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1 © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza Strumenti di comunicazione: la scheda di sicurezza La struttura della scheda di sicurezza è quella stabilita nell’allegato II del REACH come modificato dal Regolamento n. 453/2010 del 20 maggio 2010 entrato in vigore il 20/06/2010. Dal 1° dicembre 2010 : si applica l’allegato II del regolamento REACH così come modificato dall’allegato I dal regolamento 453/2010; Dal 1°giugno 2015 : si applica l’allegato II del regolamento REACH così come modificato dall’allegato II dal regolamento 453/2010.

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Strumenti di comunicazione: la scheda di sicurezza

La struttura della scheda di sicurezza è quella stabilita nell’allegato II del REACH come modificato dal Rego lamento n. 453/2010 del 20 maggio 2010 entrato in vigore il 20/06/2010.

Dal 1° dicembre 2010 : si applica l’allegato II del regolamento REACH così come modificato dall’allegato I dal regolamento 453/2010;

Dal 1°giugno 2015 : si applica l’allegato II del regolamento REACH così come modificato dall’allegato II dal regolamento 453/2010.

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La nuova SDS

Con i nuovi regolamenti REACH e CLP la scheda di sicurezza, uno degli strumenti principali di comunicazione del pericolo, subisce alcune variazioni

STRUTTURALI

DI COMPLETEZZA DEI CONTENUTI

DI VALUTAZIONE DEI CONTENUTI

REACH

CLP

Inversione alcuni punti, scenari allegati

Indirettamente, grazie alla registrazione

A causa dei nuovi criteri di classificazione e di comunicazione

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CLP: come impatta sull’industria?

Cambiando i criteri di classificazione, si dovranno riclassificaretutte le sostanze e le miscele (non solo quelle pericolose con la “vecchia” normativa).

Questo comporterà per l’industria delle modifiche, che potranno essere

SOSTANZIALI DOCUMENTALI(in alcuni casi) (sempre)

Miscele che diventano pericolose quando prima non lo erano, comportando tutta una serie di nuovi obblighi

Aggiornamento SDS

Aggiornamento etichettatura

Formazione ed aggiornamento del

personale

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Strumenti di comunicazione: la scheda di sicurezza

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1- Dal 1 °dicembre 2010 la SDS deve essere conforme all’allegato II del Reg. 1907/2006 come modificato dall’allegato I Reg. 453/2010.

2- Per le sostanze immesse sul mercato prima del 1°d icembre 2010 non è necessario sostituire la SDS con una conforme al Reg. 453/2010 fino al 1 dicembre 2012 a meno che essa non debba essere aggiornata ai sensi dell’art.31(9) del Reg. REACh.

SOSTANZE

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Strumenti di comunicazione: la scheda di sicurezza

MISCELE

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1- Dal 1 ° dicembre 2010 e fino al 1° giugno 2015 il f ornitore che sceglie di applicare solo la classificazione ai sensi della direttiva 67/548/CEE deve applicare l’allegato II del Reg. 1907/2006 come modificato dall’allegato I del Reg. 453/2010;

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MISCELE

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2- Dal 1 ° dicembre 2010 il fornitore che sceglie di applicare la classificazione ai sensi del Reg. 1272/2008 può applicare

• l’allegato I del Reg. 453/2010 (fino al 1°giugno 2015);• l’allegato II del Reg. 453/2010 indicando nei pertinenti punti( 2.1, 3.2) anche la

classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE (fino al al 1°giugno 2015).

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MISCELE

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3- Per le miscele fornite almeno una volta prima del 1° dicembre 2010 non ènecessario sostituire la SDS con una conforme all’allegato I del Reg. 453/2010 fino al 30 novembre 2012 a meno che essa non debba essere aggiornata ai sensi dell’art.31(9) del Reg. REACh.

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MISCELE

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4- Per le miscele immesse sul mercato prima del 1°gi ugno 2015 non è necessario sostituire la SDS con una conforme al Reg. 453/2010 fino al 1°giugno 2017

a meno che essa non debba essere aggiornata ai sensi dell’art.31(9) del Reg. REACh.

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10. Stabilità e reattività.10.1 – Reattività10.2 – Stabilità chimica10.3 – Possibilità di reazioni pericolose10.4 – Condizioni da evitare10.5 – Materiali incompatibili10.6 – Prodotti di decomposizione pericolosi11. Informazioni tossicologiche.11.1 – Informazione sugli effetti tossicologici12. Informazioni ecologiche.12.1 – Ecotossicità12.2 – Persistenza e degradabilità12-3 – Potenziale di bioaccumulo12.4 –Mobilità nel suolo12.5 – Risultati della valutazione PBT e vPvB12.6 – Altri effetti avversi13. Osservazioni sullo smaltimento.13.1 – Metodi di trattamento dei rifiuti14 Informazioni sul trasporto.14.1 – Numero ONU14.2 – Nome di spedizione dell’ONU14.3 – Classi di pericolo connesso al trasporto14.4 – Gruppo di imballaggio14.5 – Pericolo per l’ambiante14.6 – Precauzioni speciali per gli utilizzatori14.7 – Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di Marpol15. Informazioni sulla Normativa.15.1 – Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela15.2 – Valutazione sulla sicurezza chimica16. Altre informazioni.

