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Studio Tributario e Societario Esportatore autorizzato, sistema REX, AEO e recenti sviluppi nel commercio internazionale Pier Paolo Ghetti Pordenone, 9 Ottobre 2018

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Studio Tributario e Societario

Esportatore autorizzato, sistema REX, AEO e recenti sviluppi nel commercio internazionalePier Paolo GhettiPordenone, 9 Ottobre 2018

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Agenda

Lo status di esportatore autorizzato

L’origine preferenziale e gli accordi di libero scambio

Le prove dell’origine preferenziale

Il percorso per ottenere lo status di esportatore autorizzato

Il sistema Rex

Il contesto nell’ambito del sistema SPG

Il Rex nel commercio bilaterale: accordo CETA

L'operatore economico autorizzato (AEO)

Quali i reali vantaggi

Suggerimenti per l'ottenimento del riconoscimento dello status di AEO

Nuove forme di protezionismo doganale: situazione attuale e prospettica

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Lo status di Esportatore Autorizzato

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Origine preferenziale e accordi di libero scambio

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Definizioni a confronto

Nozione di origine delle merci

L’origine delle merci (concetto diverso da quello di provenienza) può essere«non preferenziale» o «preferenziale».

L’origine «non preferenziale»consente di individuare le misureall’esportazione ed importazionequali divieti, contingenti,massimali, dazi antidumping ecompensativi, l’etichettatura diorigine* e le misure per larilevazione dei dati statistici delcommercio internazionale.

L’origine «preferenziale»consente all’importatore dibeneficiare di agevolazioni daziariericonosciute e disciplinate, in modoreciproco, dagli accordicommerciali che l’UE stipula con iPaesi terzi (es. Accordo di liberoscambio con la Corea del Sud) e/oin modo unilaterale a beneficio dimolti Paesi dei diversi mercatiinternazionali (cfr. Paesi beneficiaridel Sistema di PreferenzeGeneralizzate).*NB. la falsa o errata indicazione dell’origine e/o Made

in Italy, che può essere determinata da un semplice

errore nella interpretazione delle peculiari norme

doganali, è punita con sanzioni penali.

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Normativa doganale di riferimento

Nozione di origine delle merci

Riferimenti normativi UE dal 1° maggio 2016

Origine preferenziale

• artt. da 64 a 66 Codice doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013 – CDU)

• artt. da 37 a 70 Regolamento Delegato (Reg. UE 2015/2446 – RD)

• artt. 60 a 126 Regolamento di Esecuzione (Reg. UE 2015/2447 – RE)

• Accordi bilaterali UE

• Misure preferenziali autonome

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Origine preferenziale

Aspetti definitori

Origine

preferenziale

e

Sintesi delle

condizioni

previste dai

protocolli di

origine degli

accordi

L’origine «preferenziale» è uno status della merce che consente, posto il

rispetto di determinate condizioni, di beneficiare di riduzioni o esenzioni

daziarie all’atto dell’importazione della merce nel Paese di destino.

Tali agevolazioni daziarie sono riconosciute e disciplinate, in modo reciproco,

dagli Accordi commerciali di libero scambio che l’UE stipula con i Paesi

terzi e/o in modo unilaterale, a beneficio di molti Paesi di diversi mercati

internazionali.

Sintesi condizioni:

• Prodotti originari di una parte contraente

• Continuità territoriale delle lavorazioni

• Trasporto diretto dei beni fra le parti contraenti;

• Idonea prova dell’origine preferenziale (e.g. certificato di

circolazione EUR.1 o dichiarazione su fattura)

• Divieto di restituzione (no drawback)

Trattamento preferenziale

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Esempio impatto daziario

Regola di

origine

preferenziale

Aliquote daziarie applicabili in SVIZZERA

HS code Designazione merci Dazio MFN Dazio preferenziale UE

3926.90 - Other 29.0 CHF/100 gross kilogram 0%

Protocollo di origine Accordo UE-Svizzera (Convenzione PEM) e UE-Algeria

Voce SA

Designazione merciLavorazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari per

ottenere il carattere di prodotti originari

3926 Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Aliquote daziarie applicabili in ALGERIA

HS code Designazione merci Dazio MFN Dazio preferenziale UE

3926.90.99 - Other 30% 0%

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Status degli accordi preferenziali

Accordi operativi

Accordi in attesa di adozione/ratifica

Accordi in corso di negoziazione

Possibile avvio dei negoziati

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Accordi preferenziali FTA – i più recenti sviluppi

dal 1° gennaio 2016 si applica provvisoriamente l’accordo UE-Ucraina

dal 10 ottobre 2016 è applicato in via provvisoria l’accordo UE-SADC (South African Development Community,

che comprende Botswana, Lesotho, Namibia, Sud Africa e Swaziland): l’accordo bilaterale con il Sud Africa è stato

sostituito in quando il Sud Africa fa parte dell’accordo SADC

dal 1° aprile 2016 è entrato in vigore l’accordo UE-Kosovo

dal 3 settembre 2016 è provvisoriamente applicato l’accordo UE-Costa d’Avorio

dal 15 dicembre 2016 si applica in via provvisoria l’accordo con il Ghana; tuttavia, come precisato dall’Agenzia

delle Dogane, per il momento l’accordo interinale UE-Ghana è unilaterale e non si applica per le esportazioni

dalla UE in quanto il calendario di abbattimento dei dazi non è ancora concordato

dal 1° gennaio 2017 è applicato in via provvisoria l’accordo con l’Ecuador, che ha aderito all’accordo commerciale

già in essere tra UE e Colombia e Perù

dal 21 settembre 2017 è applicato in via provvisoria l’accordo UE-Canada (CETA)

dal 4 febbraio 2018 è applicato in via provvisoria l’accordo con il Mozambico, che si aggiunge ai Paesi che

applicano l’accordo UE-SADC

***

Vietnam: Negoziati conclusi a febbraio 2016. Fase di revisione legale del testo quasi ultimata, l’Accordo dovrà

essere tradotto in vista della proposta per l’approvazione e la ratifica. Entrata in vigore prevista nel 2019.

