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1 STUDIO TECNICO Ing. NICOLA LENOCI Via Annunziata 56 70021 Acquaviva delle Fonti (BA) Tel. 339 7745010 @-mail: [email protected] All’Assessore alle attività produttive del Comune di ACQUAVIVA DELLE FONTI Oggetto: Possibilità di esercitare un’attività commerciale all’interno di locali destinati ad attività artigianale ed ubicati in zona PIP. ^^^^^^^^^^^^^ Caro Luca a conclusione del dibattito che, alcuni giorno or sono, si è tenuto negli studi televisivi dell’emittente locale “TELEMAJG”, mi hai chiesto di esprimere un parere riguardo alla possibilità di esercitare, nel rispetto della legge, attività commerciali all’interno di locali aziendali, ubicati in zona PIP, attualmente destinati ad attività artigianale. Mi hai chiesto, in buona sostanza, di precisare se, anche alla luce delle vigenti normative urbanistiche ed edilizie, un imprenditore artigiano possa effettuare, all’interno dei locali aziendali la vendita di: 1. beni di produzione propria; 2. beni non di produzione propria; Aderisco volentieri alla tua richiesta e ti riferisco quanto segue. PRIMO QUESITO Per rispondere al primo dei due quesiti occorre far riferimento alla legge regionale n. 24 del 5.8.2013 “Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato pugliese ”, che, al punto 8 dell’art. 4 “Definizione di impresa artigiana, così recita: “Per la vendita nei locali di produzione, o a essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all’esecuzione dell’opera o alla prestazione del servizio commesso, non si applicano alle imprese artigiane le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali, di intermediazione di vendita e di orario di vendita.” La norma citata deriva, in maniera diretta, dal decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, Riforma della disciplina al settore del commercioche, all’art. 4, così dispone: Art. 4: Definizioni e ambito di applicazione del decreto 1. omissis; 2. Il presente decreto non si applica:

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STUDIO TECNICO Ing. NICOLA LENOCI Via Annunziata 56 70021 Acquaviva delle Fonti (BA) Tel. 339 7745010 @-mail: [email protected]

All’Assessore alle attività produttive del Comune di

ACQUAVIVA DELLE FONTI

Oggetto: Possibilità di esercitare un’attività commerciale all’interno di locali destinati ad attività

artigianale ed ubicati in zona PIP.

^^^^^^^^^^^^^

Caro Luca

a conclusione del dibattito che, alcuni giorno or sono, si è tenuto negli studi televisivi dell’emittente

locale “TELEMAJG”, mi hai chiesto di esprimere un parere riguardo alla possibilità di esercitare,

nel rispetto della legge, attività commerciali all’interno di locali aziendali, ubicati in zona PIP,

attualmente destinati ad attività artigianale.

Mi hai chiesto, in buona sostanza, di precisare se, anche alla luce delle vigenti normative

urbanistiche ed edilizie, un imprenditore artigiano possa effettuare, all’interno dei locali aziendali la

vendita di:

1. beni di produzione propria;

2. beni non di produzione propria;

Aderisco volentieri alla tua richiesta e ti riferisco quanto segue.

PRIMO QUESITO

Per rispondere al primo dei due quesiti occorre far riferimento alla legge regionale n. 24 del

5.8.2013 “Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato pugliese”, che, al punto

8 dell’art. 4 “Definizione di impresa artigiana”, così recita: “Per la vendita nei locali di produzione,

o a essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto

strettamente occorrente all’esecuzione dell’opera o alla prestazione del servizio commesso, non si

applicano alle imprese artigiane le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività

commerciali, di intermediazione di vendita e di orario di vendita.”

La norma citata deriva, in maniera diretta, dal decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, “Riforma della

disciplina al settore del commercio” che, all’art. 4, così dispone:

“Art. 4: Definizioni e ambito di applicazione del decreto

1. omissis;

2. Il presente decreto non si applica:

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omissis

f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n.

