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Tema 8

Cittadini d’Europa

Collegamenti

Concetto base

integrazione europea È un processo iniziato negli anni cinquanta del Novecento, quando i sei Stati fondatori decisero di dar vita a una comunità economica aperta all’adesione di nuovi Paesi. Fu il primo passo verso la formazione di un’organizzazione sovranazionale, com’è oggi l’Unione europea, dotata di poteri propri ai quali sono soggetti sia gli Stati sia i cittadini che ne fanno parte.

La Costituzione stabilisce che l’Italia agisce nella comunità internazionale ispiran-dosi al principio di coesistenza pacifica fra gli Stati e prevede una limitazione della sovranità che favorisca la nascita di organizzazioni sovranazionali rivolte a tale scopo. È sulla base di questo principio che il nostro Paese è stato fra i pro-motori dell’unificazione europea sul piano economico e politico.

atti giuridiciistituzionicomunitarie

limitazionedella sovranità

nazionale

UEorganizzazione sovranazionale

euro

cittadinanza europeaCarta dei diritti

unione economicae monetaria

sul pianopolitico

sul pianoeconomico

INTEGRAZIONE EUROPEA

© Pearson Italia spaIl bello delle regole, a cura di Giovanna Mantellini e Doris Valente,

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Il progetto dell’unità europea

Tema 8 Cittadini d’Europa

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Una storia di conflitti fra gli Stati L’idea che l’Europa, pur nella diversità delle lingue, delle culture e delle storie, costituisca in qualche modo un’unica entità risale al Medioevo, quando, tramontato l’impero romano, cominciò a svilupparsi una nuova ci-viltà, sulla base della tradizione latina e germanica e della comune appartenenza alla cristianità. A partire dal XV secolo, tuttavia, col sorgere delle mo-narchie nazionali (prima di tutto Inghilterra e Francia), iniziarono a manifestarsi conflitti fra gli Stati in via di formazione. Le nuove istituzioni politiche (lo Stato) ed economiche (il mercato) assunsero, fin dall’origine, una dimensione nazionale: la coscienza di un popolo di costituire un’unità culturale omogenea, caratterizzata da un’unica lingua e tradizione, divenne la base della vita sociale e politica, tanto che “stato” e “nazione” divennero quasi sinonimi.Il contrasto tra gli Stati fu da allora in poi un tratto co-stante dell’Europa, fino alla tragedia delle due guerre mondiali che hanno insanguinato il XX secolo.

L’idea dell’unità in un’Europa divisa L’idea di un’unità tra gli Stati europei cominciò a es-sere dibattuta proprio all’indomani della Prima guerra mondiale (1914-18). Ma questa idea fu ben presto spaz-zata via dal progetto nazista, voluto da Adolf Hitler, di un’Europa sotto il dominio tedesco e dallo scoppio di un nuovo conflitto mondiale (1939-45). Dalla Seconda guerra mondiale, che aveva visto coin-volti ancora una volta quasi tutti gli Stati europei, l’Europa uscì devastata. Dopo la sconfitta dei regi-mi nazifascisti, il continente si ritrovò diviso in due

blocchi contrapposti: i Paesi del blocco occidentale da una parte e i Paesi del blocco orientale dall’altra, rispettivamente sotto l’inf luenza degli Stati Uniti e dell’Unione Sovietica, le due grandi potenze vincitrici della guerra. La divisione della Germania in due Stati e più tardi, nel 1961, la costruzione del muro di Berlino furono i simboli più evidenti di questa divisione.Il progetto dell’integrazione europea nacque in que-sto contesto storico, per iniziativa di un gruppo di Stati occidentali, tra cui l’Italia, con l’obiettivo, da un lato, di trovare un assetto in grado di prevenire future guerre e, dall’altro, di recuperare un ruolo economico e politico nel nuovo sistema mondiale egemonizzato da Usa e Urss. ➧

L’integrazione economicaL’integrazione trovò uno sbocco concreto allor-ché il problema venne posto sul piano economico. Nell’aprile del 1951, sei Stati – Belgio, Francia, Italia, Paesi Bassi, Repubblica federale tedesca e Lussembur-go – stipularono il trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (Ceca), con lo scopo di adottare una politica comune rispetto a que-ste due risorse di base. Sei anni più tardi, il 25 marzo 1957, gli stessi Paesi firmarono a Roma due nuovi trat-tati, dando vita alla Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) e alla Comunità economica europea (Cee): la prima con l’obiettivo di promuove-re l’utilizzazione dell’energia nucleare a scopi pacifici, la seconda con finalità più ampie (abolire progressiva-mente le barriere tra i diversi mercati nazionali per cre-are un mercato comune al cui interno merci, capitali e lavoratori potessero circolare liberamente).

nella Costituzione

Principi fondamentali, art. 11

articolo fondamentale

Art. 11 «L’Italia […] consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.»

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Verifica della comprensione1. In quale contesto storico nacque l’idea di un’Europa unita?