Giappone: Negoziati conclusi a dicembre 2017. Fase di revisione legale del testo e traduzione ultimata, l’Accordo

è stato presentato al Consiglio per l’approvazione ad aprile 2018. Una volta approvato da parte del Consiglio,

l’accordo sarà inviato al Parlamento europeo. Entrata in vigore prevista ad inizio 2019.

Singapore: Negoziati conclusi, ad aprile 2018 la Commissione europea ha presentato al Consiglio l’Accordo

commerciale; una volta approvato dal Consiglio, sarà trasmesso al Parlamento europeo con l'obiettivo di far

entrare in vigore l’accordo prima della fine del mandato dell’attuale Commissione europea nel 2019.

Australia: Negoziati avviati a partire da maggio 2018.

Nuova Zelanda: Negoziati avviati a partire da giugno 2018.

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Origine preferenziale

La determinazione dell’origine preferenziale

Sintesi delle

condizioni

previste dai

protocolli di

origine degli

accordi

• Sono considerati di origine preferenziale:

a. i prodotti interamente ottenuti;

b. i prodotti sufficientemente lavorati o trasformati in base alle condizioni stabilite nel Protocollo di origine dell’Accordo tra l’UE e il Paese terzo di esportazione (c.d. regole di origine preferenziale).

• Deroghe:

Regola di tolleranza generale Lavorazioni sempre insufficienti

È consentito l’utilizzo di prodotti non originari nella misura in cui il loro valore non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del

prodotto

Sussistono lavorazioni considerate sempre insufficienti, ossia mai considerate idonee a

conferire l’origine

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Ulteriori requisiti per l’origine preferenziale

Trasporto diretto

Il trattamento preferenziale è subordinato alla condizione che i prodotti originari delPaese di riferimento siano trasportati direttamente a destinazione senzal’attraversamento di altri Paesi.

Tale regola può essere derogata se i prodotti toccano altri porti soltanto per trasbordie operazioni di mero carico e scarico, sotto la sorveglianza delle Autorità doganali.

No drawback

I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari di una partecontraente per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell’origine non devonoessere soggetti, nella parte contraente esportatrice, ad alcun tipo di restituzione deidazi doganali o di esenzione di tali dazi.

Lavorazioni insufficienti

Indipendentemente dal fatto che le regole di origine siano soddisfatte, i protocolli diorigine degli accordi elencano alcune trasformazioni c.d. «minime» che sono daritenere sempre insufficienti a conferire l’origine.

Origine preferenziale

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Ulteriori elementi da considerare

Elementi neutri

Esistono degli elementi che, per la loro natura, non concorrono alla determinazionedell’origine del prodotto, anche se vengono utilizzati nel procedimento produttivo.Tali elementi sono:-energia e combustibile;-impianti e attrezzature;-macchine e utensili;-merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dellostesso.

Unità di riferimento

L'unità di riferimento per l'applicazione delle disposizioni delle relative convenzioni èlo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazionesecondo la nomenclatura del sistema armonizzato.Ne consegue che:a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è

classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complessocostituisce l'unità di riferimento;

b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici,classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto vaconsiderato singolarmente nell'applicare le disposizioni della presenteconvenzione.

Accessori

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati conun’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo (che fanno parte del suonormale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso è compreso nel prezzo di questiultimi o che non sono fatturati separatamente) si considerano con tutto un unico conl’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione.

Origine preferenziale

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Separazione contabile

Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici eintercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scrittadegli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di taliscorte l'uso del cosiddetto metodo della «separazione contabile».

Il metodo deve garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numerodi prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari» coincida con ilnumero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica dellescorte.

Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata epossono ritirarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o nonrispetti qualunque altra condizione fissata nella presente convenzione.

Origine preferenziale

Ulteriori elementi da considerare

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Esempio applicazione regole origine preferenziale

Regole diverse per uno stesso prodotto

Accordo UE-Corea del Sud

Convenzione PEM

Accordo CETA (UE-Canada)

a

b

c

c

È prevista una sola regola, con soglia in valore% più alta

a b = condizioni per soddisfare la regola

regola alternativac

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Prova dell’origine preferenziale

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Prova l’origine preferenziale negli scambi con Paesi aventi accordi di libero

scambio reciproci con l’UE.

Il certificato è rilasciato dall’Agenzia delle Dogane generalmente prima

dell’esportazione della merce. In alcuni casi può essere rilasciato ex post.

Al momento della domanda di rilascio l’esportatore si impegna ad esibire tutta la

documentazione giustificativa ed a conservarla per il termine previsto dallo specifico

accordo.

Al ricorrere di specifiche circostanze, può essere sostituito da una dichiarazione su

fattura, rilasciata da qualsiasi esportatore per spedizioni di prodotti originari di

importo inferiore ad € 6.000 o, per spedizioni di importo superiore ad € 6.000,

solamente da un soggetto con lo status di «esportatore autorizzato».

Taluni accordi di libero scambio (i.e. Corea del Sud, CETA con il Canada) prevedono

esclusivamente la dichiarazione su fattura – e non l’EUR.1 – quale prova dell’origine

preferenziale.

La prova dell’origine preferenziale

Il certificato di circolazione EUR.1 e la dichiarazione su fattura

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Il certificato di circolazione EUR.1

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Il certificato ATR

Tale documento accompagna i beni che viaggiano dall’UE alla Turchia e

viceversa, in forza dell’Accordo che istituisce una unione doganale tra tali

territori.

Il certificato ATR prova lo status di merce in libera circolazione negli

scambi con la Turchia.

Differisce dal certificato EUR.1 in quanto l’ATR non si riferisce

all’origine preferenziale (può essere emesso in relazione a merce di origine

non comunitaria purché immessa in libera pratica).

per la Turchia

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Il certificato ATR

per la Turchia

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La falsa dichiarazione dell’origine preferenziale all’atto

dell’esportazione comporta:

a) la falsa attestazione di un fatto in un atto pubblico (ladichiarazione doganale presentata in dogana);

b) l’illegittima fruizione di vantaggi daziari da partedell’importatore nel Paese terzo verso il quale i beni sonoesportati dall’UE.

