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sulle competenze professionali del geometra Il parere del Consiglio di Stato Como, mercato coperto di via Mentana: recupero del padiglione grossisti L’amministratore di condominio: durata dell’incarico dopo la riforma I temi d'esame e tutti i Geometri abilitati nel 2015 il Trian G olo Trian G olo R IVISTA T RIMESTRALE D’ INFORMAZIONE T ECNICO P ROFESSIONALE D EL C OLLEGIO D EI G EOMETRI E D EI G EOMETRI L AUREATI D ELLA P ROVINCIA D I C OMO 04/ 2015 Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Como

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sulle competenze professionali

del geometra

Il parere del Consiglio di Stato

Como, mercato coperto di via Mentana:recupero del padiglione grossisti

L’amministratore di condominio:durata dell’incarico dopo la riforma

I temi d'esame e tutti i Geometri abilitati nel 2015

ilTrianGolo TrianGolo R I V I S T A T R I M E S T R A L E D ’ I N F O R M A Z I O N E T E C N I C O P R O F E S S I O N A L E D E L C O L L E G I O D E I G E O M E T R I E D E I G E O M E T R I L A U R E A T I D E L L A P R O V I N C I A D I C O M O

04/ 2015

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureatidi Como

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COLLEGIO DEI GEOMETRI

E DEI GEOMETRI LAUREATI

DELLA PROVINCIA DI COMO

A tutti gli iscritti: Auguri

di un felice Natale

e un Sereno

2016

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n° 04n° 04 anno XXDicembre 2015spedizione posta elettronica certificata

anno XXDicembre 2015spedizione posta elettronica certificata

> Editoriale Fine anno: tempo di riflessioni

> Territorio Como, mercato coperto di via Mentana: recupero del padiglione grossisti

> Vita di collegio Geometri di Como in missione tecnica all'Alpi Fenster e alle Cantine Ploner

> Condomini L’amministratore di condominio: durata dell’incarico dopo la riforma

> La C.T.U. ed il C.T.U Processo esecutivo: la qualità della relazione dell'esperto

> Catasto Rivoluzione nelle visure catastali: arrivano i metri quadri

> Edilizia/Urbanistica Le nuove norme in tema di manufatti minori

> Giurisprudenza La commerciabilità dell'immobile abusivo nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari

> Cassazione Le sentenze utili alla professione

> Fisco Studi di settore: la crisi legittima lo scostamento dei ricavi

> Professione Il parere del Consiglio di Stato sulle competenze professionali del geometra

> Cultura & Territorio Careno di Nesso prima dell’urbanistica: ambiente e paesaggio di un intatto borgo lacustre

> Vita di Collegio I temi d'esame e tutti i Geometri abilitati nel 2015

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ilTrianGolo TrianGoloEditoriale

di Corrado Mascetti Fine anno:tempo di riflessioni

Il bilancio di un anno vissuto affrontando i problemi della categoria con la speranza che il 2016 segni il rilancio dell'attività

Siamo ormai alla fine del 2015 e per me è consuetudine fare una analisi di quanto rea-lizzato e proposto nel corso del periodo appena trascorso con l'obiettivo di migliorare l’attività che sarà programmata per l'anno che bussa alle nostre porte.Il Consiglio Direttivo, frutto di un radicale rinnovamento, ha svolto il proprio incarico istituzionale con grande volontà ed impegno cercando di soddisfare tutti i “compiti”

richiesti e finalizzati a mantenere alta la professionalità della nostra categoria.Nel corso del 2015, per poter garantire a tutti gli iscritti la possibilità di adempiere agli obblighi formativi previsti dal Regolamento sulla Formazione Continua, sono stati organizzati, diretta-mente ed in stretta collaborazione con la nostra Cooperativa, più di 50 eventi formativi (tra corsi e seminari), che hanno toccato tutte le tematiche inerenti la nostra professione.In tal senso mi sento di ringraziare il Consiglio Direttivo, le Commissioni del Collegio e la Cooperativa dei Geometri che hanno egregiamente e tempestivamente risposto agli stimoli che ho loro trasmesso.Un’attenzione particolare è rivolta al corso di preparazione all’esame di abilitazione dei praticanti. Si sono conclusi a novembre gli esami di abilitazione alla professione con una percentuale di promossi del 57% (44 iscritti all'esame e 25 abilitati). Nota sicuramente positiva è rappresentata dal fatto che la maggior parte di coloro che hanno tagliato questo impotante traguardo hanno frequentato con costanza il corso organizzato dal Collegio. Al fine di migliorare ulteriormente la qualità dei contenuti del corso, gli abilitati sono stati invitati ad un incontro, unitamente ai Consiglieri, al fine di far conoscere la realtà del Collegio, oltre che per acquisire la loro espe-rienza “positiva o negativa” sul corso stesso. Nota negativa invece riguarda i risultati degli esami. In considerazione della semplicità dei temi proposti, la percentuale degli abilitati poteva e doveva essere più alta. Inevitabile riflettere su due fronti: innanzitutto sul professionista che si prende a carico il praticante ed in seconda battuta, ma non di minore importanza, sul mondo scolastico.Il Consiglio Direttivo, durante il 2015, ha intrapreso un intenso percorso di sensibilizzazione e collaborazione con gli Istituti “Costruzione Ambiente e Territorio” della Provincia di Como finalizzato a far comprendere agli studenti la “bellezza” della professione del GEOMETRA e partecipando, dove richiesto, anche agli Open Day. La collaborazione con gli istituti intende sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie ed i loro genitori sul percorso di accesso alla libera professione, percorso che in seguito della riforma scolastica “Gelmini” ha visto scompa-rire il diploma di “Geometra” introducendo un nuovo titolo di studio che mantiene comunque intatto il contenuto dell’offerta formativa in relazione alla nostra professione.Una consistente presenza del Consiglio Direttivo si è consolidata grazie alla partecipazione alle molte iniziative promosse (M.E.C.I., Salone dell'Orientamento Scolastico Young, Como Casa-Clima) ottenendo un riscontro positivo dagli operatori e dai visitatori oltre al forte ed importante messaggio della volontà di crescita della nostra categoria professionale.È stata consolidata la proficua collaborazione con tutte le realtà territoriali che ruotano intorno al nostro mondo professionale, incontrando e discutendo con gli altri Ordini ed Enti di pro-blematiche comuni e cercando di intervenire con tempestività per la soluzione dei problemi; una collaborazione che getta le basi per un clima più disteso con gli organi istituzionali del territorio che produce inoltre un beneficio di cui godrà ogni singolo iscritto. In questo parti-colare momento congiunturale è necessaria coesione e non divisione. Ringrazio i componenti del Consiglio Direttivo e tutti i Collaboratori del Collegio per la proficua collaborazione che ha permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati. Il 2016 segna un passo importante, si parla di ripresa economica… e questo è il grande augurio pieno di speranza. A tutti quanti auguro un Felice NATALE 2015 e un Sereno 2016

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ilTrianGolo TrianGoloTerritoriodi Giacomo Scotto Como, mercato coperto

di via Mentana: recupero del padiglione grossisti

Questa è stata una delle ragioni che, ovviamente oltre all’im-portanza dell’intervento, mi hanno spinto ad assumere l’incarico prospettatomi, dalle

Imprese vincitrici dell’Appalto, di Direttore di Cantiere e Coordinatore di tutte le opere edili, impiantistiche e di carpenteria metallica.Nella mia quarantennale attività nel campo della libera professione che ha spaziato pre-valentemente nell’edilizia civile, commerciale ed industriale, mai mi era capitato di avere l’opportunità di coordinare un intervento pub-blico di tale importanza e finalità.Da residente nella Provincia Comasca che si è impegnato a lungo nell’amministrazione pub-blica del territorio confesso è stata un’opportu-nità che, oltre arricchirmi professionalmente, mi ha riempito di orgoglio.Vorrei in conclusione della mia premessa rin-graziare i tecnici comunali che si sono adope-rati alla realizzazione delle opere ed in modo particolare l’Architetto Francesco Graziano che, con la sua assoluta precisione progettuale e la sua perseveranza, ha contribuito in modo determinante alla riuscita dell’opera e, udite bene, senza sforare dagli impegni di spesa.

ANAGRAFICA DI CANTIERE Si desume dal Cartello di Cantiere in modo esaustivo. (foto 1 pag. 6) I lavori sono iniziati l’Agosto del 2012 ed ulti-mati ad Aprile del 2015, come risulta evidente, hanno avuto degli allungamenti in termini di tempo di esecuzione a causa delle difficoltà tecniche sorte in fase di ristrutturazione che hanno portato alla formulazione di una peri-zia di variante che, comunque, non ha sfon-

La ristrutturazione del padiglione grossisti non ha avuto, nelle intenzioni dell’Amministrazione Comunale, una sola valenza puramente strutturale e commerciale ma anche lo scopo di recuperare il tessuto sociale che gravitava attorno al mercato e storicamente la cittadinanza condivideva.

dato il tetto di spesa consentito dal quadro economico finanziario dell’opera.

FASI D’INTERVENTO Le fasi d’intervento schematizzate dal dia-gramma programma dei lavori prevedeva: la messa in sicurezza dell’area di cantiere, le de-molizioni murarie e strutturali, gli scavi e ri-porti, le opere strutturali in cemento armato, le opere strutturali di carpenteria metallica, le opere di finitura interna, gli impianti elettrici e meccanici, le opere da serramentista interne e facciate continue.

MESSA IN SICUREZZA I lavori erano quanto mai necessari, ovvia-

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TERRITORIO

mente ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro ed in particolare perché la parte centrale del solaio del padiglione stava crollando e limitava anche il tran-sito pedonale.Si è proceduto pertanto, a tempo debi-to, ad un puntellamento e banchinag-gio totale del solaio che fosse consono alla ricostruzione e al consolidamento dello stesso ma che potesse altresì, dopo il consolidamento, consentire il passag-gio a mezzi di portata elevata, in grado di asportare le infrastrutture di ferro, composte da travature HAB del 300 di lunghezza 12 metri circa, collocate ad un’altezza di circa otto metri dal piano di calpestio. (foto 2)

DEMOLIZIONI Le demolizioni, ad eccezione dello smantellamento delle travature HAB, dopo le opere di messa in sicurez-za, hanno avuto un decorso lineare ed hanno compreso le demolizioni e asportazione dei serramenti interni,

delle murature, delle celle frigo, dei pa-vimenti e rivestimenti, degli intonaci, degli impianti esistenti.La demolizione della parte centrale della soletta delimitata e incisa con delle frese taglia pavimento e attraver-

so l’uso di demolitori manuali. ( foto 3)

SCAVI E RIPORTI Anche per gli scavi e i riporti lo svi-luppo delle opere non ha rappresen-tato difficoltà se non quella di operare in spazi angusti, ristretti e con piccoli mezzi meccanici. (foto 4)

foto 1

foto 2

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STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO Le fondazioni realizzate sono del tipo a trave rovescia e formano un anello chiuso da cui spiccano tutti le struttu-re in elevazione quali pilastri, sia tondi che rettangolari, i muri dei corpi ascen-sori e scale. (foto 5)

A completamento delle strutture le so-lette inclinate delle scale con i relativi gradini.Tute le opere sono state realizzate in conglomerato di calcestruzzo armato con lavorazione di tipo tradizionale.Il consolidamento del solaio del piano terreno ha comportato due tipi d’inter-vento, uno costruttivo, per il reintegro della soletta precedentemente demo-lita, eseguito nel modo tradizionale

e l’altro di consolidamento che ha ri-chiesto la posa di 16.000 connettori in ferro, la posa di una rete elettrosaldata ed il successivo getto integrativo con un calcestruzzo ad alta resistenza e a basso ritiro per evitare fessurazioni. (foto 6)Il piano soppalco a quota 3,15 metri e quello a quota 5,25 metri dal piano 0,00, sono stati posati su una struttura

TERRITORIO

foto 3

foto 4

foto 5

portante composta da carpenteria me-tallica e sono stati realizzati su lamiera ondulata di acciaio e completati con apposita armatura in tondini di ferro, doppia rete elettrosaldata con getto fi-nale in calcestruzzo.

CARPENTERIA METALLICALa carpenteria è stata realizzata dalla Coop Comea srl con sede a Siena ed è l’opera più significativa ed importan-te dell’intero intervento. Infatti, ne ha caratterizzato architettonicamente il risultato finale oltre a costituirne l’os-satura portante. (foto 7 pag. 8)Gli elementi strutturali che la compon-gono sono formati dall’assemblaggio in loco di travi HEA, HEB, LAMINATI A U e TRAVI IPE, dimensionate, tagliate in officina e trasportate in cantiere, per una quantità approssimativa di 90.000 kg.All’interno di questo assemblaggio, ov-viamente coordinato con l’avanzamen-to delle opere strutturali in cemento armato, l’elemento più caratterizzante e ben visibile all’interno del padiglione è il nodo di collegamento realizzato da dei tronchi cavi di acciaio del diame-tro di 30 cm inglobati all’interno delle colonne in calcestruzzo tonde da cui si stagliano dei tubolari di ferro, del dia-metro di 14 cm, inclinati con diverse angolazioni, in modo da sorreggere le putrelle, recuperate dalla vecchia struttura e riposizionate a sbalzo. (foto 8 pag. 8)Un ulteriore elemento caratterizzante e ben visibile sono i corpi scala di ac-cesso al piano soppalco realizzati con struttura in laminati di ferro ad u da 30 cm a supporto, nella loro parte interna, delle solette in cemento armato di tipo tradizionale. (foto 9 pag. 8).

IMPIANTI ELETTRICI IDRICI CONDIZIONAMENTO RISCALDAMENTO ANTINCENDIO Gli impianti sono stati realizzati dall'En-rico Colombo spa di Sesto Calende Varese. La loro realizzazione dal punto di vista meccanico ed elettrico è stata concepita per fornire le unità commer-ciali di una autonomia totale rispetto alle esigenze specifiche ed inoltre con previsione di un ulteriore sviluppo commerciale al piano soppalco.Tutte le dotazioni meccaniche relative a cavi dotti, condotte d’aria e macchi-

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foto 6 foto 7

foto 8

nari di uso esclusivo sono state posate nel soppalco intermedio a quota 3,15 metri, opportunamente adeguato alle norme dei Vigili del Fuoco in termine di Protezione Incendi, (foto10) mentre la centrale termica è stata realizzata in

un corpo di fabbrica nelle vicinanze già adibito alla funzione per edifici confi-nanti. Per le parti comuni, in partico-lare per l’impianto di illuminazione, la progettualità ha tenuto in debito conto l’aspetto estetico dislocando in modo

assolutamente armonico i corpi illu-minanti nel controsoffitto in dogato di legno. (foto 11)Le parti comuni destinate a gruppi ser-vizi sia maschili che femminili, la sala giochi, la segreteria sono stati comple-tati con tutte le dotazioni necessarie e resi autosufficienti dal punto di vista

foto 9

foto 10 foto 11

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impiantistico. (foto 12/13/14).

SERRAMENTI FACCIATE CONTINUE Le suddette opere sono state eseguite sempre dalla Coop Comea e compren-dono tutte le porte interne, le vetrine

foto 12 foto 13

foto 14 foto 15

foto 16 foto 17

in profili di alluminio con vetrate di sicurezza a delimitazione dei corpi ne-gozi, le porte tagliafuoco e le facciate continue.Le facciate continue, posate sulla via Sirtori e sulla via Mentana, sono state

realizzate con profili Shuco con vetrate antisfondamento e sono completate, nella parte interna, dalle bussole di ac-cesso al corpo centrale (Foto 15).Le stesse sono dotate di tutti i confort e accessori ai fini di garantire le vie di fuga ed la loro funzionalità in caso di incendi.

TERRITORIO

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TERRITORIO

I professionisti hanno accesso ai fondi europei. La conferma arriva dalla Commissione Bilancio del Se-nato che ha approvato un emendamento alla Legge di Stabilità che garantisce l'accesso per i professionisti ai fondi strutturali europei 2014-2020, equiparando il professionista alle piccole e medie imprese. L'emendamento, in linea col diritto europeo, riconosce il professionista come "esercente di attività economica", al pari delle piccole e medie imprese, a prescindere dalla forma giuridi-ca che si sceglie. Non vi saranno restrizioni nè per l'accesso ai fondi diretti di Bruxelles, nè per quelli erogati da Stato e Regioni da oggi al 2020, come approfon-disce Il Sole 24 Ore. Nella valorizzazione della figura

Fondi Europei per i liberi professionisti del professionista il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati e la Cassa Italiana di Assistenza e Previdenza per i Geometri hanno profuso un impegno ben preciso, svolto congiuntamente da oltre un anno, per concorrere all'assegnazione di un ruolo che oggi

viene equiparato alla PMI. A tal proposito, i geometri pos-sono avvalersi già di un servi-zio di monitoraggio dei bandi europei, avviato da CNGeGL e CIPAG. Gli iscritti possono consultare i bandi a loro disposizione in un'area riservata del sito GE-OMETRINRETE denominata Bandi Europei, nonché ricevere periodicamente gli aggiorna-menti sull'uscita dei bandi con una newsletter dedicata, deno-minata "a misura di Geometra".

