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Studio Legale Musuraca

Elementi di pianificazione contrattuale internazionale nei

paesi emergenti

avv. Antonella MusuracaVerona, 29/11/2010

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Principali Forme di Investimento nei paesi emergenti

Contratto di vendita o di “ fornitura” Contratto di agenzia o di

distribuzione Contratto di Joint – Venture Contratto di Rete di impresa Ufficio di rappresentanza

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Contratto di Vendita

Convenzione Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni mobili (Vienna 1980) in vigore in Italia dal 1/1/1988

Principali clausole: Oggetto (allegati tecnici) Prezzo (revisione) Pagamenti (L/C) Consegna (Incoterms, forza maggiore, penale) Imballaggio, marcatura, documentazione tecnica Garanzia di conformità; Risoluzione delle controversie(arbitrato) Convenzione per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze

arbitrali straniere (New York) 1958) in vigore in Italia dal 1/5/1969 e in Russia dal 22/11/1960

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Contratto di Agenzia Ha la funzione di permettere all’esportatore di organizzare una rete di vendita all’estero servendosi di

un’organizzazione altrui(l’organizzazione dell’agente) che collabori con l’esportatore promuovendo le vendite dei prodotti su un determinato territorio attraverso una presenza stabile e organizzata sul mercato

I rapporti commerciali sono sempre regolati da un contratto ma a differenza dei rapporti tra soggetti appartenenti allo stesso Paese, la redazione e sottoscrizione di un contratto internazionale comporta sicuramente difficoltà aggiuntive

Principali clausole contrattualiPrincipali clausole contrattuali: Promozione degli affari del preponente Poteri di rappresentanza Diritto di Esclusiva su una determinata area geografica (c.d zona esclusiva) Territorio Clausola di non concorrenza: l’agente non può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso

ramo affari di più imprese in concorrenza tra loro (sia prodotti concorrenti che preponenti concorrenti) Diritto alla provvigione Indennità varie (preavviso clientela e fine rapporto) Durata determinata o indeterminata Legge Applicabile Principi Unidroit 2004Principi Unidroit 2004 : codificazione di principi del commercio internazionale ad opera di organizzazione

intergovernativa indipendente

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Il contratto di agenzia prevede specifici obblighi a carico delle parti. Le obbligazioni dell’agente, oltre all’obbligazione principale, relativa alla promozione della conclusione di affari, sono:

Obbligo di tutelare interessi del preponente e di agire con lealtà e buona fede Obbligo di informare il preponente sulle condizioni di mercato e su ogni aspetto utile per valutare la

convenienza dei singoli affari. Obbligo di seguire le istruzioni del preponente nel rispetto dell’autonomia organizzativa. Direttiva Comunità

Europea n. 86/653 ha definito agente come intermediario indipendente al quale deve essere riconosciuta un’autonomia operativa senza che sussista alcun vincolo di sottoposizione gerarchica alle direttive del preponente

Proporre condizioni diverse da quelle fissate dal preponente comporta la violazione di un obbligo contrattuale. Per rafforzare detto obbligo è possibile inserire in contratto clausole che prevedano la riduzione proporzionale delle provvigioni o che pongano a carico dell’agente la differenza tra quanto fissato dal preponente e quanto negoziato con l’acquirente; in ogni caso il preponente può rifiutare l’ordine.

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L’agente assume l’obbligo di promuovere stabilmente la conclusione di contratti per conto del preponente. L’inadempimento dell’obbligo di promozione può portare alla risoluzione del contratto. Per circoscrivere l’adempimento è buona prassi inserire nel contratto una clausola che preveda minimi di fatturato che l’agente si impegna a realizzare. In questo caso, se il livello di fatturato è stato concordato dalle parti in relazione alla possibilità di assorbimento del mercato, il mancato raggiungimento del minimo comporta l’inadempimento dell’agente salvo la prova della forza maggiore o di cause imputabili al preponente.

L’esportatore non deve quindi lasciare al caso la definizione dei punti essenziali del contratto d’agenzia né formularli con la convinzione che la legge italiana sarà la fonte regolatrice del contratto in quanto, pur assoggettando il contratto alla legge italiana, ciò non esclude l’applicazione di norme inderogabili della legge del paese dell’agente.

