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Studio Tributario e Societario
Esportatore autorizzato, sistema REX, AEO e recenti sviluppi nel commercio internazionalePier Paolo GhettiPordenone, 9 Ottobre 2018
Convegno Unindustria Pordenone© Studio Tributario e Societario 2
Agenda
Lo status di esportatore autorizzato
L’origine preferenziale e gli accordi di libero scambio
Le prove dell’origine preferenziale
Il percorso per ottenere lo status di esportatore autorizzato
Il sistema Rex
Il contesto nell’ambito del sistema SPG
Il Rex nel commercio bilaterale: accordo CETA
L'operatore economico autorizzato (AEO)
Quali i reali vantaggi
Suggerimenti per l'ottenimento del riconoscimento dello status di AEO
Nuove forme di protezionismo doganale: situazione attuale e prospettica
Convegno Unindustria Pordenone© Studio Tributario e Societario 3
Lo status di Esportatore Autorizzato
Convegno Unindustria Pordenone© Studio Tributario e Societario 4
Origine preferenziale e accordi di libero scambio
Convegno Unindustria Pordenone© Studio Tributario e Societario 5
Definizioni a confronto
Nozione di origine delle merci
L’origine delle merci (concetto diverso da quello di provenienza) può essere«non preferenziale» o «preferenziale».
L’origine «non preferenziale»consente di individuare le misureall’esportazione ed importazionequali divieti, contingenti,massimali, dazi antidumping ecompensativi, l’etichettatura diorigine* e le misure per larilevazione dei dati statistici delcommercio internazionale.
L’origine «preferenziale»consente all’importatore dibeneficiare di agevolazioni daziariericonosciute e disciplinate, in modoreciproco, dagli accordicommerciali che l’UE stipula con iPaesi terzi (es. Accordo di liberoscambio con la Corea del Sud) e/oin modo unilaterale a beneficio dimolti Paesi dei diversi mercatiinternazionali (cfr. Paesi beneficiaridel Sistema di PreferenzeGeneralizzate).*NB. la falsa o errata indicazione dell’origine e/o Made
in Italy, che può essere determinata da un semplice
errore nella interpretazione delle peculiari norme
doganali, è punita con sanzioni penali.
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Normativa doganale di riferimento
Nozione di origine delle merci
Riferimenti normativi UE dal 1° maggio 2016
Origine preferenziale
• artt. da 64 a 66 Codice doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013 – CDU)
• artt. da 37 a 70 Regolamento Delegato (Reg. UE 2015/2446 – RD)
• artt. 60 a 126 Regolamento di Esecuzione (Reg. UE 2015/2447 – RE)
• Accordi bilaterali UE
• Misure preferenziali autonome
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Origine preferenziale
Aspetti definitori
Origine
preferenziale
e
Sintesi delle
condizioni
previste dai
protocolli di
origine degli
accordi
L’origine «preferenziale» è uno status della merce che consente, posto il
rispetto di determinate condizioni, di beneficiare di riduzioni o esenzioni
daziarie all’atto dell’importazione della merce nel Paese di destino.
Tali agevolazioni daziarie sono riconosciute e disciplinate, in modo reciproco,
dagli Accordi commerciali di libero scambio che l’UE stipula con i Paesi
terzi e/o in modo unilaterale, a beneficio di molti Paesi di diversi mercati
internazionali.
Sintesi condizioni:
• Prodotti originari di una parte contraente
• Continuità territoriale delle lavorazioni
• Trasporto diretto dei beni fra le parti contraenti;
• Idonea prova dell’origine preferenziale (e.g. certificato di
circolazione EUR.1 o dichiarazione su fattura)
• Divieto di restituzione (no drawback)
Trattamento preferenziale
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Esempio impatto daziario
Regola di
origine
preferenziale
Aliquote daziarie applicabili in SVIZZERA
HS code Designazione merci Dazio MFN Dazio preferenziale UE
3926.90 - Other 29.0 CHF/100 gross kilogram 0%
Protocollo di origine Accordo UE-Svizzera (Convenzione PEM) e UE-Algeria
Voce SA
Designazione merciLavorazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari per
ottenere il carattere di prodotti originari
3926 Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Aliquote daziarie applicabili in ALGERIA
HS code Designazione merci Dazio MFN Dazio preferenziale UE
3926.90.99 - Other 30% 0%
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Status degli accordi preferenziali
Accordi operativi
Accordi in attesa di adozione/ratifica
Accordi in corso di negoziazione
Possibile avvio dei negoziati
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Accordi preferenziali FTA – i più recenti sviluppi
dal 1° gennaio 2016 si applica provvisoriamente l’accordo UE-Ucraina
dal 10 ottobre 2016 è applicato in via provvisoria l’accordo UE-SADC (South African Development Community,
che comprende Botswana, Lesotho, Namibia, Sud Africa e Swaziland): l’accordo bilaterale con il Sud Africa è stato
sostituito in quando il Sud Africa fa parte dell’accordo SADC
dal 1° aprile 2016 è entrato in vigore l’accordo UE-Kosovo
dal 3 settembre 2016 è provvisoriamente applicato l’accordo UE-Costa d’Avorio
dal 15 dicembre 2016 si applica in via provvisoria l’accordo con il Ghana; tuttavia, come precisato dall’Agenzia
delle Dogane, per il momento l’accordo interinale UE-Ghana è unilaterale e non si applica per le esportazioni
dalla UE in quanto il calendario di abbattimento dei dazi non è ancora concordato
dal 1° gennaio 2017 è applicato in via provvisoria l’accordo con l’Ecuador, che ha aderito all’accordo commerciale
già in essere tra UE e Colombia e Perù
dal 21 settembre 2017 è applicato in via provvisoria l’accordo UE-Canada (CETA)
dal 4 febbraio 2018 è applicato in via provvisoria l’accordo con il Mozambico, che si aggiunge ai Paesi che
applicano l’accordo UE-SADC
***
Vietnam: Negoziati conclusi a febbraio 2016. Fase di revisione legale del testo quasi ultimata, l’Accordo dovrà
essere tradotto in vista della proposta per l’approvazione e la ratifica. Entrata in vigore prevista nel 2019.
