Jacopo de Lentini Catania - consiglionotarilecatania.it CATANIA 20 GIUGNO... · d ) la cessione del...

34
SCUOLA DI NOTARIATO Jacopo de Lentini Catania Anno accademico 2013-2014

Transcript of Jacopo de Lentini Catania - consiglionotarilecatania.it CATANIA 20 GIUGNO... · d ) la cessione del...

SCUOLA DI NOTARIATO

Jacopo de Lentini

Catania

Anno accademico 2013-2014

“Liberalità indirette: riflessi in materia di

volontaria giurisdizione”

Giancarlo Iaccarino

Notaio in

Massa Lubrense

20 giugno 2014

Donazioni indirette

Teoria dell’unico

negozio con clausola

speciale in virtù della

quale si piega l’effetto

di un dato contratto

per conseguire

risultati ulteriori

Teoria del doppio

negozio collegato in

cui un negozio

(negozio mezzo) ha la

funzione di vincolare le

parti al raggiungimento

dell’ulteriore risultato

che rappresenta la

causa dell’altro negozio

(negozio fine).

Teoria dell’inesistenza

Nel negozio indiretto

come nel negozio

fiduciario il

raggiungimento di uno

scopo ulteriore è

semplicemente un

motivo che resta

estraneo al negozio e

alla sua causa. Pertanto

il negozio indiretto non

costituisce una

categoria giuridica.

c) la delegazione, l’accollo

d) la cessione del credito a titolo gratuito

e) il contratto a favore del terzo

b) il negotium mixtum cum donatione

f) l’intestazione di beni sotto nome altrui

g) l’ adempimento del debito altrui

a) la rinuncia

h) l’atto di fondazione

s) il contratto preliminare

a favore del terzo i) i depositi bancari

r) l’assunzione di obbligazione l) il trust

solidale in qualità di mutuatario

q) la prestazione di garanzia fideiussoria

n) il mandato senza m) il patto di famiglia mediante

rappresentanza, cioè rinuncia dei non assegnatari

mediante interposizione al diritto di liquidazione

reale di persona vantato verso l’assegnatario

p) l’acquisto in regime di comunione legale da parte o) il contratto di società

di un coniuge mediante lo scambio o il prezzo della nell’ambito del passaggio

vendita di beni personali omettendo intenzionalmente generazionale

la dichiarazione della provenienza del corrispettivo

Donazioni indirette

(IN)Compatibilità tra art. 809 c.c. e donazioni indirette

In virtù di tale principio generale ogni qual volta una norma

rinvia ad altre disposizioni, tale richiamo va sempre letto nei

limiti dell’applicabilità.

Es. Art. 1026: «Le disposizioni

relative all’usufrutto si

applicano, in quanto

compatibili all’uso e

all’abitazione»

Problema

Cass. 439/81

In virtù del richiamo contenuto nell’art. 809, tutte le norme sulla

donazione e, in particolare quelle per integrare la quota di

legittima sono applicabili anche alle donazioni indirette?

Art. 1116: «Alla divisione delle

cose comuni si applicano le

norme sulla divisione

dell’eredità in quanto non

siano in contrasto con quelle

sopra stabilite».

Art. 2615 – ter. «Le società dei

capi III e seguenti del titolo V

possono assumere some oggetto

sociale gli scopi indicati nell’art.

2602. In tal caso l’atto

costitutivo può stabilire

l’obbligo dei soci di versare i

contributi in denaro».

Soluzione NO! Si ha una loro disattivazione a beneficio della stabilità degli

effetti giuridici prodotti.

Teoria preferibile

NON è necessaria

l’autorizzazione

Azione di restituzione (art. 563)

Mandato a donare

Modus (art. 793)

Norme di volontaria

giurisdizione

Donazione odnuziale

(art. 785)

Comunione legale

Art. 179 lett. b)

Forma solenne (art. 782) Incompatibile

Beni futuri (art. 771) Incompatibile

Beni altrui Incompatibile

Incompatibile

Incompatibile al negotium

mixtum cun donarione (Cass.

