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CONVENZIONE EUROPA SUL PAESAGGIO Le politiche sul paesaggio non si possono basare esclusivamente sulla normativa e la regolamentazione ma è necessario che rispondano anche ad un’aspirazione della società e per questo è necessario sensibilizzarla Art. 1.a: designa una determinata parte di territorio,cosi come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione dei fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni Percezione attraverso i SENSI Sensibilizzazione Azione volta a far maturare la consapevolezza PAESAGGIO Risorsa per lo sviluppo economico Elemento imprescindibile per il turismo ed elemento di attrattività per persone e aziende Qualità del paesaggio Competitività e attrattività L’urbanistica del paesaggio Traduzione italiana (determinata) Incongruenza in quanto tutto il territorio è paesaggio

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CONVENZIONE EUROPA SUL PAESAGGIO

Le politiche sul paesaggio non si possono basare esclusivamente sulla

normativa e la regolamentazione ma è necessario che rispondano anche ad

un’aspirazione della società e per questo è necessario sensibilizzarla

Art. 1.a: designa una determinata parte di

territorio,cosi come percepita dalle popolazioni,

il cui carattere deriva dall’azione dei fattori

naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni

Percezione

attraverso i SENSI

SensibilizzazioneAzione volta a far maturare la consapevolezza

PAESAGGIO Risorsa per lo sviluppo economico

Elemento imprescindibile per il turismo

ed elemento di attrattività per persone

e aziende

Qualità del paesaggio

Competitività e attrattività

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Traduzione italiana

(determinata)

Incongruenza in quanto

tutto il territorio è paesaggio

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Siamo sensibili al paesaggio??

Si può dire che una persona sia sensibile al paesaggio quando mostra un

atteggiamento curioso, interessato ed aperto verso i paesaggi, quando gli

attribuisce dei valori e quando agisce in maniera responsabile verso di essi.

SENSIBILIZZAZIONE ~ APPRENDIMENTO in evoluzione per tutta la vita

Aspetti principali della sensibilizzazione al paesaggio

1) Si basa su stimoli sensoriali primari

soprattutto la vista

2) Fa riferimento sia ad esperienza reali

che virtuali (paesaggio dei sogni, dei

ricordi ect.)

3) Implica componenti coscienti (giudizi

di valore e le credenze) e incoscienti

(vissuto dimenticato)

4) Implica meccanismi fisiologici e

processi culturali

5) E’ direttamente legata alle conoscenze

razionali (acquisite durante la formazione

accademica, la famiglia e le esperienze) e i

fattori emozionali (stato d’animo,

personalità o l’impatto di esperienze

vissute)

6) Costituisce un aspetto dinamico che

evolve nel tempo

7) Dipende dal grado di attenzione (sia

quello che si presta alla percezione dei

paesaggi, sia quello che s’impiega per

interpretarli e valutarli)

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ABBIAMO DIRITTI E DOVERI VERSO IL PAESAGGIO?

Concetto recente introdotto dalla formulazione patrimoniale del paesaggio

nella CEP e del suo carattere come elemento fondamentale del benessere

individuale e sociale.

Fino al XX secolo l’idea di paesaggio era

vincolata a scenari naturali di gran bellezza e

peculiarità o a spazi di forte impronta storica (La prima legge di esplicita tutela del paesaggio è la

n.1497 del 1939 )

Parchi nazionali, paesaggi

pittoreschi, giardini

storici,paesaggi culturali

Negli ultimi tempi il

paesaggio si integra

nell’azione umana

Riconosce che il paesaggio produce degli effetti (positivi

o negativi) sulle persone implica che queste ultime

possano reclamare il proprio diritto a preservarne una

buona qualità ma nello stesso tempo hanno dei doveri

La sensibilizzazione al

paesaggio svolge un

ruolo nella diffusione

dei diritti e dei doveri

Precedente:

sensibilizzazione

ALL’AMBIENTE

Raccolta differenziata,

risparmio idrico, riduzione

consumo energetico, sono

temi nuovi

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Il Primo riferimento alla sensibilizzazione al paesaggio si trova nella CEP.