Prima del montaggio delle facciate, in fase di indagine della consistenza delle strutture esistenti, le arcate in cemen-to, che avrebbero dovuto supportarne il peso e il carico dinamico del vento e che, per inciso, avevano supportato da sempre le vecchie infrastrutture, si sono rivelate non idonee.Si è pertanto reso necessario un inter-vento di consolidamento in carpenteria metallica opportunamente ancorata in modo da non gravare sulle strutture

foto 18 esistenti e svincolandone gli ancoraggi. (foto 16 pag 9).

OPERE EDILI E DI FINITURA Sono state realizzate insieme alle opere strutturali e alle demolizioni dall’Im-presa Edile Cacciati srl con sede a Brusnengo Biella e hanno comportato l’utilizzo di materiali tradizionali con-cordati e accettati dalla Direzione la-vori come: Mattoni, blocchi cemento, intonachi, pietre di Serizzo, piastrelle ceramiche, linoleum, controsoffitti e cartongessi.

È opportuno evidenziare la sostituzio-ne, in fase esecutiva, perché richiesto dalla Sovraintendenza, della finitura del pavimento in piastrelle di ceramica con un pavimento monolitico in cemento levigato e trattato con sali di Litio per renderlo non scivoloso e con aspetto anticato. ( foto 17 pag. 9)Al piano seminterrato sono state ese-guite tutte le opere necessarie ai fini della protezione incendi, sono state re-alizzate, attraverso l’utilizzo dei grigliati preesistenti opportunamente integra-ti, i locali magazzini al servizio delle unità commerciali ed il collegamento al piano sovrastante è garantito da un montacarichi e da due ascensori non ancora istallati.In conclusione mi sembra doveroso segnalare che tutti gli interventi sono stati eseguiti rispettando tutti gli accor-gimenti di sicurezza garantiti da oltre duecento sopralluoghi, quasi ogni gior-no, da parte del coordinatore in fase ese-cutiva Geom. Davide Cantaluppi e nel rispetto di tutte le adempienze norma-tive costruttive. L’opera, per mancanza di fondi, deve essere ancora completata in alcune sue parti che comunque non sono determinanti per un utilizzo par-ziale del padiglione mercatale.

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La sede della ditta Alpi Fenster a Rifiano (BZ)

ilTrianGolo TrianGoloVita di Collegiodi Rachele BonettiGeometri di Como

in missione tecnicaall' Alpi Fenstere alle Cantine Ploner

Era ancora buio pesto quando, il 2 dicembre, un pullman carico di geometri del Collegio di Como assonnati ha lasciato il parcheg-gio delle piscine di Muggiò per

imboccare l'autostrada, destinazione Rifia-no (BZ), sede della Alpi Fenster, un'azienda specializzata nella produzione di serramenti, porte d'ingresso e soluzioni di sistema di al-tissima qualità in legno e PVC, con una tra-dizione artigianale lunga più di 40 anni che punta su risparmio energetico, sicurezza, protezione ed individualità.Durante il piacevole viaggio si sono scam-biate battute, qualcuno è riusciuto a sonnec-chiare. Puntualissimi abbiamo raggiunto la sede della ditta. Siamo stati accolti dal signor Michele Fortunato e dal signor Ulrike Kohl che ci hanno accompagnati nella bellissima sala convegni allestita al primo piano della ditta, dove ci hanno presentato la loro azien-da, i prodotti e soprattutto la loro politica di produzione e vendita diretta, di accompagna-mento al progetto tecnico e alle volontà della clientela. All'Alpi Fenster, i singoli elementi dei pro-dotti vengono sin dall'inizio sviluppati in maniera componibile: sistema di montaggio, elemento finestra, elemento porta d'ingresso, elemento oscuramento (tapparelle, raffstore, persiane), elemento protezione (zanzariere, contatto d'allarme) per poter offrire soluzio-ni complete.Il sistema d’installazione perimetrale senza ponte termico in materiale a isolamento termoacustico utilizzato da Alpi Fenster co-stituisce l’interfaccia perfetta tra cappotto e finestra e garantisce le massime prestazioni in termini di impermeabilità, abbattimento termico ed acustico e offre la possibilità di avere un involucro continuo dell’edificio.

Alla presentazione della produzione è se-guito un intervento del nostro Presidente Corrado Mascetti, che si è soffermato sulla ventilazione meccanica, sull'importanza del ricambio d'aria e sulle problematiche che

Un momento dell'intervento del Presidente

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possono sorgere se non si rispettano i parametri di areazione. Siamo stati poi accompagnati nella bellissima ed interessante “galleria della finestra”:

VITA

DI COLLEGIO

Foto di gruppo della delegazione dei Geometri di Como in visita in Alto Adige

La visita alla Galleria della finestra Un altro momento della visita alla Galleria della finestra

La sede della casa vinicola Ploner a Marlengo (BZ) I vigneti della casa vinicola

una sala mostre molte particolare, dove si può davvero toccare con mano il prodotto in ogni suo com-ponente, apprezzare i dettagli, testare

la resistenza all'effrazione, le capacità termiche ed acustiche dei serramentiDopo il rinfresco offerto dalla Alpi Fenster, Michele ed Ulrike ci hanno accompagnato nella vicina sede della casa vinicola Ploner a Marlengo (BZ), dove abbiamo visitato i dintorni della villa, i vigneti e le cantine, guidati dalle dettagliate spiegazioni del proprieta-rio sulle modalità di coltivazione dei vigneti e sulle tecniche a seguire per produrre dell'ottimo vino... che abbia-mo degustato a fine giornata!Il viaggio di ritorno, decisamente più “sveglio” ha completato una bellissi-ma giornata: la visita tecnica fatta in compagnia dei colleghi, lo scambio di esperienze ed opinioni non solo lavorative, mi fanno dire “Presidente, una visita all'anno è obbligatoria per regolamento!”

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ilTrianGolo TrianGoloCondominioa cura dell' Avv. Antonio Iorio, iscritto al Foro di Como

L’amministratore di condominio: duratadell’incarico dopola riformaPiù volte la Suprema Corte ha precisato la portata delle norme che regolano la durata dell’incarico dell’amministratore dopo la riforma del condominio perché erano sorti problemi di interpretazione, soprattutto in ordine alla ammissibilità o meno di un incarico pluriennale. Incarico pluriennale previsto spesso nei regolamenti allegati ai rogiti, predisposti dal costruttore-venditore di un nuovo fabbricato, divenuto poi condominio

Ho ritenuto di ricominciare a pubblicare, dopo qualche anno di silenzio, sulla presti-giosa rivista del Collegio dei Geometri di Como, presen-

tando un argomento di forte attualità: la du-rata dell’incarico dell’amministratore dopo la riforma del condominio di cui alla L. n. 220/12. Come tutti i lettori sapranno, la rifor-ma ha inciso profondamente sulla disciplina del condominio e moltissimo, in particolare, sulla figura dell’amministratore. Ha moltipli-cato i compiti, ha accentuato le responsabili-tà, ha preteso garanzie di professionalità che a poche altre professioni vengono richieste.Forse l’unica nota positiva, come si dirà di se-guito, è l’intervento sulla durata dell’incarico.Facciamo un salto indietro, vediamo cosa prevedeva la disciplina ante riforma.L’art. 1129 c.c., comma 2 e 3, prevedevano: “… L’amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall’assem-blea. Può altresì essere revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall’ultimo comma dell’art. 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fon-dati sospetti di gravi irregolarità. …”.Più volte la Suprema Corte ha precisato la portata delle succitate norme perché erano

sorti problemi di interpretazione, soprattut-to in ordine alla ammissibilità o meno di un incarico pluriennale. Incarico pluriennale previsto spesso nei regolamenti allegati ai rogiti, predisposti dal costruttore-venditore di un nuovo fabbricato, divenuto poi con-dominio.Si riporta di seguito uno stralcio della parte motiva di una delle più chiare sentenze della Cassazione: “Riguardo poi al credito vantato dal C. quale compenso per la sua attività di amministratore, occorre fare riferimento alla durata legale annuale di tale incarico secondo

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La nuova norma pare prolungare l’incarico al di là del periodo di

gestione del condominio, che resta un anno. Una sorta di “uno più

uno”. L’amministratore viene nominato per un anno e l’incarico si

rinnova automaticamente, quindi senza bisogno di una delibera

in tal senso, per un altro anno

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CONDOMINIO

quanto previsto dall'art. 1129 secondo comma c.c., che pone quindi un limite temporale inderogabile, a prescindere dalla possibilità di rinnovo dell'incari-co medesimo o dalla proroga dei poteri dell'amministratore fino alla nomina di altro soggetto in sua sostituzione. Sulla base di tali premesse è pienamen-te condivisibile l'assunto della senten-za impugnata secondo cui la durata annuale dell'incarico spiega l'obbligo dell'amministratore di rendiconto alla fine di ciascun anno (art. 1130 ultimo comma c.c.), allorché il rapporto inve-ro cessa "ex lege", e soprattutto incide sulla natura dell'obbligo di corrispon-dere la retribuzione, difettando il re-quisito necessario della periodicità per l'applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c.; a tale ultimo riguardo è infatti evidente che la cessazione legale dell'incarico di amministratore determina la necessità di corrispondere a quest'ultimo la re-tribuzione, cosicché il relativo obbligo deve essere adempiuto non già perio-dicamente ma al compimento della prestazione posta a carico dell'ammi-nistratore, ovvero al decorso annuale dell'incarico”. (Cassazione civile, sez. II, 04/10/2005, n. 19348).Tre concetti, pertanto, erano chiaris-simi:a) la durata dell’incarico di ammini-stratore era annuale, perché così pre-vedeva l’art. 1129 c.c.;b) scaduto il periodo annuale, l’ammi-nistratore cessava dall’incarico ex lege, salvo l’eventuale prorogatio che si pro-traeva sino alla nomina di uno nuovo;c) l’art. 1129 c.c. era norma inderoga-bile.In merito al punto c va aggiunto che l’inderogabilità della norma contenu-ta nell’art. 1129 c.c. traeva fondamento dall’art. 1138 c.c., comma 4: “le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle di-sposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 3 1137”.Pertanto, visto che le norme del re-golamento vengono poste in essere mediante delibere, si deduceva, e si deduce ancora oggi, che nessuna de-

libera può derogare il disposto di cui all’art. 1129 c.c..

Effetti della riforma Quanto sopra detto rappresentava lo stato dell’arte sino al 18 giugno 2013, ossia sino all’entrata in vigore della riforma del condominio, contenuta nella L. 11.12.2012, n. 220.Il nuovo art. 1129 c.c., in punto dura-ta dell’incarico, statuisce: L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L’ assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore”. (comma 10).Aggiunge poi: “La revoca dell’ammi-nistratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggio-ranza prevista per la sua nomina op-pure con modalità previste dal regola-mento di condominio. Può altresì essere disposta dall’ autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun con-domino, nel caso previsto dal quarto comma dell’art. 1131 c.c., se non rende conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità” (comma 11).

La nuova norma, quindi, pare pro-lungare l’incarico al di là del periodo di gestione del condominio, che resta un anno. Una sorta di “uno più uno”. L’amministratore viene nominato per un anno e l’incarico si rinnova auto-maticamente, quindi senza bisogno di una delibera in tal senso, per un altro anno. Il rinnovo automatico può esse-re, però, impedito dalla revoca da parte dell’assemblea o da parte del Giudice. Detto questo, ci si è posti un proble-ma di ordine sia pratico che giuridico (si ricordi che i vizi formali portano all’annullabilità della delibera): l’am-ministratore deve inserire all’ordine del giorno dell’assemblea, chiamata ad approvare il rendiconto di fine gestio-ne, il punto relativo alla sua rinomina o alla sua revoca?Il testo della norma non da alcuna indicazione specifica. Dice, però, espressamente che l’incarico si inten-de tacitamente rinnovato, alla prima scadenza, per un altro anno.Quindi di sicuro non serve un’ulte-riore manifestazione di volontà da parte dell’assemblea ai fini del rinnovo dell’incarico. Il rinnovo è ex lege.

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CONDOMINI

Il rinnovo automatico può essere impedito dalla revoca da parte

dell’assemblea o da parte del Giudice. Esiste però un problema di

ordine pratico e giuridico: l’amministratore deve inserire all’ordine

del giorno dell’assemblea, chiamata ad approvare il rendiconto di

fine gestione, il punto relativo alla sua rinomina o alla sua revoca?

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Bisogna però che l’assemblea sia messa in grado, invece, di poter esprimere la propria volontà in ordine alla even-tuale revoca, inserendo un apposito punto all’ordine del giorno?Taluni interpreti hanno sostenuto la tesi positiva, tal altri quella negativa, invocando la lettera della legge.Di recente è intervenuta una pronun-cia del Tribunale di Milano. Una pro-nuncia autorevole, visto che l’estenso-re è il Presidente della Sezione XIII, il Dott. Marco Manunta.Il provvedimento ha la forma del de-creto (di rigetto), emesso a seguito di un’istanza di revoca giudiziale di un amministratore (decreto n. 2486/2015 del 07.10.2015, R.G. n. 6988/2015).Tra le righe del provvedimento si legge quanto segue: “l’omesso inserimento all’ordine del giorno dell’assemblea del 9.12.15 della nomina dell’Amministra-tore è conforme alla nuova disciplina del condominio, che prevede sostan-zialmente la durata in carica dell’Am-ministratore per un anno tacitamente prorogabile per un altro anno, salvo de-libera di revoca assunta dall’assemblea medesima”.La risposta del Magistrato, pertanto, alla domanda sopra posta è che non è necessario, ai fini della validità della delibera di approvazione della gestio-ne, l’inserimento all’ordine del giorno del punto relativo alla nomina dell’am-ministratore. Ciò ovviamente è vero soltanto al termine del primo anno di gestione dell’amministratore in carica.Terminata la seconda gestione, infat-ti, è necessaria la conferma, quindi è necessario l’inserimento di uno speci-fico punto all’ordine del giorno della convocanda assemblea. Ma allora l’as-semblea come può revocare l’ammi-nistratore prima che abbia termine il secondo anno di gestione?La risposta è semplice se si ricorda che almeno due condomini, che rap-presentino almeno un sesto del va-lore dell’edificio, possono richiedere all’amministratore che venga convo-cata l’assemblea (v. art. 66, comma 1, disp. att. c.c.).Quindi almeno due condomini, che rappresentino almeno un sesto del valore dell’edificio, possono tanto chie-

dere la convocazione di un’assemblea ad hoc, quanto fare inserire all’ordine del giorno di qualsivoglia assemblea (sia ordinaria che straordinaria) il punto: “revoca dell’amministratore e nomina di uno nuovo” .Rimane ferma, ovviamente, la possi-bilità per ciascun condomino di adire l’autorità giudiziaria per ottenere la revoca dell’amministratore.Della revoca giudiziaria mi occuperò,

specificamente e compiutamente, in un prossimo articolo. Anche dopo la riforma resta vero quanto sopra detto in merito alla in-derogabilità dell’art. 1129 c.c..Pertanto, ad esempio, è norma nulla quella contenuta in un regolamento, anche “contrattuale”, che statuisca l’ir-revocabilità dell’amministratore per il primo o il secondo, o per entrambi gli anni di gestione.

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ilTrianGolo TrianGoloLa C.T.U. ed il C.T.U.

di Giusy Marzari Processo esecutivo:la qualità della relazione dell'esperto È più importante che mai che la relazione dell’esperto sia redatta in modo esauriente e completo poiché quest’ultima rappresenta il punto di partenza per la puntuale vendita da parte del delegato; vendita che non incorra in eventuali opposizioni legate a problematiche non emerse che possono inficiare la vendita stessa.

Il giorno 2 dicembre u.s. i giudici all’esecuzione hanno convocato gli esperti che si occupano della redazio-ne delle perizie di valutazione degli immobili oggetto delle procedure

esecutive. Dal 22 ottobre la vendita all’asta è stata delegata dai giudici ai commerciali-sti, avvocati e notai.Il cambiamento procedurale ha posto im-mediatamente in rilievo alcune problema-tiche legate alla completezza ed alla qualità

delle relazioni dell’esperto.I Giudici all’esecuzione hanno sollevato serie questioni relative alla correttezza delle verifi-che ipocatastali, in particolare relativamen-te all’individuazione del bene staggito, oltre che alla precisa calibrazione delle verifiche ipotecarie di ogni lotto, in particolar modo per le iscrizioni pregiudizievoli, con parti-colare attenzione a quelle che potranno esse-re cancellate a cura della procedura esecutiva (es. decreti ingiuntivi, ipoteche giudiziali, pignoramenti precedenti, ecc) ed a quelle che invece resteranno in carico agli immobili anche successivamente alla vendita (doman-de giudiziali, sequestri conservativi o penali, cause civili, ecc). È quindi più importante che mai che la rela-zione dell’esperto sia redatta in modo esau-riente e completo poiché quest’ultima rap-presenta il punto di partenza per la puntuale vendita da parte del delegato; vendita che non incorra in eventuali opposizioni legate a problematiche non emerse che possono inficiare la vendita stessa. A tale scopo è stato suggerito dai Giudici stessi la possibilità che le verifiche ipotecarie vengano redatte da ausiliari visuristi.Il tavolo di lavoro degli Ordini Professionali di concerto con il rappresentante dell’As-sociazione dei visuristi ed il rappresentate dell’Ordine dei Commercialisti sta valu-tando le modalità di gestione di un affian-camento tra Esperto ed Ausiliario, in modo da garantire il corretto compenso e la distri-buzione dei compiti.