443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione

propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla

prestazione del servizio;”

In base alla normativa citata si può concludere, quindi, che un imprenditore artigiano può effettuare,

all’interno della sua azienda ed in maniera del tutto legittima, la vendita dei beni di sua produzione

e/o la vendita di beni strettamente necessari ad eseguire le lavorazioni artigianali di sua competenza,

senza che debba sottostare, per l’esercizio di siffatte attività commerciali, alle disposizioni vigenti in

materia di esercizio di attività commerciali, di intermediazione di vendita e di orario di vendita

contenute nel decreto legislativo 31.3.1998, n. 114 e s.m.i.

Il falegname, a titolo esemplificativo, può vendere, all’interno dei locali aziendali, i mobili di sua

produzione senza dover sottostare alle anzidette disposizioni; del pari, un gommista può vendere

pneumatici, beni non di sua produzione, ma che sono strettamente occorrenti all’esercizio della sua

attività artigianale.

Dal punto di vista urbanistico non vi è ostacolo alcuno all’esercizio delle attività commerciali

suddette, in quanto le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) allegate al vigente PRG (vedi l’incipit

dell’art. 73), definiscono le zone produttive come il luogo deputato allo svolgimento delle attività

industriali ed artigianali, attività che consistono nella produzione, nella lavorazione, nel deposito,

nella la commercializzazione e nella distribuzione di manufatti e dei prodotti in generale.

L’attività artigiana si caratterizza, quindi, per la presenza di un legame inscindibile fra la

produzione e la commercializzazione di manufatti

SECONDO QUESITO

Meno scontata appare, invece, la risposta da dare allorquando l’imprenditore artigiano voglia

effettuare, all’interno dei locali aziendali, la vendita di beni non di produzione propria e/o di beni

non accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio.

Il legame che unisce la produzione alla commercializzazione dei manufatti, risulta, in questo

caso interrotto, con la conseguenza che, in luogo di attività artigianale, si dovrebbe più

propriamente parlare di attività commerciale.

Sic rebus stantibus, sembrerebbe illegittimo, quindi, l’esercizio di una attività commerciale

all’interno di locali destinati ad attività artigianale.

Sennonché l’art. 3 della legge 8.8.1985, n. 443 e s.m.i., di seguito riportato, apre uno scenario del

tutto differente rispetto a quello ora prospettato:

“ Art. 3. - Definizione di impresa artigiana-

È artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui

alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di

beni, anche semilavorati, di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di

prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di

queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano

solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa.....”

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Dalla norma dianzi riportata si evince che un’impresa artigiana, per poter essere qualificata come

tale, deve avere come scopo prevalente l’attività di produzione di beni e la prestazione di servizi.

Scopo prevalente non significa, come è ovvio, scopo esclusivo.

Ne deriva, pertanto, che l’imprenditore artigiano può esercitare anche altre attività (ad

esempio commerciali) purché il suo scopo prevalente continui ad essere l’attività di

produzione di beni e la prestazione di servizi.

Per esemplificare: un auto – riparatore, conserva la qualifica di artigiano se ha come scopo

prevalente la riparazione di autovetture e non già quello della vendita di autoradio o pneumatici

all’interno della sua officina; del pari un fornaio, potrà essere definito artigiano se ha come scopo

prevalente la produzione di articoli da forno e non già la vendita di pasta, cereali, succhi, conserve

ecc.

Va da sé che le attività commerciali consistenti nella vendita di beni non di produzione propria e/o

di beni non accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio, effettuate

all’interno di locali destinati ad attività artigianale, debbono soggiacere alle disposizioni vigenti in

materia di esercizio di attività commerciali, di intermediazione di vendita e di orario di vendita

contenute nel decreto legislativo 31.3.1998, n. 114 e s.m.i.

All’imprenditore artigiano che abbia come scopo prevalente la produzione di beni e servizi non

può, quindi, in alcun modo, essere vietato l’esercizio di una attività commerciale; occorrerà,

semmai, valutare e verificare, sulla base del reddito d’impresa, che l’attività artigianale svolta sia

prevalente su quella commerciale.

