TESSILI E ABBIGLIAMENTO - Piccola e media industria · 2013-11-25 · collettivi con altre...

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T E S S I L I E A B B I G L I A M E N T O - P i c c o l a e m e d i a i n d u s t r i a C O N T R A T T O C O L L E T T I V O N A Z I O N A L E D I L A V O R O p e r g l i a d d e t t i a l l e p i c c o l e e m e d i e i n d u s t r i e d e l s e t t o r e t e s s i l e - a b b i g l i a m e n t o - m o d a 8 L U G L I O 2 0 0 8 ( D e c o r r e n z a : 1 ° a p r i l e 2 0 0 8 - S c a d e n z a : 3 1 m a r z o 2 0 1 2 ) L a p a r t e e c o n o m i c a s c a d r à i l 3 1 m a r z o 2 0 1 0 r i n n o v a t o 2 2 L U G L I O 2 0 1 0 ( D e c o r r e n z a : 1 ° a p r i l e 2 0 1 0 - S c a d e n z a : 3 1 m a r z o 2 0 1 3 ) r i n n o v a t o 7 O T T O B R E 2 0 1 3 ( D e c o r r e n z a : 1 ° a p r i l e 2 0 1 3 - S c a d e n z a : 3 1 m a r z o 2 0 1 6 ) P a r t i s t i p u l a n t i U n i o n e n a z i o n a l e d e l l a p i c c o l a e m e d i a i n d u s t r i a t e s s i l e , a b b i g l i a m e n t o , c a l z a t u r e , p e l l i e c u o i o ( U N I O N T E S S I L E - C O N F A P I ) e F e d e r a z i o n e i t a l i a n a l a v o r a t o r i t e s s i l i e d e l l ' a b b i g l i a m e n t o ( F E M C A - C I S L ) F e d e r a z i o n e i t a l i a n a l a v o r a t o r i c h i m i c a , t e s s i l e , e n e r g i a , m a n i f a t t u r e ( F I L C T E M - C G I L ) U n i o n e i t a l i a n a l a v o r a t o r i t e s s i l i e n e r g i a c h i m i c a ( U I L T E C - U I L ) T e s t o d e l c . c . n . l . S e z i o n e I P A R T E G E N E R A L E C a p i t o l o I C L A U S O L E R I G U A R D A N T I I L C O N T R A T T O C O L L E T T I V O A r t . 1 ( C o n t r a t t o ) I l p r e s e n t e c o n t r a t t o c o n s t a d i d u e s e z i o n i c h e c o m p r e n d o n o : 1 ) u n a p a r t e g e n e r a l e ; 2 ) t r e p a r t i r i g u a r d a n t i : o p e r a i , q u a l i f i c h e s p e c i a l i o d i n t e r m e d i e , i m p i e g a t i e q u a d r i ; 3 ) u n a p a r t e r e t r i b u t i v a e d i n q u a d r a m e n t o ; 4 ) u n a p a r t e c o n t e n e n t e l e c l a s s i f i c a z i o n i d e l p e r s o n a l e ; 5 ) u n a p a r t e c o n t e n e n t e i P r o t o c o l l i a g g i u n t i v i ; 6 ) u n a p a r t e c o n t e n e n t e g l i a l l e g a t i . I l p r e s e n t e c o n t r a t t o h a v a l i d i t à i n t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e e c o n t i e n e l ' i m p e g n o d e l l e p a r t i s t i p u l a n t i d i r i s p e t t a r l o e f a r l o r i s p e t t a r e d a i p r o p r i i s c r i t t i p e r t u t t a l a d u r a t a s t a b i l i t a .

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TESSILI E ABBIGLIAMENTO - Piccola e media industria

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per gli addetti alle piccole e medie industrie

del settore tessile-abbigliamento-moda

8 LUGLIO 2008

(Decorrenza: 1 aprile 2008 - Scadenza: 31 marzo 2012)

La parte economica scadr il 31 marzo 2010

rinnovato

22 LUGLIO 2010

(Decorrenza: 1 aprile 2010 - Scadenza: 31 marzo 2013)

rinnovato

7 OTTOBRE 2013

(Decorrenza: 1 aprile 2013 - Scadenza: 31 marzo 2016)

Parti stipulanti

Unione nazionale della piccola e media industria tessile, abbigliamento, calzature, pelli e

cuoio (UNIONTESSILE-CONFAPI)

e

Federazione italiana lavoratori tessili e dell'abbigliamento (FEMCA-CISL)

Federazione italiana lavoratori chimica, tessile, energia, manifatture (FILCTEM-CGIL)

Unione italiana lavoratori tessili energia chimica (UILTEC-UIL)

Testo del c.c.n.l.

Sezione I

PARTE GENERALE

Capitolo I

CLAUSOLE RIGUARDANTI IL CONTRATTO COLLETTIVO

Art. 1

(Contratto)

Il presente contratto consta di due sezioni che comprendono:

1) una parte generale;

2) tre parti riguardanti: operai, qualifiche speciali od intermedie, impiegati e quadri;

3) una parte retributiva ed inquadramento;

4) una parte contenente le classificazioni del personale;

5) una parte contenente i Protocolli aggiuntivi;

6) una parte contenente gli allegati.

Il presente contratto ha validit in tutto il territorio nazionale e contiene l'impegno delle parti

stipulanti di rispettarlo e farlo rispettare dai propri iscritti per tutta la durata stabilita.

In tale ambito, pertanto, le Associazioni imprenditoriali sono impegnate ad operarsi per

l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate, mentre le Organizzazioni dei

lavoratori si impegnano a non promuovere (o ad intervenire perch siano evitate) azioni e

rivendicazioni a qualsiasi livello in ogni caso intese a modificare, integrare, innovare quanto ha

formato oggetto di accordi ai livelli sopra precisati.

Art. 2

(Categorie soggette ed efficacia del contratto)

Il presente contratto si applica a tutti i soggetti rappresentati dalle parti contraenti e

sostituisce ed abroga tutti i contratti in vigore regolanti la stessa materia.

Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascuna sezione e di ogni istituto, sono

correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con nessuna altra regolamentazione pattizia

o legislativa.

Le parti sono impegnate a concordare disposizioni non difformi qualora siano conclusi accordi

collettivi con altre Organizzazioni imprenditoriali o sindacali in rappresentanza di imprese industriali

o di lavoratori dell'industria tessile-abbigliamento-moda.

La violazione di tale clausola comporta la nullit della norma concordata in modo difforme con

altre Organizzazioni imprenditoriali e/o sindacali.

Art. 3

(Condizioni di miglior favore)

Ferma restando la inscindibilit di cui all'art. 2, le parti col presente contratto non hanno

inteso sostituire le condizioni pi favorevoli al lavoratore in servizio alla data di applicazione, non

derivanti da accordi nazionali; tali condizioni dovranno essere mantenute in vigore "ad personam",

esclusione fatta nel caso in cui derivassero da accordi provvisori di cui sia prevista la decadenza nel

caso di stipulazione del contratto nazionale.

In materia di usi le parti fanno riferimento all'art. 2078 del codice civile.

Art. 4

(Interpretazione del contratto e controversie)

Nella soluzione delle controversie individuali o collettive le norme del presente contratto

dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative riguardanti sia il contratto sia il

rapporto di lavoro.

I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo, saranno

esaminati ed eventualmente risolte tra lavoratori e datore di lavoro, con l'intervento delle R.S.U. o del

delegato di impresa.

Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo, il reclamo e la controversia potranno essere

sottoposti dalla parte ricorrente all'esame delle competenti Associazioni territoriali dei datori di lavoro

e dei lavoratori.

Riuscito vano il tentativo di componimento in sede sindacale, la parte ricorrente potr

sottoporre all'altra un giudizio di conciliazione ed arbitrato.

A tale scopo, entro quindici giorni dall'esito negativo del predetto tentativo di componimento,

la parte interessata richieder - tramite la propria Organizzazione territoriale - l'apertura del

procedimento in parola; entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, l'Organizzazione

rappresentante la controparte comunicher l'assenso di quest'ultima. Le due Organizzazioni

costituiranno - entro i dieci giorni successivi a detta risposta - un Collegio sino ad un massimo di

cinque membri, composto rispettivamente da uno o due membri designati dalla Organizzazione

territoriale dei lavoratori interessata, da uno o due membri designati dall'Organizzazione dei datori di

lavoro, da un membro Presidente scelto di comune accordo anche su lista precostituita.

In caso di disaccordo su tale scelta, dovr esserne richiesta la designazione entro 30 giorni

dalla data della sua costituzione.

Le controversie per l'interpretazione e quelle collettive per l'applicazione del presente contratto

saranno deferite, a seconda della loro natura, per l'ulteriore esame e risoluzione, le prime alle

competenti Associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali: la procedura dovr essere

completata entro 15 giorni dalla data del deferimento.

Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente contratto non si dar corso ad

azioni sindacali.

Art. 5

(Distribuzione del contratto - Quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale)

Le aziende industriali sono tenute a distribuire gratuitamente entro 4 mesi dalla data di

stipulazione ad ogni singolo dipendente in servizio, una copia del presente contratto di lavoro, parte

normativa e tabellare.

Per l'applicazione di quanto sopra disposto avr valore esclusivamente l'edizione predisposta

a cura delle parti stipulanti il presente contratto.

In relazione all'entrata in vigore del presente c.c.n.l. ed alla distribuzione del testo

contrattuale, le aziende effettueranno una ritenuta sulla retribuzione dei lavoratori con le modalit

stabilite dalle parti, a titolo di quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale, che sar

devoluta alle Organizzazioni sindacali nazionali.

Art. 6

(Esclusivit di stampa)

Il presente contratto, conforme all'originale, edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno

insieme l'esclusiva a tutti gli effetti ivi compresi quelli di cui all'art. 5, Parte generale.

E' vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione.