Valutazione sul trattamento di fine rapporto e/o risarcimento dei danni spettante all’agente straniero, il quale essendo considerato come la parte più debole del contratto, può essere protetto dalle singole norme nazionali in misura diversa da quanto accade in Italia.

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Schema di sintesi contr. agenzia

Scelta legge applicabile: Vi è frequente tendenza a sottoporre il contratto alla lex mercatoria o ai principi del diritto del commercio internazionale e ciò con lo scopo dichiarato di escludere l’applicazione dei principi generali degli ordinamenti nazionali delle due parti pur nei limiti dell’ordine pubblico internazionale e delle norme di applicazione necessaria. I principi Unidroit(International Institute for the Unification of Private Law) pubblicati nel 2004 possono essere considerati una sorta di esperimento di codificazione di un regime giuridico sovranazionale delle transazioni internazionali.

In ogni caso, sulla base dei principi giuridici derivanti dalla giurisprudenza e prassi in materia, il diritto applicabile ai contratti internazionali sarà:

- quello scelto ed indicato dalle parti - il diritto che, in mancanza di pattuizione esplicita, presenti reali connessioni con la materia del

contendere. La scelta potrà cadere sulla legge nazionale locale di una delle parti ovvero su quella di un paese terzo

oppure sulla normativa sovranazionale o transnazionale (lex mercatoria). Risoluzione controversie: scelta del giudice statale e foro competente oppure in via alternativa ricorso

ad arbitrato, mediazione o terzo esperto. Procedimento arbitraleProcedimento arbitrale: comporta dei vantaggi rispetto al giudice statale anche sotto il profilo della rapidità

con cui si giunge ad una decisione finale poiché non prevede un secondo grado di giudizio ma anche degli elevati costi.

MediatoreMediatore : non decide la controversia ma, prima che le parti si rivolgano all’arbitro o al giudice, facilita il raggiungimento di un accordo attraverso pochi incontri congiunti o separati.

Terzo espertoTerzo esperto: non deve decidere la controversia ma prevedendola esprime un parere tecnico su un punto controverso, Questa expertise prearbitrale non deve essere confusa con la perizia tecnica che può essere ordinata dal giudice o dall’arbitro in corso di causa.

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Legge Italiana: possibilità di sottoporre il rapporto alla Legge Italiana Norme di Legge locali: verifica di norme di legge che disciplinano la fattispecie del contratto di

agenzia nella nazione dove risiede l’agente Lingua: Riveste importanza non trascurabile la lingua di redazione del contratto. Spesso le parti

negoziano e formalizzano il contratto in una lingua che non è la propria:rischio maggiore è insito in reciproche incomprensioni dettate da una non perfetta conoscenza della lingua stessa. Si consiglia la redazione di testi bilingue.

Clausole contrattuali: Per cautelari maggiormente vi è la tendenza ad inserire nel testo contrattuale delle clausole volte a regolamentare preventivamente le conseguenze di eventi eccezionali in grado di impedire l’esecuzione del contratto (forza maggiore) o di provocare un inaccettabile squilibrio tra le prestazioni delle parti (hardship).

Clausola di representations and WarrantiesClausola di representations and Warranties: attraverso essa i contraenti intendono darsi atto e reciprocamente garantirsi in merito ad una serie di fatti e circostanze preesistenti alla sottoscrizione del contratto.

Clausola di forza maggiore e clausola di hardshipClausola di forza maggiore e clausola di hardship: durante lo svolgimento del contratto ad esecuzione continuata o differita possono verificarsi avvenimenti, non previsti dalle parti all’atto della conclusione dell’accordo ed indipendenti dalla loro volontà, che vanno ad incidere sulle condizioni in base alle quali il contratto era stato posto in essere.

Clausola penale: essa può essere considerata un modo per quantificare la perdita derivante dall’inadempimento senza giungere alla risoluzione.

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Nozione di Joint- Ventures Con il termine di Joint- Venture si suole indicare un accordo di collaborazione con cui

due o più imprese collaborano per la realizzazione di un progetto di natura industriale o commerciale che vede l’utilizzo sinergico delle risorse portate dalle singole imprese partecipanti ma anche un’equa suddivisione dei rischi legati all’investimento.

