SUSSIDIARIETA e POLITICHE SOCIALI. Principio di sussidiarietà nell'enciclica Quadragesimo Anno...

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SUSSIDIARIETA’ e SUSSIDIARIETA’ e POLITICHE SOCIALI POLITICHE SOCIALI

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SUSSIDIARIETA’ eSUSSIDIARIETA’ ePOLITICHE SOCIALIPOLITICHE SOCIALI

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Principio di sussidiarietàPrincipio di sussidiarietà

nell'enciclica nell'enciclica Quadragesimo AnnoQuadragesimo Anno ( (19311931) di ) di Pio XIPio XI::““… … così è ingiusto rimettere ad una maggiore e più alta società così è ingiusto rimettere ad una maggiore e più alta società quello che dalle minori ed inferiori comunità si può fare (…) perché quello che dalle minori ed inferiori comunità si può fare (…) perché l'oggetto naturale di qualsiasi intervento nella società stessa è l'oggetto naturale di qualsiasi intervento nella società stessa è quello di aiutarequello di aiutare in maniera suppletiva (in maniera suppletiva (subsidiumsubsidium) le membra del ) le membra del corpo sociale, non già di distruggerle e assorbirlecorpo sociale, non già di distruggerle e assorbirle.” .”

Nel Nel diritto comunitariodiritto comunitario il principio entra attraverso il il principio entra attraverso il Trattato di MaastrichtTrattato di Maastricht del del 7 febbraio7 febbraio 19921992 che lo qualifica come che lo qualifica come principio cardine dell'principio cardine dell'Unione EuropeaUnione Europea..Richiamato nel Richiamato nel preambolopreambolo del Trattato: del Trattato:

"[...] "[...] decisi a portare avanti il processo di creazione di decisi a portare avanti il processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa, in cui le un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini, decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio della sussidiarietàconformemente al principio della sussidiarietà.." "

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SussidiarietàSussidiarietà

Nel Nel diritto amministrativo italiano: leggi Bassanini del 1997 e 1998, diritto amministrativo italiano: leggi Bassanini del 1997 e 1998, e definitivamente legge cost. n. 3/2001: e definitivamente legge cost. n. 3/2001: nuovo nuovo art. 118 Cost.art. 118 Cost.

sussidiarietà =sussidiarietà = l’attività amministrativa dovrebbe essere svolta l’attività amministrativa dovrebbe essere svolta dall'entità territoriale amministrativa più vicina ai cittadini (i comuni), dall'entità territoriale amministrativa più vicina ai cittadini (i comuni), e può essere delegata ai livelli amministrativi territoriali superiori e può essere delegata ai livelli amministrativi territoriali superiori solo se questi possono rendere il servizio in maniera più efficace ed solo se questi possono rendere il servizio in maniera più efficace ed efficiente.efficiente.

Il principio di sussidiarietà può essere visto sotto un duplice aspetto:Il principio di sussidiarietà può essere visto sotto un duplice aspetto:in senso verticale:in senso verticale: la ripartizione gerarchica delle competenze la ripartizione gerarchica delle competenze deve essere spostata verso gli deve essere spostata verso gli enti amministrativi pubblicienti amministrativi pubblici più più prossimi al cittadino e, pertanto, prossimi al cittadino e, pertanto, più vicini ai bisognipiù vicini ai bisogni del territorio (i del territorio (i Comuni); Comuni); in senso orizzontale:in senso orizzontale: il cittadino, sia come singolo che attraverso i il cittadino, sia come singolo che attraverso i corpi intermedi (associazioni, cooperative, ecc.), deve avere la corpi intermedi (associazioni, cooperative, ecc.), deve avere la possibilità di possibilità di collaborare con le istituzionicollaborare con le istituzioni nel definire gli interventi nel definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più prossime. che incidano sulle realtà sociali a lui più prossime.

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3 momenti del principio:3 momenti del principio:Il principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà riguarda i rapporti tra riguarda i rapporti tra Stato e societàStato e società. E’ un . E’ un fondamentale principio di libertà e di democrazia, cardine della moderna fondamentale principio di libertà e di democrazia, cardine della moderna concezione dello Stato; esso si articola in tre momenti: concezione dello Stato; esso si articola in tre momenti:

a) Lo Stato non deve fare ciò che i cittadini possono fare da soli:a) Lo Stato non deve fare ciò che i cittadini possono fare da soli: le le varie istituzioni statali devono creare le condizioni che permettano alla varie istituzioni statali devono creare le condizioni che permettano alla persona e alle aggregazioni sociali (famiglia, associazioni, ecc.) di agire persona e alle aggregazioni sociali (famiglia, associazioni, ecc.) di agire liberamente e non devono sostituirsi ad essi nello svolgimento delle loro liberamente e non devono sostituirsi ad essi nello svolgimento delle loro attività. attività.

b) Lo Stato deve intervenire solo quando i singoli e i gruppi che b) Lo Stato deve intervenire solo quando i singoli e i gruppi che compongono la società non sono in grado di farcela da solicompongono la società non sono in grado di farcela da soli:: questo questo intervento sarà temporaneo e durerà solamente il necessario a consentire ai intervento sarà temporaneo e durerà solamente il necessario a consentire ai corpi sociali di tornare ad essere indipendenti, recuperando le proprie corpi sociali di tornare ad essere indipendenti, recuperando le proprie autonome capacità originarie. autonome capacità originarie.

c) L'intervento sussidiario della mano pubblica deve comunque essere c) L'intervento sussidiario della mano pubblica deve comunque essere portato dal livello più vicino al cittadino:portato dal livello più vicino al cittadino: quindi in caso di necessità il quindi in caso di necessità il primo ad agire sarà il comune. primo ad agire sarà il comune.

Applicando questo principio, Applicando questo principio, lo Statolo Stato (che si sgrava di numerosi compiti) (che si sgrava di numerosi compiti) si si mette davvero al servizio dei cittadinimette davvero al servizio dei cittadini, aiutando la formazione di un cittadino , aiutando la formazione di un cittadino attivo e autonomo (non suddito passivo sempre bisognoso di assistenza). attivo e autonomo (non suddito passivo sempre bisognoso di assistenza).