Art. 7

(Decorrenza e durata)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Il presente contratto decorre dal 1 aprile 2008 e scadr per la parte economica il 31 marzo

2010 e per la parte normativa il 31 marzo 2012.

Il contratto, nella sua globalit, si intender successivamente rinnovato di anno in anno

qualora non venga data disdetta tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.

In caso di disdetta rester in vigore sino a che non sar sostituito dal successivo.

----------

N.d.R.: L'ipotesi di accordo 22 luglio 2010 prevede quanto segue:

Art. 7

(Decorrenza e durata)

Il presente contratto decorre dal 1 aprile 2010 e scadr sia per la parte economica che per la parte

normativa il 31 marzo 2013.

I singoli istituti modificati o introdotti dal presente accordo, decorrono dal 21 maggio 2010, ove non

sia specificamente indicata una diversa decorrenza. Sono fatte salve le decorrenze e le scadenze

indicate per la parte economica.

Il contratto, nella sua globalit, si intender successivamente rinnovato di anno in anno qualora non

venga data disdetta sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.

In caso di disdetta rester in vigore sino a che non verr sostituito dal successivo.

----------

N.d.R.: L'accordo di rinnovo 7 ottobre 2013 prevede quanto segue:

Art. ...

(Decorrenza e durata)

Il presente c.c.n.l., fatto salvo quanto previsto per i singoli istituti, decorre dal 1 aprile 2013 con

scadenza al 31 marzo 2016 per il settore tessile e moda, e secondo le rispettive scadenze per gli

altri comparti.

Art. 8

(Sistema di relazioni industriali nel settore tessile-abbigliamento-moda)

Il sistema di relazioni industriali di cui al presente contratto nazionale per il settore tessile-

abbigliamento-moda:

- recepisce ed attua le logiche ed i contenuti del "Protocollo sulla politica dei redditi e

dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno del sistema

produttivo" del 23 luglio 1993 e del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22 dicembre

1998, sottoscritto dal Governo, Confapi e Confederazioni sindacali;

- aderisce pertanto ad una visione di politica dei redditi quale strumento indispensabile di

politica economica finalizzato a conseguire una crescente equit nella distribuzione del reddito

attraverso il contenimento dell'inflazione e dei redditi nominali;

- riprende e razionalizza in modo sistematico la consolidata prassi di dialogo sociale

settoriale, alimentata da un articolato sistema di informazioni che rende possibile la sistematicit di

consultazioni su temi di reciproco interesse per favorire la vitalit del settore, migliorare la

competitivit delle imprese, l'utilizzo delle risorse umane e l'occupazione, individuando nella

concertazione lo strumento per ricercare posizioni comuni, da rappresentare alle istituzioni

pubbliche.

Condizioni indispensabili per attuare compiutamente un sistema come sopra delineato sono:

- l'attribuzione alla autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione

delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali e del lavoro, attraverso anche lo sviluppo, ai vari

livelli e con diversi strumenti, del metodo partecipativo e la prevenzione dei conflitti;

- il reciproco riconoscimento dei ruoli e competenze ed il rispetto delle prerogative che

competono ai soggetti sociali rappresentativi di interessi collettivi;

- l'attuazione della contrattazione collettiva in modo tale da consentire a favore dei lavoratori

l'attribuzione di benefici economici e per le imprese una gestione corretta e programmabile della

propria attivit, utilizzando pienamente le opportunit offerte dal mercato e valorizzando le risorse

umane impiegate.

Art. 9

(I livelli di contrattazione)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Preso atto di quanto convenuto con il Protocollo 23 luglio 1993, le parti hanno inteso

disciplinare:

- la contrattazione di primo livello: contratto nazionale di categoria;

- la contrattazione di secondo livello: contratti aziendali.

Nel riconoscere il diritto per le aziende di poter impostare la propria attivit produttiva sulla

certezza degli oneri il contratto collettivo nazionale di lavoro si basa su elementi predeterminati validi

e concretamente esigibili per tutta la sua durata.

La contrattazione aziendale, prevista dal presente accordo nazionale, si attua sulla base della

valutazione delle comuni convenienze ed opportunit per consentire, attraverso il raggiungimento di

pi elevati livelli di competitivit delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali

e delle condizioni di lavoro.

La contrattazione aziendale potr inoltre intervenire per disciplinare tutte le materie normative

e per le quali il presente contratto nazionale fa esplicito rimando al livello aziendale, con le modalit

e nei limiti definiti dal contratto nazionale stesso.

Al fine di facilitare ed estendere la contrattazione aziendale e sulla base di esperienze gi

acquisite nel settore, le parti stipulanti il presente contratto definiranno apposite linee-guida sulle

modalit e sui contenuti degli accordi aziendali, con riguardo alle diverse tipologie e dimensioni delle

aziende ed alle caratteristiche specifiche dei vari comparti.

A livello territoriale, con l'obiettivo di cogliere le reciproche opportunit, le Associazioni

territoriali aderenti a Confapi e le articolazioni territoriali delle Organizzazioni sindacali nazionali

stipulanti il presente contratto, potranno valutare la convenienza di raggiungere accordi su temi

relativi alle politiche settoriali di sviluppo e per il miglioramento della competitivit, al funzionamento

del mercato del lavoro, con particolare riferimento alle qualifiche ed alle professionalit critiche per il

settore, alle politiche della formazione di base e continua, alle politiche della salute e sicurezza del

lavoro e degli orari.

In presenza di intese tra Confapi e CGIL, CISL e UIL sul nuovo modello di assetti contrattuali,

le parti stipulanti si riuniranno entro 30 giorni per procedere all'armonizzazione della presente

normativa con la nuova disciplina interconfederale.

----------

N.d.R.: L'ipotesi di accordo 22 luglio 2010 prevede quanto segue:

Art. 9

(I livelli di contrattazione)

Le parti hanno inteso disciplinare:

- la contrattazione di 1 livello: contratto nazionale di categoria;

- la contrattazione di 2 livello: contratti aziendali.

Nel riconoscere il diritto per le aziende di poter impostare la propria attivit produttiva sulla certezza

degli oneri, il contratto collettivo nazionale di lavoro si basa su elementi predeterminati, validi e

concretamente esigibili per tutta la sua durata.

La contrattazione aziendale, prevista dal presente accordo nazionale, si attua sulla base della

valutazione delle comuni convenienze ed opportunit per consentire, attraverso il raggiungimento di

pi elevati livelli di competitivit delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive

occupazionali e delle condizioni di lavoro.

La contrattazione aziendale potr inoltre intervenire per disciplinare tutte le materie normative per le

quali il presente contratto nazionale fa esplicito rimando al livello aziendale, con le modalit e nei

limiti definiti dal contratto nazionale stesso.

Alla fine di facilitare ed estendere la contrattazione aziendale e sulla base delle esperienze gi

acquisite nel settore, le parti stipulanti il presente contratto definiranno apposite linee-guida sulle

modalit e sui contenuti degli accordi aziendali, con riguardo alle diverse tipologie e dimensioni delle

aziende ed alle caratteristiche specifiche dei vari comparti produttivi.

Inoltre, le parti, tenendo conto delle migliori pratiche gi sviluppate, definiranno modelli/schemi tipo

di premio di risultato e/o esempi di parametri utili a misurare la produttivit, la qualit, il livello di

servizio e l'andamento economico aziendale nei vari comparti produttivi.

A livello territoriale, con l'obiettivo di cogliere le reciproche opportunit, le Associazioni territoriali

aderenti a Confapi e le articolazioni territoriali delle Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il

presente contratto, potranno valutare la convenienza di raggiungere accordi sui temi relativi alle

politiche settoriali di sviluppo e per il miglioramento della competitivit, al funzionamento del

mercato del lavoro, con particolare riferimento alle qualifiche ed alle professionalit critiche per il

settore, alle politiche della formazione di base e continua, alle politiche della salute e sicurezza del

lavoro e degli orari.

Art. 9 bis

(Il contratto collettivo nazionale di lavoro)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Il contratto collettivo nazionale di lavoro regola lo svolgimento del rapporto di lavoro e definisce

i diritti ed i doveri delle aziende e dei lavoratori.

Il contratto nazionale formato da una parte normativa, la cui durata quadriennale e da una

parte economica la cui durata biennale.

Per il rinnovo del contratto nazionale necessario che una delle parti dia disdetta nei termini

convenuti e che siano presentate le proposte per un nuovo accordo in tempo utile per consentire

l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.

Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e

comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla presentazione delle richieste

di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali n procederanno ad azioni indirette.

Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza, ovvero dalla

data di presentazione delle richieste se successiva, sar corrisposto ai lavoratori un elemento

provvisorio della retribuzione denominato "indennit di vacanza contrattuale".

L'importo di tale indennit sar pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato

all'elemento retributivo nazionale.

Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detto importo sar pari al 50% dell'inflazione

programmata.

Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto nazionale l'indennit di vacanza

contrattuale cessa di essere corrisposta.

La violazione del periodo di raffreddamento, come definito dal 4 comma del presente articolo,

comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa, l'anticipazione o lo

slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta indennit di vacanza

contrattuale.

----------

N.d.R.: L'ipotesi di accordo 22 luglio 2010 prevede quanto segue:

Art. 9 bis

(Il contratto collettivo nazionale di lavoro)

Il contratto collettivo nazionale di lavoro regola lo svolgimento del rapporto di lavoro e definisce i

diritti e i doveri delle aziende e dei lavoratori.

Il contratto nazionale ha durata triennale ed formato da una parte normativa e da una parte

economica.

Per il rinnovo del contratto nazionale necessario che una delle parti dia disdetta nei termini

convenuti e che siano presentate le proposte per un nuovo accordo in tempo utile per consentire

l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto.

La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovr dare riscontro entro venti giorni decorrenti

dalla data di ricevimento delle stesse.

Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e, comunque, per

un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le parti

non assumeranno iniziative unilaterali n procederanno ad azioni dirette.