Il regime sanzionatorio

Origine preferenziale

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a) falsa attestazione in un atto pubblico:

Il comportamento è perseguito penalmente mediante l’applicazionedell’art. 483 del codice penale che disciplina il reato di falso ideologico:

“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un attopubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, èpunito con la reclusione fino a due anni”.

Inoltre, simile circostanza comporterà l’inevitabile incrinarsi dei rapporticon gli uffici doganali, anche ai fini dell’ottenimento/mantenimento diautorizzazioni.

Il regime sanzionatorio

Origine preferenziale

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b) illegittima fruizione di vantaggi daziari a destino:

Il comportamento è perseguibile in base alle leggi in vigore nel Paeseterzo di importazione, verosimilmente in capo al soggetto che figuraquale importatore in quel Paese.

Inoltre, simile circostanza potrebbe comportare la richiesta di rimborsoda parte dei clienti cui l’Autorità doganale abbia chiesto il versamentodei dazi doganali dovuti a seguito dell’invalidamento dell’originepreferenziale dichiarata all’importazione.

Il regime sanzionatorio

Origine preferenziale

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Il percorso per ottenere lo status di Esportatore Autorizzato

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Lo status di esportatore autorizzato consente alle aziende di poter attestare

l’origine preferenziale UE delle merci che esportano direttamente sulla

fattura, per spedizioni di prodotti originari di qualsiasi importo.

La dichiarazione di origine preferenziale su fattura dovrà altresì riportare il codice

identificativo rilasciato dalle Autorità doganali che rilasciano

l’autorizzazione:

«L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione

doganale n. ........) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine

preferenziale ........»

I requisiti fondamentali per ottenere lo status di esportatore autorizzato sono:

esportazioni a carattere regolare verso i Paesi extra-UE con cui esistono

accordi commerciali preferenziali e che ammettono questa agevolazione;

idonee procedure per determinare l’origine preferenziale della merce da

esportare e conservazione delle prove documentali (es. dichiarazioni dei

fornitori, schede di lavorazione).

Lo status di Esportatore Autorizzato

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Riepilogo fasi del processo

Raccolta informazioni di origine sui beni in acquisto tramite le dichiarazioni dei fornitori

Dichiarazione di origine in fattura o richiesta emissione EUR.1

Valorizzazione origine delle componenti e analisi della distinta base

Applicazione delle regole di origine e verifica dei requisiti

In generale, l’adozione di procedure ha l’obiettivo di garantire un comportamento della

Società conforme alle disposizioni in materia, onde evitare il rischio di contestazioni da parte

delle Autorità doganali in merito a comportamenti non conformi, passibili di sanzioni di

carattere amministrativo o penale.

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Il soggetto esportatore dell’UE, per acquisire le informazioni necessarie

per determinare il carattere originario preferenziale delle merci ai fini

delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra l’UE e i Paesi terzi

accordisti, può chiedere ai propri fornitori UE di servirsi della «dichiarazione

di origine del fornitore».

Tale dichiarazione del fornitore in merito al

carattere originario preferenziale dei

prodotti viene poi utilizzata dal soggetto

esportatore dell’UE quale elemento di

prova per l’origine preferenziale dichiarata in

sede di domanda di rilascio dei certificati di

circolazione EUR.1 o come base per la

compilazione delle dichiarazioni su fattura.

La dichiarazione di origine del fornitore

Il contesto

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La dichiarazione di origine del fornitore

È necessario instaurare e gestire una catena informativa con i propri

fornitori dell’UE, in particolare con quelli più significativi che possono essere

considerati «critici» - sulla base delle regole di origine applicabili ai propri

prodotti.

È essenziale NON confondere il concetto di «provenienza» con quello di

origine: l’aver acquistato merce da un fornitore italiano o francese non

comporta automaticamente che essa sia di origine preferenziale UE (i.e. il

fornitore potrebbe aver a sua volta importato la merce da un Paese terzo).

In assenza di dichiarazione del fornitore, in ottica prudenziale e

cautelativa è opportuno considerare le componenti di acquisto impiegate nel

processo produttivo / rivendute come «non di origine preferenziale UE» ai fini

della determinazione dell’origine.

Il contesto (segue)

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Nella fase di acquisto di materie prime, componenti, semilavorati o prodotti

finiti «critici» da fornitori dell’Unione europea, l’operatore economico

acquisirà, ove necessario, le informazioni in merito all’origine preferenziale di

tali beni, chiedendo al fornitore il rilascio della dichiarazione di origine del

fornitore:

per singola spedizione, o

a lungo termine, un’unica dichiarazione a copertura di più invii di merci,

nel caso di invii regolari di merci delle quali si prevede che il carattere

originario sia lo stesso.

Nel caso in cui il fornitore non abbia prodotto/lavorato le merci, ma, a sua

volta, abbia acquistato i prodotti oggetto di fornitura da un altro fornitore UE,

potrà a sua volta chiedere la dichiarazione al proprio fornitore seguendo un

processo a ritroso ed utilizzare la dichiarazione ricevuta dal proprio fornitore

per rilasciare al proprio cliente la dichiarazione del fornitore, secondo un

meccanismo a cascata.

La dichiarazione di origine del fornitore

I modelli

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Modello dichiarazione «per singola spedizione»

Reg. (UE) 2015/2447

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Reg. (UE) 2015/2447 (RE)

Modello dichiarazione «a lungo termine»

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La dichiarazione di origine del fornitore a lungo termine

La disposizione in merito alla validità della dichiarazione è stata semplificata e

riformulata in modo più chiaro dal successivo Regolamento di esecuzione (UE) 2017/989

dell’8 giugno 2017.

È stata riconosciuta la possibilità – spesso già adottata nella prassi operativa – che

un’unica dichiarazione a lungo termine del fornitore possa coprire sia merci già

consegnate entro la data di rilascio della dichiarazione, sia quelle che saranno consegnate

dopo tale data.

