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SULPM – UGL SULPM – UGL SEGRETERIA GENERALE REGIONE CAMPANIA SEGRETERIA GENERALE REGIONE CAMPANIA III Giornata di studi per III Giornata di studi per Dirigenti Sindacali Dirigenti Sindacali Sala convegni Confederazione UGL Sala convegni Confederazione UGL Avellino: 9 ottobre 2008 ore 9.30 VIA BELLABONA, 11 Avellino: 9 ottobre 2008 ore 9.30 VIA BELLABONA, 11

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SULPM – UGL SULPM – UGL SEGRETERIA GENERALE REGIONE CAMPANIASEGRETERIA GENERALE REGIONE CAMPANIA

III Giornata di studi per Dirigenti III Giornata di studi per Dirigenti SindacaliSindacali

Sala convegni Confederazione UGLSala convegni Confederazione UGLAvellino: 9 ottobre 2008 ore 9.30 VIA BELLABONA, 11Avellino: 9 ottobre 2008 ore 9.30 VIA BELLABONA, 11

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SULPM Segreteria

Provinciale

Salerno

Coordinamento Generale Provincia SalernoVia O.Di Giordano, 39 -  84013 Cava de' Tirreni

e-mail [email protected] – fax 0257760414

Le principali novità Le principali novità introdotte dal Testo Unico introdotte dal Testo Unico

sulla Sicurezza nei luoghi di lavorosulla Sicurezza nei luoghi di lavoro

 

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Materiale formativo per Dirigenti Materiale formativo per Dirigenti Sindacali della Regione CampaniaSindacali della Regione Campania

curato dallacurato dalla

Dott.essaDott.essa Annamaria AdinolfiAnnamaria Adinolfi

Coordinatrice GeneraleCoordinatrice Generaledella Segreteriadella Segreteria S.U.L.P.M S.U.L.P.M

della Provincia di Salernodella Provincia di Salerno

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Indice 1.1. Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro: brevi cenni Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro: brevi cenni

sulle origini;sulle origini;

2.2. Le principali novità introdotte dal Testo Unico: Le principali novità introdotte dal Testo Unico:

a.a. il Datore di lavoro e la delega di funzioni;il Datore di lavoro e la delega di funzioni;

b.b. il Dirigente e il Preposto;il Dirigente e il Preposto;

c.c. il principio di effettività;il principio di effettività;

d.d. i nuovi soggetti della sicurezza: noleggiatori e concedenti in i nuovi soggetti della sicurezza: noleggiatori e concedenti in uso;uso;

e.e. il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e l’entrata in il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e l’entrata in vigore delle relative disposizioni;vigore delle relative disposizioni;

f.f. gli obblighi di formazione e informazione: rinvio;gli obblighi di formazione e informazione: rinvio;

g.g. gli appalti interni;gli appalti interni;

h.h. i cantieri temporanei e mobili;i cantieri temporanei e mobili;

i.i. la sospensione dell’attività di impresa;la sospensione dell’attività di impresa;

j.j. la responsabilità “penale” delle persone giuridiche: il D. Lgs. n. la responsabilità “penale” delle persone giuridiche: il D. Lgs. n. 231/2001 e l’art. 30 del Testo Unico. 231/2001 e l’art. 30 del Testo Unico.

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1.1.

Il Testo Unico in materia di salute e Il Testo Unico in materia di salute e

sicurezza sul lavoro: brevi cenni sulle sicurezza sul lavoro: brevi cenni sulle

originiorigini

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La Legge n. 123/2007La Legge n. 123/2007

art. 1

Principi e criteri direttivi generali della delega al Governo per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (entro il 25 maggio 2008).

artt. 2 – 12

Disposizioni immediatamente cogenti per rendere più sicuro e salubre il lavoro e ridurre significativamente il numero degli infortuni.

