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1 TESI DI LAUREA IN DIRITTO PENALE IL GIUDIZIO ABBREVIATO INTRODUZIONE CAPITOLO 1 I profili di incostituzionalità del giudizio abbreviato Il giudizio abbreviato semplice Il giudizio abbreviato condizionato I parametri legali di ammissibilità CAPITOLO 2 L’introduzione e lo svolgimento del giudizio abbreviato I rapporti con il patteggiamento La disciplina dell’udienza La tutela della parte offesa CAPITOLO 3 Gli elementi probatori utilizzabili per la decisione La diminuente processuale nel caso di condanna Impugnazione delle sentenze di condanna La celebrazione del giudizio d’appello CONCLUSIONI BIBLIOGRAFIA

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TESI DI LAUREA IN DIRITTO PENALE

IL GIUDIZIO ABBREVIATO

INTRODUZIONE

CAPITOLO 1

I profili di incostituzionalità del giudizio abbreviato

Il giudizio abbreviato semplice

Il giudizio abbreviato condizionato

I parametri legali di ammissibilità

CAPITOLO 2

L’introduzione e lo svolgimento del giudizio abbreviato

I rapporti con il patteggiamento

La disciplina dell’udienza

La tutela della parte offesa

CAPITOLO 3

Gli elementi probatori utilizzabili per la decisione

La diminuente processuale nel caso di condanna

Impugnazione delle sentenze di condanna

La celebrazione del giudizio d’appello

CONCLUSIONI

BIBLIOGRAFIA

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(……….OMISSIS……….) Con l’espressione “sentenze di proscioglimento” il legislatore ha

voluto fare riferimento alle sentenze di assoluzione, a quelle di non doversi procedere per

mancanza di una causa di procedibilità ai sensi dell’art. 529 del codice di procedura penale ed a

quelle di non doversi procedere per estinzione del reato ai sensi dell’art. 531 del codice di

procedura penale. L’imputato, inoltre, non poteva proporre appello contro le sentenze di

condanna a pene che non dovevano eseguirsi oppure nei confronti di sentenza di condanna alla

sola pena pecuniaria. Il pubblico ministero non poteva impugnare le sentenze di condanna ad

eccezione di quelle che concernessero una modifica nel titolo del reato. Limitare i poteri di

impugnazione delle parti è rispettoso della funzione deflativa del rito speciale poiché è

finalizzata a non ritardare la rapida definizione del procedimento che rappresentava l’obiettivo

primario attraverso il rito semplificato previsto dall’art. 438 del codice di procedura penale.1

Secondo una parte della dottrina, la previsione dei limiti al potere di appello costituisce uno

degli elementi che il legislatore ha posto sull’altro piatto della bilancia al fine di misurare la

comparazione dei rispettivi interessi tra le parti in modo tale da raggiungere l’accordo sul rito.

Lo scopo della previsione dei limiti generali all’appellabilità delle sentenze rese all’esito del

giudizio abbreviato consiste nell’esigenza di non frustrare, con un ulteriore grado di giudizio, le

esigenze di celerità processuale tipiche del rito alternativo.2 Quindi, la legge nr. 479 del 16

dicembre 1999 ha ampliato gli ambiti di appellabilità delle sentenze emanate alla conclusione

del giudizio abbreviato, grazie ad una revisione dell’art. 443 del codice di procedura penale che

ha determinato importanti novità in quanto c’è stata l’opportunità di adeguare il testo normativo

alle modificazioni legislative. L’abrogazione del co.2 dell’art. 443 del codice di procedura

penale rispetta la dichiarazione di illegittimità costituzionale nella parte in cui stabilisce che

l’imputato non può proporre appello contro la sentenza di condanna ad una pena che non deve

essere eseguita. Le sentenze di condanna relative a reati per i quali viene applicata la sola pena

pecuniaria e le sentenze di proscioglimento sono inappellabili. L’art. 13 della legge nr. 128 del

26 marzo 2001 ha rivisto il co. 3 dell’art. 593 del codice di procedura penale stabilendo

l’inappellabilità delle sentenze di condanna per le quali è stata applicata soltanto la pena

dell’ammenda.3 La legge nr. 479 del 16 dicembre 1999 ha rimosso il limite inerente alla

legittimità ad appellare le sentenze con cui vengono irrogate le sanzioni sostitutive: quindi le

1TODARO G., Note minime in materia di utilizzabilità nel giudizio abbreviato dei risultati di intercettazioni disposte oppure autorizzate con decreti del giudice carenti di motivazione, in Giurisdizione di merito, 2008, pag. 594

2ANGELETTI R., Manuale del giudizio abbreviato, Giappichelli, Torino, 2010, pag. 382

3 FIANDACA G., MUSCO E., Diritto penale, Il Mulino, Bologna, 2001, pp. 674 e ss.

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pronunce applicative della semidetenzione, della libertà controllata e della pena pecuniaria in

luogo di una pena detentiva breve sono appellabili sia dall’imputato sia dal pubblico ministero.4

In relazione al potere di impugnazione del pubblico ministero, la soppressione del limite al

gravame deve essere coordinata con il co. 3 dell’art. 433 del codice di procedura penale in

quanto il pubblico ministero può far valere in secondo grado soltanto gli eventuali errori

compiuti nell’applicazione della sanzione sostitutiva oppure contestarne la legittimità. L’art. 433

del codice di procedura penale prevede che l’imputato ed il pubblico ministero non possano

proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento. Le motivazioni di questa disposizione

sono da rinvenire nella impossibilità di proporre l’atto di appello nei confronti delle sentenze di

proscioglimento che si fondano sulla compatibilità di due principi fondamentali con la tipicità

del giudizio svolto. Il divieto di appellabilità è compatibile con la finalità che il legislatore aveva

prefigurato in relazione all’istituzione di un rito che deflazionasse la fase del dibattimento e

riducesse i tempi della giustizia. Il giusto processo, previsto dall’art. 111 della Costituzione

repubblicana, impone al legislatore di garantire al cittadino una rapida definizione del

procedimento che lo riguarda pur nel rispetto delle garanzie che permettono l’emanazione di un

giudizio equilibrato da parte del giudice terzo ed imparziale. La Corte di Cassazione, Sezione V,

con sentenza nr. 4349 del 28 ottobre 2008 ha stabilito che è manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale dell’art. 443 del codice di procedura penale – modificato

dall’art. 10 della legge nr. 46/2006 e successivamente dichiarato costituzionalmente illegittimo

con sentenza nr. 320/2007 nella parte in cui escludeva l’appello del Pubblico Ministero nei

confronti delle sentenze di proscioglimento – nella parte in cui esclude l’appellabilità da parte

dell’imputato della sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio abbreviato poiché il

secondo grado di merito non gode di garanzia costituzionale. Il codice, in deroga al co. 1

dell’art. 593 del codice di procedura penale, prevede che l’imputato non possa proporre appello

nei confronti delle sentenze di proscioglimento, indipendentemente dalla formula pronunciata.

Questo limite trova il proprio fondamento nel contemperamento degli interessi dell’imputato

con quelli dell’ordinamento giuridico che con il rito alternativo ha consentito un beneficio

premiale in cambio della riduzione dei tempi e dei giudizi dibattimentali. L’imputato nel

momento in cui ha preferito la scelta alterativa era pienamente consapevole che la sentenza

conclusiva del giudizio, in caso di esito di proscioglimento, sarebbe stata inappellabile e perciò

non è possibile ipotizzare alcuna lesione dei propri diritti. (……….OMISSIS……….)

4 ANGELETTI R., Il giudizio abbreviato riformato, Giappichelli, Torino, 2005, pag. 287