2. Quali furono i primi passi verso l’integrazione europea?

3. Quali erano i tre pilastri dell’Unione europea stabiliti a Maastricht?

Gli organi di queste tre istituzioni furono unificati nel 1967; da allora esse vennero percepite come un’unica Comunità, tanto che nel linguaggio corrente la parola cominciò a essere usata al singolare. Nei decenni suc-cessivi, molti Stati entrarono a farvi parte, attratti dalla forte crescita degli scambi commerciali all’interno del mercato unico. L’unificazione economica ha trovato più tardi il suo completamento nella moneta unica, l’euro, entrato in vigore il 1° gennaio 2002 in dodici Paesi europei (vedi Lez. 44).

Il primo Parlamento europeo Un mercato comune non poteva essere sufficiente a produrre una vera unità: così pensavano i politici più “europeisti”. L’integrazione doveva fondarsi su istitu-zioni democratiche (come un Parlamento) e sul coin-volgimento dei cittadini. Un passo decisivo in que-sta direzione fu la prima elezione del Parlamento europeo, il 10 giugno 1979, da parte dei cittadini di nove Paesi europei. Per la prima volta, un’assemblea sovranazionale era in grado di superare il vecchio Stato nazionale chiuso in se stesso.

Verso l’Unione europeaNel 1986 fu firmato l’Atto unico europeo, il qua-le fissò entro il 1992 il completamento del mercato unico, allargò le competenze della Comunità a settori non esclusivamente economici, come la politica so-ciale, l’ambiente, la ricerca scientifica, e introdusse il principio della cooperazione in politica estera. Ma un passo decisivo verso l’integrazione politica fu il trattato sull’Unione europea, più noto come trattato di Maastricht, dal nome della cittadina olandese nella quale fu firmato nel febbraio del 1992. Secondo un’immagine efficace, l’Unione europea (Ue) doveva essere una costruzione a tre “pilastri”:

1. il primo comprendeva la maggior parte delle poli-tiche comuni (agricoltura, ambiente, concorrenza, moneta, politiche sociali, per citarne solo alcune);

2. il secondo era quello della politica estera e della sicurezza comune (Pesc);

3. il terzo era costituito dalla cooperazione giudi-ziaria e di polizia in materia penale. ➧Con il trattato di Lisbona l’Unione europea si è de-finitivamente sostituita alle preesistenti comunità.Oggi l’Unione europea, allargata a ventisette Paesi (ve-di Lez. 42), comprende quasi 500 milioni di persone: un’immensa area di stabilità e generale benessere, in cui vigono regole condivise di libertà e democrazia.

18.4.1951 Firma a Parigi del trattato istitutivo della Ceca: Belgio, Francia, Italia, Paesi Bassi, Rft, Lussemburgo

25.3.1957 Firma a Roma dei trattati istitutivi della Cee e dell’Euratom: Belgio, Francia, Italia, Paesi Bassi, Rft, Lussemburgo

1.1.1973 Ingresso di Regno Unito, Irlanda e Danimarca

10.6.1979 Prime elezioni del Parlamento europeo

1.1.1981 Ingresso della Grecia

1.1.1986 Ingresso di Spagna e Portogallo

1.7.1987 Entrata in vigore dell’Atto unico europeo

7.2.1992 Firma del trattato di Maastricht

1.11.1993 Entrata in vigore del trattato di Maastricht e nascita dell’Unione europea

1.1.1995 Ingresso di Austria, Svezia e Finlandia (Europa dei 15)

2.10.1997 Firma del trattato di Amsterdam

7-8.12.2000 Proclamazione della Carta dei diritti fondamentali

26.2.2001 Firma del trattato di Nizza

1.1.2002 Dodici Stati (tra cui l’Italia) adottano la moneta unica

1.5.2004 Ingresso di Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia

29.10.2004 Firma del trattato per l’adozione di una Costituzione per l’Europa (non entrato in vigore)

1.1.2007 Ingresso di Bulgaria e Romania (Europa dei 27)

13.12.2007 Firma del trattato di Lisbona

1.12.2009 Entrata in vigore del trattato di Lisbona

➧Le tappe fondamentali dell’unificazione

➧La Ue nel trattato di Maastricht

DS076005

Politiche comuni(agricoltura,ambiente,

concorrenza,moneta ecc.)

Politicaestera

e di sicurezzacomune

Cooperazionegiudiziariae di poliziain materia

penale

UNIONE EUROPEA

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Un’Europa sempre più grande

I criteri per far parte dell’Unione I trattati istitutivi dell’Unione europea sono trat-tati aperti: una clausola di adesione dà la possi-bilità a Stati non firmatari di un determinato trattato di entrare a far parte dell’organizzazione in un momento successivo alla firma.

Nel 1993 a Copenaghen sono stati stabiliti i criteri cui devono attenersi i Paesi che intendono presentare do-manda di candidatura per entrare nella Ue. Essi sono:

1. il criterio politico, ossia la presenza di istituzioni democratiche, lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani, la tutela delle minoranze;

2. il criterio economico, cioè la presenza di una stabile economia di libero mercato;

3. il criterio dell’acquis comunitario (dal francese droit acquis, “diritto acquisito”), vale a dire l’accet-tazione dell’insieme degli obiettivi e degli obblighi derivanti dall’adesione all’Unione, con l’impegno di adeguare a essi le leggi nazionali.