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ARTICOLO ARTICOLO 118 Cost.118 Cost.

al primo comma (verticale):al primo comma (verticale):““Le funzioni amministrative sono attribuite ai Le funzioni amministrative sono attribuite ai comunicomuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio , salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a province, città unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”;di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”;

al quarto comma (orizzontale):al quarto comma (orizzontale):““Stato, regioni, città metropolitane, province e Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associaticittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di , per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.di sussidiarietà”.

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Sussidiarietà in Sussidiarietà in PATPAT

Nella legislazione Nella legislazione attualeattuale della Provincia Autonoma di Trento il della Provincia Autonoma di Trento il principio di sussidiarietà è contenuto in modo esplicito:principio di sussidiarietà è contenuto in modo esplicito:

nella legge provinciale 16 giugno nella legge provinciale 16 giugno 2006, n. 32006, n. 3, per quanto , per quanto riguarda l’aspetto riguarda l’aspetto verticaleverticale (“Norme in materia di governo (“Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”);dell'autonomia del Trentino”);

nella legge provinciale 27 luglio nella legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13,2007, n. 13, per l’aspetto per l’aspetto orizzontaleorizzontale (“Politiche sociali nella Provincia di Trento”),(“Politiche sociali nella Provincia di Trento”), nella nella specifica materia delle politiche sociali, oltre che nella l.p. specifica materia delle politiche sociali, oltre che nella l.p. 16/2010, per quanto riguarda l’ambito della salute.16/2010, per quanto riguarda l’ambito della salute.

StoricamenteStoricamente, la l.p. 35/83 rappresentava una applicazione , la l.p. 35/83 rappresentava una applicazione (lungimirante e moderna) del principio di sussidiarietà (lungimirante e moderna) del principio di sussidiarietà orizzontale.orizzontale.

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Dalla “Crispi” alla CostituzioneDalla “Crispi” alla CostituzioneCon l'approvazione della Con l'approvazione della legge 17 luglio 1890, n° 6972legge 17 luglio 1890, n° 6972 (legge Crispi) si (legge Crispi) si accentua l'intervento dello Stato nella vita delle accentua l'intervento dello Stato nella vita delle Opere PieOpere Pie che diventano che diventano Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB)Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB)..Disciplinava il Disciplinava il domicilio di soccorsodomicilio di soccorso istituto che stabiliva, nel caso di istituto che stabiliva, nel caso di cambio di residenza, quale tra i due comuni tra residenza e nascita cambio di residenza, quale tra i due comuni tra residenza e nascita dell'interessato fosse tenuto a prestare soccorso a chi ne avesse bisogno.dell'interessato fosse tenuto a prestare soccorso a chi ne avesse bisogno.

Nel 1925 nasce l' Nel 1925 nasce l' O.N.M.I.O.N.M.I. e e nel 1937 gli nel 1937 gli Enti Comunali di AssistenzaEnti Comunali di Assistenza (ECA)(ECA)..

Nel 1948 l'assistenza sociale viene riconosciuta come diritto dei cittadini e Nel 1948 l'assistenza sociale viene riconosciuta come diritto dei cittadini e viene disciplinata dall’ viene disciplinata dall’ art. 38art. 38 (e art. 117 Cost.) che recita: (e art. 117 Cost.) che recita:““Ogni Ogni cittadinocittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessarimezzi necessari per per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. (…)”. vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. (…)”. I I lavoratorilavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi mezzi adeguatiadeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontariainvalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria

Altre riforme: diritto di famiglia (1975); decentramento amministrativo Altre riforme: diritto di famiglia (1975); decentramento amministrativo (DPR 616/77); il SSN nel 1978(DPR 616/77); il SSN nel 1978

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Legge n. 328 del 2000Legge n. 328 del 2000La riforma dell’assistenza arriva dopo oltre 100 anni: legge 8 La riforma dell’assistenza arriva dopo oltre 100 anni: legge 8 novembre 2000, n. 328, recante novembre 2000, n. 328, recante ““Legge quadro per la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi socialisociali””Legge finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali Legge finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e socio-sanitari che garantiscano aiuto concreto a e socio-sanitari che garantiscano aiuto concreto a personepersone e a e a famigliefamiglie in difficoltà. in difficoltà. Obiettivi della legge 328 sono: la qualità della vita, la Obiettivi della legge 328 sono: la qualità della vita, la prevenzione, la riduzione e l’eliminazione delle disabilità, il prevenzione, la riduzione e l’eliminazione delle disabilità, il disagio familiare e personale, disagio familiare e personale, il diritto alle prestazioniil diritto alle prestazioni..Viene costituito un Viene costituito un fondo nazionalefondo nazionale per le politiche e gli per le politiche e gli interventi sociali.interventi sociali.La legge 328 intende superare il concetto assistenzialistico La legge 328 intende superare il concetto assistenzialistico dell’intervento sociale: considera dell’intervento sociale: considera il cittadino non come passivo il cittadino non come passivo fruitore, ma come soggetto attivofruitore, ma come soggetto attivo, e in quanto tale portatore di , e in quanto tale portatore di diritti a cui devono essere destinati interventi diritti a cui devono essere destinati interventi mirati e mirati e partecipati, per meglio superare la situazione di disagio psico-partecipati, per meglio superare la situazione di disagio psico-sociale e di marginalità.sociale e di marginalità.