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Il Testo Unico e la sua sistematicaIl Testo Unico e la sua sistematica

• Titolo I: Disposizioni generali • Titolo II: Luoghi di lavoro • Titolo III: Attrezzature e DPI • Titolo IV: Cantieri temporanei e mobili • Titolo V: Segnaletica • Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi • Titolo VII: Videoterminali • Titolo VIII: Agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni

meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, atmosfere iperbariche)

• Titolo IX: sostanze pericolose (Agenti chimici, cancerogeni/mutageni e amianto)Titolo X: Agenti Biologici

• Titolo XI: Atmosfere esplosive • Titolo XII: Disposizioni transitorie e finali - da art. 298 a 301 - Modifiche

al D.Lgs. 231/2001, art. 25-septies e abrogazioni norme precedenti

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30.4.2008: pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato

15.5.2008: entrata vigore del D. Lgs. n. 81/2008

Salvo le disposizioni relative a:

• Valutazione dei rischi: 90 giorni dalla pubblicazione (29.7.2008)

• Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi

elettromagnetici (Titolo VIII, Capo IV): data fissata dall’art. 13,

paragrafo 1, direttiva 2004/40/CR (30.4.2012)

• Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni

ottiche artificiali (Titolo VIII, Capo V): 26.4.2010

L’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008L’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008

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2.2.

Le principali novità introdotte Le principali novità introdotte

dal Testo Unicodal Testo Unico

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2.a.2.a.

Il Datore di lavoro e la delega di funzioniIl Datore di lavoro e la delega di funzioni

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Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,

comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto

dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la

propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa

o dell’unità produttiva in quanto esercita (non più: “è titolare

de”) i poteri decisionali e di spesa.

• Nelle imprese individuali è il TITOLARE DELL’IMPRESA• Nelle società è L’INTERO CDA IN ASSENZA DI DELEGA

VALIDA

Il Datore di lavoroIl Datore di lavoro

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Nella impostazione dell’attività aziendale deve

predisporre la politica, le linee guida e indicazioni di

carattere generale, nonché mettere a disposizione

risorse adeguate.

Il Datore di lavoroIl Datore di lavoro

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Il Testo Unico detta, per la prima volta, le

condizioni di validità della delega di funzioni

in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In precedenza dottrina e giurisprudenza ne

avevano individuato natura e caratteristiche.

La delega di funzioniLa delega di funzioni

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In ogni caso, il datore di lavoro non può delegare i seguenti obblighi:

• Valutazione dei Rischi e redazione del relativo documento;

• nomina del RSPP.

La delega di funzioniLa delega di funzioni

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Condizioni espressamente indicate dalla legge (art. 16):• la funzione deve essere delegabile • la delega deve essere conferita con atto scritto recante data

certa• il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed

esperienza richiesti per la natura delle funzioni delegate• la delega deve trasferire tutti i poteri di organizzazione,

gestione e controllo richiesti dalla natura della funzione delegata

• al delegato deve essere attribuita l’autonomia di spesa necessaria per lo svolgimento delle funzioni delegate

• la delega deve essere accettata per iscritto dal delegato• alla delega deve essere data adeguata e tempestiva

pubblicità

La delega di funzioniLa delega di funzioni

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La delega di funzioni non esclude l’obbligo di

vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al

corretto espletamento da parte del delegato

delle funzioni trasferite.

La delega di funzioniLa delega di funzioni

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2.b.2.b.

Il Dirigente e il PrepostoIl Dirigente e il Preposto

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Il DirigenteIl Dirigente

Prima del Testo Unico non esisteva una definizione normativa

«Il tratto caratterizzante della figura del dirigente è rappresentato dall’esercizio di un potere ampiamente discrezionale che incide sull’andamento dell’intera azienda o che attiene ad un autonomo settore produttivo della stessa, non essendo per converso necessaria la preposizione all’intera azienda»

Cass. Civ., sez. Lavoro, sent. n. 15489 dell’11.7.2007

art. 2, lett. d) del Testo Unico

Persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attuaattua le direttive del datore di lavoro organizzandoorganizzando l’attività lavorativa e vigilandovigilando su di essa

Non coincide necessariamente con il “Dirigente” secondo quanto stabilito dai CCNL

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Nella gestione della attività aziendale

deve attuare

la politica, le linee guida e le indicazioni di carattere

generale fornite dal datore di lavoro, anche organizzando

l’attività lavorativa e vigilando sull’operato dei preposti.

