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ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CUNEO “TEMI E ARGOMENTI DI INTERESSE PROFESSIONALE” SCHEDE DI AGGIORNAMENTO Giugno 2011

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ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA

DI CUNEO

“TEMI E ARGOMENTI DI INTERESSE PROFESSIONALE”

SCHEDE DI AGGIORNAMENTO

Giugno 2011

INDICE DEGLI ARGOMENTI

FARMACISTI

> ECM

> Nuovi corsi di aggiornamento sulla galenica

> Obiezione di coscienza

> Progetto di ricerca "Community Pharmacy in Europe 2010

FARMACIE

> DM 16.12.2010 — Prestazioni autoanalitiche erogabili dalle farmacie

> DM 16.12.2010 — Prestazioni infermieristiche e fisioterapiche erogabili dalle farmacie

> DM 3.12.2010 — Ulteriore riduzione per gli anni 2008 e 2009 delle percentuali di sconto a carico delle

farmacie a ridotto fatturato

> AIFA — Metodologia di attuazione dello sconto dell'1,83% a carico delle aziende farmaceutiche

> Distributori automatici

> Fidelity Cards

> Il Fascicolo sanitario elettronico — Linee guida nazionali

> Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

STUPEFACENTI

> Aggiornamento tabelle stupefacenti

> Conferenza Stato-Regioni. Linee guida per gli interventi regionali nell'ambito della rete delle cure palliative

> DLgs 50 / 2011 — Attuazione di regolamenti CE in materia di precursori di droghe

MEDICINALI

> Consegna a domicilio farmaci ASL: accordo Farmindustria — Poste Italiane

> Accordo Stato — Regioni sull'accesso aifarmaci innovativi di uso ospedaliero

> Accordo Stato — Regioni per ilpotenziamento del sistema difarmacovigilanza

> Riduzione dei prezzi dei medicinali a brevetto scaduto collocati in classe A

> Restrizione alla commercializzazione di prodotti a base di nitrato d'ammonio

DOPING

> Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping

> Decreto 18.11.2010 — Trasmissione dati relativi ai principi attivi vietati per doping utilizzati nelle

preparazioni estemporanee

FEDERAZIONE e ORDINI

> Disegno di legge sulla sperimentazione clinica e per la riforma degli Ordini delle professioni

> Nuovi strumenti di comunicazione della Federazione: Il Farmacista Online e la newsletter

> Ristrutturazione delportale web istituzionale www.fofi.it

> Portale dell’Ordine di Cuneo www.ordinefarmacisti.it

LAVORI USURANTI

> Legge 183/2010 - Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,

aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di

apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro

pubblico e controversie di lavoro

MILLEPROROGIIE

> Legge 10/2011 — Conversione in legge con modificazioni del DL 225/2010 recante proroga di termini previsti

da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

Educazione continua in medicina

Prorogato il termine per l’inserimento degli eventiLa Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nell'intento di garantire un’adeguata offerta formativa per l'anno 2011 e di agevolare il transito dal sistema basato sull’accreditamento degli eventi a quello sull’accreditamento provider, ha deciso di prorogare per il primo semestre 2011 l’inserimento di singoli eventi anche ai provider accreditati con il precedente regime.In particolare, nell’avviso pubblicato sul sito dell’Agenas (www.agenas.it sezione Educazione continua in medicina), sono riportati i seguenti termini per l’inserimento degli eventi:

— gli eventi, i Progetti formazione aziendale, le loro edizioni e le repliche dei Progetti formazione aziendale dell'anno precedente devono svolgersi (inizio e fine) entro il 30 giugno 2011;

— il termine ultimo per la validazione della richiesta di accreditamento eventi/Progetti formazione aziendale è stato fissato al 31 marzo 2011.

Il sistema di accreditamento degli eventi, si legge nello stesso comunicato, sarà disponibile anche per gli organizzatori che abbiano fatto richiesta di accreditamento come provider provvisorio.

*

Sul sito dell’Agenas alcuni chiarimenti utili sui crediti 2011 - 2013Sul sito dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) – sezione “Ecm”, cliccando su “Accreditamento Provider” e, quindi “Faq” – sono state pubblicate alcune domande e risposte con chiarimenti sui crediti Ecm 2011-2013.

In particolare, in risposta alla domanda “I crediti formativi da ottenere sono sempre 150 con un minimo di 25 e un massimo di 75 per anno?” si precisa che “la Commissione Nazionale per la formazione continua ha stabilito in 150 i crediti formativi utili per il triennio 2011/2013, con uno”sconto” di 10 crediti formativi l’anno in favore dei virtuosi. Cioè di coloro che negli ultimi tre anni (triennio 2008/2010) accumulano almeno 90 crediti formativi. La Determina della CNFC deve essere oggetto di Accordo Stato Regione in quanto ricade tra i provvedimenti precettivi per le Regioni.”

In risposta alla domanda “In che percentuale devono essere acquisiti i crediti (FAD - RES - FSC)” si precisa che “la Commissione Nazionale non ha stabilito limiti in percentuale per acquisire crediti formativi utilizzando le diverse tipologie formative: residenziale , FAD, FSC. Unico limite percentuale riguarda gli infermieri professionali che possono acquisire con tipologia FAD fino al 60% dei crediti formativi.”Si fa presente, tuttavia, che tali determinazioni devono essere approvate dalla Conferenza Stato-Regioni.

Corsi Fad della Federazione degli Ordini e della Fondazione Cannavò:dati relativi alle iscrizioni e i risultati sulla valutazione degli iscritti

A testimonianza dell’interesse dimostrato dai corsi di formazione a distanza della Federazione degli Ordini e della Fondazione Francesco Cannavò, si riportano i dati relativi alle iscrizioni.

Il corso Fad “Sicurezza dei pazienti e Gestione del Rischio clinico: la Qualità dell’assistenza farmaceutica” da ottobre 2010 ha registrato 16.484 iscritti (12.948 hanno completato il corso). Da segnalare, in particolare, che il corso ha suscitato interesse non solo tra i farmacisti che lavorano in ospedale, ambito nel quale viene tradizionalmente ricondotta l’attività di gestione del rischio clinico, ma anche tra i farmacisti che operano sul territorio a dimostrazione dell’attenzione di tutte le componenti della professione su tale tematica.I farmacisti, inoltre, confermano l’apprezzamento della modalità di formazione a distanza giudicando positivamente l’accessibilità al corso tramite il portale www.farmaciasicura.it e la fruibilità dei contenuti presenti nelle pagine web.

Per quanto concerne il programma pharmafad della Fondazione Cannavò da ottobre 2010 ha registrato 16.312 (8.959 hanno completato il corso).Il tradizionale appuntamento con i corsi della Fondazione Cannavò, che ormai da qualche anno consente di supplire alla carenza di offerta formativa in ambito Ecm per i farmacisti, è valutato positivamente da quanti hanno potuto completare il programma pharmafad 2010 e compilato le schede di valutazione sul gradimento, sulla qualità e sull’efficacia delle tematiche trattate ai fini del proprio aggiornamento.

I corsi sopra descritti sono disponibili anche on-line, consentendo l’acquisizione di 20 crediti formativi per il corso della Federazione sul rischio clinico e di 10 crediti formativi per il programma pharmafad della Fondazione Francesco Cannavò.

Nuovi corsi di aggiornamento sulla galenicaper farmacistipreparatori

In attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Nazionale in merito al “potenziamento, anche sotto l’aspetto della qualificazione e dell’aggiornamento professionale, dell’attività galenica in farmacia”, il Comitato centrale, nella riunione del 30 marzo u.s., ha deliberato di istituire un corso permanente di formazione per preparatori galenici, in collaborazione con la Società Italiana Farmacisti preparatori (SIFAP) e la Fondazione Francesco Cannavò.

Il Primo Incontro Formativo si terrà ad Ancona, presso i laboratori dell’Athena S.r.l., i giorni 2 e 3 luglio p.v., a cura della Prof.ssa Paola Minghetti, del Dr. Pierandrea Cicconetti e dal Dr. Mario Marcucci.Il Corso sarà articolato in due sessioni, la prima teorica e la seconda di esecuzione diretta delle preparazioni da parte dei partecipanti che per tale motivo non potranno essere in numero superiore a venti. In particolare, la parte pratica sarà dedicata all’allestimento di capsule e di preparati semisolidi per applicazione cutanea.Si informa, inoltre, che nei prossimi mesi sarà organizzato a Cuneo un Secondo Incontro formativo, essendo stato individuato un laboratorio galenico in grado di accoglierlo.Si invitano i Signori Presidenti a dare la massima diffusione alla presente iniziativa professionale e, con particolare riferimento alle Province del Sud, ad indicare alla Federazione l’eventuale disponibilità, negli ambiti territoriali di competenza, di un laboratorio attrezzato, al fine di poter organizzare, qualora vi fosse interesse di adesione da parte degli iscritti, un ulteriore corso nell’area dell’Italia meridionale, così come fatto per l’Italia Centrale e Settentrionale.

