Cessione di quote di SRL (Valcarenghi) 1. QUESTIONE PRELIMINARE CONTRATTO DI CESSIONE DI...
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Cessione di quote di SRL
(Valcarenghi)
1
QUESTIONE PRELIMINAREQUESTIONE PRELIMINARE
CONTRATTO DI CESSIONE DI PARTECIPAZIONICONTRATTO DI CESSIONE DI PARTECIPAZIONI
CONTRATTO BILATERALE, CONSENSUALE AD EFFICACIA REALE
LEGGE 310 del 12.08.1993 (MANCINO)CASSAZIONECASSAZIONE
3556 del 11.03.20033556 del 11.03.2003
2
AMBITO APPLICATIVOAMBITO APPLICATIVO
SI’SI’
TRASFERIMENTO
DEL DIRITTO DI
PROPRIETA’
PER ATTO TRA VIVI
ED
A TITOLO ONEROSO
NONO
• COSTITUZIONE DI PEGNO• COSTITUZIONE USUFRUTTO• DONAZIONE• COSTITUZIONE DI FONDO
PATRIMONIALE• DIVISIONE DI COMUNIONE
EREDITARIA E SUCCESSIONE EREDITARIA
• COSTITUZIONE IN TRUST
• COSTITUZIONE DI PEGNO• COSTITUZIONE USUFRUTTO• DONAZIONE• COSTITUZIONE DI FONDO
PATRIMONIALE• DIVISIONE DI COMUNIONE
EREDITARIA E SUCCESSIONE EREDITARIA
• COSTITUZIONE IN TRUST
CESSIONE QUOTE SRLCESSIONE QUOTE SRL (art.36 c.1-bis)
DAL 22.08.08 ESISTONO DUE MODALITA’ ALTERNATIVE PER DARE PUBBLICITA’ AL TRASFERIMENTO DI QUOTE DI SRL
ARTICOLO 2470 C.C.ARTICOLO 2470 C.C.• scrittura privata firme autenticate• atto pubblico
ARTICOLO 36 C. 1-BIS DL ARTICOLO 36 C. 1-BIS DL 112/08112/08
• Atto sottoscritto a firma digitale
Il notaio garantisce l’autenticità delle
sottoscrizioni ed ha l’obbligo di deposito al registro delle imprese
L’autenticità delle sottoscrizioni deriva dalla
firma digitale ed il deposito avviene solo per il tramite di
un intermediario abilitato
CESSIONE DI QUOTE SRLCESSIONE DI QUOTE SRL
IL RAPPORTO TRA CLIENTI E COMMERCIALISTI PUO’ ASSUMERE UNA
DUPLICE IMPOSTAZIONE
IL COMMERCIALISTA E’ SEMPLICEMENTE INCARICATO
DELLA TRASMISSIONE
IL COMMERCIALISTA E’ INCARICATO DELLA PREDISPOSIZIONE E
TRASMISSIONE
1. VERIFICA IDENTITA’2. VERIFICA TITOLARITA’3. NON CONTRARIETA’
BUON COSTUME E ORDINE PUBBLICO
• Privacy• antiriciclaggio
QUANTO A FIANCO+
ESISTENZA DI IMPEDIMENTI GIURIDICI DA ATTO COSTITUTIVO:
- Intrasferibilità – Prelazione - Gradimento
CESSIONE QUOTE: ITER
1. Predisposizione atto con videoscrittura2. Conversione in formato statico non modificabile (PDF/A
o TIFF)3. Apposizione firma digitale contraenti, anche in momenti
diversi (marcatura temporale)4. Registrazione c/o Agenzia entrate (20 gg)5. Modello S6 + atto + atto registrato con estremi e
modello pagamento + sottoscrizione digitale del commercialista
6
RICADUTE TRIBUTARIE
IMPOSTA DI REGISTRO
• Modello 69 richiesta registrazione• Copia atto su supporto informatico (f. digitale)• Una (meglio 2) copie cartacee dell’atto• F23 pagamento imposta registro (109T) 168,00 euro per ogni disposizione negoziale• F23 pagamento imposta di bollo (456T) 15,00 euro per telematica (fissa) e 14,62 cartacea
(variabile)
ESENZIONE PER I CAPITAL GAIN DA START UP
(art. 3 DL 112/2008)
REGOLE GENERALI CAPITAL GAIN
DA PARTECIPAZIONI
QUALIFICATE
DA PARTECIPAZIONI
NONQUALIFICATE
IMPONIBILEPER IL 40%
IMPONIBILEPER IL 49,72%
IRPEFIRPEF
SOSTITUTIVA SOSTITUTIVA AL 12,50%AL 12,50%
INQUADRAMENTO
• FORMA DI INCENTIVO AGLI INVESTIMENTI DEI PRIVATI IN PMI
• ESENZIONE DA TASSAZIONE SU PLUSVALENZE DA CESSIONE DI QUOTE
• IMPOSIZIONE RINVIATA AL MOMENTO DEL CONSEGUIMENTO
• ESENZIONE SUBORDINATA AL RICORRERE DI DETERMINATE CONDIZIONI
AMBITO SOGGETTIVO
AGEVOLAZIONE RISERVATA AI “PRIVATI”:
• Persone fisiche residenti (no impresa o autonomi)• Società semplici ed equiparate• Enti non commerciali (no impresa)• Non residenti, se tassati in Italia (art.23 TUIR)
AMBITO OGGETTIVO
11 22 33
SEGUE ANALISISEGUE ANALISI
AMBITO OGGETTIVO: 1
QUOTE CEDUTE RELATIVE A:1. SOLO SOCIETA’ E NON ENTI2. SOLO SOCIETA’ RESIDENTI (compatibile UE?)3. IRRILEVANTE LA QUOTAZIONE O MENO4. IRRILEVANTE LA CARATURA DI QUALIFICAZIONE
LA NORMA ACCORDA LA ESENZIONE ANCHE ALLE PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI E CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE RELATIVI ALLE MEDESIME SOCIETA’
AMBITO OGGETTIVO: 2
ANZIANITA’ SOCIETA’ CEDUTA
LA SOCIETA’ LE CUI QUOTE SONO CEDUTE DEVE ESSERE COSTITUITA AL MASSIMO DA 7 ANNI
COSTITUZIONECOSTITUZIONE DECORSO 7 ANNI CIVILIDECORSO 7 ANNI CIVILI
PERIODO MASSIMO IN CUI SI PUO’ PERIODO MASSIMO IN CUI SI PUO’ BENEFICIARE DELLA ESENZIONE , BENEFICIARE DELLA ESENZIONE ,