L’allargamento a Est L’allargamento dai sei Paesi fondatori (1951) all’Eu-ropa dei Quindici (1995) è avvenuto nel corso di un processo durato più di quarant’anni; dal 2004 al 2007 l’Unione ha, invece, registrato l’ingresso di dodici nuovi membri: due isole, Malta e Cipro, e dieci Sta-ti dell’Europa centro-orientale, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria. Questa accelerazio-ne, che ha portato in tre anni più di 100 milioni di nuovi cittadini nella Ue, si è verificata in conseguenza della fine dei regimi comunisti agli inizi degli anni no-vanta, della disgregazione dell’Unione Sovietica e della Jugoslavia, da cui sono sorti numerosi nuovi Stati indi-pendenti. I Paesi ex comunisti hanno chiesto di entrare a far parte dell’Unione europea, la quale, d’altro canto, già a partire dal 1989 li aveva sostenuti nei loro difficili

processi di riforma verso lo sviluppo di un’economia di mercato e di una democrazia stabile – i due re-quisiti fondamentali per entrare nell’Unione. Non si è trattato quindi di un semplice allargamento quantitativo, ma di un sostanziale cambiamento che ha toccato l’identità e le finalità dell’Unione. Se infatti, fino a quel momento, la cooperazione aveva riguar-dato Stati caratterizzati da un generale benessere e da consolidati sistemi democratici, l’ingresso dei Paesi ex comunisti ha posto il problema di far convergere verso il modello occidentale Stati che per quarant’anni ave-vano vissuto in regimi autoritari a economia pianifi-cata (cioè organizzata dallo Stato, in una situazione di quasi completa assenza di proprietà privata). Una delle modalità con cui il problema può essere affrontato è quella dell’gEuropa a più velocità.

Nuovi Stati chiedono di entrarenell’UnioneIl processo di allargamento non sembra arrestarsi. Sono avviati nuovi negoziati di adesione con la Turchia, la Croazia e la Macedonia e si stanno proponendo Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Albania, Kosovo. ➧ Tutti Paesi in cui sono in corso riforme – nell’economia, nella politica, nel settore giudiziario, nella lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata – sostenute da finanziamenti dell’Unione europea. L’allargamento ha grandi costi per l’Unione, ma offre molti vantaggi, perché permette di estendere la zona di stabilità e be-nessere a tutto il continente europeo.

Un’organizzazione sovranazionaleL’Unione europea è un’entità unica nel suo genere: non è uno stato federale, come per esempio gli Stati Uniti d’America, ma non è neppure una semplice organiz-zazione internazionale, dal momento che ha il potere di emanare norme giuridiche che sono direttamente vincolanti per i cittadini degli Stati membri.

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Verifica della comprensione 1. Quali Paesi fanno attualmente parte dell’Unione europea?

2. Quali condizioni devono soddisfare i Paesi che si candidano a divenire membri della Ue?

3. Che cos’è il trattato di Lisbona?

Per questa ragione, i giuristi l’hanno definita una organizzazione sovranazionale dotata di poteri propri, ai quali sono soggetti sia gli Stati sia i cittadini che ne fanno parte.

Possiamo allora dire che l’Unione europea si fonda su un patto fra nazioni sovrane che hanno scelto di porre g limitazioni alla propria sovranità a favore di istituzioni comuni (sovranazionali), che rappresen-tano sia gli interessi nazionali sia quelli comunitari. L’Unione europea è però un’organizzazione molto complessa, non soltanto perché è difficile armonizzare le diversità economiche e sociali dei numerosi Paesi che la compongono, ma anche per l’atipicità e la mol-teplicità degli strumenti giuridici sui quali si fonda e attraverso i quali funziona (vedi Lez. 43).

Dalla Costituzione al trattato di Lisbona L’obiettivo di rinforzare l’integrazione politica, la ne-cessità di una maggiore democrazia e di una sempli-ficazione degli aspetti organizzativi hanno spinto nel 2001 i politici europei a elaborare una Costituzione in grado di definire regole e valori condivisi e diventa-re un punto di riferimento per tutti i cittadini europei. Già il trattato di Maastricht aveva affermato l’idea di una cittadinanza europea, ma non l’aveva fondata sul riconoscimento giuridico dei diritti, come avviene negli Stati democratici (vedi Lez. 45).Il trattato costituzionale, firmato a Roma il 29 otto-bre 2004, sarebbe dovuto entrare in vigore una volta g ratificato dagli Stati membri. Nel 2005 i referendum indetti da Francia e Paesi Bassi hanno però avuto un esito negativo, bloccando l’intero processo. Dopo un periodo di rif lessione, l’esigenza di modifi-care alcuni meccanismi di funzionamento degli organi dell’Unione, ormai inadeguati alla dimensione rag-giunta con l’allargamento a ventisette, ha indotto gli Stati a riprendere le consultazioni.Il 13 dicembre 2007 si è così giunti all’approvazione di un nuovo trattato, noto come trattato di Lisbo-na, dalla città in cui è avvenuta la firma, che è stato ratificato da tutti gli Stati membri (ultima in ordine di tempo, la Repubblica Ceca nel novembre 2009) e che è entrato in vigore il 1° dicembre 2009. Il trattato, so-stitutivo della Costituzione europea, che è stata quindi definitivamente abbandonata, riforma le istituzioni rendendole più moderne, efficienti e trasparenti e met-te in grado l’Unione di proporsi come uno dei prota-gonisti sulla scena internazionale (vedi Lez. 43).

