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Studio Bozzo dottori commercialisti e avvocati Dottori Commercialisti Revisori contabili dott. Roberto Bozzo In collaborazione con dott. Luca Leone dott. Giovanni Beniscelli dott. Marco Mortara Crovetto Controllo di gestione Vdi Valter Barbasio Avvocati avv. Dante Mirenghi avv. Raffaella Femia Consulente del lavoro dott. Raffaele Cosentino Elaborazione Dati AL.CA. dati di Mimmo Tringale Informative e news per la clientela di studio – MAGGIO 2015 Le news di maggio Possibile l’invio di lettere di intento cumulative in dogana Split payment - ulteriori chiarimenti Scade il prossimo 30 giugno la possibilità di rideterminare il valore di terreni e partecipazioni Gestione separata Inps e inarcassa Acconto 2015 Imu e Tasi In scadenza il diritto annuale Cciaa 2015 L’assoggettabilità ad Irap di professionisti, agenti e piccoli imprenditori Commercio elettronico diretto, ufficializzate le regole Iva Obbligo assicurativo per l’amministratore unico I formulari operativi Fac simile di dichiarazione per il non assoggettamento ad Irap per professionisti Fac simile di dichiarazione per il non assoggettamento ad Irap per agenti di commercio, promotori finanziari, broker assicurativi e piccole imprese Le procedure amministrative e contabili in azienda Le modalità di emissione della fattura elettronica alla P.A.

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Studio Bozzo dottori commercialisti e avvocati

Dottori Commercialisti Revisori contabili dott. Roberto Bozzo In collaborazione con

dott. Luca Leone dott. Giovanni Beniscelli dott. Marco Mortara Crovetto Controllo di gestione

V♭♭♭♭ di Valter Barbasio

Avvocati

avv. Dante Mirenghi avv. Raffaella Femia

Consulente del lavoro

dott. Raffaele Cosentino Elaborazione Dati

AL.CA. dati di Mimmo Tringale

Informative e news per la clientela di studio – MAGGIO 2015

Le news di maggio Possibile l’invio di lettere di intento cumulative in dogana Split payment - ulteriori chiarimenti Scade il prossimo 30 giugno la possibilità di rideterminare il valore di terreni e

partecipazioni Gestione separata Inps e inarcassa Acconto 2015 Imu e Tasi In scadenza il diritto annuale Cciaa 2015 L’assoggettabilità ad Irap di professionisti, agenti e piccoli imprenditori Commercio elettronico diretto, ufficializzate le regole Iva Obbligo assicurativo per l’amministratore unico

I formulari operativi

Fac simile di dichiarazione per il non assoggettamento ad Irap per professionisti Fac simile di dichiarazione per il non assoggettamento ad Irap per agenti di

commercio, promotori finanziari, broker assicurativi e piccole imprese

Le procedure amministrative e contabili in azienda

Le modalità di emissione della fattura elettronica alla P.A.

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Informative e news per la clientela di studio

BILANCIO 2014 Approvazione dei nuovi OIC possibile causa per il rinvio dell’approvazione del bilancio

La prima adozione dei nuovi principi contabili nazionali può essere una causa per il rinvio

dell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci, qualora lo statuto sociale preveda tale

facoltà. È questa la principale indicazione emersa dalla riunione di insediamento della Commissione per lo

studio dei principi contabili nazionali del Consiglio nazionale dei commercialisti, presieduta dal Professor

Gianfranco Capodaglio dell’Ordine di Bologna. L’art.2364 del codice civile prevede infatti che

l’approvazione del bilancio delle S.p.A. (norma estesa anche alle S.r.l. dall’art.2478-bis) possa avvenire

entro 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio, anziché entro 120 giorni, qualora “lo richiedono

particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società”.

(Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti, Nota, 17/04/2015)

BLACK LIST

Firmato il decreto che riscrive l’elenco dei soggetti black list al fine della deducibilità dei costi

Come previsto dall’art.1, co.678 della L. n.190/14 è stato riscritto l’elenco degli stati a fiscalità privilegiata rilevante per l’applicazione delle norme contenute nell’art.110 co.10 del d.P.R. n.917/86 in materia di deducibilità dei costi. Il criterio utilizzato per la revisione della lista è rappresentato dalla sussistenza o meno di procedure di scambio di informazioni ai fini fiscali con l’Italia: non rientrano più nella nuova black list Singapore, Malaysia, Emirati Arabi e Filippine che hanno stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia. Tale decreto sostituirà quello firmato il 23 gennaio 2002. Il decreto entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

(Ministero dell’Economia e delle Finanze, Decreto, 30/03/2015)

IRPEF Chiarimenti su oneri detraibili e oneri deducibili

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle seguenti fattispecie: • detraibilità spese sanitarie per massofisioterapista, odontoiatra, crioconservazione e spese per

trasporto di disabili; • detraibilità spese di istruzione e canoni di locazione; • detraibilità spese di recupero del patrimonio edilizio; • somme corrisposte al coniuge separato per spese di alloggio; • spese per adozione internazionale; • erogazioni liberali a favore delle Onlus; • detrazioni per altri familiari a carico; • detraibilità interessi del mutuo e trasferimento all’estero; • detrazione per l’acquisto di mobili e successione; • redditi di lavoro dipendente svolto all’estero; • spese di riparazione degli adattamenti delle autovetture dei disabili; • credito d’imposta per riacquisto della prima casa.

(Agenzia delle Entrate, Circolare n.17, 24/04/2015)

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IMPOSTA DI BOLLO Chiarimenti sulle modalità di assolvimento virtuale dell’imposta di bollo

Ai sensi dell’art.15 del d.P.R. n.642/72 l’imposta di bollo può essere assolta in maniera virtuale dai soggetti passivi mediante una preventiva autorizzazione da richiedere presentando una dichiarazione contenente il numero presuntivo degli atti e dei documenti su cui assolvere l’imposta di bollo. I punti salienti della Circolare sono i seguenti: • le modalità di richiesta e i criteri da seguire per il rilascio dell’autorizzazione per l’assolvimento

dell’imposta di bollo in modo virtuale; la verifica della sussistenza dei requisiti di affidabilità e di adeguata capacità economica del richiedente ad assolvere il tributo; i provvedimenti di revoca e di diniego, totale o parziale, dell’autorizzazione;

• la liquidazione dell’imposta di bollo assolta con modalità virtuale è eseguita dall’ufficio sulla base della dichiarazione a consuntivo presentata dal soggetto autorizzato entro il 31 gennaio; l’Ufficio opera contestualmente la liquidazione in via definitiva per il precedente anno solare e quella provvisoria per l’anno in corso;

• le modalità di versamento dell’imposta di bollo in modo virtuale liquidata dall’Ufficio, dell’acconto, dei relativi interessi e delle sanzioni.

(Agenzia delle Entrate, Circolare n.16, 14/04/2015)

Scomputabile l’acconto dell’imposta di bollo versato per i documenti informatici

I versamenti dell’imposta di bollo versata a titolo di acconto mediante modello F23 nel mese di gennaio 2014 per i documenti informatici fiscalmente rilevanti possono essere scomputati dal saldo da versare mediante modello F24 entro il 30 aprile 2015. L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito che le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo di euro 2 devono riportare la specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi dell’art.6, co.2 del D.M. 17 giugno 2014.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.43, 28/04/2015)

OMI Disponibili le quotazioni immobiliari del secondo semestre 2014

È stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la banca dati delle quotazioni immobiliari relativa al secondo semestre 2014. La novità del 2014 è la revisione degli ambiti territoriali (zone Omi) entro cui sono definite le quotazioni degli immobili. Questa operazione si è resa necessaria per tener conto delle modifiche al tessuto urbanistico ed economico degli abitati intervenute dopo circa un decennio dal primo impianto. Collegandosi al sito internet www.agenziaentrate.it, sezione Documentazione > Osservatorio del Mercato Immobiliare > Banche dati > Quotazioni immobiliari, è possibile consultare anche le quotazioni dei semestri precedenti, a partire dal secondo semestre 2012.

(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 24/04/2015)

AUTOTRASPORTATORI Aggiornamento delle modalità di compilazione del codice tributo 6740

Con la Risoluzione n.133/2002 è stato istituito il codice tributo “6740” per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dell’agevolazione sul gasolio per uso autotrazione nel settore del trasporto. A seguito delle modifiche apportate al regolamento recante disciplina all’agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiesto l’aggiornamento delle modalità di compilazione del codice tributo “6740”. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che a decorrere dal 27 aprile 2015 il modello F24 con l’indicazione del codice tributo “6740” vada così compilato: •••• nel campo “rateazione/regione/prov/mese-rif” va indicato il numero della rata nel formato “NNRR”,

dove “NN” rappresenta il trimestre solare di riferimento e “RR” indica l’anno di consumo di gasolio di riferimento (esempio 0315, individua il periodo luglio-settembre 2015);

•••• nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno di presentazione della dichiarazione di riferimento, nel formato “AAAA”.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.39, 20/04/2015)

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Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: POSSIBILE L’INVIO DI LETTERE DI INTENTO CUMULATIVE IN DOGANA

Con la recente Risoluzione n.38/E del 13 aprile 2015 l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto superata la prassi

consolidata espressa con la datata Risoluzione n.355235 del 27 luglio 1985 che prevede che, in caso di

importazione di beni, la dichiarazione d’intento debba essere presentata in dogana per ogni singola

operazione.