1. Identificazione del preparato e della società.1.1 – Identificazione del prodotto1.2 – Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela1.3 – Informazioni sul fornitore della scheda dati di sicurezza1.4 – Numero telefonico di Emergenza2. Identificazione dei pericoli.2.1 – Classificazione della sostanza o della miscela2.2 – Elementi della etichetta2.3 – Altri pericoli

3.Composizione/informazione sugli ingredienti.

4. Interventi di primo soccorso.4.1 – Descrizione delle misure di primo soccorso4.2 – Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati4.3 – Indicazione dell’eventuale necessità do consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali5. Misure antincendio.5.1 – Mezzi di estinzione5.2 – Speciali pericoli derivanti dalla sostanza o dal miscela5.3 – Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi6. Misure in caso di dispersione accidentale.6.1 – Precauzioni personali, DPI e procedure di emergenza6.2 – Precauzioni ambientali6.3 – Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica7. Manipolazione e immagazzinamento.7.1 – Precauzioni per la manipolazione sicura7.2 – Condizioni per l’immagazzinamento sicure, comprese eventuali incompatibilità7.3 – Usi finali specifici8. Protezione personale/controllo dell’esposizione.8.1 – Parametri di controllo8.2 – Controllo dell’esposizione9. Proprietà fisiche e chimiche.9.1 – Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamental9.2 – Importanti informazioni sulla salute umana, la sicurezza e l’ambiente

SDS: come è fatta? (Allegato II del REACH)

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SDS: cosa cambia dalla legislazione precedente?

Deve essere redatta in modo chiaro e conciso

Deve essere compilata da persona competente. Le persone competenti devono aver ricevuto una formazione adeguata, compresi corsi di aggiornamento

La data di compilazione della scheda di dati di sicurezza deve figurare sulla prima pagina.

In caso di revisione le modifiche devono essere portate all’attenzione dei lettori nella sezione 16 della scheda stessa, a meno che non siano state indicate altrove. In tal caso la data di compilazione identificata quale “Revisione: (data)” nonché il numero della versione, il numero della revisione, la data di sostituzione o qualsiasi indicazione relativa alla versione sostituita devono figurare sulla prima pagina.

Le SDS non devono contenere punti o sottosezioni prive di testo

Prescrizioni di carattere generale per la compilazione della SDS(sez.0)

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SDS: cosa cambia dalla legislazione precedente?

Obbligo a partire dal 1°giugno 2007.

Per le sostanze “phase in” l’obbligo decorre dalla data di registrazione.

Per le sostanze soggette a registrazione, la denominazione deve corrispondere a quella fornita per la registrazione e va anche indicato il numero di registrazione.

1. Identificazione del preparato e della società

AzioniModifiche e adempimenti previstiVoce della SDS

il fornitore può omettere la parte del numero di reg istrazione che si riferisce al singolo dichiarante nell’ambito di una trasmissione comune nei casi in cui:

a) tale fornitore assuma la responsabilità di fornire, su richiesta per motivi di applicazione della normativa, il numero di registrazione completo oppure, se non dispone del numero di registrazione completo, di inoltrare la richiesta al suo fornitore, in conformità del punto b); e

b) tale fornitore indichi il numero di registrazione completo alle autorità dello Stato membro responsabili dell’applicazione della normativa (denominate qui di seguito “autoritàresponsabile dell’applicazione”), entro 7 giorni dalla richiesta, …

oppure, se non ha a disposizione il numero di registrazione completo, tale fornitore deve inoltrare la richiesta al suo fornitore entro 7 giorni dalla richiesta e allo stesso tempo informare l’autorità responsabile dell’applicazione.

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SDS: cosa cambia dalla legislazione precedente?

Obbligo a partire dal 1°giugno 2007.

(vedi nota 1)

Va indicata la persona responsabile dell’immissione sul mercato della sostanza, sia essa produttore, importatore o distributore.

Va indicato l’indirizzo completo, il numero di telefono, nonchél’indirizzo e-mail della persona competente respons abile della SDS.

Per i dichiaranti l’identificazione della persona deve corrispondere all’identità del produttore/importatore, fornita all’atto della registrazione.

Obbligo a partire dal 1°giugno 2007.

Per le sostanze “phase in” l’obbligo decorre dalla data di registrazione.