La valutazione e la verifica del possesso di un siffatto requisito spetta, come è noto, alla

commissione per la tenuta dell’albo artigiani che ha sede presso la C.C.I.A.A. territorialmente

competente.

Occorrerà accertare, inoltre, che le attività commerciali, da effettuare all’interno di una struttura

artigianale, siano compatibili con le norme igienico – sanitarie e con quelle relative alla sicurezza

sui luoghi di lavoro.

Così come occorrerà verificare, dal punto di vista urbanistico, che le aree a standard reperite nella

fase di redazione del piano particolareggiato della zona PIP, siano sufficienti a consentire il

cambio d’uso di alcuni locali aziendali dalla destinazione artigianale a quella commerciale.

AREE A STANDARD

Riguardo alla questione da ultimo sollevata, relativa alla congruità delle aree a standard, osservo

quanto segue.

L’art. 5 del DM 1444/68, titolato “Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti

produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi”, al

punto 1, prescrive: “nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili compresi

nelle zone D) la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde

pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell’intera

superficie destinata a tali insediamenti;”

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L’articolo 76 delle NTA allegate al PRG, titolato “Modalità di intervento nelle zone D”,

coerentemente con quanto prescritto dall’art. 5, punto 1, del menzionato DM 1444/68, impone di

riservare, nelle zone D3 a carattere Direzionale e Commerciale (insediamenti assimilabili a quelli

di carattere industriale), aree a standard nella misura del 10% della superficie tipizzata.

E’ evidente, quindi, che il cambio d’uso di alcuni locali aziendali dalla destinazione artigianale a

quella commerciale potrà essere consentito ove si dimostri che nella redazione del piano

particolareggiato della zona PIP furono, a suo tempo, reperite aree a standard in misura non

inferiore al 10% dell’intera superficie destinata ad insediamenti produttivi.

Orbene, a pagina 12 della Relazione Illustrativa (tavola n. 12) allegata al menzionato piano

particolareggiato (adottato dal Comune di Acquaviva delle Fonti con delibera CC n. 188 del

23.10.1976 ed approvato con DPRG n. 1571 del 10.7.1978) si legge: “Gli spazi destinati a verde

pubblico, a parcheggi, ad attività collettive risultano essere superiori al 10% dell’intera

superficie, come previsto dal D.M. 2/4/68 n. 1444.”

Dalla pagina 2 della citata Relazione Illustrativa si apprende, inoltre, che l’area da destinare ad

insediamenti produttivi era estesa mq 637.133; in conseguenza occorreva reperire una superficie da

destinare a standard non inferiore a mq 637.133 x 10% = mq 63.713

In realtà, come si evince dalla tabella 2 contenuta nella tavola 13 allegata al PIP, fu reperita e

riservata a standard una superficie di mq 39998 (parcheggi pubblici) + 79992 (verde pubblico) +

29400 (servizi sociali) = mq 149.390 ben superiore al valor minimo di mq 63.713

Nessun problema, quindi, neppure dal punto di vista urbanistico, riguardo alla possibilità di

effettuare il cambio d’uso di alcuni locali aziendali dalla destinazione artigianale a quella

commerciale.

Occorrerà, ovviamente, porre mano al regolamento ed alle NTA del PIP per disciplinare nella

maniera più opportuna la possibilità di esercitare attività commerciali all’interno di locali aziendali

destinati ad attività artigianale.

Spero, caro Luca, di aver esaurientemente risposto ai quesiti che mi hai posto.

Consentimi, a conclusione di queste mie brevi note, di segnalarti che fra le Norme Tecniche

d’Attuazione contenute nel piano particolareggiato (vedi delibera CC n. 6 del 19.01.2009) e le

Norme Tecniche d’Attuazione allegate al vigente PRG vi sono discrepanze considerevoli riguardo

alle zone D.

Se richiesto, provvederò a relazionare in merito.

Ti saluto cordialmente e, .... disponi pure, sempre e quando vuoi.

Acquaviva delle Fonti 11.3.2014

Nicola Lenoci