Il DirigenteIl Dirigente

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Prima del Testo Unico non esisteva una definizione normativa

«Al preposto compete tutto quanto concerne la direzione e la sorveglianza degli operai che gli sono sottoposti, affinché dagli stessi non vengano eseguite operazioni o manovre avventate dalle quali possano scaturire condizioni di pericolo».Cass. Pen., sez. IV, sentenza del 30.4.1991

art. 2, lett. e) del Testo Unico

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintendesovrintende alla attività lavorativa e garantisce garantisce l’attuazionel’attuazione delle direttive ricevute, controllandonecontrollandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa potere di iniziativa

Il PrepostoIl Preposto

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Deve

• Sovrintendere all’attività lavorativa

• Garantire l’attuazione delle disposizioni ricevute

• Controllare che le disposizioni impartite vengano osservate da parte dei lavoratori

• Segnalare ai vertici aziendali eventuali pericoli non adeguatamente gestiti o carenze nei sistemi di protezione(c.d. potere di iniziativa)

Il PrepostoIl Preposto

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2.c.2.c.

Il principio di effettivitàIl principio di effettività

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Il principio di effettivitàIl principio di effettività

Prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008

La qualifica di dirigente può essere rivestita anche da un consulente esterno, in quanto «l'autonomia gestionale di tutte le attività demandate contribuiva a legittimare la sua posizione di supremazia anche nei confronti del personale dipendente» della società, sicché l'ingerenza nell'organizzazione del lavoro della società poneva «il predetto, in forza del principio di sostanzialità, a svolgere le funzioni di dirigente di fatto».Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 21585 dell’1.6.2007

art. 299 del Testo Unico

Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) (datore di lavoro, dirigente e preposto) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti

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2.d.2.d.

I nuovi soggetti della sicurezza: I nuovi soggetti della sicurezza:

noleggiatori e concedenti in usonoleggiatori e concedenti in uso

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Noleggiatori e Concedenti in usoNoleggiatori e Concedenti in uso

art. 72

Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria

attrezzature di lavoro di cui all'articolo 70, comma 2, deve attestare, sotto sotto

la propria responsabilitàla propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della

consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai

requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.

Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di

lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il

buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di

sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata

del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del

datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori

incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle

disposizioni del presente titolo.

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2.e.2.e.

Il Documento di Valutazione dei Rischi Il Documento di Valutazione dei Rischi

(DVR) e l’entrata in vigore delle relative (DVR) e l’entrata in vigore delle relative

disposizionidisposizioni

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Il DVR – ai sensi dell’art. 28 – deve:

• riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-stress lavoro-correlatocorrelato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato lavoratrici in stato di gravidanzadi gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesialtri Paesi.

• avere data certadata certa.

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Lo stress lavoro-correlatoLo stress lavoro-correlato

Accordo Europeo in tema di stress da lavoro dell’8.10.2004Accordo Europeo in tema di stress da lavoro dell’8.10.2004

«Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociale e che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti».

L’Accordo Europeo non individua un elenco esaustivo dei potenziali indicatori di stress lavoro correlato ma ritiene che «un alto assenteismo o un’elevata rotazione del personale, conflitti interpersonali o lamentele frequenti da parte dei lavoratori sono alcuni dei sintomi che possono rivelare la presenza di stress da lavoro. L’individuazione di un problema di stress da lavoro può avvenire attraverso un’analisi di fattori quali l’organizzazione e i processi di lavoro […], le condizioni e l’ambiente di lavoro […], la comunicazione […] e i fattori soggettivi».

