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Tassazione del reddito di impresa e delle società

Lezione 3

Scienza delle finanze II - CLEP

a.a. 2006-2007

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Tassazione e tipologie di imprese Imprese individuali e società di persone: soggetti Irpef (in

vigore dal 1974) Società di capitali: soggetti Ires (dal 2004; prima Irpeg, dal

1974) Le Srl a ristretta base azionaria, partecipate esclusivamente

da persone fisiche, in numero non superiore a 10 (20 nel caso di Coop a responsabilità limitata) e rientranti nell’ambito di applicazione degli studi di settore possono optare per il “regime di trasparenza” (quello delle società di persone)

Base imponibile: la base di partenza è in entrambi i casi l’utile civilistico, a cui vengono apportate variazioni in aumento e diminuzione che riflettono le diverse finalità della norma civilistica e di quelle fiscali

Le principali differenze fra le due tipologie di soggetti (Ires e Irpef) riguardano il trattamento di dividendi e plusvalenze.

Criterio di competenza

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Componenti positive e negative dell’imponibile

Componenti positive Componenti negativeRicavi:• Cessioni di beni e prestazioni di servizi…

Costi di esercizio

Variazioni delle rimanenze:• Fifo, Lifo, costo medio…

(ma in prospettiva IAS/IFSR: Lifo non più consentito)

Ammortamenti• Costo storico;

• Metodo lineare;

• Ammortamento anticipato

Plusvalenze patrimoniali relative ai beni dell’impresa

(rateizzabili in cinque anni se detenuti da almeno tre anni)

Plusvalenze da cessioni di partecipazioni (40% se soggetti Irpef e altre condizioni)

Minusvalenze

Sopravvenienze attive Sopravvenienze passive

Dividendi e utili (40% se soggetti Irpef)

Interessi attivi Interessi passivi (Thin Cap e pro-rata)

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Aliquote e modalità di tassazione

Soggetti Irpef: Il reddito delle imprese individuali è attributo

all’imprenditore; Il reddito delle società di persone viene imputato pro-

quota in capo ai soci e incluso nell’imponibile Irpef, indipendentemente dalla sua distribuzione

Non si pone problema di doppia imposizione Aliquote Irpef (2005):

Scaglioni € Aliquote

Fino a 26.000 23%

Da 26.000 a 33.500 33%

Da 33.500 a 100.000 39%

Oltre 100.000 43%

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Aliquote e modalità di tassazione

Soggetti Ires: Aliquota proporzionale del 33% (dal 2004) Possibilità di doppia imposizione in capo ai soci:

Dividendi Plusvalenze

Tassazione dei dividendi in capo a un socio persona fisica: Partecipazioni qualificate (2% dei diritti in assemblea ordinaria e

5% del capitale se società quotate; 20% dei diritti di volto o 25% del capitale se non quotata): inclusione del 40% dei dividendi nell’imponibile Irpef

Partecipazioni non qualificate: 12,5% Tassazione delle plusvalenze azionarie:

Partecipazioni qualificate: inclusione del 40% delle plusvalenze realizzate nell’imponibile Irpef

Partecipazioni non qualificate: 12,5%

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Regime delle perdite

Soggetti Ires: La perdita realizzata in un certo periodo d’imposta, può essere portata in

diminuzione del reddito dei periodi successivi ma non oltre il quinto (art.84). Non è previsto il carry back.

Per le nuove imprese le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo (v. modifiche d.l. 223/06, legge 248/06).

Soggetti Irpef: Per quanto riguarda le società di persone, secondo l’art. 8 Tuir, la

perdita realizzata dalla società è imputata ai soci per “trasparenza” ossia in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e da questi ultimi utilizzata in diminuzione del reddito.

Il legislatore (dopo decreto 223/06) non distingue più tra società in contabilità ordinaria e semplificata: ad entrambe è concesso l’utilizzo della perdita esclusivamente in diminuzione di redditi aventi la stessa natura con i medesimi termini previsti per le società di capitali (prima per imprese minori e lavoratori autonomi era prevista la deduzione dal reddito complessivo ma senza riporto).