FERMI GLI ALTRI REQUISITI FERMI GLI ALTRI REQUISITI
AMBITO OGGETTIVO 3
ANZIANITA’ MINIMA TRIENNALE DELLA PARTECIPAZIONE CEDUTA
COSTITUZIONECOSTITUZIONE
DETENZIONE TRIENNALE MINIMA
DECORSO 7 ANNI CIVILIDECORSO 7 ANNI CIVILI
CESSIONECESSIONE
ULTERIORE VINCOLO
REQUISITOREQUISITOSOGGETTIVOSOGGETTIVO
REQUISITOREQUISITOOGGETTIVOOGGETTIVO
OBBLIGO DI REINVESTIMENTO
VINCOLIQUALITATIVI
VINCOLITEMPORALI
REINVESTIMENTO
IMPORTO MASSIMO ESENZIONE
QUESTIONI TECNICHE
1. TIPOLOGIA DI OPERAZIONE (cessione dei diritti, opzioni, obbligazioni convertibili, ecc.)
2. MOMENTO EFFETTIVO DI MATURAZIONE DELLA ESENZIONE (subito o dopo il biennio)
3. EVENTUALI MODALITA’ DI RECUPERO DELLE IMPOSTE DOVUTE
4. COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO PER ACQUIRENTE
SPESE DI VITTO E ALLOGGIOSPESE DI VITTO E ALLOGGIO
(art. 83 c. 28-bis DL 112/2008)
NOVITA’ IN SINTESI
NECESSITA’ DI RIMUOVERE IL DIVIETO DI DETRAZIONE DELL’IVA SULLE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO, PER
EVIDENTE CONTRASTO CON DIRETTIVA COMUNITARIA
MODIFICA AL DPR 633/72 E ADEGUAMENTO DEL TUIRMODIFICA AL DPR 633/72 E ADEGUAMENTO DEL TUIR
NECESSITA’ DI TROVARE FONDI PER RIEQUILIBRARE LA PERDITA DI GETTITO
NOVITA’ IVA
L’IVA SULLE SOMMINISTRAZIONI DI ALIMENTI E BEVANDE E SULLE PRESTAZIONI ALBERGHIERE
DIVIENE DETRAIBILE PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01.09.2008
E’ NECESSARIO E’ NECESSARIO CHE LA SPESA SIA CHE LA SPESA SIA
INERENTEINERENTE(ART. 19)(ART. 19)
E’ NECESSARIO E’ NECESSARIO CHE NON SIANO SPESE CHE NON SIANO SPESE DI RAPPRESENTANZADI RAPPRESENTANZA
E’ NECESSARIO E’ NECESSARIO AVERE LAAVERE LAFATTURAFATTURA
(NO RICEVUTA (NO RICEVUTA FISCALE)FISCALE)
INTESTAZIONE REGISTRAZIONE
CASI PRATICI
1. RISTORANTE / HOTEL DEL TITOLARE IN TRASFERTA GIUSTIFICATA
2. RISTORANTE / HOTEL DEL DIPENDENTE IN TRASFERTA GIUSTIFICATA SE DOCUMENTI INTESTATI ALL’AZIENDA
3. ACQUISTO DEI BUONI PASTO (SERVIZI MENSA ERANO GIA’ DETRAIBILI PRIMA)
NO ACQUISTO DI BENI
REGISTRAZIONE SEMPLIFICATA
QUESTIONI APERTE
1. SE IL NOME DEL BENEFICIARIO DEL SERVIZIO E’ SOLO INDICATO NEL CORPO DELLA FATTURA POSSO DETRARRE L’IVA?