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Principi della riformaPrincipi della riforma

Principi di Principi di sussidiarietà e universalitàsussidiarietà e universalitàDiritto soggettivo alle prestazioni Diritto soggettivo alle prestazioni (riconosciuto a tutti)(riconosciuto a tutti)ProgrammazioneProgrammazione degli interventi (statale, degli interventi (statale, regionale e regionale e di zonadi zona) e delle risorse) e delle risorseCoinvolgimento e valorizzazione del Coinvolgimento e valorizzazione del terzo terzo settoresettore (autorizzazione e accreditamento) (autorizzazione e accreditamento)IntegrazioneIntegrazione degli interventi (specie quelli degli interventi (specie quelli sanitari e assistenziali)sanitari e assistenziali)ValutazioneValutazione degli interventi degli interventi

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Articolo 1, comma 2Articolo 1, comma 2

Ai sensi della presente legge, per Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi "interventi e servizi sociali"sociali" si intendono tutte le attività previste dall’articolo si intendono tutte le attività previste dall’articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 128: Art. 128: per "servizi sociali" si intendono tutte le attività per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla relative alla predisposizione ed erogazione di predisposizione ed erogazione di serviziservizi, , gratuiti ed a pagamento, o di gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni prestazioni economicheeconomiche destinate destinate a rimuovere e superare le a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vitaumana incontra nel corso della vita, escluse soltanto , escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustiziaamministrazione della giustizia

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Articolo 2Articolo 2

l’articolo 2 contiene il l’articolo 2 contiene il diritto soggettivodiritto soggettivo di usufruire di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato che delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato che ha carattere di ha carattere di universalitàuniversalità. Il sistema deve garantire i . Il sistema deve garantire i livelli essenziali delle prestazioni alle quali livelli essenziali delle prestazioni alle quali accedono accedono prioritariamente:prioritariamente:““i soggetti in condizioni di povertà o con limitato i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono necessari dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.”interventi assistenziali.”

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Funzioni dei ComuniFunzioni dei Comuni

L’articolo 6 stabilisce che L’articolo 6 stabilisce che “I comuni sono titolari delle “I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale.” programmazione regionale.”

L’articolo 10 definisce i criteri per la L’articolo 10 definisce i criteri per la riforma delle riforma delle IPABIPAB, assegnando la competenza al Governo: “, assegnando la competenza al Governo: “Il Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972” >>> (legge delega)legge 17 luglio 1890, n. 6972” >>> (legge delega)E’ stato quindi emanato il E’ stato quindi emanato il D. lgs. 207/2001 D. lgs. 207/2001

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D.lgs. n. 207/2001 di riordino delle IPABD.lgs. n. 207/2001 di riordino delle IPAB

Il provvedimento è ispirato alle più recenti leggi di riforma della P.A., Il provvedimento è ispirato alle più recenti leggi di riforma della P.A., che prevedono la separazione fra organi di governo, che esercitano che prevedono la separazione fra organi di governo, che esercitano le le funzioni d’indirizzo funzioni d’indirizzo (C.d.A.)(C.d.A.),, definendo gli obiettivi ed i definendo gli obiettivi ed i programmi, dalleprogrammi, dalle funzioni funzioni gestionaligestionali attribuite al attribuite al DirettoreDirettore..

È prevista la trasformazione delle I.P.A.B. in È prevista la trasformazione delle I.P.A.B. in aziende di serviziaziende di servizi sull’esempio degli enti pubblici non economici (es. A.S.L., università, sull’esempio degli enti pubblici non economici (es. A.S.L., università, camere di commercio, ecc.) e la formulazione di bilanci annuali e camere di commercio, ecc.) e la formulazione di bilanci annuali e pluriennali su modelli analoghi a quelli per gli enti non profit pluriennali su modelli analoghi a quelli per gli enti non profit (fondazioni, enti lirici, cooperative sociali, enti di formazione (fondazioni, enti lirici, cooperative sociali, enti di formazione professionale, ecc.). professionale, ecc.).

Il decreto pone una prioritaria differenza fra quelle istituzioni che Il decreto pone una prioritaria differenza fra quelle istituzioni che operano nel campo operano nel campo socio-assistenzialesocio-assistenziale e quelle che operano in e quelle che operano in settori diversi (es. formazione, convitti, conservatori, eremi, ritiri, settori diversi (es. formazione, convitti, conservatori, eremi, ritiri, ecc.). I primi, ecc.). I primi, trasformati in aziende di servizi, sono inseriti nel trasformati in aziende di servizi, sono inseriti nel sistema integrato d’interventi e servizi socialisistema integrato d’interventi e servizi sociali, gli altri sono , gli altri sono privatizzati o trasformati in enti pubblici o privati disciplinati da privatizzati o trasformati in enti pubblici o privati disciplinati da specifiche norme. specifiche norme.

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Adeguamento regionaleAdeguamento regionale

La La legge regionalelegge regionale T.A.A. di recepimento della normativa nazionale T.A.A. di recepimento della normativa nazionale è la è la n. 7 del 21 settembre 2005n. 7 del 21 settembre 2005, concernente “Nuovo , concernente “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – beneficenza – Aziende Pubbliche di Servizi alla PersonaAziende Pubbliche di Servizi alla Persona”.”.

Prevede il riordino di tali istituzioni – che sono 104 in Regione di cui Prevede il riordino di tali istituzioni – che sono 104 in Regione di cui n. 58 in Provincia di Trenton. 58 in Provincia di Trento - e la loro trasformazione in aziende - e la loro trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona o in associazioni o fondazioni di pubbliche di servizi alla persona o in associazioni o fondazioni di diritto privato, oppure la loro estinzione o fusione, a seconda delle diritto privato, oppure la loro estinzione o fusione, a seconda delle caratteristiche e dei requisiti che ciascuna IPAB presenta.caratteristiche e dei requisiti che ciascuna IPAB presenta.

Art. 2 l.r. 7/05: Art. 2 l.r. 7/05: è è azienda pubblica di servizi alla personaazienda pubblica di servizi alla persona (ASP) (ASP) l’ente, senza fini di lucro, avente personalità giuridica di diritto l’ente, senza fini di lucro, avente personalità giuridica di diritto pubblico, che si propone di prevenire, ridurre o eliminare le pubblico, che si propone di prevenire, ridurre o eliminare le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare svolgendo attività di erogazione di interventi e servizi familiare svolgendo attività di erogazione di interventi e servizi socio-assistenziali e socio-sanitarisocio-assistenziali e socio-sanitari..