Obiezione coscienza

Il Comitato Nazionale di Bioetica si è occupato della questione relativa all’obiezione di coscienza del farmacista nella dispensazione di prodotti farmaceutici per i quali il meccanismo di azione non escluda la possibilità di eliminare un embrione umano, qualunque sia il suo grado di sviluppo (es. Levonogestrel).

Il 27 gennaio 2011, si è tenuta un’audizione alla quale ha partecipato il Presidente della Federazione, Dr. Andrea Mandelli, assistito dal Direttore Generale, Dr. Antonio Mastroianni, e nel corso della stessa sono emersi, tra i membri del CNB, diversi orientamenti di pensiero poi trasfusi nel documento “Nota in merito alla obiezione di coscienza del farmacista alla vendita di contraccettivi di emergenza”.

"COMMUNITY PHARMACY IN EUROPE 2010":un progetto di ricerca internazionale

per contribuire allo sviluppo della professione

Un gruppo di farmacisti universitari, appartenenti alla Facoltà di Farmacia di Padova, alla Faculty of Pharmacy and Kent Business School of University of Kent (Regno Unito), alla Faculty of Pharmacy of Krakow (Polonia), alla Faculty of Pharmacy of Lisbon (Portogallo) e alla Faculty of Pharmacy of Granada (Spagna), hanno avviato un progetto di ricerca internazionale intitolato “La farmacia aperta al pubblico in Europa”.Il gruppo di studio, partendo dall’analisi degli ultimi interventi istituzionali che hanno sottoposto il mondo della farmacia ad una pressione sempre maggiore determinata da fattori scientifici, economici e tecnologici, mira ad individuare un nuovo modello, nel quale il farmacista diventi un riferimento professionale portante all’interno di un sistema proiettato a garantire al paziente il miglior servizio sanitario possibile.

Il progetto consta di diverse fasi, la prima delle quali consiste nella definizione della situazione attuale attraverso la somministrazione di un questionario online ai farmacisti che operano nelle farmacie aperte al pubblico nei diversi Paesi dell’Unione Europea.Gli obiettivi principali che la ricerca intende perseguire sono:1. disegnare una mappa del funzionamento (best practice) della farmacia a livello europeo;2. facilitare lo sviluppo e la creazione di modelli innovativi di farmacia, professionalmente

funzionali al sistema sanitario.

Si precisa che il questionario è rivolto esclusivamente ai professionisti che svolgono la propria attività nelle farmacie aperte al pubblico e la compilazione è effettuabile direttamente on line al seguente indirizzo:http://survey.qualtrics.com/SE/?SID=SV_9t5c3Czd2ZPqZxi.In considerazione della particolare importanza dell’iniziativa, che ha già avuto un vasto eco in altri Stati dell’Unione Europea, e nell’ambito di una collaborazione istituzionale con il mondo universitario europeo, si invitano i Signori Presidenti a dare la massima diffusione al progetto, sensibilizzando i colleghi a cui è rivolto a partecipare attivamente fornendo il proprio punto di vista attraverso la compilazione del questionario.

DM 16.12.2010prestazioni autoanalitiche erogabili dalle farmacie

Riferimenti: Decreto 16 dicembre 2010 – “Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera e) e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del 2009” – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10- 03 - 2011.

Dal 25 marzo scorso è in vigore il decreto ministeriale che disciplina i limiti e le condizioni per l’erogazione da parte delle farmacie delle prestazioni autoanalitiche rientranti nell’autocontrollo.

Si fornisce di seguito un’esplicazione delle relative disposizioni.

Test autodiagnosticiSi tratta di test che in via ordinaria sono gestibili direttamente dai pazienti in funzione di autocontrollo a domicilio ovvero in caso di condizioni di fragilità o di non completa autosufficienza, possono essere utilizzati mediante il supporto di un operatore sanitario, presso le farmacie territoriali pubbliche e private.E' vietato l'utilizzo di apparecchiature che prevedano attività di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti e resta in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi.

Prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, effettuabili in farmaciaAi fini della definizione degli accordi regionali correlati alla convenzione nazionale, nell’ambito dei limiti e delle condizioni fissati dal decreto, sono utilizzabili i dispositivi medici per test autodiagnostici destinati ad effettuare le seguenti prestazioni analitiche di prima istanza:

— test per glicemia, colesterolo e trigliceridi;

— test per misurazione in tempo reale di emoglobina, emoglobina glicata, creatinina, transaminasi, ematocrito;

— test per la misurazione di componenti delle urine quali acido ascorbico, chetoni, urobilinogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, ph, sangue, proteine ed esterasi leucocitaria;

— test ovulazione, test gravidanza, e test menopausa per la misura dei livelli dell'ormone F SA nelle urine;

— .test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci.

Indicazioni tecniche relative all'utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello erogabili in farmaciaNell'ambito dei servizi di secondo livello (ovvero quelli destinati al singolo paziente), sono utilizzabili presso le farmacie, i seguenti dispositivi strumentali:

− dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa; − dispositivi per la misurazione della capacità polmonare tramite auto -spirometria; − dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della saturazione percentuale

dell'ossigeno;− dispositivi per il monitoraggio con modalità non invasive della pressione arteriosa e

dell'attività cardiaca in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali;

− dispositivi per consentire l'effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di tele cardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali.

Il Ministero della salute, previo accordo con la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, adotterà delle linee guida sull'utilizzo dei sopra elencati dispositivi, cui le farmacie saranno tenute ad adeguarsi entro sessanta giorni dalla loro emanazione.

Utilizzo dei defibrillatori semiautomaticiPresso le farmacie sono altresì utilizzabili dispositivi semiautomatici per la defibrillazione, nel rispetto della normativa in materia.L'elenco delle prestazioni analitiche e dei dispositivi strumentali sarà periodicamente aggiornato con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Condizioni di applicazioneLe farmacie pubbliche e private, per l'effettuazione delle prestazioni e l'assistenza ai pazienti che in autocontrollo fruiscono delle sopra elencate prestazioni, utilizzano spazi dedicati e separati dagli altri ambienti, che consentano l'uso, la manutenzione e la conservazione delle apparecchiature dedicate in condizioni di sicurezza, nonché l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali, in base a linee guida fissate dalla Regione.Le attività erogate presso le farmacie devono essere effettuate nei limiti dei rispettivi profili professionali, nonché nel rispetto delle altre disposizioni di legge, e sotto la vigilanza dei preposti organi regionali.

Obblighi e responsabilità del farmacista titolare o del direttore responsabile e del personale sanitarioIl farmacista titolare o il direttore responsabile della farmacia deve definire in un apposito documento, conservato in originale presso la farmacia e inviato in copia all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, i compiti e le responsabilità degli infermieri o degli operatori socio sanitari che forniscono il supporto all'utilizzazione delle strumentazioni necessarie per l'esecuzione delle analisi, nel rispetto dei rispettivi profili professionali.Il farmacista titolare o il direttore responsabile della farmacia risponde della corretta installazione e manutenzione dei dispositivi utilizzati, secondo le indicazioni fornite dal fabbricante.Il farmacista titolare o il direttore responsabile della farmacia risponde, inoltre, della inesattezza dei risultati analitici, qualora questa sia dovuta a carenze nell’installazione e manutenzione delle attrezzature utilizzate.

Il personale sanitario addetto al supporto dell'esecuzione degli esami deve essere in possesso delle conoscenze necessarie per l'esecuzione dei test, per le operazioni che consentano un corretto funzionamento dei sistemi in uso, per la eventuale manutenzione strumentale delle apparecchiature, e deve partecipare a corsi di aggiornamento professionale relativi all'utilizzo delle tecnologie adoperate, con cadenza almeno triennale.

Obblighi informativiIl farmacista ha l'obbligo di esporre nei locali della farmacia, in modo chiaro e leggibile, l'indicazione delle tipologie di prestazioni analitiche disponibili agli utenti, erogabili nell’ambito degli accordi regionali. Gli avvisi non possono contenere dizioni che richiamino espressamente o indirettamente esami di laboratorio non eseguibili presso le farmacie.Il farmacista mette a disposizione dell'utente il dispositivo per «test autodiagnostico» fornendo i suggerimenti idonei all'impiego; in particolare, è tenuto ad indicare all'utente, prima dell'esecuzione dell'esame, la differenza tra un test di prima istanza ed un'analisi svolta normalmente in un laboratorio autorizzato.Il farmacista deve altresì informare il cittadino utente che i risultati dei test devono essere verificati con il medico prescrittore, che indicherà le opportune iniziative terapeutiche.Il farmacista titolare della farmacia effettua, ove necessario, nell'ambito delle procedure di vigilanza sui dispositivi medici, la comunicazione sugli incidenti prevista dal comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332.

