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Morante - Storia legislazione 1 Storia della legislazione sui Beni Culturali Prof. Francesco Morante

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Morante - Storia legislazione 1

Storia della legislazionesui Beni Culturali

Prof. Francesco Morante

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Periodo preunitario

Nelle epoche antiche non esisteva unalegislazione che tutelava i beni culturali

In periodo romano vi era una sensibilità alconcetto di monumento, qualetestimonianza della memoria collettiva, manon vi erano disposizioni legislative ditutela di questi beni.

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Periodo preunitario

In epoca medievale si perse qualsiasi interessealla conservazione della memoria storico-artistica,anche per la nuova concezione culturale delCristianesimo che rifiutava il mondo classicoperché pagano.

Durante il medioevo si assiste infatti ad unaintensa attività di spoliazione e di riutilizzo degliedifici monumentali e del loro apparato decorativoper la costruzione di nuovi edifici.

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Periodo preunitario

Durante il Rinascimento, il nuovo interesse per ilmondo antico risveglia l’interesse per i problemidella conservazione e della tutela del patrimoniostorico, ma ancora non viene approntata una verae propria legislazione di conservazione dei beniculturali.

In questo periodo, i primi tentativi di dare dellenorme legislative al settore della conservazione sisviluppano solo nello Stato della Chiesa.

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Periodo preunitario

L’atteggiamento dello Stato della Chiesanon è sempre univoco, infatti Da un lato abbiamo la distruzione della

Basilica di San Pietro ad opera di Giulio II (inizi1500) per far posto alla nuova basilica

Dall’altro abbiamo invece la nomina, nel 1515, diRaffaello, da parte di Leone X, quale primoIspettore Generale delle Belle Arti.

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Periodo preunitario

Nel corso del Cinquecento si intensificanogli scavi archeologici e il rinvenimento direperti importanti

Le prime attività legislative dello Stato dellaChiesa e degli altri stati preunitari è dilimitare l’attività di scavi illeciti el’appropriazione indebita dei repertiritrovati.

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Periodo preunitario

Nello Stato Pontificio le prime disposizionilegislative sono La bolla Etsi de cuctarum del 1425, promulgata da

Martino V, che ha per obiettivo la tutela e la valorizzazionedegli edifici classici di Roma.

La bolla Cum almam nostram urbaem del 1462, di Pio II,che proibisce la demolizione e la spoliazione dei ruderi.

La bolla Cum provida Sanctorum Patrum decrete del1474, di Sisto IV, che proibisce l’alienazione delle operecustodite nelle chiese.

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Periodo preunitario

Nello Stato Pontificio le altre disposizionilegislative successive sono le seguenti: Nel 1574 Gregorio XIII promulga la bolla Quae publice

utilia, che limita l’appropriazione privata dei beni culturali. Nel 1646 un editto del cardinale Sforza riguardava il

divieto di esportazione di opere d’arte. Nel 1733 il cardinale Alessandro Albani emette un altro

editto per tutelare le opere d’arte presenti a Roma.

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Periodo preunitario

La Rivoluzione Francese e il periodonapoleonico produssero una spoliazione notevoledi opere d’arte prima dalle chiese e conventi, poidai vari stati europei che venivano conquistati daNapoleone.

La sconfitta di Napoleone diede la possibilità amolti stati italiani di riavere le opere trafugate.

A questo punto divenne prioritario per molti statiitaliani sviluppare una legislazione adeguata chetutelasse, anche per il futuro, la integrità delproprio patrimonio storico ed artistico.

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Periodo preunitario

La prima risposta ai problemi del saccheggionapoleonico nello Stato della Chiesa, fu ilChirografo di Pio VII del 1802.

Ad esso fece immediatamente seguito l’EdittoDoria del cardinale Doria Pamphilj del 1 ottobre1802.

Il 7 aprile 1820 lo Stato della Chiesa emanò unnuovo provvedimento, l’Editto Pacca, chedivenne il testo legislativo più innovativo emoderno e fu il modello alla quale si ispirò sia lalegislazione coeva che quella futura.

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Periodo preunitario

L’Editto Pacca, affrontò numerosi punti: La tutela era estesa a molte tipologie di beni Regolamentava gli scavi archeologici Regolamentava le esportazioni Si stabiliva il principio della catalogazione Si prevedevano vincoli anche sui beni privati Si istituirono precisi organi di controllo

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Periodo preunitario

Negli altri stati italiani del periodo preunitario la legislazionedi tutela dei Beni Culturali non fu estesa come a Roma.

Gli unici due stati che mostrarono più sensibilità al problemafurono il Granducato di Toscana e il Regno di Napoli.

Nel Granducato di Toscana, soprattutto a Firenze,ricadevano molte opere d’arte del periodo rinascimentale.