Al rispetto dei tempi e delle procedure definite condizionata l'applicazione del meccanismo che,

dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosce una copertura economica, nella misura

che sar definita nell'accordo di rinnovo, ai lavoratori in servizio alla data di raggiungimento

dell'accordo di rinnovo stesso.

Entro sei mesi dalla scadenza del contratto, le parti si incontreranno per definire le modalit di

recupero degli scostamenti tra il tasso di inflazione previsto e quello effettivo, definito nelle sedi

competenti, che avverr entro la vigenza contrattuale in termini di variazione dei minimi contrattuali.

Art. 9 ter

(La contrattazione aziendale)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

1. Soggetti

La contrattazione aziendale viene delegata dalle parti stipulanti da un lato alle aziende ed alle

Associazioni imprenditoriali e dall'altra alle Rappresentanze sindacali unitarie ed ai Sindacati

territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni che hanno stipulato il presente accordo.

Tale contrattazione sar effettuata coerentemente con la prassi in atto nel settore, con

particolare riferimento alle piccole imprese ed all'intervento delle Organizzazioni nazionali di

categoria.

2. Requisiti

Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico - nonch le

inderogabili modalit per la sua attuazione - sono solamente quelle stabilite dalla presente

regolamentazione.

La contrattazione aziendale potr concernere materie delegate dal contratto collettivo

nazionale di lavoro secondo le specifiche clausole contrattuali di rinvio, e riguarder materie ed

istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli gi definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e

da altri livelli di contrattazione. Essa effettuata in conformit alle condizioni previste dal presente

contratto.

3. Finalit e contenuti

Le parti convengono che, attraverso la partecipazione dei lavoratori, la contrattazione a livello

aziendale debba perseguire il miglioramento delle condizioni di produttivit, competitivit, efficienza e

di redditivit in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione

dei benefici ottenuti anche in raccordo a quanto previsto dall'art. 9, comma 4.

Pertanto, nel rispetto delle coerenze complessive in tema di politica dei redditi, la

contrattazione aziendale con contenuto economico sar direttamente e sistematicamente correlata

ai risultati conseguiti, compresi i margini di produttivit di cui le imprese dispongano, eccedente

quella eventualmente gi utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di contratto

nazionale.

Tenuto conto dell'andamento economico dell'impresa, tali risultati riguarderanno il

raggiungimento degli obiettivi definiti nei programmi concordati, quali ad esempio gli aumenti di

produttivit, il miglioramento della qualit o altri indicatori di efficienza, competitivit e redditivit,

anche risultanti dalla combinazione di diversi fattori.

Conseguentemente le erogazioni economiche derivanti dal raggiungimento degli obiettivi

fissati dalla contrattazione aziendale avranno caratteristiche proprie e diverse dagli altri elementi

della retribuzione, in funzione del loro collegamento ai parametri presi a riferimento ed in diretta

connessione alla variabilit dei risultati conseguiti o in relazione al raggiungimento dei traguardi

convenuti.

L'accordo economico aziendale ha durata quadriennale e la contrattazione avverr nel rispetto

dei cicli negoziali per evitare sovrapposizioni.

Il periodo di non sovrapponibilit decorre da tre mesi prima della scadenza del contratto

nazionale sino a sei mesi dopo la presentazione delle richieste per il suo rinnovo.

Tale periodo ridotto rispettivamente a tre mesi prima e quattro mesi dopo nel caso di rinnovo

della sola parte economica del contratto nazionale di lavoro.

4. Procedure di consultazione e di verifica

Al fine della acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi

della contrattazione aziendale, da perseguire in funzione delle strategie e del miglioramento della

competitivit dell'impresa, le parti, a livello aziendale, valuteranno preventivamente, in appositi

incontri, la situazione produttiva e le esigenze di sviluppo dell'impresa, i requisiti essenziali di

redditivit e di efficienza, unitamente alle condizioni di lavoro ed alle prospettive occupazionali.

Durante la vigenza dell'accordo aziendale saranno effettuate verifiche in relazione allo stato di

attuazione dei programmi, al raggiungimento degli obiettivi, nonch verifiche tecniche sui parametri di

riferimento, in apposite riunioni che potranno essere effettuate anche nell'ambito degli incontri

informativi di cui al successivo art. 10. A livello aziendale potranno essere stabilite le modalit e gli

strumenti di conoscenza atti a favorire la migliore acquisizione degli elementi di conoscenza comune

e l'effettuazione delle verifiche.

5. Procedure

a) La trattativa aziendale si svolger in condizioni di normalit, con esclusione di iniziative

unilaterali, ivi comprese le azioni dirette di qualsiasi tipo, per un periodo di due mesi dall'inizio della

medesima.

b) Viene istituita una Commissione consultiva nazionale per effettuare l'analisi delle coerenze

rispetto a quanto stabilito in questo articolo, delle richieste presentate, dell'andamento della

contrattazione e dei relativi risultati. La Commissione, in tale ambito, potr indirizzare, con le

iniziative pi opportune, la contrattazione aziendale secondo quanto stabilito nel presente articolo e

rediger periodicamente un rapporto di sintesi che sar sottoposto alla valutazione delle parti

stipulanti.

La pratica di informazione, consultazione e verifica a livello aziendale, di cui al par. 4, e la

costituzione della Commissione consultiva nazionale sono finalizzate al coinvolgimento partecipativo

ad ogni livello ed alla evoluzione del sistema di relazioni industriali.

Gli Organismi territoriali imprenditoriali e sindacali comunicheranno alle rispettive

Organizzazioni nazionali i testi degli accordi aziendali sottoscritti.

Norma transitoria 1

Le parti a livello aziendale, in sede dei rinnovi dei relativi accordi, potranno convenire su

meccanismi di adeguamento dei relativi contenuti alle nuove normative del Protocollo 23 luglio 1993

e della presente regolamentazione. Tali armonizzazioni non dovranno comportare oneri aggiuntivi.

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N.d.R.: L'ipotesi di accordo 22 luglio 2010 prevede quanto segue:

Art. 9 ter

(La contrattazione aziendale)

A) Soggetti

La contrattazione aziendale viene delegata dalle parti stipulanti, da un lato alle aziende ed alle

Associazioni imprenditoriali e dall'altro alle Rappresentanze sindacali unitarie ed ai Sindacati

territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni che hanno stipulato il presente contratto.

Tale contrattazione sar effettuata coerentemente con la prassi in atto nel settore, con particolare

riferimento alle piccole imprese ed all'intervento delle Organizzazioni nazionali di categoria.

B) Requisiti

Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico - nonch le inderogabili

modalit per la sua attuazione - sono solamente quelle stabilite dalla presente regolamentazione.

La contrattazione aziendale potr concernere materie delegate dal contratto collettivo nazionale di

lavoro, perseguir le finalit ed assumer i contenuti di cui alla successiva lett. C) e pertanto

riguarder materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli gi definiti dal contratto collettivo

nazionale di lavoro e da altri livelli di contrattazione.

Essa effettuata in conformit alle condizioni previste dal presente contratto.

C) Finalit e contenuti

Le parti convengono che, attraverso la partecipazione dei lavoratori, la contrattazione a livello

aziendale debba perseguire il miglioramento delle condizioni di produttivit, competitivit, efficienza

e di redditivit, anche attraverso la gestione dei rimandi dei singoli articoli del contratto nazionale e

l'individuazione degli interventi di innovazione produttiva, in modo da consentire anche il

miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti, anche in raccordo con

quanto previsto all'art. 9, comma 4.

Pertanto, nel rispetto delle coerenze complessive in tema di politica dei redditi, la contrattazione

aziendale, con contenuto economico, sar direttamente e sistematicamente correlata ai risultati

conseguiti, compresi i margini di produttivit di cui le imprese dispongano, eccedente quella

eventualmente gi utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di contratto nazionale.

Tenuto conto dell'andamento economico dell'impresa, tali risultati riguarderanno il raggiungimento

degli obiettivi definiti nei programmi concordati, quali ad esempio gli aumenti di produttivit, il

miglioramento della qualit o altri indicatori di efficienza, competitivit e redditivit, anche risultanti

dalla combinazione di diversi parametri e/o indicatori sia collettivi (anche come sopra specificati) e/o

a carattere individuale.

Conseguentemente le erogazioni economiche derivanti dal raggiungimento degli obiettivi fissati dalla

contrattazione aziendale avranno caratteristiche proprie e diverse dagli altri elementi della

retribuzione, in funzione del loro collegamento ai parametri presi a riferimento ed in diretta

connessione alla variabilit dei risultati conseguiti o in relazione al raggiungimento dei traguardi

convenuti.

Il premio avr i requisiti per beneficiare dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla

normativa di legge.

D) Durata e procedure

L'accordo economico aziendale ha durata triennale e la contrattazione avverr nel rispetto dei cicli

negoziali per evitare sovrapposizioni.

Il periodo di non sovrapponibilit decorre da sei mesi prima della scadenza del contratto nazionale

sino a nove mesi dopo la presentazione delle richieste per il suo rinnovo.

Le proposte di rinnovo degli accordi aziendali, sottoscritte congiuntamente dalla R.S.U. e dalle

strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto nazionale, devono essere

presentate all'azienda e contestualmente all'Associazione industriale territoriale cui l'azienda

iscritta o ha conferito mandato, in tempo utile al fine di consentire l'apertura della trattativa due mesi

prima della scadenza dell'accordo.

L'azienda che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovr dare riscontro entro venti giorni decorrenti

dalla data di ricevimento delle stesse.

Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese

successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo pari complessivamente a tre

mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative

unilaterali n procederanno ad azioni dirette.

Al fine della acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della

contrattazione aziendale, da perseguire in funzione delle strategie e del miglioramento della

competitivit dell'impresa, le parti, a livello aziendale, valuteranno preventivamente, in appositi

incontri, la situazione produttiva e le esigenze di sviluppo dell'impresa, i requisiti essenziali di

redditivit e di efficienza, unitamente alle condizioni di lavoro ed alle prospettive occupazionali.