Le dichiarazioni a lungo termine devono quindi riportare tre date:

a) la data in cui la dichiarazione è compilata (data di rilascio);

b) la data di inizio del periodo di validità (data di inizio), che non può essere anteriore

a 12 mesi prima della data di rilascio o posteriore a 6 mesi dopo tale data;

c) la data di termine del periodo (data di termine), che non può essere posteriore a 24

mesi dopo la data di rilascio.

Principali novità apportate dalla nuova disciplina del CDU

Il CDU ha inoltre introdotto la possibilità di autenticazione elettronica della dichiarazione,

alternativa al rilascio di impegno scritto con cui il fornitore si assume la piena responsabilità per

ogni dichiarazione del fornitore che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua

firma manoscritta.

Data di inizio del periodo di validitàData di rilascio Data di termine del

periodo di validità

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La dichiarazione di origine del fornitore

CRITICITÀ RICORRENTI

Descrizione inadeguata degliarticoli nella dichiarazione;

Elenco incompleto o inesatto deiPaesi accordisti;

Firma da parte di un soggetto chenon può impegnare la societàfornitrice;

Incongruenza tra il periodo divalidità e la data di sottoscrizionedella dichiarazione;

Variazione dell’origine della mercein corso di validità delladichiarazione rilasciata.

Criticità e suggerimenti

SUGGERIMENTI

Istruzioni per la compilazione oprecompilazione parziale;

Automazione del processo diraccolta tramite portale o sistemadi generazione automatica delleLTD precompilate.

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Valorizzazione origine delle componenti e analisi della distinta base

Distinta base «Prodotto lucchetto X» NC 8301 10 00Prezzo franco fabbrica ……

Codice articolo

Descrizione

Commoditycode /

Customs tariff code / Tariff

code / HS code / CN ….

ValoreCountry of

OriginOP

ABC Parte 1 8301 60 00 10 IT UE

DEF Parte 2 8301 60 00 20 CN NO UE

UVW Molla acciaio 7320 .. .. 5 CN NO UE

XYZ Arco 7326 .. .. 15 DE UE

Esempio prodotto «lucchetto»

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Esempio regola del «cambio di voce»«Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto»

Applicazione delle regole di origine e verifica dei requisiti

Nella DB sono presenti materiali

NON originari classificati nella stessa VD del

prodotto finito?

Sì No

Possibile applicazione della «regola di tolleranza generale»

Regola del salto

tariffario rispettata

Attribuzione origine al

prodotto finito

Il valore dei materialinon originari classificati

alla stessa VD del prodotto finito supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto?

Sì No

Salvataggio esito applicazione

regola

Regola del salto

tariffario non rispettata

Distinta base «Prodotto lucchetto X» NC 8301 10 00Prezzo franco fabbrica ……

Codice articolo

Descrizione

Commoditycode /

Customs tariff code / Tariff code / HS code / CN

….

ValoreCountry of Origin

OP

ABC Parte 1 8301 60 00 10 IT UE

DEF Parte 2 8301 60 00 20 CN NO UE

UVWMolla acciaio

7320 .. .. 5 CN NO UE

XYZ Arco 7326 .. .. 15 DE UE

Attribuzione origine al

prodotto finito

Il prodotto non acquisisce l’origine

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Esempio regola del «cambio di voce»«Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto»

Dichiarazione di origine in fattura o richiesta emissione EUR.1

Nella DB sono presenti materiali

NON originari classificati nella stessa VD del

prodotto finito?

Sì No

Possibile applicazione della «regola di tolleranza generale»

Regola del salto

tariffario rispettata

Attribuzione origine al

prodotto finito

Il valore dei materialinon originari classificati

alla stessa VD del prodotto finito supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto?

Sì No

Salvataggio esito applicazione

regola

Regola del salto

tariffario non rispettata

Distinta base «Prodotto lucchetto X» NC 8301 10 00Prezzo franco fabbrica ……

Codice articolo

Descrizione

Commoditycode /

Customs tariff code / Tariff code / HS code / CN

….

ValoreCountry of Origin

OP

ABC Parte 1 8301 60 00 10 IT UE

DEF Parte 2 8301 60 00 20 CN NO UE

UVWMolla acciaio

7320 .. .. 5 CN NO UE

XYZ Arco 7326 .. .. 15 DE UE

Attribuzione origine al

prodotto finito

Il prodotto non acquisisce l’origine

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Il sistema REX

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Il contesto nell’ambito del sistema SPG

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Nell’ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate

Il sistema REX

Dal 1° gennaio 2017 è stata avviata la progressiva applicazione del sistema

REX-Registered Exporter System.

Il sistema REX mira alla eliminazione dei certificati Form-A, sostituendoli

con dichiarazioni di origine rese dai fornitori riconosciuti come

«Esportatori Registrati» dalle autorità doganali estere.

È stato creato un apposito database ad opera della Commissione UE che

mette a disposizione degli operatori UE le informazioni aggiornate sugli

esportatori registrati, autorizzati a certificare l’origine delle merci

nell’ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate unilaterali

(SPG), in base al quale l’UE applica unilateralmente preferenze tariffarie ai

prodotti originari di Paesi in via di sviluppo.

L’adozione del sistema dipende anche dalle tempistiche dei Paesi SPG

beneficiari, che hanno comunicato alla Commissione UE la data a decorrere

dalla quale iniziano ad applicare il sistema REX; al più tardi, a decorrere dal

30 giugno 2020.

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Eliminazione certificati Form-A, sostituiti da attestazioni di origine

Sistema REX – in pratica

Reg. (UE) 2015/2447

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Esempio di attestazione di origine su fattura

Sistema REX – in pratica

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Procedura di validazione n. REX

Sistema REX – in pratica

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Esito validazione n. REX

Sistema REX – in pratica

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Esito validazione n. REX

Sistema REX – in pratica

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Il Rex nel commercio bilaterale: accordo CETA

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Nell’ambito del commercio bilaterale

Il sistema REX

Il sistema REX trova applicazione anche nell’ambito del commercio bilaterale. Il

sistema comprende anche dati sugli operatori commerciali dell’UE al fine di

sostenere le esportazioni che beneficiano del cumulo bilaterale e verso quei Paesi i

cui accordi FTA con l’UE prevedono il REX (ad oggi, accordo CETA tra UE e Canada).

