Storia d’Italia nel secolo ventesimo Strumenti e...

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PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO SAGGI 88 ISTITUTO NAZIONALE PER LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE IN ITALIA Storia d’Italia nel secolo ventesimo Strumenti e fonti a cura di CLAUDIO PAVONE III Le fonti documentarie MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI DIPARTIMENTO PER I BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI 2006

Transcript of Storia d’Italia nel secolo ventesimo Strumenti e...

  • PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO

    SAGGI 88

    ISTITUTO NAZIONALE

    PER LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE IN ITALIA

    Storia dItalia nel secolo ventesimoStrumenti e fonti

    a cura di CLAUDIO PAVONE

    IIILe fonti documentarie

    MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVIT CULTURALIDIPARTIMENTO PER I BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI

    DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI2006

  • DIPARTIMENTO PER I BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI

    DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

    Capo del Dipartimento per i beni archivistici e librari: Salvatore ItaliaDirettore generale per gli archivi: Maurizio Fallace

    Redazione: Paola Redaelli, Francesco Zago

    2006 Ministero per i beni e le attivit culturaliDipartimento per i beni archivistici e librari

    Direzione generale per gli archiviISBN 88-7125-279-9

    Vendita: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Libreria dello StatoPiazza Verdi, 10 00198 Roma

    Realizzazione Edizioni Angelo Guerini e Associati SpAviale Filippetti, 28 - 20122 Milano

    [email protected]

  • S O M M A R I O

    PAOLA CARUCCILa consultabilit dei documenti1. La normativa dal regolamento del 1875 ai decreti legislativi del 19991.1. Dal regolamento del 1875 alla legge archivistica del 19631.2. Lapplicazione della legge archivistica dal 1963 al 19751.3. Lapplicazione della legge archivistica tra competenze del Ministero dellinterno e del Ministero per i beni culturali (1975-1999)1.4. I decreti legislativi del 19992. La disciplina della consultabilit dei documenti nella normativa in vigore2.1. Le disposizioni in vigore2.2. Il Codice di deontologia e di buona condotta per la ricerca storica2.2.1. Diritti degli interessati2.2.2. Comunicazione e diffusione dei dati2.2.3. Regole di condotta per gli archivisti2.2.4. Fonti orali2.2.5. Regole di condotta per i ricercatori2.2.6. Accesso agli Archivi pubblici e autorizzazioni per la consultazione anticipata dei documenti riservati2.2.7. Laccesso agli archivi privati2.2.8. Sanzioni e sottoscrizione del Codice di deontologia2.3. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio del 20042.4. La consultabilit dei documenti negli archivi storici separati dellamministrazione centrale dello Stato2.5. La tutela del segreto e la questione dellaccesso agli archivi dei servizi di sicurezza2.6. Strumenti di ricerca consultabili in Internet

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  • ARCHIVI DI ISTITUZIONI

    PAOLA CARUCCIGli Archivi di Stato1. Le fonti prodotte dallo Stato e la loro conservazione1.1. Premessa1.2. La legislazione archivistica e le trasformazioni istituzionali1.2.1. La legge archivistica del 19631.2.2. Linee di tendenza nellevoluzione istituzionale1.2.3. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio1.3. Gli strumenti di ricerca e la consultazione on line2. LArchivio centrale dello Stato 2.1. Levoluzione dellArchivio centrale dello Stato2.2. Lordinamento degli organi centrali dello Stato2.3. Le istituzioni e le fonti2.3.1. Organi costituzionali, Consulta nazionale e ministeri per la Consulta nazionale e per la Costituente2.3.2. Raccolta ufficiale delle leggi e decreti e organi consultivi e di controllo2.3.3. Presidenza del Consiglio dei ministri2.3.4. Ministero degli affari esteri e ministeri militari2.3.5. Ministero dellinterno e Ministero della sanit2.3.6. Ministero di grazia e giustizia2.3.7. Ministero della pubblica istruzione e Ministero per i beni culturali e ambientali2.3.8. Ministero della cultura popolare e Ministero del turismo e spettacolo2.3.9. Ministeri economici2.3.10. Ministeri dei lavori pubblici, poste e telegrafi, comunicazioni, marina mercantile e trasporti e aviazione civile2.3.11. Ministeri delle finanze, del tesoro, della programmazione e bilancio, delle partecipazioni statali2.3.12. Archivi fascisti2.3.13. Repubblica sociale italiana2.3.14. Comitati di liberazione nazionale, epurazione e sanzioni contro il fascismo2.3.15. Corte di cassazione, Alta corte per la regione siciliana, tribunali militari e Tribunale speciale per la difesa dello Stato

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  • 2.3.16. Archivi vari2.3.17. Enti pubblici e societ2.3.18. Archivi di famiglie e persone e archivi privati (societ, partiti, sindacati)2.3.19. Archivi fotografici, film e audiovisivi, archivi in copia3. Gli Archivi di Stato 3.1. Le istituzioni3.2. I fondi archivistici3.2.1. Fonti relative a organi centrali dello Stato3.2.2. Prefettura, questura, Comitati di liberazione nazionale3.2.3. Intendenza di finanza, ragioneria provinciale e regionale e altri uffici finanziari, catasti3.2.4. Economati e subeconomati dei benefici vacanti3.2.5. Agricoltura e industria3.2.6. Lavoro e occupazione3.2.7. Uffici sanitari3.2.8. Genio civile, opere pubbliche, poste e telecomunicazioni3.2.9. Istruzione, beni culturali e istituzioni artistiche, letterarie e scientifiche3.2.10. Uffici militari3.2.11. Organi giudiziari e carceri3.2.12. Commissari di governo e fonti regionali3.2.13. Archivi fascisti3.2.14. Enti locali, ospedali e istituzioni assistenziali, atti demaniali e beni indivisi, consorzi di bonifica3.2.15. Camere di commercio e altri enti pubblici3.2.16. Archivi privati di famiglie e persone3.2.17. Archivi di imprese e societ3.2.18. Partiti politici e sindacati

    CARLO CROCELLAGli archivi parlamentari1. Larchivio del Senato1.1. Serie archivistiche del Senato del Regno (1848-1946)1.2. Serie archivistiche del Senato della Repubblica (dal 1948)1.3. Attivit2. Larchivio storico della Camera dei deputati2.1. Serie archivistiche della Camera dei deputati

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  • 2.2. I documenti del periodo di transizione costituzionale2.3. Archivio della Camera repubblicana

    ENRICO SERRALarchivio storico-diplomatico del Ministero degli affari esteri

    GIORGIO ROCHATGli archivi militari1. Premessa2. Punti di riferimento3. Gli Uffici storici militari4. I grandi archivi pubblici5. Gli altri archivi e depositi museali di enti militari in Roma6. Archivi e depositi museali di enti militari fuori Roma7. Archivi civili di interesse militare8. Le fonti materiche9. Le nuove fonti

    NICOLA LABANCALe fonti archivistiche per la storia delle colonie1. Archivi e storia2. Archivi e amministrazione3. Gli archivi coloniali4. Gli archivi dellamministrazione centrale5. Le carte militari6. Altri archivi di enti e istituzioni; archivi di personalit7. Archivi non istituzionali

    GABRIELLA SOLAROGli archivi dellIstituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia e degli Istituti storici della Resistenza e dellet contemporanea1. Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia2. Istituto storico della Resistenza e della societ contemporanea in Valle dAosta3. Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della societ contemporanea4. Istituto per la storia della Resistenza e della societ contemporanea della provincia di Alessandria

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  • 5. Istituto per la storia della Resistenza e della societ contemporanea nella provincia di Asti6. Istituto storico della Resistenza e della societ contemporanea in provincia di Cuneo7. Istituto storico della Resistenza e della societ contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola Piero Fornara8. Istituto per la storia della Resistenza e della societ contemporanea nelle province di Biella e Vercelli Cino Moscatelli Varallo (VC)9. Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dellet contemporanea10. Istituto storico della Resistenza bresciana11. Istituto di storia contemporanea Pier Amato Perretta Como12. Istituto mantovano di storia contemporanea13. Istituto pavese per la storia della Resistenza e dellet contemporanea14. Istituto milanese per la storia della Resistenza, del movimento operaio e dellet contemporanea15. Istituto sondriese per la storia della Resistenza e dellet contemporanea16. Istituto veneto per la storia della Resistenza e dellet contemporanea17. Istituto storico bellunese della Resistenza e dellet contemporanea18. Istituto per la storia della Resistenza e della societ contemporanea della Marca trevigiana19. Istituto veronese per la storia della Resistenza e dellet contemporanea20. Istituto veneziano per la storia della Resistenza21. Museo storico in Trento22. Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli e Venezia Giulia Trieste23. Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione Udine24. Istituto ligure per la storia della Resistenza e dellet contemporanea Genova25. Istituto storico della Resistenza e dellet contemporanea Imperia26. Istituto spezzino per la storia della Resistenza e dellet contemporanea Pietro Mario Beghi27. Istituto storico Parri Emilia-Romagna ONLUS Bologna28. Istituto per la storia della Resistenza e dellet contemporanea della provincia di Forl-Cesena29. CIDRA Centro imolese documentazione Resistenza antifascista30. Istituto per la storia della Resistenza e della societ contemporanea in provincia di Modena (Istituto storico di Modena)

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  • 31. Istituto storico della Resistenza e dellet contemporanea di Parma32. Istituto storico della Resistenza e dellet contemporanea di Piacenza33. Istituto storico della Resistenza e dellet contemporanea in Ravenna e provincia34. Istituto per la storia della Resistenza e della societ contemporanea in provincia di Reggio Emilia (ISOTERCO)35. Istituto storico della Resistenza e dellItalia contemporanea della provincia di Rimini36. Istituto di storia contemporanea Ferrara37. Istituto storico della Resistenza in Toscana Firenze38. Istituto grossetano della Resistenza e dellet contemporanea39. Istituto storico della Resistenza e dellet contemporanea in provincia di Lucca40. Istituto storico della Resistenza senese41. Istituto storico provinciale della Resistenza Pistoia42. Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche Ancona43. Istituto provinciale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche Ascoli Piceno44. Istituto storico della Resistenza e dellet contemporanea di Macerata Mario Morbiducci45. Istituto di storia contemporanea della provincia di Pesaro e Urbino (ISCOP)46. Istituto per la storia dellUmbria contemporanea Regione dellUmbria Perugia47. Istituto romano per la storia dItalia dal fascismo alla Resistenza48. Istituto campano per la storia della Resistenza Vera Lombardi Napoli49. Istituto calabrese per la storia dellantifascismo e dellItalia contemporanea Cosenza50. Istituto pugliese per la storia dellantifascismo e dellItalia contemporanea Bari51. Istituto sardo per la storia della Resistenza e dellautonomia