Durante la vigenza dell'accordo aziendale saranno effettuate verifiche in relazione allo stato di

attuazione dei programmi, al raggiungimento degli obiettivi, nonch verifiche tecniche sui parametri

di riferimento, in apposite riunioni che potranno essere effettuate anche nell'ambito degli incontri

informativi di cui all'art. 10 (paragrafo "Informazioni al livello aziendale") del presente contratto.

A livello aziendale potranno essere stabilite le modalit e gli strumenti per favorire la migliore

acquisizione degli elementi di conoscenza comune e l'effettuazione delle verifiche.

Per l'ipotesi in cui dopo cinque mesi dalla scadenza il contratto aziendale non sia stato ancora

rinnovato, l'Associazione industriale di riferimento e le strutture territoriali delle Organizzazioni

sindacali stipulanti il presente contratto possono essere interessate dalle parti per valutare le ragioni

che non hanno consentito il raggiungimento dell'accordo ed agevolare le possibili soluzioni.

Eventuali controversie che dovessero insorgere nell'applicazione delle procedure come sopra

disciplinate saranno definite secondo quanto previsto dall'art. ... del presente contratto nazionale.

E) Commissione consultiva

Opera una Commissione consultiva nazionale per effettuare l'analisi delle coerenze, rispetto a

quanto stabilito in questo articolo, delle richieste presentate, dell'andamento della contrattazione e

dei relativi risultati. La Commissione, in tale ambito, potr indirizzare, con le iniziative pi opportune,

la contrattazione aziendale secondo quanto stabilito nel presente articolo e rediger periodicamente

un rapporto di sintesi che sar sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti.

La pratica di informazione, consultazione e verifica a livello aziendale, di cui alla lett. D), e l'attivit

della Commissione consultiva nazionale sono finalizzate al coinvolgimento partecipativo ad ogni

livello ed alla evoluzione del sistema di relazioni industriali.

Al fine di favorire il lavoro della Commissione gli Organismi territoriali imprenditoriali e sindacali

comunicheranno alle rispettive Organizzazioni nazionali i testi degli accordi aziendali sottoscritti.

F) Elemento di garanzia retributiva

Ai fini dell'effettivit della diffusione della contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti

da aziende prive della contrattazione aziendale stessa e che non percepiscono altri trattamenti

economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale,

sar riconosciuto un importo a titolo di "elemento di garanzia retributiva".

Tale importo, pari a 200,00 euro lordi, uguale per tutti i lavoratori, sar erogato con la retribuzione

del mese di gennaio 2013 ai lavoratori in forza il 1 gennaio 2013 ed aventi titolo in base alla

situazione retributiva individuale rilevata nell'ultimo quadriennio (2009-2012), con assorbimento fino a

concorrenza del valore dell'E.g.r. di quanto individualmente erogato.

L'importo dell'E.g.r., che da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e

contrattuali, compreso il t.f.r., sar corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1 gennaio al 31

dicembre 2012 e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come

mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

Sar altres riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.

----------

N.d.R.: L'accordo di rinnovo 7 ottobre 2013 prevede quanto segue:

Articolo nuovo

(Sostegno alla contrattazione di II livello)

Per sostenere e valorizzare la contrattazione di II livello le parti convengono sulla opportunit di

programmare adeguati livelli di formazione degli operatori di sistema attingendo alle apposite risorse

stanziate nell'ambito del Fondo Bilateralit alla voce Osservatorio contrattuale e sostegno alla

contrattazione di II livello.

A tal proposito le parti costituiranno presso l'Osservatorio medesimo un apposito comitato paritetico

con compiti di analisi delle problematiche del settore, monitoraggio della contrattazione di settore,

promozione della formazione degli operatori di sistema, affiancamento alle strutture territoriali di

settore per la definizione di accordi e intese di secondo livello.

Elemento di perequazione

Le parti stabiliscono un incremento dell'elemento di perequazione dagli attuali 200,00 euro a 220,00

euro annui.

Capitolo II

SISTEMA DI INFORMAZIONI

Art. 10

(Sistema informativo - Osservatorio nazionale di categoria)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Le parti ritengono che l'approfondita conoscenza del settore e il confronto delle rispettive

valutazioni costituiscono un utile presupposto per favorire il dialogo sociale settoriale e rafforzare le

relazioni industriali partecipate nel sistema tessile-abbigliamento-moda.

La pratica della comunicazione e condivisione delle informazioni ha lo scopo - attraverso la

ricerca di convergenze nell'analisi dei problemi e la individuazione delle possibili soluzioni - di

valorizzare la filiera produttiva tessile-abbigliamento-moda migliorando la competitivit delle aziende,

di difendere l'occupazione e valorizzare le risorse umane quale fattore strategico di sviluppo.

Per perseguire queste finalit le parti, ferme restando la rispettiva autonomia di iniziativa e le

distinte responsabilit, concordano di implementare le funzioni dell'Osservatorio nazionale di

categoria composto da sei membri di cui tre di parte imprenditoriale e tre nominati da FEMCA,

FILTEA e UILTA.

Il regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio verr approvato nel corso della prima

riunione all'unanimit.

I nominativi dei rappresentanti dovranno pervenire all'Uniontessile nazionale, che nella fase di

avvio svolger compiti di segreteria.

L'Osservatorio pu individuare esperti provenienti dalle rispettive Organizzazioni datoriali e

sindacali, ai quali affidare lo svolgimento degli studi, delle ricerche e delle analisi. Ciascuna delle

parti assume a proprio carico le eventuali spese di utilizzo di tale personale.

Compiti dell'Osservatorio

1. Analisi e conoscenza del settore tessile-abbigliamento-moda

L'Osservatorio:

- acquisisce in via diretta i dati, le informazioni e ogni altro elemento conoscitivo riguardanti il

settore tessile-abbigliamento-moda nel suo complesso e i suoi comparti;

- analizza le informazioni;

- produce rapporti periodici o singole analisi su particolari argomenti individuati dalle parti;

- propone alle parti l'adozione congiunta di orientamenti su tematiche di rilevanza strategica

da sottoporre ai competenti Organi istituzionali.

2. Concertazione di iniziative a favore della difesa e sviluppo del settore tessile-

abbigliamento-moda

L'Osservatorio, sulla base delle conoscenze comuni acquisite, analizza, valuta, e fa sintesi

delle proposte che le Organizzazioni sindacali FEMCA, FILTEA e UILTA e Uniontessile possono

congiuntamente avanzare in ambito di dialogo sociale nelle sedi istituzionali nazionali, comunitarie e

internazionali in materia di politica industriale settoriale, politica del lavoro, politica commerciale,

rispetto dei diritti umani fondamentali, impegno contro contraffazione, frodi commerciali, evasioni,

elusioni e lavoro irregolare.

La ricerca di convergenze e l'individuazione delle possibili soluzioni a cura dell'Osservatorio

sono volte alla valorizzazione del sistema produttivo tessile-abbigliamento-moda e delle risorse

umane che operano al suo interno, e saranno utilizzate per orientare allo sviluppo sostenibile i

processi di riposizionamento competitivo delle imprese della filiera.

Le materie oggetto di analisi da parte dell'Osservatorio sono le seguenti:

a) l'attivit produttiva, l'andamento congiunturale e quello dei consumi;

b) la competitivit del settore e dei comparti, anche con riferimento al quadro economico

internazionale;

c) le politiche e le modalit di internazionalizzazione e di decentramento produttivo all'estero,

con particolare riferimento all'analisi dei Paesi destinatari, alle tipologie produttive delocalizzate, alle

stime dei volumi complessivi di produzione, alle ricadute occupazionali in Italia;

d) le politiche di investimento produttivo nel Mezzogiorno, con particolare riferimento ad

accordi territoriali o di area che coinvolgano una pluralit di aziende;

e) la struttura dell'occupazione e la sua dinamica, anche con riferimento alle varie tipologie di

contratto di lavoro;

f) la dinamica delle retribuzioni e del costo del lavoro;

g) le politiche di commercializzazione in Italia e all'estero, con particolare riferimento alle

tipologie e all'organizzazione delle reti di vendita, alle caratteristiche dei contratti di lavoro adottati e

alle ricadute occupazionali;

h) i costi dell'energia e delle materie prime;

i) l'andamento della contrattazione di secondo livello, con particolare riferimento alle tipologie

e caratteristiche dei premi di risultato;

j) l'andamento delle importazioni e delle esportazioni;

k) il commercio internazionale;

l) gli investimenti, con particolare riguardo a quelli per ricerca e formazione;

m) l'evoluzione della tecnologia e dell'organizzazione aziendale, con particolare riferimento alle

conseguenze sull'occupazione;

n) i temi legati al rapporto tra industria e ambiente (con particolare riferimento ai problemi

derivanti dall'applicazione di leggi nazionali e di provvedimenti comunitari) e all'igiene e sicurezza del

lavoro;

o) le iniziative pi rilevanti in materia di azioni positive, anche al fine di diffondere le migliori

pratiche;

p) l'analisi comparativa ("benchmarking") delle migliori pratiche in materia di responsabilit

sociale;

q) i supporti organizzativi e di servizio a disposizione delle piccole e medie aziende nei

distretti industriali.

L'Osservatorio produce un rapporto annuale sullo stato e sulla struttura del settore, con

riferimento ai fattori pi significativi per delineare l'andamento del settore e le sue tendenze evolutive

anche al fine di programmare iniziative di sistema e contrattuali per la tutela ed il consolidamento

delle imprese gi insediate nel Mezzogiorno e per i nuovi insediamenti.

Ciascuna delle parti firmatarie del presente contratto impegnata a mettere a disposizione

dell'Osservatorio i dati statistici e le informazioni di cui dispone, attinenti alle materie sopraelencate.

I documenti e le analisi dell'Osservatorio vengono approvati all'unanimit.