Nel Regno di Napoli vi era invece ricchezza di operearcheologiche soprattutto dopo la scoperta di Pompei edErcolano.

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Periodo preunitario

Nel corso del XIX secolo, gli altri stati italianiadottarono iniziative legislative sull’esempiodell’Editto Pacca, nel 1822 a Napoli, nel 1854 inToscana, nel 1850 in Lombardia, e così via.

In queste legislazioni appare preminente iltentativo di limitare la circolazione delle opered’arte, soprattutto verso paesi stranieri, e diprocedere ad una conoscenza del patrimoniostorico attraverso un’attività di catalogazione.

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Periodo postunitario

Dopo il 1860 lo Stato italiano, continua a farriferimento all’Editto Pacca, ma soprattuttoper regolamentare il mercato dell’arte.

Tuttavia la nascita del nuovo stato avvienein un regime liberale che poca attenzionepone al problema della tutela delpatrimonio artistico.

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Periodo postunitario

I primi tentativi di legislazione di tutela sonodel 1872, ma bisogna attendere al 1902 peravere una prima legge, la n. 185/1902.

Tuttavia solo nel 1909, con la leggeRosadi, n. 364/1909, si ha per la primavolta una legge organica di tutela dei beniculturali.

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Periodo postunitario

I punti fondamentali della legge Rosadi sono iseguenti: La inalienabilità dei beni demaniali e del patrimonio

pubblico. Il regime vincolistico per la proprietà privata, attuata

attraverso lo strumento della notifica. L’istituzione del diritto di prelazione dello Stato nel caso di

alienazione dei beni dei privati. L’istituzione delle Soprintendenze come uffici periferici

dello Stato di controllo sul territorio.

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Periodo postunitario

Nel 1939 vengono emanate le principalileggi dello Stato italiano in materia di tuteladei beni culturali, leggi note anche con ilnome di Bottai, allora ministro del governoalla Pubblica Istruzione: la legge 1089/1939 tutela le cose di interesse

storico ed artistico la legge 1497/1939 tutela le bellezze naturali.

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Periodo postunitario

Le leggi Bottai del 1939 organizza in manierarazionale le disposizioni legislative di tutela delpatrimonio, ma ad esse non seguirono dei decretiapplicativi.

Tali leggi ampliarono tuttavia il concetto di beneculturale, esteso a tutto ciò che ha rilevanza per lastoria della nazione, e di godibilità pubblica, intesacome diritto alla pubblica fruizione.

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Periodo repubblicano

La nuova Costituzione della Repubblica italiananel 1947, assunse tra i suoi principi quello dellatutela del patrimonio storico artistico, sancitodall’articolo 9.

Ma a questa dichiarazione di principio non è maiseguita una attività legislativa, tanto che sonorimaste in vigore le leggi Bottai del 1939, fino al1999, quando è entrato in vigore il Testo Unico.

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Periodo repubblicano

Negli anni Sessanta si cercò di rinnovare lalegislazione di tutela attraverso il lavoro didue Commissioni parlamentari: la Commissione Franceschini del 1963 e la Commissione Papaldo del 1968Ma il lavoro di queste due Commissioni

rimase inascoltato dagli organi politici deltempo.

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Periodo repubblicano

Nel 1975, con la legge 5 del 29 gennaio, vieneistituito per la prima volta il Ministero per i BeniCulturali e Ambientali. Prima le funzioni di tuteladel patrimonio erano di competenza del Ministerodella Pubblica Istruzione.

Nel 1998, con il d.lg. 369 del 20 ottobre, ilministero viene riordinato e prende il nome diMinistero per i Beni e le Attività Culturali.

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Periodo repubblicano

Nel 1999, con il d.lg. 490/1999, tutta lalegislazione in materia di beni culturaliviene riorganizzata nel Testo Unico.

Questo Testo Unico assorbe in particolarele leggi Bottai nonché tutte le successiveleggi in materia di Beni Culturali, dando allamateria, per la prima volta, una legislazioneunitaria.

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Periodo repubblicano

Con la legge costituzionale 3/2001 è statomodificato il titolo V della Costituzione ed inparticolare, per ciò che riguarda i beniculturali, si è affermato il principio che ècompito dello Stato la tutela, mentre è dipertinenza delle Regioni e degli altri entilocali le funzioni di valorizzazione.

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Periodo repubblicano

Per armonizzare la legislazione dei beni culturalialle modifiche costituzionali, il Parlamento hadato delega al Governo, con l’art. 10 della leggen. 137 del 6 luglio 2002, di emanare un nuovoCodice dei Beni Culturali.

Questo Codice è stato approvato dal Consigliodei Ministri il 16 gennaio 2004 ed è entrato invigore il 1 maggio 2004.