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ilTrianGolo TrianGoloCatasto di Elena FumagalliRivoluzione nelle

visure catastali: arrivano i metri quadri Tra le molte novità in arrivo, bisogna fare attenzione ai metri quadri delle unità immobiliari, ovvero la superficie catastale calcolata come stabilito dal DPR 138/1998, che pur essendo aggiunti alla visura, non avranno effetti sulla rendita catastale che verrà calcolata sempre sulla base dei vani, fino a quando non sarà operativa la riforma del catasto

Dal 9 novembre 2015 sono state rese disponibili, per le visure delle unità immobiliari cen-site nelle categorie del grup-po A (abitazioni ed uffici),

B (scuole, ospedali, uffici pubblici ecc) e C (negozi, box auto, cantine, ecc) la superficie catastale, ovvero la superficie complessiva comprendente le pertinenze, i balconi ecc. Questa informazione andrà ad aggiunger-si ai dati identificativi dell’immobile quali, Comune, sezione urbana, foglio, particella, subalterno e ai dati di classamento ovvero zona censuaria, categoria catastale, classe, consistenza, rendita. I metri quadri delle unità immobiliari, ovve-ro la superficie catastale calcolata come stabi-

lito dal DPR 138/1998, pur essendo aggiunti alla visura, non avranno effetti sulla rendita catastale che verrà calcolata sempre sulla base dei vani, fino a quando non sarà operativa la riforma del catasto. Oltre a quella catastale sarà possibile trovare anche la superficie utile ai fini Tari (tributo comunale sui rifiuti) che, per le sole destina-zioni abitative, sarà al netto di balconi, terraz-zi e altre aree scoperte di pertinenza.I proprietari di immobili, quindi, potranno verificare la base imponibile ai fini del tri-buto comunale, già fornita dall’Agenzia delle Entrate ai Comuni nell’ambito delle attività di scambio dati. Se si dovessero riscontrare delle incongruen-ze tra la planimetria conservata agli atti del

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CATASTO

catasto e la superficie calcolata, i cit-tadini interessati potranno inviare le proprie osservazioni online attraver-so il sito dell’Agenzia oppure recarsi personalmente o tramite un profes-sionista presso gli uffici provinciali a presentare il modello unico FOGLIO d’OSSERVAZIONE, fermo restando l’errore materiale dell’Agenzia e non la mancata o incompleta denuncia da parte del proprietario che dovrà provvedere alla regolarizzazione con procedura Docfa redatta da un tecni-co abilitatoInoltre l’Agenzia delle Entrate fa sa-pere che la novità non si applica a un limitato numero di immobili che presentano un dato di superficie “in-coerente”, in attesa delle opportune verifiche nell’ambito delle attività di allineamento delle banche dati. Per gli immobili non dotati di pla-nimetria, risalenti alla fase dell’im-pianto del Catasto Edilizio Urbano e pertanto privi anche del dato relativo alla superficie, i proprietari possono presentare una dichiarazione di ag-

giornamento catastale, con procedura Docfa, per l’inserimento in atti della planimetria.La pubblicazione delle superfici nei dati catastali accessibili a tutti i citta-dini è certamente un utile elemento di trasparenza e di miglioramento della significatività degli archivi catastali, a

lungo perseguito, che ha però un'in-fluenza pressoché nulla sui prelievi fiscali. Infatti, riassumendo: per le tasse sugli immobili, ovvero IMU e TASI, il valore di riferimento conti-nua a essere la rendita catastale, che fino a quando non sarà messa a punto la riforma continuerà a basarsi sul nu-mero dei vani. Quindi, il contribuente continuerà a pagare IMU e TASI con le stesse regole di prima, non cambia nulla. Per le imposte comunali quali TARI, il valore di riferimento sono i metri quadri calpestabili senza muri e spazi aperti (balconi, terrazzi) ed il contribuente potrà evitare le au-to-dichiarazione perché il dato su cui il Comune si basa per calcolare la TARI è quello in visura. In ogni caso i Comuni, da tempo, in base alla Legge n.311/2004 hanno la possibilità di uti-lizzare le superfici elaborate sulla base delle planimetrie catastali come riferi-mento per l'effettuazione dei controlli sulla correttezza delle dichiarazioni e della regolarità del pagamento.Anche ai fini commerciali, il dato sulla superficie complessiva dell’immobile è utile ad esempio per operazioni di compravendita: non bisognerà più fare complicate ricerche per verificare se le superfici indicate dal venditore si riferiscono ai mq commerciali o cal-pestabili e permetterà di calcolarne velocemente il valore commerciale partendo, ad esempio, dalle quotazio-ni immobiliari OMI pubblicate seme-stralmente dall’Agenzia delle Entrate.

Deduzioni per chi acquista e affitta casaÈ stato pubblicato lo scorso 8 settembre sulla Gazzetta ufficiale, il decreto che definisce le modalità di attuazione e le procedure di verifica della legge 164/2014, che ha introdotto una particolare agevolazione fiscale per chi acquista un immobile a destinazione abitativa e lo affitta. Le nuove norme permettono una consistente deduzione dal proprio reddito pari al 20% del costo di acquisto dell’immobile, o delle spese di costruzione, risultante dall’atto notarile di compravendita.Il limite massimo complessivo di spesa è pari a 300.000 euro, e in questo caso c'è la possibi-lità di dedurre un importo massimo di 60.000 euro in 8 anni (7.500 euro all’anno). Inoltre, è possibile usufruire anche di una deduzione, dal reddito complessivo, degli interessi passivi sui mutui contratti per l’acquisto della mede-sima unità immobiliare nella misura del 20% degli stessi. Le deduzioni sono riconosciute per l’acquisto di unità abitative per le quali sia stato rilasciato il certificato di agibilità o si sia formato il silenzio assenso nel periodo ricom-preso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017. Spettano al proprietario dell’unità immobiliare anche nell’ipotesi in cui quest’ultima sia concessa in usufrutto a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell’alloggio sociale. La deduzione sul prezzo di acquisto è ripartita in otto quote annuali di pari importo a partire dal periodo di imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione.

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ilTrianGolo TrianGoloEDILIZIA/URBANISTICAdi Carlo ZanottaLe nuove norme

in tema dimanufatti minori La Corte Costituzionale ha colto l’occasione per ribadire il principio per cui ogni trasformazione permanente del territorio necessita di titolo abilitativo, e ciò anche ove si tratti di strutture mobili, allorché esse non abbiano carattere precario. I manufatti leggeri, funzionali a soddisfare esigenze stabili nel tempo, infatti, vanno considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi

La qualificazione giuridica e l’in-dividuazione del titolo abilitati-vo necessario per l’installazione dei ccosìddetti manufatti leggeri (strutture prefabbricate, roulottes,

campers, case mobili, gazebo, etc.) è stata og-getto, negli ultimi anni, di rilevanti interventi legislativi che hanno per lo più recepito gli orientamenti della costante giurisprudenza amministrativa e costituzionale.Recentemente, il Legislatore nazionale ha messo più volte mani alla norma dell’art. 3 delD.P.R. n. 380/2001 (prima con il Decreto del Fare e poi con il Piano Casa Renzi), finendoanche per subire un giudizio di illegittimità costituzionale da parte della Consulta (CorteCostituzionale, sentenza 24/7/2015 n.189) a garanzia della competenza legislativa delle Regioni in materia di governo del territorio e di turismo.Prima delle modifiche introdotte dal Decreto del Fare, l’art. 3 comma 1 lett. e.5 del D.P.R.n. 380/2001 definiva come “nuove costruzio-ni”: l’installazione di manufatti leggeri, ancheprefabbricati, e di strutture di qualsiasi gene-re, quali roulottes, campers, case mobili, im-barcazioni, che siano utilizzati come abitazio-ni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.Tale norma, quindi, subordinava l’installa-zione dei predetti manufatti al rilascio del permesso di costruire o alla dichiarazione di inizio attività, rimanendo esonerate dal con-seguimento del titolo edilizio le sole strutture

temporanee, ovvero quelle riconducibilial disposto dell’art. 6, co.2 lett.b del medesi-mo D.P.R. n. 380/2001, in quanto destinate adessere mantenute per un periodo di tempo non superiore a 90 giorni.In tal modo, è stato recepito nell’ordinamento statale il principio d’origine giurisprudenzia-le secondo cui i manufatti leggeri, funzionali a soddisfare esigenze stabili nel tempo, vanno considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la potenziale ri-movibilità della struttura e l'assenza di opere murarie.

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È stato recepito il principio

d’origine giurisprudenziale

secondo cui i manufatti

leggeri sono idonei ad

alterare lo stato dei luoghi

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EDILIZIA

URBANISTICA

La precarietà dell’opera, che esone-ra dall'obbligo del possesso del per-messo di costruire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5 del D.P.R. n. 380 del 2001, postula infatti un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e con-tingenti, ma) permanenti nel tempo (in tal senso: Cons. Stato, sez. VI, 4 settembre 2015, n.4116).Più recentemente, con l’art. 41 comma 4 della legge n. 98/2013 di conversio-ne del DL n. 69/2013 (Decreto del Fare), il disposto dell’art. 3 comma 1 lett. e.5 è stato integrato, includendo nella nozione di “nuova costruzio-ne” i manufatti leggeri non diretti a soddisfare esigenze meramente tem-poranee, ancorché posizionati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’a-perto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.È stato, perciò, introdotto nella norma statale il riferimento specifico alla cir-costanza che i manufatti in questione (roulotte, camper, gazebo, case mobi-li) siano collocati all’interno di strut-ture turistico-ricettive all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici etc.), prescrivendo, anche per tale ipotesi, la necessità di conseguire il titolo edi-lizio abilitativo (permesso di costrui-re o d.i.a.), in mancanza del requisito della precarietà funzionale.

Sennonché, con pronuncia n. 189 del 24 luglio 2015 della Corte Co-stituzionale la norma in questione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima laddove individua speci-fiche tipologie di interventi edilizi, realizzati nell'ambito delle strutture turistico-ricettive all'aperto, molto peculiari, che peraltro contraddicono i criteri generali (della trasformazione permanente del territorio e della pre-carietà strutturale e funzionale degliinterventi) forniti, dallo stesso Legi-slatore statale, ai fini dell'identifica-zione della necessità o meno del titolo abilitativo.La Consulta ha, quindi, censura-to la norma dell’art. 41, comma 4 del Decreto del Fare per violazione dell’art.117, terzo e quarto comma della Costituzione, ritenendo che una siffatta formulazione di dettaglio della norma statale sottraesse al Legislato-re regionale ogni spazio di intervento, determinando la compressione della sua competenza concorrente in ma-teria di governo del territorio, nonché

la lesione della competenza legislativa esclusiva regionale in materia di tu-rismo.La Corte Costituzionale ha, inoltre, colto l’occasione per ribadire il prin-cipio di diritto per cui ogni trasforma-zione permanente del territorio ne-cessita di titolo abilitativo, e ciò ancheove si tratti di strutture mobili, al-lorché esse non abbiano carattere precario, con la precisazione che il discrimine tra la necessità o meno di titolo abilitativo è dato dal duplice elemento della precarietà oggettiva dell’intervento, in base alle tipologie dei materiali utilizzati, e della preca-rietà funzionale, in quanto caratteriz-zata dalla temporaneità dello stesso.Tale principio è stato, tuttavia, in parte mitigato per effetto dell’ultima modi-fica apportata all’art. 3, comma 2 lett. e.5 del D.P.R. n. 380/2001 dall’art. 10-ter del D.L. n. 47/2014 convertito in Legge n. 80/2014 (Piano casa Renzi), che ha sostituito la congiunzione “an-corchè” con “salvo che”, superando il giudizio di incostituzionalità espresso dalla Consulta.Attualmente l’art. 3 co.2 lett.e.5 del TU edilizia include nella nozione di nuova costruzione l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbrica-ti, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni… che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente tem-poranee e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo,all'interno di strutture ricettive all'a-perto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti.In tal modo, il principio generale contenuto nella norma statale viene ad essere coordinato con la più speci-fica disciplina relativa ai manufatti in-stallati all’interno dei campeggi, così come dettata dalle singole Regioni nei settori edilizio e turistico.Come noto, infatti, la materia dell’e-dilizia, facente parte del più ampio ambito del governo del territorio, è di legislazione concorrente di Stato-Re-gioni ai sensi dell’art. 117 co. 3 Cost.;la materia del turismo (nel caso di specie, strettamente connessa all’edili-zia), invece, appartiene alla legislazio-

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EDILIZIA

URBANISTICA

ne residuale esclusiva delle Regioni, in forza dell’art. 117 co.4 Cost..Nelle predette materie le leggi regio-nali possono precisare le condizioni ed i requisiti in presenza dei quali i manufatti leggeri integrano la condi-zione legale di “esigenza transitoria”, escludendo che essi rientrino tra gli interventi edilizi di nuova costruzione.In effetti, negli anni, diverse Regioni sono intervenute con proprie leggi a regolare la materia, integrando la di-sciplina statale con specifiche norme attinenti l’installazione di manufatti all’interno delle strutture ricettive all’aperto. Tra queste si annoverano (in via esemplificativa e non esausti-va):art. 45 L.R. Lombardia 27/2015 s.m.i.;art. 30 L.R. Veneto n. 33/2002 s.m.i.;art. 14 L.R. Liguria n. 32/2014 s.m.i.;art. 6 L.R. Emilia Romagna n. 16/2004 s.m.i.;art. 29 L.R. Toscana n. 42/2000 s.m.i.;art. 7 L.R. Basilicata n. 6/2008 s.m.i.;art. 17 L.R. Puglia n. 11/1999 s.m.i.;art. 1 L.R. Sicilia n. 13/2006 s.m.i..Trattasi di discipline omogenee che sostanzialmente individuano i limiti dimensionali, strutturali e funziona-li dei manufatti installati all’interno di strutture turistiche, esonerati dal conseguimento del titolo edilizio in ragione della loro temporaneità, con-nessa alla permanenza della struttura ricettiva nell’area autorizzata.L’efficacia e la validità di tale disciplina speciale (e derogatoria) è stata, peral-tro, confermata dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha ammesso la possibilità che la normativa regio-nale, in relazione a specifiche esigen-ze del territorio, preveda un regime più permissivo di quello previsto dal legislatore nazionale, con possibile esenzione dal titolo edilizio (Cons. di Stato, sez. VI, 7/8/2015, n. 3901).Naturalmente, è fatta salva l’attività di vigilanza dell’amministrazione co-munale in relazione all’accertamento della corrispondenza dei manufatti a quanto previsto e consentito dalla legge regionale come attività libera, in modo da evitare che essi si concretino in qualcosa di diverso (per esempio, reali nuove costruzioni, strutture per-manenti in materiali non autorizzati).

Se le previsioni saranno confermato, il prossimo anno il settore del cal-colo strutturale e delle costruzioni in generale subirà un profondo muta-mento. Secondo gli esperti del settore, infatti, proprio nel 2016 saranno pubblicate le nuove norme tecniche per le costruzioni che sostituiranno le precedenti NTC emanate 2008. Da cosa nasce questa ipotesi? Il punto di partenza è fissato nell'approvazione a larga maggioranza da parte dell’Assemblea del Consiglio superiore dei lavori pubblici, organo

tecnico del Ministero delle Infrastrut-ture, dell'aggiornamento delle NTC del 2008.Il documento approvato dal Consi-glio superiore dei lavori pubblici dovrà prima passare al vaglio della Conferenza Stato-Regioni e poi diventare oggetto di un decreto interministeriale, redatto dal Ministero delle Infrastrutture, da quello degli Interni e dal Dipartimento della Protezione civile. Infine sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Solo allora sostitu-irà le norme tecniche del 2008.Tutti gli addetti ai lavori sono concor-di nel ritenere che, presumibilmente, la pubblicazione delle nuove norme tecni-

che per le costruzioni e della la circolare esplicativa, che farà da supporto al testo, avverrà nell’arco del 2016.È certo che la nuova circolare esplicativa sia già in fase di studio da parte di commissioni di esperti che dovranno fornire chiarimenti, interpreta-zioni e approfondimenti sulle disposizioni contenute nelle NTC, senza ovviamente modificarne i contenuti principali.