Storicamente le radici delle joint ventures sono da ricercarsi nei sistemi di common law, in particolar modo negli Stati Uniti, presentandosi poi sul panorama internazionale quale biglietto da visita per accedere a quei settori dell’economia e della finanza normalmente preclusi alle singole imprese, a causa degli ingenti capitali necessari, degli alti rischi connessi, o semplicemente della complessità dell’opera da realizzare.

Il c.d. progetto di joint-venture rappresenta lo scopo comune perseguito dalle parti attraverso un progetto economico industriale voluto dalle parti.

I motivi che spingono a realizzare una j.v. con imprese straniere sono molti: - delocalizzazione per ridurre i costi di produzione; - stabilire relazioni stabili con governi locali;

- ottimizzare flussi fiscali; - realizzare reti distributive; - allacciare rapporti commerciali in vista dell’espansione su mercato; - accedere a fondi nazionali e internazionali di sostegno allo sviluppo; - venire in possesso di conoscenze o tecnologie avanzate…

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Tipologie di J.V.

E’ possibile distinguere due tipologie di J.V. 1) Joint Venture contrattuale (Contractual jv) in cui lo strumento

giuridico che dà vita e governa la JV è un contratto(o più contratti) che coordina l’attività delle parti nella realizzazione del progetto. Non ha personalità giuridica e viene costituita in funzione della realizzazione di uno specifico progetto o singola operazione. Flessibilità e trasparenza fiscale.

2) Joint Venture societaria (Equity joint venture o corporate jv) in cui lo strumento giuridico che dà vita alla joint venture è una società a cui le parti affidano il compito di realizzare il progetto. E’ un soggetto giuridico nuovo, autonomo, normalmente dotato di responsabilità limitata, scelto nel panorama giuridico nel quale sarà chiamato ad operare.

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Qualunque sia la forma che si decida di dare alla J.V., essa vivrà comunque in funzione della realizzazione di uno specifico progetto o di una singola operazione, in vista della quale le imprese co-venturers faranno convergere denaro, beni materiali, know-how, acquisendo così il diritto di partecipare ai benefici dell’impresa comune (sharing of profits ), così come agli eventuali esiti negativi della stessa.

Il primo e più evidente vantaggio che offre una j.v. è quello di ripartire costi e rischi dell’impresa, favorendo inoltre l’aggregazione della domanda laddove non vi sia mercato; una j.v. consente di aggredire nuovi mercati sfruttando positive sinergie e razionalizzando gli investimenti.

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Valutazioni preliminari comuni

Valutazione preliminare sul partner straniero con cui realizzare il progetto comune.

Condivisione del modo di “fare impresa”. Il partner deve rispondere a determinati requisiti: - affidabilità commerciale e industriale; - solidità economica e finanziaria; - serietà professionale ed umana; - garanzie in merito alle capacità produttive,

conoscenze tecniche, know-how

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Divisione del potere all’interno delle JV. E’ necessario, a monte, sapere quanto potere si è disposti a cedere o quanto potere si intende esercitare.

Il socio, anche se di minoranza, profonde nella JV il suo apporto determinante e tenderà a far valere le proprie ragioni.

Spesso sfugge che la JV può essere in aperta concorrenza con gli interessi del socio di minoranza. Pertanto ciascuna parte dovrà essere disposta a rinunciare ad una parte del mercato a favore della JV ovvero a subire, da parte della jv, una certa concorrenza.

Valutazione accurata dell’aspetto concorrenziale dalle parti della JV onde evitare danni anche consistenti proprio dalla loro stessa JV

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Aspetti della JV

Motivi che spingono a realizzare una JV; Obiettivi che si intendono perseguire con jv e vero business

che si intende attuare; Apporto che si è disposti a conferire; Luogo di realizzazione (rischio Paese, legislazione locale

ecc…); Durata dell’alleanza; Partner rispondenti alle caratteristiche che si stanno

cercando; Profili concorrenziali; Tipologia di struttura dell’operazione.

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Trattative propedeutiche alla JV

Stesura di uno o più documenti precontrattuali che aiutano le parti nell’organizzazione e negoziazione del progetto.

Accordi di segretezza: l’accordo con cui le parti si obbligano reciprocamente a mantenere confidenziali le informazioni che si scambieranno durante la fase delle trattative e a non rivelare l’esistenza stessa delle trattative. (confidentiality agreement). Apposita clausola che definisce e circoscrive le informazioni definite riservate oggetto dell’accordo.