L'attivit di segreteria operativa dell'Osservatorio presso l'Associazione degli imprenditori.

Nota a verbale

Una riunione annuale sar comunque dedicata - su richiesta delle Organizzazioni sindacali -

alle informazioni di cui al presente art. 10, punto 1 del c.c.n.l. 19 maggio 2000.

Attivit al livello regionale

Al livello regionale potranno essere effettuati incontri tra le strutture, rispettivamente

individuate, per prendere in esame le valutazioni effettuate e le comuni conclusioni raggiunte sia in

sede di Osservatorio nazionale che in sede territoriale e di distretto industriale, per fornire all'Ente

regione le indicazioni necessarie per le sue attivit istituzionali a sostegno del settore e per la

regolamentazione dei profili formativi.

Le conclusioni, cui le parti saranno pervenute in tale sede saranno ricondotte, per

competenza, agli Organismi bilaterali regionali previsti dagli accordi interconfederali vigenti.

Informazioni al livello territoriale e/o di distretto industriale

Al livello territoriale (normalmente coincidente con quello delle strutture organizzative

imprenditoriali) e nelle aree caratterizzate da un elevato grado di omogeneit e da una significativa

concentrazione di aziende del settore, da identificare in incontri nazionali tra le parti e previa verifica

operativa con le competenti Associazioni territoriali, verranno attivati annualmente - su richiesta delle

Organizzazioni sindacali territorialmente competenti - momenti di analisi e confronto congiunto

sull'andamento produttivo e occupazionale delle imprese del settore tessile-abbigliamento-moda del

territorio.

A questo fine si utilizzeranno sia le conoscenze acquisite tramite l'Osservatorio nazionale,

che le informazioni messe a disposizione da parte delle Associazioni datoriali territoriali.

Le materie di analisi e confronto sono le seguenti:

a) l'andamento dell'attivit produttiva e la competitivit settoriale;

b) la struttura ed evoluzione dell'occupazione;

c) le tendenze del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali;

d) i riflessi sulle infrastrutture e sui servizi sociali dell'organizzazione dei tempi di lavoro;

e) i programmi di investimento e di diversificazione produttiva;

f) tendenze del decentramento produttivo sia in Italia che all'estero;

g) le iniziative di investimento produttivo nel Mezzogiorno, con particolare riferimento ad

accordi territoriali o di area che coinvolgano una pluralit di aziende;

h) condizioni e problemi legati al rispetto dell'ambiente;

i) costo dell'energia e iniziative finalizzate al risparmio energetico;

j) valorizzazione del lavoro femminile e iniziative di pari opportunit locali;

k) problematiche della formazione professionale, per favorire la formazione continua.

Le analisi e gli approfondimenti su tali materie, in quanto si concretizzino in proposte comuni

delle parti, saranno sottoposti agli enti pubblici territoriali competenti, nonch agli Organismi

paritetici territoriali intercategoriali affinch nella programmazione dei rispettivi interventi tengano

conto delle esigenze del settore tessile-abbigliamento-moda.

Le parti potranno promuovere presso le Organizzazioni territoriali la costituzione di specifici

Osservatori territoriali per l'analisi delle tematiche di comparto e l'individuazione delle iniziative di

sostegno.

Informazioni al livello aziendale

Premessa

Il livello aziendale di informazione individua tre tipicit:

a) conoscenza e valutazione dei maggiori indicatori economico-sociali dell'azienda (come

specificato nel presente paragrafo);

b) informazioni correlate alla contrattazione aziendale per obiettivi (si veda al numero 4 dell'art.

9-ter del presente contratto);

c) informazioni delle imprese a livello europeo (si veda il relativo paragrafo nel presente

articolo).

Il sistema informativo aziendale, pur nella distinzione delle tre diverse finalit, tende a

sviluppare un migliore livello di comprensione della realt dell'impresa con il coinvolgimento

partecipativo dei lavoratori e della loro rappresentanza, come risorsa per le singole aziende.

Pur con le finalit proprie di ciascuna regolamentazione, i tre diversi momenti informativi

possono coincidere.

Informazione e consultazione

Nelle aziende che occupano almeno 50 dipendenti saranno fornite alle R.S.U. e, in

mancanza, alle OO.SS. territoriali dei sindacati stipulanti, su richiesta delle stesse anche per il

tramite dell'API territoriale di riferimento le seguenti informazioni:

1) andamento recente e quello prevedibile dell'attivit dell'impresa, nonch la sua situazione

economica attraverso i pi significativi indicatori di bilancio:

a) prospettive produttive e programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o

ampliamenti di quelli esistenti, nonch, sui criteri di localizzazione in Italia e all'estero;

b) prevedibili implicazioni dei predetti investimenti sulla occupazione, sulle condizioni

ambientali ed ecologiche;

2) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nell'impresa, nonch,

in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto:

a) le aziende forniranno informazioni sui dati consuntivi sia quantitativi che qualitativi

dell'occupazione e su quelli relativi al prevedibile andamento occupazionale, anche in rapporto ai

processi di ristrutturazione e riconversione aziendali, nonch, all'utilizzazione delle normative in

materia di occupazione giovanile, agevolata e femminile in relazione anche agli esiti delle iniziative

promosse a livello provinciale dalla Commissione pari opportunit;

b) le aziende forniranno informazioni in eventuali appositi incontri sui programmi di formazione

professionale che vengano organizzati anche con il concorso di enti esterni;

3) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti

dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro, informazioni intorno alle caratteristiche generali

del decentramento produttivo, nonch, riguardo alle articolazioni per tipologie dell'attivit decentrata e

alla sua localizzazione.

Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di cui al comma

precedente, le aziende committenti chiederanno alle aziende esecutrici di dichiarare l'osservanza

delle norme contrattuali sottoscritte dalle OO.SS. comparativamente pi rappresentative sul piano

nazionale, del settore merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela e sicurezza

del lavoro.

Su richiesta scritta delle Rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, delle

Organizzazioni sindacali territoriali dei sindacati stipulanti, presentata entro 5 giorni dal ricevimento

delle informazioni di cui ai numeri che precedono, il datore di lavoro tenuto ad avviare un esame

congiunto nel livello pertinente di direzione e rappresentanza in funzione dell'argomento trattato.

I Rappresentanti sindacali possono formalizzare un proprio parere al quale il datore di lavoro

dar risposta motivata.

La consultazione si intende in ogni caso esaurita decorsi 15 giorni dalla data fissata per il

primo incontro.

I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni che siano state loro

espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali ed al rigoroso rispetto del segreto

industriale su fatti e dati di cui vengono a conoscenza. La Direzione pu autorizzare i rappresentanti

dei lavoratori a trasmettere le informazioni riservate, nei limiti che saranno espressamente indicati, a

lavoratori o a terzi, anch'essi vincolati dall'obbligo di riservatezza.

Eventuali contestazioni circa la qualificazione di riservatezza delle informazioni da parte della

Direzione aziendale sono demandate alla Commissione di conciliazione di seguito definita.

Le parti convengono che entro il 31 dicembre 2008 si proceder alla costituzione della

Commissione di conciliazione che sar composta da 7 membri di cui 3 designati dalle

Organizzazioni sindacali stipulanti, 3 da Uniontessile ed 1 di comune accordo.

I componenti la Commissione definiranno le modalit operative per un corretto funzionamento

della Commissione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25, alla Commissione

demandato il compito di risolvere le controversie relative alla natura riservata delle notizie fornite e

qualificate come tali dal datore di lavoro.

La Commissione dovr esprimere il proprio parere entro 20 giorni dalla data di ricezione del

ricorso da parte dei soggetti interessati.

Inoltre proceder a definire quanto rinviato dal D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25 in ordine alla

concreta determinazione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive per l'individuazione delle

informazioni suscettibili di creare notevole difficolt al funzionamento dell'impresa o da arrecarle

danno e che escludono l'obbligo per il datore di lavoro a procedere a consultazioni o a comunicare

informazioni.

La Commissione, sulla scorta delle esperienze aziendali acquisite, avr inoltre il compito di

individuare entro il 31 dicembre 2008 le modalit riguardanti l'autorizzazione dei rappresentanti dei

lavoratori o eventuali consulenti a trasmettere informazioni vincolate da un obbligo di riservatezza che

saranno recepite dal c.c.n.l.

Le previsioni che precedono costituiscono attuazione esemplificativa della disciplina di cui al

D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25.

Imprese a dimensione europea

In relazione alla direttiva UE 94/45 le parti concordano di darne attuazione tenendo conto del

sistema di relazioni industriali presente nel nostro Paese.

A tale fine riconoscono che la sua attuazione possa avvenire nelle aziende a dimensione

europea in coerenza con le disposizioni della direttiva stessa demandando a livello aziendale il

compito di individuare le modalit idonee.

In relazione a quanto sopra e nell'ambito di un armonico sviluppo del sistema informativo

contrattuale adottato per il settore tessile-abbigliamento-moda nel suo complesso, anche alle

Organizzazioni sindacali nazionali viene riconosciuto il ruolo di soggetti attivi destinatari delle

informazioni di cui alla direttiva UE 94/45 da parte delle imprese a livello europeo, che abbiano in

Italia la sede della societ capogruppo secondo le procedure che saranno fissate nei relativi accordi

aziendali.

----------

N.d.R.: L'ipotesi di accordo 22 luglio 2010 prevede quanto segue:

Art. 10

(Sistema informativo - Osservatorio nazionale tessile, abbigliamento, moda)

Le parti ritengono che l'approfondita conoscenza del settore e il confronto delle rispettive valutazioni

costituiscono un utile presupposto per favorire il dialogo sociale settoriale e rafforzare le relazioni

industriali partecipate nel sistema tessile, abbigliamento, moda.