Aziende sanitarie territorialmente competentiNelle more dell'adozione, da parte delle Regioni, di specifiche modalità di controllo, la verifica e la valutazione periodica della corretta applicazione del presente decreto sono effettuate dall'Azienda sanitaria locale territorialmente competente.

Remunerazione dei nuovi servizi e requisiti minimiL'accordo collettivo nazionale fissa i principi ed i criteri per la determinazione della remunerazione, a parte del servizio sanitario, dell'attività assistenziale di cui al presente decreto, da applicarsi nei correlati accordi di livello regionale.L'accordo collettivo nazionale definisce altresì i principi ed i criteri in base ai quali i correlati accordi regionali fissano i requisiti minimi di idoneità dei locali della farmacia nel cui ambito le prestazioni sono erogate.Fino all'entrata in vigore della convenzione i requisiti minimi dei locali sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Erogabilità delle prestazioni a carico del cittadinoL'attivazione e l’effettuazione dei nuovi servizi di autoanalisi non può comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, fermo restando che eventuali prestazioni al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste.

DM 16.12.2010prestazioni infermieristiche e fisioterapiche

erogabili dalle farmacie

Riferimenti: Decreto 16 dicembre 2010 – Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19- 04 -2011.

Dal 4 maggio scorso è in vigore il decreto ministeriale che disciplina l’erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali.Come precisato dallo stesso decreto, le disposizioni in esso contenute sono da intendersi applicabili nelle singole Regioni in coerenza, nell'ambito e nei limiti degli accordi regionali correlati all'accordo collettivo nazionale, e delle disposizioni legislative regionali in materia.

Si fornisce di seguito un’esplicazione delle relative disposizioni.

Operatori abilitati Possono erogare i servizi disciplinati dal decreto esclusivamente gli infermieri e i fisioterapisti, in possesso di titolo abilitante ai sensi della vigente normativa, ed iscritti al relativo Collegio professionale laddove esistente.Il farmacista titolare o direttore è tenuto ad accertare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei suddetti requisiti, avvalendosi, laddove necessario, degli Ordini provinciali dei medici, dei Collegi provinciali degli infermieri e delle associazioni maggiormente rappresentative dei fisioterapisti così come individuate dal Ministero della salute.Le attività erogate presso le farmacie e a domicilio del paziente devono essere effettuate dai professionisti sanitari nel rispetto dei propri profili professionali, con il coordinamento organizzativo e gestionale del farmacista titolare o direttore.

Prestazioni erogabili dagli infermieri

In farmaciaSu prescrizione del medico, l’infermiere, all’interno della farmacia, provvede alla corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche.Ai sensi del decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994 n.739, per l'espletamento di tali funzioni, l'infermiere può avvalersi del supporto di operatori socio-sanitari, ove operanti presso la farmacia.Nell’ambito delle competenze del proprio profilo professionale, sono altresì erogabili dagli infermieri presso le farmacie, anche tramite il supporto di operatori socio - sanitari, le seguenti prestazioni:— supporto alle determinazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito

dell'autocontrollo;— effettuazione di medicazioni e di cicli iniettivi intramuscolo;— attività concernenti l'educazione sanitaria e la partecipazione a programmi di consulting,

anche personalizzato;— iniziative finalizzate a favorire l'aderenza dei malati alle terapie.

Al domicilio del pazienteSono erogabili dagli infermieri, a domicilio del paziente, nell'ambito degli specifici accordi regionali, le prestazioni, rientranti nelle competenze del proprio profilo professionale, prescritte dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, oltre che da medici chirurghi appartenenti ad altre discipline, che ritengano di avvalersi utilmente dei servizi erogabili dalle farmacie.

Inoltre, a domicilio del paziente, gli infermieri partecipano ad iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali. Le predette attività possono essere svolte esclusivamente laddove previste nell'ambito delle linee guida tecnico-sanitarie approvate dalle Regioni.

In farmacia e al domicilio del pazienteSu prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, nel rispetto della normativa vigente, l’infermiere può erogare sia all'interno della farmacia, sia a domicilio del paziente, ulteriori prestazioni rientranti fra quelle effettuabili in autonomia secondo il proprio profilo professionale.

Supporto nell’utilizzo dei defibrillatoriGli infermieri intervengono altresì d'urgenza, oltre che per il supporto all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico, anche nelle situazioni igienico sanitarie d'urgenza previste dal profilo professionale di appartenenza

Prestazioni erogabili dai fisioterapistiSu prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, il fisioterapista può erogare all'interno della farmacia ed a domicilio del paziente, e nei limiti di cui al decreto del Ministro della sanità n. 741 del 1994, le seguenti prestazioni professionali:− definizione del programma prestazionale per gli aspetti di propria competenza, volto alla

prevenzione, all'individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo;− attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psico-motorie e

cognitive e viscerali utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali;− verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero

funzionale.

La farmacia, nell'erogazione delle suddette prestazioni, deve rispettare tutti gli specifici requisiti relativi ai settori professionali, sanitari e tecnico - strutturali previsti per lo svolgimento di tali attività dalla normativa statale, regionale e comunale vigente, nell'ambito dei precedenti settori.

Remunerazione dei nuovi servizi e requisiti minimiL’accordo collettivo nazionale dovrà fissare i principi ed i criteri per la determinazione della remunerazione, da parte del servizio sanitario nazionale, dei nuovi servizi disciplinati dal decreto, da applicarsi nei correlati accordi di livello regionale.

L'accordo nazionale definirà, altresì, i principi ed i criteri in base ai quali i correlati accordi regionali dovranno fissare i requisiti minimi di idoneità dei locali nel cui ambito le prestazioni sono erogate.

Fino all'entrata in vigore degli accordi regionali, i requisiti minimi dei locali sono quelli che le vigenti disposizioni di legge stabiliscono per lo svolgimento di attività infermieristiche e fisioterapiche.

Regime delle prestazioniLe prestazioni disciplinate dal presente decreto possono essere erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito degli specifici accordi regionali, sotto la vigilanza dei preposti organi regionali, in farmacia, previa prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, fermo restando che eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste.

L’attivazione e l'effettuazione di tali nuovi servizi non potrà comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

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Le farmacie, pertanto, dal 4 maggio, possono erogare le prestazioni di cui al decreto in oggetto in regime privato con oneri a carico del cittadino e nel rispetto della normativa regionale che disciplina lo svolgimento di tali attività.

D.M. 3 dicembre 2010 - Ulteriore riduzione, per gli anni2008 e 2009, delle percentuali di sconto a carico delle

farmacie a ridotto fatturato

Riferimenti normativi:

Decreto 3 dicembre 2010, recante “Ulteriore riduzione, per l’anno 2008, delle percentuali di sconto a carico delle farmacie a ridotto fatturato”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 45 del 24 febbraio 2011.

Decreto 3 dicembre 2010, recante “Ulteriore riduzione, per l’anno 2009, delle percentuali di sconto a carico delle farmacie a ridotto fatturato”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 44 del 23 febbraio 2011.

Come noto, l’articolo 1, comma 826, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), ha stabilito, anche per il triennio 2007 – 2009, la proroga della riduzione delle percentuali di sconto a carico delle farmacie con fatturato ridotto.

In applicazione di tale disposizione, con proprio decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha previsto che, per l’anno 2008, per le farmacie già destinatarie della suddetta riduzione, si applichi quanto segue:

— le farmacie che nel 2007 hanno registrato un fatturato in regime di SSN, relativo all’erogazione di farmaci in convenzione, al netto dell’IVA, inferiore a €150.000,00 sono esentate dal praticare lo sconto previsto dalla normativa vigente, con una relativa spesa valutata in € 1.140.785,80;

— per le farmacie che nel 2007 hanno registrato un fatturato in regime SSN, relativo all’erogazione di farmaci in convenzione, al netto dell’IVA, compreso tra € 150.000,00 e € 258.228,45, lo sconto previsto dalle norme vigenti è ridotto del 23,69%, con una relativa spesa valutata in € 1.359.214,20.

Al fine di rimborsare la maggiore spesa sostenuta dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, l’importo di € 2.500.000 viene ripartito tra le stesse secondo la tabella allegata al decreto.

Per l’anno 2009, è stato invece previsto che, per le farmacie già destinatarie della suddetta riduzione, si applichi quanto segue:

— le farmacie che nel 2008 hanno registrato un fatturato in regime di SSN, relativo all’erogazione di farmaci in convenzione, al netto dell’IVA, inferiore a €150.000 sono esentate dal praticare lo sconto previsto dalla normativa vigente, con una relativa spesa valutata in € 1.264.801,60;

— per le farmacie che nel 2008 hanno registrato un fatturato in regime SSN, relativo all’erogazione di farmaci in convenzione, al netto dell’IVA, compreso tra € 150.000,00 e

€ 258.228,45, lo sconto previsto dalle norme vigenti è ridotto del 20,5 1%, con una relativa spesa valutata in € 1.235.198,40.

