Terzo settore
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IL TERZO
SETTORE(PARTE 2)
KAIROSV o l o n t a r i p e r l ' e m p o w e r m e n t t e r r i t o r i a l e
Fondazione
Tradizionalmente la Fondazione viene intesa comeorganizzazione creata per la gestione di unpatrimonio autonomo destinato e vincolato in modotendenzialmente perpetuo, al perseguimento di unscopo socialmente rilevante
Il fulcro è rappresentato dall’elemento patrimoniale
La Fondazione è quindi una organizzazione stabileche si avvale di un patrimonio per il perseguimento diuno scopo non economico
Fondazione
Il Codice Civile non offre una definizione specifica diFondazione ma tradizionalmente viene intesa “comeun’organizzazione creata per la gestione di unpatrimonio autonomo destinato e vincolato, inmodo tendenzialmente perpetuo, al perseguimentodi uno scopo socialmente rilevante”
Come per le associazioni è necessaria lapredisposizione di un atto costitutivo nel quale siesplicita lo scopo - che, chiaramente, deve rivestire ilcarattere di pubblica utilità - al quale viene vincolatoil patrimonio e lo statuto, in cui devono esserepreviste le norme che disciplinano il funzionamentodell’ente
Fondazione
Le Fondazioni si costituiscono con negoziounilaterale, inter vivos o mortis causa
La costituzione per atto tra vivi è possibile soloattraverso un atto pubblico
L’atto costitutivo riunisce in sé tre diversi aspetti:
la volontà di istituire una Fondazione
la disciplina dell’assetto organizzativo
la dotazione del patrimonio
Fondazione
Fondazione diPartecipazione
La Fondazione di Partecipazione, costituisce unmodello atipico di Fondazione, che formalizzal’evoluzione che l’istituto ha subito nel corso deglianni
Nella Fondazione di Partecipazione, sono presenti:
L’elemento personale tipico degli enti associativi
L’elemento patrimoniale tipico delle fondazioni
Fondazione diPartecipazione
La Fondazione di Partecipazione nasce dalla crisi dellafondazione “tradizionale”, che essendo caratterizzata dauna struttura chiusa, non permette l’adesione di nuovisoggetti successivamente alla sua costituzione
Questo istituto consente di sintetizzare il principio della“porta aperta” caratteristico degli enti associativi, conl’elemento patrimoniale tipico delle fondazioni
Rappresenta uno strumento adatto alla realizzazione dipartnership tra pubblico e privato, profit e non profit,aprendosi all’esterno e diversificando di conseguenza lefonti di finanziamento
Struttura La struttura della Fondazione di Partecipazione
consente l’ingresso di nuovi soggetti anchesuccessivamente alla sua creazione, che “peseranno”all’interno della governance in base al conferimentoeffettuato
Questo consente il mantenimento di una struttura“aperta” senza “trascinare” nella governancedell’ente la democraticità tipica degli enti associativi
Di conseguenza, tutti membri della Fondazione,assumeranno un ruolo all’interno dei meccanismidecisionali della Fondazione, che verrà determinatoanche in base al contributo economico che sarannoin grado di apportare al Fondo di Dotazione ed alFondo di Gestione
Patrimonio
Come nella Fondazione disciplinata dal Codice Civile,elemento essenziale è il patrimonio
E’ necessario quindi che i soci fondatori conferiscanoi fondi necessari per la costituzione del Fondo diDotazione
Il patrimonio della Fondazione di Partecipazione ècostituito:
• Fondo di Dotazione (patrimonio vincolato allo scopo)
• Fondo di Gestione (gestione ordinaria/cassa)
Governance
In merito alla struttura della Fondazione, occorreràprevedere la nomina di organi “necessari” per lagestione delle attività dell’ente
Oltre al Presidente, sarà necessario nominare unConsiglio di Amministrazione, a cui sarà affidatal’effettiva gestione della Fondazione
o E’ possibile ipotizzare inoltre:
La costituzione di diverse assemblee all’interno dellequali far confluire ciascuna categoria di soci
La costituzione di un Comitato Esecutivo
La costituzione di un Comitato Scientifico
La Fondazione diPartecipazione
Il riconoscimentodellapersonalita’giuridica
Presupposti:
• Atto pubblico
• Patrimonio
Per le persone giuridiche dei Libro I, l’acquistodella personalità giuridica avviene in seguitoall’iscrizione nel registro delle persone giuridicheistituito presso le prefetture oppure presso leregioni per gli enti che operano in materie dicompetenza regionale
Nazionalee Regionale
E’ necessario che l’ente, rispetti tutti i requisitiprevisti dalla norma e che si dimostri l’esistenza diun fondo di dotazione idoneo al raggiungimentodello scopo
Qualora venga richiesto il riconoscimento regionale,l’entità del patrimonio iniziale può variare a secondadella regione all’interno della quale l’ente svolgerà lapropria attività
Procedimento
Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattereprivato acquistano la personalità giuridica mediante ilriconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro dellepersone giuridiche, istituito presso le Prefetture
La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica,sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali e' conferita larappresentanza dell'ente, e' presentata alla Prefettura nella cuiprovincia e' stabilita la sede dell'ente.