Giappone: Negoziati conclusi a dicembre 2017. Fase di revisione legale del testo e traduzione ultimata, l’Accordo
è stato presentato al Consiglio per l’approvazione ad aprile 2018. Una volta approvato da parte del Consiglio,
l’accordo sarà inviato al Parlamento europeo. Entrata in vigore prevista ad inizio 2019.
Singapore: Negoziati conclusi, ad aprile 2018 la Commissione europea ha presentato al Consiglio l’Accordo
commerciale; una volta approvato dal Consiglio, sarà trasmesso al Parlamento europeo con l'obiettivo di far
entrare in vigore l’accordo prima della fine del mandato dell’attuale Commissione europea nel 2019.
Australia: Negoziati avviati a partire da maggio 2018.
Nuova Zelanda: Negoziati avviati a partire da giugno 2018.
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Origine preferenziale
La determinazione dell’origine preferenziale
Sintesi delle
condizioni
previste dai
protocolli di
origine degli
accordi
• Sono considerati di origine preferenziale:
a. i prodotti interamente ottenuti;
b. i prodotti sufficientemente lavorati o trasformati in base alle condizioni stabilite nel Protocollo di origine dell’Accordo tra l’UE e il Paese terzo di esportazione (c.d. regole di origine preferenziale).
• Deroghe:
Regola di tolleranza generale Lavorazioni sempre insufficienti
È consentito l’utilizzo di prodotti non originari nella misura in cui il loro valore non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del
prodotto
Sussistono lavorazioni considerate sempre insufficienti, ossia mai considerate idonee a
conferire l’origine
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Ulteriori requisiti per l’origine preferenziale
Trasporto diretto
Il trattamento preferenziale è subordinato alla condizione che i prodotti originari delPaese di riferimento siano trasportati direttamente a destinazione senzal’attraversamento di altri Paesi.
Tale regola può essere derogata se i prodotti toccano altri porti soltanto per trasbordie operazioni di mero carico e scarico, sotto la sorveglianza delle Autorità doganali.
No drawback
I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari di una partecontraente per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell’origine non devonoessere soggetti, nella parte contraente esportatrice, ad alcun tipo di restituzione deidazi doganali o di esenzione di tali dazi.
Lavorazioni insufficienti
Indipendentemente dal fatto che le regole di origine siano soddisfatte, i protocolli diorigine degli accordi elencano alcune trasformazioni c.d. «minime» che sono daritenere sempre insufficienti a conferire l’origine.
Origine preferenziale
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Ulteriori elementi da considerare
Elementi neutri
Esistono degli elementi che, per la loro natura, non concorrono alla determinazionedell’origine del prodotto, anche se vengono utilizzati nel procedimento produttivo.Tali elementi sono:-energia e combustibile;-impianti e attrezzature;-macchine e utensili;-merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dellostesso.
Unità di riferimento
L'unità di riferimento per l'applicazione delle disposizioni delle relative convenzioni èlo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazionesecondo la nomenclatura del sistema armonizzato.Ne consegue che:a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è
classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complessocostituisce l'unità di riferimento;
b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici,classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto vaconsiderato singolarmente nell'applicare le disposizioni della presenteconvenzione.
Accessori
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati conun’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo (che fanno parte del suonormale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso è compreso nel prezzo di questiultimi o che non sono fatturati separatamente) si considerano con tutto un unico conl’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione.
Origine preferenziale
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Separazione contabile
Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici eintercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scrittadegli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di taliscorte l'uso del cosiddetto metodo della «separazione contabile».
Il metodo deve garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numerodi prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari» coincida con ilnumero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica dellescorte.
Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata epossono ritirarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o nonrispetti qualunque altra condizione fissata nella presente convenzione.
Origine preferenziale
Ulteriori elementi da considerare
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Esempio applicazione regole origine preferenziale
Regole diverse per uno stesso prodotto
Accordo UE-Corea del Sud
Convenzione PEM
Accordo CETA (UE-Canada)
a
b
c
c
È prevista una sola regola, con soglia in valore% più alta
a b = condizioni per soddisfare la regola
regola alternativac
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Prova dell’origine preferenziale
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Prova l’origine preferenziale negli scambi con Paesi aventi accordi di libero
scambio reciproci con l’UE.
Il certificato è rilasciato dall’Agenzia delle Dogane generalmente prima
dell’esportazione della merce. In alcuni casi può essere rilasciato ex post.
Al momento della domanda di rilascio l’esportatore si impegna ad esibire tutta la
documentazione giustificativa ed a conservarla per il termine previsto dallo specifico
accordo.
Al ricorrere di specifiche circostanze, può essere sostituito da una dichiarazione su
fattura, rilasciata da qualsiasi esportatore per spedizioni di prodotti originari di
importo inferiore ad € 6.000 o, per spedizioni di importo superiore ad € 6.000,
solamente da un soggetto con lo status di «esportatore autorizzato».
Taluni accordi di libero scambio (i.e. Corea del Sud, CETA con il Canada) prevedono
esclusivamente la dichiarazione su fattura – e non l’EUR.1 – quale prova dell’origine
preferenziale.
La prova dell’origine preferenziale
Il certificato di circolazione EUR.1 e la dichiarazione su fattura
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Il certificato di circolazione EUR.1
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Il certificato ATR
Tale documento accompagna i beni che viaggiano dall’UE alla Turchia e
viceversa, in forza dell’Accordo che istituisce una unione doganale tra tali
territori.
Il certificato ATR prova lo status di merce in libera circolazione negli
scambi con la Turchia.
Differisce dal certificato EUR.1 in quanto l’ATR non si riferisce
all’origine preferenziale (può essere emesso in relazione a merce di origine
non comunitaria purché immessa in libera pratica).
per la Turchia
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Il certificato ATR
per la Turchia
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La falsa dichiarazione dell’origine preferenziale all’atto
dell’esportazione comporta:
a) la falsa attestazione di un fatto in un atto pubblico (ladichiarazione doganale presentata in dogana);
b) l’illegittima fruizione di vantaggi daziari da partedell’importatore nel Paese terzo verso il quale i beni sonoesportati dall’UE.
Il regime sanzionatorio
Origine preferenziale
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a) falsa attestazione in un atto pubblico:
Il comportamento è perseguito penalmente mediante l’applicazionedell’art. 483 del codice penale che disciplina il reato di falso ideologico:
“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un attopubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, èpunito con la reclusione fino a due anni”.
