Diritto Processuale Penale

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Diritto processuale penale (M. Marcone – Diritto processuale penale XIII ed., Edizioni Giuridiche Simone) Il diritto processuale penale Definizione E’ una species del genus diritto pubblico, in quanto tutte le sue modalità di svolgimento sono atte a difendere un interesse pubblico. Il procedimento da un lato attua il potere punitivo dello stato e dall’altro difende, sempre nell’interesse pubblico, i diritti personali e patrimoniali. Il diritto processuale penale consiste in un sistema organico ed armonico di norme generali e astratte che regolano le forme degli atti. Il codice di procedura penale è la fonte normativa di riferimento. La riserva di legge statuale Le fonti di procedura penale, come si può ricavare dalla costituzione, debbono consistere in fonti normative primarie, quali la legge o gli atti aventi forza di legge. Dalle obbligo si denomina riserva assoluta di legge ordinaria statuale. Le uniche che possono avere rango di fonti secondarie, sono le disposizioni attuative (Ad esempio i regolamenti per l’esecuzione del nuovo codice) Dunque il codice può essere solo di fonte statuale, mentre le norme che ne definiscono l’attuazione possono anche essere di rango secondario. La riserva assoluta di legge ordinaria è però posta esplicitamente dalla costituzione solo in riferimento al diritto sostanziale penale, ma solo implicitamente per il diritto procedurale penale, essendo solo desumibile dal principio del: __________________________________________________________________ ______________ Bonetti Daniele 1

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Diritto processuale penale(M. Marcone – Diritto processuale penale XIII ed., Edizioni Giuridiche Simone)

Il diritto processuale penale

Definizione

E’ una species del genus diritto pubblico, in quanto tutte le sue modalità di svolgimento sono atte a difendere un interesse pubblico. Il procedimento da un lato attua il potere punitivo dello stato e dall’altro difende, sempre nell’interesse pubblico, i diritti personali e patrimoniali.

Il diritto processuale penale consiste in un sistema organico ed armonico di norme generali e astratte che regolano le forme degli atti.

Il codice di procedura penale è la fonte normativa di riferimento.

La riserva di legge statuale

Le fonti di procedura penale, come si può ricavare dalla costituzione, debbono consistere in fonti normative primarie, quali la legge o gli atti aventi forza di legge. Dalle obbligo si denomina riserva assoluta di legge ordinaria statuale.Le uniche che possono avere rango di fonti secondarie, sono le disposizioni attuative (Ad esempio i regolamenti per l’esecuzione del nuovo codice)

Dunque il codice può essere solo di fonte statuale, mentre le norme che ne definiscono l’attuazione possono anche essere di rango secondario.

La riserva assoluta di legge ordinaria è però posta esplicitamente dalla costituzione solo in riferimento al diritto sostanziale penale, ma solo implicitamente per il diritto procedurale penale, essendo solo desumibile dal principio del:

Art. 101 c. 2 Cost. – “I giudici sono soggetti soltanto alla legge”

Ne deriva che i giudici sono vincolati solo da quelle norme che abbiano rango o forza di legge.

La riserva di legge è anche espressamente sancita dal c.p.p.:

Art. 1 c.p.p., Giurisdizione penale – “La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.”

Salvo i vari principi costituzionali, il diritto processuale penale può essere variato con atti normativi aventi forza di legge, giacchè il nostro codice è stato emanato con d.l. di cui al D.P.R. 22 Settembre 1998, n. 447

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Il sistema delle fonti

Il diritto procedimentale penale è disciplinato da norme di diritto pubblico. Il sistema gerarchico delle fonti è articolato come segue:

- Costituzione e leggi costituzionali- Norme di diritto internazionale generale- Norme di diritto internazionale pattizzio- Leggi statali ordinarie- Decreti legge- Decreti legislativi- Regolamenti amministrativi- Bandi militari in tempo di guerra

La normativa complementare

Oltre al codice di procedura vi è anche una normativa di contorno che va a completare il quadro della giurisprudenza penale:

- Con tre decreti legislativi datati 1989 è stata introdotta la normativa complementare in materia di:

Disposizioni per procedimenti a carico di minori Norme amministrative per l’esecuzione del nuovo codice E molte altre leggi che concludono un quadro altrimenti lacunoso o cmq

inesatto.

Per apportare invece delle modifiche successive al codice, è necessario ricorrere a leggi ordinarie, o nei casi di urgenza, a decreti legge. Negli ultimi anni ci sono stati degli importanti interventi, specialmente in materia di:

- Introduzione del giudice unico e soppressione della figura del pretore- Introduzione del giudice di pace con funzioni penali- La disciplina del giusto processo e del legittimo sospetto

I limiti di efficacia nello spazio e nel tempo

I procedimenti penali sono destinati a svolgersi in archi di tempo molto lunghi ed in determinati luoghi davanti a competenti giudici nazionali o a volte anche stranieri. E’ dunque importante capire quando le nostre norme generali e astratte, vanno incontro a limiti spazio-temporali.

Nello spazio

Il principio di territorialità degli ordinamenti giuridici impone una pretesa di sovranità esclusiva in un dato territorio. Questo comporta l’assoggettamento alle proprie leggi di procedura penale delle singole attività che ivi vengano poste in essere, anche quando un atto procedimento debba essere compiuto per conto di un altro stato. A volte però ci si trova davanti a una diversità di disciplina tra le leggi processuali di due stati interessati e dunque nasce la necessità di capire quale foma debbano avere gli atti da compiere all’estero o nello stato per conto dell’estero.

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Secondo una regola che non conosce eccezioni, il procedimento nella sua globalità e nei suoi profili essenziali resta sempre disciplinato dal nostro codice di procedura, anche quando la maggior parte degli atti siano compiuti in territorio estero.

Per i singoli atti compiuti all’estero, si applica, invece, il principio locus regit actum. In altre parole la competenza e le forme di tali atti sono, in ossequio al principio della sovranità nazionale, tendenzialmente regolate dalla legge straniera, vigente nel luogo in cui essi sono posti in essere. Analogamente se compiuti in Italia da magistratura straniera, varranno le regole del nostro codice di procedura.

Va però ricordata la possibilità, ove consentito dalla normativa straniera o previsto da convenzioni pattizie, di applicare la normativa dello stato richiedente, come da:

Art. 725 c.p.p., Esecuzione delle rogatorie - 1. Nell'ordinare l'esecuzione della rogatoria la corte delega uno dei suoi componenti ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono compiersi.2. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme di questo codice, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorità giudiziaria straniera che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Nel tempo

Il diritto di procedura penale è in constante evoluzione e di conseguenza nascono problemi di applicabilità temporale delle nuove norme.In linea generale le nuove norme hanno efficacia illimitata per il futuro, ma nessun tipo per il passato, in conformità al principio di irretroattività.

Il principio fondamentale è quello dell’applicazione della legge vigente nel momento di compimento dell’atto (Tempus regit actum)

Per quanto attiene a singoli atti va specificato che ove siano atti di un procedimento concluso con sentenza irrevocabile, restano indifferenti alle innovazioni normative.Per i singoli atti ancora pendenti:

- Agli atti ancora da compiere si applica la nuova legge.- Agli atti già interamente compiuti, prima dell’innovazione, si applica la legge anteriormente

vigente

Per quanto riguarda il procedimento nella sua unitarietà, il problema concerne unicamente l’ipotesi di abrogazione del codice, come nel 1988 che a seguito del cambio il vecchio è stato completamente abrogato. In quel caso il D.P.R. n. 447 prevedeva:

- Se il procedimento era in fase avanzata o di giudizio, continuavano a essere valide le norme precedenti

- La retroattività della nuova normativa in tutti gli altri casi

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Le immunità funzionali

Talune persone, in riferimento ad una posizione pubblica, godono di immunità penale in base a privilegi che possono derivare da fonti statuali o internazionali.Le immunità dalla legge penale sostanziale comporta, nei limiti di esse, anche l’inapplicabilità della legge processuale, almeno temporaneamente.Esistono due principali tipi di immunità:

- Assoluta, quando si estende a qualsiasi fatto o reato posto in essere, anche al di fuori dell’esercizio della propria funzione o incarico

- Relativa, se è limitata a condotte poste in essere a causa o nell’esercizio delle proprie attribuzioni

Se si è sottoposti a immunità processualpenali nello stato estero non comporta che tali immunità valgano anche in patria.

Immunità internazioni assolute e relative

Nel nostro ordinamento, godono di immunità dalla giurisdizione penale, anche dopo la cessazione della rispettiva funzione:

- Il sommo pontefice (Assoluta)- I capi di stato esteri, i membri della loro famiglia e le persone al loro seguito (Assoluta)- Gli agenti diplomatici (Assoluta)- Gli organi di stati esteri e dell’ONU (Relativa)- I militari stranieri NATO per reati contro loro commilitoni (Assoluta, ma con specifica al

caso citato) per tutti gli altri casi il nostro ministero di grazia e giustizia può rinunciare al diritto di priorità ad esercitare la giurisdizione italiana.

Immunità relative di diritto interno

Il nostro ordinamento prevede immunità solo di tipo relativo, i soggetti che le godono sono:

- Il presidente della repubblica. Se l’atto è però compiuto con alto tradimento o attentato alla costituzione non vi sono eccezioni. Per i reati comuni il presidente è un comune cittadino dinnanzi alla legge penale, ma la dottrina ritiene che il procedimento non possa essere avviato se non a fine mandato

- I membri del governo. Costoro non hanno una vera e propria immunità sostanziale, ma godono di particolari regole procedurali in riferimento ai cosiddetti reati ministeriali.

- I parlamentari nazionali. Oggi è possibile per reati comuni, sottoporre il parlamentare a processo penale senza autorizzazione delle camere. Autorizzazione invece richiesta per intercettazioni o perquisizioni personali e misure privative della libertà.

- I parlamentari europei, come quelli nazionali.- I consiglieri regionali , come quelli nazionali, ma senza benefici processuali.- I giudici della corte costituzionale, come i parlamentari nazionali.- I componenti del CSM, hanno immunità solo in riferimento alle idee espresse, ma senza

benefici processuali.

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Procedimento e Processo

La categoria dei procedimenti

Il procedimento, come categoria generale, può essere definito come la serie di attività predeterminate da norme procedurali, ai fini dell’attuazione di diritti o interessi sostanziali dei suoi soggetti.La predeterminazione delle norme, viene definita come l’aspetto formale del procedimento (Formalità), mentre i fini perseguiti sono l’aspetto strumentale (Strumentalità).

Il procedimento penale segue in particolare la formalità dettata dalle norme penalprocessuali e la strumentalità di attuare il diritto sostanziale penale.

Parte della dottrina assorbe il concetto di formalità in quello di strumentalità, sostenendo che anche dove il procedimento penale detta le forme per l’attuazione della pretesa punitiva, non fa altro che disciplinare il mezzo per definire il rapporto penale sostanziale. Cioè forma = mezzo per attuazione diritto sostanziale. Altri esaltano invece l’aspetto formale, asserendo che il procedimento penale e l’oggetto della domanda giudiziale, non sia l’attuazione del diritto penale, ma bensì della giurisdizione penale. In tal modo rivendicano l’autonomia formale dell’azione penale, che sarebbe fine a se stessa, anziché semplicemente strumentale all’applicazione del diritto sostanziale o alla attuazione della pretesa punitiva.

L’essenza della formalità

Nonostante ci siano stati innumerevoli interventi atti a semplificare le forme del procedimento penale, l’attuale codice di rito considera essenziale l’osservanza delle forme processuali (Modus procedendi), presidiandola con sanzioni di varia intensità e natura.

Art. 124 c.p.p. - Obbligo di osservanza delle norme processuali - I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale.I dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità disciplinare.

Nei casi previsti dall’art. 124, le irregolarità si traducono in vizio dell’atto e restano quindi irrilevanti sul piano processuale, ma fanno nascere responsabilità extraprocessuale disciplinare.Negli altri casi, la violazione della regola sul modus procedendi, può incidere, a seconda dell’interesse procedimentale in gioco, sul singolo atto o anche, attraverso questo, nei casi più gravi, su tutta la serie degli atti conseguanti o dipendenti da esso.

Il rigore delle forme e delle sanzioni processuali aumenta in relazione agli interessi in gioco.Il procedimento penale è, storicamente, la sede in cui il rigore delle forme ha avuto la massima affermazione.

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La funzione della strumentalità

Il procedimento si pone come strumento indefettibile per l’accertamento dell’innocenza o della colpevolezza del prevenuto e per l’irrogazione della pena. Per tanto:

Nulla culpa, nulla poena sine previo sudicio

Il procedimento è quindi strumento necessario per accertare:

- La colpevolezza o l’innocenza in relazione ad una determinata accusa.- La pena, determinandone la specie (detentiva o pecuniaria) e la misura (Durata o entità).

Va precisato che nel procedimento penale, l’accordo delle parti (P.M. e imputato) sull’esistenza dell’illecito penale e sulla relativa sanzione, non definisce la contesa, ma costituisce solo una richiesta al giudice, che potrà decidere di attenersi a quanto concordato o no.

Le azioni in sede penale

L’azione è lo strumento procedurale attivato per far valere nel processo un interesse.

L’azione, intesa come domanda rivolta da una parte al giudice, mira a realizzare l’interesse sostanziale di cui il soggetto è titolare o per la cui tutela è, almeno, legittimato a agire.I soggetti titolari di azione sono tutti quelli che possono rivolgere al giudice una domanda a difesa di un interesse sostanziale, penale o extra-penale accessorio:

- L’imputato, il P.M., la parte civile, gli enti esponenziali di interessi diffusi, il responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

Le azioni esercitabili nel corso del processo penale:

Secondo una dottrina tradizionale:- Azione penale cd. Principale , mirante ad accertare se l’imputato e colpevole e determinare la

sanzione. L’azione non mira ad accertare l’innocenza perché questa è presunta.- Azioni penali cd. Complementari , si svolgono separatamente e successivamente al processo,

quando è già stata valutata la colpevolezza e la pena. Esse sono: Azione penale esecutiva, tende alla concreta esecuzione della pena. Azione penale di sicurezza, tende all’accertamento della pericolosità sociale

dell’imputato. Azione di prevenzione, tende a prevenire la possibile commissione di un

delitto.- Azioni non penali complementari :

Azioni civili, atta ad ottenere risarcimento danni o restituzione dell’indebito. Azione punitiva amministrativa

- la cd. pre-azione penale (Indagini investigative) , la fase delle indagini preliminari non si può ancora considerare esercizio dell’azione penale, ma è comunque prodromica alla stessa.

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L’azione penale cd. tipica

La fase giurisdizionale del procedimento e cioè il processo in senso proprio è il luogo in cui si svolge l’azione penale innanzi ad un soggetto imparziale, il giudice, che in riferimento alla concreta res judicanda, esercita la sua jurisdictio. Il processo è il mezzo entro il quale viene esercitata l’azione penale.

Il rapporto tra azione-strumento e diritto sostanziale si riassume in tre posizioni dottrinali differenti:

- Azione come diritto sostanziale in movimento, il processo sarebbe il diritto sostanziale in movimento.

- Azione quale domanda al giudice, autonomia formale dell’azione rispetto al processo e quindi essa andrebbe identificata con la domanda giudiziale.

- Azione quale autonomo diritto sostanziale, l’autonomia materiale dell’azione andrebbe intesa quale interesse o posizione sostanziale autonoma rispetto al diritto materiale

L’azione penale e l’anima del procedimento penale, anche quando essa è latente o potenziale, non essendo ancora stata esercitata.

La fase delle indagini preliminari pre-giurisdizionale, è sempre rivolta ad acquisire elementi necessari per l’esercizio dell’azione penale. Alla chiusura delle indagini se l’azione non viene promossa il procedimento si arresta e muore, se invece l’azione viene proposta il generico procedimento si evolve nella sua species giurisdizionale che è il processo.

Art. 326 c.p.p. - Finalità delle indagini preliminari - Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.

L’azione può definirsi come la domanda formulata dal P.M. al giudice, diretta ad ottenere, previa verifica dialettica dell’ipotesi di colpevolezza, una decisione di giustizia e quindi una affermazione di reità dell’imputato o il suo proscioglimento (dichiarazione di non imputabilità, di improcedibilità dell’azione, di non punibilità o di innocenza).

Il P.M. può proseguire l’esercizio dell’azione penale, di cui è l’esclusivo titolare, anche negli ulteriori gradi e fasi di giudizio. In sede di gravame, però l’azione del P.M., talvolta può anche non avere contenuto di pretesa punitiva.

Giurisdizionalità e terzietà

Pubblico ministero (P.M.) e giudice sono entrambi magistrati, appartengono ad un unico ruolo megistraturale (Ordine giudiziario), ma differiscono per funzioni esercitate. Il P.M. costituisce l’ufficio dell’accusa e il giudice quello del giudizio.Il giudice è collocato in una posizione di terzietà e imparzialità ed è l’unico titolare dei poteri decisionali e dunque giurisdizionali.

La giurisdizionalità, intesa come potestà decisionale affidata ad un giudice, è marginale ed episodica nel corso della fase investigativa di natura pre-processuale (procedimento in senso stretto), ma è sistematica e esclusiva nella fase successiva, conseguente all’esercizio dell’azione penale (Processo in senso proprio).

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La conduzione delle indagini spetta esclusivamente al P.M. e alla polizia giudiziaria (P.G.), di cui egli dispone. Il giudice per le indagini preliminari (G.I.P.) non è ne il direttore delle indagini ne un investigatore, egli interviene sporadicamente per garantire i diritti dell’indagato e dei terzi nonché per assicurare la legalità dell’indagini.Al G.I.P. non compete assicurare l’efficienza e il buon esito delle indagini, nemmeno in via integrativa o suppletiva, non essendogli conferiti poteri di indicare temi incompleti o nuove indagini.Il G.I.P. è super partes, perché davanti a lui compaiono sia il P.M. che l’inquisito o eventuali terzi, portatori di interessi contrapposti e autonomi, che egli deve valutare secondo legge.

I sistemi processuali

Tipologia dei sistemi

Il diritto processuale penale rispecchia il bilanciamento tra le esigenze di repressione dei reati e quelle di salvaguardia degli interessi dei singoli. A seconda del punto di equilibrio vi è una maggiore o minore valorizzazione del ruolo disegnato per ciascuno dei tre soggetti principali del procedimento: P.M. o P.G., ufficio di difesa e giudice.

I sistemi processuali sono in linea teorica tre:

- Accusatorio- Inquisitorio- Misto

Il sistema Italiano nato come accusatorio è oggi un sistema misto orientato verso l’accusatorio.

Modello accusatorio

Modus procedendi

La sua caratteristica è la parità di posizione tra accusa e difesa, innanzi ad un giudice super partes.Il processo corrisponde ad un ideale triangolo:

Giudice

Accusa Difesa(Sono su un piano paritario di facoltà e diritti, ma in posizioni contrapposte)

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Il processo è essenzialmente pubblico non essendo prevista nessuna forma di inquisizione segreta. Il tutto si svolge innanzi al giudice (Spettatore e arbitro imparziale) che vigila sul rispetto delle norme processuali.

Nella fase pre-processuale, l’organo d’accusa (Pubblico), raccoglie elementi di prova e ne acquisisce le fonti in quanto su esso incombe l’onere della prova di reità. (Se il P.M. non prova il reato, l’inquisito è assolto).Spetta all’accusa promuovere l’azione penale e sostenerla. L’imputato non deve dimostrare la sua innocenza che si presume, esso si limita a difendersi e deve eventualmente presentare prove a suo discarico.

Il giudice non ha iniziativa probatoria. La decisione del giudice avviene fondandosi sulle prove, a carico o discarico, presentate dalle parti.

Caratteri del sistema accusatorio

- Terzietà del giudice rispetto alla ricerca e formazione delle prove - Centralità e pubblicità del dibattimento - Oralità del metodo di assunzione delle prove, con dichiarazioni rese oralmente innanzi al

giudice, senza prove scritte precostituite provenienti da una precedente fase, investigativa o istruttoria

- Parità tra le parti - Onere della prova a carico dell’accusa - Presunzione di innocenza dell’imputato - Consequenziale eccezionalità della custodia preventiva

Modello inquisitorio

Modus procedendi

Esso si caratterizza per la prominenza dell’ufficio di accusa, esercitato da un organo pubblico dotato di taluni poteri giurisdizionali.Nel sistema inquisitorio la funzione dell’accusa è dominata dalle esigenze di tutela sociale. Vengono insomma sacrificati per il bene pubblico i diritti di difesa e anche quelli di libertà, l’imputato diventa o tende a divenire un mero soggetto passivo dell’inquisizione pubblica.

Nel sistema inquisitorio puro il processo è scritto e segreto. La figura del giudice è dominante, questi esplica sia le funzioni dell’inquisizione che del giudizio, anche se attraverso due persone fisicamente distinte. Nel giudice inquisitore si accentrano le funzioni di ricerca, di acquisizione e in taluni casi, a fini istruttori, di valutazione delle prove. Come si può notare, di fronte al giudice accusatore la difesa non può aspirare a parità di diritti o di mezzi.

Caratteri del modello inquisitorio

- Giudice inquisitore (Istruttore) che svolge la fase preliminare e svolge anche funzione di accusa.

- Prevalenza dei poteri dell’accusa su quelli della difesa - Prove scritte e segrete e precostituite rispetto al giudizio - Prevalenza della fase istruttoria su quella dibattimentale - Marginalità delle prove, orali e pubbliche, eventualmente raccolte nel dibattimento

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- Pre-giudizio preliminare in fase inquirente - Presunzione di colpevolezza - Ammissibilità della carcerazione preventiva

Modello misto

Modus procedendi

I sistemi misti fanno seguire ad una fase, di istruzione pre-dibattimentale, di tipo prevalentemente inquisitorio, una fase di giudizio, di natura preminentemente accusatoria.

Caretti del modello misto

Nella fase inquisitoria dell’istruzione pre-dibattimentale:

- Commissione tra giudice e P.M. con un giudice inquisitore o inquisitore giudice - Precostituzione di prove, scritte e segrete, utilizzabili dal giudice dibattimentale - Preminenza dell’inquisitore sull’accusato - Limitazione dei diritti della difesa - Ammissibilità della custodia cautelare

Nella fase accusatoria del giudizio:

- Giudice dibattimentale super partes, diverso dall’eventuale giudice inquisitore - Limitata utilizzazione degli atti dell’istruzione già compiuta e, comunque, rinnovazione

degli stessi- Espletamento di istruzione dibattimentale, con assunzione di nuove prove, con metodo orale

e pubblico- Pienezza dei diritti di difesa, anche in ordine all’iniziativa probatoria

Il sistema Italiano

L’attuale sistema italiano è di tipo misto tendenzialmente accusatorio.

L’attenuazione del sistema accusatorio

Sin dall’origine il nostro codice presentava numerosi elementi inquisitori, che sono poi stati accentuati da numerosi interventi della corte costituzionale da varie interpretazioni giurisprudenziali e da innumerevoli normative sopravvenute. Tutto ciò per crescenti esigenze di lotta al crimine e di difesa sociale.

I caratteri accusatori del nostro sistema sono:

- Terzietà del giudice - Parità formale tra le parti - Centralità e oralità del dibattimento con formazione in esso della prova - Assenza di prove pre-costituite - Diritto dell’imputato a ricercare e produrre prove - Presunzione di innocenza - Status libertatis dell’imputato rimesso solo al giudice

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- Valutazione preliminare di ammissibilità del rinvio a giudizio rimessa per i reati oiù gravi ad un giudice

I caratteri inquisitori sono:

- Ingerenza del giudice nella ricerca e nella formazione della prova, con poteri suppletivi ed integrativi rispetto alle parti

- Preminenza del P.M. nella fase investigativa - Formazione della prova anticipata per gli atti irripetibili, non rinviabili (incidente

probatorio) o urgenti- Utilizzabilità di documenti scritti precostituiti in sede extra-penale e di prove assunte in altri

processi- Ammissibilità della custodia cautelare con compromissione della presunzione di innocenza.

Presentano aspetti inquisitori:

- la fase delle indagini preliminari, in cui gli atti sono formati dall’ufficio d’accusa- la successiva fase dell’udienza preliminare che si fonda su tali atti- i giudizi speciali anticipati, cd. pre-dibattimenti, celebrati in una udienza assimilata a quella

preliminare

Presentano una preminenza di caratteri accusatori:

- Il giudizio ordinario dibattimentale, in cui le parti lottano a parità di armi innanzi al giudice terzo

- I giudizi speciali dibattimentali- I giudizi di impugnazione ordinaria e straordinaria, nei quali sono utilizzati gli atti acquisiti

nel precedente grado e l’eventuale attività probatoria è improntata allo schema accusatorio.

I principi processuali vigenti

Le fonti

Il nostro diritto processuale penale trae i suoi principi da:

- Diritto pubblico interno - Diritto internazionale - Diritto comunitario (Anche se in maniera marginale)

Tali principi sono immediatamente visibili sia dal c.p.p. che dalla costituzione. Naturalmente vale anche per i suddetti principi la regola della supremazia gerarchica delle fonti.

La costituzione prevede norme in riferimento all’attività processuale nei titoli “Rapporti civili” e “Magistratura”.Il diritto comunitario non prevede espressamente l’armonizzazione dei diritti penali e processual-penali anche se nella salvaguardia degli interessi comunitari, cerca di limitare le differenze o le distorsioni tra i vari stati. Per gli stati ne deriva un obbligo di prevedere nei loro ordinamenti ipotesi uniformi o almeno equivalenti di reato. Sotto il profilo processuale, sono state stipulate tra gli stati membri apposite convenzioni di cooperazione giudiziaria, estradizione, lotta alla criminalità…

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I principi internazionali

Art. 10 Cost. – “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute”

I principi cardine del diritto internazionale in materia processual-penale derivano da:

- Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo- Patto internazionale dei diritti civili e politici- Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo

I principi internazionali prevalgono sulle disposizioni codicistiche e ne configurano ove ci sia contrasto illegittimità costituzionale a norma dell’art. 10. Va detto che gran parte dei principi internazionali sono già previsti dalla nostra costituzione.

I principi di diritto internazionale sono:

- Presunzione di innocenza - Diritto ad un processo pubblico dibattimentale - Diritto ad un processo in tempi ragionevoli - Dritto dell’imputato all’interprete - Diritto alla contestazione e dunque alla immediata e piena conoscenza dell’imputazione - Diritto al giusto processo - Diritto ad essere giudicato da un tribunale indipendente e imparziale

I principi comunitari

La comunità europea non ha ancora elaborato una normativa propria in materia processuale penale anche se, in sede comunitaria, se ne sente il bisogno.La normativa europea è comunque immediatamente applicabile nello stato italiano a norma dell’art. 11 Cost. e in questi casi il giudice agisce come giudice europeo avendo anche rivolgersi, per avere corretta interpretazione del diritto, alla corte di giustizia comunitaria.

I principi comunitari sono:

- Parità di garanzie processuali tra cittadini nazionali e europei- Diritto all’assistenza giudiziaria da parte delle autorità consolari del proprio stato- Diritto di avvalersi del proprio difensore nazionale, in associazione con il difensore locale- Diritto di ritornare nello stato nel quale si svolge il processo per presenziare e difendersi- Divieto di forme rituali e di riti processuali discriminatori- Divieto di espulsione in danno di imputati infra-comunitari, se non per gravi motivi di

ordine pubblico- Obbligo dello stato di adottare forme processuali idonee a reprimere i reati penali comunitari

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Il giusto processo

The due process of law

Nei sistemi di Common law il giusto processo è quello che garantisce la salvaguardia dei diritti delle parti private ed implica il regolare corso dell’amministrazione della giustizia.

Il giusto processo viene anche presso come strumento di valutazione della normativa sostanziale e processuale. La legge ed le sentenze che comprimono i diritti dei cittadini e che incidono sui diritti di libertà e patrimoniali, non possono essere irrazionali, arbitrarie e discriminatorie.

Il giusto processo si sostanzia nel principio che un soggetto non può essere privato della vita, della libertà o della proprietà se non in conformità delle regole e delle procedure previste dalla legge. Il giusto processo a valenza:

- Sostanziale, la legislazione deve rispondere a esigenze pubbliche obbiettive e a criteri di razionalità.

- Processuale, rispetto delle regole procedurali ed correttezza delle stesse.

In sostanza il due process of law mira a garantire all’inquisito la possibilità di fare una scelta informata sull’alternativa fra l’accettazione o la contestazione dell’accusa, fra il dichiararsi colpevole o innocente, cosi contribuendo ad assicurare la giustizia sostanziale.

Il giusto processo ex art. 111 Cost.

In Italia il giusto processo è stato inserito con legge costituzionale n.2 del 23/11/1999, entrata in vigore con l’integrazione dell’art. 111 Cost. nel 2000.

I principi del nuovo art. 111 sono:

- Riserva assoluta di legge per la materia processuale - Terzietà ed imparzialità del giudice - Formazione della prova nel contraddittorio delle parti - Ammissibilità alla deroga della dialettica tra le parti nei casi di consenso dell’imputato,

oggettiva impossibilità di dialettica nella formazione della prova o provata condotta illecita- Ammissibilità di riti speciali - Parità tra le parti - Ragionevole durata del processo - Diritto ad una tempestiva notifica dei motivi e della natura dell’accusa - Concreta possibilità di difendersi, sia in termini spaziali che temporali - Diritto alla confutazione dell’accusa mediante interrogatorio innanzi al giudice - Diritto alla produzione di prove a discarico - Limiti al regime dei pentiti - Diritto all’interprete

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Gli altri principi costituzionali

I principi costituzionali riguardano il profilo generale del processo accusatorio e profili specifici, che possiamo esaminare in riferimento al soggetto processuale maggiormente interessato.

Principi a tutela dell’imputato

Art. 61 c.p.p. - Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato - I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito.

- Inviolabilità del diritto di difesa (Art. 24 Cost.)- Uguaglianza dei cittadini innanzi alla legge (Art. 3 Cost.)- Inviolabilità del domicilio, tranne nei casi previsti dalla legge (Art. 14 Cost.)- Impugnabilità per cassazione di tutte le sentenze e se in materia di libertà di ogni

provvedimento (Art. 111 c. 7 Cost.)- Non estradabilità del cittadino o dello straniero per reati politici (Artt. 10 e 26 Cost.)- Presunzione di non colpevolezza (Art. 27 Cost.)- Limiti alla custodia cautelare (Art. 13 c. 3 Cost.)- Limiti alle ispezioni e perquisizioni personali (Art. 13 c. 2 Cost.)

Principi relativi al P.M.

- Obbligatorietà dell’azione penale (Art. 107 e 109 Cost.)- Diretta disponibilità della P.G. (Art. 109 Cost.)- Autonomia interna e indipendenza esterna del P.M. (Art. 104 c. 1 Cost.)

Principi relativi al giudice

- Naturalità e precostituzione del giudice. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge (Art. 25 Cost.)

- Divieto di istituire giudici straordinari o speciali (Art. 102 Cost.)- Soggezione esclusiva della legge (Art. 101 c. 2 Cost.)- Autonomia della magistratura, nell’ambito interno della strutturazione giudiziaria (Art. 104

Cost.)- Indipendenza della magistratura dagli altri organi dello stato (Art. 104 Cost.)- Giurisdizionalità della materia de libertate. Spetta alla A.G. provvedere sullo status

libertatis, che può essere limitato solo con atto motivato e nei soli casi previsti dalla legge. Tuttavia in casi di urgenza l’autorità pubblica può provvedere alle limitazioni, che devono essere comunicate entro 48 ore alla A.G., che se non li convalida si intendono privi di effetti. (Art. 13 Cost.)

- Obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali (Art. 111 Cost.)

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I principi codicistici

I principi codicistici pro imputato

Oltre a recepire i principi internazionali e costituzionali, il codice prevede:

- Favor rei Il modello Italiano prevede fattispecie processuali dove a volte prevale

l’accusa, a volte la difesa e in alcuni casi si equivalgono.Se prevale l’accusa, vuole dire che gli interessi di questa ultima sono di portata pubblica e generale tali da avere preminenza su quelli della difesa.Se prevale la difesa, vuol dire l’esatto contrario.Mentre se si equivalgono subentra il favor rei, in forza del quale, tra più opzioni ugualmente possibili, va prescelta quella più favorevole all’imputato.Ad es.: Preferenza per l’innocenza, prevalenza della situazione più favorevole, esecuzione della condanna più lieve in ipotesi di pluralità di condanne per lo stesso fatto…

- Favor libertatis Il principio del favor rei, quando applicato alla specifica materia della libertà

personale, diventa favor libertatis.Ad es.: L’esclusiva del giudice al giudice di decidere in materie di libertà, la soppressione nel codice di ipotesi di cattura obbligatori, la configurazione della custodia cautelare in carcere come estrema ratio…

- Garanzia della contestazione dell’imputazione L’imputato ha diritto a non essere condannato per un fatto nuovo o diverso da

quello dell’oggetto della contestazione, deve sussistere corrispondenza tra litis contestatio e fatto ritenuto in sentenza, a pena della nullità di questa.

I principi codicistici relativi al P.M.

- Titolarità esclusiva dell’azione penale La costituzione attribuisce al P.M. la titolarità della azione penale, ma non

l’esclusiva. A questo ci pensa il codice:Art. 50 c.p.p. - Azione penale - Il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione.Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere, l'azione penale è esercitata di ufficio.L'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.L’esclusività non comporta però l’insidacabilità, infatti ove il G.I.P. non si d’accordo con l’archiviazione:Art. 409 c. 5 c.p.p. - Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione - Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419.

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- Onere delle prova di reità Spetta all’ufficio dell’accusa prova la colpevolezza, dato che fino a prova

contraria e presunta l’innocenza. Al P.M. spetta, in quanto organo di giustizia, anche addurre prove a favore dell’imputato. Al giudice spettano poteri suppletivi e integrativi in materia probatoria, nell’interesse della giustizia.

I principi codicistici comuni alle parti

- Parità dialettica tra accusa e difesa La parità e per altro imperfetta. Nella fase delle indagini preliminari non

esiste, in quanto il P.M. può disporre di poteri speciali (Ispezioni, sequestro…) e può adoperare una struttura operativa (P.G.) che la difesa non ha. Negli ultimi anni sono comunque stati garantiti dei nuovi poteri e diritti alla difesa come: La possibilità di svolgere indagini difensive e l’impossibilità per il P.M. di toccare la sfera della libertà dell’imputato.Nella fase di giudizio preliminare o di quello ordinario o speciale, sussiste piena parità, almeno giuridica.

- Poteri dispositivi Il procedimento penale è solo parzialmente un processo a parti contrapposte,

giacchè la sua funzione fondamentale è quella dell’accertamento della verità processuale e possibilmente della realtà. La Corte Costituzionale è orientata in senso restrittivo in ordine ai poteri dispositivi delle parti.Rientra nel potere delle parti la ricerca e la produzione in giudizio delle fonti di prova, salvi i poteri correttivi del giudice.La disponibilità del modus procedendi è invece in varia misura rimessa alla volontà di una delle parti o di entrambe, ferma restando la verifica di legittimità del giudice.La disponibilità della res judicanda sostanziale le parti hanno potere limitato. Pertanto esse possono concordare l’applicazione della pena nel cd. patteggiamento o l’accoglimento dei motivi di gravame.

- Lealtà processuale Il principio afferma che le parti e il giudice devono sempre comportarsi in

modo leale, corretto e probo.Per il difensore, il dovere di lealtà non si estende fino alla collaborazione con il magistrato nella ricerca della verità processuale, se questa può ritorcersi a danno del proprio cliente. Il difensore è difensore prima che collaboratore della giustizia.

- Principio di collaborazione delle parti Sentenza Corte di Cassazione 1021/2002 – “Oggi il processo vive

prevalentemente delle iniziative, non solo istruttorie, delle parti anche private, che hanno il potere di contribuire autonomamente a determinare i tempi, le modalità e contenuti dell’attività processuale… …Per questo motivo debbono assumersi conseguentemente gli oneri connessi all’esercizio dei loro poteri…”. La condivisione con il giudice della responsabilità, trova espressione in una pluralità di norme: Art. 391 c.p.p. – Se l’imputato non è stato reperito si può celebrare l’udienza di convalida.

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I principi codicistici relativi al giudice

Il giudice è il primo garante della legalità e della correttezza del procedimento.

- Limitati poteri probatori Il giudice possiede poteri integrativi e suppletivi nella ricerca e acquisizioni

di prove nell’interesse della verità materiale. Ad es.: il G.I.P. che dissente con il P.M. sull’archiviazione può indicare a quest’ultimo che tipo di indagini fare ancora.Infine in fase istruttoria e dibattimentale, il giudice ha, in primo luogo, poteri sollecitatori dell’iniziativa probatoria delle parti, mediante la indicazione alle stessi di temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza dell’esame delle parti stesse o dei testimoni (Art. 506 c. 1 c.p.p.)In secondo luogo ha poteri integrativi e suppletivi, potendo disporre di ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova (Art. 507 c.p.p.)

- Poteri discrezionali La cd. discrezionalità del giudice significa che egli ha poteri valutativi e

decisionali, le cui risultanze non sono mai meccanicamente predeterminabili. Poiché la legge è composta da norme generali e astratte, spetta la giudice interpretarle e adattarle al caso concreto.La discrezionalità in materia probatoria si traduce nel principio della libera valutazione delle prove, ma non include la libertà dalle prove. Non esiste nessuna gerarchia tra le prove.

- L’obbligo della motivazione dei provvedimenti Libera è la valutazione delle prove, ma il convincimento che il giudice ne trae

deve essere adeguatamente e correttamente motivato e giustificato.Art.125 c.3 c.p.p. - Forme dei provvedimenti del giudice - Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità. I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge.La motivazione consente in qualsiasi momento la valutazione dei processi logico giuridici usati dal giudice e rende possibile la critica del provvedimento.

- Centralità del giudizio Nel processo accusatorio è riconosciuto un ruolo centrale al giudizio, specie

nel processo dibattimentale. Il codice considera il dibattimento come luogo e momento della formazione della prova, giacchè garantisce meglio il contraddittorio e quindi mezzo più idoneo per l’accertamento della verità.

- Immutabilità del giudice Dopo l’apertura della fase di giudizio, la persona fisica del giudice non può

mutare. Se il giudice muta, la fase processuale deve essere rinnovata davanti ad un altro giudice-persona.

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I principi codicistici relativi al dibattimento

- Tendenziale concentrazione ed immediatezza. Si ha dibattimento nei giudizi con rito ordinario, direttissimo e immediato.

La concentrazione del dibattimento significa che in una sola udienza processuale dovrebbe essere sufficiente a definire il giudizio, senza rinvio ulteriore ad altra data.L’immediatezza riguarda la deliberazione della sentenza e la redazione della sua motivazione. La decisione deve essere presa immediatamente dopo la fine delle relative discussioni di parti. La motivazione dovrebbe essere redatta contestualmente alla decisione, anche se risulta in alcuni casi difficile. E’ comunque legittimo il differimento della stesura della motivazione per ragioni di complessità o difficoltà.

- Pubblicità del dibattimento La pubblicità del dibattimento è la regola. Ha la funzione di garantire il

controllo della collettività sull’operato della giustizia. L’obbligo di pubblicità e prescritto per i procedimenti dibattimentali a pena di nullità.Le indagini preliminari non sono mai pubbliche.

La ragionevole durata del processo

Art. 6 legge 848/1955 che ha ratificato la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – “Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale e costituito per legge, che decide sia in ordine alla controversia sui diritti e obblighi di natura civile, sia sul fondamento di ogni accusa in materia penale derivata contro di lei.”

La legge 89/2001 è andata oltre prevedendo un’equa riparazione per mancaza del rispetto dei ragionevoli termini.Nell’accertare la violazione il giudice deve tener presente la complessità del caso, il comportamento delle parti. Il danno è elargito in conformità dell’ art. 2056 c.c.

La domanda di equa riparazione deve essere presentata contro il ministero di grazia e giustizia innanzi alla corte di appello del distretto ove è sito il giudice competente. La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla avvenuta decisione o nel corso del processo.

Stadi del processo

Differenze terminologiche

Nel nostro sistema di diritto processuale penale esiste una netta separazione tra la fase investigativa (Indagini preliminari), finalizzata all’accertamento della notizia criminis ed all’eventuale promozione dell’azione penale, e la fase del processo, di natura giurisdizionale, finalizzata alla pronuncia di merito dell’imputazione e, quindi, deputata alla raccolta ed alla formazione della prova.

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Conseguentemente a tale diversità è differente la capacità probatoria degli atti compiuti nell’una o nell’altra fase e, quindi, il differente regime di utilizzabilità probatoria, che è infatti attenuata per gli atti della fase investigativaLe regole procedurali devono dunque cambiare da una fase all’altra, inoltre le regole cambiano a seconda che esse abbiano ad oggetto l’azione penale principale o le cc. dd. Azioni penali complementari o le fasi accidentali.

Il concetto di procedimento

L’ampio significato della parola procedimento si riscontra nel codice che lo utilizza in riferimento ad entrambe le fasi.

Fasi del procedimento

- Fase pre-processuale (Indagini preliminari) anche detta procedimentale Rappresentata dagli atti investigativi posti in essere dal P.M. e dalla P.G.. La

fase investigativa non ha natura giurisdizionale, non perché manchi un giudice (G.I.P.), ma perché esso non è chiamato a pronunciarsi sull’innocenza o la colpevolezza.Tale fase comprende anche il decreto di archiviazione, ma non quello di imputazione. Infatti l’archiviazione, presuppone il mancato esercizio dell’azione penale, e quindi l’assenza di richiesta di giudizio (Art. 405 c.p.p.).Tale fase è anteriore sia all’esercizio dell’azione penale che all’eventuale investitura del giudice di merito della res judicanda.

- Fase giurisdizionale (Processo) Si apre con un atto formale di imputazione, la cui redazione rappresenta il

momento iniziale dell’azione penale e termina con una sentenza irrevocabile. Qui il processo pende dinnanzi ad un giudice chiamato a decidere, in via preliminare o nel merito, sulla litis contestatio.

Significati del termine procedimento

- Procedimento come modus procedendi Indica il modello astratto o tipo di procedura da rispettare, ossia le regoleda

seguire. In tal senso si parla di procedimento sia in riferimento alle azioni penali principali che accessorie.

- Procedimento come attività storica Indica l’insieme di attività o degli atti, concretamente e storicamente

compiuti, tra loro funzionalmente collegati ai fini dell’accertamento di una specifica notizia criminis e del conseguente giudizio.

Il concetto di processo

Il processo è compreso e racchiuso nel procedimento, ne costituisce una parte solo eventuale. Esso può definirsi coma lo stadio giurisdizionale del procedimento.

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Il termine iniziale corrisponde al momento in cui, concluse le indagini preliminari, un soggetto acquisisce la qualità di imputato ed è tratto dinnanzi ad un giudice per il giudizio, eventualmente anche preliminare.

Il termine finale del processo coincide con il momento in cui è esaurita la pretesa punitiva azionata dal P.M. e dunque è pronunciata una sentenza irrevocabile o inoppugnabile.Il rapporto processuale si svolge innanzi ad un giudice, ma questi è giudice del rapporto e non parte di esso, è arbitro della lite e non contendente, è super partes.

La chiamata del giudice ad esercitare i poteri decisionali nel merito di una formale imputazione danno natura giurisdizionale al rapporto processuale.

Fasi e gradi del procedimento

Il concetto di grado presuppone lo stadio del processo. I gradi del procedimento sono gli stadi del processo indicanti la successione dei giudizi in ordine alla res judicanda. Il numero dei gradi varia a seconda del tipo di giudizio:

- Giudizio di cognizione (relativo all’accertamento della pretesa punitiva): Giudizio di primo grado Giudizio di appello, può mancare a fronte di sentenza inappellabili. Giudizio di cassazione, sempre esperibile a norma dell’art. 111 Cost. Assume

valenza di 3° grado se c’è stato appello.

- Procedimento di esecuzione penale (mirante all’esecuzione della pretesa punitiva): Primo Grado innanzi al c.d. giudice di esecuzione Procedimento di cassazione, in seguito a ricorso sulla decisione del predetto.

Le fasi del procedimento sono quegli stadi interni a ciascun grado di giustizia. Essi denotano i vari stati del procedimento. La distinzione di fasi è ricca nel procedimento di primo grado:

- Indagini preliminari- Udienza preliminare, relativa alla formale incriminazione della persona già sottoposta ad

indagini.- Giudizio speciale pre-dibattimentale, o in alternativa,- Giudizio dibattimentale.

Nei giudizi di appello o cassazione esiste solo la fase dibattimentale.

Le varianti procedimentali

Pluralità dei tipi procedimentali

Il procedimento può svolgersi in udienza pubblica o in camera di consiglio.La normativa conosce vari tipi di procedimento, i più importanti sono quelli relativi ai vari modelli di giudizio, ordinari o speciali. Inoltre esistono procedure particolari per le fasi incidentali.Vi sono ancora il procedimento di sorveglianza o di esecuzione.Il codice ha però previsto una procedura camerale di tipo generale da utilizzare ove non sia diversamente previsto.

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Il procedimento camerale tipo

Art. 127 - Procedimento in camera di consiglio - Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonchè i difensori sono sentiti se compaiono. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità.L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.

Il giudice emette sentenza se la decisione definisce il giudizio sulla colpevolezza.

Procedimento de plano

Le semplificazioni procedurali

La c.d. procedura de plano si caratterizza per la sua massima semplificazione e snellezza. Il giudice decide di ufficio senza che vi siano preventive richieste dalle parti e senza che le stesse diano vita al contraddittorio. Tale modus è compatibile solo con quei procedimenti che presuppongo l’assenza di interessi o di parti in concreta contrapposizione. Tale procedura è quindi incompatibile con i giudizi dove bisogna accertare la colpevolezza dell’imputato.

Il proscioglimento immediato

Unico caso di procedura de plano seguita per definire un giudizio con sentenza.

Art. 129 - Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità - In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta.

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Atti e loro patologie

Gli atti del procedimento

Forma e contenuto dell’atto

Vi è distinzione tra atti della fase pre-processuale e quelli della fase processuale. La valenza probatoria è piena solo per gli atti compiuti innanzi al giudice incaricato del giudizio di merito della res judicanda.

Il soggetto che pone in essere l’attività di riproduzione o documentazione del fatto è l’autore dell’atto, in quanto a lui risale la paternità dell’attività documentatrice avente finalità processuali. Egli pone in essere una condotta cosciente e volontaria, diretta ad incorporare in un documento la rappresentazione del fatto esterno da lui percepita o a lui riferita.

L’attività documentatrice a dunque una caratteristica ben precisa, la volontarietà. Questa caratteristica differenzia l’atto dal mero fatto giuridico.

L’attività documentatrice a seconda del soggetto, può produrre atti pubblici o atti privati. La non veridicità del documento costituisce falsità ideologica, mentre la violazione e contraffazione del documento costituisce falsità materiale.

- Atto contenuto E’ il contenuto della documentazione. E’ il fatto esterno, l’evento, il fatto o la

condotta posta in essere dall’interessato, dai terzi o anche dallo stesso pubblico ufficiale verbalizzante, che nell’atto la riproduce.

- Atto forma Il fatto esterno penetra nel procedimento penale ed arriva al giudice e ai

soggetti processuali attraverso lo strumento fisico in cui esso è riferito o riprodotto. Sotto tale profilo, l’atto è il mezzo fisico, che incorpora e materializza una attività. L’eventuale alterazione o contraffazione dell’atto forma costituisce falsità materiale.

Il codice distingue tra atto e documento. L’ atto viene in vita quando finalizzato al procedimento, il documento è, invece, l’ atto, che è posto in essere per finalità extra processuali.

Aspetti formali

La forma dell’atto processuale è il suo modo di apparire nella realtà esterna. Essa costituisce il mezzo attraverso cui l’atto penetra nel procedimento.

I principi inerenti alla forma sono:

- Tendenziale libertà delle forme. Tale principio è espressione della massima semplificazione del procedimento. La libertà delle forme è però limitata agli atti cd. ordinari o secondari, giacchè il codice prescrive forma obbligate per gli atti a rilevanza probatoria o processualmente rilevanti.

- Forma orale . Talvolta consentita dal legislatore ritenendo che la solo utilizzazione di atti scritti precostituiti indebolisca il contraddittorio tra le parti.

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- Forma scritta . Alla forma libera e a quella orale a volte si contrappongono delle necessità di conservazione e rappresentazione dell’attività compita. Ed allora si pone in essere uno scritto eventualmente in aggiunta ad altro metodo di documentazione. In ogni caso l’atto orale è trasfuso in altre forme (scritte, sonore, audiovisive…)

- Lingua italiana . Art. 109 - Lingua degli atti -Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana.Davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello (Non vale per la cassazione) su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madre lingua e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua. Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali.Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità.Lo straniero interloquisce nella sua lingua, salvo che non dimostri di comprendere l’italiano.

- Forma integrale o riassuntiva . La documentazione delle attività compiute può avvenire per riassunto ovvero in forma integrale. In entrambi i casi, tali atti debbono indicare la loro data di formazione, i soggetti presenti e le attività compiute e sono sottoscritti dagli intervenuti. La scelta codicistica in ordine alla completezza o no degli atti è in relazione alla maggiore o minore valenza probatoria.

Tipologia degli atti

- Atti originali e derivati Diverso dall’atto originale sono i suoi derivati, e cioè la copia, l’estratto e il

certificato.La copia è riproduzione o duplicazione integrale dell’atto originale.L’estratto è una sua riproduzione parziale.Il certificato è l’attestazione di un fatto desunto dal contenuto di un altro atto e dunque è qualificato come derivato.

- Notificazioni e comunicazioni Sono finalizzate a rendere noto al destinatario l’atto e, quindi, a fornigli

legale conoscenza di esso. Per gli atti definiti recettizi la produzione di effetti è condizionata all’effettiva conoscenza.

- Atti inutilizzabili L’invalidità di un atto consegue come sanzione procedurale in caso di

violazione di regole. La nullità o inammissibilità può anche propagarsi ad atti successivi e dipendenti.

- Atti segreti Va intesa come la impossibilità di conoscenza degli atti da soggetti diversi da

chi li ha emessi o dalla cerchia di soggetti legittimati a conoscerli.

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Atti segreti

Le limitazioni di conoscenza riguardano principalmente le attività pre-processuali essendo il processo, per sua definizione, pubblico.Le esigenze di segretezza mirano a tutelare una serie di valori tra cui: l’attività investigativa, dignità dell’indagato, la terzietà del giudice…La segretezza cozza però con interessi generali come: la libertà di stampa.Portatore di interessi particolari ad avere conoscenza degli atti è l’indagato, questo per potere adempiere al meglio alla sua difesa.Il punto di equilibrio tra segretezza e pubblicità è dettato dalla limitazione quantitativa e temporale della segretezza e dalla non opponibilità all’inquisito della segretezza di taluni atti (cd. atti garantiti).

In riferimento al livello di segretezza – conoscibilità si hanno:

- Atti assolutamente segreti Sono ignoti a tutti, tranne che ai pubblici ufficiali che li compiono. Sono per

loro natura atti pubblici.Atti di questo tipo sono gli atti investigativi di cui il difensore non possa prendere atto. Gli atti non garantiti sono coperti da segreto investigativo fino alla chiusura delle indagini preliminari.

- Atti relativamente segreti Sono gli atti conoscibili dall’indagato (Atti garantiti).

- Atti non più segreti Sono atti di cui tutti possono prendere visione.

- Atti segretati o desegretati In ragione di talune ipotesi alcuni atti possono ampliare o restringere la loro

segretezza.

Atti pubblicabili

Se un atto è conoscibile al pubblico è anche pubblicabile dai mass media. Il fatto che un atto sia pubblico (cioè compiuto da pubblico ufficiale) non vuole dire che sia pubblicabile.

Dunque:

- Divieto assolto di pubblicazione per gli atti segreti. Vietata sia la pubblicazione letterale che la pubblicazione del contenuto da esso desumibile.

- Divieto relativo di pubblicazione per gli atti relativamente segreti. Vietata la pubblicazione letterale, ma non il contenuto.

- Nessun divieto per gli atti non segreti

Tuttavia anche quando non c’è segretezza un atto non è pubblicabile se lede l’altrui dignità, a meno che non subentri il cosiddetto diritto di cronaca.

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Page 25: Diritto Processuale Penale

Particolari tutele sono entrate in vigore in tema di pubblicazione delle generalità e dell’immagine delle persone private della libertà personale e soprattutto dell’immagine e delle generalità dei minori, coinvolti, a vario titolo, nelle vicende processuali.

Le notificazioni

Carattere strumentale

L’attività di notificazione integra un atto strumentale, essa è strumentale rispetto agli altri atti che ne sono l’oggetto.

La notificazione consiste nell’atto del notum facere, nell’attività diretta a far conoscere all’interessato un atto processuale.

Nella notificazione si possono distinguere:

- L’atto processuale preposto.- L’atto di notifica.

I soggetti del procedimento

- Richiedente la notificazione Soggetto attivo che attiva la procedura. E’ spesso lo stesso autore dell’atto.

Vi è piena liberta di forma per la richiesta di notifica.Soggetti legittimati a richiedere notifiche sono tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interessi sostanziali da far valere nel procedimento e cioè tutti i soggetti processuali.

- Destinatario Soggetto passivo a cui è destinato l’atto. Può anche essere una persona non

portatore di interessi all’interno del procedimento. Può essere sia persona fisica che giuridica.

- Consegnatario Il soggetto in cui l’atto è effettivamente consegnato, può anche essere

persona fisica diversa dal destinatario, ma a questa collegata da particolare rapporto. Può coincidere con il destinatario.

- Organo notificatore E’ il soggetto strumentale rispetto al soggetto richiedente che di esso si

avvale. E’ colui che consegna l’atto, ma non si occupa della parte preparatoria della notifica.

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Page 26: Diritto Processuale Penale

Gli organi notificatori tipici

Distinzione tra:

- Funzione di notifica. Attiene all’attività con la quale soggetti anche non giudiziari portano nella

sfera di conoscenza del destinatario un determinato atto.

- Organi notificatori Sono organi istituzionalmente preposti, in via permanente e continuativa,

all’attività di notifica: Gli ufficiali giudiziari e la polizia giudiziaria. Per costoro il modus procedendi è dettato dal codice.

Per i provvedimenti del giudice, l’organo notificatore è l’ufficiale giudiziario o in supplenza di quest’ultimo la polizia giudiziaria.Per gli atti del P.M., gli organi notificatori sono entrambi, ma dopo l’inizio del processo la P.G. diventa suppletiva.Per gli atti dei soggetti privati, non potendo usufruire della P.G., l’unico organo è l’ufficiale giudiziario, ma essi possono anche in alcuni casi ricorrere alla auto-notifica o al servizio postale.

L’auto-notifica del soggetti atipici

Soggetti atipici sono tutti i soggetti che anche non avendo funzione di notifica, realizzano quest’ultima in maniera episodica e saltuaria.

Trattasi di auto-notifica in quanto i soggetti atipici provvedono alla notifica di atti di proprio interesse. In particolare sono:

- I magistrati Gli avvisi dati oralmente agli interessati in loro presenza, equivalgono a

notifica. Anche la lettura dl provvedimento, in presenza degli interessati e del magistrato, equivale a notifica.

- I cancellieri Possono provvedere personalmente alla consegna dell’atto o a dare

l’informativa. L’importante è che ne facciano annotazione sul documento originale che rimane in ufficio.

- I difensori Le notifiche nell’interesse delle parti private può anche essere effettuato

tramite servizio di posta o consegna diretta da parte dello stesso difensore, che però dovrà procurarsi prova dell’avvenuta consegna.

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Forma particolari

La forma tipica di notifica consiste nella consegna della copia integrale dell’atto all’interessato.L’atto ha in genere forma scritta ed è in originale o in copia munita di attestazione di sua conformità all’originale.Se trattasi di comunicazione orale, viene redatto apposito verbale, un esemplare del quale viene consegnato al destinatario. Se la consegna riguarda un atto-documento sull’originale e sulla copia viene scritta la cosiddetta relazione di notifica.L’originale dell’atto è poi restituito dall’organo notificatore al richiedente.

Sono forme particolari di notifica:

- Gli avvisi orali e la lettura di provvedimenti fatta dai magistrati .- Notificazione mediante mezzi tecnici di trasmissione a distanza , che non garantendo

certezza sull’autenticità dell’atto e sull’identità del mittente, devono essere espressamente previsti dal giudice o P.M.

- Notificazioni mediante telefono o telegrafo . Il fonogramma vale come notifica se è ricevuto dall’interessato o da persona che con lui conviva anche temporaneamente e se è immediatamente confermato mediante telegramma (pena nullità della notifica). La procedura fonogramma-telegramma deve essere autorizzata per motivi d’urgenza dal giudice. E’ sempre preclusa nei confronti dell’imputato.

- Annotazione per presa visione ovvero per presa visione e ricezione di copia . Trattasi di dichiarazione apposta dall’interessato sull’atto da notificare.

- Pubblici annunzi . Procedimento di notifica collettiva. Pubblicità tramite mezzi di divulgazione di massa. Non esperibile nei confronti degli imputati.

La notifica per ufficiale giudiziario

L’ufficiale giudiziario è un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. In materia penale, tali funzioni, sono esecutive dei provvedimenti dei magistrati e del loro personale di cancelleria e segreteria. Può anche notificare per privati.

Non appena riceve l’atto, ne annota gli estremi in un registro, valutandone la conformità formale. Ne predispone personalmente le copie, a meno che non sia previsto diversamente dalla legge.

La relata notifica consiste in un atto pubblico, che fa prova, delle attività compiute dall’ufficiale giudiziario e dei fatti avvenuti in presenza di esso e da lui percepiti de visu o de auditu, ma non anche della veridicità delle affermazioni da altri a lui rese.Nella relata il pubblico ufficiale indica:

- L’autorità richiedente- Le ricerche del destinatario da lui effettuate- Le generalità del destinatario o del consegnatario- I rapporti tra destinatario e consegnatario- Circostanze di tempo e luogo della consegna

La relata è consegnata sia al richiedente che la destinatario, ove non concordino prevale quest’ultima.

L’ufficiale giudiziario può anche usufruire del servizio di posta.

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Notifiche ai magistrati

Le notifiche a quest’ultimi sono effettuati con consegna nelle mani del rispettivo funzionario di cancelleria o segreteria. Gli organi notificatori possono essere L’ufficiale giudiziario o i privati o i loro difensori. Questi ultimi possono anche avvalersi della raccomandata R/R.

Nei rapporti interni tra P.M. e giudice la notificazione è sostituita con la comunicazione dell’atto, trasferito da ufficio ad ufficio con raccomandata R/R o con consegna diretta a cura delle cancellerie.

Notifiche alle parti private

Persona offesa

Art. 154 c.p.p. - Notificazione alla persona offesa –

Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione all'imputato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è scritta all'esterno del plico stesso.Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2.Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

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Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria

Art. 154 c.p.p. - Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria –

Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede con atto ricevuto dalla cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.

Notifiche all’imputato

Le formalità di notifica qui assumono valenza garantistica. La loro disciplina è unitaria sia per l’imputato che per il indagato.L’essenzialità del ruolo dell’imputato nel processo e il principio di una giusta difesa giustificano le idonee modalità di notifica, atte a garantire l’effettiva conoscenza degli atti.

L’imputato a l’onere di eleggere domicilio. Per l’imputato è sempre valida la notifica in mani proprie.

Imputato detenuto

L’atto è consegnato nel luogo di detenzione a mani proprie dell’imputato, o se ciò non è possibile, a mezzo del direttore dell’istituto.La sicura reperibilità nel luogo di detenzione rende inefficaci eventuali elezioni di domicilio esterno e nulle le notifiche con il rito degli irreperibili.

Imputato libero

Art. 157 c.p.p. - Prima notificazione all'imputato non detenuto -

Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione all'imputato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.

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La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è scritta all'esterno del plico stesso.Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2.Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

Imputato in servizio militare

Art. 158 - Prima notificazione all'imputato in servizio militare -

La prima notificazione all'imputato militare in servizio attivo il cui stato risulti dagli atti è eseguita nel luogo in cui egli risiede per ragioni di servizio, mediante consegna alla persona. Se la consegna non è possibile, l'atto è notificato presso l'ufficio del comandante il quale informa immediatamente l'interessato dell'avvenuta notificazione con il mezzo più celere.

Imputato irreperibile

Un imputato è considerato irreperibile se sussistono:

- Impossibilità di notifica presso le sue domiciliazioni, come da verbali di omessa notifica. - Impossibilità di rintracciarlo nei luoghi del suo possibile radicamento, dopo ricerche

effettuate dalla P.G.

Art. 159 - Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità –

Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo aver designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore.Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore.

Imputato con domicilio eletto o legale

L’imputato è chiamato a collaborare al processo con la sollecita elezione o dichiarazione di domicilio.La prima consiste nella designazione discrezionale di un luogo, effettuata dall’imputato ai fini della notifica degli atti a lui destinati. La dichiarazione di domicilio di ha quando il luogo designato corrisponde al proprio abituale domicilio.La durata dell’elezione di domicilio è illimitata, salvo revoca.

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Art. 161 - Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni –

Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto nè internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale.Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione e l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159.

Imputato latitante o evaso

Valgono le regole dell’imputato irreperibile, cioè elezione domicilio presso il difensore.

Imputato interdetto o infermo

Notifica al curatore o tutore

Imputato all’estero

Art. 169 - Notificazioni all'imputato all'estero -

Se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione della autorità che procede, il titolo del reato e la data e il luogo in cui è stato commesso nonchè l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.Quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si deve procedere risiede o dimora all'estero, ma non si hanno notizie sufficienti per provvedere a norma del comma 1, il giudice o il pubblico ministero, prima di pronunciare decreto di irreperibilità, dispone le ricerche anche fuori del territorio dello Stato nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali.

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I vizi di nullità

L’inosservanza delle regole di notifica è considerata come lesiva del diritto di scienza e quindi causa di nullità dell’attività notificatoria.

In ordine ai rapporti tra atto di notifica e atto notificato non vi è interdipendenza potendo essere nullo uno, ma valido l’altro. Tuttavia la nullità della notifica provoca l’inefficacia dell’atto (inefficacia riflessa).

La nullità della notifica e l’invalidità dell’atto notificato sono rilevabili nei casi più gravi, in qualsiasi stato o grado del processo.La notifica costituisce un atto strumentale, sicchè il regime dei vizi è quello dei rispettivi atti notificati. Anche per le notifica valgono dunque la rilevanza d’ufficio, deducibilità dell’interessato e la sanatoria.

La notifica nulla, ove sanata, deve essere rinnovata e il dipendente che la emessa, se pubblico, può andare incontro a sanzioni disciplinari.Le mere irritualità sono vizi di scarsa importanza che non producono nullità e sono irrilevanti ai fini processuali.