L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato istruzioni operative per la registrazione nel

sistema REX degli operatori nazionali e per l’indicazione del codice REX nelle

dichiarazioni doganali (Circolare n. 13/D e Nota n. 61168 del 16 novembre 2017):

Per ottenere la registrazione è necessario compilare e presentare apposita

istanza alla Dogana.

Il codice REX rilasciato è identificato dalla dicitura “IT” ”REX”, seguita dal

”codice EORI”, e deve essere apposto dagli esportatori unionali registrati nella

dichiarazione di origine sulle fatture riguardanti merci che soddisfano i requisiti

per poter essere dichiarate di origine preferenziale UE.

Il 20 aprile 2018 è stato pubblicato il Reg. (UE) 2018/604, che ha modificato

alcune disposizioni del Reg. (UE) 2015/2447 (RE), introducendo tra l’altro lo

specifico modulo di domanda da utilizzarsi a cura degli esportatori degli

Stati membri UE che intendono registrarsi nel sistema REX (all. 22-06 bis).

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Nell’ambito del commercio bilaterale

Il sistema REX

Modifiche al testo dell’art. 68 RE, relativo alla «Registrazione degli esportatori fuori

dall’ambito dell’SPG dell’Unione», apportate dal Reg. (UE) 2018/604:

1. Se l'Unione ha un regime preferenziale in base al quale l'esportatore può compilareun documento relativo all'origine conformemente alla legislazione pertinente dell'Unione,un siffatto documento può essere compilato esclusivamente da un esportatore registratoa tal fine dall'autorità doganale di uno Stato membro. L'identità degli esportatori cosìregistrati figura nel sistema degli esportatori registrati (REX) di cui all'allegato delladecisione di esecuzione 2016/578/UE. Le sottosezioni da 2 a 9 della presente sezione siapplicano mutatis mutandis. Gli articoli 80, 82, 83, 84, 86, 87, 89 e 91 del presenteregolamento si applicano mutatis mutandis.

2. Ai fini del presente articolo non si applicano l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), e gliarticoli 16, 17 e 18 del regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 relativi alle condizioniper l'accettazione delle domande e la sospensione delle decisioni, nonché gli l’articolo10, paragrafo 1, e l'articolo 15 del presente regolamento. Le domande e le decisioniconnesse al presente articolo non vengono scambiate e archiviate in un sistemaelettronico di informazione e comunicazione di cui all'articolo 10 del presenteregolamento.

3. La Commissione comunica al paese terzo con cui l'Unione ha un regime preferenzialegli indirizzi delle autorità doganali competenti per la verifica di un documento relativoall'origine compilato da un esportatore registrato nell'Unione conformemente al presentearticolo.

4. In deroga al paragrafo 1, qualora il regime preferenziale applicabile non precisi ilvalore soglia fino al quale un esportatore che non è un esportatore registrato puòcompilare un documento relativo all'origine, il valore soglia è pari a 6 000 EUR perciascuna spedizione.

5. In deroga al paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2017 un documento relativo all'originepuò essere compilato da un esportatore non registrato, purché sia un esportatoreautorizzato nell'Unione. L'articolo 77, paragrafo 7, si applica di conseguenza.

6. Laddove un regime preferenziale consenta all'Unione di esentare i prodotti originaridal requisito di fornire un documento relativo all'origine, detta esenzione si applicasubordinatamente alle disposizioni dell'articolo 103, nella misura in cui tali condizioninon siano stabilite nel regime preferenziale in questione.

7. Laddove un regime preferenziale consenta all'Unione di dispensare l'esportatore dalrequisito di firma di un documento relativo all'origine, tale firma non è necessaria.

Si specifica quali tra le numerosedisposizioni dettate in materia dinorme di origine dell’SPG dell’Unionesiano pertinenti, e dunque applicabilimutatis mutandis, ai fini dellaregistrazione degli esportatori fuoridall’ambito dell’SPG dell’Unione.

Si elimina, in quanto ormaiobsoleta, la disposizione in virtùdella quale fino al 31.12.2017 eraconsentito anche ad un soggetto inpossesso dello status di esportatoreautorizzato di rilasciare dichiarazionidi origine nell’ambito del REX.

Si introducono disposizioni volte adidentificare i casi di esenzione dallaprova dell’origine (es. piccolespedizioni che formano oggetto diimportazioni prive di qualsiasicarattere commerciale) ed in relazioneai requisiti di firma.

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La domanda per la registrazione

Il sistema REX

Reg. (UE) 2015/2447

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La domanda per la registrazione (segue)

Il sistema REX

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A differenza di molti altri accordi di libero scambio (ad eccezione di quello con

la Corea del Sud) nel CETA non è previsto il certificato di circolazione

EUR.1 quale prova di origine idonea a far beneficiare l’importatore a destino

degli sgravi daziari.

I prodotti originari dell’UE importati in Canada possono beneficiare del

trattamento tariffario preferenziale previsto dal CETA (riduzioni o esenzioni)

sulla base di idonea prova dell’origine, costituita da una «dichiarazione

di origine» rilasciata da parte di esportatori UE registrati (REX).

Nel periodo transitorio (dalla data di applicazione provvisoria del CETA

21/09/2017 al 31/12/2017) era possibile rilasciare una dichiarazione di origine

su fattura da parte di un esportatore autorizzato non ancora registrato

nel sistema REX (per la quale era necessario presentare alla Dogana

un’apposita istanza di autorizzazione/estensione dello status di esportatore

autorizzato già in essere anche al Canada).

A decorrere dal 01/01/2018 la prova dell’origine nel CETA è costituita

unicamente da una dichiarazione di origine da parte di un esportatore

registrato nel sistema REX.