g europa a più velocità Questa espressione sostituisce spesso, nel linguaggio giornalistico, quella più tecnica di cooperazione raf-forzata. Essa ha a che fare con una visione realistica dei tempi dell’in-tegrazione: se un determinato obiettivo non può essere raggiunto in tempi ragionevoli dall’Unione nel suo insieme, alcuni Stati membri possono accordarsi per realizzarlo immediatamente, lasciando agli altri la possibilità di aderire in un momento successivo. Ne è esempio la Convenzione di Schengen sull’abolizione dei controlli alle frontie-re firmata nel 1985 da cinque Stati, alla quale hanno poi aderito altri, tra cui l’Italia, nel 1990.

g Limitazioni della sovranità Gli Stati europei hanno volontaria-mente limitato i poteri che esercitavano all’interno del loro territorio (sovranità) e li hanno trasferiti all’Unione; solo in forza di questa limitazione le norme europee si applicano in tutti gli Stati membri.

g Ratifica È l’atto con il quale l’organo indicato dalla Costituzione di uno Stato approva il contenuto di un trattato già firmato, general-mente, dal capo del Governo o da un ministro. Di regola l’atto formale di ratifica consiste in un’autorizzazione del Parlamento, attraverso una legge, o del corpo elettorale, attraverso un referendum.

● I negoziati con la Turchia, aperti ufficialmente nell’ottobre del 2005, probabilmente non si chiuderanno prima del 2015. Le condi-zioni per il suo ingresso nell’Unione sono:

– garanzia delle libertà fondamentali e in generale dei diritti umani per tutti i cittadini (comprese le minoranze etniche e religiose);

– riconoscimento di Cipro (nel 1974 l’esercito turco ha occupato la parte settentrionale dell’isola e nel 1983 si è costituita la Re-pubblica turca di Cipro del nord, non riconosciuta dalla comunità internazionale).

● Con la Croazia i negoziati per l’adesione sono stati avviati nell’ottobre del 2005.

● La Macedonia ha ottenuto nel dicembre 2005 lo status di “Paese candidato all’adesione”, che precede l’inizio dei negoziati.

➧nuovi candidati a entrare nell’Unione

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Le istituzioni e gli atti dell’Unione europea

Le istituzioni sovranazionali Per poter prendere decisioni comunitarie, l’Unione europea è organizzata in istituzioni sovranazionali. Vediamo come funzionano le principali.

1. Il Parlamento europeo, composto, a partire dal 2014, da 751 deputati, è eletto a suffragio universale per cinque anni dai cittadini degli Stati membri. ➧ Ogni Stato dispone di un numero di seggi proporzio-nale alla popolazione.Il Parlamento europeo, che ha sede a Strasburgo, con-divide con il Consiglio il potere legislativo (le mate-rie in codecisione sono state via via ampliate); ha un ruolo decisivo per l’approvazione del bilancio; esercita un controllo politico sulla Commissione: elegge il suo Presidente, approva la nomina dei commissari e può votare una mozione di censura che la costringe alle dimissioni.

2. Il Consiglio europeo, formato dai capi di Stato o di Governo dei Paesi membri. Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio europeo nomina un unico Presidente, scelto tra personalità che non ricoprano nel proprio Paese un incarico pubblico. La durata del mandato è di due anni e mezzo. In questo modo viene superata la precedente rotazione seme-strale tra i ventisette Paesi membri. Il ruolo del Consiglio europeo è soprattutto quello di de-finire gli orientamenti politici generali dell’Unione.

3. Il Consiglio dell’Unione (o semplicemente Consiglio), formato dai ministri degli Stati membri competenti nelle materie che di volta in volta vengo-no discusse, è l’organo che esercita, congiuntamente con il Parlamento europeo, la funzione legislativa e di bilancio. La presidenza è esercitata a rotazione paritaria tra i suoi componenti. Quando si riunisce

come Consiglio “Affari esteri” lo presiede l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, istituito dal trattato di Lisbona, nominato dal Consiglio europeo con l’ac-cordo del Presidente della Commissione. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata, in base a un sistema di ponderazione (ogni ministro di-spone di un numero di voti proporzionale alla popola-zione dello Stato che rappresenta), a meno che il trat-tato preveda maggioranze diverse (g maggioranza semplice, qualificata, unanimità).

4. La Commissione europea è formata dal Presi-dente (eletto dal Parlamento europeo su proposta del Consiglio europeo) e dai commissari. Ogni com-missario è delegato ad occuparsi di un particolare set-tore (per esempio ambiente, concorrenza ecc.). L’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di si-curezza è uno dei vicepresidenti della Commissione. La Commissione è formata da un membro per ogni Stato fino al 2014. Sarà successivamente composta da un numero di commissari pari a due terzi del numero degli Stati membri (ovvero diciotto in un’Unione a ventisette), secondo un sistema di rotazione parita-ria tra i Paesi membri. La Commissione è l’organo esecutivo: attua le de-cisioni del Consiglio e del Parlamento, ha il potere di iniziativa legislativa, vigila sull’applicazione del diritto dell’Unione, predispone il bilancio e la sua esecuzione. Ha sede a Bruxelles.