Lettera di Intenti: E’ finalizzata a fissare alcuni punti già negoziati per stabilire modalità e tempi delle trattative o per indicare i criteri da seguire nella redazione del contratto principale. Di norma essa non è vincolante tra le parti (c.d. non binding) se non per alcuni elementi quali la buona fede nelle trattative, eventuali penali, legge applicabile e foro competente.

Studio di fattibilità: (c.d. Feasibility Agreement) ovvero un business plan che analizzi le prospettive economiche, finanziarie, produttive, commerciali e fiscali del progetto comune.

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JV Contrattuale Questa tipologia si presta agli accordi di “co-ventures” destinati ad avere durata breve

per es. per l’attuazione di un progetto di ricerca o per la realizzazione di un opera. Si parla di c.d. unincorporated j.v., riferendosi al caso in cui non venga costituito un ente autonomo distinto e separato rispetto ai partecipanti co-venturers, ma gli stessi perseguano il fine congiunto attraverso un contratto, o meglio una rete contrattuale.

La J.V.contrattuale, mancando di personalità giuridica, non sia adeguata ad attività che si svolgono nel medio e nel lungo periodo, e come sia inoltre penalizzata

dall’impossibilità di limitare l’ambito di responsabilità dei co-venturers. A fronte di tali inconvenienti vanno però sottolineate la flessibilità e la trasparenza fiscale che contraddistinguono una j.v. contrattuale.

Lo schema contrattuale della jv contratt. si avvicina per caratteristiche ed elementi al contratto di associazione in partecipazione. E’ un contratto con il quale si attribuisce una partecipazione agli utili e perdite, ovvero solo agli utili, di un’attività imprenditoriale ovvero di uno o più affari compiuti da un altro soggetto, c.d. associante, verso il corrispettivo di un determinato apporto.

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Si distingue dal rapporto societario nel quale si ha autonomia patrimoniale e personalità giuridiche proprie mentre l’associazione in partecipazione non ha personalità giuridica.

Il vincolo che unisce le parti di un contratto di associazione in partecipazione non è opponibile ai terzi. Questi ultimi contrattano con il solo associante che assume obbligazioni per sé e non in nome dell’associazione. In sostanza i rapporti tra associante e associato sono di carattere interno.

Gli imprenditori integrano reciprocamente le capacità tecniche, economiche e finanziarie delle rispettive imprese aumentando le possibilità di successo e riducendo i rischi dell’attività.

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Il documento che contiene la JV Contr. deve rispecchiare gli elementi prescritti dalla legge applicabile. L’atto scritto deve indicare:

- apporto delle parti in frazioni e/o quote; - valore quote di partecipazione; - natura e modalità di conferimento; - tasso di interesse (eventualmente da corrispondersi su quota); - aliquota di partecipazione al reddito ; - destinazione in caso di utili e perdite; - poteri dell’associante e associato - durata contratto; - legge applicabile e foro competente. E’ possibile che l’organizzazione di una JV venga affidata ad un contratto quadro che

preveda lo scopo comune delle parti e disciplini dettagliatamente l’assegnazione delle attività alle parti, ammontare e modalità di investimentim entità di finanziamento, assegnazione costi e distribuzione di profitti.

Il contratto deve inoltre prevedere le modalità con cui le parti prendono decisioni in ambito della JV. Spesso si costituisce un’assemblea dei co-ventures stabilendone le modalità di convocazione nonché i quorum deliberativi e costitutivi.

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Il contratto di JV disciplina altresì i profili di responsabilità: - resp. interna: ossia quella che esiste tra le parti per i loro rapporti

come diretta conseguenza del contratto; - resp. esterna per le obbligazioni riferibili alla JV Vista la funzione di prevenzione delle liti è utile prevedere una

formula generale di risarcimento del danno limitando l’ammontare ad una percentuale del valore della partecipazione alla JV.

Tra le obbligazioni previste vi è il patto di non concorrenza anche patto di non concorrenza anche post contratto.post contratto. Esso può risultare gravoso per le parti che, alla cessazione del contratto, non potrebbero più svolgere la propria attività. La legislazione antitrust nazionale ha fissato limiti ben precisi che, di norma, hanno rango di norma imperativa inderogabile.

Clausola compromissoria per la risoluzione delle controversie con indicazione della legge applicabile al contratto. Si preferisce l’indicazione di un arbitro possibilmente di livello ed esperienza internazionale.