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Lo stress lavoro-correlatoLo stress lavoro-correlato

La letteratura medica individua le cause di stress lavoro-correlato in:

- ripetuti mutamenti di turno;- lavoro notturno;- prestazione di attività lavorativa in emergenza;- lavoro ripetitivo.

(AA.VV., Working and health conditions and preventive measures in a random sample of 5000 workers in the Veneto Region examined by telephone interview; AA.VV., Main and interactive effects of shift work, age and work stress on health in an Italian sample of healthcare workers; www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed).

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Le lavoratrici in gravidanzaLe lavoratrici in gravidanza

Richiamo al D. Lgs. n. 151/2001

Divieto di adibire le lavoratrici gestanti e puerpere

in lavori pericolosi, faticosi e insalubri o che

espongano a radiazioni ionizzanti.

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La tutela di lavoratrici, giovani, anziani e La tutela di lavoratrici, giovani, anziani e stranieristranieri

LavoratriciLavoratrici: probabile tentativo di permettere un maggiore equilibrio tra responsabilità professionali e familiari.

GiovaniGiovani: obbligo di valutare il rischio derivante dall’attività lavorativa con riguardo al grado di sviluppo fisico del lavoratore (L. n. 977/1967 in tema di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti).

AnzianiAnziani: probabile riferimento agli aspetti ergonomici e dei luoghi di lavoro e agli orari.

Lavoratori stranieriLavoratori stranieri: probabile riferimento alle differenze linguistiche (v. formazione e informazione), culturali e conoscitive.

Possibili interazioni con il principio di non discriminazione.Possibili interazioni con il principio di non discriminazione.

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La data certaLa data certa

Il D. Lgs. n. 81/2008 non offre indicazioni in merito alle modalità con le quali deve essere attribuita data certa al DVR.

Nel Codice Civile (art. 2704) una scrittura privata viene considerata come avente data certa se:- la sottoscrizione è autenticata da un notaio o da un Pubblico Ufficiale;- è stata registrata;- è riprodotta in un atto pubblico;- si verifica un fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento (in questo senso, la giurisprudenza ha ritenuto che il timbro postale sia idoneo a conferire certezza alla data di un documento, se lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto; Cass. Civ., sent. n. 5561 del 19.3.2004)

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Art. 306

Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Le imprese devono adeguarsi alle nuove disposizioni in tema di DVR entro il 29.7.200829.7.2008.

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2.f.2.f.

Gli obblighi di formazione e informazione: Gli obblighi di formazione e informazione:

rinviorinvio

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Il contenuto della formazione e dell’informazione devono essere facilmente comprensibilifacilmente comprensibili per i lavoratori e devono devono consentire loro di acquisire le relative conoscenzeconsentire loro di acquisire le relative conoscenze (viene implicitamente introdotto un obbligo, a carico del datore di lavoro, di accertare l’esito del percorso formativo e informativo attraverso test di apprendimento).

Nel caso di lavoratori immigrati (rectius: non madrelingua), la formazione e l’informazione devono avvenire previa verifica previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso della comprensione della lingua utilizzata nel percorso formativo e informativoformativo e informativo.

NovitàNovità

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Il libretto formativo del cittadinoIl libretto formativo del cittadino

Le competenze acquisite in seguito allo svolgimento dell’attività di formazione devono essere registrate nel libretto formativo del cittadino (D.Lgs. n. 276/2003), il cui contenuto deve essere considerato dal datore di lavoro per la programmazione dell’attività formativa e valutato dagli organi di vigilanza ai fini della verifica dell’adempimento degli obblighi da parte del datore di lavoro.

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2.g.2.g.

Gli appalti interniGli appalti interni

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La disciplina in materia di appalti,

precedentemente contenuta nell’art. 7 del d.

lgs. n. 626/1994, è ora contenuta nell’art. 26 del

D. Lgs. n. 81/2008, nel quale sono state inserite

alcune novità.