Le ipotesi di nullità

Art. 177 – Principio di tassatività -

L'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge.

Esistono nullità:

- Speciali Atto notificato in modo incompleto, salvo che la legge lo consenta. Incertezza assoluta dei soggetti, sia attivi che passivi. Incertezza assoluta sulla qualità o idoneità del soggetto notificatore o

mancanza della sua sottoscrizione sulla copia notificata. Violazioni delle disposizioni concernenti la persona a cui deve essere

consegnata la copia. Illegittimità della domiciliazione legale dell’imputato presso il difensore Omessa integrazione della procedura di notifica presso la casa comunale con

avviso sulla porta del destinatario

- Generale È sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni

concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento e concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonchè la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.

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Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.

Le patologie processuali

Tipicità e patologia degli atti

L’atto conforme al suo schema tipico è, per definizione, necessariamente legittimo.Le regole procedurali possono riguardare sia il singolo atto, sia la concretizzazione di una pluralità di atti, quando questi costituiscono un procedimento.

Tipicità delle forme e degli atti

Gli atti possono essere:

- Tipici , cioè quelli per cui è prescritta una determinata forma e quindi quelli compiutamente disciplinati

- Atipici , quelli non espressamente previsti dalla legge, ma ugualmente compatibili con le funzioni del procedimento penale, e, quindi, a forma libera

Nella fase delle indagini preliminari domina la atipicità degli atti, anche se questa decade quando si vanno ad intaccare diritti fondamentali dell’imputato o di terzi.Nella fase del processo domina la tipicità degli atti, la libertà di forma in questa fase attiene principalmente ad atti posti in essere da privati.

Patologia degli atti

La violazione delle regole formali può inficiare il singolo atto o il rapporto di concatenazione tra una pluralità di atti.

La violazione procedurale consiste nell’inosservanza della regola rituale e la sanzione procedurale è la conseguenza negativa, che vizia un singolo atto o una fase del procedimento principale o accidentale.

Esistono anche regole formali che non prevedono sanzioni procedurali, ma solo sanzioni extraprocessuali a carico dei pubblici ufficiali.

Tipologia delle patologie

Il codice non fornisce un inquadramento organico delle violazioni e sanzioni procedurali.

La distinzione tra i vari tipi di sanzioni corrisponde alla diversità ontologica dei valori protetti. Il tipo e l’intensità della sanzione corrisponde alla diversa valenza del bene procedurale violato.

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In base al loro oggetto le violazioni procedurali possono raggrupparsi come segue:

- Vizio del singolo atto Nullità Inesistenza Irregolarità

- Vizio del procedimento Decadenza Preclusione Inammissibilità Inutilizzabilità

Le nullità

Natura

La nullità di un atto consiste nella sia invalidità, ossia nella sua incapacità a produrre i suoi tipici effetti giuridici. La nullità costituisce la sanzione procedurale conseguente alla violazione di una norma processuale e presuppone la difformità dell’atto rispetto al sua astratto modello procedurale.Sotto il profilo sostanziale, presuppone la lesione di un particolare valore.

La nullità processuale spesso non impedisce l’efficacia dell’atto, anche se trattasi di efficacia precaria (Es.: Ordinanza cautelare personale emessa in mancanza di presupposti fino al decreto d’annullamento del giudice). Gli effetti precari possono anche essere convalidati dal fatto che l’atto nullo ha ugualmente realizzato la sua funzione tipica o se nessuno ne deduce il vizio entro la fase processuale.

Esigenze processuali

Due contrapposte esigenze:

- Esigenza di conservazione degli atti del procedimento . L’interesse alla celerità e speditezza implica la massima riduzione quantitativa delle ipotesi di nullità, il restringimento della nullità al solo atto viziato e non a tutta la concatenazione, l’attenuazione qualitativa del tipo di nullità da quella più grave a quella meno grave.

- Esigenza di eliminazione degli atti e del procedimento viziati in quanto non garantiscono più il giusto processo.

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Fonti e tipi di nullità

Principio di legalità

Le fonti che contemplano le nullità sono quelle normative, in ossequio al principio di legalità. Corollari di questo sono:

- Art. 177 - Tassatività - L'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge.

- Il principio di tipicità , che implica la precisa determinazione contenutistica del fatto costituente nullità.

Fonti generali e particolari

In materia di nullità occorre distinguere tra tipo di nullità e tipo di fonte normativa.

La disposizione che contempla una nullità può avere carattere generale o particolare. La disposizione è particolare quando detta la sanzione unicamente in riferimento alla violazione di una singola determinata norma che può a sua volta prevedere un qualsiasi tipo di nullità.

In relazione al tipo di fonte le nullità sono cosi classificabili:

- Nullità di ordine generale Art. 178 – Nullità di ordine generale –

E’ sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti:a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessari per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario;b) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento;c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonchè la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.

Possono essere assolute o cd. intermedie.

Art. 179 - Nullità assolute -Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall'articolo 178 comma 1 lettera a - , quelle concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge.

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- Nullità speciali Sono quelle specificatamente previste dalla particolare disposizione violata.

Qui è la stessa disposizione a comminare espressamente, per l’ipotesi della sua violazione, la nullità.

Tipi di nullità

A seconda della forza assegnata all’interesse processuale violato dall’atto nullo e quindi, alla maggiore o minore gravità del vizio e della esigenza di eliminazione degli atti viziati, le nullità sono dal codice suddivise in:

- Nullità assolute- Nullità relativamente assolute- Nullità relative

Nullità assolute

Sono comminate per i vizi di maggiore gravità, conseguenti alle violazioni lesive dei valori essenziali del procedimento.

Casistica

La casistica delle nullità assolute comprende:

- Una disposizione generale (Art. 179 – 178 c.p.p.)

le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessari per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario

l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento;

l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonchè la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.

- Disposizioni speciali, che devono espressamente prevedere la nullità assoluta, in mancanza di una previsione chiara, bisogna verificare se la violazione sia inquadrabile in una delle categorie generali.

Regime giuridico

Il regime giuridico delle nullità assolute è caratterizzato dalla massima ampiezza della deducibilità (Che attiene alle parti) e rilevabilità (Che attiene al giudice).

La deducibilità indica il potere di dolersi dalla nullità, al fine di farla dichiarare dal giudice. La parte ha il potere, ma non il dovere di dedurre. Le parti diverse da quella interessata non possono dedurre la nullità, ma possono stimolare il potere-dovere del giudice a rivelare la nullità d’ufficio.

La rilevabilità indica il potere-dovere del giudice di dichiarare d’ufficio la nullità, anche se non dedotta o denunciata dalle parti.

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La disciplina delle nullità assolute è la seguente:

Art. 179 - Nullità assolute -Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall'articolo 178 comma 1 lettera a - quelle concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge.

Dunque:

- Illimitata rilevabilità ex officio - Illimitata deducibilità delle parti - Insanabilità assoluta

Possono, in alcuni casi, essere sanate delle nullità assolute su atti di notifica, ma solo dove sia stato comunque raggiunto lo scopo che l’atto si prefiggeva.

Nullità relativamente assolute

Esse consistono in vizi di minore gravità rispetto alle nullità assolute.

Casistica

Sono contemplate da una norma di carattere generale e in via interpretativa da disposizioni speciali.

La previsione generale (Art. 180) contempla come nullità relativamente assolute quelle conseguenti a violazioni procedurali concernenti:

- La partecipazione del P.M. al procedimento - L’intervento l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato. Tale violazione diventa però

assoluta nei casi più gravi.- L’intervento, l’assistenza e la rappresentanza delle altre parti private - La citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante

Regime giuridico

Il regime delle nullità relativamente assolute è:

- Rilevabilità ex officio Termine di fase. Sono rilevabili fino alla deliberazione della sentenza di

primo grado, se si sono verificate in fase anteriore a quella del giudizio. Termine di giudizio. Sono rilevabili fino alla deliberazione della sentenza di

grado successivo quelle verificatesi durante il precedente grado di giudizio.

- Dedicibilità dalla parte interessata. I limiti temporali coincidono con quelli della rilevabilità.

- Sanabilità. Questa vale a sanare la nullità, ponendosi come causa sopravvenuta estintiva del vizio.

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Nullità relative

Nozione

Consistono in vizi di lieve entità e si collocano al livello più basso, nella gerarchia delle nullità. Sono però più gravi delle mere irregolarità, che non sono presidiate da sanzioni.

Casistica

Le nullità relative sono contemplate unicamente da disposizioni specifiche.

In mancanza di una specifica disposizione normativa, l’irregolarità dell’atto si configura solo come mera irregolarità formale.

Regime giuridico

I caratteri delle nullità relative sono:

- Deducibilità breve. Il termine della deducibilità è ravvicinato a quello della violazione. Le nullità relative verificatesi in una fase o grado del procedimento, debbono essere dedotte immediatamente, se possibile, altrimenti entro la fase o grado immediatamente successivo. La mancanza di una tempestiva deduzione comporta la decadenza del relativo potere di deduzione.

- Non rilevabilità ex officio - Ampia sanabilità

La deducibilità della nullità

Variazioni nella deducibilità

Le nullità assolute non presentano limitazioni temporali di deducibilità, a differenza delle nullità intermedie e relative:

- Termini illimitati per le nullità assolute- Termini medi di fase o grado per le nullità relativamente assolute- Termini brevi anche interni alla fase o al grado per le nullità relative

Perenne reiterabilità della deducibilità

La deduzione, tempestivamente proposta, ma erroneamente rigettata dalla A.G. che procede, può essere riproposta nella fase successiva o grado del giudizio e, in ultimo, con ricorso per cassazione. In tema di nullità assolute, invece, la deduzione può essere proposta per la prima volta perfino direttamente in cassazione.

La rilevabilità d’ufficio delle nullità non assolute non può mai rivivere nella successiva fase o grado di giudizio.

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Indeducibilità

Il potere di deducibilità delle parti può incontrare dei limiti nel caso di nullità relative e a volte anche in quelle relativamente assolute. I limiti non possono mai sussistere in quelle assolute.

La deducibilità e limitabile in base alla condotta o alla situazione del soggetto nel cui interesse è prevista la nullità.

La deducibilità non sussiste nei casi di:

- Mancanza, originaria o sopravvenuta, di interesse processuale concreto all’osservanza della norma violata

- Corresponsabilità nella produzione della nullità

Propagazione delle nullità

A volte la nullità di un atto si propaga agli atti che lo seguono. La effettiva propagazione della nullità dipende dal valore del rapporto di consecuzione-dipendeza dei due atti.

La nullità si propaga a quegli atti che sono in rapporto di dipendenza causale e necessaria, dall’atto nullo.

Potenziali effetti dell’atto nullo sono:

- Rimozione dell’atto nullo. Tramite la rinnovazione dell’atto viziato. - Regressione del procedimento. In caso di propagazione della nullità all’atto cusualmente e

necessariamente dipendente, il procedimento deve essere riportato allo status quo ante.

Sanatoria delle nullità non assolute

La sanatoria è una causa di estinzione della nullità, che può operare solo sulle nullità relative o relativamente assolute.

Cause di sanatoria sono:

- Rinuncia alla nullità da parte della parte interessata. La rinuncia può essere espressa o tacita. - Raggiungimento dello scopo dell’atto nullo. Se nonostante il vizio l’atto a raggiunto lo

scopo prefissato, l’interessato non ha più alcuna ragione per dolersi.

L’inesistenza

Inesistente è l’atto privo dei suoi requisiti minimi essenziali.

Essendo una situazione extra legem, l’inesistenza non è sanata dal giudicato ed è sempre deducibile e rilevabile. Inoltre essendo atipica, l’inesistenza non rientra negli schemi prefissati dal codice e sfugge al principio di tassatività.

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L’irregolarità formale

L’irregolarità consiste in un vizio più lieve della nullità relativa privo di sanzione procedurale.

L’irregolarità riguarda la difformità dell’atto dal suo modello astratto, ma riguarda i profili marginali o secondari. E’ quindi un vizio di pura forma che non produce invalidità.

L’irregolarità fa nascere in capo al pubblico ufficiale una responsabilità punita con sanzioni disciplinari.

L’abnormità

E’ affetto da abnormità qel provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, nonché quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

Avverso ad un provvedimento abnorme è possibile proporre ricorso per cassazione.

La decadenza dal potere

La decadenza consiste nella perdita o estinzione del diritto o facoltà di porre in essere una atto del procedimento.Necessario presupposto è che l’atto non sia stato ancora compiuto.

In riferimento ad un atto, la decadenza si manifesta come:

- Divieto di compiere l’atto (preclusione).- Invalidità (inammissibilità) dell’atto.

Art. 173 - Termini a pena di decadenza. Abbreviazione -I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge.I termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non possono essere prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti.La parte a favore della quale è stabilito un termine può chiederne o consentirne l'abbreviazione con dichiarazione ricevuta nella cancelleria o nella segreteria dell'autorità procedente.

La preclusione

Consiste nel divieto di compiere un atto procedurale e, quindi, attiene alla capacità di un soggetto a porre in essere un atto. Mentre la decadenza guarda al soggetto che è decaduto, la preclusione guarda all’atto, il cui compimento è ormai precluso.

La violazione della preclusione porta all’inammissibilità dell’atto.

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Più specificatamente la preclusione può essere:

- Consequenziale alla decadenza. Il soggetto è decaduto e dunque gli è precluso il compimento dell’atto.

- Consequenziale alla consumazione del diritto. Uso il diritto che poi mi viene precluso.- Consequenziale al mancato esercizio di un diverso diritto.

L’inammissibilità

Natura

L’inammissibilità riguarda l’atto compiuto in carenza di potere. Consiste nella carenza di potere di una parte a proporre una domanda, da cui scaturisce l’invalidità consequenziale di questa.

Dal punto di vista procedurale l’inammissibilità consegue alla inosservanza di un termine procedurale o di una modalità di forma.

Le differenze tra nullità e ammissibilità si vedono in:

Nullità InammissibilitàVizio interno all’atto Radicata nella sfera funzionale dell’agenteE’ consentita la rinnovazione Non è consentita la rinnovazioneE’ possibile la regressione del procedimento Non è possibile la regressione del procedimentoNulla può essere sia l’attività che il documento Inammissibile è solo l’attivitàAutore dell’atto nullo può essere anche il giudice

L’atto inammissibile può provenire solo dalle parti

Il contenuto dell’atto nullo può essere di qualsiasi specie

Il contenuto dell’atto inammissibile è solo una domanda

Cause di inammissibilità

Vale il principio di tassatività, ma mancano disposizioni generali.Le cause sono solo speciali, ricavate da disposizioni specifiche.

Regime giuridico

- Rilevabilità ex officio - Deducibilità delle parti fino allo sbarramento del giudicato

A volte però l’inammissibilità presenta limiti.

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L’inutilizzabilità

Oggetto è un atto probatorio.

L’inutilizzabilità di un atto consiste nella sua inidoneità all’uso ai fini probatori.

L’inutilizzabilità può essere:

- Patologica (Prova vietata). Nell’ambito della patologia della prova operano sia nullità, sia inutilizzabilità. La nullità impedisce all’atto di produrre effetti, nella inutilizzabilità il divieto di utilizzo discende dall’oggetto o contenuto dell’atto e non da un suo vizio formale.

- Genetico – funzionale (Utilizzabilità limitata). La limitata utilizzazione di una prova dipende dal suo collocamento nella fase investigativa e, quindi, dalla sua genetica utilizzazione probatoria solo in quella fase.

Figure e parti

Figure e soggetti

Figure processuali

Sono quelle persone fisiche o entità astratte che sono chiamate a svolgere un ruolo nella fase investigativa o giurisdizionale del procedimento, pur senza avere un interesse personale alla soluzione della res judicanda. Esse non sono titolari di alcuna posizione sostanziale inerente all’azione penale principale o a quella civile.

Posso essere chiamate a svolgere funzioni:

- pubbliche ausiliarie a quelle delle A.G. (Personale di cancelleria, periti del giudice…)- private ausiliare in favore di soggetti o parti private (Investigatori privati…)

Soggetti processuali

Sono quelle persone che hanno un interesse personale alla res judicanda, penale o civile, sicchè sono soggetti titolari di posizioni giuridiche nel procedimento ed in taluni casi anche parti potenziali.

A seconda del loro grado di importanza nel procedimento sono legittimati ad assumere anche la veste di parte. Nella fase del processo, tali persone, fino a che non si costituiscono come parti rimangono meri soggetti.

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Sono soggetti processuali:

- Il giudice, che non potrà mai diventare parte.- Il P.M., che assume la qualifica di parte nella fase processuale- L’indagato, che diventa parte nel momento in cui è formalmente incriminato- La persona offesa dal reato, legittimata a costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento

del danno- Gli enti esponenziali di interessi diffusi lesi dal reato, non assumo mai la veste di parte- La polizia giudiziaria, mai titolare dell’azione penale

La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e il responsabile civile possono apparire solo nella fase del processo e acquisiscono fin dall’inizio la qualità di parte.

Parti del procceso

Le parti sono i soggetti attivi o passivi dell’azione penale e di quella civile, sulle quali è destinata a incidere la decisione del giudice.

Per l’azione penale parti essenziali sono il P.M. e l’imputato; parte eventuale è la persona cvilmente obbligata per la pena pecuniaria.Per l’azione civile parti essenziali sono la parte civile e il responsabile civile per il fatto commesso dall’imputato.

Parti sostanziali sono i portatori degli interessi materiali in gioco. Parti formali sono i difensori delle predette.

Nella azione penale come parte necessaria, ma formale, può essere inquadrato anche il difensore dell’imputato.

Il momento iniziale e quello finale dell’assunzione della qualità di parte varia a seconda dell’azione:

- Azione punitiva penale Momento iniziale: nel momento della formulazione dell’incriminazione e

cioè della vocativo in jus dinnanzi al giudice tutti le parti necessarie acquisiscono la qualità.

Momento finale: La perdita della qualità di parte è vincolata all’emissione del giudicato.

- Azione civile accessoria Momento iniziale: il soggetto privato diventa parte quando interviene

volontariamente o è chiamato nel processo. Momento finale: Allorché la res judicanda civile è definita dal giudicato di

merito.

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Il giudice

La riforma del giudice unico

Il D.Lgs. 19 Febbraio 1998 n. 51 ha introdotto nel nostro ordinamento la figura del giudice unico di primo grado, che riunisce in un unico ufficio la pretura e tribunale.

La riforma non è riuscita però ad unificare in un unico ufficio tutta la giurisdizione penale di primo grado, in quanto sussiste ancora la figura del giudice di pace.

La riforma rappresenta comunque una razionalizzazione del sistema giudiziario.

Giudice super partes

Il giudice non è parte del processo, ma appunto, super partes. Egli ha funzioni di controllo e garanzia anche della legalità posti in essere dai soggetti o parti processuali.

Il ruolo del giudice è concentrato sulla potere-dovere dello jus dicere procedurale, concernente l’applicazione delle regole procedurali nel concreto procedimento, a sua volta finalizzata allo jus dicere sostanziale, relativo alla applicazione della legge penale sostanziale alla specifica fattispecie di reato.

Imparzialità, indipendenza ed autonomia

L’imparzialità consiste:

- Nella equidistanza del giudice dalle parti processuali - Nella assenza di pre-giudizio.

Il giudice imparziale è quello predeterminato dalla legge.

Art. 111 Cost. - La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Indipendenza

Attiene alla posizione del giudice riguardo gli altri poteri e consiste nella sua soggezione esclusiva alla legge.

Art. 101 Cost. - La giustizia è amministrata in nome del popolo.I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102. Cost. - La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

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Sono magistrati ordinari tutti quelli cui la legge ordinaria affida funzioni giurisdizionali in via generale. Il divieto di istituire giudici speciali è sinonimo di garanzia di indipendenza.

Art. 107 Cost. - I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Tale articolo non fa altro che rafforzare l’indipendenza dei giudici, in quanto non soggetti a ripercussioni in ambito lavorativo.

Autonomia

Attiene al profilo interno della funzione giurisdizionale e consiste nella esclusione di ogni influenza sulla libertà delle determinazioni del giudice, da parte di altri magistrati.

La rimessione dei procedimenti

Natura

La rimessione consiste nell’idoneità di un intero ufficio giudiziario ad esercitare le proprie funzioni giudicanti in un determinato processo per cause di tipo ambientale.

Essa comporta l’attribuzione delle competenze ad un giudice diverso da quello previsto dalla legge. Tale principio non viola però il principio di predeterminazione in quanto costituisce esso stesso un criterio astratto e prefissato.

Cause e procedimento di rimessione

Art. 45. (Casi di rimessione).In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11.

Art. 46. (Richiesta di rimessione).La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed è notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti.2. La richiesta dell’imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale.3. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni.4. L’inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilità della richiesta.

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Art. 47. (Effetti della richiesta).In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile.La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti.In caso di sospensione del processo si applica l'articolo 159 del codice penale e, se la richiesta è stata proposta dall'imputato, sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1. La prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304. Art. 48. (Decisione).La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.Fermo quanto disposto dall'articolo 190-bis, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro

L’istituto mira ad evitare il sospetto di parzialità del magistrato procedente.

Incompatibilità

Natura

L’incompatibilità consiste nella inidoneità normativa di un determinato giudice-persona fisica a pronunciare decisioni in sede di udienza preliminare e/o giudizio e, quindi, comporta l’obbligo della sostituzione.

L’istituto riguarda il singolo giudice e non l’intero ufficio, come invece accade nella rimessione.

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Le ipotesi di incompatibilità si risolvono nei casi di astensione o ricusazione, infatti la sostituzione del giudice è effetto di sua autodeterminazione (Astensione) o di etero-determinazione (ricusazione ad opera delle parti.

Cause di incompatibilità

L’incompatibilità deriva da sospetti sull’imparzialità del giudice, sia perché portatore di un convincimento da già formatosi, sia perché esposto ad anomale influenze di giudizio.

Art. 34 . (Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento). Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento o al giudizio per revisione.Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso sull’impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedereChi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha proposto denuncia, querela, istanza o richiesta o ha deliberato o ha concorso a deliberare l’autorizzazione a procedere non può esercitare nel medesimo procedimento l’ufficio di giudice.

Art. 35. (Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio).Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado.

La situazione di incompatibilità obbliga il giudice all’astensione ed, in mancanza di questa, legittima le parti a formulare la ricusazione. Peraltro il comportamento del giudice incompatibile, che non si astiene o non viene ricusato dalle parti, non genera nullità.

Astensione

Natura

L’astensione consiste dell’autodeterminazione di un singolo magistrato per provocare la propria sostituzione nel procedimento con altro magistrato dello stesso ufficio.

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Page 48: Diritto Processuale Penale

Cause di astensione

Art. 36. (Astensione).Il giudice ha l’obbligo di astenersi:

- se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;

- se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;

- se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull’oggetto del procedimento fuori dell’esercizio delle funzioni giudiziarie;

- se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private; - se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte

privata;- se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico

ministero;- se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli artt. 34 e 35 e dalle

leggi di ordinamento giudiziario;- se esistono altre gravi ragioni di convenienza.

La dichiarazione di astensione è presentata al presidente della corte o del tribunale che decide con decreto senza formalità di procedura.Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione.

Art. 52 (Astensione P.M.)Il magistrato del pubblico ministero ha la facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell`ambito dei rispettivi uffici, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la Corte di Appello decidono, rispettivamente, il procuratore generale presso la Corte di Appello e il procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto è sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio.

Dopo l’accoglimento della dichiarazione di astensione, il magistrato richiedente non può più compiere alcun procedimento. Inoltre con provvedimento di astensione vengono specificati quali precedenti atti rimangono in vigore.

Ricusazione

Natura

La ricusazione può riguardare solo il giudice e non il P.M.Essa consiste nella ripulsa dello judex suspectus ad opera di una parte processuale e mira alla sua sostituzione.

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Ipotesi di ricusazione

Art. 37. (Ricusazione).Il giudice può essere ricusato dalle parti:

- nei casi previsti dall’art. 36 (Astensione) - se nell’esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato

indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione.Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.

Rientrano nei casi di ricusazione anche tutte le ipotesi di incompatibilità.La Corte costituzionale, con sentenza n. 283 del 14 luglio 2000, ha affermato che si può ricusare il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto.La Corte Cost. con sentenza n. 10 del 23.01.97 ha ritenuto illegittimo il divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, quando la stessa sia stata riproposta e sia stata sui medesimi motivi di quella rigettata.

Tipologia dei magistrati

Per quanto attiene all’amministrazione della giustizia penale e qui considerando anche gli uffici del pubblico ministero, si hanno:

- Uffici giudiziari di 1° grado Giudici di pace Tribunale ordinario Tribunale per minorenni Corte d’assise Procure della repubblica presso il tribunale ordinario Procure della repubblica presso il tribunale per i minorenni

- Uffici giudiziari di 2° grado (Appello) Corti d’appello Corti d’assise d’appello Tribunale di sorveglianza Procura generale della repubblica presso la corte d’appello

- Ufficio giudiziario di 3° grado Corte di cassazione (solo legittimità) Procura generale della repubblica presso la corte di cassazione

In base al numero delle persone necessarie ad integrare la composizione dell’organo decidente si hanno:

- Giudici monocratici. (Es.: Giudice di pace, G.I.P., G.U.P.,…) - Giudici collegiali. (Es.: Tribunale per i minorenni, corte d’assise d’appello,…)

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I magistrati possono essere in carriera o togati, se sono legati allo stato da rapporto di impiego, o onorari.Sono onorari il giudice di pace, i giudici onorari di tribunale e i componenti privati di organi collegiali.

Sulla base della natura delle funzioni, si hanno:

- Giudici di merito. Essi sono tutti i giudici di primo e secondo grado che giudicano il merito o fatto oggetto del processo

- Giudici di legittimità. La cui cognizione è limitata ai soli profili di diritto e che sono rappresentati dalla sola corte di cassazione.

Magistrati ordinari, speciali e specializzati

I magistrati possono essere cosi distinti:

- In base all’inquadramento del magistrato – ufficio, nell’ordinamento giudiziario si hanno: Giudici ordinari. Quelli disciplinati dall’ordinamento stesso Magistrati – uffici specializzati collegiali. Previsti anch’essi

dall’ordinamento, sono quelli con composizione laico – togata, in cui i laici componenti privati siedono accanto a magistrati di carriera.

Giudici speciali. Sono quelli non inquadrati nell’ordinamento giudiziario della magistratura ordinaria e, quindi, i tribunali militari e la Corte costituzionale

Magistrati straordinari. Creati ad hoc per speciali esigenze. Per i magistrati ordinari vige il divieto di istituzione straordinaria.

- In base alla ampiezza della loro cognizione: Magistrati ordinari. Investiti di una competenza penale generale. Magistrati speciali. Aventi una cognizione limitata a determinate materie

Tipologia dei provvedimenti

I provvedimenti del giudice possono avere forma:

- Tipica: decreto, ordinanza, sentenza. - Innominata: atti privi di una specifica denominazione e, quindi, detti genericamente

provvedimenti.

La sentenza è la decisione definitoria che esaurisce il rapporto processuale o almeno una fase di esso. Essa è procedurale se relativa solo all’iter procedimentale, mentre è di merito se riguarda la fondatezza della pretesa sostanziale punitiva.

L’ordinanza è il provvedimento che risolve questioni incidentali o singoli punti del processo, relativi alla procedura o al merito.

Il decreto è la forma più semplice di provvedimento. Non ha obbligo di motivazione almeno che non sia prescritto dalla legge.

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Poteri coercitivi del giudice

Art. 131 ( Poteri coercitivi del giudice )Il giudice, nell’esercizio delle sue funzioni, può chiedere l’intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede.

Art. 132 ( Accompagnamento coattivo dell’imputato )L’accompagnamento coattivo è disposto, nei casi previsti dalla legge, con decreto motivato, con il quale il giudice ordina di condurre l’imputato alla sua presenza, se occorre anche con la forza. La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell’atto previsto e di quelli conseguenziali per i quali perduri la necessità della sua presenza. In ogni caso la persona non può essere trattenuta oltre le ventiquattro ore.

Art. 133 ( Accompagnamento coattivo di altre persone )Se il testimone, il perito, il consulente tecnico, l’interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l’accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. Si applicano le disposizioni dell’art. 132.

Il pubblico ministero

Il P.M.: Soggetto e parte

Il P.M. è soggetto e parte essenziale di qualsiasi procedimento penale.

Nella prima fase del procedimento è il dominus delle indagini necessarie per l’esercizio o meno dell’azione penale. Per fare ciò il P.M. ha la disponibilità e la direzione della P.G. Essendo colui che decide e valuta le indagini al fine di promuovere l’azione ulteriore, il P.M. è il naturale direttore delle indagini e degli organi che le espletano.

Tutto ciò non compromette in ogni caso una sfera di autonomia che la P.G. mantiene anche nel momento in cui il P.M. assume la direzione delle indagini.

Il P.M. può svolgere, accertamenti tecnici, interrogatorio dell’indagato, perquisizioni e sequestri, … e inoltre a poteri coercitivi.

Tuttavia allorché il processo ha inizio dopo la formulazione dell’accusa, il soggetto P.M. è ricondotto al ruolo di parte innanzi al giudice. Cosi la sua posizione di preminenza diventa quella di parità dialettica con la controparte – imputato.

Il P.M. è comunque distinto dalla figura delle parti private in quanto rimane pur sempre un organo pubblico di giustizia, costretto ove ne trovi i fondamenti, a presentare prove anche a discarico dell’imputato. Rimane sempre e comunque un garante della giustizia, cosa che le parti private non sono.

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Caratteri delle funzioni

Il P.M. ha funzioni di giustizia, anche se non giurisdizionali. E’ parziale alla pari di un avvocato, ma anche imparziale alla pari di un giudice, sicchè sarebbe una parte imparziale.

Le sua funzioni hanno natura:

- Pubblica Il fatto che l’azione penale nasce dalla tutela di un interesse pubblico, e la

questione che la tutela della libertà personale viene messa in pericolo dalla stessa azione, richiedono che sia un’autorità pubblica a occuparsi dell’accusa.La costituzione affida ciò ai P.M., magistrati nominati per concorso e rende per essi obbligatorio l’esercizio dell’azione penale.

- Obiettiva Il P.M. deve essere un magistrato obbiettivo, in modo da tutelare al meglio

gli interessi della collettiva, compresi quelli dell’imputato.L’obbiettività del P.M. è evidenziata dalla sua esclusiva soggezione alla legge.Il P.M. deve attivarsi come organo di giustizia per evitare procedimenti ingiusti, e ha perfino il dovere di chiedere, in sede esecutiva, la revisione delle sentenze irrevocabili di condanna.L’obbiettività della funzione d’accusa è anche garantita dagli istituti di sostituzione del P.M.:

Astensione Sostituzione d’autorità

Tipologia delle funzioni

Funzione inquirente

Consiste nella attività investigativa preliminare all’eventuale fase del processo e diretta a ricostituire le modalità del fatto reato ed ad individuarne il colpevole.

Funzione di incriminazione (Azione penale)

Questa consiste nel promuovimento dell’azione penale attraverso una richiesta ad un giudice di pronunciarsi, in via preliminare o con piena cognizione, in ordine ad un reato ascritto ad un imputato.L’atto di incriminazione è strutturato in alternativa alla richiesta di archiviazione.L’atto di promuovimento dell’azione penale segna l’inizio del processo e costituisce prerogativa esclusiva del P.M.