La pratica della comunicazione e condivisione delle informazioni ha lo scopo - attraverso la ricerca

di convergenze nell'analisi dei problemi e l'individuazione delle possibili soluzioni - di valorizzare la

filiera produttiva tessile, abbigliamento, moda, migliorando la competitivit delle aziende, difendendo

l'occupazione e valorizzando le risorse umane quale fattore strategico di sviluppo.

Per perseguire queste finalit le parti, ferme restando la rispettiva autonomia di iniziativa e le distinte

responsabilit, concordano di aggiornare il sistema informativo contrattuale attribuendo un ruolo

centrale all'Osservatorio nazionale tessile, abbigliamento, moda.

L'Osservatorio costituito da sei rappresentanti designati da FEMCA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-

UIL e da altrettanti delle Associazioni imprenditoriali, che costituiscono il Comitato di indirizzo

strategico.

Il Comitato ha il compito di orientare l'attivit dell'Osservatorio definendo le priorit di azione,

indicando i temi delle ricerche, approvando i programmi di lavoro e adottando le elaborazioni

prodotte.

Compiti dell'Osservatorio

1. Analisi e conoscenza del settore tessile, abbigliamento, moda

L'Osservatorio:

- acquisisce in via diretta i dati, le informazioni e ogni altro elemento conoscitivo riguardanti il settore

tessile, abbigliamento, moda nel suo complesso e i suoi comparti; analizza le informazioni;

- produce rapporti periodici o singole analisi su particolari argomenti individuati dalle parti;

- propone alle parti l'adozione congiunta di orientamenti su tematiche di rilevanza strategica da

sottoporre ai competenti Organi istituzionali.

2. Concertazione di iniziative a favore della difesa e sviluppo del settore tessile, abbigliamento,

moda

L'Osservatorio, sulla base delle conoscenze comuni acquisite, analizza, valuta e fa sintesi delle

proposte che le Organizzazioni sindacali di settore e le Associazioni nazionali di categoria possono

congiuntamente avanzare in ambito di dialogo sociale nelle sedi istituzionali nazionali, comunitarie e

internazionali in materia di politica industriale settoriale, politica del lavoro, politica commerciale,

rispetto dei diritti umani fondamentali, impegno contro contraffazione, frodi commerciali, evasioni,

elusioni e lavoro irregolare. La ricerca di convergenze e l'individuazione delle possibili soluzioni a

cura dell'Osservatorio sono volte alla valorizzazione del sistema produttivo tessile, abbigliamento,

moda e delle risorse umane che operano al suo interno, e saranno utilizzate per orientare allo

sviluppo sostenibile i processi di posizionamento competitivo delle imprese della filiera.

Le materie oggetto di analisi da parte dell'Osservatorio sono le seguenti:

a) l'attivit produttiva, l'andamento congiunturale e quello dei consumi;

b) la competitivit del settore e dei comparti, anche con riferimento al quadro economico

internazionale;

c) le politiche e le modalit di internazionalizzazione e di decentramento produttivo all'estero, con

particolare riferimento all'analisi dei Paesi destinatari, alle tipologie produttive delocalizzate, alle

stime dei volumi complessivi di produzione, alle ricadute occupazionali in Italia;

d) le politiche di investimento produttivo nel Mezzogiorno, con particolare riferimento ad accordi

territoriali o di area che coinvolgano una pluralit di aziende;

e) la struttura dell'occupazione e la sua dinamica, anche con riferimento alle varie tipologie di

contratto di lavoro;

f) la dinamica delle retribuzioni e del costo del lavoro;

g) le politiche di commercializzazione in Italia e all'estero, con particolare riferimento alle tipologie e

all'organizzazione delle reti di vendita, alle caratteristiche dei contratti di lavoro adottati e alle

ricadute occupazionali;

h) i costi dell'energia e delle materie prime;

i) l'andamento della contrattazione di 2 livello, con particolare riferimento alle tipologie e

caratteristiche dei premi di risultato;

j) l'andamento delle importazioni e delle esportazioni;

k) il commercio internazionale;

l) gli investimenti, con particolare riguardo a quelli per ricerca e formazione;

m) l'evoluzione della tecnologia e dell'organizzazione aziendale, con particolare riferimento alle

conseguenze sull'occupazione;

n) i temi legati al rapporto tra industria e ambiente (con particolare riferimento ai problemi derivanti

dall'applicazione di leggi nazionali e di provvedimenti comunitari), all'igiene e sicurezza del lavoro e

alla sicurezza dei prodotti (anche in relazione alla normativa europea sul REACH);

o) le iniziative pi rilevanti in materia di azioni positive, anche al fine di diffondere le migliori pratiche;

p) l'analisi comparativa (benchmark ing) delle migliori pratiche in materia di responsabilit sociale;

q) i supporti organizzativi e di servizio a disposizione delle piccole e medie aziende nei distretti

industriali;

r) monitoraggio e aggiornamento dei codici di condotta di cui al Protocollo 1. L'Osservatorio produce

un rapporto annuale sullo stato e sulla struttura del settore, con riferimento ai fattori pi significativi

per delineare l'andamento del settore e le sue tendenze evolutive.

Ciascuna delle parti firmatarie del presente contratto impegnata a mettere a disposizione

dell'Osservatorio i dati statistici e le informazioni di cui dispone, attinenti alle materie sopra

elencate.

Il Comitato di indirizzo pu individuare esperti provenienti dalle rispettive Organizzazioni datoriali e

sindacali, ai quali affidare lo svolgimento degli studi, delle ricerche e delle analisi.

Ciascuna delle parti assume a proprio carico le eventuali spese di utilizzo di tale personale.

Gli studi e le analisi condotte all'interno dell'Osservatorio potranno essere preparatori anche

all'attivit negoziale delle parti.

Il Comitato di indirizzo pu decidere di approfondire analisi relative a singole realt di comparto o

territoriali.

Il Comitato di indirizzo si riunisce ordinariamente con cadenza trimestrale e straordinariamente ogni

volta che le Organizzazioni sindacali o le Associazioni imprenditoriali ne facciano motivata richiesta.

I documenti e le analisi dell'Osservatorio, nonch ogni decisione del Comitato di indirizzo, vengono

approvati all'unanimit.

L'attivit di segreteria operativa dell'Osservatorio presso l'Associazione degli imprenditori.

Nota a verbale

Una riunione annuale sar comunque dedicata - su richiesta delle Organizzazioni sindacali - alle

informazioni di cui all'art. 10, punto 1, del c.c.n.l. 19 maggio 2000.

Sessione annuale sulla politica industriale

Le parti stipulanti il presente contratto, anche valendosi delle analisi e delle attivit di concertazione

dell'Osservatorio nazionale, si impegnano a svolgere una sessione annuale di confronto sui temi

della politica industriale al fine di:

- condividere le linee strategiche di evoluzione del settore;

- analizzare congiuntamente, in coerenza con tali linee, le proposte di politica industriale utili e

prioritarie per il consolidamento e lo sviluppo del sistema delle imprese del settore tessile-moda

italiano;

- definire le proposte comuni e le iniziative congiunte nei confronti del Governo e delle altre

istituzioni ai vari livelli competenti in materia di politica industriale.

In tali occasioni sar valutata l'opportunit di aggiornamento e/o integrazione del documento di

politica industriale del 10 ottobre 2008.

La sessione di confronto di cui sopra si svolger di norma nel mese di maggio, comunque

preventivamente alla presentazione da parte del Governo dei documenti di programmazione

economica e finanziaria e del disegno di legge finanziaria.

Le parti potranno definire modalit di verifica congiunta degli esiti delle eventuali iniziative comuni

intraprese.

La sessione annuale di confronto sulla politica industriale a livello nazionale potr essere preceduta

da analoghe sessioni di confronto a livello territoriale e/o di distretto industriale secondo quanto

previsto dai paragrafi che seguono.

Livello regionale

A livello regionale potranno essere effettuati incontri tra le strutture, rispettivamente individuate, al

fine di prendere in esame le valutazioni effettuate e le comuni conclusioni raggiunte sia in sede di

Osservatorio nazionale che in sede territoriale e di distretto industriale, per fornire all'Ente regione le

indicazioni necessarie per le sue attivit istituzionali a sostegno del settore e per la

regolamentazione dei profili formativi.

Le conclusioni cui le parti saranno pervenute in tale sede saranno ricondotte, per competenza, agli

Organismi bilaterali regionali previsti dagli accordi interconfederali vigenti.

Livello territoriale e/o di distretto industriale

Al livello territoriale (normalmente coincidente con quello delle strutture organizzative imprenditoriali)

e nelle aree caratterizzate da un elevato grado di omogeneit e da una significativa concentrazione

di aziende del settore, da identificare in incontri nazionali tra le parti e previa verifica operativa con le

competenti Associazioni territoriali, verranno attivati annualmente - su richiesta delle Organizzazioni

sindacali territorialmente competenti - momenti di analisi e confronto congiunto sull'andamento

produttivo e occupazionale delle imprese del settore tessile, abbigliamento, moda del territorio.

A questo fine si utilizzeranno sia le conoscenze acquisite tramite l'Osservatorio nazionale, che le

informazioni messe a disposizione da parte delle Associazioni datoriali territoriali.

Le materie di analisi e confronto sono le seguenti:

a) l'andamento dell'attivit produttiva e la competitivit settoriale;

b) la struttura ed evoluzione dell'occupazione;

c) le tendenze del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali;

d) i riflessi sulle infrastrutture e sui servizi sociali dell'organizzazione dei tempi di lavoro;

e) i programmi di investimento e di diversificazione produttiva;

f) le tendenze del decentramento produttivo sia in Italia che all'estero;

g) le iniziative di investimento produttivo nel Mezzogiorno, con particolare riferimento ad accordi

territoriali o di area che coinvolgano una pluralit di aziende;

h) le condizioni e i problemi legati al rispetto dell'ambiente;

i) il costo dell'energia e le iniziative finalizzate al risparmio energetico;

j) la valorizzazione del lavoro femminile e le iniziative di pari opportunit locali;

k ) le problematiche della formazione professionale, per favorire la formazione continua.