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Evoluzione della normativa: tassazione delle società di capitaliAnno Sistema di tassazione e aliquota Aliquota complessiva

sui profitti

1982 IRPEG 27% ILOR 16,2%, deducibile dall’Irpeg

38,8%

1983 IRPEG 36% 46,37% 1991 ILOR deducibile dall’Irpeg per il 75% 47,83% 1992 ILOR integralmente indeducibile dall’Irpeg

Imposta sul patrimonio netto: 0,75%. 52,2%

1995 IRPEG: 37% 53,2% 1996 Deduzione dei nuovi apporti di capitale dall’imponibile

dell’imposta patrimoniale

1997 Dual income tax: Il costo opportunità di un finanziamento con capitale proprio (nuove sottoscrizioni e utili trattenuti dal 1996) è tassato con l’aliquota agevolata del 19%. L’aliquota media non può essere inferiore al 27%

43,2%-53,2%

1998 Abolizione dell’Ilor, dell’imposta patrimoniale, dei contributi sanitari e altre forme minori di prelievo Introduzione dell’Irap: imposta regionale sul valore aggiunto tipo reddito netto: aliquota normale 4,25%

31,25%-41,25%

2000 La base di riferimento per il calcolo della Dit è moltiplicata per 1,2 2001 Irpeg: 36%

Moltiplicatore DIT: 1,4 Abolizione dell’aliquota media minima del 27% Abolizione Dit sugli incrementi di capitale dal giugno 2001

23,25%-40,25%

2003 Irpeg: 34% 38,25 2004 Ires: 33%

Abolizione integrale della Dit 37,25

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Principali riforme

Riforma 1997-98:Abolizione Ilor, patrimoniale, contributi sanitari, altre

imposte minori (Iciap, tassa concessione partita Iva etc.)

Introduzione dell’Irap Introduzione di un sistema di tassazione duale:

Dual Income Tax (Dit)Riforma 2001-2004

Abolizione della Dit Introduzione dell’Ires

Participation exemption Consolidato fiscale Thin capitalisation

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Irap (1998) Presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di un’attività diretta alla

produzione o allo scambio di beni e alla prestazione di servizi. Soggetti passivi: imprenditori individuali, società enti commerciali e

non commerciali, esercenti arti e professioni, amministrazioni pubbliche, enti e società non residenti (per il valore aggiunto prodotto nel territorio nazionale).

Base imponibile: valore aggiunto tipo reddito-netto. Per un’impresa in contabilità ordinaria: differenza fra il valore della produzione e una serie di costi di produzione (acquisto materie prime, ammortamenti). Non sono deducibili gli interessi passivi e il costo del lavoro (ad esclusione dei contratti di apprendistato e formazione lavoro, personale R&D, …).

Criteri diversi di determinazione base imponibile per banche e altri enti finanziari, imprese di assicurazione, pubblica amministrazione, esercenti arti e professioni….

Aliquota normale: 4,25% (agevolata in agricoltura:1,9%). Possibilità da parte delle regioni di aumentare aliquota (+ o – 1); bloccata dal 2003.

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Irap

La base imponibile è calcolata per sottrazione, ma lo stesso risultato si avrebbe sommando utili, interessi e costo del lavoro (VA come somma dei redditi, invece che come differenza fra ricavi delle vendite e costi per materie prime)

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Due diversi modi di calcolo del valore aggiunto

Base imponibile IRPEG = Utili = 1000-200-(300+120)-50+100-150 = 280

Base imponibile IRAP = valore aggiunto tipo reddito netto = per sottrazione: 1000-200-50=750 per addizione: 280+(300+120)+150-100= 750

Ma NB in Italia è calcolata per sottrazione!

1. Ricavi delle vendite 1.000 2. Costi per materie prime 200 3. Salari e stipendi 300 4. Oneri sociali 120 5. Ammortamenti 50 6. Interessi e proventi attivi 100 7. Interessi passivi 150 8. BI IRPEG (utili) 280 1-2-3-4-5+6-7 9. BI IRAP (per sottrazione) 750 1-2-5 10. BI IRAP (per addizione) 750 8+3+4+7-6

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Chi paga?