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Funzione requirente

Consiste nella presentazione di richieste (Requisitorie) al giudice, già investito dell’azione penale, ed è finalizzata a fare proseguire il processo verso la sentenza irrevocabile.

Le richieste del P.M. hanno contenuto:

- Procedurale, se sono meramente propulsive dell’iter procedurale- Di merito, se attengono direttamente alla definizione del processo nel merito della res

judicanda e , quindi, alla condanna o al proscioglimento

Strutturazione delle procure

L’organizzazione

Procure della repubblica:

- 164 presso i tribunali ordinari- 29 presso i tribunali per minorenni- 26 presso le corti d’appello- 1 presso la corte di cassazione

La sovraordinazione verticistica

Tra i diversi uffici dei P.M. non esiste un rapporto di dipendenza gerarchica, ma una semplice relazione di mera sovraordinazione, collegata alla progressione del processo al grado di giudizio successivo.

In fase di indagini preliminari, il procuratore generale presso la corte d’appello non ha poteri né di investigazione, né di esercizio dell’azione penale, salvo ipotesi diverse.

Contrasti tra procure

L’attribuzione al P.M. di un caso rispetto ad un altro è strettamente legata alla competenza del giudice presso il quale il P.M. esercita le sua funzioni.Il contrasto di attribuzione non è altro che il disaccordo circa l’appartenenza di un procedimento ad un ufficio piuttosto che ad un altro.

Si ha contrasto negativo quando entrambi i P.M. negano l’appartenenza, positivo nel caso contrario.

Il potere risolutorio dei contrasti spetta al procuratore generale sovraordinato ai due uffici di procura.

Ovviamente la soluzione intervenuta all’interno degli uffici del P.M. non vincola in nessun caso i giudici che saranno successivamente investiti della questione.

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Controllo della competenza del P.M.

L’imputato a il potere di sindacare, oltre la competenza del giudice, anche, in fase preliminare, la competenza del P.M.

Art. 54 quater

Ad evitare abusi di tale potere di controllo, la legge impone all’interssato, a pena di inammissibilità, di enunciare le ragioni a sostegno della sua prospettazione di difetto di attribuzione del P.M. procedente, esigendo che essa sia basata su fatti.

In ogni caso gli atti compiuti fino a quel momento conservano la loro valenza, pur in ipotesi di incompetenza del P.M., ne la richiesta di controllo sospende il corso del procedimento.

Rapporti tra procure e indagini collegate

In tema di rapporti esterni tra uffici è previsto un potere di sorveglianza in linea verticale tra P.M.- uffici e in senso orizzontale, all’interno di ciascuno di essi, tra P.M.-persona, attribuendolo ai relativi capi. Infine per tutti gli uffici esiste anche un potere di sorveglianza da parte del ministero di grazia e giustizia, esercitatile anche mediante ispezioni mirate.

Il collegamento tra indagini consiste in un legame tra investigazioni concernenti diversi reati svolte da Uffici diversi del pubblico ministero.

Art. 371 - Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero -Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate, si coordinano tra loro per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime. A tali fini provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonchè alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria. Possono altresì procedere, congiuntamente, al compimento di specifici atti.Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate:

- se i procedimenti sono connessi a norma dell'articolo 12 ovvero si tratta di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre

- se i reati per cui si procede sono stati commessi in occasione di altri (collegamento occasionale), per conseguire il profitto, il prezzo del reato o l’impunità di un altro reato (collegamento finalistico)

- se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di una altro reato o di un'altra circostanza (collegamento probatorio)

- se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte.

Se il collegamento riguarda i casi di connessione, i suoi effetti possono portare ad uno spostamento di competenza.Il difetto di coordinamento può provocare l’avocazione delle indagini da parte della procura generale quando trattasi di gravi reati.

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L’avocazione e il coordinamento

L’avocazione consiste nella eccezionale autoassunzione, da parte del procuratore generale presso la corte d’appello, della funzione investigativa e di promuovimento dell’azione penale in riferimento a procedimenti pendenti in fase investigativa.Trattasi di un istituto eccezionale utilizzabile solo nei casi espressamente previsti dalla legge, trova il suo fondamento in casi di inerzia o incompatibilità del P.M. di primo grado.

L’avocazione può essere:

- Obbligatoria Inerzia per scadenza dei termini Inerzia nella sostituzione del P.M.

- Facoltativa Comunicazione del G.I.P. circa il mancato accoglimento, allo stato, della

richiesta di archiviazione proveniente dal P.M. Comunicazione del G.U.P. nel corso dell’udienza preliminare, circa,

l’incompletezza delle indagini e l’esigenza di integrarle.

Il coordinamento di più uffici di procura consiste nello svolgimento di comune intesa, da parte di diversi uffici, di indagini tra loro connesse o collegate.Diversa cosa è la rogatoria, che consiste nella richiesta da parte di un P.M. ad un altro ufficio dello stesso tipo di espletare specifiche attività per sua delega e per suo conto.

L’autonomia del P.M.-persona

All’interno di uno stesso ufficio requirente ogni magistrato gode di autonomia, nei limiti compatibili con l’unitarietà della funzione d’accusa.

Il magistrato del P.M., non è mai mero nuncius del suo procuratore capo. Il potere di impugnazione spetta sia al procuratore capo, titolare dell’ufficio, sia al rappresentante del pubblico ministero che nel singolo processo ha presentato le conclusioni.

Il magistrato togato può chiedere al procuratore generale di svolgere le funzioni pubblico ministero anche nel giudizio di appello e cosi continuare a sostenere l’accusa anche in tale grado.

I sede di udienza, preliminare o dibattimentale, vi è la piena autonomia del sostituto procuratore designato dal procuratore capo a rappresentare il P.M.Con la designazione, si verifica, in favore del magistrato togato, la cd. personalizzazione della funzione di accusa. In virtù di esse il capo dell’ufficio, non può sostituirlo d’autorità, tranne che in casi specifici di grave impedimento. Ovviamente la sostituzione è sempre ammissibile se vi è consenso del magistrato interessato.

La polizia giudiziaria

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L’imputato

L’indagato

L’indagato è la persona fisica nei cui confronti sono in corso indagini o investigazioni preliminari in ordine ad un addebito che non è ancora una formale imputazione.All’indagato viene attribuita una mera posizione procedurale e non una qualità sostanziale di provvisoria o parziale reità che è ancora da provare.

Art. 61 - Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato -I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito.

A volte viene anche usato il termine indiziato, che si differenzia dall’indagato in quanto sussistono a suo carico delle prove che ne gli danno la qualità sostanziale di persona pregiudicata da un’ipotesi di reità.

La qualità di indiziato o indagato sorge prima dell’invio dell’informazione di garanzia, nel momento in cui si viene indicati come tali nella notizia di reato.

La qualità di indagato cessa con l’archiviazione del procedimento, altrimenti si configura quella di imputato.

L’imputato

L’imputato è la persona fisica nei cui confronti il P.M. esercita l’azione penale.

Assunzione di qualità

La qualità di imputato è assunta dall’interessato dal momento in cui è formulata a suo carico un’imputazione e cioè quando dalla fase pre-processuale delle indagini si passa a quella del processo innanzi ad un giudice. Attribuisce la qualità uno dei seguenti atti tipici:

- richiesta di rinvio a giudizio- richiesta di giudizio immediato- richiesta di decreto penale di condanna- richiesta di patteggiamento o di giudizio direttissimo- diretta citazione a giudizio

Cessazione della qualità

La qualità di imputato cessa nel momento della definizione del processo e, quindi, con l’irrevocabilità o inoppugnabilità della decisione che lo definisce:

- la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal G.U.P.- la decisione in sede di giudizio ordinario o speciale

Ovviamente la qualità si mantiene in fase di impugnazione dei vari gradi di processo.Perduta la qualità di imputato si acquista quella di prosciolto o condannato.

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Reviviscenza della qualità

Per l’imputato, si ha riviviscenza della sua qualità, nei casi eccezionali in cui:

- Il G.I.P. revoca la sentenza di non luogo a procedere, già divenuta impugnabile. - La corte d’appello accoglie la richiesta di revisione (straordinaria) del giudicato e revocala

sentenza di condanna già divenuta irrevocabile.

Per l’indagato la riviviscenza della qualità si ha con la riapertura delle indagini.

I presupposti soggettivi

Individuazione almeno fisica

Se non vi è una individuazione almeno fisica dell’interessato, il procedimento viene archiviato in quanto l’autore del reato è rimasto ignoto.

L’individuazione fisica basta per approdare alla fase processuale, non è sempre necessaria la individuazione dei dati anagrafici.

La mancata individuazione fisica non è ostativa delle indagini preliminari, infatti la finalità di esse è proprio l’individuazione degli autori del reato.

Esistenza in vita

Non si può imputare un reato ad una persona deceduta.

Art. 150 c.p. – La morte è causa estintiva di qualsiasi reato.

A seguito della morte il giudice deve immediatamente pronunciare, con sentenza, l’improcedibilità dell’azione penale per essere il reato estinto per morte del reo.Se la morte interviene nella fase delle indagini preliminari il procedimento deve essere immediatamente archiviato.

Se l’archiviazione o la sentenza di improcedibilità è basata su un erronea valutazione di morte del reo, il procedimento riprende da dove interrotto.

Capacità processuale

La capacità processuale consiste nella idoneità dall’imputato di intendere e volere, ossia di comprendere il valore del procedimento penale a suo carico e di sapersi determinare nella strategia difensiva. Tale capacità consente la cosciente partecipazione al procedimento.

L’incapacità di intendere e volere si traduce in incapacità processuale solo se è successiva al commesso reato, e non influisce sulla colpevolezza e sulla misura della pena, ma sul procedimento che rimane sospeso fino a quando perdura l’incapacità.Può verificarsi cosi la figura dell’eterno indagato e imputato.

Anche se sussiste incapacità processuale, il giudice può pronunciare sentenza a favore dell’impuato.

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Page 58: Diritto Processuale Penale

Durante le indagini preliminari l’incapacità non esclude l’archiviazione, ma solo quegli atti dove è richiesta una cosciente partecipazione.

In favore dell’infermo di mente scattano le misure protettive, come la nomina di un curatore o il ricovero in una struttura medico psichiatrica.

Capacità passiva di imputazione (Legitimatio ad causam)

Questa consiste nell’idoneità ad assumere la qualità formale di imputato e quindi la corrispondente veste di parte processuale.

Le persone prive di legitimatio ad causam, sono generalmente protette da immunità assolute o relative, ma pienamente capaci di intendere e volere e dunque con piena capacità processuale.

Le garanzie dell’imputato

Le garanzie servono a far valere concretamente il principio di non colpevolezza, e sono:

- Scelta del difensore - Sindacato su giudice e P.M. - Presentazione memorie scritte o documenti - Indicazione e assunzione prove - Presenza al processo o rinuncia a comparire - Scelta tra riti preliminari e abbreviati - Facoltà di impugnazione - Libertà morale in sede di interrogatorio

Artt. 415 e 416.

La legge sul giusto processo ha modificato molto la normativa sull’interrogatorio specie nelle cosiddette formalità preliminari.

Se l’imputato ammette le proprie responsabilità assume la qualità di imputato, se invece esprime dichiarazioni sulla responsabilità di terzi, quella di testimone.

Prima che inizi l’interrogatorio la persona deve sempre essere avvisata che:

- Le dichiarazione potranno essere utilizzate contro di lui - Ha facoltà di non rispondere, ma il procedimento seguirà comunque il suo corso - In relazioni a dichiarazioni coinvolgenti la responsabilità altrui, assumerà la veste di

testimone

Se non vengono rispettati, specie i primi due punti, le dichiarazioni diventano inutilizzabili

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Inoltre va aggiunto che:

- Le dichiarazioni rese dall’indagato o imputato non possono essere oggetto di testimonianza da parte di verbalizzanti o terzi.

- Le dichiarazioni di tipo testimoniale, ma implicanti la propria reità, rese al magistrato o alla P.G., da una persona conseguentemente indagata o imputata non sono utilizzabili contro la stessa.

Difesa tecnica e autodifesa

Diritto alla difesa tecnica (professionale) con nomina del difensore di fiducia o d’ufficio e accesso al pubblico patrocinio.

Autodifesa tramite:

- Produzione di documenti e memorie- Dichiarazioni spontanee all’A.G. - Indagini difensive

La parte civile

Fare sul libroCapitolo 14

Le altre parti alternative

Sono:

- la parte civilmente obbligata per la pena pecuniaria - il responsabile civile

Fare sul libroCapitolo 15

La persona offesa e l’ente esponenziale

La persona offesa

La persona offesa da reato

E’ il soggetto titolare dell’interesse, principale o connesso, penalmente protetto, che viene leso dalla commissione del fatto – reato. E’ la vittima del reato.

E’ soggetto ma non parte del processo, anche se lo può diventare, infatti se lo vogliono possono sempre costituirsi parti civili.

Tali soggetti hanno anche la possibilità, in casi di reati minori, di condizionare l’azione penale tramite la cosiddetta querela o la loro remissione.

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Page 60: Diritto Processuale Penale

La persona offesa del reato svolge un ruolo di accusa privata, sussidiaria e accessoria rispetto a quella pubblica spettante al P.M. Tale ruolo si esplica in forme di adesione o di supporto all’attività del P.M. o in alcuni casi anche in forme di controllo su di essa.Questo ruolo vale a rendere la persona offesa rispetto all’azione penale, un mero soggetto procedimentale, ma non anche contitolare dell’azione stessa.

L’offeso del reato è differente dalla persona danneggiata, il primo è titolare degli interessi privati direttamente offesi, mentre il secondo è il titolare degli interessi privati conseguenzialmente offesi. Es.: Nel reato di omicidio l’offeso dal reato è l’assassinato, mentre la persona danneggiata sono i suoi congiunti.

Soggetti equiparati alla P.O.

I soggetti equiparati alla P.O. sono quelle persone, non titolari dell’interesse penalmente protetto, ma ugualmente legittimate dalla legge ad esercitare i diritti e le facoltà spettanti all’offeso del reato.

Diritti e facoltà della P.O.

La P.O., in veste di privata accusa, ha una funzione propulsiva ed è titolare sia nella fase preliminare che in quella processuale di diritti e facoltà.

I suoi diritti sono:

- Nella fase preliminare Nomina di un difensore Proposizione di querela Formulazione di istanza di procedimento Assistenza agli atti cd. garantiti compiuti dal P.M. Presa visione degli atti depositati Richiesta di promuovere l’incidente probatorio e partecipazione allo stesso Ricezione dell’informazione di garanzia Interloquire sulla proroga delle indagini Interloquire sulla richiesta di archiviazione Interloquire col G.I.P. se non accoglie la richiesta di archiviazione Richiesta di avocazione del P.M. Possibilità, se persona offesa – querelante, di opporsi al procedimento per

decreto penale

- Nella fase processuale Presentazione memorie e prove Avviso dell’udienza preliminare Presenza senza possibilità di interloquire all’udienza preliminare Coscienza del rinvio a giudizio Notifica che dispone il giudizio immediato Richiesta al giudice dibattimentale di rivolgere domande a testimoni, periti,

… Richiesta al P.M. di proporre impugnazione avverso capi penali della

sentenza Notifica dell’ordinanza di giudizio abbreviato Citazione per il giudizio direttissimo

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Page 61: Diritto Processuale Penale

L’ente esponenziale

E’ quel soggetto processuale eventuale, preordinato alla tutela degli interessi penali accessori, spettanti alla persona offesa e, quindi, connessi all’interesse principale leso dal reato, la cui tutela è, invece, istituzionalmente affidata al P.M.

Non può essere mai parte. Si atteggiano ad accusa privata, integrativa o anche sostitutiva della P.O.

Sono portatori di interessi collettivi di una comunità e possono partecipare al processo o alla fase preliminare previo consenso della persona offesa e se sono dotati dei seguenti requisiti:

- Finalità di interessi- Rappresentatività di tali interessi in forza di legge- Preesistenza delle finalità prima del reato- Assenza di scopo di lucro

L’interesse diffuso

L’interesse diffuso è diverso da quello generale, infatti il secondo è tutelato dallo stato con la figura del P.M.

L’ente e le sue vicende

Diritti e facoltà

Hanno potere di stimolo in posizione però subordinata rispetto alla P.O., che può anche decidere di farsi sostituire dall’ente senza partecipare direttamente.

Modalità di intervento

Non potendosi mai costituire parte esso è privo di qualsiasi diritto o facoltà prima del suo ingresso ufficiale nel procedimento, che avviene mediante l’apposita autorizzazione scritta della P.O.Tale ingresso deve avvenire entro il dies ad quem dell’apertura del dibattimento.

Estromissione dal procedimento

Può derivare da:

- Revoca del proprio atto d’intervento- Revoca della persona Offesa- Etero – esclusione da arte del giudice su richiesta delle parti.

Il difensore

Fare sul libroCapitolo 17

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Page 62: Diritto Processuale Penale

Le attività dei soggetti processuali

Competenza e attribuzione

Competenza (Esterna) e Attribuzione (Interna)

La competenza è un rapporto esterno e concernente una pluralità di giudici – uffici, mentre l’attribuzione è un rapporto interno tra una pluralità di organi giudicanti tutti incardinati nell’ambito del medesimo ufficio.

In materia penale la competenza è dunque la sfera esterna di giurisdizione che appartiene a ciascun ufficio giudiziario. La attribuzione è invece una mera distribuzione interna ad un ufficio di giurisdizione (In particolare tra tribunale monocratico e collegiale).

Sia competenza che attribuzione sono preordinate per legge, nel rispetto dei principi costituzionali sul giudice naturale.

Ai fini della distribuzione dei procedimenti per competenza e attribuzione, il codice valorizza 4 parametri:

- Materia - Territorio - Connessione. Attiene alla pluralità di procedimenti che apparterrebbero ad uffici diversi, ma

in quanto connessi vengono ricondotti alla sfera di un unico ufficio. Deve però esserci una condizione di convenienza alla trattazione unitaria. La connessione può avversi anche per procedimenti si del medesimo ufficio, ma di organi interni diversi.

- Funzionale. Trattassi della competenza per gradi e fasi del processo. I gradi misurano la competenza e le fasi l’attribuzione.

Le tabelle

All’interno del medesimo ufficio, la concreta individuazione del giudice – persona cui spetta la cognizione di un determinato affare deve essere data dalle cd. tabelle, redatte dal magistrato capo o dal C.S.M.

Dovrebbero escludere ogni discrezionalità nell’individuazione del giudice e garantire criteri obbiettivi e sicuri.

Competenza e attribuzione per materia

Essa individua in una molteplicità di giudici – uffici, tutti presenti sullo stesso territorio, quello competente secondo il tipo di reato materia.

Per il secondo grado, si utilizza il metodo funzionale per l’individuazione del giudice – ufficio competente. Per il terzo grado è sempre competente la cassazione.

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La competenza per materia è cosi articolata:

- Tribunale per i minorenni. Minore di atti 18 alla commissione del reato, qualsiasi sia la gravità.

- Corte d’assise. Reati più gravi e socialmente allarmanti. Delitti punibili con l’ergastolo o con una pena non inferiore a 24 anni. Una elencazione normativi di delitti di sangue o di grave allarme sociale.

- Tribunale collegiale. Competenza esterna rispetto ad altri uffici e attribuzione interna rispetto al tribunale monocratico. Delitti punibili con reclusione superiore di anni 10 minore di 24. Una elencazione normativa comprendente i reati consumati o tentati gravi e reati di allarme sociale che richiedano una valutazione collegiale.

- Tribunale monocratico. L’attribuzione a tale organo a carattere residuale. Secondo una previsione generale competono ad esso tutti i reati non elencati negli altri giudici – uffici o nel giudice di pace e tutte le contravvenzioni di competenza del tribunale.

- Giudice di pace. Reati di microcriminalità.

Competenza e attribuzione per territorio

Il criterio territoriale individua la circoscrizione, il criterio per materia il tipo di giudice nell’ambito di quella circoscrizione.

I criteri sono:

- Luogo di verificazione dell’evento - Qualora l’evento sia la morte il luogo è quello della condotta omicida - In tema di delitto tentato, è il luogo di compimento dell’ultimo atto - Per il reato permanente il luogo dove ha avuto inizio - In casi in cui il momento di verificazione dell’evento è ignoto valgono criteri sussidiari

(Residenza, Dimora o domicilio dell’imputato, Sede ufficio P.M. che per primo ha indagato…)

- Nei reati commessi in parte in Italia e in parte all’estero, conta la localizzazione Italiana. - Nei procedimenti con imputati magistrati, vi è, per ragioni di obbiettività, una spostamento

di competenza territoriale.

Competenza e attribuzione per connessione

Esiste un procedimento principale che attrae a se una serie di procedimenti secondari connessi. Dunque per il principale la competenza non varia.

- Connessione plurisoggettiva. Pluralità di imputati collegati tra loro dallo stesso reato.- Connessione monosoggettiva . Pluralità di reati collegati dallo stesso imputato.- Connessione teleologica. Reati compiuti per occultare o eseguire altri reati.

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Effetti della connessione

La connessione può incidere su:

- Giurisdizione. Prevale la giurisdizione ordinaria su quella militare, quando il reato comune è più grave.

- Competenza per materia. Il procedimento per il reato di competenza del giudice inferiore è attratto presso il giudice con maggiorre capacità.

- Competenza per territorio. Si segue la competenza territoriale del reato più grave o in caso di parità del reato cronologicamente anteriore.

Il parametro della gravità e cosi determinato. I delitti sono più gravi delle contravvenzioni. Delitto maggiormente punito più grave (Criterio quantitativo).

Per i minorenni, la connessione, dispiega effetti solo a livello territoriale, ossia tra vari tribunali per minorenni.

La riunione dei processi

Esigenze di convenienza e risparmio di risorse.

La riunione compete sia la fase preprocessuale (Unica indagine) sia quella processuale (Unico giudizio).

Suoi presupposti sono:

- Identità subiettiva del giudice, che procede - Identità procedurale. Tutti i procedimenti allo stesso grado o fase. - Identità di competenza. - Utilità della riunione

La separazione

E’ obbligatoria quando è possibile definire subito taluno dei processiE’ facoltativa quando appare utile al fine della speditezza del processo e vi è il consenso delle parti

Il giudice deve inoltre disporre la scadenza quando si tratta di processo con imputati detenuti, per i quali è prossima la scadenza dei termini di custodia cautelare. In questo caso la separazione può anche essere proposta dal P.M.

La separazione o la riunione dei processi, non provocano mai spostamenti di competenza, non sono impugnabili e non producono mai nullità. I procedimenti rimangono nella sfera di competenza del giudice che era già ab origine competente. A differenza della connessione.

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Page 65: Diritto Processuale Penale

Giurisdizione competenza e attribuzione

Il giudice naturale

Art. 25 Cost.Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Inteso sia come organo astratto, predeterminato per legge che abbia, in relazione ad esso, giurisdizione, competenza ed attribuzione, sia come persona fisica che in concreto sia chiamata a svolgere funzioni in un procedimento secondo un meccanismo di individuazione oggettivo (Sistema gabellare).

Le attribuzioni del P.M. sono consequenziali a quelle del giudice e l’individuazione della persona fisica avviene anche in questo caso tramite tabelle.

Un giudice – persona ha la cognizione di un determinato procedimento quando concorrono i seguenti presupposti:

- Giurisdizione. Attribuzione del procedimento all’ordine giudiziario di cui fa parte. - Competenza. Vale ad identificare il giudice fra i medesimi uffici dello stesso ordine. - Attribuzione. Identificazione all’interno dello stesso ufficio. - Individuazione tabellare. Tutti i giudici di uno stesso ufficio hanno giurisdizione e

competenza idonea, ma solo uno di essi esercita le funzioni.

L’eventuale violazione dei criteri tabellari non incide sulla validità del processo.

La carenza di cognizione

Il difetto di giurisdizione si ha quando un procedimento pende davanti ad un giudice di un ordine diverso da quello cui spetta la cognizione. Esso produce la nullità assoluta degli atti, salvo la potenzialità si sanatoria del giudicato.

Il difetto di competenza si ha quando ha procedere è un giudice dello stesso ordine, ma diverso da quello a cui spetta. Tale difetto può provocare una nullità assoluta, relativa o intermedia a seconda del tipo di competenza violata. Il difetto di competenza per materia o il difetto funzionale sono i più gravi.

Il difetto di attribuzione interna si ha quando a procedere è un giudice del medesimo ordine e ufficio, ma appartenente ad una diversa articolazione.

Il difetto di cognizione tabellare corrisponde alla violazione di un mero atto amministrativo interno e conseguentemente non provoca nullità, ma eventualmente solo sanzioni disciplinari.

L’incompetenza

- L’incompetenza per materia. Derivando da incapacità del giudice procedente è per attiene agli atti di impulso processuale, assimilabile alla nullità assoluta, sicché essa è rilevabile dalla parte e deducibile dal giudice in ogni stato e grado del processo.

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- L’incompetenza per territorio e per connessione. In nessun caso il processo viene sottratto ad un giudice capace di conoscere e dunque in relazione agli atti di impulso processuale produce una nullità intermedia, deducibile entro termini brevi.

In ogni caso qualsiasi vizio di incompetenza, cosi come previsto per la generalità degli atti processuali, viene sanato dal giudicato .

Effetti dell’incompetenza

In sede di gravame l’incompetenza per territorio o per connessione deve essere espressamente riproposta, come motivo di impugnazione, dalla parte che la tempestivamente già dedotta in primo grado, altrimenti resta sanata.L’incompetenza per materia può anche essere rilevata d’ufficio.

La sentenza dichiarativa dell’incompetenza comporta sempre il regresso del processo innanzi al P.M. presso il giudice di primo grado. Il G.I.P. si limita invece a restituire gli atti al P.M. da cui li ha ricevuti e non ha quello ritenuto da lui competente.

Quando l’incompetenza è dichiarata dalla corte di cassazione, gli atti sono restituiti al giudice di pace o al tribunale collegiale i monocratico competente.

La sentenza dichiarativa dell’incompetenza, annulla gli atti di impulso procedurali, ma restano validi i singoli atti probatori quando le prove siano state acquisite innanzi ad un giudice incompetente per territorio o connessione. In caso di incompetenza per materia la valenza probatoria e attenuata.

Conservano valenza, ancora per 20 giorni, le misure cautelari.

Effetti della carenza di attribuzione

Nella sede centrale del tribunale operano il G.U.P. e il tribunale collegiale, mentre in tutte le suindicate articolazioni vi sono il G.I.P. e il tribunale monocratico.

La disciplina del difetto di attribuzione dice:

- Difetto di attribuzione per materia. Può riguardare solo il tribunale monocratico e quello collegiale.Art. 33 – Capacità del giudice –Non si considerano attinenti alla capacità del giudice… le disposizioni nell’attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocraticoSe ne deduce chele violazioni in merito a tali materie non danno luogo a nullità assoluta, ma bensì intermedia.Il tribunale monocratico che procede in difetto di attribuzione deve ordinare la trasmissione degli atti al P.M., in modo che l’imputato possa giovarsi delle garanzie dell’udienza preliminare. Se l’udienza è stata celebrata, gli atti vanno mandati al giudice dibattimentale.In ogni caso restano validi gli atti probatori, e pianamente utilizzabili.Nei casi in cui sia il tribunale collegiale a difettare di attribuzione, non sussistono problemi in quanto è un caso ipercapacità.

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- Difetto di attribuzione per territorio. Riguarda il tribunale monocratico centrale rispetto a quelli distaccati e i vari G.I.P. Non sussiste nullità alcuna. Ove il difetto viene immediatamente eccepito il tribunale deve trasmettere il procedimento al suo omologo.

- Difetto di attribuzione per connessione. Nessuna nullità è configurabile.

I conflitti di giurisdizione, competenza e attribuzione

Conflitto di giurisdizione consiste nel contrasto tra giudici appartenenti ad ordinamenti giudiziari diversi i quali tutti affermano o negano la propria competenza.

Conflitto di competenza consiste nel contrasto interno allo stesso ordinamento giudiziario. E’ un contrasto che nasce in riferimento ad un concreto procedimento, dove tutti negano o affermano la competenza a procedere.

Conflitto di attribuzione, consiste in un conflitto interno allo stesso giudice – ufficio.

L’ipotesi atipica di conflitto, di giurisdizione, di competenza o attribuzione, concerne i cd. casi analoghi, ossia tutte quelle situazioni di contrasto fra vari organi giurisdizionali anche in sede di esecuzione penale, le quali inducono nel procedimento una sorta di stallo atipica.

I vari tipi di conflitto hanno in comune le seguenti modalità di risoluzione:

- Risoluzione consensuale. Uno dei giudici in conflitto recede da una posizione. - Decisione della corte di cassazione. Metodo usuale.

Contrasti fra P.M. – Uffici

La competenza e la giurisdizione sono istituti che appartengono al giudice e non al P.M., in quanto esso ha attribuzioni giudiziarie e non funzioni giurisdizionali.

Tuttavia non si può escludere che nella fase delle indagini preliminari insorgano contrasti all’interno dello stesso ufficio di procura o tra diversi uffici di P.M.

I contrasti interni sono risolti dallo stesso procuratore capo, per quelli esterni il codice detta una particolare disciplina:

Art. 54 - Contrasti negativi tra pubblici ministeri –Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le funzioni, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere l'ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale, esaminati gli atti, determina quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati.Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione o della designazione indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.

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Art. 54 bis - Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero –Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1.Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, determina con decreto motivato, secondo le regole sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati. All'ufficio del pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio.Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge.

L’indagato può, nell’esercizio di un potere di controllo, richiedere la trasmissione degli atti di indagine dal P.M. non competente a quello competente.

Notitia criminis

Informativa della P.G.

L’informativa di reato consiste nella segnalazione preliminare e immediata di una notizia di reato dalla P.G. al P.M.

Art. 347 - Obbligo di riferire la notizia del reato –Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.

La finalità della sollecita informazione è dettata dalla necessità di consentire al P.M., il pronto esercizio delle sue funzioni di direzione e di diretta esecuzione delle indagini. Per i reati di competenza del giudice di pace tale necessità viene a mancare.

Va specificato che i P.U. che non hanno funzione di P.G. sporgono denuncia, mentre la P.G. riferisce la notizia di reato. Per questi ultimi l’obbligo di riferire è assoluto ed illimitato.

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Denuncia

Proviene da soggetti privi della qualifica di P.G. e deve di norma esser integrata da accertamenti di questa ultima.

La presentazione di denuncia è:

- Facoltativa per i privati (Obbligatoria solo in alcuni casi come il sequestro di persona). E’ presentata senza limiti di tempo. Può esser fatta anche in forma orale.

- Obbligatoria per i P.U. o incaricati del pubblico servizio. Art. 331 - Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio –Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 332 - Contenuto della denuncia –La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonchè le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

Il referto

Il referto è la denuncia obbligatoria di reati proveniente dagli esercenti una professione sanitaria.

L’obbligo del referto non sussiste ove si tratti di contravvenzioni o quando pur trattandosi di delitto il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

Deve essere adempiuto entro 48 ore o nei casi di pericolo immediatamente. Deve avere forma scritta.

Art. 334 - Referto –Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonchè il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

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Notizie atipiche

- Comunicazioni anonime. L’atto anonimo non può essere acquisito al processo, ne in tale sede utilizzato. Può essere utilizzato per lo svolgimento di attività investigativa. L’anonimo può essere utilizzato se proviene dall’imputato o se costituisce corpo del reato.

- Delazioni confidenziali. Esse costituiscono notizie di reato provenienti da persone ben note alla P.G. (Confidenti di polizia)Art. 203 - Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza –Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonchè il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite nè utilizzate.