Se è richiesta una relazione sulla sicurezza chimica (CSR), la SDS deve contenere informazioni su tutti gli usi ident ificatipertinenti (scenari di esposizione) per il destinatario della SDS in questione (*)

1. Identificazione del preparato e della società

AzioniModifiche e adempimenti previstiVoce della SDS

(*) Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, le informazioni di questa sottosezione della scheda di dati di sicurezza devono essere coerenti con gli usi identificati nella relazione sulla sicurezza chimica e gli scenari di esposizione citati nella relazione ed elencati nell’allegato alla scheda di dati di sicurezza.

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Obbligo a partire dal 1°giugno 2007.

(vedi nota 1)

Potrà essere necessario citare altri pericoli quali

1. impolveramento

2. sensibilizzazione incrociata

3. l’asfissia

4. il congelamento

5. l’elevata intensità dell’odore e del gusto

6. pericoli per gli organismi del suolo

7. riduzione dello strato di ozono

8. potenziale creazione di ozono fotochimico

2.3. Altri pericoli

Per le sostanze vanno indicate le seguenti informazioni:

•i pittogrammi di pericolo,

•le avvertenze,

•le indicazioni di pericolo

•i consigli di prudenza.

Il pittogramma a colori di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 puòessere sostituito da una riproduzione grafica del pittogramma dipericolo completo, in bianco e nero, oppure da una riproduzione

grafica solo del simbolo.

2.2 Elementi dell’etichetta

Obbligo a partire dal 1°giugno 2007.

(vedi nota 1)

Inversione dei punti 2 e 3.2. Identificazione dei pericoli.

SDS: cosa cambia dalla legislazione precedente?

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Obbligo a partire dal 1°giugno 2007.

Se la sostanza non soddisfa i criteri per la classificazione, la sostanza deve comunque essere inserita nel punto 3 se:

1.è una sostanza PBT o vPvB (in base ai criteri dell’allegato XIII)

2.è una sostanza alla quale è assegnato a livello comunitario limiti di esposizione sul luogo di lavoro.

Va indicato nel caso 1 la frase “Sostanza PBT”, e nel caso 2 la seguente dicitura: “Sostanza con un limite comunitario nel posto di lavoro”.

Obbligo a partire dal 1°giugno 2007.

Sostanze : riportare almeno un identificatore della sostanza;

Miscele : per tutte le sostanze pericolose è indicato

• l’identificatore del prodotto

• la concentrazione o l’intervallo di concentrazioni

• la classificazione

Le concentrazioni delle sostanze nella miscela vanno scritte in uno dei seguenti modi:

• percentuali esatte in ordine decrescente per massa o per volume, se tecnicamente possibile

• intervalli di percentuali in ordine decrescente per massa o per volume, se tecnicamente possibile.

•La classificazione delle sostanze è data

- secondo la direttiva 67/548/CEE (indicazione di pericolo, lettere che indicano il simbolo e frasi R)

- secondo il Regolamento 1272/2008 (classi di pericolo, codici di categoria, indicazioni di pericolo per i pericolo chimico-fisici, per la salute umana e l’ambiente).

-Deve essere fornito, se disponibile, il numero di registrazione. Parte del numero può essere omesso secondo quanto già illustrato.

3. Composizione/ informazione sugli ingredienti.

SDS: cosa cambia dalla legislazione precedente?

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SDS: cosa cambia dalla legislazione precedente?

Obbligo a partire dal 1°giugno 2007.Quando è prescritto una relazione sulla sicurezza chimica vanno riportati i DNEL e i PNEC pertinenti per la sostanza per gli scenari di esposizione riportati nell’allegato della SDS.

Vanno indicati i limiti di esposizione professionale e/o i valori limite biologici per lo stato Membro in cui la sostanza o il preparato èimmesso sul mercato.

Se è previsto un CSR (cfr. sez. 2.5 di questa guida per la definizione di CSR) le informazioni contenute in questa sezione devono essere in linea con le informazioni per gli usi identificati e gli scenari di esposizione considerati e analizzati nel CSR.

8. Protezione personale/controllo dell’esposizione.

Nota 1 : La posizione della Commissione Europea del 28 marzo 2007 e una nota del Ministero della Salute del 13 marzo 2007, annulla l’automatismo dell’aggiornamento delle SDS previsto dal REACH e subordina l’adozione di queste modifiche al momento in cui saranno effettuate modifiche rilevanti alla SDS stessa. In ogni caso le modifiche previste dal Regolamento dovranno essere inserite nella SDS prima della 1° scadenza per la registrazione, vale a dire prima del 1° dicembre 2010.

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(DNEL): livello derivato senza effetto.

È il livello di esposizione alla sostanza al di sopra del quale l'uomo non dovrebbe essere esposto.

(PNEC). concentrazione prevedibile priva di effetti

La concentrazione della sostanza al di sotto della quale èprevedibile che non vi siano effetti preoccupanti per l'ambiente.