12181/1992)

Compatibilità parziale

(Cass. 11096/2004

Parzialmente incompatibile

Compatibile (Cass. 9872/2000) e

Incompatibile

(Cass. 15873/2006)

Compatibile (Cass. 15778/2000)

Donazioni indirette Volontaria giurisdizione

Difficile da definire

per due considerazioni

rapporto

Due «figure» nebulose

La volontaria Giurisdizione è l’insieme degli interventi della

autorità giudiziaria che non hanno per oggetto la risoluzione

di controversie ma sono volti a regolare determinare

situazioni tra soggetti diversi

Non esiste un criterio unitario per ricomprendere il negozio

indiretto

Contrasti in dottrina e in giurisprudenza tra donazioni tipiche in favore del figlio minore e

le conseguenziali autorizzazioni.

1

2

Teorie

Impedimento giuridico Conflitto di interessi

Tesi preferibile

L’amministrazione del patrimonio del minore

Tesi

Impedimento giuridico

Assenza del dualismo di posizioni giuridiche che caratterizza i contratti. In definitiva, ,

secondo questa corrente di pensiero, la fattispecie deve, di volta in volta, essere risolta

come segue:

1) la donazione fatta da uno dei genitori al figlio minore deve essere accettata, previa

autorizzazione del giudice tutelare, dall'altro genitore in base all’art. 317 c.c.

ricorrendo una ipotesi di impedimento giuridico del genitore donante di partecipare

all'atto;

2) la donazione di entrambi i genitori al figlio deve essere accettata da un curatore

speciale a norma dell’art. 321 c.c., ricorrendo un impedimento comune ad entrambi;

3) in egual modo deve essere accettata la donazione al figlio del genitore esercente la

potestà in via esclusiva;

4) infine ancora a norma dell’art. 321 c.c., essere accettata la donazione che un genitore

intende fare al figlio e che l'altro si rifiuti di accettare, ricorrendo per il primo la

ipotesi della impossibilità e per il secondo la ipotesi del rifiuto.

Tesi impedimento giuridico

Autorizzazione ex art. 317 «Nel

caso di lontananza, di incapacità o

di altro impedimento che renda

impossibile ad uno dei genitori

l’esercizio della potestà, questa è

esercitata in modo esclusivo

dall’altro […]»

Curatore ex art. 321

Giudice Tutelare Tribunale ordinario

Donazione ai minori e nomina curatore speciale ex art. 321 c.c.

Al Tribunale Ordinario di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Sorrento

Ricorrente

Il sottoscritto Notaio Giancarlo Iaccarino di Massa Lubrense con sede in Massa Lubrense alla via IV

Novembre n. 26/a,, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Napoli - Torre Annunziata e Nola

Incarico e legittimazione

legittimato ai sensi dell’art. 1 della Legge notarile in quanto incaricato alla stipula dell’atto di cui al

presente ricorso da Alessandro, (nato a Napoli il …) nella qualità di genitore dei figli minori Gianluca

e Federica con egli domiciliato.

Espone

Situazione familiare

- Alessandro in data 18 settembre 2003 ha contratto matrimonio con effetti civili in Sorrento con

Beatrice (nata …);

- in costanza di matrimonio sono nati a … rispettivamente il … 2005 e il … 2008 Gianluca e Federica

(minori);

Fatto

- che Alessandro è proprietario esclusivo dell'appartamento facente parte del fabbricato sito nel

Comune di Sorrento[…].

- che Alessandro intende donare la nuda proprietà dell'immobile di cui sopra in ragione di 1/2 a

ciascun figlio e l'usufrutto al coniuge Beatrice;

Valore immobile

- che l'immobile trovasi in zona residenziale di prestigio, in fabbricato in buone condizioni statiche ed

in ottimo stato di conservazione;

Convenienza dell'operazione

tenuto conto che con la donazione si realizzerebbe una situazione di perfetto equilibrio che potrà

giovare sia in caso di futura vendita dell'immobile, sia ai rapporti tra i legittimari al momento

dell'apertura della successione;