In arrivo nuove norme tecniche per le costruzioni

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ilTrianGolo TrianGoloGiurisprudenza

a cura di Alessandro Petronzi, Giudice

dell'esecuzione immobiliare

presso il Tribunale di Como

La commerciabilità dell'immobile abusivo nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari

Uno degli interrogativi più fre-quenti che si pongono tutti coloro, addetti ai lavori e non, che si occupano, a vario tito-lo, di esecuzioni immobiliari

è rappresentato dalla problematica della cir-colabilità dell'immobile sottoposto a pignora-mento qualora sia totalmente o parzialmente abusivo. Va detto sin da subito che, nell'am-bito delle procedure esecutive, ed a differenza di quanto avviene per i trasferimenti posti in essere sul "libero mercato", tale situazione non risulta ostativa alla circolabilità dell'im-mobile.La procedura esecutiva è infatti finalizza-ta alla realizzazione di un diritto di credito, suggellato, nella maggior parte dei casi, in un titolo esecutivo di natura giudiziale ovvero stragiudiziale. Con essa pertanto si esplica la

delicata funzione pubblicistica dell'adempi-mento coattivo del diritto di credito. Sicché impedire la circolabilità di un bene immobile all'esito della procedura di espropriazione, in quanto edificato in contrasto con la disciplina urbanistica, determinerebbe un inammissibi-le vulnus di tutela al generale principio della responsabilità patrimoniale sancito dall'art. 2740 c.c., a mente del quale il debitore rispon-de dell'adempimento con tutti i suoi beni pre-senti e futuri. Sarebbe infatti sufficiente per ciascun debitore sottrarsi scientemente all'a-dempimento sol che il proprio patrimonio immobiliare fosse costituito interamente di immobili realizzati in contrasto con gli stru-menti urbanistici.Nel bilanciare i contrapposti interessi di rango pubblicistico, da un lato, la realizzazione del credito secondo il principio di integralità di cui all'art. 2740 c.c., e, dall'altro, il corretto sviluppo urbanistico secondo i criteri genera-li dettati da norme di vario rango, il legislatore all'art. 40, IV co. legge 47/1985 ha espressa-mente previsto che "Le nullità di cui al secon-do comma del presente articolo non si appli-cano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonché a quelli derivanti da procedure di am-ministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa", così esentando le procedure esecutive immobiliari individua-li o concorsuali dalla sanzione della nullità comminata a tutti gli atti negoziali dispositivi di diritti reali aventi ad oggetto immobili non conformi con gli strumenti urbanistici e non regolarmente assentiti.L'art. 40, II co. legge 47/1985 sanziona infatti con la nullità gli atti negoziali dispositivi di

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GIURISPRUDENZA

diritti reali se non risulta la dichia-razione in ordine alla concessione edilizia, eventualmente in sanatoria (ora permesso di costruire), ovvero della dichiarazione che la costruzione è stata realizzata in data anteriore al 1.09.1967. Va pertanto affermato che l'immobile pignorato è sempre com-merciabile a prescindere dalla sua conformità alla legislazione edilizia/urbanistica. In altre parole, può ven-dersi, all'esito della procedura esecu-tiva, anche l'immobile totalmente abusivo e assolutamente insanabile, ed anche se privo di certificato di agi-bilità. In tale senso si è espressa anche la Suprema Corte che ha dato il via ad un orientamento assolutamente con-solidato: da ultimo, solo per citare gli arresti giurisprudenziali più recenti, si veda Cass. 1 ottobre 2015 n. 19658, edita su www.ilcaso.it; Cass. 10 otto-bre 2013 n. 23140.L'aggiudicatario acquista infatti l'im-mobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza che possa far va-lere la garanzia per i vizi della cosa, così come previsto dall'art. 2922 c.c. Così stando le cose, risulta eviden-te la fondamentale importanza della perizia di stima redatta dall'Esperto, il quale ha un ruolo cruciale e di gran-de responsabilità nel difficile compito di dovere fornire al potenziale aggiu-dicatario informazioni corrette ed ac-curate anche in ordine alla situazione edilizio-urbanistica dell'immobile pignorato.

Tale centralità risulta oggi vieppiù avvalorata e confermata dalla recente modifica normativa del procedimen-to esecutivo di cui al decreto legge 27 giugno 2015 n. 83 (convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2015 n. 132) che, tra l'altro, ha innovato l'art. 173 bis disp. att. c.p.c. stabilendo,

al n. 7, che, in caso di opere abusive, l'Esperto deve: a) verificare la possibilità di sanatoria ex art. 36 d.p.r. 380/2001 degli abusi, quantificandone i costi; b) verificare se risultano già presen-tate istanze di condono, indicando lo stato del procedimento ed i costi da sostenere; c) verificare se sussistano per l'aggiu-dicatario i presupposti per presentare una domanda di condono straordi-nario ai sensi dell'art. 40, VI co. legge 47/1985 ovvero della domanda di con-dono a regime di cui all'art. 46, V co. d.p.r. 380/2001, specificandone i costi.Fatte queste premesse, può essere utile uno screening degli strumenti normativi vigenti, che l'Esperto dovrà con chiarezza indicare nella relazione di stima:1) Un primo strumento è rappresen-tato dal cosìddetto accertamento di conformità (di cui all'art. 36 d.p.r. 380/2001) che risulta applicabile al-lorché l'immobile sia stato realizzato in assenza di titolo abilitativo, ma sia comunque conforme allo strumento urbanistico, sia all'epoca in cui l'abu-so fu realizzato, sia al momento della domanda in sanatoria (c.d. doppia conformità). In altre parole si tratta di una situazio-ne in cui l'abuso è solamente formale e dipendente dalla circostanza che il debitore non ha richiesto il titolo abilitativo, ma lo avrebbe senz'altro ottenuto in caso di domanda.

L'immobile pignorato è sempre commerciabile a prescindere dalla sua

conformità alla legislazio-ne edilizia/urbanistica

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GIURISPRUDENZA

È possibile stabilire, con una certa approssimazione e solo per macroperiodi, l'epoca della costruzione analizzando le tecniche

costruttive adottate

[[In tale ipotesi l'aggiudicatario può presentare la domanda di permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla ag-giudicazione come prescritto dall'art. 46, V co. d.p.r. cit.2) Un secondo strumento è rappresen-tato dal disposto di cui al già menzio-nato art. 40 VI co. legge 47/1985, il quale prevede il diverso caso in cui in-vece l'immobile sia abusivo ma sana-bile in base alle condizioni di cui alle leggi in materia di condono edilizio che si sono succedute nel tempo (legge 47/85, in vigore dal 17.02.1985; legge 724/1994, in vigore dal 1 gennaio 1995; legge 326/2003, in vigore dal 31 marzo 2003), ancorché il debitore non abbia provveduto tempestivamente ad inoltrare la domanda di condono. In tale situazione il legislatore ha pre-visto un regime giuridico particolar-mente favorevole per l'aggiudicatario di potersi avvalere dei tre condoni edilizi avvicendatisi nel tempo (c.d. condono straordinario). Egli potrà infatti richiedere entro 120 giorni dal deposito del decreto di trasferimento la riapertura dei termini del condono di cui alle leggi 47/1985, alla sola con-dizione che "le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della pre-sente legge".La possibilità di avvalersi del condono straordinario risulta tuttavia subordi-nata all'accertamento che i diritti van-tati dai creditori intervenuti nella pro-cedura esecutiva siano anteriori alle

date di entrata in vigore delle leggi in materia di condono. Più precisamente, la data da tenere presente per consi-derare l’abuso sanabile è quella previ-sta dalle tre leggi in tema di condono edilizio. Va pertanto considerato che:a) ai sensi della legge 47/85 sono sana-bili le opere ultimate entro il 1 ottobre 1983 e nell'osservanza degli artt. 31, 32, 33 e seguenti; b) ai sensi della legge 724/94 le opere ultimate entro il 31 dicembre 1993 nell'osservanza dell'articolo 39 comma I; c) ai sensi della legge 326/2003 le opere ultimate entro il 31 marzo 2003 nell'osservanza della disciplina di cui all'articolo 32 commi 25 e seguenti.Stando così le cose, risulta indispensa-bile che l'Esperto nella perizia verifichi con la massima precisione possibile la data dell'abuso edilizio.Si tratta indubbiamente di un compi-to di massima difficoltà, ma notevole aiuto può derivare dalla scienza delle costruzioni: risulta infatti possibile stabilire, seppur con una certa appros-

simazione e solo per macroperiodi, l'epoca della costruzione analizzando le tecniche costruttive adottate.La scienza delle costruzioni insegna infatti che risulta possibile, seppu-re con la suddetta approssimazione, inquadrare l'epoca, almeno per de-cennio, analizzando ed esaminando i particolari costruttivi dell'opera.Altre possibilità di verifica possono derivare dall'acquisizione della docu-mentazione esistente presso il Comu-ne ovvero dall'esame delle aerofoto-grammetrie rivenibili presso società specializzate. 3) L'ultima e più sfortunata (per l'ag-giudicatario) situazione è rappresen-tata dalla ipotesi ove l’immobile non sia in alcun modo sanabile (perché l’a-buso non rientri nell’ambito di quelli condonabili in base alle leggi sul con-dono, oppure perché commesso in epoca successiva al 31.3.2003).In tale evenienza, il compito dell'E-sperto è quello di stimare l’immobile al valore di sedime dell'area decurtan-do i costi di demolizione del manufat-to abusivo, atteso che la costruzione totalmente abusiva e non sanabile con nessuno strumento urbanistico dovrà essere demolita.In conclusione, dalla breve disamina sopra esposta emerge con tutta evi-denza il difficile compito che l'Esperto è chiamato a svolgere nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari. Si tratta di un ruolo che ormai supera definitivamente il solo aspetto della stima e della quantificazione in termi-ni monetari del valore dell'immobile, ma richiede una competenza sempre più ampia e specializzata anche in or-dine alla disciplina urbanistica.È infatti evidente che solo una corret-ta e puntuale informativa ai potenziali aggiudicatari in ordine alla consisten-za giuridica dell'immobile sottoposto a pignoramento anche in relazione a problematiche di tipo edilizio urba-nistico consente di rendere il mercato delle esecuzioni immobiliari maggior-mente appetibile e fruibile ad un nove-ro più ampio di operatori non specia-lizzati e rende la procedura esecutiva immune da censure e doglianze che potrebbero derivare da una carenza del corredo informativo reso pubblico.

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ilTrianGolo TrianGoloCassazioneda Professione Geometra Le sentenze

utili alla professione Dall'accertamento di un confine alle aliquote agevolate sulla prima casa (applicabili o meno in presenza di una piscina), alle responsabilità di un'impresa costruttrice in caso di ristrutturazione, le decisioni dei giudici della Cassazione mettono ordine in alcune delle più dibattute questioni in tema di edilizia e fiscalità

NEL REGOLARE I CONFINI VALGONO ROGITI E TESTIMONIANZE E POI LE MAPPE CATASTALI(Corte di Cassazione, Sentenza n. 23682 del 19 novembre 2015 - da Professione Geometra n.11/2015)

Nel giudizio di regolamento di confini, che ha per oggetto l'accertamento di un confine obiettivamente e soggettivamente incerto tra due fondi, il giudice ha un ampio potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al giudizio. In tal senso, il ricorso alle indicazioni delle mappe catastali costituisce un sistema di ac-certamento di carattere meramente sussi-diario, al quale, cioè, si può fare riferimento solo in assenza di altri elementi idonei alla determinazione del confine.Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, secon-da sezione civile, nella sentenza in esame, accogliendo il ricorso di un proprietario che aveva chiesto ai giudici di merito di dichia-rarsi sull'inesistenza della servitù di passo attraverso la sua proprietà.Tuttavia, nei precedenti giudizi, Tribunale e Corte d'Appello stabilivano che il tratto di terreno in esame fosse, in realtà, proprietà del convenuto.La consulenza disposta in sede di gravame aveva rilevato l'impossibilità di ricostruire in loco il frazionamento a suo tempo richiamato negli atti di provenienza ed allegato agli stes-si, a causa delle intervenute modificazioni dei luoghi nell'arco di 40 anni. Pertanto, i giudici avevano considerato mag-giormente attendibili gli accertamenti peri-tali rispetto alle dichiarazioni testimoniali, stabilendo che quanto emerso dalle mappe catastali fosse la più vicina rappresentazione

della volontà delle parti espressa in atto.Di contrario avviso gli Ermellini, che eviden-ziano il carattere sussidiario delle indicazioni catastali, rendendosi necessaria da parte dei magistrati una verifica ampia che tenga conto di tutti i mezzi probatori acquisiti al processo.Le risultanze catastali sono state privilegia-te erroneamente, in quanto la relativa rap-presentazione evidenziava un contrasto con quanto emerso dai frazionamenti allegati e richiamati nei rogiti di acquisto, i quali invece indicavano un'estensione dei terreni diversa.I giudici hanno sbagliato a giustificare tale scelta affermando che non sarebbe stato pos-sibile dare rilievo ai frazionamenti a causa della mutata situazione dei luoghi, della irre-peribilità dei capisaldi a suo tempo utilizzati e della impossibilita di ricostruirli.In aggiunta, non sono state debitamente

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CASSAZIONE

esaminate e valutate le risultanze te-stimoniali che avrebbero potuto (e do-vuto) integrare l'indagine dell'ausilia-rio nella determinazione del confine e nell'esatta estensione dei fondi. Parola al giudice del rinvio, che dovrà ade-guarsi ai principi espressi dalla Corte e procedere alle dovute verifiche.

ALIQUOTA AGEVOLATA PRIMA CASA: SE C'È LA PISCINA NON SI APPLICA(Corte di Cassazione, Sentenza n. 21908 del 27 ottobre 2015 - da Profes-sione Geometra n.11/2015)

Ai fini della fruizione dell'agevolazio-ne “prima casa”, l'immobile sito in un complesso residenziale con piscina a servizio esclusivo dell'abitazione, anche se quest'ultima è di superficie inferiore a 240 metri quadri, deve considerarsi “di lusso” ; quindi, l'Am-ministrazione finanziaria è legittimata a recuperare la differenza fra l'impo-sta calcolata in base all'aliquota ap-plicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dei benefici richiesti (aliquota agevolata) e provvisoriamente concessi in sede di rogito notarile. Non si può, inol-tre, sostenere che il cedente (impresa costruttrice) sia responsabile dell'Iva non riscossa, in quanto l'applicazio-ne dell'aliquota inferiore da parte del venditore dell'immobile è derivata da una dichiarazione mendace dell'ac-quirente.

La vicenda processualeI contribuenti avevano chiesto, rite-nendo l'immobile non di lusso, l'ap-plicazione dell'Iva con aliquota del 4%, ai sensi del disposto del n. 21) della Tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972, in luogo di quella or-dinaria del 20% (ndr, oggi del 22%), usufruendo in tal modo dell'agevola-zione “prima casa”.L'Agenzia delle Entrate, ritenendo l'abitazione di lusso, data la presenza di una piscina, procedeva al recupero della maggiore Iva, in conseguenza della decadenza delle agevolazioni fiscali fruite indebitamente.I giudici sia in primo che in secondo grado, con sentenze favorevoli al con-tribuente, verificato che l'immobile

non raggiungeva la superficie di 240 mq, né la cubatura di 2000 mc, hanno dichiarato assenti, nel caso in esame, le caratteristiche delle abitazioni di lusso previste dal Dm 2 agosto 1969. In re-altà, hanno considerato unicamente le dimensioni (89 mq) dell'immobile oggetto dell'acquisto agevolato e non anche la presenza della piscina a ser-vizio esclusivo dello stesso.Hanno aggiunto, altresì, che, nel caso di decadenza delle agevolazioni in relazione all'assenza dei presupposti di legge, il responsabile non era l'ac-quirente ma il cedente/venditore, che erroneamente ha fatturato l'opera-zione commerciale applicando un'a-liquota inferiore.

La decisione della CassazioneL'Agenzia ha proposto ricorso per Cas-

sazione, articolandolo in tre motivi: in primo luogo, ha dedotto la violazione del Dpr 131/1986, in particolare della nota II-bis; con il secondo motivo, ha dedotto il difetto di motivazione della sentenza per non aver esaminato, la Ctr, tutti i profili connessi al caratte-re di lusso degli immobili richiamati nell'avviso di accertamento nel quale erano stati indicati una serie di re-quisiti che rendevano l'abitazione di lusso (nello specifico, ciascuna villa era dotata di piscina); con il terzo motivo, infine, ha eccepito l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva affermato che il responsabile non era l'acquirente ma il cedente, dovendosi, al contrario, ricondurre all'acquirente del bene il recupero dell'Iva indebita-mente calcolata nell'atto di compra-vendita.