5. La Corte di giustizia dell’Unione europea è l’or-gano giurisdizionale che decide sulle controversie tra l’Unione e gli Stati membri, tra questi, tra i cittadini europei e l’Unione, tra gli organi dell’Unione. Ha sede a Lussemburgo. ➧

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Verifica della comprensione 1. Da chi è composto il Parlamento europeo? Quali sono le sue funzioni?

2. Che cosa cambia nel Consiglio europeo con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona?

3. Di che cosa si occupa l’Alto rappresentante dell’Unione istituito dal nuovo trattato?

Regolamenti, direttive, raccomandazioni, decisioni Gli organi comunitari emanano due tipi di norme giuridiche.

● I regolamenti dell’Unione europea sono atti nor-mativi direttamente applicabili negli Stati membri. Essi vincolano i cittadini degli Stati, senza che occor-ra un intervento delle autorità statali. Hanno la stessa funzione delle leggi nazionali. Se un regolamento co-munitario contrasta con una legge nazionale, prevale il regolamento.

● Le direttive sono invece atti rivolti agli Stati mem-bri perché adottino, entro un termine prefissato, le misure necessarie per conseguire gli obiettivi stabiliti dall’Unione. Non creano direttamente diritti e doveri per i cittadini, ma impongono agli Stati di modificare il proprio ordinamento giuridico, per recepire (come si dice in termini tecnici) il loro contenuto. L’obiettivo del-le direttive è quello di armonizzare (rendere omoge-nee) le legislazioni nazionali, spesso assai diverse tra loro. La Commissione vigila sull’attuazione delle direttive da parte degli Stati membri e, in caso di gravi inadempien-ze, avvia una procedura d’infrazione che può condurli davanti alla Corte di giustizia e a pagare una multa.

Gli organi comunitari emanano anche altri atti non normativi.

● Le raccomandazioni non impongono agli Stati membri precisi obblighi giuridici, ma hanno lo scopo di sollecitarli a tenere comportamenti funzionali agli obiettivi dell’Unione.

● Le decisioni sono atti che riguardano un singolo soggetto (uno Stato membro, un’impresa o un cittadi-no) e gli impongono un determinato comportamento in applicazione di una norma comunitaria.

L’entrata in vigore del trattato di Lisbo-na ha comportato molte novità. Vediamo in sintesi quali sono:❚ istituzione di un unico Presidente del Consiglio europeo, eletto per un mandato di due anni e mezzo, rinno-vabile una sola volta;❚ istituzione dell’Alto rappresentante

dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza;❚ riconoscimento agli Stati del diritto di recedere dall’Unione in qualsiasi momento;❚ rafforzamento del potere legislativo del Parlamento europeo e determinazio-ne del numero massimo dei componenti;

❚ introduzione del voto a maggioran-za – anziché all’unanimità – su molte materie del Consiglio;❚ possibilità di iniziativa dei cittadini: una petizione sottoscritta da almeno un milione di cittadini di un certo numero di Stati membri, che invita la Commis-sione ad assumere un’iniziativa legi-slativa su un determinato problema.Alla Carta dei diritti fondamentali, approvata a Nizza nel 2000, viene at-tribuito lo stesso valore giuridico dei trattati.

ApprofondimentoQuestioni di oggi

Le principali novità previste dal trattato di Lisbona

● La normativa europea impone a ciascuno Stato membro di adot-tare un sistema elettorale altamente rappresentativo e che non «pregiudichi complessivamente il carattere proporzionale del voto».

● La normativa italiana prevede un sistema proporzionale, con clausola di sbarramento al 4% (la lista che non ottiene almeno il 4% dei voti non ha diritto a seggi), introdotta nel 2009.

● Gli elettori italiani possono esprimere preferenze.

● In base al trattato di Lisbona, il numero dei parlamentari eletti dall’Italia scende da 78 a 75.

➧il sistema elettorale per il Parlamento europeo

● Il Comitato economico e sociale con funzioni consultive, in par-ticolare sui temi della occupazione.

● Il Comitato delle Regioni con funzioni consultive in materia di cultura, sanità, trasporti, ambiente, politica sociale.

● La Corte dei conti esamina la regolarità delle entrate e delle spese della Ue e ne controlla il bilancio.

➧Altri organi dell’Unione europea

g Maggioranza semplice, qualificata, unanimità Il Consiglio decide di norma a maggioranza qualificata. Il trattato di Lisbona ha disegnato un nuovo sistema di voto a doppia maggioranza, vale a dire quella degli Stati (55%) e quella della popolazione (65%), che entrerà in vigore nel 2014. In pochi casi le decisioni sono prese a maggioranza semplice, ov-vero con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri e in pochi altri all’unanimità, ovvero con il voto favorevole del 100% dei membri del Consiglio (ogni Stato quindi dispone del diritto di veto).