Diritto

Inesistenza del conflitto

- che secondo un orientamento giurisprudenziale degli anni 80, in caso di donazione dai genitori al

figlio in potestà, ricorre un’ipotesi di conflitto di interessi patrimoniali meramente eventuale e

potenziale, che rientra nella previsione dell’art. 320, 6° comma, c.c. col conseguente potere-dovere

del giudice tutelare di nominare un curatore speciale;

che secondo l’orientamento dottrinario degli anni 80 che si ritiene preferibile, l’ultimo comma

dell’art. 320 c.c. disciplina solo il conflitto diretto ed attuale di interessi, che ricorre quando i

genitori si vengono a trovare in una posizione contrattuale oggettivamente contrapposta a quella

del minore (come nella divisione, nella costituzione di società o in qualunque contratto oneroso)

mentre nessun conflitto può ricorrere in un contratto gratuito in cui la volontà dei genitori è diretta

a depauperare il proprio patrimonio ed avvantaggiare il figlio minore;

Impedimento giuridico

- che se il genitore donante assumesse anche la posizione di donatario, sussisterebbe una ipotesi di

altro impedimento prevista dall'art. 317 c.c., in quanto verrebbe a mancare quel dualismo di

posizioni giuridiche che caratterizza ogni contratto, ivi incluso quello di donazione;

che l'altro coniuge Beatrice nell'atto in oggetto vestirebbe anche lei la qualità di parte donataria;

che, pertanto, si rende necessaria la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 321 c.c.;

che Paolo (zio paterno dei minori) si è dichiarato disposto ad accettare la donazione per conto di

Gianluca e Federica.

Richieste

Il ricorrente

chiede

che Codesta Autorità Giudiziaria,

letto il ricorso;

ritenuta l’insussistenza del conflitto di interessi;

visti gli artt. 317 e 321 del codice civile nonché l’art. 38 disp. att.;

osservate le formalità degli artt. 737 e ss. c.p.c.;

ritenuto che ricorre per il genitore donante e per il genitore donatario un caso di impedimento

giuridico all’esercizio della potestà;

riconosciuta la propria competenza;

constatata l’utilità evidente del prospettato acquisto,

voglia

1) nominare curatore speciale, ai sensi dell’art. 321 c.c., Paolo (zio paterno dei minori) (nato a ….)

2) autorizzare Paolo ad intervenire nell’atto di donazione che Alessandro intende fare ai figli Gianluca

e Federica per accettare la donazione di nuda proprietà;

3) approvare tutte le clausole necessarie ed opportune, previste dalla legge o dagli usi contrattuali e a

chiedere i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa;

4) munire il richiesto provvedimento autorizzativo di efficacia immediata, ai sensi dell'art. 741

secondo comma c.p.c., stante l'urgenza di porre in essere le operazioni prospettate.

Con osservanza

Si allegano:

* stato di famiglia

* visura catastale.

Tesi

Conflitto di interessi

Solo con il genitore

donante Anche con il

genitore non

donante

Dottrina Cass. 439/81

Curatore ex art. 320

ultimo comma

Pretesa alimentare ex

art. 433 c.c.

Conflitto di interessi solo col genitore donante

Essendo la donazione un contratto che

contrappone per sua natura le parti sussiste

sempre un conflitto tra genitore e figlio

donatario. Pertanto, si applica l’art. 320 u. c. in

virtù del quale "se sorge conflitto di interessi

patrimoniali tra figli ed uno solo dei genitori

esercenti la potestà, la rappresentanza dei figli

spetta esclusivamente all'altro genitore".

Quest'ultimo dovrebbe essere, pertanto, l'unico

genitore legittimato ad accettare la donazione in

nome e per conto del figlio minore, ovviamente

debitamente autorizzato dal giudice tutelare ai

sensi dell’art. 320 c.c.

Tesi Cassazione

La Suprema Corte per individuare un conflitto

anche con l’altro genitore prende le mosse

dall’obbligo alimentare di cui agli artt. 433 e 437

c.c.

Conflitto anche con un genitore non

donante

Ai sensi dell’art. 433 all’obbligo alimentare sono

tenuti: 1) il coniuge; 2) i figli; 3) i genitori; 4) gli

altri parenti.

Ai sensi dell’art. 437 in conseguenza della

donazione il predetto ordine cambia in quanto

il donatario è tenuto con precedenza su ogni

altro.

Quindi dopo la donazione al figlio l’ordine è il seguente: 1) figlio donatario, 2)

coniuge; 3) genitori.

Per la tesi del conflitto

esclusivamente col

genitore donante rileva

solo il conflitto attuale

Rapporto tra le due tesi del conflitto

Per la tesi del conflitto

anche col genitore non

donante rileva anche il

conflitto potenziale.