Alla domanda i richiedenti allegano:
Atto costitutivo e statuto
Relazione illustrativa attività dell’ente
Documentazione attestante la situazione patrimoniale
Elenco amministratori
Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale
Le Onlus costituiscono una autonoma e distintacategoria di enti rilevanti ai soli fini fiscali. Nonsono nuovi soggetti ma un contenitore fiscale nelquale possono entrare i vari soggetti giuridici inpossesso dei requisiti previsti dalla legge
Possono diventare Onlus: Associazioni Fondazioni Comitati Società cooperative Altri enti privati con o senza personalità giuridica
Onlus - Settori diAttivita’
Assistenza sociale e socio-sanitaria
Assistenza sanitaria
Beneficenza
Istruzione
Formazione
Sport dilettantistico
Tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico
Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente
Promozione della cultura e dell’arte
Tutela dei diritti civili
Ricerca scientifica svolta da fondazioni
Onlus
Onlus di diritto: Organizzazioni di Volontariato,Cooperative Sociali, Organizzazioni non Governative
Onlus di opzione: Associazioni, Fondazioni,Comitati, altri enti privati con o senza personalitàgiuridica
Quasi Onlus: Enti ecclesiastici e delle confessionireligiose riconosciute dallo Stato e Associazioni diPromozione sociale
Requisiti statutari
Esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale
Divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali adeccezione di quelle ad esse direttamente connesse
Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi digestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vitadell'organizzazione, a meno che la destinazione o ladistribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate afavore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fannoparte della medesima ed unitaria struttura
Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per larealizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essedirettamente connesse
Requisiti statutari
Obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in casodi suo scioglimento per qualunque causa, ad altreorganizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblicautilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3,comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversadestinazione imposta dalla legge; l'obbligo di redigere il bilancioo rendiconto annuale
Uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo ocomunicazione rivolta al pubblico, della locuzione"organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo"Onlus“
Disciplinare in maniera uniforme il rapporto associativoescludendo la temporaneità della partecipazione (solo per leassociazioni)
Iscrizione
La Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate ha 40 giorni ditempo per effettuare i riscontri di rispondenza alla normativa eprocedere o meno all’iscrizione delle soggetto interessatoall’anagrafe delle Onlus. Decorso tale termine, senza nessunacomunicazione, l’ente si intende iscritto all’Anagrafe Unica delleOnlus
All’esito del controllo, la Direzione regionale iscrive il soggettointeressato all’anagrafe unica delle Onlus e gliene dà notiziaoppure comunica allo stesso la mancata iscrizione, evidenziandoi motivi in base al quale è formulato il diniego. Le comunicazionisono notificate all’interessato entro il termine di 40 giorni dalricevimento della comunicazione
Iscrizione
E’ previsto un allungamento dei termini del controllopreventivo, qualora l’ufficio della Direzione regionale invitil’organizzazione a fornire chiarimenti, in ordine allarispondenza dei dati e delle attività comunicate ai presuppostidi legge
In tale ipotesi l’organizzazione interessata dispone di 30 giorniper fornire la risposta e la Direzione regionale è tenuta acomunicare l’esito del controllo nei 20 giorni successivi allascadenza del predetto termine
Impresa Socialeex lege