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Gli appalti interniGli appalti interni

Permane l’obbligo del datore di lavoro committente di:a) verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici, in relazione ai lavori da affidare in appalto o con contratto d’opera o somministrazione (verrà effettuata secondo le modalità indicate da un d.p.r. che sarà adottato entro 12 mesi dalla data di emanazione del D. Lgs. n. 81/2008; nel frattempo: acquisizione certificato di iscrizione alla CCIIA e autocertificazione dell’appaltatore del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale);

b) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

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Gli appalti interniGli appalti interni

Permane altresì l’obbligo, a carico di tutti i datori e lavoro ed esteso ai subappaltatori, di:

a) CooperareCooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) CoordinareCoordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

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La redazione del DUVRILa redazione del DUVRI

Il datore di lavoro committentedatore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI)valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, qualora ciò sia impossibile, ridurre al minimo le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di allegato al contratto di appalto o d'operaappalto o d'opera.

La disposizione non si applica ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

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La redazione del DUVRILa redazione del DUVRI

Attenzione!

Ai contratti che sono stati stipulati anteriormente al 25

agosto 2007 e che saranno ancora in corso al 31

dicembre 2008 il DUVRI dovrà essere allegato entro tale

ultima data.

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L’indicazione dei costi sulla sicurezzaL’indicazione dei costi sulla sicurezza

Nei contratti di “subappalto, appalto e somministrazione” devono essere indicati a pena di nullitàa pena di nullità i costi relativi alla sicurezza, con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.

Attenzione!

Ai contratti che sono stati stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 e che saranno ancora in corso al 31 dicembre 2008 i costi relativi alla sicurezza dovranno essere indicati entro tale ultima data.

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La tessera di riconoscimentoLa tessera di riconoscimento

Il personale dell’impresa appaltatrice deve essere

munito di tessera di riconoscimento corredata di

fotografia e contenente le generalità del lavoratore e

l’indicazione del datore di lavoro.

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1. Individuazione del potenziale appaltatore

2. Ottenimento delle informazioni di cui al comma 2, lett. b e delle indicazioni relative ai costi

della sicurezza

3. Verifica della idoneità tecnico professionale (documentata e motivata) anche alla luce dei

dati di cui al punto che precede e di eventuali provvedimenti di sospensione

4. Predisposizione del DUVRI contenente la indicazione di tempi e modi delle attività di

cooperazione e coordinamento nonché la indicazione dei costi della sicurezza

5. Ottenimento della indicazione nominativa del personale dell’appaltatore e della

documentazione comprovante la regolarità del rapporto

6. Stipula del contratto con indicazione nominativa del personale dell’appaltatore, previsione di

procedura per l’inserimento di nuovo personale, costi della sicurezza ed allegazione del

DUVRI (dichiarato parte integrante del contratto)

7. Effettuazione delle attività indicate nel DUVRI

8. Verifica continuativa della identità del personale dell’appaltatore

Sequenza temporale degli adempimenti a carico Sequenza temporale degli adempimenti a carico del datore di lavoro committentedel datore di lavoro committente

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2.h.2.h.

I cantieri temporanei o mobiliI cantieri temporanei o mobili

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La disciplina in materia di cantieri temporanei o

mobili, precedentemente contenuta nel d. lgs. n.

494/1996, è ora contenuta negli artt. 88 e ss.

del D. Lgs. n. 81/2008, all’interno dei quali sono

state inserite alcune novità.

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I cantieri temporanei o mobiliI cantieri temporanei o mobili

Nuove definizioni

a)a) Responsabile dei lavoriResponsabile dei lavori: il soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera;

b)b) Impresa affidatariaImpresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera, si avvale di subappaltatrici o di lavoratori autonomi;

c)c) Idoneità tecnico professionaleIdoneità tecnico professionale: possesso di capacità organizzative, disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera.