SDS: cosa cambia dalla legislazione precedente?

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Obbligo a partire dal 1°giugno 2007.Le informazioni di questo punto devono corrispondere a quelle fornite con la registrazione e con quelle contenute nel CSR quando è previsto e fornire informazioni sui seguenti gruppi potenziali:

•effetti tossicocinetici, sul metabolismo e distruzione

•effetti acuti (tossicità acuta, irritazione e corrosività),

•sensibilizzazione,

•tossicità a dose ripetuta, e

•effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione).

Obbligo a partire dal 1°giugno 2007.Le informazioni devono includere, a seconda della quantitàprodotta o importata, gli effetti acuti a lungo termine o cronici di un’esposizione a breve e lungo termine derivanti dall’applicazione di quanto contenuto negli allegati da VII a XI.

11. Informazioni tossicologiche.

SDS: cosa cambia dalla legislazione precedente?

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SDS: cosa cambia dalla legislazione precedente?

Obbligo a partire dal 1°giugno 2007.Se la sostanza o il preparato sono oggetto di specifiche disposizioni comunitarie in relazione alla protezione dell'uomo o dell'ambiente come ad esempio:

•autorizzazioni rilasciate a norma del titolo VII;

•restrizioni a norma del titolo VIII;

tali disposizioni devono, per quanto possibile, essere indicate.

Obbligo a partire dal 1°giugno 2007.Indicare se è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica per la sostanza (o per una sostanza in quanto componente del preparato).

15. Informazioni sulla Normativa.

Obbligo a partire dal 1°giugno 2007.Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, sono indicati i risultati della valutazione PBT, come figurano nella relazione sulla sicurezza chimica.

Obbligo a partire dal 1°giugno 2007.Le informazioni di questo punto devono corrispondere a quelle fornite con la registrazione e con quelle contenute nel CSR quando èprevisto.

12. Informazioni ecologiche.

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a) la sostanza o il preparato è classificata/o pericolosa/o a norma delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE (fino al 2010 o 2015), o del CLP;

b) la sostanza è PBT o vPvB (vedi allegato XIII);

c) la sostanza è inclusa nell’allegato XIV o nella “candidate list” (sostanze soggette ad autorizzazione, esclusi i punti a) e b));

d) la sostanza ha un limite di esposizione comunitario (se non inclusa nei punti precedenti).

SDS: quando deve essere fornita?

Le prescrizioni generali relative alle SDS si trovano nell’ art. 31 del regolamento REACH.

In particolare è descritto quando il fornitore di una sostanza o di un preparatoha l’obbligo di trasmettere la scheda di sicurezza anteriormente o contestualmente alla prima fornitura:

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SDS: quando deve essere fornita solo su richiesta?

a) almeno una sostanza pericolosa per la salute o per l’ambiente in concentrazione ≥ 1% (0,2% per sostanza gassosa) (preparato non pericoloso, ma che contiene sostanza pericolosa inferiore al limite di soglia);

b) sostanza PBT o vPvB o inclusa nell’allegato XIV o nella “candidate list”(se escluso dal punto a);

c) una sostanza che ha un limite di esposizione comunitario;

La scheda di sicurezza deve essere inviata su richiesta dell’utilizzatore a valle (art.31 comma 3) allorquando il preparato pur non essendo classificato pericoloso ai sensi della direttiva 1999/45/CE contiene:

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D.Lgs.65/2003 - Direttiva 99/45/CEArt. 3 comma 4 - Determinazione delle proprietà peri colose dei preparati, loro classificazione

ed etichettatura

Le sostanze pericolose anche se presenti come IMPUREZZE o ADDITTIVI nella sostanza o nel preparato sono prese in considerazione qualora la loro concentrazione sia pari o superiore a quella definita all'Allegato IX

CCCooonnnccceeennntttrrraaazzziiiooonnneee dddaaa ppprrreeennndddeeerrreee iiinnn

cccooonnnsssiiidddeeerrraaazzziiiooonnneee pppeeerrr::: CCCaaattteeegggooorrriiieee dddiii pppeeerrriiicccooolllooo dddeeelllllleee sssooossstttaaannnzzzeee

ccclllaaassssssiiifffiiicccaaattteee::: ppprrreeepppaaarrraaatttiii gggaaassssssooosssiii

vvvooolll///vvvooolll %%% aaallltttrrriii ppprrreeepppaaarrraaatttiii

pppeeesssooo///pppeeesssooo %%%

Molto tossico ≥ 0,02 ≥ 0,1 Tossico ≥ 0,02 ≥ 0,1 Cancerogeno - Categoria 1 o 2 ≥ 0,02 ≥ 0,1 Mutageno - Categoria 1 o 2 ≥ 0,02 ≥ 0,1 Tossico per la riproduzione –