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Principi fondamentaliPrincipi fondamentalia) la previsione per tali aziende di a) la previsione per tali aziende di autonomiaautonomia statutaria, statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica; patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;

b) l’applicazione di un b) l’applicazione di un regime giuridico del personale di tipo regime giuridico del personale di tipo privatisticoprivatistico e l’applicazione dei principi relativi alla e l’applicazione dei principi relativi alla distinzione dei distinzione dei poteri di poteri di indirizzo indirizzo e programmazione dalle funzioni di e programmazione dalle funzioni di gestionegestione; ;

c) la possibilità per le aziende di adottare strumenti, anche di natura c) la possibilità per le aziende di adottare strumenti, anche di natura contrattualecontrattuale, che consentano loro di , che consentano loro di operare con criteri operare con criteri imprenditorialiimprenditoriali informando la propria attività di gestione a informando la propria attività di gestione a criteri di criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio del efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavibilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi; ;

d) l’applicazione di d) l’applicazione di forme di forme di controllocontrollo relative all’approvazione degli relative all’approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, nonché l’applicazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, nonché l’applicazione degli strumenti di controllo di regolarità amministrativa e contabile, strumenti di controllo di regolarità amministrativa e contabile, di di gestionegestione, di valutazione della dirigenza e di , di valutazione della dirigenza e di valutazione e controllovalutazione e controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

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ASSISTENZA IN ASSISTENZA IN P.A.T.P.A.T.

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L.P. n. 14 del 1991L.P. n. 14 del 1991

Dal punto di vista organizzativo, in attesa della completa attivazione Dal punto di vista organizzativo, in attesa della completa attivazione delle Comunità di Valle, la ripartizione delle delle Comunità di Valle, la ripartizione delle competenzecompetenze era era stabilita ai sensi degli stabilita ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge prov.le n. 14 del articoli 10 e 11 della legge prov.le n. 14 del 1991:1991:

le funzioni assistenziali erano delegate le funzioni assistenziali erano delegate ai Comuniai Comuni che le che le esercitavano esercitavano attraverso i attraverso i Comprensori Comprensori (cosiddetti (cosiddetti “Enti gestori”“Enti gestori”),), oltre a Trento e Rovereto che per dimensioni e strutture possono oltre a Trento e Rovereto che per dimensioni e strutture possono esercitare direttamente le funzioni;esercitare direttamente le funzioni;

la Giunta provinciale si riserva le la Giunta provinciale si riserva le funzioni funzioni di indirizzo e di indirizzo e coordinamentocoordinamento,, allo scopo di assicurare l' allo scopo di assicurare l'omogeneità delle omogeneità delle prestazioni prestazioni e lae la conformità agli obiettivi del piano provinciale conformità agli obiettivi del piano provinciale socio-assistenziale di cui all'articolo 13.socio-assistenziale di cui all'articolo 13.

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L.P. n. 35/83 - emarginazioniL.P. n. 35/83 - emarginazioni

L’intervento determinante del terzo settoreL’intervento determinante del terzo settore nell’erogazione dei servizi socio-assistenziali è nell’erogazione dei servizi socio-assistenziali è riconosciuto dalla l.p. 14/91 agli articoli riconosciuto dalla l.p. 14/91 agli articoli 66 (uno degli attori (uno degli attori del sistema), del sistema), 88 (promozione sociale del volontariato) e (promozione sociale del volontariato) e 3838 che prevede la possibilità di stipulare che prevede la possibilità di stipulare convenzioniconvenzioni con gli organismi del terzo settore per l’affidamento di con gli organismi del terzo settore per l’affidamento di particolari interventi e servizi sociali.particolari interventi e servizi sociali.

Rilevante la l.p. Rilevante la l.p. n. 35 del 1983n. 35 del 1983 (abrogata da l.p. 13/07, - (abrogata da l.p. 13/07, - convenzioni prorogate) che all’articolo 1 disciplinava convenzioni prorogate) che all’articolo 1 disciplinava gli gli interventi della Provincia autonoma di Trento interventi della Provincia autonoma di Trento specificamente rivolti a specificamente rivolti a prevenire e rimuovere gli stati prevenire e rimuovere gli stati di emarginazionedi emarginazione, con particolare riguardo , con particolare riguardo all'emarginazione giovanileall'emarginazione giovanile ed al reinserimento sociale ed al reinserimento sociale dei giovani.dei giovani.

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Destinatari degli interventiDestinatari degli interventiL’art. 5 l.p. 35/83L’art. 5 l.p. 35/83 prevedeva i destinatari di tali interventi: prevedeva i destinatari di tali interventi: ““La Provincia promuove, coordina e attua direttamente interventi La Provincia promuove, coordina e attua direttamente interventi specifici, a favore di persone chespecifici, a favore di persone che, , per cause oggettive o per cause oggettive o soggettive, non siano in grado di integrarsi positivamente sotto soggettive, non siano in grado di integrarsi positivamente sotto il profilo psicologico, morale, culturale ed economico, il profilo psicologico, morale, culturale ed economico, nell'ambiente in cui vivononell'ambiente in cui vivono e nei confronti delle quali e nei confronti delle quali nonnon risulti risulti possibile o efficace il ricorso agli ordinari interventi pubblici di natura possibile o efficace il ricorso agli ordinari interventi pubblici di natura socio-assistenziale.socio-assistenziale.In particolare possono essere, tra l'altro, destinatari degli interventi: In particolare possono essere, tra l'altro, destinatari degli interventi: minoriminori privi di conveniente sostegno familiare, soggetti che privi di conveniente sostegno familiare, soggetti che manifestino comportamenti devianti, dimessi dal carcere, dimessi a manifestino comportamenti devianti, dimessi dal carcere, dimessi a seguito di ricovero per infermità mentale, soggetti privi di fissa seguito di ricovero per infermità mentale, soggetti privi di fissa dimora o di mezzi normali di sostentamento.”dimora o di mezzi normali di sostentamento.”