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Gli obblighi del committenteGli obblighi del committente

Il Committente deve, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa:

a) verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria ed eventualmente di quelle subappaltatrici (vedi comma 3 dell’all. XVII), secondo le modalità indicate nell’allegato XVII;

(per i lavori privati è però sufficiente l’autocertificazione)b) chiedere ed ottenere dalle imprese esecutrici un

dichiarazione dell’organico medio annuo;c) trasmettere, prima dell’inizio dei lavori, alla PA

concedente il nominativo delle imprese esecutrici unitamente alla documentazione sub a) e b).

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Gli obblighi del committenteGli obblighi del committente

Nel caso di presenza, anche non contemporanea, di più imprese nel cantiere e anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice designa il coordinatore della progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione

ATTENZIONE!ATTENZIONE!

La nomina dei coordinatori è divenuta obbligatoria in ogni cantiere in cui sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese, in quanto sono stati eliminati i riferimenti a:- cantieri con entità presunta pari o > a 200 uomini * giorno;- cantieri i cui lavori comportano rischi particolari.

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Gli obblighi del committenteGli obblighi del committente

NOVITA’NOVITA’

Nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruireNel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire (*)

non deve essere nominato il coordinatore per la progettazione

e

il PSC deve essere redatto dal coordinatore per l’esecuzione. (analogamente a quanto accade nel caso in cui la presenza di più imprese sopravvenga in corso d’opera).

(*) art. 6 T.U. Edilizia: a) interventi di manutenzione ordinaria, b) interventi [...] volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

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Permangono …Permangono …

I compiti affidati al Coordinatore per la progettazione

(redazione PSC e predisposizione del fascicolo) ed al

Coordinatore per l’esecuzione (verifica applicazione PSC,

verifica idoneità POS, organizzazione cooperazione e

coordinamento, possibilità di sospensione dei lavori).

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2.j.2.j.

La sospensione dell’attività di impresaLa sospensione dell’attività di impresa

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Art. 14 D. Lgs. n. 81/2008

Gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e delle ASL

possono sospendere un’attività imprenditoriale in caso di

«gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e

sicurezza sul lavoro» individuate con decreto del Ministero

stesso.

La sospensione dell’attività di impresaLa sospensione dell’attività di impresa

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Condizioni per la revoca del provvedimento:

• accertamento del ripristino delle regolari condizioni di

lavoro

• pagamento di una somma aggiuntiva pari ad € 2.500, fatte

salve le sanzioni penali, civili e amministrative.

Il Datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di

sospensione è punito con l’arresto fino a 6 mesi.

La sospensione dell’attività di impresaLa sospensione dell’attività di impresa

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Avverso i provvedimenti di sospensione è ammesso il ricorso alla

Direzione regionale del lavoro, che deve pronunciarsi entro 15

giorni.

In caso di silenzio, il provvedimento di sospensione perde efficacia.

Appellabilità del provvedimento emesso dalla Direzione regionale

del lavoro?

Quale competenza?

La sospensione dell’attività di impresaLa sospensione dell’attività di impresa

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2.k.2.k.

La responsabilità “penale” delle persone La responsabilità “penale” delle persone

giuridiche: il D. Lgs. n. 231/2001 e l’art. 30 giuridiche: il D. Lgs. n. 231/2001 e l’art. 30

del Testo Unicodel Testo Unico

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Il d. lgs. n. 231/2001 ha parzialmente derogato ai principi vigenti in Italia in materia di responsabilità penale.

Ha infatti introdotto una responsabilità delle società per i reati commessi da soggetti che operano nel suo interesse o a suo vantaggio.

deroga al principio di personalità della responsabilità penale

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I presupposti della responsabilità I presupposti della responsabilità

L’eventoL’evento

Verificarsi di un infortunio o di una malattia professionale che sia imputabile a titolo colposo.colposo.

La responsabilità dell’ente è esclusa se l’evento è imputabile al soggetto agente a titolo di dolo, anche solo eventuale.