2. POSSO NON CHIEDERE LA FATTURA E CONTINUARE CON LA RICEVUTA?
3. SE NON DETRAGGO L’IVA, HO UN COSTO DEDUCIBILE?
NOVITA’ REDDITI
DAL 01.01.2009DAL 01.01.2009
IMPRESEIMPRESE LAVORATORI LAVORATORI AUTONOMIAUTONOMI
DEDUCIBILITA’ AL 75%, FERME LE DEDUCIBILITA’ AL 75%, FERME LE PRECEDENTI LIMITAZIONIPRECEDENTI LIMITAZIONI
SPESE ESCLUSE DA LIMITI
LAVORATORI AUTONOMI
ESEMPI PER PROFESSIONISTI
ESEMPI PER PROFESSIONISTI
30
ADESIONE AI PVC
ADESIONE AI PVCADESIONE AI PVC (art. 83 c.18)
FORMA DI DEFINIZIONEAGEVOLATA SENZA
DISCUSSIONE SUL MERITO
AGENZIA :AGENZIA :
RINUNCIA AD UNA QUOTA DI SANZIONI
MA EVITA IL CONTRADDITTORIO
CONTRIBUENTE:CONTRIBUENTE:1. Sanzioni ad 1/8 del
minimo2. Possibilità di pagamento
rateale senza prestare garanzia
IMPOSTE INTERESSATEIMPOSTE INTERESSATE
PVCPVC
RICHIAMATI DALLANORMA
INDICATI DALLA CIRCOLARE 55
IMPOSTE DIRETTE
IVA
IRAP
ADDIZIONALI COMUNALI
ADDIZIONALI REGIONALI
SOSTITUTIVE
QUALSIASI TRIBUTO CHE SEGUE REGOLE
SULL’ACCERTAMENTO DELLE DIRETTE
I CONTRIBUTI INPS RILEVANO PUR
SENZA APPLICAZIONE DI
INTERESSI E SANZIONI
TIPI DI PVC INTERESSATITIPI DI PVC INTERESSATI
SI ADERISCE SOLO A PVC CHE DANNO ORIGINE AD SI ADERISCE SOLO A PVC CHE DANNO ORIGINE AD ACCERTAMENTI PARZIALIACCERTAMENTI PARZIALI
VIOLAZIONI SOSTANZIALI
VIOLAZIONI FORMALI CUI NON E’ ASSOCIATO IL RECUPERO DI BASE
IMPONIBILE NE’ SANZIONI COMMISURATE AD UNA MAGGIORE
IMPOSTA ACCERTATAQUELLE RELATIVE AL CONTENUTO DELLA
DICHIARAZIONEQUELLE COLLEGATE AL
TRIBUTO (es. contabili se prodromiche
all’evasione del tributo)
ELEMENTI DIVERSI:• operazioni elusive 37-bis• costi ex art. 110, comma 10 TUIR• elementi da incrociare con estero• elementi da verificare con bancari
SI’SI’ NONO
MODALITA’ DEFINIZIONEMODALITA’ DEFINIZIONE
CONSEGNA PVC
RICHIESTAADESIONE
NOTIFICA PROVVEDIMENTO
PAGAMENTOIN OGNI CASO
30 GIORNI 60 GIORNI 20 GIORNI
QUI SI QUI SI PERFEZIONAPERFEZIONA
ATTENZIONE !!LA DOMANDA E’IRREVERSIBILE
SOLO CORREZIONE
ERRORI MATERIALI E DI CALCOLO
DEROGHE PROCEDURALIDEROGHE PROCEDURALI
SINO AL 24.06.2008
DAL 25.06 AL 22.08.2008
DAL 25.06 AL 31.12.2008
L’ADESIONE VA MANIFESTATA ENTRO
IL 30.09.2008 SU MODELLO
CONFORME