La prova dell’origine preferenziale

Lo status di esportatore registrato REX

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Testo della dichiarazione di origine CETA

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Il ruolo della certificazione AEO

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Convegno Unindustria Pordenone© Studio Tributario e Societario 53

I vari Paesi membri della World Customs Organization, a fronte di unamaggiore attenzione rivolta alla sicurezza del commercio internazionale,stanno implementando nuovi strumenti doganali tesi a garantire l’affidabilitàdelle supply chain, introducendo controlli rigorosi in frontiera.

A partire dal 1 gennaio 2008 gli operatori che dimostrano un adeguato livellodi affidabilità e sicurezza della propria supply chain, con riferimento alleattività di importazione ed esportazione, possono richiedere alle Autoritàdoganali l’autorizzazione di Operatore Economico Autorizzato (AEO –Authorized Economic Operator).

Operatore Economico Autorizzato (AEO)

“gli operatori economici che soddisfano le condizioni per ottenere la qualifica di operatore economico autorizzato, distinguendosi così in modo positivo rispetto agli altri operatori economici, devono essere considerati partner affidabili nella

catena di approvvigionamento”*.

* n. 5 del Regolamento CE n. 1875 del 2006

Il concetto di AEO

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Convegno Unindustria Pordenone© Studio Tributario e Societario 54

Chi può diventare AEO?

Lo status di AEO è riconosciuto a seguito di verifiche auditdell’Agenzia delle Dogane rispetto ai seguenti requisiti, di cui ilrichiedente deve risultare in possesso:

L’adeguatezza del sistema logistico e contabile

Una comprovata solvibilità finanziaria

La rispondenza ad adeguate

norme di sicurezza, sia

sicurezza fisica che IT

L’osservanza degli obblighi doganali e

fiscali per i tre anni antecedenti

alla presentazione dell’istanza

Il rispetto di standard pratici di

competenza o qualifiche

professionali direttamente

connesse all’attività svolta

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Convegno Unindustria Pordenone© Studio Tributario e Societario 55

Le novità del nuovo Codice doganale dell’Unione

L’evoluzione della figura dell’AEO

AEO

Overview

2 “autorizzazioni” (cumulabili)

3 “certificati”

Nuovi criteri e condizioniCriteri definiti negli

orientamenti

Questionario di autovalutazione obbligatorio

AEOC necessario per accedere alle procedure semplificate

Questionario di autovalutazione facoltativo

Rispetto dei criteri AEO sufficiente per accedere

alle procedure semplificate

Monitoraggio dell’AEO

Norm

e p

revig

enti

Norm

e in

vig

ore

Monitoraggio dell’AEOancora più rilevante

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Formazione doganale Alfasigma© Studio Tributario e Societario 56

Art. 5 bis CDC Art. 39 CDU AEOC AEOS

Adeguata comprovata osservanza

degli obblighi doganali

a) Assenza di violazioni gravi o ripetute della normative

doganale e fiscale, compresa l’assenza di trascorsi di reati gravi

in relazione all’attività economica del richiedente√ √

Soddisfacente sistema di gestione

delle scritture commerciali e, se del

caso, relative ai trasporti che

consenta adeguati controlli doganali

b) Dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di

controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un

sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di

quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli

doganali

√ √

Comprovata solvibilità finanziaria c) Solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il

richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli

consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita

considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale

interessata

√ √

d) Con riguardo all’autorizzazione di cui all’art. 38, par. 2, lett.

a), il rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche

professionali direttamente connesse all’attività svolta√

Appropriate norme di sicurezza e) Con riguardo all’autorizzazione di cui all’art. 38, par. 2, let.

b), l’esistenza di adeguati standard di sicurezza, che si

considerano rispettati se il richiedente dimostra di disporre di

misure idonee a garantire la sicurezza della catena

internazionale di approvvigionamento anche per quanto

riguarda l’integrità fisica e I controlli degli accessi, I processi

logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e

l’individuazione dei partner commerciali.

Principali novità dell’AEOSintesi criteri e tipologie di autorizzazione

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Convegno Unindustria Pordenone© Studio Tributario e Societario 57

Vantaggi AEO

Principali benefici DIRETTI

Riduzione dei controlli documentali, scanner e fisici (fino al 90% degli attuali controlli).

Priorità di trattamento delle spedizioni se selezionate per il controllo.

Scelta, da parte dell’operatore, del luogo presso cui effettuare i controlli doganali.

Procedure agevolate nell’ottenere le semplificazioni doganali previste dal Codice doganale (ad

es. iscrizione nelle scritture del dichiarante-ex procedura domiciliata, sdoganamento centralizzato,

autovalutazione, riduzione/esonero garanzia globale, forfetizzazione del valore, accesso agevolato ai

regimi speciali, luogo diverso per la presentazione delle merci, ecc.).

Numero ridotto di dati per le dichiarazioni sommarie e comunicazione preventiva dell’esito positivo del

circuito doganale di controllo sulla dichiarazione sommaria.

Mutuo riconoscimento con Paesi terzi, con il quale le Autorità doganali dei diversi Paesi

riconoscono benefici reciproci agli operatori qualificati come affidabili (USA, Giappone, Cina).

Esonero da garanzia per depositi IVA.

Automatico riconoscimento dei criteri richiesti per lo status di «soggetto passivo

certificato» ai fini IVA, valido in tutti gli Stati dell’Unione, cui dovrebbero essere collegate

semplificazioni in relazione a minori costi di gestione della compliance e minori rischi

di contestazione nelle operazioni intra-UE (es. semplificazioni per la prova del trasporto

intra-UE, per la gestione contrattuale del call-off/consignment stock in altri Stati membri e

per le cessioni a catena cui è associata un’unica movimentazione di beni dal primo cedente

all’ultimo cessionario).

Principali benefici INDIRETTI

Fidelizzazione della clientela e maggiore credibilità sul mercato.

Migliori relazioni con le Autorità doganali.

Migliore pianificazione delle spedizioni e minori ritardi nelle spedizioni.

Diminuzione dei furti e delle perdite e degli incidenti legati alle condizioni di sicurezza.

Miglioramento negli adempimenti e minor rischio di sanzioni.