Irap - Distribuzione imposta nettaDichiarazioni dei redditi 2002 - Anno d'imposta 2001

Persone fisiche10% Societa' di persone

9%

Societa' di capitali ed enti commerciali

54%

Enti non commerciali

1%

Amministrazioni ed enti pubblici

26%

Gettito complessivo:più di 30 miliardi di euro!

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Obiettivi dell’IRAP (enunciati dal governo istitutivo)

avvio del decentramento fiscale (Irap destinata alle regioni);

semplificazione del sistema fiscale e contributivo; maggiore neutralità a regime del prelievo in ordine alla

scelta dei fattori produttivi; diminuzione del costo del lavoro per il complesso

dell’economia; riduzione delle imposte dirette gravanti sugli utili e

sul patrimonio delle imprese; una diminuzione del vantaggio fiscale all’indebitamento;

quindi una maggiore neutralità del sistema tributario in ordine alla scelta dei mezzi di finanziamento delle imprese. L’Irap è neutrale rispetto alle scelte finanziarie.

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L’Irap e la tassazione del fattore lavoro (1)

Situazione in assenza di imposte:

= F(L)-wL

FL = cl = w

0wFL

ΠL

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L’Irap e la tassazione del fattore lavoro (2)

Con imposte:

P = F(L)-wL-Ts

Ts = (cp+ci)wL + ts (F(L)- wL- (cp+ci) wL) + tr (F(L)-ciwL)

= [F(L)- wL(1+cp+ci)] (1-ts)- tr (F(L)-ciwL

FL (1-tr -ts) = w[(1+cp+ci)(1-ts)-tr ci]

0 wci t F t- )t-(1 ci)cpw(1FL

ΠrLrsL

))tt(1

cp)(1tci+cp(1 w F

rs

r

L

cl

NB: aggiungo e tolgo tr (1+cp+ci)

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L’Irap e la tassazione del fattore lavoro (3)

Costo del lavoro prima del’Irap:

))tt(1

cp)(1tci+cp(1 w F

rs

r

L

cl

cp))(1tci+cp(1 w F rL cl

Costo del lavoro considerando oneri gli oneri direttie quelli indiretti connessi all’Irap:

Costo del lavoro considerando solo gli oneri diretti connessi all’Irap:

sanitaricontributicsconscl )cci+cp(1 w FL

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Costo del lavoro per w (lordo di contributi a carico del lavoratore e di Irpef) =100

Industria con più di 50 dipendenti -Operai

1997 2005 2005no oneri oneri diretti

fiscalizz. diretti e indiretti

Cl (senza fisc 1997) per w=100 153,27 145,94 149,47Contributi sanitari, previd. ed assist. 46,36 33,08 33,08TFR (aliquota indicativa) 6,91 6,91 6,91Irap 5,95 6,35Ires 3,13salario (al lordo) irpef e contributi lavoratori 100 100 100Cuneo di imposta 53,27 45,94 49,47Cuneo diimposta in % Cl 0,3476 0,3148 0,3310

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L’Irap e la tassazione del fattore lavoro (4)

Cuneo di imposta sul lavoro (in percentuale del costo del lavoro) per le imprese industriali con più di 50 dipendenti

– Operai

Confronto fra ipotesi alternative di

modifica base imponibile Irap

2005 - 33% CL - contributi e TFR

- CL

Cuneo % sul datore (oneri diretti)

31,5% 30,5% 30,7% 28,6%

Cuneo % sul datore (oneri diretti e indiretti)

33,1% 31,7% 31,9% 28,6%

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Riduzione del cuneo sulle imprese (d.d.l. finanziaria 2007)

Due interventi sulla base imponibile Irap deduzione della parte di costo del lavoro rappresentata dai

contributi previdenziali e assistenziali;

deduzione fissa, sempre dalla base imponibile Irap, di 5mila euro annui per lavoratore, elevata a 10mila euro per le regioni del Mezzogiorno e Isole (nell’ambito degli importi minimi previsti per gli aiuti di Stato comunitari)

Entrambe le agevolazioni spettano solo con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

È settoriale: non ne godono banche, altri enti finanziari, assicurazioni e i settori regolati dei servizi di pubblica utilità (energia, acqua, trasporti eccetera). È quindi necessaria una apposita autorizzazione in ambito comunitario.