L’UFFICIO PUO’ NOTIFICARE ATTO DI DEFINIZIONE ENTRO IL
30.06.2009, FACENDO ATTENZIONE A DECADENZA
NON AMMESSAL’ADESION
E
POSIZIONE SOCIETA’ SOCIPOSIZIONE SOCIETA’ SOCI
11 CONSEGNA PVC ALL’ENTE COLLETTIVO
22 L’ENTE COLLETTIVO PROPONE DOMANDA DI ADESIONE NEI 30 GIORNI
33L’UFFICIO NOTIFICA L’ATTO DI DEFINIZIONE ALL’ENTE
COLLETTIVO NEI 60 GIORNI
44L’UFFICIO NOTIFICA TEMPESTIVAMENTETEMPESTIVAMENTE A CIASCUN
PARTECIPANTE L’ATTO DI DEFINIZIONE RELATIVO ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
55 IL PARTECIPANTE, SE VUOLE, INVIA DOMANDA DI DEFINIZIONE ENTRO 30 GIORNI DALLA NOTIFICA
66IL PARTECIPANTE PAGA LE SOMME DOVUTE ENTRO I 20 GIORNI
SUCCESSIVI ALL’INVIO DELLA DOMANDA
NOVITA’ IN TEMA DI NOVITA’ IN TEMA DI RISCOSSIONERISCOSSIONE
(art. 83 cc. da 21 a 24)
38
DISPOSIZIONI VARIEDISPOSIZIONI VARIE
1. Previste modalità per la restituzione dei pagamenti in eccesso
2. Sorte dei pagamenti con strumenti differenti dal contante
3. Valore minimo per la cessione all’incanto dei fabbricati (valore catastale x 3)
NOVITA’ SU RATEAZIONENOVITA’ SU RATEAZIONE
• ELIMINATA LA NECESSITA’ DI GARANZIA FIDEIUSSORIA PER SOMME ISCRITTE A RUOLO PER IMPORTI SUPERIORI A 50.000,00
(modalità di calcolo)• VECCHIE FIDEIUSSIONI CONTINUANO AD
ESPLICARE LA LORO EFFICACIA• NUOVI METODI PER VALUTARE LA POSSIBILITA’ DI
RATEAZIONE ED IL NUMERO DELLE RATE
(privati e imprese)
PRIMO INDICE: ACCESSOPRIMO INDICE: ACCESSO
SECONDO INDICE: SECONDO INDICE: RISPOSTA E DURATARISPOSTA E DURATA
7< a
QUESTIONI VARIEQUESTIONI VARIE
STUDI DI SETTORESTUDI DI SETTORE
1. APPROVAZIONE ANTICIPATA DELLO STUDIO (articolo 33 commi 1 e 2)
2. ELABORAZIONE DEGLI STUDI A LIVELLO REGIONALE O COMUNALE (art. 83 commi 19 e 20)
PER IL 2008 (deroga)PER IL 2008 (deroga) DAL 2009 (regime)
ENTRO IL 31.12.08 ENTRO IL 30.09
CI DEVE ESSERE ANCHE GERICO, ALTRIMENTI NON E’ UTILE
STOCK OPTION STOCK OPTION (art.83 cc.23-24 e art.82 c.24-bis)
1. ABROGAZIONE LETTERA g-bis) art.51 c.2 TUIR per sancire la concorrenza al reddito
2. MODIFICA art.27 DPR 797/55, per sancire la non soggezione a contributi previdenziali
VALORE AZIONI SOMME CORRISPOSTE
REDDITOLAV.