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CASSAZIONE

I giudici di legittimità hanno accolto i motivi di ricorso e cassato la sentenza, con rinvio ad altra sezione della Ctr.In primo luogo, hanno ribadito che la piscina è un elemento “in astratto idoneo a configurare il carattere di lusso dell'abitazione ai sensi del DM 2.8.1969 art. 4 e tale elemento è stato “totalmente pretermesso dalla CTR che si è unicamente incentrata, per esclude-re il carattere lussuoso dei beni, sulla superficie dell'immobile e sulla sua cubatura”.Hanno altresì evidenziato che, in forza del comma 4 della nota II-bis dell'ar-ticolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al Tur, in caso di dichiarazione men-dace, l'ufficio dell'Agenzia presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta

calcolata in base all'aliquota ordina-ria e quella risultante dall'applicazio-ne dell'aliquota agevolata. Quindi, i giudici della Ctr hanno errato nel ri-tenere responsabile il cedente. Infatti, secondo un consolidato orientamento di legittimità, nel caso in cui la cessio-ne di una casa di abitazione di lusso venga assoggettata a Iva con aliquota del 4% in luogo di quella ordinaria, l'ufficio emette l'avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta diret-tamente nei confronti dell'acquirente dell'immobile medesimo, “in quanto l'applicazione dell'aliquota inferiore da parte del venditore dell'immobile è de-rivata da una dichiarazione mendace dell'acquirente, la quale istituisce - ai sensi dell’art. 1 della nota II-bis (...) un rapporto diretto tra l'acquirente stesso e l'Amministrazione Finanziaria”.

Osservazioni in merito all'applica-zione dell'articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al TurLa nota II-bis dell'articolo 1 della Ta-riffa, parte I, allegata al Tur, prevede l'applicazione dei benefici fiscali agli “atti traslativi a titolo oneroso della pro-prietà di case di abitazione non di lusso ed agli atti traslativi o costituivi della nuda proprietà, nell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse”.Per i trasferimenti immobiliari sog-getti a Iva, è il n. 21) della Tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972, in presenza delle condizioni previste dalla citata nota II-bis, a prevedere l'applicazione di un'aliquota ridotta ai trasferimenti aventi a oggetto case di abitazione “non di lusso”.Per quanto riguarda la definizione degli immobili di lusso, si ricorda che, fino al 31 dicembre 2013, occorreva fare riferimento alle caratteristiche in-dividuate dal decreto del ministro dei Lavori pubblici 2 agosto 1969. Tuttavia, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 10 del Dlgs 23/2011, l'agevolazione “prima casa” risulta applicabile ai trasferimenti di case di abitazione “ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, e A9”. Di conseguenza, con decorren-za dal 1° gennaio 2014, per l'indivi-duazione dell'immobile agevolabile, occorre fare riferimento unicamente alla categoria catastale di appartenen-za dell'immobile stesso.Anche con riferimento all'Iva, il Dlgs 175/2014 (decreto “semplificazioni fiscali”) ha modificato i criteri per l'individuazione degli immobili per i quali è possibile fruire dell'agevo-lazione “prima casa”, allineando la disciplina Iva a quella già modificata per l'imposta di registro e stabilendo, pertanto, che le abitazioni sono am-messe all'agevolazione quando non rientrano nelle categorie catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abi-tazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici). A ogni modo, per gli atti stipulati in costanza della precedente disciplina, occorre far riferimento al citato Dm 2 agosto 1969, che indica le caratte-ristiche che consentono di qualificare “di lusso” le abitazioni, e tra queste,

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CASSAZIONE

relativamente al caso di specie, sono previste, all'articolo 4, “le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di al-meno 80 mq. di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq”.

Lavori di ristrutturazione:la responsabilità decennale dell'impresa esecutriceCostituiscono gravi difetti dell'edificio anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori (impermeabiliz-zazioni, rivestimenti, infissi, ecc.) tali da compromettere la funzionalità glo-bale dell'opera. Per la Cassazione con la sentenza n. 22553/2015 è responsa-bile ai sensi dell'articolo 1669 del Co-dice civile, alla stregua del costruttore, l'impresa che ha effettuato interventi di modificazione o riparazione su un preesistente edificio destinato a lunga durata, i quali interventi rovinino, in tutto o in parte, o presentino evidente pericolo di rovina o gravi difetti. La suprema Corte ricorda che il le-gislatore  discrimina tra "edificio o altra cosa immobile destinata per sua natura a lunga durata", da un lato, e

"opera", dall'altro. L'opera cui allude la norma non si identifica necessariamente con l'edifi-cio o con la cosa immobile destinata a lunga durata, ma ben può estendersi a qualsiasi intervento, modificativo o riparativo, eseguito successivamente all'originaria costruzione dell'edificio, con la conseguenza che anche il ter-mine "compimento", ai fini della deli-mitazione temporale decennale della responsabilità, ha ad oggetto non già l'edificio in sé considerato, bensì l'ope-ra eventualmente realizzata successi-vamente alla costruzione dell'edificio. Quanto ai difetti della costruzione, inoltre, l'etimologia del termine "co-struzione" non necessariamente deve essere ricondotta alla realizzazione iniziale del fabbricato, ma ben può ri-ferirsi alle opere successive realizzate sull'edificio pregresso, che abbiano i requisiti dell'intervento costruttivo”.

La responsabilità di chi realizza opere di ristrutturazione Pertanto, la responsabilità ex art. 1669 c.c. "ben può essere invocata con riguar-do al compimento di opere (rectius di

interventi di modificazione o riparazio-ne) afferenti ad un preesistente edificio o ad altra preesistente cosa immobile destinata per sua natura a lunga dura-ta, le quali, in ragione di vizi del suolo (su cui la nuova opera si radica) o di difetti della costruzione (dell'opera), ro-vinino, in tutto o in parte, o presentino evidente pericolo di rovina ovvero gravi difetti (anche essi riferiti all'opera in-novativa, non già all'edificio pregresso). Con la conseguenza che anche gli auto-ri di tali interventi di modificazione o riparazione (rectius gli esecutori delle opere integrative) possono rispondere ai sensi dell'art. 1669 cc. allorché le opere realizzate abbiano una inciden-za sensibile o sugli elementi essenziali delle strutture dell'edificio ovvero su elementi secondari od accessori, tali da compromettere la funzionalità globale dell'immobile stesso".

In cosa consiste un "grave difetto di costruzione"Secondo il costante insegnamento della Cassazione, "l'estremo del grave difetto di costruzione, a differenza di quelli che determinano rovina tota-le o parziale dell'edificio, può anche consistere in una menomazione che, pur riguardando una parte soltanto dell'opera, incida sulla funzionalità della stessa, impedendole di fornire l'utilità cui è destinata per lungo lasso di tempo". La suprema Corte ricorda che ai fini della responsabilità dell'ap-paltatore costituiscono gravi difetti dell'edificio "non solo quelli che inci-dono in misura sensibile sugli elementi essenziali delle strutture dell'opera, ma anche quelli che riguardano ele-menti secondari ed accessori (imper-meabilizzazioni, rivestimenti, infissi, ecc.), purché tali da compromettere la funzionalità globale dell'opera stessa e che, anche senza richiedere opere di manutenzione straordinaria, possano essere eliminati finanche solo con gli interventi di manutenzione ordinaria indicati dalla lettera a dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e cioè con opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o con opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti".

Secondo i giudici della suprema corte, "costituiscono gravi difetti

dell'edificio anche quelli che riguardano elementi secondari e

accessori (impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, ecc.)

tali da compromettere la funzionalità globale dell'opera" realizzati

da imprese che hanno effettuato modifiche del pre-esistente

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ilTrianGolo TrianGoloFiscoda Professione GeometraStudi di settore:

la crisi legittima lo scostamentodei ricaviLo scostamento dei ricavi accertati, attraverso lo strumento standardizzato, rispetto a quanto dichiarato inferiore al 21%, non costituisce grave incongruenza a maggior ragione se l’impresa versa in una cronica crisi economica. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22946 del 10 novembre 2015

Il caso trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento da parte del titolare di un’attività di autotra-sporto per conto terzi, avente ad og-getto Irpef, Iva ed Irap per l’anno di

imposta 2004, con il quale erano stati accerta-ti, a mezzo studio di settore, maggiori ricavi.L’adita CTP accolse il ricorso e la decisione, appellata dall’Agenzia delle Entrate, è stata confermata in secondo grado. In particola-re, il giudice di appello – premesso che, nella specie, i maggiori ricavi rappresentavano solo il 21%, come scostamento rispetto al dichia-rato – riteneva che tale misura non integrasse la “grave incongruenza” legittimante l’accer-tamento. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, censurando la decisione impugnata laddove la CTR aveva escluso che, nel caso in specie, ricorresse la gravità dello scostamento, quale principale presupposto di legge per applicare lo studio di settore.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONELa Corte di Cassazione ha respinto il ricor-so presentato dall’Agenzia delle Entrate. Sul punto, osservano i Giudici come la Suprema Corte abbia già avuto modo di chiarire che la procedura di accertamento tributario stan-dardizzato mediante l’applicazione dei para-metri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravi-tà, precisione e concordanza non è “ex lege”

determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards”  in sè considerati – meri strumenti di ricostruzio-ne per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al con-traddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di

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condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’a-rea dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accerta-mento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente (cfr. Cass. S.U. 26635/2009, Cass. 12558/2010, Cass. 12428/2012, Cass. 23070/2012).In tale quadro complessivo è stato, così chiarito che il tema della “grave incongruenza” appare del tutto assorbito dal procedimento in contraddittorio, potendosi affermare che legittimamente l’Ufficio procede dalla rilevazione dello “sco-stamento” ed incrementa il significato presuntivo ad esso attribuibile se e nella misura in cui il contribuente, inter-venendo in tale istruttoria, non "coopera nel proprio inte-resse adducendo fatti di contrasto che indichino elementi contraddittori ed avversativi rispetto a quelli provenienti da tale modalità di potenziamento del metodo di accerta-mento analitico-presuntivo” ed ancora che “la nozione di grave incongruenza non può essere posta avendo riguardo in via assoluta a precise soglie quantitative fisse sicuramente al disotto od oltre tale accento di rilievo, vivendo, invece, la nozione di indici di natura relativa da adattare a plurimi fattori propri della singola situazione economica, del pe-riodo di riferimento ed in generale della stessa storia com-merciale del contribuente destinatario dell’accertamento, oltre che del mercato e del settore di operatività” (così Cass. 26843/2014).

Orbene, nel caso di specie correttamente la CTR, rilevato che il contribuente aveva ottemperato all’invito del contrad-dittorio fornendo motivazioni, non accolte dall’Ufficio senza che quest’ultimo avesse fornito la idoneità dei parametri ap-plicato in una fattispecie concernente una attività in crisi da anni con conseguente limitazione dei ricavi rispetto a quan-to previsto dallo studio di settore, ha, poi, ritenuto illegit-timo l’avviso di accertamento anche perché mancante delle motivazioni specifiche che avevano determinato nell’Ufficio la decisione di disattendere i chiarimenti forniti dal contri-buente e la documentazione fornita.Ne consegue il rigetto del ricorso.

FISCO

L'Agenzia delle Entrate ha sostituito il vecchio modello CUD con la Certificazione unica 2016 (Cu), introdu-cendo una semplificazione per i sostituti d’imposta che, per attestare i redditi di lavoro dipendente e assi-milati e gli altri redditi tipo lavoro autonomo e “redditi diversi”, dovranno utilizzare un solo modello per certificare per il periodo d’imposta 2015.Da qualche settimana, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito le bozze dei modelli Certificazione unica e le istruzioni per la compila-zione che si possono scaricare all'indi-rizzo: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/strumenti/modelli/modelli+in+bozzaI nuovi modelli contengono alcune novità relative all’anno d’imposta 2015. Per esempio, i sostituti potran-no inserire nelle Cu il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente

Certificazione unica 2016, in arrivo i nuovi modellia carico;i sostituti d’imposta potranno rilasciare una Cu com-prensiva dei dati fiscali e previdenziali, anche in caso di contribuzioni diverse dall’Inps (ad esempio medici, veterinari, ecc., che nel 2015 sono state rilasciate sepa-

ratamente);la liquidazione mensile del TFR come parte integrante della retribuzione (prevista per i lavoratori dipendenti del settore privato con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi) entra sia nella Cu sia nel 730;il credito d’imposta per un importo pari al 65% delle erogazioni effettuate nel 2015 in favore delle scuole è stato inserito nel 730/2016;la comunicazione dell’amministrato-re di condominio potrà essere inviata (per i contribuenti che possono utiliz-zare il modello 730/2016) compilando il nuovo quadro K.

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ilTrianGolo TrianGoloProfessionea cura di Rachele Bonetti

Il parere del Consiglio di Stato sulle competenze professionali del geometraQuesto pronunciamento, spiega il Presidente nazionale Maurizio Savoncelli, sancisce la collaborazione fra le categorie tecniche e fa un’opportuna chiarezza sulla progettazione architettonica, che può essere svolta da un geometra, così come la direzione dei lavori architettonici”. La nota del Consiglio di Stato è molto chiara. Per la prima volta il parere fa riferimento anche al grado di sismicità

Limiti delle competenze professionali dei tec-nici geometri per quanto rilevante ai fini dello svolgimento delle funzioni degli uffici tecnici regionali (c.d. genio civile) in ambito strutturale

PREMESSAIl Presidente della Giunta regionale Toscana chiede un parere sui limiti delle competenze professionali esercitabili da questa categoria, in riferimento alla normativa di settore, ed in particolare all’art. 16 del R.D. 11 febbra-io 1929, n. 274, recante “Regolamento per la professione di geometra”, e ciò allo scopo di garantire il corretto esercizio delle funzioni amministrative degli uffici tecnici regionali in materia di denunce dei lavori di opere in conglomerato cementizio armato o da realiz-zarsi in zona sismica, progettate da geometri.Come già premesso nel parere interlocuto-rio del 17 ottobre 2012, va ricordato che la Regione ha sottoposto una prima questione relativa alla competenza nella progettazione di civili costruzioni, che comportino la re-alizzazione di strutture in cemento armato, chiedendo se per tale tipo di costruzioni sia sempre da escludersi la competenza dei geometri per la progettazione di opere in cemento armato ovvero se sia ammissibile tale tecnica costruttiva con il limite della “modestia” dell’opera. La Regione ritiene, al riguardo, che la questione potrebbe essere rivalutata alla luce dell’abrogazione, per ef-fetto dell’emanazione del d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, del R.D. 16 novembre 1939, n.