Per la tesi del conflitto

solo col genitore donante

L’autorizzazione è richiesta dall’altro

genitore ex art. 320 u.c. 2° c.p.v.

Per la tesi del conflitto

con entrambi i genitori

L’autorizzazione è richiesta dal

curatore ex art. 320 u.c. 1° c.p.v.

Critiche alla

teoria del

conflitto di

interessi

Neanche nelle donazioni modali vi è conflitto

In conflitto deve essere ATTUALE e NON

POTENZIALE

Il conflitto potenziale

presuppone

Genitori coniugati

Presupposti per

richiedere gli alimenti

Per la lesione della

legittima: premorienza

del donante

Valutazione del notaio

Donazione indiretta e Volontaria

Giurisdizione

I contrasti in precedenza evidenziati

tra dottrina e giurisprudenza in tema di

esistenza o meno di un conflitto di

interessi tra genitore donante e figli

donatari vanno ora analizzati

nell’àmbito delle donazioni indirette e

in particolare con il contratto a favore

del terzo e con l’adempimento del

terzo.

Preliminarmente è opportuno chiarire dopo le norme:

1) Della L. 23 dicembre 2005, n. 226 (Prezzo valore)

2) Del D. L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella L. 4 agosto 2006 n. 248

(c.d. Decreto Bersani)

3) Del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i. (antiriciclaggio)

4) Della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. deposito prezzo)

L’attività notarile è passata da un sistema «opaco» ad un sistema «trasparente»

Si è dunque abbandonata

la discutibile prassi di

utilizzare fittiziamente

soldi del minore

Antiriciclaggio

Equità tra legittimari

Peculiarità

I Acquisto

L’acquisto del bene avviene non dal genitore bensì direttamente dal venditore

Non c’è spazio

Né per la tesi del dualismo di posizione: vi sono

comunque due soggetti

Contratto a favore del terzo e Volontaria Giurisdizione

I soggetti coinvolti: STIPULANTE PROMITTENTE

Stipulante Promittente

Corollari

Gli effetti in favore del terzo disinnescano le norme sulla rappresentanza dei

minori Cass. 5 gennaio 1985 n. 11 e dottrina preferibile.

Né per la tesi del conflitto di interessi:

L’autorizzazione non è richiesta

VENDITA A FAVORE DEL TERZO MINORE SENZA ISTANZA

ATTRIBUZIONE A FAVORE DEL TERZO

Tizio, al fine di realizzare una liberalità a favore del proprio figlio, ai sensi dell'articolo 1411 c.c., dichiara che il contratto è da intendersi a favore di Tizietto seguono dati anagrafici). Di tale dichiarazione prende atto il promittente.

EFFETTI

Il terzo, in virtù della stipula a suo favore e in particolare ai sensi degli artt. 1376 e 1411 c.c., ha acquistato il diritto di proprietà dell’immobile in oggetto direttamente dal promittente. Pertanto solo quest’ultimo è tenuto a prestare le garanzie di legge relativamente all’immobile venduto.

RINUNCIA DELLO STIPULANTE

A tal uopo lo stipulante, al fine di stabilizzare gli effetti del contratto in capo al terzo, rinuncia al diritto di revocare la stipulazione rendendo l’acquisto irrevocabile.

PUBBLICITA’

Le parti, in virtù dei predetti effetti, autorizzano il Conservatore competente, esonerandolo da ogni responsabilità a riguardo, a trascrivere il contratto, anche in applicazione analogica dell’art. 2648 c. c., direttamente a favore del terzo e contro il promittente.

Quindi per il contratto a favore del terzo non c’è bisogno di alcun

ricorso.

In linea teorica, ex art. 1411 c.c., il minore, una volt maggiorenne

potrebbe rifiutare la liberalità in suo favore.

L’accettazione, una volta maggiorenne, potrà essere anche tacita con

l’alienazione di un immobile o con la concessione di un’ipoteca sullo

stesso.

Contratto a favore del terzo e Volontaria

Giurisdizione

Teoria maggioritaria e prevalente

II Conseguimento Definitivo

È necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare

Dichiarazione del terzo di volerne profittare

Teoria preferibile

NON è necessaria

l’autorizzazione

Similitudine con l’acquisto del legato 649 ipso iure

Art. 320 utilizza il verbo «accettare» in modo improprio

Art. 374 non prevede autorizzazione per il tutore se

donazioni e legati sono senza oneri

Ratio autorizzazioni per le donazioni il minore non ha

capacità giuridica per costituirsi in atto.