- Notizie di stampa e di mezzi audiovisivi. La P.G. acquisisce di propria iniziativa la notizia di reato.

- Atti relativi alla procedibilità dell’azione penale. Querela, istanza di procedimento, richiesta di procedimento. Sono notizie atipiche in quando non hanno lo scopo di portare informazione di reato alla P.G. o al P.M., ma bensi di eliminare degli ostacoli alla procedibilità. Tali atti, nei casi in cui ci sia ignoranza della A.G., possono comunque esporre una notizia di reato.

Le condizioni di procedibilità

Caratteri generali

L’esercizio dell’azione penale è, per sua natura obbligatorio, sia come inizio, sia come proseguimento. Tale aspetti ne costituiscono la obbligatorietà e la irretrattabilità.

Le condizioni di procedibilità sono delle cause che eccezionalmente condizionano la obbligatorietà del promuovimento dell’azione o l’irretrattabilità della sua prosecuzione.

Sono tassativamente previste per legge.

Querela

Consiste in una manifestazione di volontà diretta ad ottenere la punizione del colpevole, anche se non ancora identificato.

Art. 336 - Querela –La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.

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Art. 337 - Formalità della querela –La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall'articolo 333 comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare all'estero. Essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale in cui essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale.La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza.L'autorità che riceve la querela provvede all'attestazione della data e del luogo della presentazione, all'identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero.La rinuncia alla querela è diversa dalla remissione, in quanto non comporta la rinuncia al risarcimento danni.

Art. 339 - Rinuncia alla querela –La rinuncia espressa alla querela è fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta, rilasciata all'interessato o a un suo rappresentante. La dichiarazione può anche essere fatta oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio, i quali, accertata l'identità del rinunciante, redigono verbale. Questo non produce effetti se non è sottoscritto dal dichiarante.La rinuncia sottoposta a termini o a condizioni non produce effetti.Con la stessa dichiarazione può essere fatta rinuncia anche all'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno.

Art. 340 - Remissione della querela –La remissione della querela è fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall'autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità.La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela.Le spese del procedimento sono a carico del remittente, salvo che nell'atto di remissione sia stato convenuto che siano in tutto o in parte a carico del querelato.

In alcuni casi la querela una volta proposta è irrevocabile.

La querela è tempestiva se proposta entro tre mesi decorrenti dal momento in cui il querelante a notizia del reato, è tardiva e quindi inefficacie se arriva dopo tale termine.

Istanza di procedimento

L’istanza è condizione irrevocabile solo di promuovibilità dell’azione penale e non anche della proseguibilità dell’azione. L’istanza di procedimento consiste nella domanda con la quale il privato, persona offesa, chiede che si proceda contro i responsabili di taluni delitti commessi all’estero da stranieri o da cittadini.

L’istanza a differenza della querela è irrevocabile e si estende di diritto a tutti gli autori del reato e vale anche se proviene solo da uno degli offesi.

L’istanza segue le forme di proposizione della querela.

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Richiesta di procedimento

La richiesta è come l’istanza, condizione irrevocabile solo di promuovibilità e non anche di proseguibilità.

A differenza della istanza, che promana dalla persona offesa, la richiesta di procedimento è formulata dalla pubblica autorità indicata dalla legge.

La richiesta di procedimento, come la querela e l’istanza, consiste anch’essa in una manifestazione di volontà punitiva, e si estende a tutti iresponsabili.

La necessità della richiesta scaturisce dalla natura del reato ovvero da ragioni di opportunità politica.

A seconda della gravità dei delitti, l’esercizio dell’azione penale, oltre che alla richiesta di procedimento è subordinato anche alla condizione delle presenza dell’imputato nel territorio dello stato.

Autorizzazione a procedere

Questa consiste in una condizione per espletare taluni atti di indagine o per promuovere l’azione penale ed, eccezionalmente, per proseguirla. Una volta concessa è irrevocabile.

L’autorizzazione a procedere assume forma di atto amministrativo che, all’esito di una valutazione di legittimità e/o opportunità, consente lo svolgimento di taluni atti pre-processuali o del processo.

Il potere di autorizzazione spetta, a seconda dell’interesse pubblico o della funzione subiettiva, al Ministro di Grazia e giustizia, ad un ramo del parlamento o ai giudici della corte costituzionale.

Prima dell’autorizzazione non possono essere compiuti atti di indagine invasi della libertà personale. Possono però essere compiuti gli altri atti anche se non urgenti.

L’autorizzazione all’azione penale è:

- Intuitu delicti. Es.: per alcuni delitti contro la personalità dello stato- Intuitu personae per i reati cosiddetti ministeriali

L’autorizzazione a procedere non è più necessaria per parlamentari o giudici costituzionali.

L’autorizzazione a compiere indagini invasive è necessaria:

- Quando occorre l’autorizzazione dell’azione penale ai danni di tali indagati.- Quando sono interessati parlamentari e giudici costituzionali, sia quali indagati, sia quali

meri soggetti passivi dell’atto investigativo.

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Carenza di procedibilità

Le condizioni di procedibilità attengono a profili procedurali, inerenti all’esercizio dell’azione e non al merito della pretesa punitiva.

Ne consegue che i difetto di procedibilità comporta l’adozione di un provvedimento definitorio di tipo procedurale:

- Decreto di archiviazione del G.I.P.- Sentenza di non luogo a procedere del G.U.P.- Sentenza di non doversi procedere del giudice dibattimentale

Le decisioni di tipo procedurale non impediscono un nuovo esercizio dell’azione penale.

In attesa delle condizioni di procedibilità è paralizzata la possibilità di esercizio dell’azione penale, ma è consentita l’attività di indagine preliminare e l’espletamento dell’incidente probatorio, con la esclusione degli atti invasi della libertà personale.

Le investigazioni della P.G.

Finalità delle indagini

La preliminarietà consiste nella pre – ordinazione funzionale delle indagini alle determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

L’inesistenza di una fase istruttutoria anticipata rispetto al dibattimento spiega la sola esistenza di un giudice non delle, ma per le indagini preliminari (G.I.P.) incaricato di interventi episodici relativi ai singoli atti. La direzione delle indagini preliminari spetta al P.M.

All’esito delle indagini e sulla base di esse viene formulata l’imputazione, che è l’atto di avvio del processo. E nel processo si trasformeranno in prove le risultanze delle indagini preliminari.

Prima del processo non si hanno prove di rango giurisdizionale, ma elementi di prova di tipo investigativo.

Prova e fonti di prova

La prova è il tema centrale del processo, è il mezzo dimostrativo della veridicità di un fatto e fornisce la certezza della sua esistenza o modo di essere.

Poiché il contraddittorio tra accusa e difesa si verifica solo in fase dibattimentale, prova è solo quella giurisdizionale, infatti è l’unica formata con il contributo dell’accusa e della difesa o almeno nella prospettiva della possibilità di tale contributo e, quindi, nel contraddittorio delle stesse.

Gli atti delle indagini preliminari sono unilateralmente raccolti o compiuti dall’ufficio di accusa (P.M. e P.G.) in una fase in cui il dominus è il P.M., sicchè non costituiscono prove, ma mere fonti di prova che non forniscono verità certe.

Tuttavia gli atti di indagini preliminari sono interinalmente utilizzabili, nella fase investigativa.

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Nel processo taluni atti irrepetibili sono direttamente utilizzabili come prova ed altri ai più limitati fini di verificare la credibilità del dichiarante cui essi vengono contestati, ma la loro capacità di dimostrare la verità è inficiata dal comune marchio di origine dato dalla loro formazione unilaterale.

Utilizzabilità delle indagini

La utilizzabilità delle indagini consiste nella valenza probatoria delle stesse.

Finalità delle indagini sono:

- Acquisizione di fonti di prova per il dibattimento.- Acquisizione di indizi di reità. Trattasi della raccolta diretta di frammenti di prova.

La utilizzabilità degli atti investigativi varia a seconda della fase procedimentale:

- Utilizzabilità (capacità probatoria) nella fase extra – dibattimentale. Nella fase delle indagini è sufficiente la prova inquisitoria indiziariaTali elementi servono per far approdare il procedimento alla fase processuale o per sopportare il giudizio di merito dei giudici speciali non dibattimentali nei processi definiti dallo stato degli atti di indagine (decreto penale di condanna)

- Utilizzabilità limitata in dibattimento. Il giudice deve basarsi su prove certe e non su indizi. - Casi di piena utilizzabilità in dibattimento. Taluni atti investigativi, per la particolare

circostanza in cui sono stati compiuti sono utilizzabili pienamente in dibattimento. Sono: Atti ad irripetibilità originaria Atti ad irripetibilità sopravvenuta Atti assunti dal P.M., dal G.I.P. o dalla P.G. ai sensi della 356/92

Inoltre è stata prevista l’utilizzabilità di singoli atti delle indagini preliminari, se c’è accordo tra le parti.

Attività della P.G.

La P.G. è titolare di autonome funzioni investigative che esercita tramite atti tipici o anticipi. Non è parte processuale.

Essa pone in essere:

- Attività di iniziativa e guidata Solo atti di iniziativa fino a che il P.M. non assume la effettiva direzione

delle indagini Atti sia di iniziativa, sia guidati dal P.M. quando costui impartisce mere

direttive Atti sia di iniziativa, sia delegati dal P.M. quando il magistrato delega il

compimento di determinati atti.

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- Attività del P.M. ed autonomia della P.G. In assenza di direttive dal P.M.

Vi è sempre uno spatium temporis tra il momento in cui la P.G. acquisisce la notia criminis e la riferisce al P.M. e il momento in cui tale organo interviene. Inoltre il P.M. può non dare direttive anche dopo la segnalazione.In ogni caso la P.G. ricerca e assicura le cd. fonti di prova e ricerca le cd. fonti di prova personali.

In presenza di direttive e/o atti delegati dal P.M.In questo caso, l’iniziativa della P.G. non scompare, ma è ridotta. La P.G. deve eseguire le direttive ricevute e compiere gli atti specifici, ma può anche seguire ulteriori piste.Anche in questo ambito la P.G. può sempre svolgere attività investigativa di propria iniziativa.

- Atti tipiciL’attività di P.G., di iniziativa o guidata, si traduce in atti tipici ed atipici.Gli atti tipici sono:

Identificazione degli indagati e testimoni Verbale delle loro sommarie informazioni Perquisizione Acquisizione di plichi e corrispondenze Accertamento urgente sullo stato dei luoghi, su cose o su persone Sequestro

Il panorama delle attività

Le attività della P.G. sono finalizzate alla fase preprocessuale. Dopo l’acquisizione della notizia criminis, la P.G. indirizza la sua attività verso:

- Persone. Indagato, imputato, persone informate dei fatti o persone con particolari capacità tecniche utili per le indagini.

- Cose. Corpo del reato, tracce o cose inerenti al fatto. - Luoghi. Tramite perquisizioni, accertamenti…

Il cd. fermo di identificazione

Atto tipico di investigazione è l’identificazione dell’indagato o del testimone.

Ove risulti necessario, la P.G., può procedere a carico dell’indagato, ma non del testimone, anche a rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici.

Il fermo di identificazione è finalizzato ad ottenere informazioni sull’identità e non può essere protratto per più di 12 ore. Consiste nell’accompagnamento anche coattivo in caserma e nel successivo trattenimento. Ha come presupposto la mancata identificazione o il dubbio sulla veridicità delle generalità.

La P.G. deve dare immediata informazione al P.M. dell’accompagnamento.

La P.G. o il P.M. hanno l’obbligo di rilasciare la persona entro le 12 ore se non esistevano i presupposti del fermo o la necessità identificativa.

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Le dichiarazioni dell’indagato

L’indagato non è mai obbligato a rendere dichiarazioni.

Le informazioni dell’indagato come anche quelle del potenziale teste, hanno sempre carattere sommario.

La P.G. chiede all’indagato solo sommarie informazioni, ma non procede ad interrogatorio, perché questo consiste nella contestazione di un reato e dei relativi termini di accusa. Dunque l’interrogatorio è attività del P.M.

Le dichiarazioni dell’indagato alla P.G. possono rivestire le seguenti forme:

- Informazioni assunte dalla P.G. L’assunzione implica la sollecitazione, mentre la ricezione indica l’atteggiamento passivo della P.G. a recepire informazioni spontaneamente rilasciate dall’indagato.Tutte e due le forme di dichiarazioni non costituiscono prova nei giudizi dibattimentali.L’indagato dinnanzi la P.G. deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore, viene redatto il verbale utilizzabile in dibattimento per contestazioni all’indagato.La P.G. non può sollecitare dichiarazioni all’indagato in vinculus (arrestato), ma può riceverle se liberamente rese.

- Informazioni sollecitate dalla P.G. sul luogo o nell’immediatezza del fatto reato, anche in assenza del difensore.Le circostanze di luogo e di tempo legittimano l’assenza del difensore. Se il difensore è presente si redige verbale, che diventa utilizzabile in dibattimento come sopra. Senza il difensore sono solo utilizzabili ai fini di ulteriori indagini.

- Informazioni ricevute dichiarazioni spontanee Deve risalire all’indagato l’iniziativa dell’atto che può essere compiuto anche in assenza di difensore. Vengono considerate un mezzo di autodifesa. Va sempre redatto verbale utilizzabile in dibattimento per contestazioni.

Le sommarie informazioni sui fatti

Le persone cd. informate sono i testimoni potenziali, che sono le persone non inquisite, ma in grado di riferire circostanze utili.

Tali persone rendono semplici informazioni sommarie in fase investigativa e testimonianze in sede di incidente probatorio o di dibattimento.

In merito alla forma deve sempre essere redatto verbale, giacchè l’atto a sempre potenzialità probatoria.

Con la legge sul giusto processo è stato permesso al P.M. o alla P.G., l’escussione, come persone informate sui fatti, dei coimputati od imputati di reati in procedimenti connessi o collegati che riferiscono fatti relativi alla responsabilità penale di altri.

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La ricerca della prova: le perquisizioni

I mezzi di ricerca della prova consistono in quelle attività investigative e processuali dirette ad acquisire cose, persone o informazioni utili per il procedimento penale. Esse procurano prove o fonti di prova.

Le perquisizioni consistono in quelle attività con le quali la P.G., di sua iniziativa o su delega del P.M., in esecuzione di decreto di questi, ricerca cose o tracce pertinenti al reato ovvero persone da ridurre in vinculus o da riportare in stato di detenzione. In seguito al buon risultato della perquisizione fa seguito altro atto (di sequestro, di arresto…)

Le perquisizioni sono:

- Personali. Su una persona. - Locali. Compiute in determinati luoghi. - Domiciliari. In privata abitazione. Possono essere compiute solo dalle 7.00 alle 20.00.

Titolari della potestà di perquisizione sono:

- La A.G. che emette decreto di perquisizione. - Gli ufficiali di P.G. in casi tipizzati di urgenza, presunta flagranza, ricerca di persona

presente o di armi

Prima di ricercare la cosa va comunque sempre formulato l’invito a consegnarla.

Se il destinatario è un inquisito, esso a sempre la facoltà di farsi assistere dal difensore. Non esiste però l’obbligo di preavviso da parte della P.G. in quanto atto a sorpresa.

Le perquisizioni effettuate dalla P.G. sono sempre soggette a convalida da parte del P.M., pena la nullità delle stesse. Il verbale di perquisizione va spedito entro 48 ore al P.M. che nelle successive 48 decide se convalidare o no.

Le perquisizioni sono atti irripetibili e quindi hanno piena valenza probatoria e il relativo verbale è acquisibile nel fascicolo dibattimentale.

L’acquisizione urgente di plichi

L’acquisizione di plichi sigillati e di oggetti di corrispondenza rappresenta un mezzo per assicurare al procedimento fonti reali di prova.

Usualmente, nella fase investigativa, è il P.M. ad emettere il decreto di sequestro. In caso di urgenza, è l’ufficiale di P.G. a sostituirsi al P.M. e ad adottare la misura interinalmente idonea a rendere concretamente eseguibile l’eventuale futuro decreto di sequestro del P.M.

Plichi sigillati

La P.G. si limita a trasmetterli materialmente intatti al P.M. Se vi è pericolo di dispersione di prove nel ritardo, il P.M., può autorizzare la stessa P.G. ad aprire il plico, il difensore a diritto a presenziare all’apertura del plico, ma non al preavviso dell’atto di acquisizione, in quanto atto a sorpresa.

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Corrispondenza

Se vi è necessità di acquisire corrispondenza, l’ufficiale di P.G. di sua iniziativa impartisce al preposto al servizio postale l’ordine di non inoltrarla al destinatario. L’ordine ha efficacia temporanea, per una durata massima di 48 ore. Spetta al P.M. eventualmente emettere il decreto di sequestro.

Gli accertamenti urgenti e il sequestro

In attesa dell’effettiva assunzione delle indagini da parte del P.M., la P.G. ha un triplice obbligo:

- Conservazione dello status quo. Cioè la cristallizzazione dello stato dei luoghi e delle cose interessate dal reato.

- Attività urgenti. Cioè gli immediati accertamenti e rilievi, eseguiti quando sorge pericolo di alterazione.

- Sequestro di cose immobili e mobili, sempre che sussista il pericolo sopraindicato.

Per garantire i diritti dei terzi si limita la titolarità dei poteri del punto due e tre agli ufficiali di P.G., ma i casi di estrema necessità e urgenza si legittimano anche i semplici agenti.

Per quanto attiene agli accertamenti urgenti, la P.G., non può, di sua iniziativa, estenderli alle ispezioni personali. La P.G., può anche avvalersi di ausiliari tecnici. Il difensore dell’indagato ha facoltà di presenziare agli atti di accertamento e sequestro, ma, essendo essi atti a sorpresa non ha il diritto di preavviso.

Accertamenti urgenti

Su luoghi, cose o persone, sono esperibili dalla P.G., solo in caso di pericolo di alterazione, modificazione o dispersione.

Il carattere irripetibile di tali accertamenti garantisce la presenza anche del difensore.

Allorché la P.G. operi in delega del P.M., bisogna che vangano rispettate tutte le direttive e le forme previsti nell’atto di delega.

Sequestro

Consiste nell’acquisizione del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti e spesso segue il verbale di perquisizione o di acquisizione di plico o corrispondenza.

Si distinguono:

- Sequestro probatorio, che è preordinato all’individuazione di mezzi di prova. - Sequestro preventivo, che è diretto ad impedire che una cosa pertinente al reato possa

aggravare o protrarre le sue conseguenze ovvero agevolare la commissione di altri reati.- Sequestro conservativo. Finalità di conservazione e acquisizione del patrimonio

dell’indagato o del responsabile civile. Ha natura civilistica.

L’atto di sequestro urgente compiuto dalla P.G. è sostanzialmente atto irripetibile in quanto effettuato a sorpresa, va redatto verbale.

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In ordine al controllo sul sequestro, il verbale va trasmesso al P.M. entro 48 ore, nelle successive 48 il P.M. decide con decreto motivato se convalidare o no. Avverso alla convalidà si può richiedere riesame al tribunale delle libertà.

La relazione di servizio

La relazione di servizio consiste nell’atto con il quale l’ufficiale o agente di P.G., al termine del suo turno di servizio riferisce, all’organo alla cui dipendenza funzionale ha operato, le risultanze dell’attività espletata o degli accertamenti eseguiti, con eventuale riserva di specifica separata verbalizzazione.

Come tutti gli atti di P.G., la relazione ha piena valenza in fase di indagini preliminari. Ha però valenza indiretta in dibattimento.

In proposito, se la relazione espone attività direttamente compiute dal suo autore o fatti da lui personalmente accertati o constatati, la conseguente testimonianza cd. diretta può valere come prova piena. Se essa riferisce fatti de relato, la relativa testimonianza indiretta e ammissibile, ma essa va integrata dalla testimonianza diretta della fonte informativa.

La parte che eventualmente riferisce di dichiarazione dell’indagato non può avere riviviscenza in dibattimento attraverso la testimonianza dell’agente di P.G.

Le forme degli atti

La forma può essere scritta o non scritta.

Quella scritta:

- Annotazioni sommarie Trattasi di un atto, redatto dall’ufficiale o agente di P.G., recante sommarie indicazioni riassuntive in ordine alla attività di scarsa utilità investigativa o processuale. Sono appunti sommari non utilizzabili in dibattimento per contestazione a terzi.

- Verbali Trattasi della forma di atto più completa ed accurata. Nei verbali si descrivono le attività d’indagine e in particolare le dichiarazioni dell’indagato e dei potenziali testimoni.L’esigenza della verbalizzazione deriva dall’eventuale utilizzabilità degli atti anche in dibattimento, sia pure con attenuata forza probatoria.I processi verbali redatti dal P.G. sono atti pubblici.Quando trattasi di attività dove presenzia anche il difensore, il verbale deve essere immediatamente trasmesso al P.M. in modo che anche il difensore ne prenda atto.

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Il processo verbale è obbligatorio per: Denunce, querele e istanze Sommarie informazioni dell’indagato Sommarie informazioni testimoniali Perquisizioni e sequestri Identificazione dell’indagato o di altri Acquisizioni di plichi e corrispondenza Accertamenti e rilievi su luoghi o cose Descrizione dei fatti o situazioni Accompagnamento per identificazione Elezione di domicilio Apertura di plico sigillato Sospensione dell’inoltro di corrispondenza

Garanzie difensive

Contenuto

Atti garantiti sono quelli per cui sono assicurati determinati diritti di difesa, come:

- Diritto di preavviso del loro compimento, tranne che per quello cd. a sorpresa - Diritto all’assistenza del difensore - Diritto al deposito dell’atto, con facoltà di prenderne visione.

Finalità

Le garanzie difensive sono contemplate a tutela di una serie di interessi:

- Salvaguardia della libertà fisica e morale - Compiutezza delle acquisizioni probatorie, specialmente per gli atti irripetibili, avendo

l’indagato il diritto all’acquisizione di prove a lui favorevoli.- Salvaguardia di interessi patrimoniali - In generale, rispetto della legalità, cioè che l’attività investigativa sia compiuta nei limiti e

nel rispetto della legge.

Diritto al difensore

In ordine ai cd. atti garantiti, anche la P.G., come la A.G., deve preoccuparsi affinché sia costituito l’ufficio di difesa.

All’uopo, il P.M., deve inviare all’indagato la cd. informazione di garanzia contenente l’espresso invito a nominare il difensore di fiducia. Ove manchi il difensore ne verrà nominato uno d’ufficio.

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Le notificazioni di P.G.

In ordine alle notificazioni la P.G. funge da:

- Organo ordinario e esclusivo per i propri atti.- Organo giudiziario alternativo con l’ufficiale giudiziario per il P.M.- Organo secondario, sussidiario dell’ufficiale giudiziario per gli atti del giudice limitatamente

ai processi con detenuti.

Modalità di notifica:

- Consegna all’interessato di copia integrale dell’atto, la preparazione delle copie compete all’ufficio giudiziario

- Comunica per telefono, seguita da telegramma di conferma- Utilizzazione di altri mezzi tecnici quando ciò è autorizzato dal magistrato.

Per il resto si applicano le normali procedure in materia di notifica.

Le indagini preliminari del P.M.

P.M. Dominus delle indagini

Dominus della fase delle indagini preliminari è il P.M., egli è obbligato a svolgere gli atti idi indagine richiesti dall’imputato.

Il G.I.P. espleta solo interventi isolati e saltuari in relazione a taluni specifici atti di indagine, egli ha un ruolo saltuario di controllo sulla loro legalità. Il G.I.P. agisce per salvaguardare interessi istituzionali.

In tema di misure cautelari il G.I.P. adotta le misure solo su richiesta del P.M. ed entro i limiti della domanda di tale parte pubblica. Ne consegue che l’attività investigativa fa capo al P.M., il quale può esperirla personalmente, ovvero delegarla alla P.G., o servirsi di questa per singoli atti.

La D.D.A. e la D.N.A.

Direzione distrettuale antimafia, presente in ogni tribunale di ciascun capoluogo di distretto di corte d’appello.

Direzione nazionale antimafia, nell’ambito della procura generale presso la corte di cassazione.

Direzione investigativa antimafia (D.I.A.) è forma di P.G. specifica.

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Modi e forme delle indagini

Poteri coercitivi

- Potere di arresto in flagranza di reato, spetta in via esclusiva alla P.G. e non al P.M., tranne in riferimento al reato commesso in udienza.

- Potere di emettere ordinanze cautelari personali spetta al giudice e non al P.M. - Il P.M. può disporre il fermo di P.G. dell’indagato in caso di pericolo di fuga. - Il P.M. può ordinare l’accompagnamento coattivo innanzi a sé, sia dei potenziali testimoni

sia dell’indagato, ma per questo ultimo solo a fini diversi dell’interrogatorio, in quanto vige sempre il diritto a non rendere dichiarazioni.

Funzione delle indagini

Finalità delle indagini espletate dal P.M. sono l’accertamento del fatto e la individuazione del colpevole.

Il P.M., soggetto del procedimento e parte del processo, assegna alla sua attività una più marcata finalizzazione processuale.

Nomenclatura degli atti

Gli atti del P.M. differiscono dagli atti del giudice, sicchè per essi il codice utilizza una nomenclatura diversa:

- Interrogatorio dell’indagato, anziché esame dell’imputato- Sommarie informazioni cd. testimoniali di persona informata, anziché testimonianza- Individuazione di persone o cose, anziché ricognizione personale o reale- Accertamenti tecnici o consulenza tecnica, anziché perizia- Consulenti del P.M., anziché periti

La ragione di tali differenze è che nelle indagini si acquisiscono solo fonti di prova, mentre le prove sono raccolte in dibattimento.

Immutata resta invece la terminologia per l’ispezione, perquisizione, sequestro e confronto, per i quali, trattandosi di atti a sorpresa o irripetibili, la valenza probatoria è piena.

Forme di documentazione

- Verbali, tendenzialmente integrali, per gli atti eventualmente o sicuramente utilizzabili in dibattimento

- Sommarie annotazioni, per gli atti non utilizzabili e comunque per quelli a contenuto semplice o di limitata rilevanza.

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Valore probatorio delle indagini

Gli atti del P.M. hanno capacità probatoria prevalentemente identica a quella degli atti della P.G., in fase pre – processuale, gli atti di indagine del P.M. e quelli della P.G. hanno tutti uguale valenza indiziaria innanzi al G.I.P. per tutte le attività di sua competenza.

Hanno, invece, pieno valore probatorio per tutti i giudizi extradibattimentali allo stato degli atti e cioè fondati solo sulle risultanze investigative.

Nei giudizi dibattimentali gli atti investigativi del P.M., come quelli della P.G., hanno, di norma, limitato valore probatorio e solo eccezionalmente piena valenza (Casi di irripetibilità).

I controlli di legalità

L’autocontrollo del P.M.

Il P.M. ha l’obbligo di svolgere altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini. E’ un organo giudiziario, promotore di giustizia.

L’etero – controllo della difesa

Nonostante la predominanza del P.M., nella fase delle indagini, i difensori hanno facoltà di presentare memorie e richieste scritte al P.M. in coerenza ad un principio generale dettato per ogni stato e grado del procedimento. Inoltre possono produrre al P.M. ed al giudice gli esiti delle investigazioni difensive.

Si configura una posizione di parità dialettica tra accusa e difesa tutte le volte in cui il potere decisionale è dalla legge rimesso al G.I.P.

A tali finalità di controllo e di difesa sono preordinati:

- la cd. informazioni di garanzia- il preavviso del compimento degli atti investigativi utilizzabili in dibattimento- il deposito di atti nella segreteria del P.M.- L’immediato colloquio del difensore con l’indagato ridotto in vinculis.

Controllo del P.M. sulla P.G.

Il P.M. esercita il suo ruolo di garante della legalità, in riferimento alla attività della P.G. A lui spetta il potere dovere di verificarne la legittimità ed eventualmente di porre in essere i consequenziali atti riparatori.

Il controllo del P.M. può comportare:

- cd. fermo di identificazione; immediato rilascio- perquisizione; mancata convalida- acquisizione plichi sigillati; restituzione- sequestro; mancata convalida- arresto e fermo; immediata remissione in libertà

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Modalità delle indagini

Coordinamento dei P.M.

Il coordinamento delle attività di indagine può riguardare:

- Una pluralità di uffici del P.M.- Una pluralità di magistrati della stessa procura

Coordinamento tra P.M. e P.G.

Spetta al P.M. impartire alla P.G. le opportune direttive per il comune coordinamento.

Modus procedendi del P.M.

Quando comunque ne assume la direzione, il P.M., svolge direttamente le indagini, delega taluni atti alla P.G. o si limita ad impartire alla P.G. generiche direttive (Atti diretti, atti delegati, direttive di indagine)

Atti diretti di indagine

Nomenclatura degli atti

La denominazione degli atti di indagine del P.M. ricalca quella degli atti della P.G., ma la loro maggiore finalizzazione probatoria giustifica talune varianti sia sostanziali, sia nominali, correlate anche alla maggiore professionalità del magistrato P.M.

Gli atti sono cosi denominati:

- Consulenze tecniche - Accertamenti tecnici irripetibili - Individuazione di persone o cose - Sommarie informazioni cd. testimoniali - Interrogatorio dell’indagato - Ispezioni - Perquisizioni - Sequestri - Confronti tra più indagati o potenziali testimoni - Intercettazioni telefoniche od ambientali e di flussi informatici

Assistenza al P.M.

Il P.M. può avvalersi della collaborazione di un dipendente del proprio ufficio o di ufficiali o agenti di P.G. o di terzi all’uopo richiesti.

Quando l’assistenza ha finalità documentatrice, essa, nell’ambito della P.G., può essere prestata solo da un ufficiale di P.G. in quanto ad esso appartiene la capacità certificatoria.

L’ufficiale di P.G. o l’ausiliario giudiziario redigono verbale integrale o in forma riassuntiva.

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Atti indiretti

Il P.M. può avvalersi anche della P.G. per il compimento di indagini secondo due modalità:

- Attività di P.G. cd. guidata . La P.G. ha ampi spazi di autonomia sulla base di direttive spesso generiche

- Atti specificatamente delegati . La delega analitica presuppone non solo che il P.M. ha concretamente assunto la direzione delle indagine, ma anche che egli personalmente le sta svolgendo, almeno in parte.Restano non delegabili, se eseguiti negli uffici dei difensori, le ispezioni, le perquisizioni e i sequestri.

Le indagini difensive

Fare sul libroCapitolo 24

Le misure precautelari: Arresto e fermo

La libertà personale

Il procedimento penale è la dialettica conflittuale tra il diritto di libertà dell’inquisito e la pretesa punitiva dello stato.

Il modello accusatorio astratto contempla la presunzione di non colpevolezza e dunque non permetterebbe meccanismi limitativi o privativi della libertà personale dell’inquisito, prima della sentenza irrevocabile di condanna.

I modelli accusatori positivi, consentono la limitazione anticipata dello status libertatis per:

- Esigenze di difesa sociale - Esigenze di ordine processuale

I limiti costituzionali

Art. 13 Cost. - La libertà personale è inviolabile.Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

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Art. 27 Cost. - La responsabilità penale è personale.L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. Le misure pre – cautelari di P.G. sono subordinate alla riserva di legge, la misura va comunicata entro 48 alla A.G. e necessita di convalida entro 48 ore dalla comunicazione. Insomma non possono mai superare le 96 ore complessive.

Il codice abilità il P.M. a disporre il fermo, ma non l’arresto di P.G., ed affida al giudice il potere di disporre una misura cautelare personale.