Inoltre, simile circostanza comporterà l’inevitabile incrinarsi dei rapporticon gli uffici doganali, anche ai fini dell’ottenimento/mantenimento diautorizzazioni.
Il regime sanzionatorio
Origine preferenziale
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b) illegittima fruizione di vantaggi daziari a destino:
Il comportamento è perseguibile in base alle leggi in vigore nel Paeseterzo di importazione, verosimilmente in capo al soggetto che figuraquale importatore in quel Paese.
Inoltre, simile circostanza potrebbe comportare la richiesta di rimborsoda parte dei clienti cui l’Autorità doganale abbia chiesto il versamentodei dazi doganali dovuti a seguito dell’invalidamento dell’originepreferenziale dichiarata all’importazione.
Il regime sanzionatorio
Origine preferenziale
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Il percorso per ottenere lo status di Esportatore Autorizzato
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Lo status di esportatore autorizzato consente alle aziende di poter attestare
l’origine preferenziale UE delle merci che esportano direttamente sulla
fattura, per spedizioni di prodotti originari di qualsiasi importo.
La dichiarazione di origine preferenziale su fattura dovrà altresì riportare il codice
identificativo rilasciato dalle Autorità doganali che rilasciano
l’autorizzazione:
«L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione
doganale n. ........) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine
preferenziale ........»
I requisiti fondamentali per ottenere lo status di esportatore autorizzato sono:
esportazioni a carattere regolare verso i Paesi extra-UE con cui esistono
accordi commerciali preferenziali e che ammettono questa agevolazione;
idonee procedure per determinare l’origine preferenziale della merce da
esportare e conservazione delle prove documentali (es. dichiarazioni dei
fornitori, schede di lavorazione).
Lo status di Esportatore Autorizzato
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Riepilogo fasi del processo
Raccolta informazioni di origine sui beni in acquisto tramite le dichiarazioni dei fornitori
Dichiarazione di origine in fattura o richiesta emissione EUR.1
Valorizzazione origine delle componenti e analisi della distinta base
Applicazione delle regole di origine e verifica dei requisiti
In generale, l’adozione di procedure ha l’obiettivo di garantire un comportamento della
Società conforme alle disposizioni in materia, onde evitare il rischio di contestazioni da parte
delle Autorità doganali in merito a comportamenti non conformi, passibili di sanzioni di
carattere amministrativo o penale.
Convegno Unindustria Pordenone© Studio Tributario e Societario 27
Il soggetto esportatore dell’UE, per acquisire le informazioni necessarie
per determinare il carattere originario preferenziale delle merci ai fini
delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra l’UE e i Paesi terzi
accordisti, può chiedere ai propri fornitori UE di servirsi della «dichiarazione
di origine del fornitore».
Tale dichiarazione del fornitore in merito al
carattere originario preferenziale dei
prodotti viene poi utilizzata dal soggetto
esportatore dell’UE quale elemento di
prova per l’origine preferenziale dichiarata in
sede di domanda di rilascio dei certificati di
circolazione EUR.1 o come base per la
compilazione delle dichiarazioni su fattura.
La dichiarazione di origine del fornitore
Il contesto
Convegno Unindustria Pordenone© Studio Tributario e Societario 28
La dichiarazione di origine del fornitore
È necessario instaurare e gestire una catena informativa con i propri
fornitori dell’UE, in particolare con quelli più significativi che possono essere
considerati «critici» - sulla base delle regole di origine applicabili ai propri
prodotti.
È essenziale NON confondere il concetto di «provenienza» con quello di
origine: l’aver acquistato merce da un fornitore italiano o francese non
comporta automaticamente che essa sia di origine preferenziale UE (i.e. il
fornitore potrebbe aver a sua volta importato la merce da un Paese terzo).
In assenza di dichiarazione del fornitore, in ottica prudenziale e
cautelativa è opportuno considerare le componenti di acquisto impiegate nel
processo produttivo / rivendute come «non di origine preferenziale UE» ai fini
della determinazione dell’origine.
Il contesto (segue)
Convegno Unindustria Pordenone© Studio Tributario e Societario 29
Nella fase di acquisto di materie prime, componenti, semilavorati o prodotti
finiti «critici» da fornitori dell’Unione europea, l’operatore economico
acquisirà, ove necessario, le informazioni in merito all’origine preferenziale di
tali beni, chiedendo al fornitore il rilascio della dichiarazione di origine del
fornitore:
per singola spedizione, o
a lungo termine, un’unica dichiarazione a copertura di più invii di merci,
nel caso di invii regolari di merci delle quali si prevede che il carattere
originario sia lo stesso.
Nel caso in cui il fornitore non abbia prodotto/lavorato le merci, ma, a sua
volta, abbia acquistato i prodotti oggetto di fornitura da un altro fornitore UE,
potrà a sua volta chiedere la dichiarazione al proprio fornitore seguendo un
processo a ritroso ed utilizzare la dichiarazione ricevuta dal proprio fornitore
per rilasciare al proprio cliente la dichiarazione del fornitore, secondo un
meccanismo a cascata.
La dichiarazione di origine del fornitore
I modelli
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Modello dichiarazione «per singola spedizione»
Reg. (UE) 2015/2447
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Reg. (UE) 2015/2447 (RE)
Modello dichiarazione «a lungo termine»
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La dichiarazione di origine del fornitore a lungo termine
La disposizione in merito alla validità della dichiarazione è stata semplificata e
riformulata in modo più chiaro dal successivo Regolamento di esecuzione (UE) 2017/989
dell’8 giugno 2017.
È stata riconosciuta la possibilità – spesso già adottata nella prassi operativa – che
un’unica dichiarazione a lungo termine del fornitore possa coprire sia merci già
consegnate entro la data di rilascio della dichiarazione, sia quelle che saranno consegnate
dopo tale data.
Le dichiarazioni a lungo termine devono quindi riportare tre date:
a) la data in cui la dichiarazione è compilata (data di rilascio);
b) la data di inizio del periodo di validità (data di inizio), che non può essere anteriore
a 12 mesi prima della data di rilascio o posteriore a 6 mesi dopo tale data;
c) la data di termine del periodo (data di termine), che non può essere posteriore a 24
mesi dopo la data di rilascio.