Art. 320 fa espresso riferimento alle donazioni e l’art. 809

non rinvia alle norme in tema di volontaria giurisdizione

L’accettazione, poiché l’acquisto è già avvenuto, è mero atto

unilaterale recettizio.

L’art. 320 c.c. consente ai genitori di compiere senza

autorizzazione atti di ordinaria amministrazione ovvero gli

atti che non alterano l’integrità del patrimonio.

ADEMPIMENTO DEL TERZO

PREZZO

Il prezzo della vendita è stato convenuto dalle parti in complessivi euro .…. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, …,

dichiarano

Prima ipotesi: – che il prezzo viene corrisposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1180 c.c., dagli intervenuti Tizio e Caia (genitori della parte acquirente) in adempimento spontaneo dell’obbligazione della parte acquirente a mezzo dei seguenti titoli:…………. Gli intervenuti, inoltre, nel dichiarare di avere adempiuto all’obbligazione donandi causa, rinunciano sin da ora a ripetere in alcun modo quanto versato in questo atto. Oppure solvendi causa o obligandi causa. Seconda ipotesi: – che il prezzo viene corrisposto come segue: per euro………dalla parte acquirente per l’adempimento della propria obbligazione ai sensi dell’art. 1498 c.c. a mezzo dei seguenti titoli….; per euro………dagli intervenuti Tizio e Caia (genitori della parte acquirente) in parziale adempimento spontaneo dell’obbligazione della parte acquirente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1180 c.c. a mezzo dei seguenti titoli:…………. Gli intervenuti, inoltre, nel dichiarare di avere adempiuto all’obbligazione donandi causa, rinunciano sin da ora a ripetere in alcun modo quanto versato in questo atto. OPPURE solvendi causa o obligandi causa.

Adempimento del terzo e Volontaria Giurisdizione

Peculiarità

Spontaneità dell’intervento del terzo: intervento NON RPOVOCATO

Non c’è spazio per il conflitto di interessi

Il genitore adempiente non interviene quale rappresentante del minore.

Corollari

Non trovano applicazione le norme che nell’àmbito della volontà

Giurisdizionale disciplinano le donazioni fatte dai genitori ai figli minori

Conflitto di interessi e Adempimento del terzo

Conflitto

di interessi

Spontaneità dell’intervento del terzo: intervento NON RPOVOCATO

I conclusione il meccanismo delle donazioni indirette può disattivare

l’obbligo alimentare.

In particolare nell’adempimento del terzo è evidente che manca il presupposto dell’obbligo

alimentare

Ai sensi dell’art, 438 c.c. ultimo comma: «il donatario

non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora

esistente nel suo patrimonio».

L’adempimento del terzo è un negozio unilaterale. L’accettazione del

minore, tramite l’autorizzazione giudiziale, contrasterebbe quindi con tale

natura.

Vantaggi Soluzioni Proposte

Se si evidenzia, sia al Giudice in sede di

ricorso sia nel successivo atto di acquisto,

l’adempimento della obbligazione pecuniaria

da parte del genitore ai sensi dell’art. 1180, si

possono conseguire essenzialmente tre

vantaggi. In primo luogo, non si dovrà

simulare nel ricorso la disponibilità del minore

a poter disporre di una ingente somma di

danaro; in secondo luogo, non si dovrà

nominare un curatore speciale e, infine, non si

creeranno i presupposti per una disparità di

trattamento tra i legittimari.

La strada suggerita, infine, anche alla luce

della sempre più rigorosa normativa che limita

l’uso del denaro contante nonché impone la

tracciabilità dei pagamenti, appare di gran

lunga la più conveniente.