    ELISABETTA ARIOTI ANNA LIA BONELLAGli archivi degli enti locali1. Gli archivi degli enti locali fra norma e prassi2. Gli archivi dei comuni

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  • 3. Gli archivi delle province4. Gli archivi delle regioni4.1. Larchivio del Consiglio4.2. Larchivio della Giunta4.3. Regioni e province a statuto speciale4.3.1. Valle dAosta4.3.2. Trentino-Alto Adige4.3.3. Sicilia4.3.4. Sardegna4.3.5. Friuli-Venezia Giulia

    MONICA GROSSIGli archivi della chiesa cattolica1. Introduzione2. Il panorama archivistico3. Gli archivi della Santa Sede4. Gli archivi ecclesiastici italiani fra Stato e chiesa5. Individuare loggetto dintervento: il dibattito della seconda met del Novecento6. La normativa vigente7. La fruizione dei beni archivistici ecclesiastici: aspetti normativi8. La fruizione degli archivi ecclesiastici: progetti di riordinamento ed elaborazione di strumenti di corredo

    GABRIELLA BALLESIO LUCIANO BOCCALATTELArchivio storico della Tavola valdese1. Archivio della Tavola valdese2. Archivi dei concistori3. Archivio OPCEMI (Opera per le chiese evangeliche metodiste in Italia)4. Archivio chiesa evangelica italiana (chiesa cristiana libera)5. Archivio UCEBI (Unione cristiana evangelica battista dItalia)6. Archivio storico della Societ di studi valdesi6.1. Larchivio storico7. Nota sugli archivi valdesi ed evangelici nellarchivio dellIstituto piemontese per la storia della Resistenza e della societ contemporanea

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  • MICAELA PROCACCIAGli archivi delle istituzioni ebraiche1. Gli archivi delle comunit ebraiche e larchivio dellUnione delle comunit ebraiche1.1. Archivio della comunit ebraica di Roma1.2. Archivio della comunit ebraica di Trieste1.3. Archivio della comunit ebraica di Livorno1.4. Archivio della comunit ebraica di Firenze1.5. Archivio della comunit ebraica di Torino1.6. Archivio della comunit ebraica di Casale Monferrato1.7. Archivio della comunit ebraica di Venezia1.8. Archivio dellUnione delle comunit ebraiche italiane2. Altri archivi ebraici2.1. Centro bibliografico dellUnione delle comunit ebraiche italiane (Roma)2.2. Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC) (Milano)2.3. Archivio Terracini (Torino)3. Fonti per la storia degli ebrei in Italia nel Novecento negli Archivi di Stato4. La storiografia e gli archivi ebraici

    LINDA GIUVAGli archivi storici dei partiti politici1. Il Partito liberale italiano2. Il Partito socialista italiano3. Il Partito repubblicano italiano4. Il Partito popolare italiano di Luigi Sturzo5. La Democrazia cristiana6. Il Partito comunista italiano7. Il Partito nazionale fascista8. Giustizia e libert e il Partito dazione9. Il Partito cristiano-sociale e il Partito della sinistra cristiana10. Partiti e movimenti di destra11. Il Partito radicale12. Il Partito socialista di unit proletaria13. Il Partito della rifondazione comunista

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  • CLAUDIO DELLAVALLEGli archivi sindacali1. Il sindacato come istituzione2. La dispersione delle fonti3. Lampliamento delle fonti3.1. Le fonti esterne3.1.1. Carte dei tribunali3.1.2. La stampa3.1.3. Archivi di militanti3.1.4. Biografie di militanti3.1.5. Le testimonianze3.1.6. Le fonti visive3.2. Gli archivi3.2.1. Dalle origini al fascismo3.2.2. Il sindacato fascista3.2.3. La fase repubblicana3.2.4. Le confederazioni e le Federazioni nazionali3.2.5. Gli archivi sul territorio

    SERGIO CARDARELLIGli archivi storici della Banca dItalia e dei principali istituti di credito1. La situazione degli archivi delle aziende di credito2. I principali problemi ancora aperti3. Gli archivi dei principali istituti bancari italiani3.1. LArchivio storico della Banca dItalia (ASBI)3.2. Associazione bancaria italiana (ABI)3.3. Banca nazionale del lavoro SpA3.4. Monte dei Paschi di Siena3.5. Banco di Napoli3.6. Compagnia di San Paolo3.7. Banca Intesa3.8. UNICREDIT (gi Credito italiano)3.9. Banca di Roma

    ELISABETTA BIDISCHINIGli archivi delle Camere di commercio1. Cenni storici1.1. Le origini

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  • 1.2. Dal 1862 al 19101.3. Dal 1910 al 19241.4. Il periodo fascista1.5. Dal 1944 a oggi2. Gli archivi storici2.1. La situazione archivistica2.2. Datazione dei fondi2.3. Stato di ordinamento, strumenti di consultazione, accessibilit2.4. Versamenti e depositi3. Principali serie3.1. Deliberazioni3.1.1. Deliberazioni camerali3.1.1.1. Deliberazioni della Camera poi del Consiglio (1862-1924)3.1.1.2. Decreti commissariali (1924-1927)3.1.1.3. Decreti commissariali (1944-1945)3.1.1.4. Deliberazioni della giunta (1944-)3.1.2. Deliberazioni consiliari3.1.2.1. Deliberazioni del consiglio generale (1927/28-1944)3.1.2.2. Deliberazioni della giunta (1927/28-1944)3.1.2.3. Deliberazioni del comitato di presidenza (1931-1944)3.1.2.4. Deliberazioni delle sezioni (1928-1944)3.1.2.5. Verbali delle commissioni (1931-1944)3.2. Bilanci (1862-)3.3. Anagrafe ditte (1910-)3.4. Fallimenti (1903-)3.5. Usi e consuetudini (1859-)3.6. Prezzi (1862-)3.7. Marchi di fabbrica (1869-)3.8. Molini e forni (1927-)3.9. Servizi speciali inerenti il periodo di guerra (1939-)4. Archivi aggregati4.1. Uffici provinciali delleconomia corporativa poi Uffici provinciali dellindustria, del commercio e dellartigianato (UPICA) (1927-2000)

    PIERO CAVALLARILa Discoteca di Stato1. Cenni storici2. Documenti su disco

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  • 3. Documenti su nastro magnetico4. Audiovisivi

    MAURICE FITZGERALDGli archivi dellUnione europea1. Introduzione e informazioni generali2. Stato attuale degli archivi2.1. Trasferimenti dalle istituzioni delle Comunit europee2.1.1. Parlamento europeo2.1.2. Consiglio dei ministri2.1.3. Commissione delle Comunit europee2.1.4. Comitato economico e sociale2.1.5. Corte dei conti2.2. Depositi di fondi provenienti da personalit e organizzazioni europee2.2.1. Organizzazioni ufficiali internazionali2.2.2. Movimenti o associazioni a carattere privato e gruppi politici2.2.3. Personalit2.3. Collezioni e manoscritti2.4. Interviste2.5. Limiti degli archivi3. Informazioni utili3.1. Condizioni di ammissione3.2. Uso della documentazione3.3. Orari dapertura3.4. Biblioteca di consultazione

    ARCHIVI NON DI ISTITUZIONI

    GIANDOMENICO PILUSO ANDREA CALZOLARI RORI MANCINOGli archivi delle imprese industriali1. Archivi dimpresa e storia dimpresa2. La formazione degli archivi storici delle imprese in Italia3. Un patrimonio a rischio: limpresa piccola e micro e le societ cessate4. Censimenti, inventari e riviste: strumenti e guide5. Gli archivi storici delle imprese industriali: tipologie e ricerca6. La documentazione esterna per la storia delle imprese industriali

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  • GIOVANNI PAOLONI CHIARA MANCINIStrutture e archivi della ricerca scientifica e tecnologica1. Introduzione2. Organizzazione e archivi della ricerca scientifica e tecnologica3. Tendenze e indirizzi della storiografia italiana della scienza in rapporto alle fonti archivistiche4. Censimenti di fonti archivistiche5. Gli archivi delle universit6. Gli archivi della ricerca extrauniversitaria: servizi tecnici della pubblica amministrazione, istituti ed enti di ricerca7. Gli archivi delle imprese ad alto contenuto tecnologico8. Archivi personali9. Gli archivi delle accademie e delle societ professionali10. Considerazioni conclusive

    GIULIA BARRERAGli archivi di persone1. Introduzione2. Gli archivi delle donne3. Il processo di formazione degli archivi personali4. La legislazione relativa agli archivi di persone5. Gli strumenti di ricerca6. Le politiche di conservazione6.1. La prima fase: il primato della politica6.2. La seconda fase: lallargamento degli orizzonti7. Conclusione

    SAVERIO TUTINOLArchivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano

    QUINTO ANTONELLILArchivio della scrittura popolare di Trento1. Genealogia2. Il corpus2.1. Epistolari, diari e memorie autobiografiche della Grande Guerra2.2. Lettere, diari e memorie autobiografiche delle guerre coloniali e della seconda guerra mondiale2.3. Lettere, diari, memorie e canzonieri del servizio militare2.4. Memorie delle guerre risorgimentali

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  • 2.5. Autobiografie popolari2.6. Epistolari e autobiografie dellemigrazione2.7. Libri di famiglia2.8. Quaderni e diari scolastici2.9. Libri di ricette2.10. Zibaldoni e album amicorum2.11. Archivio Gigliola Cinquetti3. Testi e studi: due progetti editoriali4. Studi e ricerche5. I seminari

    MARCO GRISPIGNIGli archivi della stagione dei movimenti

    NICOLETTA TROTTAGli archivi letterari del Novecento. Lesperienza del Fondo manoscritti di autori moderni e contemporanei dellUniversit di Pavia1. Premessa2. Il panorama archivistico letterario italiano3. La formazione degli archivi letterari. Il Fondo manoscritti di Pavia4. Il Centro di ricerca sulla tradizione manoscritta di autori moderni e contemporanei

    LE NUOVE FONTI

    ADOLFO MIGNEMILe fonti fotografiche1. Premessa2. Limmagine e levento fotografico3. La produzione dellimmagine4. La fruizione dellimmagine5. Manipolazione e ricostruzione6. La riproduzione a stampa dellimmagine7. Lo stratificarsi della memoria e il mutare della visione8. Diritto dautore e diritti della persona nelluso del documento fotografico9. Lesperienza degli archivi fotografici in Italia

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  • 10. Gli archivi fotografici degli Istituti storici della Resistenza e della societ contemporanea11. Alcune prospettive