E ciò alla luce delle innovazioni introdotte dall’art.20 D.Lgs. n.175/14 (cosiddetto Decreto Semplificazioni) che

prevedono che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la banca

dati delle dichiarazioni d’intento, fornendo così un nuovo strumento che consente più efficaci attività di

controllo. Analogamente a quanto previsto per gli acquisti di beni e servizi da fornitori/prestatori nazionali,

quindi, anche una dichiarazione d'intento potrà riguardare una serie di operazioni doganali d'importazione,

fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento.

Precisa quindi il documento di prassi che in relazione alle operazioni di importazione l’operatore potrà

compilare alternativamente il campo 1 ovvero il campo 2 del modello di dichiarazione d’intento, inserendo in

quest’ultimo caso l’importo corrispondente all’ammontare della quota parte del proprio plafond Iva che

presume di utilizzare all’importazione nel periodo di riferimento.

Lo stop temporaneo delle Dogane

A partire dal 21 aprile 2015 sono attivi i nuovi controlli bloccanti che determineranno lo scarto delle

dichiarazioni doganali in caso di errata indicazione degli estremi delle dichiarazioni d'intento. Lo ha reso

noto di recente l'Agenzia delle Dogane con nota n.46452 del 20 aprile 2015. La decisione prende atto

dell'elevato numero di scarti determinati dall'errata applicazione delle nuove regole definite dal Decreto

Semplificazioni fiscali.

Con successiva nota, che sarà diramata non appena si ridurrà la percentuale degli errori di compilazione

riguardanti gli estremi della dichiarazione d’intento, l’Agenzia delle Dogane comunicherà la data a partire dalla

quale saranno in esercizio tali procedure, condizione necessaria per l’utilizzo in dogana anche della

dichiarazione d’intento valida per più operazioni.

Con la medesima nota, precisano le Dogane, verranno diramate le istruzioni di dettaglio relative all’attivazione

dei controlli sostanziali bloccanti che consentiranno la dispensa dalla consegna in dogana della copia cartacea

delle dichiarazioni di intento trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate e delle relative ricevute di

presentazione per ambedue i tipi di dichiarazioni d’intento.

Pertanto, conclude la nota, sino a tale data rimangono valide le istruzioni diramate con la precedente nota

n.17631/RU dell’11 febbraio 2015 con la quale sono state impartite le istruzioni per l’utilizzo in dogana delle

dichiarazioni d’intento valide per una sola operazione e per la loro corretta indicazione nella casella 44 del DAU.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

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Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: SPLIT PAYMENT - ULTERIORI CHIARIMENTI

L’Agenzia delle Entrate interviene ancora una volta sul tema dello split payment: dopo la pubblicazione

della Circolare n.1/E del 9 febbraio 2015 (già oggetto di precedente informativa), con la Circolare n.15/E del

13 aprile 2015 vengono fornite ulteriori indicazioni applicative.

Il nuovo articolo 17-ter d.P.R. n.633/72 dispone che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi

eseguite nei confronti di enti della Pubblica Amministrazione, l’Iva venga in ogni caso versata dai medesimi

soggetti pubblici (c.d. split payment). Pertanto, i fornitori di beni e servizi alla P.A. riceveranno l’importo del

corrispettivo al netto dell’Iva, che verrà direttamente versata all’Erario dalla P.A.. È evidente che il

cedente/prestatore, non incassando l’imposta, non dovrà farla concorrere alla relativa liquidazione dell’Iva.

Si ricorda che tale previsione è applicabile già dallo scorso 1° gennaio 2015.

Di seguito si riepilogano i chiarimenti principali della Circolare n.15/E/15:

Enti interessati

Come già chiarito dalla Circolare n.1/E/15 si considerano ricompresi nell’ambito

applicativo della scissione dei pagamenti anche i seguenti Enti:

• le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e

coreutica (Afam);

• Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni;

• le Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

• Enti pubblici subentrati ai soggetti del servizio sanitario nazionale nell’esercizio di

una pluralità di funzioni amministrative e tecniche.

La Circolare n.15/E/15 include tra i soggetti interessati anche:

• i Commissari incaricati per la ricostruzione a seguito di elementi calamitosi.

• i consorzi di bacino imbrifero montani,

• i consorzi interuniversitari costituiti, per il perseguimento di finalità istituzionali

comuni alle università consorziate.

Enti esclusi

Come chiarito dalla Circolare n.1/E/15 vanno esclusi dall’applicazione della disposizione

in commento le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese ai seguenti Enti:

• enti previdenziali privati o privatizzati,

• aziende speciali (ivi incluse quelle delle Cciaa) e la generalità degli Enti pubblici

economici, che operano con un’organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico

nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell’interesse

della collettività.

• gli Ordini professionali,

• gli Enti ed istituti di ricerca,

• le Agenzie fiscali,

• le Autorità amministrative indipendenti (quale, ad esempio, l’Autorità per le

garanzie nelle comunicazioni – Agcom),

• le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (Arpa),

• gli Automobile club provinciali,

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• l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran),

• l’Agenzia per L’Italia Digitale (Agid),

• l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail),

• l’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (Ispo).

In aggiunta, la Circolare n.15/E/15 ritiene siano esclusi dal meccanismo della scissione

dei pagamenti anche

• la Banca d’Italia,

• il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni).

Indice della P.A.

La Circolare n.1/E/15 afferma che, per ragioni di semplicità operativa e per dare

maggiori elementi di certezza agli operatori (sia ai fornitori che agli stessi Enti pubblici

acquirenti) può essere utile avvalersi, al fine di una più puntuale individuazione dei

soggetti pubblici destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti, dell’ausilio

dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. Ipa), consultabile alla pagina:

http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php.

Non si tratta di una elencazione esaustiva: laddove, in relazione a taluni enti, dovessero

permanere dei dubbi sull’applicabilità del meccanismo della scissione dei pagamenti,

l’operatore interessato potrà inoltrare specifica istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate.

La Circolare n.15/E/15, in caso di incertezza, invita ad attenersi alle indicazioni fornite

dalla P.A. committente o cessionaria, nel presupposto che la predetta P.A. abbia tutti gli

elementi per valutare i propri profili soggettivi in ordine alla riconducibilità della stessa

nell’ambito applicativo della scissione dei pagamenti.

Sfera istituzionale e

commerciale

La scissione dei pagamenti si deve applicare quando l’Amministrazione destinataria del

bene / servizio sia tra in soggetti in precedenza individuati. A tal fine occorre ricordare

che essa risulta applicabile indipendentemente che i beni/servizi ceduti siano impiegati

nella sfera istituzionale o commerciale.

Reverse charge e split

payment

Lo split payment non si applica quando la P.A. destinataria del bene o servizio sia

“debitrice dell’imposta”: questo avviene quando la cessione / prestazione risulti essere

assoggettata ad inversione contabile (si pensi al caso di servizi di pulizia o di installazione

degli impianti). Quindi, nelle ipotesi in cui l’operazione di acquisto rientri in una delle

fattispecie riconducibili nell’ambito applicativo dell’inversione contabile c.d. reverse

charge, non si applica la scissione dei pagamenti.

In alcuni casi il bene / servizio acquistato dalla P.A. (si pensi ad esempio alla pulizia) vien

destinato in parte alla sfera commerciale e in parte a quella istituzionale. In tali casi,

• la P.A. dovrà comunicare al fornitore la quota parte del bene o servizio acquistato

da destinare alla sfera commerciale, determinata con criteri oggettivi, in relazione

alla quale è applicabile il meccanismo del reverse charge;

• alla quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera istituzionale

non commerciale tornerà applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti.

Prestazioni rese da enti

non commerciali

La Circolare n.15/E/15 ha risolto anche il trattamento riguardante le prestazioni rese alla

PA da parte di enti non commerciali che applicano il regime ex L. n.398/91, beneficiando

della liquidazione forfettaria dell’Iva. Viene chiarito che le fatture emesse da tali soggetti

sono escluse dello split payment.