Al Giudice Tutelare presso il

TRIBUNALE di …

Ill. mo Sig. Giudice Tutelare,

Ricorrente

Il sottoscritto Notaio… con sede in …, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di … con studio ivi alla Via …

Incarico e legittimazione

legittimato ai sensi dell’art. 1 della Legge notarile in quanto incaricato alla stipula degli atti di cui al presente ricorso dai signori Tizio e Caia nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Tizietto, con essi domiciliato

Espone

Situazione familiare

- che i signori TIZIO e CAIA hanno contratto matrimonio con effetti civili in… in data…;

- che i coniugi hanno scelto il regime della separazione dei beni;

- che i coniugi TIZIO e CAIA hanno due figli, uno maggiorenne di nome Filano ed uno minorenne di nome TIZIETTO nato a … il ….

Fatto

Sistemazione familiare

- che in data, con atto per notar…, riservandosene l’usufrutto con reciproco diritto di accrescimento, hanno donato a Filano un appartamento sito in …;

- che i signori TIZIO e CAIA, al fine di non creare disparità di trattamento tra i due figli, intendono procedere alla seguente operazione:

fare acquistare al minore Tizietto la nuda proprietà del bene immobile sito in… composto di…confinante….(segue descrizione); del … (registrato …)

- che la madre CAIA acquisterà l’usufrutto del predetto immobile;

Valore immobile

- che il prezzo di euro … richiesto per la vendita dell’immobile appare conveniente, soprattutto se

rapportato ad altri immobili situati nella stessa zona e con le medesime caratteristiche;

che, il suddetto prezzo è da ripartire come segue: euro … per l’usufrutto ed euro … per la nuda

proprietà;

Modalità di pagamento

- che il prezzo verrà così regolato:

- euro … sono stati già versati a titolo di caparra confirmatoria dalla signora Caia ed imputati al diritto

di usufrutto, così come risulta dal contratto preliminare del … (registrato …)

- euro …, corrispondenti al residuo valore dell’usufrutto, verranno versati da Caia al rogito definitivo

di vendita;

- euro …, imputati all’acquisto della nuda proprietà, verranno versati a mezzo utilizzo di mutuo

bancario decennale a tasso fisso che sarà concesso dalla Banca …ai signori Tizio e Caia;

- che in tale atto di mutuo TIZIO e CAIA in qualità di mutuatari si obbligheranno ad effettuare il

pagamento delle rate mensili assicurando, tra l’altro, con compagnia primaria importanza, il rischio

morte e patologie invalidanti che possano mettere in pericolo il puntale pagamento del debito;

- che in detto mutuo le parti assumeranno le seguenti qualifiche:

* mutuatari entrambi i genitori;

* datrice d’ipoteca per l’usufrutto la signora CAIA;

* terzo datore d’ipoteca per la nuda proprietà il minore TIZIETTO;

- che, pertanto, i genitori relativamente alla nuda proprietà effettueranno una donazione indiretta in

favore del figlio Tizietto;

- che detta liberalità verrà eseguita, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1180 c.c., in virtù dell’adempimento spontaneo dell’obbligazione di pagare al venditore il prezzo relativo alla nuda proprietà nell’atto di vendita utilizzando la provvista proveniente dal mutuo.

Richieste

Il ricorrente

chiede

che Codesta Autorità Giudiziaria,

- letto il ricorso;

- visto l’art. 320 del codice civile;

- riconosciuta la propria competenza;

- constatata l’utilità evidente del prospettato acquisto,

voglia

autorizzare i signori TIZIO e CAIA nella prefata qualità a compiere le seguenti operazioni:

1) - a intervenire nell’atto pubblico di compravendita in nome e per conto del figlio minore per l’acquisto della nuda proprietà ad una cifra non superiore al predetto prezzo dispensando l’usufruttuaria dal redigere l’inventario e dal prestare cauzione;

- autorizzare gli stessi a rendere tutte le dichiarazioni all’uopo necessarie;

- a richiedere ai venditori la rinuncia all’ipoteca legale;

- ad approvare e sottoscrivere tutte le clausole all’uopo necessarie;

- a chiedere i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa;

2) a concedere ipoteca volontaria sulla nuda proprietà del minore Tizietto, senza che nessun obbligo relativo al finanziamento possa mai gravare a carico del minore, compiendo all’uopo tutte le operazioni necessarie;

3) munire il provvedimento richiesto di efficacia immediata ai sensi dell’art. 741 c.p.c., stante la necessità di concludere in tempi brevi l’operazione.

Grazie per la cortese attenzione Notaio

GIANCARLO IACCARINO

[email protected]