Principali novità apportate dalla nuova disciplina del CDU
Il CDU ha inoltre introdotto la possibilità di autenticazione elettronica della dichiarazione,
alternativa al rilascio di impegno scritto con cui il fornitore si assume la piena responsabilità per
ogni dichiarazione del fornitore che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua
firma manoscritta.
Data di inizio del periodo di validitàData di rilascio Data di termine del
periodo di validità
Convegno Unindustria Pordenone© Studio Tributario e Societario 33
La dichiarazione di origine del fornitore
CRITICITÀ RICORRENTI
Descrizione inadeguata degliarticoli nella dichiarazione;
Elenco incompleto o inesatto deiPaesi accordisti;
Firma da parte di un soggetto chenon può impegnare la societàfornitrice;
Incongruenza tra il periodo divalidità e la data di sottoscrizionedella dichiarazione;
Variazione dell’origine della mercein corso di validità delladichiarazione rilasciata.
Criticità e suggerimenti
SUGGERIMENTI
Istruzioni per la compilazione oprecompilazione parziale;
Automazione del processo diraccolta tramite portale o sistemadi generazione automatica delleLTD precompilate.
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Valorizzazione origine delle componenti e analisi della distinta base
Distinta base «Prodotto lucchetto X» NC 8301 10 00Prezzo franco fabbrica ……
Codice articolo
Descrizione
Commoditycode /
Customs tariff code / Tariff
code / HS code / CN ….
ValoreCountry of
OriginOP
ABC Parte 1 8301 60 00 10 IT UE
DEF Parte 2 8301 60 00 20 CN NO UE
UVW Molla acciaio 7320 .. .. 5 CN NO UE
XYZ Arco 7326 .. .. 15 DE UE
Esempio prodotto «lucchetto»
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Esempio regola del «cambio di voce»«Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto»
Applicazione delle regole di origine e verifica dei requisiti
Nella DB sono presenti materiali
NON originari classificati nella stessa VD del
prodotto finito?
Sì No
Possibile applicazione della «regola di tolleranza generale»
Regola del salto
tariffario rispettata
Attribuzione origine al
prodotto finito
Il valore dei materialinon originari classificati
alla stessa VD del prodotto finito supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto?
Sì No
Salvataggio esito applicazione
regola
Regola del salto
tariffario non rispettata
Distinta base «Prodotto lucchetto X» NC 8301 10 00Prezzo franco fabbrica ……
Codice articolo
Descrizione
Commoditycode /
Customs tariff code / Tariff code / HS code / CN
….
ValoreCountry of Origin
OP
ABC Parte 1 8301 60 00 10 IT UE
DEF Parte 2 8301 60 00 20 CN NO UE
UVWMolla acciaio
7320 .. .. 5 CN NO UE
XYZ Arco 7326 .. .. 15 DE UE
Attribuzione origine al
prodotto finito
Il prodotto non acquisisce l’origine
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Esempio regola del «cambio di voce»«Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto»
Dichiarazione di origine in fattura o richiesta emissione EUR.1
Nella DB sono presenti materiali
NON originari classificati nella stessa VD del
prodotto finito?
Sì No
Possibile applicazione della «regola di tolleranza generale»
Regola del salto
tariffario rispettata
Attribuzione origine al
prodotto finito
Il valore dei materialinon originari classificati
alla stessa VD del prodotto finito supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto?
Sì No
Salvataggio esito applicazione
regola
Regola del salto
tariffario non rispettata
Distinta base «Prodotto lucchetto X» NC 8301 10 00Prezzo franco fabbrica ……
Codice articolo
Descrizione
Commoditycode /
Customs tariff code / Tariff code / HS code / CN
….
ValoreCountry of Origin
OP
ABC Parte 1 8301 60 00 10 IT UE
DEF Parte 2 8301 60 00 20 CN NO UE
UVWMolla acciaio
7320 .. .. 5 CN NO UE
XYZ Arco 7326 .. .. 15 DE UE
Attribuzione origine al
prodotto finito
Il prodotto non acquisisce l’origine
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Il sistema REX
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Il contesto nell’ambito del sistema SPG
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Nell’ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate
Il sistema REX
Dal 1° gennaio 2017 è stata avviata la progressiva applicazione del sistema
REX-Registered Exporter System.
Il sistema REX mira alla eliminazione dei certificati Form-A, sostituendoli
con dichiarazioni di origine rese dai fornitori riconosciuti come
«Esportatori Registrati» dalle autorità doganali estere.
È stato creato un apposito database ad opera della Commissione UE che
mette a disposizione degli operatori UE le informazioni aggiornate sugli
esportatori registrati, autorizzati a certificare l’origine delle merci
nell’ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate unilaterali
(SPG), in base al quale l’UE applica unilateralmente preferenze tariffarie ai
prodotti originari di Paesi in via di sviluppo.
L’adozione del sistema dipende anche dalle tempistiche dei Paesi SPG
beneficiari, che hanno comunicato alla Commissione UE la data a decorrere
dalla quale iniziano ad applicare il sistema REX; al più tardi, a decorrere dal
30 giugno 2020.
Convegno Unindustria Pordenone© Studio Tributario e Societario 40
Eliminazione certificati Form-A, sostituiti da attestazioni di origine
Sistema REX – in pratica
Reg. (UE) 2015/2447
Convegno Unindustria Pordenone© Studio Tributario e Societario 41
Esempio di attestazione di origine su fattura
Sistema REX – in pratica
Convegno Unindustria Pordenone© Studio Tributario e Societario 42
Procedura di validazione n. REX
Sistema REX – in pratica
Convegno Unindustria Pordenone© Studio Tributario e Societario 43
Esito validazione n. REX
Sistema REX – in pratica
Convegno Unindustria Pordenone© Studio Tributario e Societario 44
Esito validazione n. REX
Sistema REX – in pratica
Convegno Unindustria Pordenone© Studio Tributario e Societario 45
Il Rex nel commercio bilaterale: accordo CETA
Convegno Unindustria Pordenone© Studio Tributario e Societario 46
Nell’ambito del commercio bilaterale
Il sistema REX
Il sistema REX trova applicazione anche nell’ambito del commercio bilaterale. Il
sistema comprende anche dati sugli operatori commerciali dell’UE al fine di
sostenere le esportazioni che beneficiano del cumulo bilaterale e verso quei Paesi i
cui accordi FTA con l’UE prevedono il REX (ad oggi, accordo CETA tra UE e Canada).