Regimi speciali

Sono inoltre escluse le operazioni che rientrano in regimi Iva speciali, che non

prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento

secondo regole proprie:

• regime del margine

• regime delle agenzia di viaggio

• regime ex art.34 (agricoltura) e 34-bis (attività agricole connesse) d.P.R. n.633/72.

• Intrattenimenti, spettacoli e spettacoli viaggianti.

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Split payment e fattura

elettronica

Dallo scorso 31 marzo la fatturazione elettronica è stata estesa alle operazioni rese

verso tutti i soggetti facenti parte della P.A.. È evidente, tuttavia, che l’ambito soggettivo

di applicazione della fattura elettronica nei rapporti con la P.A. è più ampio rispetto

all’ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti.

Questo significa che le fatture verso la P.A. saranno fatte obbligatoriamente in modalità

elettronica, ma non sempre saranno soggette a split payment.

Note di variazione

Nell’ipotesi in cui il fornitore, ricorrendo i presupposti di cui dell’art.26 d.P.R. n.633/72,

emetta una nota di variazione in aumento, torna sempre applicabile il meccanismo della

scissione dei pagamenti e, pertanto, la stessa dovrà essere numerata, dovrà indicare

l’ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla

fattura originaria emessa.

Quando la nota di variazione è in diminuzione, se la stessa si riferisce ad una fattura

originaria emessa in sede di “scissione dei pagamenti” o “split payment”, trattandosi di

una rettifica apportata ad un’Iva che non è confluita nella liquidazione periodica del

fornitore, non vi sarà diritto a portare in detrazione l’imposta corrispondente alla

variazione, ma occorrerà limitarsi ad annotarla nel registro Iva, senza che si determini,

quindi, alcun effetto nella relativa liquidazione Iva.

Diversamente quando la nota di variazione in diminuzione si riferisce a fatture originarie

emesse prima dell’entrata in vigore dello “split payment”, alla stessa si applicheranno le

regole ordinarie sicché il fornitore avrà diritto a portare in detrazione l’imposta

corrispondente alla variazione, annotandola in rettifica nel registro Iva.

La Circolare n.15/E/15 osserva che, in considerazione della circostanza che le P.A. e i

fornitori, dal 1° gennaio 2015, hanno implementato i propri sistemi di fatturazione e

contabilità alla disciplina della scissione dei pagamenti, si è dell’avviso che per le note di

variazione in diminuzione ricevute dopo il 1° gennaio 2015, che si riferiscono ad una

fattura originaria emessa dal fornitore anteriormente al 1° gennaio 2015, il fornitore

potrà comunque applicare la disciplina della scissione dei pagamenti.

In ultimo si osserva che ove il fornitore, dopo il 1° gennaio 2015, abbia emesso fattura

ritenendo, erroneamente, che per la stessa non trovasse applicazione il meccanismo

della scissione dei pagamenti e la P.A. non abbia corrisposto alcun corrispettivo

comprensivo di imposta, e detta imposta, per effetto della esigibilità differita disposta

dall’art.6, co.5 d.P.R. n.633/72, non sia stata ancora liquidata dal fornitore, lo stesso

dovrà procedere a “regolarizzare” tale comportamento con l’emissione di apposita nota

di variazione e l’emissione di un nuovo documento contabile recante l’indicazione

“scissione dei pagamenti”.

In alternativa, si ritiene possibile l’emissione di un'unica nota di variazione che, facendo

riferimento puntuale a tutte le fatture erroneamente emesse senza l’indicazione

“scissione dei pagamenti”, le integri al fine di rappresentare alla Pubblica

Amministrazione che, al momento del pagamento dei corrispettivi documentati con le

fatture ivi elencate, l’Iva ad essi relativa andrà trattenuta e versata con le regole dello

“split payment”.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

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Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: SCADE IL PROSSIMO 30 GIUGNO LA POSSIBILITÀ DI RIDETERMINARE IL VALORE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

In dirittura d’arrivo l’ennesima possibilità (è la dodicesima) concessa dal Legislatore per procedere alla

rivalutazione di partecipazioni in società non quotate e terreni da parte di persone fisiche per operazioni

estranee all’attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all’art.5 Tuir, enti

non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti

senza stabile organizzazione in Italia.

Scade, infatti, il prossimo 30 giugno 2015 il termine per procedere all’asseverazione della perizia di stima del

terreno o della società riferita alla partecipazione detenuta nonché al versamento della relativa imposta

sostitutiva nella sua interezza o nella prima delle tre rate annuali previste in caso di opzione per il suo

versamento rateizzato.

È bene ricordare che perizia e versamento iniziale sono passaggi fondamentali per poter assegnare efficacia

fiscale alla predetta rivalutazione, mentre eventuali omessi versamenti delle rate successive alla prima non

invalidano l’intervenuta rivalutazione ma determinano l’obbligazione al loro pagamento.

Gli elementi da considerare ai fini di quest’ultima legge di rivalutazione sono i seguenti:

•••• possesso del terreno o della partecipazione al 1° gennaio 2015

•••• imposta sostitutiva calcolata sul valore di perizia nelle seguenti misure (raddoppiate rispetto a tutte le

precedenti rivalutazioni):

- 8% per i terreni agricoli e le aree edificabili;

- 8% per le partecipazioni qualificate;

- 4% per le partecipazioni non qualificate;

•••• possibilità di scomputare l’imposta sostitutiva assolta con le precedenti rivalutazioni.

Va ricordato poi che il momento di redazione della perizia, comunque da asseverare entro e non oltre il 30

giugno 2015, può essere diverso a seconda che si tratti di terreni o partecipazioni:

•••• per le partecipazioni la perizia può essere predisposta anche successivamente alla cessione della stessa,

purché entro il termine ultimo del 30 giugno 2015

•••• per i terreni, invece, la perizia deve essere necessariamente predisposta prima della loro cessione,

poiché è previsto che il valore che emerge sia quello minimo ai fini dell’imposta di registro, e quindi se

ne deve tenere conto ai fini della tassazione dell’atto. Va, tuttavia, segnalato come un precedente

giurisprudenziale (vedi sentenza Cassazione n.30729/11) ammetta la redazione della perizia

posteriormente alla cessione, circostanza, al contrario, ordinariamente ammessa per le partecipazioni.

Con riferimento ai terreni, inoltre, al fine di evitare che si applichi la citata presunzione secondo cui il

valore periziato costituisce il valore minimo di riferimento ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e

catastali, l’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n.111/10) ha ritenuto possibile effettuare una nuova

perizia al ribasso, sostitutiva della precedente.

Rivalutazione di partecipazioni acquisite per donazione

Con riferimento alla rivalutazione delle partecipazioni ricevute per donazione si è di recente espressa

l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.40/E del 20 aprile scorso.

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Con tale documento di prassi l’Amministrazione finanziaria ha ribadito il pensiero già espresso con la

precedente Risoluzione n.91/E/14 secondo la quale in caso di rivalutazione delle partecipazioni acquisite

per donazione, i donatari che si avvalgono della procedura di rideterminazione del loro valore di acquisto

non possono scomputare l’imposta sostitutiva versata in occasione di precedenti rideterminazioni

effettuate dal donante.

In considerazione tuttavia delle incertezze interpretative connesse alla fattispecie in esame, l’Agenzia

precisa ora che i soggetti che abbiano scomputato l’imposta sostitutiva versata in occasione di precedenti

rideterminazioni effettuate dal donante, possono, in applicazione delle disposizioni contenute nello Statuto

del contribuente, regolarizzare il carente versamento entro 60 giorni dall’emanazione del presente

documento di prassi (cioè fino al 19 giugno 2015).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

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Studio Bozzo Circolare mensile – maggio 2015 10

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: GESTIONE SEPARATA INPS E INARCASSA

Con la recente Circolare n.72/15, l’Istituto previdenziale ha fornito propri chiarimenti in relazione agli

obblighi, assicurativi e contributivi, di soggetti esercenti attività di lavoro autonomo in qualche modo

assimilabili alle competenze professionali di ingegneri e architetti.

Come noto, alla Gestione Separata Inps, introdotta dalla L. n.335/95, devono iscriversi i “soggetti che

esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo”, escludendo,

invece, tale tipologia reddituale se e in quanto tali redditi fossero “già assoggettati ad altro titolo a

contribuzione previdenziale obbligatoria” (D.M. n.281/96).

Sulla base di tali indicazioni l’Inps, quindi, chiarisce che coloro che esercitano un’attività professionale, in

via abituale anche se non esclusiva, devono in genere iscriversi alla Gestione Separata nel caso in cui la loro

attività non comporti l’iscrizione presso un apposito albo professionale, ovvero quando detto reddito di

lavoro autonomo non risulti assoggettabile alla contribuzione obbligatoria dovuta alla specifica cassa

professionale, in base alle regole statutarie di quest’ultima.