    PAOLO GOBETTI PAOLA OLIVETTILe fonti cinematografiche1. Premessa lessicale2. Reperibilit e consultazione3. LIstituto LUCE e la Cineteca nazionale del Centro sperimentale di cinematografia3.1. Larchivio dellIstituto LUCE3.2. La Cineteca nazionale3.3. Altre cineteche3.3.1. Fondazione Cineteca italiana Archivio storico del film Museo del cinema3.3.2. Fondazione Maria Adriana Prolo Museo nazionale del cinema3.3.3. Cineteca del Comune di Bologna3.3.4. Cineteca del Friuli3.3.5. Altre cineteche3.3.6. Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico3.3.7. Archivio nazionale cinematografico della Resistenza3.3.8. Archivi industriali, di enti pubblici e di privati3.4. Gli archivi televisivi3.4.1. RAI Radiotelevisione italiana

    GIOVANNI CONTINILe fonti orali e audiovisive1. Intervistatore e intervistato: i due autori della fonte orale2. Le fonti orali: unintersezione tra la storiografia e la tradizione orale3. Linventariazione4. La consultabilit degli archivi audiovisivi e il problema della privacy5. La conservazione

    LINFORMATICA E GLI ARCHIVI

    MARIA GUERCIOI documenti informatici1. La natura dei documenti informatici

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  • 2. La definizione di documento informatico3. La gestione e la conservazione in ambiente digitale dei dati relativi alla provenienza4. La conservazione a lungo termine

    GIANNI PERONALinformatica e le fonti per la storia contemporanea

    Gli autori di questo volume

    Indice dei nomi

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  • IIILe fonti documentarie

  • PAOLA CARUCCI

    La consultabilit dei documenti

    1. LA NORMATIVA DAL REGOLAMENTO DEL 1875 AI DECRETI LEGISLATIVI DEL 1999

    1.1. Dal regolamento del 1875 alla legge archivistica del 1963

    In base al primo ordinamento generale degli Archivi di Stato, approvato con r.d.27 maggio 1875, n. 2552, la disciplina della consultabilit o, come si rileva neltesto, della pubblicit dei documenti1, stabiliva che gli atti conservati negli archivisono pubblici, tranne quelli confidenziali e segreti fin dallorigine che contengo-no informazioni e giudizi di pubblici ufficiali sulla vita di determinate persone2

    (art. 11); gli atti relativi alla politica esterna e allamministrazione generale degliStati preunitari sono pubblici fino al 1815, i processi giudiziari diventano pubbli-ci settantanni dopo la loro conclusione, gli atti amministrativi diventano pubbli-ci trentanni dopo la conclusione degli affari (art. 12); gli atti con carattere pura-mente storico, letterario o scientifico, le sentenze e i decreti dei magistrati, le deci-sioni e i decreti delle autorit governative e amministrative, gli atti dello stato civi-le, gli atti delle province, dei comuni e dei corpi morali occorrenti alla loro ammi-nistrazione, gli atti necessari allesercizio dei diritti elettorali, alla prova dei servizicivili o militari, allo svincolo delle cauzioni dei contabili dello Stato sono pubbliciqualunque sia la loro data (art. 13). Veniva gi introdotta la possibilit che degliatti che non sono pubblici potesse essere data notizia con licenza dei ministridella Giustizia, dellInterno o degli Affari esteri, secondo che si trattasse di atti giu-

    1 Cfr. E. LODOLINI, Principi di archivistica nella prima legislazione dellItalia unita (r.d. 27 maggio1875, n. 2552), in Alberto Tenenti. Scritti in memoria, a cura di P. SCARAMELLA, Napoli, Bibliopolis, 2005,pp. 561-572.

    2 Per questi documenti, che oggi chiameremmo informazioni politiche sulle persone, non era pre-visto un termine per laccesso.

  • diziali, amministrativi o di politica estera (art. 14); gli atti potevano rimanere pres-so gli uffici di origine finch fosse ritenuto prudente nellinteresse sia pubblico cheprivato (art. 18).

    Il successivo regolamento del 1902 riproponeva le stesse disposizioni, mentre ilregolamento del 1911 introduceva alcune importanti innovazioni: veniva posto untermine, il 1815, per la pubblicit degli atti confidenziali e segreti, salvo ammette-re per quelli pi recenti la possibilit di autorizzazione da parte del Ministero del-linterno, previo parere della direzione dellArchivio di Stato e della Giunta supe-riore degli archivi. Il precedente termine al 1815 per la pubblicit degli atti relati-vi alla politica estera e allamministrazione generale degli Stati preunitari fu porta-to al 1830, con facolt per il direttore dellArchivio di proporre al Ministero le-sclusione dalla consultazione di atti anteriori. Veniva introdotta lestensione dellaconsultabilit agli archivi di deposito delle amministrazioni dello Stato e, se possi-bile, anche agli archivi correnti. Fermi restando i limiti di settantanni per i pro-cessi giudiziari e di trenta per gli atti amministrativi, si introduceva per gli atti e idocumenti che per la loro origine e la loro natura sono di indole privata un ter-mine di cinquantanni3, salvo per coloro cui latto si riferiva o loro aventi causa,per i quali non vi era alcuna limitazione. Con disposizioni successive si provvide aspostare il termine per la pubblicit degli atti riservati per motivi di politica inter-na ed estera. Nel 1916 la data fu spostata dal 1830 al 1847; nel 1928 fu portata al1867; nel 1939 al 1870; nel 1953 al 19004.

    La legge del 19395, oltre a spostare il termine per la pubblicit degli atti riser-vati al 1870, ne ridefiniva la formula: Gli atti conservati negli archivi sono pub-blici, a eccezione di quelli riguardanti la politica estera o lamministrazione inter-na di carattere politico e riservato, che siano di data posteriore al 1870. Sembranocos inclusi in ununica categoria gli atti confidenziali e segreti fin dalla loro origi-ne che contengono informazioni e giudizi di pubblici ufficiali sulla vita delle per-sone e gli atti riservati per motivi di politica interna ed estera. In effetti, questaimportante innovazione, recepita anche dalla successiva legge archivistica del 1963,che unifica nel concetto di riservatezza lespressione di carattere politico e riserva-to, stata di fatto interpretata come unesclusione della documentazione dei ser-vizi informativi e di sicurezza dalla normativa generale sugli archivi. La legge del

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    3 Si introduce, cos, quel concetto di riservatezza per motivi personali che oggi rientra nella com-plessa tutela per la protezione dei dati personali, affidata a unapposita autorit, il Garante, e a una speci-fica normativa.

    4 Cfr. E. LODOLINI, Legislazione sugli archivi. Storia, normativa, prassi, organizzazionedellAmministrazione archivistica, I, Ptron, Bologna, 20046, pp. 196-199, 246-252.

    5 Con l. 22 dicembre 1939, n. 2006, fu approvato il nuovo ordinamento degli Archivi del Regno.

  • 1939 manteneva i limiti di settantanni per i processi giudiziari, di trentanni pergli atti amministrativi e di cinquanta per gli atti e documenti depositati negliArchivi, che per la loro origine e per la loro natura sono di carattere privato; esten-deva la disciplina della pubblicit, oltre che agli archivi di deposito e correnti delleamministrazioni governative centrali e provinciali, anche agli archivi degli entipubblici, con esclusione degli archivi delle banche e dei sindacati.

    La nuova legge archivistica del 1963 rielaborava negli artt. 21 e 22 la disciplinasulla consultabilit dei documenti. Provvedeva a uniformare la terminologia e, perevitare confusioni concettuali tra le parole atti, scritture, carte, usava semprele espressioni documento e archivio per indicare le fonti archivistiche; intro-duceva lespressione consultabilit invece di pubblicit che, in campo docu-mentario, ha anche altri significati. Il fatto pi rilevante era rappresentato dal ter-mine mobile per la libera consultabilit dei documenti riservati, il cui aggiorna-mento era prima affidato a specifici provvedimenti normativi. La legge si propo-neva, infine, di far coincidere il momento del versamento dei documenti agliArchivi di Stato con la libera consultabilit, indicando un termine di quarantan-ni, dalla conclusione degli affari per il versamento, dalla data dei documenti per laconsultabilit. In sede di accordi interministeriali il termine per la consultabilitdei documenti riservati fu portato a cinquantanni. Questa legge stabiliva, allart.21, che i documenti conservati negli Archivi di Stato sono liberamente consulta-bili, salvo tre eccezioni: i documenti riservati per motivi di politica interna ed este-ra che diventano liberamente consultabili cinquantanni dopo la loro data, i docu-menti relativi a situazioni puramente private di persona che diventano liberamen-te consultabili settantanni dopo la loro data, i processi penali che diventano libe-ramente consultabili settantanni dopo la conclusione del procedimento6. Permotivi di studio il ministro dellInterno, previo parere del direttore dellArchivio esentita la Giunta superiore del Consiglio degli archivi, pu autorizzare la consul-tazione dei documenti riservati prima dei termini prescritti. I documenti di pro-priet dei privati e da questi ceduti per deposito, dono, vendita o lascito ereditarioagli Archivi di Stato sono assoggettati alla stessa disciplina; i depositanti, donantio venditori possono porre la condizione di non consultabilit per documenti del-lultimo settantennio, che non opera nei loro confronti n per gli aventi causa,

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    6 P. DANGIOLINI, A proposito di una recente sentenza della Corte costituzionale sulla pubblicit dei pro-cessi penali, in Rassegna degli Archivi di Stato, 1965, pp. 211-226; G. OLLA REPETTO, In tema di con-sultabilit dei documenti amministrativi dello Stato. Appunti per lesegesi degli artt. 21 e 22 del d.p.r. 30 set-tembre 1963, n. 1409, in Rassegna degli Archivi di Stato, 1970, pp. 9-57; P. CARUCCI, Alcune osserva-zioni sulla consultabilit dei documenti, in Rassegna degli Archivi di Stato, 1973, pp. 282-291; P.DANGIOLINI, La consultabilit dei documenti darchivio, in Rassegna degli Archivi di Stato, 1975, pp.198-249.

  • quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali ai quali siano inte-ressati per titolo di acquisto, n infine per qualsiasi altra persona da essi designata.

    Il successivo art. 22 estendeva queste disposizioni, ove non fossero in contrastocon gli ordinamenti particolari, agli archivi correnti e di deposito degli organi legi-slativi, amministrativi e giudiziari dello Stato e agli archivi degli enti pubblici.

    Per quanto atteneva agli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico,era fatto obbligo al proprietario, possessore o detentore di permettere agli studio-si, tramite il competente soprintendente archivistico, la consultazione dei docu-menti che, dintesa con il soprintendente stesso, non fossero riconosciuti di carat-tere riservato. La legge, dunque, non estendeva a tali archivi la procedura per laconsultazione anticipata dei documenti riservati.