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Un grande mercato con un’unica moneta

Perché unificare i mercati?La spinta all’integrazione europea è stata per vari de-cenni soprattutto di ordine economico. Ma qual è il vantaggio di passare da sistemi economici nazionali a un unico grande mercato?L’effetto più immediato è l’intensificazione della con-correnza tra le imprese. Una maggiore competizione comporta vantaggi per i consumatori: le possibilità di scel-ta per i compratori aumentano, mentre i prezzi diminui-scono. Un secondo vantaggio è dato dalla diminuzione dei costi, derivante dalle economie di scala (cioè i vantag-gi che si realizzano producendo beni in grande quantità). In molti settori il fatto di produrre beni o fornire servizi per un mercato più ampio permette di utilizzare tecnolo-gie, macchinari e forme organizzative più efficienti.

Le quattro libertà di circolazione La costruzione di un mercato unico è avvenuta per gra-di. La prima fase di questo processo fu l’abbattimento progressivo delle barriere doganali.

Con l’Atto unico europeo del 1986 fu invece pre-sa la decisione di creare un mercato unico, ossia un’area nella quale le quattro libertà di circola-zione fondamentali (di merci, servizi, persone e capitali) fossero pienamente attive, e nella quale si attuasse un governo comune dell’economia.

Le condizioni necessarie affinché queste libertà siano concretamente operanti sono: l’eliminazione dei dazi, l’armonizzazione di alcuni parametri dell’attività eco-nomica, quali i sistemi fiscali e le norme che regolano la vita delle imprese (come si fa un contratto o si chiede una licenza, come si costituisce una società ecc.); l’ado-zione di standard tecnici comuni (standard di sicurezza degli impianti elettrici o degli autoveicoli), il ricono-scimento dei titoli di studio (per garantire la possibilità di esercizio delle professioni).

L’unione monetariaUn’ultima condizione molto importante è quella della g stabilità monetaria. L’adozione di un’unica mo-neta che sostituisse le monete nazionali (la lira in Italia) fu quindi il completamento di questa progressiva unio-ne economica e anche l’elemento che ha maggiormen-te inciso sulla vita dei cittadini: le persone si spostano da un Paese all’altro senza cambiare valuta, gli stipendi sono espressi nella stessa moneta, così come i prezzi di tutte le merci. L’euro è entrato in circolazione dal 1° gennaio 2002 in dodici Paesi; oggi gli Stati dell’Eurozona sono sedici: Austria, Belgio, Cipro, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bas-si, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna. La realizzazione dell’Unione economica e mone-taria (Uem), già prevista dal trattato di Maastricht, ha comportato il trasferimento di importanti ambiti di sovranità da parte degli Stati nazionali alle autorità dell’Unione e un più stretto legame a livello politi-co tra gli Stati medesimi. Basti pensare che la Banca centrale europea (Bce) ha oggi il compito di definire una politica monetaria unica; questo significa che le banche centrali dei Paesi dell’Eurozona hanno per-so gran parte della propria autonomia decisionale in questioni fondamentali come l’emissione di moneta e la definizione del tasso di interesse (costo del denaro).

L’Unione per l’economia e per l’ambiente Fin dagli inizi, ha avuto particolare importanza la Po-litica agricola comune (Pac) con l’obiettivo di di-fendere il settore agricolo in Europa, il quale, essendo basato sulla piccola e media impresa, era socialmente importante, ma economicamente poco competitivo.

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Verifica della comprensione 1. Quali Paesi adottano la moneta unica europea?

2. Quali sono i vantaggi, per uno Stato, di far parte di un unico grande mercato? E per i cittadini?

3. Quali sono le politiche ambientali promosse dall’Unione europea?

Oggi si punta maggiormente a un’agricoltura di quali-tà, per esempio, attraverso la promozione e la certifica-zione dell’agricoltura biologica.Negli anni settanta si cominciarono a elaborare poli-tiche comunitarie volte ad armonizzare le condizioni dei vari Paesi. I Paesi che nei decenni si sono via via associati all’Unione non sempre infatti partivano da condizioni sociali ed economiche omogenee. Il com-pito di incrementare la coesione sociale ed econo-mica, cioè di colmare i divari tra gli Stati membri in tema di efficienza dell’economia e di qualità dei servizi ai cittadini, si è imposto, in particolare, agli inizi degli anni novanta, con la prospettiva dell’allargamento ai Paesi dell’Est. Inoltre si sono aperti nuovi settori di competenza, tra i quali: la tutela dei consumatori, la creazione di infra-strutture nel campo dei trasporti, delle telecomuni-cazioni e dell’energia, la tutela ambientale, la politica sociale. In base al principio di sussidiarietà, l’Unio-ne, oltre a svolgere le funzioni che le sono affidate in modo esclusivo (come la definizione delle regole di concorrenza per il funzionamento del mercato), in-terviene negli ambiti in cui ha competenza soltanto se può ottenere risultati migliori di quelli che potrebbero essere raggiunti dagli Stati singolarmente. Per esempio, la protezione dell’ambiente è un campo in cui una politica europea può essere più incisiva che non quella svolta separatamente da ciascuno Stato. ➧Infine, nel 2000, la Ue si è proposta, attraverso la co-siddetta “Agenda di Lisbona”, di adottare le migliori strategie per creare in un decennio «un’geconomia della conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, capace di una crescita economica duratura ac-compagnata da un miglioramento quantitativo e qua-litativo dell’occupazione e da una maggiore coesione sociale» (vedi Lez. 14).

La competenza dell’Unione in materia di ambiente è concorrente con quella degli Stati membri. Ma che cosa dico-no i trattati?❚ Tutte le politiche dell’Unione devono tenere conto delle esigenze connesse all’ambiente, nella prospettiva di pro-

muovere lo sviluppo sostenibile, cioè uno sviluppo che consenta di non alte-rare il delicato equilibrio ambientale. L’ambiente è dunque un tema trasver-sale a tutte le politiche dell’Unione. ❚ Esistono tuttavia scopi specifici perseguiti dall’Unione nel settore

dell’ambiente. Il trattato sul funziona-mento dell’Unione europea enuncia i seguenti: la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell’am-biente; la protezione della salute uma-na; l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; la promozione sul piano internazionale di misure de-stinate a risolvere i problemi dell’am-biente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambia-menti climatici.

ApprofondimentoQuestioni di oggi

Gli obiettivi di salvaguardia e tutela dell’ambiente

g Stabilità monetaria Perché il commercio tra i Paesi di una certa area possa svilupparsi liberamente, è necessario che vi sia una sola moneta o che almeno i cambi tra le monete siano fissi. Ciò crea certezza per gli scambi e impedisce a un Paese di utilizza-re la svalutazione come strumento di penetrazione commerciale (quando la moneta di un Paese si svaluta, le merci di quel Paese, in valuta estera, costano meno).

g economia della conoscenza A differenza dello sviluppo messo in moto dalla rivoluzione industriale, basato sulla produzione di beni materiali, l’economia del XXI secolo si basa sulla creazione e circolazione di informazioni e conoscenze, che costituiscono un vero e proprio fattore produttivo.

Il trattato di Lisbona distingue le competenze dell’Unione in tre categorie:

● competenze esclusive: solo la Ue ha il potere di legiferare in settori come l’unione doganale, la politica commerciale comune o la concorrenza;

● competenze concorrenti: in settori, come l’ambiente, i trasporti e la tutela dei consumatori, l’Unione e gli Stati membri condividono il potere legislativo, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

● azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento: l’Ue si limita a sostenere l’azione degli Stati membri, per esempio attraver-so interventi finanziari. Tra i settori interessati figurano la cultura, l’istruzione e l’industria.

➧ Le competenze dell’Unione europea

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Tema 8 Cittadini d’Europa

Lezi

on

e 4

5

La cittadinanza europea

I diritti dei cittadini in EuropaLa cittadinanza europea, formalmente riconosciuta dal trattato di Maastricht, non sostituisce ma integra la cittadinanza nazionale. Essa comporta i seguenti diritti elencati da quel trattato:

1. elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parla-mento europeo e a quelle comunali, concesso a ogni cittadino residente in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza;

2. diritto di presentare petizioni al Parlamento euro-peo, cioè rivolgere richieste nelle materie di compe-tenza dell’Unione; il trattato di Lisbona ha introdotto inoltre il diritto di iniziativa, ossia di presentare alla Commissione una petizione firmata da almeno un milione di cittadini di un certo numero di Stati membri, per promuovere una proposta legislativa su un determinato problema;

3. diritto di rivolgersi al Mediatore europeo per se-gnalare casi di cattiva amministrazione da parte degli organi dell’Unione;

4. diritto alla tutela diplomatica, garantito da ogni Stato membro al cittadino dell’Unione che si trovi in un Paese nel quale lo Stato di cui ha la cittadinanza non sia rappresentato da un’ambasciata o da un con-solato.

Si tratta di un elenco di diritti limitati. L’attribuzione più significativa, l’elettorato attivo e passivo nel Paese di residenza, riguarda un diritto che i cittadini già eser-citavano, anche se solo nel proprio Paese, fin dal 1979. Inoltre, il riconoscimento della cittadinanza europea operato a Maastricht non è stato subito accompagnato dal riconoscimento dei diritti fondamentali, come av-viene negli Stati democratici.

Soltanto nel 2000 le istituzioni dell’Unione (Parlamen-to, Consiglio e Commissione) hanno approvato a Nizza un documento dichiarativo di tali diritti, la Carta dei diritti fondamentali. È un documento con un alto significato morale e politico, che ha acquistato valore giuridico con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Europa dei cittadini o Europa dei mercanti? Le ragioni del ritardo nel riconoscimento dei diritti fondamentali vanno ricercate nelle origini dell’Unio-ne: essa è nata e si è consolidata con obiettivi di carat-tere economico, cosicché i cittadini sono stati presi in considerazione soprattutto nella loro veste di produt-tori e di consumatori. I fondatori erano convinti che l’unificazione economica non avrebbe interferito con il problema dei diritti: gli unici riconosciuti, la libertà di circolazione e il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, erano finalizzati al funzionamento di un mercato comune che presupponeva la possibilità di spostamento dei fattori produttivi.Qualcuno afferma polemicamente che non esiste un’Europa “dei cittadini”, ma solo un’Europa “dei mercanti”. L’affermazione è eccessiva, ma certamente il campo dove i diritti sono affermati e tutelati in maniera più efficace è quello economico. Ne è un esempio la politica di difesa dei consumatori, adottata da tem-po per far sì che in tutti gli Stati membri essi godano di un livello minimo omogeneo di protezione (diritto alla sicurezza dei prodotti, all’informazione e così via).