Affrontando il caso di Inarcassa (Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti

liberi professionisti), l’Inps ravvisa l’obbligo di iscrizione e versamento, a detta cassa privata, per quei

professionisti che:

• siano iscritti all’albo professionale;

• siano titolari di partita Iva;

• non siano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di rapporto di lavoro

subordinato ovvero di altra attività (ad esempio artigiani e commercianti) (Statuto Inarcassa, art.7).

Si noti che, secondo una giurisprudenza abbastanza consolidata, il reddito di lavoro autonomo prodotto, al

fine di essere ricondotto all’obbligo assicurativo verso la propria cassa di categoria, non va inteso in senso

statico e rigoroso, occorrendo invece rilevare non soltanto le prestazioni tipicamente relative alla specifica

professione, ma anche quelle prestazioni che presentino un nesso con l’attività professionale intesa in

senso stretto.

Al fine di fornire un elenco esemplificativo degli obblighi previdenziali, per professioni che si ritengono

comunque attratte verso quelle di ingegnere o architetto, l’Inps allega una specifica tabella in cui evidenzia

la tipologia di attività svolta indicando il relativo obbligo assicurativo:

Tipologia attività svolta

(da soggetti iscritti all’albo degli ingegneri e/o architetti) Ente di riferimento

Gestione Separata Inarcassa

Ingegnere perito balistico X

Consulente commerciale per società che vende computer X

Procacciatore d'affari e consulente commerciale X

Ingegnere consulente gestionale X

Amministratore di condominio X

Consulente e programmatore informatico X

Orientatore professionale X

Consulente bancario e finanziario X

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Imprenditore individuale che svolge attività di certificazione dei prodotti

farmaceutici X

Consulente ambientale X

Amministratori e componenti dei Consigli di Amministrazione, di società che

svolgono attività di natura tecnica e/o tecnologica connesse con la specifica

cultura che gli deriva dalla formazione tipica propria della sua professione (ad

es. società operanti nel settore dei trasporti, nel settore dell’energia,

dell’edilizia, etc.)

X

Project manager nel settore ICT - telefonia mobile X

Consulente commerciale (attività finalizzata alle vendite) X

Consulente della movimentazione e trasporto di merci pericolose; assistente al

RSPP X

Partecipanti ai Consigli nazionali od Ordini territoriali della categoria di

appartenenza, o degli Enti di previdenza privati/privatizzati X

Viene inoltre ribadito che per le due sopracitate forme assicurative vale la c.d. regola dell’esclusività, per cui

l’iscrizione presso una di esse esclude automaticamente l’obbligo verso l’altra.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

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Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ACCONTO 2015 IMU E TASI

Dal 2015 le scadenze Imu e Tasi sono allineate. Rispetto allo scorso anno dove la Tasi è stata interessata da

diverse proroghe (si trattava del primo anno di applicazione), quest’anno la gestione dei versamenti

avviene con le stesse modalità previste per l’Imu.

In questo contributo ci limiteremo a ricordare le principali regole applicative Imu e Tasi, partendo dalle

scadenze e regole di versamento, per poi ricordare (sinteticamente) quali siano gli immobili interessati dalle

due imposte, le rispettive basi imponibili e le eventuali riduzioni.

Si coglie l’occasione per ricordare alla clientela dello Studio di fornire il più tempestivamente possibile

tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, etc.) e oggettive (modifiche catastali,

inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle imposte. Si rammenta che, per entrambi i tributi, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di

possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale possesso (a tal fine, il mese durante il quale il

possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero).

Versamenti

Imu e Tasi vengono versate integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell’Erario sarà

riservata la sola Imu dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l’aliquota d’imposta dello 0,76% (il

Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo 0,3%).

L’acconto risulta dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l’anno precedente (quindi quelle

del 2014), mentre il conguaglio a saldo viene determinato sulla base delle aliquote 2015, se approvate

entro il termine del 28.10 (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote 2014).

scadenza Parametri di calcolo

Acconto 2015 16 giugno 2015 Aliquote 2014

Saldo 2015 16 dicembre 2015 Aliquote 2015 (se approvate entro 28.10)

È consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2015.

Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo

degli specifici codici tributo:

Codice tributo Imu Immobile Destinatario versamento

3912 Abitazione principale e pertinenze Comune

3914 Terreni Comune

3916 Aree fabbricabili Comune

3918 Altri fabbricati Comune

3925 Fabbricati D Stato

3930 Fabbricati D (incremento) Comune

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Codice tributo Tasi Immobile Destinatario versamento

3958 Abitazione principale e pertinenze Comune

3959 Fabbricati rurali ad uso strumentale Comune

3960 Aree fabbricabili Comune

3961 Altri fabbricati Comune

L’utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal

contribuente.

Le aliquote applicabili

� Imu

L'aliquota di base prevista per l’Imu è stata fissata allo 0,76%: i Comuni possono agire su tale aliquota

modificandola in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi il range dell’aliquota

ordinaria sarà compreso tra 4,6 per mille e il 10,6 per mille).

� Tasi

L’aliquota Tasi è invece molto più vincolata e, in parte, dipende da quanto stabilito per l’Imu:

• per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere il

limite dell’1 per mille;

• la somma delle aliquote della Tasi e dell’Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in

ogni caso superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’Imu al 31 dicembre 2013,

quindi si deve fare riferimento ad un tetto fissato al 10,6 per mille per la generalità degli immobili,

ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie (6 per mille per le abitazioni

principali);

• inoltre, l’aliquota massima Tasi non può eccedere il 2,5 per mille;

• è consentito ai Comuni di derogare ai due limiti da ultimo richiamati per un ammontare

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle

abitazioni principali e alle unità immobiliari assimilate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da

generare effetti sul carico d’imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi in passato con

riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili.

Con questa articolatissima situazione è di fondamentale importanza verificare puntualmente la delibera e

il regolamento adottati dal singolo Comune, controllando in parallelo regolamenti Imu e Tasi.

I soggetti passivi

� Imu

Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:

• il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);

• l’usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);

• il titolare del diritto d’uso;

• il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa

coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto

pagherà l’imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;

• il titolare del diritto di enfiteusi;

• il titolare del diritto di superficie;

• il concessionario di aree demaniali;

• nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di leasing il soggetto passivo è l’utilizzatore sin dalla

data di stipula del contratto (anche per l’immobile in corso di costruzione);

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• il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale,

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non

assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l’immobile, non deve versare).

� Tasi

AI soli fini Tasi, l’imposta è dovuta

• sia dal possessore dell’immobile (definito con le stesse regole previste ai fini Imu)

• che dal detentore (e questa è la novità più importante che riguarda questo tributo).

Per detentore si intende il soggetto che utilizza l’immobile in forza di un titolo diverso da un diritto reale. In

particolare, sono detentori tenuti al pagamento della Tasi:

• l’inquilino, quando l’immobile è dato in locazione;

• il comodatario, quando l’immobile è oggetto di comodato;

• l’affittuario, quando l’immobile è oggetto di un contratto di affitto di azienda.

La Tasi complessivamente dovuta in relazione all’immobile deve essere ripartita tra possessore e detentore.

La misura della ripartizione è decisa dal Comune tramite proprio regolamento: l’imposta a carico del

detentore deve essere compresa tra il 10% ed il 30% dell’imposta complessivamente dovuta sull’immobile

(la parte rimanente è a carico del possessore). Se il Comune nulla prevede al riguardo, la quota a carico del

detentore è del 10%.

L’imposta deve essere determinata secondo le condizioni soggettive del possessore: quindi se l’inquilino

abita l’immobile, comunque occorre utilizzare l’aliquota prevista per gli “altri fabbricati”, senza applicazione

della detrazione per abitazione principale. Il Comune può comunque introdurre agevolazioni per gli inquilini

residenti. Tale ripartizione, comunque, si ribadisce, riguarda solo la Tasi e non l’Imu.

Gli immobili interessati

L’Imu e la Tasi si devono versare con riferimento agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune.

IMU TASI

Fabbricati � SI SI

Abitazione principale, pertinenze e

fabbricati assimilati �

NO

(solo A/1, A/8, A/9) SI

Fabbricati rurali � NO SI

Aree fabbricabili � SI SI

Terreni agricoli � SI NO

� Fabbricati

I fabbricati sono imponibili sia ai fini Imu che ai fini Tasi secondo le medesime regole. Ad esclusione dei

fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili), per tutti gli altri

fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione,

rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

Categoria catastale Moltiplicatore 2014

A (diverso da A/10) - C/2 – C/6 – C/7 160

B 140

C/3 – C/4 – C/5 140

A/10 e D/5 80

D (escluso D/5) 65

C/1 55

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Tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi è prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i

fabbricati inagibili ed inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell’art.10 D.Lgs. n.42/04.