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Normativa vigenteretirbuzione lorda 15000 30000oneri sociali 4812 9624Irap 842,01 1684,02costo del lavoro 20654,01 41308,02

Cuneo in % costo del lavoro 0,274 0,274Cuneo in % retribuzione lorda 0,377 0,377

D.d.l. finanziaria 2007retirbuzione lorda 15000 30000oneri sociali 4812 9624Irap 425 1062,5costo del lavoro 20237 40686,5

Cuneo in % costo del lavoro 0,259 0,263Cuneo in % retribuzione lorda 0,349 0,356

D.d.l. finanziaria 2007agevolazione territoriale

retirbuzione lorda 15000 30000oneri sociali 4812 9624Irap 212,5 850costo del lavoro 20024,5 40474

Cuneo in % costo del lavoro 0,251 0,259

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Dual income tax (1997-2001) (1)

DIT: una quota reddito impresa pari alla remunerazione ordinaria del capitale (ROC) è tassato all’aliquota del 19%. Il rimanente alle normali aliquote (Irpef o Irpeg, a seconda della società).

ROC = r* E96 r* = tasso di rendimento imputato: fissato dal governo con

riferimento a titoli obbligazionari + fino a 3 punti per tenere conto maggior rischio

E96 = incrementi di capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 30.9.96 (quando fu presentata riforma con collegato LF 97).

Motivo: consentire una tassazione agevolata (al 19%, invece che al 37%, aliquota Irpeg di allora) del costo imputato del capitale proprio (costo-opportunità) per porlo su un piano di maggior parità rispetto al capitale di debito, il cui costo (IP) è deducibile!

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Dual income tax (1997-2001) (2)

Perché solo incrementi? ROC = r* E96 Max effetti incentivanti, minimizzazione

perdita di gettito. Si arriva a stock nel tempo: NB l’effetto è cumulativo!

Moltiplicatori (2000 e 2001) per accelerare il processo

Sempre per timore di perdere gettito fino al 2000 vi fu una aliquota media minima del 27%

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Dual income tax (1997-2001): esempio (r*=7%)Esercizio 1997 incrementi di capitale investito dal 1996 100 mila utile di esercizio ante imposte 50 mila imposte 0,19*(0,07*100mila)+

0,37*(50mila - 0,07*100mila) = 17,24

aliquota media =17,24/50 = 34,48<37% utili a riserva (ipotesi no distribuzione) 50mila-17,24mila = 32,76mila Esercizio 1998 nuovi incrementi di capitale investito dai soci 100 mila incrementi di capitale investito dal 1996 100+100+32,76 =232,76mila a1) utile di esercizio ante imposte 50mila a2) imposte 0,19*(0,07*232,76mila)+

0,37*(50mila - 0,07*232mila) = 15,568

a3) aliquota media 15,568/50 = 31,13% b1) utile di esercizio ante imposte 25mila b2) imposte (senza vincolo 27%) 0,19*(0,07*232,76mila)+

0,37*(25mila - 0,07*232mila) = 6,318

b3) aliquota media (senza vincolo 27%) 6,318/25 = 25,27% b4) imposte dovute (tenendo conto vincolo 27%) 0,27%*25mila = 6,75

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La riforma della riforma (2001-2004)

Progressiva abolizione della Dit (attuata subito, nel 2001, sui nuovi incrementi di capitale proprio)

Legge delega n.80/2003 di riforma del sistema fiscale erariale (delega decaduta)

Introduzione dell’Ires, con aliquota del 33% in sostituzione dell’Irpeg. (d. lgs. 344/2003) Abolizione del credito di imposta ai dividendi Participation exemption Thin capitalisation Consolidato