    1.2. Lapplicazione della legge archivistica dal 1963 al 1975

    La tutela della riservatezza delle persone, introdotta nel Regolamento del 1911,ha avuto ampia e soddisfacente applicazione in base alla legge archivistica del1963, soprattutto quando sono stati messi in consultazione gli archivi riservati delMinistero dellinterno, del Ministero della cultura popolare e della Segreteria par-ticolare del duce a circa venti-venticinque anni dalla caduta del regime fascista.LArchivio centrale dello Stato, allepoca diretto da Leopoldo Sandri, mise in con-sultazione negli anni Sessanta la documentazione fino al 1939 e, nel corso deglianni Settanta, si arriv ad approvare ricerche fino ai primi anni della ricostruzio-ne. Il soprintendente, infatti, tenendo conto che gran parte dei documenti del regi-me fascista erano consultabili allestero attraverso i rispettivi microfilm eseguitidagli americani e dagli inglesi alla fine della guerra, ritenne opportuno aprire glioriginali alla consultazione, conferendo allArchivio centrale dello Stato, inaugura-to nellaprile del 1960, il ruolo di istituzione fondamentale per la ricerca storicacontemporanea. Listituto, inoltre, cominci anche a favorire il versamento didocumenti prima del termine di quarantanni dalla conclusione degli affari, inconsiderazione del rischio di danneggiamento o dispersione cui sono soggetti pres-so i depositi dei ministeri, nel rispetto di quanto previsto dallart. 23 della leggearchivistica. Solo in anni pi recenti tale prassi ha trovato ampia applicazioneanche negli altri Archivi di Stato.

    La legge archivistica, come si detto, prevedeva la possibilit di accedere pre-via autorizzazione del ministro dellInterno, sentito il parere della Giunta superio-re del Consiglio degli archivi ai documenti riservati prima dello scadere dei ter-mini di cinquanta e settantanni. In effetti, le autorizzazioni ministeriali valevano

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  • per i documenti riservati relativi alla politica interna ed estera7, mentre di massimamantenevano lesclusione della consultazione per quanto atteneva alla riservatezzaper motivi puramente personali, rinviandone al direttore dellArchivio la valuta-zione e, di fatto, la responsabilit. Raramente veniva autorizzata la consultazioneanticipata dei processi penali.

    La consultazione, pertanto, stata possibile grazie alla pratica della scrematu-ra, ovvero della sottrazione allaccesso di singoli documenti dai vari fascicoli, cheha consentito la ricerca su grandissima parte della documentazione delle serie riser-vate. Tale prassi fu subito adottata dallArchivio centrale dello Stato, mentre incon-tr qualche resistenza in altri Archivi di Stato, e richiese, evidentemente, un note-vole impegno da parte del funzionario che si occupava dei fondi interessati,Costanzo Casucci (cui dopo qualche anno si affianc chi scrive), al quale si develindividuazione dei criteri applicati in concreto. Ovviamente, in considerazionedella cesura determinata dal crollo del regime, non sussisteva pi di massima il rischio di danno per la difesa interna ed estera dello Stato, mentre il rischio diviolare la riservatezza personale era altissimo.

    Di fatto, venivano sottratti alla ricerca singoli documenti che contenevanoinformazioni sulla salute e sulle abitudini sessuali delle persone, su situazioni didisagio economico, su questioni particolarmente riservate, per esempio stupri ecasi di violenze sulle persone.

    Sulla prassi della scrematura si ebbero anche discussioni di natura teorica, rite-nendo alcuni archivisti che la sottrazione di singoli documenti alterava lintegritdella fonte: ove per non si fosse provveduto con tale prassi, sarebbero state sot-tratte alla consultazione intere serie documentarie nei cui fascicoli potevano tro-varsi singoli documenti riservati. In realt, dunque, la discussione sulla scrematu-ra implicava una pi sostanziale discussione sullopportunit o meno di consenti-re lindagine su anni recenti. La soluzione adottata, come attestano molti studi diquegli anni8, andata nella direzione di favorire la ricerca storica contemporaneacon ampio uso delle fonti documentarie.

    27La consultabilit dei documenti

    7 In materia di riservatezza, si deve distinguere se ci si riferisce a documenti nati come riservati che, adistanza di tempo, hanno perduto tale carattere, o a documenti la cui diffusione pu recare danno alla sicu-rezza interna ed estera dello Stato: frequente la presenza dei primi negli Archivi di Stato e le autorizza-zioni si riferivano a documenti nati come riservati, ma non pi tali per il decorrere del tempo mentre evidentemente rara e accidentale la presenza di documenti riservati, la cui diffusione possa recare dannoalla sicurezza dello Stato. In questi casi, infatti, i documenti che conservino un rischio attuale per la sicu-rezza dello Stato vengono di fatto trattenuti dalle amministrazioni, anche prescindendo dalla loro data.

    8 Proprio Costanzo Casucci avvi una ricerca sulle pubblicazioni in cui ci si era avvalsi dei documentidellIstituto in Saggio di Bibliografia dellArchivio centrale dello Stato (1953-1968), in Rassegna degliArchivi di Stato, 1971, pp. 335-399, poi rifuso in Bibliografia dellArchivio centrale dello Stato (1953-

  • Una legge del 1955, inoltre, introdusse benefici di carriera e di natura econo-mica per coloro che avevano subito persecuzione politica o razziale durante il fasci-smo. Ci impose allArchivio centrale dello Stato la necessit di affrontare il temadella riservatezza per motivi personali anche in relazione alle ricerche di naturaamministrativa, la cui disciplina per legge si sarebbe avuta soltanto nel 19909.Centinaia e centinaia di richieste annue10 furono presentate, nel corso dei tardianni Sessanta e dei primi anni Settanta, allArchivio centrale dello Stato, da partedegli interessati, spesso accompagnate da telefonate di deputati e senatori che, permotivi clientelari, chiedevano di conoscere in anticipo le risposte destinate agliinteressati. LArchivio centrale dello Stato, che faticava a rispondere a una quantitenorme di richieste, le quali richiedevano la lettura documento per documento ela redazione di una sintesi degli eventi che potevano dare luogo ai benefici (nonessendo possibile inviare fotocopie agli interessati onde evitare i rischi di violazio-ne della riservatezza di eventuali terzi citati nei documenti), e per sottrarsi alletelefonate che indebitamente chiedevano notizie in merito, raggiunse un accordoinformale con i rappresentanti della Commissione del Ministero del tesoro, inca-ricata di gestire lassegnazione dei benefici. In base a tale accordo gli archivisti cer-cavano tra le molteplici serie della Pubblica sicurezza i fascicoli e li preparavano peril segretario della Commissione che esaminava direttamente la documentazione,rilevando, con pi sicura cognizione di causa, i dati necessari; agli interessati diret-ti e indiretti si riferiva che le risposte erano fornite direttamente al Ministero deltesoro. In tal modo si resa possibile lutilizzazione per finalit amministrative diun altissimo numero di fascicoli riservati senza alcun rischio per la tutela dellariservatezza.

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    1978), a cura di S. CAROCCI L. PAVONE N. SANTARELLI M. TOSTI CROCE, con il coordinamento diM. PICCIALUTI CAPRIOLI, MBCA, Roma, 1986 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Sussidi, 1), cui hafatto seguito ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, Bibliografia. Le fonti documentarie nelle pubblicazioni dal1979 al 1985, MBCA-UCBA, Roma, 1992 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Sussidi, 6).

    9 L. 7 agosto 1990, n. 241, sulla Trasparenza del procedimento amministrativo: disciplinava tra laltroil diritto allaccesso dei documenti dellamministrazione attiva per chiunque debba tutelare un interessegiuridicamente protetto.

    10 Per problemi di interpretazione della legge 96/1955, le richieste riguardarono esclusivamente casidi persecuzione politica. Solo a seguito di successive decisioni della Corte dei conti che introducevano, trale cause che consentivano i benefici della legge, la violenza morale e altre specifiche fattispecie, stata direcente riaperta la possibilit di presentare richieste relative alla persecuzione razziale. Le situazioni patri-moniali, derivanti da persecuzione razziale, trovavano, in passato, solo parziali soluzioni risarcitorie in altranormativa. Cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO PER LINFORMAZIONE E LEDI-TORIA, Rapporto generale della Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italiale attivit di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati, presieduta dal-lon. Tina Anselmi, Roma, 2001, e P. CARUCCI, Restituzione in Italia, in Dizionario dellOlocausto, a curadi W. LAQUEUR, ed. it. a cura di A. CAVAGLION, Einaudi, Torino, 2004, pp. 619-623.

  • Problemi analoghi, inerenti sia alla ricerca storica sia a esigenze pratiche, si pre-sentano puntualmente con la documentazione recente, relativa al controllo politi-co, nei casi in cui si verifica il crollo di un regime autoritario e, pertanto, vi unnotevole interesse da parte delle varie amministrazioni archivistiche, per esempiodei paesi dellEuropa orientale, per conoscere le soluzioni adottate da paesi che inprecedenza hanno affrontato situazioni analoghe. nota la complessa vicenda cheha portato alla salvaguardia degli archivi della STASI (Staatssicherheitsdienst, Servizioper la sicurezza dello Stato della Repubblica democratica tedesca) a Berlino e alle-laborazione di specifiche disposizioni per laccesso a quella imponente documen-tazione.

    1.3. Lapplicazione della legge archivistica tra competenze del Ministero dellinterno e del Ministero per i beni culturali (1975-1999)

    Paradossalmente la consultazione per fini di ricerca storica dei documenti recen-ti stata garantita con maggiore liberalit quando lAmministrazione archivisticadipendeva dal Ministero dellinterno che non quando pass al Ministero per i beniculturali e ambientali, nel 1975, lasciando a quel dicastero ogni attribuzione sullariservatezza. Il Ministero dellinterno, infatti, mantenne le competenze in materiadi documenti riservati. Non si tratt soltanto della fondamentale competenza rela-tiva alle autorizzazioni alla consultazione anticipata dei documenti riservati per finidi ricerca storica. Il decreto legislativo 854/197511 comport anche listituzione diun Ispettorato generale per i servizi archivistici presso il Ministero dellinterno,diretto da un prefetto, non pi obbligato ad avvalersi del parere della Giunta supe-riore del Consiglio degli archivi che, comunque, era stata soppressa con ilConsiglio stesso; linserimento di un funzionario del Ministero dellinterno intutte le Commissioni di sorveglianza sugli uffici dellamministrazione attiva, con ilcompito specifico di dichiarare riservate le serie documentarie in cui possibilereperire documenti riservati per motivi di politica interna ed estera o per motivipuramente personali, onde stabilire su quali fonti necessaria lautorizzazione delMinistero dellinterno12; la dichiarazione di riservatezza per la documentazionedegli enti pubblici e degli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico. Un

    29La consultabilit dei documenti

    11 D.p.r. 30 dicembre 1975, n. 854, che disciplina le competenze del Ministero dellinterno in mate-ria di riservatezza dei documenti.