I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, sono esenti

dall’Imu e, si ritiene, anche dalla Tasi (anche se su tale ultimo punto non vi sono conferme).

� Terreni agricoli

I terreni agricoli sono imponibili sono ai fini Imu. La base imponibile è costituita dal reddito dominicale

risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un

moltiplicatore differenziato in base al soggetto possessore. Il moltiplicatore base per i terreni è 135, mentre

per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella

previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

A favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli principali iscritti nella previdenza agricola è

prevista anche una riduzione per scaglioni (da ripartirsi sui diversi Comuni ove sono ubicati tali terreni):

� franchigia sino a 6.000 euro di valore imponibile;

� riduzione 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente 6.000 euro e fino a 15.500 euro;

� riduzione 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro;

� riduzione 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32.000 euro.

Va inoltre ricordato che è previsto un particolare trattamento per i cosiddetti “Comuni montani”,

fattispecie che dal 2015 viene modificata ad opera del D.L. n.4/15. Risultano infatti esenti:

• i terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui

all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

• i terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori;

• i terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti (Cd) e dagli

imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati

parzialmente montani di cui allo stesso elenco Istat.

Per i terreni ubicati nei Comuni facenti parte di un elenco contenuto nell’allegato 0A di tale decreto (detti

“comuni collinari”) viene riconosciuta una detrazione di 200 euro, solo a favore di CD e IAP.

� Aree edificabili

Le aree fabbricabili sono tassate tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi. La base imponibile è data dal valore

venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento

ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità

delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno pagheranno in ogni caso l’Imu come fosse un terreno agricolo

(quindi sul reddito dominicale e non sul valore venale), anche se gli strumenti urbanistici, PRG o altro, lo

qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di

interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l’immobile interessato dovrà

considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Imu

Terreni agricoli 135

Terreni agricoli (coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali) 75

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Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: IN SCADENZA IL DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015

Il diritto camerale è un diritto dovuto annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le

imprese iscritte o annotate al Registro Imprese. Il diritto è dovuto alle sedi delle Camere di Commercio

ove la società ha la sede legale ovvero le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza. Nel caso

di trasferimento delle sedi, unità o uffici in altra provincia, il diritto è dovuto alla CCIAA in cui è ubicata la

sede legale al 1° gennaio dell’anno in corso.

Soggetti obbligati

Sono obbligate al pagamento del diritto annuale:

• imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;

• società semplici agricole;

• società semplici non agricole;

• società cooperative e consorzi;

• enti economici pubblici e privati;

• aziende speciali e consorzi previsti dalla L. n.267/00;

• Geie - Gruppo europeo di interesse economico;

• società di persone (Snc, Sas);

• società tra avvocati D.Lgs. n.96/01;

• imprese estere con unità locali in Italia;

• Srl (anche unipersonali), Spa e Sapa;

• società consortili a responsabilità limitata per azioni.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

• le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione

coatta amministrativa nell'anno 2014 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività);

• le imprese individuali che abbiano cessato l'attività nell'anno 2014 e abbiano presentato la domanda di

cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2015;

• le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2014 e

abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2015;

• le cooperative nei confronti delle quali l'Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di

scioglimento (come prevede l'art.2545-septiesdecies cod.civ.) nell'anno 2014.

Il calcolo del diritto annuale

La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.0227775 del 29 dicembre 2014 ha fornito indicazioni

in merito agli importi da versare per l’anno 2015, tenendo conto della riduzione degli importi del diritto

annuale stabilita dall’art.28 della L. n.114/14 (di conversione del D.L. n.90/14) per gli anni 2015 e seguenti.

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Studio Bozzo Circolare mensile – maggio 2015 17

Le imprese individuali ed i soggetti iscritti al Rea pagano un diritto annuale in misura fissa, mentre

gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato

dell’esercizio precedente. È necessario tener presente che ciascuna Camera di Commercio può

determinare delle maggiorazioni da applicare agli importi stabiliti dal Ministero dello Sviluppo

Economico. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 entro il 16 giugno 2015,

ovvero entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi,

oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.

Per i soggetti individuati nella seguente tabella, dal 1° gennaio 2015 gli importi del diritto annuale sono fissi

(da arrotondare all’unità di euro nella compilazione del modello F24 per difetto se la prima cifra dopo la

virgola è inferiore a 5 o per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5):

Tipologia d'impresa/società Costi sede Costi U.l.*

Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese

(comprese le società semplici NON agricole e le società tra avvocati) € 130,00 € 26,00

Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese (piccoli

imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) € 57,20 € 11,44

Società semplici agricole € 65,00 € 13,00

Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero --- € 71,50

Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, ecc.) € 19,50 ---

* L’importo relativo alle unità locali è calcolato nella misura del 20% del diritto dovuto per la sede principale, fino ad un massimo

di 130,00 euro per ognuna di esse, ad eccezione dei soggetti iscritti solo al REA che pagano solo il diritto fisso di 20,00 euro.

Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese, anche se annotate nella sezione

speciale, versano un importo del diritto annuale commisurato al fatturato complessivo realizzato nell’anno

precedente. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione,

considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il

fatturato complessivo realizzato dall’impresa nel 2014; sul totale così determinato va applicata una

riduzione del 35%:

Aliquote in base al fatturato 2014 ai fini Irap

fatturato aliquote

da euro a euro

0 100.000,00 € 200,00 (misura fissa)

oltre 100.000 250.000,00 0,015%

oltre 250.000 500.000,00 0,013%

oltre 500.000 1.000.000,00 0,010%

oltre 1.000.000 10.000.000,00 0,009%

oltre 10.000.000 35.000.000,00 0,005%

oltre 35.000.000 50.000.000,00 0,003%

oltre 50.000.000 --- 0,001% (fino ad un max. di € 40.000,00)

Esempio

La società Immobiliare Piano Srl con sede legale in una provincia ove la Camera di Commercio non ha

deliberato maggiorazioni e senza unità locali ha un fatturato desumibile dalla somma dei righi IC1 e IC5 della

dichiarazione Irap pari a 2.610.596 euro. L’importo base derivante dalla applicazione delle aliquote su

menzionate è pari a 449,95364 euro, che ridotto del 35% determina un importo del diritto dovuto per l’anno

2015 pari a 292,46987 euro che arrotondato all’unità di euro va esposto nel modello F24 per 292,00 euro.

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Unità locali

• le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni

unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello

dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 130,00 euro per ciascuna unità locale

(l'arrotondamento all'unità di euro dovrà essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo

aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che

per le unità locali vanno invece mantenuti cinque decimali);

• se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna

di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio, la relativa sigla

provincia, l'anno di riferimento 2015 e il codice tributo 3850;

• le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna

di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto

annuale pari a 72,00 euro.

Conseguenze del mancato pagamento

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo (art.24, co.35 L.

n.449/97), per il rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio del Registro delle Imprese. Il sistema

informatico nazionale delle Camere di Commercio, quindi, non permette l'emissione di certificati relativi ad

imprese non in regola con il pagamento.

Spesso l'impresa si accorge di non essere in regola con il pagamento del diritto annuale soltanto in

occasione della richiesta di un certificato, scoprendo così che non può essere rilasciato a causa del debito

per il diritto annuale.

Si segnala alla gentile Clientela di verificare la ricezione via pec della lettera informativa della Camera di

Commercio di competenza utile per il versamento del diritto annuale. Qualora si intendesse affidare il

conteggio dell’importo del diritto annuale Cciaa allo Studio, è richiesto l’invio della lettera informativa

pervenuta dalla Camera di Commercio mediante posta elettronica certificata.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

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Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: L’ASSOGGETTABILITÀ AD IRAP DI PROFESSIONISTI, AGENTI E PICCOLI IMPRENDITORI Come ogni anno in vista delle scadenze dichiarative occorre porre attenzione alla scelta di assoggettare o

meno ad Irap i redditi dei professionisti.

Nel corso degli ultimi anni, difatti, la Cassazione ha previsto per il professionista la possibilità di non essere

assoggettato all’imposta, in sintesi, il concetto che le numerose prese di posizione della Cassazione hanno

voluto esprimere è il seguente:

malgrado occorra valutare caso per caso, i professionisti che per l’esercizio della loro attività utilizzano

una modesta quantità di beni strumentali e non fanno uso di lavoro altrui, possono ritenersi al di fuori

dell’ambito di applicazione dell’Irap.

La scelta di escludere i redditi professionali da imponibilità Irap discende, chiaramente, dalla lettura della

ratio dell’imposta stessa che è quella di colpire la capacità contributiva del “business” che a sua volta deriva

dalla combinazione di uomini, capitali, macchine, materiali, conoscenze tecniche, capacità imprenditoriali e

manageriali, sostanzialmente quindi: colpire l’ “esercizio di una attività autonomamente organizzata”.