2229, che riserva all’ingegnere ovvero all’ar-chitetto iscritto all’albo la firma del progetto esecutivo di ogni opera di conglomerato ce-mentizio semplice od armato, la cui stabili-tà possa comunque interessare l’incolumità delle persone. Potrebbe, inoltre, costituire – secondo la Regione Toscana – indizio di un'estensione delle competenze professio-nali dei geometri la circostanza che sovente le prove d’esame somministrate in occasione degli esami di Stato per l’abilitazione all’e-sercizio della libera professione di geometra (che, secondo il D.M. 15 marzo 1986 pubbli-cato in G.U. n. 117 del 22 maggio 2006, de-vono attenere alle competenze professionali dei geometri) menzionino l’uso del cemento armato e che nella descrizione della tariffa professionale (art. 57 l. n. 144 del 1949) l’os-satura di cemento armato compaia esclusa solo per le costruzioni antisismiche a due piani.La seconda questione sottoposta riguarda i limiti delle competenze di progettazione da parte dei geometri in riferimento alle co-struzioni da realizzare in zona sismica (in cui ricade interamente la Toscana).In particolare, la Regione chiede se si possa considerare ammissibile la progettazione da parte di geometri, di modeste costruzioni civili in zona sismica, valorizzando la por-tata del secondo comma dell’art. 93 d.P.R. n. 380 del 2001, che prevede la presentazione della domanda con allegato il progetto de-bitamente firmato “da un ingegnere, archi-

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tetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori” e della già richiamata ta-riffa nonché considerando l’avvenuta estensione a tutto il territorio nazio-nale, con eccezione della sola Sarde-gna, della classificazione come zona sismica.In conclusione, chiede se i tecnici geo-metri siano abilitati a svolgere la pro-gettazione e la direzione di lavori per la realizzazione di costruzioni civili con strutture di cemento armato nei limiti della modestia della costruzio-ne e se sia preclusa qualsiasi attività di progettazione e direzione di lavori di strutture civili in zona sismica.Con nota del 3 dicembre 2012 il Mini-stero della Giustizia faceva presente di non avere competenza al di fuori della vigilanza su quanto operato dagli Or-dini professionali e di aver accertato che non esiste una regolamentazione della professione di geometra a livello europeo; trasmetteva inoltre una nota del Consiglio nazionale dell’Ordine professionale dei geometri, nel senso della legittimazione dei geometri a progettare costruzioni civili in cemen-to armato entro i limiti di “modeste costruzioni”. Nell’appunto esplicativo trasmesso dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei geometri si chiarisce che esulerebbero dal limite della mo-desta costruzione gli edifici singoli di volumetria superiore a 1200 mc., gli edifici singoli costituiti da più di 6 unità immobiliari o da più di 2 piani fuori terra; gli edifici costituiti dalla ri-petizione di moduli elementari, quan-do comportino volumetrie superiori a complessivi mc. 2400 o siano costituiti da oltre 8 unità immobiliari, dovendo ritenersi assimilabili alle opere civili le piccole costruzioni artigianali di 1 piano fuori terra con superficie non superiore a 1000 mq.In data 17 dicembre 2012 il Consiglio nazionale geometri faceva pervenire alla Sezione una memoria, corredata da vari riferimenti giurisprudenziali, secondo cui, mentre la letta l) dell’art. 16 R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, con-templando la progettazione di costru-zioni rurali e di edifici per uso di in-dustrie agricole, comprende “piccole

costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedano partico-lari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possano comunque implicare pericolo per l’incolumità delle persone”, la successiva lettera m) consente (così come la lett. b del medesimo art. 16) la progettazione di modeste costruzioni civili senza porre limitazioni all’uso del cemento arma-to. Tali limitazioni potrebbero deri-vare esclusivamente dall’art. 1 R.D. 16 novembre 1939, n. 2229. Ma, essen-do stato quest’ultimo atto normativo espressamente abrogato dall’art. 1, co. 1, e dall’allegato del d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, ne conseguirebbe l'abro-gazione della riserva in favore di inge-gneri ed architetti per la progettazione di opere di conglomerato cementizio semplice o armato e, quindi, restereb-be una generalizzata competenza dei geometri alla progettazione di “mode-ste costruzioni civili”, anche ove esse implichino l’uso di cemento armato. Quanto, poi, all’identificazione delle “modeste costruzioni civili”, l’appun-to cita vari casi giurisprudenziali nei quali il giudice ha ritenuto di rinve-nire il requisito della “modestia” in singole costruzioni civili. La memoria fa notare inoltre che l’abilitazione all’e-sercizio della professione di geometra si consegue a seguito del superamento dell’esame di maturità tecnica, seguito da due anni di pratica professionale e da un nuovo esame di Stato, che deve essere superato. Quest’ultimo esame prevede una prova scritto-grafica con-sistente nella redazione del progetto di

un edificio nei limiti delle competenze professionali del geometra, dovendo il candidato fissare liberamente i dati ed operare le scelte ritenute utili e neces-sarie per la redazione del progetto, fra le quali anche la struttura in cemento armato, il calcolo delle sollecitazioni ammissibili dei materiali e la natura del terreno di fondazione.Viene poi confutata la tesi per la quale la natura sismica della zona, sulla quale è destinata ad insistere l’opera implicante l’uso del conglomerato ce-mentizio, possa escludere la compe-tenza dei geometri alla progettazione.Con nota del 18 dicembre 212 il Mini-stero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca faceva pervenire il pro-prio avviso per il quale non si sarebbe potuto derogare all’art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, esulando per-tanto dalle competenze dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato.La Sezione esaminava ancora una volta il quesito nell’adunanza del 23 genna-io 2013 e, constatato come la Regione Toscana, con nota n. 340612/A del 18 dicembre 2012 avesse comunicato di non aver ricevuto nessuno dei sud-detti pareri a suo tempo richiesti alle diverse Amministrazioni, trasmette-va alla Regione tutti i suddetti avvisi direttamente pervenuti e invitava la Regione stessa a formulare le proprie conclusive osservazioni.Con nota n. AOO-GRT/128839/A.130, la Regione faceva pervenire le richie-ste osservazioni conclusive, nelle quali condivideva la tesi che fosse venuta

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meno la disposizione che avrebbe comportato l’esclusione della compe-tenza dei geometri alla progettazione di opere in cemento armato, mentre più perplessa appare la posizione per ciò che riguarda le opere collocate in zone sismiche, per le quali si fa riferi-mento anche al D.M. 14 gennaio 2008, recante approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni.Con la ulteriore pronuncia interlocu-toria assunta nelle adunanze19 marzo e 27 agosto 2014 questa Sezione, ri-levata l’esistenza di un contenzioso in materia dinanzi alla Quinta Sezione del Consiglio di Stato, sospendeva l’e-spressione del parere, in attesa della pubblicazione della decisone.La Quinta Sezione del Consiglio di Stato pubblicava quindi in data 23/02/2015 con n.883/2015, una de-cisione sul ricorso dell’Ordine degli Ingegneri di Verona, di annullamen-to della delibera Comune di Torri del Benaco n.96/2012, che aveva dettato linee guida in materia di ripartizione di competenze professionali tra inge-gneri e geometri.Con riferimento alla rilevanza di tale precedente, va precisato che la Quinta Sezione, con la decisione n.883/2015, aveva annullato la delibera comunale soltanto per la fondatezza del “dedotto vizio di incompetenza da cui è affetta la delibera impugnata, giacché, come rilevato nel paragrafo 5.1., gli enti lo-cali non hanno alcun potere norma-tivo, neppure a livello regolamentare, nella materia disciplinare”, precisan-do in particolare che “diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici ed è stato sostenuto dalle difese del Comune di Torri del Benaco e del Collegio dei geometri e dei geome-tri laureati della provincia di Verona, oltre che dal Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati, la delibera impugnata non impartisce affatto ai competenti uffici comunali alcune ‘mere direttive interne di na-tura organizzativa’, volte ad agevolare e semplificare, nel rispetto delle vi-genti disposizioni normative di rango legislativo, l’istruttoria delle richieste di titoli edilizi ed il loro sollecito rila-scio, incidendo invece, limitatamente al campo dell’attività edilizia, proprio

sulla disciplina delle professioni di geo-metra ed ingegnere”.Sul punto della rilevanza di questa decisione del Consiglio di Stato sulla questione in esame, i due ordini pro-fessionali rispettivamente degli Inge-gneri e dei Geometri hanno emanato due circolari esplicative, la Circolare del Consiglio Nazionale degli Inge-gneri CNI n. 526 del 24 aprile 2015 e la Circolare 07/05/2015 n. 5126 del Consiglio nazionale dei geometri, pervenendo ovviamente a conclusio-ni opposte.Ora, va rilevato che il contenuto di tale pronuncia, fondata essenzialmente sulla questione pregiudiziale della in-competenza del Comune di Torri del Benaco a trattare la materia in que-stione, non consente di ritenerla un precedente idoneo a regolare esausti-vamente la materia oggetto del quesito in esame. Infatti, nonostante il codice del pro-cesso amministrativo (D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) non abbia riprodotto la disposizione contenuta nella L. 6 di-cembre 1971, n. 1034 secondo cui, in caso di accoglimento del ricorso per motivi di incompetenza, il giudice “annulla l'atto e rimette l'affare all'au-torità competente” (art. 26, comma 2), tuttavia il principio della preclusione dell’esame di ogni motivo di ricorso afferente al merito della causa in pre-senza di un vizio-motivo di incompe-tenza, ha comunque trovato espresso riconoscimento nell’art. 34, comma 2°, primo periodo, del codice, secon-do cui “In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri

amministrativi non ancora esercitati” (cfr. in tal senso Consiglio di Stato Sez. IV 22 febbraio 2013 n.1110; T.A.R. Lazio, Sez. II, 7 gennaio 2014 n. 2631; T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 26 marzo 2014, n. 1781; T.A.R. Basilica-ta Potenza Sez. I, 27 gennaio 2011, n. 45; TAR Lazio Latina Sez. I, 14 giugno 2013 n.549).È opportuno preliminarmente richia-mare le disposizioni che riguardano la materia oggetto della richiesta di parere, distinguendo tra: a) quelle disposizioni che, regolando in generale l’esercizio della profes-sione di geometra, ne disciplinano le competenze; b) quelle riguardanti le costruzioni che utilizzano il conglomerato ce-mentizio; c) quelle che disciplinano specifica-mente le opere da realizzare nelle zone sismiche.Quanto alla prima categoria, viene innanzitutto in rilievo l’art. 16 R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, recante il re-golamento per la professione di geo-metra, che recita: “L’oggetto ed i limiti dell’esercizio professionale di geome-tra sono regolati come segue: …..l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d’industrie agricole, di limitata importanza, di struttura or-dinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazio-ni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pe-ricolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle

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aziende agrarie, come strade vicina-li senza rilevanti opere d’arte, lavori d’irrigazione e di bonifica, provvista d’acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali rela-tive, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idrauli-ca ed agraria e relativa direzione; pro-getto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili...”.A tale disposizione si aggiunge l’art. 57 della legge 2 marzo 1949, n. 11, relati-va alla tariffa degli onorari per le pre-stazioni professionali dei geometri, che nella categoria “Costruzioni ru-rali, modeste costruzioni civili, edifici pubblici per comuni fino a 10.000 abi-tanti, cui si applicano le tabelle H ed I, prevede le costruzioni per aziende rurali con annessi edifici per la con-servazione dei pro-dotti o per industria agraria, le case di abitazione popolari nei centri urbani, gli edifici pubblici, ma-gazzini, capannoni, rimesse in più locali ad uso di ricovero e di industrie, case di abitazione comuni ed economiche, co-struzioni asismiche a due piani senza ossatura in cemen-to armato o ferro, edifici pubblici etc.Quanto poi alle norme riguardanti le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, occorre far rife-rimento, sia pure da un punto di vista storico, all’art. 1 R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, che recita: “Ogni opera di conglomerato cementi-zio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l’incolumi-tà delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un archi-tetto iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni, ai sensi della L. 24 giugno 1923, n. 1395, e del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di archi-tetto e delle successive modificazioni”.Tale disposizione risulta oggi abrogata dal D.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

Queste disposizioni erano completate dagli artt. 1 e 2 della L. 5 novembre 1971, n. 1086, oggi trasfusi all’interno del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recan-te il testo unico dell’edilizia, che reca l’art. 53, che prevede:«1. Ai fini del presente testo unico si considerano:a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglo-merato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle com-poste di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura

ed entità tali da assicurare permanen-temente l’effetto statico voluto;c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli».Il successivo art. 64 disciplina la pro-gettazione, esecuzione, direzione relative alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e pre-compresso, stabilendo:«1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttu-ra metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica in-columità.2. La costruzione delle opere di cui all’art. 53, comma 1, deve avvenire in

base ad un progetto esecutivo redat-to da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.3. L’esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze sta-bilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.4. Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell’opera comunque realiz-zate.5. Il direttore dei lavori ed il costrut-tore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell’opera al proget-

to, dell’osservanza delle prescrizioni di esecuzione del pro-getto, della qualità dei materiali im-piegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbri-cati, della posa in opera».Infine, per quanto riguarda le zone sismiche, l’art. 93 del d.P.R. n. 380 del 2001 cit. dispo-ne, riprendendo gli artt. 17, 18 e 19 L. 2

febbraio 1974, n. 64:«1. Nelle zone sismiche di cui all’art. 83, chiunque intenda procedere a co-struzioni, riparazioni e sopraelevazio-ni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente uf-ficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la resi-denza del progettista, del direttore dei lavori e dell’appaltatore.2.Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debi-tamente firmato da un ingegnere, ar-chitetto, geometra o perito edile iscrit-to nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il

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progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezio-ni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei par-ticolari esecutivi delle strutture.4. Al progetto deve inoltre essere al-legata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso ter-reno-opera di fondazione.5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da docu-mentazioni, in quanto necessari.6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie di lavori di cui al presente arti-colo.»L’art. 94 seguente prevede inoltre che:«1. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’in-tervento edilizio, nelle località sismi-che, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decre-ti di cui all’articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autoriz-zazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.2. L’autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2, è ammesso ricorso al presidente della giunta re-gionale che decide con provvedimen-to definitivo.4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o pe-rito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze.»La questione all’attenzione della Se-zione, già in passato ritenuta altamen-te controversa e non suscettibile di

univoche soluzioni, si è ulteriormente complicata in seguito all’abrogazione dell’art. 1 R.D. 16 novembre 1939, n. 2229 cit., recante norme per la ese-cuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato. Tale abrogazione, verificatasi in seguito al processo del c.d. taglialeggi (D.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212), ha consentito che la questione, oggetto del quesito principale, trovasse il principio di regolamentazione nell’ art. 64 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 cit., che, dopo aver stabilito il principio per cui la realizzazione delle opere di conglo-merato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura me-tallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la stabilità e sicurezza

delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità, stabilisce che il progetto esecutivo delle opere debba essere redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie compe-tenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali, prevedendo che l’esecuzione delle opere debba aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo, nei limiti delle proprie competenze sta-bilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionale.Sembra pertanto che, per quanto ri-guarda le opere in cemento armato normale o precompresso e di quelle a struttura metallica, ci si debba riferire alla normativa riguardante gli ordini professionali: id est, nel caso in esame, alla specifica normativa contenuta

nell’art. 16 R.D. n. 274 del 1929, cui la giurisprudenza civile ed ammini-strativa avevano fatto costante ed in-discusso riferimento (exempli gratia Cons. Stato, Sez. IV, 9 febbraio 2012, n. 686; Cass. civ., Sez. II, 2 settembre 2011, n. 18038; Cons. Stato, Sez. V, 28 aprile 2011, n. 2537; Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 2010, n. 1457; Cons. Stato, Sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6036; TAR Lombardia (Brescia), Sez. II, 18 aprile 2013, n. 361).Salvo che questa disposizione – così come formulata – si giustificava in presenza della regola generale, oggi abrogata, dell’art. 1 R.D. n. 2229 del 1939. Infatti, quest’ultima regola ge-nerale, mentre era idonea a porre un limite a quanto disposto della lett. m)

dell’art. 16 R.D. n. 274 del 1929, per la quale oggetto e limiti dell’esercizio professionale del geometra sono co-stituiti da “progetto, direzione e vigilanza di modeste costru-zioni civili”, poteva tollerare un’eccezio-ne solo per quanto stabilito dalla lett. l) del medesimo arti-colo, che contempla “progetto, direzione, sorveglianza e liqui-

dazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di industria agricola, di limita-ta importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comun-que implicare pericolo per la incolumi-tà delle persone…” (Cons. Stato, Sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6036).Ma, una volta abrogata la regola gene-rale, la normativa introdotta dall’art. 16 appare squilibrata, nel senso che le modeste costruzioni civili potrebbero essere, in ipotesi tutta da dimostrare, progettate dai geometri, anche se im-plicanti strutture in cemento armato normale o precompresso, mentre per le costruzioni rurali e per gli edifici di uso industriale agricolo - certamente implicanti una ridotta frequentazio-

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ne da parte di persone - i geometri potrebbero progettare solo “piccole costruzioni accessorie in cemento ar-mato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro de-stinazione non possono comunque im-plicare pericolo per la incolumità delle persone”. Ciò che era un’eccezione nel senso dell’ampliamento delle funzioni dei geometri, diverrebbe, oggi, un’ecce-zione in senso riduttivo delle funzioni stesse, al di fuori di ogni ragionevolez-za in relazione alla tutela della pubbli-ca incolumità.In tale situazione l’interpretazione delle norme ha visto schierarsi la giu-risprudenza su due lati opposti. Da un lato, vi è chi ritiene che ormai non sussistano più limiti alla possibilità che i geometri siano responsabili dei progetti, purché si tratti di modeste costruzioni civili, e che l’unico limite rinvenibile sia quello derivante dalla identificazione della c.d. “modestia” della costruzione (cfr. exempli gratia, Cons. Stato, Sez. IV, 9 agosto 1997, n. 784; TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 15 maggio 2013, n. 1108). Dall’altro, vi sono, però, pronunce che, anche dopo l’entrata in vigore del D.lgs. n. 212 del 2010 – oltre a non dare a quest’ultima abrogazio-ne efficacia retroattiva neppure sul piano interpretativo della normativa precedente (Cass. civ., sez. II, 30 ago-sto 2013, n. 19989) - continuano ad applicare alla professione di geome-tra il divieto assoluto di progettazione, allorché si tratti di costruzioni civili aventi strutture in cemento armato (cfr. exempli gratia, Cass. civ., Sez. II, 2 settembre 2011, n. 18038; 14 febbraio 2012, n. 2153).La prima soluzione data al problema non regge, perché trascura quanto disposto dalla lett. l) dell’art. 16 R.D. n. 274 del 1929 (Cons. Stato, Sez. V, 28 aprile 2011, n. 2537) e perché non considera che quanto disposto dagli artt. 1 e 2 L. 5 novembre 1971, n. 1086, e 17 l. 2 febbraio 1974, n. 64 faceva riferimento ad un consolidato siste-ma di competenze, che escludeva i geometri dalla progettazione di opere in cemento (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 2 settembre 2011, n. 18038; 7 settembre

2009, n. 19292). Essa, inoltre, rinvia ad un limite alquanto indeterminato, essendo stati finora del tutto diversi ed evanescenti i criteri secondo i quali la giurisprudenza stabilisce quando una costruzione civile possa dirsi “mode-sta” (cfr. in vario senso, le fattispecie concrete ricordate nella memoria del Consiglio nazionale dei geometri del 13 dicembre 2012).L’altra impostazione data al proble-ma sembra trascurare il dato inop-pugnabile nascente dall’ordinamento positivo, che ha abrogato la riserva in favore degli architetti ed ingegneri della progettazione ed esecuzione di “ogni opera di conglomerato cementi-zio, semplice o armato, la cui stabilità possa comunque interessare l’incolumi-tà delle persone”.Ad avviso della Sezione la strada da percorrere è diversa da quelle sopra accennate. Si tratta di individuare in-nanzi tutto un principio regolatore, che deve sovrintendere all’esercizio delle competenze dei vari ordini pro-fessionali, e di applicare tale princi-pio regolatore nel delineare la linea di demarcazione tra le competenze di ingegneri ed architetti, da un lato, e quelle di geometri o periti industriali, dall’altro. Tale principio è senza dub-bio ispirato al pubblico e preminente interesse rivolto alla tutela della pub-blica incolumità (Cass. civ., Sez. II, 7 settembre 2009, n. 19292; Cass. civ., Sez. II, 13 gennaio 1984, n. 286; Cons. Stato, Sez. V, 10 marzo 1997, n. 248; Sez. IV, 14 marzo 2013, n. 1526). Si tratta di un principio espressamente codificato nell’art. 64, co. 1, d.P.R. n.