La prima delle misure che devono intraprendere i paesi che la sottoscrivono

è la sensibilizzazione seguita dalla formazione ed educazione

1) Formazione di specialisti che

conoscano il paesaggio

2) Programmi pluridisciplinari di

formazione sulla politica, la

salvaguardia, la gestione e la

pianificazione del paesaggio rivolti

ai professionisti e alle associazioni

3) Formazione specifica verso scuole e

università

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COMUNICAZIONE E’ l’atto di far conoscere qualcosa a qualcuno

e fare in modo che l’altro partecipi e

scambiare idee, interessi, obiettivi

E’ un processo: richiede

tempo e sviluppo

Emittente RiceventeTrasmettitore

Messaggio

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COMUNICAZIONE

MODALITA’Orale (conferenze,

giornate, cicli, sessioni

informative etc..)

Scritta (notizia, reportage,

pubblicazioni, cataloghi,

atlanti, manifesti., ect..)

Audiovisiva (televisione,

film, documentari, etc.)

Esperenziale (laboratori,

eventi di partecipazione

cittadina, visite guidate,

mostre, etc.)

Virtuale (blog, chat,

forum, reti sociali, etc.)

Museografica (musei,

esposizioni, etc.)

DESTINATARI

(esperti, professionisti, associazioni,

entità non governative, amministrazioni

pubbliche, settori produttivi, cittadini)

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5 OBIETTIVI CONCRETI della COMUNICAZIONE

1) Conoscere iniziative e azioni promosse da agenti pubblici o privati tesi alla salvaguardia, alla

gestione e alla pianificazione del paesaggio

2) Diffondere informazioni sui valori di un determinato paesaggio e incentivarne l’apprezzamento

e la conoscenza diretta

3) Promuovere l’adozione di modelli di condotta civici e responsabili verso il paesaggio

4) Implicare cittadini in eventi e progetti

5) Ottenere la collaborazione dei cittadini in azioni

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Convenzione europea sul paesaggioLivello

europeo

Livello

nazionale

Ratifica della convenzione (2006)

D.Lgs 42/2004 – Dcpm 12/12/2005 (attuativo dell’art. 146, c. 3 - documentazione necessaria alla verifica

della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, )

Livello

lombardoDgr. n. IX/2727 del 22/12/2011

Dgr. n. 8837/2008 (prog. paes.delle infrastrutture)

Dgr. n. 10974/2009 (prog. raes. reti e impianti prod. Energia el).

Art. 20 Lr. 12/2005 “Effetti del PTR”

PTR 19 gennaio 2010, n. 591

Livello

Prov. Lomb.

Dgr. N. 6421/2006 (paesaggio nel PTCP)

Adeguamento dei PTCP e PTC

Livello

Com. Lomb.

Dgr. n. 1681 del 29/12/2005

(modalità per la pianificazione

comunale ex. art. 7 della Lr. 12/2005)

Trattamento del paesaggio nel PGT

ComunicazioneConoscenzaNormativa

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Perché si è reso necessario redigere

un nuovo testo unico (D.lgs 42/2004)

quando solo 5 anni prima era stato

redatto il “Testo unico delle

disposizioni legislative in materia di

beni culturali e ambientali” (D.lgs

490/1999 – Codice Melandri)???

La legge costituzionale 3/2001. Allo Stato viene riservata in via esclusiva la

“Tutela” (art. 117, c, 2) mentre alla competenza concorrente è assegnata la

valorizzazione dei beni culturali e ambientali (art. 117, c.3) e quella

amministrativa alle autonomie locali

Esigenza di strumenti non solo conservativi ma anche preventivi e valorizzativi

Art. 118, comma1, fa leva sui

principi di sussidiarietà,

differenziazione e adeguatezza

Spinge a cercare il livello

territoriale nel quale l’attività

possa essere svolta nel

modo più efficiente, efficace

e adeguato

Apertura ai privati

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La Regione con la nuova legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 ha inteso

rivedere profondamente la normativa che disciplina la tutela e la valorizzazione

dei beni paesaggistici, aggiornando le procedure autorizzatorie e articolando le

competenze dei diversi soggetti istituzionali.

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Si modifica in particolare il ruolo della Regione e quello degli Enti Locali.

Alla Regione vengono attribuiti

prevalentemente compiti di

indirizzo, orientamento generale

e supporto

Agli Enti locali (Comuni, Consorzi di

Parco, Comunità Montane, Province),

chiamati al compito di esaminare ed

autorizzare i singoli progetti di

trasformazione del territorio nelle zone

sottoposte a vincolo paesaggistico.

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale

riconosce all’intero territorio regionale valore

paesaggistico e l’azione di tutela e

valorizzazione va esercitata sia per gli ambiti

assoggettati a specifica tutela paesaggistica

che per le rimanenti porzioni del territorio

lombardo.

Nei territori assoggettati a specifica tutela paesaggistica,

in base agli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42 (per l’individuazione dei quali si

rimanda ai successivi paragrafi 2.1 e 2.2), la valutazione

di compatibilità dei progetti di trasformazione è effettuata

con riferimento al contesto paesaggistico e tenuto conto

delle motivazioni del vincolo.

Tale valutazione si conclude, laddove l’intervento risulti compatibile coi valori paesaggistici tutelati, con l’autorizzazione

paesaggistica, che è atto amministrativo autonomo e preliminare rispetto al permesso di costruire o alla denuncia di inizio

attività, ovvero, laddove l’intervento non risulti compatibile coi valori paesaggistici tutelati, con un diniego di autorizzazione

paesaggistica, che inibisce la realizzazione dell’intervento anche sotto il profilo edilizio.

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A tal fine è opportuno procedere alla ricognizione delle aree assoggettate a tutela al

fine di verificare se le opere da eseguire richiedano la preventiva autorizzazione.L’u

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Nel secondo caso, occorre fare riferimento a quanto

indicato nel SIBA nonché alle eventuali ulteriori

ricognizioni contenute nei Piani Territoriali di

Coordinamento Provinciale e negli strumenti di

pianificazione comunale.

Deve in primo luogo essere precisato che gli ambiti territoriali possono essere

assoggettati alla tutela mediante uno specifico atto amministrativo dello Stato o

della Regione ai sensi dell’art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

oppure risultare tutelati automaticamente in base all’art. 142 del decreto medesimo.

Nel primo caso, qualora l’Ente non sia in possesso

di copia dell’atto amministrativo di imposizione del

vincolo e della relativa cartografia di perimetrazione,

potrà rivolgersi alla Struttura Paesaggio della DG

Territorio e Urbanistica della Giunta regionale.

1 2

Ambiti tutelati ai sensi dell’ art. 142 del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Si tratta di ampie

fasce ed aree di territorio di interesse paesaggistico,

definite per categorie geografiche a contenuto

prevalentemente naturalistico; la tutela delle categorie

di beni compresi in questi ambiti vincolati, sotto il

profilo paesaggistico, costituisce la parte

preponderante della materia le cui funzioni

amministrative sono state attribuite agli enti locali ai

sensi della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Si ricorda che il vincolo paesaggistico non opera per

quelle aree che alla data del 6 settembre 1985: (a)

erano delimitate negli strumenti urbanistici come

zone A e B; (b) limitatamente alle parti ricomprese

nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate

negli strumenti urbanistici ai sensi del DM 2 aprile

1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate

alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali

strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati

ai sensi dell’art. 18 della legge 22 ottobre 1971 n.

865”.; (c) ai beni indicati all’art. 142, comma 1,

lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.

42 ( “i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua…” ) che siano

stati ritenuti dalla Regione irrilevanti ai fini

paesaggistici

Articolo Modificato nel 2008 –

Caso Parco del Ticino

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Laghi (vincolo comma 1, lettera b – art. 142 D.Lgs. 42/2004)Il vincolo riguarda i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di

300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi. lago.

Entrano in questa categoria tutti gli

specchi d’acqua che siano

individuabili attraverso un toponimo

o di cui sia riconosciuta una

qualsiasi importanza e che, al di là

della loro denominazione,

possiedono le caratteristiche fisiche

dei laghi in quanto si configurano

come “specchi d’acqua a carattere

permanente” (Tribunale Superiore

Acque 27 luglio 1956 n. 17).

Fiumi e corsi d’acqua (vincolo comma 1, lettera c - art. 142 D.Lgs. 42/2004) Il vincolo riguarda i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo

unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con r.d. 11

dicembre 1933 n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150

metri ciascuna

La fascia è da individuare a partire dal piede esterno dell’argine con l’avvertenza che per quanto

riguarda il Fiume Po l’ambito soggetto a tutela paesaggistica riguarda la fascia di 150 metri misurata

dall’argine maestro e, dove questo manchi, risulta assoggettata a tutela l’intera area golenale (fascia

di esondazione).

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Territori oltre 1600 metri s.l.m. per le Alpi; oltre i 1200 metri s.l.m. per gli

Appennini (vincolo comma 1, lettera d - art. 142 D.Lgs. 42/2004)

Il vincolo paesaggistico riguarda le montagne per la parte eccedente i 1600 metri sul

livello del mare per la catena alpina ed i 1200 metri sul livello del mare per la catena

appenninica e per le isole. Il vincolo va individuato sulla cartografia seguendo le

relative isoipse.

Ghiacciai e circhi glaciali (vincolo comma 1, lettera e - art. 142 D.Lgs. 42/2004)

La identificazione dei ghiacciai e dei circhi glaciali è fornita dall’Unità Organizzativa Tutela

e Valorizzazione del Territorio della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della

Giunta regionale in base alle seguenti definizioni:

- circo glaciale: conca ad anfiteatro o nicchia prodotta dall’erosione glaciale;

- ghiacciaio: massa di ghiaccio formata su terraferma per ricristallizzazione della neve,

che per gravità è (è stata) dotata di movimento.

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Parchi e riserve (vincolo comma 1, lettera f - art. 142 D.Lgs. 42/2004)

Sono i parchi e riserve nazionali o regionali istituiti in base alla legge 6 dicembre 1991, n.

394 e alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e s.m.i. Per i singoli parchi regionali si

deve fare riferimento alle leggi istitutive, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione

Lombardia ed accompagnate dalla cartografia che ne identifica il perimetro, ovvero, se

adottati o approvati, ai relativi piani territoriali di coordinamento. Il territorio regionale è

interessato dal Parco Nazionale dello Stelvio, istituito con legge 24 aprile 1935, n.740

(ampliato con D.P.R. 23 aprile 1977), il cui Piano è stato adottato con deliberazione del

Consorzio del 28 luglio 2005, n.22, e dalle aree protette regionali richiamate negli elenchi

di seguito riportati. Per gli eventuali territori di protezione esterna questi devono essere

individuati o individuabili dai provvedimenti istitutivi e dai rispettivi piani territoriali.

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Boschi e foreste (vincolo comma 1, lettera g - art. 142 D.Lgs. 42/2004)

Il vincolo paesaggistico riguarda i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché

percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.

Per la definizione di bosco occorre riferirsi a quanto dettato dalla normativa regionale

vigente (articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27).

Tale norma indica (comma 1) che sono da considerare boschi: (a) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di

origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di

vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva,

pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e lato minore non inferiore

a 25 metri; (b) i rimboschimenti e gli imboschimenti; (c) le aree già boscate, prive di copertura arborea o arbustiva a

causa di trasformazioni del bosco non autorizzate.”

Secondo la stessa norma (comma 2) sono da considerarsi assimilati ai boschi: (a) i fondi gravati dall'obbligo di

rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico,

conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale; (b) le aree forestali

temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche,

eventi accidentali ed incendi; (c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che

interrompono la continuità del bosco.”

EDILIZIA PRIVATA: Gli alberi? Si può anche abbatterli.

Cds sulla tutela piante in aree industriali.

La legge posta a tutela del paesaggio non vieta l'abbattimento di un centinaio di pini posti

trent'anni fa a dimora per mimetizzare uno stabilimento siderurgico. Ciò in quanto il

Codice dei beni culturali e del paesaggio non tutela, in generale, la cosa in quanto tale, ma

il valore paesaggistico del quale essa è portatrice. In sostanza, non sempre un insieme di

alberi costituisce un bosco. È quanto ha affermato il Consiglio di Stato, Sez. VI, con

la sentenza 29.03.2013 n. 1851.

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In caso di rilascio di autorizzazione paesaggistica in ambito boscato, dovrà essere

richiesta e acquisita anche l'autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui all'art. 43

della L.R. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste,

pesca e sviluppo rurale), con l'obbligo, ai sensi della D.G.R. 675/2005 e s.m.i., di

determinare eventuali interventi compensativi, quali rimboschimenti, interventi di

riequilibrio idrogeologico ed opere di miglioramento dei boschi esistenti, interventi da

realizzarsi a spese del destinatario dell'autorizzazione, prevedendo eventualmente la

monetizzazione delle opere oggetto di trasformazione.

Zone umide (vincolo comma 1, lettera i - art. 142 D.Lgs. 42/2004)

Il vincolo riguarda le zone umide di interesse internazionale specificamente individuate

con D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 e successivo D.P.R. 11 febbraio 1987 n. 184. Si

elencano di seguito le zone umide di interesse internazionale presenti in Lombardia, i

relativi decreti ministeriali e provvedimenti regionali istitutivi, nonché i comuni interessati

dal vincolo.

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Zone archeologiche (vincolo comma 1, lettera m - art. 142 D.Lgs 42/2004)

Sono sottoposte a vincolo le “zone di interesse archeologico” individuate alla data di

entrata in vigore del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Presso la Soprintendenza

per i Beni Archeologici della Lombardia possono essere reperite le informazioni sulla

localizzazione di aree interessate da ritrovamenti archeologici o da tracce di centuriazione,

sulla loro attribuzione a determinati periodi storici e sulle limitazioni e prescrizioni di cui

tenere conto nell’esecuzione di opere che comportino movimenti di terra.

L'archivio vincoli nel corso degli anni si è progressivamente trasformato nel progetto I.D.R.A.,

un Sistema Informativo Territoriale realizzato per ospitare sia il patrimonio vincolato sia repertori di beni

culturali derivanti da progetti di catalogazione.

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LE COMPETENZE TRA REGIONE ED ENTI LOCALI (art.80 Lr.12/2005) Le funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle sanzioni di

cui agli articoli 146, 159 e 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono esercitate dagli Enti di

seguito indicati oltre che dalla Regione.

Comune

Al Comune sono state conferite le funzioni

paesaggistiche per ogni tipo di intervento,

ad esclusione di quelli di competenza della

Regione, dei parchi (ad eccezione delle

aree di iniziativa comunale – cfr. PTC del

Parco) e della Provincia oltre agli interventi

inerenti le opere idrauliche realizzate da altri

enti locali (CM).

Le competenze paesaggistiche sono

principalmente riferite alle trasformazioni di

carattere urbanistico - edilizio

Province

a) attività estrattiva di cava e di smaltimento rifiuti;

b) opere di sistemazione montana;

c) strade di interesse provinciale;

d) interventi da realizzarsi nelle aree di demanio lacuale;

e) interventi di trasformazione del bosco, per i territori di

competenza non ricadenti entro le Comunità Montane;

f) linee elettriche;

g) opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti

energetiche rinnovabili

Non necessitano di autorizzazione paesistica (art. 149 del D.Lgs. 42/2004) :

(1) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non

alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

(2) interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato

dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

(3) il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi

nei boschi e nelle foreste indicati al comma 1, lettera g) dell'art. n. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, purché previsti ed

autorizzati in base alle norme vigenti in materia.

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Consorzi Gestione Parchi

Nei Comuni compresi nei Parchi regionali, le funzioni autorizzative, consultive e sanzionatorie sono

esercitate dall'Ente Gestore del Parco, ad eccezione che per gli interventi di competenza della

Regione e della Provincia, ovvero degli interventi inerenti ad opere idrauliche realizzate da enti

locali diversi dai comuni.

Sono state attribuite all’Ente Gestore del Parco le funzioni in materia paesaggistica da svolgersi in

ambito comunale perché il parco regionale si configura come un’amministrazione preposta alla

tutela ambientale e pertanto più “adeguata” a svolgere le funzioni amministrative in materia di tutela

del paesaggio.

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Regione

In via residuale sono rimaste di esclusiva competenza regionale le funzioni

amministrative autorizzatorie e sanzionatorie relative a:

a) opere di competenza dello Stato, degli enti ed aziende statali, nonché opere di competenza

regionale (ad eccezione di quelle relative agli interventi art. 27, c. 1, lettere a), b), c), d) della Lr.

12/2005, ivi compresi gli ampliamenti, ma esclusa la demolizione totale e la ricostruzione) e delle linee

elettriche a tensione non superiore a quindicimila volt (competenza comunale);

b) opere idrauliche realizzate dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO.), nonchè quelle

relative ai canali indicati nell’allegato A della presente legge, da chiunque realizzate;

c) interventi riguardanti l’attività mineraria e interventi previsti dagli articoli 38 e 39 della Lr. 14/1998

(Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);

d) interventi di deposito e smaltimento dei rifiuti di cui all’articolo 17 della Lr. 26/2003.

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Per quanto riguarda gli interventi di deposito e

smaltimento rifiuti sono attribuite alla Regione le

competenze paesaggistiche relative a:

“.. b) l'approvazione, a seguito di indizione della

conferenza dei servizi dei progetti di impianti per la

gestione dei rifiuti, nonché l'autorizzazione alla loro

realizzazione e all'esercizio delle operazioni di

smaltimento e recupero, secondo le modalità di cui agli

articoli 27 e 28 del d.lgs. 22/1997 per impianti:

c) il rilascio, il rinnovo e il riesame

dell'autorizzazione integrata

ambientale, per gli impianti di cui

all'allegato 1, categoria 5, della direttiva

96/61/CE del Consiglio del 24

settembre 1996 (Prevenzione e

riduzione integrate dell'inquinamento)”.