    12 Lo spostamento della valutazione in merito alla riservatezza al momento del versamento e non pi,come in precedenza, al momento in cui i documenti venivano richiesti dagli studiosi ha ampliato note-volmente i casi di riservatezza.

  • prefetto, non pi coadiuvato da un organo collegiale con archivisti e storici, diven-tava pertanto unico arbitro della ricerca storica contemporanea.

    Ne consegue che le disposizioni della legge archivistica del 1963 relative allaconsultabilit dei documenti risultavano ora modificate, non gi nei principi fon-damentali (libero accesso per i documenti conservati negli Archivi di Stato, conrelative eccezioni, e possibilit di autorizzazione per ragioni di studio alla consul-tazione dei documenti riservati), ma per la sostanziale modifica della procedura perla concessione delle autorizzazioni allaccesso anticipato dei documenti riservati.

    Nel corso degli anni, lIspettorato generale per i servizi archivistici ha cercato diesautorare ulteriormente lAmministrazione archivistica, evitando di chiedere ilmotivato parere dei direttori degli Archivi di Stato in merito alle richieste di auto-rizzazione anticipata alla consultazione dei documenti riservati e introducendo laprassi di considerarsi unico interlocutore dei ricercatori, salvo imporre agli archi-visti varie incombenze per la tutela della riservatezza nei sempre meno frequenticasi di autorizzazione. Va anche rilevato che lAmministrazione archivistica permolti anni ha accettato questa situazione senza far valere le proprie ragioni, limi-tandosi talora a chiedere un parere su specifiche questioni al Consiglio di Stato che,a sua volta, aveva gi espresso parere in merito al Ministero dellinterno.

    La situazione della ricerca storica contemporanea raggiunse la sua fase pi diffi-cile quando, a seguito della legge per la protezione dei dati personali del 199613 che esplicitamente non si occupava della ricerca storica e, pertanto, stabiliva delledisposizioni transitorie visto il perdurare dellefficacia della legge archivistica del1963 il responsabile dellIspettorato per i servizi archivistici prese invece ad appli-carla per rendere ancora pi difficile laccesso ai documenti. Vi furono ripetuteproteste da parte dei ricercatori che spesso furono anche riportate dalla stampa.

    Furono prese allora due iniziative da parte degli archivisti. LArchivio centraledello Stato, dopo vari tentativi infruttuosi per trovare un accordo con lIspettoratoper i servizi archivistici, si fece interprete, nella primavera del 1998, del disagio deiricercatori e degli archivisti dellIstituto, rappresentando al proprio ministro e alministro dellInterno la necessit di ripristinare un organo collegiale e di restituireun ruolo adeguato agli archivisti nella delicata gestione dei documenti riservati. LaDirezione generale degli archivi organizz la prima Conferenza nazionale degliarchivi nel luglio del 1998, dedicando una sessione al tema della consultazione deidocumenti e delle autorizzazioni per laccesso anticipato, preceduta da una serie di

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    13 L. 31 dicembre 1996, n. 675, sulla Protezione dei dati personali. Con legge in pari data, n. 676, sirinviava a un successivo decreto legislativo la disciplina della protezione dei dati personali nellambitodella ricerca storica, scientifica e statistica, che fu approvato tre anni dopo (d.lgs. 30 luglio 1999, n. 281).

  • incontri con rappresentanti del Ministero dellinterno e del Garante dei dati per-sonali, oltre ai rappresentanti di vari altri ministeri e della comunit ebraica.Proprio nella giornata in cui si discuteva sul tema dellaccesso ai documenti, ilministro dellInterno fece pervenire allArchivio centrale dello Stato una lettera incui comunicava listituzione con proprio decreto ministeriale di una Commissioneconsultiva per coadiuvare il prefetto nelle questioni relative alla riservatezza deidocumenti, che avrebbe cominciato a funzionare dal settembre successivo. TaleCommissione costituita dal prefetto, che dirige lIspettorato generale per i servi-zi archivistici, da un rappresentante del Garante dei dati personali, da un rappre-sentante della Commissione per laccesso ai documenti amministrativi presso lapresidenza del Consiglio, dal soprintendente allArchivio centrale dello Stato, dauno storico contemporaneista. Sono sottoposte al suo vaglio tutte le richieste diconsultazione anticipata dei documenti riservati. Listituzione di questaCommissione ha rappresentato uno degli elementi fondamentali al fine di unade-guata soluzione per la consultabilit dei documenti riservati per scopi storici.

    Laccesso ai documenti dellamministrazione attiva per ragioni amministrativeveniva nel frattempo disciplinato dalle norme sulla trasparenza del procedimentoamministrativo, approvate con la legge 241/1990, che introduceva il diritto diaccesso per la tutela di un interesse giuridicamente protetto, indicava agli artt. 23e 24 le eccezioni allaccesso e stabiliva che le amministrazioni dello Stato indivi-duassero con proprio decreto le serie riservate e i tempi della riservatezza. La pre-cedente legge sullordinamento comunale e provinciale14 aveva gi disciplinatolaccesso alla documentazione amministrativa per gli enti locali.

    1.4. I decreti legislativi del 1999

    La nuova concezione sottesa al concetto di dati personali, quale emergeva dallal. 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di protezione dei dati personali, pur rife-rendosi allepoca solo al trattamento dei dati personali da parte dellamministra-zione attiva, induceva sicuramente alcune preoccupazioni in chi si occupava diricerca storica sia come archivista sia come ricercatore, in vista dellemanazione diun decreto legislativo per la disciplina del trattamento dei dati personali per scopidi ricerca storica, statistica e scientifica, previsto dalla l. 31 dicembre 1996, n. 676.

    La legge 675/1996 stabiliva che il trattamento dei dati personali richiede ilconsenso degli interessati, cio delle persone cui i dati si riferiscono, la notifi-ca al Garante dei trattamenti da eseguire e linformativa agli interessati circa il

    31La consultabilit dei documenti

    14 L. 8 giugno 1990, n. 142, modificata con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

  • trattamento dei dati. Ne consegu un serio rischio di paralisi della pubblica ammi-nistrazione, tanto che fu necessario emanare un provvedimento (d.lg. 11 maggio1999, n. 135) che individuava una serie di funzioni della pubblica amministra-zione per le quali, in considerazione dellinteresse pubblico, non era necessario ilconsenso degli interessati. Tra queste funzioni rientrava anche lattivit degliarchivisti per quanto attiene allacquisizione dei nuovi versamenti, al riordina-mento e allinventariazione, fino al momento della comunicazione dei documen-ti ai ricercatori.

    I dati sensibili, quelli cio che indicano lappartenenza a etnie e razze diverse,credi religiosi o filosofici, opinioni politiche, appartenenza a organizzazioni reli-giose, filosofiche, politiche o sindacali sono considerati tali nella legge 675/1996per evitare discriminazioni nellattivit delle persone e per difendere la libert indi-viduale nel caso in cui tenendo conto delle potenzialit di collegamento delleinformazioni determinate dallinformatica si crei una concentrazione di datigestita con metodi non democratici. La protezione dei dati personali, cio, mira acontenere linvadenza della pubblica amministrazione nella vita delle persone enon a impedire la ricerca storica. Trattandosi tuttavia di dati essenziali per la ricer-ca storica, i dati sensibili rappresentavano una sostanziale innovazione che richie-deva inevitabilmente una modifica dei principi fondamentali della legge archivi-stica del 1963, per la quale tali dati non erano in genere considerati riservati, e altempo stesso anche nuove garanzie per consentire la ricerca storica. I dati sensibi-li, invece, relativi alla salute e alla vita sessuale delle persone, nonch a situazionifamiliari particolarmente riservate, che in gergo archivistico furono subito definitidati sensibilissimi, erano gi considerati riservati nellapplicazione della leggearchivistica del 1963, per un periodo di settantanni.

    Un altro importante emendamento della legge archivistica del 1963 era richie-sto dalla nuova formulazione dei dati giudiziari, dati cio che consentono diidentificare persone iscritte nel Casellario giudiziario o nellanagrafe delle sanzio-ni amministrative o che rivelano lo status di indagato o di imputato. Grazie a que-sta nuova formulazione era finalmente possibile abrogare leccezione che prevede-va la riservatezza dei processi penali per settantanni dalla conclusione del proce-dimento.

    Il Garante dei dati personali, autorit istituita con la legge 675/1996, invit gliarchivisti e i rappresentanti del Ministero dellinterno a partecipare alla redazionedel decreto legislativo per il trattamento dei dati personali per scopi di ricerca sto-rica, scientifica e statistica, previsto dalla legge 676/1996, in quanto il nuovodecreto avrebbe dovuto modificare gli artt. 21 e 22 della legge archivistica del1963, per quanto riguardava la riservatezza per situazioni puramente private di

    32 Paola Carucci

  • persone e per i processi penali per i quali esisteva il termine di settantanni. Nonrientrava, invece, nei limiti della delega al Garante alcuna possibilit di modificaper la riservatezza dei documenti relativi alla politica interna ed estera per cui per-maneva il limite cronologico di cinquantanni dalla data dei documenti.

    Le questioni fondamentali per gli archivisti, che si facevano interpreti delleistanze della ricerca storica, riguardavano essenzialmente tre questioni, che trova-rono soluzione positiva nel d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.

    La prima, preliminare a qualsiasi ulteriore riflessione, derivava da un evidenteerrore della legge sulla tutela dei dati personali 675/1996, che allart. 16 prevede-va, a proposito dei dati personali, tre ipotesi: la conservazione per il periodo in cuitali dati servivano allamministrazione per lo svolgimento delle sue funzioni; il lorotrasferimento a istituzioni subentrate, per lesercizio di funzioni analoghe, a quelleche avevano raccolto i dati; infine, la distruzione dei dati quando fosse esaurita lafinalit amministrativa per cui erano stati raccolti. Era evidente che, distruggendotutti i dati, non si sarebbe neanche posto il problema della loro consultazione perscopi storici. Il Garante accolse immediatamente la modifica, che prevedeva lacompatibilit della conservazione dei dati con le finalit di ricerca storica, scienti-fica e statistica.

