STUDIO TECNICO LOVATO - VILLAVERLA1 SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO STUDIO TECNICO LOVATO via...
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STUDIO TECNICO LOVATO - VILLAVERLA 1
SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI
LAVORO
STUDIO TECNICO LOVATO via G. Leopardi, 3 - VILLAVERLA
(VI)
STUDIO TECNICO LOVATO - VILLAVERLA 2
FINALITÀ DELLA PREVENZIONE INFORTUNI, SICUREZZA ED IGIENE DEL
LAVORO
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FINALITÀ
Salvaguardia della salute dei lavoratori
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FINALITÀ
Salvaguardia del datore di lavoro da conseguenze penali
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Perché non conviene rischiare
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RISCHI DEL LAVORO INSICURO
Il comportamento pericoloso, a lungo andare, conduce sempre all’incidente.
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RISCHI DEL LAVORO INSICURO
Non si può predire quanto dannoso può essere un comportamento pericoloso.
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RISCHI DEL LAVORO INSICURO
Avere la fama di lavoratore pericoloso
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RISCHI DEL LAVORO INSICURO
La direzione potrebbe esercitare diritti disciplinari nei confronti del lavoratore.
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VANTAGGI DEL LAVORO SICURO
Salvaguardia della propria salute.
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VANTAGGI DEL LAVORO SICURO
Eliminazione delle perdite temporanee o permanenti di guadagno.
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VANTAGGI DEL LAVORO SICURO
L’attitudine alla sicurezza è presa in considerazione a dimostrazione della professionalità acquisita.
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ATTITUDINE ALLA SICUREZZA
SIGNIFICA ESSERE PRONTI E DISPOSTI A METTERE IN PRATICA LE PROPRIE CONOSCENZE IN TUTTE QUELLE SITUAZIONI DI LAVORO CHE LO RICHIEDONO.
“SAPERE NON BASTA”
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ATTITUDINE ALLA SICUREZZA
Prontezza a riferire e correggere situazioni di pericolo;
iniziativa personale nel contribuire alle conoscenze di sicurezza degli altri;
proposte e suggerimenti per migliorare le procedure di sicurezza.
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LEGISLAZIONE
COSTITUZIONECODICE CIVILE - CODICE PENALELEGGI PARTICOLARIDIRETTIVE EUROPEENORME (ISO - UNI - CEI ECC.)
CAMPO DI APPLICAZIONE: DATORE DI LAVORO - LAVORATORE
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626/94è il decreto di recepimento delle
direttive CEE sul miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro
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LEGISLAZIONEArt. 2087 Codice Civile
"L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".
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LEGISLAZIONE
D.P.R. 547 del 1955 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
D.P.R. 303 del 1956 Norme generali per l’igiene del lavoro
D.P.R. 164 del 1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro nelle costruzioni.
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LEGISLAZIONED.P.R. 547/55 - D.P.R.303/56 - D.P.R. 164/56
Sono state per anni le colonne portanti della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Stabiliscono i requisiti che devono avere macchine, attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, ecc.
Disciplinano gli aspetti di igiene del lavoro, di difesa dagli agenti nocivi, istituiscono l’obbligo delle visite mediche periodiche.
Stabiliscono gli obblighi dei Datori di Lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti.
Individuano l’Organo di Vigilanza.
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LEGISLAZIONED.P.R. 547/55 - sicurezza sul lavoro
NORME GENERALI (NON GENERICHE!)
NORME SPECIFICHE PER AMBIENTI DI LAVORO, MACCHINE ED ATTREZZATURE.
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO
MATERIE E PRODOTTI PERICOLOSI
IMPIANTI
MANUTENZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
CARTELLONISTICA
SANZIONI PENALI
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LEGISLAZIONE
ARTICOLI DI CARATTERE GENERALE NON GENERICO!
D.P.R. 547/55 - art. 41
Gli elementi delle macchine, quando costituiscono un pericolo, devono essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza.
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LEGISLAZIONEARTICOLI DI CARATTERE GENERALE NON GENERICO!
D.Lgs. 626/94, art. 35
Obblighi del datore di lavoro. 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.
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LEGISLAZIONED.P.R. 303/56 - igiene del lavoro
CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURE
Altezza, cubatura, superficie, pavimenti, muri
Temperatura, umidità, aerazione (finestre apribili)
Illuminazione naturale ed artificiale
Separazione di lavorazioni nocive
Locali di servizio (gabinetti, docce, spogliatoi, mense)
Presidi medici (cassetta di primo soccorso, infermeria)
Controlli sanitari periodici
Obbligo di notifica (più di tre operai)
Sanzioni penali
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LEGISLAZIONED.P.R. 163/56 - sicurezza nelle costruzioni
VIABILITÀ NEI CANTIERI
SCALE A MANO
PROTEZIONI DEI POSTI DI LAVORO
CINTURE DI SICUREZZA
LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE
SCAVI E FONDAZIONI
PONTEGGI ED IMPALCATURE
TRASPORTO DI MATERIALI
COSTRUZIONI EDILIZIE / DEMOLIZIONI
SANZIONI PENALI
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LEGISLAZIONE
D.Lgs. 277/91 - (Piombo - Amianto) - Rumore
D.Lgs. 626/94 - Norme per il miglioramento della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
D.P.R. 459/96 - Direttiva macchine
D.Lgs. 494/96 - Direttiva cantieri
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LEGISLAZIONE - D.Lgs. 277/91 - (rumore)
Introduzione dei valori limiteObbligo di:• Valutare il rischio.• Individuare gli addetti esposti.• Individuare le misure da adottare.• Informazione e formazione degli addetti esposti.• Controllo sanitario.• Revisione periodica delle misure.Tutto deve essere documentato
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LEGISLAZIONE D.Lgs. 626/94
DA UNA PREVENZIONE DI TIPO “OGGETTIVO” AD UNA DI TIPO “SOGGETTIVO”.