Le misure de libertate

- Misure pre – cautelari di tipo custodiali e di pertinenza esclusiva degli organi inquirenti: P.G. per l’arresto in flagranza e il fermo; P.M. solo per il fermo.L’arresto e il fermo costituiscono istituti inquisitori di natura pre – cautelare, in quanto operativi prima di qualsiasi valutazione giurisdizionale del giudice e giudiziaria del P.M. e, quindi, antecedenti alle misure cautelari.

- Misure cautelari giurisdizionali adottabili solo da un giudice e solo su richiesta del P.M.

Le misure cautelari possono essere raggruppate in misure coercitive privative o limitative della libertà di locomozione, ed in misure interdittive, che si limitano ad intaccare talune facoltà giuridiche o diritti.

Come quelle personali, anche le misure cautelari reali hanno natura giurisdizionale.

Caratteri delle misure

Il fermo e l’arresto hanno:

- Finalità investigativa e socialpreventiva - Durata precaria (Al massimo 96 ore) - Carattere talvolta obbligatorio

Le misure pre – cautelari

La pre – cautelarità

Entrambe le misure di P.G. dell’arresto e fermo mirano a realizzare in casi eccezionali di necessità e di urgenza una funzione anticipatrice delle corrispondenti misure cautelari.

Le funzioni cautelari sono:

- Pericolo di inquinamento delle prove - Pericolo di fuga o pericolo di esigenze sociali

Per il fermo di P.G. l’esigenza cautelare è espressamente proclamata, essendovi pericolo di fuga.

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Le ipotesi di arresto obbligatorio sono ricollegate solo alla gravità del titolo del reato, quelle di arresto facoltativo ad altri parametri (Gravità del fatto e pericolosità del soggetto).Tuttavia, è da ritenere, che tali parametri siano tutti presuntivi della sussistenza di esigenze cautelari.

La differenza saliente tra arresto e fermo, è il requisito della flagranza del reato; questa occorre per l’arresto, ma non per il fermo.

Il concetto di flagranza

Art. 382 - Stato di flagranza –È in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.

La quasi flagranza è equivalente flagranza.

La titolarità del potere

Per le misure cautelari la titolarità è concentrata nelle mani del giudice. Per le misure pre – cautelari, in considerazione del loro carattere urgente, la titolarità è diffusa e spetta:

- Alla P.G. per l’arresto e il fermo di P.G. - Anche al P.M. per il fermo - Anche al privato per l’arresto, ma solo se trattasi di reati gravi perseguibili di ufficio ed in

ordine ai quali per la P.G. l’arresto sarebbe obbligatorio. Per il privato rimane comunque una facoltà e non un obbligo.

- Solo al P.M. per l’arresto, obbligatorio o facoltativo, in caso di reati commessi in sua presenza in udienza, con l’esclusione dei reati relativi al merito di testimonianze.

L’arresto obbligatorio

La logica dell’obbligatorietà

L’obbligatorietà per la P.G. di procedere, in determinate ipotesi, all’arresto risulta singolare in raffronto alla costante discrezionalità del giudice nelle stesse materie.

L’apparente contraddizione è spiegata dalla normale immediatezza di intervento della P.G. rispetto al fatto reato, che giustificherebbe in ogni caso la immediata e drastica reazione pre – cautelare e, quindi, l’automatico arresto in flagranza.

I presupposti

- La natura del delitto non colposo - La flagranza - La gravità del fatto reato

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La gravità del reato è desumibile da:

- Qualità del delitto: per espressa e tassativa previsione, racchiusa nel codice o in altre leggi.- Quantità della sanzione: delitti astrattamente punibili, nel minimo, con almeno anni di 5

reclusione e, nel massimo, con almeno anni 20 ovvero con l’ergastolo

Differimento dell’arresto

In caso di traffico illecito di stupefacenti o in caso di sequestro di persona, il P.M. può se necessario per le indagini, autorizzare la P.G. a ritardare l’esecuzione dell’arresto. Questo per evitare che l’arresto comprometta esigenze investigative.

L’arresto facoltativo

I presupposti

- Natura di delitto, doloso o anche colposo - Flagranza - Gravità del delitto, inferiore a quella occorrente per l’arresto obbligatorio - Pericolosità dell’interessato

La gravità è a sua volta desumibile da:

- Qualità del delitto- Quantità della sanzione: delitti non colposi punibili con oltre 3 anni, delitti colposi con

almeno anni 5

I parametri della facoltatività

Facoltatività non significa né arbitrarietà di decisione, né discrezionalità illimitata. Bisogna in ogni caso attenersi a due parametri:

- Parametro oggettivo. Valutazione della gravità del fatto commesso. - Parametro soggettivo. Valutazione della pericolosità criminale dell’individuo.

L’arresto è eseguibile anche se esiste uno solo dei parametri.

Divieto di arresto

Art. 381 c. 4 bisNon è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.

Il fermo degli indiziati di delitto

L’istituto del fermo di P.G. è, come l’arresto, una misura precautelare, privativa della libertà personale.

Il fermo, qualora ne ricorrono i presupposti, è sempre obbligatorio, non consegue automaticamente al fatto di reato, ma alla condotta dell’indiziato integrante il pericolo di fuga.

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I presupposti del fermo

- Natura del delitto anche colposo - Gravità del delitto, desumibile dalla sanzione (reclusione nel minimo pari ad anni 2 e

superiore, nel massimo ad anni 6, ovvero ergastolo) o dal tipo di reato (delitto concernente armi da guerra o esplosivi)

- Irrilevanza della flagranza, ma rilevanza del pericolo di fuga

Caratteri di differenziazione dall’arresto

Fermo ArrestoPuò essere disposto dal P.M. Non può essere disposto del P.M.Eseguito fuori dai casi di flagranza di reato Eseguito solo in flagranza di reatoEsigenza unica di pericolo di fuga Esigenze di: Pericolosità sociale o pericolo di

fuga o inquinamento proveSe ne ricorrono i presupposti è sempre obbligatorio

Può essere anche facoltativo

Non è mai eseguibile dai privati In taluni casi il potere di arresto è concesso ai privati

Organi legittimati

- Il P.M. - La P.G., quando non è possibile attendere l’intervento del P.M., e cioè quando:

Il P.M. non ha ancora assunto la direzione delle indagini L’indiziato è identificato in un secondo momento dalla P.G. Il pericolo di fuga è successivamente sopravvenuto

Caducazione del fermo

Allorché il provvedimento di fermo venga adottato con provvedimento del P.M., se esso rimane ineseguito per la tempestiva fuga dell’indiziato, perde automaticamente efficacia; sicchè il P.M. per la cattura dell’indagato dovrà avanzare ordinaria richiesta di misura cautelare al giudice.

Arresto e fermo in leggi speciali

Il codice ha natura di legge ordinaria. Pertanto, le previsioni di arresto e fermo contenute in leggi speciali (extra – vagantes) successivamente emanate prevalgono sulla disciplina codicistica e sono, quindi, l’unica fonte normativa per esse vigente.

Pertanto:

- In caso di flagranza, le precedenti previsioni speciali di fermo e arresto debbano ritenersi tutte riferite all’arresto, purchè per l’effettuazione di quest’ultimo sussistano gli altri presupposti codicistici.

- Fuori dai casi di flagranza, l’arresto e il fermo speciali si convertono in fermo di P.G., applicando il presupposto del pericolo di fuga

- Sono di conseguenza abrogate implicitamente per incompatibilità le residue ipotesi di fermo e arresto se contemplanti, per la possibile pena, una soglia inferiore ad anni tre di reclusione per il reato commesso

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- Le ipotesi di fermo previste in disposizione di leggi speciali successive al codice, sono disciplinate, quanto ai presupposti di applicazione, dalla legge in cui sono contenute.

Adempimenti in caso di arresto e fermo

Per la P.G.:

- Immediata notizia dell’eseguito arresto o fermo al P.M. del luogo in cui è stato compiuto - Immediato avviso all’arrestato o fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia - Ricezione di tale nomina o in mancanza assegnazione di un difensore di ufficio - Immediata informativa al difensore dell’avvenuto arresto o fermo - Concessione immediata del colloquio tra difensore e assistito, salvo divieto del P.M. e poi

del G.I.P.- Conduzione dell’arrestato o fermato nella più vicina casa circondariale, a disposizione del

P.M. entro le 24 ore a pena di perdita di efficacia della misura precautelare in questione- Trasmissione al P.M. del verbale di arresto o fermo entro le 24 ore a pena dell’inefficacia

della misura- Notizia dell’eseguito arresto o fermo ai familiari, senza ritardo, con il consenso

dell’interessato.

Prima della traduzione in carcere l’ufficiale di P.G. procedente, se si avvede che il fermo o arresto è illegittimo, può e deve immediatamente liberare l’interessato. In sua vece può provvedervi il P.M. anche dopo la traduzione in carcere.

La convalida dell’arresto e del fermo

La P.G. pone l’arrestato o fermato a disposizione del P.M. entro 24 ore, il P.M. chiede al giudice la convalida dell’atto entro 48 ore dall’inizio della custodia. Il giudice provvede sulla convalida entro le 48 ore successive. Il tutto deve esaurirsi entro 96 ore complessive. (Art. 13 Cost.)

Il P.M. esegue un preliminare controllo:

- di legittimità sull’atto di arresto o fermo - di adeguatezza . Il P.M. allorché ravvisi che la persona arrestata o fermata è in precarie

condizioni di salute, ovvero che la detenzione in carcere è sproporzionata, può disporre che essa sia custodita agli arresti domiciliari.

- di merito . Il P.M., anche quando ritiene legittimo l’eseguito fermo o arresto, può sempre direttamente ed immediatamente rimettere in libertà la persona se non ravvisa l’attuale permanenza di esigenza cautelare.

In ordine al giudice investito di tali richieste, esso è:

- Il G.I.P. che decide nella apposita udienza di convalida anche in ordine alla misura cautelare, eventualmente domandata dal P.M.Il G.I.P. funzionalmente competente è quello del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito

- Più raramente, il giudice del giudizio direttissimo. Trattasi di ipotesi in cui il P.M. domanda direttamente e contestualmente al giudice dibattimentale di convalidare l’arresto o il fermo e di procedere al giudizio col rito direttissimo, nonché eventualmente di adottare una misura cautelare.

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L’udienza di convalida innanzi al G.I.P. si svolge in camera di consiglio nel contraddittorio tra accusa e difesa, è personalmente sentito anche l’arrestato o il fermato se questi non rifiuta di comparire.E’ necessaria la presenza del difensore, ma non quella del P.M.

All’esito dell’udienza il G.I.P. decide con ordinanza, ricorribile solo per cassazione. Se non convalida per ragioni di illegittimità, chi ha compiuto l’arresto può essere sottoposto a sanzione disciplinare e l’arrestato o il fermato a diritto alla riparazione pecuniaria per illegittima detenzione.

Il G.I.P. o chi è investito del potere di convalida deve verificare tutti i presupposti dell’arresto o del fermo.

Il G.I.P. in sede di convalida può attribuire al fatto – reato la qualificazione giuridica da lui ritenuta più congrua.

L’ordinanza di convalida, in quanto tale, attiene solo al controllo giurisdizionale sull’atto privativo di libertà, ma non vale legittimare l’ulteriore protrazione dello stato di fermo o arresto. Infatti il G.I.P., se non emette anche separata ordinanza di applicazione delle misure coercitive, deve, in ogni caso, ordinare l’immediata liberazione dell’indagato.Pertanto sia nel caso di mancata convalida o di convalida non seguita dalla applicazione di misura coercitiva, il fermato o l’arrestato deve essere immediatamente liberato.

Avverso la convalida è ammesso ricorso solo per cassazione, avverso la misura cautelare è proponibile istanza di riesame.

Le misure cautelari personali

Il genus delle misure cautelari

Le misure cautelari personali consistono in limitazioni della libertà personale o della sfera giuridica dell’individuo, disposte da un giudice per finalità di cautela processuale anche nella fase investigativa.

Le misure si distinguono in:

- Misure coercitive, che incidono sulla libertà fisica o di locomozione spaziale dell’indagato, sopprimendola, limitandola o semplicemente condizionandola.

- Misure interdittive, che incidono sulla sfera giuridica, impedendo o limitando l’esercizio di taluni diritti o facoltà attinenti alla sfera personale, le quali sono appunto interdette.

In forza del principio di tassatività le misure cautelari sono quelle tipiche. Esse sono, inoltre, tassativamente irrogabili solo da giudici penali.

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I principi generali

Le misure cautelari non hanno funzione di anticipazione dell’esecuzione della pena.

In particolare, i caratteri di tali misure sono:

- La cautelarità . Mirano a prevenire la lesione di esigenze processuali o di difesa sociale.- La tassatività . Disposte solo nei casi e modi previsti dalla legge.- La giurisdizionalità . Per la natura dell’organo chiamato ad applicarle e per le garanzie

giurisdizionali del procedimento. Riesame in appello e giudizio di legittimità in cassazione- La discrezionalità . Sia in ordine all’an, non è mai obbligatoria, sia al tipo di essa, dovendo il

giudice adeguare e proporzionare la sanzione.

Tipologia delle misure cautelari

Misure personali reali

Le misure personali e quelle reali hanno in comune la finalità cautelare, consistente nella tutela di valori processuali o extraprocessuali, cioè di difesa sociale.

Nelle misure personali, oggetto è la persona indagata o imputata. Nelle misure reali, oggetto è una cosa, bene mobile o immobile che è sottoposo a sequestro, conservativo o preventivo.

Le misure personali coercitive o interdittive

Le misure coercitive incidono sulla libertà fisica, mentre quelle interdittive limitano l’esercizio di alcuni diritti o potestà.

Condizioni di applicabilità

Normativa generale

Le misure cautelari sono applicabili solo se ricorrono determinati presupposti. Queste condizionano non solo l’iniziale irrogazione della misura, ma anche la persistenza della stessa, dovendo essa essere revocata, se i presupposti svaniscono, ovvero modificata o sostituita, se quelli mutano.

I presupposti:

- Gravità del delitto . Non sono ammissibili misure cautelari per contravvenzioni.La gravità è determinata dall’entità della sua pena edittale, ergastolo o pena superiore agli anni tre.Per la più grave delle misure, la custodia in carcere, la soglia è elevata ad anni quattro. Viene presupposta inoltre una prognosi di concreta punibilità del reato e, quindi, l’assenza di cause giustificative o estintive del reato o della pena ed anche il futuro diniego di sospensione della pena.

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- Gravi indizi di colpevolezza. Possono consistere in risultanze delle indagini preliminari o la colpevolezza può essere desunta dalle prove acquisite in sede di giudizio.Parametri di valutazione sono:

Se gli indizi derivano dalle dichiarazioni di un coimputato o da imputato in processo collegato, per la loro attendibilità necessitano dei riscontri estrinseci.

Non sono utilizzabili le testimonianze indirette, se non viene indicata la fonte di provenienza.

Non sono utilizzabili le notizie di informatori di P.G., se non direttamente ascoltati.

Non sono utilizzabili le intercettazioni illegittimamente acquisite.

- Esigenze cautelari derivanti da: Pericolo di inquinamento delle prove. Il pericolo deve essere attuale e

concreto su circostanze di fatto. Il giudice deve predeterminare la durata della misura, indicando specificatamente la data di scadenza della misura. La misura deve avere termine prefissato, ove questo non sia prorogato, perde efficacia.

Pericolo di fuga. Non è giustificata la misura se è prevedibile la irrogazione di una pena entro il limite di due anni di reclusione.

Pericolo di reiterazione di reati.

Normativa speciale ad personam

La misura cautelare, incide sempre sulla persona dell’inquisito, sicchè il tipo e la modalità di essa debbono, ove possibile, tenere conto dei suoi particolari interessi.

In particolare per ragioni umanitarie, la legge 231 del 1999, ha previsto che non possono essere assoggettati a custodia cautelare in carcere le seguenti categorie di persone:

- Affetti da AIDS - Affetti da gravi malattie, tali da non potere essere curati in modo specifico in detenzione.

In caso di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, allo scopo di impedire che i soggetti sopraindicati godano di particolari immunità, è possibile la loro sottoposizione coatta a arresti domiciliari o presso idoneo luogo di cura.

Criteri di scelta

Innanzitutto, l’applicazione delle misure cautelari è affidata alla prudenza del giudice ed alla sua posizione istituzionale di terzietà.

I gravi indizi e l’esigenza cautelare sono necessari per l’applicazione di misure cautelari, ma non sono sufficienti a determinare quale di esse debba essere scelta.

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I criteri di scelta sono ancorati al procedimento (gravità dell’esigenza cautelare), sia al suo soggetto passivo (pericolosità dell’inquisito), sia al suo oggetto (gravità del fatto – reato e della pena che si ritiene possa essere irrogata). In particolare, tali criteri sono:

- Adeguatezza (o idoneità) della misura prescelta a soddisfare la concreta esigenza cautelare e quindi, insufficienza della misura meno grave. La custodia cautelare si pone come extrema ratio.La custodia cautelare carceraria è però obbligatoria in casi di gravi reati:

Associazione mafiosaNell’applicare misure diverse dalla custodia in carcere, il giudice deve anche valutare l’effettiva possibilità di controllo del rispetto delle prescrizioni imposte, onde garantire effettivamente le esigenze cautelari da realizzare.

- Proporzionalità della misura prescelta, rispetto alla gravità del fatto – reato.

Deve esserci, inoltre, una proporzione armonica con:

- Il fatto – reato concreto e la relativa prevedibile sanzione. (Proporzione obbiettiva)- La persona dell’inquisito. In questo ultimo profilo rientrano anche le suindicate previsioni in

tema di limiti alla compatibilità tra detenzione e talune malattie. (Proporzione subiettiva)

Le misure di sicurezza personali

Le misure cautelari si distinguono dalle misure di sicurezza. Tali misure personali sono incentrate sulla pericolosità sociale dell’inquisito, essendo regolamentate intuitu personae.

In una concezione omnicomprensiva, la pericolosità sociale includerebbe la pericolosità sociale, che è alla base delle misure processuali cautelari, e la pericolosità non criminale che è la base delle misure di sicurezza. Le misure processuali tutelano la società da offese criminali, quelle di sicurezza da offese all’ordine sociale.

Si hanno quindi:

- Misure di sicurezza, che consistono nel ricovero provvisorio in un ospedale psichiatrico giudiziario ovvero in una casa di cura e di custodia. Esse sono applicabili, durante la pendenza del procedimento penale, a quegli indagati o imputati che risultino socialmente pericolosi a causa di infermità di mente, ubriachezza abituale, uso di sostanze stupefacenti. Dopo la definizione della sentenza, tali misure, irrogate con la sentenza, sono applicate in sede di esecuzione penale.

- Misure cautelari, che sono applicabili nel corso del procedimento e, quindi, dell’imputato. Al termine di esso, il condannato è soggetto all’espiazione della pena definitiva e non può essere più sottoposto a misure cautelari che presuppongono la pendenza del procedimento penale.

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Le misure cautelari coercitive

Misure custodiali e non custodiali

Le misure coercitive differiscono dalle interdittive in relazione alla natura del bene giuridico compreso. Le prime consistono in forme di privazione o limitazione della libertà fisica personale, le interdittive in divieti giuridici temporanei ad esercitare talune facoltà o diritti della personalità.

Misure custodiali

- Custodia cautelare in carcere- Arresti domiciliari- Custodia cautelare in luogo di cura

Comportano la soppressione della libertà fisica. In caso di allontanamento risponde sempre del delitto di evasione.La vigilanza sui soggetti sottoposti a misura custodiale, che ha luogo in sede diversa dallo stabilimento carcerario, avviene in maniera saltuaria e sporadica ad opera della P.G.Il periodo di sottoposizione alle misure custodiali è detratto dalla eventuale pena da espiare con sentenza definitiva.

Misure non custodiali

Queste implicano la limitazione, ma non la soppressione della libertà di locomozione. Più specificatamente:

- Divieto di portarsi in un determinato luogo- Obbligo di presentarsi periodicamente in un determinato luogo- Obbligo di permanere costantemente in una certa località

Le misure coercitive alla pari di quelle interdittive, sono condizionate ai presupposti generali (Gravi indizi di colpevolezza, esigenze cautelari, …)

Divieto di espatrio

Art. 281 - Divieto di espatrio -Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede.Il giudice dà le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio.Con l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio

L’ordinanza di divieto è ammessa dal giudice su richiesta del P.M.

La misura in esame non è computabile con la pena definitiva giacchè essa lascia permanere lo status libertatis.

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Obbligo di presentazione alla P.G.

Art. 282 - Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria -Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria.Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.

Serve per assicurare il controllo sulla reperibilità dell’imputato. Non è scomputabile dalla pena definitiva.

Allontanamento dalla casa familiare

Tale misura mira a prevenire il pericolo del consumarsi di reati di violenze in seno alla famiglia.

Su richiesta del P.M. il giudice emette l’ordinanza e nei casi di maggiore gravità il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla famiglia.Inoltre su richiesta del P.M. il giudice può imporre al familiare imputato di versare un assegno di mantenimento.

Divieto di dimora

Art. 283 - Divieto e obbligo di dimora -Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede.

La misura in esame è idonea a soddisfare le esigenze cautelari di impedire l’inquinamento delle fonti di prova e la reiterazione del reato.

Obbligo di dimora

Art. 283 - Divieto e obbligo di dimora -Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero, al fine di assicurare un più efficace controllo o quando il comune di dimora abituale non è sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di un comune vicino ovvero di una frazione di quest'ultimo. Se per la personalità del soggetto o per le condizioni ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari previste dall'articolo 274, l'obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora.3. Quando dispone l'obbligo di dimora, il giudice indica l'autorità di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione. Il giudice può prescrivere all'imputato di dichiarare all'autorità di polizia gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con obbligo di comunicare preventivamente alla stessa autorità le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari predetti.5. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice considera, per quanto è possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza dell'imputato.

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Soggiorno cautelare antimafia

In sostanza, il soggiorno cautelare è una forma particolare dell’antico confino di polizia o soggiorno obbligato lontano dalla residenza, mira a realizzare la rescissione ambientale dell’interessato dal suo humus territoriale, ritenuto criminogeno e, quindi, ha finalità cautelare del delitto.

Arresti domiciliari

Art. 284 - Arresti domiciliari -Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza.Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare.

Sono computabili nel calcolo della pena definitiva

La nuova disciplina in materia di arresti domiciliari afferma che:

- Si può effettuare controllo con strumenti elettronici od altri strumenti tecnici di cui la P.G. abbia disponibilità.

- La custodia in carcere per l’eventualità che l’imputato rifiuti l’applicazione degli strumenti di controllo.

- In caso di violazione degli arresti domiciliari il giudice deve disporre la custodia carceraria- Vi è divieto di arresti domiciliari per chi nei cinque anni precedenti sia stato condannato per

il delitto di evasione.

Custodia in carcere

Art. 285 - Custodia cautelare in carcere -Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Rappresenta la misura più grave, nel caso di delitti di mafia è la misura ordinaria.

La custodia cautelare in carcere non è ammissibile nei casi in cui ostano essenziali esigenze di indagine o salute, per gravi motivi di sicurezza per i pentiti o per tossicodipendenti o alcoolisti.

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Viene previsto il divieto assoluto nei casi di:

- Nei casi di donne incinte - Ovvero madre con prole convivente di età inferiore a tre anni - Età superiore ai 70 anni - Nei casi di AIDS o grave malattia

La custodia in carcere in quanto funge da custodia preventiva, è in ogni caso deducibile dalla carcerazione definitiva eventualmente ancora da espiare.

Custodia in luogo di cura

Art. 286 - Custodia cautelare in luogo di cura -Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non può essere mantenuto quando risulta che l'imputato non è più infermo di mente.

Le misure cautelari interdittive e di sicurezza

Le misure interdittive

Consistono nell’applicazione provvisoria (anticipata), per esigenze cautelari, di talune pene accessorie.

Le misure interdittive non incidono sulla libertà fisica di locomozione, ma sulla sfera giuridica dell’interessato, giacchè limitano temporaneamente l’esercizio di determinate potestà, facoltà o diritti. Anche per le misure in esame valgono i generali presupposti, relativi alla gravità del reato e via dicendo.

Tutte le misure interdittive sono sempre detraibili dalla corrispondente sanzione definitiva, e sono quindi sempre scomputabili dalla durata della pena accessoria di contenuto equivalente definitivamente inflitta con la sentenza.

Esse possono trovare applicazione solo per quei reati in cui le qualità soggettive sospese rilevano in modo specifico, quali particolari modalità della condotta criminosa od in funzione del bene giuridico protetto dal singolo reato.

La durata massima è di mesi due ed è, quindi, piuttosto breve se raffrontata a quelle delle misure coercitive.

Sospensione della potestà genitoriale

Art. 288 - Sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori -Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, il giudice priva temporaneamente l'imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti.

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Sospensione da un pubblico ufficio o servizio

Art. 289 - Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio -Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato.La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.

Nell’ultimo caso la sospensione è dichiarata con atto amministrativo.

Divieto della professione d’impresa

Art. 290 - Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali -Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.

Le misure cautelari di sicurezza

In pendenza di procedimento penale possono essere provvisoriamente applicate solo misure di sicurezza personali, con esclusione di quelle reali.

I presupposti

- Pericolosità sociale - Esigenze cautelari

Natura post delictum

Le misure di sicurezza non vanno confuse con le misure di prevenzione, infatti esse riguardano i soggetti che hanno già compiuto fatti – reato.

Il profilo sostanziale delle misure di sicurezza appartiene al diritto penale. Esse si suddividono in misure patrimoniali (Cauzione di buona condotta e confisca) e personali. Queste ultime sono divise in detentive (Colonia agraria, casa di lavoro, …) e non detentive (libertà vigilata, divieto di frequentare osterie, …).

La cautelarità endoprocedimentale

Nel corso del procedimento non è innanzi tutto ipotizzabile una applicazione definitiva di misure di sicurezza, perché la pericolosità sociale, che ne è indispensabile presupposto, è definitivamente accertata solo all’esito del processo, con la sentenza irrevocabile.

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La dinamica delle misure cautelari personali

Il principio del petitum

Il potere decisionale in materia di misure cautelari spetta unicamente al giudice.

In rapporto al momento iniziale la richiesta del P.M. si pone come:

- Condizione necessaria, ma non sufficiente - Limite al potere del giudice che non può applicare una misura più grave o con modalità più

gravose rispetto a quella richiesta dal P.M. Può invece applicare una misura meno grave, sempre però nell’ambito della stessa categoria. Può, infine, ravvisare nei fatti posti dal P.M. a base della richiesta esigenze cautelari diverse da quelle ritenute dal P.M. e quindi applicare una misura diversa, purchè non più grave.

Il potere del giudice è sempre esercitatile anche d’ufficio.

In ordine agli elementi di valutazione circa i presupposti il giudice si avvale degli atti di indagine nella fase pre – processuale e nei giudizi semplificati predibattimentali. Negli altri casi, invece, utilizza il fascicolo dibattimentale.Deve valutare gli elementi a favore dell’indagato nel fascicolo del difensore.

L’ordinanza applicativa

Concetto

L’ordinanza cautelare consiste nel provvedimento del giudice con il quale, in parziale o totale accoglimento della richiesta del P.M., viene disposta l’applicazione di una misura cautelare.

Il giudice competente

Legittimato ad avanzare al giudice procedente domanda di misura cautelare è il P.M. presso il medesimo giudice.

Competente (competenza funzionale) a decidere nel corso delle indagini preliminari è il G.I.P., nel corso dell’udienza preliminare il G.U.P. e nel corso del processo il giudice innanzi al quale esso pende.

In caso di urgenza, legittimato, è anche il giudice incompetente innanzi a quale, di fatto, pende il procedimento. In tal caso la sua ordinanza cautelare ha efficacia solo precaria e temporanea.

Contenuto dell’ordinanza

Dopo la richiesta del P.M. il giudice può:

- Rigettarla- Accoglierla- Parzialmente accoglierla, rigettando la richiesta per taluni imputati e/o per talune

imputazioni ovvero disponendo una misura diversa, più lieve o con modalità meno gravose.

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Art. 292 - Ordinanza del giudice -Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio:

- le generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo - la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono

violate- l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la

misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;

- l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure

- la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera a 9 del comma 1 dell'articolo 274

- la data e la sottoscrizione del giudice. L'ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato.L'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'articolo 358, nonché all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura è disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.

In ordine agli adempimenti esecutivi dell’ordinanza cautelare, in caso di misura custodiale, la P.G. deve dare immediata comunicazione della sua esecuzione al difensore, di fiducia o, in mancanza di ufficio. Copia dell’ordinanza è consegnata all’interessato o messa a sua disposizione.

In taluni casi, il P.M. e la P.G. possono ritardare la messa in esecuzione dell’ordinanza cautelare del giudice, quando l’immediata esecuzione pregiudicherebbe rilevanti esigenze di acquisizione probatoria o di individuazione di altri correi.

Previsioni garantistiche

Rispondono a finalità di garanzia:

- Il diritto dell’imputato e del suo difensore ad avere copia del provvedimento - Il diritto del difensore alla libertà della comunicazioni verbali e scritte con l’assistito, anche

in caso di misura custodiale in carcere- Il diritto all’interrogatorio di garanzia ad opera del giudice. Deve avvenire, a pena di perdita

di efficacia della misura, entro 5 giorni, se l’indagato è ristretto in carcere, ed entro 10 giorni per le altre misure cautelari. Ha l’obbligo di presenziare il difensore.

- Il divieto per il P.M. di procedere all’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare prima del G.I.P. o del giudice dibattimentale. Il P.M., ha facoltà, non obbligo, di procedere autonomamente all’interrogatorio, non per finalità di garanzia che fanno capo al giudice, ma per i suoi scopi investigativi di parte inquirente. Peraltro, quel divieto è temperato dal diritto del P.M. di ottenere dal giudice l’anticipazione dell’interrogatorio.

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Modalità esecutive

Ordinanza contra reum

Compete sempre al P.M., che si avvale della P.G., porre in esecuzione le ordinanze cautelari contra reum. Nelle ipotesi pro reo, di estinzione o cessazione di misure cautelari, provvede direttamente il giudice.

In particolare:

- Misure cautelari di natura custodiale, comportanti quindi l’incarcerazione. Per esse la P.G. ricerca l’inquisito, gli consegna copia dell’ordinanza coercitiva e procede alla traduzione dell’interessato nel luogo di custodia. Redige verbale di tutte le predette azioni e lo trasmette al giudice. La P.G. quando non riesce a rintracciare il destinatario, redige il cd. verbale di vane ricerche, sulla base di questo il giudice dichiara il suo stato di latitanza.

- Residue misure coercitive e tutte quelle interdittive. Per esse la P.G. si limita, redigendo verbale, alla mera consegna dell’ordinanza al suo destinatario, e procede, se del caso, alla saltuaria vigilanza sull’osservanza delle stesse.

Differimento dell’esecuzione

Le ordinanze sono tutte immediatamente esecutive, anche se subito impugnate dall’interessato.

Tali ordinanze debbono di regola essere adottate ed eseguite non appena se ne verificano i presupposti legali. L’A.G. ne può ritardare l’emissione ove vengano riscontrate necessità investigative.

L’evoluzione delle misure

La vita delle misure cautelari personali risente delle variazione relative:

- Al presupposto di colpevolezza e cioè alla sussistenza e persistenza dei gravi indizi. - Ai parametri cautelari e cioè alla consistenza e alla persistenza delle esigenze cautelari. - Vicende del giudizio. In caso di proscioglimento, anche non definitivo, le misure cautelari

immediatamente si estinguono. In caso di condanna irrevocabile, le misure ancora in vita si convertono, ope legis, nella corrispondente pena principale o accessoria, dalla cui durata di detrae quella della misura cautelare sofferta.