Previsione di progressiva abolizione dell’Irap, a partire dalla riduzione del costo del lavoro (non attuata)

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Costo del capitale nei diversi regimi

Ipotesi UCK- = pi con i= D, RE, NSI

Hp bene non ammortizzabile (=0; UCK = pi )• Se IP deducibili e finanziamento con debito,

c’è neutralità:pD = r

• Ma se il finanziamento è con capitale proprio:pRE = pNSI = r/(1-ts)

• L’imposta (ts)è distorsiva

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F in . C o s to d e l c a p ita le in d iv e r s i r e g im i f is c a li p r e r i f o r m a

( 1 9 9 6 ) D I T - R O C a l 1 9 % I r e s 2 0 0 4

D

rD

p )tt1(

)t-r(1

sr

s

Dp

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)t-r(1

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r p

sl

NSI )tt(1

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sr

as

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)tt(1

r

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r

NSIp

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Costo del capitale in diverse ipotesi di finanziamento (imposte sulle società)

(Investimento=100; r=r*=5%)

Legislazione 1996

Legislazione 1998-2000 Legislazione 2004

aliquota sulla ROC = 19%

aliquota unica 33%

Debito Autofin .

Nuove azioni

Debito Autofin. Nuove azioni

Debito Autofin. Nuove azioni

Margine operativo minimo

5

12,29

10,68

5,36

6,98

6,98 5,34 7,97 7,97

Interessi passivi 5 0 0 5,00 0 0 5,00 0 0 Utili 0 12,29 10,68 0,36 6,98 6,98 0,34 7,97 7,97 Imposta patrimoniale 0 0,75 0,00 Ilor/Irap 0 1,99 1,73 0,23 0,30 0,30 0,23 0,34 0,34 Imposta sulla "remunerazione ordinaria"

0,95

0,95

Irpeg 0 4,55 3,95 0,13 0,73 0,73 0,11 2,63 2,63 Imposte totali 0 7,29 5,68 0,36 1,98 1,98 0,34 2,97 2,97 Interesse/margine netto 5 5,00 5,00 5 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Costo del capitale (p) 5,00% 12,29% 10,68% 5,36% 6,98% 6,98% 5,34% 7,97% 7,97% Tasso di interesse di mercato (i)

5%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Cuneo % di imposta (p-i)/p

0%

59,30%

53,20%

6,75%

28,35%

28,35% 6,34% 37,25% 37,25%

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Il costo del capitale in Italia per fonte di finanziamentoe diversi beni capitali (tasso di interesse: 5%; tasso di

inflazione: 2%)

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Retained earnings

Debt

New Equity

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Thin Capitalisation (Thin Cap) (1)

Forma di limitazione alla deducibilità degli interessi passivi introdotta con Ires (2004)

Scopo principale: contrastare fenomeni elusivi specifici, in particolare quelli in cui il socio, spesso con residenza estera in un paese a bassa aliquota, avendo conferito capitale di debito anziché di rischio, si fa remunerare con interessi anziché con utili, per ridurre il carico fiscale.

A seguito di contestazioni comunitarie (cfr.la causa C-324/00 Lankhorst-Hohorst, con sentenza del 12 dicembre 2002, che ha condannato il regime tedesco), la Thin Cap ha assunto in alcuni paesi UE, tra cui l’Italia, una portata generale, al fine di non discriminare fra operazioni intraprese con soggetti residenti e non residenti.

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Thin Capitalisation (Thin Cap) (2)

In Italia, le norme contro la Thin Cap sono volte a penalizzare il finanziamento con debito garantito dai soci qualificati e si estendono ai casi in cui il socio (o parti correlate) offra come garanzia a un intermediario creditizio cespiti appartenenti al proprio patrimonio personale (garanzie reali) o fideiussioni.