380 del 2001 (e già prima nell’art. 1, co. 4, l. n. 1086 del 1971) e del quale l’art. 16, lett. l), R.D. n. 274 del 1929 faceva puntuale applicazione.Del resto la stessa L. 2 marzo 1949, n. 143 (Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professio-nali dell'ingegnere e dell'architetto), muove dal presupposto che per le costruzioni antisismiche a più di un piano l’ossatura in cemento armato non possa essere progettata da geo-metri. Pertanto la lett. l) dell’art. 16 R.D. n. 274 del 1929 esprime un limite intrinseco all’attività professionale dei geometri, che non può esplicarsi per opere che fanno uso di conglomerato cementizio, se esse siano tali da “in-teressare l’incolumità delle persone”.Ne deriva che sarebbe illogico non ap-plicare per analogia, anche con riferi-mento alle costruzioni civili, la facoltà di progettazione, che l’art. 16, lett. l) attribuisce ai geometri, per quanto riguarda l’uso del cemento armato in piccole costruzioni accessorie a quel-le rurali ed agli edifici per uso di in-dustrie agricole, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e non implichino per destinazione pericolo per l’incolumità delle persone; il che può esprimersi dicendo che le mo-deste costruzioni civili non debbono comportare l’impiego di conglomerati cementizi, semplici o armati, in strut-ture statiche e portanti astrattamente suscettibili di arrecare pericolo all’in-columità delle persone (Cass. civ., Sez. II, 13 gennaio 1984, n. 286; Cons. Stato, Sez. V, 8 giugno 1998, n. 779). In altri termini, anche per le “mode-

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PROFESSIONE

ste” costruzioni civili il geometra può progettare, con l’uso del cemento ar-mato, piccole costruzioni accessorie, che non richiedano particolari opera-zioni di calcolo e non implichino per destinazione pericolo per l’incolumità delle persone.Se ci si domanda, poi, in cosa consista in dettaglio la competenza di geome-tri alla progettazione ed esecuzione di “modeste costruzioni civili”, vista l’indeterminatezza del requisito della modestia (come riconosciuto dallo stesso Consiglio nazionale dei geo-metri nella nota del 25 ottobre 2012), modestia che, secondo quanto ripe-tutamente affermato dalla giurispru-denza (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 12 novembre 1985, n. 390; Sez. II, 12 maggio 1993, n. 202), va valutata sia sotto l’aspetto quantitativo che sotto quello qualitativo (con riferimento ai problemi tecnici che l’opera solleva), occorre mantenere ferme le limitazio-ni scaturenti dalla lett. l) dell’art. 16 R.D. n. 274 del 1929, ed in particolare quella del pericolo alla pubblica inco-lumità, che nel caso delle costruzioni civili implica sia valutata secondo cri-teri di particolare rigore.Pertanto, se non si può rinunciare alla competenza tecnica in ordine all’effet-tuazione dei calcoli ed alla direzione dei conseguenti lavori per i conglome-rati cementizi, specificamente connes-sa alla funzionalità statica delle opere in cemento armato, non può, tuttavia, non essere mantenuta in capo al geo-metra la possibilità di procedere alla semplice progettazione architettonica delle modeste costruzioni civili, evi-tando nel contempo, però, comporta-menti elusivi del combinato disposto delle lett. l) ed m) dell’art. 16 R.D. n. 274 del 1929. In tale prospettiva, che si basa anche sul principio generale della collaborazione tra titolari di di-verse competenze professionali, nulla impedisce che la progettazione e di-rezione dei lavori relativi alle opere in cemento armato sia affidata al tecnico in grado di eseguire i calcoli necessari e di valutare i pericoli per la pubblica incolumità, e che l’attività di progetta-zione e direzione dei lavori, incentrata sugli aspetti architettonici della “mo-desta” costruzione civile, sia affidata,

invece, al geometra. Non si tratta, quindi, di assicurare la mera presenza di un ingegnere pro-gettista delle opere in cemento ar-mato, che controfirmi o si limiti ad eseguire i calcoli (Cass. civ., Sez. II, 2 settembre 2011, n. 18038). Il professionista, che svolge la proget-tazione con l’uso del cemento arma-to, deve pertanto essere competente a progettare e ad assumersi la responsa-bilità del segmento del progetto com-plessivo riferito alle opere in cemento armato (TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 18 aprile 2013, n. 361, ed implici-tamente TAR Marche, Ancona, 11 lu-glio 2013, n. 559), nel senso appunto che l’incarico non può essere affidato al geometra, che si avvarrà della col-laborazione dell’ingegnere, ma deve essere sin dall’inizio affidato anche a

quest’ultimo per la parte di sua com-petenza e sotto la sua responsabilità (Cass. Civ. Sez. II, 30 agosto 2013, n. 19989).Irrilevanti sembrano alla Sezione le ulteriori considerazioni riportate nella memoria inviata dal Consiglio Na-zionale dei Geometri e dei Geometri laureati. Quanto ai decreti ministeriali relativi alle opere da eseguire in zone sismiche, essi si limitano a ripetere la formula dell’art. 64 d.P.R. n. 380 del 2001. Tale formula rinvia, come si è visto, alle discipline relative alle singole professioni e pertanto non vuole impli-care un’attribuzione di competenza alla professione dei geometri. Quanto, invece, alle fonti normative riguardanti la formazione del geo-metra, va rilevato come la costante giurisprudenza ne abbia affermato l’assoluta inidoneità a giustificare una competenza professionale, che attie-ne a calcoli complessi, i quali, specie nelle zone sismiche, attengono ad

un gioco di spinte e controspinte ed all’ipotizzazione di sollecitazioni, che esulano dalla specifica preparazione dei geometri. Del resto, la prova scrit-to-grafica per il superamento dell’esa-me per l’abilitazione alla professione di geometra demanda al candidato di fissare liberamente le scelte ritenute utili e necessarie per la redazione del progetto, fra le quali anche la strut-tura in cemento armato, il calcolo delle sollecitazioni ammissibili dei materiali e la natura del terreno di fondazione, sicché l’esame stesso non esige necessariamente (e quindi non garantisce) che il futuro geometra sia in grado di affrontare le difficoltà de-rivanti alle suddette variabili.In ordine al secondo quesito formu-lato dalla Regione Toscana – pur non potendosi accettare nella sua assolu-tezza la tesi, per la quale nelle zone sismiche l’edificazione con l’uso del cemento armato esclude di per sé che la costruzione civile possa rite-nersi “modesta” (Cons. Stato, 8 giu-gno 1998, n. 779), ché, altrimenti, si verrebbe a determinare un’irrazionale eccezione per le costruzioni rurali e per uso di industrie agricole – deve ritenersi che il grado di pericolo si-smico della zona, in cui insiste la costruzione, non può non trovare considerazione nella valutazione di un progetto relativo alle piccole co-struzioni accessorie e alle “modeste” costruzioni civili, nel senso appunto che ben possono le Amministrazioni competenti esigere che la “modestia” di una costruzione, che faccia uso di cemento armato, sia valutata con par-ticolare rigore, al fine di considerare con prevalente attenzione la progetta-zione, esecuzione e direzione dei la-vori delle opere statiche, che dovrà es-sere demandata alla responsabilità di un professionista titolare di specifiche competenze tecniche all’effettuazione dei calcoli necessari ed alla valutazio-ne delle spinte, controspinte e solle-citazioni, cui può essere sottoposta la costruzione. Sicché la progettazione statica, in questi casi, avrà prevalenza sulla progettazione architettonica e, se si vuole, il professionista capofila non potrà che essere l’ingegnere o l’architetto.

La giurisprudenza conferma l’assoluta inidoneità delle

competenze professionali del geometra, quando attengono a calcoli complessi, anche

nelle zone sismiche

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ilTrianGolo TrianGoloCultura & Territoriodi Gianluca Scacchi Careno di Nesso

prima dell’urbanistica:ambiente e paesaggiodi un intatto borgo lacustreCareno, frazione di Nesso, è un interessantissimo e sostanzialmente intatto nucleo lariano che dalle acque del lago risale il versante sino alla quota altimetrica della “Lariana”, la provinciale Como - Bellagio. Al fascino che l’antico borgo regala all'avventore si aggiunge l’interesse, più tecnico, del visitare un insediamento nato prima dell’urbanistica e dell’edilizia pianificata

Molto si è parlato a proposito del Lario, del suo paesag-gio e del delicato e sovente infranto equilibrio tra am-biente naturale ed effetti

dell’azione antropica. Gli esiti dell’umano agire, sedimentatisi nei secoli sulle sponde e sui versanti del Lago di Como, offrono pae-saggi di diversa qualità, alternando brani di vivissimo interesse a zone in cui le peculiarità lacustri risultano ormai assai diluite. La forte impronta visiva che la catena prealpina offre, rimane comunque la cornice potente ed in-tatta del caratteristico paesaggio lacustre che, nei secoli, ha affascinato tra gli altri scrittori, pittori e viaggiatori del Gran Tour. Le quinte boscose dei ripidi pendii, punteggiate qua e là di paesi e insediamenti rurali, e in vetta i pascoli alternati ai baluardi rocciosi, sono “il lago” al pari del vero e proprio specchio d’acqua che, a quota 197 metri s.l.m., disegna sulle carte la famosa Y capovolta. Questo par-ticolare contesto ha portato all’identificazio-ne nel Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e nel correlato Piano Paesaggistico di una specifica unità tipologica di paesaggio deno-minata "paesaggio dei laghi insubrici."Il P.T.R., nel suo Documento di Piano ben inquadra l’attuale situazione territoriale dei

laghi lombardi proponendo, nella sezione tematica “Sistema Territoriale dei Laghi”, le seguenti valutazioni: “I laghi lombardi, in particolare quelli mag-giori, conferiscono ai territori caratteristiche di grande interesse paesaggistico e ambientale dovute alla varietà della configurazione mor-fologica d’ambito e della relativa copertura vegetazionale, oltre che alla qualità degli in-sediamenti storici e delle prestigiose residenze che configurano quadri paesaggistici percepi-bili lungo i percorsi panoramici di cui è ricco il territorio”Tali considerazioni sono accompagnate da valutazioni specifiche legate all’insediamento storico e a quello recente. Si legge, tra l’altro: “le sponde dei laghi insu-brici, …., sono per buona parte caratterizzate da limitate disponibilità di spazi poco acclivi, occupati via via dagli insediamenti, e nei quali anche le infrastrutture viarie hanno ritaglia-to i propri sedimi nei percorsi perilacuali.”, “ La qualità dei nuovi interventi edilizi risulta spesso poco adeguata ai rilevanti valori pae-saggistici del contesto, con rischio di progressi-va perdita di qualità complessiva dei paesaggi interessati e conseguente ridotta attrattività dei luoghi. Infatti, i nuovi interventi posti nella fascia superiore agli insediamenti storici rivie-

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CULTURA

&TERRITORIO

raschi non vengono opportunamente corredati di spazi verdi di contorno che ne permettano un più coerente rapporto con il contesto e una conseguente minore percezione quali episodi estranei all’immagine paesaggistica prevalente”.In altri termini: l’originario equilibrio paesaggistico degli insediamenti lacustri è seriamente alterato dalle nuove co-struzioni, dalle recenti “aree urbanizzate” che s’impongono alla vista senza una mitigazione a verde che ne attenui l’im-patto visivo. Oggettivamente la “serialità” di alcune realizzazioni, in antitesi con i caratteri degli antichi nuclei lariani, appare clamorosamente fuori luogo.Nella fotografia qui sotto riprodotta, scattata dall’opposta sponda del lago, si nota l’impatto rilevante di alcuni inse-diamenti “a schiera” sopra l’abitato di Torno. Il contrasto, nemmeno tra i più eclatanti nel repertorio agevolmente do-cumentabile tra Lario e Ceresio, tra la “casualità” dell’inse-diamento del nucleo più antico e la serialità delle edifica-zioni recenti, è evidente.

È superfluo rilevare che il paesaggio lacustre mal tollera gli episodi “seriali” come quello documentato. Vien da chie-dersi: gli urbanisti con la loro disciplina, oggi “governo”, del territorio, dov’erano? Da queste considerazioni, unite alla curiosità del viaggiatore-esploratore del paesaggio comasco, in questo caso lacustre, nasce il presente articolo "Careno di Nesso: prima dell’urbanistica".Careno, frazione di Nesso, è un interessantissimo e sostan-zialmente intatto nucleo lariano che dalle acque del lago risale il versante sino alla quota altimetrica della “Lariana”, la provinciale Como - Bellagio.Al fascino che l’antico borgo regala all'avventore si aggiunge l’interesse, più tecnico, del visitare un insediamento nato prima dell’urbanistica, dell’edilizia pianificata.A Careno il “sistema viario” si regge su due strade; una, la via del Pero, segue nella parte superiore dell’abitato, la curva di livello, l’altra, la via del Pontile, scende al Lario, oppure, per chi giunge via acqua, da questo s’inerpica.

Vie, più che “strade”, ricavate mediando tra la contorta trama delle particelle di proprietà pri-vata e la necessità di collegare, da casa a casa e da lago a monte.Questi “assi” hanno nei secoli guidato l’insediamento di quel serrato “tessuto edilizio” che si può chiaramente leggere nell’e-stratto del Piano delle Regole qui sotto riprodotto.

Nell'immagine in alto: Careno, vista d’insieme. In quella a

fianco: “incrocio” tra via del Pero e via del Pontile

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&TERRITORIO

L’acclività del luogo oltre che dal fitto susseguirsi delle isoipse sulla mappa è esplicitamente resa dalle immagini che seguono.

Percorrendo i vicoli di Careno è interessante notare come, pur in presenza di vincoli oggettivi dettati dall’esiguità del terreno e dalla sua marcata pendenza, lo sfruttamento edili-zio, seppur intenso, si sia ben conformato ai luoghi naturali.La sostanziale povertà di mezzi, sia economici sia tecnologi-ci (si pensi alla differenza tra le operazioni di scavo odierne

e quelle d’un tempo) ha generato un’ edilizia altamente inte-grata con il terreno naturale. Edilizia fatta di case adattate nel loro sviluppo verticale all’andamento del declivio e giustapposte l’una all’altra in pianta. In quest’opera di sfruttamento “dolce” del territorio si scorgono anche edifici di quattro o cinque piani, testimo-nianza di una sapiente tecnica costruttiva, basata sostanzial-mente sull’uso della pietra e dei sassi.Il tessuto edificato “segue” il terreno anziché imporsi allo stesso, contrariamente a quanto oggi generalmente accade in contesti a marcata acclività. L’andamento a cortina edilizia che qui ha un esito assai pittoresco, era anche un efficace espediente sia per diminuire la superficie delle facciate ester-ne, sia per solidarizzare staticamente gli edifici. Va notato che gli odierni, spesso sopravvalutati, standards di “confort” e “vista lago” risultano in questo nucleo antico sostanzialmente ridimensionati o ignorati in toto.Nondimeno, in questo contesto di edilizia non ricca, emer-gono elementi di ornato che ingentiliscono le abitazioni. Ai portali in pietra, in particolare, veniva dedicata molta attenzione.