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JV Societaria Si parla di JV Societaria ove l’accordo tra le parti dà vita ad una società quale veicolo per la

realizzazione del progetto delle parti. SI parla di c.d. Incorporated J.V., o di J.V. Corporations, come di società di capitali con responsabilità limitata, aventi per oggetto l’esercizio di un’attività congiunta fra i co-venturers, i quali decidono di costituire un’apposita società alla quale imputare l’iniziativa comune. La società costituenda sarà, a ben guardare, una s.p.a. a metà strada tra società di capitali e società di persone (non si può trascurare infatti la reciproca fiducia personale che lega i soci).

E' consigliabile che la società mista, che si viene a creare, abbia la veste giuridica della società di capitali, in quanto i soci godono del beneficio della responsabilità limitata delle perdite societarie e le quote o le azioni sono liberamente trasferibili.

I rapporti tra j.v. company ed i suoi azionisti co-venturers sono normalmente disciplinati da un accordo noto come J.V. Agreement o Main Agreement, in cui saranno specificati: 1) gli obiettivi prefissi dalle parti; 2) i rispettivi apporti e le relative modalità; 3) la forma giuridica del nuovo soggetto; 4) le modalità di trasferimento delle azioni (inserendo eventuali divieti di alienazione, clausole di prelazione o di gradimento, sempre compatibilmente con la normativa societaria locale); 5) la struttura gestionale, che sarà plausibilmente corroborata da patti para-sociali a tutela del socio estero o di minoranza; 6) le modalità di ripartizione dei profitti e delle perdite; 7) le ipotesi di scioglimento della j.v.

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Nel caso in cui i Co-Venturers decidano di porre fine al loro rapporto, non sarà necessario (anzi è del tutto sconsigliabile ) che essi procedano allo smembramento della società, mettendola cioè in liquidazione e ripartendone i beni tra le società partecipanti : una tale operazione rischia infatti di compromettere elementi economici rilevanti, primo fra tutti l’avviamento. Sarà in linea di massima più opportuno mantenere in vita la società comune, assegnandone il controllo ad uno dei partecipanti, che evidentemente acquisterà le azioni dell’altra consociata.

Ma, “a quale prezzo?”Ciò ci rimanda all’opportunità di fissare preventivamente i criteri per determinare il prezzo di vendita delle azioni.

Per comprendere quale sia l’esatto quadro di riferimento normativo, bisogna tenere presente che J.V. agreement (che disciplina la nuova e distinta società ) non è che uno strumento per la realizzazione dell’oggetto vero e proprio del più ampio e precedente accordo di j.v., e nel rapporto tra clausole del j.v. agreement e clausole statutarie della j. v. corporation, saranno le prime a prevalere nella volontà delle parti.

Nel j.v. agreement vengono spesso inserite talune pattuizioni, note come “patti parasociali”, che, pur se non trasfuse nello statuto della j.v. corporation, incidono tuttavia sui comportamenti di chi vi opera in qualità di socio o di amministratore. Rispetto all’atto costitutivo ed allo statuto, la disciplina sancita dagli accordi para-sociali interviene solamente sul differente piano dei rapporti tra i singoli soci; tali accordi non assumono pertanto il rigore di regolamenti interni alla società: essi producono solo effetti obbligatori nei confronti di coloro che vi hanno aderito, e non effetti reali “erga omnes”.

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Nel caso di joint venture internazionale (quando cioè le società madri appartengono a stati diversi), secondo la legge italiana la normativa applicabile è quella del luogo di costituzione della società, ferma in ogni caso l'applicazione della legge italiana quando la sede dell'amministrazione è situata in Italia, o se in Italia si trova l'oggetto principale dell'attività.

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Il contratto di rete e reti di impresa

L’art. 3 comma 4 ter del decreto “Incentivi” (d.l. 10.02.2009 n. 5) convertito in L. 9/4/2009 n. 33 e recentemente modificato con l’art. 42 della manovra fiscale d’estate 31/7/2010 ha introdotto in Italia la disciplina del c.d. contratto di rete.

Con detto novellato contratto di rete più impreditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competività sul mercato, obbligandosi, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme ed ambiti determinati: - aggregazioni su progetti- superamento del localismo distrettuale( limiti territoriali e regionali. Entità localizzate si definiscono i consorzi).