Al fine di rimborsare la maggiore spesa sostenuta dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, l’importo di € 2.500.000 viene ripartito tra le stesse secondo la tabella allegata al decreto.

A LFA — determinazione 18 febbraio 2011Metodologia di attuazione dello sconto dell'1,83% acarico delle aziende farmaceutiche in applicazione

dell'articolo 11, comma 6, del DL 78/2010 convertitonella legge 122/2010

Riferimenti:AIFA – DETERMINAZIONE 18 FEBBRAIO 2011 “Metodologia di attuazione dello sconto dell’1,83% a carico delle aziende farmaceutiche in applicazione dell’articolo 11, comma 6, del DL 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010”. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26.2.2011.

Con la manovra economica del Governo (DL 78/2010 convertito nella legge 122/2010) è stato previsto che lo sconto a favore del SSN sia ripartito tra le farmacie e le aziende farmaceutiche. In particolare, è stato disposto che queste ultime debbano versare alle Regioni un importo pari all’1,83% sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’imposta sul valore aggiunto dei medicinali erogati in regime di SSN e che tale sconto sia corrisposto sulla base di tabelle pubblicate dall’AIFA per Regione e per singola azienda farmaceutica. In attuazione di tale disposizione, l’AIFA ha disposto che il versamento degli importi pari all’1,83% sia effettuato dalle aziende tramite procedura di pay-back, secondo la metodologia di calcolo riportata in allegato alla determinazione in oggetto .

Distributori automatici

A seguito di quesiti pervenuti da alcuni Ordini provinciali e relativi alla distribuzione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici attraverso distributori automatici, la Federazione ha ritenuto opportuno fornire alcuni chiarimenti in merito.

Prodotti medicinaliSulla base delle disposizioni vigenti, è vietata la dispensazione dei medicinali attraverso distributori automatici, ovunque collocati. L’articolo 122 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (TULS), infatti, stabilisce espressamente che “la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima.”Si segnala, tuttavia, che l’articolo 98 bis del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 (Codice dei medicinali per uso umano), rubricato “Sperimentazioni sulle modalità di fornitura dei medicinali”, prevede che il Ministero della salute possa autorizzare, previo parere favorevole della regione interessata, sperimentazioni sulle modalità di fornitura di medicinali in deroga alle normativa vigente, stabilendo comunque condizioni e limiti da rispettare ai fini della tutela della salute pubblica. Dunque, solo nell’ambito di specifici progetti sperimentali e previa autorizzazione delle autorità competenti, è consentita l’installazione di distributori automatici per la dispensazione di medicinali. Risulta a questa Federazione che le sperimentazioni precedentemente autorizzate si sono concluse e, pertanto, non dovrebbero esserci ulteriori sperimentazioni attualmente in corso.Al di fuori di tali ipotesi, pertanto, la dispensazione di medicinali attraverso distributori automatici comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 51,65 ad € 516,46, sempre che la condotta non integri gli estremi di un reato (art. 348 c.p. - esercizio abusivo della professione; art. 443 c.p. – commercio o somministrazione di medicinali guasti).

Prodotti parafarmaceuticiPer quel che riguarda, invece, i prodotti parafarmaceutici, la normativa che disciplina i distributori automatici è contenuta negli artt. 5 e 17 del DLgs. 114/1998 nonché, eventualmente, nelle relative disposizioni regionali e nei regolamenti comunali.La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del DLgs. 114/1998, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l’apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull’occupazione del suolo pubblico.L’installazione di un distributore automatico non è legata necessariamente alla sede in cui è ubicata la farmacia, pertanto può essere installato anche lontano dalla farmacia stessa.

Fileli~y Cards

A seguito di alcune segnalazioni pervenute da diversi Ordini provinciali in merito ad iniziative di fidelizzazione della clientela attraverso carte di fedeltà o operazioni premiali, la Federazione ritiene opportuno rammentare quanto segue.

In linea generale, l’adozione di carte di fedeltà è legittima per quanto riguarda i prodotti diversi dai medicinali, al contrario il loro utilizzo non è consentito per i medicinali.

Con specifico riferimento ai medicinali SOP e OTC , tenuto conto di quanto previsto dall’art. 5 della legge 248/2006 (c.d. “legge Bersani”), l’uso di carte di fedeltà risulta illegittimo.

Infatti, qualora dia diritto a un premio, concretizzerebbe una “operazione a premio”, come tale espressamente vietata dalla legge; inoltre, qualora desse invece diritto a uno sconto sul prezzo, si tratterebbe di uno sconto praticato solo ai possessori della carta di fedeltà e quindi solo a una determinata categoria di acquirenti, in contrasto con la disposizione in base alla quale, nella vendita di medicinali SOP e OTC, a tutti gli acquirenti deve essere praticato lo stesso prezzo.

Per quanto riguarda invece i medicinali assoggettati a prescrizione medica, l’uso di carte di fedeltà risulta precluso dal disposto dell’art. 125 TULS, in base al quale il prezzo di tali medicinali è fisso e unico su tutto il territorio nazionale.

Si ritiene altresì opportuno rammentare che la violazione delle suddette disposizioni costituisce anche illecito disciplinare in base all’art. 37, comma 5, del Codice Deontologico.

Il Fascicolo sanitario elettronico - Linee guida nazionali

Riferimenti:CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO – Intesa 10 febbraio 2011“Intesa, ai sensi dell’art. 8 comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Il fascicolo sanitario elettronico – Linee guida nazionali”. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2.3.2011 – Supplemento ordinario n. 60.

Con l’Intesa 10 febbraio 2011, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato le linee guida nazionali sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), definito come l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito.Le linee guida rappresentano il riferimento unitario nazionale per la realizzazione omogenea del progetto volto, in primo luogo, ad agevolare tutte le attività assistenziali e di cura, nonché l’integrazione tra le diverse competenze professionali in ambito sanitario, nel rispetto della normativa per la protezione dei dati personali. Tale documento, pertanto, non è immediatamente operativo, ma costituisce un atto di indirizzo destinato alle Regioni che intendano avviare il progetto.Oltre a chiarire finalità, contenuti e ambiti di applicazione del FSE, il documento individua i soggetti che saranno coinvolti nel relativo progetto, descrivendone ruoli e responsabilità. In particolare, considerata la differente natura delle informazioni che potranno essere contenute nel FSE, le linee guida definiscono, per ciascuna categoria sanitaria, relativi profili e modalità di accesso. Per quanto riguarda i farmacisti, è previsto che in caso di consenso informato dell’assistito possano accedere ai dati anagrafici e amministrativi dello stesso, nonché alle prescrizioni redatte dai medici.Si evidenzia inoltre che tra i soggetti abilitati ad alimentare i dati del FSE, fornendo documenti clinici ed informazioni che hanno una valenza per la diagnosi e cura del cittadino, sono espressamente citate anche le farmacie.Il Ministero della Salute ha peraltro evidenziato che il FSE, oltre a perseguire finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, potrebbe altresì favorire la costruzione di sistemi di monitoraggio a supporto della programmazione e valutazione dell’assistenza sanitaria, nonché supportare studi e ricerche scientifiche. Per raggiungere tale obiettivo si rende tuttavia necessario un intervento normativo che definisca i presupposti per il trattamento dei dati per queste ulteriori finalità.A tal fine, nel disegno di legge di iniziativa del Ministero in materia di “Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli Ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria” (AC 4274), è stato inserito un articolo recante “Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico” che ne prevede l’istituzione anche per le suddette finalità di studio e ricerca scientifica, nonché di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria.

Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti(SISTRI)

Riferimenti:

DM 22 dicembre 2010 “Modifiche e integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28.12.2010.

DLgs 3 dicembre 2010, n. 205 «Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10.12.2010 - Supplemento ordinario n. 269.

DM 18 febbraio 2011, n. 52 recante “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 ”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26.4.2011 – Supplemento ordinario n. 107.

Controllo della tracciabilità dei rifiuti pericolosi prodotti in farmacia: adempimenti e sanzioni

Le farmacie, in quanto producono rifiuti pericolosi, sono obbligate a iscriversi al SISTRI, sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti nato su iniziativa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che prevede la gestione informatizzata dei rifiuti mediante la consegna di dispositivi elettronici USB per la trasmissione e memorizzazione dei dati.