In questo contesto, stretto tra lago e monte, si leggono tracce delle opere attuate per creare orti e spazi coltivabili. L’antica tecnica dei terrazzamenti trova sapiente e diffusa applica-zione anche a Careno.Careno, connotato a monte dalla chiesa parrocchiale di santa Maria Assunta, offre a valle il suo nucleo monumen-

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CULTURA

&TERRITORIO

tale con l’antica chiesa romanica di San Martino (secolo XI) e il piccolo borgo a lago.Sicuramente il contesto paesaggistico può essere colto ap-pieno giungendo a Careno via acqua, opzione comoda in quanto il nucleo è servito dalla Navigazione Lago di Como.A Careno non c’è “urbanistica” nella moderna accezione di edifi cazione pianifi cata, l’abitato è sorto “spontaneamente” in continua e felice mediazione con il versante montano che

lo ospita. Questo non senza razionalità, leggibile nel sapiente sfruttamento del terreno e nella ripartizione del suo utilizzo tra fi nalità abitative e spazi agricoli.Tutto ciò adagiando il costruito, fatto di vie, edifi ci ed opere di sostegno, sul territorio, non imponendo al terreno stesso interventi invasivi ed impropri. Il paese “senza” urbanistica ci lascia quindi una lezione di “buon governo” del territorio, di urbanistica ante litteram che, pur nel XXI secolo, può tornarci assai utile.

(Si ringrazia l'architetto Matteo Mornata per la documen-tazione fotografi ca)

Nell'immagine, antichi terrazzamenti ad uso agricolo

Careno, nucleo a lago e chiesa di San Martino

Chiusa la Statale del lago di Como e dello Spluga tra Montespluga e il confi ne

Come di consueto durante la stagione invernale, è stato chiuso il tratto della strada statale 36 ‘del lago di Como e dello Spluga’ compreso tra Montespluga e il Confi ne di Stato al Passo dello SplugaAnas comunica che, durante la stagione invernale, è stato chiuso il tratto della strada statale 36 ‘del lago di Como e dello Spluga’ compreso tra il km 147,000 (Montespluga) e il km 149,519 (Confi ne di Stato al Passo dello Spluga), in provincia di Sondrio. Si ricorda

che anche il versante elvetico del Passo dello Spluga resta chiuso.Inoltre, resterà chiuso al transito, nella fascia oraria compresa tra le ore 18:00 di ciascun giorno e le ore 8:00 del giorno successivo, il trat-to della statale 36 compreso tra il km 140,500 (Teggiate) e il km 147,000 (Montesplu-

ga), a esclusione del periodo che va dal 18/12/2015 al 10/1/2016 in cui la chiusura, per lo stesso tratto, sarà limitata dalle ore 24.00 di ciascun giorno alle ore 8.00 del giorno successivo.Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffi co in tempo reale in tutta la zona del comasco è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smar-tphone e i tablet, grazie all`applicazione `VAI Anas Plus`, disponibile gratuitamente in `App store` e in `Play store`. Gli automobilisti hanno poi a disposizio-ne il numero 841-148 ̀ Pronto Anas` per informazioni sull`intera rete Anas.

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ilTrianGolo TrianGoloVita di Collegio

I temi d'esame e tuttii Geometri abilitatinel 2015

Commissari d’Esame:> Presidente: Franceschi Mirco (San Donato Milanese)> Professore: Bregantin Giorgio (I.S.I.S. G.D. Romagnosi di Erba)> Commissari: geom. Gaffuri Giuseppe, geom. Molteni Alessandro, geom. Cerea Roberto

Prima prova scritta o scritto-graficaIn un lotto di terreno pianeggiante di m2 (25x30), in zona di completamento con If = 0,8 m3/m2 si intende costruire una villa unifamiliare con caratteristiche di lusso, su due livelli.L'abitazione dovrà presentare delle forme dinamiche.Definire il progetto di massima compren-dente i seguenti elaborati in scala 1:50:- piante

> almeno due prospetti> una sezione nella quale si evidenzino anche le caratteristiche tecnologiche e costruttive> pianta delle sistemazioni esterne

Tempo massimo per lo svolgimento della prova: ore 8.Durante la prova sono consentiti l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti e la consultazione di manuali tecnici e di raccolte di leggi non commentate

Seconda prova scritta o scritto-graficaUn terreno pianeggiante è situato in una zona di completamento urbana con If = 0,8 m3/m2, esso ha forma di quadrilatero e presen-ta le seguenti coordinate planimetriche dei vertici, rispetto ad un sistema di coordinate cartesiane ortogonali:A (6, 13)

Il 5 ed il 6 novembre si sono svolte presso l' Istituto Sant'Elia di Cantù le prove scritte degli esami di abilitazione alla libera professione, proseguendo poi con le prove orali la settimana seguente.

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B (56, 13)C (56, 53)D (6, 53)

> Determinare l'area del terreno> Il proprietario vuol vendere una parte del terreno per realizzare sulla parte rimanente un'abitazione di 450 m3. Determinare, con metodo analiti-co, l'area necessaria in modo tale che la dividenda sia parallela ad un lato corto del quadrilatero>Determinare le coordinate di inter-sezione della dividenda con i lati lun-ghi del quadrilatero> Simulando i valori di riferimento (caratteristiche posizionali, tecnolo-giche…) stabilire il presunto valore di mercato del fabbricato da costruire e della parte rimanente, che il proprie-tario intende vendere

Tempo massimo per lo svolgimento della prova: ore 8Durante la prova sono consentiti l'uso

di strumenti di calcolo non program-mabili e non stampanti e la consulta-zione di manuali tecnici e di raccolte di leggi non commentate

Si sono presentati alle prove sessanta-tré aspiranti geometri, di questi ven-tinove sono stati ammessi alle prove orali. Questi i venticinque geometri abilitati:• Allievi Giulia• Berniga Maurizio• Brancaccio Andrea• Brera Lorenzo

• Canino Armando• Canu Mirko Matteo• Carnevale Francesco Generoso• Curti Alessandro• Delli Carri Lorenzo• Fraquelli Andrea• Gherasimov Ivan• Giletti Emanuela• Giudici Luca• Greco Giovanni Battista• Gregorio Marco• Grimoldi Barbara• Lombardo Jessica• Manzoni Manuel• Palermo Massimiliano• Palumbo Fabiola• Pasqualetti Dario• Perri Simona• Piazzani Andrea• Saviano Rosario• Urciuoli Mauro

Il Consiglio Direttivo si congratula con tutti gli abilitati e augura loro un buon lavoro!

VITA

DI COLLEGIO

criticità psicoambientali… e posso continuare senza fine.Ma poi, anzi prima, anzi sopra, c’è il progettista. L’inter-prete unico della trasformazione che si intende portare. Da qualsiasi lato lo si voglia vedere. Questo non significa che nulla è importante, anzi, il tentativo è stato proprio quello di suggerire al progettista una serie di domande alle quali è opportuno dare una risposta per poter esprimere

la sua interpretazione con la consapevolezza di aver dato il giusto rispetto alla sua opera, che sicuramente gli sopravvivrà e che sarà sempre patrimonio di tutti. Le varie espres-sioni della Corte Costituzionale hanno tutte un tema continuo ed immutabile: “il paesag-gio è bene non suscettibile di qualsiasi altro interesse”. Questa regola scritta sul cartiglio di studio di ogni progetto potrebbe portare

a riflessioni diverse e più complete. Per aiutare questo percorso abbiamo invitato quindici relatori che ci hanno indicato alcune delle molteplici strade per raggiungere l’obbiettivo, quindi il percorso si è snodato fra un natu-ralista, un geologo, un esperto di architettura sostenibile, un architetto del paesaggio, due docenti del politecnico, due dirigenti di Regione Lombardia, due funzionari della Soprintendenza, uno storico del paesaggio, un giornalista scrittore, una psicologa ambientale, un avvocato ammi-nistrativista ed il sottoscritto".

Qual è la ricetta per salvaguardare il Paesaggio? Se ne è discusso durante il corso di aggiornamento sul paesaggio e la sua cultura tenuto nelle scorse settimane nella sede del Collegio dei Geometri di Como. Introducendo il tema del quadro generale delle finalità del corso, l'architetto Domenico Palezzato ha sottolineato come: "Nonostante il Paesaggio abbia tantissimi ingredienti, non conosce una ricetta fissa e riutilizzabile per confezionarli. E’ chiaro che per “ricetta” intendo un percorso a tappe fisse che porti certamente ad un risul-tato. Ogni situazione ha la sua storia, i suoi ingredienti, che ufficialmente chiamiamo “ele-menti costitutivi”, ma non basta metterli in fila ed amalgamarli per ottenere un risultato. Ma cosa possiamo chiamare risultato? Considera-to che voglio dare a questo termine l’accezione positiva? Anche qui non c’è una risposta. Questo è stato il filo conduttore del corso che si è tenuto al Collegio di Como. Abbiamo tentato di analizzare alcune facce di que-sto molteplice e curioso argomento e spero che, se qualche dubbio lo abbiamo chiarito, molti li abbiamo creati. E’ co-munque emersa la figura principe dell’azione paesaggisti-ca che è il progettista.Poi ci sono le disposizioni di legge, i regolamenti, gli strumenti urbanistici grandi e piccoli, i gradi di sensibilità paesaggistiche, le fragilità, i punti panoramici, le fragilità del territorio, la committenza, le

La "ricetta" per salvaguardare il paesaggio

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ilTrianGolo TrianGoloFormazione Continuaa cura della redazione Formazione: il 2016

si apre con un masterda 52 crediti

Rilevamento, conservazione e recupero degli edifi ci

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Como e la Cooperativa fra i Geometri della provincia di Como e Università degli studi di Bergamo Dipartimento di Ingegneria e Scienza Applicata, organizzano un master di formazione professionale dal titolo: “Rilevamento, conservazione e recupero degli edifi ci” suddiviso in due moduli. Il primo modulo - Rilevamento - relatore il prof Giulio Colombo, approfondirà “i sensori e le tecniche di rilevamento per la conoscenza geometrica e tematica, l’acquisizione dei dati metrici e reda-zione degli elaborati di supporto alla documentazione morfologica, dimensionale, strutturale e materica dell’esistente".Il secondo modulo – Conservazione e recupero – tenuto dal prof Giulio Mirabella Roberti metterà sotto la lente le “conoscenza dell’edifi cio e delle fasi costruttive, analisi dei materiali impiegati, verifi ca degli stati di dissesto e degrado, coordinamento degli interventi, il progetto di conservazione e recupero, i piani di manutenzione, problemi di riqualifi cazione e adeguamento (strutturale, sismico, energetico, abitativo, ecc.) di un edifi cio."Sul fronte del rilevamento, l’innovazione tecnologica nel settore del rilevamento terrestre ha portato in anni recenti alla diff usione di sistemi fortemente automatizzati e multi-funzione in grado di eseguire sul campo una serie integrata di operazioni che vanno dalla georeferenzia-zione in un riferimento assegnato, alla defi nizione rapida delle geometrie spaziali degli oggetti attraverso sensori laser, che operano su singoli punti-oggetto o per scansione, e l’impiego dell’immagine fotografi ca, essenziale sia per il contributo semantico sia per quello metrico deducibile da riprese aeree di prossimità con aeromobili a pilotaggio remoto.L’automazione nella fase di acquisizione di dati geometrici, tematici in genere e materici in particolare, consente di semplifi care il processo di rilievo, incrementando da un lato la pro-duttività e dall’altro la completezza degli elaborati 2D-3D.Il corso intende analizzare le tematiche connesse alla costruzione di modelli per la conoscenza dell’edifi cato civile e storico, a supporto di interventi di recupero e riqualifi cazione, attraverso lezioni di approfondimento teorico ed esercitazioni pratiche sul campo; vengono inoltre presi in esame gli aspetti d’uso dei soft ware per il trattamento dei dati e per l’estrazione degli elaborati tecnici di progetto, raster e vettoriali.Per quanto riguarda invece la conservazione e il recupero, sarà esaminato progetto di inter-vento su un edifi cio esistente con fi nalità di recupero o adattamento funzionale o tecnologico si diff erenzia in modo sostanziale dal progetto del nuovo, in quanto deve tener conto in modo imprescindibile delle condizioni di partenza. A maggior ragione, se all’edifi cio si riconosce un valore di storia materiale, il progettista deve anzitutto essere in grado di comprendere e rispet-tare gli elementi delle tecniche costruttive utilizzate nel passato e intervenire per arrestarne il degrado o prevenire il suo sviluppo nel futuro, verifi cando puntualmente la compatibilità degli interventi di rifunzionalizzazione proposti con la materia storica dell’edifi cio.Il master, che assegna 52 crediti formativi, si terrà nella sedee del Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della Provincia di Como di via Recchi, 2. Il costo varia da 300 euro + iva per gli iscritti al Collegio di Como e alla Cooperativa fra i Geometri, 325 + iva e 350 + iva per i non iscritti e gli altri partecipanti provenienti da altri ordini professionali. L'adesione on-line è attiva fi no al 31 dicembre 2015.

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VITA

DI COLLEGIO

Tutti gli aggiornamentidell’albo professionaleA

lbo

Seduta del Consiglio Direttivo del 22 ottobre 2015

Iscrizioni Praticanti n Registro Nominativo Residenza2373 CHIAROLANZA LUCA Cantù2374 CRUGNOLA ROBERTO Vedano Olona2375 FONTANA LORENZO Plesio2376 GUANZIROLI ANDREA Albese con Cass.2378 PRICOP LIVIU GABRIELE Certosa Pavia2377 PAPA ALESSANDRO CARMELO Carbonate2379 ROCCAFORTE MARCO Como Cancellazionin Registro Nominativo Residenza2108 CAMBRIA FILIPPO Bedano (Svizzera)

Cancellazionin Albo Nominativo Residenza2803 MAIO LUIGI Fino Mornasco

Praticanti Iscrizionin Registro Nominativo Residenza2380 AMMIRATI VINCENZO Canzo2381 LEONE SALVATORE Erba

Cancellazionin Registro Nominativo Residenza2366 ACCARDO RAMONA San Fedele Intelvi

Seduta del Consiglio Direttivo del 12 novembre 2015

Finanziamenti per corsi di formazione, la Cipag abbatte

i limiti di età

Il Consiglio Nazionale Geometri con un comunica-to diff uso lo scorso 26 novembre ha confermato che, in recepimento delle richieste del CNGeGL, la Cassa ha stabilito di fi nanziare, senza limiti di età, i corsi in programmazione dal 1° gennaio 2016 necessari per il mantenimento delle qualifi che professionali relative al settore della sicurezza (corso di 40 ore nel quinquen-nio), al settore della prevenzione incendi (corso di 40 ore nel quinquennio), al settore degli amministratori di condominio (corso di 15 ore annuali), al settore della mediazione civile (corso di 16 ore ogni biennio) per i colleghi in regola con il pagamento dei contributi.Il consiglio di amministrazione della cassa Geometri preso atto che il percorso formativo, secondo quanto previsto dal Regolamento CNG per la formazione con-tinua, è reso obbligatorio dal 1° gennaio 2010 a tutti i professionisti tenuti al rispetto crediti formativi, e con-siderato che è interesse della CIPAG di promuovere e valorizzare la professione di geometra a garanzia del futuro previdenziale della categoria, ha deliberato di erogare un contributo ai partecipanti pari al 50% del costo del corso con un limite massimo di € 200,00, nei limiti massimi annui previsti dall’apposito capitolo di spesa e di erogare il contributo ai geometri partecipanti - senza limiti di età in possesso dei requisiti richiesti e secondo le modalità vigenti.

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NOTIZIE UTILI

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it ilTrianGolo TrianGoloIL TRIANGOLO Rivista trimestrale d’informazione tecnico - professionale del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di ComoNumero 4/2015

Autorizzazione del tribunale di Comon. 204 del 26 ottobre 1968

Spedizione con posta elettronica certificata

RedazioneVia Recchi 2 - 22100 Comotel. 031/261298 - fax 031/271287E-mail: [email protected]: [email protected]

Direttore responsabileGeom. Oscar Mellae-mail: [email protected]

Direttore di stampaGeom. Walter Albertie-mail: [email protected]

Coordinatore Commissione StampaGeom. Rachele Bonettie-mail: [email protected]

Commissione stampaGeom. Alberti Walter – Geom. Bonetti Rachele Geom. Mella Oscar – Geom. Elena Fumagalli Geom. Scacchi Gianluca - Geom. Giuseppina Marzari

Hanno inoltre collaboratoElena Barezzani - segreteria del Collegiodott. Alessandro Petronzi, avv. Antonio Iorio, geom. Gia-como Scotto, geom. Carlo Zanotta

Coordinamento giornalistico e impaginazioneSEM - Servizi Editoriali & MultimedialiVia Volta 18 - 20090 Corsico (Mi)tel. 02 4583153 - fax 02 4583369www.servizieditorialiemultimediali.itinfo@servizieditorialiemultimediali.it

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AppuntamentiPresidente geom. Corrado Mascetti e Segretario Geom. Oscar Mella ricevono su appuntamento il martedì pome-riggio, il Presidente è inoltre in sede il venerdì mattinaPer fissare un incontro contattare la Segreteria del Collegio: tel. 031/261298 - fax 031/271287

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SEZIONE DISTACCATA DI COMOC/O COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI COMO

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