L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato istruzioni operative per la registrazione nel
sistema REX degli operatori nazionali e per l’indicazione del codice REX nelle
dichiarazioni doganali (Circolare n. 13/D e Nota n. 61168 del 16 novembre 2017):
Per ottenere la registrazione è necessario compilare e presentare apposita
istanza alla Dogana.
Il codice REX rilasciato è identificato dalla dicitura “IT” ”REX”, seguita dal
”codice EORI”, e deve essere apposto dagli esportatori unionali registrati nella
dichiarazione di origine sulle fatture riguardanti merci che soddisfano i requisiti
per poter essere dichiarate di origine preferenziale UE.
Il 20 aprile 2018 è stato pubblicato il Reg. (UE) 2018/604, che ha modificato
alcune disposizioni del Reg. (UE) 2015/2447 (RE), introducendo tra l’altro lo
specifico modulo di domanda da utilizzarsi a cura degli esportatori degli
Stati membri UE che intendono registrarsi nel sistema REX (all. 22-06 bis).
Convegno Unindustria Pordenone© Studio Tributario e Societario 47
Nell’ambito del commercio bilaterale
Il sistema REX
Modifiche al testo dell’art. 68 RE, relativo alla «Registrazione degli esportatori fuori
dall’ambito dell’SPG dell’Unione», apportate dal Reg. (UE) 2018/604:
1. Se l'Unione ha un regime preferenziale in base al quale l'esportatore può compilareun documento relativo all'origine conformemente alla legislazione pertinente dell'Unione,un siffatto documento può essere compilato esclusivamente da un esportatore registratoa tal fine dall'autorità doganale di uno Stato membro. L'identità degli esportatori cosìregistrati figura nel sistema degli esportatori registrati (REX) di cui all'allegato delladecisione di esecuzione 2016/578/UE. Le sottosezioni da 2 a 9 della presente sezione siapplicano mutatis mutandis. Gli articoli 80, 82, 83, 84, 86, 87, 89 e 91 del presenteregolamento si applicano mutatis mutandis.
2. Ai fini del presente articolo non si applicano l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), e gliarticoli 16, 17 e 18 del regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 relativi alle condizioniper l'accettazione delle domande e la sospensione delle decisioni, nonché gli l’articolo10, paragrafo 1, e l'articolo 15 del presente regolamento. Le domande e le decisioniconnesse al presente articolo non vengono scambiate e archiviate in un sistemaelettronico di informazione e comunicazione di cui all'articolo 10 del presenteregolamento.
3. La Commissione comunica al paese terzo con cui l'Unione ha un regime preferenzialegli indirizzi delle autorità doganali competenti per la verifica di un documento relativoall'origine compilato da un esportatore registrato nell'Unione conformemente al presentearticolo.
4. In deroga al paragrafo 1, qualora il regime preferenziale applicabile non precisi ilvalore soglia fino al quale un esportatore che non è un esportatore registrato puòcompilare un documento relativo all'origine, il valore soglia è pari a 6 000 EUR perciascuna spedizione.
5. In deroga al paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2017 un documento relativo all'originepuò essere compilato da un esportatore non registrato, purché sia un esportatoreautorizzato nell'Unione. L'articolo 77, paragrafo 7, si applica di conseguenza.
6. Laddove un regime preferenziale consenta all'Unione di esentare i prodotti originaridal requisito di fornire un documento relativo all'origine, detta esenzione si applicasubordinatamente alle disposizioni dell'articolo 103, nella misura in cui tali condizioninon siano stabilite nel regime preferenziale in questione.
7. Laddove un regime preferenziale consenta all'Unione di dispensare l'esportatore dalrequisito di firma di un documento relativo all'origine, tale firma non è necessaria.
Si specifica quali tra le numerosedisposizioni dettate in materia dinorme di origine dell’SPG dell’Unionesiano pertinenti, e dunque applicabilimutatis mutandis, ai fini dellaregistrazione degli esportatori fuoridall’ambito dell’SPG dell’Unione.
Si elimina, in quanto ormaiobsoleta, la disposizione in virtùdella quale fino al 31.12.2017 eraconsentito anche ad un soggetto inpossesso dello status di esportatoreautorizzato di rilasciare dichiarazionidi origine nell’ambito del REX.
Si introducono disposizioni volte adidentificare i casi di esenzione dallaprova dell’origine (es. piccolespedizioni che formano oggetto diimportazioni prive di qualsiasicarattere commerciale) ed in relazioneai requisiti di firma.
Convegno Unindustria Pordenone© Studio Tributario e Societario 48
La domanda per la registrazione
Il sistema REX
Reg. (UE) 2015/2447
Convegno Unindustria Pordenone© Studio Tributario e Societario 49
La domanda per la registrazione (segue)
Il sistema REX
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A differenza di molti altri accordi di libero scambio (ad eccezione di quello con
la Corea del Sud) nel CETA non è previsto il certificato di circolazione
EUR.1 quale prova di origine idonea a far beneficiare l’importatore a destino
degli sgravi daziari.
I prodotti originari dell’UE importati in Canada possono beneficiare del
trattamento tariffario preferenziale previsto dal CETA (riduzioni o esenzioni)
sulla base di idonea prova dell’origine, costituita da una «dichiarazione
di origine» rilasciata da parte di esportatori UE registrati (REX).
Nel periodo transitorio (dalla data di applicazione provvisoria del CETA
21/09/2017 al 31/12/2017) era possibile rilasciare una dichiarazione di origine
su fattura da parte di un esportatore autorizzato non ancora registrato
nel sistema REX (per la quale era necessario presentare alla Dogana
un’apposita istanza di autorizzazione/estensione dello status di esportatore
autorizzato già in essere anche al Canada).
A decorrere dal 01/01/2018 la prova dell’origine nel CETA è costituita
unicamente da una dichiarazione di origine da parte di un esportatore
registrato nel sistema REX.
La prova dell’origine preferenziale
Lo status di esportatore registrato REX
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Testo della dichiarazione di origine CETA
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Il ruolo della certificazione AEO
Convegno Unindustria Pordenone© Studio Tributario e Societario 53
I vari Paesi membri della World Customs Organization, a fronte di unamaggiore attenzione rivolta alla sicurezza del commercio internazionale,stanno implementando nuovi strumenti doganali tesi a garantire l’affidabilitàdelle supply chain, introducendo controlli rigorosi in frontiera.