Categoria 1 o 2 ≥ 0,02 ≥ 0,1

Nocivo ≥ 0,2 ≥ 1 Corrosivo ≥ 0,02 ≥ 1 Irritante ≥ 0,2 ≥ 1 Sensibilizzante ≥ 0,2 ≥ 1 Cancerogeno - Categoria 3 ≥ 0,2 ≥ 1 Mutageno - Categoria 3 ≥ 0,2 ≥ 1 Tossico per la riproduzione -

Categoria 3 ≥ 0,2 ≥ 1

Pericoloso per l’ambiente - N ≥ 0,1 Pericoloso per l’ambiente –

Ozono ≥ 0,1 ≥ 0,1

Pericoloso per l’ambiente ≥ 1

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Art. 10 – Limiti di concentrazione e fattori M per l a classificazione delle sostanze o delle miscele

Le sostanze pericolose anche se presenti come IMPUREZZE o ADDITTIVI nella sostanza o nel preparato sono prese in considerazione qualora la loro concentrazione sia pari o superiore a quella definita all'Allegato I

Regolamento CLP

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SDS: quando è impropria?

La scheda di sicurezza è inviata per sostanze e preparati pericolosi. Per gli articoli non è prevista una scheda dati di sicurezza e pertanto le richieste di questo documento per gli articoli sono improprie.

Spesso ed impropriamente è richiesta la SDS anche da parte di utilizzatori di articoli, i quali ne invocano l’invio al fine di poter avere informazioni in materia di salute e sicurezza, valutare il rischio per i lavoratori, predisporre le misure di prevenzione e protezione.

A tale scopo sarebbe sufficiente redigere un documento più semplice, del tipo “Informazioni di sicurezza”, nel quale riportare le condizioni e le raccomandazioni per un utilizzo sicuro.

Tuttavia non è infrequente che il fornitore, dietro le insistenze del cliente che “pretende” la SDS in 16 punti, sia costretto a predisporre tale documento, redigendo solo le parti pertinenti e applicabili. È così che si possono consultare SDS di nastri adesivi, tessuti, carte abrasive, ecc.

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Cosa comunicare quando NON è prescritta una SDS (sostan ze o miscele)

Altra novità interessante, non presente nei precedenti provvedimenti legislativi, riguarda tutte le sostanze e i preparati non pericolosi per i quali non è dovuta la SDS.

In tali situazioni il fornitore, prima dell’entrata in vigore del regolamento REACH, non aveva l’obbligo di fornire la SDS.

Tuttavia all’utilizzatore si poneva la questione di una corretta gestione della sostanza/preparato, non fosse altro perché spinto dalle disposizioni in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro.

Esisteva quindi un problema di comunicazione di un set minimo diinformazioni anche in presenza di sostanze o preparati che non presentavano caratteristiche di pericolosità.

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L’art.32 del regolamento REACH colma questa lacuna introducendo per il fornitore l’obbligo di fornire una quantità minima di informazioni all’utilizzatore a valle, quali:

1. numero di registrazione, se disponibile;

2. se la sostanza è soggetta ad autorizzazione;

3. dettagli su ogni autorizzazione concessa o negata;

4. precisazioni su ogni restrizione d’uso;

5. ogni altra informazione importante sia disponibile.

Cosa comunicare quando NON è prescritta una SDS (sostan ze o miscele)

La fornitura delle informazioni è anche in questo caso gratuita, in forma o cartacea o elettronica, così come previsto per le SDS.

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Cosa comunicare quando NON è prescritta una SDS (sostan ze o miscele)

La fornitura delle informazioni è anche in questo caso gratuita, in forma o cartacea o elettronica, nella lingua ufficiale del paese dove viene immesso sul mercato la sostanza o il preparato, così come previsto per le SDS.

Anche gli aggiornamenti devono avvenire con la stessa tempestività e nelle medesime situazioni già previste per la scheda di sicurezza:

a) quando si rendono disponibili nuove informazioni che possono avere ripercussioni sulla gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;

b) quando viene rilasciata o rifiutata un’autorizzazione;c) quando viene imposta una restrizione.

Essi dovranno essere mandati a tutti i destinatari ai quali è stata consegnata la sostanza o il preparato nel corso dei 12 mesi precedenti

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La SDS va aggiornata tempestivamente, come previsto dall’art.31 (9) nelle seguenti situazioni:

quando si rendono disponibili nuove informazioni che possono avere ripercussioni sulla gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;

quando viene rilasciata o rifiutata un’autorizzazione;

quando viene imposta una restrizione;

A questo si aggiunga una variazione formulativa del preparato per il quale vi possa essere l’introduzione di nuovi rischi chimico fisici o una differente classificazione del preparato;

La nuova versione delle informazioni, datata ed identificata con“Revisione” con la data pertinente, dovrà essere mandata a tutti i destinatari ai quali è stata consegnata la sostanza o il preparato nel corso dei 12 mesi precedenti.