Novità

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Soggetto Passivo Certificato (CTP) – requisiti e vantaggi

Lo status di «soggetto passivo certificato» – certified taxable person (CTP),figura modellata sulla base dell’AEO previsto in ambito doganale, permetterà dibeneficiare di alcune norme di semplificazione in relazione all’IVAintracomunitaria, che si applicheranno qualora nell’operazione siano coinvolti soggettipassivi certificati, tra cui:

• semplificazione della prova del trasporto intra-UE – tramite la definizione di regoleuniformi, armonizzate e semplificate per fornire prova che i beni mobili sono statitrasportati da un Paese all’altro dell’UE;

• accordi di call-off/consignment stock – tramite l’introduzione di semplificazioni perle società che operano attraverso lo schema contrattuale del call-off/consignmentstock in altri Stati membri.

• disposizioni certe per l’assegnazione del trasporto nelle transazioni a catena –mediante l’introduzione di semplificazioni per le c.d. cessioni a catena cui èassociata un’unica movimentazione di beni dal primo cedente all’ultimocessionario;

• Possibilità di continuare ad utilizzare il meccanismo del reverse charge nel regimeIVA definitivo.

Se il richiedente è un soggetto passivo che ha ottenuto lo status di operatoreeconomico autorizzato a fini doganali, i criteri oggettivi sulla base dei quali leautorità fiscali potranno certificare i soggetti si considerano soddisfatti.

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Criteri per la certificazione AEO e raffronto con i criteri CTP

Criteri AEOart. 39 Codice Doganale dell’Unione

AEO

Customs

CTP

art. 13 bis proposta di

modifica Direttiva IVA

a) Assenza di violazioni gravi o ripetute della normative

doganale e fiscale, compresa l’assenza di trascorsi di reati

gravi in relazione all’attività economica del richiedente

b) Dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello

di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci,

mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e,

se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta

adeguati controlli doganali

c) Solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il

richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli

consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita

considerazione le caratteristiche del tipo di attività

commerciale interessata

.. o se produce garanziefornite da una compagniadi assicurazione o da altreistituzioni finanziarie o daaltri terzi affidabili dalpunto di vista economico

d) Con riguardo all’autorizzazione AEO-Customs, il rispetto di

standard pratici di competenza o qualifiche

professionali direttamente connesse all’attività svolta _

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Nuove forme di protezionismo doganale:

situazione attuale e prospettica

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USA

• Dazi addizionalicontro Cina, UE, Canada, Messico …

• Sanzioni contro l’Iran

• Ritiro dai negoziati sull’accordo Trans pacific partnership (TPP) e sul Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) con l’UE

• Accordo USMCA (US-Mexico-Canada Agreement) ex-NAFTA

Giappone

• Negoziato accordo FTA con UE

Unione europea

• Politica commerciale di promozione del libero scambio e negoziazione FTA

• Contromisure ai dazi statunitensiUK

• Brexit

Canada

• Accordo FTA CETA UE-Canada

• Accordo USMCA (US-Mexico-Canada Agreement) ex-NAFTA

• Contromisure ai dazi statunitensi

Messico

• Accordo FTA con UE

• Accordo USMCA (US-Mexico-Canada Agreement) ex-NAFTA

• Contromisure ai dazi statunitensi

Overview

Cina

• Dazi addizionali contro USA

• Waves di riduzione dazi convenzionali su categorie di beni luxury

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Riepilogo delle principali misure commerciali

Country Description Countries affected Measure

Action against China’s acts, policies and practices related to technology transfer, IP and innovation (tariff measure) – List 1 and List 2Supplemental action against China – List 3

China

+25% (List 1 and 2)+10% (List 3, to be increased to +25% from January 2019)

Adjusting imports of steel into the US (tariff measure)All, except Argentina, Australia, Brazil, and South Korea, which have agreed to absolute quota regimes

+25% or absolute quota

Adjusting imports of aluminum into the US (Tariff measure)

All, except Australia and Argentina, which have agreed to absolute quota regimes

+10%

Certain commercial policy measures concerning certainproducts originating in the US (retaliatory measure for steel / aluminum measures)

United States of America+10% / +25% (increase in a second stage)

Safeguard investigation concerning imports of steel products

All, except certain developing countries

Tariff Rate Quota +Additional duty of 25%

Countermeasures concerning certain products in response to unjustified tariffs on Canadian Steel and Aluminum Products

United States of America +10% / 25%

Additional import tariffs on selected US products United States of America +25%

State Council Customs Tariff Commission Notice on Suspension of Tariff Concession Obligations on Some Imported Products Originating from the United States (retaliatory measure)

United States of America +15% / 25%

Decree modifying the tariff of the general import and export tax law for goods originating in the United States of America

United States of America 7% to 25%

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«In times of uncertainty,the one thing you can do is be prepared»

Rick Cudworth

Head of Deloitte Consulting’s Brexit Center

BRACE YOURSELF… BREXIT IS COMING

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Convegno Unindustria Pordenone© Studio Tributario e Societario 66

Tappe fondamentali

Marzo2018

Aprile2017

Autunno2018

Deadline per trovare un accordo definitivo sul testo del WithdrawalAgreement (sui termini dell’uscita di UK e sul periodo transitorio) prima del processo di ratifica da parte di UK e UE

Marzo2019

Deadline prevista dall’art. 50 TUE per l’uscita di UK dall’UE

Possibile periodo transitorio seratificato in esito ai negoziati

Timing?

Il Consiglio Europeo adotta delle linee guida sulle future relazioni commerciali con UK.

Viene pubblicata la bozza del “Withdrawal Agreement”, comprendente un accordo sull’adozione di un periodo transitorio

31 Dicembre2020

Accordo sulle future relazioni UK-UE

A causa di uno stallo dei negoziati, il governo inglese pubblica una serie di technical notice con cui vengono fornite informazioni volte a comprendere cosa gli operatori dovrebbero fare nel caso in cui UK lasci l’UE senza alcun accordo (c.d. «no deal» scenario).