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I presupposti della responsabilitàI presupposti della responsabilità

I soggetti agentiI soggetti agenti

L’ente è responsabile dei reati commessi da:

1) soggetti in posizione “apicale”

Rientrano nella categoria le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (Tribunale di Torino, sentenza 11.10.2005)

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2) persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei

soggetti in posizione “apicale”

Nella nozione è stata fatta rientrare la figura del

consulente aziendale (Tribunale di Milano, ordinanza

del 22.9.2004)

I presupposti della responsabilitàI presupposti della responsabilità

I soggetti agentiI soggetti agenti

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Il modello organizzativoIl modello organizzativo

L’ente nonnon risponderisponde se prova:

a. l’attuazione e la gestione di un modello di organizzazione e gestione in grado di prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;

b. la costituzione di un Organismo di Vigilanza a cui è stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e al quale sono stati attribuiti autonomi poteri di iniziativa e controllo;

c. l’ elusione fraudolenta del modello

d. la sufficienza e completezza della vigilanza

e. l’esistenza di un sistema disciplinare specifico

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L’art. 30 del Testo Unico L’art. 30 del Testo Unico

In sede di prima applicazione, si presumono conformi i

modelli adottati in conformità alle Linee Guida UNI-

INAIL o al BS OHSAS 18.001, per le parti

corrispondenti

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Il modello organizzativoIl modello organizzativo

Le differenze tra i sistemi di gestione in materia di sicurezza adottati in conformità alle Linee Guida UNI-INAIL o al BS OHSAS 18.001 e i modelli di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001

Mappatura dei momentiin cui possono verificarsiincidenti

Mappatura dei momentiin cui possono esserecommessi reati

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Le misure che possano Le misure che possano “essere aggirate solo fraudolentemente”“essere aggirate solo fraudolentemente”

La difficoltà di individuare misure commisurate alla

necessità di non appesantire eccessivamente

l’attività aziendale

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Le misure che possano Le misure che possano “essere aggirate solo fraudolentemente”“essere aggirate solo fraudolentemente”

British Standard OHSAS 18.000

Soggetto che può commettere reato

Funzione di controllo

Consigliodi

Amministrazione

Organismo di Vigilanza

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Nella Legge n. 123/2007

Durata non inferiore a tre mesi

e non superiore a un anno, sia

in caso di condanna per

omicidio colposo, sia in caso

di condanna per lesioni

colpose gravi o gravissime

Nel Testo Unico

• omicidio colposo: durata non

inferiore a tre mesi e non

superiore ad un anno

• lesioni colpose: durata non

superiore a sei mesi

Le sanzioni interdittive per i reati sulla sicurezzaLe sanzioni interdittive per i reati sulla sicurezza

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Le sanzioni pecuniarie in generaleLe sanzioni pecuniarie in generale

Si applicano sempre in quote e in un numero non inferiore a cento e non superiore a mille

1 quota = minimo € 258 – massimo € 1.549

Determinazione (valore della quota) sulla base alle condizioni economiche dell’ente

Commisurazione della sanzione (numero delle quote) in base alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell’ente e all’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato.

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Nella Legge n. 123/2007

Sia in caso di condanna per

omicidio colposo, sia in caso

di condanna per lesioni

colpose gravi o gravissime si

applica una sanzione non

inferiore a 1.000 quote (da €

258.000 a € 1.549.000)

Nel Testo Unico• Omicidio colposo commesso in

violazione dell’art. 55 T.U.: 1.000 quote (da € 258.000 a € 1.549.000)

• Omicidio colposo: da 250 (€ 64.500/€ 387.250) a 500 quote (€ 129.000/€ 774.500)

• Lesioni colpose: da 100 (€ 25.800/€ 154.900) a 250 quote (€ 64.500/€ 387.250)

Le sanzioni pecuniarie per i reati sulla sicurezzaLe sanzioni pecuniarie per i reati sulla sicurezza

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Grazie per l’attenzione

Per ulteriori informazioni: E-mail: [email protected] Fax 0257760414