SDS: quando aggiornarla?

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SDS: come inviarla?

La fornitura della SDS, sia come prima fornitura che con i successivi aggiornamenti, è sempre:

1. Gratuita;

2. in forma o cartacea o elettronica;

3. nella lingua ufficiale del paese dove viene immessa sul mercato la sostanza o la miscela.

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LE NUOVE SCHEDE DI SICUREZZA

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LE NUOVE SCHEDE DI SICUREZZA “ESTESE”

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Nel caso in cui si identifichi un pericolo, una novità rilevante prevista dal Regolamento REACH in relazione alle informazioni che deve contenere la SDS è l’introduzione della Valutazione della Sicurezza Chimica (Chemical Safety Assessment - CSA) e della Relazione sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safey Report -CSR).

La valutazione delle sicurezza chimica dev’essere effettuata per ogni sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato o per gruppo di sostanze se prodotte o importate in quantità maggiore di 10 ton/anno (art.14). A tale valutazione deve seguire la compilazione di una Relazione sulla Sicurezza Chimica secondo lo schema previsto nell’allegato I del regolamento REACH e deve comprendere:

a) Valutazione dei pericoli per la salute umana;

b) Valutazione dei pericoli per la salute umana dovuti alle proprietà fisico-chimiche;

c) Valutazione dei pericoli per l’ambiente;

d) Valutazione PBT e vPvB.

deve procedere anche con:

e) Valutazione dell’esposizione;

f) Caratterizzazione del rischio.

LE NUOVE SCHEDE DI SICUREZZA “ESTESE”

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La relazione sulla sicurezza chimica deve riportare, inoltre, le eventuali misure di gestione del rischio da adottare in funzione degli usi identificati. La relazione sulla sicurezza chimica è documentazione necessaria, laddove prevista, per effettuare la registrazione di una sostanza.

Art. 3 26) uso identificato: l'uso di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, o l'uso di un preparato, previsto da un attore della catena d'approvvigionamento, compreso l'uso proprio, o che gli ènotificato per iscritto da un utilizzatore immediatamente a valle;

Gli utilizzatori a valle durante la fase di registrazione non saranno soggetti passivi, esclusi da ogni questione. Anzi dovranno interloquire con i loro fornitori al fine di far giungere a produttori /importatori tutti gli elementi utili a sostegno della registrazio ne, vale a dire informazioni atte a consentire che la sostanza in quanto tale o componente di un preparato abbia un uso identificato e siano predisposti scenari d’esposizione.

LE NUOVE SCHEDE DI SICUREZZA “ESTESE”

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Durante l’impiego della sostanza o del preparato gli utilizzatori a valle, laddove previsto, riceveranno la SDS con in allegato gli scenari d’esposizione. Essi dovranno verificare e decidere se l’uso che prevedono di effettuare sia contemplato negli scenari di esposizione. Nel caso in cui l’uso non sia conforme allo scenario, l’utilizzatore a valle deve effettuare una valutazione della sicurezza chimica.

.L’utilizzatore a valle non è comunque tenuto a predisporre una relazione sulla sicurezza

chimica nei seguenti casi:

si tratta di sostanze non pericolose (ovvero non è obbligatoria la SDS)per sostanze per le quali non sussiste l’obbligo di preparazione di un CSR da parte del produttore/importatore (es. il fabbricante produce meno di 10 ton/anno)se utilizza la sostanza o il preparato in quantitativi totali inferiori a 1 ton/anno;se le misure di valutazione di rischi sono più rigide di quelle raccomandate dal produttore/importatore;se la sostanza è presente in un preparato in concentrazione inferiore ai limiti di cui alla tabella 3 del presente capitolo;se utilizza la sostanza per attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi, a condizione che i rischi per la salute e l’ambiente siano controllati.

Per poter godere delle esenzioni di cui alle lettere c) ed f) di cui all’elenco precedente, è comunque necessario che l’utilizzatore a valle comunica all’Agenzia alcune brevi informazioni.

LE NUOVE SCHEDE DI SICUREZZA “ESTESE”

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LE NUOVE SCHEDE DI SICUREZZA “ESTESE”: la struttura de llo scenarioliberamente tratto dalla “Guida per gli utilizzatori a valle”, pubblicata nel gennaio 2008 dall’ECHA.

Descrizione principale del processo per consentire all’utilizzatore a valle di controllare se il suo uso è compreso nelle condizioni dello scenario di esposizione. La descrizione definisce i confini dello scenario di esposizione e può essere suddivisa:

1.frequenza con la quale la sostanza viene applicata (n°/die, N°/anno) e per quanto tempo viene applicata ogni giorno;

2.quantità massima usata ogni giorno/anno;

3.condizioni operative che determino l’esposizione come: temperatura, pH; caratteristiche e dimensioni fisiche dei locali o dei contesti di applicazione;

4.capacità di ricezione dell’ambiente (flusso d’acqua, dimensioni del locale, tasso di ventilazione);

5.fattori di emissione o rilascio di una sostanza durante il processo di lavoro.