DIPENDENTE
AZIONI ASSEGNATE AI DIPENDENTI DAL 25.06.2008ASSEGNAZIONE = ESERCIZIO DIRITTO DI OPZIONE
(RM366/2007)
IMPRESA IN UN GIORNO IMPRESA IN UN GIORNO (art.38)
DICHIARAZIONI CHE DEBBONO ESSERE ATTUATE:
1. Sportello unico è l’unico punto accesso
2. Coordinamento telematico COM.UNICA
3. Per servizi e imprese produttive
4. Agenzie per le imprese e CCIAA
5. Ricevuta = autorizzazione all’avvio
6. Per problemi, massimo 30 giorni
WWW.REGISTROIMPRESE.ITASSONIME CIRCOLARE 49/2008
La manovra d’estateDL 112/2008
Guida pratica agli interventi in materia di lavoro (Vannoni)
Libro unico del lavoro (art- 39)
• Le disposizioni - Il D.L. 112/2008, ha istituito un nuovo libro obbligatorio “libro unico del lavoro” in sostituzione dei i libri paga e matricola.
• Le norme attuative del nuovo adempimento e del periodo transitorio, sono previste dal D.M. 9.7.2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 192, 18.8.2008);
• Le prime istruzioni operative sono invece contenute nella circolare del Min. Lav. n. 20 del 21.8.2008 e nella nota INAIL del 10.9.2008.
Libro unico del lavoro (art- 39)
Regime transitorio (Art. 7 del DM 9.7.2008)Fino al periodo di paga del mese didicembre 2008, i datori di lavoro possono adempiere agli obblighi del libro unico mediante la corretta e regolare tenuta del libro paga, nelle sezioni paga e presenze, o del registro dei lavoratori e del libretto personale di controllo per i lavoratori a domicilio, debitamente compilati e aggiornati.
Il libro unico del lavoro è in vigore con decorrenza 18 agosto 2008.
Il passaggio al libro unico del lavoro sarà obbligatorio a decorrere dal periodo di paga di gennaio 2009
Libro unico del lavoro (art- 39)
• Nel periodo transitorio risulta possibile:– la tenuta del libro paga nella forma separata
retribuzione/presenze, in sostituzione del libro unico;– La tenuta nella forma manuale (non possibile per l libro
unico);– Continuare nella vidimazione (si veda anche la nota
INAIL);– I soggetti da registrare, i tempi di registrazione, le
modalità di tenuta e conservazione e le sanzioni sono già quelli individuarti dall’art. 39 istitutivo del libro unico;
Abrogazione del libro matricola
e del registro di impresa
• A prescindere dal periodo transitorio, a decorrere dal 18 Agosto 2008, il libro matricola e il registro d’impresa (settore agricolo) risultano definitivamente abrogati.
• I libri dovranno comunque essere conservati per almeno 5 anni dalla data dell’ultima registrazione.
• Risulta immediatamente applicabile anche il nuovo sistema sanzionatorio
Soggetti obbligati
• I datori di lavoro privati, esclusi quelli domestici, di qualsiasi settore, compresi i datori di lavoro agricolo, quelli dello spettacolo, dell’autotrasporto (anche per i lavoratori subordinati occupati presso sedi operative estere)
• Devono essere registrati anche i lavoratori in missione nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro e i lavoratori distaccati, le collaborazioni, gli amministratori, i sindaci di società non esercenti attività professionali e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo (anche se misto, capitale e lavoro), i lavoratori a domicilio.