La Cassazione ha poi esteso, oltre i professionisti, la possibilità di esonero: sono difatti, potenzialmente

esclusi dall’assoggettamento ad Irap anche:

•••• gli agenti di commercio e promotori finanziari (Cassazione SS.UU., sentenza n.12108/09 e ss.);

•••• i broker assicurativi (Cassazione, sentenza n.10851/11);

•••• le piccole imprese (Cassazione, sentenza n.15249/10, n.21122/10 e n.21123/10).

Le sentenze citate sono solo alcune di quelle, ormai numerose, tutte di medesimo tenore e convincimento.

L’esonero si applica ai soggetti citati con i medesimi presupposti, a patto che sia impiegata nell’attività una

dotazione di beni strumentali che non superi il minimo indispensabile e non venga impiegato lavoro altrui.

Considerata, quindi, la possibilità offerta dalla Cassazione e tenuto conto delle particolarità che ogni caso

può presentare , le scelte che potranno essere operate in sede dichiarativa sono le seguenti:

compilare la dichiarazione Irap, versare il tributo e

presentare successivamente istanza di rimborso

è la scelta che evita l’irrogazione di sanzioni ma

espone ai tempi lunghi del rimborso

non compilare la dichiarazione Irap e quindi non

versare nulla

è la scelta più efficace sotto il profilo finanziario,

ma che espone all’irrogazione di sanzioni

È chiaro quindi che ogni situazione impone una valutazione e una scelta, in ogni caso, qualora il

contribuente ritenga di non essere soggetto Irap in quanto privo del requisito di autonoma organizzazione

previsto dalla norma dovrà restituire allo Studio, debitamente sottoscritto, uno dei modelli riportati nelle

pagine seguenti. Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Page 20: Studio Bozzo 2015.pdf · 2016. 4. 10. · A partire dal 21 aprile 2015 sono attivi i nuovi controlli bloccanti che determineranno lo scarto delle dichiarazioni doganali in caso di

Studio Bozzo Circolare mensile – maggio 2015 20

I formulari operativi

Fac simile di dichiarazione per il non assoggettamento ad Irap per professionisti

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………….

nato/a a ……………………………………………………………………………………………. il ………………………………………….……

e residente a ………………………………………………………………………………………. Cap ……………………………..……….…

in via ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

tel. ……………………………..……….… cell. ……………………………..……….… Cod.Fisc. ……………………………..……….……

IN QUALITÀ DI

� professionista individuale;

� legale rappresentante dello studio associato/società semplice …………………………………………………….. ,

PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO

• è reso consapevole dallo Studio dell’esito della vicenda giurisprudenziale in merito alla debenza Irap

da parte dei liberi professionisti;

• è reso consapevole dallo Studio del significato attribuito al concetto di “ATTIVITÀ

AUTONOMAMENTE ORGANIZZATA” così come ritraibile dalla sentenza della Corte Costituzionale

n.156 del 2001 e, TRA LE ALTRE, dalle sentenze della Corte di Cassazione n.3672-3673-3674-3675-

3676-3677-3678-3679-3680-3681-3682 del 16 febbraio 2007 e n.12108-12109-12110-12111 del 26

maggio 2009;

RITIENE

• di svolgere l’attività professionale senza autonoma organizzazione e, pertanto, di non essere

soggetto passivo dell’Irap;

A TAL FINE RICHIEDE

• allo Studio di non redigere la dichiarazione Irap per l’anno 2014 e per le future annualità, salvo

successive comunicazioni, consapevole delle conseguenze di tale scelta e nel contempo sollevando

lo Studio da qualunque responsabilità in merito alle eventuali sanzioni tributarie derivanti dal

comportamento qui adottato.

Data, lì …………………………………………………

Firma

………………………………………………………….

Page 21: Studio Bozzo 2015.pdf · 2016. 4. 10. · A partire dal 21 aprile 2015 sono attivi i nuovi controlli bloccanti che determineranno lo scarto delle dichiarazioni doganali in caso di

Studio Bozzo Circolare mensile – maggio 2015 21

I formulari operativi

Fac simile di dichiarazione per il non assoggettamento ad Irap per agenti di commercio, promotori finanziari, broker assicurativi e piccole imprese

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………….

nato/a a ……………………………………………………………………………………………. il ………………………………………….……

e residente a ………………………………………………………………………………………. Cap ……………………………..……….…

in via ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

tel. ……………………………..……….… cell. ……………………………..……….… Cod.Fisc. ……………………………..……….……

IN QUALITÀ DI

� agente di commercio

� promotore finanziario

� broker assicurativo

� imprenditore individuale

PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO

• è reso consapevole dallo Studio dell’esito della vicenda giurisprudenziale in merito alla debenza Irap

da parte degli agenti di commercio, dei promotori finanziari e delle piccole imprese;

• è reso consapevole dallo Studio del significato attribuito al concetto di “ATTIVITÀ

AUTONOMAMENTE ORGANIZZATA” così come ritraibile dalla sentenza della Corte Costituzionale

n.156 del 2001 e dalle sentenze della Corte di Cassazione n.12108-12109-12110-12111/2009,

nonché delle sentenze n.15249/10, 21122/10, 21123/10, 10851/11;

RITIENE

• di svolgere l’attività senza autonoma organizzazione e, pertanto, di non essere soggetto passivo

dell’Irap;

A TAL FINE RICHIEDE

• allo Studio di non redigere la dichiarazione Irap per l’anno 2014 e per le future annualità, salvo

diverse successive comunicazioni, consapevole delle conseguenze di tale scelta e nel contempo

sollevando lo Studio da qualunque responsabilità in merito alle eventuali sanzioni tributarie

derivanti dal comportamento qui adottato.

Data, lì …………………………………………………

Firma

………………………………………………………….

Page 22: Studio Bozzo 2015.pdf · 2016. 4. 10. · A partire dal 21 aprile 2015 sono attivi i nuovi controlli bloccanti che determineranno lo scarto delle dichiarazioni doganali in caso di

Studio Bozzo Circolare mensile – maggio 2015 22

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO, UFFICIALIZZATE LE REGOLE IVA Il commercio elettronico è divenuto negli ultimi anni una frequente metodologia utilizzata dagli operatori

per allargare i confini delle proprie transazioni e si presenta sotto una duplice veste:

• commercio elettronico diretto: trattasi di una modalità di transazione esclusivamente virtuale che

permette di effettuare l’ordine, il pagamento e l’acquisizione del prodotto/servizio (sotto forma di file

digitale) tramite i canali telematici (si pensi a software, musica, etc.), trattandosi di acquisti fruibili

direttamente via internet (considerata prestazione di servizi ai fini Iva);

• commercio elettronico indiretto: trattasi esclusivamente di una “vetrina” virtuale con la quale si

espongono al pubblico i propri prodotti e si consente di effettuare un ordine o un acquisto, fermo

restando che la merce viene poi spedita con gli usuali canali (considerata cessione di beni ai fini Iva).

Le regole sulla territorialità del commercio elettronico diretto, vigenti sino allo scorso 31 dicembre 2014,

determinavano che - ove l’acquirente fosse un privato - si potessero determinare delle discriminazioni in

tema di aliquote Iva, poiché il trattamento dipendeva dalle regole vigenti nel paese del cedente. Così, vie

era convenienza per il privato ad acquistare il “file digitale” dal fornitore collocato in un paese con aliquota

Iva inferiore rispetto all’Italia.

Tali regole, per effetto del recepimento di una Direttiva Comunitaria concretizzatasi con il varo del D.Lgs.

n.42/15, sono variate, determinandosi l’obbligo di applicazione dell’aliquota Iva vigente nel paese

dell’acquirente.

Per pura comodità, ci riferiremo sempre al caso dei servizi elettronici, pur se la materia interessa anche i

servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione.

Il nuovo scenario della territorialità dal 2015

Le nuove regole di rilevanza territoriale delle operazioni ai fini Iva interessano esclusivamente le prestazioni

di servizi intercorrenti tra un operatore Iva ed un committente privato (nulla muta, dunque, qualora il

committente sia, invece, un operatore Iva, applicandosi la regola della rilevanza nel paese di quest’ultimo

soggetto).