Strumenti individuati per far fronte alle situazioni di disagio erano Strumenti individuati per far fronte alle situazioni di disagio erano individuati dall’individuati dall’art. 7 art. 7 nelle nelle convenzioneconvenzione - da utilizzare nella - da utilizzare nella collaborazione con il terzo settore: oggi collaborazione con il terzo settore: oggi 24 convenzioni 24 convenzioni (spesa di (spesa di 8,5 milioni di Euro per il 2010),8,5 milioni di Euro per il 2010), nonché nei nonché nei contributicontributi per attività e per attività e progetti sperimentali (progetti sperimentali (19 attività sperimentali 19 attività sperimentali (4,5 mil.), . (4,5 mil.), .

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LEGGE PROV. 27 luglio 2007, n. 13LEGGE PROV. 27 luglio 2007, n. 13Politiche sociali nella provincia di TrentoPolitiche sociali nella provincia di Trento

Art. 1Art. 1OggettoOggetto

1.   In armonia con i principi e i valori della Costituzione e della 1.   In armonia con i principi e i valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nel rispetto dei nel rispetto dei livelli essenzialilivelli essenziali previsti dalla normativa nazionale previsti dalla normativa nazionale, questa legge , questa legge definisce il sistemadefinisce il sistema delle politiche sociali nella provincia di Trento e delle politiche sociali nella provincia di Trento e disciplina l'organizzazionedisciplina l'organizzazione dei relativi servizi. dei relativi servizi.2.   Gli 2.   Gli enti locali e la Provinciaenti locali e la Provincia, nell'ambito della rispettiva , nell'ambito della rispettiva competenza, competenza, programmanoprogrammano, , attuanoattuano e e valutanovalutano gli interventi di gli interventi di questa legge, assicurando ad ogni individuo, sia come questa legge, assicurando ad ogni individuo, sia come singolosingolo sia sia nelle nelle formazioni socialiformazioni sociali in cui si esplica la sua personalità, un in cui si esplica la sua personalità, un sistema integrato di interventi volto alla promozione della solidarietàsistema integrato di interventi volto alla promozione della solidarietà, , organizzato in modo da organizzato in modo da valorizzare il contributo attivo dei soggettivalorizzare il contributo attivo dei soggetti coinvolti nell'attuazione di questa legge ed articolato territorialmente.coinvolti nell'attuazione di questa legge ed articolato territorialmente.3.   3.   Le politiche sociali concorrono con le altre politiche allo Le politiche sociali concorrono con le altre politiche allo sviluppo del territorio attraverso il rafforzamento della sviluppo del territorio attraverso il rafforzamento della coesione e del capitale socialecoesione e del capitale sociale..

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Articolo 2 - principiArticolo 2 - principi

1.   Gli enti locali e la Provincia riconoscono la 1.   Gli enti locali e la Provincia riconoscono la centralità della personacentralità della persona come titolare di diritti inalienabili e inviolabili e promuovono le condizioni di come titolare di diritti inalienabili e inviolabili e promuovono le condizioni di vita più adatte a valorizzarne le risorse nel rispetto della sua dignità e vita più adatte a valorizzarne le risorse nel rispetto della sua dignità e libertà.libertà.2.   Le politiche sociali si ispirano ai seguenti ulteriori principi e linee 2.   Le politiche sociali si ispirano ai seguenti ulteriori principi e linee metodologiche:metodologiche:diritto all'aiuto e all'emancipazionediritto all'aiuto e all'emancipazione di chi si trova in stato di bisogno; di chi si trova in stato di bisogno;responsabilità della persona nell'attivarsiresponsabilità della persona nell'attivarsi per affrancarsi dal bisogno; per affrancarsi dal bisogno;centralità della famigliacentralità della famiglia, quale ambito di relazioni significative;, quale ambito di relazioni significative;sussidiarietàsussidiarietà tra i diversi livelli di competenza istituzionale e tra i diversi tra i diversi livelli di competenza istituzionale e tra i diversi soggetti;soggetti;facoltà per il beneficiario difacoltà per il beneficiario di scegliere il soggetto erogatore del servizioscegliere il soggetto erogatore del servizio;;rispondenza ai criteri di rispondenza ai criteri di responsabilità socialeresponsabilità sociale (principio etico di rispetto (principio etico di rispetto degli interessi coinvolti); degli interessi coinvolti); sostegno alle scelte di sostegno alle scelte di permanenza nel domiciliopermanenza nel domicilio, se consenta adeguata , se consenta adeguata risposta;risposta;coordinamento con le altre politichecoordinamento con le altre politiche che concorrono al benessere; che concorrono al benessere;potenziamento delle potenziamento delle attività diattività di prevenzioneprevenzione del disagio sociale, eliminando del disagio sociale, eliminando le cause;le cause;adozione del metodo della adozione del metodo della progettualitàprogettualità nell'individuazione degli interventi; nell'individuazione degli interventi;qualificazione e qualificazione e specializzazione dei servizi offertispecializzazione dei servizi offerti;;diritto all'informazionediritto all'informazione e dovere di comunicazione interna ed esterna; e dovere di comunicazione interna ed esterna;m)   m)   valutazionevalutazione dell'impatto degli interventi sociali. dell'impatto degli interventi sociali.

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Art. 3 – soggetti attivi del sistemaArt. 3 – soggetti attivi del sistema1.   In attuazione del principio di sussidiarietà, questa legge riconosce il 1.   In attuazione del principio di sussidiarietà, questa legge riconosce il ruolo fondamentale dei comuniruolo fondamentale dei comuni nella progettazione e nell'attuazione delle nella progettazione e nell'attuazione delle politiche sociali, esercitato in forma associata mediante le comunità di cui politiche sociali, esercitato in forma associata mediante le comunità di cui all'articolo 14, comma 2, della all'articolo 14, comma 2, della legge provincialelegge provinciale 16 giugno 2006, n. 316 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).(Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).2.  enti locali e Provincia favoriscono le 2.  enti locali e Provincia favoriscono le autonome iniziative in campo autonome iniziative in campo socialesociale realizzate dai soggetti privati previsti da questo articolo, in realizzate dai soggetti privati previsti da questo articolo, in particolare sottoscrivendo accordi di collaborazione. (> erogazione di particolare sottoscrivendo accordi di collaborazione. (> erogazione di contributi ).contributi ).3.   Gli enti locali e la Provincia promuovono inoltre l'autonoma iniziativa 3.   Gli enti locali e la Provincia promuovono inoltre l'autonoma iniziativa dell'individuo e delle aggregazioni cui egli aderisce, allo scopo di favorire dell'individuo e delle aggregazioni cui egli aderisce, allo scopo di favorire la la più ampia partecipazione dei cittadini alla costituzione del sistema integrato più ampia partecipazione dei cittadini alla costituzione del sistema integrato dei servizi sociali e la crescita della cultura della solidarietàdei servizi sociali e la crescita della cultura della solidarietà..

Gli enti locali e la Provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, Gli enti locali e la Provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono quali soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche riconoscono quali soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali: sociali: i cittadini (singoli o associati), le famiglie, le aziende pubbliche i cittadini (singoli o associati), le famiglie, le aziende pubbliche di servizi alla persona, il terzo settore, le organizzazioni sindacalidi servizi alla persona, il terzo settore, le organizzazioni sindacali

4.   In relazione ai rispettivi ambiti di competenza, gli enti locali e la 4.   In relazione ai rispettivi ambiti di competenza, gli enti locali e la Provincia coinvolgono i soggetti di cui al comma 3, nella Provincia coinvolgono i soggetti di cui al comma 3, nella programmazioneprogrammazione, , nella nella gestionegestione e nellae nella valutazionevalutazione degli interventi di cui al capo V. degli interventi di cui al capo V.

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Art. 7Art. 7Livelli essenziali delle prestazioniLivelli essenziali delle prestazioni

1.   Al fine di garantire la rispondenza degli interventi ai bisogni 1.   Al fine di garantire la rispondenza degli interventi ai bisogni fondamentali della persona fondamentali della persona la Provincia individuala Provincia individua nel piano nel piano sociale provinciale i livelli essenziali delle prestazionisociale provinciale i livelli essenziali delle prestazioni nel nel rispetto di quelli determinati dallo Stato in attuazione dell'articolo rispetto di quelli determinati dallo Stato in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.117, secondo comma, della Costituzione.

2.   I livelli essenziali definiscono gli standard 2.   I livelli essenziali definiscono gli standard qualitativi qualitativi e e quantitativi quantitativi degli interventi previsti dal capo V da assicurare ai destinatari degli interventi previsti dal capo V da assicurare ai destinatari individuati ai sensi dell'articolo 6 con carattere di omogeneità su individuati ai sensi dell'articolo 6 con carattere di omogeneità su tutto il territorio provinciale, anche con riferimento alle figure tutto il territorio provinciale, anche con riferimento alle figure professionali sociali e socio-sanitarie incaricate dell'erogazione degli professionali sociali e socio-sanitarie incaricate dell'erogazione degli interventi medesimi. interventi medesimi. Rimane ferma la possibilità, per gli enti locali, di Rimane ferma la possibilità, per gli enti locali, di potenziare l'offerta.potenziare l'offerta.

N.B. L’art. 6 richiede la N.B. L’art. 6 richiede la residenzaresidenza continuativa in Provincia da continuativa in Provincia da almeno 3 annialmeno 3 anni per beneficiare di tutti gli interventi previsti dalla per beneficiare di tutti gli interventi previsti dalla legge, aggiuntivi rispetto ai livelli nazionali.legge, aggiuntivi rispetto ai livelli nazionali.

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Art. 8 - Funzioni dei comuni e della ProvinciaArt. 8 - Funzioni dei comuni e della Provincia

1.   1.   Le funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica Le funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica sono sono esercitateesercitate dai comuni mediante le comunità, secondo quanto previsto dai comuni mediante le comunità, secondo quanto previsto dalla legge provinciale n. 3 del 2006.dalla legge provinciale n. 3 del 2006.

2.   2.   Spettano alla Provincia:Spettano alla Provincia:a)   a)   la la programmazioneprogrammazione di livello provinciale;di livello provinciale;b)   esercizio funzione di b)   esercizio funzione di indirizzo e coordinamentoindirizzo e coordinamento (compresi L.E.A.); (compresi L.E.A.);c)   esercizio, previa diffida, della c)   esercizio, previa diffida, della funzione sostitutivafunzione sostitutiva nel caso di nel caso di inadempimento o di violazione da parte degli enti locali;inadempimento o di violazione da parte degli enti locali;d)   esercizio funzioni concernenti d)   esercizio funzioni concernenti l'autorizzazione e l'accreditamentol'autorizzazione e l'accreditamento;;e)   organizzazione del e)   organizzazione del sistema informativosistema informativo delle politiche sociali; delle politiche sociali;f)   l'esercizio delle altre attività di diretta competenza della Provincia f)   l'esercizio delle altre attività di diretta competenza della Provincia da da esercitare in forma unitaria a livello provincialeesercitare in forma unitaria a livello provinciale, individuate secondo quanto , individuate secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006;previsto dall'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006;g)   g)   il coordinamento dei rapporti con regioni, Provincia BZ e Statoil coordinamento dei rapporti con regioni, Provincia BZ e Stato..