Soggetti esclusi
1) I collaboratori e i coadiuvanti delle imprese familiari, i coadiuvanti delle imprese commerciali, i soci lavoratori di attività commerciali e di imprese in forma societaria;
2) I soggetti che svolgono attività in forma professionale autonoma
- I titolari di aziende individuali artigiane che non occupano lavoratori dipendenti, collaboratori o associati in partecipazione, ma operino con il solo lavoro del titolare o avvalendosi esclusivamente di soci o familiari coadiuvanti;- Le società di persone e di capitali, le ditte individuali del settore terziario, che non occupino dipendenti, collaboratori, associati in partecipazione o simili ma che operino solo con il lavoro del titolare o dei soci lavoratori.
Denuncia INAIL
Soggetti esclusi e rapporti con il collocamento e l’INAIL• In applicazione del nuovo art. 23 del DPR 1124/1965, l’INAIL, con
la nota del 25-8-2008, N. 6798 (e successiva modificazione del 29-8-2008) ha fornito le seguenti istruzioni operative, in particolare:– Datori di lavoro obbligati alla denuncia nominativa all’INAIL: soggetti che
instaurano un rapporto di lavoro (esclusi dalla comunicazione al centro per l’impiego) con collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari, coadiuvanti delle imprese commerciali e soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria. L’istituto ha precisato che rientra nell’obbligo normativo il datore di lavoro anche artigiano e, pertanto, nell’obbligo di denuncia in questione è ricompreso anche il socio artigiano nonché i soggetti collaboratori e coadiuvanti delle imprese artigiane, vale a dire che l’impresa artigiana deve comunicare all’INAIL i nominativi dei soci, dei collaboratori e coadiuvanti che operano nell’impresa (sempre che non siano già oggetto di comunicazione al centro per l’impiego);
Denuncia INAIL
Tempi: Deve essere effettuata prima dell’inizio dell’attività lavorativa, da intendersi, secondo l’INAIL, almeno il giorno prima (l’attività aziendale resta soggetta all’obbligo di comunicazione nei tempi e modalità di cui all’art. 12 del T.U. INAIL);
Decorrenza: L’obbligo decorre dal 18-8-2008 (data di entrata in vigore del D.M. 9.7.2008, di istituzione del libro unico);
Unicità
Il datore di lavoro deve istituire un solo libro unico (no sezioni
distinte) anche in presenza di più posizioni assicurative aziendali (PAT) e previdenziali o di più sedi di lavoro
distaccate, anche se stabili e organizzate. E’ venuto meno
l’obbligo previsto dal DPR 1124/65 di tenere i libri obbligatori
nel luogo in cui si esegue l’attività lavorativa e il relativo
sistema sanzionatorio.
Elaborazione separata
“Peraltro, deve ritenersi corretta, e quindi non sanzionabile, all’interno del libro unico del lavoro regolarmente istituito, l’eventuale elaborazione separata del calendario delle presenze, mantenendo ovviamente una numerazione sequenziale.
In ottica semplificatrice, i dati del calendario delle presenze potranno essere esposti sul libro unico del lavoro anche modalità analoghe a quelle in atto con riferimento alla sezione presenze dell’abrogato libro paga, secondo l’organizzazione della singola azienda o del soggetto cui è affidata la elaborazione e la tenuta del libro steso, ferma restando l’unicità documentale del libro unico del lavoro”.
