sono tuttavia numerosi casi in cui sono molto opinabili i parametri scelti es.:

voce 7.31: terre da coltivo, da pulizia di vegetali eduli, da battitura di lana sucida, terre e rocce di scavo. Appare assurdo che il terreno, nel quale sono stati coltivati vegetali commestibili, necessiti, per essere utilzzato in recuperi ambientali, di un test di cessione, mentre nulla è richiesto prima del riutilizzo. Lo stesso vale per le terre e rocce di scavo, che, se provenienti da zone non inquinate, non ha nessun senso sottoporre al test.

voce 7.2: rifiuti di rocce da cave autorizzate, per i quali è richiesto il test, a differenza degli inerti prodotti dalle stesse cave (senz’altro di medesima composizione) per i quali non è previsto alcun test specifico (la voce può riguardare, ad esempio, il limo prodotto dal lavaggio inerti).

voce 7.11: “pietrisco tolto d’opera” da manutenzione di strutture ferroviarie. Si immagina che questo derivi dalle massicciate ferroviarie, quindi soggetto sin dalla posa in opera al dilavamento meteorico, con rilascio nell’ambiente di qualunque componente solubile: ha poco senso

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preoccuparsi del test di cessione dopo che questo materiale è stato rimosso (si osserva anche che il codice 170101 riguarda “rifiuti misti di costruzioni e demolizioni” che non è certo equivalente a “pietrisco”)

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