Le figure chiave: Progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori Datore di lavoro Dirigenti ed i Preposti Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Lavoratore Rappresentante per la Sicurezza Addetti alla gestione delle emergenze Medico Competente
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Datore di lavoro
Designa il Resp. del S. P. P.
Designa gli addetti
Affida compiti
Adotta misure
Prende provvedimenti
Richiede l’osservanza
Consulta, informa
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Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
È designato dal Datore di Lavoro
Le capacità ed i requisiti professionali (…) devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
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Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
Il responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione deve essere:
In possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro.
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Rappresentante per la sicurezza
È designato dai lavoratori
Particolare formazione in materia di sicurezza
Viene consultato dal datore di lavoro ...
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CODECISIONE
CONSULTAZIONE
INFORMAZIONE
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Lavoratore
capacità
esperienza
intuizione
cultura
responsabilità
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D.P.R. 547/55
Art. 6 - Doveri dei lavoratori
I lavoratori devono:
a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva;
D.Lgs. 626/94
Art. 5. Obblighi dei lavoratori.
2. In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
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D.P.R. 547/55
b) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;
D.Lgs. 626/94
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
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D.P.R. 547/55c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
D.Lgs. 626/94d)segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c),
nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
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D.P.R. 547/55
d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l’autorizzazione;
D.Lgs. 626/94
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
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D.P.R. 547/55
e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone.
D.Lgs. 626/94
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
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Art. 5 - Obblighi dei lavoratori.
1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
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Addetti alla gestione delle emergenze
Antincendio
Pronto soccorso
Salvataggio
Evacuazione
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Medico competente
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il miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro è il frutto della
collaborazione di tutti
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LEGISLAZIONE D.Lgs. 626/94
TITOLO I (quadro) introduce:• Valutazione dei rischi. • Maggiore chiarezza nei compiti e responsabilità.• Costituzione del servizio di prevenzione e
protezione.• Nomina formale delle figure.• Formalizzazione dei documenti.• Informazione e formazione obbligatoria.• Mantenimento ed aggiornamento del “Sistema
sicurezza” .
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LEGISLAZIONE D.Lgs. 626/94
IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHIContiene: • Individuazione dei pericoli.• Individuare gli addetti esposti.• Valutazione dei rischi.• Misure da adottare.• Programma delle misure da adottare.• Elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale. • Informazione e formazione degli addetti esposti.• Controllo sanitario.• Revisione periodica delle misure.
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LEGISLAZIONED.Lgs. 626/94 - ALTRI TITOLI (integrazione norme vigenti)
Titolo II: luoghi di lavoro
Titolo III: attrezzature
Titolo IV: Dispositivi di Protezione Individuale
Titolo V: Movimentazione manuale dei carichi
Titolo VI: Videoterminali
Titolo VII: Agenti cancerogeni e mutageni
Titolo VII bis: agenti chimici
Titolo VIII: agenti biologici
Titolo VIII bis: atmosfere esplosive
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INFORMAZIONEInformazione: atto del dare notizia.Nel caso particolare è mettere a conoscenza dei pericoli, dei rischi, dei diritti e doveri, ecc.
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FORMAZIONE
Sviluppo di qualità intrinseche attraverso lo studio e l’esperienza.
Nel caso particolare è l’apprendimento delle procedure di sicurezza.
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ADDESTRAMENTO
prova pratica di quanto appreso in merito alle procedure di sicurezza
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Pericolo:
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+
rischio
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RISCHIO
+ +
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Definizioni
Pericolo: fonte di possibili lesioni o danni alla salute (UNI EN 292/1).
Rischio: combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa (UNI EN 292/1).
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La valutazione dei rischi
•rilevazione dei pericoli
•valutazione del rischio secondo criteri stabiliti dal datore di lavoro
•individuazione delle misure opportune per il miglioramento della sicurezza
STUDIO TECNICO LOVATO - VILLAVERLA 55
Esempio di valutazione
PARAMETRI CONSIDERATI
Probabilità d’infortunio
Gravità dell’eventuale lesione
Esposizione al rischio
Esperienza dell’operatore
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Esempio di valutazionePROBABILITA' DI INFORTUNIO
ALTA MEDIA BASSA
ESPERTO 3 2 1LESIONE LEGGERA
INESPERTO 4 3 2
ESPERTO 5 4 3DA RARA A
FREQUENTE INESPERTO 6 5 4LESIONE SERIA
ESPERTO 7 6 5DA SPESSO A
PERMANENTE INESPERTO 8 7 6
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Esempio di valutazione
GRADO DI RISCHIO
da 1 a 2 non significativo
da 3 a 4 basso
da 5 a 6 medio
da 7 a 8 alto
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RICERCA ED ANALISI DELLE CAUSE REALI E
POTENZIALI DI INFORTUNIO
AZIONI PER LIMITARE/ELIMINARE
CAUSE REALI O POTENZIALI DI INFORTUNIO
SISTEMA DI NORME E
PROCEDURE
CONTROLLO DEL RISULTATO
Il capo reparto aggiorna in base ai
fatti osservati (si lavora per gruppi)
Le persone entrano nel gioco
(si lavora per progetti)
S.P.P. lavora sul perimetro nelle
quattro fasi contemporaneamente
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L’organizzazione permanente della sicurezzaazioni per il miglioramento
procedure di lavoro
informazione, formazione, addestramento
verifica dei risultati
aggiornamento del manuale