N.B.: nella programmazione la PAT si avvale dei N.B.: nella programmazione la PAT si avvale dei tavoli territorialitavoli territoriali (art. 13) e del (art. 13) e del Comitato per la programmazione socialeComitato per la programmazione sociale (art. 11) > (art. 11) > PIANI SOCIALI DI PIANI SOCIALI DI COMUNITA’COMUNITA’

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Art. 16Art. 16Presa in carico unitariaPresa in carico unitaria

1.   1.   Questa legge riconosce il diritto della persona alla valutazione Questa legge riconosce il diritto della persona alla valutazione unitaria dello stato di bisogno, nonché il diritto ad una risposta unitaria dello stato di bisogno, nonché il diritto ad una risposta unitaria.unitaria.2.   Per i fini del comma 1 i servizi sociali degli enti locali effettuano la presa 2.   Per i fini del comma 1 i servizi sociali degli enti locali effettuano la presa in carico unitaria, individuando nella figura professionale di riferimento in carico unitaria, individuando nella figura professionale di riferimento il il responsabile del casoresponsabile del caso. Tale responsabile:. Tale responsabile:a)   a)   coordina le figure professionalicoordina le figure professionali; b)   ; b)   elabora il progetto individualizzato; elabora il progetto individualizzato; c) verificac) verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi del progetto. il grado di raggiungimento degli obiettivi del progetto.3.   Il progetto individualizzato è finalizzato a definire il percorso idoneo a 3.   Il progetto individualizzato è finalizzato a definire il percorso idoneo a contrastare e, ove possibile, rimuovere le condizioni che determinano lo contrastare e, ove possibile, rimuovere le condizioni che determinano lo stato di bisogno, assicurando l'accesso informato e la fruizione appropriata stato di bisogno, assicurando l'accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa degli interventi da realizzare in modo integrato e coordinato con e condivisa degli interventi da realizzare in modo integrato e coordinato con le azioni previste da altre politiche di settore. Tale progetto prevede le azioni previste da altre politiche di settore. Tale progetto prevede prioritariamente l'attivazione di interventi di natura non economica.prioritariamente l'attivazione di interventi di natura non economica.4.   L'accesso diretto agli interventi socio-assistenziali prescindendo dalle 4.   L'accesso diretto agli interventi socio-assistenziali prescindendo dalle modalità previste da questo articolo avviene nei soli casi previsti dal piano modalità previste da questo articolo avviene nei soli casi previsti dal piano sociale provinciale.sociale provinciale.

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Art. 17Art. 17Accertamento dello stato di bisognoAccertamento dello stato di bisogno

1.   1.   Lo stato di bisogno si manifesta nell'incapacità, anche Lo stato di bisogno si manifesta nell'incapacità, anche temporanea, del singolo e del nucleo familiare di appartenenza temporanea, del singolo e del nucleo familiare di appartenenza di far fronte alle esigenze vitali primarie e di socialità, derivante di far fronte alle esigenze vitali primarie e di socialità, derivante da almeno una delle seguenti condizioni:da almeno una delle seguenti condizioni:

a)   insufficienza della condizione economico-patrimoniale;a)   insufficienza della condizione economico-patrimoniale;b)   disabilità psico-fisico-sensoriale;b)   disabilità psico-fisico-sensoriale;c)   difficoltà psicologica, sociale, culturale, relazionale;c)   difficoltà psicologica, sociale, culturale, relazionale;d)   sottoposizione a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.d)   sottoposizione a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2.   L'accertamento dello stato di bisogno è svolto dalle figure 2.   L'accertamento dello stato di bisogno è svolto dalle figure professionali competenti secondo unprofessionali competenti secondo un approccio approccio interdisciplinareinterdisciplinare e e comprende la valutazione delle esigenze di carattere sociale, comprende la valutazione delle esigenze di carattere sociale, sanitario, educativo, formativo, di sostegno lavorativo e abitativo.sanitario, educativo, formativo, di sostegno lavorativo e abitativo.

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Art. 32 - servizio sociale professionaleArt. 32 - servizio sociale professionale

Gli Gli interventiinterventi di di servizio sociale professionale e servizio sociale professionale e segretariato socialesegretariato sociale sono finalizzati all’informazione, sono finalizzati all’informazione, all’aiuto e al sostegno psico-sociale e relazionale rivolto all’aiuto e al sostegno psico-sociale e relazionale rivolto al singolo, alle famiglie e ai gruppi.al singolo, alle famiglie e ai gruppi.

Sono garantiti a livello gratuito e consistono in:Sono garantiti a livello gratuito e consistono in:- attività di - attività di valutazione e presa in caricovalutazione e presa in carico;;- - progettazione individuale e attività di supportoprogettazione individuale e attività di supporto alle alle persone in difficoltà al fine di attivare possibili soluzioni ai persone in difficoltà al fine di attivare possibili soluzioni ai problemi.problemi.

Per segretariato sociale s’intende l’informazione e Per segretariato sociale s’intende l’informazione e l’orientamento ai servizi (strumento di accesso). l’orientamento ai servizi (strumento di accesso).

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ART. 33 - interventi di ART. 33 - interventi di prevenzione, prevenzione, promozione e inclusione socialepromozione e inclusione sociale

Interventi finalizzati ad Interventi finalizzati ad evitare il verificarsi di situazioni di disagio e evitare il verificarsi di situazioni di disagio e forme di emarginazioneforme di emarginazione, facilitando le relazioni, la coesione tra le , facilitando le relazioni, la coesione tra le risorse del territorio e la progettualità sociale. Comprendono:risorse del territorio e la progettualità sociale. Comprendono:

attività mirate a prevenire fenomeni di attività mirate a prevenire fenomeni di emarginazioneemarginazione, esclusione , esclusione sociale, disagio e devianza;sociale, disagio e devianza;

attività per la realizzazione di attività per la realizzazione di progettiprogetti, anche da parte di famiglie ed , anche da parte di famiglie ed istituzioni, mirati all’educazione sociale;istituzioni, mirati all’educazione sociale;

attività volte a favorire l’inclusione sociale di persone con attività volte a favorire l’inclusione sociale di persone con disabilitàdisabilità o o in stato di grave emarginazione;in stato di grave emarginazione;

attività di attività di mediazione culturalemediazione culturale per l’integrazione degli stranieri; per l’integrazione degli stranieri;

attività volte ad assicurare a donne e minori che subiscono violenze, attività volte ad assicurare a donne e minori che subiscono violenze, o in condizioni problematiche per eventi particolari un o in condizioni problematiche per eventi particolari un recupero recupero dell’autonomia, dell’integrità fisica e della dignità umanadell’autonomia, dell’integrità fisica e della dignità umana..