    La seconda, pi delicata, riguardava la possibilit di conciliare la riservatezza deidati sensibili con le esigenze della ricerca storica, tenendo conto che la legge archi-vistica prevedeva solo un termine di settantanni per la riservatezza relativa a situa-zioni puramente private di persone: si fece allora ricorso al termine di quarantan-ni previsto nella legge archivistica per il versamento, considerandolo tuttavia rife-rito alla data dei documenti e non alla conclusione degli affari. Si stabil cos che idocumenti che contengono dati sensibili e dati giudiziari diventano liberamenteconsultabili quarantanni dopo la loro data, mentre per i dati sensibilissimi il ter-mine , come in precedenza, di settantanni.

    La terza, infine, riguardava lopportunit di conferire dignit di legge al decretodel Ministero dellinterno con cui era stata istituita la Commissione consultiva percoadiuvare il prefetto, capo dellIspettorato, nelle questioni inerenti la riservatezza.Il parere di questa Commissione stato inserito nella procedura prevista per leautorizzazioni alla consultazione anticipata dei documenti riservati.

    Il decreto legislativo 281/1999 modificava gli artt. 21 e 22 della legge archivi-stica del 1963 e introduceva nuovi e importanti principi per contemperare la sal-vaguardia del diritto alla ricerca storica e del diritto alla tutela della riservatezzadelle persone. Prevedeva inoltre lemanazione di un Codice di deontologia e di buonacondotta in cui fossero riportati tali principi e stabiliti i mezzi di tutela per le per-sone cui si riferiscono i dati sensibili e giudiziari e criteri di comportamento sia per

    33La consultabilit dei documenti

  • gli archivisti sia per i ricercatori. Il Codice di deontologia e di buona condotta statoapprovato con provvedimento del Garante nel 200115.

    Sempre nel 1999, con d.lg. 29 ottobre, n. 490, fu approvato il Testo unico per latutela dei beni culturali, in cui veniva a confluire buona parte della legge archivi-stica del 1963, di cui tuttavia restavano in vigore alcuni articoli. Incautamente, ilTesto unico disciplinava, agli artt. 107-110, laccesso ai documenti: sarebbe statocorretto, dal momento che era noto il procedimento in atto per lemanazione deldecreto legislativo sul trattamento dei dati personali per scopi storici, statistici escientifici, lasciare ancora in vigore gli artt. 21 e 22 della legge archivistica del1963, invece di abrogarli e riformularne i contenuti, senza tenere conto dellemodifiche a essi apportate dal decreto legislativo 281/1999, pubblicato nel prece-dente mese di luglio. Si determin cos una situazione incomprensibile sotto il pro-filo giuridico, in quanto le puntuali modifiche del decreto legislativo 281/1999erano correttamente riferite agli artt. 21 e 22 della legge archivistica del 1963, suc-cessivamente abrogati dal Testo unico per la tutela dei beni culturali, che recava unadisciplina inapplicabile. In effetti, si continu ad applicare il decreto legislativo281/1999, che risult sostanzialmente favorevole alla ricerca storica e non si tenneconto del Testo unico per la tutela dei beni culturali, formulato per questa parte inmaniera manifestamente erronea.

    2. LA DISCIPLINA DELLA CONSULTABILIT DEI DOCUMENTI NELLA NORMATIVAIN VIGORE

    2.1. Le disposizioni in vigore

    La consultabilit dei documenti per fini di ricerca storica attualmente disci-plinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato nel 200416 di cui si

    34 Paola Carucci

    15 Cfr. ASSOCIAZIONE BIANCHI BANDINELLI ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, La storia e la pri-vacy. Dal dibattito alla pubblicazione del Codice deontologico. Atti del seminario, Roma, 30 novembre 1999,e testi normativi, MBAC, Direzione generale per gli Archivi, Roma, 2001; Segreti personali e segreti di Stato.Privacy, archivi e ricerca storica, a cura di C. SPAGNOLO, European Press Academic Publishing, Fucecchio(FI), 2001.

    16 Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con d.lg. 22 gennaio 2004, n. 41, subentra alTesto unico per i beni culturali, approvato con provvedimento 490/1999, nel quale gi erano state rifuse inun unico provvedimento legislativo la precedente legge per la tutela sui beni artistici del 1939 e quellaarchivistica, approvata con d.lg. 30 settembre 1963, n. 1409, con le rispettive successive modifiche. Perquanto riguarda gli archivi, le modifiche pi rilevanti presenti nel nuovo Codice dei beni culturali si rife-riscono al d.p.r. 30 dicembre 1975, n. 854 (che disciplina le competenze rimaste al Ministero dellinter-

  • dir pi avanti e dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvatonel 200317, al quale allegato come parte integrante della legge il Codice di deon-tologia e di buona condotta per la ricerca storica, approvato nel 200118, che di fattocostituisce il provvedimento fondamentale19.

    Il Codice in materia di protezione dei dati personali rielabora lintera materia, apartire dalla legge 675/1996 e successive modifiche, con criteri sistematici, costi-tuendo un organico punto di riferimento per la tutela dei dati personali sia quan-do si tratti di attivit delle pubbliche amministrazioni o di soggetti privati, sia perquanto riguarda il trattamento dei dati personali presenti nelle fonti documentarie

    35La consultabilit dei documenti

    no in materia di documenti riservati dopo il passaggio dellAmministrazione archivistica da quel dicaste-ro al Ministero per i beni culturali e ambientali nel 1975), al d.m. 2 luglio 1988 (che istituisce laCommissione consultiva presso il Ministero dellinterno), al d.lg. 11 maggio 1999, n. 135, al decreto legi-slativo 30 luglio 1999, n. 281 (che disciplina la tutela dei dati personali per scopi di ricerca storica, diricerca scientifica e di statistica, emanato su delega prevista nella l. 31 dicembre 1996, n. 676), al Codicedi deontologia e di buona condotta, approvato nel 2001.

    17 Il Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con d.lg. 30 giugno 2003, n. 196,tiene conto di direttive del Parlamento europeo e del Consiglio dEuropa relative alla tutela delle personefisiche con riguardo al trattamento dei dati (direttiva 95/46/CE) e al trattamento dei dati personali e allatutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva 2022/58/CE) e riunisce inun unico testo le disposizioni della l. 31 dicembre 1996, n. 675, sulla tutela dei dati personali, con lenumerose successive modifiche, della l. 31 dicembre 1996, n. 676, che rinviava a specifico provvedimen-to, approvato con decreto legislativo 281/1999, la tutela dei dati personali per scopi di ricerca storica,scientifica e di statistica e del d.lg. 11 maggio 1999, n. 135, che individuava le materie riconosciute diinteresse pubblico per le quali il trattamento dei dati personali da parte della pubblica amministrazionenon richiedeva il consenso degli interessati: tra queste materie inclusa lattivit degli archivisti relativaallacquisizione, ordinamento, descrizione e comunicazione delle fonti documentarie. Fa esplicito riferi-mento per laccesso alla documentazione dellamministrazione attiva alla legge 241/1990 sulla Tra-sparenza del procedimento amministrativo, ora modificata dalla l. 15 febbraio 2005, n. 15, e per la consul-tabilit dei documenti negli archivi storici al Testo unico per la tutela dei beni culturali del 1999, ora sosti-tuito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato nel 2004.

    18 Come si rileva dalla data, il Codice di deontologia e di buona condotta per la ricerca storica, appro-vato con provvedimento del Garante 14 marzo 2001, n. 8/9/2001, pubblicato in Gazzetta ufficiale,Serie generale, n. 8, 5 aprile 2001, stato elaborato sulla base dellanalisi attenta delle disposizioni inmateria contenute negli artt. 21 e 22 della legge archivistica del 1963, come modificati dal d.p.r.854/1975 relativo alle competenze del Ministero dellinterno in materia di documenti riservati, dal decre-to del Ministero dellinterno del 2 luglio 1998, con il quale stata istituita la Commissione consultivache affianca il prefetto responsabile dellIspettorato generale per i servizi archivistici del Ministero del-linterno per quanto attiene ai documenti riservati, dal d.lg. 135/1999 che riconosce di interesse pubbli-co lattivit degli archivisti di Stato, dal d.lg. 281/1999 relativo alla tutela dei dati personali per scopi diricerca storica, scientifica e statistica.

    19 Cfr. P. CARUCCI, La protezione dei dati personali, laccesso ai documenti amministrativi e la consulta-bilit degli archivi storici, in Archivi & Computer, 2004, 3, pp. 10-36; M.G. PASTURA, Tra codice deibeni culturali e tutela della privacy: cosa cambia nella disciplina di tutela, conservazione e valorizzazione degliarchivi e nel diritto di consultazione e di accesso, ibid., pp. 37-48.

  • 36 Paola Carucci

    20 Lart. 98 stabilisce che considerato di rilevante interesse pubblico il trattamento per scopi stori-ci, concernente la conservazione, lordinamento e la comunicazione dei documenti conservati negliArchivi di Stato e negli Archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal Testo unico dei beniculturali del 1999, come modificato dal presente Codice; lart. 99 disciplina la compatibilit tra scopi sto-rici e durata del trattamento (il trattamento dei dati per scopi storici, statistici e scientifici compatibilecon i diversi scopi per cui i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati; pu essere effettuato ancheoltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenzaraccolti o trattati; quando sia cessato, per qualsiasi causa, il trattamento dei dati personali, questi posso-no essere comunque conservati e ceduti ad altro titolare per scopi storici, statistici e scientifici); lart. 100,sui dati relativi ad attivit di studio e di ricerca, fissa importanti criteri per la circolazione delle informa-zioni scientifiche.

    conservate presso gli Archivi di Stato e gli Archivi storici degli enti pubblici o negliarchivi privati. articolato in tre parti. La prima parte fissa regole generali appli-cabili a ogni trattamento di dati personali; la seconda stabilisce disposizioni relati-ve a specifici settori dellamministrazione pubblica e privata; la terza, infine, disci-plina le forme di tutela amministrativa e giurisdizionale degli interessati, nonch lesanzioni per le violazioni amministrative e gli illeciti penali. Nella seconda parte, ilTitolo VII dedicato al trattamento dei dati per scopi storici, statistici e scientifici:gli artt. 97-10020 contengono i profili generali, mentre gli artt. 101-103 sono spe-cificamente dedicati alla ricerca storica. Lart. 101, sulle modalit di trattamento,stabilisce che i dati personali raccolti per scopi storici non possono essere utilizza-ti per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli allinteressato; che idocumenti contenenti dati personali possono essere utilizzati e diffusi solo se per-tinenti e indispensabili per il perseguimento degli scopi storici; i dati personali pos-sono essere comunque diffusi se relativi a circostanze o fatti resi noti direttamentedallinteressato o attraverso suoi comportamenti in pubblico. Lart. 102 stabilisceche il Codice di deontologia e di buona condotta individua: a) le regole di correttez-za e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nellacomunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del presenteCodice applicabili ai trattamenti di dati per finalit giornalistiche o di pubblica-zioni di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nellespressioneartistica; b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione didocumenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale orapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui linteressato o chi viabbia interesse informato dallutente della prevista diffusione di dati; c) le moda-lit di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di tratta-mento dei dati a scopi storici, anche in riferimento alluniformit dei criteri daseguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nelladiffusione.