Le analisi e gli approfondimenti su tali materie, in quanto si concretizzino in proposte comuni delle

parti, saranno sottoposti agli Enti pubblici territoriali competenti, nonch agli Organismi paritetici

territoriali intercategoriali affinch nella programmazione dei rispettivi interventi tengano conto delle

esigenze del settore tessile, abbigliamento, moda.

Le parti potranno promuovere, presso le Organizzazioni territoriali, la costituzione di specifici

Osservatori territoriali per l'analisi delle tematiche di comparto e l'individuazione delle iniziative di

sostegno.

Livello aziendale

Premessa

Il livello aziendale di informazione individua tre tipicit:

a) conoscenza e valutazione dei maggiori indicatori economico-sociali dell'azienda (come

specificato nel presente paragrafo);

b) informazioni correlate alla contrattazione aziendale per obiettivi (si veda la lett. D) dell'art. 9 del

presente contratto);

c) informazioni delle imprese a livello europeo (si veda il relativo paragrafo nel presente articolo).

Il sistema informativo aziendale, pur nella distinzione delle tre diverse finalit, tende a sviluppare un

migliore livello di comprensione della realt dell'impresa con il coinvolgimento partecipativo dei

lavoratori e della loro rappresentanza, come risorsa per le singole aziende.

Pur con le finalit proprie di ciascuna regolamentazione, i tre diversi momenti informativi possono

coincidere.

Informazione e consultazione

A livello aziendale - di norma annualmente - le aziende con pi stabilimenti e le unit produttive con

pi di cinquanta dipendenti, tramite le Associazioni territoriali degli imprenditori, porteranno a

preventiva conoscenza delle strutture sindacali aziendali e delle Organizzazioni sindacali di

categoria competenti per territorio, elementi conoscitivi riguardanti:

a) le prospettive produttive con particolare riferimento alla situazione ed alla struttura occupazionale

(sesso, qualifica professionale);

b) i programmi di investimento e di diversificazione produttiva, indicando l'eventuale ricorso ai

finanziamenti agevolati pubblici regionali, nazionali, comunitari, di rilevante interesse per le

condizioni di lavoro;

c) le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le conseguenti iniziative formative e di

riqualificazione professionale;

d) le strategie di scorporo, concentrazione, internazionalizzazione e di nuovi insediamenti industriali

specie nel Mezzogiorno;

e) le iniziative finalizzate al risparmio energetico e le condizioni ecologiche derivanti da attivit

industriali;

f) il superamento delle barriere architettoniche.

Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguir un incontro allo scopo di effettuare un esame

congiunto, secondo modalit di tempo e contenuto appropriato allo scopo, anche in ordine:

- all'occupazione (azienda, stabilimento, reparto);

- alle condizioni di lavoro ambientali ed ecologiche;

- alle esigenze di formazione e riqualificazione professionale nonch alle iniziative formative da

realizzare con il concorso di fondi pubblici;

- alle eventuali politiche di commercializzazione diretta in Italia e all'estero;

- allo stato di applicazione della legislazione di parit con le relative azioni positive in linea con la

raccomandazione CEE 1984 ed in correlazione con le iniziative assunte a livello nazionale e

territoriale, per valorizzare l'impiego del lavoro femminile;

- allo stato di applicazione delle leggi sull'occupazione e sull'inserimento e reinserimento dei

lavoratori svantaggiati;

- all'andamento dell'attivit formativa relativa ai contratti di lavoro a contenuto anche formativo.

Anche in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25, nell'ambito dell'esame

congiunto di cui sopra, i rappresentanti dei lavoratori potranno formulare un proprio parere, al quale il

datore di lavoro dar una risposta motivata.

L'intera procedura di consultazione dovr esaurirsi entro un termine di 15 giorni dalla prima

comunicazione aziendale.

Ulteriori verifiche potranno essere effettuate a richiesta di una delle parti, quando si determinino

condizioni tali che le rendano necessarie.

Le aziende di cui al 1 comma del presente paragrafo daranno inoltre - a richiesta della R.S.U. -

informazioni con cadenza annuale in merito alle iniziative realizzate di decentramento produttivo,

con particolare riferimento alla delocalizzazione all'estero, qualora le stesse comportino ricadute

occupazionali.

L'informazione riguarder il Paese di destinazione e la tipologia di produzione nonch altre eventuali

informazioni che l'azienda ritenga di poter fornire nel rispetto dei principi di riservatezza industriale e

commerciale.

Durante il corso dell'informativa annuale le societ di capitale con obbligo di legge di deposito del

bilancio consegneranno, a richiesta, copia dello stesso e della relazione di accompagnamento, gi

approvate dall'assemblea dei soci.

Per le aziende che hanno pi stabilimenti, anche in zone territoriali diverse, o per i complessi

industriali del settore aventi un'unica gestione, pur riunendo aziende con ragioni sociali diverse, si

provveder a concentrare l'informazione presso l'Associazione imprenditoriale con riferimento

all'ubicazione della sede centrale o dell'unit avente il maggior numero di addetti. Le informazioni di

cui al 1 comma saranno estese ad eventuali piani pluriennali.

Imprese a dimensione europea

In relazione alla direttiva UE n. 94/45 le parti concordano di darne attuazione tenendo conto del

sistema di relazioni industriali presente nel nostro Paese.

A tale fine riconoscono che la sua attuazione possa avvenire nelle aziende a dimensione europea in

coerenza con le disposizioni della direttiva stessa e dell'accordo interconfederale 27 novembre

1996, demandando a livello aziendale il compito di individuare le modalit idonee.

In relazione a quanto sopra e nell'ambito di un armonico sviluppo del sistema informativo

contrattuale adottato per il settore tessile, abbigliamento, moda nel suo complesso, anche alle

Organizzazioni sindacali nazionali viene riconosciuto il ruolo di soggetti attivi destinatari delle

informazioni di cui alla direttiva n. 94/45 da parte delle imprese a livello europeo, che abbiano in

Italia la sede della societ capogruppo secondo le procedure che saranno fissate nei relativi accordi

aziendali.

Informazioni riservate

I rappresentanti dei lavoratori e tutti coloro che partecipano alle procedure di informazione e

consultazione di cui sopra non sono autorizzati a rivelare n ai lavoratori n a terzi le informazioni

che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali dal datore di

lavoro, nel legittimo interesse dell'impresa. Tale divieto permane per un periodo di tre anni

successivo alla scadenza del termine previsto dal mandato. In caso di violazione del divieto, fatta

salva la responsabilit civile, si applicano i provvedimenti disciplinari di cui agli artt. ... e segg.

Il datore di lavoro non obbligato a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni che, per

comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive siano di natura tale da creare notevoli

difficolt al funzionamento dell'impresa o da arrecarle danno.

Eventuali contestazioni relative alla natura riservata delle suddette informazioni sono demandate ad

una Commissione di conciliazione composta da 7 membri (3 designati da Uniontessile Confapi e 3

dalle Organizzazioni sindacali ed 1 di comune accordo), che si riunir ed esprimer il proprio parere

entro 20 giorni dalla data del ricorso.

La suddetta Commissione determiner i criteri per definire la natura riservata delle informazioni.

La presente disciplina delle informazioni e della consultazione a livello aziendale costituisce

attuazione del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25.

Le parti si danno atto che le procedure di informazione e consultazione previste dalla legge n.

223/1991, dalla legge n. 428/1990 e dal D.P.R. n. 218/2000 assorbono e sostituiscono la procedura

disciplinata dal presente contratto.

Art. 10 bis

(Formazione)

Nell'attuale contesto industriale, caratterizzato dalla necessit di pi elevati livelli di

competitivit, dalla capacit di valorizzare le risorse umane e di migliorarne l'occupabilit, da una

significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, assume un rilievo strategico per il

sostegno e lo sviluppo del settore l'esigenza:

- di una efficace esplicitazione dei fabbisogni professionali;

- di disporre di azioni formative adeguate;

- di promuovere un positivo rapporto fra sistema produttivo e sistema formativo (inteso come

insieme di istruzione scolastica, universit, formazione professionale).

In tale contesto, le parti:

- convengono sulla positivit e l'importanza delle esperienze congiunte di dialogo sociale sui

temi della formazione realizzate nei propri settori;

- si riconoscono nella comune valutazione che le parti sociali debbano essere titolari

dell'azione di esplicitazione dei fabbisogni professionali del settore;

- sanciscono la necessit di attivarsi congiuntamente al fine di dotarsi di strumenti condivisi,

praticabili ed efficaci allo scopo di fornire - alla collettivit, alle istituzioni, al settore - elementi utili

per l'individuazione e l'indirizzo di azioni ed iniziative, attinenti l'istruzione e la formazione, a

sostegno del settore e del suo sviluppo.

Le parti, ferme restando le rispettive autonomie di iniziativa e le distinte responsabilit,

decidono di costituire all'interno dell'Osservatorio nazionale di categoria, un Organismo tecnico

bilaterale che sostituisce il gruppo di lavoro gi previsto dall'art. 10-bis del c.c.n.l. 19 maggio 2000.

L'Organismo costituito da sei membri di cui tre per Uniontessile e tre per FEMCA, FILTEA e

UILTA. L'Organismo tecnico bilaterale operer in stretto coordinamento e sinergia con il Fondo

formazione PMI.

L'Organismo pu avvalersi di esperti e collaboratori esterni individuati di comune accordo al

fine di perseguire compiti ed obiettivi specifici concordati.

Obiettivo:

- fornire stabilmente indicazioni utili per massimizzare e promuovere qualit e efficacia della

formazione e dell'orientamento, al fine di valorizzare le risorse umane ed incrementare la

competitivit dell'apparato produttivo, a salvaguardia della filiera italiana tessile-abbigliamento-moda.