A partire dal 1 gennaio 2008 gli operatori che dimostrano un adeguato livellodi affidabilità e sicurezza della propria supply chain, con riferimento alleattività di importazione ed esportazione, possono richiedere alle Autoritàdoganali l’autorizzazione di Operatore Economico Autorizzato (AEO –Authorized Economic Operator).
Operatore Economico Autorizzato (AEO)
“gli operatori economici che soddisfano le condizioni per ottenere la qualifica di operatore economico autorizzato, distinguendosi così in modo positivo rispetto agli altri operatori economici, devono essere considerati partner affidabili nella
catena di approvvigionamento”*.
* n. 5 del Regolamento CE n. 1875 del 2006
Il concetto di AEO
Convegno Unindustria Pordenone© Studio Tributario e Societario 54
Chi può diventare AEO?
Lo status di AEO è riconosciuto a seguito di verifiche auditdell’Agenzia delle Dogane rispetto ai seguenti requisiti, di cui ilrichiedente deve risultare in possesso:
L’adeguatezza del sistema logistico e contabile
Una comprovata solvibilità finanziaria
La rispondenza ad adeguate
norme di sicurezza, sia
sicurezza fisica che IT
L’osservanza degli obblighi doganali e
fiscali per i tre anni antecedenti
alla presentazione dell’istanza
Il rispetto di standard pratici di
competenza o qualifiche
professionali direttamente
connesse all’attività svolta
Convegno Unindustria Pordenone© Studio Tributario e Societario 55
Le novità del nuovo Codice doganale dell’Unione
L’evoluzione della figura dell’AEO
AEO
Overview
2 “autorizzazioni” (cumulabili)
3 “certificati”
Nuovi criteri e condizioniCriteri definiti negli
orientamenti
Questionario di autovalutazione obbligatorio
AEOC necessario per accedere alle procedure semplificate
Questionario di autovalutazione facoltativo
Rispetto dei criteri AEO sufficiente per accedere
alle procedure semplificate
Monitoraggio dell’AEO
Norm
e p
revig
enti
Norm
e in
vig
ore
Monitoraggio dell’AEOancora più rilevante
Formazione doganale Alfasigma© Studio Tributario e Societario 56
Art. 5 bis CDC Art. 39 CDU AEOC AEOS
Adeguata comprovata osservanza
degli obblighi doganali
a) Assenza di violazioni gravi o ripetute della normative
doganale e fiscale, compresa l’assenza di trascorsi di reati gravi
in relazione all’attività economica del richiedente√ √
Soddisfacente sistema di gestione
delle scritture commerciali e, se del
caso, relative ai trasporti che
consenta adeguati controlli doganali
b) Dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di
controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un
sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di
quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli
doganali
√ √
Comprovata solvibilità finanziaria c) Solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il
richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli
consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita
considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale
interessata
√ √
d) Con riguardo all’autorizzazione di cui all’art. 38, par. 2, lett.
a), il rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche
professionali direttamente connesse all’attività svolta√
Appropriate norme di sicurezza e) Con riguardo all’autorizzazione di cui all’art. 38, par. 2, let.
b), l’esistenza di adeguati standard di sicurezza, che si
considerano rispettati se il richiedente dimostra di disporre di
misure idonee a garantire la sicurezza della catena
internazionale di approvvigionamento anche per quanto
riguarda l’integrità fisica e I controlli degli accessi, I processi
logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e
l’individuazione dei partner commerciali.
√
Principali novità dell’AEOSintesi criteri e tipologie di autorizzazione
Convegno Unindustria Pordenone© Studio Tributario e Societario 57
Vantaggi AEO
Principali benefici DIRETTI
Riduzione dei controlli documentali, scanner e fisici (fino al 90% degli attuali controlli).
Priorità di trattamento delle spedizioni se selezionate per il controllo.
Scelta, da parte dell’operatore, del luogo presso cui effettuare i controlli doganali.
Procedure agevolate nell’ottenere le semplificazioni doganali previste dal Codice doganale (ad
es. iscrizione nelle scritture del dichiarante-ex procedura domiciliata, sdoganamento centralizzato,
autovalutazione, riduzione/esonero garanzia globale, forfetizzazione del valore, accesso agevolato ai
regimi speciali, luogo diverso per la presentazione delle merci, ecc.).
Numero ridotto di dati per le dichiarazioni sommarie e comunicazione preventiva dell’esito positivo del
circuito doganale di controllo sulla dichiarazione sommaria.
Mutuo riconoscimento con Paesi terzi, con il quale le Autorità doganali dei diversi Paesi
riconoscono benefici reciproci agli operatori qualificati come affidabili (USA, Giappone, Cina).
Esonero da garanzia per depositi IVA.
Automatico riconoscimento dei criteri richiesti per lo status di «soggetto passivo
certificato» ai fini IVA, valido in tutti gli Stati dell’Unione, cui dovrebbero essere collegate
semplificazioni in relazione a minori costi di gestione della compliance e minori rischi
di contestazione nelle operazioni intra-UE (es. semplificazioni per la prova del trasporto
intra-UE, per la gestione contrattuale del call-off/consignment stock in altri Stati membri e
per le cessioni a catena cui è associata un’unica movimentazione di beni dal primo cedente
all’ultimo cessionario).
Principali benefici INDIRETTI
Fidelizzazione della clientela e maggiore credibilità sul mercato.
Migliori relazioni con le Autorità doganali.
Migliore pianificazione delle spedizioni e minori ritardi nelle spedizioni.
Diminuzione dei furti e delle perdite e degli incidenti legati alle condizioni di sicurezza.
Miglioramento negli adempimenti e minor rischio di sanzioni.
Novità
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Soggetto Passivo Certificato (CTP) – requisiti e vantaggi
Lo status di «soggetto passivo certificato» – certified taxable person (CTP),figura modellata sulla base dell’AEO previsto in ambito doganale, permetterà dibeneficiare di alcune norme di semplificazione in relazione all’IVAintracomunitaria, che si applicheranno qualora nell’operazione siano coinvolti soggettipassivi certificati, tra cui:
• semplificazione della prova del trasporto intra-UE – tramite la definizione di regoleuniformi, armonizzate e semplificate per fornire prova che i beni mobili sono statitrasportati da un Paese all’altro dell’UE;
• accordi di call-off/consignment stock – tramite l’introduzione di semplificazioni perle società che operano attraverso lo schema contrattuale del call-off/consignmentstock in altri Stati membri.