La sostituzione, modifica e revoca

La sostituzione della misura consiste nella sua conversione in altra misura, di maggiore o minore gravità. Presupposto della sostituzione è la variazione delle esigenze cautelari. Questo avviene nel rispetto del principio di adeguatezza e proporzionalità.

La modificazione della misura consiste nella variazione delle modalità applicative della stessa misura in corso, in modo da attenuare o aggravarne il peso. Presupposto della modificazione è che le esigenze cautelari risultino limitatamente variate in seno di attenuazione o di aggravamento.

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La revoca della misura applicata si verifica quando vengono a cessare i presupposti che ne avevano giustificato l’adozione, ossia gravi indizi e/o le esigenze cautelari. Il potere di revoca implica l’applicazione di quelle medesime regole di discrezionalità vincolata che presiedono alla irrogazione delle misure.

La legittimazione ad adottare la revoca, la sostituzione e la modificazione della preesistente misura appartiene al giudice. Il giudice ha sempre potere di intervenire pro – reo essendo il primo garante dei diritti e della libertà dell’imputato. Non può mai attivarsi d’ufficio contra reum, in quanto è prerogativa del P.M.

Il P.M. organo d’accusa, ma anche promotore di giustizia, ha il potere – dovere di provocare provvedimenti sia in pejus sia in melius, mentre l’imputato può formulare solo richieste in melius.

Prima di decidere su variazione della misura il giudice può sempre procedere all’interrogatorio dell’interessato, ma deve procedervi se questi lo richiede. In ogni caso il giudice deve sempre acquisire anche il parere del P.M., nel rispetto del contraddittorio. In mancanza il giudice decide entro 5 giorni.

L’inefficacia sopravvenuta

Le misure cautelari possono estinguersi per:

- Revoca Questa è una causa estintiva discrezionale e consegue ad una valutazione in ordine alla cessazione o rilevante attenuazione delle esigenze cautelari o gravità degli indizi. Qui il mutamento in melius pro reo è talmente radicale da richiedere la eliminazione della misura, anziché la sua attenuazione.

- Inefficacia ope legis dell’ordinanza Questa opera automaticamente. Di tale consequenzialità al giudice non resta che prenderne atto ordinando con specifico provvedimento la immediata liberazione del detenuto e la cessazione delle misure non detentive.Gli eventi che determinano la perdita automatica dell’efficacia sono:

Decisioni nel merito della res judicanda (decreto ordinanza di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere, sentenza di condanna a pena detentiva di durata inferiore alla custodia cautelare, …)

Scadenza dell’esigenza cautelare provvisoria. Se con termine, alla scadenza di questo le ordinanze possono essere prorogate o perdere efficacia.

Scadenza dei termini massimi di durata legale. Omesso interrogatorio dell’imputato in vinculis. Tardiva consegna degli atti al tribunale del riesame o ritardata sua decisione.

Vi è tardività di consegna se tali atti non pervengono entro il quinto giorno dalla presentazione della richiesta di riesame. Il tribunale deve pronunciarsi sulla richiesta entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti.

- Omesso rinnovo della misura entro il 20° giorno. Caso del giudice incompetente.

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I Termini massimi di custodia cautelare

A differenza di tutte le altre misure, per quelle custodiali non esiste un termine unico di durata massima, ma termini variabili, più o meno lunghi a seconda della gravità del delitto ed in ogni caso rapportati alla progressione dell’iter processuale.

La loro scadenza determina la perdita automatica di efficacia.

I termini sono divisi in:

- Termini cd. di fase . Trattasi di termini cd. interni, che limitano la durata massima della custodia cautelare per ciascun segmento in cui è articolato il procedimento penale. Il decorso anche di uno solo di essi senza che intervenga un determinato provvedimento, comporta l’immediata scarcerazione.

- Termine omnicomprensivo . Correlato all’intera durata del procedimento e ha la finalità di ridurre la sommatoria dei singoli termini di fase.

Termini custodiali massimiTermini di fase

Durante le indagini preliminari

Pena edittale fino anni 6: mesi 3

Pena edittale tra anni 6-20: mesi 6

Pena edittale oltre anni 20 o ergastolo: anni 1

Dall’ordinanza che ammette il giudizio abbreviato

Pena edittale fino anni 6: mesi 3

Pena edittale tra anni 6-20: mesi 6

Pena edittale oltre anni 20 o ergastolo: mesi 9

Fino a condanna di 1° grado Pena edittale fino anni 6: mesi 6

Pena edittale tra anni 6-20: anni 1

Pena edittale oltre anni 20 o ergastolo: anni 1

e mesi 6Tra condanna di 1° grado e 2° e tra condanna di 2° grado e giudicato: per ciascuno dei due gradi

Condanna fino ad anni 3: mesi 9

Condanna tra anni 3-10: anni 1

Condanna oltre anni 10 o ergastolo: anni 1

e 6 mesi

Termine omnicomprensivoTermine massimo per tutti i gradi

Condanna fino ad anni 6: anni 2

Condanna tra 6-20 anni: anni 4

Condanna oltre anni 20 o ergastolo: anni 6

I suindicati termini sono ridotti alla metà per gli imputati minori degli anni 18 e di due terzi per i minori degli anni 16.

I suindicati termini di fase, ma non quello globale, possono, infine, subire allungamenti in pejus (contra reum), per effetto di cause che ne sospendono il decorso o ne prorogano la durata:

- Sospensione del decorso dei termini Nella fase del giudizio, per il periodo di sospensione determinato da richiesta

o impedimento dell’imputato o del suo difensore. Nella fase del giudizio di primo grado e del giudizio di impugnazione, per i

giorni in cui si sono tenute le udienze e per quelli impiegati per la deliberazione della sentenza

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- Proroga di durata dei termini Obbligatoria durante l’espletamento della perizia psichiatrica Facoltativa durante l’espletamento delle indagini preliminari se sussistono

gravi esigenze cautelari

La scarcerazione per decorrenza del termine impedisce la reiterazione di misure custodiali, ma impone la applicazione sostitutiva di misura non custodiale, salvo che non siano venute meno le esigenze cautelari. La decorrenza del termine di fase è ostativa alla reiterazione limitatamente a quella fase, sicchè può esservi la reviviscenza della misura custodiale, ovviamente nella successiva fase processuale. Reviviscenza può aversi anche quando l’imputato dolosamente trasgredisce la misura cautelare sostitutiva.

Le contestazioni a catena

L’inizio delle misure cautelari personali custodiali decorre dal dì di cattura. L’inizio delle misure coercitive non custodiali e per quelle interdittive decorre dal giorno della notizia del provvedimento.

In ordine a una pluralità di fatti – reato tra loro connessi, può aversi reiterazione sotto il profilo che la prima ordinanza riguarda solo una parte dei fatti e la successiva la residua parte di essi. In tali casi si ha il fenomeno della cd. contestazione a catena.

Tale procedimento può derivare da una libera scelta dell’A.G. o può essere frutto anche di inefficienza o scarsa informazione di quest’ultima. Nell’ultimo caso, la contestazione a catena, in quanto non addebitabile all’imputato, non può ritorcersi a danno dello stesso e non può quindi, comportare un prolungamento di fatto dei termini di durata, di fase o globali della misura cautelare disposta con prima ordinanza. In tali casi si ha la retrodatazione della misura cautelare.

Si ha retrodatazione giuridica del termine iniziale di esecuzione della misura cautelare non solo quando le più ordinanze siano emesse per un stesso fatto e benché diversamente circostanziato o qualificato, ma anche nel caso in cui esse si riferiscono a fatti diversi.

Risultano necessari:

- Un legame soggettivo- La stessa tipologia di misura adottata- Un legame oggettivo. Le misure devono riguardare:

Un medesimo fatto. Fatti diversi connessi teleologicamente

- La anteriorità cronologica. Tutti i fatti devono essere stati compiuti prima dell’adozione della prima misura.

- La desumibilità degli atti. Le circostanze devono essere desumibili da atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste la connessione. La desumibilità deve riguardare non solo la generica notizia del fatto – reato, ma anche tutti gli altri elementi che avrebbero potuto consentire la estensione ad esso della misura cautelare disposta.

Non è necessario, invece, che le misure siano state emanate dallo stesso giudice, ben potendo scaturire da giudici diversi.

Se vengono rispettati i presupposti, per le misure, decorrerà un unico termine con decorrenza dalla prima delle misure e, più precisamente, dalla data di effettiva esecuzione.

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La durata di fase e globale è unitaria.

Le impugnazioni delle misure coercitive ed interdittive

I mezzi di impugnazione

Natura incidentale

In materia di misure cautelari è previsto un sistema di impugnazioni cha ha natura incidentale, in quanto esse sono interne al procedimento penale principale. Le impugnazioni incidentali hanno vita autonoma e separata rispetto ai gravami del giudizio principale, anche se la decisione su questi ultimi può pregiudicare la soluzione delle prime. Viceversa, la decisione sulla impugnazione incidentale non pregiudica, però, la soluzione del giudizio principale.

In materia di misure cautelari, personali oppure reali, le impugnazioni sono articolate in un mezzo di primo grado (Riesame o appello) e in uno di secondo grado (Ricorso per cassazione).

In ordine alle misure personali si osserva quanto segue:

- L’autonomia del gravame Il sistema dei gravami delle misure personali, varia ed è più ricco ed articolato rispetto a quello delle misure reali, in considerazione della maggiore valenza riconosciuta allo status libertatis.L’autonomia dei gravami consente un controllo efficace e celere delle ordinanze in materia di misure cautelari a tutela dell’interesse dell’inquisito e di quello del P.M.L’autonomia del sistema di gravame giustifica la competenza funzionale esclusiva del cd. tribunale distrettuale delle libertà che giudica in composizione collegiale.Inoltre per le ordinanze sulla libertà personale, la diretta impugnabilità è oggetto anche di prescrizione costituzionale (Art. 111 Cost. c. 7)

- La tipologia dei mezzi Uno di merito ed uno di legittimità:

Riesame o appello , in alternativa tra loro. Il riesame è riservato all’ordinanza che dispone una misura coercitiva, mentre l’appello è contemplato per tutte le ordinanze diverse dalla prima.

Ricorso per cassazione , limitato alle violazioni di legge inficianti la decisione sull’appello o il riesame. In luogo del riesame può essere proposto ricorso diretto per cassazione.

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Il riesame

Concetto

La richiesta di riesame consiste nel mezzo di impugnazione avverso le ordinanze applicative di misure coercitive (incidenti sullo status libertatis e non già su facoltà o poteri) per doglianze anche di merito.

Competente è il tribunale distrettuale della libertà nella cui giurisdizione ha sede il giudice che ha emesso l’ordinanza.

Il riesame non necessita l’indicazione di motivi, trattandosi di misura coercitiva già in atto e, pertanto, ritenuta meritevole di una verifica da parte del giudice, a prescindere dal contenuto dei motivi e perfino della loro stessa formulazione.

L’ordinanza da riesaminare

Soggetta a riesame è solo l’ordinanza iniziale. Deve trattarsi dunque di ordinanza costitutiva o impositiva.

Non sono soggette a riesame, ma ad appello le ordinanze in materia di misure coercitive con contenuto non impositivo, nonché tutte le ordinanze in tema di misure interdittive.

I soggetti legittimati

Legittimata a richiedere il riesame è unicamente la difesa. Pertanto il P.M. in caso di parziale rigetto della sua domanda di misura coercitiva non è legittimato a proporre richiesta di riesame, può solo risollecitare la misura al giudice.

Il procedimento

La richiesta di riesame deve essere presentata nella cancelleria del tribunale competente dall’imputato, a pena di inammissibilità, entro 10 giorni dall’esecuzione o notifica dell’ordinanza.

Il presidente del tribunale richiede all’A.G. procedente l’invio degli atti del P.M. su cui viene fondata l’ordinanza e tutti quegli atti sopravvenuti aventi contenuto pro reo. Tali atti devono pervenire al tribunale entro 5 giorni pena la perdita di efficacia della misura.

Può esserci partecipazione facoltativa del P.M. o del difensore a cui deve essere dato preavviso almeno tre giorni prima.

La cognizione del tribunale distrettuale della libertà

Il tribunale riesamina tutti i profili dell’intero provvedimento cautelare nonché gli atti allegati a sostegno di esso e può accogliere il gravame anche per motivi diversi da quelli formulati.In quanto proposto dalla difesa, nel riesame, vige il divieto della reformatio in pejus.La decisione sul riesame è sempre immediatamente esecutiva.Nella sua ordinanza il tribunale può anche dare al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella ad esso attribuita dal P.M.

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Inefficacia della misura cautelare

La misura coercitiva diventa inefficacie, sia quando gli atti non siano ricevuti dal tribunale del riesame entro il quinto giorno, sia quando la sua decisione o almeno il dispositivo di essa è depositata in cancelleria oltre il successivo decimo giorno.

La misura cautelare può comunque essere reiterata evitando quindi la materiale scarcerazione dell’indagato.

L’appello

Natura

L’appello consiste nel residuale gravame di merito esperibile da qualsiasi parte processuale innanzi al cd. tribunale delle libertà in ordine a tutte le ordinanze cautelari interdittive e a quelle che non siano geneticamente impositive della misura ma si pronuncino sullo status libertatis dell’imputato.

Il P.M. può lamentare, in negativo, la mancata applicazione della misura più grave e, quindi, il diniego della stessa, mentre l’imputato può dolersi, in positivo, del provvedimento impositivo della misura anche se relativo a misura meno grave di quella proposta dal P.M.

L’ordinanza appellabile

Sono appellabili tutte le ordinanze non riesaminabili:

- Le ordinanze coercitive non costitutive di misure (Ordinanze di modifica, sostituzione, ripristino, …)

- Tutte le ordinanze in materia di misure interdittive.

Soggetti legittimati

- P.M. - Imputato e sua difesa

Poteri cognitivi del tribunale

Viene richiesta necessariamente la enunciazione di motivi perché oggetto diretto di gravame non è lo status libertatis, ma l’ordinanza emessa. Nell’appello la formulazione dei motivi vale anche a delimitare la sfera cognitiva del tribunale.

I poteri possono investire vizi sia di merito, sia di legittimità.

La decisione del tribunale può avere contenuto procedurale (Inammissibilità dell’appello) o di merito (Accoglimento o rigetto dell’appello).

Le decisioni sono immediatamente esecutive solo se pro reo, se contra reum lo diventano solo all’esito dell’ eventuale ricorso per cassazione o della scadenza dei relativi termini per proporlo.

Per l’appello non esistono termini perentori per la decisione, anche se questa deve intervenire entro 20 giorni.

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Il ricorso per cassazione

Concetto

Il ricorso per cassazione, in materia di ordinanze cautelari consiste nel mezzo di impugnazione diretto a fare valere innanzi alla corte di cassazione loro vizi di legittimità.

Può essere proposto avverso tutte le ordinanze pronunciate dal tribunale per la libertà in sede di appello o di riesame ovvero anche direttamente, omissio medio, avverso le ordinanze coercitive costitutive. Col ricorso non possono essere fatti valere motivi attinenti al merito.

E’ proponibile da qualsiasi parte processuale

Procedimento

La procedura avviene in camera di consiglio, con la partecipazione facoltativa delle parti.La decisione dovrebbe intervenire nel termine breve di 30 giorni.

Poteri cognitivi della cassazione

La cognizione della cassazione è sempre limitata ai punti della decisione investiti da motivi proposti. I motivi debbono riguardare i soli profili di legittimità dell’ordinanza di riesame o di appello e delle sottostanti ordinanze cautelari originariamente impugnate.

La decisione della corte può essere di inammissibilità, rigetto o accoglimento del ricorso, con eventuale rinvio al giudice di primo grado o di secondo per la sua nuova decisione.

Il cd. giudicato cautelare

Le ordinanze inoppugnabili e quelle impugnabili, qualora non siano state impugnate o siano esauriti i diversi gradi di impugnazione, acquistano la caratteristica dell’irrevocabilità rebus sic stantibus (cd. giudicato cautelare) che parimenti porta seco il limite negativo della preclusione, nel senso di non consentire il bis in idem, salvo che siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione.

Le misure cautelari reali

La tipologia

Comportano la indisponibilità temporanea di cose, mobili o immobili, sempre sotto il profilo giuridico e talvolta anche sotto quello fisico – materiale.

La finalità perseguita attraverso il vincolo ha natura cautelare in quanto mira ad evitare che l’inquisito o il responsabile civile commetta fatti lesivi di interessi sostanziali oggetto del procedimento penale.

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A seconda della finalità perseguita e del consequenziale regime giuridico, si distinguono:

- Sequestro conservativo. Garantire l’esecuzione dei capi civili (Risarcimento danni).- Sequestro preventivo. Fine di prevenzione penale (Impedire che una cosa protragga nella

sua funzione criminosa).- Sequestro probatorio. Non è una misura cautelare e serve ad acquisire materiale probatorio.

Il sequestro conservativo

Soggetti attivi e passivi

La finalità è quella di garantire l’adempimento delle obbligazioni civili connesse al reato. Esso è preordinato ad evitare la sottrazione o dispersione di garanzie reali e, quindi, ad assicurare il pagamento delle pene pecuniarie, delle spese di giustizia e obbligazioni civili nascenti dal reato.

Soggetti attivi:

- Il P.M. per quanto riguarda la pena pecuniaria e le spese di giustizia. - La parte civile a garanzia delle obbligazioni civili

Soggetti passivi sono l’imputato e, se richiedente la parte civile, anche il responsabile civile.

Il procedimento

Il giudice ha la disponibilità del procedimento, valuta il fumus boni juris (la probabile fondatezza della pretesa penale o civile) e il periculum in mora (Pericolo di mancato pagamento), e emette ordinanza con la quale dispone il sequestro e ne demanda l’esecuzione all’ufficiale giudiziario.

La controparte ha la possibilità di fare poi valere le sue ragioni mediante le impugnazioni. E’ ammesso il riesame.

Le vicende del sequestro

Il sequestro conservativo si estingue se è sostituito da cauzione o viene a mancare il fumus boni juris (es.: proscioglimento).

Nelle ipotesi, invece, che le pretese siano state riconosciute fondate dal giudicato penale, il sequestro si converte ope legis in pignoramento ed ha inizio la procedura di esecuzione forzata sui beni pignorati.

Il sequestro preventivo

Richiesta esclusiva del P.M.

Ha finalità penalistica. Esso consiste in una misura cautelare reale, diretta ad impedire l’ulteriore consumazione dello stesso o di altro reato o le ulteriori conseguenze illecite.

La finalità di prevenzione criminosa implica che legittimato a domandare al giudice tale tipo di sequestro è unicamente il P.M.

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Soggetti passivi del sequestro preventivo possono essere sia l’inquisito, sia i terzi, fermo restando, anche per quest’ultimi, il collegamento della cosa con il reato per il quale si procede e la finalità del sequestro.Poiché con il sequestro si mira a contrastare una attività criminosa in itinere o non ancora viziata, esso può essere operato anche ai danni delle stesse vittime di reato (es.: sequestro di persona).

Il procedimento

L’atto ha forma di decreto motivato, e non di ordinanza.

Potere pre – cautelare del P.M. e della P.G.

Quando ricorre una esigenza di urgenza che non consente di attendere il decreto giurisdizionale, il decreto è emesso dal P.M. e nei casi di estrema urgenza dalla P.G. In entrambi i casi, entro 48 ore, il decreto deve essere trasmesso al G.I.P. per la convalida.

Le vicende del sequestro

Il sequestro preventivo è assoggettabile a vicende modificative, sostitutive ed estintive, quali:

- Conversione del sequestro preventivo in quello conservativo- Conversione nel sequestro cd. probatorio- Sostituzione con la confisca- Revoca del sequestro

Le impugnazioni

Per le misure cautelari reali l’accertamento della cognizione avviene presso il cd. tribunale provinciale.

Per i sequestri cautelari e anche per quello probatorio il sistema dei gravami è analogo a quello previsto per le misure cautelari personali:

- Un grado di merito, il riesame - Un grado di legittimità, il ricorso per cassazione

La disciplina dei mezzi di gravame segue il modello già esaminato. Legittimati ad impugnare sono solo il P.M. e l’imputato, ma anche le altre parti private e perfino i terzi che siano lesi dalla misura.

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I mezzi di prova

L’indizio, prova e prova indiziaria

La prova è il mezzo da solo idoneo e sufficiente a sorreggere una valutazione di certezza. La prova ha la forza di dimostrare con certezza un fatto procedurale (es.: notifica di un atto) o sostanziale (es.: innocenza).

L’indizio è un frammento o elemento di prova, è una probativo semipiena. Esso è il mezzo idoneo a giustificare una valutazione di semplice probabilità.

Una pluralità di indizi può fornire certezza e, quindi, costituire prova cd. indiziaria.

Più indizi formano una prova quando sono:

- Gravi, se dotati di notevole capacità dimostrativa - Precisi, se specifici ed univoci - Concordanti, se armonici tra di loro e cospiranti tutti verso lo stesso fatto.

Nella pratica si parla di prova diretta per la prova e di prova indiretta per l’indizio.

Nel nostro sistema, prova è solo quella che si forma, nella dialettica e nel contraddittorio tra le parti, innanzi al giudice dibattimentale. In assenza del giudice e dell’indagato, P.M. e P.G., non acquisiscono prove, ma fonti di prova o frammenti di prova, che, peraltro, previo comune consenso, hanno il diritto di far rifluire nel fascicolo del giudice.

Prima del giudizio può aversi dunque un pregiudizio poggiante su indizi, ma non una certezza.

La valutazione degli indizi raccolti nelle indagini preliminari compete al G.U.P. Questi pronuncia sentenza di non luogo a procedere se le fonti di prova si appalesano, con valutazione compiuta ex ante, inidonee a trasformarsi in prova di colpevolezza nel futuro dibattimento.

Valutazione della prova e chiamata in correità

Prova ed utilizzabilità

Dal punto di vista sostanziale, la prova, consiste nella certezza circa il modo di essere di un fatto relativo al merito del processo o ai suoi aspetti procedurali. Dal punto di vista formale, la prova consiste nell’atto o documento idonei a fornire tale certezza. A tali fini, deve trattarsi di atto o documento utilizzabile nel processo, non potendo costituire prova ciò che non è utilizzabile.

Peraltro, la utilizzabilità, piena o limitata, di una atto corrisponde solo alla sua astratta potenzialità, piena o limitata, a costituire prova del fatto che ne è oggetto.

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Valutazione della prova e chiamata in correità (Art. 192 c.p.p.)

Il giudice ha l’obbligo di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie poste a base della sua decisione ed alla utilizzabilità delle stesse. Il relativo vizio costituisce motivo di appello.

Per regola generale, una sola dichiarazione testimoniale, se ritenuta affidabile e credibile, può essere sufficiente ad integrare la prova.

Per regola prudenziale di esperienza, codificata a seguito della non rara dubbia affidabilità della particolare categoria di dichiaranti, una singola chiamata in correità, proveniente da un cd. pentito, non è sufficiente a dare certezza di verità e, quindi, ad integrare da sola la prova. Una siffatta dichiarazione deve essere valutata dal giudice unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità.

Due tipi di verifiche:

- Verifica intrinseca. Attiene alla valutazione di credibilità del dichiarante (precedenti, ambiente sociale, personalità, …) e della intrinseca consistenza della dichiarazione sotto i profili della coerenza, costanza, spontaneità e precisione

- Verifica estrinseca. Cd. riscontri esterni che concernono altri elementi di prova.

L’esito negativo della intrinseca, rende inutile la estrinseca.

Se la chiamata in correità è plurima, concernendo una pluralità di soggetti, i riscontri esterni suindicati debbono essere individualizzati, nel senso che debbono sussistere nei confronti di ciascuno degli accusati.

Le dichiarazioni di più pentiti possono integrare una prova piena solo se sono tutte de visu o de auditu e non già se de relato. Invero, ciascuna dichiarazione deve derivare da diretta e autonoma conoscenza da parte di colui che la ha resa.

Non occorre ovviamente che l’elemento di riscontro consista, a sua volta, in una prova piena.

Aspetti della prova

Oggetto della prova

L’oggetto è il tema o obbiettivo verso cui tende la prova.

La prova e ammissibile solo se concerne fatti rilevanti ed utili per il processo:

- Il fatto – reato- Il loro autore- La sanzione- L’eventuale connessa azione civile- Fatti procedurali

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Fonti di prova

Fonti di prova sono le cose, i documenti o le persone da cui può scaturire poi la prova.

La fonte rappresenta la scaturigine potenziale della prova, solo innanzi al giudice la fonte partorirà la prova.

Si distinguono fonti personali di prova e fonti reali di prova.

Mezzi di prova

I mezzi di prova sono gli strumenti processuali attraverso i quali si acquisisce, innanzi al giudice, la prova.

Il codice elenca i seguenti mezzi:

- Testimonianza - Esame delle parti - Confronti - Ricognizioni - Esperimenti giudiziali - Perizia e documenti

Sotto un particolare profilo, può dirsi che il mezzo di prova è anche la fonte immediata da cui scaturisce la prova, giacché proprio l’attivazione del mezzo produce la prova, che quindi da esso discende e deriva.

Mezzi di ricerca della prova

Sono quegli strumenti procedurali diretti ad individuare ed assicurare al processo le fonti di prova.

I mezzi in questione si caratterizzano per la strumentalità della loro natura, tanto che è stato affermato che essi, servono per giungere direttamente alla prova e solo indirettamente al giudizio.

I mezzi tipici di ricerca della prova sono:

- Le ispezioni - Le perquisizioni - I sequestri - Le intercettazioni di conversazione e comunicazione

I mezzi atipici sono quelli cd. innominati, non contemplati dal codice. La ammissibilità di tale categoria deriva dalla prioritaria esigenza di ricerca della verità materiale, sempre nel rispetto della libertà morale della persona.

Terminologia

Fare sul libroCapitolo 32 – Pagina 397

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La testimonianza

Oggetto e limiti

E’ un istituto tipico della istruzione dibattimentale, salvo ipotesi eccezionali di sua acquisizione anticipata in sede di incidente probatorio o di atto urgente. Garantisce il contraddittorio attraverso il cd. esame incrociato.

Le dichiarazioni rese durante le indagini preliminari e perfino innanzi al G.U.P. non costituiscono testimonianza, in quanto quelle sedi non sono dal codice preordinate a formare prova. In esse, la persona informata dei fatti rende informazioni utili solo ai fini delle investigazioni e della decisione del G.I.P. e del G.U.P., ma non ai fini del giudizio.

Oggetto di testimonianza possono essere solo fatti determinati, specifici e non apprezzamenti personali o voci correnti sui fatti, ne giudizi sulla moralità dell’imputato.

Ai fini di valutare la credibilità del testimone e la personalità dell’offeso dal reato, l’esame può essere esteso anche dell’oggetto indiretto del processo e cioè a fatti indirettamente collegabili a quelli oggetto dell’imputazione.

La testimonianza indiretta

Art. 195 - Testimonianza indiretta -Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre.Il giudice può disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1.L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità.Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni.Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.Non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame.

La testimonianza indiretta a forza probatoria di indizio ed è inammissibile se utilizzata come mezzo per eludere il segreto (professionale o d’ufficio) opposto dal teste diretto.

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La capacità di testimoniare

Art. 196 - Capacità di testimoniare -Ogni persona ha la capacità di testimoniare.

Determinate situazioni limitano o escludono la capacità di testimoniare:

- Prerogative costituzionali Art. 205 - Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato -La testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato.Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei presidenti delle Camere o del Presidente del Consiglio dei ministri o della Corte costituzionale, questi possono chiedere di essere esaminati nella sede in cui esercitano il loro ufficio, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui sono preposti.Si procede nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene indispensabile la comparizione di una delle persone indicate nel comma 2 per eseguire un atto di ricognizione o di confronto o per altra necessità.

- Incompatibilità con l’ufficio di testimone Art. 197 - Incompatibilità con l'ufficio di testimone -Non possono essere assunti come testimoni:

il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria; coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione

di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario.

Per quanto riguarda i coimputati la legge sul giusto processo a riveduto l’intera normativa stabilendo che, possono assumere l’ufficio di testimoni anche:

Coimputati di un medesimo reato Gli imputati in un procedimento connesso o collegato Gli imputati in altro procedimento per cui non vi sia vincolo di connessione o

collegamento

L’imputato sentito come testimone deve essere assistito dal difensore e non può essere obbligato a deporre su fatti per i quali ha subito una condanna, se nel relativo processo aveva negato la sua responsabilità ovvero non aveva reso dichiarazioni.In ordine ai criteri di valutazione della prova assunta, le dichiarazione dell’imputato non possono essere utilizzate contro di lui in un eventuale procedimento di revisione o in un giudizio civile o amministrativo.

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- Facoltà di astensioneArt. 199 - Facoltà di astensione dei prossimi congiunti -I prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato.Il giudice, a pena di nullità, avvisa le persone predette della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato all'imputato da vincoli di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale:

a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso;

al coniuge separato dell'imputato; alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento,

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato.

Questo perché le dichiarazioni di tali soggetti sono inquinate dall’interesse personale.

- Opponibilità del segretoArt. 200 - Segreto professionale -Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:

i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;

gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici e i notai; i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una

professione sanitaria; gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di

astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.

Art. 201 - Segreto di ufficio -Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti.

Il segreto d’ufficio è opponibile al giudice in modo più ristretto, peraltro, l’interpretazione delle norma sulla opponibilità dei vari tipi di segreto è rimessa allo stesso giudice tranne nel caso di:

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Art. 202 - Segreto di Stato -I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.Se il testimone oppone un segreto di Stato, il giudice ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma.Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per la esistenza di un segreto di Stato.Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri non dia conferma del segreto, il giudice ordina che il testimone deponga.

Art. 204 - Esclusione del segreto -Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.Del provvedimento che rigetta l'eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

Le formalità dell’esame testimoniale

Avvertimenti del giudice su dire tutta la verità e consequenziale responsabilità penale.

La parte che ha introdotto il teste inizia l’esame diretto formulando domande senza il tramite del giudice, la contro – parte effettua il controesame, la prima parte procede al riesame e infine il giudice lo conclude.

Le parti possono contestare al dichiarante le divergenze emergenti dal raffronto con le dichiarazioni informative rese nella fase pre – processuale. L’esame del teste può essere fatto direttamente dal giudice se trattasi di minore o di persona inferma.

Falsa testimonianza

Art. 207 - Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti -Se nel corso dell'esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, il presidente o il giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, se del caso, l'avvertimento previsto dall'articolo 497 comma 2. Allo stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, se il testimone persiste nel rifiuto, dispone l'immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero perchè proceda a norma di legge.Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato previsto dall'articolo 372 del codice penale, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli i relativi atti.

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L’ esame delle parti

Art. 208 - Richiesta dell'esame -Nel dibattimento, l'imputato, la parte civile che non debba essere esaminata come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati se ne fanno richiesta o vi consentono.

E’ un mezzo di prova, sicché, può essere attivato solo nelle sedi idonee a formare la prova. (Dibattimento, incidente probatorio e situazioni urgenti predibattimentali).

L’esame consiste nella dichiarazione resa da una parte processuale, che, per definizione, è soggetto portatore di interessi personali nel processo.

Quando si procede ad esame delle parti in relazione a gravi delitti, come quelli commessi per finalità terroristiche o eversione dell’ordine costituzionale, in riferimento ad imputati detenuti in carcere, l’esame può avvenire anche in cd. videoconferenza. Questo per evitare pericolosi spostamenti dei detenuti.