Una nuova veste giuridica che possa costituire unostrumento di unione per due categorie di soggetti inapparenza dicotomici:
Gli enti senza scopo di lucro del libro I del CodiceCivile
Gli enti commerciali del libro V del Codice Civile
Definizione e Finalita’
Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs 155/06 la qualifica di impresasociale è riconosciuta ad “Organizzazioni private, ivicompresi gli enti di cui al libro V del c.c., che esercitano in viastabile e principale, una attività economica organizzata alfine della produzione o della scambio di beni o di servizi diutilità sociale, dirette a realizzare finalità di interessegenerale”
Il legislatore ha voluto mettere a disposizione degli enti senzascopo di lucro le regole proprie degli enti commerciali,consentendo ai soggetti già disciplinati dal Codice Civile disvolgere una determinata attività in forma imprenditoriale inalcuni settori prestabiliti dalla legge
Settori di Attività
Assistenza Sociale
Assistenza Sanitaria
Assistenza socio-sanitaria
Educazione, istruzione, formazione
Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema
Valorizzazione del patrimonioculturale
Turismo sociale formazioneuniversitaria e postuniversitaria
Ricerca ed erogazione serviziculturali
Formazione extrascolastica
Servizi strumentali alleimprese sociali
Acquisicono inoltre la qualifica di Impresa Socialetutte le organizzazioni cheesercitano una attività diimpresa al fine dell’inserimento lavorativo disoggetti svantaggiati e disabili
Requisiti essenziali
Svolgimento nei settori indicati dal legislatore
Assenza dello scopo di lucro
70% attività commerciale
Divieto assoluto di distribuzione degli utili
Denominazione “impresa sociale”
Limiti retribuzione dipendenti/amministratori
Bilancio Sociale
Innovazione: il Trust Onlus
Il Trust è un istituto nato nei sistemi di commonlaw, che ha trovato riconoscimentonell’ordinamento giuridico italiano a seguitodell’adesione del nostro paese alla Convenzionedell’Aja del 1 luglio 1985
Un soggetto disponente si spoglia della proprietà dialcuni beni, e li pone sotto il controllo di unamministratore, al quale spetta l’obbligo diamministrarli nell’interesse dei beneficiari
Il Trust:I soggetti coinvolti
Settlor il soggetto che si spoglia dei beni e liconferisce nel Trust
Trustee il soggetto, nominato dal Settlor, cheamministra i beni
Protector il soggetto che vigila sull’operato delTrustee
Beneficiaries i soggetti che beneficeranno dei beniconferiti nel Trust
Il Trust
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Il Trust
E’ possibile quindi rintracciare nella prassi numerosetipologie di trust, in quanto la sua struttura puòessere adattata, di volta in volta, alle esigenzeconcrete delle parti, anche al fine di fornire unatutela ad interessi e posizioni giuridiche che,altrimenti, non troverebbero protezione in nessunaltro strumento presente nell’ambito del nostroordinamento giuridico.
Il Trust é uno strumento estremamente elastico che,oltre ad essere funzionale alla protezione di«interessi privati», può essere utilizzato anche per ilraggiungimento di finalità di «interesse generale».
L’atto istitutivo deve contenere espressamente, tuttele clausole di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97(es. divieto di distribuzione degli utili, obbligo diimpiegare gli avanzi di gestione per il raggiungimentodelle finalità istituzionali, obbligo di redigere ilbilancio, etc.etc.)
In ogni caso lo scopo del Trust deve caratterizzarsi oper le sue finalità solidaristiche, rivolte comunque neiconfronti di soggetti svantaggiati meritevoli disolidarietà sociale, o per la sua rilevanza artistica,scientifica, o ambientale a vantaggio della collettività
Il Trust Onlus
Dal punto di vista fiscale gli enti non lucrativi possonoassumere tre differenti configurazioni tributarie:
Ente non commerciale
Onlus
Ente commerciale
Ordinamentofiscale
KAIROSVolontari per
l 'empowermentterritoriale