Per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n.42/15, è possibile riassumere le regole della territorialità

delle operazioni poste in essere con l’ausilio della seguente tabella:

SOGGETTO ACQUIRENTE SOGGETTO VENDITORE RILEVANZA TERRITORIALE

Privato cittadino italiano Operatore Iva di qualsiasi luogo

(italiano, UE, extra UE) Italia

Privato cittadino UE Operatore Iva italiano Paese UE del committente

Privato cittadino ExtraUE Operatore Iva italiano Paese extra UE del committente

Lo sportello Moss

La nuova impostazione può determinare l’obbligo, per un operatore Iva italiano che cede servizi elettronici

a privati di altri paesi UE, di assolvere il tributo in un paese diverso dall’Italia. Ad esempio, si pensi ad un

azienda che cede software on line, acquistati da un privato francese, da uno tedesco e da uno spagnolo.

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Studio Bozzo Circolare mensile – maggio 2015 23

In tali ipotesi, dovendosi applicare, rispettivamente, l’Iva francese, tedesca e spagnola, la società italiana

avrebbe dovuto identificarsi (cioè assumere un numero di partita Iva) in ciascuno dei detti paesi, con

innegabili appesantimenti amministrativi.

Si è allora pensato di attivare un meccanismo denominato “Mini One Stop Shop” che permetta di assolvere

il tributo dovuto nei vari paesi comunitari, senza dover assumere tanti numeri di partita Iva.

Schematicamente, potremmo così riassumere le varie ipotesi che si possono presentare ad una azienda che

cede servizi elettronici on line:

Azienda che cede servizi elettronici on line dal 01-01-2015

� � �

L’acquirente è un privato

italiano

L’acquirente è un privato comunitario L’acquirente è un privato

extracomunitario

L’operazione rileva in Italia L’operazione rileva nel paese UE di

residenza dell’acquirente, mentre

non rileva in Italia

L’operazione rileva nel paese extra

UE di residenza dell’acquirente,

mentre non rileva in Italia

Emette fattura con IVA italiana Ha due possibilità

� �

Assume una

partita Iva nel

paese UE

Aderisce al

sistema

Moss

L’adesione al regime speciale: le varie ipotesi

L’opzione per l’accesso al regime speciale Moss può essere effettuata da diversi soggetti, in relazione al

luogo di residenza dei medesimi; le modalità pratiche sono descritte nel provvedimento del 23 aprile 2015,

in allegato al quale si trovano anche i fac-simili della modulistica.

Ad esempio, con l’opzione, l’operatore Iva italiano che effettua cessioni di servizi elettronici a privati UE,

può adempiere agli obblighi fiscali per il tramite di un portale web specifico, senza necessità di identificarsi

negli altri paesi comunitari. Trimestralmente, comunicherà i dati tramite portale e non dovrà osservare

alcun ulteriore adempimento, se non quello del versamento dell’Iva dovuta. L’eventuale Iva assolta sugli

acquisti o sulla produzione dei servizi ceduti non può essere portata in detrazione dal debito di cui sopra,

bensì viene detratta nelle liquidazioni dell’Iva interna.

Il medesimo meccanismo è utilizzabile da soggetti extra UE (operatori Iva) che effettuano cessioni di servizi

elettronici a soggetti privati residenti nella UE (sempre che non siano già identificati o stabiliti in altro paese

comunitario). Utilizzando il sistema speciale Moss, anche tali soggetti sono esonerati dagli obblighi di

fatturazione, registrazione, dichiarazione, etc.; per segnalare le operazioni effettuate e versare il tributo

dovuto, effettuano anch’essi una comunicazione telematica (una vera e propria dichiarazione Iva

trimestrale) entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimetre solare.

Infine, vi potrebbe essere il caso dell’operatore comunitario che sia già identificato in Italia e che comunque

intenda accedere al regime speciale Moss; per tale ultima ipotesi, l’Iva sugli acquisti assolti in Italia potrà

essere recuperata da quella a debito per le operazioni escluse dal regime speciale. In mancanza di

identificazione, potrà essere richiesto il rimborso.

Versamenti e ripartizione dell’Iva

Come si è compreso da quanto sopra esposto, il meccanismo Moss è fondato su una sorta di “conguaglio”

dell’Iva dovuta tra i vari paesi UE.

Al riguardo, il debito derivante dalla dichiarazione trimestrale che deve essere presentata:

• non può essere oggetto di compensazione;

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Studio Bozzo Circolare mensile – maggio 2015 24

• viene assolto con addebito su conto corrente bancario o postale esistente in Italia, per i soggetti UE che

ne sono provvisti;

• viene assolto con addebito su un apposito conto corrente acceso presso la Banca d’Italia, per i soggetti

extra UE che hanno aderito al Moss in Italia, ovvero per i soggetti UE sprovvisti di conto bancario o

postale in Italia.

Nell’effettuare il pagamento, che non può essere veicolato tramite il modello F24, si dovrà specificare il

numero identificativo della dichiarazione trimestrale trasmessa.

Entrata in vigore e decorrenza

Le nuove norme entrano in vigore dal giorno 3 maggio 2015, sia pure con decorrenza dallo scorso 1°

gennaio 2015.

Tutte le opzione che sono già state effettuate dallo scorso 1° ottobre 2014 (data di apertura dello sportello

Moss sul sito delle Entrate) mantengono la loro efficacia e non debbono essere rinnovate.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

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Studio Bozzo Circolare mensile – maggio 2015 25

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: OBBLIGO ASSICURATIVO PER L’AMMINISTRATORE UNICO

È stato sottoposto alla Direzione Centrale Rischi dell'Inail un quesito circa l'obbligo assicurativo del socio

che riveste anche la qualifica di amministratore unico.

Per rispondere alla domanda ricevuta l’Inail ha ricostruito l'evoluzione giurisprudenziale del rapporto tra

socio e società riportandolo al concetto di "dipendenza funzionale": il socio opera per conto della società

che rappresenta, ed è proprio l'attività manuale che lo pone in dipendenza della stessa, a prescindere dalla

qualificazione del rapporto di lavoro (subordinato o meno). Sostanzialmente l’Inail sostiene che l’obbligo

assicurativo sussiste in tutti i casi in cui il soggetto svolge un’attività lavorativa, manuale o non manuale in

favore della società con carattere di abitualità, professionalità e sistematicità, a nulla rilevando l’esistenza

di un vincolo di dipendenza.

Tale obbligo era stato sostenuto da diverse sedi dell’istituto ma era stato escluso dal Consiglio Nazionale

dei Consulenti del Lavoro, tenuto conto della titolarità di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione

dei quali dispone l’amministratore unico, poteri che lo slegavano dal nesso di dipendenza.

Con nota n.1501 del 27 febbraio 15 l’Inail ha precisato che lo svolgimento materiale dell'attività

comporta l'obbligo della tutela assicurativa del socio anche se questi, quale amministratore unico,

eserciti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (diviene irrilevante l’esistenza in capo

all’amministratore dei poteri di gestione della società e ancora ha ampliato l’ambito applicativo

della norma anche agli amministratori unici non soci.

L’obbligo assicurativo scatta però solo nel caso in cui l’amministratore unico svolga una attività manuale

protetta ai sensi dell'art.1 d.P.R. n.1124/65 a favore della società e in base alle direttive della stessa. Tra tali

attività rientra anche l’uso di un autoveicolo o dei pc.

I requisiti quindi affinché scatti l’obbligo assicurativo sono:

1. qualifica di amministratore unico,

2. esercizio di una delle attività protette di cui all’art.1 d.P.R. n.1124/65.

Va anche ricordato che se l'ufficio di amministratore rientra nei compiti istituzionali e nell'oggetto proprio

dell'arte o professione, il reddito verrà attratto nel lavoro autonomo professionale e quindi non scatterà

alcun obbligo assicurativo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

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Studio Bozzo Circolare mensile – maggio 2015 26

Le procedure amministrative e contabili in azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LE MODALITÀ DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA ALLA P.A.

La trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni Pubbliche deve essere effettuata

attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sistema informatico di supporto al processo di “ricezione e

successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie” nonché alla “gestione dei

dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di

monitoraggio della finanza pubblica”.

Gestore del Sistema d’Interscambio è l’Agenzia delle Entrate che, periodicamente, relaziona al Ministero

dell‘Economia e delle Finanze sull'andamento e l'evoluzione del sistema. Tutta la documentazione tecnica

sulla fattura elettronica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza, sono disponibili su

www.fatturapa.gov.it, un sito dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica verso le Pubbliche

Amministrazioni.

I soggetti interessati

Gli utenti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica sono:

• gli operatori economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le P.A., obbligati alla

compilazione/trasmissione delle fatture elettroniche e all’archiviazione sostitutiva delle fatture;

• le Pubbliche Amministrazioni, che hanno effettuato una serie di operazioni collegate alla ricezione della

fattura elettronica, in primis l’inserimento dei dati anagrafici di fatturazione sul portale IPA

(www.indicePA.gov.it);

• gli intermediari (banche, poste, altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, commercialisti,

imprese ICT), vale a dire soggetti terzi ai quali gli operatori economici possono rivolgersi per la

compilazione/trasmissione della fattura elettronica e per l’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge.

