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SCUOLA SUPERIORE DELL’AVVOCATURA e OSSERVATORI SULLA GIUSTIZIA CIVILE Tecniche di redazione degli atti giudiziari Roma, 27 ottobre 2012 “Difetti “ degli atti ed inefficienza del processo Avv. MariaGrazia Monegat Osservatorio Milano

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SCUOLA SUPERIORE DELL’AVVOCATURAe

OSSERVATORI SULLA GIUSTIZIA CIVILE

Tecniche di redazione degli atti giudiziari

Roma, 27 ottobre 2012

“Difetti “ degli atti ed inefficienza del processo

Avv. MariaGrazia MonegatOsservatorio Milano

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L’analisiAtti redatti con modalità inadeguate sono causa

di inefficienza del processo perché: rendono più difficile la comprensione della

domanda e lo studio del fascicolo rendono più difficile l’elaborazione delle difese rendono inefficiente l’istruttoria e poco

prevedibile l’esito del procedimento (così incentivando la proposizione di cause infondate)

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I “difetti” di forma La carta deve essere bianca, senza righe, di formato A4. Il testo deve

figurare solo su una faccia della pagina (“recto” e non “recto verso”)

Le pagine della memoria e degli allegati devono essere assemblate mediante mezzi facilmente rimuovibili (non devono essere rilegate o riunite con mezzi fissi come colla, punti metallici ecc.);

Il testo deve essere scritto in caratteri di tipo corrente (come, ad esempio, Times New Roman, Courier o Arial) delle dimensioni di almeno 12 pt nel testo e di almeno 10 pt per le note a piè di pagina, con un’interlinea di 1,5 e con margini in alto, in basso, a sinistra e a destra di almeno 2,5 cm;

Le pagine della memoria devono essere numerate in alto, a destra, in maniera ininterrotta e in ordine crescente.

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I “difetti” di modalità espositiva Commistione dell’esposizione di fatto e di diritto;

esposizione “disordinata”

Mancanza di inquadramento giuridico esplicito della domanda

Contaminazioni valutative nella esposizione dei fatti

Conclusioni contenenti contaminazioni esplicative

Sovrabbondanti citazioni di giurisprudenza

Insufficiente esposizione dei fatti costitutivi

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La lunghezza degli atti“Prolissità è delitto” (Prof. Antonio Vallebona)

Corte di Cassazione 4 luglio 2102, n. 11199 : La prolissità degli atti difensivi contrasta con la chiarezza e pregiudica la celerità del processo.

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La produzione di allegati

Solo i documenti menzionati nel testo della memoria necessari per provarne o illustrarne il contenuto

Sempre accompagnata da un indice degli allegati che deve contenere per ciascun documento allegato:

a) il numero dell’allegato;b) una breve descrizione dell’allegato con indicazione della sua natura (ad

esempio: “lettera” con indicazione della data, dell’autore, del destinatario e del numero di pagine dell’allegato);

c) l’indicazione della pagina della memoria o del numero del paragrafo in cui è menzionato il documento e che giustifica la produzione del medesimo.

La numerazione degli allegati dovrebbe indicare la memoria alla quale è allegato il documento (ad esempio: allegato A.1, A.2, … per quanto riguarda gli allegati al ricorso; B.1, B.2, … per quanto riguarda il controricorso; C.1, C.2, … per quanto concerne la replica; D.1, D.2, … per quanto riguarda la controreplica).

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In concreto Esempio di atto di citazione sintetico, ma “difettoso” atto citazione.doc

Cosa manca?- la suddivisione in paragrafi e sezioni- una chiara esposizione dei fatti- le ragioni di diritto

Come rimediare: una proposta citazione si.doc

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Difficile rimediare ai difettiComparsa di costituzione e risposta del

convenuto comparsa costituzione convenuto.doc

Invece: Chi ben comincia….costituzione si.doc

Perché tutto rischia di appesantire senza chiarire cost terzo no.doc

Mentre tutto può essere più lineare cost terzo si.doc

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Atti difettosi rallentano il processoEd infatti alla prima udienza il giudice deve: chiarire la rilevanza ai fini del decidere del lifting facciale

del gennaio 2001 esaminare l’eccezione di incompetenza per territorio in

quanto eccezione formulata nell’atto e non riproposta nelle conclusioni chiedendo chiarimenti alle parti

rilevare d’ufficio la nullità della domanda riconvenzionale sul danno all’immagine e assegnare termine perentorio per il deposito di memoria integrativa

esaminare l’istanza di pronuncia di ordinanza di ingiunzione ex art. 186 bis e ss. c.p.c. formulata in udienza da Isabella Karina a mezzo del suo difensore

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I tempi si allungano

Il giudice finirà per assegnare i termini di cui all’art. 183, comma VI, su concorde richiesta delle parti

All’udienza successiva, il giudice ammette tutti i capitoli di prova per testi ed interrogatorio formale ed estende la CTU anche agli interventi di lifting facciale

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La fase istruttoria PROVE PER INTERROGATORIO FORMALESu tutte le circostanze dedotte

PROVE PER TESTISu gran parte dei capitoli dedotti

CONSULENZA TECNICACTU esplorativa su tutti gli interventi eseguiti dalla

Convenuta in favore dell’Attrice

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Atti difensivi funzionali Accelerano i tempi del processo perché:

Se alla prima udienza le parti chiedono i termini per le memorie di cui all’art. 183 VI comma c.p.c. sarà solo per le memorie n. 2 e n. 3 e la Convenuta deduce un solo capitolo per provare l’informazione della paziente sulle possibili complicanze dell’intervento nei tre mesi successivi al medesimo. La parte convenuta eccepisce la mancata sottoscrizione della clausola di cui all’art. 11B della polizza

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La celerità è un valoreOppure, meglio ancora, alla prima udienza

Le parti non chiedono i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., ma chiedono che il giudice si pronunci immediatamente sulle istanze istruttorie già dedotte

Il giudice, già alla stessa udienza (o in quella successiva), dispone solo l’ammissione della consulenza tecnica sui quesiti concordati dalle parti

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Le conclusionaliFATTO

Isabella Karina, residente a Milano, il giorno 1.3.2002 si è sottoposta, presso la Clinica privata "Re Mida” S.r.l., con sede in Milano, ad un intervento chirurgico estetico di blefaroplastica all’occhio sinistro per rimuovere i difetti di simmetria con l’occhio destro, pagando l’importo di € 3.500,00, essendo tale intervento eseguito dal noto chirurgo Felice Taggiustoìo, dipendente della Clinica "Re Mida” S.r.l.La medesima, nei giorni immediatamente successivi all’intervento, ha subito forti dolori e abbondanti quanto anomale lacrimazioni che hanno interessato l’occhio operato.Per sopperire alle circostanze di cui al punto 3 ed alla perdurante asimmetria tra i due occhi, in data 1.5.2002, Sig.ra Isabella Karina si è sottoposta ad un nuovo intervento, questa volta ad entrambi gli occhi, posto in essere dal chirurgo estetico Camillo Ghepensimì, con l’esborso di € 12.000,00.Con il secondo intervento non è stato possibile rimuovere le conseguenze negative della prima operazione e, pertanto, Sig.ra Isabella Karina lamenta tuttora un forte disagio psicofisico per evidente asimmetria tra i due occhi.Già in precedenza la Sig.ra Karina si era sottoposta ad un intervento di lifting facciale il cui esito non era stato del tutto soddisfacente.La dott.ssa Ambrogina Fedele, perito incaricato dalla Sig.ra Isabella Karina, ha accertato la sussistenza di un danno biologico temporaneo di mesi due nonché di un danno biologico permanente quantificato nella misura del 4%.

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I “difetti” DIRITTO

Parte Attrice- Confonde gli interventi eseguiti con l’intervento oggetto della domanda- Contesta CTU con interpolazioni del testo- Copia integralmente le note critiche alla CTU del CT di parte

Parte convenuta- Commette gli stessi errori dell’Attrice- Riporta l’eccezione d’incompetenza per territorio- Non distingue le difese svolte nei confronti delle altre parti

Terzo chiamato- Commette gli stessi errori dell’Attrice -Aderisce alle difese del convenuto e ripete per l’ennesima volta le condizioni contrattuali sulla decadenza e sulla franchigia

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I rimedi I termini per le conclusionali non sono assegnati e si ha pronuncia della sentenza in udienza ex art. 281 sexies c.p.c.

Altrimenti:TUTTE LE PARTI REDIGONOI. Svolgimento del processo: in forma sintetica e solo sugli eventi processuali rilevanti.II. Fatto: distinguono fatti controversi e non controversi.III.Diritto: la parte in diritto è svolta in paragrafi separati per ogni questione giuridica. All’interno di ciascun paragrafo sono indicati in modo specifico a) le norme di legge rilevanti; b) i mezzi di prova e istruttori assunti durante lo svolgimento del processo e la loro specifica rilevanza rispetto alla singola questione giuridica. Ciascun paragrafo ha un titolo sintetico che consente d’individuare il principio di diritto che si intende sottoporre all’esame del giudice .COMPARSA

CONCLUSIONALE.doc

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Le conseguenze

Atti difettosi e prolissi costringono ad una sentenza che contiene :

1.Svolgimento del processo fiume2.Decisione sull’eccezione di incompetenza3.Decisione sulle eccezioni di nullità delle

domande4.Esame di tutte le prove testimoniali assunte

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Atti sintetici e funzionaliConsentono al giudice 1) di pronunciare la sentenza in udienza ed omettere lo svolgimento del processo

2) Altrimenti: - Svolgimento del processo- Riepilogo dei fatti non controversi richiamando la numerazione già adottata da

tutte le parti sub 1.1., 1.3., 1.5.- Decidere le questioni pregiudiziali e preliminari:a) Eccezione d’incompetenzab) Nullità di domandec) Prescrizione sulla domanda di risarcimento extracontrattualed) Eccezione di decadenza proposta dalla compagnia assicurativa

3) Decidere i fatti controversi prendendo posizione sulle specifiche contestazioni mosse4) Esaminare l’istruttoria espletata e in particolare valuta la CTU5) Nel merito: il giudice esclude la colpa medica e ritiene solo violato il diritto

all’autodeterminazione al trattamento sanitario; rigetta la domanda principale in via parziale sulla colpa medica accogliendola solo limitatamente al consenso informato

6) Liquida il danno in via equitativa7) Accoglie la domanda riconvenzionale8) Dichiara l’operatività della polizza ma, applica la franchigia ivi prevista9) Liquida le spese di causa alla luce della soccombenza delle parti

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In conclusione

L’adozione di uno “schema logico costante” nella redazione degli atti difensivi può favorire lo studio della causa e la stesura della motivazione concentrati sui punti nodali della controversia.

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Perché sì

L’avvocatura non deve temere un ”appiattimento professionale”

Gli “schemi” semplificano ma non impoveriscono

Gli “schemi” sono funzionali al PCT

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Insieme

La Scuola Superiore dell’Avvocatura : una garanzia di scientificità e competenza

Gli Osservatori: luogo dove attraverso il dialogo e la formazione comune avvocati e magistrati, compartecipi e corresponsabili della giurisdizione, si opera per realizzare il “fare” nonostante il “mare” di inefficienze, carenze e difficoltà