I diritti sociali La Comunità europea fin dai primi anni ha cercato di far proprio il modello di g protezione sociale

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Verifica della comprensione1. Quali sono i diritti politici previsti per tutti i cittadini della Ue?

2. Quali ambiti prende in considerazione la Carta dei diritti fondamentali della Ue?

3. Che cosa significa che la Carta acquista valore giuridico con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona?

tipico degli Stati europei rispetto ad altri Paesi del mondo. I trattati che si sono susseguiti hanno via via precisato le modalità attraverso cui i cittadini, e in particolare i lavoratori dipendenti, possono essere tutelati contro i rischi della disoccupazione e da condizioni di lavoro che mettano in pericolo la loro sicurezza, la loro salute e così via. Alla dichia-razione dei principi, come la Carta dei diritti so-ciali fondamentali dei lavoratori comunitari (1989), importante ma priva di valore giuridico, si sono accompagnate norme vincolanti per gli Stati membri: ben due “titoli”, uno sull’occupa-zione e uno sulla politica sociale, sono presenti nei trattati.

Nuovi dirittiSulla scia dei diritti di natura economica, altri diritti sono stati tuttavia progressivamente riconosciuti: per esempio la libertà di studiare o semplicemente di ri-siedere in tutti i Paesi dell’Unione, con l’unica con-dizione di poter disporre delle risorse necessarie. Per rendere effettivo l’esercizio di questi diritti, soprattutto da parte dei giovani, sono stati adottati numerosi prov-vedimenti, per esempio il riconoscimento in tutto il territorio dell’Unione dei titoli di studio rilasciati dai singoli Paesi.Altri diritti sono stati riconosciuti nel corso del tempo. Un regolamento comunitario del 2001 ha riconosciuto ai cittadini europei il diritto di accesso ai documen-ti delle istituzioni europee. Il diritto alla “privacy”, per esempio, è tutelato negli Stati dell’Unione fin dal 1995, grazie a una direttiva e al suo recepimento ne-gli ordinamenti nazionali; un regolamento del 2001 ha poi esteso questo diritto nei confronti degli organi comunitari.

I segni concreti dell’appartenenza all’Europa In realtà la cittadinanza europea, intesa come senso di appartenenza a una comunità più vasta di quella na-zionale, si è fatta lentamente strada nel corso degli anni. Hanno contribuito a ciò alcune rappresentazioni con-crete di questa appartenenza, entrate da tempo nella quotidianità dei cittadini: la bandiera blu con le stelle d’oro che sventola accanto alle bandiere nazionali; il passaporto europeo; l’abolizione delle frontiere tra gli Stati (risultato della convenzione di Schengen per l’eli-minazione dei controlli alle frontiere). Ma il contributo maggiore a questo processo l’ha dato l’euro: anche se la sua introduzione è dovuta a ragioni di mercato e anche se la moneta è solo uno strumento economico, essa ha un alto valore simbolico di legame con una comunità.

g Protezione sociale Compren-de l’insieme dei diritti e delle mi-sure adottate dagli Stati a favore dei cittadini, come per esempio, condizioni di lavoro eque (orario, ferie, riposo settimanale), un si-stema previdenziale adeguato per la vecchiaia e le malattie, misure redistributive del reddito (garan-zia di un salario minimo, tassazio-ne progressiva), servizi pubblici essenziali (sanità, istruzione).

❚ La proclamazione solenne della Carta è avvenuta in occasione del vertice di Nizza del 2000, da parte del Consiglio dell’Unione, della Commis-sione e del Parlamento europeo.❚ La Carta suddivide i diritti ricono-sciuti in sei categorie di valori: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, citta-dinanza, giustizia.

❚ I diritti si presentano come indivisi-bili (cioè da tutelare tutti e nel loro in-sieme) e, accanto ai tradizionali diritti civili e politici, uno spazio significati-vo è riservato ai principali diritti eco-nomici e sociali, ai cosiddetti diritti di terza generazione (diritto all’ambien-te, diritto dei consumatori) e ad alcuni nuovi diritti che non erano ancora sta-

ti esplicitamente inclusi in maniera for-male in testi riguardanti i diritti umani (protezione dei dati personali, principi di bioetica). ❚ La Carta è importante perché san-cisce in maniera visibile il riconosci-mento dei diritti umani ai cittadini dell’Unione. ❚ Con il trattato di Lisbona essa assu-me valore giuridico e diviene quindi vincolante per tutti, tranne che per il Regno Unito, la Polonia e la Repubbli-ca Ceca, che hanno chiesto e ottenuto particolari esenzioni.

ApprofondimentoQuestioni di oggi

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

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