- innovazione ed internazionalizzazione. Il contratto può prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune(analogia con i

patrimoni destinati ad un impresa nelle spa) oppure reti senza patrimonio. Si può prevedere la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per

conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole fasi dello stesso. Si può anche operare con consenso unanime in assenza di organo comune. La flessibilità arricchisce l’applicabilità del contratto di rete.L’organo comune può essere variamente strutturato.

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Il contratto è soggetto all’iscrizione nella sezione del registro delle impreseIl contratto è soggetto all’iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante.L’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

Il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata Il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticataautenticata e deve contenere, tra gli altri dati, anche gli obiettivi strategici di innovazione e innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti.

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Comparazioni Distretti e reti di impreseDistretti e reti di imprese : entrambi nascono in un mondo economico e non giuridico.

Sono realtà diverse ma purtuttavia complementari fra loro pur nella loro distintività. Il distretto si può definire quale “ aggregazione di imprese” con specializzazione produttiva e agglomerazione territoriale. Anche il distretto è idoneo alla promozione delle reti di impresa. Rete: è una struttura di governance localegovernance locale, un’aggregazione di filiera e di settore. Progettualità sul distretto a livello imprenditoriale. Formazione di reti di imprese aderenti al distretto.

Il contratto di rete non assorbe interamente la rete di impresa: la forma contrattuale si pone come uno dei modelli giuridici finalizzato a costituire una rete di impresa.

Reti contrattuali: ad es. franchising. Reti organizzative: ove le imprese danno vita ad un nuovo soggetto (soc. consortile,

società cooperative ecc…). Complesso di relazioni giuridiche stabili fondato sullo sfruttamento di risorse innnovative per perseguire obiettivi di crescita competitiva. Le reti sono le combinazioni di elementi opposti, con autonomia giuridica ed economica, con cooperazione e competizione.

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La rete si differenzia dal gruppo societario nel quale vige una direzione unitaria che fa venir meno l’autonomia economica delle imprese.

Contratto di rete e consorzio: Ci si è chiesti se lo strumento del consorzio fosse sufficiente a regolare le reti di imprese. Sì e no ! Il consorzio mette a sistema risorse imprenditoriali standard su economie di scala (abbattimento dei costi) ma presenta limitazioni: su progetti di innovazione c’è il limite della tendenziale parità di consorziati mentre l’innovazione richiede un contributo più flessibile connesso alla peculiarità del progetto ed alla tipologia del contributo fornito dalle imprese aderenti.

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Caratteristiche Natura imprenditoriale delle parti : Natura imprenditoriale delle parti : si tratta di un contratto tra imprese Perseguimento di obiettivi strategici: Perseguimento di obiettivi strategici: crescita competitiva ed innovativa con obiettivi

definiti da ciascuna singola impresa. La novella del 2010 ha previsto la definizione di detti obiettivi con modalità specifiche atte a misurare l’avanzamento verso gli obiettivi medesimi.

Programma di rete: Programma di rete: il contratto deve contenere un programma di rete ben procedimentalizzato nell’ambito dell’autonomia delle parti (c.d. business plan quale oggetto del contratto). C). Ciascuna impresa collabora per la realizzazione del programma e per la definizione di una governance finalizzata alla realizzazione degli obiettivi definiti.

Vi è una certa apertura nella definizione del programma di rete e delle attività economiche individuate: - scambio di informazioni commerciali su clienti; - collaborazioni tra imprese in un ambito ben determinato;

- gestione di progetti di ricerca e sviluppo avvalendosi di finanziamenti pubblici e privati;

- progettare iniziative innovative di informazione, formazione e servizi alle imprese - progetti per realizzare iniziative editoriali

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Vantaggi ed agevolazioni Semplificazioni amministrativeSemplificazioni amministrative: facilitazioni nell’accesso ai contributi mediante un unico

procedimento collettivo. La rete è un veicolo attraverso cui la Pubblica Amministrazione potrà far transitare interventi a sostegno delle imprese (incentivi, agevolazioni, semplificazioni ecc..)