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Art. 34 - interventi Art. 34 - interventi integrativi o sostitutivi di integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiarefunzioni proprie del nucleo familiare

sono finalizzate ad aiutare e sostenere la famiglia.sono finalizzate ad aiutare e sostenere la famiglia.

Comprendono:Comprendono:

interventi di interventi di assistenza domiciliareassistenza domiciliare per sostenere persone non per sostenere persone non autonome rispetto alle esigenze di vita quotidiana (A.D.I.);autonome rispetto alle esigenze di vita quotidiana (A.D.I.);servizi a carattere residenziale e semiresidenzialeservizi a carattere residenziale e semiresidenziale per accogliere per accogliere persone con bisogni di cura e tutela non risolvibili in ambito persone con bisogni di cura e tutela non risolvibili in ambito familiare;familiare;

mediazione mediazione familiare nel caso di conflitti tra genitori o tra genitori e familiare nel caso di conflitti tra genitori o tra genitori e figli;figli;affidamentoaffidamento familiare di minori e adozioni; familiare di minori e adozioni;servizi di servizi di accoglienzaaccoglienza e di pronta accoglienza di minori e adulti in e di pronta accoglienza di minori e adulti in situazioni di bisogno o abbandono presso famiglie e singoli;situazioni di bisogno o abbandono presso famiglie e singoli;

servizio di servizio di trasportotrasporto per persone con disabilità. per persone con disabilità.

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Promozione della famigliaPromozione della famiglia

La Giunta provinciale ha approvato un La Giunta provinciale ha approvato un piano di interventi in materia di piano di interventi in materia di politiche familiaripolitiche familiari per il periodo 2006-2008. per il periodo 2006-2008.è stata attivata una convenzione con il è stata attivata una convenzione con il Forum delle famiglieForum delle famiglie per l’apertura e per l’apertura e la gestione di uno la gestione di uno sportello per la famigliasportello per la famiglia, con compiti di informazione, , con compiti di informazione, promozione e sostegno.promozione e sostegno.

Con la legge finanziaria 2008 (l.p. n. 23 del 2007) è stato istituito un Con la legge finanziaria 2008 (l.p. n. 23 del 2007) è stato istituito un fondofondo destinato proprio a sostenere gli interventi in favore della famiglia e destinato proprio a sostenere gli interventi in favore della famiglia e riguardanti:riguardanti:le politiche tariffarie nei servizi scolastici e nei servizi alla prima infanzia, da le politiche tariffarie nei servizi scolastici e nei servizi alla prima infanzia, da attuare tenendo conto della condizione economica del nucleo familiare e del attuare tenendo conto della condizione economica del nucleo familiare e del numero dei suoi componenti;numero dei suoi componenti;le politiche di conciliazione dei tempi famiglia-lavoro;le politiche di conciliazione dei tempi famiglia-lavoro;le politiche di promozione della famiglia e delle associazioni di famiglie;le politiche di promozione della famiglia e delle associazioni di famiglie;le politiche di sostegno al reddito; ecc.le politiche di sostegno al reddito; ecc.Con legge provinciale Con legge provinciale n. 1 del 2011n. 1 del 2011 viene istituita viene istituita l’Agenzia provinciale l’Agenzia provinciale per la famigliaper la famiglia con funzioni di sostegno alla natalità, promozione delle con funzioni di sostegno alla natalità, promozione delle attività familiari e delle politiche giovanili.attività familiari e delle politiche giovanili.

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Art. 35 – sostegno economicoArt. 35 – sostegno economicosono volti a garantire il soddisfacimento di bisogni sia generali che specifici sono volti a garantire il soddisfacimento di bisogni sia generali che specifici a favore dei singoli o del nucleo familiare e a favore dei singoli o del nucleo familiare e consistono in un’erogazione consistono in un’erogazione monetaria temporaneamonetaria temporanea, rapportata alle specifiche esigenze dei beneficiari , rapportata alle specifiche esigenze dei beneficiari che possono essere in grado o meno di riassumere un ruolo lavorativo. che possono essere in grado o meno di riassumere un ruolo lavorativo. Comprendono:Comprendono:interventi economici interventi economici straordinaristraordinari finalizzati a far fronte a situazioni di finalizzati a far fronte a situazioni di emergenza individuale o familiare;emergenza individuale o familiare;interventi economici a favore di persone interventi economici a favore di persone incapaci di compiere gli atti incapaci di compiere gli atti quotidiani della vitaquotidiani della vita che usufruiscono a domicilio di un’attività di cura o di che usufruiscono a domicilio di un’attività di cura o di aiuto prestata a titolo di rapporto di lavoro da assistenti familiari qualificati;aiuto prestata a titolo di rapporto di lavoro da assistenti familiari qualificati;assegni per la prima infanziaassegni per la prima infanzia a sostegno delle famiglie per la cura e a sostegno delle famiglie per la cura e l’educazione dei figli nei primi 3 anni di vita;l’educazione dei figli nei primi 3 anni di vita;prestiti sull’onoreprestiti sull’onore per famiglie e persone in difficoltà economiche per famiglie e persone in difficoltà economiche temporanee (erogazione in denaro concessa senza interessi);temporanee (erogazione in denaro concessa senza interessi);anticipazioni dell’assegno di mantenimentoanticipazioni dell’assegno di mantenimento a tutela del minore (somme non a tutela del minore (somme non corrisposte dal genitore tenuto al mantenimento).corrisposte dal genitore tenuto al mantenimento).

L’erogazione dei suddetti interventi è subordinata alla valutazione della L’erogazione dei suddetti interventi è subordinata alla valutazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare del beneficiario condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare del beneficiario (calcolo ICEF). (calcolo ICEF).