1.Condizioni operative

Breve descrizione del processo che può ulteriormente guidare un utilizzatore a valle.1.Descrizione del processo

Rilevante per:

1)gli utilizzatori a valle che devono essere in grado di identificare lo scenario di esposizione per il loro uso;

2)I Registranti che cercano uno scenario esposizione standard adatto ai loro processi in una libreria o una piattaforma internet;

3)Identificare nello IUCLID set di dati che consentano una ricerca automatica

1.Nome del processo o dell’attività (produzione, uso)

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Descrizione in che modo sono smaltiti i rifiuti prodotti dalla lavorazione o dall’uso della sostanza.1.Misure relative allo smaltimento dei rifiuti

Misure minime che dovrebbero essere attuate. Specificare quando necessario il minimo effetto di mitigazione richiesto dalle RMM e se sono applicabili tecniche specifiche. Le RMM possono essere suddivise in:

�RMM integrate nel processo o nel prodotto, es. contenimento del processo, automatizzato, uso di master batches (concentrati di pigmenti su supporti polimerici);

�RMM sotto il controllo diretto dell’utente (DPI, ventilazione, consegna di rifiuti pericolosi a specialisti in materia);

�RMM al di fuori del controllo diretto dell’utente (es. manipolazione e trattamento dei rifiuti; trattamentodelle acque di rifiuto).

1.RMM (Risk Management Measures) [Misure di gestione del rischio] raccomandate

�Misure di protezione dei lavoratori

�Misure ambientali

Sono inserite le informazioni riportate nella sezione 2 della SDS.1.Specifiche del prodotto

Descrizione dello stato fisico della sostanza all’interno del prodotto: solido, liquido, gassoso.1.Forma fisica del prodotto

LE NUOVE SCHEDE DI SICUREZZA “ESTESE”: la struttura de llo scenario

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Data di sviluppo o revisione1.Data

Indica chi è responsabile dello sviluppo dello scenario di esposizione1.Riferimenti

L’insieme di variabili (e un algoritmo adeguato) che, prese assieme, indicano un uso sicuro, permettendo tuttavia una certa flessibilità nei valori di ciascuna variabile

Se del caso, possono essere inseriti anche altri metodi utilizzati per verificare la conformità a livello di utilizzatore a valle.

Questa sezione non interessa gli utilizzatori finali, che non sono tenuti a trasmettere lo scenario d’esposizione a clienti a loro volta obbligati a verificarne la conformità.

1.Insieme di variabili che indicano un uso sicuro

Sono documentate le valutazioni relative all’esposizione e qual è il risultato.1.Previsione dell’esposizione dovuta alle condizioni descritte

LE NUOVE SCHEDE DI SICUREZZA “ESTESE”: la struttura de llo scenario

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Scenario di esposizione: un esempio

Il prodotto va spruzzato sulle superfici da pulire.

Il prodotto viene rimosso dalle superfici con uno strofinaccio.

Risciacquo dello strofinaccio (dopo l’uso).

2. Descrizione delle attività/dei processi inclusi nello scenario d’esposizione

Consumatori, pubblico generico (SU21)

Detersivi e detergenti (PC35)

1. Breve titolo dello scenario d’esposizione

Scenario

Esempio preliminare di scenario d’esposizione da al legare alla scheda di dati di sicurezza di PulisciL aTuaCasa

Esempio tratto dal libro: M. Checchin, M. Simion, “Sostanze Chimiche, controllo e registrazione”, ed. IlSole24ore, 2009

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Scenario di esposizione: un esempio

Il prodotto è liquido. Il prodotto è fornito come spray in flacone di detergente in formula. Durante l’uso il prodotto forma aerosol.

4.1 Forma fisica della sostanza o del preparato (gassosa, liquida, in polvere, in granuli, forma solida massiccia); superficie per quantitativo di articolo contenente la sostanza (se del caso)

Lavoratori (uso professionale)

-

Consumatori

1 operazione al giorno. Durata dell’applicazione spray: 1 minuto per operazione.

Durata dell’esposizione: 60 minuti al giorno.