Benefici fiscaliBenefici fiscali: art. 42 commi 2 quater, 2 septies novella 2010 Viene previsto un regime di sospensione di imposta per la quota degli utili dell’esercizio accantonati in una riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune di rete. L’agevolazione opera per gli utili realizzati fino al periodo di imposta in corso al 31/12/2012 e interessa la quota degli stessi imputata al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato per le predette finalità di investimento. L’importo che non concorre alla formazione del reddito d’impresa non può comunque superare il limite di un milione di euro.

Vantaggi finanziariVantaggi finanziari: semplificazioni procedurali per l’accesso al credito delle imprese appartenenti alla rete in termini di svolgimento di cartolarizzazioni e di attenuazione del rischio. Analisi di rischio al fine di ottenere finanziamenti a costi più contenuti; miglioramento del rating. E’ prevista l’istituzione di un Fondo di Investimento tra Istituti di credito (Unicredit, Intesa San Paolo, Monte Paschi) con dotazione destinata alle reti di impresa con finalità di acquisizioni di partecipazioni di minoranza nel capitale delle PMI aderenti alla rete al fine di rafforzare il capitale attraverso un fondo a matrice pubblica. Detto fondo interviene per 5 anni e si qualifica come capitale di rischio.Ricerca e sviluppoRicerca e sviluppo: incentivi per l’accrescimento della capacità competitiva delle PMI aderenti alla rete attraverso un ampliamento di competenze dell’agenzia per la valorizzazione e diffusione delle tecnologie per l’innovazione.

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Aspetti critici Perplessità sulla opzione legislativa nel senso della definizione del contratto che può

comportare il rischio dell’esclusione di una parte del vasto fenomeno socio economico delle reti.

Se si volesse ragionare con i modelli categoriali tradizionali le questioni giuridiche astrattamente riconducibili alle reti di impresa dovrebbero essere ordinate dal giurista alla stregua della disciplina del contratto ma anche della responsabilità per fatto illecito extracontrattuale e infine delle regole sulla concorrenza ossia della materia antitrust. E’ necessario un nuovo modello contrattuale idoneo a rappresentare la realtà dei rapporti di rete.

Costruzione di modelli contrattuali tipizzati. Quali clausole inserire? C’è autonomia patrimoniale nel fondo comune?

Sul piano della disciplina è parso chiaro che le nuove disposizioni presentano lacune e criticità che solo in parte la prassi potrà superare con la conseguenza che si renderà necessario un più approfondito intervento del legislatore

Particolare attenzione dovrebbe prestarsi al tema dei diritti e delle responsabilità gravanti sulle imprese aggregate nella duplice prospettiva dei rapporti interni (tra i partecipanti) ed esterni (con i terzi che vengono in contatto con la rete) alla rete cosi come sulla stessa rete (allo stato non costituente un soggetto giuridico) in modo da poter constatare se lo strumento legislativo sia davvero in grado di rafforzare la competitività e la capacità delle imprese ad accedere a nuovi canali di finanziamento.

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Manca qualsiasi riferimento alla disciplina dell’abuso di dipendenza economica (art. 9 L. 192/1998), vi è un’eccessiva dipendenza dall’impresa leader (ma se entra in crisi compromette la sopravvivenza delle altre).

Comportamenti opportunistici: appropriazione di know-how al fine di ottenere benefici individuali. Divergenza di obiettivi tra imprese aderenti. Da una rete per così dire informale si arriva ad un gruppo di imprese ove

l’azienda leader non potendo più fare a meno dei propri subfornitori di rete acquista le diverse società di rete e si trasforma in gruppo di imprese.

Manca il riferimento allo scioglimento del contratto di rete, alle conseguenze del recesso anticipato pur previsto dalla norma lasciando alla libera determinazione delle parti ed alla disciplina generale dei contratti il compito di integrare tali gravi lacune.

Mancano indicazioni precise concernenti il coordinamento con gli strumenti di politiche industriali che con riferimento diretto o indiretto, includono le reti.

Definizione di politiche pubbliche di sviluppo. Come si misura la qualità della rete? Non si chiariscono i rapporti tra contratti di rete e consorzi, ATI, joint-ventures ed altre figure impiegate per la

realizzazione di forme di collaborazione. Ciò rischia di creare incertezze nell’interpretazione ed applicazione dello strumento che ne possono disincentivare

l’utilizzo.

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Privo di personalità giuridica Responsabilità in capo al

rappresentato straniero Svolgimento di attività promozionali e

di marketing, negoziazione di contratti, assistenza nell’esecuzione di contratti

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