  • Lart. 103, infine, rinvia per la consultazione dei documenti conservati in archi-vi al Testo unico in materia di beni culturali e ambientali (490/1999), come modi-ficato dal presente Codice e, implicitamente, dallallegato Codice di deontologia e dibuona condotta.

    Il Codice di deontologia e di buona condotta, che essendo parte integrante delCodice in materia di protezione dei dati personali ha valore di legge, costituisce,come si detto, il provvedimento fondamentale per orientarsi nella complessadisciplina della riservatezza dei documenti, in quanto include la disciplina genera-le dellaccesso ai documenti e le procedure per ottenere lautorizzazione alla con-sultazione anticipata dei documenti riservati, i principi per la tutela dellinteressa-to e le norme di condotta sia per gli archivisti sia per i ricercatori, nella prospetti-va di contemperare il diritto alla ricerca e alla libera espressione del pensiero con ildiritto alla riservatezza, riconosciuto tra i diritti e le libert fondamentali della per-sona, la cui tutela risponde anche ad alcune disposizioni europee.

    La soluzione italiana di fondere in un unico testo normativo le disposizioni dellalegge archivistica con quelle della tutela dei dati personali riscuote grande apprez-zamento negli altri paesi europei, dove di massima permane una maggiore incer-tezza nellapplicazione di norme distinte ispirate a istanze non coincidenti.

    Il Garante dei dati personali, che aveva partecipato a seminari e dibattiti orga-nizzati dallAmministrazione archivistica per illustrare la nuova normativa sullatutela dei dati personali, ritenne opportuno invitare gli archivisti di Stato a colla-borare come gi rilevato sia alla stesura del primo testo legislativo sulla tuteladei dati personali per fini di ricerca storica e scientifica e per fini statistici (d.lg.281/1999, ora rifuso nel Codice in materia di protezione dei dati personali), sia allastesura del Codice di deontologia e di buona condotta. Ritenne altres di discutere icontenuti del Codice di deontologia e di buona condotta anche con rappresentantidel Ministero dellinterno e con storici contemporaneisti prima della sua pubbli-cazione, onde pervenire a un testo largamente condiviso e sottoscritto da istituzio-ni e associazioni interessate alla ricerca storica.

    2.2. Il Codice di deontologia e di buona condotta per la ricerca storica

    Il trattamento dei dati personali relativo allattivit degli archivisti, per quantoattiene allacquisizione dei nuovi versamenti, allordinamento e allinventariazione,fino alla comunicazione dei dati ai ricercatori considerato di interesse pubblico.Il trattamento dei dati personali per motivi di ricerca storica, sia per gli archivistisia per i ricercatori, non richiede il consenso degli interessati n la notifica al

    37La consultabilit dei documenti

  • 38 Paola Carucci

    Garante, il quale, tuttavia, a conoscenza delle richieste di autorizzazione alla con-sultazione anticipata dei documenti in quanto fa parte della Commissione consul-tiva che coadiuva il prefetto per le questioni inerenti alla riservatezza dei docu-menti. Linformativa, limitata ai ricercatori, non richiesta quando sia manifesta-mente sproporzionata lattivit per individuare gli interessati.

    Il rispetto del Codice non solo parte integrante della condotta etica di archivi-sti e ricercatori, ma requisito essenziale per la liceit del trattamento dei dati.

    I principi fondamentali su cui si basa il Codice sono i seguenti: rispetto per ladignit delle persone; distinzione tra la responsabilit dellarchivista e la responsa-bilit dei ricercatori che collegata alla distinzione tra comunicazione dei dati ediffusione dei dati; condizione che i dati trattati e diffusi dal ricercatore sianoindispensabili e pertinenti alla sua ricerca.

    2.2.1. Diritti degli interessati. La tutela della riservatezza dei dati personali deveessere salvaguardata da chiunque li conservi. Le disposizioni relative al trattamen-to dei dati personali debbono essere applicate per le fonti conservate presso gliArchivi di Stato e gli Archivi storici degli enti pubblici, e anche per gli archivi pri-vati dichiarati di notevole interesse storico. I proprietari, possessori o detentori diarchivi privati non dichiarati di notevole interesse storico possono comunicare allacompetente soprintendenza archivistica lintenzione di applicare il Codice.

    Gli interessati hanno il diritto di chiedere e ottenere laggiornamento, la ret-tifica e lintegrazione dei dati che li riguardano. Laggiornamento e la rettificasono in genere pertinenti allattivit dellamministrazione attiva anche in relazionealla legge sulla trasparenza del procedimento amministrativo, mentre lintegrazio-ne dei dati facilmente ipotizzabile nellambito della ricerca storica. Una personache constati la possibilit che dalla documentazione conservata in un Archivio diStato o altro archivio storico possa derivare unidea negativa dei suoi comporta-menti e sia in possesso di documenti che possono contribuire a delineare una piattendibile ricostruzione degli eventi, pu cedere per dono o deposito questi docu-menti allArchivio di Stato. Il direttore dellArchivio obbligato ad accettare que-sta documentazione supplementare, creando un fondo personale separato dallefonti originali, che ovviamente non possono essere alterate, e a informare i ricer-catori dellesistenza di questi nuovi nuclei di documenti.

    Gli interessati possono ottenere il blocco dei dati, che non siano di rilevanteinteresse pubblico, se vi sia rischio di lesione alla dignit, alla riservatezza e alli-dentit personale. Questo diritto esteso anche a persone defunte e pu pertantoriguardare anche documentazione di data remota. La decisione in merito, che sem-bra spettare al Garante, deve tenere conto anche del tempo trascorso rispetto alladata dei documenti. Gli interessati possono ottenere la protezione dei dati anche

  • quando questi si riferiscano a eventi che in passato erano stati resi noti dalla stam-pa per esempio, nel caso di un processo penale se il trascorrere del tempo abbiafatto perdere la memoria di quegli eventi, in quanto una nuova larga diffusione adistanza di anni potrebbe risultare lesiva della dignit (diritto alloblio).

    La protezione dei dati deve essere garantita ovunque siano conservati. Se adesempio un Archivio di Stato realizza una banca dati con informazioni personali incollaborazione con ununiversit, autorizzata quindi a utilizzarle per scopi di ricer-ca, anche luniversit deve adottare misure adeguate per garantirne la riservatezzaverso terzi.

    I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati per adot-tare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli allinteressato.

    2.2.2. Comunicazione e diffusione dei dati. Le prescrizioni precedenti riguardanoi diritti riconosciuti allinteressato per la protezione della propria riservatezza edignit. La questione pu essere considerata, tuttavia, anche dal punto di vistadegli archivisti e dei ricercatori, sempre nel rispetto della normativa generale sullaprotezione dei dati e del Codice di deontologia.

    Il Codice di deontologia prevede la fondamentale distinzione tra comunicazionedei dati e divulgazione dei dati. Come si rilevato in precedenza, tutti i tratta-menti di dati personali fino alla comunicazione dei dati attengono allattivit degliarchivisti. Comunicazione significa rendere accessibili i dati personali a una o pipersone determinate. Diffusione significa portare i dati personali, in qualsiasiforma, alla conoscenza di persone o entit non identificate, includendo quindianche laccesso informatizzato alla generalit degli utenti. La diffusione dei datiriguarda, pertanto, i ricercatori che, ovviamente, mirano a rendere pubblici i risul-tati delle loro ricerche. Pu riguardare anche gli archivisti quando si proceda a ren-dere consultabili on line strumenti di ricerca o riproduzioni di documenti da cuiemergono dati sensibili e giudiziari.

    Prima della normativa sulla protezione dei dati personali, solo gli archivistierano responsabili della riservatezza, mentre i ricercatori autorizzati a consultaredocumenti riservati erano liberi di farne luso che volevano. Avevano solo une-ventuale responsabilit penale nel caso di falso o calunnia. Dopo la legge in mate-ria di protezione dei dati personali e il Codice di deontologia, i ricercatori sonodirettamente coinvolti nella salvaguardia della dignit delle persone e della lororiservatezza. I dati personali trattati in violazione della disciplina in materia di trat-tamento dei dati personali non possono essere utilizzati21 e, ove dalla violazione

    39La consultabilit dei documenti

    21 Lart. 11 del Codice in materia di protezione di dati personali stabilisce le modalit di trattamento ei requisiti dei dati. In particolare al comma 1: I dati personali oggetto di trattamento sono: a) raccolti in

  • 40 Paola Carucci

    modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed uti-lizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario,aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalit per le quali sono raccolti o suc-cessivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta lidentificazione dellinteressato per unperiodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono raccolti e successiva-mente trattati. Queste modalit, previste per la raccolta dei dati da parte dellamministrazione attiva,sono applicabili alla ricerca storica nei termini derivanti dalla compatibilit della loro conservazione ascopi storici, di cui allart. 99. Al comma 2 si legge: I dati personali trattati in violazione della disciplinarilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

    22 Art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

    derivi un danno non patrimoniale, questo comunque risarcibile. Chiunque causiun danno per effetto del trattamento di dati personali tenuto al risarcimento aisensi dellart. 2050 del Codice civile22.

    La normativa in materia di protezione dei dati personali richiede il rispetto delladignit delle persone non solo in riferimento ai dati sensibili e giuridici, ma anchepi in generale in riferimento a qualsiasi dato personale. Una tale raccomandazio-ne sicuramente superflua per i ricercatori seri, ma non tutti gli utenti degliArchivi di Stato rientrano in questa categoria; ha, inoltre, un effetto di sensibiliz-zazione e formazione nei confronti dei giovani ricercatori.