Modalità di tenuta
Sono ammesse tre modalità di tenuta e conservazione del libro unico:
– A stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo– A stampa laser previa autorizzazione da parte dell’INAIL (fac-simile
allegato alla nota INAIL del 10.9.2008) alla stampa e alla generazione della numerazione automatica. L’INAIL ha precisato che la vidimazione in sede di stampa laser riguarda il libro unico nel suo complesso, anche nel caso di eventuale elaborazione parziale delle presenze. E’ venuto meno l’obbligo del riepilogo mensile delle retribuzioni nonché l’obbligo di inoltrare il prospetto riepilogativo all’INAIL entro il 31 marzo
– Su supporti magnetici sui quali ogni singola scrittura costituisca documento informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate, o ad elaborazione automatica dei dati
Luogo di tenuta
Il datore di lavoro può tenere, alternativamente, il libro unico
del lavoro presso:– la sede legale dell’impresa;– Lo studio del consulente del lavoro o altro
professionista abilitato ex lege 12/79 (art. 5, c. 1); – Presso i servizi ed i centri di assistenza delle
associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa;
– Per i gruppi di impresa, presso la capogruppo, in carica dalle singole imprese (art. 31, c. 1, D. Lgs. 276/2003).
Dati obbligatori
Nel libro unico del lavoro si dovranno obbligatoriamente annotare: – nome e cognome del lavoratore; – codice fiscale; – la qualifica e il livello di inquadramento contrattuale
(ove ricorrano); – la retribuzione base; – l’anzianità di servizio; – le relative posizioni assicurative e previdenziali; – le retribuzioni in denaro e in natura; – i rimborsi spese;
Dati obbligatori
– le trattenute a qualsiasi titolo effettuate;– le detrazioni fiscali; – l’ANF e le prestazioni temporanee; – gli straordinari e i premi; – il calendario delle presenze per ciascun lavoratore
dipendente e per ogni giorno: il numero delle ore di lavoro effettuate (con indicazione separata degli straordinari) , le eventuali assenze dal lavoro (anche non retribuite), i giorni di ferie ed i riposi.
Assenza di retribuzione
• Nei casi in cui i lavoratori non percepiscano alcuna retribuzione o compenso (es. amministratori), ovvero nelle fasi di attesa (es. il lavoratore intermittente senza indennità di disponibilità e il part time verticale), la registrazione nel libro unico deve avvenire:– In occasione della prima ammissione al lavoro (ad
esempio, per il lavoratore intermittente, senza indennità di disponibilità, alla prima chiamata);
– Successivamente, per ogni mese in cui il lavoratore si trovi a svolgere attività lavorativa o percepisca compensi e somme, nonché al termine del rapporto di lavoro
Termini di registrazione
• Il libro unico deve essere compilato, per ciascun mese, entro il 16 del mese successivo. Copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico deve essere consegnata al lavoratore (si adempie così all’obbligo della L. 4/1953: consegna del prospetto paga).
• Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere individuate specificatamente.
• Per quanto riguarda le annotazioni relative alla presenza o assenza dei lavoratori possono essere effettuate utilizzando causali specifiche risultanti da apposita legenda, che potrà essere tenuta anche separatamente dal libro unico.
Lavoro nero
• Con l’introduzione del LUL, gli organi ispettivi dovranno accertare la sussistenza dell’impiego lavorativo in nero solo ed esclusivamente sulla effettuazione della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 1, comma 1180, della legge n. 296/2006. Pertanto all’atto dell’accesso nel luogo di lavoro il personale ispettivo acquisirà informazioni dai lavoratori presenti fisicamente al lavoro redigendo un verbale di primo accesso ispettivo
Il contratto a termine (art. 21)
Applicazione del limite di 36 mesi (a regime dal 1’.4.2009)
La legge richiedeLa contrattazione
collettiva
Sostituisce la legge
L’identità delle parti nel rapporto di lavoro
L’equivalenza delle mansioni
Può disporre una diversa
regolamentazione
Il contratto a termine (art. 21)
• Le causali - le ragioni tecniche, produttive e organizzative o sostitutive (che stanno alla base della stipula del contratto a termine) valgono anche se riferibili all’ordinaria attività del datore di lavoro.