La chiamata di correo consiste nella dichiarazione confessoria resa da coimputato del medesimo reato o da imputato di reato connesso, mediante uno dei sopraelencati atti, con la quale egli ammette la propria responsabilità e quella di altri.La dichiarazione in questione ha bisogno di riscontri indiziari sia intrinseci che estrinseci.

L’esame è un mezzo di prova proveniente dalle parti processuali private, il P.M., parte pubblica, non può ne rendere esame ne testimonianza.

Art. 210 - Esame di persona imputata in un procedimento connesso -Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'articolo 195, anche di ufficio.Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall'articolo 66 comma 1, esse hanno facoltà di non rispondere.All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195, 499.Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera

Mentre la testimonianza è obbligatoria, l’esame è sempre facoltativo, se la parte accetta l’esame, la mancata o falsa risposta a talune domande vale come indizio negativo.

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I confronti

Art. 211 - Presupposti del confronto -Il confronto è ammesso esclusivamente fra persone già esaminate o interrogate, quando vi è disaccordo fra esse su fatti e circostanze importanti.

Assume piena capacità probatoria solo se sperimentato in dibattimento.

Se al confronto partecipa l’imputato o l’indagato, questi gode delle usuali garanzie (Assistenza di un difensore e cd. diritto al silenzio e a mentire). Se trattasi di teste o di persona informata, questi ha l’obbligo di dire la verità.

Nella fase delle indagini preliminari, sia se compiuto da P.M. o da P.G., l’attività mantiene la stessa denominazione.

In riferimento alle dichiarazioni discordanti, vengono definite tali quelle rese nella stessa fase.

Il confronto può essere disposto solo dopo che i dichiaranti sono già stati esaminati.

Le ricognizioni

La ricognizione può essere singola o plurima, a seconda che essa sia eseguita da uno o più soggetti (pluralità attiva) ovvero ricada su uno o più oggetti (pluralità obbiettiva o passiva).Si distingue inoltre tra:

- Ricognizione personale - Ricognizione reale o di cose - Ricognizione fenomenica o generica

Art. 213 - Ricognizione di persone. Atti preliminari -Quando occorre procedere a ricognizione personale, il giudice invita chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda; gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano altre circostanze che possano influire sull'attendibilità del riconoscimento.

Art. 214 - Svolgimento della ricognizione -Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la presenza di almeno due persone il più possibile somiglianti, anche nell'abbigliamento, a quella sottoposta a ricognizione. Invita quindi quest'ultima a scegliere il suo posto rispetto alle altre, curando che si presenti, sin dove è possibile, nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla persona chiamata alla ricognizione. Nuovamente introdotta quest'ultima, il giudice le chiede se riconosca taluno dei presenti e, in caso affermativo, la invita a indicare chi abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.Se vi è fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla ricognizione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a ricognizione, il giudice dispone che l'atto sia compiuto senza che quest'ultima possa vedere la prima.Nel verbale è fatta menzione, a pena di nullità, delle modalità di svolgimento della ricognizione. Il giudice può disporre che lo svolgimento della ricognizione sia documentato anche mediante rilevazioni fotografiche o cinematografiche o mediante altri strumenti o procedimenti.

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Art. 215 - Ricognizione di cose -Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del reato o di altre cose pertinenti al reato, il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili.Procurati, ove possibile, almeno due oggetti simili a quello da riconoscere, il giudice chiede alla persona chiamata alla ricognizione se riconosca taluno tra essi e, in caso affermativo, la invita a dichiarare quale abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.Art. 216 - Altre ricognizioni -Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili.Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.

Art. 217 - Pluralità di ricognizioni -Quando più persone sono chiamate a eseguire la ricognizione della medesima persona o del medesimo oggetto, il giudice procede con atti separati, impedendo ogni comunicazione tra chi ha compiuto la ricognizione e coloro che devono ancora eseguirla.Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di più persone o di più oggetti, il giudice provvede, per ogni atto, in modo che la persona o l'oggetto sottoposti a ricognizione siano collocati tra persone od oggetti diversi.Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.

Nella fase di indagini preliminari:

- Se compiute dal P.M. prendono il nome di individuazione di cose o persone.- Se compiute dalla P.G., identificazione di persone e assunzione di informazioni.

Gli esperimenti giudiziali

Art. 218 - Presupposti dell'esperimento giudiziale -L'esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo.L'esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso.

Art. 219 - Modalità dell'esperimento giudiziale -L'ordinanza che dispone l'esperimento giudiziale contiene una succinta enunciazione dell'oggetto dello stesso e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si procederà alle operazioni. Con la stessa ordinanza o con un provvedimento successivo il giudice può designare un esperto per l'esecuzione di determinate operazioni.Il giudice dà gli opportuni provvedimenti per lo svolgimento delle operazioni, disponendo per le rilevazioni fotografiche o cinematografiche o con altri strumenti o procedimenti.Anche quando l'esperimento è eseguito fuori dell'aula di udienza, il giudice può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 471 al fine di assicurare il regolare compimento dell'atto.Nel determinare le modalità dell'esperimento, il giudice, se del caso, dà le opportune disposizioni affinchè esso si svolga in modo da non offendere sentimenti di coscienza e da non esporre a pericolo l'incolumità delle persone o la sicurezza pubblica.

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Nella fase di indagini preliminari:

- Se compiute dal P.M. prendono il nome di accertamenti tecnici.- Se compiute dalla P.G., atti o operazioni tecniche.

La perizia e la consulenza tecnica

La perizia

Art. 220 - Oggetto della perizia -La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

Deve essere assunta in fase dibattimentale o in casi di atto urgente o in sede di incidente probatorio.

Sue modalità di espletamento

Il perito ha l’obbligo di presentarsi innanzi al giudice, nel contraddittorio delle parti, per ricevere il conferimento dell’incarico e sentire i quesiti cui è chiamato a rispondere. Il perito procede, quindi, alle sue attività di accertamento.Il perito può presentare dichiarazione orale o scritta, questa ultima sempre seguita da una sua deposizione in dibattimento.

Il perito ha l’obbligo di prestare la sua opera e, nell’esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale in quanto ausiliario del giudice.

Le valutazioni del perito non hanno carattere vincolante per il giudice.

Nella tutela del proprio interesse, le parti possono:

- Ricusare il perito- Controllare il suo operato- Affiancargli propri tecnici

Nella fase di indagini preliminari:

- Se compiute dal P.M. prendono il nome di consulenza tecnica a mezzo di persone idonee.- Se compiute dalla P.G., atti o operazioni tecniche a mezzo di persone idonee.

Differenze tra esperimento e perizia

Esperimento giudiziale PeriziaSemplice valutazione tecnica di un fatto Ripetizione del fattoE’ richiesto sempre l’intervento di un perito Non richiede sempre la presenza di tecnici

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La consulenza tecnica di parte

I consulenti tecnici sono soggetti privati chiamati dalle parti a versare nel processo le loro cognizioni tecnico scientifiche ed, in particolare, ad affiancare, se esistente, il perito d’ufficio.

Producono prove indiziarie in quanto sono nominati da parti private e dunque ne tutelano gli interessi.

E’ sempre legittimo l’utilizzo di consulenti tecnici, anche quando non è disposta la perizia.

Diverso dalla consulenza tecnica è l’accertamento tecnico non ripetibile che il P.M. dispone, quale organo promotore di giustizia, nella fase investigativa, nel rispetto del contraddittorio con l’indagato. L’ urgenza e la non ripetibilità di tale accertamento fanno rifluire tale atto nel fascicolo del giudice e gli conferiscono la capacità di formare prova piena e non indiziaria.

I documenti

I documenti sono mezzi di prova reali formati in sede diversa dal processo in cui sono utilizzati. I documenti sono rappresentativi di una realtà esterna al procedimento, verificatasi fuori e al di là di esso e che tuttavia vi penetra tramite, appunto i documenti. Il documento extraprocessuale può anche essere costituito da atti di altri processi, purché abbiano ab origine piena forza di prova.

Il documento, per assurgere a mezzo di prova piena, deve avere requisiti di certezza in ordine alla paternità o provenienza.

Il documento scritto proveniente da altro processo è stato sempre formato in assenza delle attuali parti, facendo nascere in capo a queste ultime, il diritto di ottenere l’esame delle persone le cui dichiarazioni sono oggetto di quel documento.

Art. 238 - Verbali di prove di altri procedimenti -E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento.E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata.Nei casi previsti dal comma 1, le dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'articolo 210 sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione.E' comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che anche per cause sopravvenute non sono ripetibili.

E’ pienamente acquisibile:

- Qualsiasi documento proveniente dall’imputato- Documenti che costituiscono oggetto diretto o immediato del processo e quindi corpo del

reato

Limiti estrinseci all’utilizzabilità di un documento sono la sua falsità materiale e la sua formazione in lingua straniera o la sua incorporazione in un supporto (Nastro magnetico). In questi casi, si rende necessaria la traduzione in lingua italiana o la trascrizione.

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I mezzi di ricerca delle prove

I mezzi di ricerca

I mezzi di ricerca delle prove consistono in quelle attività volte all’acquisizione diretta o indiretta della prova, ossia al reperimento del diretto mezzo di prova o, indirettamente, delle fonti di essa.

La prova è tratta da persone, cose, luoghi, i quali, pertanto, sono mezzi oppure fonti della prova e diventano oggetto di ricerca.

Natura

I mezzi di prova, in quanto strumenti incorporanti la prova, sono destinati ad essere utilizzati in sede di giudizio, ma la loro acquisizione può avvenire anche in sede pre – processuale o in sede antecedente al dibattimento.

La fase di ricerca della prova normalmente precede il momento del giudizio.

Il compito precipuo del giudice dibattimentale è quello di presiedere all’assunzione della prova, come un arbitro, essendo per lui eccezionale la funzione di ricerca della stessa. Questa è funzione delle parti, essendo il nostro, appunto, un processo di parti.

Esistono mezzi tipici e atipici di ricerca, i secondi sono innominati, ammissibili nei limiti in cui sono compatibili con la libertà morale della persona.

La ricerca preliminare delle fonti

I mezzi di ricerca della prova posti in essere durante la fase delle indagini preliminari sono sempre pienamente utilizzabili per due ragioni:

- Individuano o assicurano al procedimento, non prove, ma fonti di prova. - Gli atti di ricerca disciplinati dal codice consistono tutti in attività cd. a sorpresa, per le quali

non è, quindi, ammissibile una preventiva dialettica delle parti innanzi ad un giudice. Trattasi di atti ab origine non ripetibili, che rifluiscono direttamente nel fascicolo del giudice dibattimentale e sono quindi pienamente utilizzabili per farne scaturire la prova piena.

I mezzi tipici in questione, proprio perché atti a sorpresa, non assumibili in sede di incidente probatorio, la cui procedura con i suoi preventivi avvisi esclude, in radice, la sorpresa e presuppone solo la non rinviabilità.

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Le ispezioni

Art. 244 - (Casi e forme delle ispezioni) – L’ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l’autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. L’autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica.

Si distinguono:

- Ispezioni personali Art. 245 - (Ispezione personale) –Prima di procedere all’ispezione personale l`interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell’art. 120. L’ispezione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto. L’ispezione può essere eseguita anche per mezzo di un medico. In questo caso l’autorità giudiziaria può astenersi dall’assistere alle operazioni.

L’atto è precluso alla P.G.

- Ispezioni locali Art. 246 - (Ispezione di luoghi o di cose) – All’imputato e in ogni caso a chi abbia l’attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita l’ispezione è consegnata, nell`atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento. Nel procedere all`ispezione dei luoghi, l’autorità giudiziaria può ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore.

- Ispezioni reali

Il difensore ha sempre comunque il diritto di assistere. Ha diritto di preavviso per le ispezioni ordinate dal giudice o dal P.M., ma non per quelle comandate dalla P.G.

Il giudice e il P.M. emettono in ogni caso decreto motivato, se opera la P.G., le motivazioni sono incorporate nel verbale di ispezione.

E’ preclusa alla P.G. ogni tipo di ispezione (Sia comandarla, che eseguirla) presso gli uffici dei difensori. Il P.M. non ha il potere di ordinarla, potere che spetta solo al G.I.P.

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Le perquisizione

Art. 247 - (Casi e forme delle perquisizioni) – Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione personale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso, è disposta perquisizione locale. La perquisizione è disposta con decreto motivato. L`autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero disporre che l’atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo stesso decreto.

Le perquisizione possono essere:

- Personali Art. 249 - (Perquisizioni personali) – Prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata una copia del decreto all’interessato, con l’avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell`art. 120. La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.

- Locali Art 250 - (Perquisizioni locali) – Nell’atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione locale è consegnata all’imputato, se presente, e a chi abbia l`attuale disponibilità del luogo, con l’avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell’art. 120. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e l’avviso è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore ovvero in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. L’autorità giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale, può disporre con decreto motivato che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che le stesse possano occultare il corpo del reato o cose pertinenti al reato. può inoltre ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse. Il trasgressore è trattenuto o ricondotto coattivamente sul posto.

- Domiciliari Art. 251 - (Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali) – La perquisizione in un’abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti. Tuttavia nei casi urgenti l’autorità giudiziaria può disporre per iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali.

Art. 248 - (Richiesta di consegna) – Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata, l’autorità giudiziaria può invitare a consegnarla. Se la cosa è presentata, non si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, l’autorità giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati possono esaminare atti, documenti e corrispondenza presso banche. In caso di rifiuto, l’autorità giudiziaria procede a perquisizione.

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Art. 252 - (Sequestro conseguente a perquisizione) – Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro con l’osservanza delle prescrizioni degli artt. 259 e 260.

I sequestri

Il sequestro qui in esame è quello probatorio.

Il sequestro costituisce un mezzo di ricerca della prova avente come immediato suo oggetto l’acquisizione del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato. Si differenzia dalla perquisizione perché quest’ultima può risultare infruttuosa, mentre il sequestro è sempre fruttuoso.

Il sequestro può essere consequenziale alla perquisizione, ma in ogni caso mantiene sempre carattere autonomo. Se la perquisizione è invalida, il sequestro manterrà sempre validità.

Legittimati a disporlo sono il giudice procedente, il P.M. e nei casi di urgenza la P.G.

C’è la facoltà del difensore di assistervi, ma non quella del preavviso, trattandosi di atto a sorpresa.

Per le lettere e gli altri oggetti di corrispondenza presso gli uffici postali o telegrafici non è consentito alla P.G. di procedere, di propria iniziativa, come anche per gli atti o documenti bancari.

Per le carte ed i documenti presso gli uffici dei difensori, alla P.G. è sottratto ogni potere di sequestro.

Per gli atti e i documenti coperti da segreto d’ufficio, professionale o di stato, vige il divieto di sequestro, tranne che per reati eversivi.

Vicende del sequestro

Le cose sequestrate vengono materialmente acquisite ed affidate in custodia alla segreteria del P.M. o alla cancelleria del giudice. Se la natura delle cose non lo consente, esse sono affidate ad un custode giudiziario esterno.

Se trattasi di atti o documenti, questi possono essere acquisiti anche in copia, se il documento originale da sequestrare è incluso in un volume o in un registro, questo viene acquisito per intero.

Il vincolo giuridico del sequestro, viene rappresentato da i cd. sigilli giudiziari, apposti sulla cosa sequestrata, o da cartelli o altri mezzi idonei ad evidenziare il vincolo.

La tutela dei diritti di difesa e degli interessi dei terzi è assicurata sia dai mezzi di impugnazione, sia da richieste di dissequestro formulate allo stesso giudice procedente.

Nel corso del processo sono subito vendute le cose deteriorabili e al termine del processo le cose appartenenti ad ignoti o confiscate. La confisca riguarda solo le cose costituenti corpo di reato e non anche cose pertinenti a reato, che sono restituite al proprietario.

Il sequestro probatorio ha durata necessaria limitata nel tempo.

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Il P.M., il G.I.P., o il giudice dibattimentale, a seconda delle fasi, dispongono la restituzione delle cose sequestrate all’avente diritto, se non sorga controversia, nel qual caso la risoluzione va rimessa al giudice civile.

Le intercettazioni

Art. 266 - (Limiti di ammissibilità) – L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

- delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4;

- delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4;

- delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; - delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; - delitti di contrabbando; - reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni

privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono.

Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p., l’intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa.

Art. 266 bis - (Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche) – Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell’art. 266, nonché a quelli commessi mediante l’impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l’intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.

Art. 267 - (Presupposti e forme del provvedimento) – Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266. L’autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l’intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l’intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria. In apposito registro riservato tenuto nell’ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni.

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Art. 268 - (Esecuzione delle operazioni) – Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati . I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, indicate dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima . Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7

Art. 269. - (Conservazione della documentazione) – I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l’intercettazione. Salvo quanto previsto dall’art. 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l’intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell’art. 127. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell’operazione è redatto verbale.

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Art. 270. - (Utilizzazione in altri procedimenti). –I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l’autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni dell’art. 268 commi 6, 7 e 8. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.

Art. 271. - (Divieti di utilizzazione). – I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268 commi 1 e 3. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell’art. 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato.

L’assunzione anticipata delle prove

L’assunzione anticipata

L’urgenza nell’assunzione

Nel sistema accusatorio la sede naturale di formazione della prova è il dibattimento, ma non sempre la fonte di prova può essere conservata fino ad allora. Si crea dunque l’esigenza di anticipare la formazione della prova ad un momento che precede il dibattimento, senza però sacrificarne la dialettica tra accusa e difesa.

Gli strumenti sono due:

- L’incidente probatorioLa corte costituzionale ne ha sancito l’utilizzabilità anche nella fase processuale dell’udienza preliminare.

- L’assunzione urgente della prova

Le due forma di assunzione anticipata sono ontologicamente diverse dal meccanismo di utilizzabilità di atti investigativi in dibattimento. L’utilizzabilità è momento sostitutivo dell’assunzione giurisdizionale della prova e permette la valorizzazione come prova di taluni atti di indagine unilateralmente formati dall’ufficio di accusa.

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La rinnovazione dibattimentale

L’incidente probatorio presuppone atti ancora da compiere, l’irripetibilità presuppone, invece, che gli atti siano già stati compiuti. L’irripetibilità guarda al passato, la non rinviabilità al futuro.

L’assunzione anticipata presuppone una prova da assumere e la possibilità della sua assunzione (o reiterazione), l’utilizzabilità concerne, invece, atti già assunti e l’impossibilità di riprodurli.

In linea generale, l’utilizzabilità implica una constatazione di attuale non ripetibilità dell’atto, l’assunzione anticipata della prova implica un giudizio prognostico di non ripetibilità futura della stessa o di pericolo per la sua genuinità.

Comunque, il diritto alla prova, che, per l’imputato, rientra tra i diritti di difesa, legittima tutte le parti ad ottenere la rinnovazione di qualsiasi atto già in precedenza acquisito in sede di incidente probatorio o di assunzione urgente, se sussiste quella necessità, che perfino in sede di giudizio di appello consente la rinnovazione istruttoria. Questo perché in sede di dibattimento, l’imputato avendo una maggiore conoscenza di tutti gli elementi di prova, può avere più ampie possibilità di contestazione.

L’incidente probatorio

Si svolge innanzi al G.I.P. o al G.U.P. e consiste in una fase di natura giurisdizionale incidentalmente inserita nella fase investigativa o dell’udienza preliminare ai fini dell’assunzione di prove non rinviabili al dibattimento. Ne consegue il compimento di un atto probatorio giurisdizionale pienamente utilizzabile dal giudice della cognizione.

Le esigenze alla base dell’incidente probatorio sono:

- Il pericolo di estinzione o impossibilità sopravvenuta di fonti o mezzi di prova al momento del dibattimento

- Il pericolo di alterazione della ingenuità della testimonianza. Qui il periculum in mora è costituito dal fondato rischio di alterazione o inquinamento della genuinità.

- Il pericolo di paralisi dibattimentale in caso di perizia complessa. - Ragioni di opportunità ratione personae, presunte ope legis, per l’esame di indagato, che

abbia tale veste nel medesimo o in altro procedimento. Qui l’opportunità di anticiparne eventualmente l’esame deriva dalla sottesa presunzione normativa della esposizione al teste di minacce o rischi.

- Ragioni di opportunità ratione personae et delicti. Consente di ricorrere all’incidente probatorio allorché si necessiti di assumere la testimonianza di persona minore di anni 16, questo perché in questa sede è meglio tutelata la riservatezza e in quanto le dichiarazioni provenienti da persona non completamente formata hanno bisogno di maggior tempo per trovare riscontri.

La sussistenza di una delle suindicate esigenze rende la fonte o il mezzo di prova da assumere con l’incidente probatorio:

- Atto non rinviabile per necessità- Atto non rinviabile per opportunità

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La casistica deve reputarsi di carattere tassativo, giacchè l’incidente probatorio si risolve in una previsione eccezionale di precostituzione di prove, in difformità rispetto al modello tipico accusatorio che contempla invece, l’assunzione della prove oralmente e direttamente innanzi al giudice della cognizione.L’anticipata acquisizione della prova avviene ad opera di un giudice, che si pone come un delegato del giudice collegiale all’interno della fase preprocessuale delle indagini preliminari.

Il procedimento preparatorio

L’incidente probatorio può avere luogo in sede di:

- In daini preliminari. Vi provvede il G.I.P. e l’indagato ha veste di persona non ancora indagata.

- Udienza preliminare. Vi procede il G.U.P. e l’indagato è già imputato.

Sono delimitati nell’ambito di un determinato incidente probatorio, sia i limiti oggettivi di efficacia della prova (Perché non possono assumersi prove in relazione a fatti diversi), sia i limiti soggettivi (In relazione a persone diverse). L’incidente probatorio può essere ampliato in direzione oggettiva o soggettiva, previa richiesta di sua estensione a prove ulteriori o ad altri indagati, nei confronti dei quali, però, occorre integrare il contraddittorio con gli apportati avvisi.

In ogni caso l’interessato deve fare notificare la sua richiesta di incidente probatorio al controinteressato, il quale entro termini brevissimi può opporsi alla procedura, contestandone l’ammissibilità formale o la sussistenza dei necessari suoi presupposti.

Soggetti legittimati a richiedere l’incidente probatorio sono entrambe le parti essenziali.Il G.I.P. o il G.U.P. non possono mai disporlo d’ufficio.

L’incidente probatorio, mirando alla immediata formazione della prova, comporta la cd. discovery anticipata delle risultanze investigative, che potrebbe essere pregiudizievole alle indagini in corso. In tal caso , il P.M., può ottenere il differimento dell’incidente probatorio per il tempo strettamente necessario. Va precisato che nel contrasto tra l’interesse investigativo del P.M. e l’interesse all’assunzione anticipata dell’indagato, prevale sempre quest’ultimo.

L’assunzione incidentale della prova

All’assunzione della prova è preposto il G.I.P. o il G.U.P. che, verificata la ammissibilità della prova e la sussistenza degli altri presupposti, dispone procedersi all’incidente probatorio, delineandone oggetto e soggetti interessati.

Il provvedimento con cui l’incidente è dichiarato inammissibile, oppure con il quale viene disposta l’assunzione della prova, non è impugnabile, neanche con ricorso per cassazione.

L’ordinanza del G.I.P. è notificata all’indagato o imputato nonché comunicata al P.M.

L’assunzione della prova deve avvenire, con le forme del dibattimento, con la partecipazione necessaria del difensore e del P.M.

L’udienza si svolge in camera di consiglio e quindi senza pubblico.

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Il giudice regola l’assunzione della prova, vigila affinché essa non travalichi limiti assegnati e non si estenda a fatti diversi da quelli oggetto della prova, ne coinvolga posizioni di persone estranee al contraddittorio costituito. Invero, nei confronti degli estranei sono sempre inutilizzabili le prove raccolte in loro danno e senza il loro contraddittorio.

Le prove assunte sono pienamente utilizzabili in dibattimento, il verbale le cose e gli atti acquisiti rifluiranno nel fascicolo dibattimentale. Potrebbe comunque in ogni caso mancare il dibattimento, in quanto si potrebbe comunque risolvere prima o con una sentenza di archiviazione o con una sentenza di non luogo a procedere.

L’assunzione urgente pre – dibattimentale

L’incidente probatorio è esperibile solo nell’ambito delle indagini preliminari e nel corso dell’udienza preliminare.

In caso di urgenza, usualmente si dispone l’anticipazione del dibattimento e, quindi, la prova è ordinariamente assunta direttamente nel suo normale corso.

L’assunzione urgente della prova consiste in un meccanismo procedurale di assunzione della prova non rinviabile durante la fase processuale pre – dibattimentale del giudice collegiale. Cioè tra l’udienza preliminare e l’inizio dell’udienza dibattimentale.

Il meccanismo dell’assunzione urgente è esperibile solo nei giudizi collegiali, ove risulta difficile anticipare il dibattimento.

I presupposti sono quelli tipici dell’incidente probatorio, stessa casistica e non rinviabilità della prova.

In ordine al modus procedendi, come nell’incidente probatorio, l’iniziativa è sottratta al giudice ed è rimessa solo alle parti. Legittimati non sono solo il P.M. e l’imputato, ma anche tutte le altre parti delle azioni accessorie.

La prova è ammessa non dall’intero collegio giudicante, ma isolatamente dal presidente.La sua decisione di ammissione o diniego della prova, è inoppugnabile.

Il tutto si svolge in udienza pubblica con la partecipazione necessaria del P.M. e dei difensori dell’indagato e delle altre parti.

Un’ipotesi particolare di applicazione dell’istituto è quella dell’assunzione delle prove in periodo feriale.

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La chiusura della fase delle indagini

L’avviso di concluse indagini

All’approssimarsi della scadenza del termine per le indagini, originario o prorogato, il P.M. può limitarsi a:

- Richiedere l’archiviazione- Proporre l’azione penale

In caso di archiviazione, dopo tale atto non sussistono più adempimenti, mentre nel caso di esperimento dell’azione penale il P.M. deve consegnare all’indagato, l’avviso di concluse indagini.L’atto è finalizzato a garantire all’indagato un contraddittorio anticipato alla fine di evitargli incriminazioni infondate o non adeguatamente ponderate. Pertanto, l’avviso deve contenere l’enunciazione del fatto – reato addebitatogli e deve essere accompagnato dal deposito dell’intero fascicolo del P.M.

L’indagato ha facoltà di presentare elementi a sua difesa e di rendere dichiarazioni spontanee o sottoporsi a interrogatorio. Può inoltre chiedere al P.M., un supplemento di indagini.

Le determinazioni conclusive del P.M.

La fase delle indagini preliminari ha termini prefissati di durata massima, alla cui scadenza le indagini non possono più proseguire e, se compiute, sono comunque inutilizzabili.

Il P.M., a conclusione delle indagini preliminari, può, in alternativa, formulare al giudice (G.I.P. o G.U.P.) richiesta di:

- Archiviazione. Questa pone fine al procedimento. - Esercizio dell’azione penale. Qui la richiesta del P.M. ha ad oggetto la celebrazione di uno

dei tipi di giudizio, ivi compresa l’emissione del decreto penale di condanna.

Il momento iniziale dell’esercizio dell’azione penale coincide con la formulazione dell’imputazione e non con quello della sua conseguente comunicazione, che di norma avviene mediante notifica. La cognizione è, quindi, sempre successiva al momento in cui si assume la qualità di imputato e cioè al momento della formazione dell’atto di vocativo in jus.

La proroga della indagini

Il dies a quo di decorrenza del termine è quello della registrazione della notizia di reato o della successiva individuazione dell’autore.

Art. 335 - Registro delle notizie di reato –Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonchè, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

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Tuttavia per i reati la cui punibilità è subordinata ad una condizione di procedibilità, il dies a quo del termine di svolgimento delle indagini inizia a decorrere dal verificarsi di essa.

Il termine massimo di durata delle indagini si compone di termine ordinario ed eventuali termini di proroga:

- Termine ordinario mesi 6 (1 anno per reati di criminalità organizzata) - Prorogabile fino a 18 o 24 mesi.

Il controllo giurisdizionale sui tempi della fase investigativa è affidato al G.I.P. A questi il P.M. deve domandare la proroga, i difensori hanno la possibilità di interloquire e il G.I.P. può subito autorizzare de plano la proroga oppure, ma solo a seguito di contraddittorio in camera di consiglio, respingere la relativa richiesta.

Eccezionalmente anche l’indagato a la possibilità di chiedere la proroga.

Il G.I.P. non può autorizzare la proroga richiesta dopo la scadenza del termine.

In caso di diniego della proroga, il P.M., non può proseguire le indagini, ma dovrebbe subito (10 giorni) adottare le sue determinazioni di merito.

In caso di proroga delle indagini, secondo il criterio di gradualità progressiva rapportato alle cause che ne determinano il prosieguo, per la prima basta una giusta causa, ma le proroghe successive richiedono una particolare complessità delle indagini ovvero oggettive difficoltà a concluderle.

Se una volta scaduto il termine il P.M. non assume nessuna determinazione in merito, scatta il potere di avocazione del procedimento da parte del procuratore generale.

Anche nei procedimenti a carico di ignoti, sono ammissibili la proroga delle indagini nei suindicati termini di durata massima delle indagini e la riapertura delle indagini dopo l’archiviazione.

L’archiviazione nei vari riti

Presupposti

Al termine delle indagini, si ha l’archiviazione della notia criminis se manca l’incriminazione dell’eventuale indagato o se manca del tutto un indagato individuato.

L’archiviazione va richiesta nei seguenti casi:

- Infondatezza della notia criminis - Sussistenza di cause di improcedibilità dell’azione o di estinzione del reato, ovvero, per

analogia in bonam partem, di una causa subiettiva di non punibilità o di non imputabilità.- Mancata individuazione dei colpevoli, che restano ignoti.

La funzione di archiviazione e di incriminazione è assoggettata al controllo del giudice, anche se il relativo potere di iniziativa spetta al P.M.

In particolare, il G.I.P. ha sempre poteri sindacatori della determinazione del P.M., quale che sia, tra le tre ipotesi sopraelencate, la ragione della richiesta di archiviazione.

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Il G.I.P. può anche non recepire temporaneamente una richiesta di archiviazione.

Nel caso in cui riceve la richiesta, il G.I.P. emette plano decreto di archiviazione motivandolo. Ale decreto è inoppugnabile, ma il G.I.P. può comunque ove se ne renda necessario, ordinare la riapertura delle indagini.

Dissensi sull’archiviazione

La richiesta di archiviazione del P.M. può essere oggetto di:

- Opposizione della persona offesa - Differente valutazione del G.I.P.

La stessa persona offesa, può formulare opposizione al decreto di archiviazione con atto motivato, indicando, a pena di nullità, le investigazioni suppletive da compiersi.

Il G.I.P. dispone un’apposita udienza camerale per la disamina della fattispecie, con la partecipazione facoltativa di tutte le parti in causa.

In esito dell’udienza camerale il G.I.P. può:

- Emettere ordinanza di archiviazione- Richiedere al P.M. di effettuare ulteriori indagini- Disporre che il P.M. formuli subito l’imputazione cd. coatta, obbligando il P.M. ad

intraprendere l’azione penale.

Tutti i provvedimenti del G.I.P. sono inoppugnabili. L’archiviazione è oppugnabile per cassazione solo se viola il diritto di informativa e di intervento della persona offesa.

Il decreto di archiviazione è inoppugnabile in tutti i riti, ma può sempre essere emesso altro decreto motivato di riapertura indagini

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