• disposizioni certe per l’assegnazione del trasporto nelle transazioni a catena –mediante l’introduzione di semplificazioni per le c.d. cessioni a catena cui èassociata un’unica movimentazione di beni dal primo cedente all’ultimocessionario;
• Possibilità di continuare ad utilizzare il meccanismo del reverse charge nel regimeIVA definitivo.
Se il richiedente è un soggetto passivo che ha ottenuto lo status di operatoreeconomico autorizzato a fini doganali, i criteri oggettivi sulla base dei quali leautorità fiscali potranno certificare i soggetti si considerano soddisfatti.
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Criteri per la certificazione AEO e raffronto con i criteri CTP
Criteri AEOart. 39 Codice Doganale dell’Unione
AEO
Customs
CTP
art. 13 bis proposta di
modifica Direttiva IVA
a) Assenza di violazioni gravi o ripetute della normative
doganale e fiscale, compresa l’assenza di trascorsi di reati
gravi in relazione all’attività economica del richiedente
b) Dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello
di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci,
mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e,
se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta
adeguati controlli doganali
c) Solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il
richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli
consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita
considerazione le caratteristiche del tipo di attività
commerciale interessata
.. o se produce garanziefornite da una compagniadi assicurazione o da altreistituzioni finanziarie o daaltri terzi affidabili dalpunto di vista economico
d) Con riguardo all’autorizzazione AEO-Customs, il rispetto di
standard pratici di competenza o qualifiche
professionali direttamente connesse all’attività svolta _
Convegno Unindustria Pordenone© Studio Tributario e Societario 60
Nuove forme di protezionismo doganale:
situazione attuale e prospettica
Convegno Unindustria Pordenone© Studio Tributario e Societario 61
Convegno Unindustria Pordenone© Studio Tributario e Societario 62
Convegno Unindustria Pordenone© Studio Tributario e Societario 63
USA
• Dazi addizionalicontro Cina, UE, Canada, Messico …
• Sanzioni contro l’Iran
• Ritiro dai negoziati sull’accordo Trans pacific partnership (TPP) e sul Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) con l’UE
• Accordo USMCA (US-Mexico-Canada Agreement) ex-NAFTA
Giappone
• Negoziato accordo FTA con UE
Unione europea
• Politica commerciale di promozione del libero scambio e negoziazione FTA
• Contromisure ai dazi statunitensiUK
• Brexit
Canada
• Accordo FTA CETA UE-Canada
• Accordo USMCA (US-Mexico-Canada Agreement) ex-NAFTA
• Contromisure ai dazi statunitensi
Messico
• Accordo FTA con UE
• Accordo USMCA (US-Mexico-Canada Agreement) ex-NAFTA
• Contromisure ai dazi statunitensi
Overview
Cina
• Dazi addizionali contro USA
• Waves di riduzione dazi convenzionali su categorie di beni luxury
Convegno Unindustria Pordenone© Studio Tributario e Societario 64
Riepilogo delle principali misure commerciali
Country Description Countries affected Measure
Action against China’s acts, policies and practices related to technology transfer, IP and innovation (tariff measure) – List 1 and List 2Supplemental action against China – List 3
China
+25% (List 1 and 2)+10% (List 3, to be increased to +25% from January 2019)
Adjusting imports of steel into the US (tariff measure)All, except Argentina, Australia, Brazil, and South Korea, which have agreed to absolute quota regimes
+25% or absolute quota
Adjusting imports of aluminum into the US (Tariff measure)
All, except Australia and Argentina, which have agreed to absolute quota regimes
+10%
Certain commercial policy measures concerning certainproducts originating in the US (retaliatory measure for steel / aluminum measures)
United States of America+10% / +25% (increase in a second stage)
Safeguard investigation concerning imports of steel products
All, except certain developing countries
Tariff Rate Quota +Additional duty of 25%
Countermeasures concerning certain products in response to unjustified tariffs on Canadian Steel and Aluminum Products
United States of America +10% / 25%
Additional import tariffs on selected US products United States of America +25%
State Council Customs Tariff Commission Notice on Suspension of Tariff Concession Obligations on Some Imported Products Originating from the United States (retaliatory measure)
United States of America +15% / 25%
Decree modifying the tariff of the general import and export tax law for goods originating in the United States of America
United States of America 7% to 25%
Convegno Unindustria Pordenone© Studio Tributario e Societario 65
«In times of uncertainty,the one thing you can do is be prepared»
Rick Cudworth
Head of Deloitte Consulting’s Brexit Center
BRACE YOURSELF… BREXIT IS COMING
Convegno Unindustria Pordenone© Studio Tributario e Societario 66
Tappe fondamentali
Marzo2018
Aprile2017
Autunno2018
Deadline per trovare un accordo definitivo sul testo del WithdrawalAgreement (sui termini dell’uscita di UK e sul periodo transitorio) prima del processo di ratifica da parte di UK e UE
Marzo2019
Deadline prevista dall’art. 50 TUE per l’uscita di UK dall’UE
Possibile periodo transitorio seratificato in esito ai negoziati
Timing?
Il Consiglio Europeo adotta delle linee guida sulle future relazioni commerciali con UK.
Viene pubblicata la bozza del “Withdrawal Agreement”, comprendente un accordo sull’adozione di un periodo transitorio
31 Dicembre2020
Accordo sulle future relazioni UK-UE
A causa di uno stallo dei negoziati, il governo inglese pubblica una serie di technical notice con cui vengono fornite informazioni volte a comprendere cosa gli operatori dovrebbero fare nel caso in cui UK lasci l’UE senza alcun accordo (c.d. «no deal» scenario).
Giugno2016
Il referendum consultivo tenutosi in UK esprime la volontà di lasciare l’UE
Fine del periodo transitorio seratificato in esito ai negoziati
Principio chiave dei negoziati: “Nothing is agreed until everything is agreed”
Marzo2017
Il governo inglese notifica all’UE l’intenzione di avviare la procedura prevista dall’art. 50 del Trattato UE
Convegno Unindustria Pordenone© Studio Tributario e Societario 67
BREXIT
Futura evoluzione
Aree di incertezza
• Quali tempistiche per la negoziazione dell’uscita?