Possono servirsi degli intermediari anche le P.A. per la ricezione del flusso elettronico dei dati e per

l’archiviazione sostitutiva.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha recentemente individuato l’elenco delle Pubbliche

Amministrazioni obbligate a ricevere la fattura dai propri fornitori in formato elettronico per il tramite del

Sistema di Interscambio (Circolare n.1/DF del 9 marzo 2015). Gli enti pubblici interessati sono individuati

normativamente:

• all’art.1 co.2 D.Lgs. n.165/01;

• all’art.1 co.2 L. n.196/09;

• all’art.1 co.209 L. n.244/07.

Le regole per la generazione della fattura elettronica

La fattura elettronica è un file XML (eXtensible Markup Language) elaborato secondo il formato e il

tracciato definito dal Sistema di Interscambio. L’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto sono

garantite tramite l’apposizione della firma digitale di chi emette la fattura. Il file XML può contenere una

fattura singola (un solo corpo fattura) oppure un lotto di fatture (più corpi fattura con la stessa

intestazione).

II formato XML della fattura elettronica prevede l’inserimento da parte del soggetto che predispone la

fattura (che può essere il fornitore oppure un terzo come per esempio il commercialista) del Codice

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Studio Bozzo Circolare mensile – maggio 2015 27

Univoco dell’Ufficio (conosciuto anche come codice IPA), in grado di individuare univocamente l’ufficio

preposto a ricevere la fattura elettronica.

Se il fornitore non ha ricevuto comunicazione scritta da parte della Pubblica Amministrazione riportante il

codice univoco I.P.A. (oltre all’indicazione dei rispettivi codici CIG e CUP, se richiesti nell’emissione del

documento fattura), il codice può essere reperito sul sito dell’Indice della Pubblica Amministrazione

secondo i seguenti passaggi:

� tramite la funzione <ricerca avanzata> si seleziona la P.A. di interesse;

� si clicca sull’icona che riproduce il simbolo dell’euro;

� si accede nell’area in cui viene riportato il <Codice Univoco ufficio>.

Ad esempio in fase di ricerca del Comune di Mantova bisogna conoscere il Nome ufficio di riferimento, in

quanto a ciascun ufficio è associato un Codice Univoco diverso:

Comune di Mantova

Fatturazione elettronica

Denominazione Ente Comune di Mantova

Codice Univoco ufficio 7EY65Y

Nome ufficio: Servizio Economico e Finanziario

Cod. fisc. servizio di F.E.: 00189800204

Ultima data validaz. c.f.: 20/02/2015

Data di avvio del servizio: 31/03/2015

Regione ufficio: Lombardia

Provincia ufficio: MN

Comune ufficio: Mantova

Indirizzo ufficio: Via Roma, 39

Cap ufficio: 46100

Le regole per l’invio della fattura elettronica

La fattura elettronica richiede l’apposizione, su ciascuna fattura o sul lotto di fatture, della firma elettronica

qualificata o digitale dell'emittente che attesta la data, l'autenticità della provenienza della fattura e

l'integrità del suo contenuto e del riferimento temporale. Il file XML preparato, firmato e nominato nel

rispetto delle regole previste, può essere inviato al Sistema di Interscambio attraverso cinque diversi canali

di trasmissione:

CANALE DI

TRASMISSIONE MODALITÀ

Posta Elettronica

Certificata

L’invio mediante pec è possibile per gli operatori economici forniti di una casella di

posta elettronica certificata. L'utilizzo del canale pec non presuppone alcun tipo di

accreditamento preventivo presso il Sistema di Interscambio. I file XML devono

essere spediti come allegato del messaggio di pec.

Invio via Web Il Sistema di Interscambio mette a disposizione un’applicazione per inviare una

fattura (file XML) attraverso un’interfaccia web. Per accedervi è necessario essere in

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Studio Bozzo Circolare mensile – maggio 2015 28

possesso di credenziali Entratel o Fisconline o essere provvisti di Carta Nazionale dei

Servizi (CNS) precedentemente abilitata ai servizi telematici dell'Agenzia delle

Entrate.

Servizio SDICoop –

Trasmissione

Il Servizio SDICoop - Trasmissione è disponibile per coloro che desiderano inviare le

fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando dei servizi di cooperazione

applicativa (web-services). Per usufruire di questo canale di trasmissione è

necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio.

Servizio SDIFTP

Il Servizio SDIFTP è disponibile per coloro che desiderano inviare le fatture e

ricevere le relative notifiche di esito utilizzando una modalità di trasferimento dati

tramite protocollo FTP (File Transfer Protocol). L'utilizzo di tale modalità

presuppone una struttura a supporto delle attività informatiche e la capacità di

gestire sistemi informativi e un centro elaborazione dati con continuità e con

disponibilità di personale di presidio; si adatta pertanto a soggetti che movimentano

elevati volumi di fatture. Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario

accreditarsi presso il Sistema di Interscambio.

Servizio SPCoop -

Trasmissione

Il Servizio SPCCoop - Trasmissione è disponibile per coloro che desiderano emettere

le fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando dei servizi di

cooperazione applicativa (web-services) tramite il Sistema Pubblico di Connettività

(SPC) secondo le modalità definite dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Per usufruire di

questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di

Interscambio.

Una volta che la fattura elettronica è stata inviata, la procedura di gestione delle ricevute e delle notifiche

da parte del Sistema di Interscambio prevede la seguenti fasi:

a) il SdI, ricevuto correttamente il file, assegna un identificativo proprio ed effettua le verifiche previste;

b) in caso di controlli con esito negativo, il SdI invia una notifica di scarto al Fornitore;

c) nel caso di esito positivo dei controlli il SdI trasmette la fattura elettronica all’Amministrazione

destinataria e unitamente a questa il SdI trasmette anche una notifica di metadati del file fattura

tramite la quale sono comunicate le informazioni utili all’elaborazione e alla comunicazione da parte

del ricevente;

d) nel caso di buon esito della trasmissione, il SdI invia al Fornitore una ricevuta di consegna della fattura

elettronica;

e) nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, la trasmissione al destinatario non fosse

possibile entro i termini previsti, il SdI invia al Fornitore una notifica di mancata consegna; resta a

carico del SdI l’onere di contattare il destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione

del problema ostativo alla trasmissione, e, a problema risolto, di procedere con l’invio; se, trascorsi 10

giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SdI non è riuscito a recapitare la

fattura elettronica al destinatario, inoltra al Fornitore una definitiva attestazione di avvenuta

trasmissione della fattura con impossibilità di recapito;

f) per ogni fattura elettronica recapitata all’Amministrazione, il SdI permette all’Amministrazione, entro il

termine di 15 giorni dalla prima comunicazione inviata al Fornitore, più precisamente dalla data

riportata nella ricevuta di consegna o dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, di

inviare una notifica di accettazione/rifiuto della fattura e, nel caso, provvede a inoltrarla al Fornitore a

completamento del ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione della fattura elettronica;

g) a seguito della corretta trasmissione di una fattura elettronica, al fine di fornire tempestiva

comunicazione al Fornitore dell'accettazione o del disconoscimento del documento contabile in modo

da consentire gli adempimenti previsti dalla normativa Iva in merito alla registrazione delle fatture

emesse, il Sistema di Interscambio ha fissato un termine (attualmente 15 giorni) decorso il quale lo

stesso SDI inoltra notifica di decorrenza dei termini sia al fornitore sia al soggetto che ha ricevuto la

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Studio Bozzo Circolare mensile – maggio 2015 29

fattura (Amministrazione). La fattura ha terminato il suo “ciclo di vita” nell’ambito della gestione del

Sistema di Interscambio e può essere definitivamente registrata ai fini Iva tra le fatture emesse.

Il significato delle ricevute inviate dal Sistema di Interscambio

La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della

ricevuta di consegna da parte del SdI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura

elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della Pubblica Amministrazione committente. Tuttavia, le due

fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della P.A.) vengono

effettuate in due momenti distinti.

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha

avuto esito negativo, e viene recapitata:

•••• entro 48 ore se il canale di comunicazione tra SdI e Pubblica Amministrazione è costituito dalla posta

elettronica certificata (PEC);

•••• entro 24 ore negli altri casi.

Tale notifica di mancata consegna è sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della

fattura da parte del SdI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SdI a farsi carico di

contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla

trasmissione. Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SdI rilascia al Fornitore una notifica

di mancata consegna. Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il

SdI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una

“Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”.

Il Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di

recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio

trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la fattura stessa). Con questo invio

l’Amministrazione è messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al

SdI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta

dall’Amministrazione committente.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma