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STUDIO COMMERCIALISTA BUSCEMI Viale Monte Nero, 17 – 20135 MILANO Tel. 02/54.100.190 (R.A.) – Fax 02/54.100.511 www.studiobuscemi.it – e-mail: [email protected] – pec: [email protected] COD. FISC.: BSC NNN 50E25 F231P – P.IVA: 04837620154 Prot. Circolare n. 02/2014 Milano, 22 gennaio 2014 ALLE SOCIETÀ IN INDIRIZZO LORO SEDI Oggetto: Nuovo “Mod. RLI” per la registrazione dei contratti di locazione Ulteriori novità nel settore immobiliare. Oltre alla novità riguardante il divieto del pagamento in contanti dei canoni di locazione previsto dalla legge di stabilità 2014 (n. 147 del 2013) con decorrenza dal 1° gennaio 2014 1 , ne è stata introdotta un’altra che riguarda la registrazione dei contratti di locazione. Con provvedimento direttoriale n. 2970 del 10 gennaio u.s., l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello per la “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto di immobili” - Modello RLI (all. A). Decorrenza e modalità di presentazione Il nuovo modello sostituisce il precedente mod. 69 a decorrere dal 3 febbraio 2014 e va presentato in via telematica (con i nuovi software dell’Agenzia delle Entrate) dai soggetti iscritti nei servizi preposti Fisconline o Entratel. L’Agenzia delle Entrate ha previsto un periodo transitorio dal 3 febbraio al 31 marzo 2014, durante il quale i soggetti possono ancora utilizzare il precedente mod. 69 ed i precedenti software di compilazione (Contratti di locazione, Iris e Siria). Con l’invio telematico, è obbligatorio allegare copia ottica (in formato PDF/A, TIF o TIFF) del contratto sottoscritto dalle parti e di qualsiasi altro documento necessiti (ad es.: attestazione prestazione energetica). Nel caso di contratto ad uso abitativo, tutti gli allegati sono facoltativi, solo se: - il numero dei locatori/conduttori non è superiore a 3; - l’oggetto riguarda una sola unità abitativa; - gli immobili sono censiti con attribuzione di rendita; - il contratto non comprende ulteriori pattuizioni, clausole particolari e allegati soggetti ad imposta di bollo e che, pertanto, contenga puramente la disciplina del rapporto di locazione; - la stipula sia fatta fra persone fisiche che non agiscono in esercizio di impresa e/o lavoro autonomo. 1 Piace segnalare che il divieto del contante riguarda i canoni delle locazioni abitativi di qualsiasi genere e sono esclusi i canoni per gli immobili strumentali (negozi, uffici, capannoni, box) e i canoni di edilizia residenziale pubblica per i quali continua ad essere applicato il limite ordinario di euro 999,99, al di sopra del quale scatta il divieto del contante.

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STUDIO COMMERCIALISTA BUSCEMI Viale Monte Nero, 17 – 20135 MILANO

Tel. 02/54.100.190 (R.A.) – Fax 02/54.100.511

www.studiobuscemi.it – e-mail: [email protected] – pec: [email protected]

COD. FISC.: BSC NNN 50E25 F231P – P.IVA: 04837620154

� Prot. Circolare n. 02/2014

Milano, 22 gennaio 2014

ALLE SOCIETÀ IN INDIRIZZO

LORO SEDI

Oggetto: Nuovo “Mod. RLI” per la registrazione dei contratti di locazione

Ulteriori novità nel settore immobiliare. Oltre alla novità riguardante il divieto del pagamento in contanti dei canoni di locazione previsto dalla legge di stabilità 2014 (n. 147 del 2013) con decorrenza dal 1° gennaio 20141, ne è stata introdotta un’altra che riguarda la registrazione dei contratti di locazione. Con provvedimento direttoriale n. 2970 del 10 gennaio u.s., l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello per la “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto di immobili” - Modello RLI (all. A).

Decorrenza e modalità di presentazione

Il nuovo modello sostituisce il precedente mod. 69 a decorrere dal 3 febbraio 2014 e va presentato in via telematica (con i nuovi software dell’Agenzia delle Entrate) dai soggetti iscritti nei servizi preposti Fisconline o Entratel.

L’Agenzia delle Entrate ha previsto un periodo transitorio dal 3 febbraio al 31 marzo 2014, durante il quale i soggetti possono ancora utilizzare il precedente mod. 69 ed i precedenti software di compilazione (Contratti di locazione, Iris e Siria).

Con l’invio telematico, è obbligatorio allegare copia ottica (in formato PDF/A, TIF o TIFF) del contratto sottoscritto dalle parti e di qualsiasi altro documento necessiti (ad es.: attestazione prestazione energetica).

Nel caso di contratto ad uso abitativo, tutti gli allegati sono facoltativi, solo se:

- il numero dei locatori/conduttori non è superiore a 3;

- l’oggetto riguarda una sola unità abitativa;

- gli immobili sono censiti con attribuzione di rendita;

- il contratto non comprende ulteriori pattuizioni, clausole particolari e allegati soggetti ad imposta di bollo e che, pertanto, contenga puramente la disciplina del rapporto di locazione;

- la stipula sia fatta fra persone fisiche che non agiscono in esercizio di impresa e/o lavoro autonomo.

1 Piace segnalare che il divieto del contante riguarda i canoni delle locazioni abitativi di qualsiasi genere e sono esclusi i canoni per gli immobili strumentali (negozi, uffici, capannoni, box) e i canoni di edilizia residenziale pubblica per i quali continua ad essere applicato il limite ordinario di euro 999,99, al di sopra del quale scatta il divieto del contante.

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È comunque ammessa la registrazione cartacea presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate per i soggetti non obbligati alla registrazione telematica, ovvero coloro (persone fisiche e giuridiche) che sono proprietari di meno di 10 unità immobiliari.

Struttura del modello

Il Mod. RLI è utilizzato non solo per la registrazione di nuovi contratti di locazione e affitto di beni immobili, ma anche per comunicare tutte le variazioni subite (proroghe, cessioni e risoluzioni) e per esercitare o revocare l’opzione della cedolare secca.

Il modello è diviso in quattro quadri, nei quali si riportano:

- Quadro A: i dati generali utili per la registrazione (Sezione I) o per gli adempimenti successivi (Sezione II), nonché i dati del richiedente;

- Quadro B: i dati del/i locatore/i e del/i conduttore/i;

- Quadro C: i dati catastali dell’immobile locato;

- Quadro D: riservato alle locazioni esclusivamente ad uso abitativo, con la possibile opzione della cedolare secca.

Imposta di registro

L’imposta di registro è dovuta proporzionalmente sul canone annuo di locazione, a seconda dell’immobile locato, nelle seguenti misure:

Immobile Aliquota

Fabbricati ad uso abitativo 2% Fabbricati strumentali per natura (locazione effettuata da soggetti passivi IVA) 1% Fabbricati strumentali per natura (altri casi) 2% Fondi rustici 0,50% Altri immobili 2%

Le Cooperative Edilizie, ai sensi dell’art. 66 co. 6-bis del D.L. n. 331/93, sia per la registrazione dei contratti di assegnazione in godimento degli alloggi ai soci che per i contratti di locazione, versano l’imposta di registro in misura fissa, la quale dal 1° gennaio 2014 è passata da 168,00 euro a 200,00 euro, e sono esenti dall’imposta di bollo.

A tutt’oggi, però, i software elaborati dall’Agenzia delle Entrate non prevedono il caso di registrazione dei contratti di assegnazione in godimento degli alloggi delle Cooperative Edilizie, alle quali rimane la scelta di procedere con la registrazione telematica versando l’imposta proporzionale al canone di locazione od effettuare la registrazione cartacea pagando l’imposta fissa di 200,00 euro una tantum per ogni singolo atto.

Rimaniamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e, con l’occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.

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All.: c.s.d.

N.B.

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All. A)

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