Il contratto a termine (art. 21)
IL CONTRATTO DI LAVORO
A tempo indeterminato A tempo determinato
La regolaPer ragioni tecniche,
produttive, organizzative e sostitutive
Contratto a termine: è venuto meno l’eccezionalità ma si ritiene confermata la temporaneità
Anche se riferibili all’ordinaria attività del
datore di lavoro
Orario di lavoro e riposi (art. 41)
• Le modifiche: il provvedimento apporta, con decorrenza 25.6.2008, importanti modifiche alla disciplina, in materia di orario di lavoro e di riposi, contenuta nel D.Lgs. 66/2003, in particolare viene disposto:– L’abrogazione di alcuni adempimenti di tipo documentale;– Una maggiore flessibilità nella gestione dei riposi giornalieri e
settimanali;– La possibilità di intervenire, per alcune disposizioni derogabili,
attraverso la contrattazione collettiva di secondo livello;– La rivisitazione di alcune definizioni;– La rivisitazione delle sanzioni.
Cumulo pensione e redditi di lavoro (art. 19)
Abolizione del divieto di cumulo tra pensione e redditi di lavoro: a decorrere dal 1°.1.2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima saranno totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente (il cumulo non sarà più limitato ai soggetti con 40 di contributi e ai soggetti con almeno 58 anni di età e almeno 37 anni di contributi) .
Cumulo pensione e redditi di lavoro (art. 19)
• Abolizione del divieto di cumulo tra pensione e redditi di lavoro: a decorrere dal 1°.1.2009 saranno totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo (soggetti che hanno cominciato a lavorare dal 1’.1.1996 – soggetti con meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995 che optano per il calcolo contributivo):– in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le
donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata dei collaboratori (se si sono maturati i requisiti stabiliti dalla L. 243/2004, art. 1, cc. 6 e 7).
– liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;– liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e
60 anni per le donne.
Cumulo pensione e redditi di lavoro (art. 19)
• Il divieto di cumulo totale permane, anche a decorrere dal 1.1. 2009, nei seguenti casi:– Trattamenti pensionistici di invalidità;– Pensioni ai superstiti (indirette e di reversibilità);
Apprendistato
Durata: Scompare il limite minimo di durata pari a 2 anni e rimane solo quello massimo pari a 6 anni.
Nel rispetto dei limiti previsti dal CCNL, in ogni caso Una durata inferiore ai due anni potrà essere stabilita all’interno di un profilo previsto dal contratto collettivo.
Allo stesso modo le leggi regionali potranno individuare a loro volta dei limiti temporali minimi collegati alla formazione minima prevista
Apprendistato
Formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale
La disciplina dell’apprendistato in ogni sua componente è rinviata al contratto collettivo anche aziendale pur se con supporti formativi esterni, ma la cui responsabilità è direttamente riconducibile al datore di lavoro
Formazione esterna (tramite strutture pubbliche) o mista
La disciplina degli elementi essenziali (durata, trattamento economico) è devoluta al contratto collettivo mentre la legge regionale deve disciplinare i profili formativi. In mancanza di legge regionale, in via provvisoria, tutta la materia è rimessa all’interno del contratto collettivo
Manovra estiva: sospensione attività
• Tra le cause che giustificano la sospensione dell’attività da parte dell’organo ispettivo, viene eliminata quella relativa reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravita' di esposizione al rischio di infortunio (prevista dall’art. 14 del D.Lgs. 81/2008).
• Di conseguenza, le due ipotesi sospensive rimaste sono quella legata alla individuazione di lavoratori in nero in percentuale pari o superiore al 20% della forza lavoro trovata sul posto e quella correlata alle gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Manovra estiva: sicurezza sul lavoro
• Viene abrogato l’art. 55 comma 4 D.Lgs. 81/2008; in pratica viene soppresso il riferimento all’art. 18 lett u) del D.Lgs. 81/2008 e di conseguenza abolita la sanzione da 2.500 a 10.000 euro per la mancata consegna del tesserino di riconoscimento negli appalti e subappalti (rimane dunque ferma la sanzione prevista per tale inosservanza dall’art. 26, comma 8 del decreto pari alla SA da 100 a 500 euro per lavoratore).
Manovra estiva: sospensione attività
Mancata consegna da parte dell’impresa del tesserino di riconoscimento nel contratto di appalto/subappalto
SA da 100 a 500 euro
Mancata esposizione del tesserino da parte dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi
SA da 50 a 300 euro
Mancata esposizione del tesserino da parte dei lavoratori autonomi
SA da 50 a 300 euro