    In connessione con la distinzione tra comunicazione e diffusione dei dati, iricercatori ammessi alla consultazione di documenti riservati possono farne uso ediffondere i dati solo se essenziali e pertinenti alla loro ricerca. Ci consente agliarchivisti di dare in consultazione una pi ampia quantit di documenti che con-tengono dati sensibili e sensibilissimi, in quanto sanno che i ricercatori possonodiffondere solo i dati essenziali e pertinenti alla loro ricerca e sono responsabilidella salvaguardia della dignit delle persone. Questo tema ha suscitato uninteres-sante discussione nel corso degli incontri organizzati dal Garante prima della pub-blicazione del Codice di deontologia: i rappresentanti dei ricercatori non hannocolto immediatamente il fatto che quella clausola consente un pi liberale approc-cio alla documentazione riservata, cosa che invece risultava evidente agli archivistiimpegnati nella discussione. La clausola, infatti, rimette luso e la diffusione deidati alla seriet degli obiettivi e alla valutazione dei ricercatori. Ci naturalmenteimplica che, in caso di violazione, possano essere applicate sanzioni ai ricercatori,quali ad esempio il divieto temporaneo di accesso alla sala di studio.

    2.2.3. Regole di condotta per gli archivisti. Il Codice di deontologia prevede regoledi condotta per gli archivisti basate su principi di correttezza e non discriminazio-ne nei confronti dei ricercatori. Include principi di etica professionale approvatinel Congresso internazionale degli Archivi tenuto nel 1996 a Beijing.

  • Gli archivisti sono responsabili del recupero, dellacquisizione e della tutela deidocumenti. A tale fine operano in conformit con i principi teorici e metodologi-ci dellarchivistica, curando anche laggiornamento delle proprie conoscenze stori-che, amministrative e tecnologiche. Salvaguardano lintegrit delle fonti e lauten-ticit dei documenti, inclusi quelli elettronici e multimediali, e garantiscono la loroconservazione fisica, con particolare attenzione per quelli pi esposti al rischio dicancellazione, dispersione o alterazione dei dati. Assicurano che le riproduzionisiano conformi agli originali e prevengono ogni attivit diretta a manipolare, dis-simulare o deformare fatti, testimonianze, documenti o dati. Assicurano il rispet-to delle misure di sicurezza, sviluppando misure idonee a evitare la distruzione,dispersione o laccesso non autorizzato ai documenti, e adottano particolari caute-le, in presenza di specifici rischi, come ad esempio copie di sicurezza per certidocumenti o conservazione in armadi corazzati.

    Gli archivisti assicurano il pi ampio accesso alle fonti archivistiche per facilitarela ricerca e il reperimento delle fonti. Informano gli utenti se alcuni documenti sonostati temporaneamente rimossi da un fascicolo perch esclusi dalla consultazione.

    In caso di rilevazione sistematica dei dati realizzata da un archivio in collabora-zione con altra istituzione pubblica o privata, si sottoscrive una convenzione perconcordare modalit di fruizione e forme di tutela dei soggetti interessati.

    Gli archivisti si impegnano a mantenere riservate le notizie e le informazioniconcernenti dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel corso della loro atti-vit. Si astengono dallusare per proprie ricerche o per altri interessi personalidocumenti non accessibili ai ricercatori o non ancora pubblici. Quando svolgonoattivit di ricerca storica, gli archivisti sono soggetti alle stesse norme previste pertutti i ricercatori. Luso personale di documenti sottratti alla consultazione unadelle azioni pi riprovevoli degli archivisti.

    2.2.4. Fonti orali. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nellam-bito delle fonti orali, il Codice di deontologia richiede che gli intervistati abbianoespresso esplicitamente il proprio consenso, anche in forma verbale ed, eventual-mente, sulla base di uninformativa semplificata che renda nota almeno lidentit elattivit svolta dallintervistatore, nonch le finalit per cui i dati vengono raccolti.

    Un archivio pubblico o privato che acquisisca fonti orali deve preoccuparsi diricevere dallintervistatore una dichiarazione scritta che attesti che gli intervistatisiano stati informati degli scopi dellindagine e abbiano fornito il loro consenso.

    2.2.5. Regole di condotta per i ricercatori. Nellaccedere alle fonti e nellesercitareattivit di studio, ricerca e manifestazione del pensiero, i ricercatori trattano i datipersonali adottando le modalit pi opportune per favorire il rispetto dei diritti,

    41La consultabilit dei documenti

  • delle libert fondamentali e della dignit delle persone interessate. Utilizzano idocumenti sotto la loro responsabilit conformandosi agli scopi perseguiti e deli-neati nel progetto di ricerca e allobbligo del principio di pertinenza e di indispen-sabilit. Linterpretazione del ricercatore, nel rispetto del diritto alla riservatezza, deldiritto allidentit personale e della dignit degli interessati, rientra nella sfera dellalibert di parola e di manifestazione del pensiero garantite dalla Costituzione.

    Il ricercatore, al momento della diffusione dei dati, valuta il principio della per-tinenza con riguardo ai singoli dati personali contenuti nei documenti. Pudiffondere i dati personali se pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli stessinon ledono la dignit e la riservatezza delle persone.

    Rispetto ai dati sulla salute, i ricercatori debbono astenersi dal riportare dati ana-litici di esclusivo interesse clinico; debbono altres astenersi dal descrivere le abitu-dini sessuali di persone identificate o identificabili. affievolito il diritto alla riser-vatezza delle persone che hanno ricoperto cariche pubbliche: la loro sfera privatadeve essere comunque rispettata se le informazioni sono irrilevanti rispetto alla lorovita pubblica e alle loro funzioni.

    Linformativa agli interessati circa il trattamento dei dati non richiesta ove cirichieda uno sforzo manifestamente sproporzionato: ne consegue che, di massima,sono limitate le ipotesi in cui si debba procedere allinformativa, ad esempio nelcaso della biografia di una persona vivente.

    I ricercatori autorizzati alla consultazione di documenti riservati debbono usaredati o copie dei documenti solo per gli scopi specifici della loro ricerca e non pos-sono comunicare dati o documenti ad altri ricercatori.

    I dati personali possono essere diffusi se relativi a eventi o circostanze resi notidirettamente dallinteressato o sulla base di comportamenti in pubblico.

    2.2.6. Accesso agli Archivi pubblici e autorizzazioni per la consultazione anticipa-ta dei documenti riservati. I documenti conservati negli Archivi di Stato e negliarchivi storici degli enti pubblici sono liberamente consultabili, a eccezione deidocumenti riservati per motivi di politica interna ed estera che diventano libera-mente consultabili cinquantanni dopo la loro data e dei documenti che conten-gono dati sensibili23 e giudiziari24 che diventano liberamente consultabili qua-

    42 Paola Carucci

    23 In base allart. 4, comma 1, lettera d) del Codice in materia di protezione dei dati personali, sonodati sensibili: i dati personali idonei a rivelare lorigine razziale ed etnica, le convinzione religiose, filoso-fiche o di altro genere, le opinioni politiche, ladesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazionia carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonch i dati idonei a rivelare lo stato di salute e lavita sessuale. Questi ultimi due casi sono chiamati in gergo archivistico dati sensibilissimi, e, insiemealle situazioni riservate di tipo familiare, hanno un pi lungo termine di protezione.

    24 Alla lettera e) dello stesso comma si definiscono i dati giudiziari: dati personali idonei a rivelare

  • rantanni dopo la loro data. Il termine di settantanni in caso di dati sulla salute,sulla vita sessuale o di situazioni riservate di tipo familiare25.

    Laccesso ai documenti riservati pu essere autorizzato per scopi di studioprima dello scadere dei termini di cinquanta, quaranta e settantanni dalMinistero dellinterno, previo parere motivato del direttore dellArchivio e senti-ta la Commissione consultiva per le questioni inerenti alla riservatezza, istituitanel 1998. Il parere del soprintendente archivistico nel caso di documenti di entipubblici.

    Il Codice di deontologia fa, in proposito, riferimento al decreto 281/1999, cheprevede lestensione agli enti pubblici delle disposizioni previste per gli Archivi diStato in quanto non siano in contrasto con ordinamenti particolari. Questaimportante precisazione, che salvaguardava lautonomia degli enti che avevanoprovveduto a regolamentare laccesso ai propri archivi, risulta inspiegabilmentesoppressa nellart. 123, comma 3, del Codice dei beni culturali.

    Il Codice di deontologia contiene importanti innovazioni nella procedura diautorizzazione per la consultazione anticipata dei documenti riservati che si trovi-no negli Archivi di Stato o negli archivi storici degli enti pubblici.

    Il ricercatore che desidera consultare documenti riservati deve chiedere apposi-ta autorizzazione e presentare un progetto di ricerca con una sintetica indicazio-ne degli obiettivi dellindagine e delle linee di ricerca, con la lista delle serie in cuipossono trovarsi documenti riservati. La lista, ove necessario, viene redatta con lacollaborazione degli archivisti. Il direttore dellArchivio di Stato o, quando si trat-ti di archivi di enti pubblici, il competente soprintendente archivistico, invia ilprogetto di ricerca, con il proprio motivato parere, allIspettorato generale per i ser-vizi archivistici del Ministero dellinterno. Tutti i progetti di ricerca, di studiosi ita-liani o stranieri, vengono sottoposti al parere della Commissione consultiva. Ingenere il prefetto che dirige lispettorato, cui spetta la decisione, si conforma al

    43La consultabilit dei documenti

    provvedimenti di cui allart. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u) del d.p.r. 14 novembre 2002, n.313, in materia di Casellario giudiziale, di Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato edei relativi carichi pendenti, o la qualit di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del Codicedi procedura penale. Si tratta in sostanza di dati che consentono di identificare persone iscritte nelCasellario giudiziario o nellAnagrafe delle sanzioni amministrative o che rivelano lo status di indagato oimputato.

    25 Non chiaro se e come debba considerarsi a scopi storici una tipologia creata dallart. 9 del d.lg.28 dicembre 2001, n. 467, e definita come dati particolari, secondo lattuale dizione dellart. 17 delCodice in materia di protezione dei dati personali: i dati particolari sono dati, da trattarsi da parte dellam-ministrazione attiva, non compresi tra quelli sensibili e giudiziari e che per potrebbero rivelarsi lesivi peri diritti, le libert fondamentali e la dignit delle persone. La valutazione di tale potenzialit spetta alGarante al momento della notificazione del trattamento dei dati e implica ladozione di misure di sicu-rezza.

  • 44 Paola Carucci

    parere della Commissione. La richiesta di autorizzazione alla consultazione antici-pata pu essere accolta, pu essere accolta con limitazioni o cautele, oppure puessere respinta. Le eventuali cautele possono consistere nellevitare la citazione deinomi di persona (per esempio in ricerche di natura sociologica) o di usare solo leiniziali, nella sottrazione temporanea di alcuni singoli documenti riservati daifascicoli di provenienza, nelloscuramento dei nomi nel caso di banche dati, neldivieto di riprodurre i documenti o altro. Lautorizzazione strettamente persona-le e non pu essere delegata a terzi.

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