Attribuzioni:

- completare e mantenere aggiornata e di libera accessibilit l'anagrafe delle figure di

riferimento necessarie al funzionamento e allo sviluppo del settore con riferimento all'indagine sui

fabbisogni formativi ENFEA;

- completare e mantenere aggiornate e di libera accessibilit le descrizioni delle prestazioni

ideali attese da ciascuna figura professionale con riferimento all'indagine sui fabbisogni formativi

ENFEA;

- completare/monitorare/aggiornare, mantenendoli di libera accessibilit, gli standard minimi di

competenze relativi alle figure professionali;

- partecipare ad iniziative di coordinamento tra i settori in materia di metodologie, lessici,

identificazione/verifica/descrizione nella rilevazione dei fabbisogni di professionalit e nella

promozione della formazione permanente;

- attivare e mantenere rapporti con istituzioni preposte alla formazione in senso lato;

- promuovere, progettare, proporre moduli formativi sulle tematiche del tessile-abbigliamento-

moda finalizzati alla formazione di formatori e tutor;

- proporre linee-guida e promuovere le migliori pratiche formative, in particolare per favorire

l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e per la riqualificazione nei processi di mobilit;

- promuovere moduli di formazione, anche a distanza, su temi di specifico interesse per il

settore dell'industria tessile-abbigliamento-moda;

- individuare, implementare e diffondere linee-guida e moduli formativi, anche a distanza, in

materia di ambiente. salute e sicurezza, finalizzati a un utilizzo efficace da parte delle imprese e dei

lavoratori, nonch di materiale di formazione di base da fornire ai neoassunti;

- individuare opportunit formative e definire progetti quadro per la formazione permanente nel

sistema tessile-abbigliamento-moda (non sostitutivi delle iniziative autonomamente proponibili a livelli

distrettuali, territoriali e aziendali) fornendo alle Associazioni imprenditoriali e alle Organizzazioni

sindacali indicazioni utili (queste ultime correlate al Fondo formazione PMI);

- promuovere e diffondere le esperienze pi significative di formazione di primo inserimento, di

formazione continua e di alternanza realizzate nell'ambito del settore;

- promuovere e organizzare iniziative di riflessione relative alla qualit e all'efficacia di azioni

formative realizzate;

- collaborare con le istituzioni che concorrono alla definizione dei profili formativi

dell'apprendistato;

- individuare e diffondere linee-guida a garanzia della qualit degli stages da effettuare nelle

imprese del settore tessile-abbigliamento-moda (di libera adozione da parte delle imprese e da

proporsi anche a livello distrettuale e territoriale);

- ogni altra funzione e compito che l'Organismo tecnico bilaterale valuter opportuna.

Azioni positive per le pari opportunit

Nell'ambito dello svolgimento delle attivit sopra specificate, la Commissione potr

promuovere specifiche iniziative formative nonch programmi di studio e di ricerca finalizzati alla

promozione di azioni positive a favore del personale femminile e per il reinserimento delle lavoratrici e

dei lavoratori a seguito di assenza giustificata di lungo periodo, mediante la costituzione di un

apposito gruppo di studio.

A tal fine potranno essere utilizzati i risultati delle conoscenze acquisite di comune accordo a

livello nazionale, settoriale e di comparto. In parallelo sar condotta una analisi sull'adeguatezza

delle strutture formative, scolastiche e di orientamento, nell'assicurare pari condizioni e pari

opportunit sul mercato del lavoro.

Tali approfondimenti serviranno per predisporre e mettere a punto, anche in relazione alle

raccomandazioni dell'UE ed alla legislazione nazionale, schemi di progetti di azioni positive e di

formazione professionale i quali, ove concordemente definiti a livello nazionale, sono considerati

"progetti convenuti con le Organizzazioni sindacali"; l'eventuale loro utilizzo da parte delle aziende

costituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Le parti promuoveranno presso le proprie strutture associative la conoscenza dei progetti di

formazione concordati e verificheranno l'efficacia dei programmi applicati.

Progetti formativi

Le parti convengono sulla opportunit di confrontarsi su specifiche iniziative di cui le stesse

siano propositrici o titolari, nonch di fare conoscere tali iniziative alle aziende associate e ai

lavoratori, anche ai fini di quanto previsto all'art. 56 (Iniziative a sostegno della formazione continua),

lett. A) e B) del presente c.c.n.l.

Ferme restando le rispettive autonomie operative le parti potranno inoltre promuovere

specifiche iniziative formative, non riconducibili a Fondo formazione PMI, da progettare e realizzare

congiuntamente.

Raccordo con il livello territoriale

La Commissione:

- mette a disposizione delle rispettive parti al livello territoriale le conoscenze e quant'altro

ritenuto necessario;

- deve attivarsi e creare presupposti perch si instauri un'efficace circolarit del flusso delle

informazioni dalla periferia (territori, distretti, strutture formative periferiche) al centro e viceversa.

Art. 10 ter

(Ente bilaterale nazionale per le piccole e medie industrie tessile - abbigliamento - moda)

Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la bilateralit - anche espressa in sede di

categoria e in accordo con quella confederale - rappresenta un ulteriore avanzamento nel processo

di costruzione di un compiuto sistema partecipativo in sede di categoria.

Le parti stipulanti, pertanto, concordano di istituire un gruppo di lavoro che presenti entro il 31

dicembre 2008, a Uniontessile e FEMCA-FILTEA-UILTA un progetto per la costituzione di un Ente

bilaterale nazionale per le piccole e medie imprese tessile - abbigliamento - moda, avente l'obiettivo

primario di:

- affiancare e supportare le attivit degli Osservatori e delle Commissioni nazionali e territoriali,

come previste dal presente c.c.n.l.;

- di attivarsi, qualora ne emergessero le possibilit, al fine dell'ottenimento di finanziamenti per

la realizzazione di specifici progetti in favore del settore.

Eventuali ulteriori compiti e obiettivi saranno definiti dalle parti costituenti.

Il progetto definito dal gruppo di lavoro si raccorder con la bilateralit confederale.

Misure, modalit di finanziamento ed eventuale personalit giuridica dell'Ente bilaterale

saranno successivamente definite in funzione dei contenuti del progetto.

Art. 11

(Andamento attivit produttiva)

Le Direzioni aziendali comunicheranno alle R.S.U., annualmente e/o semestralmente, in

relazione all'andamento stagionale dell'attivit produttiva e con riferimento alle specifiche esigenze

aziendali, i periodi prevedibili di:

- supero e riduzione dell'orario contrattuale per flessibilit e la quantit delle ore necessarie;

- godimento delle ferie collettive e le relative modalit;

- collocazione degli eventuali permessi collettivi per ex festivit e per riduzione di orario.

I contenuti di tali comunicazioni programmatiche saranno esaminati congiuntamente tra la

Direzione e la R.S.U.

Per ciascuno degli istituti indicati saranno seguite le specifiche procedure concordate con il

presente contratto (art. 31 - Parte generale per i permessi per riduzione di orario; art. 32 - Parte

generale per le modalit applicative della flessibilit; art. 33-bis - Parte generale, Banca ore, art. 11 -

Parte operai, art. 2 - Parte intermedi, art. 3 - Parte impiegati per le ex festivit; art. 12 - Parte operai,

art. 3 - Parte intermedi, art. 4 - Parte impiegati per le ferie).

Art. 12

(Lavoro esterno)

Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore tessile-abbigliamento a

lavorazione presso terzi per l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle

aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei

contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del

contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di

tali forme, si impegnano ad adoperarsi, nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di

dette situazioni.

Per esprimere questa volont e per consentire di conseguenza una pi efficace tutela dei

lavoratori occupati in imprese del tessile-abbigliamento svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti

nel ciclo produttivo dell'azienda committente, fermo restando che l'applicazione degli impegni sotto

riportati non pu avere incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti n implica

responsabilit alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi:

1) Le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa apposita

clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l'impegno

all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro.

Le aziende committenti agevoleranno altres l'applicazione del c.c.n.l. di pertinenza delle aziende

terziste. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il contratto collettivo di lavoro

da loro applicato.

2) Le aziende committenti lavoro a terzi aventi oltre 85 dipendenti e le aziende terziste che

danno lavoro all'esterno, informeranno, a richiesta, di norma annualmente, le Rappresentanze

sindacali unitarie sulle previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo

aziendale con riferimento alla quantit e al tipo di lavorazione nonch sui nominativi delle imprese

terziste alle quali sia stato commesso lavoro nell'anno precedente in modo sistematico e sui

contratti di lavoro da queste applicati.

3) Le API territoriali e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti, costituiranno

entro 3 mesi, dalla richiesta di queste ultime, una Commissione formata da 3 membri per ciascuna

delle due parti con i seguenti compiti:

- acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione del

fenomeno. A tale scopo l'API territoriale metter a disposizione della Commissione l'elenco delle

aziende che commettono lavoro a terzi e l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni

singola azienda committente l'API territoriale fornir alla Commissione anche i nominativi delle

aziende cui il lavoro stato commesso nei 12 mesi precedenti. Saranno inoltre fornite indicazioni

relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di competenza), il

comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale:

- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali

situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro

di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;

- promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative pi opportune al fine

di pervenire alla loro regolarizzazione;

- comprovato il permanere della disapplicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di

pertinenza, la Commissione inviter per un esame della situazione le ditte interessate alla

committenza;

- ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far regolarizzare l'eventuale

accertata esistenza di lavoro irregolare, la Commissione prender in esame la connessione tra le

aziende per cui tale problema sussiste.

4) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti a

causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per

ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di

orario di lavoro o riduzioni di personale, nel corso delle procedure previste dall'art. 5 della legge 20

maggio 1975, n. 164 e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, daranno comunicazione, per un esame in

materia, dell'eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende

committenti.

5) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati

raggiunti studiando gli strumenti pi opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni

irregolari, coordinando altres quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali.

A tal fine concordano di prevedere, nell'ambito dell'Osservatorio congiunturale e strutturale

te