Giugno2016

Il referendum consultivo tenutosi in UK esprime la volontà di lasciare l’UE

Fine del periodo transitorio seratificato in esito ai negoziati

Principio chiave dei negoziati: “Nothing is agreed until everything is agreed”

Marzo2017

Il governo inglese notifica all’UE l’intenzione di avviare la procedura prevista dall’art. 50 del Trattato UE

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BREXIT

Futura evoluzione

Aree di incertezza

• Quali tempistiche per la negoziazione dell’uscita?

• Quale forma di accordo disciplinerà i rapporti UE-UK?

• Che impatto potrà avere l’esistente e futura giurisprudenza della CGUE?

• Quale sarà la politica commerciale di UK con i paesi non UE?

Alcuni punti fermi

• Il punto 23 delle Guidelines ribadisce che «Until it leaves the Union, theUnited Kingdom remains a full Member of the European Union, subject to allrights and obligations set out in the Treaties and under EU law».

• UK sarà poi considerato uno Stato terzo.

• Ripristino delle frontiere: cessioni e acquisti intracomunitari posti in esserecon UK diverranno rispettivamente esportazioni e importazioni, conconseguenti impatti in materia di dazi doganali, IVA e accise e con nuovivincoli doganali.

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Framework legislativo vigente

Rapporti UE-UK e impatti sulla supply chain

Unione doganale e Codice Doganale dell’Unione

• Ripristino delle frontiere con nuovi vincoli doganali

• Esclusione dall’applicazione del Codice doganale dell’Unione

• Applicazione della Tariffa UE alle merci originarie/provenienti da UKe adozione da parte di UK di una propria Tariffa

Mercato unico

• Viene meno la libera circolazione delle merci (e delle persone)

Direttiva IVA

• Si applica soltanto ai territori facenti parte dell’UE (eccezioneMonaco e Isola di Man)

• Effetti sulle modalità di assoggettamento ad IVA tra soggetti passiviUE e soggetti stabiliti nel Regno Unito

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Criticità – Origine

Potenzialmente nessun accordo di libero scambio concluso dall’UE sarà applicabile dal Regno Unito

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Sintesi trade-off possibili modelli post-Brexit

Membro UE

Unione doganale

SEE EFTA FTA CETA MFN

28 Stati membriUE

TurchiaNorvegia,

Liechtenstein, Islanda

Svizzera Canada Australia

Libera circolazione di merci, servizi e capitali

Sì No Sì Sì No No

Dazi doganali

No Noper le merciimmesse in

libera praticanell’u.d.

Noper le mercioriginarie del

SEE

Noper le mercioriginariedell’EFTA

Noper le mercioriginarie deiPaesi dell’FTA

Libera circolazione delle persone

Sì No Sì Sì No No

Libertà di negoziare accordi commerciali e di stabilire tariffe con Paesi non UE

No Limitata Sì Sì Sì Sì

NormativaUE

Influenza Sì NoMolto

limitataNo No No

Compliance Sì Alcuni SìSì, con

alcuni opt-outs

No No

Contributi fiscali Sì NoSì

(83%)Sì

(52%)No No

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Possibili impatti in materia di IVA

La Direttiva IVA si applica soltanto ai territori facenti parte della UE, con lasola eccezione di Monaco e dell'Isola di Man: un accordo che prevedal’applicazione delle disposizioni della Direttiva ad un Paese terzo appare didifficile realizzazione.

Effetti della riqualificazione del Regno Unito quale Paese terzo extra-UE:

• acquisti e cessioni intracomunitarie da e per UK diventeranno operazioni diimportazione e di esportazione;

• non dovranno essere compilati i modelli Intrastat;

• impatti in termini di cash flow: l’importazione di merci da UK sarà soggettaad IVA all’atto dello sdoganamento, con riscossione diretta in dogana;

• in considerazione dei termini di consegna (Incoterms), obblighi diidentificazione/registrazione ai fini IVA crescenti;

Semplificazioni che non saranno più disponibili, ad es.:

• Operazioni triangolari

• Vendite a distanza

• Cessioni con installazione

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Cessioni di beni B2B

In ambito normativo le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggettistabiliti in UK non saranno più considerate come cessioni intracomunitarie exart. 41 D.l. n. 331/1993, ma troveranno la nuova qualifica di esportazioni exart. 8 D.P.R. n. 633/1972.

A seguito della qualificazione di tali operazioni come “esportazioni”, lemodifiche in ambito applicativo del cambio di disciplina comporteranno:

• l’applicazione delle procedure doganali sui trasferimenti di beni verso UK,con conseguente richiesta probatoria dell’uscita dei beni dal territoriocomunitario;

• la non obbligatorietà dell’iscrizione nel registro VIES per il cedente italiano,e tanto meno per il cessionario;

• l’abolizione dell’obbligo di trasmissione del modello riepilogativo dellecessioni intracomunitarie (Mod. INTRA-1-bis)

Tuttavia la riqualificazione di queste operazioni come esportazioni noncomporterà modifiche con riguardo:

• alla qualificazione di tali operazione come operazioni non imponibili;

• alla formazione del plafond;

• alla disciplina di individuazione del soggetto cedente come esportatoreabituale.

Cessioni a soggetto stabilito in UK

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Acquisti di beni B2B

In ambito normativo le operazioni di acquisto di beni da soggetti passivistabiliti in UK non saranno più considerati come acquisti intracomunitari exart. 38 D.l. n.331/1993, ma come importazioni ex art. 67 e seguenti, D.P.R.n. 633/1972.

A seguito della qualificazione di tali operazioni come “importazioni”, lemodifiche in ambito applicativo del cambio di disciplina comporteranno:

• l’obbligo di assolvere al pagamento dell’imposta in dogana;

• impossibilità per gli operatori di godere del meccanismo del reversecharge (art. 17, co.5 D.P.R. n. 633/1972);

• abolizione dell’obbligo di compilazione degli elenchi riepilogativi degli acquistiintracomunitari (Mod. INTRA-2-bis);

• obbligo di annotazione nei registri IVA del documento doganale diimportazione ai fini della detrazione dell’imposta;

• Conseguenze sui relativi flussi finanziari

Acquisti da soggetto stabilito in UK

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Studio Tributario e Societario

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Pier Paolo Ghetti

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