Se il rapporto fra i finanziamenti del socio e la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza dello stesso socio è maggiore di 4 a 1 (5 a 1 nel 2004), scatta l’indeducibilità degli interessi passivi (a meno che non si dimostri la capacità di credito…)

La normativa non si applica alle imprese che rientrano nell’ambito di applicazione degli studi di settore (fino a 5.154.569 euro di ricavi).

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Thin Capitalisation (Thin Cap) (3)

Dal punto di visto del contributo che il fisco può fornire al riequilibrio nella struttura finanziaria delle imprese vi sono differenze di rilievo, tra una norma come la Thin Cap e la Dit: con la Dit un maggiore equilibrio era raggiunto tramite

una minore tassazione del capitale proprio, mentre con la Thin Cap si opera aggravando il costo del debito.

la Dit operava con continuità e con progressione, mentre la Thin Cap penalizza l’indebitamento quando supera la soglia prefissata (necessariamente arbitraria) di quattro a uno tra finanziamento e patrimonio netto. In questo modo, crea discontinuità nelle convenienze fiscali.

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Participation exemption (PEX) (1)

Tassazione dei dividendi e delle plusvalenze da partecipazioni in società collegate o controllate.

Abolizione del credito di imposta sui dividendi infrasocietari (metodo per eliminare doppia imposizione)

Esclusione del 95% dei dividendi (altro modo, non del tutto equivalente, di eliminare la doppia imposizione)

Esenzione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni se: la partecipazione è tra le immobilizzazioni finanziarie è stata detenuta per almeno un anno la partecipata esercita una effettiva attività commerciale la partecipata non è localizzata in un paese a fiscalità

privilegiata. Indeducibilità delle corrispondenti minusvalenze

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Participation exemption (PEX) (2)

Motivazioni:Abolizione credito ai dividendi tendenza

internazionaleEsenzione plusvalenze giustificata per

similitudine con esenzione dividendi, come modo per evitare doppia tassazione

Evoluzione altri paesi UEEvitare delocalizzazione holding

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Participation exemption (PEX) (3)

Problemi:Esenzione plusvalenze più discutibile, rispetto a

esenzione dividendi come modo per evitare la doppia tassazione: non tutte le plusvalenze derivano da utili già tassati o che saranno assoggettati a tassazione

Diverso trattamento partecipazioni iscritte o meno nelle immobilizzazioni finanziarie

Diverso trattamento plusvalenze da cessione partecipazioni e da cessione rami di azienda

Modifiche finanziaria 2006: progressiva limitazione nella quota di plusvalenze esenti, mentre le corrispondenti minusvalenze continuano a restare indeducibili. Ingiustificabili asimmetrie.

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Consolidato fiscale (1)Consolidato fiscale: possibilità di compensare

utili e perdite del gruppo (2004)Prima non era previsto, ma vi erano altri istituti

(credito di imposta e possibilità di svalutazione delle partecipazioni) che consentivano, con notevole flessibilità, forme indirette di compensazione

Regime previsto è più diretto e trasparente.Vi sono due regimi:

Consolidato relativo a società ed enti residentiConsolidato relativo a società ed enti non residenti

La coesistenza di due regimi e soprattutto di una differenza in ambito UE non sembra compatibile con le norme comunitarie.

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Consolidato fiscale (2)

Consolidato relativo a società ed enti residenti:L’opzione può essere esercitata se la

partecipazione diretta o indiretta della controllante supera il 50% del capitale sociale e dell’utile di bilancio della controllata

Consolidato relativo a società ed enti non residenti:Consolidamento pro-quotaAll in all out

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Riferimenti bibliografici

P. Bosi, M.C. Guerra, I tributi nell’economia italiana, Bologna Il Mulino, ed. 2006.

Per saperne di più: P.M.Panteghini, La tassazione delle società, Il Mulino, Bologna,

2005 Ministero dell’Economia e delle Finanze, Commissione di studio

sull'imposizione fiscale sulle società, http://www.finanze.gov.it/commissioneires/index.htm, Audizioni

S. Giannini, M.C.Guerra, Per chi e perché si taglia il cuneo: le imprese, www.lavoce.info, 9.10.2006