• Quale forma di accordo disciplinerà i rapporti UE-UK?
• Che impatto potrà avere l’esistente e futura giurisprudenza della CGUE?
• Quale sarà la politica commerciale di UK con i paesi non UE?
Alcuni punti fermi
• Il punto 23 delle Guidelines ribadisce che «Until it leaves the Union, theUnited Kingdom remains a full Member of the European Union, subject to allrights and obligations set out in the Treaties and under EU law».
• UK sarà poi considerato uno Stato terzo.
• Ripristino delle frontiere: cessioni e acquisti intracomunitari posti in esserecon UK diverranno rispettivamente esportazioni e importazioni, conconseguenti impatti in materia di dazi doganali, IVA e accise e con nuovivincoli doganali.
Convegno Unindustria Pordenone© Studio Tributario e Societario 68
Framework legislativo vigente
Rapporti UE-UK e impatti sulla supply chain
Unione doganale e Codice Doganale dell’Unione
• Ripristino delle frontiere con nuovi vincoli doganali
• Esclusione dall’applicazione del Codice doganale dell’Unione
• Applicazione della Tariffa UE alle merci originarie/provenienti da UKe adozione da parte di UK di una propria Tariffa
Mercato unico
• Viene meno la libera circolazione delle merci (e delle persone)
Direttiva IVA
• Si applica soltanto ai territori facenti parte dell’UE (eccezioneMonaco e Isola di Man)
• Effetti sulle modalità di assoggettamento ad IVA tra soggetti passiviUE e soggetti stabiliti nel Regno Unito
Convegno Unindustria Pordenone© Studio Tributario e Societario 69
Criticità – Origine
Potenzialmente nessun accordo di libero scambio concluso dall’UE sarà applicabile dal Regno Unito
Convegno Unindustria Pordenone© Studio Tributario e Societario 70
Sintesi trade-off possibili modelli post-Brexit
Membro UE
Unione doganale
SEE EFTA FTA CETA MFN
28 Stati membriUE
TurchiaNorvegia,
Liechtenstein, Islanda
Svizzera Canada Australia
Libera circolazione di merci, servizi e capitali
Sì No Sì Sì No No
Dazi doganali
No Noper le merciimmesse in
libera praticanell’u.d.
Noper le mercioriginarie del
SEE
Noper le mercioriginariedell’EFTA
Noper le mercioriginarie deiPaesi dell’FTA
Sì
Libera circolazione delle persone
Sì No Sì Sì No No
Libertà di negoziare accordi commerciali e di stabilire tariffe con Paesi non UE
No Limitata Sì Sì Sì Sì
NormativaUE
Influenza Sì NoMolto
limitataNo No No
Compliance Sì Alcuni SìSì, con
alcuni opt-outs
No No
Contributi fiscali Sì NoSì
(83%)Sì
(52%)No No
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Possibili impatti in materia di IVA
La Direttiva IVA si applica soltanto ai territori facenti parte della UE, con lasola eccezione di Monaco e dell'Isola di Man: un accordo che prevedal’applicazione delle disposizioni della Direttiva ad un Paese terzo appare didifficile realizzazione.
Effetti della riqualificazione del Regno Unito quale Paese terzo extra-UE:
• acquisti e cessioni intracomunitarie da e per UK diventeranno operazioni diimportazione e di esportazione;
• non dovranno essere compilati i modelli Intrastat;
• impatti in termini di cash flow: l’importazione di merci da UK sarà soggettaad IVA all’atto dello sdoganamento, con riscossione diretta in dogana;
• in considerazione dei termini di consegna (Incoterms), obblighi diidentificazione/registrazione ai fini IVA crescenti;
Semplificazioni che non saranno più disponibili, ad es.:
• Operazioni triangolari
• Vendite a distanza
• Cessioni con installazione
Convegno Unindustria Pordenone© Studio Tributario e Societario 72
Cessioni di beni B2B
In ambito normativo le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggettistabiliti in UK non saranno più considerate come cessioni intracomunitarie exart. 41 D.l. n. 331/1993, ma troveranno la nuova qualifica di esportazioni exart. 8 D.P.R. n. 633/1972.
A seguito della qualificazione di tali operazioni come “esportazioni”, lemodifiche in ambito applicativo del cambio di disciplina comporteranno:
• l’applicazione delle procedure doganali sui trasferimenti di beni verso UK,con conseguente richiesta probatoria dell’uscita dei beni dal territoriocomunitario;
• la non obbligatorietà dell’iscrizione nel registro VIES per il cedente italiano,e tanto meno per il cessionario;
• l’abolizione dell’obbligo di trasmissione del modello riepilogativo dellecessioni intracomunitarie (Mod. INTRA-1-bis)
Tuttavia la riqualificazione di queste operazioni come esportazioni noncomporterà modifiche con riguardo:
• alla qualificazione di tali operazione come operazioni non imponibili;
• alla formazione del plafond;
• alla disciplina di individuazione del soggetto cedente come esportatoreabituale.
Cessioni a soggetto stabilito in UK
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Acquisti di beni B2B
In ambito normativo le operazioni di acquisto di beni da soggetti passivistabiliti in UK non saranno più considerati come acquisti intracomunitari exart. 38 D.l. n.331/1993, ma come importazioni ex art. 67 e seguenti, D.P.R.n. 633/1972.
A seguito della qualificazione di tali operazioni come “importazioni”, lemodifiche in ambito applicativo del cambio di disciplina comporteranno:
• l’obbligo di assolvere al pagamento dell’imposta in dogana;
• impossibilità per gli operatori di godere del meccanismo del reversecharge (art. 17, co.5 D.P.R. n. 633/1972);
• abolizione dell’obbligo di compilazione degli elenchi riepilogativi degli acquistiintracomunitari (Mod. INTRA-2-bis);
• obbligo di annotazione nei registri IVA del documento doganale diimportazione ai fini della detrazione dell’imposta;
• Conseguenze sui relativi flussi finanziari
Acquisti da soggetto stabilito in UK
Studio Tributario e Societario
Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata (“DTTL”), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche “Deloitte Global”) non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l’informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all’indirizzo www.deloitte.com/about.
La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario, per i danni derivanti a terzi dall’aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall’aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.
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Pier Paolo Ghetti
Director – Global Trade Advisory EMEA
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E-mail: [email protected]