Ambiente

Fino a 365 giorni all’anno

3. Durata e frequenza dell’uso per le quali lo scenario d’esposizione garantisce il controllo dei rischi.

Condizioni operative

Esempio tratto dal libro: M. Checchin, M. Simion, “Sostanze Chimiche, controllo e registrazione”, ed. IlSole24ore, 2009

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Scenario di esposizione: un esempio

Lavoratori (uso professionale)

Consumatori

Temperatura: temperatura ambiente, ossia 20C (pertinente per inalazione). Tuttavia, la temperatura può essere compresa tra i 10 e i 30C

Ambiente

Si presume che tutto il prodotto sia convogliato nelle acque reflue. Se le acque reflue non vengono scaricate tramite un sistema fognario pubblico, la capacitàdell’ambiente ricettivo dovrebbe essere pari ad almeno 1 000 m3/giorno.

5. Altre condizioni operative che determinano l’esposizione

Lavoratori (uso professionale)

-

Consumatori

Max. 500 g di prodotto/giorno – quantitativo realistico: 20 /giorno

Ambiente

4.3 Quantitativo usato per volta o per attività per il quale le misure di gestione dei rischi, associate ad altre condizioni operative, garantiscono il controllo sicuro dei rischi

Le concentrazioni di sostanze classificate nella formulazione fornita sono:

D (surfattante): 8% - Xn; R22, Xi;R38-41

B (solvente): 8% - F; R11, Xi; R36 R67

C (fragranza): 0,7% - Xn; 21/22, Xi; R36/38 R43

4.2 Concentrazione della sostanza nel preparato o nell’articolo

Esempio tratto dal libro: M. Checchin, M. Simion, “Sostanze Chimiche, controllo e registrazione”, ed. IlSole24ore, 2009

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Nessuna misura richiesta7. Misure relative allo smaltimento dei rifiuti

Preferibilmente, scaricare le acque di risciacquo nella rete fognaria. Non scaricare le acque di risciacquo in piccoli corpi d’acqua

6.2.3 Misure ambientali

Il prodotto non è destinato all’uso professionale6.1.1 Protezione dei lavoratori

Misure di gestione dei rischi che, associate alle condizioni operative, garantiscono un adeguato controllo dei rischi per i diversi gruppi bersaglio

Scenario di esposizione: un esempio

Esempio tratto dal libro: M. Checchin, M. Simion, “Sostanze Chimiche, controllo e registrazione”, ed. IlSole24ore, 2009

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Esposizione dei lavoratori

-

Esposizione dei consumatori

Inalazione

Esposizione per inalazione prevista per i consumatori in base a ConsExpo(*):

Composti che determinano rischi: D+C: concentrazione media quotidiana nell’aria: D: 5·10-4mg/m3; C: 4·10-5 mg/m3

Dermica

Esposizione dermica sistemica prevista in base all’“approccio HERA”.

Composti che determinano rischi: D+C: D: 0,4 mg/kg di peso corporeo/die, C: 0,1 mg/kg di peso corporeo/die

Esposizione ambientale

Informazioni non pertinenti

8. Previsione dell’esposizione dovuta alle condizioni descritte (voci 3-6)

Riferimenti relativi alla previsione dell’esposizione e suggerimenti per l’utilizzatore per valutare la conformità o meno alle condizioni descritte in questo scenario d’esposizione

Scenario di esposizione: un esempio

Esempio tratto dal libro: M. Checchin, M. Simion, “Sostanze Chimiche, controllo e registrazione”, ed. IlSole24ore, 2009

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Lavoratori

-

Consumatori

Non usare più di 500 g (mezzo litro) di prodotto al giorno.

Ambiente:

Preferibilmente, gettare l’acqua del risciacquo nella rete fognaria. Non scaricare l’acqua del risciacquo in piccoli corpi d’acqua

9. Guida a come l’utilizzatore a valle puòvalutare se le sue condizioni operative sono conformi alle condizioni descritte nello scenario d’esposizione

Scenario di esposizione: un esempio

(*) Scenario ConsExpos utilizzato:“Pulizia e lavaggio” - “Detergenti universali” – “Detergente spray – applicazione spray” (inalazione)”

Esempio tratto dal libro: M. Checchin, M. Simion, “Sostanze Chimiche, controllo e registrazione”, ed. IlSole24ore, 2009

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SDS: Cosa accadrà con il CLP?

Dal 1 dicembre 2010 , le SDS delle sostanze cambieranno così:

Punto 15:Classificazione CLP e 67/548/CEE

Ad esempio (tratto da CarloErba Reagenti)

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SDS: Cosa accadrà con il CLP?

Dal 1 dicembre 2010 , le SDS delle miscele cambieranno così:

Punto 3:Classificazione CLP e 67/548/CEE

Ad esempio (tratto da CarloErba Reagenti)

La dicitura corretta è:

SKIN IRRIT 1B, H314

STOT SE 3, H335

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Punto 15:Classificazione 1999/45/CE (CLP opzionale)

Ad esempio

(tratto da CarloErba Reagenti)

Dal 1 dicembre 2010 , le SDS delle miscele cambieranno così:

SDS: Cosa accadrà con il CLP?