Tuttavia, fino al 31 maggio 2011, le farmacie, pur essendo tenute all’iscrizione al SISTRI (procedure e moduli di iscrizione sono reperibili sul sito www.sistri.it), devono continuare a mantenere anche il registro di carico e scarico dei rifiuti (art. 190 DLgs 152/2006 “Norme in materia ambientale”), a seguito di quanto disposto dal DM 22.12.2010, che ha prorogato fino a tale data il “doppio regime”.Come confermato anche dal DM 18.2.2011, recante il testo unico coordinato delle disposizioni finora emanate dal Ministero dell’Ambiente in materia di tracciabilità dei rifiuti, il SISTRI entrerà infatti pienamente a regime, quale unico strumento per la registrazione e la tracciabilità dei rifiuti, a partire dal 1° giugno 2011.Il sistema SISTRI prevede il pagamento di un contributo annuale, determinato in relazione alla tipologia dei rifiuti ed alla quantità degli stessi.Per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai rifiuti pericolosi (le informazioni sulle modalità di pagamento, previste dal DM 17.12.2009, sono disponibili sempre sul sito www.sistri.it ).Per la mancata osservanza dell’intero sistema di tracciabilità dei rifiuti è previsto un complesso di sanzioni (DLgs 205/2010 recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti). In particolare, per la mancata osservanza dell’obbligo di iscrizione o per il mancato pagamento del relativo contributo è prevista una fase transitoria di applicazione delle sanzioni, fino al 31 dicembre 2011, che dispone multe inizialmente molto esigue, con un graduale e progressivo inasprimento delle stesse.

In caso di mancata iscrizione al SISTRI o di mancato versamento del contributo, è stabilita, infatti, fermo restando l’obbligo del pagamento del contributo, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo:− una sanzione pari al 5 per cento dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione, se

l’inadempimento si verifica nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno del 2011;− una sanzione pari al 50 per cento dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione, se

l’inadempimento si verifica o comunque si protrae nel periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011.

Successivamente al 31 dicembre 2011, data di cessazione della fase transitoria, troveranno applicazione le seguenti sanzioni (art. 260-bis del DLgs 152/2009, come modificato dal DLgs 205/2010):− nei confronti dei soggetti obbligati che omettano l’iscrizione al SISTRI, si applicherà una

sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; in caso di rifiuti pericolosi la sanzione sarà da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro;

− nei confronti dei soggetti obbligati che omettano, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l’iscrizione al SISTRI si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; in caso di rifiuti pericolosi la sanzione sarà da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

Inserimento del tapentadolo nell'allegato III-bis edei relativi composti medicinali, limitatamente alleforme farmaceutiche diverse da quella parenterale,

nella tabella II, sezione D

Riferimenti: DM 31 marzo 2011 “Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, relative a composizioni medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ed integrazioni con l’inserimento del tapentadolo nell’allegato III-bis e dei composti medicinali a base di tapentadolo, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale, nella tabella II, sezione D”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16.4.2011.

Con il decreto in oggetto, in vigore dal 1 maggio 2011, la sostanza tapentadolo, già inclusa nella tabella II, sezione A, è stata inserita nell’allegato III-bis, al fine di consentire la prescrizione dei composti medicinali a base di tale principio con le stesse modalità riservate ai farmaci ivi elencati.

Il medesimo decreto ha inoltre disposto l’inserimento nella tabella II, sezione D dei composti medicinali a base di tapentadolo, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale.Al riguardo, si rammenta che per i medicinali della sezione A inseriti nell’allegato III-bis, oltre al ricettario a ricalco, con la legge 38/2010, è stata altresì introdotta la possibilità di utilizzare il ricettario SSN per il trattamento dei pazienti affetti da dolore severo.Si ricorda inoltre che per i medicinali dell’allegato III-bis la prescrizione può comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o un solo medicinale anche con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni.All’atto della dispensazione, il farmacista dovrà annotare e apporre sulla ricetta: gli estremi di un documento di riconoscimento dell’acquirente, data di spedizione e timbro della farmacia. La relativa movimentazione è soggetta ad annotazione sul registro di carico e scarico degli stupefacenti e il termine di conservazione della relativa ricetta è di due anni.

Per quanto riguarda poi gli stupefacenti inseriti nella tabella II, sezione D, tra i quali sono ricompresi, dal 1 maggio 2011, i medicinali a base di tapentadolo in forma farmaceutica diversa da quella parenterale, si ricorda che gli stessi sono soggetti a regime di ricetta non ripetibile. All’atto della dispensazione, limitatamente alle ricette in regime privato, il farmacista dovrà annotare sulle stesse il nome, cognome e gli estremi del documento di riconoscimento dell’acquirente, conservando per due anni copia o fotocopia della ricetta, ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira.

Inserimento nella tabella I delle sostanze3,4-Metilendiossipirovalerone (MDPV), JW11-250, JW11-

122 ed analoghi di struttura derivanti dal 3-fenilacetilindolo e dal 3-(1-naftoil)indolo

Riferimenti: DM 31 marzo 2011 “Aggiornamento e completamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella I delle sostanze 3,4- Metilendiossipirovalerone (MDPV), JWH-250, JWH-122 ed analoghi di struttura derivanti dal 3- fenilacetilindolo e dal 3-(1-naftoil)indolo”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16.5.2011.

Con decreto 31 marzo 2011, in vigore dal 31 maggio 2011, il Ministero della Salute ha disposto l’inserimento delle sostanze 3,4-Metilendiossipirovalerone (MDPV), JWH-250, JWH-122 ed analoghi di struttura derivanti dal 3-fenilacetilindolo e dal 3-(1-naftoil)indolo nella tabella I in cui, com’è noto, trovano collocazione le sostanze con forte potere tossicomanigeno e suscettibili di abuso.Tale aggiornamento si è reso necessario a seguito di segnalazioni concernenti casi di intossicazione acuta causati dall’assunzione del prodotto Ivory Wave, commercializzato come cosmetico e contenente la sostanza 3,4- Metilendiossipirovalerone (MDPV), nonché dall’inalazione di prodotti (Forest Green e Jungle Mistic Incense) venduti come profumatori d’ambiente, contenti le sostanze JWH-250, JWH-122.

Conferenza Stato-Regioni — Accordo 16 dicembre 2010Linee guida per gli interventi regionali nell'ambito della

rete delle cure palliative edella rete della terapia del dolore

Riferimenti: CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO – Accordo 16 dicembre 2010“Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulle linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali nell’ambito della rete di cure palliative e della rete di terapia del dolore”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18.1.2011.

Con Accordo in data 16 dicembre 2010, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato le linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali negli ambiti relativi allo sviluppo delle cure palliative e alla creazione di reti assistenziali dedicate alla terapia del dolore (ambiti determinati dalla legge 38/2010).Il documento individua strutture, compiti e funzioni a livello regionale per garantire l’assistenza con cure palliative e la terapia del dolore in modo omogeneo e a pari livelli di qualità in tutto il Paese.In particolare, per quanto riguarda le cure palliative è prevista come indispensabile la creazione, con appositi provvedimenti regionali e aziendali, di una struttura specificamente dedicata al coordinamento della rete assistenziale in tale ambito. Le strutture regionali avranno il compito di promuovere il processo di sviluppo delle cure, nonché di monitoraggio dello stato di attuazione delle reti locali. Le strutture aziendali avranno invece il compito di definire e promuovere i sistemi di valutazione e miglioramento della qualità delle cure palliative erogate monitorando anche i costi delle prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari.In relazione alla rete di terapia del dolore, il documento evidenzia l’opportunità di sviluppare un modello assistenziale uniforme su tutto il territorio nazionale. Tale modello prevede l’attivazione di un sistema di erogazione della terapia del dolore basato sull’interazione di tutti i nodi della rete, in particolare attraverso l’utilizzo dei centri di riferimento della terapia del dolore (hub), degli ambulatori di terapia antalgica (spoke) e degli ambulatori dei medici di medicina generale.

DLgs 50/2011Attuazione di regolamenti CE in materia di

precursori di droghe

Riferimenti: Decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 50 “Attuazione dei Regolamenti (CE) numeri 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificati dal Regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe, a norma dell’articolo 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26.4.2011.

Con la legge 96/2010 il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in tema di precursori di droghe, al fine di dare attuazione al regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 febbraio 2004, al regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, e al regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009 della Commissione, dell’8 aprile 2009.In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto legislativo 50/2011 che, recando alcune modificazioni al DPR 309/1990, introduce nell'ordinamento interno i necessari adeguamenti alla normativa comunitaria.Al riguardo si i precisa che la nozione di “precursori di droghe”, nuova per il nostro ordinamento, comprende tutte quelle sostanze che, pur non avendo un diretto effetto psicotropo, sono indispensabili alla catena di produzione delle sostanze stupefacenti vere e proprie (solventi per vernici, profumi, prodotti per l’igiene).Tali sostanze, alcune di uso molto comune (come acetone, acido cloridrico), non hanno proprietà stupefacenti o psicotrope; tuttavia, sono indispensabili ai narcotrafficanti per la produzione su vasta scala di droghe, soprattutto per l’estrazione e la raffinazione di cocaina ed eroina e per la fabbricazione di amfetamine.Il provvedimento in oggetto modifica l’art. 70 del DPR 309/1990 codificando, tra l’altro, la nozione di precursori di droghe anche mediante rinvio alle disposizioni comunitarie e prevedendo un regime più stringente per la commercializzazione delle sostanze che richiedono maggior controllo, al fine di evitarne l’abuso.Le disposizioni contenute nel decreto legislativo non riguardano le farmacie, che sono espressamente escluse sia dall’obbligo di licenza, sia dall’obbligo di registrazione previsto per i soggetti che operano nell’attività di immissione sul mercato, importazione o esportazione di precursori di droghe.

Consegna a domicilio farmaci ASL:accordo Farmindustria - Poste Italiane.

Posizione comune FOFI - FEDERFARMA

POSIZIONE COMUNE DI FEDERFARMA E DELLA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI ITALIANI SULL’ACCORDO POSTE-FARMINDUSTRIA

Federfarma e la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani hanno esaminato congiuntamente le possibili soluzioni all’esigenza di far arrivare al domicilio di particolari categorie di pazienti alcuni farmaci erogati dal SSN, oggi somministrati in ambito ospedaliero, anche con riferimento al recente accordo tra Poste Italiane e Farmindustria.Per Federfarma e per la Federazione degli Ordini dei Farmacisti la dispensazione dei farmaci del SSN deve essere assicurata dal farmacista, nelle strutture pubbliche, in caso di medicinali che richiedano particolari cautele nella somministrazione, ovvero tramite la farmacia territoriale convenzionata per tutti gli altri medicinali, al fine di assicurare le massime garanzie di carattere sanitario, la massima trasparenza e il controllo dei costi.

Al riguardo va considerato che, per agevolare il cittadino consentendogli di reperire i farmaci necessari nella farmacia più vicina, è già prevista la possibilità che i medicinali del PHT, acquistati dalle ASL, vengano distribuiti dalle farmacie convenzionate a condizioni concordate. Va considerato inoltre che la recente normativa varata da Parlamento e Governo in materia di nuovi servizi in farmacia (legge n. 69/2009, decreto legislativo n. 153/2009) prevede il coinvolgimento delle farmacie convenzionate, in sinergia con i medici di medicina generale, nella presa in carico di particolari pazienti cronici, con possibilità di dispensare a domicilio i farmaci necessari alle terapie, nel caso di soggetti non autosufficienti inseriti nei programmi di ADI.Vanno invece evitate soluzioni che prevedano il recapito del farmaco da parte di soggetti non abilitati professionalmente che impedirebbero al farmacista ospedaliero e territoriale la propria funzione di intermediario nella dispensazione del farmaco e nell'attività di farmacovigilanza e al cittadino di ricevere informazioni e assistenza nell'uso corretto del farmaco.

Pertanto, Federfarma e la Federazione degli Ordini dei Farmacisti, in perfetta armonia ed integrazione nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, si impegnano ad aprire un tavolo di concertazione, per avviare un’approfondita riflessione sulle modalità di dispensazione dei medicinali a carico del SSN, con riferimento a forme di consegna domiciliare ed evitando illegittime forme di integrazione verticale.Prosegue, così, il percorso di difesa della professione già intrapreso dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti e da Federfarma, anche in relazione ai rapporti con i componenti di tutta la filiera.

Accordo Stato-Regioni sull'accesso aifarmaci innovativi di uso ospedaliero

Riferimenti: CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sull’accesso ai farmaci innovativi.

La Conferenza Stato-Regioni ha approvato le procedure per garantire l’immediata disponibilità agli assistiti dei farmaci innovativi di uso ospedaliero (tali procedure non riguardano i medicinali ai quali gli assistiti hanno accesso mediante la rete delle farmacie aperte al pubblico). Con l’Accordo in oggetto, infatti, sono state individuate procedure condivise per l’aggiornamento dei prontuari terapeutici ospedalieri regionali e per le modalità di entrata in vigore delle determinazioni regionali sulla messa a disposizione degli assistiti di farmaci innovativi di nuova immissione in commercio.In particolare, è stato previsto che tali farmaci siano immediatamente utilizzati negli ospedali e messi a disposizione degli assistiti e che le procedure amministrative per l'inserimento nei prontuari terapeutici ospedalieri regionali debbano essere concluse entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento dell'Agenzia italiana del farmaco.

Accordo StatoRegioniper ilpotenziamento delsistema di farmacovigilanza

Riferimenti:CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO – Accordo 28 ottobre 2010“Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla proposta del Ministro della salute, concernente la definizione degli indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l'AIFA e le singole regioni per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per gli anni 2008-2009”. (Repertorio atti n. 187/CSR del 28 ottobre 2010). Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23.11.2010 – Supplemento ordinario n. 259.

La Conferenza Stato Regioni ha stabilito le linee di indirizzo per il potenziamento del sistema di farmacovigilanza attraverso apposite convenzioni da stipularsi tra l’AIFA e le Regioni.

Il nuovo programma per la farmacovigilanza sarà volto all’istituzione di Centri Regionali di Farmacovigilanza (CRFV), per quelle Regioni che attualmente ne sono sprovviste, nonché a garantire il funzionamento dei centri già esistenti potenziando le attività sul territorio.A tal fine sono stati individuati i requisiti minimi necessari per l’istituzione delle suddette strutture di farmacovigilanza prevedendo, tra l’altro, esplicitamente che nella scelta della qualifica del personale da destinare al CRFV, si dovrà considerare la necessità di garantire comunque l’accesso alle altre competenze previste (ad esempio se il referente del centro è un farmacista questo operatore deve essere messo in condizione di usufruire/consultare competenze mediche).

Il programma riguarderà inoltre:

— lo studio delle reazioni avverse ai farmaci (ADR), inteso sia come crescita della segnalazione spontanea, sia come promozione di studi epidemiologici ad hoc;

— la valutazione dell’uso dei farmaci, sia in ambito territoriale che ospedaliero;

— informazione e formazione, per favorire l’integrazione fra le diverse iniziative presenti a livello regionale e centrale (in questa sezione rientrano progetti specifici di formazione e informazione rivolti agli operatori sanitari per attività di sensibilizzazione alla segnalazione di reazioni avverse, anche al fine di promuovere un uso appropriato dei farmaci).

Spetterà alle Regioni presentare piani e progetti relativamente alle tematiche indicate nelle linee di indirizzo.Per l’attuazione di tali programmi saranno utilizzati i fondi per la farmacovigilanza disponibili per gli anni 2008 e 2009.

AIFA determinazione 8 aprile 2011Riduzione deiprezzi dei medicinali a brevetto scaduto

collocati in classe A

Riferimenti: Determinazione AIFA 8 aprile 2011, recante “Applicazione della disposizione di cui al comma 9 dell’articolo 11 del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, in materia di prezzi di farmaci.”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2011, Supplemento Ordinario n. 99.

Come si ricorderà, l’articolo 11, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto che a decorrere dall’anno 2011, per l’erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali equivalenti, collocati in classe A ai fini della rimborsabilità, l’AIFA fissasse un prezzo massimo di rimborso per confezione e che i prezzi massimi di rimborso fossero stabiliti in misura idonea a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro annui, da lasciare nelle disponibilità regionali.

In applicazione di tale disposizione, l’Agenzia Italiana del Farmaco ha adottato la determinazione 8 aprile 2011, con la quale ha stabilito quanto segue.

A decorrere dal 15 aprile 2010, sono vigenti i nuovi prezzi di riferimento per ogni categoria di farmaci a brevetto scaduto compresa all'interno delle liste di trasparenza AIFA, riportati nell’elenco consultabile on-line, all’indirizzo web http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/liste-di-trasparenza-12.

I nuovi prezzi di riferimento sono stati ridotti sulla base di una metodologia di confronto del prezzo di riferimento dei prodotti presenti nella lista di trasparenza AIFA del mese di febbraio 2011 con i prezzi dei farmaci a brevetto scaduto vigenti in altri Paesi europei (UK, Germania, Francia e Spagna), come meglio specificato nella nota metodologica allegata alla suddetta determinazione.L’introduzione dei nuovi prezzi di riferimento lascia invariate le quote di spettanza previste dalla legge e ogni riconoscimento economico relativo alla filiera distributiva eventualmente difforme rispetto alle condizioni di cessione definite da tale determinazione è da considerarsi a tutti gli effetti come mancato rispetto delle quote di spettanza, sanzionabile ai sensi del decreto ministeriale del 26 novembre 2009.

Restrizioni alla commercializzazione di prodotti a basedi nitrato d'ammonio

Il Ministero della Salute, con nota del 12.4.2011, ha rammentato che con Regolamento CE 552/2009 sono state introdotte restrizioni alla commercializzazione di prodotti a base di nitrato d’ammonio.Tra tali prodotti rientrano anche alcune tipologie di dispositivi medici. In particolare, il cosiddetto “ghiaccio istantaneo” ad uso refrigerante per il trattamento di contusioni, traumatismi ecc.. Dopo il 27 giugno 2010 non può più essere immesso sul mercato il nitrato d’ammonio, come sostanza o in miscele contenenti il 16% o più in peso di azoto in relazione al nitrato d’ammonio stesso.Pertanto anche i dispositivi medici tipo ghiaccio istantaneo a base di nitrato d’ammonio non possono più essere immessi sul mercato a partire dal 27 giugno 2010.Detti prodotti non possono essere più venduti e le giacenze presenti nel canale distributivo dovrebbero essere restituite al fabbricante affinché quest’ultimo provveda allo smaltimento dei prodotti stessi.

Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping

Riferimenti: Decreto 10 marzo 2011 “Ricostituzione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7.4.2011.

Con decreto del 10 marzo 2011, il Ministro della salute, di concerto con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, in adempimento di quanto disposto dall’art. 3 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ha ricostituito la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.Con tale decreto il Presidente della Federazione, Dr Andrea Mandelli, è stato nominato componente di diritto della Commissione che durerà in carica fino al 21 luglio 2012, salvo conferma a seguito di proroga biennale.

La Commissione è così composta:ü cinque membri designati dal Ministro della Salute, di cui uno con funzioni di Presidente;ü cinque membri designati dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con

delega allo sport, di cui uno con funzioni di Vice Presidente;ü tre membri designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province

autonome di Trento e di Bolzano;ü un membro designato dal CONI;ü un membro designato dall'Istituto Superiore di Sanità;ü un ufficiale del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute designato dal Comandante.

Decreto 18.11.2010 - Modifica del decreto 24.10.2006, inmateria di trasmissione, da parte dei farmacisti, dei datirelativi aiprincipi attivi vietatiper doping utilizzati nelle

preparazioni estemporanee

Con D.M. 18 novembre 2010, pubblicato nella G.U. n. 3 del 5 gennaio 2011, Serie Generale, il Ministero della salute ha modificato il D.M. 24 ottobre 2006, che disciplina le modalità di trasmissione, da parte dei farmacisti, dei dati relativi ai principi attivi vietati per doping.In particolare, è stato previsto che non sono soggetti a trasmissione anche i dati relativi “alle quantità di glicerolo utilizzate esclusivamente come eccipiente per la preparazione di medicamenti per uso topico e per uso orale”.

Disegno di legge sulla sperimentazione clinica eper la riforma degli Ordini delle professioni

Il disegno di legge ad iniziativa governativa recante “Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli Ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria” (AC 4274) è stato assegnato alla Commissione XII (Affari Sociali) della Camera che ha iniziato ad esaminarlo nel corso della seduta del 18 maggio 2011.

In particolare, si segnalano le seguenti disposizioni:— articolo 6, contenente una delega al Governo per la riforma degli Ordini delle professioni

sanitarie di medico chirurgo, medico veterinario, farmacista e odontoiatra;— articolo 10, che introduce modifiche al DLgs 153/2009, chiarendo che le farmacie

potranno avvalersi, oltre che di personale infermieristico anche di fisioterapisti e potranno effettuare sia prestazioni “analitiche” che “strumentali”;

— articolo 11, che prevede una modifica all’art. 102 del TULLSS finalizzata a consentire agli esercenti le professioni o arti sanitarie di svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione dei medicinali.

Con specifico riferimento alla riforma degli Ordini delle professioni sanitarie, l’articolo 6 definisce i criteri a cui il Governo dovrà attenersi nell’adozione dei decreti legislativi attuativi della delega, delineando un quadro di base comune per i tre Ordini delle professioni sanitarie.Si richiama l’attenzione sui profili di interesse di seguito elencati:— espresso riconoscimento del ruolo degli Ordini quali organi sussidiari dello Stato al fine di

garantire il rispetto dei principi previsti dalla legge e dai codici deontologici per la tutela della salute dei cittadini;

— attribuzione del compito di promozione dell’autonomia delle rispettive professioni, della qualità tecnico – professionale, della valorizzazione della funzione sociale della professione e della salvaguardia dei principi etici dell’esercizio professionale;

— verifica e tutela della trasparenza e veridicità della comunicazione dei servizi sanitari offerti ai cittadini e ai soggetti pubblici e privati;

— promozione, organizzazione e valutazione dei processi di aggiornamento e della formazione per lo sviluppo continuo professionale dei professionisti ai fini della certificazione del mantenimento dei requisiti professionali;

— codificazione delle norme deontologiche in un codice approvato e aggiornato dalle Federazioni nazionali,vincolante per tutti gli iscritti;

— istituzione di specifici organi e definizione di idonee procedure che, a garanzia dell’autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, prevedano la separazione della funzione istruttoria da quella giudicante;

— istituzione delle Federazioni regionali con compiti di rappresentanza presso le istituzioni regionali;

— attribuzione alle Federazioni di compiti di indirizzo, coordinamento e supporto amministrativo nei confronti degli Ordini provinciali;

− garanzia, per gli Ordini che abbiano un numero di iscritti all’albo superore a 2.000 unità, della piena accessibilità al voto e, nel caso di assemblee rappresentative, della tutela delle minoranze qualificate degli iscritti;

− adozione da parte delle Federazione nazionali degli Statuti, strumenti di autonomia interna che disciplineranno gli aspetti organizzativi degli enti.

Nuovi strumenti di comunicazione della Federazione:Il Farmacista Online e la newsletter del quotidiano

Dal 10 gennaio u.s., è in linea il nuovo quotidiano web della Federazione www.ilfarmacistaonline.it. che segue, con continui aggiornamenti nel corso della giornata, le vicende politiche, sanitarie, economiche e scientifiche legate alla professione del farmacista, agli Ordini e all’attività della Federazione.Il nuovo prodotto editoriale, si presenta come una novità nel settore che seguirà, con continui aggiornamenti nel corso della giornata, le vicende politiche, sanitarie, economiche e scientifiche legate alla professione del farmacista, agli Ordini e all’attività della Federazione.L’informazione della Federazione, dunque, si trasforma in linea con la recente evoluzione delle maggiori testate giornalistiche mirando a diventare un punto di riferimento informativo nella giornata per tutti i colleghi e gli attori della filiera del farmaco. Le notizie, infatti, saranno ora seguite in tempo reale con l’aggiornamento ininterrotto durante la giornata delle pagine del quotidiano web.La collegata newsletter, che in precedenza costituiva un elemento di informazione esclusivo riportando la mattina il riepilogo dei fatti del giorno precedente, assume ora un ruolo complementare e funzionale del quotidiano web: tutti i colleghi, e in particolar modo quanti non avessero potuto seguire le vicende della giornata collegandosi a www.ilfarmacistaonline.it, ricevono la sera stessa la newsletter del quotidiano, anch’essa aggiornata nei contenuti e nella grafica, nella propria casella e-mail con il riepilogo dei fatti del giorno.La Federazione è lieta di consegnare agli Ordini tali nuovi strumenti di comunicazione, chiedendo agli stessi la massima collaborazione per una capillare diffusione presso i propri iscritti ma anche nel fornire iniziative ed eventi promosse dall’Ordine sul territorio che possono dare conto e merito del dinamismo di numerose realtà locali.A tal fine, si informa che sarà possibile trasmettere tali notizie alla redazione del quotidiano web all’indirizzo e-mail [email protected] quotidiano web Il Farmacista Online e la newsletter collegata, si inseriscono nel più ampio progetto di ammodernamento della comunicazione federale che comprende la nuova rete intranet, avviata con la formazione del personale dell’Ordine in questo mese di gennaio, e il sito federale www.fofi.it che nel mese di marzo verrà completamente rinnovato nella grafica e nei contenuti.

A seguito di alcune segnalazioni circa l’attribuzione alla Federazione di commenti e notizie pubblicate sulla newsletter Farmacista33, si ritiene inoltre opportuno rammentare che tale newsletter, da giugno 2010, non è più l’organo ufficiale della Federazione. Pertanto, le tesi, i commenti e la scelta delle notizie ivi riportate, non dipendendo in alcun modo dalla Federazione, non rispecchiano la posizione federale in rapporto ai temi trattati.La linea editoriale di Farmacista33 è determinata infatti, come per qualsiasi giornale, dal suo direttore responsabile, individuato dalla proprietà della testata stessa che, nel caso specifico, è la società Elsevier.

Come chiaramente indicato nelle rispettive testate, sono invece organi ufficiali di informazione della Federazione il quotidiano web www.ilfarmacistaonline.it, con la collegata newsletter e il quindicinale a stampa Il Farmacista, entrambi diretti dal Presidente Andrea Mandelli.

Ristrutturazione del portale web istituzionale www.fofi.it

La Federazione ha avviato il restyling del portale web istituzionale www.fofi.it.La progettazione del nuovo portale federale, oltre a contemplare una nuova veste grafica, avrà come snodo importante l’integrazione con la rete intranet Fofi-Ordini che assorbirà l’area del portale attualmente riservata agli Ordini. E’ chiaro che questo ulteriore sforzo della Federazione necessita del tempo opportuno per permettere di migrare le numerose funzioni presenti nel portale rinnovandole secondo le nuove tecnologie e integrandole con nuovi servizi pensati per gli Ordini e gli iscritti. Fino a quando tale processo non verrà completato, www.fofi.it rimarrà in linea nella configurazione attuale.Altra novità già testata, è il servizio newsletter per gli iscritti fruibile dagli Ordini che hanno sottoscritto, tramite l’offerta concordata dalla Federazione di cui alla circolare n. 7461 del 26/11/2009, il contratto di partner con la Società Aruba per la distribuzione delle caselle Pec agli iscritti. Tale newsletter permette l’invio multiplo di Pec ai propri iscritti con la possibilità di trasmettere anche verso indirizzi e-mail non certificati, dando così la possibilità agli iscritti di ricevere i notiziari dell’Ordine. Per le informazioni relative all’utilizzo del servizio è possibile contattare il servizio tecnico di Aruba presso il call center dedicato ai partner (numero telefonico 0575/0500).

Sul sito federale, www.fofi.it, sarà inoltre presto disponibile, nel formato e-book, anche la Guida pratica per il farmacista, uno strumento prezioso destinato a supportare l’attività professionale del farmacista con l’illustrazione delle leggi vigenti in materia, le risposte ai quesiti più frequentemente posti alla Federazione, le tabelle riassuntive e i modelli fac-simile che il farmacista è tenuto a compilare nell’ambito della propria attività professionale.L’e-book permetterà non solo di consultare la guida come se fosse un libro sfogliabile on-line, ma consentirà l’aggiornamento tempestivo del testo nel caso di cambiamenti normativi, rimanendo così un prodotto aggiornato quotidianamente.L’iniziativa rientra tra i progetti fortemente voluti dal Consiglio Nazionale nell’ambito della formazione dei farmacisti con particolare riguardo alla terapia del dolore.

Portale dell’ Ordine di Cuneo www.ordinefarmaciasti.it

Il sito dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Cuneo si presenta al pubblico e agli iscritti con una nuova veste grafica e nuovi contenuti, che saranno costantemente aggiornati per assicurare ai visitatori informazioni e servizi sempre utili e attuali. Pur nascendo con l’obiettivo prioritario di assicurare un valido supporto all’attività professionale dei farmacisti iscritti all’Albo, il sito si propone anche di essere uno strumento al servizio del cittadino, che qui potrà trovare informazioni, notizie e segnalazioni sulla salute in generale e sui servizi sanitari del territorio e le modalità di accesso. Il sito, al riguardo, ospita una serie di link con enti, organismi e servizi della sanità pubblica, ai quali gli utenti potranno facilmente rivolgersi. Nella sezione loro riservata, gli iscritti all’Albo potranno trovare i link di tutte le principali istituzioni pubbliche e professionali, sia a livello nazionale che territoriale, che svolgono attività di diretto interesse per la professione farmaceutica; le newsletters dell’Ordine; la situazione periodica dei propri crediti ECM; la modulistica in genere; ecc.. La sezione riservata agli iscritti all’Albo dà la possibilità, registrandosi, di ricevere direttamente le newsletters all’indirizzo mail indicato.Oltre alla possibilità di fruire di tutte le informazioni di interesse professionale che l’Ordine di Cuneo immetterà on line, la registrazione all’Area professionale del sito permetterà ai farmacisti iscritti all’Albo di usufruire di una serie di servizi che consentiranno lo svolgimento della quotidiana attività professionale con livelli di maggiore efficienza.La funzionalità di questo sito sarà direttamente proporzionale al grado di partecipazione dei suoi fruitori: ogni consiglio, suggerimento, indicazione e critica finalizzata a migliorare i profili di servizio di www.ordinefarmacisti.it saranno oltremodo preziosi e contribuiranno a far evolvere questo strumento informativo in direzione delle aspettative dei suoi utenti.Buona navigazione!

LEGGE 183/2010Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti

Riferimenti: Legge 4 novembre 2010, n. 183, contenente “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e controversie di lavoro”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 243/L del 9 novembre 2010.

Dal 24 novembre 2010 è in vigore la legge contenente la delega al Governo in materia di lavori usuranti.Per quanto di interesse, si segnala che il provvedimento contiene una disposizione concernente l’età pensionabile dei dirigenti del SSN, che reca modificazioni all’art. 15 nonies del D.Lgs. 502/1992.

In particolare, la norma introduce, per i dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale, ivi inclusi i dirigenti farmacisti, la possibilità, su istanza dell’interessato, di andare in pensione al conseguimento del 40° anno di servizio effettivo e comunque non oltre il 70° anno di età. La permanenza in servizio non può, tuttavia, dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.

DL 225/2010 convertito nella Legge 10/2011Proroga di terminiprevisti da disposizioni legislative

e di interventi urgenti in materia tributaria edi sostegno alle imprese e alle famiglie

Riferimenti:Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2010.

Legge 26 febbraio 2011, n. 10 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011 – Supplemento ordinario n. 53.

Come si ricorderà, con il decreto-legge 78/2010, all’art. 11, comma 6, è stato previsto che il SSN, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattenga ad ulteriore titolo di sconto a carico delle stesse una quota pari al 3,65%. Con la legge 122/2010, di conversione del suddetto decreto, è stato poi previsto che tale sconto sia ripartito tra le aziende farmaceutiche e le farmacie, rispettivamente nella misura dell’1,83% e dell’1,82%. Successivamente tali previsioni hanno dato luogo ad alcuni dubbi interpretativi, risultando problematico stabilire la trattenuta da applicare durante il periodo di conversione dello stesso decreto-legge.La legge 10/2011 contiene una disposizione (cfr art. 2, comma 12 septies), inizialmente introdotta con l’emendamento a firma del Sen. Saia e poi confluita nel testo del maxiemendamento su cui il Governo ha posto la fiducia, che risolvendo la suddetta questione, ha reso retroattivo di due mesi lo sconto al SSN nella misura fissata dalla legge di conversione del decreto 78/2010.In base a tale disposizione, infatti, le farmacie devono pagare, anche per i mesi di giugno e luglio 2010 (periodo di conversione del decreto legge 78/2010), la trattenuta dell’1,82% e non quella totale del 3,65%.Inoltre, in sede di conversione del decreto 225/2010 è stato eliminato, all’articolo 11, comma 6, del DL 78/2010, il riferimento all’articolo 48, comma 32 del D.L. 296/2003, riproponendo, quindi, la questione interpretativa relativa alla possibilità che siano soggetti alla suddetta trattenuta anche l’ossigeno terapeutico e i medicinali a brevetto scaduto con prezzo corrispondente a quello di riferimento.In proposito Federfarma, sulla base del parere reso dal Prof. Luciani, ha sostenuto che il mancato richiamo a tale disposizione non appare rilevante, atteso che la norma “non ha affatto modificato l’impianto generale della disciplina previgente, ma si è limitata a rideterminare sul solo piano quantitativo le quote spettanti a grossisti e farmacisti e a stabilire, in una con la maggiorazione della quota spettante ai farmacisti, l’incremento dello sconto trattenibile a loro carico dal Servizio Sanitario Nazionale.... Se ne evince che .... le novità introdotte dall’art. 11 del D.L. 78/2010 concernono solo la misura e la ripartizione delle quote, non già l’ambito oggettivo dell’applicazione dello sconto.”

Sulla base di tale posizione interpretativa, dunque, l’ossigeno terapeutico e i medicinali a brevetto scaduto con prezzo corrispondente a quello di riferimento non dovrebbero essere soggetti alla trattenuta dell’ 1,82%.Va segnalato che in merito è tuttora in corso un contenzioso promosso da Federfarma.

Per quanto riguarda le disposizioni che non hanno subito modiche nel corso dell’iter di conversione, si evidenzia che il decreto 225/2010 ha previsto, per il meccanismo del pay back, un proroga fino al 31 marzo 2011, ulteriormente estensibile al 31.12.2011 con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In attuazione di tale previsione è stato poi emanato il DPCM 25 marzo 2011 con il quale tale proroga è stata estesa al 31.12.2011.

Contrariamente a quanto si era appreso inizialmente, il decreto non ha invece previsto alcuno slittamento per il divieto di commercializzazione dei sacchetti di plastica non biodegradabili per l’asporto delle merci, disposto dalla legge 296/2006. Pertanto, dal 1° gennaio 2011 non risultano più commercializzabili i sacchetti di plastica non biodegradabili.Tuttavia, il Ministero dello Sviluppo economico, con propria nota, diffusa il 30 dicembre 2010, ha chiarito che i sacchetti “fuorilegge” potranno essere ancora usati fino a esaurimento scorte, a condizione che vengano dati gratuitamente ai clienti. Pertanto, “resta consentito lo smaltimento delle scorte in giacenza negli esercizi artigianali e commerciali alla data del 31 dicembre 2010, purché la cessione sia operata in favore dei consumatori ed esclusivamente a titolo gratuito”.