Le competenze paesaggistiche per le altre tipologie di intervento relative allo

smaltimento dei rifiuti sono attribuite alla Provincia ai sensi dell’art. 80,

comma 3, lettera a) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

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Procedura ordinaria

Entro 40 giorni dalla ricezione della

domanda deve svolgere una serie di attività

verificando: (a) la necessità

dell’autorizzazione paesaggistica; (b) la

completezza della documentazione,

richiedendo eventuali integrazioni

documentali e svolgendo accertamenti; (c) la

compatibilità paesaggistica dell’intervento

(coerenza con i criteri di tutela dei vincoli e

con i piani paesaggistici).

L’Ente competente, dopo aver svolto le

attività sopra indicate, trasmette alla

Soprintendenza: (a) la copia dell’istanza e la documentazione

presentata dal richiedente; (b) il parere della

Commissione Paesaggio (anche nel caso sia

negativo); (c) la relazione tecnica illustrativa

contenente anche la proposta di provvedimento

paesaggistico che, redatta dal responsabile

dell’istruttoria paesaggistica, deve indicare se si

propone l’approvazione, l’approvazione con

prescrizione o il diniego del progetto presentato.

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Entro 45 giorni dalla ricezione della

documentazione, il Soprintendente esprime il

parere vincolante (Art. 146 DLgs n. 42/2004)

e lo trasmette all’Ente che, entro 20 giorni

dal ricevimento, emette conforme

provvedimento paesaggistico.

Nel caso invece il Soprintendente non

esprima l’obbligatorio parere vincolante,

il potere decisionale passerà

all’amministrazione competente

eliminata la possibilità di indire,

entro i successivi 15 giorni una

conferenza dei servizi.

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Procedura semplificata

Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda,

deve svolgere una serie di attività verificando:

(a) la necessità di autorizzazione paesaggistica;

(b) la circostanza che l’intervento rientri in una

delle categorie indicate nell’allegato al DPR

139/2010 Regolamento recante procedimento

semplificato di autorizzazione paesaggistica per

gli interventi di lieve entità; (c) la completezza

della documentazione, richiedendo eventuali

integrazioni; (d) la conformità urbanistica

dell’intervento.

Se l’intervento è urbanisticamente non

conforme, si conclude il procedimento

archiviando la richiesta

Se l’intervento è conforme, l’Ente procede

alla valutazione paesaggistica,

acquisendo il parere della Commissione

Paesaggio

Se la valutazione paesaggistica è negativa,

l’Ente comunica l’esito al richiedente, con

termine di 10 giorni per eventuali osservazioni.

L’Ente, se non accoglie le osservazioni,

provvede all’emissione del diniego. Entro 20

giorni dal ricevimento del diniego, può avviare la

procedura per richiedere un diverso parere al

Soprintendente. L’Ente competente può inviare

al Soprintendente, entro i successivi 10 giorni,

eventuali osservazioni ed il Soprintendente si

pronuncia entro i successivi 30 giorni,

rilasciando o negando l’autorizzazione

paesaggistica.

Il provvedimento è immediatamente efficace.

Se la valutazione paesaggistica è positiva,

l’Ente, entro 30 giorni dal ricevimento della

domanda, trasmette alla Soprintendenza la

documentazione ed una motivata proposta di

accoglimento della domanda.

Se il Soprintendente, entro 25 giorni dal

ricevimento della documentazione, esprime

parere motivato vincolante favorevole, lo

trasmette all’Ente competente al rilascio

dell’autorizzazione paesaggistica, che, entro 5

giorni dal ricevimento, adotta provvedimento

conforme al parere.

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LE COMMISSIONI PER IL PAESAGGIO (art. 81 Lr. 12/2005) L’u

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La commissione esprime parere

obbligatorio in merito al rilascio delle

autorizzazioni paesaggistiche di

competenza dell’ente presso il quale

è istituita.

La legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 prevede

che ogni ente locale a cui sono attribuite le funzioni

amministrative di rilascio dell’autorizzazione

paesaggistica e l’irrogazione delle relative sanzioni,

deve istituire e disciplinare una Commissione per il

Paesaggio composta da soggetti aventi

particolare e qualificata esperienza nella tutela

paesaggistico - ambientale.

Sistema Informativo Beni Ambientali ( S.I.B.A). a cui si può accedere dal sito della Regione Lombardia

individua i vincoli di tutela paesaggistica di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e gli ambiti assoggettati alla

tutela prevista dagli articoli 17 e 18 delle Norme di Attuazione

del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.).